Chi Controlla L’esecuzione Del Concordato Minore Omologato?

La sentenza di omologazione del concordato minore viene spesso vissuta come il traguardo. Il debitore ha convinto la maggioranza dei creditori, il giudice ha verificato ammissibilità e fattibilità, la procedura viene dichiarata chiusa. In realtà da quel giorno comincia la parte più lunga: mesi, spesso anni di pagamenti, vendite, riparti, cancellazioni di ipoteche e pignoramenti. Ed è proprio qui che il testo di legge si fa scarno. L’art. 81 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dedica alla fase esecutiva sei commi. Dice chi vigila, chi vende, chi autorizza lo svincolo delle somme, quando si liquida il compenso dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Non dice però cosa deve contenere una relazione semestrale, cosa accade se non viene depositata, quanto può durare una proroga, chi decide se una vendita a un prezzo diverso dalla stima resta “conforme al piano”.

Su questi vuoti contano i provvedimenti dei giudici: le sentenze di omologa che fissano le regole della fase esecutiva, le pronunce della Cassazione che tracciano il confine tra ciò che si può ancora cambiare e ciò che l’omologa ha reso definitivo, le decisioni sul compenso del gestore. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere sull’esecuzione del concordato minore, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per il debitore, per i creditori e per chi vigila.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno, non solo dal lato del difensore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi la fase esecutiva dal punto di vista di chi redige le relazioni periodiche, verifica i pagamenti e sottopone al giudice le difficoltà. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di portare le questioni controverse dell’esecuzione, come la revoca dell’omologazione, fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa linea difensiva.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice davvero l’art. 81 CCII

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici serve partire dal testo vigente dell’art. 81 CCII, rubricato “Esecuzione del concordato minore”, nella versione pubblicata da Brocardi aggiornata al 12 agosto 2026. La norma è stata ritoccata, nel comma 6, dal D.Lgs. 147/2020; la pagina consultata non segnala modifiche del D.Lgs. 136/2024 a questo articolo. Riassumiamo i sei commi con parole nostre.

Comma 1 – Chi fa e chi vigila. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Le vendite e le cessioni previste dal piano sono effettuate dal debitore con procedure competitive, anche tramite soggetti specializzati, sotto il controllo dell’OCC; le stime sono di regola affidate a operatori esperti (salvo i beni di modesto valore) e la pubblicità deve assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice.

Comma 2 – Svincolo e cancellazioni. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di apertura disposta ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. b).

Comma 3 – Atti in violazione del piano. I pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura (art. 78, comma 2, lett. a).

Comma 4 – Relazione finale e compenso. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Se il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, il giudice liquida il compenso dell’OCC, tenendo conto di eventuali accordi con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

Comma 5 – Esecuzione incompleta e proroga. Se il piano non è stato eseguito integralmente e correttamente, il giudice indica gli atti da compiere e fissa un termine. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche dopo una proroga che il debitore può chiedere tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, applicando in quanto compatibili le regole dell’art. 82.

Comma 6 – Diligenza. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.

A questo nucleo si aggiunge una norma che cambia la geografia dei controlli: l’art. 78, comma 2-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Il giudice nomina un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e la nomina appare necessaria, quando è proposto un concordato in continuità omologabile secondo l’art. 112, comma 2, oppure quando lo chiede il debitore. In questi casi, come vedremo, il ruolo di vigilanza in fase esecutiva può spostarsi dall’OCC al commissario.

Infine, l’art. 74, comma 4 rinvia, per quanto non previsto, alle norme del concordato preventivo “in quanto compatibili”. È attraverso questo rinvio che entrano nel discorso figure come il liquidatore e principi come quelli elaborati dalla Cassazione sul concordato preventivo omologato. Il confronto con la norma gemella dell’art. 71 (esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è utile: lì il legislatore ha previsto espressamente il D.M. 202/2014 come base per il compenso dell’OCC e la possibilità di acconti in caso di riparti parziali, mentre l’art. 81, nel testo consultato, non contiene la stessa precisazione sugli acconti.

Chi Cosa fa nella fase esecutiva Fonte
Debitore Compie ogni atto necessario, paga, vende con procedure competitive art. 81 c.1 CCII
OCC Vigila, risolve le difficoltà, riferisce ogni sei mesi, presenta la relazione finale art. 81 c.1 e c.4 CCII
Commissario giudiziale Esercita le funzioni dell’OCC quando è nominato art. 78 c.2-bis CCII
Giudice Autorizza svincoli e cancellazioni, decide le difficoltà, fissa termini e proroghe, revoca, liquida il compenso art. 81 c.2, c.4, c.5 CCII
Creditori Ricevono i pagamenti, possono sollecitare la revoca art. 82 CCII

L’orientamento consolidato: l’omologa chiude la partita, ma non la vigilanza

Sulla fase esecutiva del concordato minore non esiste ancora un corpo di pronunce di legittimità dedicate. Esiste però un principio che emerge in modo coerente da più direzioni: dopo l’omologa il contenuto del piano non si rinegozia, ma la sua attuazione resta sotto il controllo costante dell’organo della procedura e, in ultima istanza, del giudice. Vediamo le tre decisioni che lo compongono.

La Cassazione sul concordato in continuità: la facoltà di modifica si esaurisce con l’omologazione

La prima tessera viene dal concordato preventivo. Con l’ordinanza Cass. n. 22229/2026, commentata dalla stampa specializzata nell’agosto 2026 con un titolo eloquente (“la facoltà di modifica della proposta non sopravvive all’omologazione”; “l’omologa chiude la partita”), la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità di modificare proposta e piano appartiene alla fase che precede l’omologazione. Una volta che il tribunale ha omologato, il debitore non può più riscrivere unilateralmente le condizioni approvate.

Il principio, riformulato: l’omologazione cristallizza il piano; ciò che viene dopo è solo esecuzione, non rinegoziazione.

Il principio, calato nella pratica, significa che chi ha un concordato minore omologato non può decidere da solo di ridurre una rata, di allungare la durata o di sostituire un bene da vendere con un altro. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, rende questa lettura coerente anche per il concordato minore, tanto più che l’art. 81, comma 5, prevede come unico rimedio all’esecuzione imperfetta l’indicazione di atti e termini da parte del giudice, con possibile proroga, e non una “modifica” del piano. In altre parole, se ti trovi in difficoltà con i pagamenti, la strada non è cambiare il piano per conto tuo: è far emergere il problema tramite l’OCC davanti al giudice, che è l’unico a poter assegnare termini e valutare la situazione.

Il Tribunale di Trani: la vigilanza scritta nella sentenza di omologa

La seconda tessera è un provvedimento di merito: la sentenza del Tribunale di Trani n. 25/2026, pubblicata il 2 marzo 2026 (decisa il 20 febbraio 2026), che omologa un concordato minore in continuità di un’impresa individuale. Il piano prevedeva rate mensili di 500 euro per 90 mesi e percentuali differenziate tra prededucibili, privilegiati e chirografari.

Il dispositivo è una piccola guida della fase esecutiva. Il tribunale ha stabilito che il commissario giudiziale nominato nella procedura vigili sull’esatto adempimento, depositi una relazione riepilogativa semestrale, comunichi al giudice ogni irregolarità e presenti al termine una relazione finale. Ha inoltre precisato che lo svincolo delle somme va chiesto al giudice e che vanno cancellati prelazioni, pignoramenti, sequestri e la trascrizione del decreto di apertura.

Il principio, riformulato: la sentenza di omologa può e deve dettare le regole operative dell’esecuzione, e quando è stato nominato un commissario giudiziale è quest’ultimo, con le funzioni dell’OCC, a vigilare e riferire ogni sei mesi.

La traduzione pratica è immediata: il primo documento da leggere, quando si vuole sapere chi controlla e con quale cadenza, è la sentenza di omologa del proprio concordato. È lì che il giudice declina l’art. 81 sul caso concreto.

Il compenso dell’organo: liquidato dal giudice, pagato a esecuzione completata

Sempre la sentenza di Trani n. 25/2026 contiene una precisazione che merita attenzione: il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice e non può essere rimesso al solo accordo tra le parti; va pagato solo dopo la liquidazione e dopo la completa esecuzione del concordato, e spetta all’OCC chiederne la liquidazione una volta che il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, secondo l’art. 81, comma 4.

Su un aspetto contiguo si è pronunciata la Cassazione. Con Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 la Suprema Corte ha affermato che il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non grava sul ricavato della vendita dei beni ipotecati. La fonte che riporta la pronuncia ne indica il principio senza consentirci di ricostruire in dettaglio la procedura in cui è maturata; lo riportiamo quindi nei soli termini verificati.

Il principio, calato nella pratica, significa due cose. Per il debitore: il compenso dell’organo non è una voce che si paga “quando capita”, ma una spesa che il giudice determina alla fine, tenendo conto della diligenza dell’OCC (art. 81, comma 6) e degli accordi eventualmente presi. Per il creditore ipotecario: la prededuzione del compenso non può tradursi in una erosione della somma ricavata dalla vendita del bene su cui grava la sua ipoteca. Chi redige il piano deve quindi prevedere fin dall’inizio da quale massa attiva sarà pagato l’organo, perché l’esecuzione non potrà correggere questa scelta.

L’ordine delle prelazioni come parametro di controllo

L’ultima tessera dell’orientamento consolidato riguarda il metro con cui l’OCC verifica i riparti. Con Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Suprema Corte ha stabilito che anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione. La decisione riguarda la costruzione della proposta, ma ha una ricaduta diretta sulla fase esecutiva: il piano omologato, che rispetta l’ordine delle prelazioni, è il parametro rispetto al quale l’OCC controlla ogni pagamento, e un riparto che lo alteri è un atto non conforme al piano, esposto all’inefficacia dell’art. 81, comma 3.

L’orientamento si è consolidato, dunque, nel senso che la fase esecutiva non è uno spazio libero: è il luogo in cui il piano approvato viene attuato riga per riga, sotto un controllo che il legislatore ha voluto periodico e documentato.

Prima questione aperta: le relazioni semestrali, cosa contengono e cosa succede se mancano

La questione

Il lettore se lo chiede in modo molto diretto. Se sono il debitore: cosa scrive l’OCC al giudice ogni sei mesi? Posso leggerlo? Posso contestarlo? Se sono il creditore: come faccio a sapere se il piano viene rispettato, visto che la procedura è stata dichiarata chiusa? E se la relazione non arriva, cosa succede?

Cosa hanno deciso i giudici

La legge si limita a dire che l’OCC “riferisce per iscritto” al giudice ogni sei mesi sullo stato dell’esecuzione (art. 81, comma 1). Il contenuto della relazione non è disciplinato. I provvedimenti di merito suppliscono. Nella sentenza del Tribunale di Trani n. 25/2026 il giudice ha definito la relazione come “riepilogativa”, affiancandola all’obbligo di comunicare al giudice eventuali irregolarità senza attendere la scadenza semestrale. È un’indicazione importante: la cadenza dei sei mesi è un minimo, non un limite. Se l’OCC (o il commissario) rileva un’irregolarità, deve riferire subito.

Dalla stessa sentenza emerge un dato sulla durata: il piano omologato era di 90 mesi, cioè sette anni e mezzo. Significa quindi, in astratto, quindici relazioni semestrali più la relazione finale. Sul tema della durata dei piani si registra però una sensibilità diversa in altri tribunali: lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore richiama una pronuncia del Tribunale di Mantova del 6 febbraio 2025 che ha indicato in cinque anni la durata massima del piano, sia pure in materia di accordi di ristrutturazione. Non siamo davanti a un contrasto in senso tecnico, perché le due decisioni riguardano strumenti diversi; ma il dato segnala che più il piano è lungo, più il controllo periodico diventa decisivo e più il giudice sarà attento alla tenuta della fattibilità nel tempo.

Se c’è contrasto

Non abbiamo individuato, nelle fonti consultate, pronunce che abbiano deciso in modo esplicito le conseguenze del mancato deposito della relazione semestrale. Non si può quindi parlare di contrasto, ma di silenzio. In questo vuoto l’unico appiglio è il testo: l’art. 81, comma 6, impone al giudice di tenere conto della diligenza dell’OCC nella liquidazione del compenso. L’assunzione prudenziale è che l’omesso o ritardato deposito delle relazioni periodiche pesi sul compenso dell’organo e, sul piano sostanziale, privi il giudice delle informazioni necessarie a intervenire per tempo.

Per il debitore il rischio è indiretto ma concreto: se le relazioni non vengono depositate, un’irregolarità che si poteva sanare con un termine del giudice può trasformarsi, quando emerge tardi, in un inadempimento ormai grave. Per il creditore, la relazione è lo strumento principale per sapere cosa accade dopo la chiusura formale della procedura.

Cosa significa per te

Se sei il debitore, considera ogni scadenza semestrale come un momento di verifica tuo, non solo dell’OCC: prepara per tempo le prove dei pagamenti effettuati (bonifici, quietanze, estratti conto), lo stato delle vendite, le eventuali somme accantonate. Una relazione semestrale completa e puntuale è la tua migliore difesa contro una futura istanza di revoca. Se emerge un problema, è meglio che sia la relazione stessa a descriverlo insieme alla soluzione proposta, piuttosto che lasciarlo scoprire a un creditore.

Se sei il creditore, chiedi di essere informato: la sentenza di omologa e il fascicolo telematico della procedura sono il punto di partenza. Se le relazioni non risultano depositate, la strada è segnalarlo al giudice, che può sollecitare l’organo.

In mancanza di un modello legale, è utile sapere quali contenuti una relazione semestrale ben fatta dovrebbe avere per servire davvero al giudice. Li ricaviamo dai compiti che l’art. 81 attribuisce all’organo, non da una prescrizione normativa specifica, e li indichiamo come buona prassi:

Sezione della relazione Cosa dovrebbe riportare Da quale compito dell’art. 81 deriva
Pagamenti Rate scadute nel semestre, rate pagate, eventuali arretrati, con le prove Vigilanza sull’esatto adempimento (c.1)
Vendite e cessioni Stato delle procedure competitive, stime, pubblicità, offerte ricevute Controllo delle vendite (c.1)
Riparti Somme distribuite e loro coerenza con l’ordine previsto nel piano Conformità al piano (c.2 e c.3)
Vincoli Svincoli richiesti o ottenuti, cancellazioni ordinate ed eseguite Svincolo e cancellazioni (c.2)
Difficoltà Problemi emersi, soluzioni adottate, questioni da sottoporre al giudice Risoluzione delle difficoltà (c.1)
Prospettiva Sostenibilità delle rate residue nel semestre successivo Prevenzione dell’esecuzione imperfetta (c.5)

Una relazione costruita così consente al giudice di intervenire con un termine prima che l’inadempimento diventi irreversibile, e consente ai creditori di capire se il piano sta funzionando senza dover avviare iniziative proprie. Per il debitore, poi, ogni relazione positiva diventa un tassello della prova che il piano è stato eseguito integralmente e correttamente: è la condizione cui l’art. 81, comma 4, lega la relazione finale e la liquidazione del compenso. In un piano lungo, come quello di 90 mesi omologato a Trani, la somma delle relazioni semestrali è di fatto la storia documentata dell’esecuzione, ed è su quella storia che il giudice deciderà alla fine.

Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la relazione semestrale è il documento in cui si decide, con mesi di anticipo, se un concordato arriverà a esecuzione o finirà in revoca.

Seconda questione aperta: vendite, liquidatore e autorizzazioni del giudice in fase esecutiva

La questione

Il piano prevede la vendita di un immobile o di un’azienda. Chi la fa materialmente? Serve un liquidatore? Il debitore deve chiedere ogni volta l’autorizzazione al giudice? E se l’offerta migliore è inferiore alla stima indicata nel piano, la vendita è ancora “conforme”?

Cosa hanno deciso i giudici

Il testo dell’art. 81, comma 1, è chiaro su un punto: alle vendite provvede il debitore, con procedure competitive, anche tramite soggetti specializzati, sotto il controllo dell’OCC, sulla base di stime affidate di regola a operatori esperti e con pubblicità adeguata. Il giudice non autorizza la singola vendita come accade nelle procedure liquidatorie; interviene dopo, quando deve autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione dei vincoli, e lo fa solo sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano (comma 2).

L’art. 81 non menziona un liquidatore. La figura entra però nella prassi: lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 elenca tra le spese di procedura quelle dell’“eventuale liquidatore nominato su istanza del debitore”. Il fondamento va cercato nel rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo, che per il concordato con cessione dei beni prevedono la nomina di un liquidatore. Nel concordato minore liquidatorio, sostenuto da risorse esterne ai sensi dell’art. 74, comma 2, la nomina può quindi essere chiesta dal debitore quando le vendite sono complesse o quando conviene affidarle a un soggetto terzo.

La sentenza del Tribunale di Trani n. 25/2026, riguardando un concordato in continuità, non nomina alcun liquidatore e non dispone vendite: un dettaglio che conferma come la figura non sia automatica, ma legata alla struttura del piano.

Sul ricavato delle vendite incide poi Cass. Sez. I n. 6865/2025: se il bene venduto è ipotecato, il compenso del gestore, pur prededucibile, non può essere prelevato da quel ricavato. Nella fase esecutiva questo si traduce in un controllo preciso che l’OCC deve fare prima che il giudice autorizzi lo svincolo: da quale massa si stanno pagando le spese della procedura.

Infine, Cass. n. 22229/2026 ci dice cosa non si può fare: trasformare una vendita “diversa” in una modifica del piano. Se il piano prevedeva la vendita di un bene a un determinato valore e il mercato offre molto meno, la vendita al ribasso non è una semplice esecuzione, ma tocca la sostanza di ciò che i creditori hanno approvato.

Se c’è contrasto

Sulla conformità al piano di una vendita a prezzo inferiore alla stima non abbiamo individuato pronunce edite sul concordato minore. Due letture sono possibili. Per la prima, ciò che conta è il rispetto della procedura competitiva: se la vendita è stata condotta con adeguata pubblicità e confronto tra offerte, il prezzo è quello di mercato e l’atto è conforme. Per la seconda, una differenza rilevante rispetto alla stima incide sulla percentuale promessa ai creditori e richiede una valutazione del giudice. L’assunzione prudenziale è non procedere mai a una vendita sensibilmente inferiore alla stima del piano senza prima averla sottoposta, tramite l’OCC, al giudice come “difficoltà” ai sensi dell’art. 81, comma 1. È esattamente lo scopo per cui il legislatore ha previsto quel canale.

Cosa significa per te

Se sei il debitore, la libertà di vendere che ti dà l’art. 81 non è libertà di scegliere l’acquirente: devi usare procedure competitive, stime di operatori esperti e pubblicità reale, e farlo sotto il controllo dell’OCC. Ogni pagamento o atto dispositivo compiuto fuori dal piano è inefficace verso i creditori anteriori (art. 81, comma 3), e quindi può essere travolto. Prima di firmare un preliminare, verifica con l’OCC che la vendita sia coerente con il piano e che il giudice, a valle, possa autorizzare svincolo e cancellazioni.

Se sei il creditore ipotecario, il momento cruciale è l’istanza di svincolo: è lì che puoi verificare che il ricavato del bene su cui grava la tua garanzia sia destinato a te nella misura prevista e non a coprire spese della procedura.

Terza questione aperta: termine, proroga, revoca e sorte del compenso

La questione

Il debitore ha saltato alcune rate. Oppure la vendita prevista non si è conclusa nei tempi. Il concordato è perduto? Quanto tempo concede il giudice? Si può chiedere una proroga e a chi? E cosa succede al compenso dell’OCC se il piano non va a buon fine?

Cosa hanno deciso i giudici

L’art. 81, comma 5, disegna una sequenza a gradini. Primo gradino: quando l’esecuzione non è stata integrale e corretta, il giudice indica gli atti necessari e assegna un termine. Secondo gradino: il debitore può chiedere, tramite l’OCC, una proroga del termine. Terzo gradino: se le prescrizioni restano inadempiute anche nel termine prorogato, il giudice revoca l’omologazione, applicando in quanto compatibili le regole dell’art. 82.

La legge non fissa la durata del termine né quella della proroga: entrambe sono rimesse al giudice. Non abbiamo individuato, nelle fonti consultate, provvedimenti editi che indichino durate tipiche. Il dato normativo, però, permette alcune conclusioni. La proroga passa attraverso l’OCC: il debitore non può limitarsi a chiedere più tempo, deve convincere prima l’organo che il ritardo è recuperabile, e l’OCC trasmette la richiesta al giudice con la propria valutazione.

Sul terreno della revoca, un riferimento utile arriva da Cass. n. 19844 del 17 luglio 2025, richiamata dallo studio CNDCEC-FNC in tema di atti in frode: la frode può consistere anche in circostanze taciute o esposte in modo inadeguato. Il principio, maturato a proposito degli atti di frode che incidono sulla procedura, ha un’eco diretta nella fase esecutiva: un debitore che nelle comunicazioni all’OCC omette informazioni rilevanti, per esempio un’entrata sopravvenuta o una vendita compiuta, non si espone soltanto a un inadempimento, ma può offrire materia per una revoca fondata su condotte fraudolente.

Quanto al compenso, la regola è nell’art. 81, comma 4: il giudice lo liquida e ne autorizza il pagamento se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito. La norma gemella per il consumatore, l’art. 71, comma 5, aggiunge che in caso di revoca il compenso dell’OCC è liquidato in base all’attività svolta. L’art. 81, nel testo consultato, non riproduce questa precisazione; il criterio della diligenza (comma 6) vale però in ogni caso.

Una pronuncia recente della Cassazione sul piano del consumatore aiuta a capire come la fase esecutiva vada letta anche nella sua dimensione temporale: Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 ha chiarito che la moratoria fino a due anni dell’art. 67, comma 4, sospende ma non riduce il pagamento dei crediti privilegiati, gli interessi continuano a maturare e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria. La decisione riguarda la ristrutturazione del consumatore e non il concordato minore; la citiamo perché indica con chiarezza un punto che vale per ogni piano omologato: le scadenze fissate dal piano sono vincoli, non indicazioni, e l’organo di vigilanza deve controllarle una per una.

Se c’è contrasto

Il punto più delicato riguarda il rapporto tra il comma 5 dell’art. 81 (termine e proroga, poi revoca) e l’art. 82 (revoca per frode o inadempimento, anche su istanza dei creditori). Ci si chiede se, davanti a un inadempimento, il giudice debba sempre passare per il termine o possa revocare subito. La lettura sistematica che riteniamo più solida è che il comma 5 operi quando l’esecuzione è imperfetta ma recuperabile, mentre la revoca immediata resti per i casi di frode o di inadempimento grave e definitivo, oppure quando il piano è divenuto inattuabile. Non abbiamo però individuato pronunce di legittimità sul concordato minore che risolvano espressamente il punto. L’assunzione prudenziale è che ogni inadempimento vada segnalato subito tramite l’OCC, chiedendo al giudice un termine prima che un creditore chieda la revoca.

Cosa significa per te

Se sei il debitore, il tempo lavora contro di te solo se resti in silenzio. La proroga è uno strumento previsto dalla legge, ma va chiesta tramite l’OCC e motivata con un programma credibile di recupero. Una richiesta fondata su documenti (un contratto di vendita in corso, un’entrata certa, una garanzia di un terzo) ha prospettive ben diverse da una semplice domanda di più tempo.

Se sei il creditore, l’art. 82 ti consente di attivarti, ma il percorso del comma 5 mostra che il giudice tenderà a dare al debitore una possibilità di rimediare. Conviene allora documentare con precisione l’inadempimento e chiedere che venga fissato un termine perentorio, così da arrivare alla revoca, se necessario, con una base solida.

La pronuncia più recente e rilevante: il Tribunale di Trani e il commissario giudiziale in fase esecutiva

Tra i provvedimenti esaminati, quello che meglio fotografa la fase esecutiva dopo il correttivo è la sentenza del Tribunale di Trani n. 25/2026, pubblicata il 2 marzo 2026, poi corretta per errore materiale con un successivo decreto dello stesso anno.

Il contesto

Si tratta di un concordato minore in continuità di un’impresa individuale. Il decreto di apertura risaliva all’ottobre 2025. Nel corso della procedura il piano era stato modificato prima dell’omologa e la modifica era stata approvata dai creditori; il commissario giudiziale aveva depositato la propria relazione finale nel dicembre 2025. Il piano metteva a disposizione dei creditori una somma complessiva, all’esito della correzione, di 44.123,31 euro, con rate mensili di 500 euro per 90 mesi dal mese successivo all’approvazione: 100% ai prededucibili, 75% ai privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c., 26% ai privilegiati ex art. 2752 c.c., nessuna percentuale ai chirografari.

La motivazione in linguaggio piano

Il tribunale ha omologato e, come prevede l’art. 80, ha dichiarato chiusa la procedura. Ma non ha lasciato il debitore senza controllo. Il dispositivo affida al commissario giudiziale, nominato secondo l’art. 78, comma 2-bis, un ruolo che ricalca esattamente quello dell’OCC dell’art. 81: vigilare sull’esatto adempimento, depositare una relazione riepilogativa ogni sei mesi, comunicare le irregolarità, presentare la relazione finale. Al commissario sono affidate anche la comunicazione ai creditori, la pubblicazione della sentenza con la proposta e la trascrizione.

Il giudice ha poi ricordato che, fino a quando la sentenza non diventa definitiva, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ottenere sequestri o acquisire prelazioni. Ha chiarito che lo svincolo delle somme va chiesto al giudice e che vanno cancellati tutti i vincoli, compresa la trascrizione del decreto di apertura. Ha infine stabilito che il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice, non può dipendere solo dall’accordo tra le parti e si paga dopo la completa esecuzione.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima del correttivo, nel concordato minore la vigilanza in esecuzione era sempre dell’OCC. Il comma 2-bis dell’art. 78 ha introdotto la possibilità che, in alcune ipotesi (sospensione generale delle esecuzioni, continuità omologabile ai sensi dell’art. 112 c.2, richiesta del debitore), il giudice nomini un commissario con le funzioni dell’OCC. La sentenza di Trani mostra come questa scelta si proietta sulla fase esecutiva: chi è nominato commissario giudiziale continua a vigilare anche dopo l’omologa, con le stesse cadenze e gli stessi doveri informativi che l’art. 81 attribuisce all’OCC.

Il secondo elemento di novità è la durata. Un piano di 90 mesi con rate di 500 euro significa una sorveglianza lunga, che rende la qualità delle relazioni semestrali più importante della stessa sentenza di omologa.

Il terzo elemento è la correzione per errore materiale. La percentuale ai chirografari indicata in sentenza (5%) non coincideva con quella del piano modificato e approvato (0%): il tribunale l’ha corretta. Il messaggio pratico è che il documento che governa l’esecuzione è il piano approvato dai creditori, e la sentenza deve rispecchiarlo esattamente: chi vigila deve controllare che i pagamenti seguano quel piano e, se nota discrepanze tra piano e sentenza, deve farle emergere subito.

I principi applicati ai casi reali: tre ipotesi di esecuzione

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia, per mostrare come i principi visti funzionano sui numeri e sulle date. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 – La relazione semestrale che scopre una rata mancante

Dati di partenza: concordato minore in continuità di un artigiano, omologato con sentenza pubblicata lunedì 9 marzo 2026. Il piano prevede 60 rate mensili da 623,64 euro, per un totale di 37.418,40 euro, a partire da aprile 2026. La sentenza dispone che l’OCC depositi relazioni semestrali.

Sviluppo: la prima relazione cade intorno a mercoledì 9 settembre 2026. Nel periodo aprile-agosto 2026 sono maturate 5 rate, pari a 3.118,20 euro. L’OCC, confrontando gli estratti conto, rileva che ne sono state pagate 4, per 2.494,56 euro: manca una rata da 623,64 euro.

Esito: alla luce della sentenza del Tribunale di Trani n. 25/2026, che impone di comunicare le irregolarità senza attendere la scadenza, l’OCC avrebbe dovuto segnalare il ritardo appena emerso; nella relazione semestrale lo descrive comunque, insieme al piano di recupero concordato con il debitore (pagamento della rata arretrata insieme a quella di ottobre). Il giudice, informato, può limitarsi a prendere atto o indicare un termine ai sensi dell’art. 81, comma 5. La seconda relazione, intorno a martedì 9 marzo 2027, dovrà dare conto dell’avvenuto recupero. Se il debitore avesse taciuto il problema all’OCC, si sarebbe esposto alla lettura di Cass. n. 19844/2025: ciò che viene taciuto può diventare frode.

Ipotesi 2 – La vendita sotto stima e il ricavato del bene ipotecato

Dati di partenza: concordato minore con apporto di finanza esterna e vendita di un immobile non abitativo. Il piano indica una stima di 148.700 euro. Sul bene grava un’ipoteca di primo grado a garanzia di un credito di 162.380 euro. Dopo una procedura competitiva con pubblicità su portali specializzati, l’offerta migliore è di 131.250 euro.

Sviluppo: la differenza rispetto alla stima è di 17.450 euro, pari a circa l’11,7%. Il debitore vorrebbe accettare subito, temendo che il mercato peggiori. Secondo l’art. 81, comma 1, la vendita spetta a lui, sotto il controllo dell’OCC. Ma lo scostamento incide sulla soddisfazione del creditore ipotecario prevista nel piano.

Esito: l’assunzione prudenziale vista nella seconda questione suggerisce di non firmare prima che l’OCC abbia sottoposto la difficoltà al giudice. In sede di svincolo (art. 81, comma 2) il giudice verifica la conformità dell’atto al piano; se la procedura competitiva è stata reale, la vendita a 131.250 euro può essere ritenuta coerente, ma è bene che ciò emerga prima. Quanto alle spese, per Cass. n. 6865/2025 il compenso del gestore, pur prededucibile, non può essere prelevato dai 131.250 euro destinati al creditore ipotecario: va pagato con altre risorse previste dal piano, per esempio la finanza esterna. Se il piano non lo prevedeva, il problema non si risolve in esecuzione, perché Cass. n. 22229/2026 esclude che dopo l’omologa si possa riscrivere la proposta.

Ipotesi 3 – Termine, proroga e data che cade di domenica

Dati di partenza: concordato minore di un professionista, piano con rate mensili da 412,37 euro. Il debitore non paga tre rate consecutive (1.237,11 euro) per un calo temporaneo di incassi. L’OCC sottopone la difficoltà al giudice.

Sviluppo: con decreto di lunedì 19 ottobre 2026 il giudice, applicando l’art. 81, comma 5, indica l’atto necessario (pagamento delle tre rate arretrate) e assegna 60 giorni: il termine scade venerdì 18 dicembre 2026. Il debitore riesce a versare solo due rate e, prima della scadenza, chiede tramite l’OCC una proroga di 30 giorni, allegando un contratto di consulenza appena firmato. Il trentesimo giorno cadrebbe domenica 17 gennaio 2027: in via prudenziale il calcolo va fatto sul primo giorno lavorativo successivo, lunedì 18 gennaio 2027, salvo diversa indicazione espressa nel decreto di proroga.

Esito: se entro il termine prorogato il debitore paga la rata residua (412,37 euro), l’esecuzione prosegue. Se non paga, il giudice revoca l’omologazione applicando, in quanto compatibili, le regole dell’art. 82, e il compenso dell’OCC andrà valutato in base all’attività svolta e alla diligenza (art. 81, comma 6). Il passaggio decisivo è stato la richiesta di proroga tramite l’OCC e non direttamente: è la strada che l’art. 81, comma 5, indica.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti usati in questa analisi. Il lettore attento noterà che le pronunce dedicate in modo specifico alla fase esecutiva del concordato minore sono poche: la materia è giovane, molte procedure omologate dopo il correttivo sono ancora nella prima fase dei pagamenti, e i provvedimenti sulle relazioni semestrali e sulle autorizzazioni restano per lo più dentro i fascicoli, senza pubblicazione. Per questo abbiamo preferito un numero contenuto di riferimenti, tutti verificati, piuttosto che riempire la tabella con decisioni non pertinenti. Alcune pronunce provengono dal concordato preventivo o dal piano del consumatore: le abbiamo usate perché il rinvio dell’art. 74, comma 4, e il parallelismo con l’art. 71 le rendono utili, e lo abbiamo dichiarato ogni volta. La colonna “rilevanza pratica” indica come ciascuna decisione si traduce nella fase esecutiva, cioè nel controllo dei pagamenti, delle vendite, dei termini e del compenso.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica in esecuzione
Cass. n. 22229/2026 Modifica della proposta nel concordato in continuità La facoltà di modificare la proposta non sopravvive all’omologa Dopo l’omologa si esegue, non si rinegozia: le difficoltà vanno al giudice
Trib. Trani, sent. n. 25/2026, pubbl. 2 marzo 2026 Omologa di concordato minore in continuità Il commissario giudiziale vigila, relaziona ogni sei mesi, segnala irregolarità; compenso liquidato dal giudice a esecuzione completa Modello di dispositivo per la fase esecutiva
Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 Compenso del gestore della crisi Prededucibile ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati Controllo della massa da cui si paga l’organo prima dello svincolo
Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 Ordine delle prelazioni nel concordato minore L’ordine delle cause di prelazione va rispettato Parametro per verificare la conformità dei riparti
Trib. Mantova, 6 febbraio 2025 (richiamato dallo studio CNDCEC-FNC) Durata massima del piano (accordi di ristrutturazione) Durata indicata in cinque anni Più lungo il piano, più rilevante il controllo periodico
Cass. n. 19844 del 17 luglio 2025 Atti in frode Anche le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato possono integrare frode Le omissioni verso l’OCC possono fondare la revoca
Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 Moratoria nel piano del consumatore La moratoria sospende ma non riduce; il rimborso parte alla scadenza Le scadenze del piano sono vincoli da verificare puntualmente

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Mettendo in fila le decisioni e il testo dell’art. 81 CCII, si ricavano alcune regole pratiche che valgono per chiunque sia coinvolto nell’esecuzione di un concordato minore omologato.

  • La sentenza di omologa è il primo documento da leggere: è lì che il giudice stabilisce chi vigila, con quale cadenza e con quali doveri informativi.
  • Se è stato nominato un commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis, è lui a esercitare le funzioni dell’OCC anche nella fase esecutiva.
  • La relazione semestrale è un minimo: le irregolarità vanno comunicate al giudice appena emergono, senza attendere la scadenza.
  • Dopo l’omologa il piano non si modifica unilateralmente: le difficoltà si risolvono tramite l’OCC e, se necessario, con un intervento del giudice.
  • Le vendite le fa il debitore, ma solo con procedure competitive, stime di operatori esperti e pubblicità adeguata, sotto il controllo dell’OCC.
  • Il giudice interviene sulle vendite a valle, autorizzando svincolo e cancellazioni solo dopo aver sentito l’OCC e verificato la conformità dell’atto al piano.
  • Pagamenti e atti dispositivi fuori dal piano sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura.
  • Il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice a esecuzione completata, tenendo conto della diligenza e degli accordi, e non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati.
  • Davanti a un’esecuzione imperfetta il giudice indica atti e termine; la proroga si chiede tramite l’OCC; solo dopo, in caso di nuovo inadempimento, arriva la revoca.
  • Tacere all’OCC un’entrata, una vendita o un problema può trasformare un inadempimento recuperabile in una condotta che giustifica la revoca.
  • La nomina del liquidatore non è automatica: dipende dalla struttura del piano e, di regola, da un’istanza del debitore.

Le domande sul “quindi in pratica?”

La procedura è chiusa con l’omologa: perché qualcuno continua a controllarmi?

Perché la chiusura riguarda la fase di formazione e approvazione del piano, non la sua attuazione. L’art. 81 CCII affida all’OCC la vigilanza sull’esatto adempimento e la relazione al giudice ogni sei mesi. La sentenza del Tribunale di Trani n. 25/2026 lo mostra in concreto: la stessa sentenza che dichiara chiusa la procedura impone all’organo relazioni semestrali, segnalazione delle irregolarità e relazione finale.

Posso vendere un bene previsto nel piano senza chiedere il permesso al giudice?

Sì, in linea di principio: le vendite le fa il debitore. Ma devono avvenire con procedure competitive e sotto il controllo dell’OCC, e il giudice dovrà poi autorizzare lo svincolo delle somme e la cancellazione dei vincoli verificando che l’atto sia conforme al piano. Se il prezzo si discosta in modo rilevante dalla stima, conviene sottoporre la questione al giudice prima di firmare. Se il bene è ipotecato, ricorda che per Cass. n. 6865/2025 il compenso del gestore non può essere pagato con quel ricavato.

Ho perso il lavoro e non riesco a pagare le prossime rate: posso cambiare il piano?

Non da solo. Cass. n. 22229/2026, sul concordato in continuità, ha escluso che la facoltà di modificare la proposta sopravviva all’omologa. La via prevista è l’art. 81, comma 5: l’OCC porta la difficoltà al giudice, che indica gli atti e un termine, eventualmente prorogabile su tua richiesta presentata tramite l’OCC. Se il piano diventa davvero inattuabile, si apre il terreno della revoca e delle sue conseguenze.

Sono un creditore e non ricevo i pagamenti: cosa posso fare?

Puoi verificare nel fascicolo se le relazioni semestrali sono state depositate e cosa riportano, segnalare l’inadempimento all’OCC e al giudice e, nei casi previsti dall’art. 82, chiedere la revoca dell’omologazione. In pratica, il giudice tenderà prima ad assegnare al debitore un termine: documentare con precisione le rate non pagate aiuta a ottenere un termine stretto e, se non rispettato, la revoca.

Quando viene pagato l’OCC, e chi lo paga?

A esecuzione terminata: l’OCC presenta la relazione finale, il giudice verifica che il piano sia stato eseguito integralmente e correttamente, liquida il compenso tenendo conto della diligenza e degli accordi con il debitore e ne autorizza il pagamento. La sentenza di Trani n. 25/2026 ha precisato che la determinazione non può essere lasciata al solo accordo tra le parti. Il compenso è prededucibile, ma per Cass. n. 6865/2025 non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la fase esecutiva del tuo concordato minore

Applichiamo gli orientamenti visti al tuo fascicolo concreto, che tu sia il debitore che deve eseguire il piano o il creditore che deve essere pagato. Ecco gli strumenti operativi.

  1. Leggiamo la sentenza di omologa e il piano approvato e ne estraiamo un calendario degli obblighi: scadenze delle rate, vendite, relazioni semestrali, eventuali discrepanze tra piano e sentenza da far correggere subito.
  2. Prepariamo con il debitore la documentazione per ogni relazione semestrale: prove dei pagamenti, stato delle vendite, accantonamenti, così che l’OCC o il commissario possa riferire in modo completo.
  3. Verifichiamo la conformità di ogni vendita al piano prima della firma: procedura competitiva, stima di operatori esperti, pubblicità, rapporto tra prezzo e stima.
  4. Redigiamo le istanze di svincolo delle somme e di cancellazione di ipoteche, pignoramenti, sequestri e della trascrizione del decreto di apertura, ai sensi dell’art. 81, comma 2.
  5. Controlliamo i riparti rispetto all’ordine delle prelazioni del piano e alla massa da cui si pagano le spese della procedura, alla luce di Cass. n. 28574/2025 e n. 6865/2025.
  6. Portiamo al giudice, tramite l’OCC, le difficoltà di esecuzione con una proposta di soluzione documentata, invece di lasciare che emergano come inadempimento.
  7. Prepariamo e motiviamo la richiesta di proroga del termine dell’art. 81, comma 5, con un programma di recupero sostenuto da documenti.
  8. Assistiamo il creditore nella verifica delle relazioni depositate, nella segnalazione dell’inadempimento e, nei casi previsti, nell’istanza di revoca dell’omologazione.
  9. Difendiamo il debitore nel procedimento di revoca, contestando la gravità dell’inadempimento o l’esistenza di atti in frode, e gestiamo l’eventuale passaggio alla liquidazione controllata.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli fino alla Corte di Cassazione, mantenendo la stessa strategia impostata all’inizio dell’esecuzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita sugli orientamenti dei giudici, pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista: gli orientamenti che abbiamo analizzato si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa linea, senza dover ricominciare da capo con un nuovo professionista quando una revoca o un diniego di svincolo arrivano all’ultimo grado. A questo si somma l’esperienza diretta di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, cioè di chi conosce dall’interno cosa l’organo deve verificare e riferire.

Nello staff lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi curano istanze, contestazioni e impugnazioni; i secondi ricostruiscono flussi di cassa, riparti e sostenibilità delle rate residue. Sullo stesso fascicolo, con una sola strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

Chiusura

Alla domanda del titolo la risposta è a più livelli. Vigila l’OCC, o il commissario giudiziale quando è stato nominato secondo l’art. 78, comma 2-bis. Decide il giudice, che autorizza svincoli e cancellazioni, risolve le difficoltà, fissa termini e proroghe, revoca quando occorre e liquida il compenso dell’organo. Agisce il debitore, che paga e vende rispettando il piano. E i creditori restano titolari del potere di far valere l’inadempimento. Le decisioni che abbiamo visto, dalla Cassazione sul limite della modifica dopo l’omologa al Tribunale di Trani sulle relazioni semestrali del commissario, dicono tutte la stessa cosa: l’esecuzione si vince con la trasparenza verso chi vigila.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa fase perché unisce le competenze certificate che la materia richiede: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per conoscere dall’interno vigilanza e relazioni; avvocato cassazionista, per sostenere le questioni controverse dell’esecuzione fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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