Quali Sono Le Novità Del Correttivo 2024 Sull’esdebitazione Dell’incapiente?

Chi non ha nulla da offrire ai creditori, né oggi né in prospettiva, può comunque chiedere di essere liberato dai debiti: è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il decreto correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha ritoccato proprio questa norma in sei punti: i commi 1, 2, 3 (lettera a), 7, 8 e 9. Sono modifiche che, sulla carta, sembrano piccole: un anno in meno di osservazione, una soglia percentuale che scompare, un rimedio processuale che cambia nome e forma. Nella vita di chi ottiene il beneficio, invece, sono differenze molto concrete: per quanto tempo un’eredità o un aumento di stipendio possono “risvegliare” i vecchi debiti, entro quando bisogna presentare la dichiarazione annuale, come e in quanti giorni un creditore può contestare il decreto.

C’è poi un dato che rende questo tema, più di altri, un tema da leggere nei provvedimenti dei giudici e non solo nella legge: a più di un anno dall’entrata in vigore del correttivo, alcuni tribunali continuano a scrivere nei decreti la formula del testo previgente (“quattro anni” e “10 per cento”), mentre altri applicano già il triennio e il criterio dell'”utile soddisfacimento”. Lo stesso debitore, con la stessa situazione, può quindi ricevere un decreto con obblighi diversi a seconda del tribunale e del momento in cui ha depositato la domanda.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, messe a confronto tra loro e tradotte in conseguenze pratiche: cosa è cambiato davvero, quali tribunali applicano il nuovo testo, quali il vecchio, e cosa fare se il tuo decreto riporta la formula sbagliata.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa, legata alle competenze certificate dell’Avvocato. La domanda di esdebitazione dell’incapiente si presenta tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), che redige la relazione e vigila per tutto il periodo di osservazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il procedimento che questi decreti disciplinano. E poiché la ricorribilità in Cassazione dei decreti sull’art. 283 è oggi oggetto di un contrasto interno alla stessa Suprema Corte, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la questione fino all’ultimo grado.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice l’art. 283 dopo il correttivo

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici, serve una base minima. L’esdebitazione dell’incapiente è stata introdotta nella legge 3/2012 dal D.L. 137/2020 (convertito dalla L. 176/2020), come ricorda il Tribunale di Roma in uno dei decreti che vedremo, ed è poi confluita nell’art. 283 CCII. Il D.Lgs. 136/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Secondo il testo vigente (come riportato da Brocardi e dai commenti letti), la norma si articola così:

  • comma 1: il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta; resta però obbligato a pagare se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità;
  • comma 2: il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013);
  • comma 3: la domanda si presenta tramite l’OCC al giudice competente, con l’elenco dei creditori (lettera a, che ora richiede anche gli indirizzi PEC), gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del debitore e del nucleo;
  • commi 4-6: relazione dell’OCC (cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità, atti impugnati, attendibilità della documentazione), verifica del merito creditizio del finanziatore, compensi dell’OCC ridotti della metà;
  • comma 7: il giudice, valutata la meritevolezza, concede l’esdebitazione con decreto, escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave, e fissa il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca;
  • comma 8: il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124;
  • comma 9: per i tre anni successivi l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica le utilità; se le riscontra, con l’autorizzazione del giudice, informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari.

Cosa diceva prima? Secondo il commento all’art. 283 contenuto nell’appendice di aggiornamento del volume “La nuova esdebitazione” (Pacini Editore, ottobre 2024), le modifiche sono queste:

Comma Testo previgente (secondo il commento letto) Testo dopo il D.Lgs. 136/2024
1 Obbligo di pagamento se entro quattro anni sopravvengono utilità che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10% Obbligo di pagamento se entro tre anni sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti non sono utilità
2 Criterio di calcolo del mantenimento Riformulato con funzione di coordinamento con il comma 1 (assegno sociale aumentato della metà × parametro ISEE)
3, lett. a Elenco dei creditori Elenco dei creditori con indicazione degli indirizzi PEC (o, secondo il commento, delle PEO di cui sia verificabile la titolarità)
7 Concessione con decreto previa valutazione di meritevolezza Modifica definita dal commento solo “semantica”
8 Comunicazione; dopo trenta giorni contraddittorio, conferma o revoca del decreto, reclamo ex art. 50 Eliminato il passaggio di conferma o revoca: reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124
9 Vigilanza dell’OCC per quattro anni Vigilanza dell’OCC per tre anni

Due avvertenze. La prima: non abbiamo potuto leggere il testo previgente parola per parola su una fonte ufficiale; la tabella riassume il commento citato e le formule che i decreti “vecchio stile” riportano tra virgolette, che coincidono con esso. La seconda: sulla soglia del 10% molte fonti divulgative riportano ancora il vecchio testo. Nel testo vigente dei commi 1 e 9 la percentuale non compare (si trova solo in alcuni commenti redazionali): non va quindi presentata come regola di legge attuale, e la misura delle utilità che fanno rivivere l’obbligo va sempre verificata sul testo ufficiale in Gazzetta o su Normattiva.

Resta infine la regola transitoria. L’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024, secondo il riepilogo pubblicato da Finanza e Fisco, stabilisce che, salva diversa disposizione, il decreto si applica anche ai procedimenti di esdebitazione pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. La Relazione illustrativa, nello stesso riepilogo, giustifica la scelta con la natura correttiva delle modifiche e con il favor debitoris richiesto dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato proprio per l’esdebitazione. Teniamo a mente questo dato: sarà la chiave per leggere i decreti che, nel 2025, scrivono ancora “quattro anni”.

L’orientamento consolidato: cosa i giudici applicano allo stesso modo, prima e dopo il correttivo

Prima di guardare le divergenze, conviene isolare ciò su cui i decreti esaminati concordano. L’orientamento si è consolidato nel senso che i presupposti sostanziali dell’esdebitazione dell’incapiente (persona fisica, incapienza totale, meritevolezza, assenza di precedenti esdebitazioni) vengono verificati con lo stesso metodo, indipendentemente dalla versione dell’art. 283 applicata per gli obblighi successivi. Il correttivo, in altre parole, ha inciso soprattutto sulla “coda” del beneficio, non sulla porta d’ingresso.

La vicenda di Roma: precarietà lavorativa e un figlio minore

Il Tribunale di Roma, sezione XIV, con il decreto emesso nel procedimento R.G. n. 4/2024 (2025), ha esaminato la domanda di un lavoratore dipendente con un reddito netto di circa 1.395 euro al mese e una figlia minore a carico, debiti per oltre 85.000 euro e nessun bene, salvo un’automobile del 2006 priva di valore commerciale. La domanda era stata depositata il 25 luglio 2024, cioè prima del correttivo. La causa dell’indebitamento era la precarietà lavorativa.

Il giudice ha affermato che l’incapienza va misurata confrontando il reddito con le spese necessarie a un tenore di vita dignitoso, parametrate all’assegno sociale, e che la meritevolezza sussiste quando non emergono atti in frode né dolo o colpa grave nella formazione del debito. Il dispositivo dichiara inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso e fa cessare vincoli, pignoramenti e trattenute.

Il principio, calato nella pratica, significa che un reddito da lavoro “normale” non esclude di per sé l’incapienza: se, dedotto quanto serve a vivere con la propria famiglia, non resta nulla, la porta è aperta. E che l’effetto è immediato: le trattenute sullo stipendio cessano con il decreto.

La vicenda di Venezia: l’invalidità e un’attività di bar

Il Tribunale di Venezia, sezione I civile, con il decreto n. 1/2025 del 20 gennaio 2025, ha esaminato il caso di una persona con un’unica entrata, un assegno INPS di invalidità parziale di 343,66 euro al mese, ospitata gratuitamente da un terzo, con debiti per circa 70.683 euro nati soprattutto da un prestito di 30.000 euro per un’attività di bar avviata nel 2021, da tributi e forniture non pagati. Lo stato di salute era compromesso da anni (invalidità al 75%).

Il tribunale ha ritenuto meritevole il debitore il cui sovraindebitamento deriva da eventi negativi esterni e da condizioni di salute, in assenza di atti in frode, anche quando i debiti sono nati da un’iniziativa imprenditoriale non andata a buon fine. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, l’aver tentato un’attività che poi è fallita non ti rende per ciò solo “immeritevole”: conta come e perché i debiti si sono formati.

La vicenda di Como: perdita del lavoro, separazione, infortunio

Il Tribunale di Como, prima sezione civile, con il decreto del 28 ottobre 2025 (EDI n. 5/2025), ha accolto la domanda di un debitore che fino al 2016 guadagnava in media circa 4.000 euro al mese e che, dopo la perdita del lavoro, la vendita forzata dell’unico immobile, una separazione e un infortunio, viveva con circa 1.000 euro mensili tra indennità di malattia e disoccupazione, a fronte di debiti per circa 264.284,57 euro, derivanti da finanziamenti e da debiti verso enti locali.

Qui il calcolo dell’incapienza è esplicito: la soglia del mantenimento è stata determinata moltiplicando l’assegno sociale 2024 (534,41 euro per 13 mensilità), aumentato della metà, per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo; poiché il reddito disponibile era inferiore, nessuna somma restava per i creditori. Anche l’ammontare elevato del debito non ha impedito l’accesso: ciò che conta è l’assenza di dolo o colpa grave e di frode.

Il principio, calato nella pratica, significa che non c’è un tetto massimo di debito oltre il quale l’esdebitazione dell’incapiente è esclusa. Un passivo di oltre 260.000 euro, se nato da eventi esterni e non da condotte gravemente colpose, è compatibile con il beneficio.

La vicenda di Alessandria e il nodo dei debiti fiscali

Il Tribunale di Alessandria, con il decreto dell’11 febbraio 2026 (R.G. n. 6/2025), ha affrontato il caso più delicato sotto il profilo della meritevolezza: circa 56.000 euro di debiti, di cui circa 43.000 verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, maturati in gran parte negli stessi anni in cui era insorta un’invalidità quasi totale che aveva costretto il debitore a chiudere la propria impresa. Unico reddito, una pensione di invalidità di circa 300 euro al mese; il debitore viveva a carico della madre anziana.

Il tribunale ha affermato che l’indebitamento fiscale, da solo, non esclude la meritevolezza: va valutato nel contesto, considerando la sovrapposizione temporale con la malattia, l’importo non ingente e l’assenza di spese voluttuarie o di pagamenti preferenziali ad altri creditori. Nel motivare, il decreto dà conto del dibattito: richiama in senso favorevole Trib. Taranto, sez. II, 28 febbraio 2024, Trib. Avellino, 9 gennaio 2025 e Trib. Milano, 23 dicembre 2024, e in senso più rigoroso Trib. Verona, 7 settembre 2023 e Trib. Ivrea, 1° agosto 2023 (pronunce che conosciamo solo attraverso il richiamo del decreto alessandrino).

In altre parole, se ti trovi con un debito prevalentemente fiscale, non sei escluso in automatico, ma devi essere pronto a spiegare perché quel debito si è formato: la relazione dell’OCC e la documentazione (certificati medici, cronologia della crisi) diventano decisive.

Un punto fermo, per contrasto: la meritevolezza qui è un requisito

Va segnalato un elemento che a volte crea confusione. Per entrare nella liquidazione controllata la Cassazione (Cass. I, ord. n. 22074/2025) ha escluso che serva la meritevolezza. Per l’incapiente vale il contrario: la meritevolezza è richiesta espressamente dai commi 1 e 7 dell’art. 283, e tutti i decreti esaminati la verificano. Non confondere le due procedure: chi chiede l’esdebitazione senza liquidazione deve dimostrare di non aver causato la crisi con frode, dolo o colpa grave.

Prima questione aperta: tre anni o quattro? E il 10% vale ancora?

La questione

Hai ottenuto (o stai per ottenere) il decreto. Leggendolo, trovi scritto che dovrai pagare i debiti se “entro quattro anni” sopravvengono utilità che consentano di soddisfare i creditori “in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento”. Ma hai letto che il correttivo ha ridotto il periodo a tre anni ed eliminato la percentuale. Quale delle due regole vale per te?

Cosa hanno deciso i giudici

Qui i decreti si dividono in modo netto.

Il gruppo che applica la formula previgente. Il già citato decreto del Tribunale di Roma (R.G. n. 4/2024, 2025) impone al debitore di depositare tramite l’OCC, entro il 31 luglio di ciascuno dei quattro anni successivi, una dichiarazione documentata sulla situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, e richiama la soglia del “10 per cento”. La domanda era stata depositata il 25 luglio 2024, prima dell’entrata in vigore del correttivo, ma il decreto è successivo.

Il Tribunale di Venezia (decr. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025) va oltre: pur su un ricorso depositato il 17 gennaio 2025, cioè quasi quattro mesi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, dichiara l’esdebitazione “fatto salvo l’obbligo … del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto”, con la soglia “non inferiore complessivamente al 10 per cento”, e fissa la vigilanza dell’OCC per tutto il quadriennio.

Il Tribunale di Como (decr. 28 ottobre 2025, EDI n. 5/2025) adotta una soluzione ibrida: nel dispositivo compaiono ancora i quattro anni e la soglia del 10%, ma gli obblighi di relazione annuale del debitore (entro il 15 gennaio) e dell’OCC (entro il 1° febbraio) sono fissati per tre annualità, e il rimedio indicato è già quello nuovo, il reclamo ex art. 124 entro trenta giorni.

Il gruppo che applica il testo nuovo. Il Tribunale di Alessandria (decr. 11 febbraio 2026, R.G. n. 6/2025), su una domanda depositata il 18 novembre 2025, fissa il periodo in tre anni dal decreto, non indica alcuna percentuale e parla di utilità “rilevanti” che consentano l'”utile soddisfacimento dei creditori”. Il Tribunale di Milano, con il decreto del 27 ottobre 2025, applica anch’esso il triennio. E lo stesso Tribunale di Milano, sezione II civile, con il decreto del 23 febbraio 2026 (R.G. n. 32/2025), fissa le scadenze delle dichiarazioni annuali al 23 febbraio 2027, 2028 e 2029: tre anni esatti, con verifica dell'”utile soddisfacimento dei creditori”.

Se c’è contrasto: qual è la soluzione corretta

Il contrasto c’è, ma la norma transitoria aiuta a risolverlo. L’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024 rende applicabile il correttivo anche ai procedimenti di esdebitazione pendenti al 28 settembre 2024, oltre che a quelli instaurati dopo. Ne deriva che:

  • un ricorso depositato dopo il 28 settembre 2024 (Venezia, Alessandria, Milano 2026) dovrebbe essere deciso con il testo nuovo senza margini di dubbio;
  • un ricorso pendente a quella data (Roma) ricade anch’esso, per la regola generale dell’art. 56, nel testo nuovo, salvo una diversa disposizione specifica che non risulta dalle fonti lette;
  • la formula “quattro anni e 10%” nei decreti successivi al correttivo appare quindi, con ogni probabilità, il frutto di modelli di provvedimento non aggiornati, più che di una scelta interpretativa motivata: nessuno dei decreti “vecchio stile” esaminati spiega perché applica il testo previgente né richiama il D.Lgs. 136/2024.

L’assunzione prudenziale è questa: per le domande decise dopo il 28 settembre 2024 l’orientamento corretto è quello del triennio senza soglia fissa (Alessandria, Milano); ma finché il decreto che ti riguarda riporta i quattro anni, sono quelli che il tuo OCC e i tuoi creditori leggeranno, e il decreto va corretto o impugnato nei tempi, non ignorato.

Cosa significa per te

La differenza tra tre e quattro anni non è teorica. Se un’utilità rilevante arriva nel quarto anno (un’eredità, una vincita, un’assunzione con un reddito molto più alto), con il testo nuovo è irrilevante; con un decreto che riporta il testo previgente, potrebbe far rivivere l’obbligo di pagamento. Allo stesso modo, la soglia del 10% è un’arma a doppio taglio: con il vecchio testo un’utilità che consente di pagare il 6% dei debiti era sotto soglia e non contava; con il criterio dell'”utile soddisfacimento” la valutazione diventa più elastica e dipende dal caso concreto.

Se il tuo decreto, emesso dopo il 28 settembre 2024, riporta “quattro anni” e “10 per cento”, fallo esaminare subito: il termine per reagire è breve e, passato quello, la formula del decreto diventa la regola che ti accompagnerà per tutto il periodo di osservazione. Valuta con il tuo difensore se chiedere la correzione del provvedimento o proporre reclamo nei trenta giorni, motivando sull’art. 56, comma 4, del correttivo.

Seconda questione aperta: opposizione o reclamo? E si può arrivare in Cassazione?

La questione

Sei un creditore che ha ricevuto la PEC con il decreto di esdebitazione di un tuo debitore, oppure sei il debitore che si è visto respingere la domanda. Che strumento hai per contestare, entro quando, e davanti a chi? E se perdi anche lì, puoi andare in Cassazione?

Cosa hanno deciso i giudici

Il comma 8 è forse la modifica processualmente più rilevante. Secondo il commento letto, il testo previgente prevedeva che, decorsi trenta giorni dalle comunicazioni, il giudice, instaurato il contraddittorio sulle eventuali opposizioni, confermasse o revocasse il decreto, con un successivo reclamo ex art. 50. Il correttivo ha eliminato questo passaggio intermedio: ora contro il decreto si propone direttamente reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124.

I decreti esaminati riflettono, anche qui, la doppia velocità. Il Tribunale di Roma (R.G. n. 4/2024, 2025) ordina la comunicazione a debitore e creditori avvertendo che possono proporre opposizione entro trenta giorni, con ricorso depositato tramite difensore, e si riserva di fissare udienza in caso di opposizioni tempestive: è lo schema previgente. Il Tribunale di Venezia (decr. n. 1/2025 del 20 gennaio 2025) dà avviso ai creditori dell’opposizione ex art. 283, comma 8, senza richiamare l’art. 124. Il Tribunale di Como (decr. 28 ottobre 2025) e il Tribunale di Alessandria (decr. 11 febbraio 2026), invece, avvisano i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni dalla comunicazione, con l’assistenza di un difensore.

Un dettaglio da non trascurare: l’art. 124 CCII, in sé, prevede per i reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale un termine di dieci giorni. Il comma 8 dell’art. 283 richiama le “forme” dell’art. 124, ma fissa un termine speciale di trenta giorni. Il termine da rispettare per il reclamo contro il decreto sull’incapiente è di trenta giorni, non di dieci: è il termine speciale che prevale. E, per l’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti regolati dal codice: i trenta giorni corrono anche in agosto.

Sul passo successivo, il ricorso in Cassazione contro il provvedimento che decide il reclamo, la Suprema Corte non ha una voce sola. Con l’ordinanza della Sezione I n. 30108 del 14 novembre 2025, la Corte ha esaminato un decreto di rigetto della domanda ex art. 283 e lo ha dichiarato non ricorribile per cassazione. Con l’ordinanza della Sezione I n. 13228 del 7 maggio 2026, la Corte ha assunto una posizione in contrasto con quella precedente, come segnalato dalla rassegna di ecnews del 4 settembre 2026. Il contrasto è nato proprio sull’art. 283.

Se c’è contrasto: come muoversi

Sul rimedio di primo livello (opposizione o reclamo) la soluzione è chiara per i decreti successivi al correttivo: reclamo nelle forme dell’art. 124, entro trenta giorni. Sul ricorso per cassazione, invece, il contrasto è aperto e non si può indicare un orientamento prevalente: due ordinanze della stessa sezione, a distanza di sei mesi, vanno in direzioni diverse. In attesa di un intervento che lo componga, la scelta prudente è non affidare la propria posizione al ricorso per cassazione come unico rimedio: il reclamo nei trenta giorni va sempre proposto con la massima completezza, perché potrebbe essere l’ultimo grado di merito effettivamente disponibile.

Cosa significa per te

Se sei il debitore e la domanda è stata respinta, il reclamo è il momento in cui giocarsi tutto: la documentazione mancante, la ricostruzione della meritevolezza, il calcolo dell’incapienza vanno completati lì. Se sei un creditore, ricorda che il silenzio nei trenta giorni consolida il decreto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, segue il fascicolo dall’istanza all’OCC fino all’eventuale giudizio di legittimità, valutando caso per caso, alla luce del contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026, se e come tentare la strada della Cassazione.

E un’avvertenza pratica: se il tuo decreto ti indica ancora l'”opposizione” secondo lo schema previgente, non fermarti alla formula. Fai verificare quale rimedio sia effettivamente esperibile e proponilo nei trenta giorni nella forma che, alla luce del testo vigente, offre maggiori garanzie.

Terza questione aperta: quali debiti restano fuori dall’esdebitazione dell’incapiente?

La questione

Hai debiti di diverso tipo: un finanziamento, cartelle fiscali, ma anche l’assegno di mantenimento arretrato per un figlio, una vecchia condanna al risarcimento di un danno, qualche multa. Il decreto ti libera da tutto o qualcosa resta?

Cosa hanno deciso i giudici

Il correttivo non ha toccato questo punto, ma è una questione che i nuovi decreti fanno emergere. L’art. 278 CCII, che apre il capo sull’esdebitazione, esclude dal beneficio, al comma 7, lettera a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e lettera b) i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti. Il problema è se queste esclusioni valgano anche per l’incapiente, che non passa per una liquidazione.

Il Tribunale di Rovereto, con il decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. n. 1/2025), ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni della lettera b). Secondo questa lettura, l’art. 278 contiene disposizioni generali valide per ogni forma di esdebitazione e l’art. 283 non le deroga.

Il Tribunale di Milano, con il decreto del 27 ottobre 2025, non indica invece eccezioni. A questa seconda lettura si collegano due argomenti: l’art. 278, comma 1, definisce l’esdebitazione come inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, e l’art. 283 non ha un elenco proprio di esclusioni; parte della dottrina (Attanasio, Diritto della Crisi, 12 gennaio 2024) ritiene che le esclusioni “parrebbero non operare”; e la stessa Cass. 30108/2025 osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione.

Un terzo profilo, diverso, emerge dal decreto del Tribunale di Milano del 23 febbraio 2026 (R.G. n. 32/2025): l’esdebitazione riguarda solo i debiti anteriori al deposito della domanda, come indicati nella relazione del Gestore; restano fuori quelli successivi, comprese le sanzioni amministrative intervenute nel corso della procedura. Lo stesso principio, debiti anteriori al deposito, compare nei decreti di Roma, Como e Alessandria.

Se c’è contrasto: l’assunzione prudenziale

Nessuna pronuncia di legittimità risolve il punto, e i decreti di merito vanno in direzioni diverse. L’assunzione prudenziale è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b) dell’art. 278, comma 7: mantenimento e alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie. Non pianificare la tua uscita dalla crisi contando sulla loro cancellazione.

Cosa significa per te

In concreto: se hai arretrati di mantenimento verso un figlio o un ex coniuge, o una condanna per risarcimento di un danno da incidente, il decreto potrebbe non liberartene, secondo il tribunale che decide. Prima di depositare la domanda, fai classificare ogni singolo debito in base alla sua fonte: solo così sai cosa ti resterà dopo il decreto. E controlla la data di nascita di ciascun debito rispetto alla data di deposito: tutto ciò che sorge dopo resta a tuo carico, sanzioni comprese, come chiarisce Milano.

Un’osservazione ulteriore riguarda le multe e le sanzioni amministrative. Una sanzione “accessoria” a un debito estinto (ad esempio la sanzione legata a un tributo che viene cancellato) segue la sorte del debito principale; una sanzione “autonoma” (per esempio per una violazione del codice della strada) potrebbe restare, se il tribunale adotta la lettura di Rovereto. La distinzione va fatta voce per voce.

La pronuncia più recente e rilevante: Alessandria, 11 febbraio 2026

Tra i decreti esaminati, quello del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026 (R.G. n. 6/2025) è il più utile per capire come si applica oggi l’art. 283 nella versione corretta. Non è il più recente in assoluto (il decreto milanese del 23 febbraio 2026 è successivo di pochi giorni e ne conferma l’impostazione sul triennio), ma è quello che mette insieme, in un’unica motivazione, tutte le novità del D.Lgs. 136/2024 e le applica a un caso difficile.

Il contesto

La domanda è stata depositata il 18 novembre 2025, dunque pienamente sotto il testo nuovo. Il giudice ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 28 gennaio 2026. Il debitore, ex imprenditore, aveva dovuto chiudere l’attività per gravi problemi di salute insorti dal 2012, con un’invalidità riconosciuta al 100% e poi ridotta all’80%. Il suo unico reddito era una pensione di invalidità di circa 300 euro al mese; viveva con la madre anziana e invalida, titolare di una pensione di 2.200 euro mensili, con un canone di affitto di 400 euro e spese familiari stimate in circa 2.200 euro al mese. I debiti, circa 56.000 euro, erano per la gran parte fiscali. Era pendente una domanda di pensione che, nel massimo, avrebbe portato l’assegno a 600 euro, sostituendo quello attuale.

La motivazione in linguaggio piano

Il decreto segue quattro passaggi.

Primo, l’incapienza. Il giudice richiama espressamente il comma 2 “come modificato dal D.Lgs. 136/2024”: il debitore è incapiente se il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quelle di mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo. Il dato interessante è che anche la prospettiva di un aumento della pensione (da 300 a 600 euro) viene considerata e ritenuta inidonea a modificare la situazione. Il giudice guarda non solo al reddito attuale, ma a quello ragionevolmente prevedibile: è il senso della formula “nemmeno in prospettiva futura” del comma 1.

Secondo, la meritevolezza. È il cuore della decisione. Il tribunale non si limita a constatare l’assenza di frode: valorizza la coincidenza temporale tra l’insorgere dei debiti erariali e l’invalidità, l’importo non elevato del debito fiscale e la mancanza di spese voluttuarie o di distrazioni a favore di altri creditori. È una motivazione che prende posizione nel dibattito sul debito tributario, schierandosi con l’orientamento che non lo considera di per sé ostativo.

Terzo, gli obblighi successivi. Il periodo è di tre anni dal decreto. La dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, con l’estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato, va presentata al Gestore entro il mese di maggio di ogni anno, insieme all’attestazione di presentazione o mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di revoca; va anticipata se emergono utilità ulteriori. Non c’è alcuna soglia percentuale: le utilità rilevanti sono quelle che consentono l'”utile soddisfacimento dei creditori”; i finanziamenti non contano.

Quarto, la comunicazione e il rimedio. Il Gestore vigila per tre anni, presenta una relazione annuale, comunica il decreto via PEC o, in subordine, con raccomandata, avvisando che è possibile reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni.

Cosa cambia rispetto a prima

Messo accanto al decreto veneziano del gennaio 2025 o a quello romano, il provvedimento alessandrino mostra con chiarezza la portata del correttivo:

  • un anno di esposizione in meno al rischio di “risveglio” dei debiti (tre anni anziché quattro);
  • nessuna percentuale automatica: il giudice non dovrà chiedersi se un’utilità consente di pagare il 9,8% o il 10,2% dei crediti, ma se consente un soddisfacimento “utile”;
  • un solo rimedio, il reclamo nelle forme dell’art. 124, in luogo del doppio passaggio opposizione-conferma-reclamo;
  • un procedimento più “digitale”, con la comunicazione via PEC che presuppone l’elenco degli indirizzi richiesto dal nuovo comma 3, lettera a.

Il principio che se ne ricava è che, per le domande depositate dopo il 28 settembre 2024, il decreto deve rispecchiare il testo nuovo in tutte le sue parti: durata triennale, criterio dell’utile soddisfacimento, reclamo ex art. 124 in trenta giorni. Il decreto del Tribunale di Milano del 23 febbraio 2026 (R.G. n. 32/2025), che fissa le scadenze delle dichiarazioni al 23 febbraio 2027, 2028 e 2029 e richiama l'”utile soddisfacimento”, si muove sulla stessa linea e la rafforza. Nello stesso decreto milanese si legge anche come è stata quantificata in concreto la soglia di mantenimento per un nucleo di quattro persone: 25.840,95 euro annui, un valore che corrisponde all’assegno sociale 2025 aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE di 2,46.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per applicare i principi visti a situazioni-tipo. Non riguardano casi reali. I valori dell’assegno sociale 2026 sono quelli provvisori (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno su 13 mensilità) indicati dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

Simulazione 1: il calcolo dell’incapienza con il comma 2

Ipotesi: nucleo di quattro persone (debitore, coniuge senza reddito, due figli maggiorenni non autosufficienti), reddito netto annuo da lavoro dipendente del debitore pari a 23.960 euro, debiti per 61.270 euro tra finanziamenti e carte revolving, nessun bene.

  • Assegno sociale 2026: 7.101,12 euro.
  • Aumentato della metà: 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 euro.
  • Moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo di quattro persone (2,46, il valore che emerge dal calcolo del decreto milanese R.G. n. 32/2025): 10.651,68 × 2,46 = 26.203,13 euro.
  • Confronto: il reddito di 23.960 euro è inferiore alla soglia di 26.203,13 euro; non resta alcuna eccedenza destinabile ai creditori.

Esito: alla luce del criterio applicato da Como (EDI n. 5/2025) e Alessandria (R.G. n. 6/2025), il presupposto dell’incapienza ricorre. Se lo stesso debitore guadagnasse 28.400 euro netti, l’eccedenza di circa 2.197 euro annui renderebbe invece possibile offrire qualcosa ai creditori, e la strada corretta sarebbe un’altra procedura (ristrutturazione dei debiti del consumatore o liquidazione controllata). Il calcolo va rifatto con l’assegno sociale dell’anno della domanda e con il parametro esatto del nucleo, da verificare con il gestore sulla tabella del D.P.C.M. 159/2013.

Simulazione 2: l’eredità che arriva nel quarto anno

Ipotesi: decreto di esdebitazione del 16 novembre 2026, emesso su una domanda depositata nel 2026. Debiti esdebitati: 61.270 euro. Il 4 marzo 2030 il debitore riceve un’eredità netta di 14.380 euro.

  • Con il testo vigente (tre anni dal decreto, come applicato da Alessandria e Milano): il periodo di osservazione si chiude il 16 novembre 2029. L’eredità arriva dopo: non fa rivivere alcun obbligo.
  • Con un decreto che riporta la formula previgente (quattro anni, come Venezia e Roma): il periodo si chiude il 16 novembre 2030. L’eredità cade dentro il periodo. Poiché 14.380 euro consentono di soddisfare circa il 23,5% dei debiti, la soglia del 10% sarebbe superata e il debitore sarebbe tenuto a pagare.

Esito: lo stesso evento, a seconda della formula scritta nel decreto, è irrilevante oppure fa scattare l’obbligo di pagamento. È la prova più chiara del perché un decreto “vecchio stile” emesso dopo il correttivo va contestato tempestivamente: la differenza può valere migliaia di euro.

Variante: se l’utilità fosse di 3.950 euro e arrivasse nel secondo anno, con la vecchia formula sarebbe sotto soglia (circa 6,4% dei debiti) e non conterebbe; con il testo nuovo, privo di percentuale, il gestore dovrebbe valutare se consente un soddisfacimento “utile” dei creditori, e la risposta non è scontata. Se invece il debitore ottenesse un prestito personale di 3.950 euro, il problema non si porrebbe con nessuno dei due testi: i finanziamenti non sono utilità.

Simulazione 3: il reclamo in agosto

Ipotesi: un creditore riceve via PEC il decreto di esdebitazione di un suo debitore il 7 agosto 2026 (venerdì). Il decreto, emesso su domanda depositata nel 2026, indica il reclamo ex art. 124 entro trenta giorni.

  • Il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione: scadrebbe domenica 6 settembre 2026.
  • Cadendo di domenica, slitta al primo giorno non festivo: lunedì 7 settembre 2026.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII): agosto conta per intero.

Esito: chi contava di “guadagnare” il mese di agosto lo perde. Se il creditore deposita il reclamo l’8 settembre 2026, è tardivo e il decreto si consolida. Applicando lo schema di Roma (opposizione) o quello di Como e Alessandria (reclamo ex art. 124), il termine è comunque di trenta giorni e non si sospende in agosto: è l’unico punto su cui vecchio e nuovo testo coincidono, e va rispettato al giorno.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Per i decreti dei tribunali, gli estremi sono quelli riportati nei provvedimenti pubblicati dai tribunali stessi; per le pronunce richiamate solo all’interno di altri provvedimenti o di rassegne, la fonte è indicata nella colonna della rilevanza. Le pronunce sono raggruppate per questione, così da rendere immediato il confronto tra testo previgente e testo nuovo. Un’avvertenza di metodo: i decreti di merito non vincolano gli altri tribunali, ma mostrano come la norma viene effettivamente letta e applicata; il contrasto in Cassazione sulla ricorribilità, invece, riguarda il punto di arrivo del contenzioso e va seguito con attenzione nei prossimi mesi.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Roma, sez. XIV, R.G. n. 4/2024 (2025) Incapienza, meritevolezza, obblighi successivi Applica quattro anni, soglia del 10% e opposizione in trenta giorni Esempio di formula previgente su domanda pendente al 28/9/2024
Trib. Venezia, sez. I, decr. n. 1/2025 del 20/1/2025 Durata dell’osservazione Quattro anni e 10% anche su ricorso del 17/1/2025 Decreto da far verificare alla luce dell’art. 56 c.4
Trib. Como, sez. I, decr. 28/10/2025 (EDI n. 5/2025) Durata, calcolo incapienza, rimedio Formula ibrida: quattro anni e 10%, ma tre annualità e reclamo ex art. 124 Mostra il passaggio incompleto al testo nuovo
Trib. Alessandria, decr. 11/2/2026 (R.G. n. 6/2025) Testo nuovo; debito fiscale e meritevolezza Tre anni, utile soddisfacimento, reclamo ex art. 124 in trenta giorni Modello di decreto aggiornato
Trib. Milano, decr. 27/10/2025 Durata; debiti esclusi Triennio; nessuna eccezione indicata Argomento per la lettura che esclude l’art. 278 c.7
Trib. Milano, sez. II, decr. 23/2/2026 (R.G. n. 32/2025) Durata e debiti successivi Tre dichiarazioni annuali; esdebitati solo i debiti anteriori al deposito Conferma il triennio e il limite temporale
Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025 (R.G. n. 1/2025) Debiti esclusi Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b) Rischio per risarcimenti e sanzioni
Cass. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 Ricorribilità in Cassazione Decreto di rigetto ex art. 283 dichiarato non ricorribile Prudenza sul ricorso per cassazione
Cass. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 Ricorribilità in Cassazione In contrasto con l’ordinanza n. 30108/2025 (ecnews 4/9/2026) Questione aperta in sede di legittimità
Cass. I, ord. n. 22074/2025 Liquidazione controllata La meritevolezza non serve per aprire la liquidazione controllata Per contrasto: per l’incapiente invece serve
Trib. Taranto, sez. II, 28/2/2024 Meritevolezza Richiamato da Alessandria tra i precedenti favorevoli Dibattito sul debito fiscale
Trib. Avellino, 9/1/2025 Meritevolezza Richiamato da Alessandria tra i precedenti favorevoli Dibattito sul debito fiscale
Trib. Milano, 23/12/2024 Meritevolezza Richiamato da Alessandria tra i precedenti favorevoli Dibattito sul debito fiscale
Trib. Verona, 7/9/2023 Meritevolezza Richiamato da Alessandria in senso contrario Orientamento più rigoroso
Trib. Ivrea, 1/8/2023 Meritevolezza Richiamato da Alessandria in senso contrario Orientamento più rigoroso

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano questi principi pratici:

  • Il periodo di osservazione, dopo il D.Lgs. 136/2024, è di tre anni dal decreto, non di quattro: così Alessandria (R.G. n. 6/2025) e Milano (decreti del 27/10/2025 e del 23/2/2026).
  • Il correttivo si applica anche ai procedimenti di esdebitazione pendenti al 28 settembre 2024 (art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024): un decreto successivo a quella data che riporta “quattro anni” va fatto esaminare subito.
  • La soglia del 10% non compare nel testo vigente dei commi 1 e 9: oggi conta l'”utile soddisfacimento” dei creditori, da valutare caso per caso; la misura va sempre verificata sul testo ufficiale.
  • I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono mai utilità sopravvenute: un prestito ottenuto durante il periodo di osservazione non fa rivivere i debiti.
  • Contro il decreto si propone reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni, non dieci: il termine speciale del comma 8 prevale (Como, Alessandria).
  • I trenta giorni corrono anche in agosto: la sospensione feriale non si applica ai procedimenti del CCII (art. 9, comma 1).
  • La ricorribilità in Cassazione è controversa (Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026): il reclamo va preparato come se fosse l’ultima occasione utile.
  • La meritevolezza è un requisito indispensabile: assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione del debito (comma 7; Roma, Venezia, Como, Alessandria).
  • Il debito fiscale non esclude da solo la meritevolezza, ma va spiegato con la storia concreta della crisi (Alessandria).
  • L’incapienza si misura con l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo (Como; Alessandria; Milano R.G. n. 32/2025).
  • Si guarda anche al reddito prevedibile, non solo a quello attuale: un aumento atteso che non supera la soglia non impedisce il beneficio (Alessandria).
  • Sono esdebitati solo i debiti anteriori al deposito della domanda (Roma, Como, Alessandria, Milano R.G. n. 32/2025).
  • Mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni pecuniarie non accessorie vanno considerati a rischio finché il contrasto tra Rovereto e Milano non sarà risolto.
  • La dichiarazione annuale ha la scadenza fissata dal singolo decreto (maggio ad Alessandria, settembre a Venezia, 15 gennaio a Como, 31 luglio a Roma, anniversario del decreto a Milano): saltarla espone alla revoca.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Il mio decreto è del 2025 e dice “quattro anni”. Devo davvero aspettare quattro anni?
Formalmente il decreto vale per quello che c’è scritto finché non viene modificato. Ma se la domanda è stata decisa dopo il 28 settembre 2024, l’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024 indica che doveva applicarsi il testo nuovo, come hanno fatto Alessandria e Milano. Se sei ancora nei trenta giorni dalla comunicazione, valuta il reclamo; se sono scaduti, fai verificare se sia possibile chiedere la correzione del provvedimento, con la consapevolezza che l’esito non è garantito.

Ho ereditato una piccola somma nel secondo anno: devo pagare i creditori?
Devi anzitutto dichiararla nella relazione annuale (o anticipatamente, se il decreto lo prevede, come a Venezia e Alessandria). Con il testo nuovo spetta all’OCC verificare se l’utilità consente un “utile soddisfacimento” dei creditori e, in caso positivo, informarli con l’autorizzazione del giudice; solo allora i creditori potranno agire. Non nascondere l’utilità: l’omessa dichiarazione porta alla revoca.

Il creditore mi ha notificato un'”opposizione” e non un “reclamo”: è valida?
Dipende dal decreto e dalla data della domanda. Roma e Venezia indicano ancora l’opposizione; Como e Alessandria il reclamo ex art. 124. Il punto va verificato nel fascicolo, ma conta soprattutto il rispetto dei trenta giorni, comune a entrambi gli schemi.

Se il tribunale respinge la domanda, posso ricorrere in Cassazione?
È proprio la questione su cui la Cassazione si è divisa: l’ordinanza n. 30108/2025 ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, l’ordinanza n. 13228/2026 si è posta in contrasto. Oggi nessuno può dirti con certezza che il ricorso sarà esaminato nel merito: per questo il reclamo va curato al massimo.

Ho arretrati di mantenimento per mio figlio: spariranno con il decreto?
Non contarci. Il Tribunale di Rovereto applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, e quella sul mantenimento è la lettera a) dello stesso comma. Milano non ha indicato eccezioni, ma il punto è aperto: prudenzialmente, considera quel debito come destinato a restare.

Cosa può fare lo Studio Monardo: applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo

Le pronunce viste mostrano che, sull’esdebitazione dell’incapiente, il risultato dipende molto da come la domanda viene preparata e da come il decreto viene controllato. Ecco cosa facciamo, concretamente:

  1. Verifichiamo il presupposto dell’incapienza rifacendo il calcolo del comma 2 con l’assegno sociale dell’anno della domanda e il parametro ISEE del tuo nucleo, come nei decreti di Como e Milano.
  2. Ricostruiamo la storia del debito per dimostrare la meritevolezza, raccogliendo la documentazione su malattia, perdita del lavoro, separazione o insuccesso imprenditoriale, sul modello della motivazione di Alessandria.
  3. Classifichiamo ogni debito per fonte e per data, distinguendo quelli anteriori al deposito da quelli successivi e individuando quelli potenzialmente esclusi ai sensi dell’art. 278, comma 7.
  4. Prepariamo con l’OCC l’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC richiesto dal nuovo comma 3, lettera a, perché comunicazioni e termini partano correttamente.
  5. Controlliamo il decreto appena emesso riga per riga: durata del periodo, criterio delle utilità, rimedio indicato, scadenza della dichiarazione annuale.
  6. Proponiamo reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni quando il decreto applica la formula previgente o respinge la domanda, argomentando sull’art. 56, comma 4, del correttivo.
  7. Difendiamo il debitore dal reclamo del creditore, contestando tempestività, legittimazione e fondamento delle censure.
  8. Valutiamo l’accesso alla Cassazione alla luce del contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026, e lo coltiviamo quando ci sono le condizioni.
  9. Seguiamo il triennio di osservazione: calendario delle dichiarazioni, raccolta degli estratti conto, valutazione preventiva di ogni utilità sopravvenuta prima che venga dichiarata.
  10. Indichiamo la procedura alternativa (ristrutturazione dei debiti del consumatore o liquidazione controllata) quando il calcolo mostra che il debitore non è incapiente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema dove l’ultima parola sulla ricorribilità dei decreti spetta alla Cassazione, e dove la stessa Cassazione si è divisa, pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista: gli orientamenti visti in questa analisi si sostengono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata dal primo giorno, senza passaggi di consegne tra un grado e l’altro. A questo si aggiunge la conoscenza dall’interno del procedimento davanti all’OCC, che deriva dall’iscrizione negli elenchi dei Gestori della crisi e dall’incarico di fiduciario di un Organismo.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano redditi, dichiarazioni e calcolo dell’incapienza; gli avvocati costruiscono la domanda, controllano il decreto e curano reclami e ricorsi. Ci impegniamo sui mezzi, non sui risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia, ma l’esito dipende dalla valutazione del giudice.

In chiusura

Il correttivo del 2024 ha reso l’esdebitazione dell’incapiente più favorevole: tre anni invece di quattro, nessuna soglia rigida, un rimedio unico. Ma i decreti mostrano che il passaggio dal vecchio al nuovo testo non è ancora completo, e che la differenza tra le due formule può valere un’eredità, un anno di dichiarazioni in più, un reclamo perso per pochi giorni. Per questo, più della norma, contano la domanda preparata bene e il decreto controllato subito.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nel circuito che istruisce queste domande e vigila sul triennio; e perché, come avvocato cassazionista, può seguire la questione fino al giudizio di legittimità, dove oggi si gioca il contrasto sulla ricorribilità dei decreti ex art. 283.

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