Cosa Prevede L’articolo 278 Del Codice Della Crisi Sull’esdebitazione?

Chi ottiene l’esdebitazione tende a pensare che la partita sia chiusa: il tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti, i creditori devono farsene una ragione, fine della storia. Chi conosce l’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) sa che non è così. La norma che definisce l’esdebitazione è la stessa che, comma dopo comma, lascia ai creditori una serie di varchi: il creditore che non ha partecipato al concorso conserva una parte del suo credito, la banca può rivolgersi al fideiussore, l’ex coniuge continua a pretendere il mantenimento, il danneggiato da un fatto illecito non perde il risarcimento, le sanzioni non accessorie restano in piedi, il socio illimitatamente responsabile segue le sorti della società. Sono le mosse che un creditore razionale, ben consigliato, prepara mentre la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata si avvia alla fine.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo legge l’art. 278 CCII dal lato di chi deve ancora riscuotere: cosa può fare, entro quali limiti, con quali atti, e dove il debitore esdebitato può fermarlo. Non è una guida all’accesso al beneficio (requisiti, tempi, procedimento sono trattati altrove): è la mappa di ciò che succede dopo, o un attimo prima, che il tribunale dichiari l’inesigibilità.

Perché questa materia è il terreno dello Studio Monardo: l’esdebitazione è l’approdo della liquidazione controllata del sovraindebitato e della liquidazione giudiziale, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi lavora dentro le procedure da cui l’esdebitazione nasce. Quando poi il creditore porta la partita sul terreno dell’esecuzione forzata, con un precetto o un pignoramento contro chi è già stato liberato, la questione diventa contenzioso, e la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguirla fino all’ultimo grado.

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Chi hai di fronte: i creditori che sopravvivono all’esdebitazione

Per capire le mosse bisogna prima capire chi le fa. Dopo una liquidazione, i creditori non sono una massa uniforme: l’art. 278 li divide, di fatto, in gruppi con interessi e possibilità molto diversi.

Il primo gruppo è quello dei creditori concorsuali ammessi al passivo. Hanno partecipato al riparto, hanno ricevuto (o non ricevuto) la loro percentuale, e il residuo, per il comma 1, diventa inesigibile nei confronti del debitore. La loro unica vera finestra per impedire l’effetto liberatorio è la fase del procedimento di esdebitazione: osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza (artt. 281, c. 1, e 282, c. 1) e reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto (artt. 281, c. 4, e 282, c. 3). Per loro la convenienza è semplice: se vedono un argomento serio sulle condizioni dell’art. 280 o, nella liquidazione controllata, sulla colpa grave, malafede o frode dell’art. 282, c. 2, lo giocano subito; se non lo vedono, spostano l’attenzione sui coobbligati e sui garanti.

Il secondo gruppo è quello dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso. Non si sono insinuati, per scelta, per distrazione o perché non sapevano. Il comma 2 li tratta in modo particolare: l’esdebitazione opera nei loro confronti solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Tradotto: possono ancora chiedere quella percentuale. Sono i soggetti più pericolosi dopo la chiusura, perché sono quelli che più facilmente notificano un precetto per l’intero, contando sul fatto che il debitore non sappia fare il calcolo.

Il terzo gruppo è quello dei titolari di crediti esclusi dal comma 7: chi ha diritto al mantenimento o agli alimenti, il danneggiato da illecito extracontrattuale, l’ente titolare di sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Per loro l’esdebitazione, semplicemente, non opera. Mantengono l’intero credito e possono agire come prima.

Il quarto gruppo non è fatto di creditori diversi, ma di bersagli diversi: il comma 6 fa salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La banca che non può più chiedere nulla al debitore esdebitato può chiedere tutto, nei limiti della garanzia, a chi ha firmato la fideiussione.

Infine ci sono i creditori posteriori, quelli il cui credito è nato dopo l’apertura della procedura. Il comma 1 parla di crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito” della liquidazione, il comma 2 di creditori per fatto o causa “anteriori”: chi è diventato creditore dopo non è toccato dal beneficio e conserva le sue azioni.

Dal punto di vista economico, ogni creditore fa lo stesso conto. Quanto mi costa agire (precetto, pignoramento, eventuale opposizione da affrontare)? Quanto posso recuperare in concreto? Quanto rischio di perdere in spese se il debitore si oppone e vince? Il creditore istituzionale, una banca, una società di gestione di crediti deteriorati, tende a lavorare per grandi numeri: manda il precetto a molti, sapendo che una parte non reagirà. Il creditore privato, un ex coniuge o un danneggiato, agisce spesso per ragioni che vanno oltre il calcolo economico, ma ha anche meno strumenti. La convenienza della controparte è la chiave di lettura di tutto quello che segue: ogni contromossa del debitore funziona se rende più costoso, più lento o più incerto il percorso del creditore.

Un’ultima avvertenza di contesto. La Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). Prima di stabilire quali armi ha il creditore, quindi, va stabilito quale legge governa la partita: l’art. 278 vale per le liquidazioni giudiziali e controllate aperte secondo il Codice della crisi. Per un fallimento o una liquidazione del patrimonio regolati dalle norme precedenti il ragionamento va rifatto sulle regole di allora.

Prima mossa: le osservazioni e il reclamo contro il decreto di esdebitazione

La mossa

La prima cosa che il creditore ammesso al passivo farà, se ha qualcosa da dire, è opporsi al beneficio prima che venga concesso. Il Codice gli dà due momenti. Nella liquidazione giudiziale, l’istanza del debitore viene comunicata dal curatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni (art. 281, c. 1). Nella liquidazione controllata lo schema è lo stesso: l’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 282, c. 1). Poi, una volta emesso il decreto, chi è rimasto insoddisfatto può proporre reclamo a norma dell’art. 124 entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 281, c. 4, per la liquidazione giudiziale; art. 282, c. 3, per la controllata, dove il reclamo è previsto sia contro il decreto che concede l’esdebitazione sia contro quello che accerta le preclusioni).

Il contenuto delle osservazioni è tutto costruito sulle condizioni di legge. L’art. 280 elenca cinque situazioni ostative: condanne definitive per bancarotta fraudolenta o reati connessi all’attività d’impresa senza riabilitazione; distrazione dell’attivo, esposizione di passività inesistenti, aggravamento del dissesto con ricostruzione del patrimonio resa gravemente difficoltosa, ricorso abusivo al credito; ostacolo o rallentamento della procedura e mancata collaborazione con gli organi; altra esdebitazione nei cinque anni precedenti; esdebitazione già ottenuta due volte. Per la liquidazione controllata, l’art. 282, c. 2, aggiunge che il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi qui perché è l’unico momento in cui può impedire l’inesigibilità di tutto il residuo. Dopo il decreto definitivo, il creditore ammesso al passivo non ha più leve dirette sul debitore: resta solo il terreno dei coobbligati. Il creditore istituzionale, però, sceglie con attenzione. Le osservazioni costano poco (uno scritto nel procedimento), ma servono elementi concreti: un’operazione sospetta individuata nella relazione del curatore o del liquidatore, un finanziamento ottenuto in condizioni di evidente insolvenza, un comportamento ostruzionistico documentato. Senza questi elementi, il creditore razionale lascia correre e concentra le risorse sui garanti.

Nella liquidazione controllata l’argomento preferito è la colpa grave nel sovraindebitamento: chi ha concesso credito ripetutamente prova a sostenere che il debitore ha accumulato debiti in modo sproporzionato rispetto al reddito. È una mossa che la giurisprudenza recente ha collocato proprio in questa fase: secondo la Cassazione, l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, mentre negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074). Lo stesso schema è stato ribadito con l’ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603 della Sez. I: per aprire la liquidazione serve la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza, controllata nella sostanza dal giudice, ma la condotta del debitore viene pesata al momento dell’esdebitazione. Il creditore lo sa e si tiene gli argomenti per quel momento.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di stare dentro un elenco chiuso. Le cause ostative sono quelle previste dalla norma, non altre: in regime di legge fallimentare la Cassazione ne ha affermato il carattere tassativo, anche alla luce della direttiva UE 2019/1023 (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 maggio 2023, n. 15359), e il principio è un argomento forte anche nel sistema del Codice, che ha un elenco altrettanto preciso.

Il creditore non può più contestare il beneficio sostenendo che i creditori sono stati pagati troppo poco. L’art. 280 vigente non contiene un requisito oggettivo di soddisfazione minima. La Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha precisato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, osservando che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505). Nel regime precedente, l’art. 142, c. 2, l.fall. richiedeva invece una soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali: nel Codice questo argomento non è più disponibile.

I termini sono stretti e corrono dalla comunicazione: quindici giorni per le osservazioni, trenta per il reclamo. Il creditore che li lascia scadere perde la possibilità di contestare la liberazione nel procedimento di esdebitazione.

Infine, c’è un limite che riguarda il tempo dei comportamenti valutabili. La Cassazione ha ammesso che condotte anteriori all’apertura della procedura possano avere rilievo preclusivo (Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1444, in un caso di esdebitazione chiesta in vigenza del Codice da un soggetto dichiarato fallito in precedenza). È un’apertura a favore del creditore, ma non lo esonera dal dimostrare in concreto la condotta: indicare genericamente “debiti eccessivi” non basta.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è costruire il fascicolo della meritevolezza prima che il creditore costruisca quello dell’accusa. Significa: collaborare in modo documentato con il curatore o il liquidatore (risposte scritte, consegna di estratti conto, dichiarazioni sui beni), perché la lettera c) dell’art. 280 punisce proprio chi ostacola o rallenta; ricostruire con l’OCC, già nella relazione iniziale, le cause dell’indebitamento, in modo che la narrazione sulla diligenza sia già agli atti quando il creditore proverà a riscriverla; replicare puntualmente alle osservazioni, distinguendo ciò che rientra nell’elenco tassativo da ciò che è solo un rimprovero generico.

Se il decreto concede il beneficio e il creditore propone reclamo, la difesa si gioca sulla tassatività delle cause e sull’onere di prova: chi afferma la colpa grave o la frode deve dimostrarla con fatti. Se, al contrario, il decreto nega il beneficio, anche il debitore può proporre reclamo nei trenta giorni (l’art. 282, c. 3, lo prevede espressamente per la liquidazione controllata). Sulla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia, la stessa Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108): un dato da tenere presente prima di impostare le impugnazioni.

C’è poi una questione di tempi che interessa entrambe le parti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sollevata dal Tribunale di Arezzo sull’art. 281, c. 1: la contestualità tra decreto di chiusura e decisione sull’esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, non solo cronologico, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Il creditore che sperava di chiudere la partita con l’argomento “istanza tardiva” ha quindi uno spazio molto ridotto.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa contano soprattutto Cass. 15359/2023 (tassatività delle cause ostative), Cass. 28505/2024 (niente requisito oggettivo nel Codice), Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026 (la condotta si valuta nella fase dell’esdebitazione, ma su elementi concreti), Corte cost. 74/2026 (contestualità in senso funzionale). Sul versante del creditore, Cass. 1444/2026 ricorda che i comportamenti anteriori all’apertura non sono irrilevanti: un motivo in più per preparare la difesa per tempo.

Seconda mossa: il creditore rimasto fuori dal concorso chiede “la sua percentuale”

La mossa

È la mossa più insidiosa, perché arriva quando il debitore si sente già al sicuro. Il creditore per fatto o causa anteriori che non si è insinuato al passivo attende la chiusura, poi notifica un precetto o avvia un pignoramento, spesso per l’intero credito. La base normativa che invoca è il comma 2 dell’art. 278: nei suoi confronti l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Il meccanismo è aritmetico. Se nel riparto i creditori chirografari hanno ricevuto il 6,85% dei loro crediti, il chirografario rimasto fuori conserva il diritto di chiedere il 6,85% del proprio credito; il restante 93,15% è inesigibile. Se i privilegiati di un certo grado hanno ricevuto il 40%, il privilegiato dello stesso grado non insinuato può chiedere il 40%. Se i creditori di pari grado sono stati pagati integralmente, la percentuale è il 100% e l’esdebitazione, nei confronti del non insinuato, non opera affatto: è l’ipotesi concreta da cui è partito il Tribunale di Verona.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene restare fuori dal concorso quando il recupero nella procedura appare insignificante e quando conta di aggredire, dopo la chiusura, beni o redditi nuovi del debitore. Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ha descritto proprio questo effetto: la norma permette ai creditori anteriori non insinuati di aggredire il patrimonio formatosi dopo la chiusura, entro la percentuale riconosciuta ai concorrenti di pari grado.

Quando invece il creditore preferisce non agire? Quando la percentuale è così bassa che il costo del precetto, del pignoramento e del rischio di opposizione supera il recupero. Un chirografario con un credito di 3.000 € e una percentuale di riparto del 2% ha diritto a 60 €: nessun creditore razionale avvia un’esecuzione per quella somma, a meno di non sperare che il debitore paghi l’intero per paura.

I suoi limiti

Il creditore non insinuato non può pretendere più della percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Tutto ciò che chiede in più è inesigibile per legge. Il precetto per l’intero, se il credito rientra nel comma 2, è quindi eccessivo per la parte che supera la percentuale.

Il limite vale solo per i creditori “per fatto o causa anteriori”. Il creditore il cui credito è sorto dopo l’apertura della procedura non è toccato dal comma 2, ma non è neppure toccato dall’esdebitazione: per lui la regola è un’altra, e conserva l’intero credito. Il creditore che si qualifica come posteriore per sottrarsi al limite deve però dimostrare che il fatto o la causa del credito sono successivi: una rata di mutuo scaduta dopo l’apertura, ma relativa a un contratto stipulato prima, ha una causa anteriore.

Il creditore deve fare i conti con il grado. La percentuale non è una media generale del riparto: è quella attribuita ai creditori “di pari grado”. Un chirografario non può invocare la percentuale pagata ai privilegiati; un privilegiato deve dimostrare il proprio privilegio per agganciarsi alla percentuale del suo grado.

Una regola contestata davanti alla Corte costituzionale

Il comma 2 è oggi la parte più discussa dell’art. 278. Due tribunali ne hanno dubitato davanti alla Corte costituzionale, entrambi in giudizi di esdebitazione dopo una liquidazione controllata.

Il Tribunale di Verona (ordinanza 4 agosto 2025, r.o. n. 230/2025) ha censurato la norma in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, c. 1, Cost., in relazione all’art. 23 della direttiva UE 2019/1023: nel caso concreto, con creditori di pari grado integralmente soddisfatti, l’esdebitazione avrebbe operato nella misura dello 0% verso due creditori non insinuati, una banca e una società. Secondo il rimettente la deroga non rientra nelle ipotesi ammesse dalla direttiva ed è irragionevole, perché il suo effetto dipende dalla scelta del creditore di non insinuarsi. Il Tribunale di Milano (ordinanza 22 dicembre 2025, r.o. n. 27/2026) ha sollevato una questione analoga, in riferimento agli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., in relazione agli artt. 20, 21 e 23 della direttiva, chiedendo che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati, ed escludendo che il caso rientri nella deroga per il creditore incolpevole.

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026, G.U. n. 24 del 17 giugno 2026), ha restituito gli atti ai due tribunali senza esaminare il merito: i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Dopo la restituzione degli atti, le ordinanze di Verona e di Milano risultano ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 38 del 23 settembre 2026: la questione è quindi di nuovo davanti alla Corte costituzionale e non è ancora stata decisa nel merito. La regola del comma 2 resta vigente e va applicata, ma la sua legittimità costituzionale è tuttora sub iudice. Chi imposta oggi una difesa deve tenerne conto in due direzioni: non può dare per scontato che il comma 2 venga eliminato, ma può sollevare a sua volta la questione nel proprio giudizio, se ne ricorrono i presupposti, con gli argomenti già sviluppati da Verona e Milano.

La tua contromossa

La contromossa chiave è fare il conto prima del creditore e opporre l’inesigibilità per tutto ciò che supera la percentuale. Servono tre documenti: il decreto di esdebitazione, il piano di riparto finale (o il rendiconto del curatore o del liquidatore) con le percentuali per grado, la prova della data o della causa del credito. Con questi in mano, si verifica se il credito vantato è davvero anteriore, a quale grado appartiene, quale percentuale è stata attribuita a quel grado, e si contesta il precetto o il pignoramento per l’eccedenza.

Dal lato preventivo, c’è una mossa ancora migliore: far emergere tutti i creditori durante la procedura. Il debitore che indica in modo completo i propri debiti nella domanda, e collabora perché curatore o liquidatore comunichino ai creditori la possibilità di insinuarsi, riduce lo spazio dei “non insinuati” e quindi la platea di chi potrà invocare il comma 2. Un creditore che è stato informato e ha scelto di non partecipare è anche il destinatario ideale degli argomenti costituzionali sollevati dai tribunali, che puntano proprio sulla sua inerzia.

Le pronunce che ti proteggono

Le ordinanze di Verona e Milano e l’ordinanza n. 104/2026 della Corte costituzionale non decidono la questione, ma offrono la ricostruzione più completa degli argomenti contro il comma 2. A monte, la direttiva UE 2019/1023 è il parametro di riferimento: la Corte di giustizia (Sez. II, sent. 8 maggio 2024, causa C-20/23) ha chiarito che gli Stati possono escludere dall’esdebitazione categorie di debiti ulteriori rispetto a quelle elencate dall’art. 23, par. 4, ma solo se l’esclusione è debitamente giustificata nel diritto nazionale e persegue un interesse pubblico legittimo. È questo il terreno su cui si misurerà la tenuta della regola sui creditori non insinuati.

Terza mossa: il creditore lascia il debitore e passa al fideiussore

La mossa

La mossa più frequente, nella pratica bancaria, non riguarda affatto il debitore esdebitato. Il comma 6 dell’art. 278 fa salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. La banca che ha finanziato un’impresa individuale, o una società, con la fideiussione di un familiare o di un socio, chiede al garante quello che non può più chiedere al debitore principale: invia la lettera di escussione, ottiene un decreto ingiuntivo, procede in esecuzione sul suo patrimonio.

Lo stesso vale per i coobbligati solidali: il cointestatario di un mutuo, il condebitore di un finanziamento, l’altro coniuge che ha firmato il contratto. L’esdebitazione è un beneficio personale del debitore che l’ha ottenuta e non si estende a chi era obbligato con lui.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene per una ragione evidente: la garanzia è stata chiesta proprio per questo momento. Il fideiussore solvibile è spesso l’unico patrimonio aggredibile rimasto. La banca valuta però il costo: se il garante è a sua volta in difficoltà, con redditi bassi e beni già ipotecati, può essere più conveniente cedere il credito a una società specializzata o proporre un accordo. Valuta anche i rischi della sua posizione: le fideiussioni bancarie hanno spesso clausole contrattuali e termini (si pensi alle regole del codice civile sulla scadenza dell’obbligazione principale) che possono aprire eccezioni a favore del garante, e un’azione mal impostata può costarle cara.

I suoi limiti

Il comma 6 salva i diritti del creditore verso il garante, ma non gli dà diritti nuovi. Il fideiussore conserva tutte le eccezioni che derivano dal contratto di garanzia e dal rapporto garantito, salvo quella fondata proprio sull’esdebitazione del debitore principale. Il creditore deve rispettare i limiti dell’importo massimo garantito, i termini contrattuali e legali per agire, le regole sulla validità della fideiussione.

Il creditore non può recuperare due volte. Quanto ha già incassato nel riparto della liquidazione si sottrae da ciò che può chiedere al garante. Se la banca ammessa al passivo ha ricevuto il 9,2%, la sua pretesa verso il fideiussore riguarda il residuo, non l’intero credito originario.

C’è poi un aspetto che il creditore tende a trascurare e che riguarda il debitore stesso quando il debito nasce da garanzie. Il Tribunale di Modena (Sez. III civ., 18 marzo 2026) ha accolto l’esdebitazione di un imprenditore in liquidazione controllata, trascorsi tre anni dall’apertura, anche se una parte rilevante del debito derivava da fideiussioni prestate a favore di società partecipate o collegate: in assenza di prova che le garanzie fossero state rilasciate quando la crisi era già evidente, o con colpa grave o malafede, la sola sproporzione tra debito garantito e patrimonio del garante non basta a negare il beneficio. Il creditore che sperava di sostenere, nelle osservazioni, che chi firma fideiussioni sproporzionate non merita la liberazione deve portare elementi in più.

Il nodo del regresso

Il comma 6 parla anche degli “obbligati in via di regresso”, ma guarda alla relazione tra il creditore e quei soggetti. Non dice espressamente cosa succede al contrario, quando il fideiussore paga la banca e poi si rivolge al debitore principale esdebitato per farsi rimborsare. Qui la partita è aperta e va giocata con attenzione.

Un punto fermo viene dalla giurisprudenza sul fallimento: il fideiussore che non ha ancora pagato non ha diritto di regresso e non può essere ammesso con riserva al passivo per un credito condizionale, perché il credito di regresso nasce solo con il pagamento; può essere ammesso solo se e nella misura in cui il pagamento sia già avvenuto (Cass. civ., 6 marzo 2025, n. 5964). Se si trasporta questo ragionamento nel Codice della crisi, si capisce perché il garante che paga dopo la chiusura cercherà di presentarsi come creditore non concorsuale o addirittura posteriore, e il debitore cercherà invece di ricondurlo al comma 2, sostenendo che la causa del credito (la fideiussione) è anteriore all’apertura. La norma non scioglie il punto in modo esplicito e non ci risulta una pronuncia di legittimità sul Codice che lo risolva: è un terreno in cui l’esito dipende dalla ricostruzione del caso concreto, e che va affrontato prima che il garante paghi, non dopo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è gestire insieme la posizione del debitore e quella del garante, prima che la banca si muova. Se il garante è un familiare, la sua posizione va valutata già al momento in cui si sceglie la procedura: può avere a sua volta i requisiti per una procedura di sovraindebitamento, può avere eccezioni sulla validità o sui limiti della fideiussione, può avere interesse a un accordo con la banca che chiuda insieme debito principale e garanzia. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo valuta la posizione dei garanti nello stesso momento in cui imposta la procedura del debitore principale, perché il comma 6 trasforma ogni fideiussione in una seconda partita.

Sul fronte del regresso, la contromossa del debitore esdebitato è documentare la data e la causa della garanzia e opporre al fideiussore che agisce dopo il pagamento il limite del comma 2, o l’inesigibilità piena se il garante era stato ammesso al passivo; la contromossa del garante, specularmente, è valutare per tempo l’insinuazione e le cautele possibili. Quando garante e debitore sono la stessa famiglia, la soluzione migliore è quasi sempre una strategia unica.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 5964/2025 delimita il momento in cui nasce il regresso del fideiussore; Trib. Modena 18 marzo 2026 impedisce che la sola esposizione da fideiussioni venga trasformata in prova di colpa grave nella fase dell’esdebitazione. Sul resto, il testo del comma 6 è netto: per il garante, l’esdebitazione del debitore principale non è un’eccezione utilizzabile.

Quarta mossa: il creditore titolare di un debito escluso agisce per l’intero

La mossa

Alcuni creditori non devono neppure fare i conti con le percentuali: per loro l’esdebitazione non opera affatto. Il comma 7 dell’art. 278 esclude dal beneficio due gruppi di debiti. La lettera a) riguarda gli obblighi di mantenimento e alimentari. La lettera b) riguarda i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il creditore che rientra in queste categorie si comporta come se la procedura non avesse cancellato nulla: l’ex coniuge chiede gli arretrati dell’assegno e le mensilità future, il genitore che ha anticipato le spese per i figli pretende il rimborso, il danneggiato da un incidente o da un’aggressione esegue la sentenza di condanna, l’ente che ha irrogato una sanzione amministrativa autonoma procede alla riscossione. Lo strumento è quello di sempre: titolo esecutivo, precetto, pignoramento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene sempre: il credito è intatto e il debitore, dopo la liquidazione, ha spesso solo il reddito da lavoro o la pensione, ma è un reddito libero dai concorrenti che prima lo assediavano. Il creditore di mantenimento, in particolare, ha un interesse che non è solo economico: la continuità del contributo per i figli. Il danneggiato, invece, valuta: se il debitore non ha nulla oltre il minimo impignorabile, l’esecuzione rende poco e può essere preferibile un accordo rateale.

La ragione di fondo dell’esclusione è nota. La Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a interpretare l’art. 23, par. 4, della direttiva 2019/1023, ha chiarito che l’elenco delle categorie di debiti che gli Stati possono escludere dall’esdebitazione non è esaustivo: altre categorie possono essere escluse ove debitamente giustificato, purché la giustificazione risulti dal diritto nazionale e persegua un interesse pubblico legittimo (CGUE, Sez. II, sent. 8 maggio 2024, causa C-20/23). Mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito, sanzioni: sono categorie in cui l’interesse protetto va oltre il singolo rapporto di credito, e il Codice ha scelto di proteggerle.

I suoi limiti

Il creditore deve dimostrare che il suo credito rientra esattamente in una delle categorie del comma 7. È un elenco di eccezioni, e come tale va letto in modo rigoroso.

Sulla lettera a), il punto delicato è il confine tra mantenimento e altri crediti tra coniugi o ex conviventi. Un prestito tra coniugi, un debito per la quota di un mutuo cointestato, un credito da divisione della casa non sono, di per sé, obblighi di mantenimento o alimentari: per qualificarli così il creditore deve agganciarli a un titolo che li definisca tali.

Sulla lettera b), il primo limite è l’aggettivo: solo l’illecito extracontrattuale è escluso. Il danno da inadempimento contrattuale (la banca che chiede i danni per la violazione del contratto di finanziamento, il fornitore che chiede il risarcimento per una mancata consegna) rientra nell’esdebitazione come qualsiasi altro credito. Il creditore che prova a presentare come “illecito” un inadempimento contrattuale, per sfuggire al beneficio, deve essere fermato su questo punto.

Il secondo limite riguarda le sanzioni. Le sanzioni penali e amministrative pecuniarie accessorie a debiti estinti rientrano nell’esdebitazione. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, ha incluso nell’esdebitazione la sanzione tributaria accessoria, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (la notizia è riportata da una sintesi giornalistica; il numero del provvedimento non è disponibile). Il creditore pubblico che chiede la sanzione collegata a un tributo già travolto dall’esdebitazione deve quindi superare questo argomento; la sanzione autonoma, invece, resta fuori dal beneficio.

Una questione aperta: il comma 7 e il debitore incapiente

Il comma 7 vale certamente per l’esdebitazione che segue la liquidazione giudiziale o controllata. Più discusso è se valga anche per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), che non presuppone alcuna liquidazione. Le letture sono due. Secondo la prima, si applica: l’art. 278 sta nella Sezione I del Capo X, dedicata alle disposizioni generali, e l’art. 283 non lo deroga; in questa direzione il Tribunale di Rovereto (decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025) ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b). Secondo la seconda, non si applica: il comma 1 dell’art. 278 parla di crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata, l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni, una parte della dottrina ritiene che le esclusioni parrebbero non operare, la Cassazione (ord. 30108/2025) osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione, e il Tribunale di Milano, con decreto del 27 ottobre 2025, ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente senza indicare eccezioni. Nessuna pronuncia ha risolto il punto. Il consiglio prudente, per chi chiede l’esdebitazione dell’incapiente, è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b), e prepararsi alla possibilità che quei creditori agiscano comunque.

La tua contromossa

La contromossa chiave è classificare ogni debito prima che lo faccia il creditore. In concreto: per ogni posizione si individua il titolo (sentenza di separazione o divorzio, sentenza di condanna, ordinanza-ingiunzione, cartella, contratto) e si verifica se il credito è davvero mantenimento o alimenti, se il risarcimento nasce da illecito extracontrattuale o da contratto, se la sanzione è accessoria a un debito estinto o autonoma.

Per i debiti che restano fuori, la strategia cambia: non si tratta di contestare il credito, ma di gestirlo. Per il mantenimento, la strada passa dal giudice della famiglia, se le condizioni economiche sono cambiate; per il risarcimento, dalla trattativa su un piano compatibile con il reddito residuo; per le sanzioni autonome, dalla verifica dei vizi propri dell’atto e delle eventuali definizioni agevolate disponibili. Per i debiti che il creditore vorrebbe far passare per esclusi, invece, si gioca l’inesigibilità: l’eccezione va sollevata nell’esecuzione, con l’opposizione, documentando la natura reale del credito.

Le pronunce che ti proteggono

CGUE C-20/23 spiega perché le esclusioni devono essere giustificate e, quindi, perché vanno lette in modo rigoroso; Trib. Torino 9 aprile 2026 tiene dentro l’esdebitazione la sanzione accessoria; sul fronte dell’incapiente, Trib. Rovereto 15 dicembre 2025 e Trib. Milano 27 ottobre 2025 mostrano le due letture che il debitore deve conoscere.

Quinta mossa: il creditore della società bussa alla porta del socio

La mossa

Quando il debitore è una società di persone, il creditore sociale ha storicamente un secondo patrimonio da aggredire: quello dei soci illimitatamente responsabili (i soci di una SNC, gli accomandatari di una SAS). Dopo la liquidazione giudiziale della società, il creditore insoddisfatto può provare a rivolgersi al socio, sostenendo che la sua responsabilità personale per le obbligazioni sociali sopravvive. Oppure, dal lato opposto, può contestare l’esdebitazione della società facendo leva sulla condotta di chi la amministrava.

L’art. 278 regola entrambi i fronti. Il comma 4 stabilisce che, se il debitore è una società o un altro ente, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Il comma 5 stabilisce che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il comma 3, a monte, apre l’accesso al beneficio a tutti i debitori indicati dall’art. 1, comma 1, del Codice.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene puntare sul comma 4 nella fase delle osservazioni: se riesce a dimostrare che l’amministratore o il socio illimitatamente responsabile ha distratto beni, esposto passività inesistenti, ostacolato la procedura o riportato condanne ostative, l’esdebitazione della società viene negata e con essa cade anche l’effetto liberatorio sui soci. È un argomento potente, perché sposta l’attenzione dalla società (un ente spesso ormai privo di beni) alle persone fisiche che l’hanno guidata.

Dopo il decreto di esdebitazione, invece, il creditore sociale ha meno margini verso il socio illimitatamente responsabile, e la sua attenzione si sposta sulle garanzie personali: il socio o l’amministratore che ha firmato una fideiussione per i debiti della società resta esposto per il comma 6, a prescindere dal comma 5.

I suoi limiti

Il creditore sociale non può aggredire il socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali estinte dall’esdebitazione della società: il comma 5 estende a lui l’efficacia del beneficio. Il limite riguarda però le obbligazioni della società in quanto tali. I debiti personali del socio, nati da rapporti suoi, non sono coperti dall’esdebitazione della società; le garanzie che il socio ha prestato a titolo personale restano salve.

Il comma 5 non riguarda i soci a responsabilità limitata né i legali rappresentanti di società di capitali, che non rispondono per le obbligazioni sociali. Per loro il comma 4 conta solo come condizione: la loro condotta può impedire il beneficio della società, ma l’esdebitazione della società non estende effetti liberatori su debiti che non hanno. L’amministratore di una SRL che ha garantito personalmente il conto della società resta un fideiussore.

Ci sono poi zone non ancora chiarite. Non risultano pronunce sul Codice, con estremi certi, che regolino il rapporto tra esdebitazione della società e posizione del socio illimitatamente responsabile sottoposto a sua volta a liquidazione in estensione (art. 256), né che dicano se il socio debba chiedere l’esdebitazione in via autonoma. In regime di legge fallimentare la Cassazione, per il socio di SNC fallito in estensione, ha affermato che tra i creditori concorsuali del socio rientrano anche quelli della società, che le cause ostative sono tassative e che il requisito del soddisfacimento parziale va applicato in chiave di favore per il debitore (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 maggio 2023, n. 15359). È un argomento utile per analogia, non una regola già scritta per il Codice.

La tua contromossa

La contromossa chiave è verificare in anticipo, persona per persona, che le condizioni dell’art. 280 sussistano per tutti i soggetti indicati dal comma 4. Prima ancora di presentare l’istanza di esdebitazione della società, si controllano casellario e carichi pendenti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, le eventuali esdebitazioni precedenti, la storia dei movimenti che il curatore potrebbe giudicare distrattivi. Se un amministratore ha un procedimento penale in corso per reati di bancarotta o connessi all’attività d’impresa, l’art. 280, lett. a), impone al tribunale di rinviare la decisione: meglio saperlo prima e pianificare i tempi.

Sul versante del socio, la contromossa è opporre al creditore sociale il comma 5 e distinguere con precisione, nel suo patrimonio di debiti, ciò che è sociale (estinto con la società) da ciò che è personale o di garanzia (da gestire separatamente, eventualmente con una procedura propria di sovraindebitamento).

Sesta mossa: il precetto e il pignoramento contro il debitore già esdebitato

La mossa

L’ultima mossa è la più diretta: il creditore, magari un cessionario che ha acquistato il credito in un pacchetto di posizioni deteriorate e non ha seguito la procedura, notifica un precetto o avvia un pignoramento contro il debitore già liberato. Talvolta lo fa per errore, perché il gestore del credito non ha aggiornato la posizione; talvolta lo fa per calcolo, perché sa che una parte dei debitori, davanti a un atto giudiziario, paga o tratta senza verificare.

Accanto a questa, ci sono due varianti più sottili. La prima: il creditore non ancora soddisfatto prosegue i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie, perché l’esdebitazione non ha effetti su di essi (art. 281, c. 5, per la liquidazione giudiziale; art. 282, c. 2-bis, per la controllata). La seconda: il creditore posteriore all’apertura agisce per l’intero, perché il suo credito non è mai stato coinvolto nel concorso.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il precetto costa poco e può rendere molto, se il debitore non reagisce. Ma il creditore istituzionale ben consigliato preferisce non farlo quando il decreto di esdebitazione è pubblico e facilmente verificabile: nella liquidazione giudiziale il decreto è iscritto nel registro delle imprese (art. 281, c. 4); nella liquidazione controllata è iscritto nel registro delle imprese e, per il consumatore e il professionista, pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282, c. 1). Un’esecuzione avviata contro un debitore esdebitato, su un credito inesigibile, espone il creditore al rischio di un’opposizione accolta e delle relative spese.

Sui giudizi in corso, il calcolo è diverso: la prosecuzione di una revocatoria o di un’azione di recupero promossa dalla procedura può portare a un riparto supplementare. Nella liquidazione giudiziale, l’art. 281, c. 6, stabilisce che, quando dall’esito di quei giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta. Il creditore ha tutto l’interesse a seguire quei giudizi.

I suoi limiti

Il creditore concorsuale non può agire esecutivamente contro il debitore per il residuo dichiarato inesigibile: è l’effetto stesso del comma 1 dell’art. 278, che parla di liberazione dai debiti e di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.

I giudizi in corso e le operazioni liquidatorie proseguono, ma restano dentro la procedura: non autorizzano il singolo creditore ad aggredire con un’esecuzione individuale i nuovi beni o redditi del debitore per il credito concorsuale. Il beneficio dei creditori è il maggior riparto, non un’esecuzione separata.

Il creditore posteriore all’apertura, invece, conserva davvero le sue azioni: per lui l’esdebitazione non è un limite. Il suo onere è dimostrare che il credito è nato dopo, nel fatto o nella causa.

La tua contromossa

La contromossa chiave è far valere l’inesigibilità nell’esecuzione, con copia del decreto di esdebitazione e del riparto, appena arriva il primo atto. Il primo passo è spesso stragiudiziale: una comunicazione al creditore o al suo legale con il decreto, l’indicazione della pubblicazione e, se il credito rientra nel comma 2, il calcolo della percentuale. Molti creditori istituzionali, davanti alla prova documentale, rinunciano.

Se il creditore insiste, lo strumento è l’opposizione all’esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere: l’inesigibilità del credito dichiarata dal tribunale è un fatto che incide sul diritto del creditore di agire, e va fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione. Le forme e i termini vanno scelti in base all’atto ricevuto (precetto o pignoramento già eseguito) e verificati sul codice di procedura civile vigente: è il punto in cui un errore di impostazione costa più caro. Non risultano pronunce di legittimità sul Codice della crisi, con estremi certi, che abbiano già definito il regime di questa opposizione dopo l’esdebitazione: la difesa si costruisce sul testo dell’art. 278 e dei decreti.

Quanto al reclamo, è lo strumento giusto solo contro il decreto del tribunale sull’esdebitazione, nei trenta giorni dalla comunicazione (artt. 281, c. 4, e 282, c. 3); non serve a fermare un’esecuzione individuale, che va contrastata nel processo esecutivo.

Infine, se il debitore ha già pagato qualcosa dopo l’esdebitazione, sotto la pressione del precetto, il tema si sposta sulla possibilità di recuperare quanto versato: è una valutazione da fare caso per caso, sulla base dei documenti.

Le pronunce che ti proteggono

Qui la protezione viene soprattutto dal testo: art. 278, c. 1 (inesigibilità), art. 281, c. 4, e art. 282, c. 1 (pubblicità del decreto), artt. 281, cc. 5-6, e 282, c. 2-bis (giudizi in corso). Cass. 14835/2025 ricorda di verificare prima quale legge governa l’esdebitazione: se il debitore era fallito prima del 15 luglio 2022, l’opposizione si costruisce sulla legge fallimentare. Cass. 30108/2025 aggiunge che il debitore incapiente già fallito, che non ha fruito dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali. Le date sono state scelte in modo che le scadenze cadano in giorni feriali.

Simulazione 1 – Il chirografario rimasto fuori

Ipotesi: liquidazione controllata chiusa con riparto finale ai chirografari del 6,85%. Esdebitazione dichiarata. Una società di gestione crediti, cessionaria di un credito da finanziamento al consumo di 23.470 € sorto anni prima dell’apertura, non si era insinuata. Il 12 gennaio 2027 notifica un precetto per 23.470 € più interessi.

Mossa del creditore: precetto per l’intero, contando sull’inerzia.

Calcolo della contromossa: credito anteriore, chirografario. Percentuale di pari grado: 6,85%. Somma ancora esigibile ex art. 278, c. 2: 23.470 × 6,85% = 1.607,70 €. Parte inesigibile: 21.862,30 €.

Sviluppo: il debitore invia subito decreto e riparto al legale del creditore, offrendo il pagamento di 1.607,70 €. Se il creditore insiste per l’intero, il debitore propone opposizione per l’eccedenza. A quel punto, per la controparte, proseguire significa sostenere spese per recuperare una somma che non supera comunque 1.607,70 €, con il rischio di una condanna alle spese sul resto: la convenienza a chiudere con il pagamento della percentuale diventa evidente.

Variante: se i chirografari fossero stati pagati al 100%, il comma 2 lascerebbe esigibile l’intero credito. È l’ipotesi del Tribunale di Verona: in quel caso la difesa può valutare di sollevare la questione di legittimità costituzionale, sapendo che la Corte non ha ancora deciso nel merito.

Simulazione 2 – La banca e il fideiussore

Ipotesi: mutuo chirografario all’impresa individuale, residuo 41.380 €, fideiussione di un familiare con importo massimo garantito di 30.000 €. La banca, ammessa al passivo, riceve nel riparto il 9,2%: 41.380 × 9,2% = 3.806,96 €. Residuo: 37.573,04 €, inesigibile verso il debitore esdebitato.

Mossa del creditore: escussione del fideiussore. La banca non può chiedergli 37.573,04 €, ma solo fino al massimale di 30.000 €.

Contromossa: il garante verifica le eccezioni proprie della fideiussione (validità, termini, limiti); valuta un accordo a saldo e stralcio, sapendo che per la banca il garante è l’ultima fonte di recupero e che un contenzioso lungo ne riduce il valore. Se il garante paga, il nodo del regresso verso il debitore esdebitato va affrontato prima del pagamento, documentando che la causa della garanzia è anteriore all’apertura.

Simulazione 3 – Il creditore che contesta il beneficio

Ipotesi: liquidazione controllata aperta da oltre tre anni. Il liquidatore comunica l’istanza di esdebitazione ai creditori ammessi lunedì 26 ottobre 2026. Le osservazioni vanno presentate entro quindici giorni: martedì 10 novembre 2026. Una finanziaria deposita osservazioni sostenendo la colpa grave nel sovraindebitamento: sei finanziamenti in quattro anni, per complessivi 58.910 €, con un reddito netto annuo di 19.430 €.

Contromossa: il debitore replica con la relazione dell’OCC già depositata all’apertura, che ricostruisce le cause (perdita del lavoro del coniuge, spese mediche documentate), e con le istruttorie della stessa finanziaria, che aveva valutato il merito creditizio e concesso il prestito. Il tribunale dichiara l’esdebitazione; il decreto è comunicato martedì 1° dicembre 2026. Il termine di trenta giorni per il reclamo scade giovedì 31 dicembre 2026.

Lettura strategica: la finanziaria valuta se il reclamo vale la spesa. Con una relazione OCC solida e la prova della propria valutazione del merito creditizio agli atti, la probabilità di ribaltare il decreto è bassa: è il momento in cui il creditore, più spesso, lascia perdere il debitore e guarda ai garanti, se ci sono.

Quando all’avversario conviene trattare

Leggere l’art. 278 dal lato del creditore aiuta a capire anche quando il creditore preferisce un accordo a una battaglia. Ci sono almeno quattro momenti in cui la sua convenienza si sposta.

Il primo momento è prima della chiusura, quando il creditore ammesso al passivo capisce che le sue osservazioni hanno poche possibilità di successo. Sa che, una volta dichiarata l’esdebitazione, il residuo diventa inesigibile. Se ha un garante da escutere, può essere disposto a un accordo con il garante che chiuda tutto, piuttosto che affrontare il contenzioso sulle eccezioni della fideiussione.

Il secondo momento è dopo la prima opposizione del debitore contro un precetto per l’intero, quando il credito rientra nel comma 2. Il creditore non insinuato sa che, nella migliore delle ipotesi, recupererà la percentuale di pari grado; sa anche che, se insiste sull’intero, rischia di dover sostenere spese di lite. È il momento ideale per proporre il pagamento della percentuale, magari in poche rate, in cambio della rinuncia all’esecuzione.

Il terzo momento riguarda i crediti esclusi dal comma 7. Qui il creditore ha in mano un credito pieno, ma un debitore che, dopo la liquidazione, ha spesso solo un reddito modesto e in parte impignorabile. Il danneggiato da un illecito, che aspetta da anni, può preferire un piano di pagamento sostenibile a un pignoramento di un quinto che dura un decennio. L’ex coniuge, per il mantenimento, può preferire un accordo sugli arretrati che garantisca la regolarità delle mensilità future.

Il quarto momento è legato alle incertezze giuridiche. Il comma 2 è sotto esame costituzionale; il comma 7 per l’incapiente è conteso tra due letture; il regresso del fideiussore verso il debitore esdebitato non ha una soluzione scritta. Ogni incertezza è un rischio anche per il creditore: chi agisce oggi su una lettura che potrebbe essere superata domani ha interesse a chiudere con un accordo che lo metta al riparo. Il debitore che conosce queste zone grigie può usarle come leva, senza bluffare: basta mostrare che la questione è aperta e che il contenzioso avrebbe tempi e costi non prevedibili.

In tutti questi momenti, la regola è la stessa: l’accordo si propone quando il creditore ha appena visto ridursi la sua convenienza, non prima. Un’offerta fatta prima della prima contromossa viene letta come debolezza; la stessa offerta fatta dopo un’opposizione ben argomentata viene letta come una via d’uscita.

C’è infine un’accortezza formale. Qualsiasi accordo con un creditore, dopo l’esdebitazione, va scritto in modo da non trasformarsi in un riconoscimento del debito inesigibile: si paga la percentuale del comma 2 o si regola un credito escluso, non si “riattiva” il debito estinto. La formulazione dell’accordo conta quanto il suo importo.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del creditore descritte sopra, il limite che la legge gli impone, la contromossa del debitore e la finestra utile per giocarla. I termini sono quelli indicati dagli artt. 281 e 282 CCII; per le opposizioni in sede esecutiva, forme e termini vanno verificati sull’atto ricevuto.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Osservazioni contro l’istanza di esdebitazione 15 giorni dalla comunicazione; cause ostative tassative (art. 280; art. 282, c. 2) Fascicolo della meritevolezza, relazione OCC, replica puntuale Dall’apertura della procedura alla decisione
Reclamo contro il decreto 30 giorni dalla comunicazione, art. 124 (artt. 281, c. 4; 282, c. 3) Difesa sulla tassatività e sull’onere della prova; reclamo del debitore contro il diniego 30 giorni dalla comunicazione del decreto
Precetto del creditore anteriore non insinuato Solo la percentuale dei creditori di pari grado (art. 278, c. 2) Calcolo della percentuale; opposizione per l’eccedenza; eventuale questione di legittimità Dal primo atto ricevuto
Escussione di fideiussore o coobbligato Diritti salvi (art. 278, c. 6), ma nei limiti della garanzia e al netto del riparto Eccezioni proprie della garanzia; accordo unico debitore-garante Prima del pagamento del garante
Azione per mantenimento, alimenti, illecito, sanzioni Solo i debiti del c. 7; sanzioni accessorie a debiti estinti escluse Classificazione dei debiti; inesigibilità per i falsi esclusi; gestione degli esclusi veri Già in fase di domanda
Azione del creditore sociale verso il socio Esdebitazione della società efficace per i soci illimitatamente responsabili (c. 5) Verifica preventiva delle condizioni su soci e legali rappresentanti (c. 4) Prima dell’istanza della società
Esecuzione per il residuo concorsuale Inesigibilità (c. 1); giudizi in corso solo nella procedura (artt. 281, cc. 5-6; 282, c. 2-bis) Comunicazione del decreto; opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione Dal primo atto ricevuto

Le domande di chi è sotto attacco

Ho ottenuto l’esdebitazione: una banca che non si era insinuata può ancora chiedermi soldi?
Sì, ma solo la percentuale che è stata pagata ai creditori del suo stesso grado. Lo prevede l’art. 278, c. 2. Tutto ciò che supera quella percentuale è inesigibile. La regola è stata sottoposta alla Corte costituzionale da due tribunali, ma la Corte non ha ancora deciso nel merito: oggi è vigente.

Mia madre ha firmato la fideiussione sul mio finanziamento: l’esdebitazione libera anche lei?
No. Il comma 6 fa salvi i diritti del creditore verso coobbligati e fideiussori. Tua madre conserva le eccezioni proprie della garanzia (limiti, validità, termini), ma non può opporre la tua esdebitazione. La sua posizione va valutata insieme alla tua, possibilmente prima che la banca la escuta.

Devo ancora pagare gli arretrati dell’assegno di mantenimento?
Sì. Gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, c. 7, lett. a). Se le tue condizioni economiche sono cambiate, la strada è chiedere la modifica al giudice competente, non contare sull’esdebitazione.

Ho una multa e una sanzione tributaria: restano?
Dipende dal tipo di sanzione. Le sanzioni penali e amministrative pecuniarie restano escluse, salvo quelle accessorie a debiti estinti, che seguono la sorte del debito principale. In questa direzione il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha incluso nell’esdebitazione una sanzione tributaria accessoria. Le sanzioni autonome restano dovute.

Mi è arrivato un precetto per un debito già dichiarato inesigibile: cosa faccio?
Non pagare d’impulso e non ignorarlo: fai valere subito l’inesigibilità. Si invia al creditore il decreto di esdebitazione e, se insiste, si propone opposizione all’esecuzione davanti al giudice competente, chiedendo la sospensione se ne ricorrono i presupposti. Forme e termini vanno verificati sull’atto ricevuto.

Ero socio di una SNC finita in liquidazione giudiziale: i creditori della società possono venire da me?
Per le obbligazioni sociali estinte, no, se la società ha ottenuto l’esdebitazione. Il comma 5 estende l’efficacia del beneficio ai soci illimitatamente responsabili. Restano però i tuoi debiti personali e le garanzie che hai firmato a titolo personale.

I paletti fissati dai giudici

I riferimenti che seguono sono raccolti per mossa del creditore. Gli estremi sono riportati come indicati nelle fonti consultate; dove la fonte non indica sezione o numero, il dato è omesso.

Sulle osservazioni e sul reclamo contro l’esdebitazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 maggio 2023, n. 15359. Le cause che impediscono l’esdebitazione sono tassative, anche alla luce della direttiva europea, e il requisito del soddisfacimento parziale va letto a favore del debitore; tra i creditori concorsuali del socio di SNC fallito in estensione rientrano quelli della società. Rilevanza: limita gli argomenti spendibili dal creditore nelle osservazioni e offre un’analogia per i commi 4 e 5.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: il creditore non può opporsi lamentando solo la bassa percentuale del riparto.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. La non meritevolezza non impedisce l’apertura della liquidazione controllata; negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: colloca nel procedimento di esdebitazione la mossa del creditore sulla colpa grave.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, controllato nella sostanza dal giudice; la condotta conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: la relazione OCC è la prima difesa del debitore contro le future osservazioni.
  5. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1444. Nell’esdebitazione chiesta sotto il Codice da un soggetto fallito in precedenza, i comportamenti anteriori all’apertura possono avere rilievo preclusivo. Rilevanza: amplia il terreno su cui il creditore può costruire le osservazioni, ma richiede fatti concreti.
  6. Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). Questione sull’art. 281, c. 1, dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione: la contestualità tra chiusura e decreto di esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale; l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: riduce lo spazio dell’eccezione di tardività dell’istanza.
  7. Trib. Modena, Sez. III civ., 18 marzo 2026. Esdebitazione concessa a un imprenditore in liquidazione controllata nonostante il debito derivasse in larga parte da fideiussioni per società collegate, in assenza di prova che fossero state rilasciate a crisi evidente o con colpa grave o malafede. Rilevanza: la sola sproporzione tra garanzie e patrimonio non basta al creditore per ottenere il diniego.

Sul creditore non insinuato (art. 278, c. 2)

  1. Trib. Verona, ord. 4 agosto 2025 (r.o. n. 230/2025). Dubbio di legittimità sul c. 2 in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost. e all’art. 23 della direttiva 2019/1023, in un caso in cui l’esdebitazione avrebbe operato allo 0% verso due creditori non insinuati. Rilevanza: contiene gli argomenti per contestare la regola.
  2. Trib. Milano, ord. 22 dicembre 2025 (r.o. n. 27/2026). Questione analoga, anche in relazione agli artt. 20, 21 e 23 della direttiva: l’effetto dipende dall’inerzia del creditore e non dalla condotta del debitore. Rilevanza: rafforza la difesa del debitore verso il creditore che ha scelto di non insinuarsi.
  3. Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano senza esame del merito, perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori ammessi al passivo, parti del giudizio di esdebitazione. Rilevanza: la regola del c. 2 resta vigente; dopo la restituzione degli atti le due ordinanze risultano ripubblicate nella G.U., 1ª serie speciale, n. 38 del 23 settembre 2026, e la questione è di nuovo davanti alla Corte, non ancora decisa nel merito.

Sui garanti e sul regresso (art. 278, c. 6)

  1. Cass. civ., 6 marzo 2025, n. 5964. Il fideiussore del fallito che non ha ancora pagato non ha diritto di regresso e non può essere ammesso con riserva al passivo: il credito di regresso nasce con il pagamento. Rilevanza: è il punto di partenza per inquadrare il garante che paga dopo la chiusura e si rivolge al debitore esdebitato.

Sui debiti esclusi (art. 278, c. 7)

  1. CGUE, Sez. II, sent. 8 maggio 2024, causa C-20/23. L’elenco delle categorie di debiti escludibili dall’esdebitazione previsto dall’art. 23, par. 4, della direttiva 2019/1023 non è esaustivo, ma ogni esclusione ulteriore deve essere debitamente giustificata nel diritto nazionale e perseguire un interesse pubblico legittimo. Rilevanza: fonda la lettura rigorosa delle esclusioni.
  2. Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026. La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione nella liquidazione controllata, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: delimita la portata della lett. b). Il numero del provvedimento non è disponibile nella fonte consultata.
  3. Trib. Rovereto, decr. 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applica all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lett. b) del c. 7. Rilevanza: una delle due letture della questione aperta sull’art. 283.
  4. Trib. Milano, decr. 27 ottobre 2025. Concede l’esdebitazione dell’incapiente senza indicare eccezioni. Rilevanza: richiamato a sostegno della lettura opposta.

Sulla legge applicabile e sull’incapiente già fallito

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012; gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: prima di ogni contromossa si stabilisce quale legge governa l’esdebitazione.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già fallito che non ha fruito dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: limita le strade del debitore e indica come impostare le impugnazioni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori. Classifichiamo ogni posizione come concorsuale ammessa, anteriore non insinuata, posteriore o esclusa dal comma 7, partendo dai titoli e dal piano di riparto.
  2. Calcoliamo la percentuale del comma 2. Individuiamo il grado di ogni creditore non insinuato, la percentuale attribuita ai creditori di pari grado e la somma ancora esigibile, e la contestiamo per l’eccedenza.
  3. Prepariamo il fascicolo della meritevolezza. Coordiniamo con l’OCC o con il liquidatore la documentazione sulle cause dell’indebitamento e sulla collaborazione con gli organi, per rispondere alle osservazioni entro i quindici giorni.
  4. Redigiamo le repliche e i reclami. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori sulla base della tassatività delle cause ostative e impostiamo il reclamo nei trenta giorni, contro il diniego o in difesa del decreto.
  5. Valutiamo la posizione dei garanti. Esaminiamo fideiussioni e coobbligazioni, i loro limiti, le eccezioni disponibili e il rischio di regresso, prima che la banca escuta il garante.
  6. Verifichiamo i debiti esclusi. Distinguiamo mantenimento da altri crediti familiari, illecito extracontrattuale da inadempimento contrattuale, sanzioni accessorie da sanzioni autonome.
  7. Controlliamo soci e legali rappresentanti. Nel caso di società, verifichiamo per ciascuno le condizioni dell’art. 280 prima di presentare l’istanza.
  8. Opponiamo l’inesigibilità nelle esecuzioni. Quando arriva un precetto o un pignoramento, inviamo il decreto al creditore e, se insiste, proponiamo opposizione con istanza di sospensione.
  9. Apriamo la trattativa al momento giusto. Proponiamo accordi sulla percentuale del comma 2, sui crediti esclusi o con la banca per la posizione del garante, scritti in modo da non riattivare debiti estinti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita sull’art. 278 pesano due qualifiche in particolare. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno le liquidazioni controllate da cui nasce l’esdebitazione: relazione dell’OCC, riparti, segnalazioni del liquidatore sono gli atti su cui il creditore costruirà le sue osservazioni. Come cassazionista, segue il contenzioso che ne deriva, dall’opposizione in sede esecutiva fino all’ultimo grado, con la stessa linea difensiva e lo stesso difensore dall’analisi iniziale alla Cassazione. Quando il debitore è un’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare anche le alternative alla liquidazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati impostano opposizioni e reclami, i commercialisti leggono riparti, percentuali, posizioni bancarie e convenienza economica del creditore, perché capire quando un creditore preferisce trattare è materia contabile quanto giuridica.

Chiusura

L’art. 278 del Codice della crisi non è solo la norma che libera il debitore: è anche la norma che dice ai creditori dove possono ancora arrivare. Creditori non insinuati con la loro percentuale, garanti e coobbligati, titolari di crediti esclusi, creditori sociali verso i soci, creditori posteriori: ciascuno ha una mossa, e ciascuna mossa ha un limite scritto nella legge. Nella partita dopo l’esdebitazione non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’esdebitazione è il punto d’arrivo delle procedure di sovraindebitamento in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e perché ogni mossa del creditore dopo il decreto si trasforma in contenzioso, terreno su cui la qualifica di cassazionista garantisce continuità fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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