Il Giudice Può Omologare Il Concordato Minore Senza Il Voto Dell’INPS?

Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da artigiani, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori che hanno un debito contributivo pesante e stanno valutando un concordato minore. Le abbiamo lasciate nella forma in cui ce le fanno, perché è proprio da quelle parole che si capisce dove nasce la preoccupazione: “l’INPS non mi voterà mai”, “la Cassa mi ha già detto di no”, “se l’INAIL si oppone salta tutto?”. Le risposte sono complete, e quando un tema è già stato chiarito in una risposta precedente lo richiamiamo invece di ripeterlo.

Il quadro normativo, in breve. Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. È approvato con il voto dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (art. 79), con una regola di silenzio-assenso per chi non risponde. L’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, a due condizioni precise: che quell’adesione sia determinante per la maggioranza e che la proposta sia per loro più conveniente della liquidazione. È il cosiddetto cram down contributivo, che non va confuso con la transazione contributiva dell’art. 63, pensata per altri strumenti.

Perché ce ne occupiamo in modo specifico? Perché il concordato minore passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi e si gioca sulla relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il documento su cui il giudice fonda il giudizio di convenienza verso l’INPS. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sui conteggi contributivi e tributari, e la qualifica di cassazionista per seguire l’eventuale impugnazione.

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Cosa vuol dire esattamente che il giudice omologa “senza il voto” dell’INPS?

Vuol dire che il concordato minore può essere omologato anche se l’INPS vota contro, purché il suo voto fosse decisivo e la proposta gli convenga più della liquidazione.

Partiamo da come funziona il concordato minore senza INPS di mezzo. Il debitore, con l’aiuto dell’OCC, propone ai creditori un piano: pagamenti parziali, dilazioni, eventuali classi. I creditori votano. Se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è favorevole, il giudice verifica ammissibilità e fattibilità e omologa con sentenza (art. 80, comma 1). Se la maggioranza non c’è, il concordato di regola non passa.

Il problema pratico è che, in moltissimi sovraindebitamenti di partite IVA, l’INPS è uno dei creditori più grandi, a volte il più grande in assoluto, insieme all’Agenzia delle Entrate. Se l’ente vota contro, la maggioranza diventa irraggiungibile e il piano cade, anche quando tutti gli altri creditori sarebbero d’accordo.

Il legislatore ha previsto un correttivo. Secondo l’art. 80, comma 3, il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando:

  1. l’adesione dell’ente è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79, comma 1;
  2. la proposta è conveniente per quell’ente rispetto all’alternativa liquidatoria, valutazione che il giudice compie anche sulla base della relazione dell’OCC.

In inglese si parla di “cram down”, cioè di approvazione “forzosa”: il voto contrario dell’ente viene superato da una valutazione del giudice. Non è un favore al debitore. È una regola di razionalità: se l’INPS dalla liquidazione otterrebbe meno di quanto gli offre il piano, il suo “no” danneggerebbe prima di tutto l’INPS stesso, oltre agli altri creditori.

Due precisazioni che evitano equivoci. La prima: il giudice non “regala” lo sconto, ma verifica numeri. Se i conti non tornano, il cram down non scatta. La seconda: il cram down serve quando l’ente vota contro. Se l’ente semplicemente non risponde, come vedremo tra poco, il problema in molti casi non si pone neppure.

Vale solo per l’INPS o anche per l’INAIL e per le casse dei professionisti?

La norma non nomina l’INPS: parla di “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, una formula che per lettera comprende INPS, INAIL e, secondo la lettura più diffusa, anche le casse professionali.

L’art. 80, comma 3, è scritto in modo volutamente generale. Non dice “INPS”, dice enti che gestiscono previdenza o assistenza obbligatoria. Proviamo a ragionare per categorie.

  • INPS: è l’ente che gestisce la gran parte della previdenza obbligatoria (gestione artigiani e commercianti, gestione separata, contributi per i dipendenti). Rientra pacificamente nella norma.
  • INAIL: gestisce l’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, che è una forma di assistenza obbligatoria. Anche qui la lettera della norma è chiara.
  • Casse professionali (la cassa forense, quella di ingegneri e architetti, quella dei dottori commercialisti, dei geometri, dei medici e così via): sono enti di diritto privato che, però, gestiscono forme di previdenza obbligatoria per gli iscritti agli albi. La formula dell’art. 80 guarda alla funzione (“forme di previdenza obbligatorie”), non alla natura pubblica o privata dell’ente. È per questo che la lettura prevalente le include.

Su quest’ultimo punto conviene essere onesti: non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità che lo affermi espressamente per le casse privatizzate, e la questione va quindi argomentata nel ricorso e nella relazione dell’OCC, non data per scontata. Nella pratica dei tribunali le casse partecipano al voto come qualunque altro creditore: in un concordato minore omologato dal Tribunale di Ferrara nel 2024, ad esempio, la cassa di previdenza dei dottori commercialisti aveva votato contro, ma il suo voto non incideva sulla maggioranza, e il concordato è passato senza bisogno di cram down (ne parliamo più avanti, nella risposta dedicata ai professionisti).

C’è poi un aspetto che spesso sfugge: ogni ente vota per conto proprio. Se un artigiano deve contributi all’INPS e premi all’INAIL, i due enti sono creditori distinti, con crediti distinti e voti distinti. Il cram down va quindi verificato ente per ente: per ciascuno bisogna chiedersi se il suo voto era determinante e se la proposta gli conviene.

Chi può fare il concordato minore? Anche io che sono un artigiano con la partita IVA?

Sì: il concordato minore è riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, quindi proprio a imprenditori minori, artigiani, commercianti, professionisti e start-up innovative.

Secondo l’art. 74, comma 1, possono proporre il concordato minore i debitori indicati nell’art. 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori. In concreto: l’impresa minore (sotto le soglie di attivo, ricavi e debiti dell’art. 2, lettera d), l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa e ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale.

La regola base è che il concordato minore deve consentire di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questa ipotesi, l’art. 74, comma 2, lo ammette solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile (la legge non fissa una percentuale).

Perché questo conta per l’INPS? Perché il debito contributivo è tipico proprio di questi soggetti: l’artigiano che ha smesso di pagare la gestione artigiani, il commerciante che ha accumulato avvisi di addebito, il professionista che non ha versato la gestione separata o la propria cassa, il piccolo datore di lavoro che non ha versato i contributi dei dipendenti. Chi è consumatore puro, con debiti estranei all’attività, usa invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), dove il voto dei creditori non c’è e quindi il problema del “no” dell’INPS si pone in termini diversi.

Un’avvertenza recente: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Chi ha chiuso la partita IVA prima di depositare deve quindi valutare con attenzione lo strumento corretto, perché il cram down dell’art. 80 presuppone di essere dentro un concordato minore ammissibile.

E se l’INPS non risponde proprio? Il silenzio blocca la procedura?

No. Nel concordato minore il silenzio vale consenso: se l’INPS non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato, si considera favorevole alla proposta.

È una delle regole più importanti e meno conosciute. Secondo l’art. 79, comma 3, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine fissato dal giudice, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.

Questo cambia completamente la prospettiva. Molte persone arrivano da noi convinte di dover “ottenere il sì” dell’INPS. In realtà, finché l’ente resta silenzioso, il suo credito si conta tra i favorevoli. Il Tribunale di Velletri, in una sentenza depositata il 13 marzo 2026, ha omologato un concordato minore in cui l’Agenzia delle Entrate aveva votato contro, mentre l’INPS non aveva votato affatto: il giudice ha computato il silenzio dell’ente previdenziale come consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3.

Il cram down dell’art. 80, comma 3, entra quindi in gioco solo quando l’ente esprime un dissenso formale. Ed è lì che si gioca la partita sulla convenienza.

Attenzione però a non farsi illusioni: il silenzio-assenso vale “nei termini in cui la proposta è stata trasmessa”. Se la comunicazione dell’OCC all’ente è stata fatta male (indirizzo PEC sbagliato, sede non competente, proposta incompleta), il silenzio rischia di essere contestato. Per questo una parte del nostro lavoro consiste nel verificare a quale indirizzo e a quale struttura dell’ente va effettivamente inviata la proposta.


Come si arriva al voto? Quali sono i passaggi, in ordine?

Il percorso è scandito da atti precisi: domanda tramite OCC, decreto di apertura, comunicazione ai creditori, termine per il voto, relazione finale, omologa o diniego.

Ecco la sequenza essenziale, che poi riassumiamo nella tabella.

1. Incarico all’OCC e domanda. Il debitore si rivolge all’OCC del circondario del tribunale competente. Alla domanda vanno allegati, secondo l’art. 75, comma 1, il piano con bilanci e scritture contabili e fiscali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e la documentazione sulle entrate familiari. È qui che il credito INPS va indicato con il suo privilegio.

2. Decreto di apertura. Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (art. 78, comma 1), può concedere fino a 15 giorni per integrazioni e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Nello stesso decreto, secondo l’art. 78, comma 2, il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni.

3. Misure protettive. Su istanza del debitore, con lo stesso decreto il giudice può vietare di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lettera d). È la tutela che interessa chi ha avvisi di addebito INPS in corso di riscossione.

4. Voto. I creditori votano. Chi tace si considera favorevole (art. 79, comma 3). Il credito INPS privilegiato che il piano paga solo in parte vota per la parte non soddisfatta, equiparata al chirografo (art. 79, comma 1).

5. Relazione e contestazioni. L’OCC raccoglie le dichiarazioni, calcola le maggioranze e riferisce al giudice. Se l’INPS ha votato contro ed era determinante, la relazione dell’OCC diventa il documento chiave per il cram down.

6. Omologa o diniego. Il giudice omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura (art. 80, commi 1 e 2), oppure, se non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).

Fase Atto Termine Davanti a chi
Avvio Incarico all’OCC e preparazione della domanda con elenco creditori e privilegi (art. 75) Nessun termine di legge; dipende dalla raccolta dei documenti contributivi OCC
Ammissione Decreto di apertura; eventuale integrazione Fino a 15 giorni per integrare (art. 78 c.1) Giudice del tribunale competente
Reclamo contro l’inammissibilità Reclamo al tribunale in camera di consiglio 30 giorni dalla comunicazione (art. 78 c.1) Tribunale
Comunicazione Invio di proposta e decreto ai creditori, compresi INPS, INAIL e casse Disposta nel decreto OCC
Voto Adesione, dissenso o contestazioni via PEC Non oltre 30 giorni, come fissato dal giudice (art. 78 c.2 lett. c) OCC
Silenzio Il creditore che tace si considera aderente Alla scadenza del termine di voto (art. 79 c.3) OCC
Cram down Verifica di determinanza e convenienza per l’ente dissenziente In sede di omologa (art. 80 c.3) Giudice, sentiti debitore e OCC
Esito Sentenza di omologa o decreto di diniego Dopo la relazione dell’OCC Giudice
Impugnazione Reclamo contro il decreto di diniego (art. 80 c.7, rinvio all’art. 50) Termini dell’art. 50 CCII Corte d’appello

Se il termine per il voto cade di sabato o di domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo: lo vediamo applicato nella prima simulazione più avanti.

Quanto devo offrire all’INPS? Posso davvero pagare meno dei contributi che devo?

Sì, anche il credito contributivo privilegiato può essere pagato in parte, ma non meno di quanto l’INPS otterrebbe dalla liquidazione dei beni su cui ha il privilegio.

Qui serve un passo indietro sul privilegio. I contributi previdenziali non sono un debito “qualunque”: il codice civile li assiste con un privilegio generale sui beni mobili del debitore. In particolare, l’art. 2753 c.c. riguarda i contributi per l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti, mentre l’art. 2754 c.c. riguarda gli altri contributi dovuti a enti e istituti di previdenza e assistenza. Questi privilegi hanno un posto preciso nella graduatoria dell’art. 2778 c.c.: quelli dell’art. 2753 stanno in cima, insieme ai crediti di lavoro; quelli dell’art. 2754 stanno parecchio più in basso. La conseguenza pratica è che non tutti i debiti verso l’INPS hanno lo stesso rango, e che anche dentro lo stesso avviso di addebito possono convivere voci con privilegi diversi (contributi, sanzioni civili, interessi).

Ora, la regola del concordato minore. Secondo l’art. 75, comma 2, i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.

Tradotto in parole semplici: bisogna chiedersi “se domani si vendesse tutto quello che ho, quanto arriverebbe all’INPS, tenuto conto di chi viene prima nella fila?”. Quello è il pavimento. La proposta può offrire all’INPS quel valore o di più, mai di meno. La parte di credito che il piano non copre viene trattata come chirografaria e vota come tale (art. 79, comma 1).

C’è un secondo vincolo che le persone sottovalutano: l’ordine delle prelazioni. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ribadito che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Non si può quindi pagare un creditore di rango inferiore lasciando scoperto l’INPS di rango superiore senza una ragione ammessa dalla legge. Se il piano tratta male i contributi rispetto a creditori che stanno dopo nella graduatoria, il problema non è solo di convenienza: è di legittimità della proposta.

Per chi ha anche beni immobili, va ricordato che il privilegio generale mobiliare sui contributi può operare, in certi casi e in via sussidiaria, anche sul ricavato degli immobili; è un calcolo tecnico che va fatto caso per caso con le visure alla mano, e che incide direttamente sul pavimento della proposta.

Il punto da ricordare: l’offerta all’INPS non si sceglie “a sentimento”, si calcola partendo dalla liquidazione ipotetica e dalla graduatoria dei privilegi. Una proposta costruita bene su questi due numeri è anche quella che regge il cram down.

Chi decide se la mia proposta è “conveniente” per l’INPS? Basta che lo dica il mio consulente?

Decide il giudice, ma lo fa leggendo prima di tutto la relazione dell’OCC: un’attestazione di parte non basta.

La convenienza dell’art. 80, comma 3, è un confronto tra due scenari:

  • scenario A, il piano: quanto riceve l’ente, in quanto tempo, con quali garanzie di esecuzione;
  • scenario B, l’alternativa liquidatoria: quanto riceverebbe l’ente se si aprisse la liquidazione controllata, cioè se si vendessero i beni del debitore e il ricavato fosse distribuito secondo le prelazioni, dedotte le spese della procedura.

Se A è maggiore di B, la proposta è conveniente. Detta così sembra semplice; nella pratica le insidie sono parecchie.

Il valore va attualizzato. Un pagamento in cinque anni non vale quanto lo stesso importo pagato subito. Nella sentenza del Tribunale di Velletri del 13 marzo 2026 il confronto è stato fatto tra il valore attuale della proposta (circa 88.600 euro) e il valore massimo ricavabile dalla liquidazione al primo esperimento d’asta (circa 51.700 euro): il giudice ha ritenuto il confronto nettamente favorevole al concordato.

La liquidazione va stimata in modo realistico. Non si prende il valore di perizia “pieno”: si considera ciò che si ricaverebbe in asta, con i tempi e le spese di una procedura liquidatoria. Nel concordato minore omologato dal Tribunale di Genova con sentenza n. 4 del 12 gennaio 2024, ad esempio, la liquidazione era stimata in poco più di 25.000 euro, a fronte di un apporto di finanza esterna di 30.000 euro pagabile in circa due mesi dall’omologa: è proprio sulla base della relazione dell’OCC che il tribunale ha superato il voto contrario dell’agente della riscossione.

La finanza esterna conta, e molto. Se un familiare o un terzo mette a disposizione denaro solo a condizione che il concordato venga omologato, quel denaro in liquidazione non ci sarebbe. È uno degli argomenti più solidi per dimostrare che lo scenario A batte lo scenario B.

Le contestazioni dell’ente devono essere specifiche. Sempre nel caso genovese, il tribunale ha considerato generiche e prive di prova le obiezioni dell’amministrazione su presunte colpe del debitore e su spese di vita eccessive. Un “no” motivato con formule di stile non basta a far cadere un piano ben documentato.

L’OCC non è un consulente del debitore. È un organismo terzo, che attesta e riferisce al giudice. Il fatto che la relazione dell’OCC sia richiamata espressamente dall’art. 80, comma 3, è il motivo per cui il lavoro preparatorio sui numeri contributivi, fatto prima del deposito e condiviso con il gestore, è decisivo.

Quando il voto dell’INPS è “determinante”? Come si fa il conto?

È determinante quando, togliendo il suo voto contrario e contandolo come favorevole, la maggioranza si raggiunge; se la maggioranza c’è già o manca comunque, il cram down non serve o non basta.

L’art. 80, comma 3, non consente di scavalcare qualunque “no” dell’ente: solo quello che fa la differenza. Il ragionamento è in tre passaggi.

Primo: calcolare la base di voto. Secondo l’art. 79, la maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto. Non votano e non si contano coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società collegate, cessionari di crediti da meno di un anno prima della domanda, creditori in conflitto di interessi (art. 79, comma 2). I privilegiati soddisfatti solo in parte votano per la parte non soddisfatta, come chirografari (art. 79, comma 1). I privilegiati pagati per intero, di regola, restano fuori dal voto.

Secondo: verificare le maggioranze speciali. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Se ci sono classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). Quando l’INPS è il creditore più grande, la regola delle teste diventa spesso il vero ostacolo.

Terzo: la prova del “se”. Si rifà il conto immaginando che l’INPS abbia aderito. Se con quell’adesione la maggioranza si raggiunge, il voto era determinante e il cram down è possibile, sempre che la proposta sia conveniente. Se invece anche con il voto dell’INPS la maggioranza mancherebbe (perché, poniamo, anche le banche hanno votato contro in massa), il cram down sull’INPS non salva il concordato.

Un’ipotesi rapida per fissare le idee. Crediti ammessi al voto: 212.380 euro. Quota chirografaria del credito INPS (cioè la parte non coperta dal piano): 96.140 euro, voto contrario. Altri creditori favorevoli o silenziosi: 88.920 euro. Contrari diversi dall’INPS: 27.320 euro. Senza l’INPS i favorevoli sono il 41,9%: maggioranza mancata. Con l’adesione ipotetica dell’INPS si arriverebbe all’87,1%: il voto dell’INPS è determinante, e il giudice può valutare il cram down. Se invece i contrari diversi dall’INPS fossero 120.000 euro, l’adesione dell’ente non basterebbe a cambiare l’esito e la strada sarebbe diversa.

Questo calcolo va fatto prima di depositare, non dopo il voto. È la differenza tra un piano costruito per reggere un dissenso prevedibile e un piano che si scopre fragile quando è troppo tardi.

L’INPS ha votato no: devo fare qualcosa io o ci pensa il giudice?

Il giudice può applicare il cram down, ma lei, l’OCC e il suo difensore dovete mettergli davanti gli elementi per farlo; contare sull’iniziativa d’ufficio è un rischio.

Quando arriva la dichiarazione di dissenso dell’ente, l’OCC la registra e la considera nel calcolo delle maggioranze. A quel punto si aprono due piani, che spesso si sovrappongono.

Il piano della maggioranza. Se il “no” dell’INPS è determinante, il giudice deve valutare la convenienza della proposta per l’ente. L’art. 80, comma 3, dice che il giudice omologa “anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC”: la relazione deve quindi contenere un confronto chiaro tra piano e liquidazione con specifico riferimento al credito contributivo, non solo una valutazione complessiva.

Il piano della contestazione. Se l’ente, oltre a votare contro, contesta formalmente la convenienza, si applica anche la prima parte dell’art. 80, comma 3: il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. È il momento in cui conviene depositare note che rispondano punto per punto alle obiezioni.

Che cosa facciamo concretamente in questa fase:

  • leggiamo il dissenso dell’ente e individuiamo se è motivato o di stile;
  • verifichiamo che l’importo del credito indicato dall’ente coincida con quello dell’elenco creditori, perché un credito gonfiato altera la base di voto;
  • prepariamo, in accordo con il gestore, un prospetto di confronto piano-liquidazione dedicato all’ente dissenziente;
  • se l’ente contesta anche la meritevolezza o le cause dell’indebitamento, raccogliamo la documentazione che le spiega.

Un’ultima regola utile: secondo l’art. 80, comma 4, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza. È una norma pensata soprattutto per i finanziatori, ma ricordarla aiuta a capire che la legge guarda al comportamento di tutti, non solo a quello del debitore.

Contro la sentenza di omologa, chi vi ha interesse può proporre impugnazione; contro il decreto che nega l’omologa, l’art. 80, comma 7, rinvia al reclamo dell’art. 50. Sono termini brevi: vanno messi in agenda il giorno stesso della comunicazione.


Ma non serviva la “transazione contributiva”? Che cos’è l’art. 63 e che differenza c’è?

L’art. 63 disciplina la transazione su tributi e contributi negli accordi di ristrutturazione dei debiti, uno strumento diverso; nel concordato minore non serve una transazione separata: l’INPS vota sulla proposta come gli altri creditori e, se dissente, opera il cram down dell’art. 80.

È la confusione più frequente, alimentata anche dal fatto che per anni si è parlato genericamente di “transazione fiscale e previdenziale” come se fosse un unico istituto valido ovunque. Non è così.

L’art. 63 del Codice della crisi si colloca nella disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti), uno strumento pensato per imprese che possono negoziare con una percentuale qualificata dei creditori. In quel contesto il debitore formula all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali e assicurativi una proposta di pagamento parziale o dilazionato, accompagnata da un’attestazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione, e l’ente deve aderire espressamente con un proprio atto. Anche lì esiste un meccanismo che consente al tribunale di omologare in mancanza di adesione, ma le condizioni sono state rese più stringenti dal correttivo del 2024 e richiedono un’analisi specifica del testo vigente.

Il concordato minore segue un’altra logica. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata a una proposta di transazione fiscale sul modello del concordato preventivo (art. 88): la loro definizione segue una disciplina autonoma e semplificata, imperniata sull’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3. Anzi, la Corte ha ritenuto incompatibile con il concordato minore il procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, compreso il passaggio interno dell’Agenzia delle Entrate con il parere della Direzione regionale.

Mettiamo le differenze in fila.

Aspetto Transazione dell’art. 63 (accordi di ristrutturazione) Concordato minore (artt. 74-80)
Chi la usa Imprenditori che accedono agli accordi di ristrutturazione Sovraindebitati non consumatori: imprenditori minori, professionisti, artigiani, agricoli, start-up
Come partecipa l’ente Con una proposta dedicata e un atto di adesione espresso Vota sulla proposta di concordato come ogni altro creditore
Valore del silenzio Non vale come adesione Vale come consenso (art. 79 c.3)
Chi attesta la convenienza Un professionista indipendente L’OCC, con la propria relazione
Superamento del dissenso Possibile a condizioni specifiche e più rigide dopo il D.Lgs. 136/2024 Cram down dell’art. 80 c.3: voto determinante + convenienza rispetto alla liquidazione
Procedura interna dell’ente Istruttoria e atto formale dell’ente Nessuna transazione separata (Cass. n. 14555/2026)

La conseguenza pratica è semplice: chi è nel perimetro del sovraindebitamento non deve “chiedere la transazione” all’INPS prima di depositare. Deve costruire una proposta di concordato minore che tratti correttamente il credito contributivo e che dimostri, numeri alla mano, la convenienza per l’ente. Rivolgersi all’ente con una richiesta di transazione fuori procedura, oltre a non essere necessario, può generare aspettative sbagliate e perdite di tempo.

Ho debiti sia con l’INPS sia con il Fisco: il cram down vale per tutti e due?

Sì, la norma li mette sullo stesso piano, ma ogni ente va valutato separatamente: il voto di ciascuno deve essere determinante e la proposta deve convenire a ciascuno.

L’art. 80, comma 3, nomina insieme “l’amministrazione finanziaria” e gli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”. Nella stragrande maggioranza dei concordati minori di partite IVA i due creditori pubblici sono presenti contemporaneamente, e spesso il loro peso sommato supera la metà del passivo.

Qualche indicazione che emerge dai provvedimenti che abbiamo esaminato.

  • Nel caso del Tribunale di Velletri (sentenza depositata il 13 marzo 2026) l’Agenzia delle Entrate aveva votato contro, l’agente della riscossione non aveva votato ma si era opposto al cram down, e l’INPS era rimasto in silenzio. Il giudice ha escluso che l’origine del debito fiscale integrasse un atto in frode (l’atto in frode, ha osservato, è quello diretto a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, quindi successivo alla nascita del debito) e ha omologato sulla base del confronto tra valore attuale della proposta e liquidazione. Per l’INPS la quota non soddisfatta, che partecipava al voto, era pari a circa il 29% del suo credito.
  • Nel caso del Tribunale di Genova (sentenza n. 4 del 12 gennaio 2024) il voto contrario era quello dell’agente della riscossione, che da solo superava la metà dei crediti ammessi: il tribunale ha applicato l’art. 80, comma 3, ritenendo la proposta più conveniente della liquidazione.
  • Il Tribunale di Roma, sezione XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato il concordato minore di un avvocato superando il dissenso del Fisco e applicando la regola della priorità relativa nella distribuzione del valore tra i creditori.

Che cosa significa per lei? Che la proposta va costruita con due prospetti di convenienza distinti, uno per il creditore fiscale e uno per quello contributivo, perché i privilegi sono diversi e quindi diverso è il “pavimento” della liquidazione. Un piano che offre all’INPS una percentuale superiore a quella che otterrebbe in liquidazione, ma all’Erario una percentuale inferiore, potrà superare il “no” del primo ma non quello del secondo.

C’è anche un aspetto di strategia nella formazione delle classi. L’art. 74, comma 3, consente di suddividere i creditori in classi, e l’art. 79 richiede, in presenza di classi, la maggioranza anche nel maggior numero di esse. Collocare i crediti pubblici in classi separate, con trattamenti coerenti con il loro rango, può rendere più leggibile il giudizio di convenienza; ma le classi vanno formate con criteri omogenei, non per “isolare” artificialmente il dissenso.

Sono un professionista e ho debiti con la mia Cassa: anche lei può essere superata?

Secondo la lettera dell’art. 80, che parla di enti gestori di previdenza obbligatoria, sì; è però un punto da argomentare con cura, perché le casse sono enti privati e la questione non è stata ancora risolta dalla Cassazione.

Il professionista iscritto a un albo ha due possibili creditori previdenziali: la propria cassa (forense, ingegneri e architetti, commercialisti, medici, geometri e così via) e, in alcune situazioni, l’INPS per la gestione separata. Tutti e due vanno inseriti nell’elenco dei creditori con il loro privilegio e tutti e due votano.

La formula dell’art. 80, comma 3, guarda alla funzione: “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”. Le casse professionali gestiscono esattamente questo, cioè la previdenza obbligatoria degli iscritti, anche se hanno forma privatistica. È l’argomento principale per sostenere che anche il loro dissenso possa essere superato quando è determinante e la proposta è conveniente. Chi sostiene il contrario fa leva sulla natura privata dell’ente; ma la norma non distingue, e una lettura restrittiva lascerebbe i professionisti in una posizione deteriore rispetto ad artigiani e commercianti iscritti all’INPS, senza una ragione evidente.

Nella pratica, il caso più frequente è quello in cui la cassa vota contro ma il suo voto non è determinante. È ciò che è accaduto nel concordato minore liquidatorio omologato dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 21 del 24 aprile 2024: la cassa di previdenza dei dottori commercialisti aveva espresso voto negativo, ma la maggioranza si era formata comunque con i consensi espressi e con il silenzio degli altri creditori. Il cram down non è stato necessario. Lo stesso provvedimento evidenzia anche il confronto tipico: in liquidazione sarebbero stati pagati solo le prededuzioni, il creditore ipotecario di primo grado e in parte il privilegio successivo, mentre il piano offriva una percentuale a tutti.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, “nel concordato minore del professionista la cassa va trattata come un creditore da convincere con i numeri: un prospetto di convenienza costruito sul suo privilegio specifico vale più di qualunque discussione sulla natura dell’ente”.

Due consigli operativi per il professionista. Primo: chiedere alla cassa un estratto aggiornato che separi contributi soggettivi, integrativi, sanzioni e interessi, perché ciascuna voce può avere un trattamento diverso nella graduatoria. Secondo: verificare se una parte del debito è nel frattempo passata in riscossione, perché in quel caso il creditore da coinvolgere nella comunicazione e nel voto potrebbe cambiare.

Nel frattempo l’INPS mi ha mandato avvisi di addebito e minaccia il pignoramento: posso fermarlo?

Sì, se il giudice concede le misure protettive con il decreto di apertura: da quel momento e fino all’omologa definitiva non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari.

L’art. 78, comma 2, lettera d), prevede che con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, disponga che fino all’omologazione definitiva non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio, e che le prescrizioni restino sospese e le decadenze non si verifichino. È anche vietato, in quel periodo, pronunciare la liquidazione controllata su istanza dei creditori.

Tre aspetti pratici.

L’istanza va fatta. Le misure non sono automatiche: vanno chieste con la domanda, motivando perché le azioni in corso o minacciate pregiudicherebbero il piano. Un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti, per esempio, può togliere al professionista o all’artigiano proprio la liquidità con cui pagare le rate del concordato.

Le misure valgono anche per l’INPS. Il divieto riguarda tutti i creditori per titolo o causa anteriore, compresi gli enti previdenziali e l’agente della riscossione che agisce per loro.

Le misure possono venire meno. Se il concordato non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 80, comma 5). Anche per questo la proposta va costruita in modo da reggere il voto e l’eventuale cram down: le misure comprano tempo, non risolvono il debito.

Va ricordato infine che con il decreto di apertura, se è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, il giudice può nominare un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC (art. 78, comma 2-bis). È ciò che è avvenuto, ad esempio, nella procedura di Velletri, dove la stima del commissario sul valore aziendale è stata determinante nel giudizio di convenienza.


E se il giudice dice di no? Rischio di perdere tutto?

Il rischio esiste, ed è giusto dirlo: se il concordato non viene omologato, le misure protettive cadono e i creditori possono riprendere le azioni. Ma la legge prevede un’uscita ordinata: la liquidazione controllata su sua istanza.

Secondo l’art. 80, comma 5, se il giudice non omologa dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. In caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (comma 6).

Cosa significa in concreto? Che il “no” del giudice non la lascia necessariamente in balia dei pignoramenti. Può chiedere di passare a una procedura liquidatoria in cui i suoi beni vengono venduti sotto il controllo di un liquidatore e il ricavato distribuito ai creditori, compreso l’INPS secondo il suo privilegio. Per la persona fisica, l’art. 282 prevede che l’esdebitazione operi di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, se ne ricorrono le condizioni.

Il limite reale: in liquidazione controllata l’attività può subire conseguenze pesanti e i beni vengono venduti. È esattamente il motivo per cui il concordato minore, quando i numeri lo consentono, è preferibile, e per cui vale la pena investire tempo nel prepararlo bene.

La rassicurazione fondata: un diniego non è una condanna senza appello. Il decreto è reclamabile (art. 80, comma 7, con rinvio all’art. 50), e se il diniego è dipeso da un errore di calcolo sulla convenienza o sulla determinanza del voto, il reclamo è la sede per farlo valere.

Un ultimo punto onesto: il cram down non è un diritto del debitore a ottenere l’omologa. Se la proposta offre all’INPS meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, il giudice non può omologare superando il suo dissenso, e nessuna strategia processuale può cambiare questo dato.

Se l’INPS prende solo una parte, perdo i contributi per la pensione?

È una domanda legittima, e la risposta onesta è: i contributi non pagati, di regola, non si trasformano in anni di pensione; il concordato chiude il debito, non “accredita” ciò che non è stato versato.

Va distinto il piano del debito da quello della posizione assicurativa. Il concordato minore omologato vincola l’INPS a ricevere quanto previsto dal piano e a non pretendere oltre, nei limiti degli effetti della procedura. Ma questo non equivale a un versamento integrale dei contributi.

Per il lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, iscritto alla gestione separata) e per il professionista iscritto a una cassa, in linea generale i periodi coperti da contributi non versati non producono effetti pieni sulla pensione. Questo significa che lo stralcio di una parte del debito può tradursi in una posizione previdenziale più leggera. È un costo reale, che va messo sul tavolo prima di decidere.

Per i contributi relativi ai dipendenti il discorso è diverso: il codice civile prevede, per il lavoratore subordinato, un principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) che, entro certi limiti, tutela il dipendente anche se il datore non ha versato. In quel caso il concordato del datore di lavoro incide sul debito del datore, non sui diritti maturati dal lavoratore nei limiti di legge.

Che cosa può fare, allora? Tre cose concrete. Chiedere all’INPS o alla cassa l’estratto conto contributivo e capire quali periodi sono scoperti. Valutare con il consulente previdenziale se, dopo l’omologa e con la situazione risanata, abbia senso regolarizzare in futuro alcuni periodi con gli strumenti che l’ente consente. Tenere presente che l’alternativa, cioè restare con un debito che non si riesce a pagare, spesso non migliora affatto la posizione previdenziale, ma aggiunge pignoramenti e sanzioni.

Su questo punto la decisione è anche personale: per chi è vicino alla pensione può valere la pena destinare risorse esterne proprio alla quota contributiva. Lo valutiamo con i numeri della singola posizione, non con regole generali.

Quanto tempo ci vuole davvero, e quanto dura il piano?

Dal deposito all’omologa servono di solito alcuni mesi; la durata del piano, invece, la decide lei nella proposta, entro i limiti della sostenibilità e della convenienza per i creditori.

I tempi della procedura dipendono da passaggi in parte fissati dalla legge e in parte dall’ufficio giudiziario. I termini certi sono pochi: fino a 15 giorni per eventuali integrazioni, non oltre 30 giorni per il voto dei creditori dalla comunicazione, i termini di reclamo. Il resto dipende dal carico del tribunale e dalla qualità della domanda: una domanda completa, con l’elenco dei creditori già riconciliato con gli estratti dell’INPS e della cassa, riduce le richieste di integrazione e quindi i tempi.

Quanto alla durata del piano, la legge non fissa un tetto rigido per il concordato minore. La proposta, dice l’art. 74, comma 3, deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Ma c’è un vincolo economico che incide direttamente sul cram down: più il piano è lungo, più il valore attuale dei pagamenti futuri scende, e più è difficile dimostrare che all’INPS conviene aspettare anziché incassare subito dalla liquidazione. Un piano di sette anni con pagamenti modesti può risultare, attualizzato, meno conveniente di una liquidazione rapida.

La regola pratica: il piano deve essere abbastanza lungo da essere sostenibile per lei, e abbastanza corto da restare conveniente per l’ente. Trovare questo punto è il cuore della consulenza.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni dimostrative. Non sono casi reali seguiti dallo Studio: sono esercizi con numeri plausibili, costruiti per mostrare come si ragiona sulla determinanza e sulla convenienza.

Simulazione 1 – Artigiano con debito INPS determinante e termine di voto che cade di domenica

Ipotesi di partenza: impresa artigiana individuale in attività. Passivo complessivo 247.630 €, di cui:
– INPS gestione artigiani: 118.460 € (privilegio generale mobiliare);
– Agenzia delle Entrate e agente della riscossione: 61.270 €;
– banca (fido chirografario): 39.880 €;
– fornitori vari: 28.020 €.

Patrimonio: attrezzature e furgone, valore di realizzo in asta stimato dall’OCC 31.400 €; nessun immobile. Spese stimate di una liquidazione controllata: 6.900 €.

Alternativa liquidatoria per l’INPS: dei 31.400 € ricavabili, dedotte le spese, restano 24.500 €. Supponiamo che, secondo la graduatoria, all’INPS spettino in liquidazione circa 20.700 € (17,5% del suo credito), il resto ad altri privilegiati.

Proposta: con i flussi dell’attività (1.180 € al mese per 48 mesi) e un apporto esterno di un familiare di 15.000 € al momento dell’omologa, il piano mette a disposizione 71.640 €. All’INPS sono offerti 36.330 € (30,7%), ripartiti nel quadriennio. Attualizzati con un tasso prudenziale, valgono circa 33.100 €: più dei 20.700 € della liquidazione.

Calendario: l’OCC comunica decreto e proposta venerdì 9 ottobre 2026; il giudice ha assegnato 30 giorni. Il trentesimo giorno è domenica 8 novembre 2026, quindi il termine slitta a lunedì 9 novembre 2026.

Voto: la quota INPS ammessa al voto è quella non soddisfatta, 82.130 €. L’INPS vota contro. Il Fisco tace (silenzio-assenso), la banca vota contro, i fornitori aderiscono o tacciono. Su una base di voto che, ai soli fini dell’esempio, ipotizziamo pari a 209.300 €, i favorevoli (Fisco, fornitori e quote residue minori) sono circa 87.290 €, cioè il 41,7%. Con l’adesione ipotetica dell’INPS si arriverebbe all’80,9%. Il voto dell’INPS è determinante, e la convenienza è documentata: il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3.

Variante: se l’apporto esterno non ci fosse e il piano offrisse all’INPS 19.900 €, cioè meno della liquidazione, il cram down non sarebbe possibile, anche con un voto determinante.

Simulazione 2 – Professionista con debito verso la cassa non determinante e INPS silenzioso

Ipotesi di partenza: libero professionista iscritto all’albo. Passivo 163.470 €, di cui:
– cassa professionale: 41.290 €;
– INPS gestione separata (periodo precedente all’iscrizione alla cassa): 9.640 €;
– Agenzia delle Entrate: 52.810 €;
– finanziamenti personali chirografari: 59.730 €.

Proposta: pagamento del 100% delle spese di procedura, del 34% alla cassa, del 34% all’INPS, del 26% al Fisco e del 12% ai finanziatori, in 60 mesi, con un apporto esterno iniziale di 9.000 €.

Voto: la cassa vota contro. L’INPS non risponde (vale come consenso). Il Fisco aderisce. Dei finanziatori, uno vota contro per 18.400 €, gli altri tacciono.

Calcolo semplificato sulle quote ammesse al voto: la quota della cassa che vota (66% non soddisfatto) è 27.250 €; i contrari complessivi sono quindi 45.650 €. Ipotizzando una base di voto di 141.900 €, i favorevoli (espressi più silenziosi) sono 96.250 €, il 67,8%. La maggioranza c’è anche senza la cassa: il suo voto non è determinante e il cram down non serve. Il giudice verificherà comunque fattibilità e assenza di contestazioni fondate; se la cassa contesta la convenienza, si applica la prima parte dell’art. 80, comma 3, con il confronto tra quanto la cassa riceve dal piano e quanto otterrebbe in liquidazione.

Lezione di entrambe le simulazioni: prima di discutere se l’ente “può essere scavalcato”, bisogna sapere se il suo voto conta davvero.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il debito che l’INPS mi chiede è davvero tutto dovuto, o una parte è prescritta o sbagliata?”

Quasi tutti arrivano concentrati sul voto: “l’INPS voterà?”, “il giudice mi farà passare?”. Pochissimi si chiedono se il numero da cui parte tutto sia corretto. Eppure è il dato che governa l’intero concordato.

Pensiamoci. L’importo del credito contributivo determina:
– il peso del voto dell’ente, e quindi se il suo dissenso è determinante;
– il pavimento della liquidazione, cioè quanto l’ente otterrebbe in caso di vendita dei beni;
– la percentuale offerta, e quindi la sostenibilità del piano.

Se il credito è gonfiato, tutto il piano è costruito su una base sbagliata. Un credito INPS indicato in 118.000 € che, dopo le verifiche, si riduce a 84.000 €, può trasformare un voto determinante in un voto irrilevante, oppure rendere conveniente un’offerta che prima sembrava insufficiente.

Le cause più frequenti di scostamento sono note a chi lavora sulla materia:
– contributi prescritti: i contributi previdenziali sono soggetti, in via generale, a un termine di prescrizione quinquennale, salvo atti interruttivi validamente notificati; avvisi di addebito vecchi e mai seguiti da atti successivi meritano una verifica;
– sanzioni civili e interessi calcolati su basi non corrette o su periodi in cui l’attività era cessata;
– duplicazioni tra importi ancora in carico all’ente e importi già affidati alla riscossione;
– periodi di iscrizione non dovuti, ad esempio doppie iscrizioni o attività di fatto non svolte.

C’è poi un aspetto procedurale: l’elenco dei creditori allegato alla domanda (art. 75, comma 1, lettera c) deve indicare le somme dovute e le cause di prelazione. Indicare un credito in misura inferiore senza fondamento è un errore grave; indicarlo nella misura pretesa dall’ente senza verificarlo è un errore costoso. La strada corretta è indicare il credito come risulta, segnalare con motivazione le voci contestate e far emergere la questione davanti all’OCC e al giudice.

È la verifica che facciamo per prima, prima ancora di parlare di cram down.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti che abbiamo esaminato, con il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui interessano chi ha un debito contributivo. Li abbiamo raccolti da banche dati e pubblicazioni dei tribunali consultate per questo articolo; per i provvedimenti di merito indichiamo solo tribunale, numero e data.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14555 del 2026.
Principio: nel concordato minore la riduzione o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una transazione fiscale sul modello del concordato preventivo; la loro sorte è regolata dal sistema autonomo dell’art. 80, comma 3, basato sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza. Il procedimento di transazione fiscale del concordato preventivo, con il parere della Direzione regionale, è incompatibile con il concordato minore.
Rilevanza: è la pronuncia che chiarisce la differenza con la transazione e conferma che l’ente previdenziale vota sulla proposta come ogni altro creditore, con la possibilità di cram down.

2. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: il credito contributivo privilegiato non può essere trattato peggio di crediti di rango inferiore; una proposta che altera la graduatoria espone a contestazioni che vanno oltre la sola convenienza.

3. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026.
Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale che risulti già cancellato.
Rilevanza: prima di contare sul cram down contributivo occorre verificare di poter accedere al concordato minore; chi ha chiuso la partita IVA deve valutare strumenti diversi.

4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026.
Principio: la moratoria fino a due anni prevista per i crediti privilegiati nella ristrutturazione del consumatore non riduce il credito ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria.
Rilevanza: pur riferita alla procedura del consumatore, aiuta a capire come si ragiona sul tempo di pagamento dei privilegiati, compresi quelli contributivi, e perché la dilazione ha un costo che incide sulla convenienza.

5. Tribunale di Velletri, sezione I civile, sentenza depositata il 13 marzo 2026.
Principio: il silenzio dell’INPS nel termine di voto vale consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3; il dissenso dell’amministrazione finanziaria è superabile quando il valore attuale della proposta supera in modo netto quello della liquidazione; l’origine del debito fiscale non è di per sé un atto in frode.
Rilevanza: mostra in concreto il funzionamento congiunto di silenzio-assenso e cram down, con l’INPS e il Fisco nella stessa procedura.

6. Tribunale di Genova, sezione VII civile, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2024.
Principio: il voto contrario del creditore pubblico, decisivo per la maggioranza, è superato quando la relazione dell’OCC dimostra che la proposta, sostenuta da finanza esterna, è più conveniente della liquidazione; le contestazioni generiche e non provate sulle colpe del debitore non impediscono l’omologa.
Rilevanza: è un esempio chiaro di applicazione del secondo periodo dell’art. 80, comma 3, e del peso della relazione dell’OCC.

7. Tribunale di Ferrara, sentenza n. 21 del 24 aprile 2024.
Principio: il voto contrario della cassa di previdenza dei dottori commercialisti non impedisce l’omologa quando la maggioranza si è formata con i consensi espressi e con il silenzio-assenso degli altri creditori.
Rilevanza: riguarda proprio una cassa professionale e mostra che, prima del cram down, va verificato se il voto dell’ente sia davvero determinante.

8. Tribunale di Roma, sezione XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025.
Principio: nel concordato minore di un professionista il dissenso dell’amministrazione finanziaria può essere superato con il cram down, e la distribuzione del valore tra i creditori può seguire la regola della priorità relativa.
Rilevanza: conferma l’applicabilità del cram down al professionista e introduce il tema di come ripartire le risorse tra creditori di rango diverso, compresi quelli previdenziali.

Accanto alla giurisprudenza, va segnalato lo studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e della Fondazione nazionale dei commercialisti del 29 aprile 2026, dedicato al concordato minore nel Codice della crisi, che raccoglie un’ampia rassegna di provvedimenti di merito del periodo 2023-2026 ed è un utile punto di riferimento per l’orientamento dei tribunali.

Una nota di metodo. Sulla specifica applicazione del cram down alle casse professionali privatizzate non abbiamo trovato, finora, pronunce di legittimità: chi sostiene la loro inclusione nella formula dell’art. 80, comma 3, si fonda sulla lettera della norma e sulla funzione previdenziale delle casse. È un punto che, se si pone nel caso concreto, va argomentato con cura nel ricorso e nella relazione dell’OCC.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando arriva una persona con un debito contributivo e un concordato minore da costruire.

  1. Ricostruiamo il debito contributivo voce per voce, richiedendo e confrontando estratti INPS, INAIL e della cassa professionale con gli avvisi di addebito e le cartelle, per separare contributi, sanzioni civili e interessi.
  2. Verifichiamo prescrizioni, duplicazioni e periodi non dovuti, e predisponiamo le contestazioni motivate da indicare nell’elenco dei creditori.
  3. Assegniamo a ogni voce il privilegio corretto secondo la graduatoria del codice civile, distinguendo i contributi assistiti dal privilegio di primo rango da quelli di rango inferiore.
  4. Calcoliamo l’alternativa liquidatoria ente per ente, con stime realistiche di realizzo e spese, per fissare il “pavimento” di ciascuna offerta.
  5. Simuliamo le maggioranze prima del deposito, compresa la prova di determinanza del voto dell’INPS, dell’INAIL, della cassa e del Fisco, e la regola delle teste quando un creditore detiene la maggioranza.
  6. Costruiamo la proposta e le eventuali classi in modo coerente con il rango dei crediti, con prospetti di convenienza separati per ogni ente pubblico e previdenziale.
  7. Lavoriamo con l’OCC sulla relazione, fornendo i dati necessari perché il confronto piano-liquidazione sul credito contributivo sia chiaro e verificabile dal giudice.
  8. Chiediamo le misure protettive contro azioni esecutive e cautelari in corso o minacciate, motivandone la necessità per la fattibilità del piano.
  9. Rispondiamo al dissenso e alle contestazioni degli enti con note puntuali in sede di omologa, e verifichiamo la correttezza delle comunicazioni e degli indirizzi PEC su cui si fonda il silenzio-assenso.
  10. Seguiamo l’eventuale reclamo e l’impugnazione, fino alla Corte di Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: il cram down contributivo si decide sulla relazione dell’organismo, e conoscere dall’interno come il gestore costruisce il confronto con l’alternativa liquidatoria permette di preparare la documentazione contributiva nel formato e con il dettaglio che quella relazione richiede. Quando l’impresa supera le soglie del sovraindebitamento, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare strumenti diversi, come la composizione negoziata.

La continuità è parte del metodo: chi imposta la proposta è lo stesso che la difende in sede di omologa, in reclamo e, se serve, fino in Cassazione. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui conteggi contributivi, tributari e sui flussi del piano, gli avvocati sui privilegi, sulle maggioranze e sul contenzioso con gli enti.


In sintesi

Tre messaggi da portare via.

Primo: sì, il giudice può omologare il concordato minore senza l’adesione dell’INPS, e lo stesso vale per l’INAIL e, secondo la lettura più fondata, per le casse professionali, ma solo se il voto dell’ente era determinante e la proposta gli conviene più della liquidazione. E se l’ente tace, il silenzio vale già consenso.

Secondo: non serve una transazione contributiva separata. L’art. 63 riguarda gli accordi di ristrutturazione; nel concordato minore l’ente vota sulla proposta e il dissenso si supera con l’art. 80, comma 3, come ha chiarito la Cassazione nel 2026.

Terzo: tutto si gioca sui numeri. Importo reale del debito, privilegio corretto, alternativa liquidatoria realistica, valore attuale del piano. Un errore su uno solo di questi dati può far cadere la proposta.

Su questa materia lo Studio Monardo lavora con competenze specifiche: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce il procedimento e la relazione su cui si fonda il cram down, e coordina uno staff che unisce avvocati e commercialisti per la ricostruzione dei debiti contributivi e tributari, con la possibilità di seguire la causa fino in Cassazione.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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