L’esdebitazione È La Stessa Cosa Della Rottamazione Delle Cartelle?

Chi ha cartelle esattoriali arretrate sente parlare di continuo di due parole che sembrano promettere la stessa cosa: rottamazione ed esdebitazione. La prima riempie i telegiornali a ogni legge di bilancio. La seconda gira nei gruppi online, nei passaparola tra colleghi e nei titoli che parlano di “debiti cancellati dal giudice”. Il risultato è una confusione comprensibile: entrambe hanno a che fare con debiti che non si riescono a pagare, entrambe toccano il Fisco, entrambe vengono descritte come una “via d’uscita”. In realtà sono due strumenti che nascono da leggi diverse, funzionano con logiche opposte e producono effetti che, in certi casi, possono persino scontrarsi tra loro.

La confusione ha un prezzo. C’è chi ha aderito alla rottamazione-quinquies convinto che il resto del debito sarebbe “sparito” e si ritrova con rate che non riesce a sostenere. C’è chi rinvia una procedura di sovraindebitamento pensando di poter aderire alla definizione agevolata “quando vuole”. C’è chi crede che fermi e ipoteche cadano da soli con la domanda. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si consumano soldi e tempo su una strada che non porta dove si pensava.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. rottamazione ed esdebitazione sono la stessa cosa;
  2. con la rottamazione il debito si cancella in parte;
  3. entrambe valgono per qualsiasi debito, multe comprese;
  4. se ho aderito alla rottamazione, la liquidazione controllata non è più possibile (o, al contrario, mi restituiscono quanto pagato);
  5. alla rottamazione si può aderire in qualsiasi momento, anche a procedura aperta;
  6. fermi e ipoteche spariscono subito, con l’una o con l’altra;
  7. chi ha solo debiti fiscali deve sempre scegliere la rottamazione, oppure ottiene l’esdebitazione in automatico.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio? Perché il tema sta a metà tra due mondi. Da un lato c’è la riscossione delle imposte, che lo Studio segue con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Dall’altro c’è la crisi da sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: è proprio l’OCC che, nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, viene di regola confermato come liquidatore. Confrontare le due strade richiede di saper leggere sia un estratto di ruolo sia un programma di liquidazione.

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Mito n. 1: “Rottamazione ed esdebitazione sono due nomi per la stessa cosa”

Il mito

“Rottamazione o esdebitazione, cambia solo il nome: in entrambi i casi lo Stato ti condona una parte dei debiti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è giusto riconoscerlo. In entrambi i casi il debitore finisce per pagare meno di quanto risultava dovuto all’inizio. In entrambi i casi c’è una legge che consente di non versare una parte delle somme. E spesso la stessa persona incontra le due parole nello stesso periodo della vita: quando le cartelle si accumulano, il commercialista propone la rottamazione e un conoscente racconta di aver “chiuso tutto” con il sovraindebitamento. Nel linguaggio giornalistico, poi, si parla di “condono”, “sanatoria”, “cancellazione” in modo intercambiabile. Il passaparola ha semplicemente fuso due istituti che hanno in comune il risultato apparente, non il meccanismo.

La realtà

La rottamazione è un’adesione volontaria a un’offerta di pagamento agevolato; l’esdebitazione è un effetto di legge che segue a una procedura giudiziale. Sono due strumenti con natura, presupposti e conseguenze diversi.

La rottamazione-quinquies è la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione introdotta dalla legge di bilancio 2026, la L. 199/2025. Il contribuente presenta una domanda, l’Agente della riscossione comunica quanto è dovuto e il contribuente paga, in unica soluzione o a rate. Se paga tutto, i carichi si estinguono. Se smette di pagare, la definizione non produce effetti. Non c’è un giudice, non c’è un controllo sul comportamento passato del debitore, non c’è alcuna verifica del suo patrimonio. Chi aderisce si impegna solo a pagare per intero il capitale.

L’esdebitazione, invece, è disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). L’art. 278, comma 1, la definisce come la liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata. Per arrivarci bisogna quindi passare da una procedura concorsuale: tutto il patrimonio liquidabile viene messo a disposizione dei creditori, un liquidatore lo vende e distribuisce il ricavato, e solo dopo, decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura se precedente (art. 279), ciò che resta non pagato diventa inesigibile.

Le differenze sostanziali sono almeno quattro:

  • chi decide: nella rottamazione nessuno, perché basta pagare; nell’esdebitazione da liquidazione controllata il tribunale, con decreto motivato, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1);
  • che cosa si dà in cambio: nella rottamazione il debitore conserva tutti i suoi beni e paga di tasca propria; nella liquidazione controllata mette a disposizione il patrimonio liquidabile;
  • quali creditori riguarda: la rottamazione riguarda solo l’Agente della riscossione; l’esdebitazione riguarda tutti i creditori concorsuali, banche, finanziarie, fornitori e Fisco insieme;
  • quali condizioni: la rottamazione non guarda al passato; l’esdebitazione richiede le condizioni soggettive dell’art. 280 e, nella liquidazione controllata, l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento (art. 282, comma 2).

La prova

Il testo dell’art. 278, comma 1, CCII lega l’esdebitazione a una “procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. La Corte di cassazione lo ha ribadito con chiarezza in un caso di diritto transitorio: con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 la Prima Sezione ha spiegato che le regole degli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata, tanto che chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche se chiede l’esdebitazione dopo quella data. Nessun pagamento spontaneo, nessuna adesione amministrativa produce questo effetto: serve la procedura.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confonde i due strumenti tende a sceglierne uno pensando di ottenere gli effetti dell’altro. Il caso più frequente: si aderisce alla rottamazione aspettandosi una liberazione generale e si scopre che i debiti con banche e finanziarie restano tutti lì, con i relativi pignoramenti. Il caso opposto: si avvia una liquidazione controllata pensando a una “rottamazione più forte” e si scopre che la casa di proprietà e gli altri beni liquidabili verranno venduti. Prima di scegliere bisogna sapere che cosa si mette sul piatto: con la rottamazione denaro, con la liquidazione il patrimonio.

Mito n. 2: “Con la rottamazione una parte del debito viene cancellata”

Il mito

“Aderisci alla rottamazione e paghi la metà: il resto del debito te lo cancellano.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui la radice è vera. Con la definizione agevolata l’importo da versare è spesso molto inferiore al totale della cartella, a volte anche di un terzo o della metà, soprattutto per i carichi più vecchi, dove sanzioni e interessi di mora si sono accumulati per anni. Vedere il proprio debito scendere da 30.000 a 18.000 euro fa pensare a uno “sconto sul debito”. In passato, inoltre, c’è stato il cosiddetto “saldo e stralcio”, che per alcune categorie di contribuenti in difficoltà riduceva davvero anche il capitale: il ricordo di quella misura si è sovrapposto alle rottamazioni successive.

La realtà

La rottamazione-quinquies non tocca il capitale: si paga per intero l’imposta o il contributo, oltre alle spese delle procedure esecutive e ai diritti di notifica. Secondo le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026, non si pagano invece gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. Per le sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture la regola è ancora più ristretta: la definizione abbatte solo gli interessi, comunque denominati, e l’aggio, mentre la multa in sé resta da pagare.

Lo “sconto”, quindi, riguarda solo gli accessori. Chi ha un debito fatto quasi tutto di capitale (per esempio un’IVA dichiarata e non versata di recente, con pochi interessi maturati) ottiene un risparmio modesto.

C’è poi il prezzo del tempo. Il piano può arrivare a 54 rate bimestrali, con un importo minimo di 100 euro per rata, e dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo. Le FAQ indicano il calendario: prima rata 31 luglio 2026, seconda 30 settembre 2026, terza 30 novembre 2026, poi sei rate l’anno dal 2027 fino alle ultime tre del 2035.

L’esdebitazione funziona all’opposto. Non si paga una percentuale fissa del capitale: si mette a disposizione il patrimonio liquidabile (e, nella liquidazione controllata, la parte di reddito che il giudice non lascia al debitore per il mantenimento suo e della famiglia), e alla fine diventa inesigibile tutto ciò che non è stato soddisfatto, capitale compreso. Il capitale non pagato, nella rottamazione, non sparisce mai; nell’esdebitazione può sparire anche per intero, se il riparto non lo copre.

La prova

Le FAQ ufficiali dell’Agente della riscossione sono esplicite: si paga il capitale con le spese di notifica ed esecutive; restano fuori sanzioni, interessi e aggio. A conferma che la sola domanda non riduce nulla, la Cassazione con l’ordinanza n. 29574/2025 (come riportata nella rassegna di FiscoeTasse del 12 novembre 2025) ha legato l’estinzione del processo tributario al pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata. La stessa rassegna riferisce che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con la sentenza n. 174 del 25 agosto 2025, ha ritenuto che una domanda di rottamazione non seguita da alcun versamento non produca effetti né sul processo né sul credito. È il pagamento, non la domanda, che fa nascere il beneficio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa di pagare “la metà del debito” rischia di sottoscrivere un piano che non può reggere. Due rate non pagate, anche non consecutive, oppure il mancato pagamento dell’ultima, fanno decadere dal beneficio: a quel punto i versamenti fatti valgono solo come acconto sul totale, sanzioni e interessi tornano dovuti e la riscossione può ripartire con nuove procedure cautelari ed esecutive. In più, secondo le FAQ, i carichi decaduti non sono più rateizzabili con la dilazione ordinaria dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Chi sceglie la rottamazione deve fare i conti con il capitale intero, non con una percentuale immaginaria.

Mito n. 3: “Valgono tutte e due per qualsiasi debito, multe comprese”

Il mito

“La rottamazione chiude tutte le cartelle e l’esdebitazione cancella tutti i debiti, senza eccezioni.”

Perché ci credono in tanti

Il messaggio pubblico delle rottamazioni è sempre stato semplice: “chiudi le tue cartelle”. E per l’esdebitazione la frase che circola è “il giudice ti cancella i debiti”. Entrambe le formule sono vere nel nucleo: la definizione agevolata riguarda un’ampia massa di carichi, e l’esdebitazione copre in linea di principio tutti i debiti concorsuali. Il passaparola ha però perso per strada le eccezioni, che in questi due istituti non sono dettagli.

La realtà

Entrambi gli strumenti hanno un perimetro preciso, e i due perimetri non coincidono.

Per la rottamazione-quinquies, le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 giugno 2026 ammettono solo i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e solo di alcune tipologie:

  • imposte risultanti da omesso versamento emerse dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972);
  • contributi INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.

Restano fuori tutti gli altri carichi: tipicamente quelli che nascono da avvisi di accertamento. Sono ammessi anche i carichi delle rottamazioni precedenti e del “saldo e stralcio” divenute inefficaci, se rientrano nelle tipologie indicate, e quelli della rottamazione-quater o della riammissione per cui al 30 settembre 2025 i benefici erano venuti meno. Sono invece esclusi i carichi inseriti in piani quater ancora regolari a quella data.

L’esdebitazione ha un perimetro molto più ampio, ma con esclusioni che pesano. L’art. 278, comma 7, CCII esclude:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Questa ultima formula è il punto che il passaparola ignora. Le sanzioni tributarie accessorie a un’imposta che viene esdebitata seguono il destino dell’imposta. Una sanzione amministrativa autonoma, come una multa stradale, secondo la lettera della norma resta invece esclusa. Ne nasce un paradosso: per le multe la rottamazione toglie solo interessi e aggio, e l’esdebitazione, stando al testo, non le cancella.

Ci sono altri tre limiti dell’esdebitazione da conoscere:

  • i garanti non sono liberati: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6);
  • i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso subiscono l’esdebitazione solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2);
  • l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis).

La prova

Sulle sanzioni tributarie accessorie, il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto dalla sintesi di Eutekne del 25 aprile 2026, che non ne riporta il numero), ha ritenuto che in una liquidazione controllata la sanzione tributaria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Sul comma 2 dell’art. 278 c’è un fronte aperto: la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104 del 2026 (depositata l’11 giugno 2026), ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ha soprattutto debiti da accertamento e conta sulla rottamazione scopre che quei carichi non sono definibili. Chi ha debiti di mantenimento verso l’ex coniuge o i figli, o un risarcimento da incidente o da altro illecito, e conta sull’esdebitazione scopre che quei debiti restano. Chi ha un familiare che ha firmato una fideiussione scopre che la banca può ancora rivolgersi a lui. Prima di scegliere, l’elenco dei debiti va diviso per categoria: definibili, esdebitabili, esclusi da entrambi.

Mito n. 4: “Se ho aderito alla rottamazione, la liquidazione controllata è preclusa (o mi restituiscono quello che ho pagato)”

Il mito

“Ho fatto la domanda di rottamazione e ho iniziato a pagare: ormai sono legato al piano e non posso più chiedere la liquidazione controllata.” Oppure, nella versione opposta: “Se apro la liquidazione, la rottamazione salta e l’Agenzia mi deve restituire le rate versate.”

Perché ci credono in tanti

Le due versioni del mito hanno un’origine comune: l’idea che la rottamazione sia un “contratto” con il Fisco che vincola il debitore o che, se viene meno, va “annullato” con restituzione delle somme. Il fondo di verità è che la domanda di definizione produce effetti precisi (sospende le rateizzazioni, blocca nuove azioni esecutive) e che la decadenza ha conseguenze rilevanti. Ma nessuna norma lega l’adesione alla definizione agevolata a un divieto di accedere alle procedure del Codice della crisi.

La realtà

Aver aderito alla rottamazione non impedisce di chiedere la liquidazione controllata, e le somme già versate non tornano indietro. Vediamo cosa succede, passo per passo.

1. Le somme versate restano acquisite. La circolare di FiscoeTasse n. 11/2026 riferisce che, secondo il comma 90 dell’art. 1 della L. 199/2025, le somme versate restano acquisite e non sono rimborsabili. In caso di decadenza, le FAQ dell’Agente della riscossione precisano che i versamenti effettuati valgono come acconto sulle somme complessivamente dovute. Il denaro pagato non si perde: riduce il debito, ma non viene restituito.

2. Dopo l’apertura della liquidazione il debitore non può più pagare “per conto suo” un singolo creditore. L’art. 270, comma 5, CCII rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 142, 143, 150 e 151. Tra questi, l’art. 150 stabilisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e l’art. 151 il principio del concorso: i creditori, Fisco compreso, si soddisfano sul patrimonio della procedura secondo le regole del riparto. Continuare a versare le rate della rottamazione con denaro che appartiene al patrimonio di liquidazione, o con la quota di reddito destinata ai creditori, si scontra con questa logica. Ogni pagamento successivo all’apertura va concordato con il liquidatore.

3. Il piano, nella maggior parte dei casi, decade. Se le rate non vengono più pagate, dopo la seconda rata non versata la definizione non produce effetti. Il debito torna a comprendere sanzioni, interessi e aggio, al netto di quanto già pagato.

4. Il credito dell’Agenzia partecipa al concorso. L’Agente della riscossione deve presentare la domanda di ammissione al passivo nel termine fissato dal tribunale, non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità (art. 270, comma 2, lett. d). Dopo il riparto, ciò che resta insoddisfatto diventa inesigibile con l’esdebitazione, salvo le esclusioni dell’art. 278, comma 7.

In questa prospettiva la decadenza dalla rottamazione, che fuori dalla procedura è un disastro, dentro la liquidazione pesa molto meno: la differenza tra debito “rottamato” e debito “pieno” incide sul riparto tra i creditori, ma il residuo non pagato viene comunque travolto dall’esdebitazione, se il tribunale la concede.

Su questo incrocio lo Studio Monardo lavora con una doppia lente: quella tributaria dello staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

La prova

Sul termine per l’ammissione al passivo, la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che il termine per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio: la domanda tardiva è ammessa solo con istanza di rimessione in termini ex art. 273, comma 7. Per il creditore che resta fuori dal concorso vale l’art. 278, comma 2: l’esdebitazione opera per la sola parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Sul divieto di azioni individuali, il Tribunale di Fermo, con decreto del 20 marzo 2025 (R.G. 33-1/2024), dando esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 211/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025 che aveva aperto la liquidazione controllata in sede di reclamo, ha ribadito che dalla pubblicazione della sentenza non possono essere avviate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni in liquidazione, richiamando gli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che la rottamazione chiuda la porta del sovraindebitamento continua a pagare rate insostenibili, magari indebitandosi altrove per farlo, quando la sua situazione richiederebbe una procedura. Chi pensa invece di riavere le somme versate fa calcoli sbagliati sul proprio fabbisogno. E chi continua a pagare l’Agenzia dopo l’apertura della liquidazione, senza parlarne con il liquidatore, rischia di alterare il riparto e di esporsi a contestazioni proprio nella fase in cui il tribunale dovrà valutare, ai fini dell’esdebitazione, se ha ostacolato o rallentato la procedura (art. 280, lett. c).

Mito n. 5: “Alla rottamazione si può aderire quando si vuole, anche mentre la procedura è aperta”

Il mito

“Prima apro la procedura di sovraindebitamento, poi vedo: se mi conviene, faccio anche la rottamazione e pago le cartelle scontate.”

Perché ci credono in tanti

In questo caso il mito poggia su una notizia vera. La legge di bilancio 2026 ha previsto espressamente che anche i debiti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento possano essere rottamati, e l’Agente della riscossione ha predisposto un modello apposito. La notizia è circolata con titoli come “rottamazione possibile anche per il sovraindebitamento”, che fanno pensare a una facoltà sempre disponibile. Il passaparola ha perso due dettagli: il termine e il tipo di procedura.

La realtà

La possibilità esiste, ma era legata a un termine preciso, già scaduto, e a procedure con un piano di pagamento omologato. Mettiamo in fila ciò che risulta dalle fonti lette.

  • La norma. Secondo la circolare FiscoeTasse n. 11/2026 del 15 gennaio 2026, il comma 96 dell’art. 1 della L. 199/2025 consente di ricomprendere nella definizione agevolata anche i debiti da carichi affidati che rientrano nei procedimenti avviati su istanza del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore.
  • Il modello. Secondo Money.it (articolo del 19 marzo 2026), la dichiarazione andava presentata via PEC con il modello DA-LS-2026, indicando i dati della procedura: il numero di ruolo del tribunale e il nominativo del Gestore della crisi o dell’OCC.
  • Il termine. Lo stesso articolo indica il 30 aprile 2026, cioè il termine generale per la domanda di rottamazione-quinquies, confermato anche dalla circolare.
  • Come si paga. Le somme dovute per i debiti oggetto della procedura si pagano secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di omologazione, senza sanzioni e interessi.

Ne derivano due conseguenze importanti, a ottobre 2026.

La prima: chi non ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2026 non può aderire ora, né da solo né tramite la procedura. La finestra della quinquies si è chiusa per tutti. Chi oggi apre una procedura di sovraindebitamento deve fare i conti con il debito fiscale pieno, salvo quanto la procedura stessa consente di ridurre.

La seconda: il meccanismo descritto presuppone un piano con tempi e modalità di pagamento fissati da un decreto di omologazione, come accade nella ristrutturazione dei debiti del consumatore o nel concordato minore. Nelle fonti lette non c’è alcun riferimento esplicito alla liquidazione controllata, che non ha un piano omologato ma un programma di liquidazione e un riparto del ricavato. Per chi si trova in liquidazione controllata, l’applicabilità del comma 96 va verificata sul testo ufficiale della legge: non è un punto su cui si possa contare a occhi chiusi.

La prova

Il fondamento è il comma 96 dell’art. 1 della L. 199/2025, come riportato dalla circolare n. 11/2026. Il contenuto della domanda e il termine risultano dal modello DA-LS-2026 descritto da Money.it. Sul piano giurisprudenziale, vale il principio richiamato a proposito del Mito n. 2: per la Cassazione (ord. n. 29574/2025), come riferita nella rassegna citata, è il pagamento della prima o unica rata a produrre l’effetto estintivo sul processo; non basta la domanda. A maggior ragione, una domanda mai presentata non produce nulla.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ha rimandato la scelta pensando di “aggiungere” la rottamazione in un secondo momento ha perso, se non ha fatto domanda entro il 30 aprile, lo stralcio di sanzioni e interessi sui carichi definibili. Chi ha in corso una liquidazione controllata e ha presentato il modello deve verificare con il liquidatore come sono stati trattati quei carichi, perché nella liquidazione non c’è un calendario di rate da rispettare ma un riparto. In entrambi i casi la certezza va cercata nel fascicolo della procedura e nelle comunicazioni dell’Agente della riscossione, non nei titoli dei giornali.

Mito n. 6: “Con la rottamazione o con la liquidazione fermi e ipoteche spariscono subito”

Il mito

“Appena faccio domanda di rottamazione (o appena si apre la liquidazione) il fermo sull’auto e l’ipoteca sulla casa vengono cancellati.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è forte. Con la domanda di rottamazione la riscossione si ferma: niente nuove azioni cautelari o esecutive, e le procedure esecutive già avviate non proseguono. Con l’apertura della liquidazione controllata vale il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Chi vive il blocco delle azioni lo percepisce come una “liberazione” dei beni. Ma bloccare nuove azioni è una cosa; cancellare quelle già fatte è un’altra.

La realtà

Né la domanda di rottamazione né l’apertura della liquidazione cancellano da sole i fermi e le ipoteche già iscritti.

Nella rottamazione. Le FAQ dell’Agente della riscossione del 23 giugno 2026 sono chiare: per i debiti definibili, dalla presentazione della domanda non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguono quelle già avviate, salvo che il primo incanto abbia avuto esito positivo; ma restano in essere i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data della domanda. In più, chi ha presentato la domanda non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973 e del DURC. Il fermo e l’ipoteca perdono il loro presupposto solo quando il carico è estinto, cioè con il pagamento completo della definizione: a quel punto se ne chiede la cancellazione. In caso di decadenza, invece, le FAQ precisano che possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive e proseguite quelle già avviate.

Nella liquidazione controllata. Dalla pubblicazione della sentenza di apertura nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella liquidazione (art. 270, comma 5, e art. 150 CCII). La sentenza dispone anche la trascrizione per i beni immobili e mobili registrati (art. 270, comma 2, lett. g). Ma il fermo già iscritto su un veicolo e l’ipoteca già iscritta su un immobile non si cancellano con l’apertura: i beni vengono liquidati dalla procedura, e le formalità pregiudizievoli sono gestite nell’ambito della vendita concorsuale, secondo le regole della procedura e sotto il controllo del giudice delegato. Il creditore ipotecario partecipa al riparto con il suo grado.

Dopo l’esdebitazione. Se l’auto con il fermo non è stata liquidata (per esempio perché di valore minimo o necessaria per lavorare, con autorizzazione degli organi della procedura), dopo l’esdebitazione il credito sottostante è inesigibile. Il fermo, però, va comunque rimosso con una richiesta formale all’Agente della riscossione, allegando il decreto: non sparisce dai registri da solo.

La prova

Il testo delle FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (23 giugno 2026) chiude la questione per la rottamazione: fermi e ipoteche anteriori alla domanda restano. Per la liquidazione controllata, il già citato decreto del Tribunale di Fermo del 20 marzo 2025 (R.G. 33-1/2024) ricorda che dalla pubblicazione della sentenza di apertura non possono essere avviate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni in liquidazione, anche per crediti sorti durante la procedura, e regola nello stesso provvedimento la consegna dei beni e l’uso dell’abitazione principale fino al decreto di trasferimento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il fermo sia caduto con la domanda di rottamazione può circolare con un veicolo che risulta ancora sottoposto a fermo, con tutte le conseguenze previste in caso di controllo. Chi crede che l’ipoteca sia sparita con l’apertura della liquidazione può pensare di vendere o donare l’immobile per conto proprio, cosa che non può fare perché il bene è ormai nella procedura. E chi, dopo l’esdebitazione, non chiede la cancellazione del fermo si trova a distanza di anni con un vincolo che nessuno ha rimosso. Il blocco delle azioni future non è la cancellazione dei vincoli passati.

Mito n. 7: “Con soli debiti fiscali conviene sempre la rottamazione, oppure l’esdebitazione è automatica”

Il mito

Il mito circola in due versioni opposte. “Se hai solo debiti con il Fisco, l’unica strada sensata è la rottamazione: il sovraindebitamento è per chi ha debiti con le banche.” E il suo rovescio: “Se non riesci a pagare il Fisco, apri la liquidazione e dopo tre anni sei libero, qualunque cosa tu abbia fatto.”

Perché ci credono in tanti

La prima versione nasce dall’esperienza: molti casi di sovraindebitamento raccontati dalla stampa riguardano mutui, prestiti e carte revolving. La seconda nasce da un dato normativo vero: per aprire la liquidazione controllata non serve dimostrare la “meritevolezza”, e l’art. 280 CCII non richiede più una percentuale minima di soddisfazione dei creditori. Ognuna delle due versioni prende un frammento corretto e lo trasforma in regola assoluta.

La realtà

Non c’è una strada che conviene sempre: la scelta dipende da quanta parte del debito è rottamabile, da cosa si possiede, da quanto si guadagna e da come si è formato il debito.

Contro la prima versione: la liquidazione controllata è aperta al debitore in stato di sovraindebitamento, senza distinzione sul tipo di creditori. Chi ha solo debiti fiscali può accedervi. E spesso ha buone ragioni per farlo, perché una larga parte dei debiti tributari (quelli da accertamento) non era comunque rottamabile, e la rottamazione richiede il pagamento integrale del capitale, che chi è davvero insolvente non riesce a sostenere.

Contro la seconda versione: l’esdebitazione nella liquidazione controllata non è automatica. L’art. 282, comma 2, CCII la subordina alle condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna per i reati indicati, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con gli organi della procedura, limiti di frequenza), all’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e al fatto che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ed è proprio qui che il debitore con soli debiti fiscali deve fare attenzione: un’evasione sistematica o l’abitudine a non versare le imposte per anni possono essere lette come colpa grave.

In pratica, per chi ha solo debiti fiscali, i criteri di scelta sono questi:

  • la quota rottamabile: se gran parte del debito era definibile e la domanda è stata presentata entro il 30 aprile 2026, la quinquies può essere sostenibile e permette di conservare il patrimonio;
  • il patrimonio: chi ha una casa di proprietà con un valore significativo deve sapere che nella liquidazione verrebbe venduta, mentre con la rottamazione la conserva;
  • il reddito: chi non riesce a pagare nemmeno il capitale nelle rate disponibili rischia la decadenza, e allora la procedura può essere l’unica strada con un esito definitivo;
  • l’origine del debito: se il debito nasce da omissioni ripetute e consapevoli, va valutato con attenzione il rischio di un diniego dell’esdebitazione per colpa grave;
  • i garanti e i coobbligati: l’esdebitazione non li libera (art. 278, comma 6).

La prova

Sull’apertura senza giudizio di meritevolezza, la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 ha chiarito che negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase di esdebitazione, non all’apertura; nella stessa linea la Cass. Sez. I, ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (nota dalla sintesi di diritto.it del 20 maggio 2026), che però considera la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza un requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice. Sul versante dei debiti fiscali, il Tribunale di Treviso, 31 marzo 2026 (noto dalla sintesi di Unijuris, senza numero), ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente, rigettando l’esdebitazione. In senso opposto sul piano oggettivo, la Cass. Sez. I, ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla prima versione resta per anni in un piano di rate che non regge, mentre il debito non rottamabile continua a produrre interessi e azioni esecutive. Chi crede alla seconda apre una liquidazione, perde i beni liquidabili e si vede negare l’esdebitazione perché il suo debito fiscale, letto dal tribunale, appare frutto di colpa grave. La strada giusta si sceglie dopo aver letto l’estratto di ruolo e la storia del debito, non prima.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a scopo di esempio. Non descrivono casi reali dello Studio. Per semplicità ignorano i privilegi e trattano tutti i creditori come se avessero lo stesso grado: nella realtà i crediti tributari possono essere in parte privilegiati, e il riparto cambia di conseguenza.

Simulazione 1: rottamazione in corso e liquidazione aperta (Mito n. 4)

Situazione di partenza. Carichi rottamabili per 31.740 euro: capitale 22.380 euro, spese esecutive e di notifica 146 euro, sanzioni, interessi e aggio 9.214 euro. Debito verso una finanziaria: 18.420 euro. Il debitore ha aderito alla quinquies in 54 rate: importo definito 22.526 euro, rata di circa 417,15 euro più interessi al 3% dal 1° agosto 2026.

Sviluppo.
– Paga la rata del 31 luglio 2026 e quella del 30 settembre 2026: 834,30 euro di quota capitale, più gli interessi della seconda rata.
– Il 13 ottobre 2026 (martedì) il tribunale apre la liquidazione controllata e assegna novanta giorni per le domande di ammissione al passivo: scadenza 11 gennaio 2027 (lunedì).
– Il debitore non paga la rata del 30 novembre 2026 (lunedì) né quella di fine gennaio 2027 (il 31 cade di domenica, quindi il termine slitta a lunedì 1° febbraio 2027): con due rate non pagate la definizione non produce effetti.
– Il debito verso l’Agente torna al valore pieno al netto dei versamenti: 31.740 − 834,30 = 30.905,70 euro, oltre agli eventuali interessi successivi. I 834,30 euro non vengono restituiti: valgono come acconto.

Esito. Attivo della procedura: auto di 3.900 euro e quota di reddito di 210 euro al mese per 36 mesi (7.560 euro), per un totale di 11.460 euro. Dedotte le spese di procedura e il compenso del liquidatore, ipotizzati in 2.300 euro, restano 9.160 euro. Il passivo è di 49.325,70 euro, quindi la percentuale di soddisfazione è circa il 18,57%: all’Agente vanno circa 5.739,33 euro e alla finanziaria circa 3.420,67 euro. Decorsi tre anni dall’apertura, cioè da ottobre 2029, il debitore può ottenere l’esdebitazione: i circa 25.166 euro non pagati all’Agente diventano inesigibili, come il residuo della finanziaria, purché ricorrano le condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2.

Lezione. La decadenza, che fuori dalla procedura avrebbe riportato in vita sanzioni e azioni esecutive, qui incide solo sulla quota di riparto. Conta molto di più rispettare la procedura che salvare il piano.

Simulazione 2: solo debiti fiscali, in parte non rottamabili (Mito n. 7)

Situazione di partenza. Debito complessivo con l’Agente della riscossione di 58.900 euro. Di questi, 21.450 euro derivano da controlli automatici sulle dichiarazioni e sono rottamabili (capitale e spese 15.120 euro); 37.450 euro derivano da avvisi di accertamento e non sono rottamabili. Reddito netto 1.480 euro al mese, nucleo di due persone, nessun immobile.

Sviluppo con la sola rottamazione. 15.120 euro in 54 rate bimestrali significano 280 euro a rata, circa 140 euro al mese, più gli interessi. Sostenibile. Ma i 37.450 euro da accertamento restano interi, con sanzioni e interessi, e la riscossione può procedere su quella parte, compreso il pignoramento di una quota dello stipendio.

Sviluppo con la liquidazione controllata. Patrimonio liquidabile nullo, quota di reddito destinabile ai creditori limitata. Se il debito nasce da anni di imposte dichiarate e non versate in modo sistematico, c’è il rischio di un diniego dell’esdebitazione per colpa grave, come nel caso deciso dal Tribunale di Treviso il 31 marzo 2026. Se invece nasce da una crisi documentabile (malattia, perdita del lavoro, chiusura dell’attività per cause esterne), la relazione dell’OCC può ricostruirla e il quadro cambia.

Esito. Nessuna delle due strade è automaticamente migliore. La rottamazione da sola lascia scoperta la parte più grande del debito. La liquidazione è utile solo se la storia del debito regge il vaglio dell’art. 282, comma 2.

Simulazione 3: multe e mantenimento arretrato (Mito n. 3)

Situazione di partenza. Carichi per sanzioni del Codice della strada di 4.870 euro, di cui 3.960 euro di sanzioni, 64 euro di spese di notifica e 846 euro di maggiorazioni, interessi e aggio. Arretrati di mantenimento verso i figli: 6.300 euro. Altri debiti chirografari: 27.500 euro.

Sviluppo. Con la rottamazione le multe scendono a 4.024 euro (sanzione più spese): si risparmiano solo gli 846 euro di accessori. Con la liquidazione controllata il Comune o la Prefettura partecipano al riparto, ma alla fine, secondo la lettera dell’art. 278, comma 7, lett. b), la sanzione amministrativa pecuniaria non accessoria a un debito estinto resta fuori dall’esdebitazione. Anche il mantenimento arretrato resta escluso (lett. a).

Esito. Dopo l’esdebitazione, i 27.500 euro chirografari non pagati diventano inesigibili; il residuo delle multe e del mantenimento resta dovuto. Per le multe, se la domanda di rottamazione era stata presentata in tempo, conveniva pagarle nella quinquies.

Il fondo di verità

Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ricomposti nel quadro corretto, i frammenti veri sono questi.

È vero che entrambi gli strumenti riducono ciò che si paga. Ma la rottamazione riduce gli accessori (sanzioni, interessi, aggio) di una parte dei debiti fiscali e contributivi, mentre l’esdebitazione può rendere inesigibile anche il capitale di quasi tutti i debiti concorsuali.

È vero che la legge di bilancio 2026 ha collegato rottamazione e sovraindebitamento. Il comma 96 della L. 199/2025 ha consentito di rottamare i carichi compresi nelle procedure di composizione della crisi avviate su istanza del debitore, pagando secondo il decreto di omologazione. Ma la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026, con il modello dedicato, e le fonti lette non menzionano espressamente la liquidazione controllata.

È vero che con la domanda di rottamazione la riscossione si ferma. Niente nuove azioni cautelari o esecutive, niente prosecuzione di quelle avviate salvo il primo incanto con esito positivo. Ma fermi e ipoteche già iscritti restano, e la decadenza riapre tutto.

È vero che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza. Lo ha detto la Cassazione con le ordinanze n. 22074/2025 e n. 11603/2026. Ma la condotta del debitore torna in gioco nell’esdebitazione, dove pesano colpa grave, malafede e frode (art. 282, comma 2).

È vero che non serve aver pagato una percentuale minima ai creditori. L’art. 280 non la richiede, e la Cass. n. 28505/2024 lo ha sottolineato. Ma restano le condizioni soggettive e i limiti di frequenza: niente esdebitazione se ne ha già beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, o se ne ha già beneficiato due volte.

È vero che l’esdebitazione può arrivare prima della chiusura. Opera decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se antecedente (artt. 279 e 282, comma 1). Ma non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis), e va dichiarata dal tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo che i creditori hanno avuto quindici giorni per le osservazioni.

È vero, infine, che chi è già fallito ha una disciplina sua. Per la Cassazione (ord. n. 14835/2025, ord. n. 30108/2025 e n. 1469/2026), chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione, e non può aggirare il problema con l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, mito per mito, il punto che il passaparola ha perso per strada. È uno strumento di orientamento: ciascuna riga rinvia alla sezione in cui la correzione è spiegata con le norme e le pronunce che la sostengono. Le due colonne vanno lette insieme: la colonna di sinistra riporta la frase come circola, quella di destra la versione corretta, con le condizioni che la rendono vera o falsa.

Il mito Come stanno le cose
Rottamazione ed esdebitazione sono la stessa cosa La prima è un’adesione volontaria a un pagamento agevolato; la seconda è la liberazione dai debiti dopo una liquidazione giudiziale o controllata (art. 278, c. 1 CCII)
Con la rottamazione si cancella parte del debito Si paga tutto il capitale con spese di notifica ed esecutive; cadono solo sanzioni, interessi e aggio (FAQ AdER 23/6/2026)
Valgono per qualsiasi debito Quinquies: solo carichi 2000-2023 da controlli sulle dichiarazioni, INPS non da accertamento, multe delle Prefetture. Esdebitazione: tutti i debiti concorsuali salvo mantenimento, illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie (art. 278, c. 7)
Aderire alla rottamazione preclude la liquidazione, o le rate vengono restituite Nessuna preclusione; le somme versate restano acquisite e, in caso di decadenza, valgono come acconto
Si aderisce quando si vuole, anche a procedura aperta Domanda entro il 30/4/2026, anche con il modello DA-LS-2026 per le procedure omologate; oggi la finestra è chiusa
Fermi e ipoteche spariscono subito Restano quelli già iscritti; si bloccano solo le nuove azioni (FAQ AdER; artt. 270, c. 5, e 150 CCII)
Con soli debiti fiscali conviene sempre la rottamazione, o l’esdebitazione è automatica Dipende da quota rottamabile, patrimonio, reddito e origine del debito; l’esdebitazione richiede l’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 282, c. 2)

Le domande di verifica

Quindi è vero che chi ha fatto domanda di rottamazione ha rinunciato alla prescrizione delle cartelle?
Non necessariamente. Secondo la rassegna di FiscoeTasse del 12 novembre 2025, la CGT di secondo grado del Molise (sent. n. 174 del 25 agosto 2025) ha escluso che una domanda non seguita da pagamenti abbia interrotto la prescrizione, e la stessa rassegna richiama la Cass. n. 8304/2025 sulla necessità che la rinuncia alla prescrizione sia chiara e inequivoca, accompagnata da comportamenti concludenti come un pagamento. Chi invece ha pagato le rate si trova in una situazione diversa, da valutare sugli atti.

Quindi è vero che, se decado dalla quinquies, posso tornare alla rateizzazione ordinaria?
No. Le FAQ dell’Agente della riscossione indicano che, in caso di decadenza, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Resta però la possibilità di valutare una procedura di sovraindebitamento.

Quindi è vero che l’esdebitazione arriva solo quando la procedura si chiude?
No. Opera decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o alla chiusura, se precedente (artt. 279 e 282, c. 1 CCII). Nella liquidazione giudiziale, la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2026 ha letto la “contestualità” con il decreto di chiusura in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo.

Quindi è vero che il decreto sull’esdebitazione è definitivo appena emesso?
No. Il decreto che la dichiara, o che dichiara le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni (art. 282, c. 3). Il termine corre anche ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice.

Quindi è vero che l’esdebitazione libera anche mio padre, che mi ha fatto da garante?
No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante dovrà valutare la propria posizione, eventualmente anche con una propria procedura.

Le sentenze che smontano i miti

Ecco le pronunce richiamate, ciascuna agganciata al mito che smentisce o ridimensiona. Dove la fonte non riporta il numero o il testo integrale, lo segnaliamo.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: gli artt. 278 e seguenti del CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata; per chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare anche se chiesta dopo. Rilevanza: Mito n. 1, perché conferma che l’esdebitazione è legata a una procedura e non a un’adesione amministrativa.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore incapiente già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti; il ricorso straordinario contro il diniego reso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: Mito n. 7, perché mostra che l’esdebitazione non è una porta sempre aperta.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da sintesi). Principio: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto UE solo a certe condizioni. Rilevanza: Mito n. 7, sul regime dei debitori con una procedura anteriore al Codice.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nell’esdebitazione. Rilevanza: Mito n. 7, perché sposta il vero esame alla fine della procedura.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota dalla sintesi di diritto.it). Principio: la meritevolezza non serve all’apertura, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: Mito n. 7, per chi ha solo debiti fiscali e deve spiegare come si sono formati.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: la relazione dell’OCC allegata al ricorso è presupposto di ammissibilità, da verificare anche nella completezza e attendibilità dei dati. Rilevanza: Mito n. 7, perché la ricostruzione del debito fiscale va fatta bene fin dall’inizio.

  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; il Codice ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: Mito n. 2, perché nell’esdebitazione non c’è una percentuale minima da pagare.

  8. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28573. Principio: il termine per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio; la domanda tardiva passa solo dalla rimessione in termini (art. 273, c. 7). Rilevanza: Mito n. 4, perché il credito dell’Agente, anche dopo la decadenza dalla rottamazione, deve entrare nel concorso nei tempi.

  9. Cass. n. 29574/2025 (come riportata da FiscoeTasse il 12 novembre 2025). Principio: ai fini dell’estinzione del processo tributario basta il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata (art. 12-bis del D.L. 84/2025, rottamazione-quater). Rilevanza: Miti n. 2 e n. 5, perché è il pagamento, non la domanda, a produrre effetti.

  10. CGT di secondo grado del Molise, sent. 25 agosto 2025, n. 174 (dalla stessa rassegna). Principio: la domanda di rottamazione senza versamenti non produce effetti processuali né sostanziali, nemmeno sulla prescrizione. Rilevanza: Mito n. 2 e domanda di verifica sulla prescrizione.

  11. Corte cost., sent. n. 74 del 2026 (depositata il 12 maggio 2026). Principio: questione sull’art. 281, comma 1, CCII non fondata nei sensi di cui in motivazione; la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale, con invito al legislatore a fissare un termine. Rilevanza: domanda di verifica sui tempi dell’esdebitazione.

  12. Corte cost., ord. n. 104 del 2026 (depositata l’11 giugno 2026). Principio: restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sull’art. 278, comma 2, per omessa notifica ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione attende decisione. Rilevanza: Mito n. 3, sui creditori che non partecipano al concorso.

  13. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; sintesi Eutekne). Principio: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione della liquidazione controllata, perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278, c. 7, lett. b). Rilevanza: Mito n. 3, sulla differenza tra sanzioni accessorie e autonome.

  14. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (numero non disponibile; sintesi Unijuris). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto dell’esdebitazione. Rilevanza: Mito n. 7, il rischio concreto per chi ha solo debiti fiscali.

  15. Trib. Fermo, decreto 20 marzo 2025 (R.G. 33-1/2024), in esecuzione di App. Ancona, sent. n. 211/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025. Principio: dalla pubblicazione della sentenza di apertura non possono essere avviate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni in liquidazione (artt. 270, c. 5, e 150 CCII). Rilevanza: Miti n. 4 e n. 6.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai tuoi documenti e non dalle formule che circolano. Ecco che cosa facciamo, concretamente.

  1. Estraiamo e leggiamo l’estratto di ruolo, carico per carico, separando i debiti rottamabili da quelli da accertamento e indicando per ciascuno data di affidamento, tipologia e accessori.
  2. Ricostruiamo la posizione nella rottamazione-quinquies: verifichiamo domanda, comunicazione delle somme, rate pagate e scadenze, e accertiamo se c’è stata decadenza e con quali effetti.
  3. Calcoliamo il peso reale delle due strade: quanto costa il capitale da rottamare nelle rate residue e quanto potrebbe produrre, per i creditori, una liquidazione del patrimonio e della quota di reddito disponibile.
  4. Classifichiamo i debiti secondo l’art. 278, comma 7: individuiamo quelli che resterebbero dopo l’esdebitazione (mantenimento, risarcimenti da illecito, sanzioni non accessorie) e quelli che invece verrebbero travolti.
  5. Verifichiamo le condizioni soggettive degli artt. 280 e 282, comma 2, ricostruendo come si è formato il debito fiscale, per valutare il rischio di una contestazione per colpa grave, malafede o frode.
  6. Prepariamo il ricorso per la liquidazione controllata con la documentazione necessaria per la relazione dell’OCC, curando completezza e attendibilità dei dati richieste dalla Cassazione.
  7. Coordiniamo i pagamenti con il liquidatore dopo l’apertura, evitando versamenti individuali all’Agente della riscossione che contrastino con il concorso.
  8. Controlliamo la domanda di ammissione al passivo dell’Agente e, se serve, contestiamo gli importi che non tengono conto dei versamenti già effettuati come acconto.
  9. Presentiamo l’istanza di esdebitazione nei tempi dell’art. 282, seguiamo le osservazioni dei creditori e, se necessario, il reclamo ex art. 124.
  10. Chiediamo la cancellazione di fermi e ipoteche quando il credito è estinto o dichiarato inesigibile, allegando il provvedimento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema contano soprattutto due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di conoscere dall’interno come si costruisce una relazione sulle cause dell’indebitamento e come ragiona un liquidatore. Il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di leggere le cartelle con lo stesso rigore, distinguendo ciò che si può rottamare da ciò che va affrontato in altro modo.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la scelta tra rottamazione e procedura è anche chi segue i reclami e le impugnazioni che ne possono derivare. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi per la procedura e il contenzioso, i secondi per i conteggi, le dichiarazioni fiscali da depositare e la ricostruzione del debito.

Chiusura

Rottamazione ed esdebitazione non sono la stessa cosa e non sono nemmeno alternative perfette: la prima abbatte gli accessori di una parte dei debiti fiscali chiedendo il capitale intero, la seconda può liberare da quasi tutti i debiti chiedendo in cambio il patrimonio e un comportamento passato che regga il vaglio del tribunale. In mezzo ci sono decadenze, termini perentori, esclusioni e vincoli che il passaparola tende a cancellare. L’informazione corretta è la prima difesa, perché permette di scegliere la strada prima che sia la riscossione a sceglierla per te.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questo incrocio perché unisce le due competenze che servono: quella tributaria, con lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, e quella della crisi da sovraindebitamento, che l’Avvocato pratica come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo con te la strategia più solida sui tuoi documenti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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