Chi ottiene l’esdebitazione al termine di una procedura di sovraindebitamento pensa di essersi lasciato alle spalle anche la “schedatura” bancaria. Spesso però, chiedendo un mutuo o un fido, scopre che il proprio nome compare ancora in Centrale dei Rischi, a volte con la parola “sofferenza”. La domanda, quindi, è concreta: il decreto del tribunale che libera dai debiti fa cessare anche la segnalazione? La risposta breve è che la segnalazione non scompare da sola per effetto del decreto. Cessa quando l’intermediario aggiorna la posizione secondo le istruzioni della Banca d’Italia, e lo storico delle rilevazioni passate resta comunque nell’archivio.
Il rischio principale è restare fuori dal credito per mesi o anni a causa di una segnalazione che l’intermediario non ha aggiornato dopo il decreto di esdebitazione. Nessuno corregge l’errore d’ufficio: va individuato, documentato e contestato.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il procedimento che porta al decreto di esdebitazione dall’interno. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è il terreno in cui si gioca la partita della Centrale Rischi: classificazioni, passaggi a perdita, cessioni di crediti, reclami e ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario.
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Che cos’è la Centrale dei Rischi e che cosa registra: l’inquadramento normativo
Sul piano normativo, la Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia. Raccoglie le informazioni sui debiti che famiglie e imprese hanno verso banche e intermediari finanziari. Gli intermediari partecipanti trasmettono ogni mese i dati su crediti concessi, garanzie e finanziamenti. Secondo la pagina istituzionale della Banca d’Italia, lo scopo è migliorare la valutazione del merito di credito, la qualità del credito e la stabilità del sistema finanziario.
La CR non è una “lista di cattivi pagatori”: è una fotografia mensile dei rapporti di credito, nella quale la sofferenza è solo una delle possibili classificazioni. Ogni mese l’intermediario comunica a che punto è il rapporto; la Banca d’Italia aggrega i dati e restituisce agli intermediari la posizione complessiva del cliente verso tutto il sistema.
La disciplina di dettaglio è contenuta nella Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, “Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”, aggiornata più volte. Il testo integrale al 18° aggiornamento (31 gennaio 2019) fissa, tra l’altro, le soglie di censimento, l’obbligo di informare il cliente della prima segnalazione a sofferenza, i tempi delle rettifiche e le regole sulla cessazione delle segnalazioni. Il 19° aggiornamento risale, secondo la dottrina che lo ha commentato, al febbraio 2020. L’ultimo intervento di rilievo per il nostro tema è il 21° aggiornamento, il cui atto di emanazione reca la data dell’11 febbraio 2025.
Il 21° aggiornamento e i cessionari dei crediti in sofferenza
Il 21° aggiornamento attua l’art. 114.3, comma 7, del Testo unico bancario, che recepisce la Direttiva UE 2021/2167 sui gestori e sugli acquirenti di crediti (la cosiddetta Secondary Market Directive). La novità è che gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla Centrale dei Rischi. La disciplina prevede che:
- gli acquirenti di crediti in sofferenza (art. 114.1, comma 1, lett. e, TUB) che si avvalgono per la gestione di banche, intermediari ex art. 106 TUB o gestori iscritti all’albo ex art. 114.5 TUB diventano partecipanti;
- i gestori di crediti in sofferenza (art. 114.1, comma 1, lett. c, TUB) partecipano quando acquistano crediti in proprio, e possono inviare le segnalazioni per conto degli acquirenti;
- l’acquirente può chiedere l’esonero per una cessione se, nella rilevazione precedente la data di cessione, nessuno dei crediti ceduti risultava segnalato in CR;
- l’obbligo decorre dalla data contabile di giugno 2025, con primo invio entro il 25 luglio 2025.
Va precisato che, nella pagina dell’atto di emanazione letta per questo articolo, il 21° aggiornamento non contiene disposizioni su esdebitazione, procedure concorsuali o sovraindebitamento. Il suo effetto pratico, però, è rilevante: prima di giugno 2025 molti crediti ceduti a fondi e veicoli di cartolarizzazione uscivano dal perimetro della CR insieme all’intermediario cedente. Oggi il cessionario segnala, e dunque è anche il cessionario a dover aggiornare la posizione dopo l’esdebitazione.
L’esdebitazione nel Codice della crisi
L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024). L’art. 278, comma 1, CCII la definisce come la liberazione dai debiti, che “comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti” nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata.
La formula è decisiva per il nostro tema. Il credito non viene dichiarato inesistente né pagato: diventa inesigibile nei confronti del debitore. Per la contabilità della banca questo significa che quella somma non sarà più recuperata dal debitore principale. Di qui il collegamento con la Centrale Rischi: un credito che non si può più esigere deve essere trattato come perdita, e la segnalazione segue il destino contabile del credito.
Distinzione da istituti affini: CR, CRIF e pagamento
La Centrale dei Rischi non va confusa con i sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), come CRIF. I SIC sono gestiti da società private, seguono il Codice di condotta approvato dal Garante privacy e hanno regole proprie su preavviso e conservazione dei dati. La CR è pubblica e segue la Circolare 139.
Esempio concreto: un consumatore con un mutuo in sofferenza e un prestito personale in ritardo può comparire in CR per il mutuo (sofferenza di qualsiasi importo pari o superiore a 250 €) e in CRIF per il prestito. L’esdebitazione incide su entrambi i crediti, ma le segnalazioni si correggono con canali diversi: per la CR verso l’intermediario segnalante e la Banca d’Italia, per CRIF verso il partecipante al SIC e il gestore del sistema.
Diversa ancora è la situazione di chi paga integralmente. La decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 1317 del 10 febbraio 2023 ricorda, richiamando la Circolare 139, che il pagamento del debito non fa venir meno retroattivamente la segnalazione: le rilevazioni passate restano, perché fotografano ciò che era vero in quei mesi. Lo stesso vale, a maggior ragione, per l’esdebitazione.
Soglie, classificazioni e tempi: i requisiti della segnalazione
La disciplina prevede requisiti precisi perché un nominativo compaia in CR. Conoscerli serve a capire se la propria segnalazione è legittima oggi e se lo era in passato.
Prima condizione: la soglia. Secondo il Cap. II, sez. 1, par. 5 della Circolare 139, il cliente è segnalato quando il totale dei crediti per cassa e di firma, accordato o utilizzato, è pari o superiore a 30.000 €. La soglia scende a 250 € quando la posizione è in sofferenza, calcolata sul valore nominale al netto delle perdite. In termini operativi: un prestito in regola da 18.000 € non compare; lo stesso prestito classificato a sofferenza compare anche per poche centinaia di euro.
Seconda condizione: la classificazione. La sofferenza non è un ritardo nei pagamenti. La Banca d’Italia la descrive come la situazione del cliente che, a giudizio dell’intermediario, ha gravi difficoltà a restituire il debito, sulla base di una valutazione complessiva della sua situazione finanziaria e non di singoli inadempimenti. La decisione ABF 1317/2023 conferma che la sofferenza presuppone una valutazione e non è automatica.
Terza condizione: l’informativa. La Circolare (Cap. I, sez. 1, par. 4) impone di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Per il consumatore l’informativa deve essere preventiva. La mancanza dell’avviso è uno dei motivi più frequenti di contestazione davanti all’ABF.
Quarta condizione: i tempi di invio. Le segnalazioni mensili vanno trasmesse entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento (Cap. I, sez. 2, par. 4.2). I cambiamenti di stato più rilevanti, tra cui il venir meno della segnalazione a sofferenza, vanno comunicati anche in via inframensile (par. 4.3).
Lo storico: le 36 rilevazioni
Il tema dei “36 mesi” genera molti equivoci. Va precisato che la Circolare non prevede che una segnalazione venga cancellata dopo 36 mesi. Prevede, invece, che il servizio di prima informazione, con cui un intermediario interroga la CR su un nuovo cliente, restituisca lo storico fino a un massimo di trentasei rilevazioni per imprese e altri soggetti, e di norma di ventiquattro rilevazioni per le famiglie consumatrici (Cap. I, sez. 2, par. 5.3.1). I dati sono conservati per il tempo necessario agli scopi per cui sono raccolti (par. 11).
La conseguenza pratica è questa. Quando la segnalazione cessa, il mese di cessazione diventa il primo mese “pulito”. Chi consulta la CR vede, nelle rilevazioni anteriori, la sofferenza; nelle successive, nulla. Con il passare dei mesi le rilevazioni negative escono dalla finestra visibile alla banca che fa la prima informazione. L’esdebitazione, quindi, non cancella il passato: fa partire il conto alla rovescia verso una posizione senza segnalazioni.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Invio della segnalazione mensile | entro il 25° giorno del mese successivo alla data contabile (Circ. 139, Cap. I, sez. 2, par. 4.2) | obbligo di vigilanza dell’intermediario | dato non aggiornato; illegittimità della segnalazione che non riflette la situazione reale |
| Rettifica di un errore | “con la massima tempestività” dalla scoperta (par. 7) | obbligo di correttezza | base per reclamo, ricorso ABF e domanda di risarcimento |
| Rettifica su ordine dell’Autorità giudiziaria | entro tre giorni lavorativi dalla richiesta (par. 7) | termine fissato dalla Circolare per l’intermediario | inadempimento all’ordine del giudice |
| Osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione | 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore (art. 282, c. 1, CCII) | perentorio per i creditori | il tribunale decide senza le loro osservazioni |
| Reclamo contro il decreto di esdebitazione | 30 giorni dalla comunicazione (art. 282, c. 3, CCII, che rinvia all’art. 124) | perentorio | il decreto non è più impugnabile con reclamo |
| Esdebitazione anticipata in liquidazione controllata | decorsi tre anni dall’apertura, se la chiusura non è intervenuta prima (artt. 279 e 282, c. 1, CCII) | termine di legge | prima dei tre anni l’esdebitazione opera solo con la chiusura |
| Prima informazione a un nuovo intermediario | fino a 36 rilevazioni (24 per le famiglie consumatrici) | regola di funzionamento della CR | lo storico negativo resta visibile per quel periodo |
Sul calendario va aggiunta una precisazione. I termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi, compreso il reclamo contro il decreto di esdebitazione, corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude per questi procedimenti la sospensione feriale dei termini, che per gli altri giudizi civili opera dal 1° al 31 agosto. Per il ricorso al giudice ordinario contro la segnalazione, che non è un procedimento del Codice, la sospensione dal 1° al 31 agosto si applica secondo le regole generali.
Che cosa accade alla segnalazione quando il credito viene esdebitato
È il cuore della diagnosi. Il percorso di un credito segnalato attraversa, di norma, tre fasi.
Fase 1: la domanda di accesso alla procedura. Secondo quanto riportato in un contributo pubblicato su ilcaso.it l’11 aprile 2021, la Circolare 139 (Cap. II, sez. 6, par. 21) e una comunicazione della Vigilanza del luglio 2015 sulle procedure di sovraindebitamento stabiliscono che, dalla presentazione della domanda, le esposizioni del debitore vanno classificate tra le inadempienze probabili, salvo che la posizione fosse già a sofferenza. Il passaggio a sofferenza dopo la domanda richiede elementi oggettivi nuovi. Il testo integrale della Circolare al 18° aggiornamento, letto per questo articolo, contiene effettivamente un par. 21 nella sez. 6 del Cap. II, intitolato alla domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento; il contenuto del paragrafo, però, non è stato riscontrato direttamente.
Fase 2: la procedura. Durante la liquidazione controllata il credito resta in essere e la posizione resta segnalata, con l’importo che si riduce man mano che arrivano i riparti. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, dopo l’omologazione le esposizioni vanno segnalate anche come concessioni deteriorate (forborne non performing), secondo la ricostruzione del contributo citato.
Fase 3: l’esdebitazione. Qui si colloca la regola che interessa il lettore. Secondo lo stesso contributo di ilcaso.it, il 19° aggiornamento della Circolare (febbraio 2020) ha introdotto due previsioni:
- tra le “sofferenze – crediti passati a perdita” rientrano anche i crediti oggetto di esdebitazione (Cap. II, sez. 2, par. 5.5);
- la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il credito è stato oggetto di esdebitazione, e in generale dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita (Cap. II, sez. 1, par. 8).
Va detto con chiarezza: questa regola non è stata verificata sul testo ufficiale vigente della Circolare. Il testo integrale al 18° aggiornamento (gennaio 2019), letto per questo articolo, non contiene la parola “esdebitazione”: è coerente con il fatto che la previsione sia arrivata con il 19° aggiornamento, ma non lo dimostra. Il contributo di ilcaso.it, inoltre, rinvia in un punto al par. 8 e in un altro al par. 5.5, con un’incoerenza che lo stesso testo non scioglie. Il 21° aggiornamento, nella parte letta, non tocca l’argomento. Chi deve far valere la regola davanti alla banca o all’ABF deve quindi citarla sul testo della Circolare vigente pubblicato dalla Banca d’Italia, non su un articolo di dottrina.
Fatta questa avvertenza, la logica della regola è coerente con il Codice della crisi. Se l’art. 278 CCII rende il credito inesigibile verso il debitore, l’intermediario non può continuare a rappresentarlo al sistema come un credito in sofferenza da recuperare. Deve passarlo a perdita per la parte non soddisfatta e, dalla rilevazione successiva, cessare la segnalazione.
Che cosa significa “sparire” in concreto
In termini operativi, dopo un’esdebitazione correttamente gestita dall’intermediario accade questo:
- nelle rilevazioni anteriori al passaggio a perdita la posizione continua a comparire come sofferenza: è la storia, e non si cancella;
- nella rilevazione del passaggio a perdita compare la voce “crediti passati a perdita” per la parte esdebitata;
- dalla rilevazione successiva la posizione non compare più, perché non c’è più un credito da segnalare;
- nella prima informazione chiesta da una nuova banca lo storico negativo resta visibile per la finestra delle 24 o 36 rilevazioni, poi esce.
La segnalazione, dunque, cessa per il futuro, ma il passato resta leggibile per un periodo che dipende dalla finestra di consultazione. Chi chiede un mutuo il mese dopo il decreto troverà ancora le sofferenze nelle rilevazioni precedenti; chi lo chiede due o tre anni dopo troverà una posizione molto diversa.
Perché a volte la segnalazione resta
Le cause più frequenti per cui una segnalazione sopravvive al decreto sono riconducibili a quattro situazioni:
- l’intermediario non ha ricevuto o non ha registrato il decreto. Il decreto è comunicato ai creditori ammessi al passivo (art. 282, c. 3, CCII), ma tra la comunicazione alla PEC dell’ufficio legale e l’aggiornamento dell’ufficio che invia le segnalazioni possono passare mesi;
- il credito è stato ceduto prima o durante la procedura, e il cessionario, che dal giugno 2025 segnala in CR, non ha allineato la posizione;
- il creditore non ha partecipato al concorso. In questo caso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, c. 2, CCII): una parte del credito resta esigibile e può restare segnalata;
- il debito è escluso dall’esdebitazione: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, c. 7, CCII). Raramente sono crediti bancari, ma possono esserlo in caso di cessione.
C’è poi una quinta situazione, che non è un errore: la posizione del garante. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. L’esdebitazione del debitore principale non libera chi ha firmato la fideiussione, e la sua posizione continua a seguire le regole proprie.
Leggere e contestare la propria posizione: la procedura passo per passo
La procedura si articola in due momenti distinti: prima si legge la posizione, poi, se c’è un errore, la si contesta. Saltare il primo passo è l’errore più comune: si contesta “la segnalazione” senza sapere chi la invia, con quale classificazione e per quale importo.
1. Richiedere i propri dati alla Banca d’Italia
Secondo la pagina istituzionale della Banca d’Italia, l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi è gratuito e avviene presentando una richiesta specifica, con le modalità indicate nella pagina dedicata “Accesso ai dati della CR” (bancaditalia.it, sezione Servizi al cittadino). La Circolare 139 (Cap. I, sez. 1, par. 4) riconosce ai soggetti segnalati il diritto di chiedere alla Banca d’Italia l’accesso alle informazioni registrate a loro nome. La richiesta può essere presentata online dal sito della Banca d’Italia; i canali alternativi e i documenti da allegare vanno verificati sulla pagina ufficiale al momento della domanda, perché la Banca d’Italia li aggiorna periodicamente.
Chi chiede i dati per conto di una società deve dimostrare i poteri di rappresentanza. Chi delega un professionista deve allegare una delega e il documento del delegante.
2. Leggere il prospetto
Il prospetto restituito dalla Banca d’Italia riporta, per ogni mese, l’intermediario segnalante, la categoria di censimento (rischi a revoca, a scadenza, autoliquidanti, sofferenze, garanzie, crediti passati a perdita), l’accordato, l’utilizzato e lo stato del rapporto. In termini operativi, la lettura deve rispondere a cinque domande:
- chi segnala, e se è l’intermediario originario o un cessionario;
- da quale mese decorre la sofferenza e se è stata preceduta dall’informativa;
- se, dopo la data della domanda di accesso alla procedura, la classificazione è cambiata;
- se, dopo il decreto di esdebitazione, compare la voce dei crediti passati a perdita;
- se, nella rilevazione successiva, la posizione è effettivamente cessata.
Il dato da cercare è il mese in cui la posizione avrebbe dovuto cessare e non è cessata: è lì che si misura l’errore e, eventualmente, il danno.
3. Scrivere all’intermediario segnalante
La Banca d’Italia non modifica i dati di sua iniziativa: la responsabilità del dato è dell’intermediario che lo trasmette. La pagina istituzionale indica di rivolgersi direttamente all’intermediario, che deve correggere o cancellare le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile. La Circolare (Cap. I, sez. 2, par. 7) impone di rettificare gli errori “con la massima tempestività”.
La richiesta va inviata per PEC all’intermediario segnalante, allegando:
- copia del decreto di esdebitazione, con l’attestazione che non è stato proposto reclamo nei 30 giorni o con l’esito del reclamo;
- per consumatore e professionista, l’indicazione della pubblicazione del decreto nell’area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia prevista dall’art. 282, c. 1, CCII;
- il prospetto CR con l’evidenza della segnalazione ancora attiva;
- la richiesta espressa di passaggio a perdita della parte esdebitata e di cessazione della segnalazione dalla rilevazione successiva, con richiamo alla Circolare 139 vigente.
4. Il reclamo formale
Se l’intermediario non risponde o risponde negativamente, si presenta un reclamo formale all’ufficio reclami. Il reclamo è la condizione per poter poi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario. Va formulato con la stessa domanda che si porterà all’ABF: la decisione del Collegio di Coordinamento 1317/2023 ha dichiarato inammissibile un motivo sollevato per la prima volta in sede di replica, perché le Disposizioni ABF non consentono di ampliare la domanda iniziale.
5. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari, organizzato in Collegi territoriali e in un Collegio di Coordinamento. Il ricorso si presenta online, dopo il reclamo, entro i termini fissati dalle Disposizioni ABF, che vanno verificati sul sito dell’Arbitro. Il ricorrente versa un contributo di 20 €, che l’intermediario gli rimborsa se il ricorso è accolto anche in parte: nella decisione 4632/2023 il Collegio di Coordinamento ha posto a carico dell’intermediario 200 € a favore della Banca d’Italia e il rimborso dei 20 € al ricorrente.
Davanti all’ABF si può chiedere la cancellazione o la rettifica della segnalazione e il risarcimento del danno. Il danno va provato: nella stessa decisione 4632/2023 la domanda risarcitoria è stata respinta perché non documentata.
6. L’esposto alla Banca d’Italia
In parallelo è possibile inviare un esposto alla Banca d’Italia (pagina “Esposti” del sito istituzionale). L’esposto non decide la controversia e non attribuisce risarcimenti, ma segnala all’Autorità di vigilanza il comportamento dell’intermediario. Va precisato che l’esposto non sospende i termini né sostituisce il reclamo.
7. Il giudice ordinario
L’ultima via è il tribunale. Si può agire con un giudizio ordinario per l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione e il risarcimento del danno, oppure, quando il pregiudizio è imminente e grave (per esempio un mutuo in istruttoria che rischia di saltare), con un ricorso d’urgenza. La Circolare stabilisce che, su ordine dell’Autorità giudiziaria, l’intermediario rettifica entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Il giudice competente si individua secondo le regole generali del codice di procedura civile; per il consumatore opera il foro della sua residenza o del suo domicilio.
Un’avvertenza decisiva: ABF e giudice non sono alternativi all’infinito. Se la questione è già pendente in tribunale, l’ABF non può decidere; se l’ABF ha deciso, la parte insoddisfatta può comunque rivolgersi al giudice. La scelta dell’ordine va fatta all’inizio, in base all’urgenza e alla prova disponibile.
Test di autodiagnosi: in quale situazione si trova la sua posizione
Il test che segue serve a orientarsi prima di agire. Risponda sì o no a ciascuna domanda, tenendo davanti il decreto di esdebitazione e il prospetto della Centrale Rischi.
| N. | Domanda | Se la risposta è sì | Se la risposta è no |
|---|---|---|---|
| 1 | Ha un decreto di esdebitazione ex art. 282 (o 281) CCII, o un provvedimento equivalente della legge 3/2012? | prosegua | la segnalazione non può cessare per esdebitazione: occorre prima la procedura |
| 2 | Sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del decreto senza reclamo, o il reclamo è stato deciso? | prosegua | attenda: il decreto non è ancora stabile |
| 3 | L’intermediario segnalante era creditore ammesso al passivo? | l’esdebitazione copre tutto il residuo non soddisfatto | verifichi l’art. 278, c. 2: una quota può restare esigibile |
| 4 | Il credito è stato ceduto prima o durante la procedura? | individui il cessionario e verifichi se segnala in CR dal giugno 2025 | prosegua |
| 5 | Nel prospetto compare la voce “crediti passati a perdita” dopo il decreto? | l’intermediario ha avviato l’aggiornamento | primo indizio di mancato aggiornamento |
| 6 | Nelle rilevazioni successive al passaggio a perdita la posizione è cessata? | segnalazione allineata: resta solo lo storico | probabile segnalazione illegittima: reclamo |
| 7 | La segnalazione residua riguarda la sua posizione come garante di un terzo? | l’esdebitazione del debitore principale non la libera (art. 278, c. 6) | prosegua |
| 8 | Il debito segnalato rientra tra quelli esclusi dall’art. 278, c. 7? | la segnalazione può essere legittima | prosegua |
| 9 | Ha ricevuto, a suo tempo, l’informativa della prima segnalazione a sofferenza? | la segnalazione storica è formalmente regolare | può contestare anche la segnalazione originaria |
| 10 | Ha un danno documentabile (mutuo o fido negato con motivazione scritta)? | valuti la domanda risarcitoria | concentri la richiesta sulla rettifica |
Lettura del risultato. Se ha risposto “sì” alle domande 1 e 2 e “no” alla 6, si trova nella situazione tipica di segnalazione sopravvissuta all’esdebitazione: la strada è la richiesta di rettifica e, in mancanza, reclamo e ABF. Se ha risposto “sì” alla 3 negativa (creditore non concorsuale), alla 7 o alla 8, la segnalazione residua può avere un fondamento e va analizzata importo per importo. Se ha risposto “no” alla 1, la questione non è ancora la Centrale Rischi, ma l’accesso alla procedura.
Verifiche sul campo: esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative di calcolo, costruite con dati verosimili. Non descrivono casi reali.
Esempio 1: liquidazione controllata e passaggio a perdita
Ipotesi: consumatore con un finanziamento chirografario verso una banca, residuo 38.640 €, classificato a sofferenza dal 2022. La liquidazione controllata viene aperta il 14 settembre 2023. La banca è ammessa al passivo come chirografaria. Dai riparti riceve complessivamente 6.183,40 €.
Sviluppo:
- residuo non soddisfatto: 38.640 − 6.183,40 = 32.456,60 €;
- il 14 settembre 2026 (lunedì) scadono i tre anni dall’apertura: l’esdebitazione può operare anche prima della chiusura (art. 282, c. 1, CCII);
- il debitore deposita l’istanza il 22 settembre 2026; il liquidatore la comunica ai creditori, che hanno 15 giorni per le osservazioni, cioè fino al 7 ottobre 2026 (mercoledì);
- il decreto di esdebitazione viene comunicato il 20 ottobre 2026 (martedì); il termine per il reclamo scade il 19 novembre 2026 (giovedì), senza sospensione feriale per effetto dell’art. 9, c. 1, CCII;
- in assenza di reclamo, la banca passa a perdita 32.456,60 € nella rilevazione con data contabile dicembre 2026, che trasmette entro il 25 gennaio 2027 (lunedì);
- secondo la regola riportata da ilcaso.it, la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva, cioè da quella di gennaio 2027, trasmessa entro il 25 febbraio 2027 (giovedì).
Esito: la posizione compare come sofferenza fino a novembre 2026, come credito passato a perdita a dicembre 2026, e non compare più da gennaio 2027. Se nella rilevazione di gennaio 2027 la sofferenza di 32.456,60 € è ancora presente, la segnalazione non riflette la situazione giuridica del credito e va contestata.
Esempio 2: creditore non concorsuale e cessionario
Ipotesi: nella stessa procedura una carta di credito revolving con saldo di 9.874 € era stata ceduta nel 2024 a un fondo, che non si è insinuato al passivo. La percentuale di riparto attribuita ai chirografari è del 12,7%.
Sviluppo:
- l’esdebitazione opera verso il creditore non concorsuale solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, c. 2, CCII);
- quota che resta esigibile: 9.874 × 12,7% = 1.254,00 € (arrotondato);
- quota esdebitata: 9.874 − 1.254,00 = 8.620,00 €;
- il fondo, se rientra tra gli acquirenti tenuti a segnalare dal giugno 2025 (21° aggiornamento), può continuare a segnalare a sofferenza 1.254,00 €, importo superiore alla soglia di 250 €;
- deve però ridurre la segnalazione da 9.874 € a 1.254,00 € e segnalare la differenza tra i crediti passati a perdita.
Esito: la segnalazione non sparisce, ma si riduce. Se il debitore paga i 1.254,00 €, la posizione si chiude. Va aggiunto che la regola dell’art. 278, c. 2, è oggetto di una questione di legittimità costituzionale: restituita dalla Corte con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.
Esempio 3: il garante
Ipotesi: il finanziamento dell’esempio 1 era garantito da una fideiussione del genitore del debitore per 40.000 €.
Sviluppo: l’esdebitazione del debitore principale non libera il fideiussore (art. 278, c. 6, CCII). La banca può escutere la garanzia per 32.456,60 €. La posizione del garante in CR segue le regole proprie delle garanzie e, se la banca ritiene che anche il garante sia in grave difficoltà, quelle della sofferenza.
Esito: il debitore esdebitato esce dalla CR; il garante no. Il decreto di esdebitazione non è un argomento utilizzabile dal garante per chiedere la cancellazione della propria posizione.
Casi particolari: cessioni, procedure della legge 3/2012, imprese e debiti esclusi
La regola generale, cessazione della segnalazione dopo il passaggio a perdita del credito esdebitato, incontra numerose eccezioni.
Il credito ceduto in continuità. Quando il credito passa a un cessionario, il cedente cessa la segnalazione e il cessionario segnala in continuità. Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione 1317/2023, ha affermato che la segnalazione a sofferenza del cessionario in continuità con il cedente è legittima, a meno che non risultino elementi sopravvenuti che impongano una diversa valutazione. Il decreto di esdebitazione è, per definizione, un elemento sopravvenuto di quel tipo. Lo stesso Collegio ha chiarito che la domanda di cancellazione della segnalazione storica va rivolta al cedente, perché il cessionario risponde solo della propria.
Il debitore già fallito o già in liquidazione del patrimonio. Per chi era stato dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012 prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla vecchia disciplina (Cass. n. 14835/2025). La Cassazione, con l’ord. n. 30108/2025, ha escluso che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. possa ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per gli stessi debiti. Sul piano della Centrale Rischi il meccanismo non cambia: conta che il credito sia stato dichiarato inesigibile da un provvedimento definitivo. Cambia però il provvedimento da allegare.
L’impresa e la società. Nella liquidazione giudiziale il decreto di esdebitazione è iscritto nel registro delle imprese (art. 281, c. 4, CCII). L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 278, c. 5). In CR la società e i soci sono censiti come soggetti distinti: il socio di una SNC deve controllare la propria posizione oltre a quella della società.
I debiti esclusi. Obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni pecuniarie non accessorie restano esigibili (art. 278, c. 7). Le sanzioni accessorie a debiti estinti seguono invece la sorte del debito principale: il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 noto da una sintesi di Eutekne, ha incluso nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria.
L’esdebitazione negata. Se il tribunale nega l’esdebitazione per colpa grave, malafede o frode (art. 282, c. 2), la segnalazione resta legittima. La Cassazione ha chiarito che questi profili non impediscono l’apertura della liquidazione controllata ma pesano nella fase di esdebitazione (Cass. n. 22074/2025 e n. 11603/2026).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, segue questi passaggi conoscendo sia il procedimento che porta al decreto sia le regole bancarie che ne determinano gli effetti in Centrale Rischi.
Domande frequenti
Il decreto di esdebitazione cancella automaticamente la mia segnalazione in Centrale Rischi?
No. Il decreto rende inesigibili i crediti non soddisfatti (art. 278 CCII), ma la Centrale Rischi si aggiorna solo con le segnalazioni degli intermediari. Ogni banca o cessionario deve registrare il decreto, passare a perdita la parte esdebitata e, dalla rilevazione successiva, cessare la segnalazione. Se l’intermediario non lo fa, la posizione resta visibile. Per questo conviene inviare il decreto a ciascun creditore segnalante e controllare il prospetto CR qualche mese dopo.
Dopo quanto tempo una nuova banca non vedrà più la vecchia sofferenza?
La Circolare 139 prevede che la prima informazione restituisca fino a 36 rilevazioni per imprese e altri soggetti e, di norma, 24 per le famiglie consumatrici. Quando la segnalazione cessa, le rilevazioni negative restano nello storico ed escono progressivamente dalla finestra visibile. Una banca prudente, comunque, può chiedere al cliente il prospetto completo o ulteriori informazioni, e valutare anche i dati dei sistemi privati come CRIF.
Posso chiedere che venga cancellata anche la sofferenza degli anni passati?
Solo se era illegittima già allora, per esempio per mancanza dell’informativa preventiva al consumatore o perché la situazione non giustificava la classificazione. Il pagamento o l’esdebitazione non rendono illegittime retroattivamente le segnalazioni corrette: lo ha ricordato il Collegio di Coordinamento ABF nella decisione 1317/2023, richiamando la Circolare. La contestazione della segnalazione storica va rivolta all’intermediario che l’ha effettuata, anche se il credito è stato poi ceduto.
Il mio credito è stato venduto a un fondo: chi deve aggiornare la Centrale Rischi?
Dal giugno 2025, per effetto del 21° aggiornamento della Circolare 139, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla CR e segnalano direttamente, anche tramite il gestore. Quindi è il cessionario, o il suo gestore, a dover registrare l’esdebitazione. Se il cessionario ha ottenuto l’esonero perché i crediti ceduti non risultavano segnalati prima della cessione, quei crediti non dovrebbero comparire in CR.
La rateizzazione o il saldo e stralcio producono lo stesso effetto dell’esdebitazione?
No. Il Collegio di Coordinamento ABF (decisione 1317/2023) ha stabilito che un piano di rientro in più rate non fa venir meno di per sé la sofferenza: la segnalazione si riduce con i pagamenti fino all’ultima rata. La decisione ABF Palermo n. 7385/2025 ha confermato la legittimità della segnalazione del cessionario in un caso di piano di rientro non rispettato. L’esdebitazione è diversa, perché rende inesigibile per legge l’intero residuo.
Sono garante di un debitore esdebitato: posso chiedere la cancellazione della mia posizione?
In linea di principio no. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La garanzia resta, e con essa la sua rappresentazione in CR secondo le regole proprie. Il garante può però verificare se la segnalazione rispetta le soglie, se è stato informato e se l’importo corrisponde al debito effettivamente garantito.
Il quadro giurisprudenziale e delle decisioni ABF
Una premessa di metodo. Nella ricerca condotta per questo articolo non sono state individuate decisioni ABF del periodo 2023-2026, con estremi certi, che abbiano deciso specificamente sulla segnalazione in Centrale Rischi dopo un decreto di esdebitazione o dopo l’omologazione di una procedura di sovraindebitamento. Il quadro che segue riunisce quindi le decisioni ABF sulle regole generali della segnalazione, che si applicano anche al debitore esdebitato, e le pronunce di legittimità e costituzionali sull’esdebitazione, che determinano quando il credito diventa inesigibile.
Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario
1. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023.
Principio: il cessionario può segnalare a sofferenza in continuità con il cedente, ma deve verificare se siano sopravvenuti elementi che impongono una diversa classificazione; un piano di rientro in più rate non fa cessare di per sé la sofferenza, che si riduce con i pagamenti.
Rilevanza: il decreto di esdebitazione è l’elemento sopravvenuto per eccellenza. Il cessionario che continua a segnalare dopo averlo ricevuto non può invocare la continuità. La decisione chiarisce anche che la cancellazione retroattiva va chiesta al cedente.
2. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15 maggio 2023.
Principio: in materia di sistemi di informazioni creditizie privati (CRIF), il preavviso è dovuto anche alla persona fisica che agisce come imprenditore o professionista; il preavviso tardivo rende lecite solo le segnalazioni successive alla sua ricezione; il danno da mancato accesso al credito va provato.
Rilevanza: riguarda i SIC e non la Centrale Rischi, ma mostra come l’ABF tratta la prova del danno e la cancellazione parziale delle segnalazioni, profili che si ripresentano quando un esdebitato chiede il risarcimento per la segnalazione non aggiornata.
3. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7385 del 29 luglio 2025.
Principio: è legittima la segnalazione a sofferenza del cessionario quando la cessione è provata (avviso in Gazzetta Ufficiale, iscrizione nel registro delle imprese, comunicazione al cliente) e il debitore non ha rispettato il piano di rientro; un versamento parziale effettuato su richiesta della banca non dimostra la solvibilità.
Rilevanza: per chi ha un credito ceduto, conferma che la prima verifica riguarda la prova della cessione e l’identità del segnalante. Dopo l’esdebitazione, la stessa prova serve a individuare chi deve aggiornare la posizione.
4. ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 8639 del 19 aprile 2018 (nota da una sintesi in dottrina su ilcaso.it, 2021).
Principio: è stata ritenuta legittima una sofferenza anteriore alla domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, mantenuta anche dopo l’omologazione.
Rilevanza: è anteriore al periodo 2023-2026 e precede il 19° aggiornamento della Circolare. Indica che l’omologazione di un piano non basta di per sé a far cessare la sofferenza: conta l’esdebitazione, con il conseguente passaggio a perdita.
La decisione 1317/2023 dà conto, inoltre, di un contrasto tra Collegi territoriali sulla segnalazione in continuità del cessionario, con orientamenti più favorevoli al cessionario (Collegio di Milano, n. 20651 del 30 settembre 2021) e più rigorosi (Collegio di Milano, n. 8336 del 7 maggio 2020), composto dal Collegio di Coordinamento con la soluzione intermedia sopra riportata.
La Corte di cassazione sull’esdebitazione
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835.
Principio: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012.
Rilevanza: individua il provvedimento che rende inesigibile il credito, e quindi il documento da portare alla banca, per le procedure aperte prima del Codice.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può invocare per gli stessi debiti l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta.
Rilevanza: chi non ha un’esdebitazione valida non può pretendere la cessazione della segnalazione per quei crediti.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (nota da sintesi).
Principio: per i falliti resta applicabile la legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni.
Rilevanza: conferma la linea delle ordinanze del 2025 e incide sui tempi entro cui l’ex fallito può ottenere il provvedimento utile anche ai fini della CR.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505.
Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede un requisito di soddisfazione minima dei creditori.
Rilevanza: anche chi ha pagato percentuali minime può ottenere l’esdebitazione e, con essa, il passaggio a perdita del residuo.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074.
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per difetto di meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase di esdebitazione.
Rilevanza: la segnalazione non cessa finché il tribunale non ha superato quel vaglio. Il momento decisivo è il decreto ex art. 282 CCII, non l’apertura.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota da sintesi).
Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza del debitore è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione.
Rilevanza: la qualità della relazione dell’OCC prepara già il giudizio da cui dipende l’uscita dalla Centrale Rischi.
La Corte costituzionale e il merito
11. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026).
Principio: questione sull’art. 281, c. 1, CCII dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione; la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo.
Rilevanza: un decreto di esdebitazione emesso dopo la chiusura non è per questo invalido. La banca non può rifiutare l’aggiornamento della CR con l’argomento del mancato rispetto della contestualità.
12. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026).
Principio: restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sull’art. 278, c. 2, CCII, perché le ordinanze di rimessione andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo, che sono parti del giudizio di esdebitazione. Le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione è in attesa di decisione.
Rilevanza: dall’esito dipende se, verso i creditori non concorsuali, la segnalazione residua per la quota esigibile (Esempio 2) possa continuare a esistere.
13. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; nota da sintesi Eutekne).
Principio: nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278, c. 7, lett. b, CCII).
Rilevanza: delimita il perimetro dei debiti esclusi, utile quando il credito segnalato è stato ceduto e comprende accessori.
Cosa può fare lo Studio Monardo sulla segnalazione dopo l’esdebitazione
Lo Studio lavora sulla segnalazione partendo dal provvedimento di esdebitazione e arrivando, se necessario, al giudizio. Questi sono gli strumenti concreti.
- Acquisiamo il prospetto della Centrale Rischi per conto del cliente, con delega, e lo leggiamo mese per mese individuando segnalanti, categorie e importi.
- Confrontiamo il prospetto con il decreto di esdebitazione e con lo stato passivo, per stabilire quali crediti sono stati esdebitati per intero e quali solo in parte ai sensi dell’art. 278, c. 2, CCII.
- Ricostruiamo la catena delle cessioni, verificando avvisi in Gazzetta Ufficiale e comunicazioni, per identificare il soggetto che oggi segnala e quello che segnalava al momento dei fatti.
- Verifichiamo la stabilità del decreto, controllando la comunicazione ai creditori, il decorso dei 30 giorni per il reclamo e, per consumatore e professionista, la pubblicazione prevista dall’art. 282, c. 1, CCII.
- Predisponiamo la richiesta di rettifica a ciascun intermediario, con allegati e richiamo puntuale alla Circolare 139 vigente.
- Redigiamo il reclamo formale con una domanda costruita già in vista dell’ABF, per evitare inammissibilità per ampliamento successivo.
- Proponiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per la cancellazione o la riduzione della segnalazione e, quando il danno è documentato, per il risarcimento.
- Valutiamo l’esposto alla Banca d’Italia come segnalazione parallela del comportamento dell’intermediario.
- Agiamo davanti al tribunale, anche in via d’urgenza quando un’operazione di credito in corso rischia di saltare, e seguiamo il giudizio nei gradi successivi.
- Controlliamo le posizioni collegate: garanti, soci illimitatamente responsabili e segnalazioni nei sistemi privati come CRIF.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: la segnalazione dopo l’esdebitazione è un problema che nasce dentro la procedura (stato passivo, riparti, decreto) e si risolve fuori, davanti alla banca. Chi conosce entrambi i lati sa quali documenti la banca deve ricevere e quali errori della procedura possono ritardare l’aggiornamento.
La qualifica di avvocato cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta il reclamo, l’eventuale ricorso all’ABF, il giudizio di merito e, se necessario, il giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso. I commercialisti leggono le classificazioni contabili e i passaggi a perdita; gli avvocati costruiscono la contestazione. Lo Studio non promette la cancellazione della segnalazione: analizza la posizione, verifica la legittimità di ogni rilevazione e costruisce la strategia più adatta ai documenti disponibili.
In sintesi
L’esdebitazione rende inesigibili i crediti non soddisfatti, ma non agisce da sola sulla Centrale dei Rischi. La segnalazione cessa per il futuro quando l’intermediario, o il cessionario che dal giugno 2025 segnala in proprio, passa a perdita la parte esdebitata e smette di segnalarla dalla rilevazione successiva. Lo storico resta visibile per la finestra delle 24 o 36 rilevazioni. La regola che lega esdebitazione e cessazione della segnalazione è nota da un contributo di dottrina del 2021 e va citata sul testo vigente della Circolare 139. Se la segnalazione sopravvive al decreto, la sequenza è: prospetto CR, richiesta di rettifica, reclamo, ABF o tribunale.
Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché la materia sta a cavallo tra due competenze certificate dell’Avvocato: la gestione delle procedure di sovraindebitamento, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e il diritto bancario, attraverso il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale. È la combinazione che serve per trasformare un decreto di esdebitazione in una posizione bancaria aggiornata.
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