La risposta breve è sì, ma non esiste una sola risposta valida per tutti i commercianti: dipende da che tipo di commerciante sei, da quanto fatturi, da chi sono i tuoi creditori e da cosa ti serve per continuare a lavorare domani mattina. Il concordato minore è lo strumento che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) mette a disposizione dell’imprenditore “sotto soglia” che non riesce più a pagare tutti. Ma lo stesso istituto produce effetti molto diversi su chi gestisce un negozio di abbigliamento in centro, su chi vende frutta e verdura con il furgone nei mercati settimanali, su chi spedisce prodotti in tutta Italia da un magazzino di periferia, su chi apre la saracinesca di un bar alle sei del mattino o su chi rifornisce venti negozi della provincia come piccolo grossista.
Qualche esempio lampo. Per il negoziante al dettaglio il nodo è quasi sempre il canone del locale e il rapporto con i due o tre fornitori senza i quali la vetrina resta vuota. Per l’ambulante il problema principale è dimostrare i requisiti con una contabilità semplificata e proteggere il mezzo e la concessione del posteggio. Per chi fa e-commerce i rischi passano dai conti di pagamento e dai crediti verso le piattaforme, che un creditore può pignorare in un attimo. Per il bar o ristorante pesano dipendenti, fornitori di bevande con attrezzature in comodato e affitto d’azienda. Per il grossista minore il rischio vero è uscire dalle soglie dell’impresa minore senza accorgersene, e trovarsi con un solo fornitore che da solo decide il voto.
In questa guida troverai prima le regole comuni a tutti, spiegate una volta sola, e poi cinque sezioni dedicate: negozio al dettaglio, ambulante, e-commerce, bar e ristorante, grossista minore. Seguono tre simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali, la giurisprudenza ordinata per profilo e cosa fa in concreto lo Studio.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa necessariamente da un Organismo di Composizione della Crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il percorso che la tua domanda dovrà fare. Ed è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: competenza decisiva per il commerciante che, superando le soglie, deve passare a strumenti diversi come la composizione negoziata.
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Le regole comuni a tutti i commercianti
Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base condivisa. Le regole che seguono valgono per ogni commerciante, e le sezioni successive vi rinvieranno senza ripeterle.
Chi può accedere: l’impresa minore e le tre soglie
Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74-83 del CCII. Secondo l’art. 74, comma 1, possono proporlo i debitori in stato di sovraindebitamento indicati dall’art. 2, comma 1, lettera c), esclusi i consumatori, quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza di chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: tra questi c’è appunto l’imprenditore minore.
L’art. 2, comma 1, lettera d), definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti, riferiti ai tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno tempo):
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
I tre requisiti devono esserci tutti insieme. Basta superarne uno solo, anche in un solo anno del triennio per attivo e ricavi, perché il commerciante non sia più “minore” e debba guardare ad altri strumenti. Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia: al momento della domanda conviene sempre verificare che non siano cambiati.
Due forme: continuità o apporto esterno
Il concordato minore nasce per la continuità: il commerciante continua a vendere e paga i creditori, in tutto o in parte, con i flussi futuri dell’attività. Fuori da questo caso, l’art. 74, comma 2, ammette il concordato solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (un familiare che versa una somma, la vendita di un bene di un terzo). La legge non fissa una percentuale minima: conta che l’aumento sia apprezzabile.
Cosa si può proporre
La proposta, dice l’art. 74, comma 3, ha contenuto libero: indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti, in qualsiasi forma, e la suddivisione dei creditori in classi. Le classi sono obbligatorie per i creditori che hanno garanzie prestate da terzi. Per i crediti con privilegio, pegno o ipoteca, l’art. 75, comma 2, consente un pagamento non integrale purché non inferiore a quello realizzabile con la liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, sulla base del valore di mercato attestato dall’OCC.
Per un commerciante la geografia tipica dei creditori è questa:
- fornitori: di solito chirografari, cioè senza privilegio, e quindi i più esposti alla falcidia ma anche i più numerosi al voto;
- Fisco (IVA, IRPEF, IRAP, ritenute): crediti in larga parte privilegiati;
- INPS gestione commercianti (contributi IVS fissi e a percentuale): crediti privilegiati;
- banca: chirografaria per fidi e scoperti, ipotecaria se c’è un mutuo garantito; spesso con fideiussioni personali di familiari;
- locatore del negozio: per i canoni arretrati, con il privilegio che il codice civile riconosce sui beni che arredano l’immobile locato.
L’art. 74, comma 4, rinvia, per quanto non previsto e in quanto compatibili, alle norme sul concordato preventivo. La Cassazione ha già applicato questo rinvio: Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha ritenuto che anche nel concordato minore il trattamento delle classi non possa alterare l’ordine delle cause di prelazione. In concreto: non si può pagare il fornitore chirografario più dell’INPS privilegiato senza una giustificazione compatibile con l’ordine dei privilegi.
Documenti, OCC e procedimento
La domanda passa dall’OCC del circondario del tribunale competente. L’art. 75, comma 1, chiede: piano con bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti; relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; elenco di tutti i creditori con prelazioni, importi e domicilio digitale; atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; documentazione sulle entrate del debitore e della famiglia.
Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto (art. 78, comma 1) e con lo stesso decreto, tra l’altro, dispone la pubblicazione, anche nel registro delle imprese, e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC, via PEC, adesione o mancata adesione (art. 78, comma 2).
Il voto e il silenzio-assenso
Secondo l’art. 79, comma 1, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I privilegiati soddisfatti solo in parte votano come chirografari per la parte non pagata. Non votano coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società collegate, cessionari di crediti da meno di un anno e creditori in conflitto di interessi (art. 79, comma 2).
Regola decisiva per chi ha molti fornitori: il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Il fornitore che non risponde all’OCC entro il termine si considera favorevole alla proposta così come gli è stata trasmessa.
Le misure protettive
Su istanza del debitore, il decreto di apertura può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni non concordate, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze, oltre al divieto di pronunciare la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lett. d). È qui che si fermano i pignoramenti in corso e che i decreti ingiuntivi ottenuti dai fornitori perdono la loro forza esecutiva immediata. Dal lato opposto, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5).
L’omologazione e il cram down
Il giudice omologa con sentenza se verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranza (art. 80, comma 1). Se un creditore contesta la convenienza, omologa comunque quando il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Lo stesso comma prevede il cram down fiscale e contributivo: il giudice può omologare anche senza l’adesione del Fisco o dell’INPS quando il loro voto è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione. Se l’omologa è negata, le misure protettive cadono e, su istanza del debitore, può aprirsi la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).
Infine, l’art. 79, comma 5: il concordato non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Il familiare che ha firmato la fideiussione per il fido del negozio resta esposto verso la banca, salvo diversa previsione: è un punto che ogni profilo deve tenere presente.
Interessi, nuovi debiti e atti di gestione durante la procedura
Tre regole pratiche completano il quadro comune. La prima riguarda gli interessi: per il concordato minore, il rinvio alle norme sul concordato preventivo e la disciplina generale del sovraindebitamento portano a ritenere che il deposito della domanda arresti, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi sui crediti chirografari, mentre per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio valgono regole diverse. Per un fornitore che applica interessi moratori commerciali elevati, la differenza tra il credito alla data della domanda e quello calcolato mesi dopo può essere significativa: l’elenco dei creditori va fotografato alla data del deposito.
La seconda riguarda i debiti nuovi. Dal deposito in poi, il commerciante continua a lavorare e quindi a comprare, pagare stipendi, versare IVA e contributi correnti. Questi debiti non entrano nel piano e vanno pagati regolarmente: un commerciante che, durante la procedura, accumula nuovi arretrati verso Fisco, INPS o fornitori dimostra con i fatti che il piano non è fattibile. L’OCC e il giudice lo vedono subito, perché la gestione corrente è esaminata nei mesi tra la domanda e l’omologa.
La terza riguarda gli atti di gestione. Il commerciante resta alla guida della propria attività: compra, vende, assume, paga. Ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (vendere un immobile, cedere un ramo d’azienda, concedere garanzie, rinunciare a crediti importanti) richiedono l’autorizzazione del giudice; altrimenti sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). Per un negozio, comprare la merce della nuova stagione è ordinaria amministrazione; cedere il contratto di locazione o vendere l’azienda non lo è.
Quando il concordato minore non è la strada giusta
Va detto con chiarezza: non tutti i commercianti in difficoltà devono fare il concordato minore. Le alternative principali sono tre. Se le soglie sono superate, servono gli strumenti dell’impresa non minore, a partire dalla composizione negoziata della crisi. Se l’attività non ha più prospettive e non ci sono risorse esterne, la strada può essere la liquidazione controllata, che porta all’esdebitazione alle condizioni di legge. Se invece i debiti sono pochi e concentrati su due o tre creditori, un accordo stragiudiziale ben costruito può risolvere senza procedura. La scelta dipende dai numeri e dalla disponibilità dei creditori principali: è il primo esame da fare, prima ancora di parlare di percentuali.
Se hai un negozio al dettaglio
La tua situazione
Hai una vetrina su strada, magari in centro o in un quartiere residenziale: abbigliamento, calzature, ferramenta, articoli per la casa, alimentari, ottica, profumeria. Lavori con un magazzino che si rinnova a stagioni o a riassortimenti, compri da una decina di fornitori ma due o tre di loro pesano per oltre metà degli acquisti. Paghi un canone d’affitto che negli ultimi anni è salito, mentre gli incassi sono scesi. Hai una ditta individuale o una piccola società di persone, un fido in banca garantito dalla fideiussione di tuo padre o di tua moglie, qualche rata IVA saltata e i contributi INPS della gestione commercianti arretrati di due o tre trimestri. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il negozio vale soprattutto se resta aperto. Chiuso, il magazzino si svende a una frazione del costo; aperto, genera i flussi con cui pagare.
Cosa cambia per te
Per te la forma naturale è il concordato minore in continuità dell’art. 74, comma 1: il piano si regge sugli incassi dei prossimi anni. Le soglie raramente sono un problema per il negozio di vicinato, ma attenzione all’attivo patrimoniale: il magazzino valorizzato a costo, i crediti verso clienti, l’eventuale immobile intestato all’impresa possono avvicinarti ai 300.000 euro più di quanto pensi.
La regola più importante per te è che la continuità regge solo se i fornitori strategici continuano a consegnare. Qui entra il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo. L’art. 100 CCII consente al debitore che prevede la continuazione dell’attività di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori; l’attestazione non serve per pagamenti entro l’importo di nuove risorse arrivate senza obbligo di restituzione. Se e come questa norma si applichi nel concordato minore dipende dalla valutazione di compatibilità che fa il singolo tribunale: è una richiesta da costruire con cura, non un diritto automatico.
Il canone del locale è l’altra voce chiave. Il locatore per gli arretrati ha una prelazione sui beni che arredano il negozio; per i canoni che maturano dopo la domanda, invece, il contratto continua e va pagato regolarmente: un piano che non prevede il pagamento puntuale dell’affitto corrente non è fattibile.
I numeri
Ipotesi: negozio di calzature, ditta individuale. Ricavi degli ultimi tre anni: 178.400 €, 164.900 €, 151.300 €. Attivo patrimoniale: 96.700 € (magazzino 71.200 €, attrezzature 18.900 €, liquidità 6.600 €). Debiti totali: 213.850 €, così ripartiti:
- fornitori chirografari: 118.600 € (di cui il principale 41.300 €, il secondo 27.800 €);
- Erario (IVA e IRPEF): 34.900 €;
- INPS gestione commercianti: 19.750 €;
- banca (scoperto e chirografario): 28.400 €;
- locatore per canoni arretrati: 12.200 €.
Tutte e tre le soglie sono rispettate. Il margine operativo dopo il mantenimento della famiglia è stimato in 1.540 € al mese, cioè 18.480 € l’anno: in cinque anni, 92.400 €. Se il piano prevede il pagamento integrale di locatore (12.200 €) e una percentuale elevata dei privilegiati, il residuo per i chirografari si riduce; ma il confronto da fare è sempre con la liquidazione: il magazzino di calzature venduto in blocco potrebbe realizzare forse un terzo del suo valore contabile, cioè intorno ai 23.000 €, che dopo le spese di procedura e i privilegiati lascerebbero ai fornitori quasi nulla.
Al voto: i fornitori chirografari pesano 118.600 € su un totale di crediti al voto che, se i privilegiati sono pagati per intero, coincide in larga parte con la massa chirografaria (fornitori più banca: 147.000 €). La maggioranza è 73.501 €. Il fornitore principale da solo non la raggiunge, ma con il secondo arriva a 69.100 €: serve almeno un terzo voto favorevole o il silenzio di altri.
I rischi specifici
Il rischio principale è il fornitore che, ricevuta la proposta, smette di consegnare e ti lascia la vetrina vuota nel momento in cui servono incassi. Le misure protettive bloccano le esecuzioni, non obbligano nessuno a venderti nuova merce a credito. Il secondo rischio è la fideiussione del familiare: la banca, bloccata verso di te, può rivolgersi al garante. Il terzo è lo sfratto per morosità sui canoni maturati dopo la domanda: le misure protettive non coprono il mancato pagamento del canone corrente.
Per chi vende al dettaglio esiste anche un rischio legato al ciclo delle stagioni e dei saldi. Il piano non può basarsi sull’incasso medio mensile se il negozio guadagna soprattutto a dicembre e in estate: va costruito sui flussi reali, con rate più alte nei mesi forti e più leggere in quelli deboli. Allo stesso tempo, i fornitori di prodotti stagionali vogliono sapere con anticipo se l’ordine della prossima collezione sarà pagato: chiarire fin dall’inizio le condizioni delle nuove forniture (anticipo, contrassegno, garanzia di un familiare) evita che la proposta di concordato venga percepita come il preludio a un nuovo insoluto.
Le mosse giuste
- Mappa i fornitori per peso e per sostituibilità: chi è insostituibile va coinvolto prima del deposito, con un’ipotesi di pagamento per contanti o anticipato sulle nuove forniture.
- Metti in sicurezza l’affitto corrente: il piano deve prevedere il canone mese per mese; se possibile, rinegozia prima della domanda.
- Verifica le fideiussioni: chi ha garantito cosa e per quanto, e se il familiare garante ha a sua volta bisogno di uno strumento proprio.
- Ricostruisci il valore di liquidazione del magazzino con dati realistici: è il metro con cui giudice e creditori misureranno la tua proposta.
- Chiedi le misure protettive con la domanda se hai pignoramenti presso terzi sul conto o sul POS.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, con sentenza del 14 gennaio 2026, ha omologato un concordato minore in continuità dopo il voto favorevole di 9 creditori su 11, con una maggioranza dell’82,04% calcolata includendo il silenzio-assenso: un esempio di come, con molti piccoli creditori, il meccanismo del silenzio possa essere decisivo. Sulla durata, il Tribunale di Mantova, 6 febbraio 2025, ha ritenuto ragionevole una durata del piano di tre-cinque anni, richiamando i principi del CNDCEC: un orizzonte che si adatta bene ai flussi di un negozio.
Se sei un commerciante ambulante
La tua situazione
Hai un furgone attrezzato o un banco, una o più concessioni di posteggio nei mercati settimanali, magari fai fiere e sagre d’estate. Vendi frutta e verdura, abbigliamento, casalinghi, prodotti tipici. Sei quasi sempre una ditta individuale in contabilità semplificata o in regime forfettario. Compri dai mercati all’ingrosso o da grossisti che ti fanno credito a 30-60 giorni. I tuoi debiti sono fatti di fatture dei grossisti, rate del furgone, contributi INPS fissi della gestione commercianti che si accumulano anche negli inverni magri, qualche cartella e, spesso, un piccolo prestito personale usato per tappare i buchi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il problema non sono le soglie ma la prova delle soglie. Con i tuoi numeri sei quasi certamente impresa minore, ma senza bilanci veri e propri devi dimostrarlo con quello che hai: dichiarazioni dei redditi, registri IVA o, se forfettario, i dati dei ricavi dichiarati, estratti conto, fatture d’acquisto. La Cassazione, in tema di prova della “non fallibilità” sotto la legge fallimentare, ha ammesso strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci (Cass. civ. n. 30541 del 26 novembre 2018 e Cass. civ. n. 4245 del 13 febbraio 2019, richiamate nello studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026): il principio è utile anche oggi per ricostruire attivo, ricavi e debiti di chi non tiene contabilità ordinaria. Lo stesso studio ricorda però che la contabilità semplificata non esonera dagli obblighi di tenuta delle scritture previsti dalla legge: se mancano, vanno ricostruite.
L’art. 75, comma 1, lett. a), chiede le scritture contabili e fiscali obbligatorie: per te sono quelle del tuo regime. Una documentazione incompleta o reticente pesa doppio, perché la Cassazione (Cass. civ. n. 19844 del 17 luglio 2025, citata nello stesso studio) ha qualificato come atti in frode le carenze informative idonee ad alterare la percezione che i creditori hanno della situazione.
Il furgone è il tuo strumento di lavoro. Se è finanziato con un mutuo o un leasing, l’art. 75, comma 3, consente, quando c’è continuità, di prevedere il rimborso alle scadenze delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni fissate dalla norma (pagamenti in regola o autorizzazione del giudice, attestazione che il creditore non sarebbe soddisfatto meglio dalla vendita, nessun pregiudizio per gli altri).
I numeri
Ipotesi: ambulante di abbigliamento in regime forfettario. Ricavi dichiarati: 61.800 €, 58.400 €, 54.700 €. Attivo: furgone allestito valore di mercato 14.500 €, merce 9.300 €, liquidità 1.900 €, totale 25.700 €. Debiti: 87.640 €:
- due grossisti chirografari: 31.200 € e 12.950 €;
- INPS gestione commercianti (contributi fissi arretrati di sei trimestri e sanzioni): 17.340 €;
- Erario e altri tributi: 8.150 €;
- finanziaria per il furgone: 9.600 €;
- prestito personale: 8.400 €.
Con un reddito netto di circa 1.350 € al mese e un fabbisogno familiare di 1.050 €, il margine è di 300 € al mese: 18.000 € in cinque anni. Se un fratello si impegna a versare 6.000 € come apporto esterno, la massa disponibile arriva a 24.000 €. Pagando le rate del furgone in continuità (in questo caso il debito residuo resta fuori dalla falcidia), il resto va ripartito tra INPS, Erario e chirografari nel rispetto dell’ordine dei privilegi. Con 87.640 € di debiti, una proposta del genere può apparire bassa: ma se l’alternativa è la vendita del furgone (14.500 €) con l’impossibilità di lavorare, la convenienza rispetto alla liquidazione si può dimostrare.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere il furgone o la licenza, cioè le uniche due cose che producono reddito. Una procedura esecutiva mobiliare sul mezzo o un’irregolarità contributiva che incide sui requisiti richiesti dal Comune per il posteggio possono togliere al piano la sua base. Il secondo rischio è la contribuzione INPS fissa che continua a maturare: i contributi correnti vanno pagati, e un piano che li ignora diventa inattuabile. Terzo rischio: confondere i debiti personali (il prestito) con quelli d’impresa e scegliere la procedura sbagliata.
C’è poi un rischio meno visibile: la stagionalità. Molti ambulanti incassano la gran parte dell’anno tra primavera ed estate e vivono di riserve d’inverno. Un piano con rate mensili costanti rischia di saltare a febbraio; un piano con rate modulate sulle stagioni, invece, rispecchia l’andamento reale dell’attività ed è più credibile per l’OCC. Lo stesso vale per i mercati che si spostano o chiudono: se il tuo reddito dipende da un posteggio a rischio, il piano deve dirlo e prevedere un’alternativa.
Le mosse giuste
- Raccogli subito tutte le dichiarazioni e gli estratti conto degli ultimi tre anni: sono la tua prova delle soglie.
- Separa debiti d’impresa e personali per capire se ti serve il concordato minore o una procedura diversa.
- Proteggi il mezzo: valuta con l’OCC l’uso dell’art. 75, comma 3, per le rate del finanziamento.
- Metti in regola la contribuzione corrente prima di depositare.
- Cerca l’apporto esterno: anche una somma contenuta di un familiare può rendere la proposta più convincente.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle due pronunce di legittimità sulla prova dei requisiti dimensionali citate sopra, per il tuo profilo conta Cass. civ. n. 19844 del 17 luglio 2025 sulla nozione di atti in frode: per chi ha una contabilità essenziale, la trasparenza della documentazione non è un dettaglio formale ma una condizione di accesso. Sull’apporto esterno, il Tribunale di Napoli, sentenza del 14 gennaio 2026, ha chiarito che il contributo di familiari non appartiene al patrimonio del debitore ma richiede una prova rigorosa della sua effettiva disponibilità.
Se vendi online (e-commerce)
La tua situazione
Vendi tramite il tuo sito, uno o più marketplace, i social. Hai un magazzino tuo o lavori in dropshipping, compri da fornitori italiani ed esteri, paghi in anticipo la pubblicità sulle piattaforme e la logistica. Gli incassi passano da gateway di pagamento e conti elettronici, i marketplace ti liquidano a cadenze periodiche trattenendo commissioni e riserve per i resi. Per un paio d’anni sei cresciuto velocemente, poi i costi pubblicitari sono esplosi, i margini si sono ridotti e il magazzino invenduto è diventato un debito verso i fornitori.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, se non tieni d’occhio le soglie. L’e-commerce ha ricavi lordi alti rispetto ai margini: puoi essere un’impresa che guadagna poco ma che in un anno ha superato i 200.000 euro di ricavi, e in quel caso non sei impresa minore. La soglia riguarda i ricavi, non l’utile. Se uno dei tre esercizi precedenti la domanda supera la soglia, il concordato minore è precluso e la strada diventa un’altra (composizione negoziata, strumenti dell’impresa non minore).
La regola più importante per te è che i tuoi incassi sono crediti verso terzi, e come tali pignorabili presso le piattaforme e i gestori di pagamento. Un fornitore con un decreto ingiuntivo esecutivo può bloccare con un pignoramento presso terzi le somme che il marketplace deve liquidarti, fermando di colpo la cassa. Le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d), servono proprio a impedire che queste azioni inizino o proseguano dopo l’apertura.
I fornitori esteri sono creditori come gli altri: ricevono la comunicazione dell’OCC e votano; se non rispondono, vale il silenzio-assenso. In pratica, molti fornitori lontani non rispondono, e questo pesa nel calcolo della maggioranza. Ma va verificato che l’elenco dei creditori riporti per ciascuno un domicilio digitale o un recapito idoneo, perché l’art. 75, comma 1, lett. c), lo richiede.
I numeri
Ipotesi: e-commerce di articoli sportivi, ditta individuale. Ricavi: 2023: 188.600 €; 2024: 196.300 €; 2025: 172.100 €. Attivo: magazzino 54.800 €, crediti verso marketplace 7.900 €, liquidità 3.300 €, totale 66.000 €. Debiti: 184.520 €:
- fornitore italiano principale: 46.700 €;
- tre fornitori esteri: 22.400 €, 13.850 €, 9.120 €;
- agenzia di logistica: 11.950 €;
- Erario (IVA): 29.300 €;
- INPS gestione commercianti del titolare: 12.600 €;
- banca (finanziamento chirografario): 38.600 €.
Soglie rispettate, ma con un margine di soli 3.700 € sul 2024. Se il 2024 avesse chiuso a 203.000 €, l’accesso sarebbe precluso. Il margine disponibile, al netto di pubblicità e logistica, è di 1.950 € al mese: 117.000 € in cinque anni. I privilegiati (Erario e INPS: 41.900 €) possono essere pagati per intero nei primi due anni; il resto, circa 75.100 €, va ai chirografari (142.620 €): una percentuale intorno al 52%. In liquidazione, il magazzino di articoli sportivi di stagioni passate renderebbe poco, i crediti verso piattaforme sarebbero compensati con resi e riserve.
Voto: crediti al voto chirografari 142.620 €; maggioranza 71.311 €. Banca e fornitore principale insieme: 85.300 €. Se entrambi votano contro, servono silenzi o voti favorevoli degli altri per 71.311 €: impossibile, perché il resto vale 57.320 €. Questo dice che il dialogo con banca e fornitore principale prima del deposito è indispensabile.
I rischi specifici
Il rischio principale è il blocco degli incassi sulle piattaforme, che toglie liquidità prima ancora che il giudice si pronunci. Il secondo è la sospensione o la chiusura dell’account da parte del marketplace per motivi contrattuali, che nessuna misura protettiva impedisce. Il terzo è l’uscita dalle soglie per un picco di ricavi.
Un quarto rischio riguarda la merce in giacenza presso terzi: magazzini logistici esterni o centri di distribuzione dei marketplace custodiscono la tua merce, e su quei beni il fornitore creditore potrebbe tentare un pignoramento presso terzi o il magazziniere potrebbe opporre un diritto di ritenzione per i propri crediti. Per questo, nell’elenco dei beni e nell’istanza di misure protettive, la merce va indicata con la sua ubicazione reale. Infine, attenzione ai resi e agli storni: gli incassi delle piattaforme sono provvisori finché non scade il periodo di reso, e un piano che li considera definitivi sovrastima la cassa.
Le mosse giuste
- Verifica i ricavi anno per anno sulle dichiarazioni, non sui report delle piattaforme.
- Deposita con istanza di misure protettive se un fornitore ha già un titolo esecutivo.
- Diversifica i conti di incasso in modo trasparente, senza mai sottrarre somme: ogni movimento sarà esaminato dall’OCC.
- Prepara un elenco creditori completo con recapiti PEC anche per i fornitori esteri.
- Tratta prima con banca e fornitore principale, che da soli possono decidere il voto.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 è rilevante per te: se vuoi trattare meglio il fornitore principale, devi farlo senza scavalcare IVA e contributi privilegiati. E il Tribunale di Taranto, 11 aprile 2024, ha affermato che l’omologa non può essere frazionata: le maggioranze vanno raggiunte su tutta la massa, non per gruppi di creditori scelti a convenienza.
Se gestisci un bar o un ristorante
La tua situazione
Alzi la saracinesca all’alba o chiudi a notte fonda. Hai un bar, una pizzeria, una trattoria, una gelateria, una pasticceria con somministrazione. Il locale è in affitto, oppure hai preso in affitto l’intera azienda da un precedente gestore. Hai due, quattro, sei dipendenti, alcuni a chiamata o stagionali. Il fornitore di caffè o di bevande ti ha dato in comodato macchina, frigoriferi e insegna, con un contratto di esclusiva e un minimo di acquisti. Compri ogni settimana da un grossista alimentare, da un caseificio, dal fornitore di surgelati. Dopo anni difficili hai rate di finanziamenti, IVA arretrata, un debito con l’INPS sia come titolare nella gestione commercianti sia per i contributi dei dipendenti, e qualche fornitore che ti ha già notificato un decreto ingiuntivo.
Cosa cambia per te
Per te la regola più importante è che il bar vale solo se resta aperto: l’avviamento, la posizione e il personale scompaiono con la chiusura, e la liquidazione restituisce ai creditori poco più del valore delle attrezzature usate. È il caso in cui il concordato minore in continuità mostra più chiaramente la sua logica: i creditori ricevono di più dai flussi futuri del locale che dalla vendita di banconi e cucine.
Le tue particolarità sono tre.
La prima riguarda i dipendenti. I crediti di lavoro (retribuzioni arretrate e TFR) sono privilegiati e stanno in cima all’ordine delle prelazioni. L’art. 100 CCII, nella parte in cui consente al tribunale di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità anteriori ai lavoratori addetti all’attività che prosegue, è una norma del concordato preventivo: nel concordato minore va richiamata attraverso il rinvio dell’art. 74, comma 4, e la sua compatibilità va valutata dal tribunale. In ogni caso, le retribuzioni correnti vanno pagate puntualmente: un bar senza personale non è in continuità.
La seconda riguarda il fornitore di bevande con attrezzature in comodato. È un fornitore strategico in senso pieno: se recede dal contratto e si riprende macchina e frigoriferi, il locale si ferma. Il suo credito è normalmente chirografario e la sua posizione al voto può essere rilevante. Spesso il contratto prevede penali per il mancato raggiungimento dei minimi di acquisto: vanno esaminate, perché possono gonfiare il credito dichiarato.
La terza riguarda il contratto di affitto d’azienda o di locazione. Per i canoni anteriori il locatore è un creditore concorsuale; per quelli successivi alla domanda il contratto prosegue e va onorato. Se il gestore ha preso in affitto un’azienda, la proposta deve tenere conto della durata residua del contratto: un piano quinquennale su un affitto d’azienda che scade tra due anni senza garanzia di rinnovo è difficilmente fattibile.
I decreti ingiuntivi e i pignoramenti in corso
È il profilo in cui le azioni dei fornitori sono più frequenti, perché le forniture alimentari sono settimanali e le fatture insolute si accumulano in fretta. Le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d), su istanza del debitore, vietano di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni non concordate fino all’omologazione definitiva. Il fornitore che ha già un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non può dunque pignorare il conto o il POS dopo il decreto di apertura; il pignoramento già iniziato resta fermo. La misura riguarda però le esecuzioni, non i giudizi di cognizione: il fornitore può ancora ottenere un decreto ingiuntivo per accertare il credito, ma non usarlo per aggredire il patrimonio mentre la procedura è in corso. Il suo credito, accertato o no, entra nella massa e viene trattato secondo il piano.
Un aspetto pratico: se ti viene notificato un decreto ingiuntivo, il termine per l’opposizione (40 giorni) corre comunque, e le misure protettive non lo sospendono in quanto tale. Valuta con il tuo legale se ci sono ragioni per opporti (importi errati, penali non dovute, interessi moratori calcolati male): un credito gonfiato è anche un voto gonfiato.
I numeri
Ipotesi: bar-tavola calda, società in nome collettivo con due soci. Ricavi: 192.400 €, 183.700 €, 176.900 €. Attivo: attrezzature 31.600 €, magazzino 6.800 €, crediti 2.100 €, liquidità 4.300 €, totale 44.800 €. Dipendenti: tre. Debiti: 241.380 €:
- dipendenti (retribuzioni arretrate e TFR): 18.450 €;
- INPS (contributi dipendenti e gestione commercianti dei soci): 33.900 €;
- Erario (IVA, ritenute, IRAP): 41.250 €;
- locatore per canoni arretrati: 14.400 €;
- fornitore di bevande in esclusiva: 22.680 €;
- grossista alimentare: 37.150 € (con decreto ingiuntivo e pignoramento presso terzi sul conto in corso);
- altri sei fornitori: 29.950 € complessivi;
- banca: 43.600 €.
Somma dei privilegiati (dipendenti, INPS, Erario, locatore): 108.000 €. Chirografari: 133.380 €. Il margine mensile, dopo i compensi dei soci per il mantenimento delle famiglie, è stimato in 2.380 €: 142.800 € in cinque anni. Pagati per intero i privilegiati, resterebbero 34.800 € ai chirografari, cioè circa il 26%. In liquidazione le attrezzature usate renderebbero forse 9.000-12.000 €, insufficienti anche solo per i dipendenti: per i fornitori nulla.
Al voto, se i privilegiati sono pagati per intero, votano i chirografari (133.380 €): la maggioranza è 66.691 €. Banca e grossista insieme valgono 80.750 €: se votano entrambi contro, la proposta non passa, perché il resto vale 52.630 €. Se però la proposta prevede una falcidia anche su Erario e INPS, questi votano per la parte non soddisfatta e la soglia si sposta; in quel caso diventa rilevante il cram down fiscale e contributivo dell’art. 80, comma 3.
I rischi specifici
Il rischio principale è che il fornitore di bevande receda dal contratto e ritiri le attrezzature, fermando il locale nel momento in cui il piano richiede di incassare. Il secondo rischio sono i controlli sulla regolarità contributiva, che per un pubblico esercizio con dipendenti incidono su molti aspetti dell’attività. Il terzo è la responsabilità illimitata dei soci della società di persone: l’art. 79, comma 4, prevede che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produca effetti anche per i soci illimitatamente responsabili; ma le loro esposizioni personali estranee alla società restano fuori.
Le mosse giuste
- Fai l’istanza di misure protettive contestualmente alla domanda se c’è un pignoramento presso terzi in corso: ogni settimana di conto bloccato toglie liquidità al piano.
- Rinegozia con il fornitore di bevande prima del deposito: verifica le penali, proponi pagamento per cassa delle nuove forniture, chiarisci la sorte del comodato.
- Metti in fila i dipendenti: retribuzioni correnti puntuali, arretrati e TFR collocati correttamente nel piano.
- Esamina i decreti ingiuntivi notificati per eventuali opposizioni, rispettando il termine di 40 giorni.
- Coordina la posizione dei soci: la domanda della società e le eventuali esposizioni personali vanno lette insieme.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta per questo profilo la domanda e le misure protettive tenendo conto di come l’OCC e il giudice leggeranno flussi di cassa, contratti di fornitura e posizione dei soci.
Giurisprudenza dedicata
Per la ristorazione è rilevante il principio affermato dal Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, in un concordato minore (di un professionista) in cui è stato applicato il cram down sul Fisco con la regola della priorità relativa: quando IVA e ritenute pesano molto, l’omologa senza adesione dell’amministrazione finanziaria è una possibilità concreta, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. Sulla falcidia dei tributi, la Cassazione, n. 14555/2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Il Tribunale di Napoli, sentenza del 14 gennaio 2026, ha inoltre confermato che le misure protettive impediscono, fino alla definitività dell’omologa, esecuzioni individuali, sequestri conservativi e acquisizione di prelazioni per crediti anteriori.
Se sei un grossista minore o un distributore
La tua situazione
Rifornisci negozi, bar, ristoranti o artigiani della tua provincia: bevande, alimentari, materiale elettrico, ricambi, prodotti per l’edilizia, cancelleria. Hai un magazzino di qualche centinaio di metri quadrati, uno o due furgoni, un agente o due. Compri in quantità da pochi produttori o importatori e rivendi a molti clienti con pagamenti dilazionati. Il tuo problema è doppio: i tuoi clienti ti pagano in ritardo o non ti pagano, e intanto tu devi pagare a 60 giorni i fornitori che, a differenza dei tuoi clienti, sono grandi e organizzati.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, perché sei il profilo più vicino alle soglie e il più esposto a un singolo creditore dominante.
Prima questione: le soglie. Un grossista con 200.000 euro di ricavi è un’impresa molto piccola; ma basta un anno sopra, anche di poco, per perdere la qualifica di impresa minore. Lo stesso vale per l’attivo: magazzino e crediti verso clienti possono superare facilmente i 300.000 euro. Se le soglie sono superate, il concordato minore non è disponibile e le alternative sono gli strumenti dell’impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a partire dalla composizione negoziata della crisi.
Seconda questione: il creditore che da solo ha la maggioranza. Se il tuo produttore principale ha più della metà dei crediti ammessi al voto, l’art. 79, comma 1, richiede anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È un correttivo che impedisce al singolo grande creditore di imporre l’esito a tutti gli altri, ma non lo neutralizza: se vota contro, la sua quota di crediti basta a impedire la maggioranza per somme.
Terza questione: i tuoi crediti verso clienti. Sono una parte importante del tuo attivo e la loro qualità va verificata. Un piano che li considera tutti incassabili non è credibile; un piano che li svaluta in modo realistico e prevede attività di recupero lo è molto di più.
Quarta questione: se il fornitore ti ha venduto con riserva di proprietà o ti ha dato merce in conto deposito, quei beni non sono tuoi e il suo diritto va considerato separatamente dal credito chirografario. Va verificato contratto per contratto.
I numeri
Ipotesi: distributore di bevande, SAS. Ricavi: 197.300 €, 199.100 €, 188.400 €. Attivo: magazzino 84.500 €, crediti verso clienti 102.700 € (di cui 31.900 € di dubbia esigibilità), mezzi 22.100 €, liquidità 5.400 €, totale 214.700 €. Debiti: 386.950 €:
- produttore principale: 198.300 €;
- altri quattro fornitori: 61.450 €;
- banca (anticipo fatture e fido): 64.800 €;
- Erario: 36.900 €;
- INPS (gestione commercianti del socio accomandatario e dipendenti): 25.500 €.
Le soglie sono rispettate, ma il margine sui ricavi del secondo anno è di 900 €. Chirografari al voto (se privilegiati pagati per intero): 324.550 €; maggioranza 162.276 €. Il produttore principale da solo detiene 198.300 €, cioè il 61% dei crediti al voto: se vota contro, il concordato non può essere approvato; se vota a favore, serve anche la maggioranza per teste dei votanti (con sei creditori chirografari, almeno quattro voti favorevoli tra quelli espressi, contando anche il produttore).
In concreto, per te la proposta va costruita con il produttore principale, non contro di lui. Un accordo che preveda per esempio la prosecuzione delle forniture a pagamento anticipato, il pagamento del 35% del pregresso in cinque anni e la restituzione della merce in conto deposito invenduta può risultargli più conveniente della liquidazione, dove il magazzino di bevande si svaluterebbe rapidamente per scadenze e i crediti verso clienti si incasserebbero solo in parte.
I rischi specifici
Il rischio principale è superare una soglia senza accorgersene, perché i ricavi del distributore oscillano intorno ai 200.000 euro e un ordine straordinario basta a cambiare qualifica. Il secondo rischio è il produttore dominante che preferisce un’azione individuale e una liquidazione rapida. Il terzo è la svalutazione dei crediti verso clienti, che può ridurre l’attivo su cui si basa la convenienza.
C’è poi il tema delle compensazioni e degli sconti di fine anno. Molti rapporti tra grossista e produttore prevedono premi di fine anno, note di credito per obiettivi raggiunti, contributi promozionali. Quando il grossista entra in crisi, il produttore tende a trattenerli o a compensarli con il proprio credito. Ricostruire con precisione il saldo reale del rapporto, al netto di premi e note di credito maturati, può ridurre in modo sensibile il credito del fornitore principale e quindi il suo peso al voto. Allo stesso modo, la banca che ha anticipato fatture verso i tuoi clienti potrebbe incassare direttamente quei crediti: va verificato quali somme le spettano e quali, invece, rientrano nell’attivo da distribuire. Infine, se hai agenti di commercio, le loro provvigioni arretrate e le indennità possono avere un trattamento privilegiato: vanno collocate correttamente nell’elenco dei creditori.
Le mosse giuste
- Fai calcolare i tre indici esercizio per esercizio prima di ogni altra valutazione.
- Apri il dialogo con il produttore principale e documenta perché il piano gli conviene rispetto alla liquidazione.
- Svaluta prudentemente i crediti verso clienti e prevedi un’attività di recupero.
- Verifica riserve di proprietà e conti deposito prima di includere la merce nell’attivo.
- Se sei oltre soglia, valuta subito la composizione negoziata.
Giurisprudenza dedicata
Per te pesa Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025: non puoi trattare il produttore principale meglio dei privilegiati per assicurarti il suo voto, alterando l’ordine delle prelazioni. E il Tribunale di Taranto, 11 aprile 2024, sulla necessità di maggioranze riferite all’intera massa, conferma che non esistono scorciatoie quando un creditore domina il passivo.
Tre commercianti, tre esiti: le simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Stessa situazione di partenza (debiti verso fornitori come voce principale, un decreto ingiuntivo, un pignoramento o un rischio di esecuzione), tre profili diversi, tre esiti diversi.
Simulazione A – Negozio di articoli per la casa con decreto ingiuntivo. Ditta individuale, ricavi 142.700 €, debiti 168.340 € (fornitori 96.800 €, Erario 27.450 €, INPS 16.090 €, banca 21.000 €, locatore 7.000 €). Il fornitore principale (33.600 €) notifica un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo lunedì 2 novembre 2026. Termine per l’opposizione: 40 giorni, che cadrebbero sabato 12 dicembre 2026 e slittano quindi a lunedì 14 dicembre 2026. Il commerciante deposita la domanda tramite OCC martedì 3 novembre 2026 con istanza di misure protettive; il decreto di apertura arriva giovedì 12 novembre 2026 e vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive. Il fornitore non può pignorare il conto, ma il decreto ingiuntivo non viene caducato: l’opposizione va comunque valutata entro il 14 dicembre. Con un margine di 1.290 € al mese per cinque anni (77.400 €), privilegiati pagati per intero (50.540 €), ai chirografari (117.800 €) andrebbero circa 26.860 €: circa il 23%. Esito: proposta difendibile se la liquidazione del magazzino vale meno.
Simulazione B – Bar con pignoramento presso terzi sul conto. SNC, ricavi 183.700 €, debiti 241.380 € come nel profilo dedicato. Il grossista alimentare ha già pignorato il conto: 6.450 € bloccati. Senza misure protettive, l’udienza di assegnazione attribuirebbe quelle somme al grossista, pagandolo per intero a scapito di tutti gli altri. Con la domanda e l’istanza di misure protettive, l’esecuzione viene sospesa fino all’omologazione definitiva; la somma resta vincolata e la sua destinazione dipenderà dall’esito della procedura. Il piano offre il 26% ai chirografari. Il termine per il voto, fissato dal giudice in 30 giorni, scade lunedì 14 dicembre 2026; banca e grossista votano contro (80.750 €), gli altri chirografari tacciono o votano a favore (52.630 €). Maggioranza non raggiunta. Esito: senza un accordo con almeno uno dei due grandi creditori, la proposta non passa e il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive; su istanza del debitore si può aprire la liquidazione controllata. La lezione: la trattativa con i grandi chirografari va fatta prima, non dopo il deposito.
Simulazione C – Grossista sopra soglia. Distributore con ricavi 197.300 €, 204.600 €, 188.400 €. Il secondo esercizio supera di 4.600 € la soglia dei 200.000 €: l’impresa non è minore. Il concordato minore è inammissibile. Debiti 412.300 €, di cui 231.000 € verso il produttore principale. Esito: la strada è un’altra. Con la composizione negoziata, un esperto indipendente facilita la trattativa con il produttore e la banca; il distributore può chiedere misure protettive anche in quella sede. La lezione: un errore sulle soglie fa perdere mesi, mentre la verifica preliminare dei tre indici costa pochi giorni.
Confronto in sintesi: nel caso A le misure protettive e il silenzio-assenso dei piccoli fornitori portano alla soglia; nel caso B i due creditori maggiori decidono tutto e il silenzio degli altri non basta; nel caso C il problema non è il voto, ma l’accesso.
I casi misti: quando sei più profili insieme
Molti commercianti non rientrano in un solo profilo. Le regole si combinano così.
Negozio con vendita online. Se hai una vetrina e un sito, i ricavi si sommano. È la situazione più frequente in cui un negozio “piccolo” supera la soglia dei 200.000 euro senza rendersene conto, perché i ricavi online non vengono percepiti come parte dello stesso giro d’affari. Il piano deve inoltre gestire due tipi di rischi esecutivi: il pignoramento del POS in negozio e quello dei crediti verso piattaforme. Le misure protettive coprono entrambi, ma vanno chieste con un elenco completo dei rapporti.
Bar con ambulantato estivo. Chi gestisce un locale e d’estate fa anche mercati o eventi con un furgone attrezzato ha due centri di costo e spesso due contabilità informali. La prova dei requisiti e la ricostruzione dei flussi vanno fatte per l’intera impresa: il concordato riguarda il debitore, non il singolo punto vendita.
Commerciante con debiti personali. Il titolare di una ditta individuale ha spesso anche debiti privati: il mutuo della casa, un prestito per l’auto di famiglia, una carta revolving. Il concordato minore è per definizione escluso per i consumatori, ma il commerciante persona fisica che ha debiti misti va valutato con attenzione. Lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 richiama un orientamento di merito (tra cui Trib. La Spezia, 5 giugno 2024; Trib. Bergamo, 20 luglio 2024; Trib. Napoli, 5 maggio 2025; Trib. Brescia, 5 gennaio 2026) che, per i debiti misti, applica un criterio di prevalenza per individuare la procedura; nello stesso documento è richiamato il decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699 del 26 luglio 2023, relativo a un rinvio pregiudiziale sul tema. Per il commerciante attivo, se i debiti d’impresa prevalgono, la strada resta il concordato minore, che può includere anche i debiti personali; per il mutuo sull’abitazione principale l’art. 75, comma 2-bis, prevede la possibilità di continuare a pagare le rate alle condizioni di legge.
Commerciante che ha già chiuso. Se hai già cessato l’attività e cancellato la ditta, il quadro cambia radicalmente. La Cassazione, Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Lo studio CNDCEC-FNC documenta però un panorama di merito articolato: il Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026, ha riferito la preclusione al solo concordato in continuità, ammettendo il liquidatorio con apporto esterno. Prima di chiudere la partita IVA, quindi, valuta con attenzione la strategia: la cancellazione può chiudere una porta.
Socio di società di persone garante. Se il negozio è una SNC o una SAS, sei socio illimitatamente responsabile e hai firmato anche fideiussioni personali per la banca. Il concordato della società, salvo patto contrario, produce effetti anche per te come socio illimitatamente responsabile (art. 79, comma 4); ma i diritti della banca verso i fideiussori restano salvi (art. 79, comma 5), salvo diversa previsione. La tua fideiussione personale va quindi considerata a parte.
Commerciante con familiari che apportano risorse. L’apporto di un genitore o di un coniuge è spesso decisivo. Il Tribunale di Napoli, sentenza del 14 gennaio 2026, ha chiarito che si tratta di risorse esterne al patrimonio del debitore, ma che la loro effettiva disponibilità deve essere provata in modo rigoroso. Nel liquidatorio, lo studio CNDCEC-FNC richiama i Tribunali di Campobasso (14 gennaio 2025), Terni (17 settembre 2025) e Bolzano (12 novembre 2025), che hanno ammesso il concordato con sola finanza esterna purché l’apporto incrementi l’attivo e ogni creditore, anche chirografario, sia almeno in parte soddisfatto; e il Tribunale di Rimini (8 luglio 2024), che ha invece dichiarato inammissibile una proposta in cui ravvisava un uso abusivo dello strumento a soli fini di esdebitazione.
Il confronto tra profili
La tabella che segue riassume gli aspetti in cui i cinque profili differiscono di più. Non sostituisce le sezioni dedicate: serve a vedere a colpo d’occhio dove sta il punto critico di ciascuno.
| Aspetto | Negozio al dettaglio | Ambulante | E-commerce | Bar / ristorante | Grossista minore |
|---|---|---|---|---|---|
| Rischio soglie | Basso (attenzione all’attivo) | Molto basso | Alto sui ricavi | Medio | Molto alto (ricavi e attivo) |
| Problema di prova dei requisiti | Basso | Alto (contabilità semplificata) | Medio | Basso | Basso |
| Fornitore strategico tipico | 2-3 fornitori di prodotto | Grossista o mercato | Fornitore principale ed esteri | Fornitore bevande in comodato | Produttore principale |
| Rischio di creditore che domina il voto | Basso | Medio | Medio-alto | Medio | Alto |
| Esecuzioni più frequenti | POS e conto | Mezzo e conto | Crediti verso piattaforme | Conto e POS | Crediti verso clienti |
| Contratti da mettere in sicurezza | Locazione del negozio | Posteggio, finanziamento del mezzo | Account sulle piattaforme | Locazione o affitto d’azienda, comodato, lavoro | Forniture, riserva di proprietà |
| Leva principale | Avviamento e continuità | Apporto esterno, art. 75 c.3 | Flussi online | Avviamento e personale | Accordo con il produttore |
| Rischio principale | Vetrina vuota | Perdere il mezzo | Blocco incassi | Ritiro attrezzature | Uscire dalle soglie |
Lettura rapida: per chi vende al dettaglio, in negozio o al bar, il punto critico è la continuità operativa; per chi vende online o all’ingrosso, è l’accesso e il peso dei grandi creditori; per l’ambulante, è la documentazione. C’è però un elemento che unisce tutti i profili: in ogni caso la proposta viene misurata contro l’alternativa liquidatoria. Per questo il valore di realizzo di magazzino, attrezzature, mezzi e crediti va stimato con prudenza fin dall’inizio, con dati verificabili, perché è il confronto che giudice, OCC e creditori faranno per primo. Un commerciante che conosce questo numero prima di depositare la domanda sa già quanto può offrire ai fornitori e quanto margine di trattativa ha con i creditori più grandi.
Le domande che valgono per tutti
Cosa succede se un fornitore continua a fornirmi durante la procedura?
Le forniture successive al deposito sono rapporti nuovi: vanno pagate regolarmente, e non subiscono la falcidia del concordato. Per il fornitore questo è un argomento concreto: continuando a vendere per contanti o con pagamento anticipato non rischia nulla sul nuovo, e intanto conserva un cliente.
Posso pagare il fornitore indispensabile prima degli altri?
Non di tua iniziativa. Pagare un creditore anteriore fuori dal piano espone a contestazioni e, se si tratta di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione non autorizzati, a inefficacia verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). L’unica via è un’autorizzazione del giudice, valutando se l’art. 100 CCII sia applicabile nel tuo concordato minore.
Se un creditore ha ottenuto un’ipoteca giudiziale con il decreto ingiuntivo, cosa succede?
Dopo il decreto di apertura con misure protettive è vietato acquisire diritti di prelazione non concordati. Per le iscrizioni anteriori occorre verificare caso per caso la data e gli effetti: è un punto tecnico da esaminare sui documenti.
Cosa succede se cambio attività durante la procedura?
Il piano è costruito su un’attività precisa. Cambiare settore, chiudere un punto vendita o aprirne un altro senza autorizzazione può rendere il piano inattuabile. Se una modifica si rende necessaria, va discussa con l’OCC prima di farla.
E se dopo l’omologa non riesco a pagare?
L’OCC vigila sull’esecuzione e ogni sei mesi riferisce al giudice. In caso di inadempimento o di piano divenuto inattuabile e non modificabile, l’omologazione può essere revocata; da lì può aprirsi la liquidazione controllata. Prevedere margini di sicurezza nei flussi è la miglior tutela.
Il fornitore che non risponde alla comunicazione dell’OCC conta come voto favorevole?
Sì. L’art. 79, comma 3, prevede che, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato dal giudice, il creditore si intenda consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Per un commerciante con molti piccoli fornitori il silenzio-assenso è spesso il fattore che fa raggiungere la maggioranza. Ma non è un automatismo su cui fare affidamento cieco: i creditori grandi e organizzati rispondono quasi sempre, e un voto contrario espresso pesa per l’intero importo del loro credito.
I debiti con il Fisco e con l’INPS possono essere ridotti anche se non sono d’accordo?
Sì, a determinate condizioni. Il cram down dell’art. 80, comma 3, consente l’omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando il loro voto è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione, anche sulla base della relazione dell’OCC. Resta fermo il rispetto dell’ordine delle prelazioni: un piano che paga i fornitori chirografari più di quanto riconosca a IVA e contributi privilegiati, senza una giustificazione compatibile con la regola, rischia di non essere omologato.
Cosa succede al familiare che ha garantito il fido del negozio?
La fideiussione sopravvive. L’art. 79, comma 5, stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Se il familiare garante non è in grado di pagare, può a sua volta valutare uno strumento di sovraindebitamento per la propria posizione, che però va costruito a parte.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Di seguito i riferimenti citati nella guida, raggruppati in base al profilo di commerciante per cui sono più rilevanti. Per ciascuno: estremi come riportati dalle fonti consultate, principio riformulato, rilevanza per il tema. Le pronunce di merito senza numero sono indicate con tribunale e data, come riportate nella fonte.
Per tutti i commercianti
1. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: nel concordato minore si applica la regola del concordato preventivo per cui il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: chi vuole favorire i fornitori strategici, per garantirsi forniture e voti, deve farlo senza trattarli meglio di Fisco, INPS, dipendenti e locatore privilegiati.
2. Cass. civ., n. 14555/2026.
Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale; il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente.
Rilevanza: per il commerciante con IVA e imposte arretrate, la proposta al Fisco segue le regole del concordato minore, senza dover necessariamente percorrere la procedura della transazione fiscale.
3. Tribunale di Taranto, 11 aprile 2024.
Principio: l’omologa non può essere frazionata; le maggioranze devono essere raggiunte con riferimento all’intera massa dei crediti.
Rilevanza: nessun commerciante può “isolare” il creditore contrario; il voto si calcola su tutti.
4. Tribunale di Mantova, 6 febbraio 2025.
Principio: una durata del piano di tre-cinque anni è ragionevole, in linea con i principi elaborati dal CNDCEC.
Rilevanza: orienta la costruzione dei flussi in tutti i profili, in particolare per negozio e bar.
Per il negozio al dettaglio e il bar-ristorante (continuità con molti creditori)
5. Tribunale di Napoli, VII sezione civile, sentenza del 14 gennaio 2026.
Principio: omologato un concordato minore in continuità con voto favorevole di 9 creditori su 11 e maggioranza dell’82,04% calcolata includendo il silenzio-assenso; il controllo del giudice riguarda ammissibilità, fattibilità e corretta formazione della volontà dei creditori, mentre la convenienza è rimessa in primo luogo ai creditori; il plusvalore da continuità può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa; l’apporto dei familiari richiede prova rigorosa della disponibilità; fino alla definitività dell’omologa operano i divieti di esecuzioni, sequestri e prelazioni per i crediti anteriori.
Rilevanza: è il quadro più completo per chi ha molti fornitori e azioni esecutive in corso, compreso un decreto ingiuntivo sopravvenuto, gestito con una rimodulazione della proposta.
6. Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025.
Principio: in un concordato minore (di un avvocato) il giudice ha applicato il cram down sul credito fiscale e la regola della priorità relativa.
Rilevanza: per bar e negozi con forti debiti IVA, mostra che il voto contrario del Fisco non è necessariamente un ostacolo insuperabile, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione.
Per l’ambulante e per chi ha una contabilità essenziale
7. Cass. civ. n. 30541 del 26 novembre 2018 e Cass. civ. n. 4245 del 13 febbraio 2019.
Principio: la prova dei requisiti dimensionali che escludono la procedura concorsuale maggiore può essere data anche con strumenti diversi dal deposito dei bilanci.
Rilevanza: pur risalenti e formate sotto la legge fallimentare, sono richiamate dallo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 a proposito dell’accesso al concordato minore e sono utili all’ambulante in regime semplificato o forfettario che deve dimostrare attivo, ricavi e debiti.
8. Cass. civ. n. 19844 del 17 luglio 2025.
Principio: integrano atti in frode anche le carenze informative idonee ad alterare la percezione della situazione da parte dei creditori.
Rilevanza: per chi ha documentazione scarna, la completezza dell’informazione è una condizione di accesso, non una formalità.
Per chi ricorre all’apporto di familiari (tutti i profili, in particolare ambulante e chi ha chiuso)
9. Tribunali di Campobasso, 14 gennaio 2025; Terni, 17 settembre 2025; Bolzano, 12 novembre 2025.
Principio: è ammissibile il concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna, a condizione che l’apporto aumenti l’attivo e che ogni creditore, anche chirografario, riceva almeno una parte.
Rilevanza: i fornitori chirografari non possono essere esclusi da ogni pagamento nel liquidatorio.
10. Tribunale di Rimini, 8 luglio 2024.
Principio: inammissibile la proposta quando emerge un possibile abuso dello strumento, usato a soli fini di esdebitazione.
Rilevanza: l’apporto esterno deve essere serio e misurabile, non simbolico.
Per il commerciante che ha già cessato l’attività
11. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026.
Principio: è inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato.
Rilevanza: prima di chiudere la partita IVA e cancellare la ditta, il commerciante in crisi deve valutare se la cancellazione gli precluda lo strumento.
12. Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026.
Principio: la preclusione per l’imprenditore cancellato riguarda il concordato in continuità; è stato ammesso il liquidatorio con apporto esterno.
Rilevanza: una pronuncia di merito che mostra un orientamento diverso, da leggere oggi alla luce della successiva pronuncia di legittimità.
Per il commerciante con debiti misti (personali e d’impresa)
13. Tribunali di La Spezia, 5 giugno 2024; Bergamo, 20 luglio 2024; Napoli, 5 maggio 2025; Brescia, 5 gennaio 2026.
Principio: per i debiti misti si applica un criterio di prevalenza per individuare la procedura (consumatore o impresa).
Rilevanza: aiuta il titolare di ditta individuale a capire se il concordato minore sia la procedura corretta quando ha anche mutui e prestiti personali.
Per il grossista e per chi ha mutui su beni strumentali
14. Tribunale di Brescia, 1° luglio 2024 (e, nello stesso senso, Tribunale di Rimini, 4 dicembre 2023).
Principio: ammesso il rimborso delle rate di mutuo secondo il piano originario, con accordo che non lede gli altri creditori.
Rilevanza: per chi ha un mutuo o un finanziamento garantito su magazzino, mezzi o immobile strumentale, è un riferimento utile per l’uso dell’art. 75, comma 3.
Sul costo della procedura
15. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati.
Rilevanza: il commerciante che offre in piano anche la vendita di un immobile ipotecato deve tenere conto che le spese della procedura non si scaricano sul creditore ipotecario.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il commerciante con debiti verso i fornitori
Ogni profilo ha bisogno di interventi diversi. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Verifichiamo le tre soglie dell’impresa minore esercizio per esercizio, partendo da dichiarazioni, registri IVA e bilanci; per gli ambulanti in regime semplificato o forfettario ricostruiamo attivo, ricavi e debiti con i documenti disponibili.
- Costruiamo la mappa dei creditori: fornitori chirografari, Fisco, INPS gestione commercianti, banca, locatore, dipendenti, con i rispettivi privilegi e i recapiti PEC richiesti dall’art. 75.
- Simuliamo il voto prima del deposito: calcoliamo la maggioranza per somme, l’eventuale maggioranza per teste se un creditore domina il passivo, l’effetto del silenzio-assenso e l’eventuale ricorso al cram down fiscale e contributivo.
- Individuiamo i fornitori strategici e predisponiamo la proposta di prosecuzione delle forniture (pagamento per cassa o anticipato), valutando l’istanza di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori.
- Predisponiamo l’istanza di misure protettive con l’elenco completo dei pignoramenti presso terzi su conti, POS e crediti verso piattaforme, e delle procedure esecutive mobiliari sul mezzo o sulle attrezzature.
- Esaminiamo i decreti ingiuntivi notificati per valutare se ci sono ragioni di opposizione (importi, penali da esclusiva, interessi), rispettando i termini.
- Analizziamo i contratti chiave: locazione o affitto d’azienda, comodato delle attrezzature del fornitore di bevande, finanziamento del furgone, riserve di proprietà e conti deposito dei grossisti.
- Coordiniamo la posizione di soci e garanti: soci illimitatamente responsabili delle società di persone, familiari fideiussori, eventuali procedure parallele.
- Per chi supera le soglie (tipicamente e-commerce e grossisti) valutiamo la composizione negoziata della crisi e gli strumenti dell’impresa non minore.
- Seguiamo il piano dopo l’omologa e, se necessario, il contenzioso sui provvedimenti della procedura, con la stessa linea strategica fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il commerciante che accede al concordato minore la competenza più rilevante è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere i passaggi che la domanda deve superare davanti all’Organismo e al giudice, dalla relazione sulle cause dell’indebitamento all’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione. Per il commerciante che supera le soglie, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare con competenza l’alternativa della composizione negoziata. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono ricavi, attivo e flussi; gli avvocati costruiscono la proposta, le misure protettive e la strategia verso i creditori.
In conclusione: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole
Un commerciante con debiti verso i fornitori può fare il concordato minore, se è impresa minore e se la proposta regge. Il primo passo è capire il tuo profilo: negoziante, ambulante, venditore online, gestore di bar o ristorante, grossista. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te: per alcuni il punto critico sono le soglie, per altri la documentazione, per altri ancora il fornitore che può fermare il locale o il creditore che da solo decide il voto.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo tema perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce il percorso della domanda dall’interno; e come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa valuta le alternative per il commerciante che supera le soglie. Non promettiamo risultati: analizziamo i numeri, verifichiamo i requisiti, costruiamo la strategia.
📩 Prima che un altro pignoramento blocchi la tua cassa o che un fornitore smetta di consegnare, mettiti in contatto con lo Studio: trovi tutti i nostri recapiti qui sotto, al termine dell’articolo.
