Sì. Chi ottiene l’esdebitazione del debitore incapiente non chiude del tutto il rapporto con la procedura il giorno in cui il giudice firma il decreto. Per i tre anni successivi deve presentare, ogni anno ed entro la data indicata nel decreto, una dichiarazione sulle utilità sopravvenute: nuovo lavoro, aumento di stipendio, eredità, donazioni, vincite, beni ricevuti. È la contropartita di un beneficio eccezionale, cioè la liberazione dai debiti senza aver pagato nulla ai creditori.
Il punto che molti sottovalutano è uno solo. Secondo l’art. 283, comma 7, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il termine per la dichiarazione annuale è fissato nel decreto “a pena di revoca”: dimenticarla o depositarla in ritardo può far perdere l’esdebitazione già ottenuta. E poiché l’esdebitazione dell’incapiente si può ottenere una sola volta, perderla significa spesso tornare esposti ai creditori senza una seconda occasione.
In questa guida analizziamo la dichiarazione in modo tecnico: chi la deve fare, quando, cosa deve contenere, a chi va trasmessa, quali documenti allegare, come la controlla l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e cosa succede in caso di omissione o di ritardo. Lo facciamo partendo dal testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 e da sei decreti di tribunale del 2025-2026 che mostrano come i giudici, in concreto, riempiono la norma.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’organismo che riceve la dichiarazione annuale e ne verifica la veridicità, e può impostare gli adempimenti del debitore secondo i criteri con cui l’OCC li valuterà.
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La norma: cosa prevede l’art. 283 CCII sulla dichiarazione annuale
Sul piano normativo, la dichiarazione annuale non ha un articolo dedicato. Nasce dalla combinazione di tre commi dell’art. 283 CCII, la norma sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, modificata dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter).
Il comma 1 definisce il beneficio. Il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta. Resta però l’obbligo di pagare il debito se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla norma. La stessa disposizione precisa che i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità.
Il comma 7 disciplina il decreto. Il giudice, valutata la meritevolezza, concede l’esdebitazione e la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Con lo stesso decreto indica il termine entro il quale il debitore deve presentare, ogni anno, la dichiarazione sulle utilità sopravvenute. Il termine è fissato a pena di revoca del beneficio.
Il comma 9 disciplina il controllo. Per i tre anni successivi l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica l’esistenza di utilità sopravvenute. Se le riscontra, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari.
In sintesi, la dichiarazione annuale è l’atto con cui il debitore esdebitato comunica, entro il termine fissato dal giudice e per ciascuno dei tre anni successivi al decreto, se sono sopravvenute utilità rilevanti per i creditori.
La ratio: un controllo che compensa un beneficio senza contropartita
Va precisato che l’esdebitazione dell’incapiente è un istituto fuori dalla logica concorsuale ordinaria. Nella liquidazione controllata il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio e l’esdebitazione arriva alla fine di un percorso liquidatorio. Nell’esdebitazione dell’incapiente non c’è nulla da liquidare: il debitore ottiene la liberazione senza distribuire alcunché.
Il legislatore ha bilanciato questa deroga alla responsabilità patrimoniale generale dell’art. 2740 c.c. con due strumenti: il filtro della meritevolezza, a monte, e la sorveglianza triennale, a valle. La dichiarazione annuale è il cuore del secondo strumento. Senza di essa l’OCC non avrebbe un punto di partenza per le proprie verifiche e il diritto dei creditori di aggredire le utilità sopravvenute resterebbe sulla carta.
Il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025), lo dice in modo esplicito: l’esdebitazione dell’incapiente ha natura eccezionale e richiede un controllo rigoroso proprio perché supera il principio dell’art. 2740 c.c.
Distinzione da istituti affini: un esempio
La dichiarazione annuale va distinta da obblighi simili previsti in altre procedure da sovraindebitamento.
Nella liquidazione controllata, secondo l’art. 272, comma 3, CCII come riscritto dal correttivo, la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. I beni che arrivano in quel periodo entrano nella procedura e li gestisce il liquidatore. L’esdebitazione dell’art. 282 opera poi di diritto, dichiarata con decreto del tribunale. Non esiste un obbligo di dichiarazione annuale a pena di revoca costruito come nell’art. 283.
Nell’esdebitazione dell’incapiente, invece, non c’è un liquidatore e non c’è una procedura aperta che acquisisce i beni. C’è un debitore già liberato che deve autodenunciare ogni anno le proprie sopravvenienze all’OCC.
In termini operativi: se il debitore A, in liquidazione controllata, riceve un’eredità di 18.000 € al secondo anno, quel bene viene acquisito dal liquidatore. Se il debitore B, esdebitato come incapiente, riceve la stessa eredità al secondo anno, deve dichiararla all’OCC. Sarà poi l’OCC, con l’autorizzazione del giudice, a informarne i creditori, che potranno agire esecutivamente su quel bene. Il primo subisce un’acquisizione automatica; il secondo ha un obbligo personale di comunicazione, la cui violazione mette a rischio l’intero beneficio.
Chi la deve fare, entro quando e per quanti anni
La disciplina prevede requisiti precisi. Li esaminiamo uno per uno.
Chi è obbligato
L’obbligo grava sul debitore persona fisica che ha ottenuto il decreto di esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII. Non grava sull’OCC, che ha un compito diverso (la vigilanza), né sui familiari conviventi, anche se le loro entrate possono essere rilevanti per il contenuto della dichiarazione.
Va precisato che l’OCC non presenta la dichiarazione al posto del debitore. Nei decreti esaminati la formula è costante: è il debitore che “redige”, “deposita” o “trasmette” la dichiarazione; l’OCC la riceve e la verifica. Il Tribunale di Roma (decreto del 2025, R.G. 4/2024) prevede che il deposito avvenga “tramite l’OCC”, con una relazione di conferma del Gestore, ma anche lì l’atto resta del debitore.
Il termine: lo fissa il giudice, non la legge
L’art. 283 non indica una data. Rimette al giudice la fissazione del termine annuale. Ne deriva una conseguenza pratica: ogni debitore ha la propria scadenza, scritta nel proprio decreto, e non può regolarsi su quella di un altro.
I decreti del 2025-2026 mostrano scelte molto diverse:
- il Tribunale di Milano (decreto del 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025) fissa tre date precise: 30 ottobre 2026, 30 ottobre 2027, 30 ottobre 2028;
- il Tribunale di Rovereto (decreto del 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025) fissa tre scadenze al 15 dicembre del 2026, 2027 e 2028;
- il Tribunale di Como (decreto del 28 ottobre 2025, R.G. EDI 5/2025) fissa la scadenza al 15 gennaio di ciascuno dei tre anni successivi;
- il Tribunale di Venezia (decreto n. 1/2025 del 20 gennaio 2025) indica il mese di settembre di ciascun anno;
- il Tribunale di Alessandria (decreto dell’11 febbraio 2026) indica il mese di maggio di ciascun anno, legandolo alla presentazione dei redditi;
- il Tribunale di Roma (decreto del 2025, R.G. 4/2024) indica il 31 luglio di ciascun anno.
Ci sono quindi due modelli: le date ancorate all’anniversario del decreto (Milano, Rovereto) e le date ancorate al calendario fiscale (Alessandria, in parte Roma e Venezia).
La durata: tre anni dal decreto
Dopo il D.Lgs. 136/2024 il periodo di osservazione è di tre anni dal decreto. Molte fonti divulgative, e alcuni decreti, riportano ancora i quattro anni del testo previgente. Il decreto del Tribunale di Roma del 2025 (R.G. 4/2024) prevede dichiarazioni per quattro anni; quello di Venezia n. 1/2025 parla di “quadriennio”; quello di Como del 28 ottobre 2025 fissa le dichiarazioni per tre annualità ma richiama ancora l’obbligo di pagamento “entro quattro anni” e la soglia del 10%.
Per il debitore conta ciò che è scritto nel suo decreto, che è il provvedimento che regola il suo caso. Se il decreto indica quattro anni e non è stato reclamato, è prudente rispettarlo per intero, salvo verificare con un professionista se esistono margini per chiederne la correzione.
La natura del termine
La legge usa la formula “a pena di revoca”. Non dice “perentorio”, ma collega al mancato rispetto una sanzione specifica. In termini operativi va trattato come un termine che non ammette leggerezze. Non risulta, nelle fonti esaminate, un orientamento che consenta di sanare liberamente il ritardo.
Sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto va precisato che la dichiarazione annuale non è un atto del processo in senso stretto, ma un adempimento del debitore verso l’OCC. Non è prudente contare sulla sospensione: se il decreto fissa una scadenza in agosto o a settembre, conviene rispettarla alla lettera.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute (art. 283 c.7) | Data fissata nel decreto, ogni anno | Fissato a pena di revoca | Revoca del beneficio dell’esdebitazione |
| Periodo di osservazione (art. 283 c.1 e c.9) | Dal decreto di esdebitazione | Tre anni dopo il D.Lgs. 136/2024 | Le utilità sopravvenute nel periodo possono essere aggredite dai creditori |
| Comunicazione immediata delle sopravvenienze (prevista da alcuni decreti) | Dal momento in cui l’utilità sopravviene | Fissata dal decreto | Rischio di revoca e di contestazione della buona fede |
| Relazione annuale dell’OCC (prevista da alcuni decreti) | Data fissata nel decreto (es. 1° febbraio a Como) | Obbligo dell’OCC | Nessuna conseguenza diretta per il debitore |
| Reclamo contro il decreto di esdebitazione (art. 283 c.8) | Dalla comunicazione del decreto | 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 | Il decreto diventa stabile |
Il termine più critico è il primo: la data della dichiarazione annuale scritta nel decreto, perché è l’unico il cui mancato rispetto, da solo, mette a rischio l’intera esdebitazione.
Come si presenta la dichiarazione: la procedura passo per passo
In termini operativi la procedura si articola in nove passaggi. La legge ne fissa pochi; il resto lo fissa il decreto o la prassi dell’OCC.
1. Leggere il dispositivo del decreto
Il primo atto è leggere con attenzione la parte finale del decreto, il dispositivo. Lì si trovano: la data o le date di scadenza, il destinatario, il contenuto e gli eventuali allegati, l’obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze. Il decreto è la fonte primaria dell’obbligo: ciò che non è scritto nella legge può essere scritto lì, e vincola il debitore.
2. Costruire il calendario del triennio
Si annotano subito tutte le scadenze: la prima, la seconda, la terza (o la quarta, se il decreto è stato redatto secondo il testo previgente). Si annota anche la data di fine del periodo di osservazione, che decorre dal decreto. Se una scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, conviene depositare il giorno lavorativo precedente: non è certo che operi lo slittamento al primo giorno utile previsto per i termini processuali.
3. Individuare il destinatario
Nei decreti esaminati la dichiarazione va all’OCC, cioè al Gestore della crisi nominato dall’organismo che ha seguito la procedura. Così Milano (“trasmetterle all’OCC”), Como (“all’OCC”), Venezia e Alessandria (al Gestore della crisi). Rovereto impone di “depositare” senza indicare l’ufficio. Roma prevede il deposito “tramite l’OCC”, accompagnato da una relazione del Gestore.
Va precisato che non si deposita la dichiarazione direttamente in cancelleria, salvo che il decreto lo preveda. Se il decreto è ambiguo, la scelta più prudente è trasmettere la dichiarazione all’OCC via PEC e chiedere al Gestore se intende depositarla nel fascicolo telematico.
4. Raccogliere i documenti
La legge non indica allegati. Li indicano, a volte, i decreti. Il Tribunale di Alessandria (11 febbraio 2026) richiede l’estratto del conto bancario o postale utilizzato per entrate e uscite e, in alternativa, copia della dichiarazione dei redditi presentata o un’attestazione di non averla presentata. Il Tribunale di Venezia (n. 1/2025) richiede l’estratto del conto utilizzato. Il Tribunale di Roma richiede una dichiarazione “documentata” sulla situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale.
Anche quando il decreto tace, conviene allegare almeno:
- l’ultima dichiarazione dei redditi o la certificazione unica (CU);
- le buste paga o i cedolini della pensione dell’anno;
- l’estratto del conto corrente utilizzato;
- la documentazione delle entrate dei familiari conviventi, se il reddito familiare era stato rilevante per l’accesso al beneficio;
- l’eventuale contratto di lavoro nuovo o la comunicazione di cessazione del rapporto.
5. Redigere la dichiarazione
Il contenuto minimo è la dichiarazione sulle utilità rilevanti sopravvenute dal decreto o dall’ultima dichiarazione (formula del Tribunale di Milano). In concreto la dichiarazione dovrebbe indicare:
- la situazione lavorativa e reddituale dell’anno;
- le variazioni rispetto a quanto risultava al momento del decreto;
- le eventuali entrate straordinarie (eredità, donazioni, vincite, indennizzi, arretrati);
- la composizione del nucleo familiare e le sue variazioni;
- il conto corrente utilizzato e il suo eventuale cambio (il Tribunale di Venezia e quello di Alessandria lo chiedono in modo espresso);
- i finanziamenti ricevuti, segnalandoli come tali, perché per l’art. 283 c.1 non sono utilità.
La dichiarazione va fatta anche quando non c’è nulla da dichiarare, salvo che il decreto disponga diversamente. Il Tribunale di Alessandria, per esempio, parla di dichiarazione sulle ulteriori utilità “ove positiva”, ma richiede comunque l’invio dell’estratto conto e della documentazione fiscale. Nella maggior parte dei decreti l’obbligo è annuale e non condizionato.
6. Trasmettere entro il termine e conservare la prova
La trasmissione va fatta con un mezzo che dia prova della data: PEC, deposito telematico tramite il Gestore, consegna con ricevuta. In caso di contestazione, il debitore deve poter dimostrare di aver rispettato la scadenza.
7. La verifica dell’OCC
Ricevuta la dichiarazione, l’OCC svolge la propria verifica ai sensi dell’art. 283 c.9: controlla la tempestività e verifica se esistono utilità sopravvenute. I decreti ne precisano le modalità. Il Tribunale di Milano impone all’OCC di accompagnare ogni anno la propria relazione con la descrizione delle verifiche compiute. Il Tribunale di Como impone all’OCC di depositare, entro il 1° febbraio di ciascun anno, una relazione sulle verifiche anche in caso di omissione del debitore. Il Tribunale di Rovereto incarica il Gestore di vigilare e di segnalare al giudice l’eventuale violazione. Il Tribunale di Roma prevede che il Gestore segnali immediatamente al giudice il mancato deposito.
Va precisato che l’OCC non si limita a leggere la dichiarazione: la confronta con i documenti e può svolgere controlli autonomi. Una dichiarazione incompleta viene quindi scoperta con facilità.
8. Se emergono utilità: autorizzazione e informativa ai creditori
Se l’OCC riscontra utilità sopravvenute rilevanti, chiede al giudice l’autorizzazione a informarne i creditori. Ottenuta l’autorizzazione, li informa; i creditori possono allora avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità. Il Tribunale di Alessandria riproduce questo meccanismo nel dispositivo: le azioni dei creditori sono rivolte alle ulteriori utilità.
9. Se la dichiarazione manca o arriva tardi
Il Gestore segnala l’omissione al giudice. Il giudice può valutare la revoca del beneficio. Il Tribunale di Roma si riserva espressamente di disporre la comparizione del debitore per acquisire informazioni o adottare provvedimenti. La disciplina generale della revoca dell’esdebitazione è un tema più ampio, che trattiamo in un articolo dedicato; qui rileva solo che la revoca legata alla dichiarazione nasce dalla formula del comma 7 e scatta in relazione al mancato rispetto del termine fissato nel decreto.
I punti in cui si sbaglia più spesso
- Regolarsi su una data letta su internet e non su quella del proprio decreto.
- Pensare che, se non è cambiato nulla, non serva dichiarare.
- Inviare la dichiarazione alla cancelleria invece che all’OCC, o viceversa, senza verificare il decreto.
- Non dichiarare un’entrata straordinaria perché “non è reddito” (un’eredità o una donazione è un’utilità).
- Aspettare la scadenza annuale per comunicare un’eredità quando il decreto impone la comunicazione immediata (lo prevedono, per esempio, Venezia e Alessandria).
- Fermarsi al terzo anno quando il decreto, redatto con il testo previgente, ne prevede quattro.
- Non conservare la prova dell’invio.
La seconda avvertenza decisiva: la dichiarazione non è un modulo da riempire una volta e dimenticare. È un obbligo che si rinnova ogni anno per l’intero periodo indicato nel decreto, e una sola omissione basta per mettere a rischio il beneficio.
Esempi di applicazione: due calcoli sul triennio
Le due verifiche che seguono sono esempi di calcolo costruiti su dati ipotetici. Non riproducono casi reali e servono solo a mostrare come la regola si applica in concreto.
Esempio 1: il nuovo contratto di lavoro al secondo anno
Dati di partenza.
- Decreto di esdebitazione del 24 novembre 2025 (lunedì).
- Il decreto fissa tre scadenze annuali per la dichiarazione all’OCC: 24 novembre 2026 (martedì), 24 novembre 2027 (mercoledì), 24 novembre 2028 (venerdì). Nessuna cade nel fine settimana.
- Debitore che vive da solo (parametro della scala di equivalenza ISEE pari a 1).
- Debiti esdebitati: 63.218 €.
- Reddito al momento della domanda: 9.870 € annui, sotto la soglia dell’art. 283 c.2.
Calcolo della soglia di riferimento. L’art. 283 c.2 considera incapiente chi ha un reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non superiore all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025):
7.101,12 × 1,5 × 1 = 10.651,68 €
Prima dichiarazione (24 novembre 2026). Nessuna variazione: il reddito resta di 9.870 €. Il debitore trasmette all’OCC una dichiarazione negativa con CU, estratto conto e attestazione della situazione lavorativa. Esito: adempimento regolare.
Seconda dichiarazione (24 novembre 2027). Nel corso del 2027 il debitore firma un contratto a tempo indeterminato. Reddito netto annuo stimato: 17.940 €. Spese di produzione documentate (trasporto per raggiungere la sede di lavoro): 1.215 €.
17.940 − 1.215 = 16.725 €
16.725 − 10.651,68 = 6.073,32 € di eccedenza rispetto alla soglia di riferimento
Rapportata ai debiti esdebitati: 6.073,32 / 63.218 = 9,61% su base annua.
Come si legge il risultato. Il debitore deve dichiarare il nuovo contratto: è una variazione che l’OCC deve conoscere, a prescindere da ogni valutazione sulla rilevanza. La rilevanza dell’utilità dipende dalla misura indicata nell’art. 283 c.1. Molti decreti, redatti sulla base del testo previgente o del commento corrente, fanno riferimento al 10% dei crediti; sul testo vigente la soglia va verificata sulla fonte ufficiale e non va data per certa. Con un parametro del 10% (6.321,80 €) l’eccedenza di un solo anno resterebbe appena sotto. Se però la si considera su due annualità del triennio (2027 e 2028), arriva a 12.146,64 €, pari al 19,21% dei debiti.
Esito. Il debitore dichiara tutto, con contratto e buste paga. L’OCC valuta se l’eccedenza integra un’utilità rilevante e, in caso positivo, chiede al giudice l’autorizzazione a informare i creditori. Il debitore che avesse taciuto il contratto avrebbe esposto a rischio di revoca un’esdebitazione di 63.218 € per un’utilità che, forse, non avrebbe nemmeno superato la soglia.
Esempio 2: l’eredità e la dichiarazione tardiva
Dati di partenza.
- Decreto di esdebitazione del 15 dicembre 2025.
- Il decreto fissa la dichiarazione annuale entro il 15 dicembre di ciascuno dei tre anni successivi e impone di comunicare subito all’OCC le sopravvenienze rilevanti.
- Debiti esdebitati: 87.460 €.
- Il 3 settembre 2026 (giovedì) il debitore accetta un’eredità che gli porta 14.730 € in denaro.
Calcolo della rilevanza.
14.730 / 87.460 = 16,84% dei debiti esdebitati
Con qualunque parametro ragionevole, si tratta di un’utilità rilevante.
Sequenza corretta. Il debitore avrebbe dovuto comunicare subito l’eredità all’OCC, per esempio entro la settimana successiva, senza attendere il 15 dicembre. L’OCC, verificata l’utilità, avrebbe chiesto al giudice l’autorizzazione a informare i creditori, che avrebbero potuto agire su quella somma.
Sequenza errata. Il debitore non comunica nulla. La scadenza annuale del 15 dicembre 2026 (martedì) passa. Il debitore trasmette la dichiarazione il 22 dicembre 2026 (martedì), con sette giorni di ritardo, e non menziona l’eredità. L’OCC, nel corso delle verifiche, rileva sul conto corrente un accredito di 14.730 € e la successione.
Esito. Si sommano tre profili: il ritardo rispetto al termine del decreto, la mancata comunicazione immediata, l’omissione di un’utilità rilevante. L’OCC segnala al giudice. Il debitore si trova esposto alla revoca del beneficio per l’intero importo esdebitato di 87.460 €, e non solo all’azione dei creditori sui 14.730 € ereditati. Nella sequenza corretta avrebbe perso, al più, l’eredità; nella sequenza errata rischia di perdere l’esdebitazione, che per l’art. 283 c.1 è concessa una sola volta.
Situazioni fuori dalla regola generale
La regola è semplice: una dichiarazione all’anno, entro la data del decreto, per tre anni. Alcune situazioni però richiedono attenzione.
Il decreto non indica il termine
Può accadere che il decreto conceda l’esdebitazione senza fissare la data della dichiarazione, o la indichi in modo generico (“annualmente”). L’art. 283 c.7 impone al giudice di indicarla. In questo caso conviene chiedere al giudice, tramite l’OCC, un’integrazione del decreto, oppure adottare la lettura più prudente: una dichiarazione entro ciascun anniversario del decreto. È preferibile agire subito, perché il reclamo contro il decreto va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 283 c.8).
Il decreto prevede quattro anni o la soglia del 10%
Il decreto del Tribunale di Roma (R.G. 4/2024) e quello di Venezia n. 1/2025 prevedono quattro anni; quello di Como del 28 ottobre 2025 prevede tre dichiarazioni ma richiama i quattro anni per l’obbligo di pagamento e la soglia del 10%. Sono formule del testo previgente. Va precisato che il decreto, una volta stabile, regola il caso concreto: chi lo ha ricevuto non può decidere da solo di fermarsi al terzo anno. La strada corretta è verificare con un professionista se esistono gli strumenti per chiedere una correzione o un chiarimento al giudice.
La scadenza cade in un giorno non lavorativo
Il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 fissa, tra le altre, la scadenza del 30 ottobre 2027, che cade di sabato. L’adempimento è verso l’OCC e non è un atto processuale: non è sicuro che la scadenza slitti al lunedì. La regola prudente è trasmettere la dichiarazione l’ultimo giorno lavorativo precedente, cioè il venerdì.
L’utilità sopravviene a metà anno
Alcuni decreti impongono la comunicazione immediata della sopravvenienza. Il Tribunale di Venezia (n. 1/2025) prevede che la dichiarazione sia anticipata al momento della sopravvenienza; il Tribunale di Alessandria (11 febbraio 2026) impone la dichiarazione immediata senza attendere maggio. In questi casi la scadenza annuale non è un rifugio: chi attende rischia di essere considerato inadempiente anche se deposita in tempo la dichiarazione annuale.
La dichiarazione è “negativa”
Se nulla è cambiato, la dichiarazione va comunque presentata, salvo che il decreto disponga espressamente il contrario. Anche dove il decreto parla di dichiarazione “ove positiva”, come ad Alessandria, restano dovuti gli allegati (estratto conto e documentazione fiscale). Il silenzio non equivale a una dichiarazione negativa.
Il finanziamento ricevuto nel triennio
Un prestito ottenuto durante il triennio non è un’utilità (art. 283 c.1, ripreso espressamente dal decreto di Como). Ma va dichiarato, segnalandolo come finanziamento, perché l’OCC lo vedrà comunque sull’estratto conto. La trasparenza evita che un accredito venga scambiato per un’entrata non dichiarata.
Il pignoramento dello stipendio ancora in corso
Il tema riguarda soprattutto l’accesso al beneficio, ma incide anche sulla dichiarazione. Secondo la rassegna di Iusletter del 27 maggio 2026, Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore contro il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, aveva revocato l’esdebitazione dell’incapiente perché un pignoramento del quinto era già stabilmente satisfattivo per il creditore. Va precisato che si tratta della revoca disposta in sede di reclamo, non di quella legata alla dichiarazione annuale: ma mostra quanto i giudici guardino al flusso concreto di reddito verso i creditori. Chi ha ottenuto il beneficio deve dichiarare con precisione la sorte di eventuali trattenute in corso al momento del decreto.
Nella gestione di questi casi conta la conoscenza del funzionamento interno degli organismi di composizione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, imposta la dichiarazione annuale sui criteri con cui l’organismo la verificherà.
Domande frequenti sulla dichiarazione annuale dell’incapiente
Se non è cambiato nulla devo comunque mandare la dichiarazione?
Sì, nella generalità dei casi. L’art. 283 c.7 parla di una dichiarazione da presentare ogni anno, a pena di revoca, e la maggior parte dei decreti la impone senza condizioni. La dichiarazione negativa ha una funzione precisa: consente all’OCC di registrare che, in quell’anno, non sono sopravvenute utilità. Anche nei decreti che parlano di dichiarazione “ove positiva”, come quello del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, restano dovuti gli allegati annuali, come l’estratto conto e la documentazione fiscale.
Dove trovo la data entro cui presentarla?
Nel dispositivo del proprio decreto di esdebitazione. La legge non fissa una data comune: l’art. 283 c.7 affida al giudice l’indicazione del termine. I decreti del 2025-2026 mostrano scadenze molto diverse: 30 ottobre (Milano), 15 dicembre (Rovereto), 15 gennaio (Como), settembre (Venezia), maggio (Alessandria), 31 luglio (Roma). Se il decreto non indica la data, o la indica in modo incerto, conviene chiedere subito chiarimenti al Gestore dell’OCC o al giudice.
La dichiarazione va al tribunale o all’OCC?
Nei decreti esaminati va all’OCC, cioè al Gestore della crisi che ha seguito la procedura. Lo prevedono in modo espresso i decreti di Milano, Como, Venezia e Alessandria; Roma prevede il deposito “tramite l’OCC” con una relazione di conferma del Gestore. È l’OCC che, per l’art. 283 c.9, vigila sulla tempestività e verifica le utilità. Se il decreto indica un destinatario diverso, prevale il decreto. Conviene sempre usare un mezzo che dia prova della data, come la PEC.
Cosa succede se la mando con qualche giorno di ritardo?
Il rischio è la revoca dell’esdebitazione, perché il termine è fissato a pena di revoca (art. 283 c.7). Non risultano, nelle fonti esaminate, criteri fissi che rendano irrilevante un ritardo breve. In concreto l’OCC segnala il ritardo al giudice, che valuta. Un ritardo breve, senza utilità taciute e giustificato da una causa documentabile, è una situazione diversa da un ritardo che nasconde un’entrata. In ogni caso conviene inviare la dichiarazione appena possibile, spiegando il ritardo, senza attendere la segnalazione.
Per quanti anni devo farla?
Per i tre anni successivi al decreto, secondo il testo dell’art. 283 modificato dal D.Lgs. 136/2024. Alcuni decreti, redatti sul testo previgente, indicano ancora quattro anni: è il caso del decreto del Tribunale di Roma del 2025 (R.G. 4/2024). Il debitore deve rispettare quanto scritto nel proprio decreto e, se ritiene che contenga un errore, farlo valere nelle forme corrette, non ignorarlo.
Un’eredità ricevuta al terzo anno va dichiarata anche se manca poco alla fine?
Sì. Il periodo di osservazione copre tutto il triennio dal decreto, fino all’ultimo giorno. Un’eredità ricevuta all’interno di quel periodo è un’utilità sopravvenuta e va dichiarata, anche subito se il decreto impone la comunicazione immediata. Il caso limite riguarda l’utilità acquisita dopo la scadenza del triennio ma prima dell’ultima dichiarazione: in quel caso conviene indicarla comunque, precisando la data, e lasciare all’OCC la valutazione.
Le pronunce che definiscono l’obbligo
Il quadro giurisprudenziale sulla dichiarazione annuale è costruito soprattutto dai decreti di merito, che traducono in prescrizioni concrete la formula sintetica del comma 7. La Cassazione si è occupata finora di questioni collegate: la ricorribilità dei decreti e l’incidenza delle procedure esecutive in corso.
I decreti che fissano termini e contenuti
1. Trib. Milano, Sez. II civile, decreto del 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025. Fissa tre date precise per la dichiarazione (30 ottobre 2026, 2027 e 2028), da trasmettere all’OCC, a pena di revoca. La dichiarazione riguarda le utilità rilevanti sopravvenute dal decreto o dall’ultima dichiarazione; l’OCC deve accompagnare ogni anno la relazione con la descrizione delle verifiche compiute. Rilevanza: è il modello delle scadenze ancorate all’anniversario del decreto e chiarisce che ogni dichiarazione copre il periodo dall’ultima.
2. Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025. Impone tre dichiarazioni entro il 15 dicembre del 2026, 2027 e 2028, a pena di revoca, e incarica il Gestore della crisi di vigilare e segnalare al giudice la violazione. Delinea anche il giudizio di meritevolezza sotto un profilo genetico (aspettativa di adempiere quando si contraggono i debiti) e uno evolutivo (condotta successiva). Rilevanza: collega la vigilanza dell’OCC alla segnalazione al giudice, primo passo verso la revoca.
3. Trib. Como, Sez. I civile, decreto del 28 ottobre 2025, R.G. EDI 5/2025. Fissa la dichiarazione all’OCC entro il 15 gennaio di ciascuno dei tre anni successivi, sulle utilità rilevanti con esclusione dei finanziamenti, a pena di revoca; impone all’OCC una relazione entro il 1° febbraio anche in caso di omissione del debitore. Usa ancora la formula del 10% e dei quattro anni per l’obbligo di pagamento. Rilevanza: mostra il controllo dell’OCC indipendente dalla collaborazione del debitore e la sopravvivenza di formule previgenti.
4. Trib. Venezia, Sez. I civile, decreto n. 1/2025 del 20 gennaio 2025. Prevede una dichiarazione annuale all’OCC entro settembre, da anticipare se sopravviene un’utilità, con l’estratto del conto utilizzato e l’indicazione di ogni cambio di conto, a pena di revoca; il periodo è indicato in quattro anni. Rilevanza: è il primo decreto, tra quelli esaminati, che indica un allegato bancario specifico e l’obbligo di comunicazione anticipata.
5. Trib. Alessandria, decreto dell’11 febbraio 2026, R.G. 6/2025. Impone al debitore di dichiarare entro maggio di ogni anno, al Gestore della crisi, le ulteriori utilità, con estratto conto e copia della dichiarazione dei redditi o attestazione di non averla presentata, a pena di revoca; la vigilanza dell’OCC dura tre anni e comprende la relazione annuale e l’informativa ai creditori previa autorizzazione del giudice. Rilevanza: è il decreto più dettagliato sugli allegati e quello che aggancia la scadenza al calendario fiscale.
6. Trib. Roma, Sez. XIV civile, decreto del 2025, R.G. 4/2024. Prevede una dichiarazione documentata sulla situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, da depositare tramite l’OCC entro il 31 luglio di ciascun anno per quattro anni, con relazione di conferma del Gestore; impone al Gestore di segnalare subito il mancato deposito e riserva al tribunale la comparizione del debitore. Rilevanza: dimostra l’ampiezza possibile del contenuto e il ruolo attivo del giudice; riflette il periodo previgente di quattro anni.
La Cassazione sui decreti dell’art. 283
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Ha esaminato un decreto di rigetto dell’istanza di esdebitazione dell’incapiente e lo ha ritenuto non ricorribile per cassazione. Rilevanza: incide sugli strumenti di tutela contro i provvedimenti emessi nella procedura dell’art. 283.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Secondo le rassegne, si pone in contrasto con la precedente sul tema della ricorribilità; nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la revoca dell’esdebitazione disposta in sede di reclamo per la presenza di un pignoramento dello stipendio già stabilmente satisfattivo. Il ricorso deve confrontarsi con la ratio effettiva del decreto impugnato. Rilevanza: il contrasto con l’ord. 30108/2025 rende incerta la tutela in Cassazione e conferma la cautela con cui va gestito ogni passaggio, dichiarazione annuale compresa.
I principi sulla meritevolezza richiamati dai decreti
La dichiarazione annuale si inserisce in un giudizio di meritevolezza che prosegue, di fatto, per tutto il triennio. Il decreto di Alessandria richiama alcune pronunce di merito che ne definiscono i confini.
9. Trib. Taranto, Sez. II, 28 febbraio 2024. Richiamata per la natura eccezionale dell’esdebitazione dell’incapiente e la necessità di un controllo rigoroso. Rilevanza: spiega perché la sorveglianza successiva è severa.
10. Trib. Avellino, 9 gennaio 2025. Un debito tributario rilevante non esclude in automatico la meritevolezza; occorre esaminarne le cause. Rilevanza: la buona fede si valuta sui fatti, e la trasparenza della dichiarazione annuale è uno di questi.
11. Trib. Milano, 23 dicembre 2024. Ha riconosciuto la meritevolezza nonostante un debito superiore a 280.000 €, in prevalenza verso l’Erario, per eventi imprevedibili e invalidanti. Rilevanza: il giudizio guarda alle cause concrete, non solo all’entità del debito.
12. Trib. Verona, 7 settembre 2023, e Trib. Ivrea, 1° agosto 2023. Richiamate per l’orientamento secondo cui un debito fiscale significativo può invece escludere la meritevolezza. Rilevanza: mostra che il filtro resta severo e che il beneficio, una volta ottenuto, va custodito.
Il quadro va letto con una cautela. La revoca legata alla mancata dichiarazione non risulta, nelle fonti esaminate, oggetto di pronunce di legittimità specifiche. La disciplina concreta è quindi quella dei singoli decreti, ed è lì che il debitore deve cercare le proprie regole.
Come lo Studio Monardo gestisce il triennio dopo l’esdebitazione
La dichiarazione annuale è un adempimento semplice solo in apparenza. In concreto richiede di leggere il decreto, organizzare documenti e scadenze, valutare la rilevanza delle sopravvenienze e dialogare con l’OCC. Ecco cosa fa lo Studio, in modo operativo.
- Analizziamo il dispositivo del decreto e ne ricaviamo l’elenco completo degli obblighi: scadenze, destinatario, contenuto, allegati, obblighi di comunicazione immediata.
- Costruiamo il calendario del triennio (o del quadriennio, se il decreto è stato redatto sul testo previgente), con le date di invio anticipate rispetto ai giorni non lavorativi.
- Verifichiamo la coerenza del decreto con il testo vigente dell’art. 283 e, se emergono incongruenze (durata, soglie, mancanza del termine), valutiamo entro i 30 giorni del reclamo, o successivamente con istanza al giudice, gli strumenti per chiederne la correzione o il chiarimento.
- Raccogliamo e ordiniamo la documentazione annuale: CU, dichiarazioni dei redditi, cedolini, estratti conto, documenti sulle variazioni del nucleo familiare.
- Redigiamo la dichiarazione annuale con un contenuto completo e verificabile, distinguendo utilità, finanziamenti e variazioni neutre.
- Calcoliamo la rilevanza delle sopravvenienze confrontando le nuove entrate con la soglia dell’art. 283 c.2 e con l’ammontare dei debiti esdebitati, così da sapere in anticipo come l’OCC potrà valutarle.
- Trasmettiamo la dichiarazione all’OCC con mezzi che danno prova della data e conserviamo l’intero carteggio.
- Gestiamo la comunicazione immediata delle sopravvenienze quando il decreto la impone, senza attendere la scadenza annuale.
- Interloquiamo con il Gestore della crisi sulle verifiche dell’art. 283 c.9 e, se l’OCC chiede l’autorizzazione a informare i creditori, prepariamo le osservazioni del debitore.
- Assistiamo il debitore davanti al giudice se l’OCC segnala un ritardo o un’omissione, documentando le cause e la buona fede, e proseguiamo con la stessa strategia nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano soprattutto due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e l’incarico fiduciario presso un OCC significano conoscere il punto di vista dell’organismo che riceve la dichiarazione e ne verifica la veridicità: quali documenti si aspetta, come confronta le entrate dichiarate con gli estratti conto, quando ritiene necessario rivolgersi al giudice. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce invece la continuità: se la vicenda arriva al reclamo e poi alla Corte di cassazione, terreno oggi segnato dal contrasto tra l’ord. 30108/2025 e l’ord. 13228/2026, la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo. Nella dichiarazione annuale il profilo fiscale e quello giuridico si intrecciano: il commercialista ricostruisce redditi, spese di produzione e parametri ISEE; l’avvocato valuta le conseguenze sul beneficio e gestisce i rapporti con l’OCC e con il tribunale.
Non promettiamo risultati: ci impegniamo a verificare, documentare e difendere, con metodo, ogni passaggio del triennio.
In sintesi: cosa fare dopo il decreto
La dichiarazione annuale dopo l’esdebitazione dell’incapiente è obbligatoria. La deve presentare il debitore, entro la data fissata nel suo decreto, all’OCC salvo diversa indicazione, per i tre anni successivi (o per il periodo più lungo indicato in un decreto redatto sul testo previgente). Va fatta anche quando non è cambiato nulla, con i documenti richiesti dal decreto e, prudentemente, con quelli che consentono all’OCC di verificarla. Il termine è fissato a pena di revoca: dimenticarlo può costare l’intero beneficio, che si ottiene una sola volta.
Lo Studio Monardo segue questa fase perché è la naturale prosecuzione della procedura di sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i criteri con cui l’organismo vigila sulla dichiarazione, e come cassazionista può difendere il beneficio fino all’ultimo grado se viene messo in discussione. La vigilanza dell’OCC dura tre anni: conviene impostare il lavoro dal primo giorno.
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