La polizza vita è pignorabile nella liquidazione controllata, oppure resta fuori dalla procedura e torna intatta al debitore quando tutto sarà finito? È la domanda che si pone chi sta valutando di chiedere la liquidazione controllata del proprio patrimonio, o chi la subisce su istanza di un creditore, e scopre di avere in un cassetto un contratto firmato anni prima in banca o in agenzia, presentato allora come “impignorabile”. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa etichetta di “polizza vita” copre contratti che il diritto tratta in modo opposto. Una polizza tradizionale con garanzia di capitale e rischio demografico reale, una unit linked agganciata a fondi interni senza alcuna garanzia, una index linked costruita su un indice di borsa, un fondo pensione sottoscritto per integrare la pensione: sono quattro strumenti che, davanti al liquidatore, possono avere destini molto diversi. A fronte della promessa commerciale di intangibilità sta una giurisprudenza che, dal 2008 a oggi, ha progressivamente spostato l’attenzione dal nome del contratto alla sua funzione.
Questo articolo mette a confronto le diverse tipologie di contratto e le strade che si aprono per il debitore e per il liquidatore, pesando per ciascuna vantaggi e rovesci della medaglia. Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo: da un lato quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, che lo porta a conoscere dall’interno come si forma l’inventario dell’attivo di una liquidazione controllata; dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per leggere le condizioni contrattuali di prodotti assicurativo-finanziari che spesso nascondono, dietro una copertina rassicurante, una natura di puro investimento.
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Il punto di partenza comune: cosa entra e cosa resta fuori dalla liquidazione controllata
Prima di confrontare i diversi contratti occorre fissare le regole che valgono per tutti. La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) riservata ai debitori sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative. Secondo l’art. 268 CCII, il ricorso può essere presentato dal debitore oppure, se il debitore è insolvente, anche da un creditore, purché i debiti scaduti e non pagati non siano inferiori a 50.000 euro. La procedura ha una vocazione generale: in linea di principio tutto il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale.
Esiste però un perimetro di esclusione. Sempre secondo l’art. 268 CCII, comma 4, non entrano nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti che il giudice indica come necessari al mantenimento suo e della famiglia; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni del fondo patrimoniale con i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.; infine le cose non pignorabili per legge. È in quest’ultima categoria, le cose non pignorabili per legge, che si gioca quasi tutta la partita delle polizze vita.
La norma di riferimento è l’art. 1923 c.c., intitolato ai diritti dei creditori e degli eredi. Il primo comma stabilisce, in sostanza, che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Il secondo comma introduce il contrappeso: rispetto ai premi pagati restano salve le disposizioni sulla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle sulla collazione, sull’imputazione e sulla riduzione delle donazioni. In altre parole, la legge protegge la prestazione dell’assicuratore (il capitale o la rendita), ma non mette al riparo il denaro che il debitore ha versato a titolo di premio se quel versamento ha danneggiato i creditori.
Tre concetti sono indispensabili per il confronto che segue.
Il primo è la funzione previdenziale. La protezione dell’art. 1923 c.c. non è un premio concesso all’industria assicurativa: secondo la lettura delle Sezioni Unite (Cass. SU n. 8271 del 31 marzo 2008), la polizza vita gode di questa disciplina di favore perché svolge una funzione di previdenza e risparmio, destinata soprattutto ai bisogni della vecchiaia o alla protezione dei familiari. Dove questa funzione manca, manca anche la ragione dell’impignorabilità.
Il secondo è il rischio demografico. Un contratto è assicurativo sulla vita quando la prestazione dell’assicuratore dipende da un evento attinente alla vita umana (la morte o la sopravvivenza a una certa data) e quando l’assicuratore si assume davvero un rischio. Se la somma finale dipende soltanto dall’andamento di un fondo o di un indice, e il rischio dell’investimento grava interamente sul cliente, il rischio demografico è solo apparente.
Il terzo è il valore di riscatto. Quasi tutte le polizze vita consentono al contraente di chiedere in anticipo la restituzione di quanto accumulato, al netto di penali. È proprio il riscatto lo strumento con cui, in astratto, una procedura concorsuale potrebbe trasformare la polizza in denaro da distribuire ai creditori. Se il liquidatore possa esercitarlo al posto del debitore è la vera domanda pratica di chi legge.
Su questo sfondo comune si innestano le tre strade che il confronto mette in fila: la polizza vita tradizionale con funzione previdenziale (opzione 1), la polizza unit linked o index linked a prevalente natura finanziaria (opzione 2), il fondo pensione o forma di previdenza complementare (opzione 3). Per ciascuna verranno esaminati il fondamento normativo, gli scenari in cui ha senso, le modalità con cui la questione si pone in concreto davanti al liquidatore e al giudice delegato, i vantaggi e i rischi. Un tema trasversale, quello dei premi pagati in frode ai creditori e dei beneficiari, verrà trattato all’interno di ciascuna opzione e poi ripreso nelle simulazioni, perché è lì che i confini tra le categorie si fanno più sottili.
Opzione 1 – La polizza vita tradizionale con reale funzione previdenziale
In cosa consiste e su quale base normativa
La polizza vita tradizionale (le cosiddette polizze di ramo I, rivalutabili, a vita intera, di capitale differito, miste) è il contratto con cui l’assicuratore, a fronte di premi periodici o di un premio unico, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato. Nelle versioni più diffuse il capitale è garantito, si rivaluta annualmente in base al rendimento di una gestione separata e l’assicuratore sopporta un rischio effettivo, legato alla durata della vita.
Per questo tipo di contratto la regola dell’art. 1923 c.c. opera nella sua forma piena. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno risolto un contrasto che durava da decenni affermando che le somme dovute dall’assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita non entrano nell’attivo fallimentare, proprio in ragione della loro funzione previdenziale, e che il curatore non è legittimato a esercitare il riscatto della polizza stipulata dal fallito quando era ancora in bonis. Il collegamento normativo passava allora attraverso l’art. 46, n. 5, della legge fallimentare, che escludeva dal fallimento le cose non pignorabili per legge. Le Sezioni Unite hanno respinto la lettura restrittiva secondo cui il divieto dell’art. 1923 c.c. riguarderebbe solo l’esecuzione individuale e non quella concorsuale, e hanno precisato che, dopo l’apertura della procedura, il contratto resta in vita nei limiti dell’art. 1924 c.c.
La sentenza ha superato l’orientamento opposto espresso, tra le altre, da Cass. sez. I n. 8676 del 26 giugno 2000, che ammetteva il riscatto da parte del curatore quando mancava in modo evidente la finalità di risparmio previdenziale.
Il trasferimento di questo principio alla liquidazione controllata è logicamente lineare, perché l’art. 268, comma 4, lett. d), CCII riproduce la stessa esclusione delle cose non pignorabili per legge. L’elemento dirimente è che la polizza abbia davvero quella funzione previdenziale che le Sezioni Unite pongono a fondamento della protezione. Va detto, con franchezza, che non risultano a oggi pronunce di legittimità specificamente dedicate alla liquidazione controllata che abbiano confermato in termini espressi questa trasposizione: il ragionamento poggia sull’identità della formula normativa e sulla ratio delle Sezioni Unite, ed è condiviso nella prassi dei tribunali, ma non è blindato da una pronuncia della Cassazione sul nuovo codice.
Quando ha senso farvi affidamento: tre scenari
Primo scenario: il debitore, lavoratore dipendente di cinquantacinque anni, ha sottoscritto quindici anni fa una polizza mista rivalutabile a premi annui contenuti, con capitale garantito alla scadenza e beneficiari i figli in caso di premorienza; i premi sono stati pagati con regolarità quando i debiti non esistevano ancora. Qui la funzione previdenziale è difficilmente contestabile.
Secondo scenario: una polizza a vita intera, con capitale caso morte a favore del coniuge, stipulata per garantire la famiglia in caso di decesso del titolare del reddito principale. Il rischio demografico è il cuore del contratto.
Terzo scenario: una rendita vitalizia differita, che inizierà a essere erogata al compimento dei sessantasette anni e che, per sua natura, sostituisce o integra un trattamento pensionistico.
Come si pone la questione in concreto
Nella liquidazione controllata il debitore deve indicare tutto il proprio patrimonio, e le polizze vanno dichiarate: tacerle non è un’opzione, sia per il dovere di completezza documentale che grava sul ricorrente, sia perché l’occultamento di una parte dell’attivo pesa sulla futura esdebitazione. Il liquidatore, ricevuto l’inventario, valuta se il contratto rientra tra i beni esclusi. Se ritiene che la polizza sia protetta, la lascia fuori dal programma di liquidazione; se dubita della sua natura, può chiedere all’assicuratore il valore di riscatto e la documentazione contrattuale, e sottoporre la questione al giudice delegato. Il debitore, dal canto suo, ha interesse a far emergere fin dal ricorso gli elementi che dimostrano la funzione previdenziale: data di stipula, regolarità e misura dei premi, garanzia di capitale, coperture caso morte, beneficiari designati.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la stabilità del principio: dal 2008 l’esclusione delle somme dovute dall’assicuratore dall’attivo della procedura è un punto fermo della giurisprudenza di legittimità. Il secondo vantaggio è la continuità del contratto: secondo la lettura delle Sezioni Unite il contratto non si scioglie per effetto della procedura e il debitore può, se ne ha le risorse escluse dalla liquidazione, continuare a pagare i premi nei limiti dell’art. 1924 c.c. Il terzo vantaggio è la tutela dei beneficiari, che secondo l’art. 1920 c.c. acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione per effetto della designazione.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è duplice. Il primo rischio è la contestazione della natura previdenziale: una polizza “tradizionale” sulla carta può rivelarsi, all’esame delle clausole, un contratto di capitalizzazione con durata brevissima, premio unico ingente e riscatto libero dopo pochi mesi. Il secondo rischio è il regime dei premi: l’art. 1923, comma 2, c.c. lascia aperta la revocatoria rispetto ai premi pagati. Le stesse Sezioni Unite del 2008 hanno indicato questo come il rimedio residuo a disposizione della procedura quando la polizza è stata stipulata non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori. Nella liquidazione controllata, secondo l’art. 274 CCII, il liquidatore esercita con l’autorizzazione del giudice le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, cioè in primo luogo la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. Il premio unico versato quando i debiti erano già scaduti è il bersaglio tipico di quest’azione.
Un terzo profilo, meno noto, riguarda le somme già riscosse. La protezione dell’art. 1923 c.c. riguarda le somme “dovute” dall’assicuratore: una volta pagate e confluite su un conto corrente, quelle somme si confondono con il resto del patrimonio. La Cassazione penale (Cass. pen. sez. VI n. 34306/2025) ha confermato il sequestro di somme provenienti dal riscatto anticipato di una polizza vita e accreditate sul conto dell’indagato, osservando che il riscatto volontario interrompe il piano assicurativo e restituisce somme che tornano a essere semplice risparmio. Il contesto è penale e non va sovrapposto meccanicamente alla liquidazione controllata, ma la logica è chiara: chi riscatta prima di depositare il ricorso porta nella procedura denaro, non una polizza.
Il profilo ideale di questa opzione è quello del debitore che ha stipulato una polizza tradizionale anni prima della crisi, con premi proporzionati al reddito dell’epoca, garanzia di capitale e una reale componente di copertura sulla vita.
Pronunce a supporto
Cass. SU n. 8271/2008 per l’esclusione dall’attivo e il divieto di riscatto da parte del curatore; Cass. sez. I n. 8676/2000 come orientamento superato; Cass. pen. sez. VI n. 34306/2025 per la perdita di protezione delle somme già riscattate. Va segnalato che le ordinanze della Cassazione n. 2262/2026 e n. 2358/2026, secondo quanto riportato da una testata di settore, hanno riaperto il dibattito su alea, causa e meritevolezza dei contratti etichettati come polizze vita: non ne sono disponibili, nelle fonti consultate, sezione e data, e il loro contenuto preciso va verificato sul testo integrale prima di farvi affidamento.
Opzione 2 – Unit linked e index linked: quando prevale la natura finanziaria
In cosa consiste e su quale base normativa
Le polizze unit linked (il cui valore è collegato a quote di fondi interni o di OICR) e index linked (collegate a un indice o a un altro valore di riferimento) appartengono al ramo III dell’assicurazione vita. Dal punto di vista commerciale sono vendute come polizze vita; dal punto di vista sostanziale, in molte loro versioni, sono strumenti di investimento in cui il cliente sopporta interamente il rischio dell’andamento dei mercati e la componente assicurativa si riduce a una maggiorazione minima del capitale in caso di morte.
La Cassazione ha affrontato frontalmente il rapporto tra queste polizze e l’art. 1923 c.c. con la sentenza della sez. I n. 3785 del 12 febbraio 2024, pronunciata proprio in un giudizio promosso da una curatela fallimentare. I principi affermati possono essere riformulati così: la unit linked ha una causa finanziaria pura quando il rischio di investimento grava tutto sull’assicurato e la prestazione dipende dal valore delle quote, non da un evento della vita umana; se la polizza presenta anche una componente di rischio demografico, occorre verificare se da essa emerga una vera natura previdenziale, perché solo questa giustifica la protezione; sono assimilabili alle assicurazioni sulla vita, in linea di massima, le unit linked con garanzia di una somma minima slegata dall’andamento delle quote (guaranteed e partial guaranteed), mentre in quelle pure il rischio demografico è solo apparente; infine, l’art. 1923 c.c. è norma eccezionale, perché deroga alla responsabilità patrimoniale generale dell’art. 2740 c.c., e non può essere esteso oltre i casi previsti. Nel caso deciso, la Corte ha accolto il ricorso della curatela.
Nello stesso anno, la sez. III, con la sentenza n. 21022 del 26 luglio 2024, è tornata sulla qualificazione giuridica delle polizze linked, ribadendo, secondo il titolo della nota pubblicata su una rivista giuridica, la prevalenza della sostanza sulla forma. Già in precedenza Cass. n. 10333 del 30 aprile 2018 aveva lasciato ferma la valutazione dei giudici di merito che, in mancanza di garanzia di conservazione del capitale alla scadenza, avevano qualificato il prodotto come investimento finanziario dell’assicurato.
A fronte di questo quadro, la conseguenza per la liquidazione controllata è che una unit linked o una index linked priva di garanzia di capitale e di rischio demografico significativo non è una “cosa non pignorabile per legge” e rientra, di regola, nell’attivo che il liquidatore deve realizzare. Il liquidatore potrà chiedere all’assicuratore il riscatto, oppure ottenere dal giudice delegato i provvedimenti necessari per acquisirne il controvalore.
Quando l’opzione ha senso: tre scenari
Va chiarito il senso in cui si parla di “opzione” per una polizza che, in apparenza, sembra solo esposta. Per il debitore, la strada consiste nel riconoscere fin dall’inizio la natura finanziaria del prodotto e metterlo spontaneamente a disposizione della procedura, invece di avviare una contestazione destinata con buona probabilità a fallire, e nel valorizzarne l’apporto ai fini della valutazione complessiva della procedura e della futura esdebitazione. Per il liquidatore, la strada è acquisire il valore. Tre scenari la rendono sensata.
Primo scenario: premio unico di importo elevato, investito in una unit linked multi-comparto, con riscatto possibile dopo dodici mesi e maggiorazione caso morte dell’1%. Il prodotto è un investimento in tutto tranne che nel nome.
Secondo scenario: index linked a scadenza quinquennale, con rendimento legato a un paniere azionario e nessuna garanzia di restituzione del capitale. Il rischio demografico è marginale e il capitale può ridursi anche in modo significativo.
Terzo scenario: il debitore intende accedere alla liquidazione controllata su propria domanda. Secondo l’art. 268, comma 3, CCII, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Una unit linked con valore di riscatto apprezzabile può essere proprio l’attivo che rende la procedura ammissibile.
Come si esegue in sintesi
Il liquidatore, ottenuta la documentazione (set informativo, KID, condizioni generali, estratto conto annuale, valore di riscatto aggiornato), valuta la presenza o meno di garanzie di capitale, l’entità della copertura caso morte, la durata, la presenza di penali. Se la natura finanziaria è evidente, chiede il riscatto all’assicuratore; in caso di resistenza dell’assicuratore o del debitore, la questione viene portata davanti al giudice, eventualmente con un giudizio di accertamento. Il debitore può depositare osservazioni e documenti per sostenere la presenza di una componente previdenziale effettiva.
Vantaggi motivati
Per il debitore che non contesta, il vantaggio è la prevedibilità: la procedura si svolge senza contenziosi accessori, il programma di liquidazione può essere completato in tempi più brevi e la collaborazione è un elemento che si inserisce positivamente nel percorso verso l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII. Per i creditori, il vantaggio è evidente: un attivo liquido e di realizzo rapido. Vi è poi un vantaggio meno intuitivo: la qualificazione finanziaria del prodotto può aprire, in determinati casi, profili di contestazione nei confronti dell’intermediario che ha collocato la polizza, ad esempio per violazione degli obblighi informativi o di adeguatezza, la cui valutazione richiede però un esame tecnico caso per caso.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia, per il debitore, è la perdita del contratto e, talvolta, la cristallizzazione di una perdita: il riscatto anticipato di una index linked in un momento di mercato sfavorevole o con penali elevate può restituire meno di quanto versato. Per il liquidatore il rischio è opposto: insistere sul riscatto di una polizza che, all’esame approfondito, presenta una garanzia di capitale e una copertura demografica reale significa esporsi a una contestazione fondata e a un contenzioso dagli esiti incerti. Le polizze ibride, multiramo, con una parte in gestione separata e una parte in fondi, sono il terreno più scivoloso: in questi casi la valutazione non è binaria e può condurre a un trattamento differenziato delle due componenti, soluzione che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora definito in modo uniforme.
Il profilo ideale di questa opzione è quello del debitore titolare di una unit linked o index linked senza garanzia di capitale, sottoscritta con finalità di investimento, che ha interesse a una procedura lineare e collaborativa più che a una contestazione dall’esito improbabile.
Pronunce a supporto
Cass. sez. I n. 3785/2024 per la distinzione tra unit linked pure e garantite e la natura eccezionale dell’art. 1923 c.c.; Cass. sez. III n. 21022/2024 sulla prevalenza della sostanza sulla forma; Cass. n. 10333/2018 sulla qualificazione come investimento in mancanza di garanzia del capitale.
Opzione 3 – Il fondo pensione e le altre forme di previdenza complementare
In cosa consiste e su quale base normativa
Il fondo pensione (fondo negoziale, fondo aperto o piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, il cosiddetto PIP) non è una polizza vita in senso stretto, anche quando è collocato da una compagnia di assicurazione. È una forma di previdenza complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con regole proprie su accesso alle prestazioni, anticipazioni e riscatti. Il confronto con le polizze è inevitabile perché, nella percezione di chi ha debiti, il fondo pensione è l’altro grande “contenitore protetto” del risparmio di lungo periodo.
La disciplina di riferimento è l’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005, che, nella lettura corrente, distingue due momenti. Nella fase di accumulo, la posizione individuale costituita presso la forma pensionistica complementare è considerata intangibile. Nella fase di erogazione, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nei limiti e con le modalità previsti per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Il regime delle altre anticipazioni (acquisto o ristrutturazione della prima casa, ulteriori esigenze) e dei riscatti è oggetto di letture non del tutto uniformi e va verificato, contratto per contratto, sul testo vigente della norma e sul regolamento del fondo.
Il raccordo con la liquidazione controllata passa per due lettere dell’art. 268, comma 4, CCII: la lett. a), che esclude i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., e la lett. b), che esclude le pensioni nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia. Sullo sfondo sta la tendenza della giurisprudenza a riconoscere portata generale alle tutele dell’art. 545 c.p.c. per le prestazioni che tengono luogo di pensione: le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 26252/2022, hanno esteso quei limiti anche alla confisca per equivalente e al sequestro preventivo, collegandoli agli artt. 2 e 38 Cost.
Quando ha senso: tre scenari
Primo scenario: il debitore ha quarantotto anni e versa da tempo il TFR e un contributo volontario a un fondo negoziale di categoria; non ha ancora maturato i requisiti per la prestazione. La posizione è in fase di accumulo e la sua intangibilità costituisce, per il debitore, il punto di forza dello strumento.
Secondo scenario: il debitore ha sessantacinque anni e maturerà i requisiti per la prestazione durante la procedura. La prestazione, una volta erogata, è trattata come una pensione: entra nella liquidazione per la parte che eccede quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento.
Terzo scenario: il debitore ha cessato il rapporto di lavoro e potrebbe chiedere il riscatto della posizione. Qui il confine si fa incerto, perché il riscatto converte la posizione previdenziale in una somma disponibile, con effetti simili a quelli già visti per il riscatto anticipato delle polizze.
Come si esegue in sintesi
Il debitore indica nel ricorso l’adesione alla forma pensionistica, allegando l’estratto conto della posizione e il regolamento. Il liquidatore verifica la fase in cui si trova la posizione (accumulo o erogazione), l’eventuale maturazione dei requisiti durante la procedura e la presenza di richieste di anticipazione o riscatto. In caso di prestazione erogata durante la procedura, il giudice determina, secondo l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, la quota da lasciare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale del fondo pensione è che la tutela non dipende da un giudizio sulla causa del contratto, come accade per le polizze linked, ma da una scelta espressa del legislatore della previdenza complementare. La fase di accumulo non richiede di dimostrare caso per caso la funzione previdenziale, che è intrinseca alla natura dello strumento. Il secondo vantaggio è la coerenza con la logica della procedura: quando la prestazione viene erogata, il giudice ha a disposizione uno strumento flessibile, il limite del mantenimento, che consente di bilanciare l’interesse dei creditori con le esigenze di vita del debitore.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia riguarda soprattutto la durata della procedura. Secondo l’art. 272, comma 3, CCII, la liquidazione controllata resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura: se in quel periodo il debitore matura i requisiti e incassa la prestazione in capitale, la quota eccedente il mantenimento può essere acquisita alla procedura. Un secondo rischio riguarda i versamenti volontari straordinari effettuati quando la crisi era già in atto: anche se la norma speciale protegge la posizione, un versamento di importo anomalo, sottratto ai creditori in prossimità del ricorso, può essere esposto a contestazioni secondo le regole generali sugli atti in pregiudizio dei creditori. Va soppesato, infine, il rischio di confondere il PIP con una polizza di ramo III: un piano pensionistico che investe in fondi interni resta una forma di previdenza complementare se è iscritto come tale, mentre una unit linked “con finalità pensionistica” dichiarata solo nel materiale commerciale resta una unit linked.
Il profilo ideale di questa opzione è quello del debitore che ha aderito a una forma pensionistica complementare regolarmente iscritta, con versamenti ordinari e lontano dalla maturazione dei requisiti.
Pronunce a supporto
Sul fondo pensione, nelle fonti consultate per questo articolo non sono emerse pronunce di legittimità specifiche sulla liquidazione controllata. Il riferimento più vicino è Cass. SU pen. n. 26252/2022 sulla portata generale dei limiti dell’art. 545 c.p.c. per le prestazioni che tengono luogo di pensione. Per il resto, l’analisi si fonda sul testo dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005 e dell’art. 268 CCII.
Le tre strade messe alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali. I dati di partenza sono comuni: debitore persona fisica, consumatore, debiti complessivi per 118.460 €, di cui 96.315 € scaduti e non pagati; ricorso per liquidazione controllata depositato il 3 marzo 2026, sentenza di apertura del 14 aprile 2026; termine per le domande di ammissione al passivo fissato in 90 giorni, con scadenza lunedì 13 luglio 2026.
Ipotesi A – Stessa somma, tre contenitori diversi
Il debitore dispone di 43.270 € di risparmio di lungo periodo. Si confrontano tre varianti, ciascuna isolata dalle altre.
Variante 1: i 43.270 € corrispondono al valore di riscatto di una polizza mista rivalutabile stipulata nel 2011, con premi annui di 2.140 € pagati regolarmente, capitale garantito e copertura caso morte a favore dei figli. In base all’art. 1923 c.c. e all’art. 268, comma 4, lett. d), CCII, letti alla luce di Cass. SU n. 8271/2008, la polizza non entra nell’attivo e il liquidatore non può riscattarla. I premi pagati negli anni precedenti la crisi, proporzionati al reddito, non presentano profili di pregiudizio per i creditori. Esito: la polizza resta fuori dalla procedura; l’attivo della liquidazione è formato dagli altri beni e dalla quota di reddito eccedente il mantenimento.
Variante 2: i 43.270 € sono il controvalore di una unit linked sottoscritta nel 2022 con premio unico, priva di garanzia di capitale, con maggiorazione caso morte dell’1%. Applicando i criteri di Cass. sez. I n. 3785/2024, il contratto ha causa finanziaria e non è protetto. Il liquidatore chiede il riscatto; ipotizzando penali dell’1,5%, l’assicuratore liquida circa 42.621 €, che entrano nell’attivo da ripartire secondo l’ordine delle cause di prelazione. Esito: la somma va ai creditori; per il debitore il contratto si estingue.
Variante 3: i 43.270 € sono la posizione accumulata in un fondo pensione negoziale, con il debitore lontano dai requisiti. Secondo la lettura corrente dell’art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005, la posizione in fase di accumulo è intangibile. Esito: la posizione resta fuori dalla procedura; se però i requisiti maturassero entro tre anni dall’apertura, cioè entro il 14 aprile 2029 (sabato, quindi con riferimento operativo a lunedì 16 aprile 2029), la prestazione erogata sarebbe trattata come una pensione e la quota eccedente il mantenimento potrebbe essere acquisita.
Il confronto mostra che, a parità di importo, l’esito per i creditori oscilla tra zero e oltre 42.000 €, e che la differenza non dipende dalla somma ma dalla struttura del contratto.
Ipotesi B – Il premio unico versato quando i debiti erano già scaduti
Stessi dati, ma con una variante decisiva: il 9 luglio 2025, quando le rate di due finanziamenti risultavano già insolute da oltre sei mesi, il debitore ha versato un premio unico di 61.500 € su una polizza vita tradizionale con capitale garantito, ricavato dalla vendita di un immobile ereditato.
Sul piano della prestazione, la polizza potrebbe in astratto essere qualificata come assicurativa e quindi protetta dall’art. 1923, comma 1, c.c. Ma il comma 2 fa salve, rispetto ai premi pagati, le norme sulla revocazione degli atti in pregiudizio dei creditori. Il liquidatore, autorizzato dal giudice secondo l’art. 274 CCII, può agire con la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace il pagamento del premio. Elementi a favore dell’azione: la coincidenza temporale con l’insolvenza, l’entità del premio rispetto al patrimonio residuo, la trasformazione di un bene aggredibile (il ricavato della vendita) in un contratto in astratto protetto. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto: il termine scadrebbe quindi il 9 luglio 2030, un martedì. In caso di accoglimento, l’inefficacia riguarda il premio di 61.500 € e consente alla procedura di soddisfarsi su di esso.
Il raffronto con la variante 1 dell’ipotesi A è istruttivo: lo stesso tipo di contratto, protetto quando i premi sono stati pagati in tempi non sospetti, diventa esposto quando il premio è stato versato in piena crisi.
Ipotesi C – Il riscatto anticipato prima del ricorso
Ultima variante: il debitore, temendo il liquidatore, riscatta il 10 febbraio 2026 la polizza mista della variante 1 dell’ipotesi A, incassando 43.270 € sul proprio conto corrente, e deposita il ricorso il 3 marzo 2026. Alla data di apertura sul conto sono rimasti 39.840 €.
Il riscatto ha trasformato una prestazione protetta in denaro liquido. La logica espressa da Cass. pen. sez. VI n. 34306/2025, secondo cui le somme da riscatto anticipato volontario tornano a essere semplice risparmio, conduce a ritenere che i 39.840 € presenti sul conto entrino nell’attivo. In più, i 3.430 € spesi tra il riscatto e il ricorso dovranno essere giustificati, perché eventuali pagamenti preferenziali a singoli creditori o atti di disposizione anomali possono essere valutati sia come atti impugnabili sia nella prospettiva dell’esdebitazione. Esito: il debitore ha perso la protezione che la polizza gli avrebbe garantito restando in vita.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume il confronto tra le tre strade. Le voci sono quelle che, nella pratica, pesano davvero sulla scelta: i tempi con cui la questione si definisce, la complessità dell’accertamento, i rischi in caso di esito sfavorevole, gli effetti sulla procedura e la reversibilità della situazione. Quanto ai costi, contano solo quelli previsti dalla legge per la procedura e per gli eventuali giudizi accessori: il compenso del liquidatore e dell’OCC, liquidato dal giudice secondo il D.M. 202/2014 come richiamato dall’art. 275, comma 3, CCII, e il contributo unificato per le eventuali azioni promosse dal liquidatore, determinato in base al valore della causa.
| Voce | Polizza tradizionale previdenziale | Unit linked / index linked finanziaria | Fondo pensione |
|---|---|---|---|
| Fondamento della tutela | Art. 1923 c.1 c.c. + art. 268 c.4 lett. d) CCII; Cass. SU 8271/2008 | Nessuna tutela se manca la componente previdenziale (Cass. 3785/2024) | Art. 11 c.10 D.Lgs. 252/2005 + art. 268 c.4 lett. a) e b) CCII |
| Tempi di definizione | Brevi se la natura è pacifica | Brevi se il debitore non contesta; lunghi in caso di giudizio | Brevi in fase di accumulo; legati alla maturazione dei requisiti |
| Complessità dell’accertamento | Media: verifica di garanzia di capitale, rischio demografico, premi | Alta per i prodotti ibridi o multiramo | Bassa se la forma è iscritta come previdenza complementare |
| Rischi in caso di esito negativo | Revocatoria dei premi (art. 1923 c.2 c.c.) | Riscatto con possibili penali e perdite di mercato | Acquisizione della prestazione eccedente il mantenimento |
| Effetti sulla procedura | Contratto escluso dall’attivo | Valore di riscatto acquisito all’attivo | Posizione esclusa; prestazioni trattate come pensione |
| Reversibilità | Persa con il riscatto volontario | Irreversibile una volta riscattata | Persa con il riscatto della posizione |
| Costi di legge rilevanti | Contributo unificato per l’eventuale revocatoria | Nessun costo accessorio se non c’è contenzioso | Normalmente nessuno |
I criteri per scegliere la linea da tenere
Nessuno dei tre contenitori è, in sé, buono o cattivo: la scelta di come presentare il contratto nella procedura, e di come reagire alle iniziative del liquidatore, dipende da alcuni criteri concreti che vanno pesati insieme.
Primo criterio: la struttura del contratto prevale sul suo nome. Se la polizza presenta garanzia di capitale, rendimento minimo e una copertura caso morte significativa, generalmente la difesa della sua esclusione dall’attivo ha basi solide. Se invece il capitale dipende interamente dall’andamento dei fondi, la difesa è debole e la strada collaborativa tende a essere più conveniente. Per i prodotti multiramo la risposta può essere diversa per ciascuna componente.
Secondo criterio: la cronologia dei premi. Se i premi sono stati pagati in misura ordinaria e prima della crisi, il rischio di revocatoria è contenuto. Se è stato versato un premio unico consistente quando i debiti erano già scaduti, il comma 2 dell’art. 1923 c.c. rende plausibile un’azione del liquidatore, e va soppesata l’opportunità di affrontare la questione apertamente già nel ricorso.
Terzo criterio: chi è il beneficiario e quale evento è assicurato. Una polizza con beneficiari terzi per il caso morte e una reale finalità di protezione familiare si colloca nel cuore della ratio dell’art. 1923 c.c.; una polizza in cui contraente, assicurato e beneficiario coincidono e il riscatto è libero dopo pochi mesi assomiglia di più a un deposito. Il diritto del beneficiario, che secondo l’art. 1920 c.c. è un diritto proprio, rafforza la posizione della polizza, ma non sana un premio pagato in pregiudizio dei creditori.
Quarto criterio: l’orizzonte temporale della procedura. Se il debitore è vicino alla maturazione dei requisiti per la prestazione del fondo pensione o alla scadenza della polizza, occorre considerare che, secondo l’art. 272, comma 3, CCII, la procedura resta aperta tre anni dall’apertura ai fini dei beni sopravvenuti. Una prestazione in capitale incassata in quel periodo pone questioni diverse da una posizione ancora in accumulo.
Quinto criterio: l’interesse all’esdebitazione. Se l’obiettivo principale è la liberazione dai debiti alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, come prevede l’art. 282 CCII, va valutato con attenzione se una contestazione sulla natura di una polizza linked valga il rischio di apparire poco collaborativi o di allungare la procedura. A fronte di un valore modesto, la collaborazione può pesare più della difesa; a fronte di un valore rilevante e di una polizza davvero previdenziale, la difesa è un diritto da esercitare.
Questi criteri non si applicano in modo meccanico: due debitori con la stessa polizza possono avere convenienze opposte, a seconda del resto del patrimonio, della composizione del passivo e dei tempi.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: “Nella liquidazione controllata la polizza non si difende con l’etichetta, ma con le clausole, con la cronologia dei premi e con la coerenza dell’intero ricorso.”
Le domande di chi non ha ancora deciso
Posso riscattare la polizza prima di depositare il ricorso, per usare il denaro come preferisco? È possibile sul piano contrattuale, ma va soppesato con attenzione. Il riscatto trasforma una prestazione potenzialmente protetta in denaro liquido, che entra nell’attivo se è ancora presente all’apertura. E l’uso di quel denaro nei mesi precedenti il ricorso (pagamenti a singoli creditori, regali a familiari) può essere esaminato dal liquidatore e pesare sulla valutazione della condotta del debitore.
E se il liquidatore sostiene che la mia polizza è un investimento, mentre io ritengo che sia previdenziale? Si apre una contestazione che va risolta sulla base del contratto. Il debitore può depositare osservazioni e documenti e, se il liquidatore procede, far valere le proprie ragioni davanti al giudice. L’esito dipende dalle clausole: garanzia di capitale, rischio demografico, durata, regime del riscatto. È una partita che si vince o si perde sui documenti, non sulle dichiarazioni di principio.
Posso cambiare strada a metà, ad esempio rinunciando a contestare dopo averlo fatto? Sì, nella maggior parte dei casi. Il debitore può riconoscere la natura finanziaria del prodotto e metterlo a disposizione della procedura anche dopo una prima contestazione; il percorso inverso è più difficile, perché una polizza già riscattata non può essere ricostituita.
I miei figli, beneficiari della polizza, rischiano qualcosa? Il beneficiario acquista un diritto proprio per effetto della designazione. Se la polizza è protetta, la prestazione in caso di morte spetterà a loro. Se però i premi sono stati pagati in pregiudizio dei creditori, l’inefficacia colpisce i premi, non il diritto del beneficiario in quanto tale: è un profilo tecnico che va valutato sul singolo contratto.
Il fondo pensione è sempre al sicuro? In fase di accumulo, secondo la lettura corrente della disciplina della previdenza complementare, la posizione è intangibile. Le prestazioni, invece, sono trattate come pensioni e possono entrare nella procedura per la parte eccedente il mantenimento. Anticipazioni e riscatti richiedono una verifica specifica.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. Per ognuna sono indicati gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo confronto.
Sulla polizza tradizionale con funzione previdenziale (opzione 1)
Cass. SU civ. n. 8271 del 31 marzo 2008. Le somme dovute dall’assicuratore in forza di un’assicurazione sulla vita non entrano nell’attivo della procedura concorsuale per la loro funzione previdenziale; il curatore non può riscattare la polizza stipulata dal debitore prima della procedura; il contratto prosegue nei limiti dell’art. 1924 c.c.; resta alla procedura la revocatoria dei premi se la polizza è stata stipulata in pregiudizio dei creditori e non per reali finalità previdenziali. Rilevanza: è il fondamento di tutta l’opzione 1 e, per l’identità della formula delle cose non pignorabili per legge, il riferimento principale anche per la liquidazione controllata. Una fonte giornalistica riporta il numero come 2871: l’estremo corretto, secondo la fonte che ne riporta il contenuto per esteso, è 8271.
Cass. sez. I n. 8676 del 26 giugno 2000. Ammetteva il riscatto da parte del curatore quando la polizza era priva in modo evidente di funzione di risparmio previdenziale. Rilevanza: è l’orientamento superato dalle Sezioni Unite, utile per comprendere che la discussione sulla funzione del contratto non è nuova.
Precedenti più risalenti (Cass. n. 1811/1965, n. 2802/1972, n. 11975/1999). Richiamati come termini del contrasto composto nel 2008. Rilevanza: documentano la durata del dibattito; non hanno oggi autonomo peso decisionale.
Cass. pen. sez. VI n. 34306/2025. Le somme ottenute con il riscatto anticipato volontario di una polizza vita, accreditate sul conto del titolare, perdono la funzione previdenziale e possono essere sequestrate. Rilevanza: pur nel diverso contesto penale, illumina la scelta di riscattare prima del ricorso, mostrando che la protezione segue la prestazione e non il denaro già incassato.
Sulle polizze unit linked e index linked (opzione 2)
Cass. sez. I n. 3785 del 12 febbraio 2024. Le unit linked in cui il rischio di investimento grava interamente sull’assicurato hanno causa finanziaria e non beneficiano dell’art. 1923 c.c.; la protezione spetta solo se emerge una componente previdenziale effettiva, come nelle polizze con garanzia di una somma minima; l’art. 1923 c.c. è norma eccezionale e non estensibile. Rilevanza: è la pronuncia cardine per distinguere, nella procedura, i prodotti che il liquidatore può acquisire da quelli che deve lasciare al debitore; è stata resa in un giudizio promosso da una curatela.
Cass. sez. III n. 21022 del 26 luglio 2024. Sulla qualificazione giuridica delle polizze linked, secondo il titolo della nota a sentenza pubblicata su rivista, afferma la prevalenza della sostanza sulla forma. Rilevanza: conferma che la qualificazione si fa sulle clausole, non sul nome del prodotto; il testo integrale va letto per i dettagli applicativi.
Cass. n. 10333 del 30 aprile 2018. Ha lasciato ferma la qualificazione come investimento finanziario, data dai giudici di merito, di una polizza priva di garanzia di conservazione del capitale alla scadenza. Rilevanza: mostra il peso decisivo della garanzia di capitale nella linea di confine tra le opzioni 1 e 2.
Cass. ord. n. 2262/2026 e n. 2358/2026. Secondo una testata di settore, hanno riaperto il dibattito su alea, causa e meritevolezza dei contratti presentati come polizze vita. Rilevanza: segnalano che la tendenza a guardare alla sostanza dei prodotti è tuttora in evoluzione; sezione, data e contenuto preciso vanno verificati sul testo ufficiale.
Sul fondo pensione e sulle prestazioni che tengono luogo di pensione (opzione 3)
Cass. SU pen. n. 26252/2022. Riconosce portata generale ai limiti dell’art. 545 c.p.c., estendendoli alla confisca per equivalente e al sequestro preventivo, in ragione del collegamento tra funzione previdenziale della prestazione e diritti inviolabili della persona. Rilevanza: rafforza la lettura secondo cui le prestazioni che sostituiscono o integrano la pensione vanno protette nei limiti propri delle pensioni anche nelle procedure diverse dall’esecuzione individuale.
Sulla procedura di liquidazione controllata in cui il confronto si colloca
Cass. sez. I ord. n. 22074/2025. Per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: chiarisce che la questione delle polizze non incide sull’accesso alla procedura in termini di meritevolezza, ma sulla composizione dell’attivo e, in prospettiva, sulla valutazione della condotta ai fini dell’esdebitazione.
Cass. sez. I ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: è nella relazione dell’OCC che va correttamente rappresentato l’attivo, comprese le polizze e la loro qualificazione; un errore in questa sede si riflette sull’intera procedura, specie quando, secondo l’art. 268, comma 3, CCII, l’apertura su domanda del debitore richiede l’attestazione che vi sia attivo da distribuire.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha una polizza o un fondo pensione
Lo Studio Monardo affronta la questione delle polizze nella liquidazione controllata con un metodo che unisce l’esame tecnico dei contratti e la conoscenza della procedura. Questi sono gli strumenti concreti.
- Esaminiamo il set informativo, il KID e le condizioni generali di ogni polizza per stabilire se vi siano garanzia di capitale, rendimento minimo, copertura caso morte effettiva e un regime di riscatto compatibile con la funzione previdenziale.
- Ricostruiamo la cronologia dei premi pagati confrontandola con la data di scadenza dei debiti, per individuare in anticipo i versamenti esposti a revocatoria secondo l’art. 1923, comma 2, c.c.
- Distinguiamo le componenti dei prodotti multiramo, separando la parte in gestione separata da quella investita in fondi, perché il loro trattamento nella procedura può essere diverso.
- Verifichiamo la natura giuridica dei fondi pensione e dei PIP, accertando che si tratti di forme di previdenza complementare iscritte come tali e la fase in cui si trova la posizione.
- Redigiamo la parte del ricorso dedicata alle polizze, indicando i contratti in modo completo e motivando, con documenti, le ragioni della loro esclusione dall’attivo o, al contrario, della loro messa a disposizione.
- Collaboriamo con l’OCC nella predisposizione della relazione, affinché la qualificazione dei contratti sia rappresentata correttamente fin dal deposito.
- Predisponiamo le osservazioni del debitore quando il liquidatore chiede il riscatto di una polizza che riteniamo protetta, e ne curiamo la discussione davanti al giudice delegato.
- Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel caso specifico, soppesando il valore in gioco, la solidità degli argomenti e l’impatto della scelta sul percorso verso l’esdebitazione.
- Analizziamo con lo staff i profili bancari e finanziari del collocamento, per verificare se la vendita del prodotto presenti violazioni degli obblighi informativi o di adeguatezza da far valere nei confronti dell’intermediario.
- Seguiamo il debitore nei tre anni successivi all’apertura, monitorando scadenze contrattuali e maturazione dei requisiti pensionistici che possono incidere sui beni sopravvenuti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualità di avvocato cassazionista assicura la continuità della strategia fino all’ultimo grado di giudizio: la qualificazione di una polizza scelta nel ricorso deve poter essere difesa, se necessario, davanti al tribunale, nel reclamo e in Cassazione, senza cambiare difensore né linea. È un aspetto tutt’altro che teorico in una materia in cui la Cassazione, dal 2008 al 2026, è intervenuta più volte e continua a precisare i confini dell’art. 1923 c.c.
Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione giuridica dei contratti e sulla procedura, i secondi sulla lettura dei rendiconti, dei valori di riscatto e degli effetti economici di ogni scelta. Il nostro impegno è di mezzi: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia, senza promettere un esito che dipende dal giudice e dal contratto.
Chiusura: la scelta dipende dal contratto, non dalla sua etichetta
Rispondere alla domanda del titolo con un sì o con un no sarebbe semplice, ma sbagliato. La polizza vita tradizionale con reale funzione previdenziale resta, di regola, fuori dalla liquidazione controllata, salvo la revocatoria dei premi pagati in pregiudizio dei creditori. La unit linked e la index linked prive di garanzia di capitale tendono a essere trattate come investimenti e a entrare nell’attivo. Il fondo pensione gode di una tutela legale propria nella fase di accumulo, ma le sue prestazioni seguono le regole delle pensioni. La scelta di come presentare ciascun contratto nella procedura dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e diritti difficili da recuperare.
Lo Studio Monardo segue questi temi perché la materia richiede insieme la conoscenza della liquidazione controllata, propria dell’Avvocato Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e la capacità di leggere prodotti assicurativo-finanziari complessi, garantita dal coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Con la qualità di cassazionista, la linea scelta all’inizio può essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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