Un Creditore Può Chiedere La Liquidazione Controllata Del Suo Debitore?

Sì, può. Ed è una delle novità più sottovalutate del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Fino al 2022, con la vecchia legge n. 3 del 2012, la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato era una porta che poteva aprire soltanto il debitore. Oggi l’art. 268, comma 2, CCII consegna la stessa chiave anche al creditore: se il debitore è insolvente, il creditore può depositare un ricorso e chiedere al tribunale di aprire la liquidazione controllata di tutti i suoi beni, anche mentre è già in corso un pignoramento. Ma la legge non lascia il debitore indifeso: gli concede contromosse precise, ognuna legata a una data. Chi le conosce le usa; chi non le conosce le perde una dopo l’altra, spesso senza accorgersene.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Vale per il creditore, che deve sapere se la sua domanda ha i numeri per reggere e quanto tempo passerà prima di vedere un riparto. Vale ancora di più per il debitore, che dal giorno in cui riceve la PEC del tribunale ha davanti poche settimane per scegliere tra difendersi, contrapporre un piano del consumatore o un concordato minore, oppure eccepire che non c’è nulla da liquidare.

La cronologia che ricostruiamo in questo articolo è questa: la preparazione del ricorso; il deposito (giorno 0); il decreto che fissa l’udienza entro 45 giorni e la notifica via PEC; le memorie, da depositare fino a 7 giorni prima dell’udienza; la prima udienza, che è il vero spartiacque; il termine fino a 60 giorni, prorogabile di altri 60, per la domanda concorrente del debitore; la sentenza di apertura o il decreto di rigetto, con i rispettivi reclami da 30 giorni; la fase del liquidatore, con insinuazioni e stato passivo; infine, dopo tre anni dall’apertura, l’esdebitazione.

Lo Studio Monardo segue questa materia da entrambi i lati del tavolo per una ragione precisa, che deriva dalle competenze certificate dell’Avvocato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi che, in questa procedura, attesta l’incapienza, redige le relazioni sui piani alternativi e spesso viene nominato liquidatore. E poiché la sentenza di apertura si impugna fino in Cassazione, la sua qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strategia impostata al giorno 0 resti la stessa fino all’ultimo grado.

📩 Il calendario di questa procedura parte dal giorno in cui arriva la PEC del tribunale, non da quando decidi di occupartene: contattaci ora, i riferimenti dello Studio sono in fondo all’articolo.

La mappa temporale: dalla domanda del creditore all’esdebitazione

Prima di entrare nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. La procedura avviata dal creditore non è disciplinata in un solo articolo: i presupposti sono nell’art. 268 CCII, la difesa “alternativa” del debitore nell’art. 271, il contenuto della sentenza nell’art. 270, mentre le regole del procedimento (notifica, udienza, memorie) vengono dal procedimento unitario degli artt. 40 e 41, applicabili alla liquidazione controllata in quanto compatibili. Lo conferma, per un aspetto specifico, la stessa Cassazione: con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025 la Sezione I ha ritenuto che le regole dell’art. 51 si applichino alla liquidazione controllata attraverso il rinvio dell’art. 270, comma 5, e dell’art. 65, comma 2. Lo stesso ponte normativo regge l’intera fase di apertura.

La tabella che segue è il calendario di riferimento. Le date sono quelle della simulazione principale che useremo in tutto l’articolo: un ricorso depositato lunedì 9 novembre 2026. Ogni riga rimanda alla tappa in cui è sviluppata.

Tappa Quando Atto o evento Norma Chi deve muoversi
1 Prima del giorno 0 Verifica dei presupposti: insolvenza, debiti scaduti oltre 50.000 €, natura del debitore Art. 268 c. 2-3; art. 2 CCII Creditore
2 Giorno 0 (lun 9 nov 2026) Deposito del ricorso con difensore Art. 40 c. 1-2; art. 268 c. 2 Creditore
3 Entro 45 giorni dal deposito Decreto di convocazione; notifica via PEC almeno 15 giorni prima dell’udienza Art. 41 c. 1-3; art. 40 c. 6-8 Tribunale, cancelleria
4 Fino a 7 giorni prima dell’udienza Memorie e costituzione del debitore con i documenti fiscali Art. 41 c. 4 Debitore, creditore
5 Prima udienza (mar 15 dic 2026) Eccezione di incapienza; domanda di piano o concordato minore, o richiesta di termine Art. 268 c. 3; art. 271 c. 1 Debitore
6 Fino a 60 + 60 giorni dalla richiesta Termine per la domanda concorrente; divieto di aprire la liquidazione Art. 271 c. 1-2 Debitore
7 Decisione (gio 14 gen 2027 nella simulazione) Sentenza di apertura o decreto di rigetto; reclami entro 30 giorni Art. 270 c. 1-2; artt. 50-51 Tribunale, parti
8 Dalla sentenza ai mesi successivi Liquidatore, scritture entro 7 giorni, domande di insinuazione, stato passivo Art. 270 c. 2, 4-6; art. 273 Liquidatore, creditori, debitore
9 Dopo 3 anni dall’apertura Esdebitazione di diritto, chiusura Art. 282; art. 278 Debitore, creditori

Due osservazioni prima di partire. La prima: le tappe 5 e 6 sono il cuore della difesa del debitore, e sono anche le tappe in cui il creditore rischia di vedersi congelare la domanda per mesi. La seconda: tra la tappa 3 e la tappa 7 non c’è un termine di legge che imponga al tribunale di decidere entro una data precisa. I 45 giorni dell’art. 41 riguardano la fissazione dell’udienza, non la sentenza. Il calendario reale, come vedremo, può dilatarsi molto.

Prima del giorno 0: il creditore verifica se la domanda ha i numeri

Cosa succede

Tutto comincia fuori dal tribunale. Il creditore ha in mano un credito non pagato, magari già un decreto ingiuntivo, magari un pignoramento che non rende. Si chiede se valga la pena cambiare strada: invece di inseguire un bene alla volta, chiedere che tutto il patrimonio del debitore venga messo sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale. È una scelta che va pesata con freddezza, perché la liquidazione controllata non è un’esecuzione “potenziata” a vantaggio di chi la promuove: è una procedura concorsuale. Il creditore che la chiede finisce in fila con tutti gli altri, secondo l’ordine delle prelazioni.

In questa fase il creditore deve rispondere a quattro domande. Il debitore è un soggetto “sovraindebitabile”, cioè non assoggettabile alla liquidazione giudiziale? Il debitore è insolvente, e non solo in crisi? I debiti scaduti e non pagati superano i 50.000 euro? Il debitore è una persona fisica che potrebbe eccepire l’incapienza?

La norma

L’art. 268, comma 2, CCII stabilisce che, se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda di liquidazione controllata può essere proposta anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. La stessa norma fissa un limite: la liquidazione non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro, importo che la legge consente di aggiornare.

Il presupposto soggettivo è nell’art. 2, comma 1, lettera c), che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’impresa minore, secondo la lettera d), è quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Il comma 3 dell’art. 268 introduce poi una regola speciale quando il creditore agisce contro una persona fisica: la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure attraverso azioni giudiziarie.

I termini che si attivano

In questa fase nessun termine processuale corre ancora. Ma due “orologi” sostanziali vanno controllati. Il primo è quello dell’impresa minore: i parametri si misurano sugli ultimi tre esercizi, e un’impresa che li ha superati anche in un solo anno non è più “minore” e rientra nella liquidazione giudiziale. Il secondo è quello dei debiti scaduti: la soglia dei 50.000 euro si misura su quanto risulta dall’istruttoria, non su quanto afferma il ricorrente. Un debito che non è ancora scaduto al momento della decisione non entra nel conto.

Il punto di vista del creditore

Qui sta la prima sorpresa per molti creditori: la soglia dei 50.000 euro non riguarda il singolo credito del ricorrente, ma il totale dei debiti scaduti e non pagati del debitore. Un creditore con 18.000 euro può chiedere la liquidazione se il debitore ha, nel complesso, debiti scaduti verso tutti per oltre 50.000 euro. Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 12/2025 pubblicata il 28 maggio 2025, ha ritenuto superata la soglia valorizzando non solo il credito del ricorrente (un decreto ingiuntivo da poco più di 56.000 euro), ma anche i debiti tributari e previdenziali emersi dagli atti, ciascuno superiore a 100.000 euro. È l’istruttoria del tribunale, alimentata anche dalle banche dati pubbliche, a fare il conto.

Il creditore deve anche chiedersi se il debitore è davvero “piccolo”. Se si tratta di un imprenditore commerciale sopra soglia, la strada corretta è la liquidazione giudiziale, non quella controllata. Nel caso di Reggio Calabria il creditore aveva chiesto in via principale la liquidazione giudiziale e solo in subordine quella controllata: il tribunale ha respinto la prima, ritenendo provato dalle dichiarazioni dei redditi 2022-2024 che l’impresa individuale edile restava entro i limiti dell’impresa minore, e ha aperto la seconda. Formulare la domanda in via principale e subordinata è una tecnica prudente quando la qualificazione del debitore è incerta.

Infine, l’insolvenza. Il creditore non può chiedere la liquidazione di un debitore soltanto “in crisi”, cioè in una situazione che rende probabile l’insolvenza futura. Deve dimostrare che il debitore oggi non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Il decreto ingiuntivo non pagato, i pignoramenti infruttuosi, le iscrizioni a ruolo e i protesti sono gli indizi tipici. Non serve che i creditori siano molti: la Corte d’Appello di Torino, con il provvedimento del 27 agosto 2024 commentato da iusletter, ha ritenuto ammissibile la liquidazione controllata anche in presenza di un solo creditore, perché ciò che conta è l’incapacità strutturale di far fronte alle obbligazioni, che può derivare anche da un unico debito di consistente entità.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, a questo punto, spesso non sa ancora nulla. Ma se ha ricevuto diffide, solleciti con minaccia di “istanza di liquidazione” o se ha un pignoramento in corso, questa è la finestra più ampia e meno costosa per giocare d’anticipo: rivolgersi a un OCC e valutare se presentare per primo una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore. Chi deposita prima del creditore non deve rincorrere termini brevi: costruisce il piano con calma, con la documentazione completa che l’art. 67, comma 2, o l’art. 75 richiedono.

L’errore tipico di questa fase

Per il creditore, l’errore tipico è presentare il ricorso contando solo il proprio credito e senza aver verificato la natura del debitore. Se l’istruttoria non fa emergere debiti scaduti per oltre 50.000 euro, la liquidazione non si apre, e il creditore ha impiegato mesi per nulla. Per il debitore, l’errore tipico è pensare che “finché non arriva il pignoramento della casa” non ci sia nulla da fare.

Quanto dura realmente

La fase preparatoria non ha un termine di legge. Per il creditore richiede il tempo di raccogliere i documenti: titolo, visure, eventuali esiti delle esecuzioni individuali, ricerca dei debiti pubblici risultanti. In genere si parla di settimane. Per il debitore che vuole anticipare, la preparazione di una domanda completa con l’OCC richiede in media più tempo, perché l’Organismo deve ricevere le comunicazioni del Fisco e dell’agente della riscossione: l’art. 68, comma 4, prevede che l’OCC ne dia notizia entro 7 giorni dall’incarico e che questi uffici rispondano entro 15 giorni.

Giorno 0: il deposito del ricorso del creditore

Cosa succede

Siamo a lunedì 9 novembre 2026. Il creditore, tramite il suo avvocato, deposita telematicamente il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata presso il tribunale competente. Il ricorso indica l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, e allega la prova del credito e dello stato di insolvenza. Da questo momento la procedura ha un numero di ruolo, e il calendario comincia a correre.

La norma

La competenza è quella dell’art. 27, comma 2, CCII, richiamato espressamente dall’art. 268, comma 1: il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale, come prevede l’art. 40, comma 1, per il procedimento unitario. Il comma 2 dello stesso articolo richiede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura.

C’è un dettaglio che il creditore deve conoscere: l’art. 268, comma 5, stabilisce che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Il creditore chirografario che deposita il ricorso, quindi, “ferma” il conteggio degli interessi del proprio credito nei confronti della massa, se la liquidazione verrà poi aperta.

I termini che si attivano

Con il deposito parte il termine entro cui il tribunale deve convocare le parti: 45 giorni dal deposito del ricorso, secondo l’art. 41, comma 1. Nella nostra simulazione, il 45° giorno cade giovedì 24 dicembre 2026. È un termine rivolto al giudice e, nella prassi, viene considerato ordinatorio: il suo mancato rispetto non rende nullo il procedimento, ma il creditore ha interesse a sollecitare la fissazione dell’udienza se la cancelleria tarda.

Il punto di vista del creditore

Il giorno 0 è anche il giorno in cui il creditore assume una posizione che non controlla più del tutto. Una volta depositato il ricorso, altri soggetti legittimati possono intervenire nel procedimento: l’art. 41, comma 5, prevede che i terzi legittimati a proporre la domanda possano intervenire fino a quando la causa non viene rimessa al collegio per la decisione. Nella liquidazione controllata i legittimati sono il debitore e i creditori (art. 268, commi 1 e 2): il pubblico ministero non ha una legittimazione generale e può chiedere l’apertura solo nei casi specifici previsti dagli artt. 73, comma 2, e 80, comma 6 (frode o inadempimento dopo una procedura di sovraindebitamento); il richiamo al pubblico ministero contenuto nel testo dell’art. 271 è considerato in dottrina un refuso. In concreto, se altri creditori del debitore insolvente si accorgono del procedimento, possono aderire. Questo significa che un eventuale accordo transattivo tra ricorrente e debitore non garantisce automaticamente la chiusura del procedimento.

Sulla procura c’è un precedente utile. Nel caso deciso dal Tribunale di Reggio Calabria il debitore aveva eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente perché mancava la procura alle liti; il tribunale ha ritenuto il vizio sanato dal successivo deposito della procura, richiamando la Cassazione n. 35999/2023 sulla riforma Cartabia, che ha esteso la sanatoria dell’art. 182 c.p.c. anche all’ipotesi della procura inesistente. Una buona notizia per il creditore, ma anche un promemoria: il vizio si sana, il tempo perso no.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, il giorno 0, quasi sempre non sa ancora del ricorso. La notifica arriverà con il decreto di convocazione. Ma il debitore che ha un professionista di riferimento, o che controlla regolarmente la propria PEC e il proprio domicilio digitale, può già sapere che il ricorso esiste se il creditore lo ha preannunciato. Ogni giorno guadagnato prima della notifica è un giorno in più per incaricare l’OCC: l’attestazione di incapienza dell’art. 268, comma 3, e le domande dell’art. 271 passano entrambe dall’Organismo.

In questa fase il debitore deve anche fare una verifica che spesso viene trascurata: controllare il proprio indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC. È lì che arriverà la notifica, come vedremo nella tappa successiva. Un indirizzo non presidiato significa che il termine a comparire comincia a correre senza che nessuno se ne accorga.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del creditore è depositare un ricorso “generico”, che si limita a richiamare il proprio titolo senza documentare l’insolvenza complessiva. Il tribunale ha poteri istruttori (l’art. 41, comma 6, gli consente di acquisire informazioni da banche dati pubbliche e pubblici registri), ma un ricorso povero allunga i tempi e indebolisce la posizione del ricorrente all’udienza. L’errore tipico del debitore, se viene a sapere del deposito, è tentare un accordo informale con il solo ricorrente pensando di chiudere la partita: se nel frattempo altri creditori intervengono, la procedura va avanti.

Quanto dura realmente

Il deposito è istantaneo. Ciò che può richiedere tempo è l’iscrizione a ruolo e l’assegnazione al giudice relatore, che dipende dal carico della sezione. Nei tribunali più piccoli il decreto di convocazione arriva in pochi giorni; in quelli più grandi può richiedere qualche settimana, sempre in teoria entro il limite dei 45 giorni.

Entro 45 giorni: il decreto di convocazione e la notifica via PEC

Cosa succede

Il calendario ora corre. Il tribunale emette il decreto con cui convoca le parti e fissa l’udienza. Nella nostra simulazione il decreto viene emesso pochi giorni dopo il deposito e fissa l’udienza per martedì 15 dicembre 2026, 36 giorni dopo il deposito, quindi dentro i 45 giorni. Lo stesso decreto assegna un termine per le memorie. Martedì 17 novembre 2026, giorno 8, ricorso e decreto vengono notificati al debitore via PEC.

La norma

L’art. 40, comma 6, prevede che, quando la domanda è proposta da un creditore, ricorso e decreto di convocazione siano notificati a cura dell’ufficio all’indirizzo PEC del debitore (o al servizio di recapito certificato qualificato) risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC; l’esito è comunicato via PEC al ricorrente. Se la notifica via PEC non è possibile o non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, il comma 7 prevede che la cancelleria inserisca gli atti nell’area riservata del portale dei servizi telematici: la notifica si considera eseguita il terzo giorno successivo all’inserimento, o prima se il destinatario accede all’area riservata. Se invece la notifica non è possibile per cause non imputabili al destinatario, il comma 8 rimette l’onere al ricorrente, che la esegue di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i non iscritti, presso la residenza; se neppure questo è possibile, si procede con il deposito nella casa comunale. Per le persone fisiche non obbligate ad avere un domicilio digitale si aggiungono l’avviso in busta chiusa e sigillata e la raccomandata con avviso di ricevimento.

L’art. 41, comma 2, impone che tra la data della notifica e quella dell’udienza intercorrano almeno 15 giorni. Il comma 3 consente al presidente del tribunale, o al giudice relatore da lui delegato, di abbreviare i termini con decreto motivato in caso di urgenza, anche disponendo che gli atti siano portati a conoscenza delle parti con qualsiasi mezzo idoneo.

I termini che si attivano

Dalla notifica del 17 novembre 2026 all’udienza del 15 dicembre 2026 passano 28 giorni: il termine minimo di 15 giorni è rispettato. Ma la data che il debitore deve segnare in rosso non è il 15 dicembre: è quella fissata per le memorie, che nel nostro caso il decreto colloca a lunedì 7 dicembre 2026 (l’8 dicembre è festivo). E, soprattutto, il 15 dicembre è la prima udienza, cioè il limite entro cui vanno proposte l’eccezione di incapienza e la domanda concorrente dell’art. 271.

Il debitore persona fisica che non ha una PEC e non è iscritto al registro delle imprese riceverà la notifica in forma tradizionale, a cura del ricorrente. In questo caso il conteggio dei 15 giorni parte dal perfezionamento della notifica secondo le regole ordinarie, e il creditore deve curare che avvenga in tempo utile rispetto all’udienza già fissata.

Una nota sul calendario estivo. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma nei procedimenti per l’apertura delle procedure concorsuali la regola, secondo l’orientamento prevalente, è che la sospensione non si applica. Un decreto notificato il 20 luglio con udienza a metà agosto non “slitta” a settembre: chi ragiona come se agosto congelasse tutto rischia di arrivare alla prima udienza senza aver depositato nulla.

Il punto di vista del creditore

Per il creditore la notifica è un passaggio da presidiare, non da delegare alla cancelleria. Se il debitore è una persona fisica senza domicilio digitale, l’onere della notifica ricade su di lui, e un ritardo può costringere il tribunale a rinviare l’udienza. Ogni rinvio sposta in avanti la prima udienza e, con essa, la data da cui eventualmente decorrerà il termine dell’art. 271 a favore del debitore. Il creditore che vuole tempi brevi deve far sì che la prima udienza si celebri alla data fissata.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la tappa in cui il debitore prende coscienza della procedura. Ha in mano il ricorso, il decreto e una data. Ha davanti tre strade, che possono anche essere combinate. Prima strada: difendersi nel merito, contestando l’insolvenza, la soglia dei 50.000 euro, la propria qualificazione o la legittimazione del ricorrente. Seconda strada: chiedere all’OCC l’attestazione di incapienza, se è una persona fisica e non ha attivo da distribuire. Terza strada: preparare una domanda di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, o chiedere al giudice un termine per depositarla. Tutte e tre hanno lo stesso traguardo temporale: la prima udienza.

Il debitore che riceve la notifica il 17 novembre e incarica l’OCC il 23 novembre ha 22 giorni per arrivare all’udienza con almeno l’istanza di termine e la richiesta di attestazione già avviata. È poco, ma è sufficiente se non si perdono altri giorni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente del debitore è leggere la PEC e archiviarla in attesa “di capire”, o peggio non leggerla affatto. La notifica via PEC si perfeziona con la consegna nella casella del destinatario, e se la casella è piena o non funziona per causa a lui imputabile, la notifica si perfeziona comunque tramite il portale dopo tre giorni. Il secondo errore è credere che l’udienza sia solo un primo contatto interlocutorio, dopo il quale ci sarà tempo. Non è così: le eccezioni e le domande più importanti hanno come limite proprio quella prima udienza.

Quanto dura realmente

Tra deposito e prima udienza, nei tribunali, passano in genere da tre settimane a due mesi. Il limite dei 45 giorni viene rispettato nella maggior parte dei casi, ma i rinvii per difetti di notifica sono frequenti quando il debitore è una persona fisica senza PEC. Nel caso di Reggio Calabria, la sentenza riporta che il ricorso era datato 2024 e la decisione è stata assunta in camera di consiglio il 22 maggio 2025: un arco temporale di molti mesi, in cui ha inciso anche il termine concesso al debitore ai sensi dell’art. 271.

Fino a 7 giorni prima dell’udienza: memorie e costituzione del debitore

Cosa succede

Siamo a fine novembre, tra il giorno 20 e il giorno 28. Il debitore, se vuole difendersi, deve costituirsi in giudizio con una memoria. Il creditore può replicare o integrare la propria domanda. È il momento in cui le carte vengono messe sul tavolo: i bilanci o le dichiarazioni dei redditi, i documenti sull’entità reale dei debiti, la prova di eventuali pagamenti o contestazioni del credito.

La norma

L’art. 41, comma 4, CCII prevede che il decreto di convocazione fissi un termine per il deposito delle memorie non oltre 7 giorni prima dell’udienza (o un termine ridotto, se i termini sono stati abbreviati per urgenza). Il debitore che si costituisce deve depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi; se non è tenuto alla redazione del bilancio, deve depositare le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti o dell’intera vita dell’impresa se più breve. Il comma 6 consente al tribunale di delegare al giudice relatore l’audizione delle parti e l’assunzione dei mezzi istruttori.

I termini che si attivano

Nella simulazione, il termine per le memorie scade lunedì 7 dicembre 2026. È un termine assegnato dal giudice nei limiti della legge: chi deposita dopo rischia che le proprie difese non vengano considerate o che il tribunale debba concedere un rinvio, con un contraccolpo di tempi che di solito non giova al debitore. Il deposito dei documenti fiscali, poi, non è un dettaglio formale: è il materiale su cui il tribunale verifica se il debitore è un’impresa minore, un consumatore o un soggetto da liquidazione giudiziale.

Il punto di vista del creditore

La memoria del debitore è per il creditore un’occasione da sfruttare. Le dichiarazioni dei redditi depositate dicono quanto guadagna il debitore e quindi quanto potrebbe entrare nella liquidazione sotto forma di quota di reddito eccedente il mantenimento (l’art. 268, comma 4, lettera b, esclude solo la parte necessaria al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice). I bilanci rivelano l’attivo. Il creditore attento usa questi documenti per rafforzare la tesi dell’insolvenza e per smontare, già prima dell’udienza, un’eventuale eccezione di incapienza.

Il creditore deve anche prepararsi a un’eventuale contestazione del proprio credito. Se il titolo è un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza definitiva, il terreno è solido. Se il credito è contestato in un giudizio pendente, il tribunale della liquidazione valuta l’insolvenza in modo autonomo, ma un credito incerto rende meno convincente il quadro complessivo.

Cosa può fare il debitore ora

In questa tappa il debitore può e deve impostare la difesa di merito. Le linee principali sono quattro.

La prima è contestare l’insolvenza. Il creditore deve dimostrarla; il debitore può opporre la prova di un patrimonio sufficiente, di flussi di reddito regolari, di debiti in corso di rateizzazione puntualmente rispettata. Attenzione: un debito rateizzato e pagato regolarmente non è un debito “scaduto e non pagato”.

La seconda è contestare la soglia. Se, tolti i debiti non ancora scaduti, quelli contestati con buone ragioni e quelli già pagati, il totale dei debiti scaduti scende sotto i 50.000 euro, la liquidazione non può aprirsi. È un calcolo da fare voce per voce, con documenti.

La terza è contestare la propria qualificazione. Un debitore che si ritiene consumatore e che viene descritto come imprenditore, o viceversa, deve dirlo subito: la qualificazione incide sugli strumenti alternativi accessibili (il piano del consumatore è riservato al consumatore; il concordato minore lo esclude).

La quarta è annunciare la strategia alternativa. La memoria è il luogo ideale per dichiarare che il debitore ha incaricato l’OCC per l’attestazione di incapienza o per una domanda di piano o concordato minore, così che all’udienza il giudice sia già informato e possa concedere i termini senza sorprese.

Il debitore deve sapere anche cosa non può fare. Non può, da solo, impedire l’udienza o farla rinviare a sua discrezione. E non può contare su un accordo con il solo ricorrente: se il creditore rinuncia ma altri soggetti legittimati sono intervenuti, la decisione andrà comunque presa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del debitore è costituirsi senza i documenti fiscali richiesti, o con documenti incompleti. Non solo la memoria perde forza, ma il tribunale ricava dall’incompletezza un indizio contro la trasparenza del debitore, che peserà più avanti anche nella valutazione di una domanda alternativa e, alla fine, dell’esdebitazione. L’errore tipico del creditore è non replicare, lasciando che la ricostruzione del debitore resti l’unica agli atti.

Quanto dura realmente

La fase delle memorie occupa le due o tre settimane che separano la notifica dall’udienza. Se il tribunale ha abbreviato i termini per urgenza, lo spazio si riduce a pochi giorni. In questo caso il debitore deve concentrare le energie sulle due mosse che non possono essere rinviate: l’eccezione di incapienza e la domanda o istanza dell’art. 271.

Giorno 36: la prima udienza, il vero spartiacque

Cosa succede

Martedì 15 dicembre 2026. Davanti al giudice relatore, o al collegio, compaiono il creditore ricorrente, gli eventuali intervenuti e il debitore. È l’udienza in cui si decide quale binario prenderà la procedura. Il debitore che arriva preparato ha a disposizione due eccezioni-domanda “di sbarramento” che la legge collega espressamente a questa data. Il debitore che arriva impreparato rischia di vedersele precluse per sempre in quel procedimento.

La norma

La prima eccezione è quella dell’art. 268, comma 3: se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza, allegando i documenti previsti dall’art. 283, comma 3 (elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate proprie e del nucleo familiare). Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

La seconda è la domanda concorrente dell’art. 271, comma 1: se la liquidazione controllata è chiesta da un creditore, il debitore può, entro la prima udienza, presentare domanda di accesso a una delle procedure del titolo IV, capo II (ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore), con i documenti dell’art. 67, comma 2, o dell’art. 76, comma 2, oppure chiedere al giudice un termine per presentarla. Il termine è fissato in misura non superiore a 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore e per giustificati motivi di non oltre ulteriori 60 giorni.

L’art. 270, comma 1, chiude il cerchio: il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza solo in assenza di domande di accesso alle procedure del titolo IV e se ricorrono i presupposti degli artt. 268 e 269.

I termini che si attivano

La prima udienza è un termine perentorio per il debitore. Lo conferma, nel procedimento unitario, la Cassazione: con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026 la Sezione I ha affermato che il debitore che vuole accedere a uno strumento di regolazione mentre pende una liquidazione promossa da altri deve farlo entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, e che quel termine è perentorio e non si allunga né per accordo delle parti né per effetto di rinvii disposti dal giudice. La pronuncia riguarda l’art. 40, comma 10, nel contesto della liquidazione giudiziale, ma la logica è identica a quella dell’art. 271 per la liquidazione controllata, che usa la stessa espressione “entro la prima udienza”. Il debitore non deve mai contare sul fatto che un rinvio “riapra” la finestra.

Dalla richiesta di termine nascono due orologi possibili. Se il giudice concede i 60 giorni dell’art. 271 a partire dall’udienza del 15 dicembre 2026, il termine cadrebbe sabato 13 febbraio 2027 e, cadendo di sabato, si sposta a lunedì 15 febbraio 2027. L’eventuale proroga di ulteriori 60 giorni porterebbe la scadenza a venerdì 16 aprile 2027. Se il giudice concede invece il termine dell’art. 268, comma 3, per il deposito dell’attestazione di incapienza, il limite massimo è lo stesso: 60 giorni.

Il punto di vista del creditore

Per il creditore, la prima udienza è il momento in cui la sua domanda può essere “congelata”. Se il debitore chiede il termine dell’art. 271, il giudice lo concede: la norma non condiziona la concessione a una valutazione di serietà del progetto, e l’art. 271, comma 2, stabilisce che, finché il termine pende, la liquidazione controllata non può essere dichiarata aperta. Il creditore può però vigilare su due fronti. Il primo è la tempestività: se il debitore si presenta senza aver chiesto nulla entro la prima udienza, la preclusione è a suo favore. Il secondo è la proroga: i 60 giorni ulteriori richiedono “giustificati motivi”, e il creditore può opporsi a una proroga chiesta senza motivazioni concrete.

Sull’eccezione di incapienza il creditore ha un margine più ampio. L’attestazione dell’OCC non è un atto insindacabile: il creditore può contestare che il debitore “non abbia attivo da distribuire” segnalando beni, crediti, quote di reddito o azioni recuperatorie trascurate. La legge stessa dice che l’attivo va cercato “anche mediante azioni giudiziarie”: se ci sono atti dispositivi recenti, donazioni, vendite sottoprezzo, il creditore deve indicarli. Sul controllo che il giudice esercita sulle relazioni dell’OCC c’è una pronuncia utile, anche se riferita alla domanda del debitore: con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha ritenuto che la relazione dell’OCC allegata al ricorso sia un requisito di ammissibilità e che il giudice debba verificarne completezza e attendibilità, non limitarsi a constatarne il deposito; il caso riguardava vendite di immobili a prezzo simbolico non riferite. È lo stesso tipo di controllo che il creditore può sollecitare sull’attestazione di incapienza.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra difensiva decisiva: entro la prima udienza il debitore deve aver chiesto almeno il termine dell’art. 271 o quello dell’art. 268, comma 3, se ne ha i presupposti. Le scelte vanno calibrate sulla situazione reale.

Il debitore persona fisica senza beni e con reddito minimo può eccepire l’incapienza. Se l’OCC attesta che non c’è attivo da distribuire, la liquidazione non si apre. Ma va valutato con attenzione: lo stesso giudizio di incapienza, in prospettiva, apre la via all’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283, che si concede una sola volta, a chi è meritevole, e lascia aperto per tre anni l’obbligo di pagare se sopravvengono utilità rilevanti.

Il debitore consumatore con reddito e una casa da salvare può chiedere il termine per un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano, secondo l’art. 67, ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto e, alle condizioni del comma 5, il mantenimento del mutuo sull’abitazione principale.

Il debitore imprenditore minore o professionista può chiedere il termine per un concordato minore, ammesso dall’art. 74 quando consente di proseguire l’attività o, fuori da questo caso, quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Lo Studio Monardo interviene proprio qui, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i tempi e le richieste documentali dell’Organismo e può impostare in pochi giorni l’istanza di termine e il dialogo con l’OCC.

Ciò che resta precluso dopo questa udienza è altrettanto importante: se il debitore non chiede nulla, non potrà più contrapporre un piano o un concordato minore in quel procedimento, e l’eccezione di incapienza non potrà essere sollevata tardivamente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del debitore è presentarsi all’udienza chiedendo un generico “rinvio per trattative” senza formulare l’istanza dell’art. 271 o l’eccezione dell’art. 268, comma 3. Il rinvio può anche essere concesso, ma non salva il debitore dalla preclusione: la finestra si chiude con la prima udienza. Nel caso di Reggio Calabria il debitore aveva ottenuto il termine di 60 giorni dell’art. 271 (con ordinanza del 20 gennaio 2025), ma non ha poi depositato alcuna domanda, né ha sollevato l’eccezione di incapienza: la liquidazione è stata aperta. Ottenere il termine non basta; bisogna usarlo.

L’errore tipico del creditore è non contestare un’attestazione di incapienza superficiale, accettando l’esito senza aver indicato al giudice i beni o le azioni che l’OCC non ha considerato.

Quanto dura realmente

L’udienza in sé dura poco. Ciò che conta è il provvedimento con cui il giudice concede i termini: spesso viene emesso in udienza, a volte con ordinanza a breve distanza, come nel caso di Reggio Calabria. Se il debitore non chiede nulla, il tribunale può trattenere la causa in decisione già all’esito di questa udienza.

Dalla prima udienza a 60 (più 60) giorni: il termine dell’art. 271 e le domande concorrenti

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che non sempre si apre: esiste solo se il debitore, alla prima udienza, ha chiesto il termine per presentare una domanda alternativa. Il procedimento del creditore resta pendente, ma “sospeso” nella sua capacità di arrivare alla sentenza. Il debitore lavora con l’OCC alla proposta: raccoglie la documentazione, ricostruisce il passivo, definisce quanto può offrire ai creditori e in quali tempi. Entro la scadenza deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.

La norma

L’art. 271, comma 2, CCII stabilisce che, finché pende il termine del comma 1, la liquidazione controllata non può essere dichiarata aperta. Su istanza del debitore, il giudice può concedere le misure protettive previste dall’art. 70, comma 4 (per il piano del consumatore) o dall’art. 78, comma 2, lettera d) (per il concordato minore). Se il termine scade senza che la domanda sia stata presentata, oppure se le procedure del titolo IV non vengono aperte o si concludono, il tribunale procede ai sensi dell’art. 270, commi 1 e 2, cioè torna sulla domanda del creditore e, se ne ricorrono i presupposti, apre la liquidazione.

L’art. 70, comma 4, consente al giudice, su istanza del consumatore, di sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, di vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e di adottare altre misure idonee a conservarne l’integrità. L’art. 78, comma 2, lettera d), per il concordato minore, include espressamente, fino all’omologazione definitiva, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, di acquisire diritti di prelazione e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.

Brocardi, commentando l’art. 271, segnala un dubbio interpretativo sul significato dell'”integrazione” della domanda: l’opinione preferita dall’autore è che la norma consenta di fatto una domanda “in bianco”, cioè prenotativa, che il termine serve a completare con piano e proposta ponderati. Il testo vigente dell’articolo è stato sostituito dal D.Lgs. 136/2024.

I termini che si attivano

Il termine dell’art. 271 è perentorio: se scade senza deposito, il tribunale decide sulla domanda del creditore. Nella nostra simulazione la scadenza è lunedì 15 febbraio 2027; con la proroga per giustificati motivi, venerdì 16 aprile 2027. La proroga va chiesta prima della scadenza, motivandola con elementi concreti: l’OCC che attende le risposte dell’agente della riscossione, la perizia di stima dell’immobile in corso, l’impegno di un familiare a versare risorse esterne non ancora formalizzato.

Una volta depositata la domanda, partono i termini propri della procedura scelta. Per il piano del consumatore, l’art. 70, comma 1, prevede che il giudice, se la domanda è ammissibile, disponga con decreto la pubblicazione e che l’OCC ne dia comunicazione ai creditori entro 30 giorni; il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni; il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni. I creditori hanno poi 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni (art. 70, comma 3) e l’OCC, entro i 10 giorni successivi, riferisce al giudice (comma 6). Per il concordato minore, l’art. 78 prevede un termine non superiore a 30 giorni entro cui i creditori fanno pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione; vale il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3.

Il punto di vista del creditore

Per il creditore ricorrente questa è la fase più frustrante, perché la sua domanda resta in attesa. Ma non è una fase passiva. Il creditore diventa, di fatto, un interlocutore della procedura alternativa: riceve la comunicazione dell’OCC, può presentare osservazioni sul piano del consumatore, vota il concordato minore. E ha strumenti di reazione precisi.

Può contestare la convenienza della proposta: nel piano del consumatore, l’art. 70, comma 7, prevede che il giudice omologhi nonostante la contestazione se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il paragone, qui, è proprio con la liquidazione controllata che il creditore aveva chiesto: se il creditore dimostra che la liquidazione gli darebbe di più, la sua contestazione ha peso. Attenzione però: l’art. 69, comma 2, impedisce di contestare la convenienza al creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento, o ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio.

Può chiedere la revoca delle misure protettive: l’art. 70, comma 5, le rende revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode.

E, se il creditore è titolare di un’ipoteca, deve sapere che il piano può prevedere per lui una moratoria. Con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che la moratoria fino a due anni dell’art. 67, comma 4, non riduce il credito privilegiato o ipotecario ma ne sospende il pagamento, che gli interessi continuano a maturare nel biennio e che il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase si chiude con il deposito della domanda completa entro il termine concesso, o con l’istanza motivata di proroga prima della scadenza. Il debitore deve usare il tempo per tre attività.

La prima è chiedere subito le misure protettive, se ci sono esecuzioni in corso. Il termine dell’art. 271 blocca l’apertura della liquidazione, ma non sospende automaticamente i pignoramenti individuali. Per ottenere la sospensione serve l’istanza ex art. 70, comma 4, o art. 78, comma 2, lettera d).

La seconda è costruire una proposta che sia almeno pari all’alternativa liquidatoria per ciascun creditore. È il test che il giudice applicherà in caso di contestazione, e il creditore ricorrente, che ha già dimostrato di voler liquidare, contesterà quasi sicuramente.

La terza è curare la completezza documentale. La relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere e la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (art. 68, comma 2). Una relazione debole porta all’inammissibilità e, per effetto dell’art. 271, comma 2, al ritorno immediato sulla domanda del creditore.

Il debitore deve anche conoscere i propri limiti soggettivi. Il consumatore non può accedere al piano se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte, o se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1). Il concordato minore, a sua volta, è escluso per il consumatore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del debitore è usare il termine come una pausa, rimandando l’incarico all’OCC o la raccolta dei documenti alle ultime due settimane. L’altro errore, speculare, è depositare all’ultimo giorno una domanda incompleta pensando di integrarla dopo: il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni, ma non è tenuto a farlo, e una domanda inammissibile riapre la strada alla liquidazione.

L’errore tipico del creditore è disinteressarsi della procedura alternativa, non presentare osservazioni o non votare, contando di “riprendere” la liquidazione dopo. Nel concordato minore il silenzio vale assenso.

Quanto dura realmente

Il termine dell’art. 271 dura al massimo 120 giorni con la proroga. Ma la procedura alternativa, una volta depositata, ha tempi propri: tra deposito della domanda di piano del consumatore e omologazione passano, nella pratica dei tribunali, diversi mesi. Durante tutto questo periodo la domanda del creditore resta in attesa. Per il creditore, l’effetto pratico dell’art. 271 può essere uno slittamento di sei mesi o più rispetto al calendario “senza difesa”.

La decisione: sentenza di apertura o decreto di rigetto

Cosa succede

Nel calendario in cui il debitore non ha chiesto nulla alla prima udienza, il tribunale trattiene la causa e decide. Nella nostra simulazione la sentenza viene depositata giovedì 14 gennaio 2027, giorno 66 dal deposito del ricorso, e notificata alle parti lunedì 18 gennaio 2027. Se invece il debitore ha chiesto il termine dell’art. 271 e non lo ha usato, la decisione arriva dopo la scadenza; se la procedura alternativa è stata aperta e si chiude con l’omologazione, la domanda del creditore resta assorbita.

La norma

L’art. 270, comma 2, elenca il contenuto della sentenza di apertura: nomina del giudice delegato; nomina del liquidatore (se la domanda è del debitore il tribunale può confermare l’OCC; altrimenti lo sceglie nell’elenco dei gestori della crisi, di norma nel distretto della corte d’appello, motivando le eventuali deroghe); ordine al debitore di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori; assegnazione ai terzi e ai creditori di un termine, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore via PEC le domande di restituzione, rivendicazione e ammissione al passivo; ordine di consegna dei beni al liquidatore, salvo gravi e specifiche ragioni che giustifichino il loro uso da parte del debitore, con efficacia di titolo esecutivo; pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; trascrizione nei pubblici registri se ci sono immobili o mobili registrati.

Il comma 4 prevede che la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Il comma 5 richiama, in quanto compatibili, gli artt. 142 e 143 (beni compresi e rapporti processuali) e gli artt. 150 e 151 (divieto di azioni esecutive individuali e concorso dei creditori).

Se il tribunale non accoglie la domanda, provvede con decreto motivato di rigetto. Nel procedimento unitario, l’art. 50 prevede che contro il decreto che respinge la domanda di liquidazione giudiziale il ricorrente possa proporre reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione; il decreto della corte che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, mentre la sentenza che lo accoglie e apre la procedura lo è. La norma è applicabile alla liquidazione controllata nei limiti di compatibilità.

I termini che si attivano

Dalla sentenza di apertura partono più orologi contemporaneamente.

Il debitore deve depositare scritture ed elenco dei creditori entro sette giorni: nella simulazione, entro giovedì 21 gennaio 2027.

Contro la sentenza è ammesso il reclamo secondo l’art. 51, che la Cassazione, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025, ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata attraverso gli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2. Il termine per il reclamo è di trenta giorni: decorrendo dalla notifica del 18 gennaio 2027, scade mercoledì 17 febbraio 2027. La stessa ordinanza ha precisato che si applica anche il comma 15 dell’art. 51, con le sanzioni per l’impugnazione proposta in mala fede o con colpa grave, compresa la condanna solidale del legale rappresentante alle spese, anche nel giudizio di cassazione. Contro la decisione della corte d’appello si può ricorrere in Cassazione nel termine di trenta giorni dell’art. 51, comma 13: con la sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025 la Sezione I lo ha ritenuto applicabile anche alla sentenza con cui la corte d’appello, accogliendo il reclamo ex art. 50, apre la procedura, in coerenza con la finalità acceleratoria delle impugnazioni in materia.

Va ricordato anche che non ogni rimedio pensato per la liquidazione giudiziale si estende per analogia: con l’ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024 la Cassazione ha escluso che il reclamo dell’art. 124 possa applicarsi ad altre procedure. La scelta dello strumento di impugnazione corretto è parte della difesa.

Il termine per le domande di insinuazione è fissato in sentenza. Il testo vigente dell’art. 270, comma 2, lettera d), come riportato da Brocardi dopo il D.Lgs. 136/2024, indica un limite massimo che alcuni commenti indicano ancora nella misura precedente: nella prassi recente i tribunali lo fissano spesso in 60 giorni dalla notifica, come ha fatto il Tribunale di Reggio Calabria. Nella simulazione, 60 giorni dal 18 gennaio 2027 portano a venerdì 19 marzo 2027.

Il punto di vista del creditore

Con la sentenza il creditore ha ottenuto ciò che chiedeva, ma deve sapere subito che cosa ha in mano. Primo: da questo momento non può più agire individualmente. Il divieto di azioni esecutive dell’art. 150, richiamato dall’art. 270, comma 5, vale anche per lui, e le esecuzioni in corso si arrestano. Nella sentenza di Reggio Calabria il divieto è stato disposto fino al passaggio in giudicato del decreto di chiusura. Secondo: deve presentare la domanda di ammissione al passivo come tutti gli altri. Il ricorso non vale come insinuazione.

Se la domanda è stata respinta, il creditore ha trenta giorni per il reclamo. C’è una regola, nell’art. 50, che protegge il ricorrente che ha agito in buona fede: il debitore non può agire in separato giudizio contro il creditore istante per le spese o per la responsabilità aggravata dell’art. 96 c.p.c. Le relative questioni si risolvono nel procedimento stesso.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che non ha usato le finestre precedenti ha ancora una carta: il reclamo entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Il reclamo serve a far valere vizi del procedimento (una notifica irregolare, un termine a comparire non rispettato, un’eccezione tempestiva non esaminata) o errori di merito (insolvenza inesistente, soglia non raggiunta, qualificazione sbagliata). Non serve a recuperare le domande alternative che non sono state proposte entro la prima udienza.

Il debitore deve anche rispettare subito l’ordine di deposito delle scritture entro sette giorni e l’ordine di consegna dei beni al liquidatore. La collaborazione con il liquidatore non è un dettaglio: il liquidatore riferisce periodicamente sulla condotta del debitore, e quelle relazioni peseranno sull’esdebitazione.

Il debitore deve infine conoscere che cosa resta fuori dalla liquidazione. L’art. 268, comma 4, esclude i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che guadagna con la sua attività nei limiti di quanto il giudice indica come necessario al mantenimento suo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili per legge.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del debitore è non depositare le scritture e non consegnare i beni, pensando di “resistere” mentre pende il reclamo. L’ordine di consegna è titolo esecutivo, e la mancata collaborazione si ritorce contro il debitore nella fase dell’esdebitazione. L’errore tipico del creditore è dimenticare di insinuarsi, convinto che il proprio ricorso basti.

Quanto dura realmente

Tra prima udienza e sentenza, se il debitore non attiva difese alternative, passano in genere da qualche settimana a qualche mese. Nel caso di Reggio Calabria, la camera di consiglio si è tenuta il 22 maggio 2025 e la sentenza è stata pubblicata il 28 maggio 2025: sei giorni tra decisione e pubblicazione. Il reclamo in corte d’appello, se proposto, aggiunge di norma alcuni mesi.

Dalla sentenza ai mesi successivi: liquidatore, insinuazioni e stato passivo

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Non è più un confronto tra creditore e debitore: è una gestione collettiva del patrimonio affidata al liquidatore. Il liquidatore notifica la sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori, prende in consegna i beni, redige l’inventario e il programma di liquidazione, riceve le domande di ammissione al passivo e forma lo stato passivo. I creditori, compreso il ricorrente, diventano partecipanti al concorso.

La norma

Il liquidatore cura gli adempimenti di pubblicità e trascrizione e la notifica della sentenza (art. 270, comma 4). Le domande di ammissione al passivo, di restituzione e rivendicazione vanno trasmesse via PEC entro il termine fissato in sentenza, a pena di inammissibilità. I contratti pendenti seguono l’art. 270, comma 6: se alla data di apertura un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare o di sciogliersi; il contraente può mettere in mora il liquidatore assegnandogli un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. I crediti sorti dalla prosecuzione sono prededucibili; in caso di scioglimento, il contraente può far valere al passivo solo il credito per l’inadempimento, senza risarcimento.

Nella sentenza del Tribunale di Reggio Calabria il collegio ha assegnato al liquidatore termini precisi: aggiornare l’elenco dei creditori entro 30 giorni, predisporre inventario e programma di liquidazione entro 90 giorni, avviare la formazione dello stato passivo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per le domande, depositare relazioni semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, comprensive della collaborazione del debitore e dei fatti rilevanti per l’esdebitazione.

I termini che si attivano

Il termine per le domande di ammissione è il più importante per il creditore ed è perentorio. Con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha stabilito che il termine indicato dal liquidatore nell’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 270, comma 2, lettera d), ha natura perentoria: la domanda tardiva è inammissibile, salvo che il creditore ottenga la rimessione in termini ai sensi dell’art. 273, comma 7, dimostrando una causa a lui non imputabile.

Nella simulazione: domande entro venerdì 19 marzo 2027; inventario e programma, se il tribunale adotta lo schema di Reggio Calabria, entro mercoledì 14 aprile 2027 (90 giorni dalla sentenza); avvio dello stato passivo entro lunedì 3 maggio 2027 (45 giorni dalla scadenza delle domande).

Il punto di vista del creditore

Il creditore ricorrente che ha ottenuto l’apertura deve ora gestire il proprio credito come un creditore concorsuale. Deve presentare la domanda nei termini, documentarla, indicare eventuali cause di prelazione. Se è un creditore ipotecario, deve sapere che le spese della procedura non gravano indistintamente su tutti i beni: in tema di compenso del gestore, la Cassazione, con l’ordinanza n. 6865 del 14 marzo 2025, lo ha ritenuto prededucibile ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati. È un’indicazione utile per stimare quanto resterà davvero al creditore garantito.

Il creditore chirografario deve invece fare i conti con il rischio opposto: se il patrimonio è modesto, prima vengono pagate le spese della procedura e i crediti prededucibili, poi i privilegiati, infine i chirografari. La liquidazione controllata conviene al creditore chirografario solo se il patrimonio liquidabile, comprese le azioni recuperatorie del liquidatore, è significativo. In caso contrario, il ricorrente ha ottenuto soprattutto il blocco delle azioni degli altri, ma anche delle proprie.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase le opzioni difensive del debitore si restringono. Le finestre ancora aperte sono quelle che riguardano la gestione del patrimonio e la tutela del reddito necessario al mantenimento. Il debitore può chiedere al giudice di definire, o rivedere se cambiano le condizioni, la quota di stipendio o pensione da escludere dalla liquidazione perché necessaria al mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lettera b). Può chiedere l’uso temporaneo di beni quando ricorrono gravi e specifiche ragioni (art. 270, comma 2, lettera e). Può presentare osservazioni sullo stato passivo e contestare crediti non dovuti.

Ciò che non può più fare, salvo che la procedura si chiuda, è proporre un piano del consumatore o un concordato minore come alternativa: la finestra si è chiusa alla prima udienza del procedimento di apertura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del debitore è considerare chiusa la propria parte. In realtà la condotta in questi mesi (trasparenza, consegna dei beni, collaborazione con il liquidatore) costruisce il fascicolo che servirà per l’esdebitazione. L’errore tipico del creditore è depositare la domanda di ammissione in ritardo, confidando in una tolleranza che la Cassazione ha escluso.

Quanto dura realmente

La fase di formazione dello stato passivo si chiude di norma entro sei-dieci mesi dall’apertura. La liquidazione dei beni, invece, dipende dal patrimonio: una casa all’asta può richiedere più di un anno, mentre la sola acquisizione di una quota di stipendio prosegue per tutta la durata della procedura.

Dopo tre anni dall’apertura: esdebitazione e chiusura

Cosa succede

Il calendario ora salta in avanti. Dalla sentenza di apertura del 14 gennaio 2027, il traguardo dei tre anni cade lunedì 14 gennaio 2030. È il momento in cui, per il debitore persona fisica, opera l’esdebitazione di diritto, anche se la liquidazione non è ancora chiusa. Per il creditore è il momento in cui la parte di credito rimasta insoddisfatta diventa inesigibile.

La norma

L’art. 282, comma 1, prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione; è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Il comma 2 subordina l’effetto alle condizioni dell’art. 280, all’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e al fatto che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il comma 2-bis precisa che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Il comma 3 consente al debitore e ai creditori ammessi di proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124.

L’art. 278 definisce l’effetto: liberazione dai debiti e inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Restano salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6) e restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7).

I termini che si attivano

Per i creditori: 15 giorni per le osservazioni dalla comunicazione dell’istanza; 30 giorni per il reclamo contro il decreto. Per il debitore: 30 giorni per il reclamo contro il decreto che nega l’esdebitazione.

Il punto di vista del creditore

Il creditore che ha chiesto la liquidazione deve sapere fin dal giorno 0 che la procedura porta, se il debitore è meritevole, alla cancellazione del residuo. È un effetto che va messo nel conto: la liquidazione controllata, per il creditore di una persona fisica, è uno strumento per ottenere un riparto ordinato e immediato, non per tenere il debitore sotto pressione a tempo indeterminato. Lo spazio di difesa del creditore sta nelle osservazioni: segnalare colpa grave, malafede o frode nella formazione dei debiti, mancata collaborazione, atti in frode. E nelle garanzie personali, che restano intatte.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra del debitore è l’istanza di esdebitazione, da presentare appena maturati i tre anni o dopo la chiusura, documentando la collaborazione prestata e le condizioni dell’art. 280. Il debitore che ha seguito le regole nelle fasi precedenti arriva a questa tappa con un fascicolo favorevole; quello che ha ostacolato il liquidatore rischia il diniego.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del debitore è credere che l’esdebitazione sia automatica nel senso di “senza condizioni”. Opera di diritto, ma è dichiarata con decreto che verifica i requisiti. L’errore tipico del creditore è non presentare osservazioni pur avendo elementi concreti.

Quanto dura realmente

L’esdebitazione matura per legge dopo tre anni dall’apertura; il decreto che la dichiara arriva, nella pratica, qualche settimana o mese dopo l’istanza. La chiusura della liquidazione può intervenire prima o dopo, a seconda della complessità del patrimonio.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono partono dallo stesso ricorso e divergono alla notifica. Sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili e date feriali, non casi reali.

Ipotesi di partenza comune. Debitore persona fisica consumatore, dipendente con stipendio netto di 1.870 € mensili, comproprietario al 50% di un appartamento gravato da mutuo con residuo di 74.300 €, mutuo pagato regolarmente. Debiti scaduti e non pagati: 23.480 € verso una finanziaria (decreto ingiuntivo non opposto), 19.760 € verso una seconda finanziaria, 14.215 € di carte revolving, per un totale di 57.455 €, sopra la soglia dei 50.000 €. Il creditore titolare del decreto ingiuntivo deposita il ricorso lunedì 9 novembre 2026.

Calendario A: il debitore lascia correre.
– Lun 9 nov 2026 (giorno 0): deposito del ricorso.
– Mar 17 nov 2026 (giorno 8): notifica PEC di ricorso e decreto; udienza fissata al 15 dicembre.
– Lun 7 dic 2026: scade il termine per le memorie; il debitore non deposita nulla.
– Mar 15 dic 2026 (giorno 36): prima udienza; il debitore compare personalmente e chiede “tempo per trattare”; non formula l’istanza dell’art. 271. Il tribunale trattiene la causa.
– Gio 14 gen 2027 (giorno 66): sentenza di apertura. Liquidatore nominato; la quota di stipendio eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento entra nella liquidazione; la quota di immobile viene acquisita.
– Lun 18 gen 2027: notifica della sentenza.
– Gio 21 gen 2027: scade il termine per deposito di scritture ed elenco creditori.
– Mer 17 feb 2027: scade il termine per il reclamo; il debitore non lo propone.
– Ven 19 mar 2027: scade il termine per le domande di ammissione al passivo.
– Mer 14 apr 2027: inventario e programma di liquidazione (schema di 90 giorni).
– Lun 3 mag 2027: avvio dello stato passivo.
– Lun 14 gen 2030: maturano i tre anni per l’esdebitazione.
Esito: la quota di immobile va in vendita; il debitore perde la possibilità di proporre un piano che avrebbe potuto mantenere il mutuo.

Calendario B: il debitore usa le finestre.
– Lun 9 nov 2026 (giorno 0): deposito del ricorso.
– Mar 17 nov 2026 (giorno 8): notifica PEC.
– Lun 23 nov 2026 (giorno 14): il debitore incarica l’OCC.
– Lun 7 dic 2026: memoria con dichiarazioni dei redditi e annuncio dell’istanza dell’art. 271.
– Mar 15 dic 2026 (giorno 36): prima udienza; il debitore chiede il termine per una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il giudice concede 60 giorni: il termine scadrebbe sabato 13 febbraio 2027 e slitta a lunedì 15 febbraio 2027.
– Mer 10 feb 2027: deposito della domanda di piano, con relazione dell’OCC e istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4. Il piano prevede il pagamento regolare delle rate del mutuo (art. 67, comma 5, mutuo in regola) e il pagamento ai chirografari del 31% in 60 rate mensili da 297 €.
– Lun 8 mar 2027: decreto di ammissibilità e pubblicazione; misure protettive concesse.
– Lun 22 mar 2027: l’OCC comunica piano e decreto ai creditori (entro i 30 giorni, cioè entro mercoledì 7 aprile).
– Lun 12 apr 2027: scadono i 20 giorni per le osservazioni (domenica 11 aprile, slittamento a lunedì). Il creditore ricorrente contesta la convenienza.
– Gio 22 apr 2027: relazione dell’OCC al giudice (10 giorni).
– Gio 10 giu 2027: sentenza di omologazione; il giudice ritiene il credito dell’opponente soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. La domanda di liquidazione resta assorbita.
– Lun 12 lug 2027: scadono i 30 giorni per il reclamo contro l’omologa (sabato 10 luglio, slittamento a lunedì).
Esito: il debitore mantiene la casa e paga una percentuale definita; il creditore riceve un flusso certo per cinque anni.

Il confronto mostra che la differenza tra i due calendari si decide in 28 giorni, tra la notifica e la prima udienza. Dopo, le strade non si incontrano più.

Variante C: incapienza. Stesso calendario, ma il debitore è disoccupato, senza immobili, con un reddito inferiore alla soglia dell’art. 283, comma 2. Alla prima udienza del 15 dicembre 2026 eccepisce l’incapienza dell’art. 268, comma 3, depositando i documenti dell’art. 283, comma 3; l’OCC non ha ancora redatto l’attestazione e il giudice concede 60 giorni, fino a lunedì 15 febbraio 2027. Se l’attestazione certifica che non c’è attivo acquisibile, nemmeno con azioni giudiziarie, la liquidazione non si apre. Il creditore, se ritiene che l’attivo esista, deve contestare l’attestazione indicando beni o azioni concrete.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

La procedura avviata dal creditore non procede mai da sola. Accanto a essa possono correre, o sostituirla, altri binari. Ognuno sposta il calendario in modo diverso.

Binario 1: la domanda del debitore depositata prima del creditore. Se il debitore ha già depositato una domanda di piano del consumatore o di concordato minore quando arriva il ricorso del creditore, non c’è nessuna corsa contro il tempo: l’art. 270, comma 1, impedisce di aprire la liquidazione in presenza di domande di accesso alle procedure del titolo IV. È il binario più favorevole per il debitore, perché il termine non è dettato dall’udienza fissata dal creditore. Per il creditore significa entrare direttamente nella procedura del debitore come osservatore o votante.

Binario 2: la domanda concorrente entro la prima udienza. È lo scenario del calendario B. L’art. 271 congela la liquidazione per un massimo di 120 giorni con la proroga, e poi per tutta la durata della procedura alternativa aperta. Se la procedura alternativa viene omologata, la domanda del creditore resta assorbita. Se non viene aperta o si chiude senza omologa, il tribunale torna all’art. 270. Per il concordato minore, l’art. 80, comma 5, prevede inoltre che, in caso di mancata omologazione, il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata; in caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (comma 6).

Binario 3: l’eccezione di incapienza. È lo scenario della variante C. Il calendario si allunga di al massimo 60 giorni per l’attestazione, poi il tribunale decide. Se l’eccezione è accolta, la liquidazione non si apre; il debitore incapiente può poi valutare la domanda di esdebitazione dell’art. 283, che si concede una sola volta e lascia per tre anni l’obbligo di dichiarare le utilità sopravvenute.

Binario 4: la difesa di merito. Contestare insolvenza, soglia o qualificazione non sposta il calendario, ma può chiuderlo con un rigetto. Il creditore ha allora trenta giorni per il reclamo.

Binario 5: la revoca dell’omologa di un piano già esistente. Se il debitore aveva già un piano del consumatore omologato e diventa inadempiente, l’art. 73 consente al tribunale, revocata l’omologazione e su istanza del debitore o di un creditore, di procedere all’apertura della liquidazione controllata se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269; in caso di frode o inadempimento l’istanza può venire anche dal pubblico ministero; il giudice concede al debitore un termine per integrare la documentazione. Per il creditore è una via alternativa al ricorso “ordinario”. Per il concordato minore la conversione segue l’art. 83.

Binario 6: l’accordo con i creditori. Il debitore può tentare di pagare o transigere. Ma la transazione con il solo ricorrente non chiude la procedura se altri legittimati sono intervenuti (art. 41, comma 5). Una soluzione negoziata solida passa, di solito, proprio da un piano o da un concordato minore, che vincolano tutti.

Ogni binario ha un costo in tempo e un beneficio in tutela. Per il debitore, la scelta va fatta prima della prima udienza; per il creditore, la reazione va calibrata sul binario che il debitore attiva.

Le 5 finestre critiche

  1. Dalla notifica alla prima udienza: la finestra per incaricare l’OCC. Nella simulazione sono 28 giorni. È il tempo in cui il debitore decide se eccepire l’incapienza o chiedere il termine dell’art. 271. Ogni giorno perso qui è un giorno sottratto alla preparazione.

  2. La prima udienza: la finestra che si chiude per sempre. Eccezione di incapienza e domanda concorrente si propongono entro la prima udienza. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026, ha ribadito nel procedimento unitario che questo limite è perentorio e non si sposta con i rinvii.

  3. La scadenza del termine dell’art. 271: deposito o proroga motivata. Fino a 60 giorni, più altri 60 per giustificati motivi. Scaduto senza domanda, il tribunale torna sulla liquidazione.

  4. I trenta giorni dalla notifica della sentenza o del decreto: reclamo. Per il debitore contro l’apertura (art. 51), per il creditore contro il rigetto (art. 50 in quanto compatibile). Poi, per la Cassazione, altri trenta giorni.

  5. Il termine per le domande di ammissione al passivo: insinuarsi o restare fuori. È perentorio, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025. Per il creditore ricorrente è la finestra che trasforma la vittoria nel procedimento di apertura in un diritto concreto al riparto.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto la PEC con il ricorso del creditore dieci giorni fa e l’udienza è tra tre settimane: posso ancora proporre un piano del consumatore? Sì. Fino alla prima udienza puoi depositare la domanda o, più realisticamente, chiedere al giudice un termine non superiore a 60 giorni per presentarla, prorogabile per giustificati motivi di altri 60. Devi però incaricare subito l’OCC e arrivare all’udienza con l’istanza già formulata.

La prima udienza è stata rinviata: si riapre il termine per l’istanza dell’art. 271? Non devi contarci. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026, ha affermato nel procedimento unitario che il termine della prima udienza è perentorio e non si allunga per effetto di rinvii o accordi tra le parti. La finestra è legata alla prima udienza effettivamente fissata.

Il termine di 60 giorni concesso dal giudice scade di sabato: cosa succede? Si applica la regola generale: il termine che scade in un giorno festivo o di sabato è prorogato al primo giorno feriale successivo. Nella simulazione, il 13 febbraio 2027 slitta a lunedì 15 febbraio 2027. È comunque prudente depositare con qualche giorno di margine.

Quanto dura in tutto la procedura, dal ricorso del creditore all’esdebitazione? Se il debitore non si difende, la sentenza può arrivare in due-tre mesi e l’esdebitazione matura dopo tre anni dall’apertura: in totale, poco più di tre anni. Se il debitore attiva l’art. 271 e ottiene l’omologa di un piano, la liquidazione non si apre affatto, ma il debitore resta vincolato alla durata del piano. Nel caso di Reggio Calabria, tra ricorso e sentenza sono trascorsi molti mesi, anche per il termine concesso al debitore.

Il creditore ha depositato il ricorso ad agosto: i termini sono sospesi fino a settembre? Non fare affidamento sulla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Nei procedimenti per l’apertura delle procedure concorsuali la sospensione, secondo l’orientamento prevalente, non si applica: udienze e termini possono correre anche in agosto.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate.

Tappa 1 – Presupposti della domanda del creditore

  • Corte d’Appello di Torino, provvedimento del 27 agosto 2024. La liquidazione controllata può essere aperta anche quando il debitore ha un solo creditore, perché ciò che conta è l’incapacità strutturale di adempiere, che può derivare anche da un unico debito consistente; può essere valorizzato anche l’attivo futuro, come una quota dello stipendio. Rilevanza: il creditore non deve dimostrare una pluralità di creditori; il debitore non può difendersi sostenendo che il debito è “uno solo”.

  • Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I civile, sentenza n. 12/2025, pubblicata il 28 maggio 2025. Su ricorso di un creditore munito di decreto ingiuntivo, il tribunale ha respinto la domanda principale di liquidazione giudiziale perché l’impresa individuale rientrava nei limiti dell’impresa minore, e ha aperto la liquidazione controllata, ritenendo superata la soglia dei 50.000 euro anche sulla base dei debiti tributari e previdenziali risultanti dagli atti. Rilevanza: la soglia si calcola sul complesso dei debiti scaduti; la domanda in via principale e subordinata è una tecnica efficace.

  • Tribunale di Milano, 12 gennaio 2023 (richiamato dal Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza n. 12/2025). La liquidazione controllata su istanza del creditore può essere aperta anche in assenza di attivo presente o futuro, perché l’eccezione di incapienza è rimessa al debitore e la procedura dispone di strumenti propri, come le azioni recuperatorie del liquidatore. Rilevanza: l’incapienza non è un ostacolo rilevabile d’ufficio; tocca al debitore farla valere.

Tappa 2 – Il ricorso

  • Cassazione n. 35999/2023 (richiamata dal Tribunale di Reggio Calabria). Dopo la riforma Cartabia la sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c. si estende anche all’ipotesi di procura inesistente. Rilevanza: il difetto di procura del ricorrente non porta automaticamente al rigetto, ma va sanato.

Tappa 5 – La prima udienza

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026. Il debitore che intende accedere a uno strumento di regolazione mentre pende una liquidazione promossa da altri deve proporre la domanda entro la prima udienza; il termine è perentorio e non si proroga per accordo delle parti o per rinvii disposti dal giudice. Rilevanza: la stessa logica governa l’art. 271 nella liquidazione controllata.

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC che accompagna la domanda è un requisito di ammissibilità e il giudice deve verificarne completezza e attendibilità, non solo l’esistenza. Rilevanza: vale per la domanda alternativa del debitore e orienta il controllo che il creditore può sollecitare sull’attestazione di incapienza.

Tappa 6 – La procedura alternativa

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e ipotecari nel piano del consumatore sospende il pagamento senza ridurre il credito; gli interessi maturano nel biennio e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: il creditore garantito sa cosa aspettarsi dal piano concorrente; il debitore sa che la moratoria non è uno sconto.

Tappa 7 – La decisione e le impugnazioni

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025. L’art. 51 si applica alla liquidazione controllata attraverso gli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, comprese le sanzioni del comma 15 per l’impugnazione in mala fede o con colpa grave, anche in Cassazione. Rilevanza: il reclamo contro la sentenza di apertura segue le regole del procedimento unitario.

  • Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025. Il termine di trenta giorni dell’art. 51, comma 13, per il ricorso in Cassazione si applica anche alla sentenza con cui la corte d’appello, accogliendo il reclamo ex art. 50, apre la procedura. Rilevanza: il creditore che vince in appello dopo un rigetto deve sapere che l’eventuale ricorso del debitore ha tempi brevi.

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 12523 dell’8 maggio 2024. Il reclamo dell’art. 124 è proprio della liquidazione giudiziale e non si estende per analogia ad altre procedure. Rilevanza: la scelta del rimedio va fatta sulla norma corretta.

Tappa 8 – Insinuazioni e riparto

  • Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025. Il termine per le domande di ammissione indicato nell’avviso del liquidatore è perentorio; la domanda tardiva è inammissibile salvo rimessione in termini per causa non imputabile. Rilevanza: il creditore ricorrente deve insinuarsi nei termini come tutti.

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: per il creditore ipotecario incide sulla stima di quanto riceverà dalla liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, da creditore o da debitore. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Prima del ricorso, se sei creditore: verifichiamo i presupposti. Ricostruiamo i debiti scaduti del debitore dalle fonti disponibili, controlliamo i parametri dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi e valutiamo se formulare la domanda in via principale e subordinata.
  2. Al giorno 0: redigiamo e depositiamo il ricorso con la prova dell’insolvenza, la procura in ordine e la documentazione che consente al tribunale di decidere senza rinvii.
  3. Alla notifica, se sei debitore: analizziamo la PEC entro 48 ore e calcoliamo le date esatte di memorie e prima udienza.
  4. Entro la prima udienza: impostiamo con l’OCC l’istanza di termine dell’art. 271 o l’eccezione di incapienza dell’art. 268, comma 3, con i documenti dell’art. 283, comma 3.
  5. Durante il termine dell’art. 271: costruiamo il piano del consumatore o il concordato minore e chiediamo le misure protettive dell’art. 70, comma 4, o dell’art. 78, comma 2, lettera d).
  6. Nella procedura alternativa, se sei creditore: redigiamo osservazioni e contestazioni di convenienza fondate sul confronto con l’alternativa liquidatoria.
  7. Dopo la sentenza o il rigetto: prepariamo il reclamo entro trenta giorni, verificando notifiche, termini e motivi.
  8. In fase di liquidazione: redigiamo la domanda di ammissione al passivo per il creditore e, per il debitore, le istanze sulla quota di reddito necessaria al mantenimento.
  9. A tre anni dall’apertura: presentiamo l’istanza di esdebitazione o, per il creditore, le osservazioni entro 15 giorni.
  10. In ogni fase: manteniamo la stessa linea fino in Cassazione, con lo stesso difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una procedura come questa pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: l’attestazione di incapienza, la relazione sul piano concorrente e, spesso, la liquidazione stessa passano dall’Organismo, e conoscerne dall’interno metodi e tempi permette di preparare documenti che reggono al controllo di completezza e attendibilità richiesto dal giudice. Quando il debitore è un imprenditore minore, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare anche gli strumenti della crisi d’impresa.

La continuità di strategia va dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la difesa al giorno 0 la porta avanti nel reclamo e nel ricorso per cassazione. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i parametri dell’impresa minore, i flussi di reddito e i debiti fiscali; gli avvocati traducono quei numeri in eccezioni, piani e impugnazioni.

Chiusura

Un creditore può chiedere la liquidazione controllata del suo debitore, e il debitore può fermarla o deviarla. Ma entrambe le cose si decidono in un calendario stretto, scandito da 45 giorni, 15 giorni, 7 giorni, una prima udienza e 60 più 60 giorni. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Ed è altrettanto decisivo per il creditore, che rischia di vedersi congelare la domanda o di arrivare tardi all’insinuazione.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze certificate che coprono ogni passaggio: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per tutto ciò che passa dall’Organismo (attestazioni, piani, liquidazione), e quella di avvocato cassazionista per i reclami e i ricorsi che possono seguire la sentenza.

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