Sulla carta la risposta sembra breve: la liquidazione controllata la chiede il debitore sovraindebitato, oppure un suo creditore quando il debitore è insolvente. Nella pratica, però, quasi ogni parola di questa frase è stata messa alla prova nelle aule di giustizia. Che cosa vuol dire “debitore in stato di sovraindebitamento” quando l’impresa ha chiuso? Il creditore deve avere un titolo esecutivo o basta una fattura contestata? La soglia dei 50.000 euro si calcola sul credito di chi agisce o su tutti i debiti del debitore? Il giudice può respingere la domanda perché il debitore “non se lo merita”? E se il debitore non possiede nulla, la procedura si può aprire lo stesso?
Su queste domande il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), anche dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, offre una trama di regole, ma sono i giudici ad averle riempite di contenuto. Ed è per questo che in materia di legittimazione conta più ciò che hanno deciso la Corte di Cassazione e i Tribunali che la sola lettura degli articoli. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi vuole chiedere la liquidazione controllata o per chi se la vede chiedere da un creditore.
Lo Studio Monardo segue questa materia dal punto di osservazione più diretto che esista: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dentro gli organismi che redigono la relazione e l’attestazione sull’attivo da cui dipende l’apertura della procedura. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire le questioni di legittimazione, che spesso finiscono in reclamo e poi in Cassazione, dal primo ricorso fino all’ultimo grado.
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Le regole di partenza: cosa prevedono gli artt. 268, 269 e 270 CCII
Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici serve un quadro essenziale delle norme. Lo riportiamo in sintesi, con parole nostre, rinviando al testo ufficiale per le formule letterali.
Il debitore. Secondo l’art. 268, comma 1, CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale competente l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. “Sovraindebitamento”, per l’art. 2, comma 1, lettera c), CCII, è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore che non possa essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. Al debitore basta quindi la crisi, non serve l’insolvenza conclamata.
Il creditore. Il comma 2 dello stesso articolo consente la domanda anche a un creditore, ma solo se il debitore è in stato di insolvenza, e anche quando sono già pendenti procedure esecutive individuali (un pignoramento in corso non sbarra la strada). La procedura, però, non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati che risultano dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro.
La persona fisica e l’attivo. Il comma 3, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, introduce un doppio filtro legato all’attivo. Se è il creditore ad agire contro una persona fisica, la liquidazione non si apre quando l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure attraverso azioni giudiziarie: il debitore deve sollevare questa eccezione entro la prima udienza, con la documentazione indicata dall’art. 283, comma 3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni. Se invece è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire.
La forma della domanda del debitore. Per l’art. 269, comma 1, CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC. Il comma 2 richiede una relazione dell’OCC che valuti completezza e attendibilità della documentazione, illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria, indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni e contenga l’attestazione sull’attivo dell’art. 268, comma 3. Il comma 3 impone all’OCC di avvisare, entro sette giorni dall’incarico, l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali.
Il pubblico ministero: un punto da chiarire subito. Molte guide divulgative includono il PM tra i soggetti che possono chiedere la liquidazione controllata dell’imprenditore insolvente. La dottrina che ha esaminato il testo vigente segnala invece che nella versione definitiva dell’art. 268, comma 2, l’iniziativa del pubblico ministero non compare più: era presente in una stesura precedente del Codice ed è stata espunta, mentre un richiamo residuo si trova nell’art. 271, che gli autori considerano un probabile refuso (così A. Farolfi, “La procedura di liquidazione controllata dopo il correttivo”, Diritto della Crisi, 12 novembre 2025; M. Bianchi e A. Miccio, Diritto della Crisi, 27 ottobre 2022). Il PM conserva comunque il potere di intervenire nelle procedure concorsuali (art. 38 CCII) e il giudice può segnalargli i fatti rilevanti. Inoltre, in due ipotesi specifiche, la legge gli riconosce espressamente l’istanza: quando l’omologazione del piano del consumatore è revocata per atti di frode o per inadempimento (art. 73, comma 2, CCII) e quando il concordato minore non è omologato per frode (art. 80, comma 6, CCII). Torneremo sul punto, perché ha ricadute concrete.
Dove si presenta. Il tribunale competente è quello individuato dall’art. 27, comma 2, CCII, cioè quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Questo è lo scheletro. Vediamo ora come i giudici lo hanno interpretato.
L’orientamento consolidato: la liquidazione controllata non è un premio
Il primo e più solido principio emerso dalla giurisprudenza recente riguarda una domanda che molti debitori si pongono con timore: “Se mi sono indebitato per leggerezza, il tribunale mi negherà l’accesso?”. La risposta della Cassazione è netta, e si regge su tre pronunce che, lette insieme, disegnano un sistema coerente.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025: niente esame di meritevolezza all’ingresso
La vicenda nasce dal rigetto di una domanda di liquidazione controllata motivato, in sostanza, con un giudizio negativo sul comportamento del debitore nel contrarre i debiti. La Suprema Corte ha chiarito che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha natura premiale e non attribuisce di per sé alcun vantaggio al debitore, per cui non può essere negata sulla base di una valutazione di non meritevolezza fondata su indizi di negligenza o imprudenza nella formazione del sovraindebitamento. Quelle stesse circostanze potranno pesare, semmai, più avanti, quando si tratterà di decidere sull’esdebitazione secondo l’art. 280 CCII.
Il principio, calato nella pratica, significa che la liquidazione controllata è prima di tutto uno strumento di tutela dei creditori: il patrimonio del debitore viene messo a disposizione di tutti, in modo ordinato e sotto controllo giudiziale. Non c’è ragione di “selezionare” chi vi accede in base alla sua condotta passata. In altre parole, se ti trovi con debiti contratti in modo poco prudente (finanziamenti accesi in sequenza, garanzie prestate con leggerezza), questo non ti impedisce di chiedere la liquidazione; il tema della tua condotta verrà esaminato quando chiederai di essere liberato dai debiti residui, non prima.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025: la relazione dell’OCC è un requisito sostanziale
Il secondo tassello completa il primo. Se il giudice non deve fare un esame morale del debitore, deve però fare un esame serio delle carte. In questo caso la procedura era stata revocata perché il ricorso e la relazione dell’OCC tacevano due circostanze di peso: la vendita di un immobile a un prezzo simbolico a una società riconducibile a un familiare del debitore e la gestione di un ristorante. La Cassazione ha confermato la decisione, affermando che nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità e il giudice deve verificarne non solo il deposito, ma anche la completezza e l’attendibilità dei dati esposti.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il filtro all’ingresso non è “morale” ma “informativo”. Il debitore non deve dimostrare di essere stato virtuoso; deve però mettere il tribunale nelle condizioni di conoscere davvero il suo patrimonio e la sua storia recente. Tradotto: un atto dispositivo degli ultimi anni nascosto, un’attività economica omessa, un bene intestato a terzi non dichiarato non fanno perdere la “meritevolezza” (che all’ingresso non conta), ma possono far cadere la domanda o portare alla revoca della procedura già aperta.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20711/2025: l’assenza di attivo deve essere certa e attestata
Il terzo tassello riguarda la domanda proposta dal creditore. Una società creditrice (a sua volta in fallimento) aveva ottenuto l’apertura della liquidazione controllata di una propria debitrice persona fisica. La debitrice sosteneva che la procedura dovesse essere bloccata perché aveva già incaricato un OCC per chiedere l’esdebitazione dell’incapiente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha fissato due principi. Il primo: il semplice conferimento dell’incarico all’OCC non equivale a un procedimento pendente e non impedisce l’apertura della liquidazione chiesta dal creditore, perché la procedura di esdebitazione dell’incapiente comincia solo con il deposito della domanda in tribunale; l’incarico è un passaggio preparatorio. Il secondo: la preclusione all’apertura per mancanza di attivo richiede la certezza, attestata, che non vi siano risorse da distribuire; la semplice incertezza non basta. Valutare se esistano risorse, anche modeste, è un apprezzamento di fatto del giudice di merito che in Cassazione non si può ridiscutere.
Il principio, calato nella pratica, significa che il debitore persona fisica che vuole difendersi dal ricorso del creditore sostenendo di non avere nulla deve muoversi in tempo e con un’attestazione dell’OCC solida, non con una dichiarazione generica. E significa, sul versante opposto, che il creditore ha buone possibilità di ottenere l’apertura quando il debitore ha anche solo una quota di reddito eccedente il necessario per vivere, un’auto, un conto con qualche risorsa o un’azione revocatoria esperibile.
Cosa tiene insieme le tre pronunce
Lette insieme, queste decisioni descrivono una procedura dalla porta larga ma non incustodita. Larga, perché il giudice non deve chiedersi se il debitore meriti la liquidazione. Custodita, perché i dati devono essere completi e veri, e perché la persona fisica non può essere trascinata in una procedura che non produrrebbe nulla per i creditori, ma solo se quell’assenza di attivo è attestata con certezza. L’orientamento consolidato, in una frase: si entra senza esame di merito sulla condotta, ma con carte complete e con un attivo che, almeno potenzialmente, esista.
Prima questione aperta: che cosa deve dimostrare il creditore per chiedere la liquidazione controllata?
La questione
“Ho un credito di 14.000 euro verso un artigiano che non mi paga da due anni. Posso chiederne la liquidazione controllata? Devo prima ottenere un decreto ingiuntivo? E la soglia dei 50.000 euro mi taglia fuori?” È la domanda tipica del creditore, e mescola tre problemi diversi: la prova del credito, la prova dell’insolvenza, il calcolo della soglia.
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla prova del credito, la pronuncia più chiara degli ultimi anni è stata resa in materia di liquidazione giudiziale, ma il principio è costruito su una norma (l’art. 37, comma 2, CCII, erede dell’art. 6 della legge fallimentare) che esprime una regola generale delle procedure concorsuali. Con Cass. civ., Sez. I, n. 26370 del 29 settembre 2025 la Suprema Corte ha esaminato il caso di una società cancellata, la cui liquidazione giudiziale era stata aperta su istanza di un creditore privo di titolo esecutivo. Il liquidatore sosteneva che, senza titolo, il creditore non fosse legittimato. La Corte ha respinto la tesi: è legittimato chi dimostra di essere titolare di una pretesa rimasta insoddisfatta, senza che occorra un accertamento definitivo o un titolo esecutivo; anche un credito contestato, illiquido, a termine o condizionato è sufficiente, e il tribunale, se l’esistenza o l’importo del credito sono contestati, deve accertarli in via incidentale e sommaria, anche d’ufficio.
Questo principio è stato affermato per la liquidazione giudiziale; per la liquidazione controllata non abbiamo letto in questa ricerca una pronuncia di legittimità che lo applichi espressamente. Tuttavia l’art. 268, comma 2, parla semplicemente di “creditore”, senza richiedere alcun titolo, e non si vedono ragioni per esigere di più nella procedura minore di quanto si esiga in quella maggiore.
Sulla soglia, il testo dell’art. 268, comma 2, è più preciso di quanto si creda: la procedura non si apre se è inferiore a 50.000 euro l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati “risultanti dall’istruttoria”. La soglia, quindi, non riguarda il credito del singolo istante, ma l’esposizione complessiva scaduta del debitore che emerge dal procedimento. La dottrina ha osservato che l’onere di dimostrare di non essere insolvente e di avere debiti scaduti sotto soglia grava sul debitore, secondo gli ordinari principi sull’onere della prova (M. Bianchi e A. Miccio, Diritto della Crisi, 27 ottobre 2022), e ha segnalato il difetto di coordinamento con la liquidazione giudiziale, dove la soglia è di 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). Farolfi ha poi precisato che la soglia vale solo per la domanda del creditore e non per quella proposta dal debitore (Diritto della Crisi, 12 novembre 2025).
Sull’insolvenza, il requisito è più rigido di quello richiesto al debitore: il creditore non può agire contro un debitore in semplice crisi, cioè in una situazione di probabile futura insolvenza; deve dedurre e provare un’incapacità attuale di adempiere regolarmente. Pignoramenti infruttuosi, protesti, rate scadute da tempo, segnalazioni a sofferenza sono gli indizi tipici.
Se c’è contrasto
Non abbiamo individuato, nelle fonti lette, un contrasto aperto sul calcolo della soglia: il dato testuale (“debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria”) e la dottrina convergono. Il punto più incerto è invece la trasposizione alla liquidazione controllata del principio sulla legittimazione senza titolo, che resta un’applicazione analogica. L’assunzione prudenziale è questa: il creditore può agire anche senza titolo esecutivo, ma deve allegare al ricorso una prova documentale del credito sufficiente per un accertamento sommario (contratti, fatture, estratti conto, corrispondenza di riconoscimento del debito) e almeno un quadro indiziario dell’insolvenza e dell’esposizione complessiva oltre i 50.000 euro.
C’è poi un dettaglio pratico sottolineato dalla dottrina: mentre il debitore può presentare il ricorso personalmente con l’assistenza dell’OCC, il creditore istante deve essere assistito da un difensore (Bianchi e Miccio, cit.).
Cosa significa per te
Se sei un creditore, il tuo credito di 14.000 euro non ti esclude affatto: conta se, sommando i debiti scaduti del tuo debitore verso tutti (banche, fornitori, Erario, enti previdenziali), si superano i 50.000 euro. Visure, centrale rischi accessibile al debitore nel procedimento, estratti di ruolo e atti di pignoramento già presenti possono far emergere quel dato in istruttoria. Se invece sei il debitore che riceve il ricorso, la tua prima difesa non è contestare il titolo del creditore, ma verificare se l’esposizione scaduta complessiva supera davvero la soglia e se ricorre l’insolvenza, perché sono questi i requisiti che spetta a te smontare.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, il ricorso del creditore va affrontato subito: soglia, insolvenza e attestazione sull’attivo si giocano tutti entro la prima udienza.
Seconda questione aperta: il debitore senza attivo può chiedere la liquidazione o difendersi da quella chiesta dal creditore?
La questione
“Ho solo una pensione modesta, nessuna casa, nessuna auto. Posso chiedere la liquidazione controllata per chiudere con i debiti? E se fosse la banca a chiederla contro di me, potrei fermarla?” Il tema della mancanza di attivo è stato il più rimaneggiato dal correttivo, e oggi è quello su cui si concentra la maggior parte del contenzioso.
Cosa hanno deciso i giudici
Il punto di partenza è il testo vigente dell’art. 268, comma 3, che costruisce due regole speculari: se a chiedere è il debitore persona fisica, serve l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo; se a chiedere è il creditore contro una persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC attesta, su richiesta del debitore, che attivo non ce n’è. In entrambi i casi l’attivo si valuta “anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”: un’azione revocatoria contro un atto di disposizione recente, un’azione di responsabilità, il recupero di un credito vantato dal debitore verso terzi sono attivo potenziale.
La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20711/2025, già vista, è la pronuncia di riferimento per il lato del creditore: per bloccare la procedura occorre la certezza attestata della totale assenza di risorse, e non basta il solo incarico all’OCC per una procedura alternativa. Il principio, calato nella pratica, significa che il debitore non può limitarsi ad annunciare che sta preparando una domanda di esdebitazione dell’incapiente: o la deposita, o presenta in udienza l’attestazione (o chiede il termine fino a sessanta giorni per ottenerla).
Sul lato del debitore, la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025 ricorda che la relazione dell’OCC, che dopo il correttivo contiene proprio l’attestazione sull’attivo (art. 269, comma 2), è un requisito di ammissibilità sottoposto a un controllo effettivo del giudice. Non basta che l’OCC scriva che un attivo esiste: il giudice verifica che quella conclusione sia sorretta da dati completi e attendibili.
Va poi letto il raccordo con l’art. 268, comma 4, CCII, secondo cui stipendi, pensioni e salari restano fuori dalla liquidazione nei limiti di quanto il giudice indica come necessario al mantenimento del debitore e della famiglia. Ne deriva, a contrario, che la parte di reddito eccedente il fabbisogno familiare entra nella liquidazione e può costituire, da sola, l’attivo che consente di aprire la procedura. Una pensione da cui il giudice ritenga prelevabile anche una somma contenuta, per tutta la durata della procedura, è attivo.
Se c’è contrasto
Il contrasto più evidente non è tra giudici, ma tra il testo vecchio e quello nuovo. Prima del D.Lgs. 136/2024 una parte della giurisprudenza di merito apriva la liquidazione anche in assenza di beni, ritenendo sufficiente lo stato di sovraindebitamento; altri tribunali la dichiaravano inammissibile per mancanza di utilità per i creditori. Il correttivo ha risolto la questione per la persona fisica che chiede in proprio: senza attestazione di attivo la procedura non si apre. Resta da definire, caso per caso, quanto debba essere consistente l’attivo: la legge non fissa una percentuale minima e la Cassazione (ord. n. 20711/2025) ha qualificato la valutazione sull’esistenza di risorse, “anche modeste”, come apprezzamento di fatto del giudice di merito. L’assunzione prudenziale: non esiste un attivo minimo predeterminato, ma l’OCC deve indicare in modo verificabile quali beni o quote di reddito potranno essere distribuiti, e con quale stima.
Cosa significa per te
Se sei un debitore persona fisica senza beni e con un reddito che copre appena il necessario, la liquidazione controllata chiesta da te probabilmente non è la strada giusta: lo strumento pensato per te è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), accessibile una sola volta, con un periodo di osservazione di tre anni e con un controllo sulla meritevolezza che qui, a differenza che nella liquidazione, c’è. Se invece un creditore ti ha notificato il ricorso, il tempo è la variabile decisiva: l’eccezione di mancanza di attivo va sollevata entro la prima udienza, e l’attestazione dell’OCC deve essere già chiesta o almeno in corso, perché il giudice può concedere al massimo sessanta giorni. Se sei il creditore, sappi che l’eccezione del debitore non è una formula magica: va sorretta da un’attestazione che escluda con certezza ogni risorsa, comprese le azioni giudiziarie esperibili dal liquidatore.
Terza questione aperta: società cancellate, imprenditori cessati, eredi e soggetti esclusi
La questione
“La mia piccola società è stata cancellata dal registro delle imprese l’anno scorso, ma i debiti sono rimasti. Si può ancora aprire una liquidazione controllata? E se il debitore è morto, i creditori possono chiedere la liquidazione del suo patrimonio agli eredi? Chi, invece, non può proprio accedere a questa procedura?” Questa terza area è la meno definita, ed è quella dove le assunzioni prudenziali contano di più.
Cosa hanno deciso i giudici
Società cancellate. La Cass. civ., Sez. I, n. 26370 del 29 settembre 2025, pur riferita alla liquidazione giudiziale, contiene due affermazioni utili per l’intera materia. La prima: per la società cancellata vale il termine di un anno dalla cancellazione previsto dall’art. 33, comma 2, CCII, entro il quale la procedura può ancora essere aperta. La seconda: in quell’anno la società deve mantenere attiva la propria PEC, e se l’indirizzo non funziona la notifica del ricorso eseguita secondo l’art. 40 CCII (PEC del registro o di INI-PEC, poi notifica personale presso la sede, infine deposito presso la casa comunale) è valida, perché il mancato funzionamento è imputabile al destinatario. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità su questo meccanismo, richiamando Corte cost. n. 146 del 2016, secondo cui la specialità del procedimento concorsuale, che bilancia diritto di difesa e celerità, giustifica la deroga alle forme ordinarie di notifica.
Sul lato del debitore cessato che chiede uno strumento di composizione, la Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. La pronuncia riguarda il concordato minore, non la liquidazione controllata, ed è citata qui solo per un’indicazione di sistema: per chi ha cessato l’attività la strada della composizione con continuità o con apporto esterno si restringe, e la liquidazione resta, insieme al piano del consumatore per i debiti di consumo, lo sbocco tipico.
Soggetti esclusi. La liquidazione controllata è riservata ai debitori che non possono essere assoggettati alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. Il confine più frequente è quello con l’impresa commerciale “sopra soglia” (oltre i limiti dell’impresa minore dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII: 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo, 200.000 euro di ricavi annui, 500.000 euro di debiti anche non scaduti), che va in liquidazione giudiziale. Un confine più sottile è quello dell’impresa agricola, che rientra nel sovraindebitamento ma solo se è davvero agricola. La giurisprudenza di legittimità maturata sotto la legge fallimentare, che resta utile per qualificare l’impresa, ha affermato che l’impresa agricola in forma societaria è assoggettabile alla procedura maggiore quando si accerti l’esercizio prevalente di attività commerciale, anche se cessato al momento dell’istanza (Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5342), che spetta all’imprenditore agricolo dimostrare che la commercializzazione riguarda in prevalenza i prodotti del proprio fondo (Cass. civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049), che l’impresa agricola che svolge attività propriamente commerciale, come l’acquisto e la rivendita di materiale vegetale prodotto da altri, non è sottratta alla procedura maggiore (Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 2019, n. 28984), e che la qualifica agricola viene meno se manca il collegamento funzionale con la terra o se le attività connesse prevalgono decisamente (Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2016, n. 16614).
Eredi. Sulla liquidazione controllata del patrimonio di un debitore defunto non abbiamo trovato, nelle fonti lette in questa ricerca, pronunce di legittimità o di merito con estremi verificabili. Il CCII disciplina espressamente l’apertura della liquidazione giudiziale dell’imprenditore defunto, ma per il sovraindebitamento non detta una regola analoga altrettanto chiara. È quindi una questione aperta in senso proprio, che va trattata con molta cautela.
Se c’è contrasto
Su società cancellate ed eredi il contrasto non è tanto tra decisioni quanto tra letture possibili delle norme, perché le pronunce dedicate specificamente alla liquidazione controllata sono rare. L’assunzione prudenziale per la società o l’impresa cancellata: considerare l’anno dalla cancellazione come il periodo in cui il ricorso del creditore è sicuramente proponibile e in cui la PEC deve restare attiva; oltre quel termine la procedura diventa molto più incerta e va verificata caso per caso. Per gli eredi l’assunzione prudenziale è diversa: l’erede che ha accettato puramente e semplicemente risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio, e quindi la sua eventuale crisi va valutata come crisi propria; l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario tiene separati i patrimoni e ha strumenti civilistici specifici per la liquidazione dell’eredità. Prima di ipotizzare una liquidazione controllata in questi casi occorre ricostruire con esattezza come è stata (o non è stata) accettata l’eredità.
Cosa significa per te
Se sei il socio o l’ex amministratore di una piccola società cancellata, la cancellazione non ha cancellato i debiti, né il rischio che un creditore chieda l’apertura di una procedura entro l’anno, notificandola a una PEC che magari nessuno legge più. Mantieni attiva e controllata la PEC della società per almeno un anno dalla cancellazione: una notifica non letta non è una notifica nulla. Se sei socio illimitatamente responsabile di una società di persone, la tua posizione personale va esaminata separatamente, perché il sovraindebitamento ti riguarda anche come persona fisica. Se sei erede di un debitore, la prima mossa non è chiedere una procedura concorsuale, ma verificare termini e forme dell’accettazione, e l’eventuale possibilità di rinunciare. Se gestisci un’azienda agricola, ricorda che la tua collocazione tra le procedure minori dipende da come lavori davvero, non dal codice ATECO.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 28576 del 28 ottobre 2025
Tra le decisioni esaminate, quella che più incide sulla domanda “chi può chiedere la liquidazione controllata?” è, a nostro giudizio, l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 28576 del 28 ottobre 2025. Non perché amplii o restringa il novero dei legittimati, ma perché precisa a quali condizioni la domanda del legittimato per eccellenza, il debitore, regge davvero.
Il contesto
La procedura era stata aperta su domanda del debitore. Solo dopo è emerso che ricorso e relazione dell’OCC non dicevano nulla di due fatti: un immobile era stato venduto a un prezzo simbolico a una società riconducibile al figlio del debitore, e il debitore gestiva un ristorante. Il tribunale ha revocato la procedura; il debitore ha impugnato fino in Cassazione, sostenendo in sostanza che la relazione dell’OCC c’era e che il giudice non poteva spingersi oltre la verifica della sua presenza.
La motivazione, in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che la relazione dell’OCC non è un documento da allegare per completezza, ma un requisito di ammissibilità. Il giudice deve controllarne il contenuto: se la relazione è incompleta o fondata su dati non attendibili, la domanda non è ammissibile, anche se formalmente la relazione è stata depositata. E se l’incompletezza emerge dopo l’apertura, la procedura può essere revocata.
Questa lettura dialoga con il testo dell’art. 269, comma 2, come modificato dal correttivo: la relazione deve valutare completezza e attendibilità della documentazione, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria, indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e contenere l’attestazione sull’attivo. Ognuno di questi elementi è un punto su cui il giudice può esercitare il suo controllo.
Cosa cambia rispetto a prima
Fino a qualche anno fa, nella prassi di molti uffici, la relazione dell’OCC era vista come un passaggio quasi notarile. Dopo questa ordinanza, e dopo la parallela ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 sulla meritevolezza, il quadro si è fatto più chiaro e, in un certo senso, più equilibrato. Il debitore non deve temere di essere respinto perché si è indebitato in modo imprudente: quel profilo non conta all’ingresso. Deve invece temere, e molto, di presentare un quadro patrimoniale incompleto, soprattutto sugli atti di disposizione degli ultimi anni e sulle attività economiche in corso.
C’è anche una conseguenza per i creditori. Quando la procedura è stata aperta su domanda del debitore e il creditore scopre omissioni rilevanti (una vendita sospetta, un’attività non dichiarata), ha uno strumento in più per chiederne la revoca o per orientare il liquidatore verso le azioni recuperatorie. La qualità della relazione dell’OCC è diventata il vero banco di prova della domanda del debitore: chi può chiedere la liquidazione è chi può presentare un quadro completo e verificabile di sé.
Per l’Avvocato che segue il debitore, ciò significa lavorare a monte con l’OCC sulla raccolta documentale; per l’Avvocato che segue il creditore, significa leggere la relazione con occhio critico, confrontandola con le visure, con la storia dei pignoramenti e con le notizie raccolte sul debitore.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per mostrare come operano i principi visti; non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: il fornitore con un credito sotto soglia
Ipotesi: un fornitore vanta un credito documentato da fatture per 18.730 € verso un artigiano individuale, impresa minore. Il fornitore non ha un decreto ingiuntivo. Dalla documentazione raccolta risultano anche un pignoramento presso terzi promosso da una banca per 27.940 € e debiti contributivi scaduti per 16.115 €. Ricorso per liquidazione controllata notificato martedì 6 ottobre 2026; prima udienza mercoledì 4 novembre 2026.
Sviluppo: la mancanza di titolo esecutivo non impedisce l’iniziativa (principio di Cass. n. 26370/2025 sulla legittimazione senza titolo, applicato per analogia); la pendenza del pignoramento della banca non è un ostacolo, perché l’art. 268, comma 2, ammette espressamente la domanda anche in pendenza di esecuzioni individuali. La soglia si calcola sui debiti scaduti complessivi: 18.730 + 27.940 + 16.115 = 62.785 €, oltre i 50.000 €. L’artigiano, persona fisica, eccepisce alla prima udienza la mancanza di attivo e chiede il termine per l’attestazione dell’OCC: sessanta giorni dal 4 novembre portano a domenica 3 gennaio 2027, e il termine scade quindi lunedì 4 gennaio 2027. Esito possibile: se l’OCC rileva che l’artigiano possiede un furgone e attrezzature e ha crediti verso clienti, l’attestazione di assenza di attivo non può essere rilasciata e la procedura si apre; se invece l’eccezione è presentata senza alcuna attestazione e senza richiesta di termine, il debitore perde la difesa (Cass. n. 20711/2025: la mera incertezza non basta).
Simulazione 2: il pensionato che vuole chiedere la liquidazione in proprio
Ipotesi: pensionato con pensione netta di 1.312 € al mese, vive da solo in affitto, nessun immobile né auto; debiti per 71.460 € tra finanziamenti e carte revolving. Il giudice, interpellato nella procedura, potrebbe ritenere necessari al mantenimento 1.090 € al mese.
Sviluppo: con quella valutazione, la quota eccedente è di 222 € al mese; per una durata indicativa della procedura di tre anni (36 mesi), l’attivo potenziale è di 7.992 €. L’OCC può attestare che attivo da distribuire esiste, e la domanda è ammissibile secondo l’art. 268, comma 3, ultimo periodo. Il fatto che i finanziamenti siano stati contratti in serie, senza un piano di rientro realistico, non è un ostacolo all’apertura (Cass. n. 22074/2025), ma potrà pesare sull’esdebitazione. Variante: se il giudice ritenesse necessaria al mantenimento l’intera pensione, l’attestazione di attivo non sarebbe possibile e la strada coerente diventerebbe l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII, dove la meritevolezza viene invece valutata.
Simulazione 3: la piccola Srl cancellata e la PEC dimenticata
Ipotesi: una Srl con ricavi modesti, sotto i limiti dell’impresa minore, viene cancellata dal registro delle imprese lunedì 16 marzo 2026, con debiti residui verso fornitori e banche per 83.250 €. Nessuno controlla più la PEC societaria. Un creditore deposita ricorso per liquidazione controllata e lo notifica alla PEC il 21 settembre 2026; la casella non riceve.
Sviluppo: secondo il meccanismo dell’art. 40 CCII richiamato da Cass. n. 26370/2025, fallita la PEC si procede con notifica personale presso la sede e, in difetto, con deposito presso la casa comunale; il mancato funzionamento della PEC nell’anno successivo alla cancellazione è imputabile alla società. Il ricorso è depositato ben prima di martedì 16 marzo 2027, data in cui scade l’anno dalla cancellazione. Esito possibile: la procedura può essere aperta anche se gli ex soci scoprono la notifica in ritardo. Assunzione prudenziale: i soci avrebbero dovuto mantenere la PEC attiva e controllata fino almeno al 16 marzo 2027, così da poter eccepire in tempo, per esempio, il mancato raggiungimento della soglia.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa analisi. Per ciascuno trovi la questione decisa, il principio riassunto con parole nostre in una riga e la ricaduta concreta per chi chiede o subisce la liquidazione controllata. Due avvertenze di metodo. Prima: alcune pronunce sono state rese in materia di liquidazione giudiziale o sotto la legge fallimentare e sono qui richiamate per il principio generale che esprimono (legittimazione del creditore, notifiche, qualificazione dell’impresa agricola), non come precedenti specifici sulla liquidazione controllata. Seconda: la pronuncia sul concordato minore dell’imprenditore cancellato è riportata solo per l’indicazione di sistema che offre. Le due voci dottrinali in coda non sono pronunce, ma sono state decisive per chiarire la posizione del pubblico ministero e la ripartizione dell’onere della prova sulla soglia.
| Pronuncia (estremi) | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 | Meritevolezza all’ingresso | L’accesso non è un premio: niente rigetto per negligenza o imprudenza del debitore | Il debitore imprudente può chiedere la liquidazione; la condotta conta per l’esdebitazione |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 | Relazione OCC incompleta | La relazione è requisito di ammissibilità, controllata nel contenuto | Omettere atti dispositivi o attività può far revocare la procedura |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20711/2025 | Domanda del creditore e assenza di attivo | Serve la certezza attestata dell’assenza di risorse; l’incarico all’OCC non blocca | Il debitore deve eccepire in tempo e con attestazione solida |
| Cass. civ., Sez. I, n. 26370 del 29/9/2025 | Legittimazione senza titolo; notifica a società cancellata | Basta un credito anche contestato; PEC da tenere attiva per un anno | Il creditore non ha bisogno del decreto ingiuntivo; la PEC muta non salva la società |
| Corte cost. n. 146/2016 | Notifiche nel procedimento concorsuale | Le forme speciali di notifica sono compatibili con il diritto di difesa | Non si contesta con successo la notifica via PEC o in casa comunale |
| Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 | Concordato minore dell’imprenditore cancellato | Inammissibile il concordato minore dopo la cancellazione | Per l’imprenditore cessato la liquidazione resta lo sbocco tipico |
| Cass. civ., Sez. I, 22/2/2019, n. 5342 | Società agricola e attività commerciale | Prevalenza commerciale porta alla procedura maggiore, anche se cessata | L’impresa “agricola” solo di nome non accede alla controllata |
| Cass. civ., Sez. VI, 21/1/2021, n. 1049 | Onere della prova dell’agrarietà | Tocca all’imprenditore provare la prevalenza dei prodotti del fondo | Documentare produzione e vendite propria |
| Cass. civ., Sez. I, 8/11/2019, n. 28984 | Rivendita di prodotti altrui | Acquisto e rivendita sono attività commerciale | Il commercio di prodotti di terzi sposta la procedura |
| Cass. civ., Sez. I, 8/8/2016, n. 16614 | Collegamento con la terra | Senza legame funzionale col fondo l’impresa non è agricola | Verificare la qualifica prima di scegliere la procedura |
| Trib. Grosseto, 19/9/2022 e Trib. Cuneo, 20/12/2022 | Ricorso del debitore tramite difensore | Il ricorso può essere presentato anche con l’assistenza di un avvocato | La presenza dell’OCC non esclude la difesa tecnica |
| Farolfi, Diritto della Crisi, 12/11/2025; Bianchi-Miccio, Diritto della Crisi, 27/10/2022 (dottrina) | PM, soglia, onere della prova | PM non più legittimato ex art. 268; soglia solo per il creditore; prova a carico del debitore | Non contare su iniziative del PM fuori dagli artt. 73 e 80 |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce e delle norme esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili sia al debitore sia al creditore.
- Il debitore può chiedere la liquidazione controllata già in stato di crisi, senza attendere l’insolvenza conclamata, purché rientri tra i soggetti sovraindebitati e non tra quelli soggetti alla liquidazione giudiziale.
- Il creditore può chiederla solo se il debitore è insolvente, anche mentre sono in corso pignoramenti individuali.
- Al creditore non serve un titolo esecutivo: basta un credito che il giudice possa accertare in via sommaria (principio di Cass. n. 26370/2025, affermato per la liquidazione giudiziale).
- La soglia dei 50.000 euro riguarda i debiti scaduti e non pagati del debitore nel loro complesso, non il credito di chi agisce, e vale solo per la domanda del creditore.
- Il pubblico ministero, nel testo vigente dell’art. 268, non è tra i legittimati ordinari; può chiedere la liquidazione nei casi di frode o inadempimento previsti dagli artt. 73 e 80 CCII.
- Il debitore può presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC; il creditore deve farsi assistere da un difensore.
- La meritevolezza non è un requisito di accesso: il giudice non può respingere la domanda perché il debitore si è indebitato con leggerezza (Cass. n. 22074/2025).
- La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità e deve essere completa e attendibile, pena l’inammissibilità o la revoca (Cass. n. 28576/2025).
- La persona fisica che chiede la liquidazione in proprio deve ottenere un’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo, anche tramite azioni giudiziarie.
- La persona fisica che subisce il ricorso del creditore può bloccarlo solo con un’attestazione di totale assenza di attivo, sollevata entro la prima udienza (Cass. n. 20711/2025).
- La quota di reddito eccedente il mantenimento della famiglia è attivo e può bastare per l’apertura.
- La società cancellata resta esposta per un anno e deve mantenere attiva la PEC in quel periodo.
- Per l’impresa agricola conta l’attività effettivamente svolta: la prevalenza commerciale sposta il debitore verso la procedura maggiore.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho un credito di 9.000 euro: posso davvero chiedere la liquidazione controllata?
Sì, se il debitore è insolvente e se, dall’istruttoria, i suoi debiti scaduti complessivi superano i 50.000 euro. Il tuo credito, da solo, non deve raggiungere la soglia. Non ti serve un decreto ingiuntivo (principio di Cass. n. 26370/2025), ma devi documentare il credito e offrire elementi sull’insolvenza; e devi farti assistere da un avvocato.
Il tribunale può negarmi la liquidazione perché ho chiesto troppi finanziamenti?
No. Con l’ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 la Cassazione ha escluso che l’accesso possa essere negato per non meritevolezza. Quella valutazione si sposta alla fase dell’esdebitazione, dove le condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282, comma 2, CCII vanno rispettate.
Ho già chiesto all’OCC di preparare la domanda da incapiente: la banca può comunque farmi aprire la liquidazione?
Sì, finché la domanda non è depositata in tribunale. L’ord. n. 20711/2025 ha chiarito che il solo incarico all’OCC non è un procedimento pendente. Se vuoi opporti, devi eccepire la mancanza di attivo entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC, o chiedere il termine (massimo sessanta giorni) per ottenerla.
Posso chiedere la liquidazione se non ho nulla?
Se sei una persona fisica, no: dopo il D.Lgs. 136/2024 la domanda del debitore richiede l’attestazione che un attivo è acquisibile. Ma attenzione: anche una quota contenuta di reddito eccedente il mantenimento è attivo. Se davvero non c’è nulla, la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, utilizzabile una sola volta.
La procura può chiedere la liquidazione controllata della mia ditta individuale?
Nel testo vigente dell’art. 268 l’iniziativa del pubblico ministero non è prevista in via generale, secondo la dottrina che lo ha esaminato. È prevista, invece, se è stato revocato per frode o inadempimento il piano del consumatore omologato (art. 73, comma 2) o se il concordato minore non è stato omologato per frode (art. 80, comma 6).
Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo
Le pronunce che hai letto non restano sulla carta: applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, che tu sia il debitore che vuole chiedere la liquidazione o il destinatario di un ricorso, oppure il creditore che valuta di presentarlo. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Verifichiamo la legittimazione: accertiamo se il debitore rientra tra i soggetti sovraindebitati o se, per dimensioni o per tipo di attività (anche agricola), è soggetto alla liquidazione giudiziale, applicando i criteri della giurisprudenza di legittimità.
- Ricostruiamo l’esposizione scaduta complessiva: incrociamo visure, estratti di ruolo, atti di pignoramento e contratti per stabilire se la soglia dei 50.000 euro è superata, e costruiamo su questo la difesa o il ricorso.
- Esaminiamo la prova del credito e dell’insolvenza: per il creditore prepariamo la documentazione necessaria all’accertamento sommario; per il debitore contestiamo, dove fondato, l’insolvenza e l’esistenza o l’importo del credito.
- Gestiamo l’eccezione di mancanza di attivo: chiediamo tempestivamente l’attestazione all’OCC, depositiamo l’eccezione entro la prima udienza e, se necessario, chiediamo il termine fino a sessanta giorni, sapendo che serve la certezza dell’assenza di risorse.
- Prepariamo con l’OCC la relazione completa: raccogliamo gli atti di straordinaria amministrazione, i redditi, le attività in corso e ogni dato utile, perché la relazione superi il controllo di completezza e attendibilità richiesto dalla Cassazione.
- Valutiamo l’attivo potenziale: stimiamo la quota di reddito eccedente il mantenimento, i beni liquidabili e le azioni giudiziarie esperibili, per capire se la domanda del debitore è ammissibile.
- Indichiamo lo strumento alternativo, se più adatto: piano del consumatore, concordato minore o esdebitazione dell’incapiente, con le relative condizioni.
- Controlliamo le notifiche: verifichiamo la regolarità della notifica del ricorso, anche nei confronti di società cancellate, secondo il meccanismo dell’art. 40 CCII.
- Impugniamo: proponiamo reclamo contro le decisioni di apertura o di rigetto e, quando la questione lo richiede, ricorso per Cassazione.
- Coordiniamo la fase dell’esdebitazione: impostiamo fin dall’inizio la strategia perché la condotta del debitore possa essere valutata positivamente quando si chiederà la liberazione dai debiti residui.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, in cui la legittimazione si decide spesso in reclamo e poi davanti alla Suprema Corte, pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: gli orientamenti che hai letto si difendono fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. A questo si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, che consente di leggere la relazione e l’attestazione sull’attivo con lo sguardo di chi quei documenti li redige. Lo staff dello Studio, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono l’esposizione debitoria e la situazione patrimoniale, gli avvocati costruiscono la difesa o il ricorso. Non promettiamo esiti: ci impegniamo a verificare, documentare e argomentare ogni passaggio.
In chiusura
Chi può chiedere la liquidazione controllata? Il debitore sovraindebitato, sempre che possa dimostrare, se persona fisica, un attivo da distribuire e presentare una relazione dell’OCC completa; il creditore, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti superano i 50.000 euro, anche durante un pignoramento e anche senza titolo; il pubblico ministero solo nei casi specifici di frode o inadempimento previsti dal Codice. Nessuno deve superare un esame di meritevolezza all’ingresso, ma tutti devono fare i conti con carte complete e con termini stretti.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia in modo specifico, non generico: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la relazione e l’attestazione da cui dipende l’apertura; ed è avvocato cassazionista, per cui può portare le questioni di legittimazione dal primo ricorso fino alla Cassazione con la stessa linea difensiva.
📩 Non lasciare che la prima udienza arrivi senza una strategia: scrivici oggi stesso, i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
