Se sei un professionista, un piccolo imprenditore, un artigiano o un ex imprenditore schiacciato dai debiti, e sotto il tetto della casa in cui vivi c’è un mutuo ipotecario che stai ancora pagando, questa pagina non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. La domanda del titolo ha una risposta precisa, e quella risposta è cambiata con il correttivo al Codice della crisi, il D.Lgs. 136/2024, che ha inserito nell’art. 75 del CCII un nuovo comma 2-bis. Prima di quel comma, la possibilità di continuare a pagare il mutuo della prima casa “come se nulla fosse”, fuori dalla falcidia, era scritta in modo esplicito solo per il consumatore, nell’art. 67, comma 5. Oggi una regola analoga esiste anche per il concordato minore, ma con condizioni più strette, che vanno costruite una per una.
La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai esattamente quali condizioni devi avere in mano, in quale ordine procurartele e cosa fare se una di esse manca, per presentare un concordato minore in cui la banca continua a ricevere le sue rate e tu continui ad abitare la tua casa. Non ti prometto che andrà sempre così: ti prometto che saprai se è possibile nel tuo caso e come aumentare le probabilità che lo sia.
Il piano è diviso in otto mosse. Alcune puoi eseguirle da solo, con un raccoglitore di documenti e qualche telefonata. Altre richiedono un legale e l’Organismo di Composizione della Crisi, e te lo segnalerò ogni volta.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il comma 2-bis ruota tutto intorno a un’attestazione dell’OCC, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro che il gestore deve fare per firmare quella attestazione e i punti in cui di solito si inceppa. In più, il mutuo è un contratto bancario, e la verifica del piano di ammortamento, delle rate arretrate e della decadenza dal beneficio del termine è il terreno dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere con precisione in che punto ti trovi. Il comma 2-bis non è una porta che si apre o si chiude: è una serratura con quattro mandate, e ciascuna mandata corrisponde a una domanda a cui devi rispondere con onestà. Prendi carta e penna, o apri un file, e scrivi la risposta a ciascuna delle domande che seguono. Non passare alla prima mossa finché non le hai scritte tutte.
Domanda 1: sei davvero un soggetto da concordato minore, o sei un consumatore?
Il concordato minore, secondo l’art. 74 del CCII, è riservato ai debitori in sovraindebitamento diversi dal consumatore: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e gli altri soggetti non fallibili. Il consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, ha a disposizione un altro strumento, la ristrutturazione dei debiti del consumatore degli artt. 67 e seguenti, che per il mutuo della prima casa ha una sua regola (il comma 5 dell’art. 67).
Se hai una partita IVA attiva, o l’hai avuta e i tuoi debiti derivano in tutto o in parte da quell’attività, il concordato minore è probabilmente la tua strada. Se invece i tuoi debiti sono tutti “personali” (mutuo, prestiti al consumo, carte), anche se sei titolare di partita IVA, potresti essere un consumatore. La differenza conta perché le condizioni per tenere il mutuo sono diverse.
Domanda 2: alla data di oggi, sei in regola con le rate del mutuo?
Apri l’home banking o chiedi alla banca un estratto delle rate. Le rate scadute sono state tutte pagate? Se sì, sei nella situazione migliore. Se ci sono una o più rate scadute e non pagate, devi sapere quante sono, a quanto ammontano per capitale e per interessi, e da quanto tempo sono scadute. Il comma 2-bis ammette due ipotesi: o sei in regola alla data della domanda, o il giudice ti autorizza a pagare capitale e interessi scaduti.
Domanda 3: la banca ti ha già scritto che sei decaduto dal beneficio del termine, o ha risolto il contratto?
È la domanda più delicata. Se hai ricevuto una raccomandata o una PEC in cui la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine, o la risoluzione del contratto di mutuo, e ti chiede l’intero debito residuo, la situazione cambia radicalmente: le “rate a scadere” del contratto, sulle quali il comma 2-bis è costruito, potrebbero non esistere più. Lo stesso vale se hai già ricevuto un precetto o se è già pendente un’esecuzione immobiliare sulla casa.
Domanda 4: il mutuo e la casa sono intestati solo a te, o anche ad altri?
Molti mutui per la prima casa sono cointestati tra coniugi o conviventi, e spesso anche l’immobile è in comproprietà. Se il mutuo è cointestato, devi sapere chi è l’altro cointestatario, se anche lui è sovraindebitato, se è un consumatore o un professionista, e se intende partecipare alla procedura. Se l’immobile è in comproprietà, devi sapere qual è la tua quota.
Domanda 5 (di controllo): quanto vale la casa e quanto resta del mutuo?
Non serve ancora una perizia: basta un ordine di grandezza. Prendi l’ultimo conteggio del debito residuo e confrontalo con quanto pensi che valga l’immobile sul mercato oggi. Se il valore è nettamente superiore al debito residuo, il comma 2-bis ha una base concreta. Se il valore è vicino al debito residuo o inferiore, la strada è in salita, perché l’OCC deve attestare che il credito della banca sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione a valore di mercato.
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non sai se sei consumatore o professionista/imprenditore | Mossa 1 | Lo strumento sbagliato fa crollare tutto il resto |
| Sei soggetto da concordato minore, rate in regola, mutuo solo tuo | Mossa 2, poi direttamente Mossa 4 | Le condizioni soggettive ci sono: concentrati su stima e attestazione |
| Hai rate arretrate ma nessuna decadenza dichiarata | Mossa 2 e poi Mossa 3 | Devi decidere se sanare prima o chiedere l’autorizzazione al giudice |
| La banca ha già dichiarato la decadenza o risolto il contratto | Mossa 2 e poi Mossa 6 | Prima di tutto va capito se le rate a scadere esistono ancora |
| C’è un precetto o un pignoramento sulla casa | Mossa 6 e Mossa 8 subito | Le misure protettive diventano urgenti |
| Mutuo cointestato con coniuge o convivente | Mossa 2 e poi Mossa 7 | La posizione dell’altro cointestatario condiziona lo strumento |
| Valore della casa vicino al debito residuo o inferiore | Mossa 4 prima di tutto | Senza margine di valore l’attestazione dell’OCC è difficile |
Non passare oltre finché non hai individuato la riga che descrive la tua situazione. Se ti ritrovi in più righe (succede spesso: rate arretrate e mutuo cointestato, per esempio), esegui le mosse nell’ordine numerico, senza saltare quelle che ti riguardano.
Mossa 1: verifica che il concordato minore sia lo strumento giusto per te
Obiettivo della mossa: stabilire con certezza se devi usare il concordato minore, con il comma 2-bis dell’art. 75, oppure la ristrutturazione del consumatore, con il comma 5 dell’art. 67. Tutto il resto del piano dipende da questa scelta.
Quando va fatta
Adesso, prima di qualunque altra cosa. Non ha senso chiedere una perizia o preparare un’istanza al giudice se poi lo strumento è sbagliato. Questa mossa non ha un termine di legge, ma ha un termine pratico: va chiusa prima del primo incontro operativo con l’OCC, perché il gestore imposterà la relazione in modo diverso a seconda della procedura.
Come si esegue
Il primo passo è fare l’elenco completo dei tuoi debiti, uno per riga, indicando per ciascuno da dove nasce. Accanto a ogni debito scrivi una di queste tre etichette: “attività” (fornitori, debiti fiscali e contributivi legati alla partita IVA, finanziamenti presi per l’impresa o lo studio), “personale” (mutuo casa, prestiti per l’auto di famiglia, carte di credito usate per spese domestiche), “misto” (finanziamenti in parte usati per l’attività e in parte per la famiglia).
Poi guarda il risultato. Se tutti i debiti sono “personali”, potresti essere un consumatore anche se hai una partita IVA: la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera e) del CCII, come modificata dal correttivo, guarda alla qualità in cui i debiti sono stati contratti, non alla semplice titolarità di una partita IVA. Se ci sono debiti “attività”, e soprattutto se pesano in modo significativo, sei fuori dalla figura del consumatore e la strada è il concordato minore (o, in alternativa, la liquidazione controllata).
A questo punto devi fare una seconda verifica, che riguarda il concordato minore in sé. Secondo l’art. 74 del CCII, il concordato minore può essere proposto quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questo caso, è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Quindi chiediti: la mia attività prosegue? Se sì, bene. Se l’attività è cessata, chi mette risorse esterne (un familiare, un terzo, un finanziatore) e quanto mettono rispetto al mio attivo attuale?
C’è un terzo punto, che riguarda direttamente il mutuo. Il comma 2-bis dell’art. 75 parla di debitore persona fisica. Se il mutuo è intestato a una società (per esempio una società di persone che ha acquistato la casa del socio), il comma 2-bis non si applica nella forma prevista per la persona fisica. Verifica quindi chi è il mutuatario sul contratto.
La base giuridica
Gli articoli da tenere sotto mano sono quattro. L’art. 2, comma 1, lettera e) del CCII, per la definizione di consumatore. L’art. 74, per i presupposti del concordato minore. L’art. 67, comma 5, che consente al consumatore di prevedere nel piano il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a quella data. E l’art. 75, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, che porta una regola simile nel concordato minore ma aggiunge un requisito in più: l’attestazione dell’OCC.
Mettile a confronto e vedrai subito la differenza. Nel piano del consumatore, il testo dell’art. 67, comma 5, richiede la regolarità dei pagamenti o l’autorizzazione del giudice. Nel concordato minore, il comma 2-bis richiede le stesse due alternative, ma in più pretende che l’OCC attesti due cose: che il credito della banca sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato, e che il rimborso delle rate non lede gli altri creditori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il caso “misto”: hai una partita IVA, hai debiti fiscali legati all’attività, ma il grosso dell’esposizione è il mutuo della casa. Qui la tentazione è quella di scegliere lo strumento più comodo. Non farlo. Se scegli il piano del consumatore e il giudice ritiene che tu non sia consumatore, la domanda viene dichiarata inammissibile e perdi tempo prezioso, magari con un’esecuzione in corso.
C’è poi il caso delle coppie. Il Tribunale di Caltagirone, nella sentenza di omologazione depositata il 28 maggio 2025 (procedura R.P.U. 40-1/2024), ha affermato che quando uno dei debitori che presentano la procedura insieme non è consumatore, l’unico strumento a cui fare ricorso è il concordato minore. Se quindi tu e il tuo coniuge siete entrambi sovraindebitati e uno dei due ha debiti d’impresa o professionali, la procedura congiunta passerà con ogni probabilità dal concordato minore, e il mutuo cointestato sulla casa dovrà essere gestito con il comma 2-bis, non con l’art. 67, comma 5. Ne parliamo nella mossa 7.
Se resti nel dubbio, qui serve il legale: la qualificazione come consumatore o non consumatore è una valutazione giuridica, non contabile, e va fatta prima di affidare l’incarico all’OCC.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere queste tre cose:
- un elenco scritto di tutti i debiti, con l’etichetta “attività”, “personale” o “misto” per ciascuno;
- una conclusione scritta: “lo strumento è il concordato minore perché…” (oppure “è il piano del consumatore perché…”);
- la conferma che il mutuatario sul contratto di mutuo sei tu, persona fisica, eventualmente insieme ad altri.
Mossa 2: fotografa il mutuo in ogni dettaglio
Obiettivo della mossa: avere in mano, nero su bianco, lo stato esatto del mutuo alla data in cui presenterai la domanda: debito residuo, rate pagate e non pagate, eventuali comunicazioni di decadenza, intestatari, garanzie. Senza questa fotografia, nessuna delle mosse successive è eseguibile.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1, e comunque almeno sessanta giorni prima della data in cui pensi di depositare la domanda. I documenti bancari richiedono tempo: la banca può impiegare settimane a rilasciare un conteggio estintivo o copia del contratto. E la fotografia va aggiornata alla vigilia del deposito, perché la condizione di regolarità del comma 2-bis si misura “alla data della domanda”.
Come si esegue
Il primo passo è raccogliere i documenti. Ti servono:
- il contratto di mutuo, con il piano di ammortamento originario e le eventuali modifiche (rinegoziazioni, sospensioni, surroghe);
- l’atto di iscrizione dell’ipoteca, o almeno una visura ipotecaria sull’immobile che mostri l’ipoteca della banca e l’eventuale presenza di altre iscrizioni o trascrizioni (ipoteche giudiziali, pignoramenti);
- un estratto delle rate pagate negli ultimi ventiquattro mesi, con le date effettive di pagamento;
- un conteggio aggiornato del debito residuo, distinto tra capitale residuo, rate scadute e non pagate, interessi di mora;
- tutte le comunicazioni ricevute dalla banca negli ultimi due anni: solleciti, messe in mora, diffide, comunicazioni di decadenza, comunicazioni di risoluzione, segnalazioni alla Centrale Rischi;
- la visura catastale e l’atto di provenienza dell’immobile, per sapere chi ne è proprietario e in quali quote;
- il certificato di residenza, che dimostra che l’immobile è la tua abitazione principale.
Puoi chiedere i documenti bancari con una richiesta scritta alla filiale, meglio se via PEC, citando il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni (art. 119 del Testo unico bancario). Conserva la ricevuta della richiesta.
Poi costruisci una tabella con quattro colonne: data di scadenza della rata, importo, data di pagamento effettivo, ritardo in giorni. Questa tabella ti dirà se sei in regola, se hai ritardi episodici o se hai rate non pagate. E ti dirà anche un’altra cosa importante: se la banca abbia o no i presupposti per dichiarare la decadenza.
La base giuridica
Due norme governano la decadenza nei mutui. L’art. 1186 del codice civile prevede che il creditore possa esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie. Per il mutuo fondiario, però, c’è una regola speciale: l’art. 40, comma 2, del Testo unico bancario consente alla banca di invocare la risoluzione del contratto solo quando il ritardato pagamento si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, intendendosi per ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza depositata il 4 luglio 2025 nel procedimento R.G. 2172/2021, ha ribadito che al mutuo fondiario oneroso non si applica l’art. 1186 c.c., perché la materia è regolata in via speciale dall’art. 40, comma 2, TUB; ha aggiunto che la banca che aveva tollerato per lungo tempo i pagamenti in ritardo non poteva poi invocare la decadenza in modo improvviso, perché un comportamento del genere contrasta con la buona fede oggettiva; e ha precisato che una difficoltà momentanea nel pagare, in un arco di tempo ragionevole, non equivale a insolvenza. Quella sentenza riguarda un’opposizione a precetto, non una procedura di sovraindebitamento, ma il principio è prezioso per la tua fotografia: una decadenza dichiarata dalla banca non è automaticamente valida, e va verificata.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la banca che non risponde o risponde tardi. In questo caso, non bloccare il piano: invia un sollecito via PEC dopo quindici giorni e, nel frattempo, ricostruisci lo stato delle rate dai tuoi estratti conto. L’OCC, una volta incaricato, potrà a sua volta chiedere i dati alla banca, e la mancata collaborazione del creditore sarà annotata nella relazione.
Il secondo imprevisto è scoprire, guardando la visura ipotecaria, che sulla casa ci sono altre iscrizioni: un’ipoteca giudiziale di un fornitore, un’ipoteca dell’agente della riscossione, un pignoramento trascritto. Non è un motivo per abbandonare il piano, ma cambia il calcolo che l’OCC dovrà fare nella mossa 5, perché quei creditori vengono dopo la banca di primo grado sullo stesso bene e il loro interesse va pesato quando si valuta se il rimborso delle rate “lede gli altri creditori”.
Il terzo imprevisto è la scoperta che il mutuo non è un mutuo fondiario, ma un mutuo ipotecario ordinario, o che il contratto contiene una clausola risolutiva espressa con soglie diverse. In questo caso le regole sulla decadenza cambiano, e qui serve il legale per leggere il contratto.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere:
- il conteggio del debito residuo, distinto tra capitale a scadere, rate scadute non pagate e interessi di mora, con data non anteriore a trenta giorni;
- la tabella dei pagamenti degli ultimi ventiquattro mesi, con i giorni di ritardo;
- la risposta scritta alla domanda: “la banca ha dichiarato la decadenza o la risoluzione?”, con copia della comunicazione se esiste.
Mossa 3: metti in regola le rate, oppure prepara la richiesta di autorizzazione a pagare lo scaduto
Obiettivo della mossa: arrivare alla data della domanda in una delle due condizioni previste dal comma 2-bis: o in regola con i pagamenti, o con una richiesta motivata al giudice di autorizzarti a pagare il capitale e gli interessi scaduti.
Quando va fatta
Questa mossa ha una finestra temporale precisa: si chiude il giorno in cui depositi la domanda di concordato minore. Ciò che conta è la situazione “alla data della domanda”. Se sani gli arretrati prima del deposito, entri nella prima ipotesi. Se non riesci, devi depositare la domanda con la richiesta di autorizzazione, e l’arretrato sarà pagato dopo, ma solo se il giudice lo consente.
Fai attenzione a un dettaglio pratico: se paghi gli arretrati poco prima del deposito, conserva la prova del pagamento e una dichiarazione della banca che confermi l’assenza di rate insolute. Una ricevuta di bonifico non dimostra, da sola, che non ci siano altre rate scoperte.
Come si esegue
Il primo passo è decidere quale delle due strade seguire. Per farlo, metti in fila tre numeri: l’importo delle rate arretrate (capitale e interessi, più eventuali interessi di mora), la liquidità di cui disponi oggi, e la liquidità di cui hai bisogno per sostenere i costi della procedura (compenso dell’OCC, spese, contributo unificato) e per vivere nei mesi successivi.
Se hai la liquidità per sanare l’arretrato senza compromettere il resto, valuta di farlo prima del deposito. Ma non farlo alla cieca, per due ragioni. La prima: pagare un creditore quando sei già in crisi è un atto che va spiegato, perché gli altri creditori potrebbero vederlo come una preferenza. La seconda: se la banca ha già dichiarato la decadenza, pagare le rate arretrate non basta, perché la banca può pretendere l’intero debito (vedi mossa 6). Per questo la decisione di sanare va presa con il legale e con l’OCC, non da solo.
Se non hai la liquidità, o se pagare subito sottrarrebbe risorse agli altri creditori in modo non giustificabile, la strada è la seconda: depositi la domanda con la richiesta al giudice di autorizzarti a pagare il debito per capitale e interessi scaduto. La richiesta va motivata e deve indicare:
- l’importo esatto dello scaduto, distinto tra capitale e interessi, alla data della domanda;
- la fonte delle risorse con cui pagherai (reddito professionale, apporto di un familiare, vendita di un bene non essenziale);
- i tempi del pagamento;
- la ragione per cui il pagamento dello scaduto, e poi delle rate a scadere, è compatibile con il soddisfacimento degli altri creditori (questo punto si collega all’attestazione della mossa 5).
Conviene che l’apporto per pagare l’arretrato, se viene da un familiare, sia documentato con una dichiarazione scritta e, se possibile, con la provvista già disponibile su un conto. Il giudice deve poter vedere che l’autorizzazione non resterà sulla carta.
La base giuridica
Il comma 2-bis dell’art. 75 CCII prevede espressamente le due alternative: debitore in regola con i pagamenti alla data della domanda, oppure autorizzato dal giudice a pagare capitale e interessi scaduti. La formula è parallela a quella dell’art. 67, comma 5, per il consumatore. Nota che la norma parla di capitale e interessi: non menziona in modo espresso gli interessi di mora, le penali o le spese di recupero. Se la banca pretende anche queste voci, la questione va discussa con l’OCC e, se necessario, sottoposta al giudice: è un punto su cui la prassi dei tribunali non è ancora consolidata.
C’è un secondo aspetto. Nel concordato minore, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dopo la pubblicità del decreto di apertura sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). Il pagamento dello scaduto, se avviene dopo il deposito, deve quindi passare dall’autorizzazione: non pagare di tua iniziativa l’arretrato dopo aver depositato, anche se la banca te lo chiede con insistenza.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il giudice che non concede l’autorizzazione, o la concede solo in parte. Succede se l’importo dell’arretrato è rilevante rispetto all’attivo disponibile e il pagamento rischia di ridurre in modo apprezzabile quanto va agli altri creditori. In questo caso hai due vie: rimodulare la fonte delle risorse (per esempio aumentando l’apporto esterno, così che il pagamento dell’arretrato non pesi sull’attivo destinato agli altri), oppure rinunciare al comma 2-bis e trattare il credito ipotecario secondo il comma 2 dell’art. 75, cioè pagandolo in misura non inferiore a quanto la banca ricaverebbe dalla liquidazione, con modalità e tempi da proporre nel piano.
Un secondo imprevisto: durante la preparazione della domanda maturano nuove rate e non riesci a pagarle. Ogni rata che salta prima del deposito allarga l’arretrato e, se il mutuo è fondiario, ti avvicina alla soglia delle sette rate in ritardo dell’art. 40 TUB. Per questo è importante che la preparazione della domanda non duri mesi oltre il necessario: tieni sotto controllo il calendario delle rate e, se possibile, continua a pagarle.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere:
- la decisione scritta: “sano l’arretrato prima del deposito” oppure “chiedo l’autorizzazione al giudice”;
- se hai sanato, la dichiarazione della banca sull’assenza di rate insolute alla data più vicina possibile al deposito;
- se chiedi l’autorizzazione, l’importo esatto dello scaduto per capitale e interessi e la prova documentale della fonte delle risorse.
Mossa 4: procurati una stima di mercato dell’abitazione che regga al controllo
Obiettivo della mossa: ottenere una valutazione dell’immobile a valore di mercato solida, motivata e aggiornata, su cui l’OCC possa fondare la prima delle due attestazioni richieste dal comma 2-bis: che il credito della banca sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene.
Quando va fatta
Dopo aver fotografato il mutuo (mossa 2), perché ti serve il debito residuo da confrontare con il valore, e prima del deposito della domanda, perché l’attestazione dell’OCC va allegata. In pratica, la stima va commissionata appena hai il conteggio del debito, e deve essere recente al momento del deposito: una perizia di due anni prima, magari redatta per il mutuo stesso, non basta.
Come si esegue
Il primo passo è scegliere chi fa la stima. Puoi affidarla a un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, perito estimatore), meglio se con esperienza nelle stime per procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari. L’OCC può utilizzare la tua stima, ma resta libero di valutarla criticamente, di chiedere integrazioni o di disporne una propria. Concorda quindi con l’OCC, prima di dare l’incarico al tecnico, i criteri della stima: in questo modo eviti di pagare una perizia che poi il gestore non ritiene utilizzabile.
La stima deve contenere almeno:
- la descrizione dell’immobile, con dati catastali, superficie, stato di conservazione, eventuali difformità urbanistiche o catastali;
- il metodo di valutazione (di solito il confronto con compravendite di immobili simili nella stessa zona, con il supporto delle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare);
- il valore di mercato, cioè il prezzo che si otterrebbe in una vendita ordinaria;
- se possibile, anche una stima del valore di realizzo in una vendita competitiva, che di solito è inferiore al valore di mercato.
Il secondo passo è il confronto. Metti in fila il valore di mercato e il debito complessivo verso la banca (capitale residuo, più rate scadute, più interessi maturati fino a una data ragionevole di vendita). Se il valore supera il debito con un margine ampio, l’attestazione ha una base solida. Se il margine è sottile, ragiona con l’OCC sui costi della liquidazione: una vendita costa (pubblicità, compensi del liquidatore, tempi), e se quei costi erodono il margine, il credito potrebbe non risultare integralmente soddisfatto.
Il terzo passo è verificare le altre iscrizioni. Se sulla casa grava, oltre all’ipoteca della banca di primo grado, un’ipoteca di secondo grado, quella seconda ipoteca non riduce la capacità del bene di soddisfare la banca di primo grado (che viene prima), ma diventa centrale per la seconda attestazione, sulla non lesione degli altri creditori.
La base giuridica
Il comma 2-bis dell’art. 75 richiede che l’OCC attesti che il credito garantito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene effettuata a valore di mercato. La formula riprende il riferimento al valore di mercato già presente nel comma 2 dello stesso articolo, secondo cui i crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.
I tribunali usano davvero questo parametro. Il Tribunale di Caltagirone, nella sentenza di omologazione del 28 maggio 2025 già citata, ha ritenuto ingiustificata la proposta originaria che offriva al creditore ipotecario poco più dell’85% del suo credito, perché il valore di mercato dei beni stimato era nettamente superiore al credito; solo dopo l’integrazione, con il pagamento integrale del creditore ipotecario e dei privilegiati, la proposta è stata omologata. Il messaggio operativo è chiaro: quando la casa vale più del mutuo, il giudice guarda al valore di mercato e pretende che il creditore ipotecario riceva tutto. Il comma 2-bis sfrutta proprio questa situazione: se la banca, liquidando la casa, prenderebbe comunque il 100%, il piano può lasciarle le sue rate alle scadenze originarie invece di vendere.
Il Tribunale di Udine, nel decreto di apertura del concordato minore iscritto al n. P.U. 21-1/2026, ha applicato espressamente il comma 2-bis: il mutuo sull’abitazione principale era in regolare ammortamento, la proposta prevedeva il pagamento integrale della banca, e l’OCC aveva attestato che il credito sarebbe stato ragionevolmente soddisfatto per intero con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il pagamento delle rate a scadere non avrebbe leso i diritti degli altri creditori. Il giudice ha ritenuto quell’attestazione sufficientemente motivata e ha considerato legittimo il rimborso rateale. È, ad oggi, uno dei pochi provvedimenti pubblicati che applicano la nuova norma in modo diretto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una stima che esce più bassa di quanto speravi, con un valore di mercato vicino al debito residuo. Prima di rinunciare, verifica tre cose. Primo: la stima ha considerato correttamente la superficie, le pertinenze (box, cantina, giardino), lo stato dell’immobile? Secondo: il debito residuo che hai usato per il confronto è corretto, o include voci contestabili (interessi di mora calcolati in modo errato, spese non dovute)? Terzo: con il passare delle rate il debito si riduce, mentre il valore dell’immobile di solito non crolla: il margine potrebbe migliorare nel tempo, e l’OCC può tenerne conto.
Se il margine resta insufficiente, il comma 2-bis non è la tua strada. Le alternative sono quelle del comma 2: proporre alla banca un pagamento non inferiore al valore di liquidazione, eventualmente rateizzato, e trattare la parte residua come chirografaria; oppure prevedere la vendita dell’immobile nel piano. In entrambi i casi la casa non è persa in automatico, ma la trattativa con la banca diventa centrale.
Un secondo imprevisto è la presenza di abusi edilizi o difformità catastali non sanabili, che abbattono il valore di realizzo. Qui serve il tecnico, prima ancora del legale: valuta se la regolarizzazione è possibile e a che costo, perché quel costo entra nel calcolo.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere:
- una stima scritta, firmata da un tecnico, con data non anteriore a sei mesi rispetto al deposito previsto;
- un confronto numerico tra valore di mercato (e, se disponibile, valore di realizzo) e debito complessivo verso la banca;
- la visura ipotecaria aggiornata, con l’elenco di tutte le iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
Mossa 5: costruisci con l’OCC la doppia attestazione
Obiettivo della mossa: ottenere dall’Organismo di Composizione della Crisi un’attestazione motivata su entrambi i punti richiesti dal comma 2-bis: che il credito della banca sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato, e che il rimborso delle rate alle scadenze originarie non lede gli altri creditori.
Quando va fatta
Questa mossa comincia nel momento in cui conferisci l’incarico all’OCC e si chiude con il deposito della relazione insieme alla domanda. È la mossa più lunga del piano: tra il primo incontro con il gestore e la firma della relazione passano di regola diverse settimane, perché il gestore deve raccogliere i dati, chiedere informazioni ai creditori e agli uffici fiscali, verificare la documentazione. Inizia subito dopo la mossa 1, in parallelo con le mosse 2, 3 e 4: non aspettare di avere tutto pronto per contattare l’OCC.
Come si esegue
Il primo passo è scegliere l’OCC. Secondo le regole generali del sovraindebitamento, la domanda è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se non ce n’è uno, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal tribunale. Chiedi al tuo legale quale OCC è competente per la tua residenza o la sede della tua attività.
Il secondo passo è consegnare al gestore un fascicolo ordinato. Non limitarti a una cartella di documenti: prepara una nota di accompagnamento che spieghi in una pagina cosa chiedi (il mantenimento del mutuo ex art. 75, comma 2-bis) e perché ritieni che le condizioni ci siano. Allega:
- la fotografia del mutuo (mossa 2);
- la prova della regolarità delle rate o l’importo dello scaduto e la fonte per pagarlo (mossa 3);
- la stima dell’immobile e la visura ipotecaria (mossa 4);
- l’elenco completo dei creditori, con importi e cause di prelazione;
- la documentazione sui redditi e sulle spese della famiglia, perché il gestore deve verificare che tu possa sostenere le rate del mutuo e, insieme, i pagamenti previsti dal piano per gli altri creditori.
Il terzo passo, quello decisivo, è il ragionamento sulla seconda attestazione: il rimborso delle rate non deve ledere gli altri creditori. Che cosa significa in concreto? La domanda da porsi è questa: gli altri creditori riceverebbero di più se la casa venisse venduta, invece che mantenuta con il mutuo in ammortamento? Se la casa vale 230.000 euro e il mutuo residuo è di 140.000, vendendola ci sarebbe un’eccedenza (al netto dei costi della vendita) che andrebbe agli altri creditori. Mantenendo il mutuo, quell’eccedenza resta “bloccata” nella casa. Per dimostrare che gli altri creditori non sono lesi, il piano deve offrire loro qualcosa che compensi quell’eccedenza: un apporto esterno, una quota del reddito futuro, la vendita di altri beni.
È qui che molti piani cadono. Il gestore non può attestare la non lesione se il piano offre agli altri creditori meno di quanto otterrebbero da una liquidazione che comprenda anche la casa. Per questo devi lavorare con l’OCC su un confronto numerico esplicito tra due scenari: lo scenario “piano” (casa mantenuta, rate pagate alla banca, quota agli altri creditori) e lo scenario “liquidazione” (casa venduta, banca pagata per intero, eccedenza distribuita agli altri secondo l’ordine delle prelazioni, più gli altri beni liquidati).
Su questo passaggio, che è il cuore del comma 2-bis, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC consente di impostare il confronto tra scenari nel modo in cui il gestore dovrà poi verificarlo e attestarlo.
La base giuridica
Il comma 2-bis affida all’OCC la doppia attestazione. È un’aggiunta rispetto all’art. 67, comma 5, per il consumatore, il cui testo non prevede un’analoga attestazione specifica sul valore di mercato e sulla non lesione degli altri creditori. La differenza ha una logica: nel concordato minore i creditori votano (art. 79), e la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto; il legislatore ha voluto che il mantenimento del mutuo, che sottrae la casa alla massa liquidabile, fosse sorretto da una verifica tecnica indipendente.
L’attestazione si inserisce nella documentazione dell’art. 75, comma 1, che il debitore deve allegare alla domanda: il piano con i bilanci e le scritture, la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori con le cause di prelazione, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, la documentazione sulle entrate proprie e della famiglia.
Nel decreto del Tribunale di Udine P.U. n. 21-1/2026, il giudice ha dato atto che l’attestazione dell’OCC copriva entrambi i profili (soddisfazione integrale con la liquidazione a valore di mercato e assenza di lesione degli altri creditori) e l’ha ritenuta sufficientemente motivata. Nota un dettaglio di quel caso che ti torna utile: le rate del mutuo erano pagate da familiari della debitrice, quindi con risorse esterne, e la proposta aveva carattere liquidatorio con apporto di risorse esterne. Il pagamento delle rate con denaro di terzi è uno dei modi più efficaci per dimostrare che il mantenimento della casa non sottrae nulla agli altri creditori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il gestore che si dichiara disposto ad attestare il primo punto (il valore della casa copre il mutuo) ma non il secondo (la non lesione), perché l’eccedenza di valore della casa supera ciò che il piano offre agli altri creditori. Il piano B è aumentare l’offerta agli altri creditori fino a coprire quell’eccedenza, o almeno fino a renderla equivalente all’alternativa liquidatoria. Le leve sono tre: un apporto esterno aggiuntivo (un familiare che mette una somma una tantum), una durata del piano più lunga con una quota mensile del reddito, la vendita di beni diversi dalla casa (un’auto non indispensabile, un secondo immobile, una quota di società).
Un secondo imprevisto è il gestore che attesta, ma con una motivazione sintetica. Una relazione che si limita a dire “il credito è integralmente soddisfatto e non vi è lesione” rischia di non reggere se un creditore contesta. Chiedi che la relazione contenga i numeri: valore di stima, costi di liquidazione stimati, debito residuo, eccedenza, quota agli altri creditori nei due scenari.
Un terzo imprevisto riguarda il compenso dell’OCC: è un costo della procedura, va previsto nel piano e pagato in prededuzione. Mettilo in conto fin dall’inizio, perché sottrae risorse a tutti gli altri pagamenti.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica che:
- la relazione dell’OCC contenga un’attestazione espressa sul primo punto (soddisfazione integrale del credito ipotecario con la liquidazione a valore di mercato), con i numeri che la sostengono;
- la relazione contenga un’attestazione espressa sul secondo punto (assenza di lesione degli altri creditori), con il confronto tra scenario piano e scenario liquidazione;
- la sostenibilità delle rate del mutuo sia verificata insieme ai pagamenti del piano, sulla base del reddito familiare documentato.
Mossa 6: gestisci la decadenza dal beneficio del termine già dichiarata e l’esecuzione pendente
Obiettivo della mossa: se la banca ha già dichiarato la decadenza, ha risolto il contratto o ha avviato un’esecuzione sulla casa, capire se il comma 2-bis è ancora utilizzabile e, se non lo è, quale strada alternativa consente di non perdere l’abitazione.
Quando va fatta
Subito, se ti trovi in questa situazione. È la mossa in cui il tempo pesa di più. Se la banca ha notificato un precetto, ha dieci giorni dal precetto per poter procedere al pignoramento. Se il pignoramento è già trascritto, l’esecuzione immobiliare procede per fasi (istanza di vendita, nomina dell’esperto, ordinanza di vendita), e ogni fase che passa riduce i margini. La protezione arriva solo con il decreto di apertura del concordato minore e le misure protettive, quindi devi accelerare le mosse 2-5 e arrivare al deposito al più presto.
Come si esegue
Il primo passo è verificare la validità della decadenza. Riprendi la tabella dei pagamenti della mossa 2. Se il mutuo è fondiario, conta i ritardi tra il trentesimo e il centottantesimo giorno: sono almeno sette? Se sono meno, la banca potrebbe non avere avuto il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 40, comma 2, TUB. Verifica anche se la banca ha tollerato a lungo i ritardi e poi ha agito all’improvviso: come ha ritenuto il Tribunale di Brindisi nella sentenza del 4 luglio 2025, un comportamento del genere può rendere la decadenza contraria a buona fede. Qui serve il legale: la contestazione della decadenza, se fondata, si fa valere con gli strumenti del processo civile (per esempio con l’opposizione all’esecuzione), e l’esito incide direttamente sulla procedura di crisi.
Il secondo passo è capire cosa succede al comma 2-bis se la decadenza è valida. La norma consente al piano di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del mutuo. Se il contratto è stato risolto o il debito è diventato interamente esigibile, la “scadenza convenuta” delle rate future è venuta meno. La legge consente al giudice di autorizzare il pagamento del capitale e degli interessi scaduti alla data della domanda: la domanda aperta è se, pagato lo scaduto, si possa ripristinare il piano di ammortamento originario anche contro la volontà della banca che ha già dichiarato la decadenza. Sul punto non ho trovato pronunce pubblicate sul comma 2-bis che lo risolvano in modo espresso, e la questione va considerata incerta. Non costruire il tuo piano dando per scontata la risposta favorevole.
Il terzo passo, quindi, è aprire un canale con la banca. Prima del deposito, o subito dopo, proponi alla banca per iscritto, tramite il legale, il pagamento dell’arretrato con la ripresa dell’ammortamento originario, documentando la fonte delle risorse e anticipando i contenuti della relazione dell’OCC (valore della casa superiore al debito). Per la banca, il mantenimento del mutuo con un immobile capiente e un debitore che torna a pagare può essere preferibile a un’esecuzione lunga. Se la banca accetta di rinunciare alla decadenza o di rinegoziare, il comma 2-bis torna pienamente utilizzabile.
Il quarto passo, se la banca non accetta, è preparare il piano alternativo: trattare il credito ipotecario secondo l’art. 75, comma 2, pagandolo in misura non inferiore al valore di liquidazione attestato dall’OCC, con un piano di pagamento che la banca possa votare. Nel concordato minore, i creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua ai fini del voto (art. 79, comma 1): se la banca riceve meno del suo credito, vota per la parte non soddisfatta.
La base giuridica
Le norme che governano questa mossa sono l’art. 75, commi 2 e 2-bis, del CCII; l’art. 78, comma 2, lettera d), che consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre con il decreto di apertura il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva; l’art. 1186 c.c. e l’art. 40, comma 2, TUB sulla decadenza e sulla risoluzione del mutuo fondiario. L’art. 78, comma 2, lettera d), menziona anche l’impedimento delle decadenze: si tratta delle decadenze che maturerebbero durante la procedura, e non è prudente leggerlo come uno strumento che cancella una decadenza contrattuale già dichiarata prima del deposito.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’udienza di vendita fissata prima che tu riesca a depositare la domanda. In questo caso devi depositare comunque, anche con una documentazione da integrare: secondo l’art. 78, comma 1, il giudice può concedere fino a quindici giorni per integrazioni. Contestualmente chiedi le misure protettive e, ottenuto il decreto, depositalo nel fascicolo dell’esecuzione immobiliare chiedendo la sospensione.
Un secondo imprevisto è la banca che, dopo il deposito, continua a sollecitare il pagamento dell’intero debito. Non pagare nulla al di fuori di quanto il giudice ha autorizzato: ogni pagamento non autorizzato è a rischio di inefficacia e può compromettere la procedura.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere:
- una valutazione scritta del legale sulla validità della decadenza o della risoluzione;
- la risposta (o la mancata risposta, documentata) della banca alla proposta di rientro;
- la scelta finale: comma 2-bis (se la decadenza è contestabile o la banca accetta il rientro) oppure comma 2 (credito ipotecario pagato in misura non inferiore al valore di liquidazione).
Mossa 7: risolvi il nodo del mutuo cointestato
Obiettivo della mossa: se il mutuo è cointestato con il coniuge, il convivente o un altro familiare, coordinare la sua posizione con la tua, scegliendo tra procedura congiunta, procedure separate o procedura solo tua, in modo che il mantenimento del mutuo regga per entrambi.
Quando va fatta
Insieme alla mossa 1, perché la scelta dello strumento dipende anche dalla posizione del cointestatario, e comunque prima di conferire l’incarico all’OCC. Se scegli la procedura congiunta, l’OCC deve essere incaricato da entrambi.
Come si esegue
Il primo passo è chiarire chi è il cointestatario e in che situazione si trova. Scrivi tre righe: il cointestatario è sovraindebitato o no? È un consumatore o un professionista/imprenditore? Vuole partecipare alla procedura?
Se il cointestatario non è sovraindebitato e continua a pagare la sua parte, la situazione è relativamente semplice: tu presenti il tuo concordato minore, il mutuo continua a essere pagato, e la banca conserva i suoi diritti nei confronti del cointestatario. Ricorda infatti che, secondo l’art. 79, comma 5, il concordato minore non pregiudica, salvo diversa previsione, i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il cointestatario resta obbligato per l’intero, secondo le regole della solidarietà che normalmente il contratto di mutuo prevede.
Se il cointestatario è anch’esso sovraindebitato e convive con te, o ha un sovraindebitamento con origine comune, potete valutare una procedura familiare, cioè una procedura unica per più membri della stessa famiglia. Qui devi tenere presente il principio già ricordato del Tribunale di Caltagirone: se uno dei due non è consumatore, la procedura congiunta si svolge come concordato minore. Il mutuo cointestato sarà quindi gestito con il comma 2-bis, e l’attestazione dell’OCC dovrà riguardare la posizione di entrambi.
Se invece entrambi siete consumatori, la procedura congiunta passerà dalla ristrutturazione del consumatore e dal comma 5 dell’art. 67. Un esempio concreto è il decreto del Tribunale di Como del 6 febbraio 2026 (R.G. 191-1/2025): in una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con un mutuo ipotecario sull’abitazione principale in regolare ammortamento, il giudice ha autorizzato il rimborso delle rate alla scadenza convenuta ai sensi dell’art. 67, comma 5, lasciando il mutuo fuori dalla falcidia, e ha concesso il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti. Quel decreto non dice se il mutuo fosse cointestato, ma mostra come i tribunali trattano il mutuo della casa familiare in una procedura che coinvolge più membri della famiglia.
Il secondo passo è verificare l’intestazione dell’immobile. Se la casa è in comproprietà al 50% e solo tu presenti la procedura, nella tua liquidazione entrerebbe solo la tua quota. Ma l’ipoteca della banca, se concessa da entrambi i comproprietari, grava sull’intero immobile, e la banca potrebbe agire sull’intero. Come si calcola, allora, la capacità del bene di soddisfare integralmente la banca, che il comma 2-bis richiede? Il dato normativo parla della liquidazione “del bene”, e la questione di come trattare la comproprietà non è risolta da pronunce che io abbia potuto verificare. Chiedi all’OCC di esplicitare nella relazione il criterio adottato e di presentare il calcolo sia sull’intero immobile sia sulla sola quota.
Il terzo passo è definire chi paga le rate durante il piano. Se le paga il cointestatario non in procedura, con redditi propri, quel pagamento è una risorsa esterna e rafforza l’attestazione di non lesione. Se le pagate insieme, il piano deve indicare la quota di ciascuno e la sostenibilità complessiva.
La base giuridica
Le norme di riferimento sono l’art. 79, comma 5, sui diritti verso i coobbligati; l’art. 66 del CCII sulle procedure familiari; gli artt. 74 e 75 sul concordato minore e l’art. 67, comma 5, per la parte consumatore. La sentenza del Tribunale di Caltagirone del 28 maggio 2025 indica il concordato minore come unico strumento quando uno dei debitori non è consumatore; il decreto del Tribunale di Como del 6 febbraio 2026 mostra l’applicazione dell’art. 67, comma 5, in una procedura familiare di consumatori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il cointestatario che non vuole partecipare alla procedura e, allo stesso tempo, smette di pagare la sua parte. In questo caso la banca potrebbe agire contro di lui e sull’immobile, e la tua procedura non lo impedirebbe del tutto, perché le misure protettive tutelano il tuo patrimonio, non quello del cointestatario. Il piano B è far emergere il problema prima del deposito: o il cointestatario si impegna per iscritto a continuare a pagare, o valuta di entrare nella procedura, o il piano deve prevedere che tu copra l’intera rata con risorse documentate.
Un secondo imprevisto riguarda la separazione dei coniugi in corso. Se la casa è assegnata a uno dei due in sede di separazione, e il mutuo resta cointestato, la questione di chi paga le rate deve essere chiarita con il legale della famiglia prima di impostare il piano, perché un accordo di separazione che pone le rate a carico di uno solo dei coniugi non vincola la banca.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di avere:
- la scelta scritta: procedura solo tua, procedura familiare o procedure separate, con la motivazione;
- se il cointestatario resta fuori, un suo impegno scritto sul pagamento delle rate;
- il calcolo dell’OCC sull’intero immobile e sulla quota, con il criterio adottato.
Mossa 8: deposita, chiedi le protezioni, accompagna voto e omologa, poi paga ogni rata alla scadenza
Obiettivo della mossa: presentare la domanda completa, ottenere il decreto di apertura con le misure protettive, arrivare all’omologazione e, da quel momento, eseguire il piano pagando le rate del mutuo alla scadenza convenuta senza un solo ritardo.
Quando va fatta
Il deposito avviene quando le mosse 1-7 sono completate. Dopo il deposito, i tempi non dipendono solo da te. Con il decreto di apertura, il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni (art. 78, comma 2, lettera c). Dopo il voto, il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze e, in assenza di contestazioni, omologa con sentenza (art. 80, comma 1).
Una nota sui termini: non contare sulla sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto per le scadenze della procedura di crisi. Il legale deve verificare caso per caso se la sospensione si applica al termine che ti riguarda; nella pianificazione, considera i termini come se corressero anche in agosto.
Come si esegue
Il primo passo è il deposito. La domanda è presentata tramite l’OCC al tribunale competente, con gli allegati dell’art. 75, comma 1, la relazione dell’OCC con la doppia attestazione del comma 2-bis e, se necessario, l’istanza di autorizzazione al pagamento dello scaduto. Nella stessa domanda chiedi le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lettera d): divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni non concordate, sospensione delle prescrizioni.
Il secondo passo è seguire il decreto di apertura. Se il giudice ritiene la domanda ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione ai creditori. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile, il decreto è reclamabile entro trenta giorni, ma nel reclamo piano e proposta non possono essere modificati: per questo la qualità della domanda iniziale è decisiva. Se il giudice concede fino a quindici giorni per integrare, rispetta il termine con margine.
Il terzo passo è il voto. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste; con più classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi. C’è una regola importante: il silenzio vale assenso, cioè il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine si considera consenziente (art. 79, comma 3). Come venga computata ai fini del voto la banca che continua a ricevere le rate alle scadenze originarie è un aspetto da chiarire con l’OCC caso per caso: se il suo credito è soddisfatto integralmente secondo il contratto, la logica del sistema porta a considerarla non interessata dalla falcidia, ma la composizione delle maggioranze va verificata sulla base dell’elenco dei crediti ammessi al voto. Non dare per scontato il risultato: calcola le maggioranze in tutte le ipotesi.
Il quarto passo è l’omologa. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). È qui che l’attestazione di non lesione dimostra il suo valore: se l’OCC ha già fatto il confronto tra scenario piano e scenario liquidazione, la risposta alla contestazione è già scritta.
Il quinto passo è l’esecuzione. Dopo l’omologa, paga ogni rata del mutuo alla scadenza. Imposta l’addebito automatico, tieni sul conto una riserva di almeno due rate, conserva le quietanze. Un ritardo nelle rate dopo l’omologa è un inadempimento del piano e, insieme agli altri obblighi, può portare alla revoca dell’omologazione.
La base giuridica
Gli articoli che reggono questa mossa sono l’art. 78 (procedimento, decreto di apertura, termine per le adesioni, misure protettive, inefficacia degli atti non autorizzati), l’art. 79 (maggioranze, silenzio-assenso, esclusioni dal voto, diritti verso coobbligati) e l’art. 80 (omologazione, contestazioni sulla convenienza, cram down fiscale e contributivo, effetti del diniego). Se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5): tienilo presente, perché in quel caso la casa entrerebbe nella liquidazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore importante che vota contro e contesta la convenienza, sostenendo che con la vendita della casa riceverebbe di più. Il piano B è già pronto se hai eseguito bene la mossa 5: il confronto numerico tra scenario piano e scenario liquidazione. Se il confronto mostra che l’opponente riceve nel piano almeno quanto riceverebbe nella liquidazione, il giudice può omologare nonostante la contestazione.
Un secondo imprevisto è la mancata maggioranza. Se il fisco o un ente previdenziale è determinante e non aderisce, ricorda che l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza la loro adesione, quando l’adesione è determinante e la proposta è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Se invece manca l’adesione di creditori privati, valuta con l’OCC una modifica della proposta prima della chiusura del voto, se i tempi lo consentono.
Un terzo imprevisto è la perdita del lavoro o un calo di reddito durante l’esecuzione. Se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, l’omologazione può essere revocata. Prima di arrivare all’inadempimento, informa subito l’OCC, che vigila sull’esecuzione, e valuta con il legale le opzioni disponibili.
Check di completamento
Considera il piano eseguito quando:
- hai la sentenza di omologazione e il termine per impugnarla è decorso;
- hai impostato l’addebito automatico delle rate e hai una riserva di liquidità;
- hai un calendario dei pagamenti del piano verso gli altri creditori e delle relazioni periodiche dell’OCC.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come la stessa situazione di partenza porta a esiti diversi a seconda di quando e come vengono eseguite le mosse.
Situazione di partenza comune. Professionista con partita IVA attiva, debiti complessivi di 187.340 euro, di cui 131.870 euro di mutuo residuo sull’abitazione principale (mutuo fondiario, rata mensile di 812,40 euro con scadenza l’ultimo giorno del mese), 38.215 euro di debiti fiscali e contributivi, 17.255 euro di debiti verso fornitori e una carta revolving. Valore di mercato stimato della casa: 228.600 euro. Il fratello del professionista è disposto a versare 24.000 euro nel piano. Data di riferimento: ottobre 2026.
Simulazione 1: tutto in regola, mosse eseguite in sequenza. Il professionista è in regola con le rate. Completa le mosse 1-5 entro il 30 ottobre 2026 (venerdì) e deposita la domanda lunedì 16 novembre 2026. La rata del 30 novembre 2026 (lunedì) viene pagata regolarmente. L’OCC attesta che, vendendo la casa a 228.600 euro, la banca recupererebbe per intero i suoi 131.870 euro e che l’eccedenza teorica, al netto di costi di liquidazione stimati in 22.860 euro, sarebbe di circa 73.870 euro. Il piano offre agli altri creditori l’apporto di 24.000 euro del fratello più 950 euro al mese per sessanta mesi (57.000 euro), cioè 81.000 euro complessivi, una somma superiore all’eccedenza della casa. La seconda attestazione regge. Esito: il comma 2-bis è applicabile, la banca riceve le rate alle scadenze originarie, la casa resta.
Simulazione 2: tre rate arretrate, autorizzazione chiesta con la domanda. Stessa situazione, ma al 16 novembre 2026 risultano non pagate le rate di agosto, settembre e ottobre 2026: 2.437,20 euro tra capitale e interessi. Il mutuo è fondiario e i ritardi tra il trentesimo e il centottantesimo giorno sono finora tre: la banca non ha ancora titolo per risolvere ai sensi dell’art. 40 TUB e non ha dichiarato la decadenza. Il professionista deposita la domanda chiedendo l’autorizzazione a pagare lo scaduto con una parte dell’apporto del fratello. L’apporto destinato agli altri creditori scende a 21.562,80 euro, e il totale offerto a 78.562,80 euro: ancora superiore all’eccedenza di 73.870 euro. Esito: se il giudice autorizza, il comma 2-bis resta applicabile. Se invece il professionista avesse aspettato altri quattro mesi, accumulando sette rate in ritardo, la banca avrebbe potuto risolvere il contratto e la situazione si sarebbe spostata sulla mossa 6.
Simulazione 3: decadenza già dichiarata. Stessa situazione, ma la banca ha dichiarato la decadenza con PEC del 10 novembre 2026 (martedì) e chiede l’intero importo. Il legale verifica la tabella dei pagamenti: i ritardi qualificati sono solo quattro, e per tutto il 2025 la banca ha tollerato pagamenti in ritardo senza contestazioni. La decadenza appare contestabile, alla luce dell’art. 40, comma 2, TUB e del principio di buona fede richiamato dal Tribunale di Brindisi. Il professionista propone alla banca il pagamento dell’arretrato e la ripresa dell’ammortamento; la banca non risponde. Esito: la domanda viene depositata invocando il comma 2-bis e, in subordine, il trattamento del credito ipotecario secondo il comma 2. L’esito non è garantito e dipende anche dalla contestazione della decadenza. Chi avesse agito prima della PEC del 10 novembre avrebbe evitato del tutto questo terreno incerto.
Simulazione 4: casa che vale poco più del mutuo. Stessa situazione, ma la stima dell’immobile è di 148.300 euro. Al netto dei costi di liquidazione (14.830 euro), la vendita realizzerebbe 133.470 euro: appena sopra i 131.870 euro del mutuo, con un margine di 1.600 euro, sensibile a qualsiasi variazione. L’OCC non si sente di attestare con sicurezza la soddisfazione integrale. Esito: il comma 2-bis è a rischio. Il professionista può attendere qualche mese continuando a pagare le rate (il debito residuo si riduce di circa 4.000-4.500 euro in sei mesi, a seconda del piano di ammortamento) e chiedere un aggiornamento della stima, oppure passare al comma 2, offrendo alla banca il valore di liquidazione con un piano di pagamento e trattando come chirografaria l’eventuale parte residua.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni mossa ha un obiettivo, un termine e un rischio se la salti. Non saltarne nessuna.
Il percorso è sempre lo stesso. Prima stabilisci lo strumento (mossa 1): concordato minore se hai debiti d’impresa o professionali, piano del consumatore se i tuoi debiti sono tutti personali. Poi fotografi il mutuo (mossa 2), perché ogni decisione successiva dipende dallo stato delle rate e dall’eventuale decadenza. Poi sistemi le rate o prepari l’istanza di autorizzazione (mossa 3), perché la regolarità si misura alla data della domanda. Poi ti procuri la stima (mossa 4) e costruisci con l’OCC la doppia attestazione (mossa 5), che è il cuore del comma 2-bis. Se la banca ha già dichiarato la decadenza o c’è un’esecuzione, esegui la mossa 6 con urgenza. Se il mutuo è cointestato, la mossa 7 decide la forma della procedura. Infine depositi, chiedi le protezioni, accompagni il voto e l’omologa, e paghi ogni rata alla scadenza (mossa 8).
La regola da ricordare è una sola: il comma 2-bis protegge chi arriva alla domanda con le rate in ordine, una casa che vale più del mutuo e un piano che dà agli altri creditori almeno quanto avrebbero dalla vendita.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Scegli lo strumento | Concordato minore o piano del consumatore | Prima dell’incarico all’OCC | Domanda inammissibile |
| 2. Fotografa il mutuo | Stato rate, decadenza, garanzie, intestatari | Almeno 60 giorni prima del deposito, aggiornata alla vigilia | Decisioni prese su dati sbagliati |
| 3. Regola le rate | Regolarità o istanza di autorizzazione | Entro la data della domanda | Manca il requisito soggettivo del comma 2-bis |
| 4. Stima la casa | Valore di mercato e di realizzo | Prima della relazione OCC, stima non vecchia | Attestazione priva di base |
| 5. Doppia attestazione OCC | Soddisfazione integrale e non lesione | Con il deposito della domanda | Il mutuo non può restare fuori dalla falcidia |
| 6. Decadenza ed esecuzione | Verificare la decadenza, aprire il dialogo con la banca, piano alternativo | Subito, prima delle udienze di vendita | Rate a scadere inesistenti, casa all’asta |
| 7. Mutuo cointestato | Scegliere la forma della procedura | Con la mossa 1 | Cointestatario esposto, piano instabile |
| 8. Deposito, voto, omologa, esecuzione | Protezione, approvazione, rate puntuali | Termine creditori non superiore a 30 giorni; poi ogni scadenza di rata | Revoca dell’omologazione, liquidazione controllata |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano meglio costruito può incontrare un imprevisto. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1: la banca accelera mentre stai preparando la domanda
Stai completando le mosse 2-5 e la banca ti notifica il precetto per l’intero debito residuo, sostenendo che sei decaduto dal beneficio del termine. Il rischio è che, prima del deposito, la banca pignori la casa e la procedura esecutiva prenda velocità.
Il piano B è in tre passaggi. Primo: fai verificare subito al legale la decadenza, con la tabella dei pagamenti della mossa 2 alla mano. Se il mutuo è fondiario e i ritardi qualificati sono meno di sette, o se la banca ha tollerato a lungo i ritardi, la decadenza può essere contestata. Secondo: accelera il deposito. Non aspettare la perfezione: deposita una domanda completa nei suoi elementi essenziali e chiedi, se necessario, il termine per le integrazioni previsto dall’art. 78, comma 1. Terzo: con la domanda chiedi le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lettera d), e appena ottenuto il decreto depositalo nell’eventuale esecuzione. Nel frattempo, prepara anche il piano alternativo con il credito ipotecario trattato secondo il comma 2, nel caso in cui il comma 2-bis non risulti applicabile.
Deviazione 2: il termine utile è scaduto
Hai lasciato passare troppo tempo: le rate non pagate sono diventate sette o più, la banca ha risolto il contratto, l’esecuzione è arrivata all’ordinanza di vendita. Il comma 2-bis, in questa situazione, è difficile da invocare, perché le rate a scadere del contratto potrebbero non esistere più.
Il piano B è spostare l’obiettivo. Non “mantenere il mutuo così com’è”, ma “mantenere la casa”. Le strade sono due. La prima è una proposta alla banca, nel concordato minore, fondata sull’art. 75, comma 2: pagamento del credito ipotecario in misura non inferiore al valore di liquidazione attestato dall’OCC, con un piano di pagamento sostenibile, finanziato anche con un apporto esterno. La seconda è una trattativa diretta con la banca, parallela alla procedura, per una rinegoziazione o un saldo e stralcio, magari con il supporto di un familiare. In entrambi i casi la casa non è persa in automatico, ma la banca acquista un peso negoziale molto maggiore. Ricorda la lezione delle simulazioni: chi agisce prima della decadenza conserva opzioni che chi arriva tardi ha già perso.
Deviazione 3: un documento essenziale è irreperibile
Il contratto di mutuo originale è andato perso, la banca non risponde alle richieste di copia, oppure la stima dell’immobile non è possibile perché il proprietario della quota (il cointestatario) non consente l’accesso. Senza questi documenti l’OCC non può attestare.
Il piano B dipende dal documento. Se manca il contratto, puoi ottenerne copia anche tramite il notaio che ha stipulato l’atto, perché i mutui ipotecari sono di regola stipulati per atto notarile; la banca resta comunque tenuta a fornire la documentazione al cliente, e la richiesta formale via PEC rimasta senza risposta va documentata. Se manca la stima con sopralluogo, il tecnico può redigere una stima “a vista” o documentale, basata sui dati catastali, sulle planimetrie e sulle quotazioni di zona, dichiarandone i limiti; l’OCC valuterà se è sufficiente, eventualmente applicando una riduzione prudenziale. Se manca la collaborazione del cointestatario, la mossa 7 va riaperta: senza un accordo sulla gestione della casa e del mutuo, il piano rischia di non reggere.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso eseguire la mossa 4 (stima) prima della mossa 2 (fotografia del mutuo)?
Sì, se hai già un’idea abbastanza precisa del debito residuo. Anzi, se temi che la casa valga poco più del mutuo, ti conviene partire dalla stima, perché da quel dato dipende se il comma 2-bis è praticabile. Ma non depositare nulla finché anche la mossa 2 non è completa.
Se sono un consumatore, devo comunque procurarmi l’attestazione dell’OCC sul valore della casa?
Il testo dell’art. 67, comma 5, non richiede l’attestazione specifica prevista dal comma 2-bis dell’art. 75: le condizioni sono la regolarità delle rate alla data della domanda o l’autorizzazione del giudice a pagare lo scaduto. Il piano del consumatore deve comunque essere accompagnato dalla relazione dell’OCC e il giudice ne verifica ammissibilità e fattibilità, quindi i dati sull’immobile e sulla sostenibilità delle rate restano importanti anche per te.
Posso pagare le rate arretrate dopo aver depositato la domanda, senza chiedere nulla al giudice?
No. Dopo il deposito, il pagamento dello scaduto rientra nell’ipotesi dell’autorizzazione del giudice prevista dal comma 2-bis. Un pagamento non autorizzato a un singolo creditore rischia di essere inefficace verso gli altri e può compromettere la procedura.
La banca può votare contro il mio concordato minore se le pago le rate regolarmente?
Il modo in cui la banca viene considerata ai fini del voto, quando continua a ricevere le rate alle scadenze originarie, va verificato con l’OCC sull’elenco dei crediti ammessi al voto. Quello che puoi fare è preparare il calcolo delle maggioranze in tutte le ipotesi, con e senza il credito della banca, così da sapere in anticipo se il risultato cambia.
Il comma 2-bis vale anche per una seconda casa o per l’immobile in cui ho lo studio?
Il comma 2-bis riguarda il mutuo ipotecario sull’abitazione principale. Per l’immobile dell’attività, il comma 3 dell’art. 75 prevede una regola diversa: quando è prevista la continuazione dell’attività, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni. Una seconda casa non strumentale resta fuori da entrambe le regole e va trattata secondo il comma 2.
Che cosa succede se, dopo l’omologa, salto una rata del mutuo?
È un inadempimento del piano. Una rata pagata in ritardo di qualche giorno può essere recuperata, ma la regola è non arrivarci: un inadempimento degli obblighi del piano può portare alla revoca dell’omologazione. Se prevedi una difficoltà, avvisa subito l’OCC e il legale, prima della scadenza.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Il comma 2-bis dell’art. 75 è in vigore dal correttivo del 2024, e i provvedimenti pubblicati che lo applicano in modo espresso sono ancora pochi. Ti presento qui i riferimenti che ho potuto verificare direttamente, organizzati per la mossa che sostengono, e le norme che ne costituiscono la base. Dove la giurisprudenza manca, te lo dico, invece di colmare il vuoto con riferimenti non verificati: in quei punti il piano si regge sul testo della legge e sulla prudenza.
A sostegno delle mosse 4 e 5 (stima e doppia attestazione)
Tribunale di Udine, Sezione II civile, Procedure concorsuali, decreto di apertura del concordato minore, P.U. n. 21-1/2026. Il giudice ha applicato l’art. 75, comma 2-bis, a un mutuo ipotecario sull’abitazione principale in regolare ammortamento, le cui rate erano pagate da familiari della debitrice. Principio riformulato: quando l’OCC attesta in modo motivato che il credito ipotecario sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione dell’immobile a valore di mercato e che il pagamento delle rate a scadere non lede gli altri creditori, il rimborso rateale del mutuo secondo le scadenze originarie è legittimo già in sede di apertura. Rilevanza: è la prova che la doppia attestazione funziona, e mostra quanto conti il pagamento delle rate con risorse esterne.
Tribunale di Caltagirone, Sezione procedure concorsuali, sentenza di omologazione del concordato minore depositata il 28 maggio 2025, R.P.U. 40-1/2024. Il giudice ha ritenuto ingiustificata la falcidia del credito ipotecario (offerto a poco più dell’85%) quando il valore di mercato dei beni superava ampiamente il credito, e ha omologato solo dopo l’integrazione che prevedeva il pagamento integrale dell’ipotecario e dei privilegiati. Principio riformulato: il valore di mercato dei beni attestato dall’OCC è il parametro con cui il tribunale misura il trattamento dovuto al creditore ipotecario; se il bene capiente garantirebbe il pagamento integrale in liquidazione, la proposta deve garantirlo anche nel concordato. Rilevanza: conferma che il confronto tra valore della casa e debito residuo, cuore della mossa 4, è esattamente ciò che il giudice controlla.
A sostegno delle mosse 1 e 7 (scelta dello strumento e mutuo cointestato)
Tribunale di Caltagirone, sentenza del 28 maggio 2025, R.P.U. 40-1/2024 (stesso provvedimento). Principio riformulato: quando più debitori presentano la procedura insieme e uno di essi non è consumatore, lo strumento utilizzabile è il concordato minore. Rilevanza: nelle coppie in cui un coniuge ha debiti professionali o d’impresa, il mutuo cointestato sulla casa familiare va gestito con l’art. 75, comma 2-bis, e non con l’art. 67, comma 5.
Tribunale di Como, Sezione I civile, Procedure concorsuali, decreto del 6 febbraio 2026, R.G. 191-1/2025. In una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice ha autorizzato il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, in regolare ammortamento, ai sensi dell’art. 67, comma 5, e ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento. Principio riformulato: per i consumatori il mantenimento del mutuo della casa fuori dalla falcidia si fonda sulla regolarità dell’ammortamento, e può essere disposto anche nella procedura che riunisce più familiari. Rilevanza: è il termine di confronto per capire cosa il comma 2-bis aggiunge nel concordato minore (la doppia attestazione dell’OCC).
A sostegno delle mosse 2 e 6 (fotografia del mutuo e decadenza)
Tribunale di Brindisi, sentenza depositata il 4 luglio 2025, R.G. 2172/2021. In un’opposizione a precetto su un mutuo fondiario, il giudice ha ritenuto che al mutuo fondiario oneroso non si applichi l’art. 1186 c.c., perché la risoluzione è regolata dall’art. 40, comma 2, TUB (almeno sette ritardi tra il trentesimo e il centottantesimo giorno); che la banca, avendo tollerato a lungo i ritardi, non potesse invocare la decadenza in modo improvviso senza violare la buona fede; e che una difficoltà momentanea nei pagamenti non equivalga a insolvenza. Principio riformulato: la decadenza dichiarata dalla banca non è valida per il solo fatto di essere stata comunicata; va misurata sulle regole speciali del mutuo fondiario e sul comportamento tenuto in precedenza dalla banca. Rilevanza: è lo strumento per contestare una decadenza che, se valida, renderebbe molto più difficile il ricorso al comma 2-bis.
A sostegno del confronto con il piano del consumatore
Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio riformulato: la moratoria fino a due anni prevista dall’art. 67, comma 4, per i crediti privilegiati e ipotecari nel piano del consumatore non riduce quei crediti ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare nel biennio; il credito non deve essere saldato entro i due anni, ma il rimborso, anche rateale, deve cominciare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: chiarisce l’alternativa a disposizione del consumatore che non può usare l’art. 67, comma 5, e aiuta a capire, per contrasto, perché nel concordato minore il comma 2-bis e il comma 2 dell’art. 75 sono le due strade principali per il creditore ipotecario.
Le norme che reggono ogni mossa
- Art. 75, comma 2-bis, CCII (introdotto dal D.Lgs. 136/2024): rimborso delle rate del mutuo sull’abitazione principale alle scadenze convenute, con regolarità o autorizzazione del giudice e doppia attestazione dell’OCC. Mosse 3, 4, 5.
- Art. 75, comma 2, CCII: soddisfacimento non integrale dei crediti ipotecari in misura non inferiore al valore di liquidazione, sulla base del valore di mercato attestato dall’OCC. Mosse 4 e 6.
- Art. 75, comma 3, CCII: rimborso delle rate del mutuo garantito da beni strumentali in caso di continuazione dell’attività.
- Art. 67, comma 5, CCII: rimborso delle rate del mutuo sull’abitazione principale nel piano del consumatore. Mossa 1.
- Art. 74 CCII: presupposti del concordato minore (continuità o apporto esterno apprezzabile). Mossa 1.
- Artt. 78, 79 e 80 CCII: apertura, misure protettive, voto, silenzio-assenso, diritti verso i coobbligati, omologazione e contestazioni. Mosse 6, 7, 8.
- Art. 1186 c.c. e art. 40, comma 2, TUB: decadenza e risoluzione del mutuo fondiario. Mosse 2 e 6.
Un’avvertenza finale su questo blocco: su due questioni operative centrali, la sorte del comma 2-bis quando la decadenza è già stata dichiarata e il criterio di calcolo in caso di immobile in comproprietà, non ho trovato pronunce pubblicate che le risolvano. Il piano te le segnala come zone di incertezza e ti indica come ridurre il rischio.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo mutuo nel concordato minore
Il comma 2-bis richiede di mettere insieme diritto della crisi, diritto bancario e numeri. Ecco cosa fa concretamente lo Studio, mossa per mossa.
- Qualifichiamo la tua posizione come consumatore o come soggetto da concordato minore, esaminando l’origine di ciascun debito, e scegliamo con te lo strumento prima che venga incaricato l’OCC.
- Ricostruiamo lo stato del mutuo sul contratto, sul piano di ammortamento e sugli estratti, contando i ritardi qualificati ai fini dell’art. 40 TUB e verificando le voci del conteggio della banca.
- Esaminiamo la decadenza o la risoluzione eventualmente dichiarate e, se ci sono i presupposti, impostiamo la contestazione nelle sedi processuali corrette.
- Redigiamo l’istanza di autorizzazione al pagamento del capitale e degli interessi scaduti, documentando la fonte delle risorse e il suo impatto sugli altri creditori.
- Impostiamo il confronto tra scenario piano e scenario liquidazione, con i numeri che l’OCC dovrà verificare per la doppia attestazione del comma 2-bis.
- Coordiniamo il tecnico che stima l’immobile, condividendo in anticipo i criteri con il gestore, perché la stima sia utilizzabile.
- Analizziamo il mutuo cointestato e la comproprietà della casa, valutando procedura familiare, procedura individuale e impegni del cointestatario.
- Scriviamo alla banca per proporre il rientro dell’arretrato e la ripresa dell’ammortamento, e gestiamo la trattativa parallela alla procedura.
- Chiediamo le misure protettive con la domanda e le facciamo valere nell’eventuale esecuzione immobiliare pendente.
- Seguiamo voto, contestazioni e omologa, preparando le risposte alle contestazioni sulla convenienza, e affianchiamo l’esecuzione del piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo piano pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: la doppia attestazione del comma 2-bis è un atto del gestore, e conoscere dall’interno i controlli che il gestore deve compiere permette di presentargli un fascicolo già costruito per essere verificato. Il coordinamento dello staff in diritto bancario serve per la parte del mutuo (ammortamento, decadenza, conteggi), mentre la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione giuridica e sui rapporti con la banca, i secondi sui flussi di reddito, sulla sostenibilità delle rate e sul confronto numerico tra gli scenari.
Lo Studio non può prometterti l’esito della procedura, che dipende dal giudice, dall’OCC e dal voto dei creditori. Può prometterti che ogni mossa verrà eseguita nei tempi e con la documentazione necessaria.
Chiusura
Il mutuo sull’abitazione principale si può mantenere nel concordato minore: il comma 2-bis dell’art. 75 lo consente, ma non a tutti e non a qualunque condizione. Servono rate in regola alla data della domanda, o l’autorizzazione del giudice a pagare lo scaduto; serve una casa che, venduta a valore di mercato, pagherebbe per intero la banca; serve un piano che dia agli altri creditori almeno quanto riceverebbero dalla vendita. E serve arrivare prima che la banca dichiari la decadenza.
Ogni mossa eseguita prima della domanda è una condizione conquistata; ogni mese di rate saltate è una condizione che si perde.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due competenze che il comma 2-bis mette in gioco: quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce la logica dell’attestazione, e quella dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato, che legge il mutuo, i conteggi e la decadenza. È questa combinazione che consente di costruire il piano in modo che regga ai controlli.
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