Quando un consumatore ottiene l’omologa della ristrutturazione dei debiti, la prima reazione in famiglia è quasi sempre di sollievo. Dura poco. Pochi giorni dopo, spesso, la banca scrive al padre, alla madre, al coniuge o al fratello che anni prima aveva firmato una fideiussione. Chiede la differenza tra quanto il debitore pagherà con il piano e quanto restava del mutuo o del fido. A quel punto la domanda diventa una sola: chi ha garantito resta obbligato per intero, anche se il debitore principale ha ottenuto un taglio del debito?
Su questo tema la lettera della legge dice meno di quanto sembri. Le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) contengono una regola chiara per l’esdebitazione. Però il rapporto tra omologa del piano, fideiussione, regresso del garante e nullità delle fideiussioni redatte sul modello ABI è stato disegnato quasi tutto dai giudici. Le risposte che contano, in concreto, stanno nelle sentenze: la Cassazione sul concordato e sulla posizione dei garanti, la Cassazione sul regresso del fideiussore non ancora escusso, le Sezioni Unite del 2021 e quelle, molto recenti, dell’agosto 2026 sulle fideiussioni ABI.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: cosa può pretendere la banca dal garante dopo l’omologa, quali difese restano al fideiussore e che cosa succede al suo diritto di rivalersi sul debitore esdebitato.
Perché lo Studio Monardo tratta proprio questa materia? Il tema si trova all’incrocio di due campi. Il primo è il sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce un piano e come l’omologa produce i suoi effetti. Il secondo campo è il diritto bancario delle garanzie: fideiussioni omnibus e specifiche, clausole ABI, decadenza dell’art. 1957 c.c. Qui lavora lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, la sede dove queste questioni vengono decise in ultima istanza.
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Le norme da cui partono i giudici: esdebitazione, omologa del piano e fideiussione
Prima di leggere le sentenze serve una mappa minima delle norme. Le pronunce che vedremo si muovono infatti tra tre gruppi di regole.
Primo gruppo: l’esdebitazione nel CCII. L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione del debitore dai debiti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione controllata. Quei debiti diventano inesigibili. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che restino salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il comma 7 esclude dall’esdebitazione alcune categorie di debiti: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Nelle discussioni su questo tema si cita spesso un “comma 3”, ma nel testo vigente che abbiamo consultato la salvezza dei diritti verso i garanti si trova al comma 6. Il comma 3 riguarda invece i soggetti che possono accedere al beneficio.
Secondo gruppo: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII). È lo strumento con cui il consumatore sovraindebitato propone ai creditori un piano, anche con pagamento parziale, che il giudice omologa. L’omologa vincola i creditori anteriori. L’effetto liberatorio per il debitore deriva dall’omologa e dall’esecuzione del piano, non da una dichiarazione di esdebitazione successiva alla liquidazione. Per quanto le norme sul sovraindebitamento non dispongono, l’art. 65, comma 2, CCII rinvia alle regole generali del Codice in quanto compatibili. Da qui nasce la domanda centrale: la regola che salva i diritti verso i garanti vale anche quando il debito si riduce per effetto del piano del consumatore?
Terzo gruppo: il codice civile della fideiussione e della solidarietà. Le norme da tenere a mente sono queste:
- art. 1939 c.c.: la fideiussione è accessoria, cioè segue le sorti dell’obbligazione garantita;
- art. 1945 c.c.: il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale;
- art. 1949 e 1950 c.c.: chi ha pagato si surroga nei diritti del creditore e ha regresso verso il debitore;
- art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha coltivate con diligenza;
- art. 1239 c.c.: la remissione concessa al debitore principale libera i fideiussori;
- art. 1301 c.c.: la remissione a favore di uno dei condebitori solidali libera anche gli altri, salvo riserva.
Un dettaglio va tenuto presente subito. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’impresa, l’art. 59 CCII richiama espressamente l’art. 1239 c.c. per i creditori che hanno aderito all’accordo. Chi accetta volontariamente di ridurre il proprio credito si comporta come chi fa una remissione e perde l’azione verso il fideiussore. Chi non aderisce la conserva. La ristrutturazione del consumatore funziona in modo diverso: il creditore non firma nulla, subisce l’omologa. Questa differenza tra effetto volontario ed effetto imposto dalla legge è la chiave che la giurisprudenza usa per decidere la sorte dei garanti.
Infine, le fideiussioni conformi allo schema ABI. Con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d’Italia ha censurato come anticoncorrenziali tre clausole dello schema ABI del 2003:
- l’art. 2, la cosiddetta reviviscenza: il garante resta obbligato se i pagamenti del debitore vengono revocati;
- l’art. 6, la deroga all’art. 1957 c.c.;
- l’art. 8, la sopravvivenza della garanzia anche se l’obbligazione principale è invalida.
Le Sezioni Unite hanno poi stabilito quali conseguenze ha quella censura sulle singole fideiussioni firmate dai clienti. Per il garante di un consumatore che ha ottenuto l’omologa, questo filone conta molto: è spesso l’unica strada per contestare la pretesa della banca.
L’orientamento consolidato: la falcidia del piano non libera chi ha garantito
La regola del concorso deroga alla remissione: Cass. 6 settembre 2019, n. 22382
La pronuncia da cui partire riguarda il concordato preventivo, non il consumatore, ma il principio che afferma attraversa tutte le procedure concorsuali. Nella vicenda era stato proposto un concordato che, oltre a ridurre i debiti della società, estendeva l’effetto liberatorio ai fideiussori. Si voleva cioè che la falcidia valesse anche per i garanti. La Suprema Corte ha negato che un concordato del genere potesse essere omologato.
Il ragionamento, come riportato dalla dottrina che lo commenta, è questo. La regola speciale del concorso prevale sull’art. 1301 c.c.: il creditore che subisce la falcidia concorsuale conserva l’azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La riduzione del debito prodotta dalla procedura non è una remissione volontaria. Il creditore non ha rinunciato a nulla: ha subito un effetto di legge. Quindi non scattano le norme civilistiche che liberano il garante quando il creditore rimette il debito al debitore principale.
Il principio, calato nella pratica, significa questo. Se il debitore principale paga il 30% con il piano, la banca può chiedere al fideiussore il restante 70% del debito garantito, nei limiti dell’importo massimo della fideiussione. Il fideiussore non può difendersi dicendo che il debito garantito si è ridotto e che, per l’accessorietà, si è ridotta anche la sua obbligazione.
La salvezza espressa nell’art. 278, comma 6, CCII
Il legislatore del Codice della crisi ha scritto questo principio, per l’esdebitazione, nell’art. 278, comma 6. I diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso restano salvi. La norma non crea una regola nuova: conferma ciò che la giurisprudenza affermava già nella vigenza della legge fallimentare. Una regola ripetuta per l’esdebitazione, affermata dalla Cassazione per il concordato e richiamata attraverso la clausola di rinvio del sovraindebitamento descrive un tratto stabile del sistema.
L’orientamento si è consolidato nel senso che i benefici concorsuali sono personali del debitore che accede alla procedura e non si estendono a chi ha garantito per lui. Chi ha firmato una fideiussione ha assunto proprio il rischio che il debitore non paghi, e il sovraindebitamento è la forma più evidente di quel mancato pagamento. Se l’omologa liberasse anche i garanti, la garanzia perderebbe la sua funzione proprio nel momento in cui serve.
In altre parole, se sei il garante: l’omologa del piano di tuo figlio, del tuo coniuge o del tuo socio non ti libera e non riduce automaticamente ciò che la banca può chiederti. Ti libera solo ciò che il debitore paga davvero con il piano, perché quei pagamenti riducono il credito residuo.
Il garante non escusso e il concorso: Cass. 17 gennaio 2008, n. 903; Cass. 4 luglio 2012, n. 11144; Cass. 11 gennaio 2013, n. 613
Il secondo filone stabile riguarda la posizione del garante dentro la procedura. Il caso tipico è quello di un fideiussore che, quando si apre il concorso sul debitore principale, non ha ancora pagato nulla alla banca. Il fatto che darà origine al suo regresso, cioè la fideiussione, esiste già. Il credito di regresso però nascerà solo con il pagamento.
La Cassazione ha chiarito che il fatto da cui nasce il regresso è anteriore all’apertura del concorso, ma il garante che non ha ancora pagato non può insinuarsi al passivo. Al suo posto concorre il creditore principale, che fa valere l’intero credito. Le pronunce del 2012 e del 2013 hanno confermato l’indirizzo della sentenza n. 903 del 2008.
Il principio, calato nella pratica, significa che nella procedura del debitore il garante, finché non paga, non ha voce. Nel piano di ristrutturazione del consumatore la banca compare come creditrice per l’intero. Il fideiussore non può chiedere di essere collocato tra i creditori per l’eventuale regresso futuro. C’è una conseguenza delicata. Poiché il fatto genetico è anteriore, il credito di regresso è ragionevolmente qualificabile come credito anteriore alla procedura. Questo apre la questione, che vedremo, del se e quanto il garante potrà recuperare dal debitore esdebitato.
Che cosa dice, nel complesso, l’orientamento consolidato
Le pronunce lette insieme danno un quadro coerente:
- la riduzione del debito prodotta da una procedura concorsuale non libera il fideiussore;
- il creditore conserva l’azione per l’intero verso il garante, al netto di quanto incassato dalla procedura;
- il garante che non ha pagato non partecipa alla procedura come creditore;
- la legge ribadisce la salvezza dei diritti verso garanti e coobbligati.
L’assunzione prudenziale per chiunque abbia firmato una garanzia è netta: dopo l’omologa la banca potrà rivolgersi a te per il residuo. Le difese del garante esistono, ma non nascono dall’omologa: vanno cercate nel contratto di fideiussione, nella sua conformità allo schema ABI, nel comportamento della banca dopo la scadenza del debito. A questi profili sono dedicate le questioni aperte.
Prima questione aperta: dopo l’omologa il garante può opporre alla banca la riduzione del debito o la sua inesigibilità?
La questione
La domanda pratica è questa. “Mio figlio ha ottenuto l’omologa. Il piano prevede che paghi alla banca 14.200 euro su un debito residuo di 46.900. Il debito è stato ridotto dal giudice: perché io dovrei pagare più di quanto deve ormai lui?” È un’obiezione intuitiva. Si fonda sull’art. 1939 c.c. (la fideiussione segue l’obbligazione principale) e sull’art. 1945 c.c. (il fideiussore può opporre le eccezioni del debitore).
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della giurisprudenza di legittimità è negativa, ed è quella vista con Cass. 6 settembre 2019, n. 22382. La falcidia concorsuale è una regola speciale che deroga alle norme civilistiche sulla remissione e sull’accessorietà, e non può essere invocata dal garante. Per la Cassazione, che un concordato pretenda di liberare i fideiussori è una ragione sufficiente per negarne l’omologa. Ne discende che la riduzione del debito ottenuta dal debitore principale non diventa un’eccezione spendibile dal garante.
Lo stesso principio è scritto, per l’esdebitazione, nell’art. 278, comma 6, CCII. In un contesto vicino conta anche il confronto con l’art. 59 CCII sugli accordi di ristrutturazione. Lì il legislatore ha richiamato l’art. 1239 c.c. solo per i creditori aderenti, cioè per chi ha scelto volontariamente di ridurre il proprio credito. Il creditore della ristrutturazione del consumatore non sceglie: l’omologa gli viene imposta. La conclusione è che la liberazione del garante non scatta.
Se c’è contrasto
Sul punto non c’è un vero contrasto in giurisprudenza di legittimità. Il dibattito è dottrinale e riguarda la natura giuridica dell’esdebitazione. Il saggio di Salvatore Bosa del 2025, pubblicato su Il diritto degli affari, ricostruisce le tesi:
- l’esdebitazione come remissione legale o estinzione parziale imposta dalla legge;
- l’esdebitazione come novazione legale, con un’obbligazione naturale residua;
- l’esdebitazione come semplice inesigibilità del debito, che non lo estingue;
- l’accostamento al patto con cui il creditore si impegna a non chiedere il pagamento.
Quale che sia la tesi preferita, l’effetto sul garante non cambia: il creditore conserva l’azione. L’assunzione prudenziale è che l’omologa non riduca né sospenda l’obbligazione del fideiussore, salvo che il contratto di garanzia sia invalido per altre ragioni.
C’è un’ipotesi da non confondere: il piano può essere costruito in modo da coinvolgere i garanti. Se il garante interviene nel piano, mette a disposizione risorse proprie e la banca accetta espressamente di liberarlo, si entra nel terreno degli accordi volontari. Lì valgono la remissione e le regole del contratto. È una situazione diversa da quella in cui il garante resta estraneo e si limita a sperare che l’omologa lo protegga.
Cosa significa per te
Se sei il garante, il fatto che il debitore principale sia stato esdebitato in tutto o in parte non è una difesa. Non contestare la richiesta della banca sostenendo che “il debito non c’è più”: è un argomento che la giurisprudenza ha già respinto. Le energie vanno spese altrove. Bisogna verificare quanto la banca ha effettivamente incassato dal piano e se lo ha imputato correttamente. Poi va controllato se la fideiussione contiene le clausole ABI censurate e se la banca, dopo la scadenza del debito principale, ha rispettato i tempi dell’art. 1957 c.c., quando la deroga contrattuale è nulla.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e cassazionista, “la posizione del garante si decide quasi sempre fuori dal piano: nel contratto di fideiussione e nelle date in cui la banca si è mossa”.
Se sei il debitore che propone il piano, tieni conto che i tuoi garanti verranno chiamati a pagare il residuo. Un piano ben costruito valuta anche questo impatto. Può prevedere un apporto del garante, concordato con la banca, che porti alla sua liberazione con il consenso del creditore, oppure si può valutare se anche il garante sovraindebitato debba accedere a una propria procedura.
Seconda questione aperta: il garante che paga dopo l’omologa può rivalersi sul debitore esdebitato?
La questione
È il punto che più spesso divide le famiglie. “Ho pagato io i 32.700 euro che la banca mi ha chiesto. Ora posso chiederli a mio figlio, che ha finito il piano e si è liberato dei debiti?” La domanda tocca il regresso (art. 1950 c.c.) e la surrogazione (art. 1949 c.c.). E incrocia l’effetto liberatorio che la procedura ha prodotto per il debitore.
Cosa hanno deciso i giudici
La Cassazione, con le sentenze n. 903 del 2008, n. 11144 del 2012 e n. 613 del 2013, ha fissato due punti. Il fatto da cui nasce il regresso del fideiussore è anteriore all’apertura del concorso, ma finché non ha pagato il garante non può partecipare alla procedura. Da qui una tensione. Il credito di regresso, per la sua origine, appartiene al passato del debitore, cioè al periodo coperto dalla procedura. Però il garante non ha potuto farlo valere nel concorso, perché al suo posto c’era la banca per l’intero.
Il legislatore, all’art. 278, comma 6, CCII, salva i diritti dei creditori verso gli obbligati in via di regresso. Disciplina il rapporto tra creditore e garante. Non dice in modo espresso come il garante che ha pagato si rapporti con il debitore liberato.
Se c’è contrasto
Qui un contrasto c’è, ed è aperto. Secondo il saggio di Bosa del 2025, in dottrina prevale la tesi per cui l’esdebitazione fa da “schermo” anche al regresso. Il debitore liberato non può essere raggiunto per vie traverse dal garante che ha pagato il creditore. Altrimenti il beneficio concorsuale verrebbe svuotato, perché il debito uscito dalla porta rientrerebbe dalla finestra. L’autore non condivide questa impostazione. Secondo lui la deroga all’accessorietà opera solo nelle procedure concorsuali complete. Il fideiussore recupera il residuo tramite il regresso, e alla fine dell’operazione l’accessorietà della garanzia riemerge.
Non abbiamo trovato, nelle fonti esaminate, una pronuncia di legittimità che risolva la questione per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’assunzione prudenziale è che il garante debba considerare il regresso verso il debitore esdebitato un credito incerto, che il debitore potrà contestare come travolto dagli effetti della procedura, almeno per la parte eccedente quanto previsto dal piano per i creditori di pari grado. È coerente con l’impianto dell’art. 278, comma 2, CCII. Per l’esdebitazione, quella norma prevede che i creditori anteriori rimasti fuori dal concorso subiscano l’effetto liberatorio solo per la parte che supera la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado.
Cosa significa per te
Se sei il garante, non dare per scontato di poter recuperare dal debitore, dopo la fine del piano, tutto ciò che hai pagato alla banca. La strategia va impostata prima che il piano venga omologato. In questa fase si può discutere con la banca un accordo che coinvolga anche il garante. Si può valutare con l’OCC come il piano tratti il rischio del regresso. In certi casi conviene che il garante paghi la banca prima dell’apertura della procedura: chi ha già pagato ha un credito di regresso attuale e può partecipare come creditore.
Se sei il debitore, sappi che il tema del regresso dei tuoi familiari garanti non scompare con l’omologa. Un piano che lo ignora rischia di generare, a valle, un contenzioso proprio con le persone che ti hanno aiutato. Va affrontato nella relazione e nella proposta, non rinviato.
Il coobbligato solidale va trattato a parte. Pensa al cointestatario del mutuo, che non è un fideiussore ma un debitore principale insieme a te. Anche per lui i diritti del creditore restano salvi. Nei rapporti interni il regresso segue le regole della solidarietà (artt. 1298 e 1299 c.c.), con la ripartizione per quote. La stessa incertezza sul se e quanto possa rivalersi verso chi è stato esdebitato vale anche per lui.
Terza questione aperta: le fideiussioni ABI dopo le Sezioni Unite, cioè quali difese restano al garante
La questione
Se l’omologa non libera il garante, la difesa si sposta sul contratto di fideiussione. La domanda tipica è questa. “La mia fideiussione è stata firmata nel 2004 su un modulo della banca: è nulla? E se lo è, lo è tutta o solo in parte?” E ancora: “La banca mi ha chiesto il pagamento dopo più di sei mesi dalla scadenza del debito di mio figlio: posso eccepire la decadenza?”
Cosa hanno deciso i giudici
Il punto di partenza è Cass. SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994. Le Sezioni Unite hanno stabilito che le fideiussioni firmate “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d’Italia sono nulle solo in parte, cioè limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI dichiarate illecite. Il resto del contratto sopravvive e il garante resta obbligato. Le clausole nulle sono però come non scritte. Se è nulla la deroga all’art. 1957 c.c., torna ad applicarsi la regola di legge: la banca deve agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza.
Dopo il 2021 la Cassazione si è divisa su più punti.
Quali fideiussioni sono colpite. Cass., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32192 ha ritenuto che la nullità antitrust richieda la presenza di tutte e tre le clausole censurate, con una corrispondenza puntuale a quelle del provvedimento. Cass., Sez. III, 30 novembre 2022, n. 35290 ha messo al centro il contenuto delle clausole, indipendentemente dal tipo di fideiussione.
Fideiussioni firmate dopo il 2005. Per Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383 e Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170, servono prove ulteriori rispetto al provvedimento della Banca d’Italia per dimostrare che l’intesa era ancora in atto. Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 ha invece ritenuto sufficiente la riproduzione delle clausole per una fideiussione del 2006, omnibus o specifica. Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 ha ricondotto la nullità di una fideiussione del 2011 alla sola riproduzione delle tre clausole. Nel merito, Corte d’Appello di Milano, 26 febbraio 2025, ha parlato di una presunzione relativa: la riproduzione delle clausole fa presumere il collegamento con l’intesa, ma la banca può provare il contrario.
Fideiussioni specifiche. Per Cass., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669, Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841, e per le pronunce del 10 gennaio 2025, nn. 657 e 675, il provvedimento della Banca d’Italia non vale come prova privilegiata per le fideiussioni specifiche. Era stato emesso con riguardo allo schema delle fideiussioni omnibus.
Che cosa vale come “istanza” ai fini dell’art. 1957 c.c. Qui si erano formati due orientamenti. Per il primo, con Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179, Cass., 10 gennaio 2025, n. 660 e Cass., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 835, basta un’istanza stragiudiziale per evitare la decadenza. Il secondo, con Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 e Cass., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678, esigeva un’istanza giudiziale, perché la tesi opposta finirebbe per svuotare l’art. 1957 c.c. Sullo sfondo restavano Cass., 29 gennaio 2016, n. 1724 e Cass., 28 luglio 2017, n. 18779, che avevano letto “istanza” in senso ampio, come qualunque mezzo di tutela del credito.
Sul valore dei provvedimenti dell’autorità di vigilanza come prova, l’articolo che ricostruisce questo filone richiama Cass., 20 giugno 2011, n. 13486 e Cass., 14 agosto 2014, n. 17971. Queste pronunce legano il peso probatorio di quegli atti all’istruttoria tecnica che li precede.
Se c’è contrasto
C’era, ed era profondo. Le Sezioni Unite dell’agosto 2026, che esaminiamo nella sezione successiva, sono intervenute proprio per comporlo. Dopo il loro intervento, l’assunzione prudenziale per il garante è questa: la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. resta una difesa concreta, ma la banca che si è attivata con un’istanza stragiudiziale tempestiva entro i sei mesi conserva l’azione.
Cosa significa per te
Per il garante del consumatore che ha ottenuto l’omologa, questa giurisprudenza è il terreno vero della difesa. In pratica vanno fatte tre verifiche:
- la data e il modulo della fideiussione: omnibus o specifica, prima o dopo il 2005, con o senza le tre clausole censurate;
- la data di scadenza dell’obbligazione principale: decadenza dal beneficio del termine, recesso dal fido, risoluzione del mutuo;
- la prima iniziativa della banca nei sei mesi successivi, verso il debitore principale: lettera, PEC, decreto ingiuntivo, insinuazione nella procedura.
Se la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla e la banca, dopo la scadenza, è rimasta inerte per più di sei mesi, il garante ha un’eccezione di decadenza che l’omologa non tocca e che può far cadere la pretesa.
Attenzione al rapporto con la procedura. La banca che partecipa alla ristrutturazione del consumatore, presentando la propria precisazione del credito o votando, compie un’attività che può essere letta come istanza verso il debitore. Contano le date, dunque: se la scadenza dell’obbligazione principale è molto anteriore al deposito del ricorso, l’attivarsi della banca nella procedura può essere arrivato tardi.
La decisione più recente: Cass. SS.UU., 28 agosto 2026, n. 24825
Il contesto
La sentenza nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa del 2025, proposto ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. È il meccanismo con cui un giudice di merito, davanti a una questione nuova, difficile e destinata a ripetersi in molti processi, chiede alla Cassazione di fissare subito il principio. Il tribunale aveva davanti la frattura descritta sopra. Alcune sezioni della Suprema Corte ritenevano sufficiente una diffida stragiudiziale per salvare la banca dalla decadenza dell’art. 1957 c.c. Altre esigevano un’azione giudiziale. Si discuteva anche dell’onere della prova per le fideiussioni firmate dopo il 2005 e per quelle specifiche. E restava incerta la sorte della clausola “a prima richiesta”, molto diffusa nei moduli bancari.
La motivazione in linguaggio piano
Secondo la ricostruzione dell’articolo che commenta la decisione, pubblicato il 4 settembre 2026, le Sezioni Unite hanno affermato tre principi.
Primo: la clausola di pagamento “a prima richiesta” non cade insieme alla nullità dell’art. 6 dello schema ABI. La deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola che obbliga il garante a pagare subito, senza poter sollevare eccezioni prima del pagamento, sono cose diverse. La nullità della prima non trascina la seconda. Le Sezioni Unite equiparano poi la formula “a prima richiesta” a quella “a semplice richiesta scritta”.
Secondo: un’istanza stragiudiziale tempestiva basta a evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. Se la deroga contrattuale è nulla e torna la regola dei sei mesi, la banca non deve necessariamente iniziare una causa contro il debitore entro quel termine. Le basta un’iniziativa stragiudiziale, purché tempestiva.
Terzo: l’onere della prova cambia secondo il tipo e l’epoca della fideiussione. Per le omnibus firmate tra il 2002 e il 2005, il periodo coperto dall’istruttoria della Banca d’Italia, il garante si giova del provvedimento. Per le altre fideiussioni, cioè le omnibus successive e quelle specifiche, l’onere probatorio è più pesante. Il garante deve dimostrare con elementi ulteriori che il contenuto del suo contratto è frutto dell’intesa vietata.
Che cosa cambia rispetto a prima
Per il garante di un consumatore che ha ottenuto l’omologa, la decisione ha tre effetti concreti.
Il primo effetto riguarda la difesa fondata sull’art. 1957 c.c., che diventa più selettiva. Fino all’agosto 2026 una parte della giurisprudenza consentiva al garante di eccepire la decadenza tutte le volte in cui la banca, nei sei mesi, si era limitata a scrivere al debitore. Oggi quella difesa funziona solo quando la banca non si è attivata affatto nei sei mesi, oppure si è attivata in modo non idoneo o tardivo. Ricostruire la corrispondenza tra banca e debitore principale diventa decisivo: lettere di messa in mora, PEC, comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, atti nella procedura.
Il secondo effetto riguarda la clausola “a prima richiesta”. Il garante che la trova nel contratto deve mettere in conto di pagare subito e far valere le proprie ragioni solo dopo. È il meccanismo che la prassi chiama “paga prima, discuti poi”. La nullità parziale ABI resta un argomento di merito, ma non impedisce alla banca di pretendere il pagamento immediato. Questo pesa molto quando la banca, dopo l’omologa, si rivolge al garante con una richiesta di pagamento a breve.
Il terzo effetto riguarda la data della fideiussione. Chi ha firmato una omnibus tra il 2002 e il 2005 è in una posizione probatoria più comoda. Chi ha firmato dopo, o ha firmato una fideiussione specifica per un mutuo, deve costruire una prova più articolata. Le pronunce di legittimità del 2024 e del 2025 su questi profili (nn. 30383/2024, 1170/2025, 8669/2025, 21841/2024) trovano nella sentenza delle Sezioni Unite una sistemazione.
Il principio, calato nella pratica, significa che la difesa del garante dopo l’omologa va costruita sui documenti: il modulo firmato, la sua data, le date della scadenza e delle iniziative della banca. Le affermazioni generiche sulla “nullità delle fideiussioni ABI” non bastano. È un cambio di prospettiva importante. Molti garanti, negli anni scorsi, hanno contato su una nullità quasi automatica. Dopo le Sezioni Unite del 2026 la strada è più stretta, ma resta percorribile quando i fatti la sostengono.
Resta un limite da dichiarare. Abbiamo letto la sentenza attraverso la ricostruzione di un contributo professionale pubblicato pochi giorni dopo il deposito. Prima di impostare una difesa su un singolo passaggio della motivazione, è necessario leggere il testo integrale della decisione.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Servono solo a mostrare come i principi visti si applicano a situazioni tipiche. Non riguardano casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: il garante del mutuo dopo l’omologa con pagamento parziale
Ipotesi:
- debito residuo del mutuo al deposito del ricorso: 52.640 €;
- fideiussione specifica rilasciata dal padre del debitore, importo massimo 60.000 €;
- piano omologato: alla banca il 27% del credito chirografario, cioè 14.212,80 €, in 60 rate mensili da 236,88 €.
Dopo 12 rate la banca ha incassato 2.842,56 € e chiede al garante il pagamento del residuo, pari a 49.797,44 €.
Applicazione dei principi. Alla luce di Cass. 22382/2019 e dell’art. 278, comma 6, CCII, la richiesta è in linea di principio legittima: la falcidia del piano non libera il garante. Il garante non può opporre che il debito è sceso a 14.212,80 €. La banca non può comunque incassare più di quanto le è dovuto. Se il garante paga 49.797,44 €, le rate future del piano (11.370,24 €) non possono finire di nuovo alla banca senza regolare i rapporti. Una soluzione sostenibile è che il garante subentri nella posizione della banca in base all’art. 1949 c.c. e riceva i flussi residui del piano. È un punto da negoziare e documentare.
Per il residuo, pari a 38.427,20 €, il regresso del garante verso il figlio esdebitato ricade nella questione aperta vista sopra. In via prudenziale il garante deve considerarlo difficilmente recuperabile.
Simulazione 2: fideiussione omnibus del 2004 e termine dell’art. 1957 c.c.
Ipotesi:
- fideiussione omnibus firmata nel 2004 su modulo conforme allo schema ABI, con la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.;
- l’11 febbraio 2026 la banca revoca il fido e chiede il rientro di 23.870 €: è la data di scadenza dell’obbligazione principale;
- il debitore deposita il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e ottiene l’omologa;
- la banca si rivolge al garante.
Applicazione dei principi. Per Cass. SS.UU. 41994/2021 la clausola di deroga è nulla, perché riproduce l’art. 6 dello schema censurato. Torna quindi la regola dei sei mesi. Il termine scade l’11 agosto 2026, che è un martedì. Trattandosi di un termine di decadenza sostanziale, è prudente non fare affidamento sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che riguarda i termini processuali.
Primo scenario: il 20 luglio 2026 la banca ha inviato al debitore una PEC di messa in mora. Per Cass. SS.UU. 24825/2026 un’istanza stragiudiziale tempestiva basta. La decadenza non è maturata e il garante resta obbligato per il residuo non soddisfatto dal piano.
Secondo scenario: la banca non ha inviato nulla e la sua prima iniziativa verso il debitore è la precisazione del credito nella procedura, depositata il 22 ottobre 2026. In questo caso il termine è superato. Il garante può eccepire la decadenza, e l’omologa non incide su questa difesa. Resta l’onere di dimostrare la data della scadenza e l’assenza di istanze precedenti. Va anche verificato se nel contratto c’è la clausola “a prima richiesta”, che per le Sezioni Unite non è travolta e può obbligare il garante a pagare prima di discutere.
Simulazione 3: la cointestataria del mutuo
Ipotesi:
- due coniugi cointestatari di un mutuo, con debito residuo di 118.450 €;
- solo il marito accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- il piano omologato riconosce alla banca il 41%, cioè 48.564,50 €;
- la moglie è coobbligata solidale, non fideiussore.
Applicazione dei principi. Anche per la coobbligata i diritti del creditore restano salvi (art. 278, comma 6, CCII; Cass. 22382/2019). La banca può chiederle i 69.885,50 € non coperti dal piano. Nei rapporti interni la quota di ciascun coniuge, in assenza di diversa prova, è di 59.225 €. Il marito, con il piano, contribuisce per 48.564,50 €. Se la moglie paga l’intero residuo, potrebbe vantare verso di lui un regresso di 10.660,50 €, cioè la differenza fino alla sua quota. Questo credito è esposto allo stesso dubbio sulla sua sopravvivenza all’esdebitazione. Per la coobbligata, la mossa più utile è valutare se anche lei abbia i requisiti per una propria procedura, o se convenga negoziare con la banca prima dell’omologa.
Tutta la giurisprudenza citata, in una tabella
La tabella riepiloga le pronunce richiamate nell’analisi. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate: il saggio di S. Bosa (Il diritto degli affari, n. 2/2025), la scheda dell’art. 278 CCII su Brocardi e il contributo di A. Pierucci e M. Malavasi pubblicato su dirittobancario.it il 4 settembre 2026. Dove la fonte non indica la sezione, l’abbiamo omessa. La tabella va letta in due blocchi. Le pronunce sul concorso e sul regresso spiegano perché l’omologa non libera il garante. Quelle sulle fideiussioni ABI spiegano quali difese gli restano.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. 6 settembre 2019, n. 22382 | Concordato che estende la liberazione ai fideiussori | La regola del concorso deroga all’art. 1301 c.c.: il creditore conserva l’azione per l’intero verso i garanti | L’omologa non libera il fideiussore |
| Cass. 17 gennaio 2008, n. 903 | Garante non escusso e concorso | Il fatto del regresso è anteriore, ma il garante che non ha pagato non si insinua | Nella procedura concorre la banca per l’intero |
| Cass. 4 luglio 2012, n. 11144 | Stessa questione | Conferma l’indirizzo del 2008 | Orientamento stabile |
| Cass. 11 gennaio 2013, n. 613 | Stessa questione | Conferma l’indirizzo del 2008 | Orientamento stabile |
| Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 (ord.) | Esdebitazione chiesta dopo il CCII da chi era fallito prima | Resta regolata dalla legge fallimentare | Il regime dipende dalla data di apertura della procedura |
| Cass. SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994 | Fideiussioni conformi allo schema ABI | Nullità parziale, limitata alle clausole riprodotte | Cadono reviviscenza, deroga al 1957 e sopravvivenza |
| Cass. SS.UU., 28 agosto 2026, n. 24825 | Rinvio pregiudiziale su 1957, “a prima richiesta” e prova | Basta l’istanza stragiudiziale tempestiva; la clausola “a prima richiesta” resta valida; onere della prova differenziato | Decisione di riferimento per ogni difesa del garante |
| Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724 | Nozione di “istanza” ex art. 1957 c.c. | Qualsiasi mezzo di tutela del credito | Lettura ampia dell’iniziativa della banca |
| Cass. 28 luglio 2017, n. 18779 | Stessa questione | Conferma la lettura ampia | Precedente della tesi poi accolta |
| Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179 | Istanza stragiudiziale | Sufficiente a evitare la decadenza | Orientamento confermato dalle SS.UU. |
| Cass. 10 gennaio 2025, n. 660 | Istanza stragiudiziale | Sufficiente | Come sopra |
| Cass., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 835 | Istanza stragiudiziale | Sufficiente | Come sopra |
| Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 | Istanza e nullità di una fideiussione del 2011 | Serve un’istanza giudiziale; nullità per riproduzione delle tre clausole | Orientamento superato sul 1957 |
| Cass., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678 | Istanza | Serve un’istanza giudiziale | Orientamento superato |
| Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383 | Fideiussioni post-2005 | Servono prove ulteriori della persistenza dell’intesa | Onere più pesante per il garante |
| Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170 | Fideiussioni post-2005 | Stesso indirizzo | Come sopra |
| Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 | Fideiussione del 2006 | Basta la riproduzione delle clausole | Indirizzo più favorevole al garante |
| Cass., Sez. III, 30 novembre 2022, n. 35290 | Tipo di fideiussione | Decide il contenuto delle clausole | Anche le specifiche possono essere colpite |
| Cass., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32192 | Perimetro della nullità | Servono tutte e tre le clausole, corrispondenti al provvedimento | Lettura restrittiva |
| Cass., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669 | Fideiussioni specifiche | Il provvedimento della Banca d’Italia non è prova privilegiata | Il garante del mutuo deve provare di più |
| Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841 | Fideiussioni specifiche | Stesso indirizzo | Come sopra |
| Cass. 10 gennaio 2025, nn. 657 e 675 | Fideiussioni specifiche | Stesso indirizzo | Come sopra |
| Cass. 20 giugno 2011, n. 13486; Cass. 14 agosto 2014, n. 17971 | Valore dei provvedimenti dell’autorità | Prova privilegiata legata all’istruttoria tecnica | Base del favore probatorio per le omnibus 2002-2005 |
| Corte App. Milano, 26 febbraio 2025 | Fideiussione post-2005 | Presunzione relativa di collegamento con l’intesa | La banca può fornire prova contraria |
La sintesi operativa
- L’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore non libera il fideiussore né il coobbligato solidale: la banca conserva l’azione per la parte non pagata con il piano (Cass. 22382/2019; art. 278, comma 6, CCII).
- Il garante non può opporre alla banca la riduzione del debito ottenuta dal debitore principale: la falcidia concorsuale non è una remissione.
- Quello che il debitore paga davvero con il piano riduce il debito del garante: va sempre verificato quanto la banca ha incassato e come lo ha imputato.
- Finché non paga, il garante non partecipa alla procedura del debitore: concorre la banca per l’intero (Cass. 903/2008, 11144/2012, 613/2013).
- Il regresso del garante verso il debitore esdebitato è un credito incerto: la dottrina è divisa e mancano pronunce di legittimità specifiche sul consumatore, per cui va considerato a rischio.
- Le fideiussioni conformi allo schema ABI sono nulle solo in parte: il garante resta obbligato, ma senza le clausole censurate (SS.UU. 41994/2021).
- Se la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, la banca deve attivarsi verso il debitore entro sei mesi dalla scadenza; dopo SS.UU. 24825/2026 basta un’istanza stragiudiziale tempestiva.
- La clausola “a prima richiesta” sopravvive alla nullità parziale: il garante può dover pagare prima di far valere le sue difese.
- La data e il tipo di fideiussione cambiano l’onere della prova: omnibus 2002-2005 in posizione più favorevole, post-2005 e specifiche con prova più gravosa (Cass. 30383/2024, 8669/2025, 21841/2024).
- Il regime dell’esdebitazione dipende dalla data di apertura della procedura: per chi era fallito prima del CCII vale la legge fallimentare (Cass. 14835/2025).
- La posizione dei garanti va considerata già quando si costruisce il piano, non dopo l’omologa.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Mio figlio ha ottenuto l’omologa: la banca può davvero chiedermi tutto il residuo?
Sì, nei limiti dell’importo massimo garantito e al netto di quanto la banca incassa con il piano. La Suprema Corte ha chiarito con la sentenza n. 22382 del 2019 che la riduzione concorsuale del debito non si estende ai garanti, e l’art. 278, comma 6, CCII lo conferma per l’esdebitazione. La difesa va cercata nel contratto di fideiussione e nel comportamento della banca, non nell’omologa.
Posso eccepire la nullità della fideiussione perché è sul modulo ABI?
Puoi, se il modulo riproduce le clausole censurate. La nullità però è solo parziale (SS.UU. 41994/2021) e non cancella la garanzia. Serve a far cadere la deroga all’art. 1957 c.c., la reviviscenza e la sopravvivenza. Per le fideiussioni successive al 2005 e per quelle specifiche la prova è più impegnativa (Cass. 30383/2024; Cass. 8669/2025; SS.UU. 24825/2026).
La banca mi ha scritto dopo un anno dalla scadenza del debito: sono libero?
Dipende da due cose. La prima è se la deroga all’art. 1957 c.c. del tuo contratto è nulla. La seconda è se, nei sei mesi dalla scadenza, la banca ha fatto qualche istanza verso il debitore principale. Dopo le Sezioni Unite dell’agosto 2026 basta anche una diffida stragiudiziale. Bisogna quindi ricostruire tutta la corrispondenza della banca con il debitore, non solo quella indirizzata a te.
Se pago io la banca, poi posso farmi restituire tutto da mio figlio?
Non è sicuro. Il regresso nasce da un fatto anteriore alla procedura (Cass. 903/2008), e una parte autorevole della dottrina ritiene che l’esdebitazione lo neutralizzi, almeno oltre la percentuale prevista per i creditori di pari grado. Il saggio di Bosa del 2025 sostiene la tesi opposta. In mancanza di una pronuncia di legittimità specifica, la scelta prudente è affrontare il tema prima dell’omologa.
Il garante può essere liberato con il piano?
Solo con il consenso della banca, per esempio se il garante contribuisce al piano con risorse proprie e il creditore accetta espressamente di liberarlo. Un piano che imponesse la liberazione dei garanti contro la volontà dei creditori si scontrerebbe con il principio di Cass. 22382/2019, che proprio per questa ragione ha negato l’omologa di un concordato.
Come lo Studio Monardo applica questi orientamenti alla tua posizione
Le sentenze esaminate mostrano che la sorte del garante dopo l’omologa si gioca su documenti, date e scelte fatte al momento giusto. Ecco cosa facciamo concretamente, sia quando assistiamo il garante sia quando assistiamo il debitore che propone il piano.
- Esaminiamo il contratto di fideiussione: verifichiamo se è omnibus o specifica, la data di sottoscrizione e la presenza testuale delle clausole su reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza, confrontandole con lo schema ABI censurato.
- Ricostruiamo la cronologia del credito: individuiamo la data di scadenza dell’obbligazione principale (revoca del fido, decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del mutuo) e ogni iniziativa della banca verso il debitore nei sei mesi successivi.
- Eccepiamo la decadenza dell’art. 1957 c.c. quando la deroga è nulla e la banca non si è attivata tempestivamente, alla luce dei criteri fissati dalle Sezioni Unite del 2026.
- Verifichiamo gli incassi del piano: controlliamo che la banca abbia imputato correttamente i pagamenti ricevuti con la ristrutturazione e non pretenda dal garante somme già soddisfatte.
- Impostiamo l’onere della prova sulla nullità parziale: raccogliamo gli elementi necessari secondo l’epoca e il tipo di fideiussione, distinguendo le omnibus 2002-2005 dalle fideiussioni successive e da quelle specifiche.
- Valutiamo la clausola “a prima richiesta” e, se presente, costruiamo la strategia di pagamento e successiva azione di ripetizione, o le contestazioni ammissibili prima del pagamento.
- Integriamo la posizione dei garanti nel piano del debitore: nella fase di predisposizione analizziamo con l’OCC l’impatto dell’omologa sui familiari garanti e sui coobbligati, e verifichiamo la possibilità di accordi con la banca che li coinvolgano.
- Analizziamo il regresso: stimiamo cosa il garante può ragionevolmente recuperare dal debitore e se convenga pagare la banca prima dell’apertura della procedura.
- Verifichiamo se il garante può accedere a una propria procedura di sovraindebitamento quando il debito di garanzia supera le sue possibilità.
- Difendiamo in giudizio la posizione costruita: opposizione al decreto ingiuntivo chiesto contro il garante, azioni di accertamento della nullità parziale, impugnazioni fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. Gli orientamenti analizzati sono stati fissati e corretti proprio in Cassazione, fino alle Sezioni Unite del 2021 e del 2026. Una difesa del garante impostata in primo grado su questi principi può essere sostenuta fino all’ultimo grado di giudizio con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, senza ripartire da zero a ogni passaggio.
Il lavoro si svolge con uno staff di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono gli incassi, le imputazioni e i flussi del piano. Gli avvocati esaminano il contratto di garanzia e costruiscono le eccezioni. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di leggere il piano e le sue conseguenze dall’interno della procedura. Il nostro impegno riguarda l’analisi, la verifica e la costruzione della strategia: nessun risultato può essere garantito in anticipo, perché dipende dai documenti e dalle decisioni dei giudici.
In chiusura
L’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore è una liberazione per chi la ottiene, ma non per chi ha garantito per lui. La giurisprudenza lo afferma con costanza. Le difese del garante esistono, ma stanno altrove: nel modulo di fideiussione, nella nullità parziale delle clausole ABI, nei sei mesi dell’art. 1957 c.c., negli incassi del piano. Il recente intervento delle Sezioni Unite le ha rese più selettive e più dipendenti dalle prove.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si trova esattamente dove convergono le competenze certificate dell’Avvocato. Da una parte c’è il sovraindebitamento, conosciuto come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC. Dall’altra c’è il diritto bancario delle garanzie, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale che l’Avvocato coordina. A tenere insieme le due parti c’è il patrocinio in Cassazione, dove questi principi vengono decisi.
📩 Prima che la banca passi dalla lettera al decreto ingiuntivo, fai esaminare la tua fideiussione: scrivici oggi, trovi tutti i recapiti dello Studio Monardo al termine di questo articolo.
