Cos’è La Liquidazione Controllata Del Sovraindebitato?

Quando i debiti superano in modo stabile ciò che si riesce a pagare, e i creditori iniziano a pignorare lo stipendio, il conto o la casa, la legge offre una via d’uscita che molti conoscono solo per sentito dire: la liquidazione controllata. In sintesi, il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio liquidabile e una parte del reddito futuro, sotto il controllo di un liquidatore e di un giudice. In cambio, terminata la procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura, può ottenere la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti.

Il punto delicato è che la liquidazione controllata non è sempre lo strumento giusto. A volte conviene un piano di ristrutturazione, a volte un concordato minore, a volte l’esdebitazione dell’incapiente. In altri casi ancora è il creditore a chiederla contro il debitore, e allora i tempi per difendersi sono stretti. Il rischio principale è scegliere la procedura sbagliata, o subirla senza reagire, e perdere beni che si potevano proteggere o un’esdebitazione che si poteva ottenere.

Questo articolo apre una serie dedicata alla liquidazione controllata (artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII). Qui si spiega cos’è, a chi si applica, chi può chiederla, cosa resta fuori, quali effetti produce e come si arriva all’esdebitazione. Alla fine trovate una griglia diagnostica per capire se fa al caso vostro.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi la procedura dall’interno, nel ruolo che la legge assegna all’organismo che redige la relazione e che spesso diventa liquidatore. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, utile quando la procedura viene contestata nei gradi di impugnazione.

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Che cos’è la liquidazione controllata: definizione e norme di riferimento

Sul piano normativo, la liquidazione controllata è la procedura concorsuale liquidatoria riservata ai debitori in stato di sovraindebitamento. È disciplinata dagli artt. 268-277 CCII, nel Titolo V, Capo IX, del D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter). Ha sostituito la vecchia “liquidazione del patrimonio” prevista dagli artt. 14-ter e seguenti della L. 3/2012.

In termini essenziali, la liquidazione controllata è la procedura con cui il sovraindebitato cede ai creditori, sotto la direzione di un liquidatore nominato dal tribunale, tutti i suoi beni e i redditi eccedenti il necessario per vivere, ottenendo poi la liberazione dai debiti residui.

Chi è il sovraindebitato

La definizione si ricava dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Secondo questa norma, il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza di alcune categorie di debitori:

  • il consumatore, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede alla procedura per debiti contratti in tale qualità (art. 2, lett. e, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024);
  • il professionista, ad esempio l’avvocato, il medico, l’ingegnere, il commercialista con debiti legati all’attività;
  • l’imprenditore minore, cioè l’impresa che nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto congiuntamente attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro (art. 2, lett. d);
  • l’imprenditore agricolo, a prescindere dalle dimensioni;
  • le start-up innovative;
  • ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Va precisato che “crisi” e “insolvenza” non sono sinonimi. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, cioè l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza è l’incapacità attuale di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il debitore può chiedere la liquidazione controllata già in stato di crisi. Il creditore, invece, può chiederla solo se il debitore è insolvente.

La ratio

La disciplina persegue due obiettivi. Il primo è ordinare il concorso dei creditori: invece di una corsa ai pignoramenti in cui vince chi arriva prima, tutti i creditori partecipano a un’unica procedura e vengono soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il secondo è offrire al debitore persona fisica la “seconda opportunità” (il cosiddetto fresh start), cioè la possibilità di ripartire senza il peso di debiti che non potrebbe mai saldare.

Distinzione dagli istituti affini

La liquidazione controllata va distinta da quattro strumenti vicini.

  1. Liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII, ex fallimento): riguarda l’imprenditore commerciale che supera le soglie dell’impresa minore. È una procedura più pesante, con curatore, comitato dei creditori e regole proprie.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): il consumatore propone un piano di pagamento, anche parziale, senza necessariamente cedere i beni. Il piano viene omologato dal giudice senza voto dei creditori.
  3. Concordato minore (art. 74 CCII): riservato ai sovraindebitati diversi dal consumatore, richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti e, se non c’è continuità aziendale, l’apporto di risorse esterne.
  4. Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): per la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura. Non c’è liquidazione, perché non c’è nulla da liquidare.

Un esempio concreto aiuta. Un impiegato con 1.950 euro netti al mese, un’auto di modesto valore e 94.000 euro di debiti verso finanziarie può valutare tre strade. Se riesce a offrire una rata sostenibile per alcuni anni, la ristrutturazione dei debiti del consumatore gli consente di conservare i beni. Se non ha margini per un piano credibile, ma ha comunque una quota di reddito eccedente il mantenimento, la liquidazione controllata gli consente di chiudere la partita in tre anni. Se il suo reddito, dedotto il necessario per vivere, è pari a zero, la strada corretta è l’esdebitazione dell’incapiente. La scelta dipende dai numeri, non dalle preferenze.

Presupposti, soggetti legittimati e termini

La disciplina prevede condizioni diverse a seconda di chi presenta la domanda. Conviene esaminarle una per una.

1. Lo stato di sovraindebitamento

È il presupposto oggettivo comune. Il debitore deve appartenere a una delle categorie dell’art. 2, lett. c), e trovarsi in crisi o insolvenza. Chi supera le soglie dell’impresa minore ed è imprenditore commerciale non può accedere alla liquidazione controllata: per lui è prevista la liquidazione giudiziale.

2. La domanda del debitore

Secondo l’art. 268, comma 1, CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale competente l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. La competenza si individua con l’art. 27, comma 2, CCII: è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Al ricorso va allegata la relazione dell’OCC. L’art. 269, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, richiede che la relazione indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. La Cassazione ha chiarito che non si tratta di un requisito di “meritevolezza”, ma di un presupposto di ammissibilità che il giudice verifica nel merito (Cass. civ., Sez. I, n. 11603 del 28 aprile 2026).

Per il debitore persona fisica c’è un requisito ulteriore, introdotto dal correttivo. Secondo l’art. 268, comma 3, ultima parte, se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Senza questa attestazione positiva la domanda del debitore persona fisica non può essere accolta: in quel caso lo strumento da valutare è l’esdebitazione dell’incapiente.

3. La domanda del creditore

Secondo l’art. 268, comma 2, se il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere proposta anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. La liquidazione però non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro. La soglia è aggiornabile.

Quando il creditore agisce contro una persona fisica, il debitore ha una difesa specifica. Secondo l’art. 268, comma 3, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti indicati dall’art. 283, comma 3. Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

4. Il pubblico ministero

Va precisato che il pubblico ministero non è legittimato in via generale a chiedere la liquidazione controllata: l’art. 268, commi 1 e 2, attribuisce l’iniziativa al debitore e al creditore. La legittimazione del PM è prevista solo in due ipotesi specifiche, quando la liquidazione controllata segue la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore per frode o inadempimento (art. 73, comma 2, CCII) o il diniego di omologazione di un concordato minore in caso di frode (art. 80, comma 6, CCII). In questi casi il PM interviene a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione del concorso. Fuori da questi casi, una domanda del PM non può aprire la procedura; il richiamo al pubblico ministero che compare nell’art. 271 CCII è considerato dalla dottrina un residuo di una versione precedente del testo, non una legittimazione autonoma.

5. L’assenza di domande alternative

Secondo l’art. 270, comma 1, il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata in assenza di domande di accesso alle procedure del Titolo IV, cioè alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore. Questo significa che, se il debitore attinge a uno strumento negoziale, la liquidazione non può essere aperta finché quella domanda è pendente.

Tabella dei termini principali

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Eccezione di assenza di attivo (debitore persona fisica convenuto dal creditore) Entro la prima udienza Perentorio di fatto (preclusione) L’eccezione non può più essere sollevata e la liquidazione può aprirsi
Deposito dell’attestazione OCC non ancora redatta Termine concesso dal giudice, non superiore a 60 giorni Giudiziale Il giudice decide senza l’attestazione
Deposito di bilanci, scritture contabili e fiscali, elenco creditori 7 giorni dalla sentenza di apertura Fissato dalla legge Il liquidatore non può ricostruire attivo e passivo; possibili riflessi sull’esdebitazione
Domande dei creditori e dei terzi al liquidatore Termine fissato in sentenza, non superiore a 90 giorni Perentorio, a pena di inammissibilità La domanda tardiva è ammessa solo con rimessione in termini per causa non imputabile
Messa in mora del liquidatore sui contratti pendenti Termine non superiore a 60 giorni chiesto dalla controparte Giudiziale Decorso il termine il contratto si intende sciolto
Esdebitazione di diritto Chiusura della procedura o, comunque, tre anni dall’apertura Termine di maturazione Prima della scadenza l’esdebitazione non opera
Osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore Fissato dalla legge Il tribunale decide senza le osservazioni
Reclamo contro il decreto sull’esdebitazione 30 giorni (art. 124 CCII) Perentorio Il decreto diventa definitivo

Il termine più critico è quello per le domande dei creditori. La Cassazione lo ha qualificato come perentorio (Cass. civ., Sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025). Per il creditore significa che chi arriva tardi resta fuori dai riparti, salvo provare una causa non imputabile. Per il debitore significa che il quadro del passivo si consolida rapidamente.

Sulla sospensione feriale: i termini processuali si sospendono dal 1° al 31 agosto. Per le procedure concorsuali la sospensione non opera in modo uniforme e va verificata caso per caso sulla natura del singolo termine; è prudente non contarci.

Come si svolge la procedura, passo dopo passo

In termini operativi, la liquidazione controllata attraversa nove passaggi. La sequenza che segue riguarda la domanda del debitore; le differenze per la domanda del creditore sono indicate al punto 3.

1. Il conferimento dell’incarico all’OCC

Il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente. L’OCC nomina un gestore della crisi, iscritto negli elenchi ministeriali, che esamina la documentazione. Se nel circondario non esiste un OCC, le funzioni possono essere svolte da un professionista nominato dal presidente del tribunale, secondo lo schema dell’art. 68, comma 1, CCII richiamato per la procedura del consumatore.

Il gestore raccoglie: l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; l’inventario dei beni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni; le buste paga o le certificazioni dei redditi; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli anni precedenti; la composizione del nucleo familiare e le spese necessarie al mantenimento. Interroga inoltre le banche dati pubbliche e chiede all’agente della riscossione e agli uffici fiscali la situazione dei debiti tributari.

2. La relazione dell’OCC

La relazione è il cuore della domanda. Deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione e, per la persona fisica, attestare la possibilità di acquisire attivo. La relazione non è un adempimento formale: il giudice ne controlla la completezza e l’attendibilità, e una relazione lacunosa può portare al rigetto o alla revoca dell’apertura (Cass. civ., Sez. I, n. 28576 del 28 ottobre 2025).

Dove si sbaglia più spesso? Nell’omettere atti dispositivi recenti (una donazione al figlio, la vendita di un immobile a un parente, la cessione di quote), nel sottovalutare beni come veicoli o crediti verso terzi, nel non documentare in modo puntuale le spese familiari. Ogni omissione si scopre, perché il liquidatore ha poteri di indagine ampi.

3. Il deposito del ricorso

Il ricorso è depositato al tribunale individuato con l’art. 27, comma 2. Contiene la descrizione della situazione debitoria e patrimoniale, la richiesta di apertura e, di regola, l’indicazione della quota di reddito che il debitore chiede di trattenere per il mantenimento proprio e della famiglia.

Se a chiedere l’apertura è il creditore, il ricorso deve dimostrare l’insolvenza del debitore e il superamento della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati. Il tribunale fissa un’udienza e convoca il debitore. In quella sede, se il debitore è persona fisica, può eccepire l’assenza di attivo con l’attestazione dell’OCC.

4. L’istruttoria e la sentenza di apertura

Il tribunale verifica i presupposti degli artt. 268 e 269 e controlla che non pendano domande di ristrutturazione o di concordato minore. Se l’esito è positivo, dichiara aperta la liquidazione con sentenza. Secondo l’art. 270, comma 2, con la sentenza il tribunale:

  • nomina il giudice delegato;
  • nomina il liquidatore, confermando l’OCC se la domanda è del debitore, oppure scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi;
  • ordina al debitore di depositare entro sette giorni bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie ed elenco dei creditori;
  • assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni un termine non superiore a novanta giorni per trasmettere le domande al liquidatore, a pena di inammissibilità;
  • ordina la consegna o il rilascio dei beni compresi nella liquidazione, potendo autorizzare il debitore, per gravi ragioni, a utilizzarne alcuni;
  • dispone la pubblicazione della sentenza sul sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, per le imprese, nel registro delle imprese;
  • ordina la trascrizione della sentenza per gli immobili e i mobili registrati.

Pubblicazione e trascrizione sono curate dal liquidatore, che notifica la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni (art. 270, comma 4). La sentenza produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, se il debitore è una società di persone (art. 270, comma 1).

5. Gli effetti dell’apertura

L’art. 270, comma 5, richiama, in quanto compatibili, gli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, propri della liquidazione giudiziale. Ne derivano quattro effetti principali:

  • il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione, che passano al liquidatore;
  • i rapporti processuali relativi a quei beni sono gestiti dal liquidatore;
  • dall’apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
  • tutti i creditori concorrono sul patrimonio secondo le regole del concorso, e ogni credito va accertato nella procedura.

Inoltre, secondo l’art. 268, comma 5, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Per i contratti pendenti, l’art. 270, comma 6, stabilisce che l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, decide se subentrare o sciogliersi. La controparte può mettere in mora il liquidatore e farsi assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Se il contratto prosegue, i crediti maturati durante la procedura sono prededucibili; se si scioglie, la controparte fa valere il proprio credito nel passivo senza diritto al risarcimento del danno.

6. L’inventario e la formazione del passivo

Il liquidatore redige l’inventario dei beni, riceve le domande dei creditori, predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati. Le domande vanno trasmesse via PEC nel termine fissato in sentenza. Le modalità di formazione del passivo e di eventuale contestazione sono disciplinate dagli articoli successivi del Capo IX e vanno lette, per ogni dettaglio procedurale, sul testo vigente.

7. La liquidazione e le azioni del liquidatore

Il liquidatore vende i beni con procedure competitive, incassa la quota di reddito eccedente il mantenimento e può esercitare, con l’autorizzazione del giudice, le azioni dirette a recuperare beni usciti dal patrimonio in danno dei creditori. È un profilo decisivo nella diagnosi: un atto dispositivo compiuto negli anni precedenti può essere aggredito. Sotto la vecchia disciplina della L. 3/2012 la Cassazione ha già riconosciuto al liquidatore, previa autorizzazione, il potere di far valere l’inefficacia degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (Cass. ord. n. 12395/2025).

8. I riparti e la chiusura

Il ricavato, dedotte le spese di procedura prededucibili, è distribuito ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni: prima i crediti garantiti da ipoteca o pegno sul ricavato dei beni gravati, poi i privilegiati generali, infine i chirografari. La procedura si chiude quando la liquidazione dei beni è completata e i riparti sono eseguiti, secondo le regole di chiusura del Capo IX.

9. L’esdebitazione

Per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1, CCII). È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Per il consumatore e il professionista il decreto è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero.

L’esdebitazione richiede le condizioni dell’art. 280 e presuppone che il debitore non sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati dall’art. 344 e non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Secondo il comma 2-bis, l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione: se dopo tre anni il liquidatore sta ancora vendendo un immobile, la vendita prosegue. Contro il decreto debitore e creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124.

Avvertenza decisiva: l’esdebitazione non copre tutto. Secondo l’art. 278, comma 7, restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Restano inoltre salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6).

I beni che restano fuori dalla liquidazione

La liquidazione controllata colpisce, in linea di principio, tutto il patrimonio del debitore. L’art. 268, comma 4, CCII individua però quattro categorie escluse. È la parte della disciplina che più incide sulla vita quotidiana del debitore e merita un esame autonomo.

Secondo la norma, non sono compresi nella liquidazione:

  1. i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., come i crediti alimentari (salvo per cause di alimenti, con autorizzazione) e i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, nonché le altre somme che la legge sottrae al pignoramento;
  2. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia;
  3. i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.;
  4. le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge, come quelle indicate dall’art. 514 c.p.c. (beni di uso quotidiano indispensabili, strumenti di lavoro nei limiti di legge e simili).

Il punto pratico più importante è il secondo. Il giudice non applica automaticamente i limiti di pignorabilità dello stipendio previsti per l’esecuzione individuale (il quinto). Determina invece, caso per caso, la somma che serve al debitore e alla famiglia per vivere. Il resto del reddito entra nella liquidazione e va al liquidatore. Nella prassi il giudice valuta il numero dei componenti del nucleo, i redditi degli altri familiari, il canone di locazione o la rata del mutuo sulla casa, le spese sanitarie e scolastiche documentate. Un provvedimento recente del Tribunale di Trani, ad esempio, ha aperto la liquidazione su domanda del debitore escludendo dall’attivo la parte di reddito necessaria al mantenimento di un nucleo composto da debitore, coniuge senza impiego e due figli minori (Trib. Trani, sentenza n. 112/2026, procedura R.G. 128-1/2026, decisa il 23 giugno 2026).

Sul fondo patrimoniale va precisato che l’esclusione non è assoluta: il richiamo all’art. 170 c.c. consente ai creditori i cui crediti sono sorti per bisogni della famiglia di soddisfarsi anche su quei beni. Inoltre, un fondo costituito in prossimità della crisi può essere oggetto di azioni del liquidatore.

In termini operativi, la quota di reddito lasciata al debitore è una decisione del giudice, non un diritto fisso: va chiesta e documentata nel ricorso con un prospetto analitico delle spese.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Non descrivono casi reali e servono solo a mostrare come le regole si traducono in numeri e date.

Esempio 1 – Consumatore che chiede l’apertura

Dati di partenza. Lavoratore dipendente, reddito netto mensile di 1.836 euro. Nucleo familiare di tre persone: coniuge con lavoro part-time da 640 euro netti al mese, un figlio minore. Debiti complessivi 87.340 euro, così composti:

Creditore Titolo Importo
Finanziaria A Prestito personale 31.260 €
Finanziaria B Cessione del quinto (residuo) 18.940 €
Banca C Scoperto di conto corrente 14.385 €
Banca D Fideiussione escussa 13.285 €
Società E Carta revolving 9.470 €
Totale 87.340 €

Unico bene liquidabile: un’auto del 2014 stimata 2.870 euro. Nessun immobile. Pignoramento presso il datore di lavoro in corso da parte della Finanziaria A.

Sviluppo.

  1. Il ricorso, con la relazione dell’OCC che attesta la possibilità di acquisire attivo (auto e quota di reddito), viene depositato mercoledì 23 settembre 2026. Da quella data, ai soli effetti del concorso, smettono di correre gli interessi sui crediti chirografari (art. 268, comma 5).
  2. Il tribunale apre la liquidazione con sentenza di mercoledì 14 ottobre 2026. Nell’ipotesi, fissa in 1.512 euro mensili la somma esclusa dalla liquidazione per il mantenimento del debitore e della famiglia, tenuto conto del reddito del coniuge e dell’affitto.
  3. Dall’apertura il pignoramento presso il datore di lavoro non può proseguire: le azioni esecutive individuali sono precluse (art. 150, richiamato dall’art. 270, comma 5). La quota eccedente il mantenimento non va più alla Finanziaria A, ma al liquidatore, per tutti i creditori.
  4. Il termine per le domande dei creditori è fissato in 90 giorni: scade martedì 12 gennaio 2027. Un creditore che trasmette la domanda il 20 gennaio 2027 resta escluso, salvo rimessione in termini per causa non imputabile.

Calcolo dell’attivo.

  • Quota mensile di reddito acquisita: 1.836 − 1.512 = 324 euro.
  • In 36 mesi: 324 × 36 = 11.664 euro.
  • Vendita dell’auto: 2.870 euro.
  • Attivo lordo stimato: 14.534 euro.
  • Spese di procedura prededucibili ipotizzate (compenso dell’OCC-liquidatore secondo il D.M. 202/2014 e spese vive): 2.950 euro.
  • Attivo netto distribuibile: 11.584 euro.

Tutti i crediti sono chirografari. La percentuale di soddisfazione è quindi uguale per tutti: 11.584 / 87.340 = circa 13,26%. La Finanziaria A, ad esempio, riceve circa 4.146 euro sui 31.260 vantati.

Esito. I tre anni dall’apertura maturano domenica 14 ottobre 2029. L’istanza di esdebitazione può essere depositata da lunedì 15 ottobre 2029. Se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non emergono colpa grave, malafede o frode, i circa 75.756 euro rimasti insoddisfatti diventano inesigibili. La Banca D, che vanta il credito da fideiussione escussa, perde il diritto verso il debitore ma conserva i propri diritti verso eventuali altri coobbligati.

Esempio 2 – Creditore che chiede l’apertura contro un artigiano

Dati di partenza. Artigiano falegname, ditta individuale, impresa minore. Il fornitore di legname deposita ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. Debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria:

  • fornitore ricorrente: 21.430 euro;
  • banca, rate di finanziamento scadute: 27.960 euro.

Variante A. Il totale dei debiti scaduti è 21.430 + 27.960 = 49.390 euro. È inferiore alla soglia di 50.000 euro dell’art. 268, comma 2. La liquidazione non si apre, anche se il debitore è insolvente. Il fornitore resta libero di agire con l’esecuzione individuale.

Variante B. Dall’istruttoria emergono anche canoni di leasing scaduti per 4.715 euro. Il totale sale a 54.105 euro e la soglia è superata. A questo punto la difesa dell’artigiano passa per l’art. 268, comma 3.

Sviluppo della variante B.

  1. Prima udienza fissata per martedì 10 novembre 2026. L’artigiano, persona fisica, eccepisce in quella sede che non vi è attivo da distribuire e chiede all’OCC la relativa attestazione.
  2. L’attestazione non è ancora pronta. Il giudice concede il termine massimo di 60 giorni, che cadrebbe sabato 9 gennaio 2027 e slitta quindi a lunedì 11 gennaio 2027.
  3. L’OCC, però, rileva un furgone stimato 8.300 euro, macchinari per 5.640 euro e crediti verso clienti per 3.910 euro: in totale 17.850 euro di attivo potenziale. Non può attestare l’assenza di attivo.
  4. In mancanza dell’attestazione negativa, e in assenza di una domanda di concordato minore, il tribunale apre la liquidazione controllata.

Esito alternativo. Se l’artigiano, prima della decisione, deposita una domanda di concordato minore con prosecuzione dell’attività (art. 74, comma 1), la liquidazione non può essere aperta finché quella domanda pende (art. 270, comma 1). È una mossa che va preparata in anticipo: con 60 giorni al massimo e una relazione OCC da costruire, il tempo utile è minimo.

Casi particolari

La regola generale copre la maggior parte delle situazioni. Alcune ipotesi richiedono però una valutazione specifica.

La casa di abitazione gravata da mutuo

La casa di proprietà entra nella liquidazione. Il creditore ipotecario sarà soddisfatto sul ricavato della vendita con preferenza sugli altri. Il debitore può essere autorizzato per gravi ragioni a continuare a utilizzare l’immobile fino alla vendita (art. 270, comma 2, lett. e), ma non può evitare la liquidazione del bene. Chi vuole salvare la casa e paga regolarmente il mutuo deve valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che consente di continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale alle condizioni dell’art. 67, comma 5.

Il debitore socio di una società di persone

Se la liquidazione riguarda una società di persone, la sentenza produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 270, comma 1). La loro situazione personale va quindi esaminata insieme a quella della società. Le masse attive e passive della società e dei singoli soci restano però distinte e vanno gestite separatamente. Il socio che ha anche debiti personali da consumatore deve verificare se tali debiti siano stati contratti in quella qualità, perché la definizione di consumatore dopo il D.Lgs. 136/2024 lo consente.

Il debitore già esdebitato o già fallito

L’esdebitazione richiede che il debitore non ne abbia già beneficiato entro limiti temporali e numerici fissati dalla legge (art. 280). Per chi è stato dichiarato fallito in passato e non ha ottenuto l’esdebitazione la questione è aperta: un decreto recente del Tribunale di Modena (1° luglio 2026) ha dichiarato chiusa la liquidazione controllata e contestualmente l’esdebitazione di un debitore già fallito in passato e non esdebitato, discostandosi da un principio espresso dalla Cassazione. È un caso in cui il risultato dipende dal tribunale e dagli argomenti spesi.

Il debitore senza nulla da liquidare

Se il debitore persona fisica non ha beni né redditi eccedenti il mantenimento, la liquidazione controllata non può aprirsi su sua domanda (art. 268, comma 3). La strada è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), che è concessa una sola volta e comporta un periodo di tre anni durante il quale eventuali utilità sopravvenute rilevanti devono essere messe a disposizione dei creditori.

Il debitore con atti dispositivi recenti

Chi ha donato un immobile, intestato beni a familiari o ceduto quote nei mesi o anni precedenti la crisi deve sapere che il liquidatore può agire per rendere inefficaci quegli atti. Inoltre l’omissione di queste informazioni nella relazione dell’OCC può compromettere la procedura: la Cassazione ha confermato la revoca di una liquidazione per omesse informazioni su una vendita a prezzo simbolico (Cass. civ., Sez. I, n. 28576 del 28 ottobre 2025).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, esamina questi casi con lo stesso metodo di verifica che l’organismo applica alla relazione.

Diagnosi: la liquidazione controllata è lo strumento adatto?

Prima di scegliere, va verificato se la liquidazione controllata è davvero la procedura più adatta. Le domande che seguono costituiscono una griglia di primo orientamento. Non sostituiscono l’esame della documentazione, ma indicano la direzione.

Domanda diagnostica Se la risposta è sì Se la risposta è no
Rientro tra i soggetti dell’art. 2, lett. c), CCII (consumatore, professionista, impresa minore, agricolo, start-up)? Posso accedere agli strumenti del sovraindebitamento Valutare liquidazione giudiziale o altre procedure
Ho beni o una quota di reddito eccedente il mantenimento? La liquidazione controllata è percorribile Valutare l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283)
Posso offrire una rata sostenibile per alcuni anni e voglio conservare i beni? Valutare prima la ristrutturazione (consumatore) o il concordato minore (altri) La liquidazione resta l’opzione principale
Voglio salvare la casa e sono in regola con il mutuo? Valutare il piano del consumatore (art. 67, comma 5) La casa sarà venduta nella liquidazione
Ho compiuto atti dispositivi negli ultimi anni? Ricostruirli e dichiararli; prevedere possibili azioni del liquidatore Nessun ostacolo specifico
Ho debiti da mantenimento, risarcimento da illecito o sanzioni? Sapere che resteranno dopo l’esdebitazione (art. 278, comma 7) L’esdebitazione può coprire l’intero residuo
Un creditore ha chiesto l’apertura contro di me? Verificare la soglia di 50.000 euro e l’eccezione di assenza di attivo entro la prima udienza —
Ho già ottenuto un’esdebitazione in passato? Verificare i limiti dell’art. 280 prima di partire Nessun ostacolo specifico

Sul piano pratico, la liquidazione controllata è lo strumento adatto soprattutto in tre situazioni: quando i debiti sono sproporzionati rispetto a qualunque piano di rientro credibile; quando i beni sono modesti e il debitore preferisce chiudere in tre anni piuttosto che restare per un decennio sotto pignoramento; quando non esiste la continuità aziendale o le risorse esterne che servono per un concordato minore. Non è lo strumento adatto quando l’obiettivo principale è conservare un immobile o un’attività, o quando non c’è alcun attivo.

Va precisato che la meritevolezza soggettiva non è un requisito di accesso alla liquidazione controllata. La Cassazione ha escluso che il debitore possa essere respinto per un giudizio di non meritevolezza: l’apertura non è un premio, e gli elementi di negligenza o imprudenza nella causazione del debito rilevano nella successiva fase dell’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025). In termini operativi, chi ha contratto debiti con leggerezza può comunque accedere alla procedura, ma deve sapere che quella condotta sarà valutata quando chiederà la liberazione dai debiti.

Domande frequenti

Con la liquidazione controllata perdo tutto lo stipendio?

No. Il giudice, nella sentenza o con provvedimento successivo, stabilisce la parte di stipendio necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, che resta fuori dalla liquidazione (art. 268, comma 4, lett. b). Solo l’eccedenza va al liquidatore. La somma non è fissa per legge: dipende dalla composizione del nucleo, dagli altri redditi familiari e dalle spese documentate, come affitto, cure mediche e scuola. È quindi importante presentare nel ricorso un prospetto analitico e completo delle spese familiari.

Un solo creditore può chiedere la liquidazione controllata contro di me?

Sì, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria superano 50.000 euro (art. 268, comma 2). Il creditore può farlo anche mentre ha in corso un pignoramento. Il debitore persona fisica può però opporsi eccependo, entro la prima udienza, che non c’è attivo da distribuire, con un’attestazione dell’OCC. Se l’attestazione non è ancora pronta il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

Cosa succede al pignoramento che ho già in corso?

Con l’apertura della liquidazione controllata le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né proseguite sui beni compresi nella procedura, perché l’art. 270, comma 5, richiama le regole sul divieto di azioni esecutive della liquidazione giudiziale. Il creditore procedente deve presentare la domanda al liquidatore e partecipare al concorso come tutti gli altri. Le somme già assegnate prima dell’apertura seguono regole specifiche che vanno verificate sul singolo caso.

Dopo tre anni sono davvero libero dai debiti?

Per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1). Serve però un decreto del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, e devono ricorrere le condizioni dell’art. 280. Restano esclusi i debiti di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e alcune sanzioni pecuniarie. Le operazioni di liquidazione già avviate proseguono anche dopo l’esdebitazione.

Posso chiedere la liquidazione controllata se non ho nessun bene?

No, se la domanda è del debitore persona fisica. Dopo il D.Lgs. 136/2024 la liquidazione si apre su domanda del debitore persona fisica solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268, comma 3). Chi non ha beni né redditi eccedenti il mantenimento deve valutare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283, che si ottiene una sola volta e prevede un controllo sulle utilità sopravvenute nei tre anni successivi.

Il mio garante viene liberato insieme a me?

No. È un caso limite che sorprende molti. L’esdebitazione libera solo il debitore che ha ottenuto il beneficio. Secondo l’art. 278, comma 6, i creditori conservano i loro diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se un genitore ha firmato una fideiussione sul finanziamento del figlio, il creditore potrà chiedere al genitore l’intero residuo. Per questo è spesso opportuno valutare la posizione dei garanti insieme a quella del debitore principale.

Il quadro giurisprudenziale

La liquidazione controllata è una procedura giovane, ma la Cassazione ha già fissato alcuni punti fermi. Di seguito la raccolta ragionata dei riferimenti utilizzati in questo articolo, con il principio riformulato e la rilevanza per il tema.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025.
Principio: il sovraindebitato non può essere escluso dalla liquidazione controllata per un giudizio di non meritevolezza soggettiva; l’apertura non è un premio, e la negligenza o l’imprudenza nella formazione del debito rilevano nella fase di esdebitazione (art. 280).
Rilevanza: separa nettamente l’accesso alla procedura dal giudizio sulla condotta del debitore, che si sposta alla fine del percorso.

2. Cass. civ., Sez. I, n. 11603 del 28 aprile 2026.
Principio: nella liquidazione su domanda del debitore, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore (art. 269, comma 2, nel testo del D.Lgs. 136/2024) non è un requisito di meritevolezza, ma un presupposto di ammissibilità che il giudice verifica; la documentazione deve essere chiara, completa e attendibile, perché i creditori conoscano le cause del dissesto e il liquidatore possa esercitare le azioni utili ad accrescere l’attivo.
Rilevanza: chiarisce cosa deve contenere la relazione e perché una relazione generica espone al rigetto.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025.
Principio: la relazione dell’OCC è presupposto di ammissibilità e il giudice ne controlla nel merito completezza e attendibilità, non il solo deposito; è stata confermata la revoca della procedura per omesse informazioni su una vendita a prezzo simbolico e sulla gestione di un’attività di ristorazione.
Rilevanza: dimostra le conseguenze concrete delle omissioni nella ricostruzione del patrimonio.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025.
Principio: il termine assegnato dal tribunale per presentare al liquidatore la domanda di partecipazione al concorso è perentorio; chi lo supera può essere ammesso solo con la rimessione in termini, provando una causa non imputabile.
Rilevanza: è il termine più critico per i creditori e consolida rapidamente il passivo.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025.
Principio: la regola dell’art. 51, comma 15, CCII sulla condanna della parte che ha agito con mala fede o colpa grave si applica anche alla liquidazione controllata, compreso il giudizio di legittimità.
Rilevanza: chi impugna la sentenza di apertura in modo pretestuoso, o chi la chiede in modo strumentale, si espone a una condanna ulteriore.

6. Cass. ord. n. 17508/2025.
Principio, per quanto emerge dal commento consultato: la postergazione del rimborso di un finanziamento non rileva ai fini del computo del limite oggettivo di apertura, sicché la liquidazione controllata può essere aperta anche quando i debiti scaduti derivano da tale finanziamento.
Rilevanza: incide sul calcolo dei debiti scaduti e quindi sulla soglia che condiziona la domanda del creditore.

7. Cass. ord. n. 12395/2025.
Principio: nella liquidazione del patrimonio della L. 3/2012, il liquidatore, previa autorizzazione del giudice, può far valere l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore in danno dei creditori, anche in via di eccezione.
Rilevanza: pur riferita alla disciplina previgente, conferma l’ampiezza dei poteri del liquidatore sugli atti dispositivi anteriori, tema centrale anche nella liquidazione controllata.

8. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati.
Rilevanza: incide sul calcolo delle spese di procedura e sulla quota effettivamente destinata ai creditori garantiti.

9. Cass. civ., Sez. VI, n. 5825 del 9 marzo 2018.
Principio: in tema di concordato preventivo sotto la legge fallimentare, il giudice deve controllare la congruità e la logicità della relazione del professionista e il nesso tra i dati riscontrati e il giudizio finale.
Rilevanza: è il precedente richiamato dalla Cassazione del 2026 per fondare il controllo sostanziale sulla relazione dell’OCC.

10. Trib. Trani, sentenza n. 112/2026 (procedura R.G. 128-1/2026, decisa il 23 giugno 2026).
Principio: apertura della liquidazione controllata su domanda del debitore, con esclusione dall’attivo della parte di reddito necessaria al mantenimento di un nucleo di quattro persone e fissazione di un termine di 90 giorni, a pena di inammissibilità, per le domande dei creditori da trasmettere via PEC.
Rilevanza: mostra come il tribunale traduce in concreto gli artt. 268, comma 4, e 270, comma 2.

11. Trib. Modena, decreto del 1° luglio 2026.
Principio, per quanto riportato dalla fonte consultata: chiusura della liquidazione controllata e contestuale esdebitazione di un debitore già dichiarato fallito in passato e non esdebitato, con scelta che si discosta da un principio espresso dalla Cassazione.
Rilevanza: segnala che sui rapporti tra precedente fallimento ed esdebitazione la giurisprudenza di merito non è uniforme.

Il quadro che emerge è coerente. La Cassazione apre l’accesso alla procedura senza filtri di meritevolezza, ma pretende una relazione dell’OCC sostanziale e completa. Tutela i creditori con termini rigidi per le domande e con poteri ampi del liquidatore sugli atti anteriori. Rinvia infine all’esdebitazione la valutazione della condotta del debitore. Per chi valuta la procedura, la conseguenza è chiara: l’accesso è relativamente agevole, il risultato finale dipende dalla trasparenza con cui si affronta la fase iniziale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affianca il debitore, e in alcuni casi il creditore, in tutte le fasi della liquidazione controllata. Queste sono le attività concrete.

  1. Effettuiamo la diagnosi preliminare: confrontiamo la situazione debitoria e patrimoniale con i quattro strumenti disponibili (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) e indichiamo quello coerente con i numeri.
  2. Ricostruiamo il passivo: raccogliamo estratti di ruolo, centrale rischi, estratti conto e contratti, e verifichiamo importi, interessi e cause di prelazione di ciascun creditore.
  3. Ricostruiamo l’attivo e gli atti anteriori: censiamo beni, crediti, veicoli e partecipazioni, e individuiamo gli atti dispositivi degli anni precedenti che il liquidatore potrebbe contestare.
  4. Predisponiamo il prospetto delle spese familiari: documentiamo voce per voce il fabbisogno del nucleo, per chiedere al giudice una quota di reddito escluso coerente con la realtà.
  5. Prepariamo la documentazione per l’OCC: organizziamo il fascicolo in modo che la relazione possa indicare cause dell’indebitamento e diligenza del debitore con il grado di completezza richiesto dalla Cassazione.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso al tribunale competente, coordinandoci con il gestore della crisi.
  7. Difendiamo il debitore convenuto dal creditore: verifichiamo la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti, sollecitiamo l’attestazione dell’OCC e solleviamo l’eccezione di assenza di attivo entro la prima udienza; quando ne ricorrono i presupposti, valutiamo una domanda di concordato minore.
  8. Assistiamo il debitore durante la procedura: rapporti con il liquidatore, istanze di autorizzazione all’uso dei beni, gestione dei contratti pendenti, modifiche della quota di reddito escluso.
  9. Presentiamo l’istanza di esdebitazione alla scadenza dei tre anni o alla chiusura, e replichiamo alle osservazioni dei creditori.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo contro l’apertura, il diniego o la revoca, contro il decreto sull’esdebitazione e, se necessario, ricorso per Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per la liquidazione controllata pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: è la figura che la legge incarica di redigere la relazione e che, sulla domanda del debitore, viene di regola confermata come liquidatore. Conoscere i criteri con cui il gestore valuta documenti, cause dell’indebitamento e attivo acquisibile consente di preparare la domanda in modo che superi il controllo del giudice. Accanto a questa competenza, l’abilitazione di avvocato cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono la contabilità e le posizioni fiscali e bancarie, gli avvocati costruiscono la strategia processuale.

In sintesi

La liquidazione controllata è la procedura con cui il sovraindebitato mette a disposizione dei creditori i propri beni e il reddito eccedente il mantenimento, sotto il controllo di un liquidatore e del tribunale, per ottenere dopo tre anni dall’apertura, o alla chiusura, la liberazione dai debiti residui. Può essere chiesta dal debitore, dal creditore se il debitore è insolvente e i debiti scaduti superano 50.000 euro, mentre il pubblico ministero può chiederla solo nei casi degli artt. 73, comma 2, e 80, comma 6. Lascia fuori i beni impignorabili, la quota di reddito fissata dal giudice e i beni del fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c. Non è adatta a chi vuole salvare la casa o l’attività, né a chi non ha alcun attivo.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC: conosce dall’interno i criteri con cui l’organismo redige la relazione e con cui il liquidatore conduce la procedura. La qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa pratica anche nei gradi di impugnazione, senza cambiare difensore.

📩 Prima di depositare una domanda o di rispondere al ricorso di un creditore, contattate lo Studio: tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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