Non esiste un unico fascicolo valido per tutti: i documenti del concordato minore cambiano a seconda di chi sei. La legge elenca le stesse cinque voci per ogni debitore, ma quelle cinque voci si riempiono in modo molto diverso se sei un artigiano in contabilità semplificata, una srl con bilanci depositati, una snc con due soci che rispondono con il proprio patrimonio, un professionista iscritto a un albo, un coltivatore con terreni e contributi agricoli, oppure qualcuno che l’attività l’ha già chiusa.
Facciamo tre esempi lampo. Al titolare di una ditta individuale in semplificata il giudice non chiederà bilanci che non è mai stato obbligato a redigere, ma pretenderà registri IVA e registri degli incassi e dei pagamenti ordinati e coerenti con le dichiarazioni. Alla srl chiederà i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale aggiornata, oltre alla delibera dell’organo amministrativo. Al professionista in regime forfettario non chiederà dichiarazioni IVA o IRAP che non è tenuto a presentare, ma vorrà vedere con chiarezza i debiti verso la Cassa di previdenza e le fatture emesse. Stessa norma, tre fascicoli completamente diversi.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, spiegate una volta sola, e poi un capitolo dedicato a ciascun profilo:
- ditta individuale in contabilità semplificata;
- società a responsabilità limitata (srl);
- società in nome collettivo (snc) e i suoi soci;
- professionista;
- imprenditore agricolo;
- ex imprenditore (attività cessata o impresa cancellata).
Seguono tre simulazioni numeriche parallele, i casi misti, una tabella-checklist di confronto, le domande che valgono per tutti e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il fascicolo del concordato minore passa per le mani dell’Organismo di Composizione della Crisi, che deve attestarne la completezza e l’attendibilità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno i controlli che la documentazione deve superare prima di arrivare al giudice. E poiché nel concordato minore la parte contabile e fiscale pesa quanto quella legale, lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato dallo stesso Avvocato.
📩 Hai già raccolto qualche documento e non sai se basta? Contatta lo Studio Monardo adesso: tutti i recapiti sono in fondo a questa guida.
Le regole comuni a tutti: cosa chiede l’art. 75 CCII
Prima di entrare nei profili, fissiamo la base comune. Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024). Possono accedervi i debitori sovraindebitati indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c) – professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale – con l’esclusione dei consumatori, che hanno a disposizione la ristrutturazione dei debiti dell’art. 67.
Secondo l’art. 74, il concordato minore si propone quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questo caso è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. La proposta ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il pagamento parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi.
Le cinque voci dell’art. 75, comma 1
Secondo l’art. 75, comma 1, CCII, alla domanda il debitore allega:
- lettera a) – il piano, con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi;
- lettera b) – una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- lettera c) – l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle cause di prelazione, delle somme dovute e del domicilio digitale di ciascuno;
- lettera d) – gli atti di straordinaria amministrazione (come individuati dall’art. 94, comma 2) compiuti negli ultimi cinque anni;
- lettera e) – la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.
Una precisazione importante, perché molte guide la sbagliano: l’art. 75 non contiene una lettera autonoma intitolata “elenco dei beni”, come invece fa l’art. 67 per il consumatore (“consistenza e composizione del patrimonio”). Nel concordato minore il patrimonio emerge dalla relazione aggiornata della lettera b) e dalle scritture della lettera a). In pratica, però, nessun OCC e nessun giudice accetterà una situazione patrimoniale senza un inventario dettagliato dei beni – immobili con visure, veicoli con visure PRA, conti correnti, partecipazioni, crediti verso clienti, attrezzature – perché senza quell’inventario non si può confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria. Quindi l’elenco dei beni va preparato comunque, come allegato della relazione.
Gli altri documenti che non sono nell’art. 75 ma servono
Accanto alle cinque voci, il fascicolo contiene sempre:
- la relazione particolareggiata dell’OCC (art. 76), che, come risulta dai decreti di apertura esaminati (Trib. Ancona e Trib. Locri, citati più avanti), illustra le cause del sovraindebitamento, le ragioni dell’incapacità di adempiere, l’eventuale presenza di atti impugnati, la completezza e l’attendibilità della documentazione, la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e i costi presunti della procedura;
- il ricorso vero e proprio, con la proposta ai creditori;
- documenti d’identità e di residenza (o di sede), perché la competenza si radica secondo l’art. 27, comma 2, CCII: nel decreto di Ragusa del 23 gennaio 2026 il giudice l’ha verificata proprio su residenza e stato di famiglia;
- la prova dei requisiti dimensionali dell’impresa minore (art. 2, lett. d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti la domanda o dall’inizio dell’attività se più breve. Le stesse dichiarazioni e gli stessi bilanci della lettera a) servono a dimostrarlo;
- le comunicazioni degli enti fiscali: per la ristrutturazione del consumatore l’art. 68, comma 4, prevede che l’OCC, entro 7 giorni dall’incarico, informi l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, che entro 15 giorni comunicano il debito accertato; nel concordato minore l’OCC acquisisce comunque gli estratti di ruolo e le posizioni debitorie, perché senza di essi l’elenco creditori della lettera c) non è attendibile.
Che cosa succede se manca qualcosa
La completezza della documentazione non è una formalità: è una condizione di ammissibilità. Il giudice, ai sensi dell’art. 78, comma 1, se ritiene la domanda ammissibile dichiara aperta la procedura; può però concedere al debitore un termine fino a 15 giorni per apportare integrazioni. Se la domanda resta incompleta, il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni, ma – attenzione – nel reclamo piano e proposta non possono essere modificati. Il Tribunale di Ragusa, nel decreto del 23 gennaio 2026, ha prima ritenuto la documentazione da integrare e solo dopo l’integrazione l’ha giudicata completa e sufficientemente precisa per la massa passiva, l’attivo e il reddito.
Dopo l’apertura, il giudice dispone la pubblicazione della proposta, assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per aderire o contestare via PEC (art. 78, comma 2, lett. c) e, su istanza, concede le misure protettive (lett. d). Il silenzio dei creditori vale assenso (art. 79, comma 3). Per l’omologa serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1).
Come si organizza il fascicolo, in pratica
Al di là dell’elenco di legge, un fascicolo ben costruito si riconosce dall’ordine. Il giudice e l’OCC devono poter trovare in pochi minuti la dichiarazione di un certo anno, la visura di un certo immobile, il contratto di un certo finanziamento. Per questo conviene organizzare gli allegati seguendo esattamente le lettere dell’art. 75, comma 1, con un indice numerato e una breve nota che spieghi, per ogni voce, che cosa contiene e che cosa eventualmente manca e perché.
Uno schema di lavoro utile, valido per tutti i profili, è questo:
- cartella A – Piano e scritture: proposta, piano, business plan, bilanci o situazioni contabili, registri, dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP dei tre anni, con le ricevute di presentazione;
- cartella B – Situazione attuale: relazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inventario dei beni con visure catastali e del PRA, estratti conto, contratti in corso (locazioni, leasing, utenze aziendali), elenco dei crediti da incassare;
- cartella C – Creditori: elenco con importi, titoli, cause di prelazione e grado, domicilio digitale; estratto di ruolo, estratti contributivi, contratti di finanziamento, decreti ingiuntivi e atti di pignoramento ricevuti;
- cartella D – Atti straordinari: dichiarazione degli atti degli ultimi cinque anni, con copia di rogiti, contratti di finanziamento, transazioni, garanzie prestate;
- cartella E – Entrate e famiglia: certificato di stato di famiglia, redditi del debitore e dei familiari conviventi, spese di mantenimento documentate (affitto o rata del mutuo, utenze, spese scolastiche e sanitarie).
Un consiglio che vale per ogni lettore: quando un documento non esiste o non è più reperibile, non lasciare un vuoto, ma scrivi perché manca e come lo hai sostituito. Un registro andato perso può essere ricostruito dal cassetto fiscale; un contratto smarrito può essere richiesto alla banca; un rogito si recupera dall’archivio notarile. L’OCC deve attestare la completezza e l’attendibilità della documentazione: una lacuna spiegata e colmata con documenti alternativi è un problema gestibile, una lacuna taciuta diventa un indizio di scarsa trasparenza.
Infine, i tempi. La raccolta dei documenti richiede di regola diverse settimane, soprattutto per gli estratti degli enti pubblici e per la ricostruzione degli atti degli ultimi cinque anni. Tenerne conto è essenziale, perché le misure protettive (sospensione delle esecuzioni, divieto di nuove azioni) arrivano solo con il decreto di apertura, su tua istanza (art. 78, comma 2, lett. d): fino a quel momento i creditori possono continuare ad agire.
Il principio da ricordare
Ogni documento del fascicolo serve a rispondere a una sola domanda del giudice: la proposta dà ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione? Le scritture servono a capire da dove vieni, la relazione patrimoniale dove sei, l’elenco creditori a chi devi, gli atti straordinari se hai spostato beni, le entrate quanto puoi realmente pagare. Ora vediamo come queste domande si declinano per te.
Se sei titolare di una ditta individuale in contabilità semplificata
La tua situazione
Hai una partita IVA come ditta individuale – un’officina, un negozio, un’impresa edile, un servizio di pulizie, un bar – e il tuo commercialista tiene la contabilità semplificata. Non hai mai fatto un bilancio, perché non sei obbligato. Ogni anno firmi il modello Redditi PF con il quadro d’impresa, la dichiarazione IVA, magari l’IRAP. I debiti si sono accumulati: fornitori, banca, rate di rottamazione saltate, contributi INPS artigiani o commercianti. Vuoi continuare a lavorare, e il concordato minore è nato proprio per te.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te i “bilanci” della lettera a) non esistono, e nessuno può pretenderli; al loro posto contano le scritture che la legge fiscale ti obbliga a tenere. L’art. 75 parla infatti di “scritture contabili e fiscali obbligatorie”: la parola “obbligatorie” è la chiave. Per un’impresa in semplificata si tratta, di regola, dei registri IVA (fatture emesse, acquisti, eventuali corrispettivi) e del registro degli incassi e dei pagamenti, o del sistema alternativo scelto dal tuo commercialista (verifica con lui quale opzione è stata adottata negli anni).
Ecco cosa deve contenere il tuo fascicolo:
- dichiarazioni dei redditi (modello Redditi PF con quadro RG o equivalente) degli ultimi tre anni, con le ricevute di presentazione telematica;
- dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni;
- dichiarazioni IRAP, se dovute;
- registri IVA e registro incassi/pagamenti dei tre anni;
- una situazione contabile infrannuale aggiornata a una data recente (ad esempio a fine mese precedente il deposito), che il commercialista ricostruisce partendo dai registri: è la base della relazione della lettera b);
- inventario dei beni dell’impresa (attrezzature, automezzi, merci in magazzino) e dei beni personali, perché per te patrimonio dell’impresa e patrimonio personale coincidono: risponderai con tutto ciò che possiedi;
- elenco creditori con PEC: per fornitori e banche il domicilio digitale si ricava dal registro INI-PEC; per l’Erario, l’INPS e l’agente della riscossione si usano gli indirizzi istituzionali;
- estratti conto bancari degli ultimi anni (molti OCC chiedono almeno i tre anni), indispensabili per verificare gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti preferenziali;
- business plan con i flussi previsti per la durata del piano.
I numeri
Prima di tutto, verifica di essere un’impresa minore. Ipotesi: ricavi dichiarati 2023 di 171.300 €, 2024 di 186.950 €, 2025 di 158.420 €; attivo stimato sotto i 90.000 €; debiti complessivi 243.780 €. Tutti e tre i parametri sono sotto le soglie (200.000 € di ricavi, 300.000 € di attivo, 500.000 € di debiti): sei impresa minore e non puoi essere dichiarato in liquidazione giudiziale. Se in un solo anno avessi superato i 200.000 € di ricavi, la questione diventerebbe più delicata, perché la norma richiede che i tre limiti siano rispettati congiuntamente in ciascuno dei tre esercizi: i documenti della lettera a) servono anche a dimostrare questo.
Poi il calcolo della capacità di pagamento. Se negli ultimi tre anni il reddito d’impresa dichiarato è stato in media di 27.640 € e il fabbisogno della famiglia (due adulti e un figlio) è stimato in 1.480 € al mese, cioè 17.760 € l’anno, la parte che puoi destinare ai creditori parte da circa 9.880 € l’anno, da cui vanno tolti imposte e contributi correnti. Su un piano di cinque anni, l’ordine di grandezza è quello: e la lettera e) serve esattamente a documentare il fabbisogno familiare (certificato di stato di famiglia, redditi del coniuge, canone d’affitto o rata del mutuo, spese scolastiche).
I rischi specifici
Il rischio principale, per chi è in semplificata, è che i registri non tornino con le dichiarazioni o con gli estratti conto. In semplificata non c’è la partita doppia che “chiude” i conti: è facile che manchino fatture, che i registri siano incompleti, che gli incassi in contanti non risultino. L’OCC deve attestare l’attendibilità della documentazione: se trova buchi, o li spieghi con documenti, o la relazione sarà negativa.
Altri rischi tipici:
- la confusione tra spese personali e spese aziendali sullo stesso conto corrente, che rende difficile ricostruire i flussi;
- i prelievi consistenti negli ultimi anni, che possono apparire come distrazione di risorse se non giustificati;
- la cessione del furgone o dell’immobile a un familiare negli ultimi cinque anni, che rientra fra gli atti da dichiarare e che può essere letta come atto in frode;
- le dichiarazioni non presentate: se manca una dichiarazione, va presentata (anche tardivamente) prima del deposito, perché altrimenti la lettera a) è incompleta.
Le mosse giuste
- Chiedi subito al commercialista il “pacchetto triennale”: dichiarazioni con ricevute, registri IVA, registro incassi e pagamenti, F24 versati, cassetto fiscale scaricato.
- Scarica l’estratto di ruolo dall’area riservata dell’agente della riscossione e l’estratto contributivo INPS: sono la base dell’elenco creditori pubblici.
- Ricostruisci gli ultimi cinque anni: vendite, donazioni, garanzie prestate, mutui, transazioni, restituzioni di finanziamenti a familiari. Meglio dichiarare tutto che far scoprire qualcosa all’OCC.
- Fai preparare una situazione contabile infrannuale firmata dal commercialista, con un inventario dei beni dell’impresa a valori realistici.
- Prepara il business plan su basi prudenziali, partendo dalla media dei tre anni e non dall’anno migliore.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Locri, con decreto del 5 novembre 2025 (R.G. 23-1/2025), ha aperto un concordato minore di un imprenditore individuale dopo aver verificato, una per una, le voci dell’art. 75: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con cause di prelazione, dichiarazione sugli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documentazione sulle entrate e business plan, oltre alla relazione dell’OCC. È un buon modello del controllo che il giudice compie su una ditta individuale.
Se la tua impresa è una srl
La tua situazione
Sei amministratore (e spesso socio unico o di maggioranza) di una società a responsabilità limitata piccola: un’impresa di installazioni, una società di servizi, un commercio. La srl ha bilanci depositati al registro delle imprese, un commercialista che tiene la contabilità ordinaria, e debiti che non riesce più a sostenere. Hai magari firmato fideiussioni personali per i finanziamenti bancari della società.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da capire è chi è il debitore: il debitore è la srl, non tu. Il concordato minore della società si occupa dei debiti della società; le tue fideiussioni personali restano fuori, perché secondo l’art. 79, comma 5, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione. Se anche tu sei sovraindebitato per effetto delle garanzie, ti servirà una procedura tua, con un fascicolo tuo.
La srl accede al concordato minore se è un’impresa minore, cioè se rientra nei tre limiti dimensionali; se li supera, il suo strumento è il concordato preventivo. Le “scritture contabili obbligatorie” per te sono quelle della contabilità ordinaria: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, libri sociali. E i bilanci della lettera a) sono quelli veri, approvati e depositati.
Il fascicolo della srl comprende:
- bilanci degli ultimi tre esercizi con nota integrativa e verbali di approvazione, con la prova del deposito al registro delle imprese;
- dichiarazioni dei redditi (modello SC), IRAP e IVA dei tre anni;
- situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a una data recente (lettera b), redatta secondo i criteri del bilancio e firmata dall’organo amministrativo;
- libro giornale e libro inventari, oltre ai libri sociali (decisioni dei soci, decisioni dell’organo amministrativo);
- visura camerale storica, statuto e atto costitutivo;
- elenco creditori con cause di prelazione e PEC, compresi i dipendenti per TFR e retribuzioni arretrate;
- atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, con particolare attenzione ai rapporti con soci e parti correlate;
- la decisione dell’organo amministrativo di presentare la domanda: per il concordato preventivo l’art. 120-bis CCII attribuisce la competenza agli amministratori, e per il richiamo dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo “in quanto compatibili”, è prudente allegare sempre il verbale con la decisione (il punto va verificato col tuo tribunale, perché le prassi non sono uniformi).
La lettera e) – stipendi, pensioni ed entrate della famiglia – per una srl si adatta: la società non ha una famiglia da mantenere, ma l’OCC vorrà conoscere i compensi dell’amministratore e i rapporti economici fra società e soci.
I numeri
Ipotesi: srl con bilancio 2025 che espone un attivo di 238.400 €, ricavi di 194.760 € e debiti di 461.900 €. È impresa minore, ma per un margine stretto sui debiti: se tra la chiusura del bilancio e la domanda i debiti salgono oltre i 500.000 €, il parametro va valutato con attenzione, perché la norma considera i tre esercizi precedenti la domanda. Nel bilancio 2023 i ricavi erano 203.150 €: in quell’anno il limite dei ricavi era superato, e la qualifica di impresa minore va discussa con l’OCC prima del deposito, verificando come il tuo tribunale legge il requisito dei tre esercizi.
Sul fronte della convenienza: se la liquidazione dell’attivo (crediti verso clienti esigibili 61.300 €, magazzino 22.870 €, attrezzature 18.450 €) darebbe ai chirografari, dopo privilegiati e spese, circa il 6%, una proposta in continuità che offre il 14% in cinque anni attraverso i flussi dell’attività è, in astratto, conveniente. Ma per dimostrarlo servono bilanci e situazione aggiornata, non stime a voce.
I rischi specifici
Il rischio maggiore per una srl è che la situazione patrimoniale aggiornata riveli rettifiche pesanti rispetto all’ultimo bilancio: crediti verso clienti inesigibili ancora iscritti, magazzino sopravvalutato, debiti tributari non contabilizzati. L’OCC deve attestare l’attendibilità, e un bilancio “ottimistico” va corretto prima del deposito.
Altri rischi:
- i rimborsi di finanziamenti soci effettuati negli ultimi anni mentre la società era già in difficoltà;
- le operazioni con società collegate: secondo l’art. 79, comma 2, società controllanti, controllate o sotto comune controllo non votano, e l’OCC le esaminerà con attenzione;
- i bilanci non depositati: se manca un bilancio, va approvato e depositato prima;
- la responsabilità degli amministratori: dalla documentazione possono emergere condotte che i creditori o un futuro liquidatore potrebbero contestare.
Le mosse giuste
- Fai approvare e depositare eventuali bilanci mancanti e prepara una situazione patrimoniale aggiornata, con rettifiche prudenziali.
- Raccogli i verbali e i libri sociali, compresa la decisione dell’organo amministrativo di accedere al concordato minore.
- Ricostruisci i rapporti con soci e parti correlate degli ultimi cinque anni: finanziamenti, rimborsi, cessioni di beni, compensi.
- Verifica in anticipo i requisiti dimensionali su tutti e tre gli esercizi: è il primo filtro.
- Valuta con un professionista la tua posizione personale di garante, che non viene risolta dal concordato della società.
Un’ultima avvertenza per chi amministra una srl: la documentazione depositata con la domanda diventa accessibile all’OCC, al giudice e, attraverso la pubblicità prevista dall’art. 78, comma 2, anche ai creditori. Prima del deposito conviene quindi leggere il fascicolo con gli occhi di chi potrebbe contestarlo, verificando che ogni scostamento tra bilanci, situazione aggiornata ed elenco dei creditori sia spiegato per iscritto.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: per questo nella srl, dove i creditori privilegiati (dipendenti, Erario, enti previdenziali) sono spesso numerosi, l’elenco della lettera c) deve indicare con precisione il grado di ciascun privilegio, perché da quel grado dipende il trattamento ammissibile nel piano.
Se fai parte di una snc
La tua situazione
Gestisci con uno o più soci una società in nome collettivo: una trattoria di famiglia, una carrozzeria, un’impresa artigiana. Il commercialista tiene probabilmente la contabilità semplificata. Sai che i soci di una snc rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio, in modo illimitato e solidale: i creditori, escusso il patrimonio della società, possono rivolgersi a te, alla tua casa, al tuo conto.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma chiedono anche più documenti di quanto immagini. Secondo l’art. 79, comma 4, salvo patto contrario il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. È un effetto enorme: se la snc ottiene l’omologa, la falcidia dei debiti sociali vale anche nei tuoi confronti come socio.
Proprio per questo, però, il fascicolo della snc non può limitarsi ai documenti della società. Per valutare la convenienza rispetto alla liquidazione, l’OCC e il giudice devono sapere che cosa otterrebbero i creditori in uno scenario liquidatorio, e in quello scenario conta anche il patrimonio dei soci. Concretamente, oltre ai documenti della società (dichiarazioni modello SP, IVA, IRAP, registri, situazione aggiornata, elenco creditori, atti straordinari), è prudente allegare per ciascun socio:
- visure immobiliari e del PRA a nome del socio;
- dichiarazioni dei redditi personali degli ultimi tre anni;
- estratti conto personali;
- elenco dei debiti personali del socio, distinti da quelli sociali;
- atti di straordinaria amministrazione personali degli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali);
- eventuali apporti che il socio mette a disposizione del piano con i propri redditi o beni.
Una seconda particolarità: il socio illimitatamente responsabile può accedere anche personalmente al concordato minore. La giurisprudenza di merito lo ammette, ritenendo che il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII non lo riguardi, perché il socio non è imprenditore e rientra nella categoria residuale dell’art. 2, comma 1, lett. c): in questo senso Trib. Cagliari 21 settembre 2023, Trib. Ferrara 20 dicembre 2024, App. Milano 12 novembre 2024 e Trib. Verona 2 dicembre 2025, come riportati nella rassegna IusTrend di maggio 2026. Per il socio, però, la strada del consumatore è chiusa per i debiti sociali: secondo l’art. 2, lett. e), nella formulazione modificata dal correttivo, il socio è consumatore solo per i debiti contratti in tale qualità, cioè estranei all’attività.
I numeri
Ipotesi: snc con due soci al 50%. Debiti sociali 187.640 € (Erario 58.300 €, INPS 31.940 €, banca 62.700 €, fornitori 34.700 €). Patrimonio della società: attrezzature e arredi stimati 24.900 €. Il socio A è proprietario di un appartamento del valore di mercato di 142.000 €, gravato da mutuo residuo di 88.600 €; il socio B non ha beni ma ha un reddito da lavoro dipendente del coniuge che non entra nella sua massa.
In liquidazione, i creditori sociali conterebbero sui 24.900 € della società più l’eccedenza dell’appartamento del socio A dopo il mutuo (circa 53.400 €, al lordo dei costi di vendita). La proposta della snc deve quindi offrire ai creditori un risultato non inferiore a quello che otterrebbero aggredendo anche l’immobile del socio A. Se offrisse soltanto i flussi della società, senza un apporto dei soci, l’OCC difficilmente potrebbe attestare la convenienza. Senza le visure e i documenti personali dei soci, questo calcolo non si può neppure fare.
I rischi specifici
Il rischio principale per chi è socio di snc è presentare un fascicolo “solo societario” che ignora il patrimonio dei soci: il giudizio di convenienza diventa impossibile e la domanda rischia di essere ritenuta incompleta. Altri rischi:
- il fondo patrimoniale costituito da un socio negli ultimi cinque anni, che va dichiarato e che può essere letto come atto pregiudizievole;
- i debiti personali del socio, che restano fuori dal concordato della società e richiedono un coordinamento;
- i soci receduti, che rispondono comunque delle obbligazioni sociali anteriori: la loro posizione va valutata.
Le mosse giuste
- Raccogli in parallelo i documenti della snc e quelli personali di ogni socio, con visure aggiornate.
- Decidi con i soci se e quali apporti personali mettere nel piano, documentandoli (redditi, beni, impegni scritti).
- Valuta se affiancare al concordato della società procedure personali dei soci, soprattutto se hanno debiti propri.
- Verifica le delibere e i patti sociali: il “patto contrario” dell’art. 79, comma 4, può escludere l’estensione degli effetti ai soci, e va evitato se non voluto.
Nei casi di snc la regia del fascicolo è decisiva: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina con i commercialisti dello staff la documentazione della società e quella di ogni socio, perché il giudizio di convenienza regga.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce di merito sul socio citate sopra (Trib. Cagliari 21/9/2023; App. Milano 12/11/2024; Trib. Ferrara 20/12/2024; Trib. Verona 2/12/2025), va ricordato il filone che esclude il ricorso alla procedura del consumatore per esposizioni derivanti da attività d’impresa (Trib. Terni 30/10/2025; Trib. Brescia 24/12/2024; Trib. Vicenza 12/3/2024, secondo la stessa rassegna): per il socio di snc, i debiti sociali passano dal concordato minore, non dall’art. 67.
Se sei un professionista
La tua situazione
Sei avvocato, ingegnere, architetto, geometra, commercialista, medico, psicologo, consulente con partita IVA. Lavori da solo o in uno studio associato. I debiti nascono spesso da una combinazione di imposte non versate, contributi alla Cassa di previdenza arretrati, finanziamenti per lo studio, a volte da un periodo di calo del lavoro. Non sei un imprenditore e non puoi fallire: ma il concordato minore ti è espressamente aperto, perché l’art. 2, lett. c) cita il professionista fra i debitori sovraindebitati e l’art. 74 parla di prosecuzione dell’attività “imprenditoriale o professionale”.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo patrimonio principale è la tua capacità di lavorare, e il fascicolo deve dimostrare quanto vale nel tempo. Non hai magazzino né attrezzature di valore: hai fatture, clienti, incarichi in corso, crediti da incassare.
Le scritture obbligatorie dipendono dal regime fiscale:
- in regime ordinario o semplificato: registri IVA, registro incassi e pagamenti (per i professionisti la contabilità è di cassa), dichiarazioni dei redditi con quadro RE, IVA e, se dovuta, IRAP;
- in regime forfettario: non presenti la dichiarazione IVA e non sei soggetto a IRAP, per cui la lettera a) si riempie con le dichiarazioni dei redditi (quadro LM), le fatture emesse – oggi elettroniche e scaricabili dal cassetto fiscale – e i dati che conservi sui compensi incassati. Il riferimento della norma alle dichiarazioni “IRAP e IVA” vale solo dove sono dovute.
Accanto ai documenti comuni, nel tuo fascicolo devono comparire:
- certificato di iscrizione all’albo o all’ordine e, se ci sono, provvedimenti disciplinari pendenti che possano incidere sulla prosecuzione dell’attività;
- estratto contributivo della Cassa di previdenza (Cassa Forense, Inarcassa, CNPADC, ENPAM, Cassa Geometri, oppure Gestione separata INPS);
- elenco degli incarichi in corso e dei crediti verso clienti, con stima prudente dell’esigibilità;
- contratti di locazione dello studio, leasing, polizza RC professionale;
- eventuali contratti di associazione professionale o partecipazioni in STP.
I numeri
Ipotesi: professionista in forfettario con compensi incassati 2023 di 46.200 €, 2024 di 41.870 €, 2025 di 39.150 €. Debiti: Erario e agente della riscossione 38.420 €, Cassa di previdenza 27.360 €, finanziamento bancario 19.880 €, fornitori 3.640 €; totale 89.300 €. Reddito imponibile forfettario medio (con coefficiente di redditività del 78%, tipico delle attività professionali) circa 33.160 €. Al netto di imposta sostitutiva e contributi correnti e di un fabbisogno familiare documentato di 1.320 € al mese (15.840 € l’anno), la quota disponibile per i creditori è nell’ordine di 6.000-7.000 € l’anno.
Un piano di cinque anni con versamenti di 520 € al mese mette a disposizione 31.200 €: circa il 35% del debito complessivo. Se Erario e Cassa sono privilegiati e la liquidazione non darebbe loro di più (il professionista non ha beni aggredibili oltre ai crediti professionali), la proposta può superare il giudizio di convenienza dell’art. 75, comma 2.
I rischi specifici
Il rischio principale del professionista è che il Fisco e la Cassa di previdenza siano i creditori decisivi e votino contro. Il correttivo ha previsto una via d’uscita: secondo l’art. 80, comma 3, il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente per loro rispetto alla liquidazione, anche sulla base della relazione dell’OCC. Ma per ottenere il cram down servono numeri documentati, non argomenti: dichiarazioni, estratti contributivi, proiezioni dei compensi.
Altri rischi:
- i compensi incassati in contanti o non fatturati, che rendono la documentazione inattendibile;
- la sospensione o cancellazione dall’albo per morosità contributiva, che può compromettere la prosecuzione dell’attività su cui si fonda il piano;
- i debiti dello studio associato, per i quali va chiarito chi risponde e in che misura.
Le mosse giuste
- Scarica dal cassetto fiscale tutte le fatture elettroniche degli ultimi tre anni e ricostruisci i compensi incassati anno per anno.
- Chiedi l’estratto della tua Cassa con il dettaglio di contributi, sanzioni e interessi, e l’estratto di ruolo dall’agente della riscossione.
- Documenta il portafoglio clienti: incarichi in corso, mandati, preventivi accettati, ricorrenza dei clienti.
- Prepara una proiezione prudente dei compensi sulla durata del piano, partendo dalla media.
- Verifica con l’ordine la tua posizione disciplinare e i riflessi della procedura sull’iscrizione.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la pronuncia n. 753 del 22 settembre 2025, si è occupato del concordato minore di un avvocato affrontando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa: un precedente rilevante per ogni professionista il cui piano dipende dal trattamento dei debiti tributari. Sempre sul tema fiscale, la Cassazione (n. 14555/2026) ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente.
Se sei un imprenditore agricolo
La tua situazione
Coltivi terreni di proprietà o in affitto, allevi animali, produci vino, olio, ortaggi, magari hai un agriturismo. Sei iscritto come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, hai un fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore, ricevi contributi della PAC. I debiti nascono da annate cattive, da investimenti in macchinari o impianti finanziati con mutui, da contributi previdenziali arretrati, da fornitori di mangimi, sementi, carburante.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione c’è prima una buona notizia: l’imprenditore agricolo è indicato espressamente e autonomamente dall’art. 2, lett. c), fra i debitori che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, e quindi al concordato minore. Nella definizione l’imprenditore agricolo compare accanto all’imprenditore minore, non come una sua sottospecie: per questo, secondo la lettura più diffusa, la verifica dei limiti dimensionali dell’impresa minore non è il filtro decisivo per te (è un punto da verificare con l’OCC del tuo tribunale, perché incide sull’impostazione dell’intero fascicolo).
La seconda particolarità riguarda le scritture. Il reddito agricolo dell’impresa individuale, nella maggior parte dei casi, si determina su base catastale (reddito dominicale e agrario), e quindi la dichiarazione dei redditi non racconta quanto la tua azienda incassa e spende davvero. Per l’OCC e per il giudice questo è un problema: la dichiarazione è un documento obbligatorio della lettera a), ma da sola non basta a costruire un piano credibile. Va affiancata da documenti che mostrino i flussi reali:
- registri IVA e dichiarazioni IVA (molti agricoltori applicano il regime speciale IVA; i piccolissimi produttori in regime di esonero hanno obblighi ridotti: chiedi al tuo consulente quali registri eri tenuto a tenere);
- fatture di vendita di prodotti e conferimenti a cooperative o cantine sociali, con gli estratti di liquidazione;
- fascicolo aziendale aggiornato, con superfici, colture, titoli PAC;
- documentazione dei contributi pubblici ricevuti o attesi (PAC, misure di sviluppo rurale), con gli eventuali vincoli di destinazione o di mantenimento degli investimenti che potrebbero comportare restituzioni;
- visure catastali dei terreni e dei fabbricati rurali, contratti di affitto agrario, eventuali diritti di prelazione di terzi;
- elenco di macchinari, impianti e bestiame, con i relativi finanziamenti;
- estratto contributivo INPS come coltivatore diretto o IAP.
I numeri
Ipotesi: azienda agricola individuale con 14,6 ettari a vigneto e seminativo. Dichiarazione dei redditi con reddito agrario e dominicale complessivo di 4.870 € annui; fatturato effettivo (vendite uve e conferimenti) negli ultimi tre anni di 98.400 €, 112.700 € e 87.950 €. Debiti: mutuo per trattrice e impianto di irrigazione 74.300 € (garantito da privilegio sui macchinari), INPS 21.650 €, Erario 9.870 €, fornitori 36.180 €, banca chirografaria 28.540 €; totale 170.540 €.
Se il fascicolo contenesse solo la dichiarazione dei redditi, sembrerebbe che l’azienda produca meno di 5.000 € l’anno: nessun piano sarebbe fattibile. Con fatture e liquidazioni delle cooperative, invece, si dimostra un margine operativo medio di circa 19.300 € l’anno, da cui si può partire per il piano. E con la continuità aziendale, l’art. 75, comma 3, consente di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito dai beni strumentali (la trattrice, l’impianto), alle condizioni di legge: senza la trattrice, l’azienda non produce, e il creditore ne trae beneficio.
I rischi specifici
Il rischio principale dell’agricoltore è presentare un fascicolo fondato sul solo reddito catastale, che non dimostra la capacità di pagamento. Altri rischi:
- la restituzione di contributi pubblici se il piano prevede la vendita di beni finanziati con vincolo di destinazione;
- la stagionalità degli incassi, che il piano deve rispecchiare (rate concentrate dopo la vendemmia o il raccolto, non rate mensili costanti);
- i terreni in comproprietà familiare o in usufrutto, che complicano la valutazione dell’attivo;
- le cessioni di terreni a familiari negli ultimi cinque anni, che vanno dichiarate fra gli atti straordinari.
Le mosse giuste
- Fatti rilasciare dal CAA o dal consulente il fascicolo aziendale aggiornato e lo storico dei pagamenti PAC.
- Raccogli fatture e liquidazioni delle cooperative degli ultimi tre anni, per dimostrare i flussi reali.
- Verifica i vincoli sui contributi ricevuti prima di inserire nel piano qualunque vendita.
- Costruisci un calendario di pagamento stagionale, coerente con la tua attività.
- Individua i beni strumentali indispensabili e i relativi mutui, per sfruttare l’art. 75, comma 3.
Giurisprudenza dedicata
Il decreto del Tribunale di Locri del 5 novembre 2025 (R.G. 23-1/2025) riguarda proprio il titolare di un’impresa agricola individuale, che svolgeva anche la libera professione di geometra, con un’esposizione di circa 323.600 €. Il giudice ha escluso la qualifica di consumatore, perché i debiti derivavano in gran parte dall’attività d’impresa (soprattutto fiscali e previdenziali) e dai finanziamenti per avviarla, e ha aperto il concordato minore dopo aver esaminato le dichiarazioni dei tre anni, la relazione aggiornata, l’elenco dei creditori con cause di prelazione, la dichiarazione sugli atti straordinari, la documentazione sulle entrate e il business plan, con la relazione dell’OCC su completezza, attendibilità, fattibilità e convenienza. Il piano prevedeva percentuali differenziate: 68,21% al creditore ipotecario, 5,89% ai privilegiati, 2,73% ai chirografari.
Se sei un ex imprenditore
La tua situazione
L’attività l’hai chiusa: hai cessato la partita IVA, la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese, oppure eri socio o amministratore di una società che non esiste più. I debiti, però, sono rimasti: imposte, contributi, banche, a volte fideiussioni firmate per la società. Ora lavori come dipendente, o sei in cerca di lavoro, e vorresti chiudere il passato.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e bisogna dirlo con chiarezza: la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Prima di questa pronuncia la giurisprudenza di merito era divisa: un orientamento restrittivo (Trib. Brescia 24/12/2024, Trib. Bolzano 22/11/2024, Trib. Torino 24/7/2024, Trib. Bari 15/2/2024) negava l’accesso; un altro, più aperto, lo ammetteva almeno nella forma liquidatoria con risorse esterne (App. Napoli 14/7/2025, App. Campobasso 6/10/2025, Trib. Rimini 23/7/2025, Trib. Vicenza 13/3/2025), ritenendo irragionevole trattare l’ex titolare peggio del professionista cancellato, del socio o del garante. Il quadro va oggi riletto alla luce della Cassazione, e prima di depositare va verificata con attenzione la motivazione della pronuncia di legittimità rispetto alla tua situazione concreta.
Non tutti gli “ex” sono uguali, però. Chi non è stato titolare dell’impresa, ma suo socio, amministratore o garante, ha una posizione diversa. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 12 febbraio 2026 (PU 163-1/2025), ha aperto il concordato minore di una persona fisica ex amministratore di società e coobbligata, escludendo la qualifica di consumatore perché il debito derivava dall’attività imprenditoriale e dai finanziamenti a essa collegati. Il piano si reggeva su risorse esterne per 31.600 €, come richiede l’art. 74, comma 2, quando non c’è prosecuzione dell’attività.
Il tuo fascicolo, in ogni caso, comprende:
- visura camerale storica con la data di cancellazione, o comunicazione di cessazione della partita IVA;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, comprese quelle dell’ultimo periodo d’impresa;
- le scritture contabili dell’attività cessata, che sei obbligato a conservare: servono a ricostruire l’origine dei debiti;
- documentazione delle entrate attuali (buste paga, CU, contratto di lavoro) e del fabbisogno familiare;
- impegno scritto del terzo che apporta le risorse esterne, con la prova della sua capacità (estratti conto, provenienza dei fondi);
- fideiussioni e garanzie prestate per la società, con lo stato delle escussioni;
- atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, anche quelli compiuti durante la fase di chiusura dell’attività (vendita di beni aziendali, cessione dell’azienda, liquidazione del magazzino).
I numeri
Ipotesi: ex amministratore di srl cancellata, garante per 117.900 € verso una banca e per 42.360 € verso un fondo di garanzia pubblico; debiti personali 8.740 €. Oggi è dipendente con 1.610 € netti al mese; fabbisogno familiare documentato 1.390 € al mese. Margine mensile: 220 €. Un familiare si impegna ad apportare 26.500 €. Senza l’apporto, il piano non raggiungerebbe nessun risultato apprezzabile; con l’apporto e 220 € al mese per quattro anni (10.560 €), la massa disponibile sale a 37.060 €, circa il 22% dei debiti. Se la liquidazione controllata darebbe ai creditori soltanto il quinto pignorabile dello stipendio per tre anni (circa 322 € al mese, 11.592 € in totale, al lordo dei costi della procedura), la proposta concordataria è nettamente più conveniente.
I rischi specifici
Il rischio principale per l’ex titolare di ditta individuale cancellata è depositare un concordato minore che, dopo la Cass. n. 20141/2026, viene dichiarato inammissibile, perdendo tempo e misure protettive. Altri rischi:
- l’assenza di risorse esterne documentate, che rende inammissibile la forma liquidatoria;
- le scritture dell’attività cessata smarrite, che impediscono all’OCC di attestare l’attendibilità;
- le vendite di beni aziendali sotto costo prima della chiusura, che possono essere lette come atti pregiudizievoli.
Le mosse giuste
- Chiarisci prima di tutto il tuo ruolo passato: titolare di ditta individuale, socio, amministratore, garante. Da qui dipende lo strumento.
- Se eri titolare di ditta cancellata, valuta le alternative con l’OCC: liquidazione controllata (artt. 268 ss.) ed esdebitazione, o, se non hai nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
- Recupera le scritture dell’attività cessata dal vecchio commercialista.
- Formalizza l’apporto del terzo con un impegno scritto e la prova dei fondi.
- Documenta con precisione il tuo reddito attuale e il fabbisogno della famiglia.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Cassazione n. 20141/2026 e al decreto di Ancona del 12/2/2026, è significativo il Tribunale di Ivrea del 10 febbraio 2026, che – secondo la rassegna IusTrend di maggio 2026 – ha osservato come un’esclusione assoluta dell’imprenditore cancellato sia difficilmente conciliabile con la possibilità, per i creditori, di chiederne la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. Sul tema degli effetti della cancellazione era già intervenuto il decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699 del 26 luglio 2023, che ha ritenuto priva dei requisiti di novità la questione sollevata con rinvio pregiudiziale dalla Corte d’Appello di Firenze: non si tratta di una sentenza, e va citato come provvedimento sul rinvio pregiudiziale.
Tre fascicoli, tre esiti: le simulazioni a confronto
Mettiamo ora tre profili davanti allo stesso problema – depositare un concordato minore nell’autunno 2026 – e guardiamo, numeri e date alla mano, come la completezza del fascicolo cambia l’esito. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Simulazione A – Ditta individuale in semplificata, fascicolo con un buco
- Debiti: 213.460 € (Erario 71.320 €, INPS 39.810 €, banca 64.250 €, fornitori 38.080 €).
- Ricavi ultimi tre anni: 168.900 €, 183.420 €, 159.730 €.
- Proposta: continuità, 900 € al mese per 60 mesi (54.000 €), più cessione di un furgone stimato 9.400 €.
- Domanda depositata il 20 ottobre 2026; manca il registro IVA acquisti 2024.
- Il giudice, con decreto del 4 novembre 2026 (mercoledì), concede 15 giorni per l’integrazione: termine al 19 novembre 2026 (giovedì).
- Esito A1: il commercialista ricostruisce il registro dal cassetto fiscale e lo deposita il 16 novembre; la procedura si apre. Esito A2: il registro non arriva in tempo; la domanda è dichiarata inammissibile e, nel reclamo, il piano non può essere modificato.
Lezione: un solo registro mancante può costare la procedura; quindici giorni sono pochi per ricostruire un anno di contabilità.
Simulazione B – Srl con fascicolo completo
- Debiti: 438.720 € (dipendenti per TFR 27.310 €, Erario 96.540 €, INPS 48.770 €, banche 183.200 €, fornitori 82.900 €).
- Bilanci 2023-2025 depositati, situazione patrimoniale al 30 settembre 2026, verbale dell’organo amministrativo.
- Proposta: continuità, dipendenti al 100%, privilegiati in misura non inferiore alla liquidazione, chirografari al 12% in cinque anni.
- Decreto di apertura del 4 novembre 2026, comunicato ai creditori lo stesso giorno: termine per adesioni e contestazioni fissato in 30 giorni, al 4 dicembre 2026 (venerdì).
- Il Fisco e l’INPS non si esprimono: il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Se votassero contro e il loro voto fosse determinante, resterebbe la strada dell’art. 80, comma 3, che richiede la prova documentale della convenienza rispetto alla liquidazione.
Lezione: il fascicolo completo rende possibili i passaggi successivi, compreso il cram down, che si regge sui numeri della relazione dell’OCC.
Simulazione C – Ex titolare di ditta individuale cancellata
- Debiti residui dell’attività: 96.840 €; reddito attuale da dipendente 1.540 € netti; fabbisogno familiare 1.320 €; apporto esterno offerto da un familiare 18.000 €.
- Proposta: concordato minore liquidatorio con risorse esterne.
- Il tribunale, richiamando la Cass. n. 20141/2026, dichiara la domanda inammissibile con decreto comunicato il 30 novembre 2026 (lunedì); il termine per il reclamo, 30 giorni, scade il 30 dicembre 2026 (mercoledì).
- Alternativa: liquidazione controllata su istanza del debitore, che si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3): qui l’apporto del familiare e la quota eccedente lo stretto necessario dello stipendio possono rappresentare quell’attivo; dopo tre anni dall’apertura opera l’esdebitazione di diritto (art. 282), se ne ricorrono le condizioni.
Lezione: per l’ex imprenditore la scelta dello strumento viene prima della raccolta dei documenti: un fascicolo perfetto per la procedura sbagliata non serve.
I casi misti: quando sei due profili insieme
Molti debitori non stanno in una sola casella. Vediamo i casi più frequenti e come si combinano le regole.
Professionista che è anche imprenditore agricolo
È il caso del decreto di Locri: un geometra titolare anche di un’impresa agricola. Il fascicolo deve contenere entrambe le serie di scritture – quelle professionali (fatture, registri o quadro LM, Cassa di previdenza) e quelle agricole (fascicolo aziendale, registri IVA agricoli, PAC). Il business plan deve tenere distinti i flussi delle due attività, perché il giudice valuterà quale delle due sostiene il piano. Le dichiarazioni dei redditi saranno uniche, ma con quadri diversi: vanno lette insieme.
Socio di snc che ha anche debiti personali
Se il concordato della snc produce effetti anche per te come socio (art. 79, comma 4), restano fuori i tuoi debiti personali: il mutuo della casa, il prestito personale, la carta di credito. Se anche questi sono insostenibili, ti serve un fascicolo personale. In questo caso i documenti si sovrappongono (le tue visure, le tue dichiarazioni, i tuoi estratti conto) e conviene raccoglierli una volta sola, in modo coerente.
Amministratore di srl che ha firmato fideiussioni
La srl presenta il proprio concordato minore; tu, come garante, resti esposto, perché secondo l’art. 79, comma 5, il concordato non pregiudica i diritti dei creditori verso i fideiussori, salvo diversa previsione. Se le garanzie sono superiori alle tue possibilità, la tua posizione va affrontata con una procedura personale, come nel caso di Ancona. Il tuo fascicolo personale richiamerà i documenti della srl (bilanci, elenco creditori) per spiegare l’origine dei debiti di garanzia.
Dipendente con partita IVA accessoria
Se lavori come dipendente e hai anche una piccola attività in proprio (ad esempio come forfettario), i debiti possono essere in parte da consumatore e in parte professionali o d’impresa. La giurisprudenza più recente richiamata dalla rassegna IusTrend (Trib. Terni 30/10/2025, Trib. Brescia 24/12/2024, Trib. Vicenza 12/3/2024) esclude la ristrutturazione del consumatore per le esposizioni che derivano dall’attività d’impresa o professionale; un orientamento opposto, favorevole ai debiti misti, compariva nelle pronunce del 2023 (App. L’Aquila 11/10/2023, Trib. Pesaro 20/9/2023), ma la stessa rassegna lo indica come superato. In pratica: se una parte significativa dei debiti nasce dalla partita IVA, la strada è il concordato minore, e il fascicolo deve includere le scritture della partita IVA oltre alle buste paga.
Imprenditore che sta chiudendo l’attività
Se sei ancora iscritto ma stai pensando di cessare, attenzione all’ordine delle mosse. Finché sei imprenditore attivo, il concordato minore in continuità è disponibile; se cancelli la ditta prima di depositare, ti esponi all’orientamento della Cass. n. 20141/2026. La decisione su quando chiudere la partita IVA va presa solo dopo aver scelto lo strumento.
Il confronto tra profili: la checklist in tabella
La tabella che segue riassume, profilo per profilo, cosa si deposita per ciascuna voce dell’art. 75, comma 1, e quali documenti aggiuntivi servono in pratica. “Sì” indica un documento sempre necessario; “Se dovuto” un documento richiesto solo quando la legge fiscale lo impone a quel debitore; le note indicano le varianti. La tabella è uno strumento di lavoro, da verificare con l’OCC del tuo circondario, che può chiedere integrazioni ulteriori.
| Voce / documento | Ditta individuale semplificata | Srl | Snc (e soci) | Professionista | Imprenditore agricolo | Ex imprenditore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano / proposta (lett. a) | Sì, in continuità | Sì, in continuità | Sì, con eventuali apporti dei soci | Sì, in continuità professionale | Sì, con calendario stagionale | Sì, con risorse esterne (art. 74 c.2) |
| Bilanci (lett. a) | Non obbligatori: situazione contabile dai registri | Sì, ultimi 3 esercizi depositati | Di regola no (se semplificata) | No: registri o dati del forfettario | Di regola no | Ultimi bilanci, se la società li redigeva |
| Scritture contabili e fiscali obbligatorie (lett. a) | Registri IVA, registro incassi/pagamenti | Libro giornale, inventari, registri IVA, libri sociali | Registri della società | Registri IVA e incassi; fatture elettroniche se forfettario | Registri IVA agricoli, fatture, liquidazioni cooperative | Scritture conservate dell’attività cessata |
| Dichiarazioni redditi ultimi 3 anni (lett. a) | Sì (Redditi PF) | Sì (Redditi SC) | Sì (Redditi SP + personali dei soci) | Sì (Redditi PF) | Sì (anche con reddito catastale) | Sì |
| Dichiarazioni IVA e IRAP (lett. a) | Se dovute | Sì | Se dovute | Se dovute (no nel forfettario) | Se dovute (regimi speciali) | Se dovute negli anni d’impresa |
| Relazione aggiornata economica, patrimoniale, finanziaria (lett. b) | Sì, con inventario beni personali e aziendali | Sì, situazione a data recente | Sì, società + patrimonio soci | Sì, con crediti verso clienti | Sì, con terreni, macchinari, bestiame | Sì, con reddito attuale |
| Elenco creditori con prelazioni e PEC (lett. c) | Sì | Sì, compresi dipendenti | Sì, sociali e personali distinti | Sì, compresa Cassa previdenza | Sì, compresi mutui su beni strumentali | Sì, compresi creditori da garanzia |
| Atti straordinari ultimi 5 anni (lett. d) | Sì | Sì, con focus su soci e parti correlate | Sì, della società e dei soci | Sì | Sì, con cessioni di terreni | Sì, compresa la fase di chiusura |
| Entrate e fabbisogno familiare (lett. e) | Sì | Adattata: compensi amministratore | Sì, per ciascun socio | Sì | Sì | Sì, buste paga e CU |
| Documenti aggiuntivi tipici | Estratti conto, estratto di ruolo, INPS | Visura storica, statuto, verbale organo amministrativo | Visure immobiliari soci, patti sociali | Iscrizione albo, estratto Cassa, incarichi in corso | Fascicolo aziendale, PAC, vincoli contributi | Visura di cancellazione, impegno del terzo con prova dei fondi |
| Rischio principale | Registri incompleti | Rettifiche alla situazione patrimoniale | Ignorare il patrimonio dei soci | Fisco e Cassa decisivi nel voto | Reddito catastale non rappresentativo | Inammissibilità dopo Cass. 20141/2026 |
Due osservazioni per leggere la tabella. Primo: le cinque voci sono le stesse per tutti, ma nessuna si compila allo stesso modo in due profili diversi. Secondo: la riga “Documenti aggiuntivi” non è prevista espressamente dall’art. 75, ma nella pratica è quella che determina la valutazione positiva dell’OCC su completezza e attendibilità.
Le domande che valgono per tutti
Posso depositare senza avvocato?
Secondo l’art. 68, comma 1, per la ristrutturazione del consumatore non è necessaria l’assistenza di un difensore; per il concordato minore, che rinvia al capo del concordato preventivo in quanto compatibile, le prassi dei tribunali non sono uniformi. In ogni caso, la domanda passa per l’OCC, e la qualità del fascicolo dipende dalla collaborazione fra debitore, commercialista e legale: la scelta va fatta sapendo che un errore documentale non si recupera nel reclamo.
Quanto indietro devo andare con i documenti?
Tre anni per dichiarazioni, bilanci e scritture (lettera a); cinque anni per gli atti di straordinaria amministrazione (lettera d). Gli estratti conto non hanno una durata fissata dall’art. 75, ma l’OCC li chiede di regola per un periodo sufficiente a verificare gli atti straordinari e i pagamenti degli ultimi anni.
Cosa sono esattamente gli “atti di straordinaria amministrazione”?
L’art. 75, lett. d), rinvia all’art. 94, comma 2, CCII, che li individua per il concordato preventivo. In pratica rientrano gli atti che modificano in modo significativo il patrimonio: vendite e donazioni di immobili, concessione di ipoteche e garanzie, mutui, transazioni, rinunce, costituzioni di fondi patrimoniali, cessioni d’azienda. Nel dubbio, l’atto va dichiarato: è l’OCC che valuta se sia rilevante, ma un atto taciuto e poi scoperto pesa molto più di uno dichiarato.
Che cosa succede se durante la procedura cambia la mia situazione?
Se dopo il deposito perdi un cliente importante, ti ammali o cambi lavoro, la documentazione va aggiornata. Prima dell’omologa, l’OCC può riferire al giudice e proporre modifiche; dopo l’omologa, un piano divenuto inattuabile espone alla revoca dell’omologazione e al rischio della liquidazione controllata, come avviene anche nella procedura del consumatore (art. 72, comma 2). Ecco perché i flussi del piano vanno costruiti su basi prudenziali.
Che cosa succede alle esecuzioni mentre raccolgo i documenti?
Finché la domanda non è depositata e il giudice non ha emesso il decreto di apertura, le azioni dei creditori proseguono: pignoramenti, decreti ingiuntivi, iscrizioni ipotecarie. Le misure protettive previste dall’art. 78, comma 2, lett. d) – divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni, sospensione delle prescrizioni – sono disposte con il decreto di apertura, su istanza del debitore, e durano fino all’omologazione definitiva. Se un’esecuzione è imminente, la raccolta dei documenti va organizzata per priorità: prima le voci indispensabili per l’ammissibilità, poi gli approfondimenti che l’OCC può completare nella relazione. In ogni caso, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dopo il decreto senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5): una volta depositata la domanda, nessuna vendita o garanzia nuova senza passare dal giudice.
Posso riutilizzare i documenti di una procedura precedente non andata a buon fine?
Sì, ma vanno aggiornati. Le dichiarazioni dei tre anni “precedenti” si riferiscono alla nuova domanda, quindi se è trascorso un anno ne servirà una più recente; la relazione patrimoniale deve essere “aggiornata”, cioè riferita a una data vicina al nuovo deposito; l’elenco creditori va ricontrollato, perché nel frattempo interessi, sanzioni e cessioni di credito possono averlo cambiato. Ricorda anche che i cessionari di crediti acquistati nell’anno anteriore alla domanda non votano (art. 79, comma 2): per questo, nell’elenco, conviene indicare per ciascun creditore anche la data dell’eventuale cessione.
Il domicilio digitale dei creditori è davvero obbligatorio?
Sì, la lettera c) lo indica espressamente. Per imprese e professionisti si ricava dall’indice INI-PEC; per le pubbliche amministrazioni dagli indici ufficiali. Se un creditore persona fisica non ha PEC, va indicato comunque l’indirizzo di residenza o di sede, perché l’OCC possa effettuare le comunicazioni previste. Un elenco senza indirizzi corretti rischia di compromettere le comunicazioni e quindi il calcolo delle maggioranze.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Raccogliamo qui le pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo a cui servono di più. Per ciascuna: estremi come riportati dalla fonte consultata, principio in parole nostre, perché conta per i documenti del concordato minore.
Per tutti i profili: completezza e controllo del giudice
-
Trib. Ragusa, decreto del 23 gennaio 2026 (R.G. 75/2025). Il giudice ha ritenuto la documentazione inizialmente da integrare e, dopo l’integrazione, completa e sufficientemente precisa per passivo, attivo e reddito; ha verificato la competenza su residenza e stato di famiglia e ha ricordato, richiamando Cass. 2234/2017 e Cass. 31477/2018, che i provvedimenti di ammissione non sono definitivi e possono essere riesaminati in sede di omologa. Rilevanza: l’integrazione documentale è possibile, ma ciò che viene ammesso all’apertura può tornare in discussione all’omologa: il fascicolo deve essere solido fin dall’inizio.
-
Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: l’elenco creditori della lettera c) deve indicare con esattezza grado e natura di ogni privilegio, perché da esso dipende il trattamento ammissibile.
Per la ditta individuale e l’imprenditore agricolo
- Trib. Locri, decreto del 5 novembre 2025 (R.G. 23-1/2025). Concordato minore aperto per il titolare di un’impresa agricola individuale, anche geometra; esclusa la qualifica di consumatore per l’origine imprenditoriale dei debiti; esaminate tutte le voci dell’art. 75 e la relazione dell’OCC su completezza, attendibilità, fattibilità e convenienza; ricordata la regola dell’art. 75, comma 2, sui privilegiati. Rilevanza: è la “checklist applicata” di un tribunale su un imprenditore individuale, utile anche come modello per il caso misto professionista-agricoltore.
Per la srl e la snc
-
Trib. Cagliari 21 settembre 2023; App. Milano 12 novembre 2024; Trib. Ferrara 20 dicembre 2024; Trib. Verona 2 dicembre 2025 (come riportati nella rassegna IusTrend, maggio 2026). Il socio illimitatamente responsabile può accedere al concordato minore: il divieto dell’art. 33, comma 4, non lo riguarda, perché il socio non è imprenditore e rientra nella categoria residuale dell’art. 2, comma 1, lett. c). Rilevanza: il socio di snc può avere un fascicolo proprio, coordinato con quello della società.
-
Trib. Terni 30 ottobre 2025; Trib. Brescia 24 dicembre 2024; Trib. Vicenza 12 marzo 2024 (stessa rassegna). Non è ammessa la ristrutturazione del consumatore per esposizioni derivanti da attività d’impresa o professionale. Rilevanza: per soci, ex imprenditori e titolari di partita IVA accessoria, i debiti d’impresa portano al concordato minore, con i documenti dell’art. 75 e non con quelli dell’art. 67.
-
App. L’Aquila 11 ottobre 2023; Trib. Pesaro 20 settembre 2023 (stessa rassegna). Orientamento favorevole all’accesso del consumatore con debiti misti, indicato dalla rassegna come superato dalla giurisprudenza più recente. Rilevanza: chi legge vecchie guide deve sapere che quell’indirizzo non è più prevalente.
Per il professionista
-
Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025. Concordato minore di un avvocato, con applicazione del cram down sul Fisco e della regola della priorità relativa. Rilevanza: per il professionista con debiti fiscali decisivi, la documentazione deve consentire di dimostrare la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione.
-
Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Rilevanza: il fascicolo non deve necessariamente contenere la documentazione tipica della transazione fiscale, ma deve dimostrare con precisione il debito tributario.
Per l’ex imprenditore
-
Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: per l’ex titolare di ditta cancellata, la scelta dello strumento precede la raccolta dei documenti.
-
App. Napoli 14 luglio 2025; App. Campobasso 6 ottobre 2025; Trib. Rimini 23 luglio 2025; Trib. Vicenza 13 marzo 2025 (stessa rassegna). Orientamento che ammetteva il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato, ritenendo il divieto dell’art. 33, comma 4, riferito alle sole società. Rilevanza: utile per capire il dibattito, ma da rileggere alla luce della Cass. n. 20141/2026.
-
Trib. Brescia 24 dicembre 2024; Trib. Bolzano 22 novembre 2024; Trib. Torino 24 luglio 2024; Trib. Bari 15 febbraio 2024 (stessa rassegna). Orientamento restrittivo: l’imprenditore cancellato non può accedere al concordato minore. Rilevanza: è l’indirizzo in linea con la successiva pronuncia di legittimità.
-
Trib. Ivrea 10 febbraio 2026 (stessa rassegna). Un’esclusione assoluta è difficilmente conciliabile con la possibilità di liquidazione controllata su iniziativa dei creditori anche oltre l’anno dalla cancellazione. Rilevanza: segnala il problema di coerenza del sistema per chi ha chiuso l’attività.
-
Trib. Ancona, decreto del 12 febbraio 2026 (PU 163-1/2025). Concordato minore aperto per un ex amministratore di società e coobbligato; esclusa la qualifica di consumatore; documentazione dell’art. 75 ritenuta completa; piano fondato su risorse esterne; ammessa la prosecuzione delle rate del mutuo sull’abitazione principale ai sensi dell’art. 75, comma 2-bis. Rilevanza: mostra che chi era amministratore o garante, e non titolare dell’impresa, può costruire un fascicolo ammissibile anche senza prosecuzione dell’attività.
-
Decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699 del 26 luglio 2023. Sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d’Appello di Firenze in tema di imprenditore cancellato, la questione è stata ritenuta priva del requisito della novità. Rilevanza: è un provvedimento sul rinvio pregiudiziale, non una sentenza, e va citato come tale.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo fascicolo
Il lavoro sul fascicolo del concordato minore è insieme legale, contabile e fiscale. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Inquadriamo il tuo profilo e lo strumento corretto. Verifichiamo se sei impresa minore (con i dati dei tre esercizi), imprenditore agricolo, professionista, socio, ex imprenditore; per gli ex titolari di ditta cancellata valutiamo, alla luce della Cass. n. 20141/2026, se percorrere il concordato minore o un’altra strada.
- Prepariamo la checklist personalizzata dell’art. 75. Partendo dalla tabella di questa guida, costruiamo l’elenco dei documenti che servono proprio a te, con le varianti del tuo regime contabile.
- Per le ditte in semplificata ricostruiamo la situazione contabile. Con i commercialisti dello staff confrontiamo registri, dichiarazioni ed estratti conto e redigiamo la situazione infrannuale per la lettera b).
- Per le srl rivediamo la situazione patrimoniale aggiornata. Analizziamo bilanci e libri sociali, individuiamo le rettifiche necessarie e controlliamo i rapporti con soci e parti correlate.
- Per le snc coordiniamo società e soci. Raccogliamo i documenti personali di ogni socio, calcoliamo l’alternativa liquidatoria comprensiva dei loro patrimoni e valutiamo procedure personali parallele.
- Per i professionisti ricostruiamo compensi e debiti previdenziali. Analizziamo fatture elettroniche, quadri dichiarativi ed estratti della Cassa, e documentiamo la convenienza per Fisco ed enti previdenziali in vista dell’eventuale applicazione dell’art. 80, comma 3.
- Per gli imprenditori agricoli documentiamo i flussi reali. Affianchiamo al reddito catastale fatture, liquidazioni e fascicolo aziendale, e verifichiamo i vincoli sui contributi pubblici.
- Ricostruiamo gli atti di straordinaria amministrazione dei cinque anni. Esaminiamo visure, estratti conto e atti notarili e prepariamo una dichiarazione completa e motivata.
- Redigiamo l’elenco creditori con cause di prelazione e PEC, verificando estratti di ruolo, estratti contributivi e indirizzi INI-PEC.
- Seguiamo la procedura dopo il deposito: gestiamo le richieste di integrazione nei 15 giorni, le misure protettive, le contestazioni dei creditori e, se necessario, il reclamo e i gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come i documenti del concordato minore pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere il punto di vista di chi deve attestare la completezza e l’attendibilità del fascicolo, e quindi preparare la documentazione pensando già ai controlli che dovrà superare. Per gli imprenditori ancora in attività, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare anche gli strumenti di composizione negoziata; e la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea. Su ogni pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff, perché nel concordato minore un documento contabile sbagliato è un problema legale.
Il tuo primo passo
Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è raccogliere i documenti secondo le tue regole, non secondo un elenco generico. La ditta in semplificata deve far tornare registri ed estratti conto; la srl deve presentare una situazione patrimoniale realistica; la snc deve mettere sul tavolo anche il patrimonio dei soci; il professionista deve dimostrare il valore del proprio lavoro futuro; l’agricoltore deve andare oltre il reddito catastale; l’ex imprenditore deve scegliere lo strumento giusto prima ancora di aprire i cassetti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa per l’OCC: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i requisiti che il fascicolo deve rispettare, e lo staff di avvocati e commercialisti che coordina è in grado di ricostruire la parte contabile e fiscale che l’art. 75 richiede.
📩 Prima di depositare, fai controllare il tuo fascicolo: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa pagina.
