Quanto Dura La Liquidazione Controllata?

“Avvocato, ma quanto ci resto dentro?” È la domanda che arriva quasi sempre per prima, ancora prima di quelle sulla casa o sullo stipendio. Per questo abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso sulla durata della liquidazione controllata, con risposte complete, scritte come le daremmo a voce in studio: senza giri di parole, con i riferimenti di legge al loro posto e con i limiti reali dichiarati.

Il quadro normativo, in breve. La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) che ha preso il posto della vecchia liquidazione del patrimonio della legge 3/2012. Le regole sui tempi stanno soprattutto in tre articoli, tutti ritoccati dal correttivo D.Lgs. 136/2024: l’art. 272, che fissa il programma di liquidazione e la durata della procedura; l’art. 276, che disciplina la chiusura; l’art. 282, che regola l’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura. Il punto che crea più confusione è proprio questo: la durata della procedura e il triennio dell’esdebitazione sono due orologi diversi, che a volte si fermano insieme e a volte no.

Perché ce ne occupiamo noi, e proprio di questo tema. La liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento che passa per l’Organismo di composizione della crisi e per un liquidatore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno i tempi del programma, delle relazioni semestrali e del rendiconto finale, perché sono gli stessi passaggi che il gestore cura in prima persona. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che conta quando un decreto di chiusura o di esdebitazione va contestato fino all’ultimo grado.

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Quanto dura, in concreto, una liquidazione controllata?

Non ha una durata fissa: dura il tempo necessario a vendere i beni e distribuire il ricavato, ma per legge resta aperta in ogni caso almeno tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata quando non c’è altro attivo da acquisire.

Lo dice l’art. 272 CCII, comma 3, nel testo riscritto dal D.Lgs. 136/2024. La norma chiede che il programma di liquidazione assicuri una ragionevole durata della procedura; poi stabilisce che la procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma e, in ogni caso, per tre anni dall’apertura. Lo stesso comma consente al liquidatore di chiedere una chiusura anticipata se non è possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire.

Tradotto in pratica, ci sono tre scenari tipici:

  • Patrimonio semplice, niente immobili: il liquidatore acquisisce la quota di stipendio o pensione stabilita dal giudice, qualche bene mobile, un conto corrente. Qui la procedura tende a durare intorno ai tre anni, perché è il triennio a scandire l’acquisizione dei redditi.
  • Patrimonio con un immobile che si vende senza problemi: la vendita avviene di solito entro il triennio, e la procedura si chiude subito dopo il riparto e il rendiconto.
  • Patrimonio complicato (quote di immobili in comproprietà, terreni difficili da vendere, cause da recuperare): la procedura può superare i tre anni, perché resta aperta finché il programma non è eseguito.

Quello che non succede è che la durata dipenda da un calcolo matematico uguale per tutti. Quando qualcuno ci dice “mi hanno detto che dura tre anni e basta”, la risposta onesta è: tre anni è il riferimento minimo per il reddito e il momento in cui scatta l’esdebitazione, non un tetto massimo per la vendita dei beni. Lo vedremo meglio tra poco, perché è il cuore di tutta la questione.

Ma i tre anni sono quelli della procedura o quelli per cancellare i debiti?

Sono due cose diverse, e confonderle è l’errore più comune. I tre anni dell’art. 272 riguardano quanto resta aperta la procedura; i tre anni dell’art. 282 riguardano quando i debiti residui diventano inesigibili.

Partiamo dall’esdebitazione. L’art. 282 CCII, comma 1, prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione. Significa che vale la prima delle due date: se la procedura si chiude prima dei tre anni, l’esdebitazione arriva con la chiusura; se la procedura è ancora aperta al terzo anniversario, l’esdebitazione arriva comunque, senza aspettare la fine delle vendite.

L’esdebitazione è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Il decreto è poi comunicato e può essere reclamato entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124.

Ora la procedura. Se al terzo anno la casa non è ancora venduta, la liquidazione non si chiude: continua per finire il lavoro sui beni che già ne fanno parte. Il comma 2-bis dell’art. 282, aggiunto dal correttivo, lo dice in modo esplicito: l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione.

Quindi può capitare questa situazione, che sorprende molti: il debitore è già esdebitato, ma la procedura che lo riguarda è ancora aperta perché il liquidatore sta vendendo un immobile o portando avanti una causa. Non è un’anomalia: è il sistema che funziona come previsto. Il debitore ha la sua “liberazione” a data certa; i creditori hanno ancora il ricavato dei beni che erano già nella massa.

Da quando partono i tre anni: dalla domanda o dalla sentenza?

Dall’apertura della liquidazione, cioè dalla sentenza del tribunale che la dichiara aperta, non dal giorno in cui si deposita il ricorso.

È una delle differenze più concrete rispetto alla vecchia legge. Nella liquidazione del patrimonio della legge 3/2012 il riferimento era il deposito della domanda, e il periodo era di quattro anni; nel CCII il riferimento è l’apertura (art. 272 c.3 e art. 282 c.1) e il periodo è di tre anni.

Perché la differenza conta? Perché tra il deposito del ricorso e la sentenza di apertura passa del tempo: l’OCC deve redigere la relazione, il tribunale deve esaminarla, a volte chiede integrazioni. Se l’istruttoria dura qualche mese, quei mesi non rientrano nel triennio. Chi conta i tre anni dal deposito del ricorso rischia di sbagliare la data anche di parecchie settimane.

Un dettaglio pratico: per sapere la data esatta occorre guardare la sentenza di apertura, non il deposito. Su quella data si calcolano:

  • il triennio per l’esdebitazione di diritto;
  • il termine di 90 giorni entro cui il liquidatore deve completare l’inventario e depositare il programma (art. 272 c.2);
  • la data in cui i crediti pecuniari si considerano scaduti ai fini del concorso, come ha confermato Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28573, applicando in via analogica l’art. 154, comma 2, CCII.

Se il terzo anniversario cade di sabato o di domenica, nella pratica degli atti processuali si guarda al primo giorno non festivo successivo per i depositi; ma l’effetto dell’esdebitazione è legato al decorso del triennio, e il decreto del tribunale che la dichiara arriva comunque dopo, su istanza o segnalazione.

C’è un tempo massimo oltre il quale la procedura deve chiudersi per forza?

No, la legge non fissa un tetto massimo in anni: impone una “ragionevole durata” e affida al giudice delegato il controllo sui tempi.

È una risposta che a volte delude, ma è quella corretta. L’art. 272 CCII non dice “la procedura dura al massimo cinque anni”. Dice che il programma deve assicurare una ragionevole durata, e costruisce attorno a questo principio una serie di controlli: il programma va approvato dal giudice delegato, il liquidatore deve riferire ogni sei mesi (art. 275 c.1), e se non deposita le relazioni semestrali rischia la revoca dell’incarico e se ne tiene conto nel liquidargli il compenso.

In altre parole, il freno contro le procedure infinite non è una data scritta nel codice, ma la vigilanza del giudice e i doveri del liquidatore. E il debitore non è uno spettatore: può segnalare ritardi, chiedere che il programma venga rispettato, e quando non c’è più nulla da liquidare può chiedere lui stesso la chiusura, perché l’art. 276 c.1 prevede che il decreto di chiusura possa essere emesso anche su istanza del debitore.

C’è poi un elemento che toglie molta ansia: la durata della procedura non incide sulla data dell’esdebitazione. Anche se la vendita di un terreno si trascina per anni, il debitore persona fisica è esdebitato dopo tre anni dall’apertura (se ricorrono le condizioni dell’art. 282 c.2). La lunghezza della procedura pesa sui creditori, che aspettano il riparto, molto più che sul debitore.


Cosa succede nei primi mesi dopo la sentenza di apertura?

I primi tre mesi sono i più densi: il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori, raccoglie le loro domande e prepara l’inventario e il programma di liquidazione.

La sequenza, secondo il testo vigente, è questa.

Prima di tutto la sentenza di apertura, emessa dal tribunale ai sensi dell’art. 270 CCII. Con quella sentenza il giudice nomina il liquidatore (di solito lo stesso OCC che ha seguito la domanda, ma non necessariamente) e assegna ai creditori un termine per presentare le domande di ammissione al passivo: l’art. 270 c.2 lett. d) prevede che non sia superiore a 90 giorni.

Poi, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza (art. 272 c.1). Lo stesso comma permette di prorogare di 30 giorni il termine per le domande dei creditori, quando serve.

Contemporaneamente il liquidatore entra in possesso dei beni che fanno parte della liquidazione. Non tutto il patrimonio del debitore, però: l’art. 268 c.4 esclude i crediti impignorabili, la parte di stipendio o pensione che il giudice ritiene necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili per legge.

Infine, entro 90 giorni dall’apertura, il liquidatore completa l’inventario e deposita il programma di liquidazione (art. 272 c.2). Lo vediamo nella risposta successiva, perché è il documento che più di ogni altro decide la durata.

Una nota per chi aveva esecuzioni in corso. Con l’apertura della liquidazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura: il concorso sostituisce le singole esecuzioni. Il pignoramento dello stipendio che prima colpiva il debitore viene quindi “assorbito” dalla quota fissata dal giudice della liquidazione. Per il debitore, spesso, i primi mesi sono anche quelli in cui per la prima volta dopo anni smette di ricevere atti da creditori diversi.

Chi decide i tempi di vendita della casa e degli altri beni?

Li propone il liquidatore nel programma di liquidazione, li approva il giudice delegato; il debitore non li decide, ma ha tutto l’interesse a conoscerli e a segnalare ciò che non torna.

Il programma è il cuore della procedura. L’art. 272 c.2 prevede che il liquidatore, entro 90 giorni dall’apertura, rediga un programma “in ordine a tempi e modi della liquidazione” (la formula è del codice) e lo depositi in cancelleria; si applicano in quanto compatibili i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213, che nella liquidazione giudiziale regolano il contenuto del programma del curatore. Il giudice delegato lo approva.

Cosa contiene, di regola, un programma ben fatto:

  • l’elenco dei beni da vendere e l’ordine delle vendite;
  • le modalità (vendita competitiva, delegata, tramite soggetti specializzati);
  • le stime o la previsione delle perizie;
  • le azioni giudiziarie eventualmente da promuovere (revocatorie, recupero di crediti);
  • la quota di reddito da acquisire e per quanto tempo;
  • una previsione realistica dei tempi di chiusura.

Le vendite seguono, in quanto compatibili, le regole della liquidazione giudiziale (art. 275 c.2). Quando la vendita è eseguita e il prezzo è interamente incassato, il giudice ordina la cancellazione delle ipoteche, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Perché il debitore deve guardare il programma? Perché è lì che si capisce se la procedura durerà tre anni o sei. Un programma che prevede di vendere un immobile solo dopo aver tentato inutilmente tre esperimenti d’asta a prezzi pieni è un programma lungo. Un programma che non tiene conto di una quota in comproprietà con un familiare rischia di bloccarsi al primo passaggio. Il debitore collabora con il liquidatore (deve consegnare documenti, consentire l’accesso agli immobili, informare su ogni novità) e, quando nota tempi irragionevoli, può farlo presente al giudice delegato.

Nella tabella qui sotto trovi l’intera sequenza dei passaggi con i relativi termini, che richiameremo anche nelle prossime risposte.

Fase Atto Termine Davanti a chi / chi lo compie
Apertura Sentenza di apertura, nomina del liquidatore, termine per le domande dei creditori Termine per le domande non superiore a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) Tribunale
Avvio Aggiornamento elenco creditori e notifica della sentenza Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza; termine domande prorogabile di 30 giorni (art. 272 c.1) Liquidatore
Inventario e programma Inventario dei beni e deposito del programma di liquidazione Entro 90 giorni dall’apertura (art. 272 c.2) Liquidatore; approvazione del giudice delegato
Stato passivo Progetto di stato passivo e osservazioni 15 giorni per le osservazioni; reclamo ex art. 133 entro 8 giorni; poi ricorso per cassazione entro 30 (art. 273) Liquidatore, giudice delegato, tribunale
Esecuzione Vendite e relazioni periodiche Relazione ogni sei mesi (art. 275 c.1) Liquidatore, sotto il controllo del giudice delegato
Riparto Progetto di riparto Osservazioni entro un termine non superiore a 15 giorni (art. 275 c.5); contestazioni decise con decreto reclamabile ex art. 124 (art. 275 c.6) Liquidatore, giudice delegato
Esdebitazione Decreto che dichiara l’esdebitazione Alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura; osservazioni dei creditori 15 giorni; reclamo 30 giorni (art. 282) Tribunale
Rendiconto Rendiconto finale e verifica di conformità al programma Al termine dell’esecuzione (art. 275 c.3-4) Liquidatore, giudice
Chiusura Decreto motivato di chiusura, pagamento del compenso, svincolo delle somme accantonate Su istanza del liquidatore o del debitore, o d’ufficio (art. 276) Tribunale

Durante la procedura il liquidatore mi tiene aggiornato? Ogni quanto?

Il liquidatore deve riferire al giudice delegato ogni sei mesi; il debitore non riceve automaticamente ogni atto, ma può e deve informarsi.

L’art. 275 c.1 CCII stabilisce che il liquidatore esegue il programma e ne riferisce al giudice delegato ogni sei mesi. Il correttivo ha rafforzato la regola: il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca dell’incarico e viene valutato quando si liquida il compenso del liquidatore. È uno strumento pensato proprio per evitare che la procedura si addormenti.

Le relazioni semestrali sono il modo più semplice per capire se la durata prevista nel programma è ancora realistica. Dentro ci sono, di norma, lo stato delle vendite, gli esperimenti d’asta tentati, le somme incassate (compresa la quota di reddito versata dal debitore), le cause pendenti, le difficoltà incontrate. Leggerle significa sapere con mesi di anticipo se la chiusura slitterà.

Ci sono poi due momenti in cui il debitore viene coinvolto direttamente.

Il primo è lo stato passivo. Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo sulla base delle domande dei creditori; secondo l’art. 273 ci sono 15 giorni per le osservazioni, poi il reclamo ai sensi dell’art. 133 entro 8 giorni e, infine, il ricorso per cassazione entro 30. È il momento in cui si decide chi partecipa al riparto e per quanto. Un credito ammesso in misura gonfiata non allunga la procedura, ma riduce quello che spetta agli altri e può pesare sulle valutazioni successive.

Il secondo è il progetto di riparto. L’art. 275 c.5 prevede che il liquidatore lo comunichi al debitore e ai creditori, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per le osservazioni; in assenza di contestazioni il giudice ne autorizza l’esecuzione senza indugio. Se invece ci sono contestazioni, il liquidatore tenta un componimento e, se non ci riesce, il giudice delegato decide con decreto motivato reclamabile ex art. 124 (art. 275 c.6).

Il consiglio pratico che diamo a tutti: segnare nel calendario la data della sentenza di apertura e le scadenze semestrali, e chiedere al liquidatore copia delle relazioni. Chi sa a che punto è la procedura non scopre all’ultimo momento che la chiusura è rinviata di un anno.

Come si arriva alla chiusura e chi la chiede?

La procedura si chiude con un decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore, oppure d’ufficio, quando il programma è eseguito o non c’è più attivo da distribuire.

L’art. 276 CCII, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede tre possibili iniziative: il liquidatore, il debitore, il tribunale d’ufficio. Insieme all’istanza, il liquidatore deposita una relazione su ogni fatto rilevante per concedere o negare l’esdebitazione. Per i casi di chiusura si applica, in quanto compatibile, l’art. 233, cioè la norma che elenca i casi di chiusura della liquidazione giudiziale.

Prima della chiusura vera e propria ci sono due passaggi.

Il rendiconto finale. Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta il rendiconto; il giudice verifica che gli atti di disposizione siano conformi al programma e, se approva, liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3). Se non approva, indica gli atti da completare, le rettifiche e un termine; se le prescrizioni non sono rispettate, anche dopo proroga, sostituisce il liquidatore e tiene conto della diligenza nel liquidargli il compenso, che può essere escluso in tutto o in parte (art. 275 c.4). Questo passaggio può allungare i tempi, ed è bene saperlo.

Il riparto finale, con le regole viste sopra.

Con il decreto di chiusura il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso e lo svincolo delle eventuali somme accantonate (art. 276 c.2).

E la chiusura anticipata? È la valvola prevista dall’art. 272 c.3: il liquidatore può chiedere di chiudere prima dei tre anni se non è possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire. Pensiamo a chi non ha immobili e il cui reddito, al netto di quanto serve per vivere, lascia una quota minima o nulla. Tenere aperta la procedura per tre anni solo per registrare che non c’è nulla da prendere non ha senso, e il codice lo riconosce. Ricordiamo che l’esdebitazione di diritto arriva “a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni”: se la chiusura arriva prima, arriva prima anche la liberazione dai debiti.

E l’esdebitazione la devo chiedere io o arriva da sola?

Opera “di diritto”, ma serve comunque un decreto del tribunale che la dichiari: lo emette su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.

È un equivoco frequente. “Di diritto” non significa “senza che nessuno faccia nulla”. Significa che, se ricorrono le condizioni, il tribunale non ha una discrezionalità ampia: deve dichiararla. Ma la dichiarazione serve, perché è il provvedimento che il debitore potrà opporre a chi, domani, tornasse a chiedergli un pagamento.

Il percorso dell’art. 282 CCII è questo:

  1. al momento giusto (chiusura, oppure tre anni dall’apertura se la procedura è ancora aperta) il debitore presenta istanza, oppure il liquidatore segnala la situazione;
  2. il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che entro 15 giorni possono presentare osservazioni;
  3. il tribunale decide con decreto motivato; per il consumatore e il professionista il decreto è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero;
  4. il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che entro 30 giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124.

Le condizioni sono quelle del comma 2: devono ricorrere le condizioni dell’art. 280, il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È qui che pesa la relazione del liquidatore depositata con l’istanza di chiusura (art. 276 c.1): racconta come il debitore si è comportato durante la procedura.

Un’avvertenza seria sul dopo. Sulla possibilità di impugnare in Cassazione i decreti in materia di esdebitazione la Corte non ha una posizione univoca: le fonti specializzate segnalano un contrasto tra Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 e Cass. 7 maggio 2026, n. 13228. Per il debitore questo significa che il reclamo entro 30 giorni va preparato bene, perché non è scontato che dopo ci sia un’altra strada.


E se dopo tre anni la casa non è ancora stata venduta?

La procedura continua per vendere quella casa, ma il debitore viene comunque esdebitato al terzo anno: l’immobile resta nella liquidazione, i debiti residui diventano inesigibili.

È la domanda che chiude il cerchio fra i due orologi di cui parlavamo all’inizio. Il codice la risolve con due norme lette insieme. L’art. 272 c.3 dice che la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma. L’art. 282 c.1 dice che l’esdebitazione opera decorsi tre anni dall’apertura anche se la procedura non è chiusa; il comma 2-bis aggiunge che l’esdebitazione non incide sulle operazioni di liquidazione.

La prassi dei tribunali si era orientata in questo senso già prima del correttivo. Il Tribunale di Novara, nella sentenza decisa il 3 agosto 2023 (procedimento n. 49/2023), aprendo una liquidazione controllata ha spiegato in motivazione che se allo scadere del triennio la procedura è ancora pendente l’esdebitazione va dichiarata, e che la liquidazione prosegue anche dopo, perché non può chiudersi finché ci sono beni da liquidare e creditori insoddisfatti. Il Tribunale ha richiamato l’art. 21, par. 3, della direttiva UE 2019/1023, secondo cui la prosecuzione riguarda solo i beni già compresi nella massa al momento dell’esdebitazione.

Cosa cambia, in pratica, per chi si trova in questa situazione:

  • la casa (o il terreno, o la quota) viene comunque venduta, perché faceva parte della liquidazione già prima dell’esdebitazione;
  • il ricavato va ai creditori ammessi secondo l’ordine delle prelazioni, come avrebbe fatto se la vendita fosse avvenuta al secondo anno;
  • la parte di debito che il ricavato non copre non può più essere chiesta al debitore, salvo le esclusioni dell’art. 278 c.7 (mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti);
  • i beni nuovi non entrano più: ciò che arriva dopo l’esdebitazione resta al debitore.

Una precisazione onesta: la regola generale è chiara, ma l’applicazione concreta (per esempio sui tempi entro cui il tribunale dichiara l’esdebitazione quando la procedura è ancora aperta, o su come si gestisce una quota di reddito maturata a cavallo del triennio) può variare da tribunale a tribunale. Per questo conviene leggere con attenzione la sentenza di apertura e il programma, dove spesso il giudice indica già come intende procedere.

Lo stipendio me lo trattengono per tutta la durata o solo per tre anni?

La quota di stipendio o pensione entra nella liquidazione fino all’esdebitazione, non per tutta la durata della procedura: se la casa si vende al quinto anno, la trattenuta sul reddito non dura cinque anni.

Qui la novità del correttivo è importante. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 272 il comma 3-bis: la liquidazione comprende anche i beni che sopravvengono al debitore fino all’esdebitazione, dedotte le passività incontrate per acquistarli e conservarli. Il limite temporale delle sopravvenienze, quindi, è l’esdebitazione, e non la chiusura.

Il reddito da lavoro è il caso più frequente di “bene sopravvenuto”. Il meccanismo funziona così: l’art. 268 c.4 lett. b) esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Ciò che eccede quel limite entra nella procedura, mese per mese, finché opera l’acquisizione delle sopravvenienze.

Anche su questo il Tribunale di Novara (sentenza del 3 agosto 2023 già citata) aveva anticipato la soluzione: dopo l’esdebitazione la liquidazione non può acquisire beni futuri, come quote di reddito non ancora maturate, e quindi l’apprensione del reddito deve avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione.

Due cose da sapere:

  1. La quota non è fissa per sempre. Se cambiano le condizioni (perdita del lavoro, nascita di un figlio, separazione, malattia), il debitore può chiedere al giudice di rivedere il limite di mantenimento. Non farlo significa continuare a versare una quota calcolata su una vita che non esiste più.
  2. La quota pesa sulla chiusura anticipata. Se il reddito eccedente è vicino allo zero, è proprio questo dato a sostenere la richiesta del liquidatore di chiudere prima dei tre anni per mancanza di ulteriore attivo (art. 272 c.3).

Un’ultima precisazione sulle somme già versate: ciò che il debitore ha versato fino all’esdebitazione resta nella procedura e viene distribuito ai creditori. Non si “recupera” perché poi la procedura è durata meno o più del previsto.

Io avevo fatto domanda con la vecchia legge 3/2012: per me valgono quattro anni?

Se la sua procedura è stata aperta come liquidazione del patrimonio secondo la legge 3/2012, resta in linea di massima regolata da quella legge, con il suo periodo di quattro anni; le regole del CCII valgono per le liquidazioni controllate.

La vecchia liquidazione del patrimonio prevedeva che la procedura restasse aperta fino alla completa esecuzione del programma e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda, e anche i beni sopravvenuti in quel quadriennio entravano nella liquidazione. L’esdebitazione, poi, non era automatica: andava chiesta con un ricorso, dopo la chiusura, e il giudice valutava una serie di requisiti di meritevolezza.

Il CCII ha cambiato tre cose, tutte a favore di una durata più prevedibile:

Aspetto Liquidazione del patrimonio (L. 3/2012) Liquidazione controllata (CCII)
Durata minima di riferimento Quattro anni Tre anni (art. 272 c.3)
Da quando si conta Dal deposito della domanda Dall’apertura (sentenza)
Beni sopravvenuti Nei quattro anni Fino all’esdebitazione (art. 272 c.3-bis)
Esdebitazione Su ricorso, dopo la chiusura Di diritto alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto (art. 282)
Procedura dopo l’esdebitazione Non prevista in questi termini Prosegue per i beni già nella massa (art. 282 c.2-bis)
Chiusura anticipata Non disciplinata in questi termini Possibile se non c’è ulteriore attivo (art. 272 c.3)

Sul passaggio tra le due discipline, il CCII contiene norme transitorie che stabiliscono quale legge si applica alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore (15 luglio 2022). In linea generale, le procedure aperte con la legge 3/2012 proseguono con quella disciplina. Ma i casi a cavallo (domande depositate prima, aperture successive, conversioni) vanno guardati uno per uno, sulla base degli atti.

Chi ha una vecchia liquidazione del patrimonio ancora aperta dopo più di quattro anni dal deposito ha comunque una domanda concreta da porsi: la procedura è aperta solo perché ci sono beni da vendere, o perché nessuno ha chiesto la chiusura e l’esdebitazione? Nel secondo caso c’è spazio per intervenire.

E se la liquidazione l’ha chiesta un creditore e non io?

La durata è regolata dalle stesse norme: tre anni dall’apertura per l’esdebitazione, programma di liquidazione, chiusura con decreto. Cambia invece l’ingresso, e lì il debitore ha difese precise e termini stretti.

L’art. 268 c.2 consente al creditore di chiedere la liquidazione controllata di un debitore insolvente, anche se sono in corso esecuzioni individuali, purché i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non siano inferiori a 50.000 euro. Per entrare non serve un giudizio di meritevolezza sul debitore: lo ha chiarito Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025, secondo le rassegne che l’hanno commentata.

Se il creditore agisce contro una persona fisica, il comma 3 dà al debitore una difesa importante: la liquidazione non si apre se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è pronta, il giudice può concedere un termine non superiore a 60 giorni. Sul peso dei termini legati alla prima udienza la Cassazione è rigorosa: Cass. n. 13912/2026 ha affermato la perentorietà del termine collegato alla prima udienza dell’art. 40 c.10 CCII. Arrivare tardi significa perdere la difesa.

Una volta aperta, però, la liquidazione chiesta dal creditore dura come quella chiesta dal debitore. E anche qui il debitore persona fisica, se ne ricorrono le condizioni, viene esdebitato alla chiusura o dopo tre anni. È un aspetto che molti non considerano: la liquidazione subita può diventare, per il debitore, la strada verso la liberazione dai debiti, purché collabori con il liquidatore e non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ci viene chiesto spesso come affrontiamo queste situazioni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la difesa del debitore partendo dai tempi: prima udienza, attestazione dell’OCC, programma, triennio. È il modo più concreto per evitare che la procedura duri più del necessario.


Rischio di restare “bloccato” per dieci anni, come nei fallimenti di una volta?

No, non per quanto riguarda i suoi debiti: la liberazione arriva al più tardi dopo tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge. Può restare aperta più a lungo la procedura sui beni, non la sua vita.

La paura è comprensibile. Molte persone hanno sentito racconti di fallimenti durati quindici anni, con il fallito che per tutto quel tempo non poteva fare quasi nulla. La liquidazione controllata è stata costruita in modo diverso, e la legge lo dice con chiarezza: il triennio dell’art. 282 è una data certa, che non dipende dalla velocità delle aste o dei tribunali.

Detto questo, i limiti reali vanno dichiarati. L’esdebitazione non è automatica nel senso di “garantita”: richiede che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, che non abbia condanne definitive per i reati dell’art. 344 e che ricorrano le condizioni dell’art. 280 (che riguardano anche la collaborazione durante la procedura). Chi nasconde beni, non consegna documenti o ostacola il liquidatore mette a rischio proprio la data che più gli interessa.

E poi c’è il tema dei beni. Se nella liquidazione c’è un immobile difficile da vendere, la procedura su quel bene può durare oltre il triennio. Ma, come abbiamo visto, quel prolungamento riguarda l’immobile già nella massa, non il reddito futuro e non i beni che arriveranno dopo l’esdebitazione.

C’è un’ultima cosa che rassicura e che spesso nessuno spiega: durante la procedura il debitore non perde la possibilità di lavorare, guadagnare e vivere. Una parte del reddito resta sempre a lui, nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b). La procedura è un periodo di sacrificio con una fine scritta, non una condizione permanente.

Posso chiedere di chiudere prima, se non ho più niente?

Sì, è possibile, ma la chiusura anticipata la chiede il liquidatore per mancanza di ulteriore attivo; il debitore può chiedere la chiusura quando il programma è eseguito, e può sollecitare il liquidatore quando non c’è più nulla da acquisire.

L’art. 272 c.3 riconosce espressamente la possibilità di chiudere prima del triennio quando non è possibile acquisire altro attivo da distribuire. L’art. 276 c.1, a sua volta, prevede che il decreto di chiusura possa essere emesso su istanza del liquidatore, del debitore o d’ufficio.

Quando ha senso chiedere di chiudere prima? Ecco i casi più frequenti:

  • il reddito del debitore, dedotto quanto serve al mantenimento, lascia una quota irrisoria o nulla;
  • gli unici beni (un’auto vecchia, mobili d’arredo) sono stati venduti o sono invendibili;
  • non ci sono azioni giudiziarie utili da promuovere, o quelle possibili costerebbero più di quanto renderebbero.

Il limite reale: la chiusura anticipata non è un diritto del debitore da esercitare a piacimento. Il tribunale la valuta sulla base della relazione del liquidatore e delle prospettive di attivo. Se il debitore ha un reddito che potrebbe crescere, o un’eredità in arrivo, il giudice può preferire tenere aperta la procedura fino al triennio.

Vale poi la regola già vista: chiudere prima significa ottenere prima l’esdebitazione, perché l’art. 282 la collega al decreto di chiusura quando questo precede i tre anni. Per chi ha davvero poco o nulla, la chiusura anticipata è quindi l’occasione per ripartire prima. Va però chiesta con una motivazione documentata, non con una lettera generica.

Dopo l’esdebitazione i creditori possono tornare a cercarmi?

Per i debiti esdebitati, no: diventano inesigibili. Restano però alcuni debiti esclusi per legge, e restano i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati.

L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti con l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’effetto opera per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori dello stesso grado (art. 278 c.2).

Ci sono però tre limiti da conoscere prima, non dopo:

  1. Debiti esclusi (art. 278 c.7): gli obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale; le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
  2. Coobbligati e garanti (art. 278 c.6): il familiare che ha firmato una fideiussione resta esposto. L’esdebitazione libera il debitore, non chi lo ha garantito.
  3. Reclamo (art. 282 c.3): i creditori ammessi possono reclamare il decreto entro 30 giorni. Finché il termine non è decorso, il provvedimento non è definitivo.

E se un creditore insiste lo stesso, magari con un precetto? Il debitore ha in mano il decreto di esdebitazione e può opporlo nelle sedi giudiziarie. Ecco perché, come dicevamo, la dichiarazione formale del tribunale è indispensabile anche se l’esdebitazione opera “di diritto”.

Il limite onesto: l’esdebitazione chiude il passato, non protegge dai debiti nuovi. Chi esce dalla procedura e torna a indebitarsi senza misura non potrà contare su una seconda liberazione facile, perché le condizioni di accesso tengono conto delle esdebitazioni già ottenute.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono solo a vedere come lavorano i due orologi.

Ipotesi 1 – Lavoratore dipendente senza immobili.
Debiti complessivi per 61.870 euro verso quattro finanziarie e una banca. Stipendio netto di 1.720 euro al mese; il giudice fissa in 1.390 euro il limite per il mantenimento del debitore e della famiglia, quindi la quota che entra nella liquidazione è di 330 euro al mese.

  • Sentenza di apertura: giovedì 5 marzo 2026.
  • Termine per il programma (90 giorni dall’apertura, art. 272 c.2): mercoledì 3 giugno 2026.
  • Il programma prevede la sola acquisizione della quota di stipendio e la vendita di un’auto stimata 3.150 euro.
  • Nei tre anni il liquidatore acquisisce 330 × 36 = 11.880 euro, più 3.150 euro dall’auto: totale lordo 15.030 euro, da cui vanno dedotte le spese della procedura e il compenso del liquidatore prima del riparto ai creditori.
  • Terzo anniversario dell’apertura: lunedì 5 marzo 2029. A quella data, se la procedura non è già stata chiusa, l’esdebitazione opera di diritto; il debitore presenta l’istanza (o il liquidatore segnala), i creditori hanno 15 giorni per le osservazioni, il tribunale decide con decreto.
  • Il debito residuo, cioè 61.870 euro meno quanto i creditori ricevono nel riparto, diventa inesigibile.

Variante: se nel secondo anno il debitore perde il lavoro e percepisce solo l’indennità di disoccupazione, la quota eccedente scende quasi a zero. In quel caso il liquidatore, venduta l’auto, può chiedere la chiusura anticipata per mancanza di ulteriore attivo (art. 272 c.3). Se il tribunale chiude, poniamo, nel settembre 2027, l’esdebitazione segue il decreto di chiusura, con circa diciotto mesi di anticipo sul triennio.

Ipotesi 2 – Pensionata con quota di immobile in comproprietà.
Debiti per 143.260 euro, di cui 88.400 garantiti da ipoteca su un appartamento di cui la debitrice possiede metà; l’altra metà è di un fratello. Pensione netta di 1.180 euro, interamente lasciata alla debitrice per il mantenimento.

  • Sentenza di apertura: mercoledì 9 aprile 2025.
  • Programma depositato nei 90 giorni: prevede di tentare prima la vendita dell’intero immobile d’accordo con il fratello, poi, in mancanza, la vendita della sola quota.
  • Il fratello non aderisce; la vendita della quota va deserta due volte; il terzo esperimento è fissato per l’autunno 2028.
  • Terzo anniversario: domenica 9 aprile 2028. Il triennio decorre comunque in quella data; il deposito dell’istanza di esdebitazione, se si vuole presentarla subito, slitta di fatto al primo giorno lavorativo, lunedì 10 aprile 2028.
  • Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto, ma la procedura resta aperta per vendere la quota (art. 272 c.3 e art. 282 c.2-bis).
  • La quota viene venduta nel 2029 a 41.700 euro: il ricavato va prima al creditore ipotecario, per la parte di sua spettanza, poi agli altri secondo l’ordine delle prelazioni.
  • Supponiamo che a fine 2028 la debitrice erediti 9.500 euro da una zia: essendo un bene sopravvenuto dopo l’esdebitazione, non entra nella liquidazione (art. 272 c.3-bis). Se l’eredità fosse arrivata nel 2027, invece, sarebbe entrata nella procedura.

Il confronto tra le due ipotesi dice una cosa sola: la data che conta per il debitore è l’apertura, non la vendita.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Che cosa succede se, mentre la procedura è aperta, ricevo un’eredità, una donazione o una somma inattesa?”

Quasi nessuno ce la fa al primo incontro, eppure è quella che più spesso cambia la durata e l’esito della liquidazione. Con il comma 3-bis aggiunto all’art. 272 dal D.Lgs. 136/2024, la liquidazione comprende anche i beni che sopravvengono al debitore fino all’esdebitazione, dedotte le passività sostenute per acquistarli e conservarli. Un’eredità che si apre durante il triennio, una vincita, un rimborso fiscale consistente, un TFR liquidato per dimissioni: tutto ciò entra potenzialmente nella procedura.

Tre conseguenze pratiche.

Primo: il debitore deve comunicarlo. Tacere un’eredità significa esporsi alla contestazione di aver sottratto attivo, con il rischio di perdere proprio l’esdebitazione, che richiede le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di malafede o frode (art. 282 c.2).

Secondo: un bene sopravvenuto può allungare la procedura. Se si eredita una quota di un immobile, il liquidatore deve aggiornare il programma per venderla; e se la vendita non si conclude entro il triennio, la procedura prosegue su quel bene anche dopo l’esdebitazione, perché ormai è entrato nella massa.

Terzo: conta la data. Lo abbiamo visto nell’ipotesi 2: ciò che arriva prima dell’esdebitazione entra, ciò che arriva dopo resta al debitore. Per l’eredità occorre ragionare con attenzione sul momento dell’apertura della successione e sull’accettazione, e sul fatto che l’eredità può anche portare debiti. È uno di quei casi in cui un consiglio dato in tempo evita errori difficili da rimediare, perché un’accettazione o una rinuncia fatte senza pensare alla procedura in corso possono avere effetti pesanti sui creditori e sulla valutazione del comportamento del debitore.

Chi entra in liquidazione controllata dovrebbe quindi chiedersi, fin dal primo giorno: ci sono eventi prevedibili nei prossimi tre anni (un genitore anziano, una causa da cui potrei ricevere somme, un TFR in arrivo) che possono portare beni nella procedura? Prevederli permette di costruire un programma realistico e di sapere in anticipo quanto la procedura potrà durare.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i provvedimenti che abbiamo verificato e che toccano, direttamente o indirettamente, la durata della liquidazione controllata e i suoi passaggi. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per chi vuole sapere quanto durerà la propria procedura.

1. Tribunale di Novara, sentenza decisa il 3 agosto 2023 (proc. n. 49/2023).
Principio: se alla scadenza del triennio la procedura è ancora pendente, l’esdebitazione va dichiarata; la liquidazione prosegue anche dopo, ma solo sui beni già compresi nella massa, e non può più acquisire beni futuri come le quote di reddito non ancora maturate. Il Tribunale richiama l’art. 21, par. 3, della direttiva UE 2019/1023.
Rilevanza: anticipa la soluzione che il correttivo del 2024 ha poi scritto nell’art. 282 c.2-bis e nell’art. 272 c.3-bis. È il riferimento più chiaro sulla distinzione tra durata della procedura e triennio dell’esdebitazione.

2. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28573.
Principio: nella liquidazione controllata i crediti pecuniari si considerano scaduti, ai fini del concorso, alla data di apertura, per applicazione analogica dell’art. 154, comma 2, CCII; termini di insinuazione diversi rispetto alla liquidazione giudiziale sono giustificati dalla minore entità dell’insolvenza e dalla maggiore snellezza della procedura.
Rilevanza: conferma che la data di apertura è il perno della procedura e che la liquidazione controllata è pensata dal legislatore come una procedura più rapida della liquidazione giudiziale.

3. Tribunale di Modena, decreto del 1° luglio 2026.
Principio: secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il Tribunale ha dichiarato insieme la chiusura di una liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore, in un caso di debitore già fallito e non esdebitato, discostandosi da un principio espresso dalla Cassazione.
Rilevanza: mostra che chiusura ed esdebitazione possono essere decise nello stesso momento, e che sul tema dell’accesso all’esdebitazione la prassi dei tribunali non è del tutto allineata.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesto un giudizio di meritevolezza sul debitore.
Rilevanza: la meritevolezza non condiziona l’ingresso, ma torna in gioco al momento dell’esdebitazione (art. 282 c.2). Chi vuole che il triennio porti davvero alla liberazione deve curare il proprio comportamento per tutta la procedura.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025.
Principio: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda è un requisito di ammissibilità.
Rilevanza: una relazione carente fa perdere tempo prima ancora che il triennio cominci a decorrere, perché il triennio parte dall’apertura e non dal deposito.

6. Cass. n. 13912/2026.
Principio: il termine collegato alla prima udienza previsto dall’art. 40, comma 10, CCII ha natura perentoria.
Rilevanza: nelle liquidazioni chieste dal creditore, il debitore persona fisica deve sollevare entro la prima udienza l’eccezione di mancanza di attivo (art. 268 c.3). Mancarla significa subire una procedura che poteva essere evitata.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: è una delle due pronunce che le fonti specializzate indicano come espressione del contrasto interno alla Corte sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione.
Rilevanza: il decreto che dichiara o nega l’esdebitazione al termine del triennio va affrontato con un reclamo ben costruito entro 30 giorni.

8. Cass. 7 maggio 2026, n. 13228.
Principio: l’altra pronuncia indicata nello stesso contrasto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione.
Rilevanza: finché il contrasto non sarà composto, il debitore e i creditori non possono dare per scontata la strada del ricorso in Cassazione dopo il reclamo.

9. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865.
Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato della vendita dei beni ipotecati.
Rilevanza: incide sulla preparazione del riparto e del rendiconto finale, cioè sugli ultimi passaggi prima del decreto di chiusura dell’art. 276. Chiarire per tempo come si ripartiscono le spese aiuta a evitare contestazioni che allungano la chiusura.

Una nota di metodo: sulla durata della liquidazione controllata la giurisprudenza di legittimità è ancora scarsa, perché le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022 stanno arrivando solo ora al terzo anno. Molte indicazioni operative vengono quindi dai tribunali di merito, attraverso le sentenze di apertura e i decreti di chiusura, e possono differire da sede a sede. Per questo, accanto alle regole generali, conviene sempre leggere i provvedimenti del proprio tribunale.


E voi, concretamente, cosa fate?

Quando una persona ci chiede quanto durerà la sua liquidazione controllata, il lavoro dello Studio parte dalle date e dai documenti, non da una risposta standard. Ecco cosa facciamo, punto per punto.

  1. Ricostruiamo il calendario della procedura partendo dalla sentenza di apertura: termine per il programma, scadenze semestrali, terzo anniversario per l’esdebitazione, con il controllo dei giorni festivi.
  2. Leggiamo il programma di liquidazione depositato dal liquidatore e verifichiamo se i tempi indicati per le vendite sono coerenti con la ragionevole durata richiesta dall’art. 272 c.3.
  3. Analizziamo le relazioni semestrali dell’art. 275 c.1 e segnaliamo al debitore quando la chiusura rischia di slittare, così da intervenire prima.
  4. Verifichiamo la quota di reddito acquisita alla procedura e, quando le condizioni familiari o lavorative cambiano, predisponiamo l’istanza per rivedere il limite di mantenimento dell’art. 268 c.4.
  5. Valutiamo i presupposti della chiusura anticipata per mancanza di ulteriore attivo e prepariamo la documentazione da sottoporre al liquidatore e al tribunale.
  6. Prepariamo l’istanza di esdebitazione al momento giusto, alla chiusura o allo scadere del triennio, e curiamo la risposta alle eventuali osservazioni dei creditori nei 15 giorni.
  7. Controlliamo lo stato passivo e il progetto di riparto, con osservazioni nei termini di legge, perché un riparto contestato può ritardare la chiusura.
  8. Gestiamo i beni sopravvenuti: eredità, donazioni, somme inattese durante il triennio, valutando con il liquidatore come trattarli secondo l’art. 272 c.3-bis.
  9. Difendiamo il debitore nelle liquidazioni chieste dal creditore, sollevando nei termini l’eccezione dell’art. 268 c.3 e coordinandoci con l’OCC per l’attestazione.
  10. Seguiamo i reclami contro i decreti di chiusura o di esdebitazione e, se necessario, le fasi successive davanti alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: programma di liquidazione, relazioni periodiche, rendiconto e attestazioni sull’attivo sono strumenti che il gestore conosce perché li usa nel proprio lavoro. Questo permette di leggere con occhio tecnico gli atti del liquidatore e di capire dove la procedura rischia di allungarsi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il calendario della procedura è lo stesso professionista che, se serve, difende il decreto di esdebitazione nei gradi successivi. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano redditi, quote di mantenimento e posizioni fiscali, gli avvocati curano istanze, osservazioni e reclami.


Chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi che vale la pena ricordare.

Primo: due orologi, non uno. La procedura dura quanto serve a eseguire il programma di liquidazione e comunque tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata (art. 272); l’esdebitazione arriva alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, se anteriore (art. 282).

Secondo: la data chiave è l’apertura. Dalla sentenza di apertura si contano il programma, il triennio e il limite oltre il quale i beni sopravvenuti non entrano più nella liquidazione. Chi conta dal deposito del ricorso, o ragiona con i quattro anni della vecchia legge 3/2012, sbaglia i conti.

Terzo: i beni invenduti non bloccano la liberazione. Se dopo tre anni la casa non è venduta, la procedura prosegue su quel bene, ma il debitore che ne ha i requisiti viene comunque esdebitato.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: i tempi della liquidazione controllata sono quelli che il gestore governa ogni giorno. La qualifica di cassazionista garantisce poi che la difesa sui decreti di chiusura e di esdebitazione possa proseguire senza cambi di mano fino all’ultimo grado.

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