Cosa Deve Attestare Il Gestore Della Crisi Nel Concordato Minore?

Se stai pensando al concordato minore, c’è un documento che decide più di ogni altro la sorte della tua domanda: la relazione particolareggiata del gestore della crisi. Non è il piano, non è la proposta, non è nemmeno il voto dei creditori. È la relazione che l’Organismo di composizione della crisi (OCC) allega alla tua domanda e che il giudice legge per prima, prima ancora di aprire il fascicolo dei bilanci. Se quella relazione dice che la tua documentazione è incompleta, che le cause dell’indebitamento non sono chiare, che la proposta non è conveniente rispetto alla liquidazione controllata o che i creditori privilegiati ricevono meno di quanto otterrebbero vendendo i beni, la procedura si ferma lì.

Per questo questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per arrivare davanti al giudice con una relazione del gestore che attesti ciò che serve a far aprire il concordato minore. Ti diciamo che cosa il gestore deve verificare e scrivere, punto per punto, secondo l’art. 76 comma 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; che cosa deve attestare quando il tuo piano paga solo in parte i creditori con privilegio, pegno o ipoteca (art. 75 comma 2); fino a dove arriva la sua responsabilità; e soprattutto che cosa devi fare tu, in concreto, per mettere il gestore nelle condizioni di scrivere una relazione positiva senza forzature.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia dall’interno, non solo dal lato del difensore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la relazione particolareggiata perché è il documento che un gestore redige, firma e di cui risponde. È questo doppio punto di vista che ti mettiamo a disposizione: sapere che cosa il gestore cerca nei tuoi documenti ti permette di preparare la pratica nel modo in cui verrà letta. E poiché il concordato minore riguarda imprenditori minori, professionisti e agricoltori, anche la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e il lavoro con lo staff di commercialisti entrano direttamente nel piano.

📩 Contattaci ora per mettere ordine nella tua pratica prima che la veda il gestore: tutti i nostri riferimenti sono in fondo all’articolo.

Da dove parti: la diagnosi della tua pratica

Prima di procedere, assicurati di sapere in quale punto del percorso ti trovi. La relazione del gestore non si scrive in un giorno e non si scrive sul nulla: si costruisce sui documenti che consegni, sulle risposte che dai, sui numeri che sei in grado di dimostrare. Chi arriva all’OCC con una scatola di fogli e la richiesta di “sistemare tutto” ottiene, nel migliore dei casi, mesi di ritardo; nel peggiore, una relazione che segnala carenze e una domanda dichiarata inammissibile.

Rispondi con onestà a queste quattro domande. Ti diranno da quale mossa partire.

Prima domanda: sei davvero un soggetto che può usare il concordato minore? Il concordato minore, secondo l’art. 74 CCII, è riservato ai debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore: l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Se sei un consumatore puro, la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) e la relazione dell’OCC segue l’art. 68, con contenuti in parte diversi. Se sei un imprenditore, verifica di stare sotto le soglie dell’impresa minore (art. 2 lett. d: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi annui fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro, congiuntamente nei tre esercizi precedenti). E chiediti se il concordato ti consente di proseguire l’attività: se non è così, l’art. 74 comma 2 ammette la proposta solo se porti risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

Seconda domanda: sai spiegare perché sei arrivato a questo punto? Non in termini generici (“la crisi”, “il mercato”), ma con date, importi e documenti. Il gestore deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza con cui hai assunto le obbligazioni: se non sai ricostruire la tua storia debitoria, parti dalla mossa 1.

Terza domanda: hai tutti i documenti degli ultimi tre anni e gli atti degli ultimi cinque? Bilanci, scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, elenco completo dei creditori con le cause di prelazione, atti di straordinaria amministrazione del quinquennio. Se ti manca anche solo un anno di dichiarazioni o non sai dire se nel 2022 hai venduto, donato o costituito un fondo patrimoniale, il gestore non potrà attestare la completezza della documentazione. In questo caso parti dalla mossa 3 o dalla mossa 4.

Quarta domanda: hai un’idea concreta di quanto ricaverebbero i tuoi creditori se i tuoi beni venissero liquidati? La relazione deve contenere un giudizio di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, e se paghi in parte i privilegiati il gestore deve attestare il valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione. Se non hai mai fatto stimare l’immobile, il capannone, i macchinari o il veicolo aziendale, e non sai quanto rende la parte aggredibile del tuo reddito, parti dalla mossa 5 e dalla mossa 6.

A queste quattro domande se ne aggiunge una quinta, di controllo: il gestore è già stato nominato? Se sì, i tempi corrono già. Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC deve dare notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 76 comma 4). Significa che, nel giro di circa tre settimane dalla nomina, il gestore avrà in mano il quadro fiscale ufficiale e lo confronterà con quello che gli hai dichiarato tu. Se i due quadri non coincidono, la questione dell’attendibilità della documentazione si apre subito.

Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che descrive meglio la tua situazione.

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Non sai ancora se rientri nel concordato minore o nel piano del consumatore Diagnosi + mossa 1 La relazione cambia contenuto a seconda dello strumento; sbagliare strumento significa rifare tutto
Hai i documenti ma non hai una spiegazione ordinata delle cause del debito Mossa 1 Cause e ragioni dell’incapacità di adempiere sono le prime due voci dell’art. 76 c.2
Hai preso finanziamenti in serie, magari per pagare altre rate Mossa 2 La diligenza è il punto in cui il gestore è più severo, e il merito creditizio del finanziatore va verificato
Negli ultimi cinque anni hai venduto, donato, intestato beni a familiari o costituito vincoli Mossa 3 Gli atti impugnati o impugnabili e le azioni recuperatorie pesano sulla convenienza
Ti mancano dichiarazioni, bilanci o estratti, o hai debiti non registrati Mossa 4 Senza completezza e attendibilità la relazione non può essere positiva
Hai beni (immobili, macchinari, veicoli) e non sai quanto valgono in vendita forzata Mossa 5 Il confronto con la liquidazione controllata è il cuore del giudizio di convenienza
Hai un mutuo ipotecario o crediti privilegiati che non puoi pagare per intero Mossa 6 Serve l’attestazione dell’OCC sul valore di mercato dei beni gravati (art. 75 c.2)
Hai già un piano numerico ma non sai se regge nel tempo Mossa 7 Fattibilità e costi presumibili della procedura sono voci autonome della relazione
Hai una bozza di relazione con rilievi negativi, o la domanda è già stata depositata Mossa 8 Devi gestire le osservazioni, le integrazioni e i termini processuali

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, ed è il caso più frequente, segui l’ordine numerico delle mosse: ognuna prepara il terreno per la successiva, e il gestore, nella sua relazione, ragiona esattamente in questa sequenza.

Un’ultima avvertenza prima di cominciare. Il gestore della crisi non è il tuo consulente di parte: è un ausiliario che risponde al giudice e ai creditori della verità di ciò che attesta. Questo è il punto che molti debitori fraintendono. Il gestore ti assiste nella composizione della crisi, ma non può scrivere ciò che non è dimostrato, non può “chiudere un occhio” sulle carenze e non può attestare valori che non ha verificato. Il tuo obiettivo, quindi, non è convincerlo: è dargli il materiale per attestare, in coscienza, quello che ti serve. Tutto il piano che segue è costruito su questa logica.

Mossa 1 – Ricostruisci la storia del tuo debito: cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità di adempiere

Obiettivo della mossa: consegnare al gestore una ricostruzione documentata, cronologica e verificabile di come si è formato il tuo debito e del perché oggi non riesci a pagarlo, in modo che possa compilare le lettere a) e b) dell’art. 76 comma 2 senza lacune.

Quando va fatta

Il primo passo è questo, e va fatto prima ancora di depositare l’istanza di nomina del gestore presso l’OCC, o al più tardi nella prima settimana dopo la nomina. Il motivo è pratico: entro sette giorni dall’incarico l’OCC avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, che hanno quindici giorni per rispondere (art. 76 comma 4). Se hai già pronta la tua ricostruzione, il gestore potrà confrontarla con le risposte degli enti appena arrivano; se non l’hai, il quadro fiscale arriverà prima della tua versione dei fatti e sarai tu a doverti giustificare rispetto a esso.

Come si esegue

Prendi un foglio di calcolo e costruisci una tabella con queste colonne: data di nascita del debito, creditore, titolo (mutuo, fido, fornitura, tributo, contributo, finanziamento, garanzia prestata), importo originario, importo attuale, garanzie, causa che ha generato il debito, causa che ha impedito di pagarlo. Riempila partendo dal debito più vecchio. Per ogni riga allega il documento: contratto, estratto conto, cartella, avviso di accertamento, fattura, decreto ingiuntivo.

Poi scrivi, in non più di due o tre pagine, il racconto della tua crisi. Il gestore non ha bisogno di un romanzo, ma di una sequenza: quando l’attività andava bene, che cosa è cambiato, quali eventi esterni (perdita di un cliente principale, malattia, separazione, rincari, mancati pagamenti da parte di committenti, revoca di affidamenti) hanno inciso, quali scelte tue hanno peggiorato la situazione. Sì, anche le scelte sbagliate: il gestore le troverà comunque negli estratti conto, ed è molto meglio che le trovi spiegate da te.

Distingui con cura le due voci. Le cause dell’indebitamento rispondono alla domanda “perché ho contratto questi debiti?”. Le ragioni dell’incapacità di adempiere rispondono alla domanda “perché oggi non riesco a pagarli?”. Un professionista può essersi indebitato per acquistare attrezzature (causa) e non riuscire a pagare perché il fatturato si è dimezzato dopo la perdita di due committenti (ragione dell’incapacità). Se confondi i due piani, il gestore dovrà ricostruirli da sé, e lo farà sulla base dei soli documenti, senza il contesto che solo tu puoi dare.

Per ogni evento esterno che indichi, procurati una prova: certificati medici, sentenza di separazione, comunicazioni di recesso del cliente, fatture insolute dei committenti con i relativi solleciti, provvedimenti di revoca del fido. Un evento non documentato, agli occhi di chi deve attestare, è solo un’affermazione.

Infine, ricostruisci il flusso di cassa degli ultimi tre anni: entrate, uscite per l’attività, uscite per la famiglia, rate pagate. Il gestore deve capire non solo che non riesci a pagare, ma che non ci riesci nonostante tu abbia destinato al pagamento tutto ciò che era ragionevole destinare.

La base giuridica

L’art. 76 comma 2 CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 (Brocardi, aggiornamento al 12 agosto 2026), stabilisce che alla domanda di concordato minore sia allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che contenga, tra l’altro, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (lettera a) e l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lettera b). Le stesse voci compaiono, con la stessa logica, nella relazione per il piano del consumatore (art. 68 c.2) e per l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 c.4): il legislatore le considera il nucleo minimo di ogni relazione dell’OCC.

La giurisprudenza le tratta come requisito di ammissibilità, non come formalità. Secondo quanto riportato da una rassegna pubblicata su ecnews.it, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11603/2026 ha ribadito che la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore come presupposto per l’ammissibilità della domanda. In altre parole, una relazione che salta queste voci o le tratta in modo generico espone la domanda a una pronuncia di inammissibilità.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il debito che non ricordavi: una vecchia fideiussione prestata per la società di un familiare, una cartella mai ricevuta, un finanziamento chiuso male. Il gestore lo scoprirà dalle risposte degli enti (art. 76 c.4), dalla Centrale Rischi o dalla consultazione delle banche dati. Non nasconderlo e non minimizzarlo: inseriscilo subito nella tabella, con la spiegazione di come è nato e del perché non lo avevi indicato. Una dimenticanza spiegata è una questione di completezza che si sana; una dimenticanza scoperta dal gestore e taciuta da te diventa una questione di attendibilità, ed è molto più difficile da superare.

Il secondo imprevisto è la causa imbarazzante: debiti nati da spese personali eccessive, da gioco, da investimenti speculativi, da prelievi dalla cassa aziendale per esigenze familiari. Non cancellarla dal racconto. Spiegala, indica che cosa hai fatto per interrompere quel comportamento e dimostra che il piano non ne dipende. Il giudizio sulla tua condotta è affidato al gestore e poi al giudice, ma un comportamento ammesso e corretto si valuta in modo molto diverso da uno occultato.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. una tabella dei debiti completa, con un documento per ogni riga e una colonna “causa” e una colonna “ragione del mancato pagamento” compilate;
2. un racconto scritto della crisi, in sequenza cronologica, con le prove degli eventi esterni allegate;
3. un prospetto dei flussi di cassa degli ultimi tre anni, che mostri dove sono andate le entrate.

Mossa 2 – Dimostra la diligenza: come hai assunto le obbligazioni e come hanno valutato il tuo merito creditizio

Obiettivo della mossa: mettere il gestore in condizione di attestare che hai assunto le obbligazioni con una diligenza adeguata e di indicare se i finanziatori hanno valutato il tuo merito creditizio, così da neutralizzare l’obiezione più frequente e più pericolosa.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, in parallelo con la raccolta dei documenti bancari. In pratica: nelle prime due settimane dall’incarico al gestore. È la parte della relazione su cui i creditori finanziari concentrano le loro contestazioni, e quindi va costruita prima che inizi la fase di voto, cioè prima che il giudice assegni ai creditori il termine non superiore a trenta giorni per aderire o contestare (art. 78 c.2 lett. c).

Come si esegue

Per ogni finanziamento che hai ottenuto negli ultimi anni, ricostruisci il momento della concessione. Cerca la documentazione che hai consegnato alla banca o alla finanziaria: buste paga, dichiarazioni dei redditi, bilanci, garanzie offerte, questionari compilati. Cerca anche ciò che la banca ti ha consegnato: modulo informativo europeo, documento di sintesi, piano di ammortamento. Annota, per ciascun finanziamento, quanto pesava la nuova rata sul reddito netto disponibile in quel momento.

Poi chiediti, con la stessa severità con cui se lo chiederà il gestore: quando ho firmato quel contratto, avevo una ragionevole prospettiva di pagarlo? Se la risposta è sì, perché il fatturato era stabile, gli ordini c’erano, la rata era sostenibile, scrivilo e documentalo. Se la risposta è no, perché la rata superava già il reddito o il finanziamento serviva solo a pagarne un altro, devi saperlo ora, non quando lo scriverà il gestore.

Questo secondo profilo ha una doppia faccia. Da un lato può pesare su di te: la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 3583/2026 (così riportata da ecnews.it) ha ritenuto che un accesso “seriale” al credito, con rate che eccedono il reddito netto, possa integrare la colpa grave del debitore. Dall’altro lato può pesare sul finanziatore: l’art. 76 comma 3 CCII impone al gestore di indicare anche se il soggetto finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore. Se la banca ti ha concesso un finanziamento palesemente insostenibile senza verificare nulla, quel dato entra nella relazione.

Perché è importante per te? Perché l’art. 80 comma 4 CCII stabilisce che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 21048/2025 (fonte: ecnews.it) ha precisato che quel creditore resta libero di far valere motivi di natura giuridica, ma perde la possibilità di contestare la convenienza economica. E il Tribunale di Nola, sentenza n. 11/2025 (stessa fonte), ha negato la legittimazione a contestare al finanziatore che non aveva valutato adeguatamente il merito creditizio.

Prepara quindi, per ogni finanziamento, una scheda con: data, importo, durata, rata, reddito netto dichiarato alla banca, altre rate già in corso, garanzie richieste, documenti richiesti dalla banca. È la scheda che il gestore userà per scrivere la parte sul merito creditizio.

Non dimenticare i debiti non finanziari. La diligenza riguarda anche il modo in cui hai gestito i fornitori, i tributi e i contributi. Hai continuato a ordinare merce sapendo di non poterla pagare? Hai smesso di versare l’IVA per pagare gli stipendi? Il gestore non ti giudica moralmente, ma deve descrivere la tua condotta, e una scelta difficile motivata (pagare i dipendenti prima dell’Erario per salvare l’attività) si racconta in modo diverso da un disinteresse generalizzato.

La base giuridica

La diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è indicata dall’art. 76 comma 2 lett. a) CCII insieme alle cause dell’indebitamento. Il merito creditizio è oggetto del comma 3 dello stesso articolo. La rilevanza sulla legittimazione dei creditori a contestare la convenienza discende dall’art. 80 comma 4. A differenza del piano del consumatore, dove l’art. 69 comma 1 esclude l’accesso a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nel concordato minore la condotta del debitore entra nella relazione e nel giudizio complessivo del giudice; la colpa grave resta comunque rilevante, ad esempio, per l’esdebitazione (art. 282 c.2 per la liquidazione controllata) se la procedura dovesse convertirsi.

La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 20725/2025 (ecnews.it) ha inoltre indicato il merito creditizio come elemento che rileva anche nella valutazione complessiva della proposta, accanto al confronto sui tempi di soddisfacimento dei privilegiati: un ulteriore motivo per non trattare il comma 3 come un dettaglio.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che non ti consegna la documentazione precontrattuale. Hai diritto di ottenerla: fai una richiesta scritta via PEC ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario, chiedendo copia dei contratti e della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni. Consegna al gestore la richiesta e la ricevuta di consegna: anche se la banca non risponde in tempo, il gestore potrà dare atto che hai fatto quanto era nelle tue possibilità, e la mancata collaborazione del finanziatore diventa essa stessa un dato.

Il secondo imprevisto è la scoperta di un finanziamento che oggettivamente non avresti dovuto chiedere. Non provare a giustificarlo con argomenti fragili. Ammetti l’errore, spiega il contesto (il finanziamento sembrava l’unico modo per evitare la chiusura) e mostra che il piano non lo ripete. Il gestore deve descrivere la diligenza, ma la sua relazione è più credibile, e quindi più utile a te, quando descrive anche le ombre.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. una scheda per ogni finanziamento, con il rapporto tra rata e reddito netto al momento della concessione;
2. la documentazione precontrattuale o, in mancanza, la prova della richiesta ex art. 119 TUB;
3. una nota sulla gestione dei debiti non finanziari (fornitori, tributi, contributi) negli ultimi tre anni.

Mossa 3 – Fai l’inventario degli atti degli ultimi cinque anni e di quelli impugnati dai creditori

Obiettivo della mossa: consegnare al gestore l’elenco completo degli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio e di quelli contestati dai creditori, con la documentazione e la tua spiegazione, in modo che possa valutarli e tenerne conto nel giudizio di convenienza.

Quando va fatta

Insieme alla mossa 1, perché gli atti del quinquennio sono un allegato obbligatorio della domanda (art. 75 c.1 lett. d CCII) e il gestore li esaminerà comunque. Se hai ricevuto atti di citazione in revocatoria, pignoramenti contestati o azioni di simulazione, la mossa è urgente: il gestore deve conoscerli dal primo incontro.

Come si esegue

Parti dalle visure. Chiedi una visura ipotecaria e catastale a tuo nome per gli ultimi cinque anni (e, se sei socio o amministratore, anche per le società collegate). Chiedi la visura del Pubblico registro automobilistico. Chiedi al registro delle imprese la storia della tua posizione: cessioni di quote, conferimenti, trasferimenti d’azienda. Raccogli gli atti notarili.

Poi ripassa i tuoi conti correnti con un occhio diverso: bonifici rilevanti a familiari, prelievi importanti in contanti, estinzioni anticipate di debiti verso parenti o verso un solo creditore, pagamenti di favore. Sono gli atti che un liquidatore, in caso di liquidazione controllata, potrebbe contestare.

Per ogni atto prepara una scheda: data, natura (vendita, donazione, costituzione di fondo patrimoniale, trust, cessione di quote, rinuncia a un’eredità, pagamento rilevante), controparte, corrispettivo e prova del suo effettivo pagamento, motivazione. Se l’atto è stato impugnato da un creditore, aggiungi lo stato del giudizio e una valutazione realistica dell’esito.

Questo lavoro ti serve per due ragioni. La prima è formale: la relazione deve indicare gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori (art. 76 c.2 lett. c, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). La seconda è economica, ed è quella che conta di più: gli atti impugnabili entrano nello scenario liquidatorio. Se in caso di liquidazione controllata il liquidatore potrebbe recuperare un immobile donato tre anni fa con un’azione revocatoria, il valore di quell’immobile (al netto dei costi e dei rischi della causa) entra nel confronto con la tua proposta, e la tua proposta deve essere almeno altrettanto conveniente.

Non sopravvalutare né sottovalutare questo aspetto. La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2962/2024 (così riportata da ecnews.it), ha chiarito che le azioni revocatorie o risarcitorie ipotizzate nello scenario liquidatorio richiedono una prognosi motivata, non rilievi generici. Questo vale in due direzioni: il gestore non può dare per scontato che il liquidatore recupererebbe tutto, ma nemmeno può ignorare un’azione con buone probabilità di successo. Il tuo compito è fornirgli gli elementi per una prognosi seria: date, corrispettivi, prove dei pagamenti, eventuale conoscenza dello stato di crisi da parte dell’acquirente.

Se hai compiuto un atto che effettivamente sottrae beni ai creditori, valuta con il tuo legale l’opportunità di neutralizzarlo nel piano: ad esempio facendo apportare dal familiare beneficiario una somma equivalente come risorsa esterna, oppure retrocedendo il bene. È una scelta che migliora sia la convenienza sia l’attendibilità complessiva della domanda.

La base giuridica

Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni sono un allegato della domanda di concordato minore secondo l’art. 75 comma 1 lett. d) CCII, che rinvia all’art. 94 comma 2. La relazione dell’OCC deve indicare gli atti impugnati dai creditori (art. 76 c.2 lett. c). Il giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione controllata (art. 76 c.2 lett. d) richiede di considerare anche ciò che il liquidatore potrebbe recuperare con azioni giudiziarie: non a caso l’art. 268 comma 3, in tema di liquidazione controllata, parla di attivo acquisibile “anche mediante azioni giudiziarie”. In fase di omologazione, se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3).

C’è poi un profilo più grave. L’art. 72 comma 1, applicabile al piano del consumatore, prevede la revoca dell’omologazione quando il debitore ha, con dolo o colpa grave, sottratto, occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo o commesso altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; logiche analoghe operano nel concordato minore e, in caso di frode, l’art. 80 comma 6 consente anche a un creditore o al pubblico ministero di chiedere l’apertura della liquidazione controllata. Un atto taciuto oggi è un rischio che ti accompagna per tutta la durata del piano.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il familiare che non vuole collaborare: il fratello che ha ricevuto l’immobile non intende restituirlo né apportare risorse. In questo caso non puoi obbligarlo, ma puoi costruire una proposta che tenga conto del valore recuperabile in liquidazione, offrendo ai creditori un importo almeno equivalente con altre risorse (una parte maggiore del reddito futuro, un apporto di un altro terzo). La tabella di convenienza della mossa 5 ti dirà se è sostenibile.

Il secondo imprevisto è un atto di cui non conosci tutti i dettagli, perché lo ha gestito il commercialista o perché risale a un periodo confuso. Recupera l’atto dal notaio, ricostruisci i pagamenti dagli estratti conto e, se non trovi la prova del corrispettivo, dillo apertamente al gestore: sarà lui a valutare il rischio, ma lo farà sulla base di dati veri.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. visure ipotecaria, catastale, PRA e camerale degli ultimi cinque anni;
2. una scheda per ogni atto di straordinaria amministrazione e per ogni pagamento rilevante, con la prova del corrispettivo;
3. l’elenco dei giudizi in cui i creditori hanno impugnato tuoi atti, con lo stato del procedimento.

Mossa 4 – Consegna una documentazione completa e attendibile

Obiettivo della mossa: mettere il gestore nelle condizioni di dichiarare, senza riserve, che la documentazione prodotta a corredo della domanda è completa e attendibile, cioè che tutto ciò che la legge chiede c’è e che i dati corrispondono alla realtà.

Quando va fatta

È la mossa che accompagna tutte le altre, ma ha una scadenza naturale: la documentazione deve essere completa prima che il gestore chiuda la relazione, perché la relazione va allegata alla domanda (art. 76 c.2). Considera poi che il giudice, se ritiene la domanda ammissibile ma bisognosa di chiarimenti, può concederti un termine fino a quindici giorni per integrazioni (art. 78 c.1): un termine stretto, che non basta a ricostruire anni di contabilità mancante. Ciò che manca va recuperato prima del deposito, non dopo.

Come si esegue

Costruisci una check-list sulla base dell’art. 75 comma 1 CCII, che elenca gli allegati della domanda:
– il piano, con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi;
– una relazione aggiornata sulla tua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
– l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, delle cause di prelazione e del domicilio digitale;
– gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (mossa 3);
– la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari ed entrate tue e della tua famiglia, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.

Spunta ogni voce solo quando hai il documento, non quando “sai dov’è”. Per le voci fiscali, scarica il cassetto fiscale e confronta le dichiarazioni presentate con quelle che hai in archivio. Per i debiti tributari e contributivi, richiedi l’estratto di ruolo all’agente della riscossione e l’estratto conto contributivo all’ente previdenziale: il gestore riceverà comunque le comunicazioni degli enti (art. 76 c.4), ma se le tue cifre coincidono con quelle ufficiali la questione dell’attendibilità è chiusa in partenza.

Poi lavora sull’attendibilità, che è un concetto diverso dalla completezza. La completezza risponde alla domanda “c’è tutto?”; l’attendibilità alla domanda “è vero?”. Un bilancio può esserci ed essere inattendibile: magazzino sopravvalutato, crediti verso clienti ormai inesigibili ancora iscritti al valore nominale, debiti verso soci non registrati. Lavora con il tuo commercialista per riallineare la situazione contabile alla realtà: svaluta i crediti inesigibili, rettifica il magazzino, registra i debiti mancanti. Il gestore preferisce di gran lunga un patrimonio netto negativo vero a un pareggio di facciata.

Prepara anche il domicilio digitale di ogni creditore: la PEC servirà all’OCC per le comunicazioni (art. 78 c.1 e c.4). Un elenco dei creditori senza indirizzi PEC rallenta tutto e costringe il gestore a ricerche che potevi fare tu.

Qui serve il legale insieme al commercialista: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina con lo staff di commercialisti la verifica dei documenti con lo stesso metodo con cui un gestore li esamina prima di attestarli.

La base giuridica

L’art. 76 comma 2 lett. d) CCII chiede alla relazione dell’OCC la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, insieme al giudizio sulla fattibilità del piano e sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata (testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 28576/2025, secondo la rassegna di ecnews.it, ha qualificato la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC come presupposto per l’ammissione alla procedura, precisando che la relativa verifica spetta al giudice di merito. In concreto: se la relazione non è completa e attendibile, il giudice non apre la procedura, e la Cassazione non sindaca nel merito la sua valutazione.

L’elenco degli allegati è nell’art. 75 comma 1. L’obbligo dell’OCC di interpellare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali entro sette giorni dall’incarico, con risposta entro quindici giorni, è nell’art. 76 comma 4.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il documento irreperibile: un bilancio mai depositato, scritture contabili perse con il cambio di commercialista, dichiarazioni omesse. Non presentare la domanda fingendo che quel documento non serva. Ricostruisci ciò che è ricostruibile (estratti conto, fatture elettroniche dal portale dell’Agenzia delle Entrate, corrispettivi telematici), presenta le dichiarazioni omesse se ancora possibile, e fai redigere al commercialista una situazione patrimoniale ricostruita, dichiarando apertamente le fonti utilizzate. Il gestore potrà attestare che la documentazione, pur ricostruita, è completa e attendibile nei limiti indicati, invece di dover dichiarare una carenza secca.

Il secondo imprevisto è la divergenza con i dati degli enti: l’agente della riscossione comunica un debito di 41.870 euro e tu ne avevi indicati 33.000. Non contestare d’istinto. Verifica la differenza: interessi, sanzioni, cartelle non notificate, avvisi di accertamento pendenti. Se la cifra ufficiale è corretta, aggiorna l’elenco e il piano; se è errata, documenta l’errore. In entrambi i casi consegna al gestore una nota di riconciliazione.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. la check-list dell’art. 75 comma 1 interamente spuntata, con un documento per ogni voce;
2. una riconciliazione scritta tra i tuoi dati e le comunicazioni degli enti (art. 76 c.4);
3. una situazione patrimoniale ed economica aggiornata e rettificata dal commercialista, con l’elenco dei creditori completo di PEC.

Mossa 5 – Costruisci lo scenario liquidatorio prima del gestore: la convenienza rispetto alla liquidazione controllata

Obiettivo della mossa: arrivare dal gestore con un confronto numerico, motivato e prudente, tra quanto ciascun creditore riceve con la tua proposta e quanto riceverebbe se i tuoi beni e la parte aggredibile del tuo reddito finissero in liquidazione controllata, così che il giudizio di convenienza della relazione possa essere positivo.

Quando va fatta

Dopo le mosse 3 e 4, perché lo scenario liquidatorio si costruisce sull’elenco completo dei beni, dei debiti e degli atti recuperabili. Ma prima di scrivere la proposta definitiva: se scrivi la proposta prima di sapere quanto renderebbe la liquidazione, rischi di offrire meno del minimo e di doverla rifare. Ricorda che dopo l’apertura il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per aderire o contestare (art. 78 c.2 lett. c): ogni contestazione sulla convenienza sarà misurata sui numeri che hai messo nella relazione.

Come si esegue

Costruisci due colonne per ogni creditore o classe di creditori: “con la proposta” e “con la liquidazione controllata”.

Per la colonna della liquidazione, procedi così:
1. Elenca i beni liquidabili: immobili, beni mobili registrati, macchinari, attrezzature, rimanenze, crediti verso clienti esigibili, partecipazioni, somme sui conti.
2. Escludi ciò che non entra nella liquidazione: secondo l’art. 268 comma 4 restano fuori, tra l’altro, i crediti impignorabili, la parte di stipendi, pensioni e guadagni che il giudice riserva al mantenimento tuo e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili.
3. Attribuisci a ogni bene un valore di realizzo, non un valore di mercato: considera i ribassi tipici delle vendite competitive forzate, i tempi, i costi di custodia e di pubblicità. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026 (ecnews.it), ha ricordato che il valore di liquidazione non coincide con il valore di mercato e va costruito su uno scenario concreto, al netto delle spese.
4. Aggiungi la quota di reddito aggredibile per la durata della liquidazione: considera che, per le persone fisiche, l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), e la rassegna di ecnews.it indica appunto i 36 mesi come orizzonte di riferimento per stimare il reddito acquisibile.
5. Aggiungi il ricavato prudente delle azioni recuperatorie individuate nella mossa 3, al netto dei costi e del rischio di soccombenza.
6. Sottrai i costi della liquidazione: compenso del liquidatore, spese di procedura, prededuzioni.
7. Distribuisci il ricavato netto rispettando l’ordine delle prelazioni: prima i creditori ipotecari e pignoratizi sul ricavato dei rispettivi beni, poi i privilegiati generali, infine i chirografari.

Per la colonna della proposta, riporta per ciascun creditore quanto riceve, quando lo riceve e con quali garanzie di adempimento. Se paghi in cinque anni, attualizza i flussi: centomila euro tra cinque anni valgono meno di centomila euro subito. La rassegna di ecnews.it sottolinea che per i pagamenti dilazionati il confronto va attualizzato e che un confronto tra importi nominali non basta; il Tribunale di Milano, sentenza n. 263/2025 (stessa fonte), ha indicato il tempo come indice di convenienza.

Un piano conveniente non è quello che paga “tanto”: è quello che paga a ciascun creditore almeno quanto otterrebbe in liquidazione, tenuto conto dei tempi. Se un solo creditore riceve meno, la sua contestazione può bloccare l’omologazione (art. 80 c.3).

Aggiungi infine una sezione sui fattori qualitativi: la continuità dell’attività che preserva il valore dell’avviamento e i rapporti con i clienti, la conservazione dei posti di lavoro, le risorse esterne che in liquidazione non arriverebbero (un familiare apporta denaro solo se il concordato va a buon fine). Sono elementi che il gestore può valorizzare nel giudizio di convenienza, purché quantificati.

La base giuridica

L’art. 76 comma 2 lett. d) CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, richiede che la relazione contenga anche il giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. L’art. 80 comma 3 stabilisce che, se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Lo stesso comma disciplina il cosiddetto cram down fiscale e contributivo: il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per loro rispetto alla liquidazione.

Su quest’ultimo punto la relazione del gestore diventa decisiva. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 5866/2026 (ecnews.it) ha affermato che nel cram down fiscale il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente dissenziente, con un controllo penetrante: significa che il giudice entra nei numeri, e i numeri sono quelli della relazione. Nella stessa direzione il Tribunale di Roma, Sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025 (NT+ Diritto), ha omologato il concordato minore di un professionista applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa; e il Tribunale di Avezzano, sentenza n. 357/2025 (ecnews.it), ha precisato che il cram down è giustificato solo se la proposta non è peggiore della liquidazione.

Sul rapporto tra giudice e creditori, ricorda la distinzione tracciata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1521/2013 (richiamata da ecnews.it) tra fattibilità giuridica, oggetto del controllo del giudice, e convenienza economica, rimessa ai creditori. Il Tribunale di Ancona, sentenza n. 8/2024, e il Tribunale di Napoli, Sez. VII, con la sentenza del 14 gennaio 2026 in un concordato minore in continuità (diritto.it), hanno ribadito che, in assenza di contestazioni specifiche, il tribunale non valuta la convenienza. Questo non riduce il peso della relazione: lo sposta sui creditori, che votano leggendo proprio il giudizio di convenienza del gestore. La Corte d’Appello di Cagliari, sentenza n. 498/2025 (ecnews.it), ha valorizzato la circostanza che la maggioranza dei creditori avesse ritenuto conveniente la proposta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è lo scenario liquidatorio più ricco della tua proposta. Succede quando hai un immobile libero di valore, o un atto revocabile importante. Non provare a “limare” le stime per far quadrare i conti: il gestore non può attestarle e un creditore attento le contesterà. Le alternative serie sono tre: aumentare l’offerta (destinando più reddito futuro o allungando, entro limiti ragionevoli, la durata), inserire una risorsa esterna, oppure includere nel piano la vendita del bene che rende conveniente la liquidazione. Se nessuna delle tre è percorribile, è il momento di chiederti se il concordato minore sia davvero lo strumento giusto.

Il secondo imprevisto è il creditore che contesta la tua stima. Prepara fin da subito una perizia indipendente e motivata, con i comparabili e le ragioni dei ribassi applicati. Se la contestazione arriva, il giudice sentirà te e l’OCC (art. 80 c.3): arrivare con una stima documentata cambia l’esito.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. una tabella di confronto creditore per creditore (o classe per classe), con la colonna “proposta” attualizzata e la colonna “liquidazione” al netto dei costi;
2. le perizie o le stime motivate di tutti i beni rilevanti;
3. la verifica che nessun creditore riceva con la proposta meno di quanto otterrebbe in liquidazione.

Mossa 6 – Prepara l’attestazione sui crediti privilegiati soddisfatti in parte

Obiettivo della mossa: se il tuo piano non paga per intero i creditori con privilegio, pegno o ipoteca, fornire al gestore gli elementi per attestare il valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione e dimostrare che quei creditori ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 5, perché ne è un’applicazione specifica e più rigorosa. Ma la perizia sui beni gravati va commissionata il prima possibile, idealmente nelle prime settimane dall’incarico al gestore: è il documento che richiede più tempo (sopralluoghi, accesso agli atti urbanistici, verifica della conformità catastale) e senza il quale la relazione non può essere chiusa.

Come si esegue

Identifica tutti i creditori con causa di prelazione: la banca con ipoteca sull’immobile, la finanziaria con privilegio sul veicolo, il fornitore con privilegio speciale, l’Erario e l’ente previdenziale con privilegio generale sui mobili, i dipendenti. Per ciascuno annota il bene su cui insiste la prelazione (per i privilegi generali, l’insieme dei beni mobili).

Fai stimare ogni bene da un perito indipendente, chiedendo due valori distinti: il valore di mercato e il valore di realizzo in una vendita competitiva forzata, con le ragioni della differenza. La norma parla di valore di mercato attestato dall’OCC: il gestore deve poterlo verificare, quindi la perizia deve essere motivata, con comparabili, stato manutentivo, conformità urbanistica e catastale, eventuali vincoli e occupazioni.

Calcola poi, per ciascun creditore privilegiato, quanto riceverebbe dalla liquidazione del bene gravato, al netto dei costi della vendita e della quota di costi della procedura che graverebbe su quel ricavato. Quello è il minimo che la tua proposta deve garantirgli. Per la parte del credito che eccede quanto il bene può dare, il creditore privilegiato diventa, per il voto, un chirografario: secondo l’art. 79 comma 1, i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua.

Valuta anche i tempi. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 20725/2025 (ecnews.it) ha affermato che nella falcidia dei privilegiati il confronto deve considerare i tempi di soddisfacimento. Se paghi il creditore ipotecario in rate su cinque anni, la somma nominale deve essere superiore al valore di realizzo, perché va confrontata con il ricavato che il creditore otterrebbe dalla vendita forzata in un tempo diverso. Il Tribunale di Avezzano, sentenza n. 357/2025 (stessa fonte), ha ricordato che la falcidia non può tradursi in una espropriazione senza indennizzo.

Rispetta l’ordine delle prelazioni. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; il Tribunale di Milano, sentenza n. 263/2025 (ecnews.it), ha ricordato che il contenuto del piano è libero ma l’ordine delle prelazioni va rispettato. Non puoi quindi pagare i chirografari più dei privilegiati di grado anteriore senza una giustificazione compatibile con le regole sulla distribuzione.

Controlla infine se rientri in una delle due eccezioni dell’art. 75. Se sei una persona fisica e hai un mutuo ipotecario sull’abitazione principale, il comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. 136/2024) consente di continuare a pagare le rate alle scadenze convenute se sei in regola con i pagamenti alla data della domanda, o se il giudice ti autorizza a pagare capitale e interessi scaduti, a condizione che l’OCC attesti che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori. Se prosegui l’attività, il comma 3 consente lo stesso meccanismo per il mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni. In entrambi i casi l’attestazione del gestore è la condizione: senza una perizia che mostri un valore di mercato superiore al debito residuo, il gestore non può firmarla.

La base giuridica

L’art. 75 comma 2 CCII consente di soddisfare non integralmente i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. I commi 2-bis e 3 disciplinano il pagamento regolare dei mutui sull’abitazione principale e sui beni strumentali, sempre previa attestazione dell’OCC. L’art. 79 comma 1 regola il voto dei privilegiati soddisfatti in parte. È un’attestazione diversa e ulteriore rispetto al giudizio di convenienza generale della relazione: riguarda il singolo creditore privilegiato e il singolo bene.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la perizia che dà un valore troppo basso per far funzionare il 2-bis (il debito residuo del mutuo prima casa supera il valore di mercato). In questo caso il gestore non può attestare la condizione e il mutuo non può essere pagato “alle scadenze convenute” con quel meccanismo. Puoi però trattare la banca come creditore privilegiato falcidiato ai sensi del comma 2: le offri almeno il valore di realizzo dell’immobile, attualizzato, e la parte eccedente vota come chirografo. È una strada diversa, che richiede una trattativa con la banca e un’attenta valutazione del rischio di perdere l’abitazione in caso di inadempimento.

Il secondo imprevisto è il creditore privilegiato che contesta la perizia. Fai motivare al perito ogni scelta e conserva i comparabili. Il gestore può chiedere chiarimenti o una seconda stima: accetta, perché un’attestazione fondata su due stime convergenti è molto più solida in sede di omologazione.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. una perizia indipendente per ogni bene gravato da prelazione, con valore di mercato e valore di realizzo motivati;
2. una tabella che mostri, per ogni privilegiato, il minimo da liquidazione (attualizzato) e quanto riceve con la proposta;
3. la verifica dei presupposti dei commi 2-bis o 3 dell’art. 75, se intendi continuare a pagare il mutuo alle scadenze originarie.

Mossa 7 – Metti alla prova la fattibilità del piano e stima i costi presumibili della procedura

Obiettivo della mossa: consegnare al gestore un piano finanziario sostenibile nel tempo, con le fonti di copertura documentate, e una stima realistica dei costi della procedura, così che possa esprimere un giudizio positivo sulla fattibilità e indicare i costi presumibili come richiesto dalla legge.

Quando va fatta

Dopo le mosse 5 e 6, quando conosci il minimo da offrire a ciascun creditore. Prima del deposito, perché la fattibilità del piano è verificata dal giudice già all’apertura (ammissibilità) e poi all’omologazione (art. 80 c.1), e il giudice parte dal giudizio del gestore.

Come si esegue

Costruisci un piano mensile per tutta la durata della proposta. Per ogni mese indica: entrate dell’attività (con la base storica che le giustifica), costi di gestione, imposte correnti, contributi correnti, quanto serve al mantenimento della famiglia, rata a favore dei creditori, eventuali risorse esterne. Il saldo di ogni mese deve essere positivo, o compensato da riserve dimostrate.

Giustifica le entrate. Se sei un artigiano o un professionista, allega i contratti in corso, gli ordini, la serie storica del fatturato. Se prevedi un aumento rispetto al passato, spiega da dove arriva. Il gestore deve poter dire che le previsioni sono prudenti: le proiezioni ottimistiche sono la prima causa di un giudizio negativo sulla fattibilità e, più avanti, della revoca per inadempimento.

Documenta le risorse esterne. Se un familiare apporta denaro, fai sottoscrivere un impegno scritto, irrevocabile e condizionato solo all’omologazione, con la prova della disponibilità (estratto conto, delibera di finanziamento). Se l’apporto viene da un terzo che acquista un bene, allega la proposta d’acquisto. Ricorda che, se non prosegui l’attività, l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo è condizione stessa di ammissibilità (art. 74 c.2): il gestore dovrà dare conto anche di questo.

Inserisci un margine di sicurezza. Prevedi uno scenario di stress (calo del fatturato del 10-15%, un mese di fermo) e mostra che il piano regge o come si adatta.

Poi stima i costi presumibili della procedura, che il gestore deve indicare (art. 76 c.2 lett. e). Comprendi:
– il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri del D.M. 202/2014;
– l’eventuale compenso del commissario giudiziale, se il giudice lo nomina ai sensi dell’art. 78 comma 2-bis (ad esempio quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni o su tua richiesta);
– le spese di pubblicità e di trascrizione (art. 78 c.2 lett. a e b);
– il contributo unificato e le altre spese di giustizia previste per legge, da verificare presso la cancelleria del tribunale competente;
– le perizie di stima e le eventuali spese per le vendite competitive previste dal piano;
– i compensi degli altri professionisti di cui ti avvali per la redazione del piano e della proposta.

Questi costi vanno previsti nel piano, nelle prime rate o con un accantonamento iniziale: sono costi della procedura che devono essere coperti prima o insieme ai pagamenti ai creditori. Un piano che li dimentica non è fattibile.

La base giuridica

L’art. 76 comma 2 lett. d) CCII inserisce il giudizio sulla fattibilità del piano nella relazione dell’OCC, insieme alla completezza della documentazione e alla convenienza; la lettera e) chiede l’indicazione presunta dei costi della procedura (lettere modificate dal D.Lgs. 136/2024, che ha abrogato le lettere f e g). L’art. 80 comma 1 subordina l’omologazione alla verifica dell’ammissibilità giuridica e della fattibilità economica del piano, oltre che al raggiungimento della maggioranza. La distinzione tracciata dalle Sezioni Unite n. 1521/2013 (ecnews.it) chiarisce che la fattibilità è oggetto del controllo del giudice, che quindi non si ferma al giudizio del gestore ma lo usa come base.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il piano che non regge allo stress test. Non nasconderlo: riduci l’offerta ai chirografari (sempre nel rispetto del minimo da liquidazione), allunga la durata entro limiti ragionevoli o cerca una risorsa esterna. Un piano più modesto ma sostenibile è preferibile a uno ambizioso che il gestore non può dichiarare fattibile.

Il secondo imprevisto è un costo della procedura più alto del previsto, ad esempio perché il giudice nomina un commissario giudiziale. Prevedi una riserva di cassa nelle prime rate del piano o un impegno di un terzo a coprire le spese di procedura.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. un piano finanziario mensile con saldi positivi e fonti documentate;
2. uno scenario di stress che dimostri la tenuta del piano o le correzioni previste;
3. un prospetto dei costi presumibili della procedura, inserito nel piano con la relativa copertura.

Mossa 8 – Leggi la bozza di relazione, gestisci i rilievi e conosci la responsabilità del gestore

Obiettivo della mossa: arrivare al deposito con una relazione del gestore che hai potuto leggere e commentare, avendo sanato i rilievi sanabili, e sapere come reagire se la relazione resta negativa o se il giudice chiede integrazioni.

Quando va fatta

Prima del deposito della domanda, quando il gestore ti comunica la bozza o le sue conclusioni provvisorie. E poi in tutte le fasi successive: entro il termine fino a quindici giorni che il giudice può concederti per integrazioni (art. 78 c.1), entro i trenta giorni per il reclamo contro il decreto di inammissibilità (stesso comma), durante il termine non superiore a trenta giorni assegnato ai creditori per aderire o contestare (art. 78 c.2 lett. c).

Come si esegue

Chiedi al gestore un incontro prima della chiusura della relazione. Non per “negoziare” il contenuto, ma per verificare che abbia ricevuto e compreso tutti i documenti. Leggi le sue conclusioni provvisorie voce per voce, nell’ordine dell’art. 76 comma 2:
1. cause dell’indebitamento e diligenza (lett. a);
2. ragioni dell’incapacità di adempiere (lett. b);
3. atti impugnati dai creditori (lett. c);
4. completezza e attendibilità della documentazione, fattibilità del piano, convenienza rispetto alla liquidazione controllata (lett. d);
5. costi presumibili della procedura (lett. e);
6. merito creditizio dei finanziatori (comma 3);
7. se paghi in parte i privilegiati, attestazione del valore di mercato dei beni (art. 75 c.2) ed eventualmente dei presupposti dei commi 2-bis o 3.

Per ogni rilievo chiediti: è sanabile con un documento? Con una correzione del piano? Con una spiegazione? Se è sanabile, sanalo per iscritto, con una nota indirizzata al gestore e i documenti allegati. Se non lo è, valuta con il tuo legale se depositare comunque o rinviare.

Ricorda che la relazione è del gestore, non tua. Il gestore risponde di ciò che attesta, e proprio per questo non ti farà un favore scrivendo ciò che non è verificato. La sua responsabilità ha più livelli:
– civile: come ogni professionista, risponde secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata (art. 1176 comma 2 c.c.); un’attestazione negligente che induce in errore i creditori o il giudice può fondare richieste risarcitorie;
– sul compenso: nella disciplina del piano del consumatore il legislatore lega espressamente la liquidazione del compenso dell’OCC alla sua diligenza (art. 71 c.6) e, in caso di piano non eseguito, all’attività effettivamente svolta (art. 71 c.5); la stessa logica di responsabilizzazione attraversa l’intera disciplina del sovraindebitamento;
– penale: il CCII prevede sanzioni penali anche per il componente dell’OCC che rende false attestazioni (art. 344 CCII), accanto a quelle per il debitore che, ad esempio, produce documentazione falsa o occulta parte dell’attivo;
– professionale: il gestore deve possedere e conservare i requisiti di indipendenza e professionalità richiesti dalla legge (artt. 358 CCII e D.M. 202/2014) e opera sotto la vigilanza dell’organismo e del giudice.

Questa responsabilità è la tua garanzia, non il tuo ostacolo: una relazione positiva firmata da chi ne risponde pesa molto di più, davanti ai creditori e al giudice, di qualsiasi tua dichiarazione.

Dopo il deposito, presidia i termini. Se il giudice ti concede fino a quindici giorni per integrare (art. 78 c.1), prepara le integrazioni con il gestore, che dovrà eventualmente aggiornare la relazione. Se la domanda è dichiarata inammissibile, hai trenta giorni dalla comunicazione per il reclamo, ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati (art. 78 c.1): conta solo ciò che hai depositato. Se la procedura si apre, il gestore comunica proposta e decreto ai creditori; dopo il voto e le eventuali contestazioni, il giudice, verificati ammissibilità, fattibilità e maggioranza, omologa con sentenza (art. 80 c.1). Se non omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su tua istanza, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5); il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7).

La base giuridica

Oltre all’art. 76 commi 2 e 3 e all’art. 75 comma 2, la mossa si fonda sull’art. 78 (apertura, integrazioni, reclamo, termine per le adesioni, misure protettive), sull’art. 79 (maggioranze e silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione nel termine, il creditore si intende consenziente nei termini in cui la proposta gli è stata trasmessa) e sull’art. 80 (omologazione, contestazioni, diniego). Per la responsabilità del gestore, sull’art. 1176 c.2 c.c. e sulle disposizioni del CCII sopra richiamate.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la relazione che resta negativa su una voce. Se il rilievo riguarda la completezza documentale, torna alla mossa 4 e non depositare finché non è sanato: la Cassazione, nell’ordinanza n. 28576/2025 (ecnews.it), ha ricordato che completezza e attendibilità sono presupposto di ammissione. Se riguarda la convenienza, torna alla mossa 5: correggi la proposta. Se riguarda la diligenza, valuta con il legale l’impatto sul giudizio complessivo e se lo strumento sia ancora adatto, o se convenga valutare un’altra strada.

Il secondo imprevisto è il creditore che, dopo l’apertura, contesta la relazione. Preparati insieme al gestore: la contestazione sulla convenienza si decide confrontando il credito dell’opponente con l’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3), e il giudice sente sia te sia l’OCC. Se il contestatore è un finanziatore che ha concesso credito senza valutare il merito creditizio, verifica con il legale se ricorre la preclusione dell’art. 80 comma 4.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai:
1. letto le conclusioni del gestore su ogni voce dell’art. 76 c.2 e c.3 e dell’art. 75 c.2;
2. sanato per iscritto ogni rilievo sanabile, con documenti allegati;
3. un calendario dei termini successivi al deposito (integrazioni, reclamo, adesioni), condiviso con il legale e con il gestore.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse. Non sono casi reali.

Situazione di partenza comune. Impresa individuale artigiana (impresa minore), attività in prosecuzione. Debiti complessivi 214.760 €: mutuo con ipoteca sul laboratorio 96.340 €; debiti tributari 52.180 €; debiti contributivi 18.910 €; fornitori chirografari 47.330 €. Laboratorio: valore di mercato stimato 118.000 €, valore di realizzo in vendita forzata 82.600 €. Attrezzature: realizzo 6.800 €. Reddito mensile aggredibile oltre il mantenimento della famiglia: 420 €.

Scenario liquidatorio di riferimento. Ricavato laboratorio 82.600 € meno costi di vendita e quota di costi della procedura 9.450 € = 73.150 € al creditore ipotecario (75,9% del suo credito). Attrezzature 6.800 € più reddito per 36 mesi (420 × 36 = 15.120 €) = 21.920 €, meno costi 3.100 € = 18.820 € ai privilegiati generali (contributi e tributi, secondo il rispettivo grado). Fornitori chirografari: zero.

Simulazione 1 – Chi parte dalla mossa 1 entro la prima settimana. Incarico al gestore lunedì 2 novembre 2026. Entro lunedì 9 novembre l’OCC avvisa agente della riscossione e uffici fiscali; le risposte arrivano entro martedì 24 novembre. Il debitore ha già consegnato tabella dei debiti, racconto della crisi e cassetto fiscale: l’agente comunica 52.180 €, cifra identica a quella dichiarata. Perizia sul laboratorio consegnata il 30 novembre. Proposta: alla banca 81.000 € in 60 rate mensili (valore attualizzato superiore a 73.150 €); ai privilegiati generali 26.400 € in 60 mesi; ai fornitori il 9% (4.260 €), con un apporto di un familiare di 6.000 € destinato ai costi della procedura e ai chirografari. Il gestore attesta completezza, attendibilità, fattibilità, convenienza per ciascun creditore e il valore di mercato del laboratorio ai sensi dell’art. 75 c.2. Esito: relazione positiva, domanda depositata a inizio dicembre.

Simulazione 2 – Chi salta la mossa 6. Stessa situazione, ma il debitore offre alla banca 60.000 € in 60 rate, ragionando sul valore catastale del laboratorio. Il gestore, verificata la perizia, rileva che il creditore ipotecario riceverebbe meno del ricavato netto della liquidazione (73.150 €): non può attestare il presupposto dell’art. 75 c.2. Il debitore deve riscrivere la proposta: per pagare alla banca 81.000 € riduce la percentuale ai fornitori e allunga di sei mesi la durata. Il ritardo è di circa cinque settimane; se nel frattempo un creditore avvia un pignoramento, il debitore non ha ancora alcuna protezione, perché le misure dell’art. 78 c.2 lett. d arrivano solo con il decreto di apertura.

Simulazione 3 – Chi tace un atto del quinquennio (mossa 3 saltata). Nel 2023 il debitore ha donato alla figlia una quota di un terreno del valore di 24.500 €. Non lo dichiara; il gestore lo scopre dalla visura ipotecaria. Lo scenario liquidatorio cambia: il liquidatore potrebbe agire per recuperare la quota; con una prognosi motivata e prudenziale (valore 24.500 €, meno costi e rischio di causa stimati in 8.900 €) l’attivo recuperabile cresce di 15.600 €, che in liquidazione andrebbero ai privilegiati generali. La proposta originaria (26.400 € nominali in 60 mesi, contro 18.820 + 15.600 = 34.420 € in liquidazione) non è più conveniente per quei creditori. Inoltre il silenzio pesa sull’attendibilità. Il debitore deve ottenere dalla figlia un apporto di almeno 9.000 € circa e una nota di spiegazione; il gestore valuterà se la documentazione, completata, possa dirsi attendibile.

Simulazione 4 – Chi deposita con un documento mancante e poi rincorre i termini. Domanda depositata senza la dichiarazione IVA di un anno. Variante A: il giudice, con decreto del 15 dicembre 2026 (martedì), concede 15 giorni per integrare; il termine scade mercoledì 30 dicembre 2026, in pieno periodo festivo, quando commercialista e uffici lavorano a ritmo ridotto. Il debitore ce la fa solo perché aveva già chiesto i dati al vecchio consulente. Variante B: il giudice ritiene la carenza non sanabile e dichiara la domanda inammissibile con decreto comunicato mercoledì 9 dicembre 2026. Il reclamo va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione, cioè entro venerdì 8 gennaio 2027; ma in sede di reclamo piano e proposta non si modificano (art. 78 c.1), e il documento mancante resta mancante. In entrambe le varianti il debitore che aveva completato la mossa 4 prima del deposito non avrebbe corso alcun rischio.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda l’ordine. Il gestore della crisi scrive la sua relazione seguendo l’art. 76 comma 2: cause e diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, atti impugnati, completezza e attendibilità, fattibilità, convenienza rispetto alla liquidazione controllata, costi presumibili; aggiunge il merito creditizio dei finanziatori (comma 3) e, se paghi in parte i privilegiati, l’attestazione del valore di mercato dei beni gravati (art. 75 comma 2). Il tuo piano d’azione segue lo stesso ordine, perché ogni tua mossa produce il materiale per una voce della relazione.

Una relazione positiva non si ottiene chiedendola: si ottiene consegnando al gestore, nell’ordine in cui li cercherà, i documenti che gli permettono di attestarla.

Stampa questa tabella e tienila accanto alla tua pratica.

Mossa Obiettivo Termine di riferimento Rischio se la salti
1. Storia del debito Cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità di adempiere documentate Prima dell’incarico o entro la prima settimana (art. 76 c.4: 7 + 15 giorni per gli enti) Relazione generica, inammissibilità (Cass. 11603/2026)
2. Diligenza e merito creditizio Dimostrare la tua diligenza e verificare quella dei finanziatori Prime due settimane; comunque prima del termine per le adesioni (max 30 giorni, art. 78 c.2 lett. c) Giudizio negativo sulla condotta; perdi la preclusione dell’art. 80 c.4 verso il finanziatore colpevole
3. Atti del quinquennio Elenco e valutazione degli atti di straordinaria amministrazione e di quelli impugnati Insieme alla mossa 1 Scenario liquidatorio sottostimato, perdita di attendibilità, rischio di frode
4. Documentazione Completezza e attendibilità (art. 75 c.1) Prima del deposito; dopo restano al massimo 15 giorni (art. 78 c.1) Inammissibilità (Cass. 28576/2025)
5. Scenario liquidatorio Convenienza per ogni creditore rispetto alla liquidazione controllata Prima di scrivere la proposta definitiva Contestazioni accolte, mancata omologazione (art. 80 c.3)
6. Privilegiati falcidiati Attestazione del valore di mercato dei beni gravati (art. 75 c.2, 2-bis, 3) Perizia nelle prime settimane Il gestore non può attestare; proposta da riscrivere
7. Fattibilità e costi Piano sostenibile e costi della procedura coperti Prima del deposito Giudizio negativo di fattibilità; revoca futura per inadempimento
8. Bozza e termini Rilievi sanati, termini presidiati, responsabilità del gestore chiara Prima del deposito; reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione Deposito di una relazione negativa; reclamo senza possibilità di modificare il piano

Gli scenari di deviazione

Anche il piano meglio costruito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario A – Un creditore accelera e avvia o prosegue un’esecuzione mentre prepari la domanda

Sei alla mossa 4, il gestore sta ancora lavorando, e la banca notifica un pignoramento immobiliare sul laboratorio, oppure un fornitore pignora i crediti verso i tuoi clienti. Le misure protettive del concordato minore arrivano solo con il decreto di apertura: è il giudice che, su tua istanza, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d). Prima di quel decreto, il pignoramento va avanti.

Il piano B è accelerare il deposito senza sacrificare la completezza. Concentra le energie sulle voci che bloccano l’ammissibilità (documentazione dell’art. 75 c.1, cause e diligenza, convenienza) e chiedi al gestore di chiudere la relazione su quei punti; deposita la domanda con l’istanza di misure protettive. Nel frattempo, con il legale, verifica i vizi dell’esecuzione e valuta le opposizioni proponibili, perché ogni settimana guadagnata nel processo esecutivo è una settimana utile per arrivare al decreto di apertura. Non depositare una domanda incompleta solo per fermare l’esecuzione: una declaratoria di inammissibilità ti lascerebbe senza protezione e con un reclamo in cui non puoi modificare piano e proposta.

Scenario B – Hai lasciato scadere un termine

Il giudice ti ha concesso quindici giorni per integrare e non ce l’hai fatta, oppure è scaduto il termine per il reclamo contro il decreto di inammissibilità. Il termine scaduto non si recupera.

Il piano B è distinguere ciò che è perduto da ciò che è ancora possibile. Un decreto di inammissibilità non reclamato chiude quella domanda, ma la legge non ti impedisce di presentare una nuova domanda costruita correttamente, ripartendo dalle mosse: verifica con il legale e con il gestore i tempi e le condizioni. Nel frattempo, valuta le alternative. Se il patrimonio e il reddito non consentono un concordato conveniente, la liquidazione controllata (art. 268), su tua istanza, con la prospettiva dell’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), può diventare la strada più realistica; se sei persona fisica e non hai alcuna utilità da offrire, valuta i presupposti dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), che è concessa una sola volta e richiede anch’essa una relazione dell’OCC. Ogni strada ha conseguenze diverse: scegli solo dopo averle confrontate.

Scenario C – Un documento è irreperibile

Il vecchio commercialista non restituisce le scritture contabili, un bilancio non è mai stato approvato, un contratto di finanziamento è andato perso. Il gestore non può attestare la completezza di ciò che manca.

Il piano B è ricostruire, dichiarare e documentare lo sforzo. Chiedi formalmente la restituzione delle scritture al vecchio consulente, via PEC, e conserva la ricevuta. Recupera i dati dalle fonti pubbliche: fatture elettroniche e corrispettivi dal portale dell’Agenzia delle Entrate, cassetto fiscale, estratti conto bancari, visure camerali. Chiedi alla banca, ai sensi dell’art. 119 TUB, copia del contratto perso. Fai redigere al commercialista una situazione patrimoniale ricostruita con l’indicazione delle fonti utilizzate. Consegna tutto al gestore con una nota che spieghi che cosa manca, perché manca e come è stato sostituito. Il gestore valuterà se la documentazione, così integrata, sia completa e attendibile; tu avrai fatto tutto ciò che era in tuo potere, ed è proprio questo che la relazione deve poter dire.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 3?
Puoi iniziare a stimare i beni, ma non puoi chiudere lo scenario liquidatorio senza aver completato l’inventario degli atti del quinquennio. Un atto revocabile scoperto dopo può cambiare il confronto, come mostra la simulazione 3. Commissiona pure subito le perizie, ma finalizza la tabella di convenienza solo dopo la mossa 3.

Posso scegliere io il gestore della crisi?
La domanda di concordato minore è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; dove manca un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal presidente del tribunale o da un giudice delegato (art. 76 c.1). Il gestore è designato secondo le regole dell’organismo. Quello che puoi fare è scegliere l’OCC competente e presentarti con una pratica ordinata.

Il gestore può rifiutarsi di attestare la convenienza anche se io sono convinto che il piano sia buono?
Sì, se i numeri non la dimostrano. Il gestore risponde di ciò che attesta. Se non sei d’accordo, chiedi su quali dati si fonda il suo giudizio e confrontali con le tue perizie. Se il disaccordo resta, la strada corretta è migliorare la proposta, non cercare un’attestazione più “morbida”.

Se il gestore scrive che la mia diligenza è stata scarsa, la domanda è persa?
Non necessariamente. Nel concordato minore la condotta del debitore entra nel giudizio complessivo, ma la relazione deve descriverla, non solo qualificarla. Un comportamento imprudente spiegato, contestualizzato e corretto si valuta diversamente da uno occultato. Diverso è il caso in cui emergano atti in frode: lì il rischio riguarda l’ammissibilità e, più avanti, la revoca.

Devo rifare la relazione se cambio la proposta dopo averla vista?
Sì, il gestore deve aggiornare la relazione, perché convenienza, fattibilità e attestazione sui privilegiati si riferiscono a quella proposta. Per questo conviene correggere la proposta prima che il gestore chiuda la relazione, non dopo il deposito; e ricorda che in sede di reclamo contro l’inammissibilità piano e proposta non si modificano (art. 78 c.1).

Se non rispondo ai creditori o loro non rispondono, che succede?
Per i creditori vale il silenzio-assenso: se non comunicano all’OCC la loro posizione nel termine assegnato, si intende che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa (art. 79 c.3). Questo rende ancora più importante che la proposta trasmessa, e la relazione che la accompagna, siano chiare e complete: il silenzio vale come adesione a ciò che il creditore ha ricevuto.

La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate; dove la fonte non indicava la data, è riportato solo numero e anno.

A sostegno delle mosse 1 e 2 (cause, diligenza, merito creditizio)
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603/2026 – La relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e questa indicazione è presupposto di ammissibilità. Rilevanza: giustifica la cura della mossa 1; una relazione generica su questo punto espone all’inammissibilità.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3583/2026 – Il ricorso ripetuto al credito, con rate superiori al reddito netto, può integrare colpa grave del debitore. Rilevanza: spiega perché nella mossa 2 devi ricostruire il rapporto rata/reddito di ogni finanziamento.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025 – Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza, ma conserva le censure di natura giuridica. Rilevanza: chiarisce i limiti dell’art. 80 c.4 e il valore della verifica sul merito creditizio.
– Trib. Nola, sent. n. 11/2025 – Il finanziatore che non ha valutato adeguatamente il merito creditizio non può contestare il piano sotto il profilo della convenienza. Rilevanza: mostra l’effetto pratico dell’indicazione richiesta dall’art. 76 c.3.

A sostegno delle mosse 3 e 4 (atti, completezza, attendibilità)
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 – Completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sono presupposto di ammissione, e la loro verifica è rimessa al giudice di merito. Rilevanza: è il fondamento della mossa 4.
– App. Roma, sent. n. 2962/2024 – Le azioni revocatorie o risarcitorie ipotizzate nello scenario liquidatorio devono essere sostenute da una prognosi motivata, non da affermazioni generiche. Rilevanza: guida la valutazione degli atti del quinquennio nella mossa 3.

A sostegno della mossa 5 (convenienza)
– Cass. civ., Sez. Un., n. 1521/2013 – Il controllo del giudice riguarda la fattibilità giuridica; la convenienza economica è rimessa ai creditori. Rilevanza: spiega perché la relazione deve informare correttamente i creditori.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5866/2026 – Nel cram down fiscale il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente dissenziente, con un controllo approfondito. Rilevanza: la relazione dell’OCC è la base numerica di quel controllo.
– App. Reggio Calabria, sent. n. 461/2026 – Il valore di liquidazione non coincide con quello di mercato e va costruito su uno scenario concreto, al netto delle spese. Rilevanza: impone il metodo della mossa 5.
– App. Cagliari, sent. n. 498/2025 – Il consenso della maggioranza dei creditori sulla convenienza è un indice principale di idoneità della proposta. Rilevanza: conferma il peso della relazione nella fase di voto.
– Trib. Roma, Sez. XIV, sent. n. 753 del 22 settembre 2025 – Omologa il concordato minore di un professionista con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa. Rilevanza: esempio di convenienza dimostrata verso il creditore pubblico dissenziente.
– Trib. Napoli, Sez. VII, sent. 14 gennaio 2026 – In un concordato minore in continuità, il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranze; in assenza di contestazioni specifiche non valuta la convenienza. Rilevanza: mostra che cosa controlla il giudice e che cosa resta affidato ai creditori.
– Trib. Ancona, sent. n. 8/2024 – Il tribunale non valuta la convenienza economica, che spetta ai creditori. Rilevanza: stesso principio, applicato con un confronto numerico.

A sostegno della mossa 6 (privilegiati falcidiati)
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20725/2025 – Nella falcidia dei privilegiati il confronto con la liquidazione deve tener conto dei tempi di soddisfacimento; rileva anche il merito creditizio. Rilevanza: impone l’attualizzazione dei pagamenti rateali.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 – Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: limita la libertà di distribuzione nella proposta.
– Trib. Milano, sent. n. 263/2025 – Il piano ha contenuto libero ma deve rispettare l’ordine delle prelazioni; il fattore tempo è indice di convenienza. Rilevanza: conferma i due criteri della mossa 6.
– Trib. Avezzano, sent. n. 357/2025 – La falcidia non può risolversi in un’espropriazione senza indennizzo; il cram down presuppone una proposta non deteriore rispetto alla liquidazione. Rilevanza: fissa il limite minimo dell’offerta ai privilegiati.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua relazione

Lo Studio affianca il debitore in ogni mossa del piano, lavorando con il metodo di chi conosce la relazione particolareggiata dall’interno. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo se il concordato minore è lo strumento giusto, controllando i requisiti soggettivi, le soglie dell’impresa minore e la prosecuzione dell’attività o la presenza di risorse esterne (art. 74).
  2. Ricostruiamo la storia del tuo debito, redigendo la tabella dei debiti e la nota sulle cause dell’indebitamento e sulle ragioni dell’incapacità di adempiere, con le prove allegate.
  3. Analizziamo ogni finanziamento, calcolando il rapporto rata/reddito al momento della concessione e predisponendo le richieste ex art. 119 TUB per ottenere la documentazione dalle banche.
  4. Esaminiamo le visure e gli atti del quinquennio, individuando gli atti potenzialmente revocabili e proponendo le soluzioni per neutralizzarli nel piano.
  5. Controlliamo la completezza della documentazione sulla check-list dell’art. 75 c.1 e, con lo staff di commercialisti, riallineiamo bilanci e situazioni patrimoniali alla realtà, riconciliandoli con i dati degli enti.
  6. Costruiamo lo scenario liquidatorio creditore per creditore, con valori di realizzo motivati, quota di reddito aggredibile, azioni recuperatorie e costi della procedura.
  7. Impostiamo il trattamento dei privilegiati, coordinando le perizie sui beni gravati e verificando i presupposti dei commi 2, 2-bis e 3 dell’art. 75.
  8. Redigiamo il piano finanziario mensile, con stress test e prospetto dei costi presumibili della procedura.
  9. Esaminiamo con te la bozza di relazione del gestore, predisponendo per iscritto le integrazioni sui rilievi sanabili.
  10. Presidiamo i termini processuali dopo il deposito: integrazioni, reclamo contro l’inammissibilità, gestione delle contestazioni in sede di omologazione, opposizioni alle esecuzioni in corso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC sono quelli che pesano di più su questo tema: significano conoscere dall’interno che cosa un gestore deve verificare, attestare e firmare, e quindi preparare la tua pratica nel modo in cui sarà esaminata. La qualifica di Esperto Negoziatore è utile quando la tua impresa minore deve trattare con banche e fornitori per sostenere la continuità.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sulla contabilità, sulle stime e sul piano finanziario; gli avvocati sulle prelazioni, sugli atti del quinquennio, sulle esecuzioni e sui termini. E se la procedura sfocia in un contenzioso, la stessa linea strategica prosegue senza interruzioni dal deposito della domanda fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore cassazionista. Non promettiamo l’esito: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire con te la pratica più solida possibile.

Chiusura: la relazione si prepara, non si attende

Il gestore della crisi nel concordato minore deve attestare molto: le cause dell’indebitamento e la tua diligenza, le ragioni per cui non riesci ad adempiere, gli atti impugnati, la completezza e l’attendibilità dei documenti, la fattibilità del piano, la convenienza rispetto alla liquidazione controllata, i costi presumibili, il merito creditizio dei finanziatori e, quando paghi in parte i privilegiati, il valore di mercato dei beni gravati. Ognuna di queste voci è una mossa che puoi preparare tu, prima che sia lui a cercarla.

Ogni documento consegnato in tempo è una voce della relazione che il gestore può attestare; ogni documento rimandato è un rilievo che il giudice leggerà.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo passaggio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e porta nella preparazione della tua pratica la conoscenza di come una relazione particolareggiata viene costruita e verificata. Con lo staff di commercialisti e con la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, segue l’imprenditore minore e il professionista dalla prima diagnosi fino all’omologazione.

📩 Non aspettare che sia il gestore a scoprire le lacune della tua pratica: scrivici oggi, i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO