Pochi istituti del sovraindebitamento sono raccontati in modo così approssimativo come il concordato minore liquidatorio. Nei forum, nelle chat tra professionisti e perfino in qualche articolo divulgativo si leggono cifre precise (“ci vuole il 10% in più”), scorciatoie rassicuranti (“basta che tuo fratello prometta di pagare”) e divieti che la legge non contiene (“se non hai nulla, il concordato non lo puoi fare”). È comprensibile: la norma centrale, l’art. 74, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), usa una formula volutamente elastica, e quando la legge non dà un numero il passaparola tende a inventarlo, spesso prendendolo in prestito da altre procedure.
Il problema è che chi costruisce una proposta su una convinzione sbagliata non perde solo tempo. Perde il lavoro dell’OCC, rischia un decreto di inammissibilità, brucia la disponibilità del familiare che si era offerto di aiutare e, nel caso peggiore, si ritrova davanti a una liquidazione controllata che avrebbe voluto evitare. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché chi non agisce conserva almeno tutte le opzioni, mentre chi sbaglia la strada a volte se ne chiude qualcuna.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che circolano con insistenza:
- “Serve un apporto esterno di almeno il 10% (o bisogna garantire il 20% ai chirografari)”.
- “Basta la promessa scritta di un parente”.
- “Se non ho alcun patrimonio, il concordato minore liquidatorio mi è precluso”.
- “Con la finanza esterna posso tenermi i miei beni”.
- “I soldi del terzo li posso distribuire ai creditori come voglio”.
- “Se Agenzia delle Entrate e INPS votano contro, il concordato è morto”.
- “Il concordato minore liquidatorio con finanza esterna va sempre bene per tutti”.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché il concordato minore passa obbligatoriamente attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi e la figura del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come l’Organismo valuta la serietà di un apporto esterno e come il giudice lo legge in sede di ammissibilità e di omologa. Il coordinamento di uno staff con commercialisti, inoltre, consente di confrontare numericamente la proposta con l’alternativa liquidatoria, che è il vero banco di prova della “misura apprezzabile”.
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Mito n. 1: “Per il concordato minore liquidatorio serve un apporto esterno di almeno il 10%”
Il mito
“Nel concordato minore senza continuità la finanza esterna deve aumentare l’attivo di almeno il 10% e garantire ai chirografari almeno il 20%: sotto queste soglie il tribunale lo dichiara inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è molto preciso: quelle due percentuali sono scritte davvero nel Codice della crisi. Si trovano però nell’art. 84, comma 4, CCII, che disciplina il concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, cioè la procedura riservata alle imprese “sopra soglia”, non al sovraindebitato. Secondo quella norma, nel concordato preventivo liquidatorio la proposta deve prevedere risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicurino ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza un soddisfacimento non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Il testo vigente, consultato su Brocardi con aggiornamento all’agosto 2026, non risulta toccato su questo punto dal correttivo del D.Lgs. 136/2024.
Il passaggio dall’una all’altra procedura avviene quasi da solo. Il concordato minore è spesso descritto come “il concordato preventivo dei piccoli”, l’art. 74, comma 4, CCII rinvia per quanto non previsto alle norme sul concordato preventivo “in quanto compatibili”, e chi legge di corsa conclude che le soglie si applichino anche qui. Aggiungiamo che alcune guide redatte negli anni del primo assestamento del Codice usavano le percentuali dell’art. 84 come “termine di paragone” e il paragone, rimbalzando, è diventato una regola.
La realtà
L’art. 74, comma 2, CCII stabilisce che, fuori dai casi in cui la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, il concordato minore può essere proposto solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Non c’è alcuna percentuale. Nel concordato minore liquidatorio non esiste una soglia minima del 10% di incremento dell’attivo né un 20% garantito ai chirografari: il legislatore ha scelto una clausola elastica, da valutare caso per caso.
La differenza non è una svista. Il legislatore conosceva benissimo le soglie dell’art. 84, perché le ha scritte nello stesso Codice, e ha deciso di non replicarle per il sovraindebitamento. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo opera solo “per quanto non previsto”: ma qui il requisito della finanza esterna è previsto, e con una formula diversa. Una norma speciale che regola espressamente un punto non lascia spazio alla norma generale su quello stesso punto.
Che cosa significa allora “misura apprezzabile”? La giurisprudenza di merito ha dato risposte che vanno lette insieme. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha omologato un concordato minore liquidatorio di un debitore la cui attività era cessata, fondato interamente sull’apporto esterno, con soddisfazione dei privilegiati al 14,22% e dei chirografari al 12,31%: percentuali ben lontane dal 20% dell’art. 84, eppure ritenute sufficienti, perché l’apporto era ciò che rendeva possibile ogni pagamento. Il Tribunale di Avellino, con decreto del 7 novembre 2024, ha osservato che, se l’attivo di partenza è pari a zero, qualunque incremento è per definizione apprezzabile; e con sentenza del 28 febbraio 2025 lo stesso Tribunale ha omologato una proposta con il privilegiato al 13,16% e il chirografario al 2,79%.
Citazione dell’Avv. Monardo — “Nel concordato minore liquidatorio il numero da guardare non è il 10%, ma la distanza tra ciò che i creditori riceverebbero con la proposta e ciò che otterrebbero dalla liquidazione controllata: è lì che si misura l’apprezzabilità.”
Questo non vuol dire che qualunque cifra vada bene. “Apprezzabile” resta un aggettivo con un contenuto: l’apporto deve fare una differenza reale per i creditori. Un orientamento più rigoroso, come vedremo, lo misura proprio sul confronto con l’attivo ricavabile dalla liquidazione. Ma il metro è la sostanza economica, non una soglia aritmetica fissa.
La prova
Il testo dell’art. 74, comma 2, CCII (nella formulazione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024) parla di aumento “in misura apprezzabile” senza indicare percentuali; l’art. 84, comma 4, CCII contiene le soglie del 10% e del 20% ma per il concordato preventivo liquidatorio. Le sentenze di Campobasso del 13 gennaio 2025 e di Avellino del 28 febbraio 2025, come riportate dal commento pubblicato su EC News l’8 aprile 2025, mostrano omologhe con percentuali ai chirografari inferiori al 20%.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è doppio e va in direzioni opposte. Da un lato, il debitore che crede al mito rinuncia a una proposta perfettamente percorribile: il cugino può mettere 9.000 euro, non 15.000, e il debitore conclude che “non basta” senza che nessuno abbia fatto il confronto con la liquidazione. Dall’altro lato, chi crede che il 10% sia la soglia magica rischia di fermarsi lì: costruisce un apporto che supera di poco il 10% dell’attivo ma che, confrontato con quanto i creditori incasserebbero dalla liquidazione controllata, non fa alcuna differenza apprezzabile. La soglia inventata produce errori in entrambi i sensi: scoraggia proposte valide e rassicura su proposte deboli.
C’è infine un rischio di metodo. Chi ragiona per soglie fisse tende a presentare la proposta come un adempimento (“ho rispettato il 10%”) invece che come un’offerta da far approvare. Ma nel concordato minore i creditori votano, secondo le maggioranze dell’art. 79 CCII, e chi contesta la convenienza può far valere il confronto con l’alternativa liquidatoria ai sensi dell’art. 80, comma 3. La percentuale “regolamentare” non protegge da nessuna di queste due verifiche.
Mito n. 2: “Basta la promessa scritta di un familiare”
Il mito
“Per la finanza esterna è sufficiente che un parente firmi una lettera in cui dice che metterà i soldi: il resto lo vede l’OCC.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un nucleo vero. Nei casi pubblicati la finanza esterna proviene quasi sempre dalla cerchia familiare: nelle vicende decise ad Avellino era il coniuge del debitore a mettere a disposizione le somme; nel caso deciso a Ferrara, di cui parleremo, le risorse erano messe a disposizione dalle mogli dei debitori. Il commento di Valerio Sangiovanni pubblicato su EC News il 18 febbraio 2025 osserva che, nella pratica, chi apporta queste somme è di regola un parente, e che si tratta di contributi a fondo perduto che il terzo non era tenuto a dare. Chi legge questi casi vede “il coniuge ha messo i soldi” e conclude che basta la parola del coniuge.
Inoltre la legge non prescrive una forma particolare per l’impegno del terzo. L’art. 74 CCII parla di “apporto di risorse esterne” senza aggiungere “con atto pubblico” o “garantito da fideiussione”. Da questo silenzio il passaparola ricava che qualunque forma vada bene, anche una mail.
La realtà
Il silenzio della norma sulla forma non significa indifferenza sulla sostanza. Il giudice, per omologare, deve verificare ammissibilità e fattibilità del concordato (art. 80, comma 1, CCII), e l’OCC deve attestare la completezza e attendibilità della documentazione. Un piano che si regge interamente su una somma che un terzo “promette” senza alcun vincolo è un piano la cui fattibilità dipende dall’umore di una persona che nella procedura non è parte e che nessuno può costringere a pagare. La finanza esterna conta per quello che è dimostrabilmente disponibile e vincolata alla procedura, non per quello che viene annunciato.
Nella prassi dei tribunali e degli OCC, i documenti che rendono credibile un apporto sono di solito questi:
- una dichiarazione d’impegno sottoscritta dal terzo, irrevocabile, che indichi importo, tempi di versamento e destinazione esclusiva ai creditori secondo il piano, con l’espressa rinuncia a chiedere la restituzione o con la postergazione del relativo credito;
- la prova della provvista: estratti conto, certificazioni di deposito, documenti che mostrino che la somma esiste davvero nel patrimonio del terzo e non dipende da un finanziamento ancora da ottenere;
- quando possibile, il versamento anticipato della somma su un conto dedicato alla procedura o comunque vincolato, oppure l’impegno a versarla entro una data agganciata all’omologazione;
- se l’apporto è rateale, l’indicazione del reddito del terzo da cui le rate saranno tratte, con documentazione aggiornata.
Questi accorgimenti non sono imposti da una norma che li elenca: derivano dalla necessità di superare il vaglio di fattibilità. Più l’impegno è vincolante e verificabile, più il giudice e l’OCC possono considerarlo parte dell’attivo; più è generico, più rischia di essere trattato come una speranza.
Va considerato un ulteriore aspetto: il terzo che apporta risorse a fondo perduto non diventa creditore della procedura, e quindi non vota. Se invece il familiare presta i soldi pretendendone la restituzione, quel denaro non è più “esterno” in senso proprio, perché genera un nuovo debito che grava sul debitore. È per questo che la dichiarazione deve chiarire la natura dell’apporto.
La prova
L’art. 80, comma 1, CCII subordina l’omologazione alla verifica di ammissibilità e fattibilità; l’art. 75 CCII impone di allegare alla domanda il piano e la documentazione patrimoniale e reddituale; l’art. 78, comma 1, consente al giudice di concedere fino a quindici giorni per integrazioni quando la documentazione è carente. Tutti i casi omologati che abbiamo esaminato (Avellino 28 febbraio 2025, Campobasso 13 gennaio 2025) riguardano proposte in cui l’apporto esterno era il presupposto stesso dei pagamenti e ha superato sia il vaglio del giudice sia il voto dei creditori.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita una proposta fondata su una lettera generica rischia, nell’ipotesi più favorevole, una richiesta di integrazione con un termine breve, durante la quale il familiare deve improvvisamente dimostrare di avere la somma. Nell’ipotesi peggiore, il giudice ritiene il piano non fattibile e non lo omologa: in quel caso l’art. 80, comma 5, CCII prevede che venga dichiarata l’inefficacia delle misure protettive e che, su istanza del debitore, si apra la liquidazione controllata. Una promessa vaga non solo non aiuta: può far cadere le protezioni che avevano fermato pignoramenti ed esecuzioni.
C’è poi un rischio successivo all’omologa. Se il terzo non versa, il piano diventa inadempiuto e l’omologazione può essere revocata: per il concordato minore le regole sulla risoluzione e sulla revoca si ricavano dagli articoli che seguono l’omologa, e l’esito tipico, quando il piano salta, è ancora una volta la liquidazione controllata. Il debitore avrà così speso tempo, risorse per la procedura e la fiducia dei creditori, per tornare al punto di partenza in condizioni peggiori.
Mito n. 3: “Se non ho nessun patrimonio, il concordato minore liquidatorio mi è precluso”
Il mito
“Il concordato minore liquidatorio serve a chi ha qualcosa da liquidare: se l’attivo è zero, la finanza esterna non può ‘aumentare’ nulla e la domanda è inammissibile.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione ha un pedigree giurisprudenziale vero. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 18 luglio 2024 (e con un altro provvedimento dello stesso ufficio del medesimo periodo), ha seguito un’interpretazione restrittiva: l’art. 74, comma 2, parla di aumento dell’attivo “disponibile al momento della domanda”, e quindi l’incremento va misurato su un attivo che esiste già. Se il debitore non ha nulla, non c’è niente da aumentare; e in una logica di simmetria con la liquidazione controllata, che il debitore persona fisica può chiedere solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3, CCII), il concordato dell’incapiente risulterebbe inammissibile.
È una lettura con un fondamento letterale serio, non una fantasia. Ed è proprio per questo che si è diffusa: chi la sente da un professionista che ha avuto un decreto negativo a Rimini la ripete come regola generale.
La realtà
L’orientamento restrittivo esiste, ma non è l’unico e, nella giurisprudenza di merito più recente che abbiamo esaminato, non è quello prevalente: diversi tribunali ammettono il concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente sulla finanza esterna anche quando l’attivo del debitore è nullo. È il classico mito “vero, ma solo a metà”: dipende dal tribunale e dall’impostazione della proposta.
Il Tribunale di Avellino, nel decreto del 7 novembre 2024, ha spiegato perché preferisce la lettura ampia con due argomenti. Il primo è letterale: la norma chiede che l’attivo aumenti in misura apprezzabile, e se l’attivo di partenza vale zero, qualunque surplus rappresenta un aumento apprezzabile. Il secondo è sistematico: il debitore incapiente deve poter accedere a forme di esdebitazione alternative a quella dell’art. 283 CCII, che è concessa una sola volta e lascia il debitore esposto per anni alla verifica delle utilità sopravvenute. Con la sentenza del 28 febbraio 2025 lo stesso Tribunale ha omologato un concordato minore liquidatorio di un debitore privo di redditi e di patrimonio, ex socio accomandatario di una società, fondato soltanto sulle risorse del coniuge, approvato da tutti i creditori anche per teste.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 13 gennaio 2025, è arrivato alla stessa conclusione: l’art. 74, comma 2, non vieta il concordato liquidatorio basato solo sulla finanza esterna, purché questa incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile; nel caso esaminato era l’apporto a rendere possibile ogni pagamento ai creditori. Anche il commento al decreto del Tribunale di Ferrara del 20 dicembre 2024 ricorda che, per il debitore davvero incapiente, il concordato con risorse esterne realizza un soddisfacimento non irrisorio dei creditori.
Il quadro, dunque, non è “si può sempre” né “non si può mai”. È un terreno in cui l’impostazione della domanda conta: va spiegato perché la proposta è preferibile alla liquidazione controllata (che per l’incapiente potrebbe non essere nemmeno apribile su sua istanza, in base all’art. 268, comma 3) e perché l’apporto rappresenta per i creditori un vantaggio concreto rispetto allo zero.
La prova
Trib. Avellino, decreto 7 novembre 2024 e sentenza 28 febbraio 2025; Trib. Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 (tutte riportate da EC News, 8 aprile 2025), per l’orientamento favorevole. Trib. Rimini, 18 luglio 2024 (riportato da EC News, 1 aprile 2025), per l’orientamento contrario. Le valutazioni preliminari del giudice in sede di apertura, come ricorda il commento a Ferrara richiamando Cass. n. 2234/2017 e Cass. n. 31477/2018, possono essere riesaminate in sede di omologa ma non sono autonomamente impugnabili: un ulteriore motivo per costruire la domanda bene fin dall’inizio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito in versione assoluta rinuncia a uno strumento che, in molti tribunali, gli sarebbe aperto, e ripiega sull’esdebitazione dell’incapiente, che può usare una sola volta nella vita e che lo lascia sotto osservazione per tre anni. Chi invece ignora del tutto l’orientamento restrittivo rischia di depositare, davanti a un ufficio che lo segue, una domanda priva di qualunque argomentazione sul punto, incassando un’inammissibilità evitabile. Il rischio vero non è l’orientamento contrario in sé, ma non sapere che esiste e non argomentare contro di esso.
Mito n. 4: “Con la finanza esterna posso tenermi i miei beni”
Il mito
“Se mio padre mette 30.000 euro, i creditori prendono quelli e io mi tengo la casa, l’auto e lo stipendio pieno: la finanza esterna serve proprio a non toccare il mio patrimonio.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione nasce dalla confusione tra due cose diverse: l’apporto esterno come elemento che si aggiunge e l’apporto esterno come elemento che sostituisce. Nei casi più noti di omologa (Avellino, Campobasso) il debitore non aveva patrimonio, quindi la finanza esterna era tutto ciò che i creditori ricevevano. Chi legge quei casi senza notare questo dettaglio conclude che la finanza esterna “prende il posto” dei beni del debitore.
Contribuisce anche il ricordo delle vecchie procedure della L. 3/2012, dove alcune proposte prevedevano il pagamento con risorse di terzi lasciando fuori beni del debitore, e il fatto che nel concordato in continuità il debitore effettivamente conserva l’azienda. Ma il concordato liquidatorio è un’altra cosa.
La realtà
Il dato testuale è chiaro: la finanza esterna deve aumentare l’attivo disponibile, non sostituirlo. Nel concordato minore liquidatorio i beni del debitore restano destinati ai creditori: la finanza esterna si aggiunge al loro valore e non lo rimpiazza.
Il Tribunale di Ferrara, nel decreto del 20 dicembre 2024, ha detto proprio questo, come riportato da EC News il 1° aprile 2025. La finanza esterna non può sostituire l’attivo, ma deve incrementarlo in misura apprezzabile rispetto a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione; il patrimonio del debitore che non è incapiente va liquidato e il ricavato destinato ai creditori, perché non può essere sottratto alla garanzia patrimoniale dell’art. 2740 c.c. Nel caso esaminato, l’attivo del debitore comprendeva la quota del reddito mensile non assorbita dal mantenimento, più la tredicesima, moltiplicata per i tre anni del piano. Il Tribunale ha criticato anche la tesi secondo cui l’attivo sarebbe un valore puramente aritmetico, “teorico”, che il debitore può versare in denaro tenendosi i beni: questa impostazione contrasterebbe con l’art. 2740 c.c. e con l’idea stessa di “incremento”. Il piano è stato ritenuto inammissibile nella forma presentata, con possibilità per i debitori di migliorarlo.
Il ragionamento ha una logica economica precisa. Se il debitore ha beni per 40.000 euro e il terzo ne apporta 30.000, l’attivo complessivo della proposta deve essere 70.000 (meno i costi della procedura), non 30.000. Se il debitore offrisse solo i 30.000 del terzo e si tenesse i beni, i creditori riceverebbero meno di quanto otterrebbero da una liquidazione controllata, e la finanza esterna non avrebbe aumentato nulla: avrebbe soltanto “comprato” i beni del debitore a un prezzo inferiore al loro valore.
Questo non significa che ogni bene debba essere necessariamente venduto all’asta. Una proposta può prevedere, ad esempio, che il terzo versi una somma pari al valore di mercato di un bene, attestato dall’OCC, più un’ulteriore somma che rappresenta il vero incremento: in quel caso il bene resta al debitore, ma i creditori ricevono il suo controvalore e qualcosa in più. Il criterio dell’art. 75, comma 2, CCII, che lega il trattamento dei privilegiati al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC, fornisce il riferimento per queste valutazioni.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la parola “aumentare”: la finanza esterna è apprezzabile solo se, sommata a ciò che il debitore già possiede, porta ai creditori più di quanto otterrebbero liquidando tutto.
La prova
Trib. Ferrara, decreto 20 dicembre 2024 (commento su EC News, 1° aprile 2025): la finanza esterna deve incrementare l’attivo ricavabile dalla liquidazione e non sostituirlo; il patrimonio del debitore non incapiente va destinato ai creditori. Art. 74, comma 2, CCII (“aumentino … l’attivo disponibile”); art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che deposita una proposta “solo finanza esterna” pur avendo beni rischia l’inammissibilità o la mancata omologa per difetto del presupposto dell’art. 74, comma 2. Ma rischia anche qualcosa di più insidioso: un creditore contestatore che dimostri che dalla liquidazione otterrebbe di più può bloccare l’omologa ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII. E se il debitore ha omesso beni dall’elenco, entrano in gioco le ipotesi di revoca per occultamento o dissimulazione dell’attivo. La finanza esterna non è uno scudo per il patrimonio: è un supplemento che si aggiunge a esso.
Mito n. 5: “I soldi del terzo li posso distribuire ai creditori come voglio”
Il mito
“La finanza esterna non è patrimonio del debitore, quindi non segue l’ordine dei privilegi: posso usarla per pagare prima i fornitori chirografari che mi servono e lasciare indietro il Fisco o la banca ipotecaria.”
Perché ci credono in tanti
Anche questa convinzione ha una radice normativa autentica, ma ancora una volta presa da un’altra procedura. L’art. 84, comma 4, CCII, per il concordato preventivo liquidatorio, consente espressamente che le risorse esterne siano distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., a condizione che sia rispettato il requisito del 20% ai chirografari; e considera esterne anche le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, purché il piano ne preveda la destinazione diretta ai creditori concorsuali. Chi conosce questa regola tende a estenderla al concordato minore, con un ragionamento in apparenza logico: se il denaro non è del debitore, non dovrebbe essere vincolato alle regole sulla responsabilità patrimoniale del debitore.
A rafforzare il mito c’è la circolazione, nel mondo della crisi d’impresa, del principio della “priorità relativa”, che in alcune ipotesi consente distribuzioni più flessibili del valore. Chi lo sente nominare lo immagina applicabile ovunque.
La realtà
Per il concordato minore manca una norma equivalente alla deroga dell’art. 84, comma 4. L’art. 74, comma 4, CCII rinvia alle disposizioni del concordato preventivo solo “in quanto compatibili”, e la compatibilità di una deroga così marcata, costruita in quel contesto attorno alla soglia del 20% che nel concordato minore non c’è, è tutt’altro che scontata. Il dato positivo che invece c’è è l’art. 75, comma 2, CCII: i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.
Nel concordato minore la strada prudente, e quella seguita nei casi omologati che abbiamo esaminato, è rispettare l’ordine delle cause di prelazione anche nella distribuzione della finanza esterna. Il dato si vede nei numeri: nelle sentenze di Avellino del 28 febbraio 2025 e di Campobasso del 13 gennaio 2025, le prededuzioni sono state pagate al 100% e i privilegiati hanno ricevuto una percentuale superiore a quella dei chirografari (13,16% contro 2,79% ad Avellino; 14,22% contro 12,31% a Campobasso).
In questa direzione si colloca anche la Cassazione, Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025, che, secondo quanto riportato dalle rassegne, ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Quanto alla “priorità relativa”, la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 l’ha richiamata in un concordato minore di un professionista che proseguiva l’attività, con cram down sul Fisco: un contesto di continuità, che non può essere trasferito automaticamente al concordato liquidatorio fondato sulla finanza esterna.
C’è una sola libertà reale, e va compresa bene: il debitore può proporre la suddivisione in classi (art. 74, comma 3, CCII), che diventa obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, e trattamenti differenziati tra classi diverse. Ma suddividere in classi non significa scavalcare i privilegi: significa raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei.
La prova
Art. 84, comma 4, CCII (deroga agli artt. 2740-2741 c.c. prevista per il concordato preventivo liquidatorio); art. 74, commi 3 e 4, e art. 75, comma 2, CCII per il concordato minore; Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 sul rispetto dell’ordine delle prelazioni; Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, in un caso di continuità.
Cosa rischia chi ci crede
Una proposta che usa la finanza del terzo per pagare i chirografari “amici” lasciando i privilegiati al palo si espone a tre rischi concatenati: l’inammissibilità per violazione dell’ordine delle prelazioni; la contestazione del creditore privilegiato, che può far valere il confronto con l’alternativa liquidatoria; il voto contrario dei grandi creditori pubblici, che spesso sono proprio i privilegiati sacrificati. Distribuire la finanza esterna “a piacere” è il modo più rapido per trasformare un aiuto familiare in una proposta non omologabile.
Mito n. 6: “Se Agenzia delle Entrate e INPS votano contro, il concordato è morto”
Il mito
“Nel concordato minore i debiti col Fisco e con l’INPS sono quasi sempre la maggioranza: se votano no, la finanza esterna non serve a niente, perché la proposta non passa.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è aritmetico. Nei sovraindebitamenti di professionisti e piccoli imprenditori il debito tributario e contributivo pesa spesso più della metà del passivo, e l’art. 79, comma 1, CCII richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Chi fa il conto conclude che il voto degli enti pubblici decide tutto. Pesa anche la memoria della vecchia transazione fiscale, che faceva percepire il Fisco come un creditore “speciale” con regole proprie.
La realtà
Il CCII prevede un correttivo specifico: il cram down fiscale e contributivo dell’art. 80, comma 3. Il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta, anche sulla base della relazione dell’OCC, è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Il voto contrario del Fisco o dell’INPS non chiude la partita, se la proposta con finanza esterna offre loro più della liquidazione.
È esattamente ciò che è successo nel caso deciso dal Tribunale di Campobasso con la sentenza del 13 gennaio 2025: le maggioranze sono state raggiunte con il cram down, nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS. In un caso di attivo nullo, la convenienza era quasi in re ipsa: la liquidazione avrebbe dato zero, la proposta con risorse esterne una percentuale concreta. Un commento a un caso con identiche percentuali di soddisfazione riporta un apporto di circa 22.000 euro a fronte di debiti per oltre 148.000 euro, di cui una quota rilevante verso l’Agenzia delle Entrate.
Sul piano dei principi, la Cassazione n. 14555/2026 ha chiarito, secondo quanto riportato, che nel concordato minore non è necessaria la transazione fiscale dell’art. 63 CCII: il Fisco vota come gli altri creditori e, se il suo voto è determinante e contrario, opera il cram down dell’art. 80, comma 3.
Va ricordato anche il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato (non superiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. c) si intende consenziente. E l’esclusione dal voto prevista dall’art. 79, comma 2: coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, se creditori, non votano e non sono computati. Questo significa che il familiare che apporta la finanza e che, magari, era anche creditore del debitore non può “fare la maggioranza”.
La prova
Art. 79, commi 1-3, e art. 80, comma 3, CCII; Trib. Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 (omologa con cram down nonostante il voto contrario di AdER e INPS); Cass. n. 14555/2026 sulla non necessità della transazione fiscale nel concordato minore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito spesso non deposita affatto, oppure, al contrario, sottovaluta il passaggio decisivo: il cram down non è automatico. Il giudice omologa contro il voto del Fisco solo se la proposta è conveniente per quel creditore rispetto all’alternativa liquidatoria, e questo va dimostrato con numeri, nella relazione dell’OCC e nel piano. Il cram down premia la proposta ben documentata, non quella che si limita a sperare nel silenzio degli enti.
Mito n. 7: “Il concordato minore liquidatorio con finanza esterna va sempre bene, per tutti”
Il mito
“Chiunque abbia debiti e un parente disposto ad aiutare può fare un concordato minore liquidatorio: è sempre la soluzione migliore.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce dall’entusiasmo, comprensibile, per le omologhe di Avellino e Campobasso: se un debitore senza redditi e senza patrimonio è riuscito a chiudere i debiti con le risorse del coniuge, sembra che la strada sia aperta a tutti. In più, molti non distinguono tra i diversi strumenti del sovraindebitamento e li considerano varianti dello stesso “accordo con i creditori”.
La realtà
Le condizioni sono più selettive. Anzitutto i soggetti: secondo l’art. 74, comma 1, CCII il concordato minore è riservato ai debitori in sovraindebitamento diversi dai consumatori, cioè professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il consumatore puro ha come strumento di accordo la ristrutturazione dei debiti degli artt. 67 ss. CCII, non il concordato minore. Per l’imprenditore individuale che ha chiuso l’attività serve poi un’attenzione particolare: la Cassazione, Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, secondo quanto riportato, ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato, mentre il caso di Campobasso riguardava un debitore la cui attività era cessata. La differenza tra attività cessata e soggetto cancellato, e il momento in cui i debiti sono sorti, vanno verificati caso per caso prima di scegliere lo strumento.
In secondo luogo, la convenienza per il debitore. Valerio Sangiovanni, commentando su EC News (18 febbraio 2025) un concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna, ha sostenuto che per un debitore incapiente l’esdebitazione dell’art. 283 CCII sarebbe stata preferibile, evitando l’esborso del terzo. È un’opinione dottrinale, non una regola, ma pone una domanda corretta. L’esdebitazione dell’incapiente non richiede alcun apporto, ma si può ottenere una sola volta, richiede la meritevolezza del debitore, prevede la dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute per tre anni (termine così fissato dopo il D.Lgs. 136/2024) e lascia aperta la possibilità che i creditori agiscano se sopravvengono utilità rilevanti. Il concordato minore con finanza esterna, invece, costa al terzo una somma, ma chiude la vicenda con un’omologa approvata dai creditori e non consuma l’unica esdebitazione da incapiente disponibile.
Non esiste lo strumento migliore in astratto: la finanza esterna conviene quando ciò che il terzo apporta “compra” una chiusura più stabile di quella che il debitore otterrebbe gratis con l’art. 283, e quando il debitore rientra davvero tra i soggetti ammessi.
Infine, i costi della procedura: il compenso dell’OCC e le spese sono prededucibili e vanno pagati per primi, al 100% nei casi omologati. Su un apporto esterno modesto possono incidere in modo significativo, e vanno stimati prima di decidere quanto il familiare debba mettere.
La prova
Art. 74, comma 1, CCII (esclusione dei consumatori); art. 283 CCII (esdebitazione dell’incapiente, una sola volta, verifica triennale); Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 (concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato); commento di V. Sangiovanni, EC News, 18 febbraio 2025.
Cosa rischia chi ci crede
Il consumatore che deposita un concordato minore incassa un’inammissibilità per difetto soggettivo. L’ex imprenditore cancellato rischia lo stesso esito se non verifica il proprio inquadramento. Il debitore incapiente che non confronta le alternative può far spendere a un parente somme che avrebbe potuto risparmiare, oppure, all’opposto, bruciare l’unica esdebitazione da incapiente quando una piccola finanza esterna gli avrebbe garantito un percorso più solido. La scelta dello strumento viene prima della ricerca della finanza, non dopo.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali dello Studio. Servono a mostrare che cosa succede quando si ragiona con la regola vera invece che con quella del passaparola.
Ipotesi A — “Non arrivo al 10%, quindi rinuncio”. Professionista con attività cessata, nessun bene, reddito interamente assorbito dal mantenimento. Debiti complessivi 96.430 €: privilegiati (contributi e imposte) 41.870 €, chirografari 54.560 €. La sorella può mettere a fondo perduto 11.800 €. Il debitore, convinto che servano soglie percentuali, ragiona: “11.800 € sono il 12,2% del debito, ma ai chirografari non arriva certo il 20%: inutile provarci”. In realtà l’attivo disponibile al momento della domanda è zero e l’alternativa liquidatoria non darebbe nulla. Stimando costi prededucibili della procedura per 2.950 €, restano 8.850 €: una proposta con 7.120 € ai privilegiati (17,0%) e 1.730 € ai chirografari (3,17%) rispetta l’ordine delle prelazioni ed è struttura analoga a quelle omologate ad Avellino. Davanti a un tribunale che segue l’orientamento di Avellino e Campobasso, la proposta è percorribile; davanti a uno che segue l’orientamento di Rimini andrà argomentata con particolare cura. In entrambi i casi, il “10%” non c’entra.
Ipotesi B — “Papà paga, io mi tengo tutto”. Agente di commercio in crisi, un’auto del valore di mercato di 6.400 € e una quota di reddito non necessaria al mantenimento di 180 € al mese su 13 mensilità. Su un piano di tre anni la quota di reddito vale 7.020 €; con l’auto, l’attivo ricavabile dalla liquidazione è di 13.420 €. Il padre offre 13.500 € perché i creditori li prendano “al posto” dell’auto e dello stipendio. Il conto è impietoso: rispetto alla liquidazione, la proposta aggiunge 80 €, cioè lo 0,6% in più. Secondo l’impostazione del Tribunale di Ferrara, un apporto che sostituisce l’attivo invece di incrementarlo non è apprezzabile. La versione corretta della stessa proposta mette a disposizione l’auto (o il suo controvalore), la quota di reddito e i 13.500 € del padre: 26.920 € complessivi, il doppio dell’alternativa liquidatoria.
Ipotesi C — “Lo zio ha promesso”. Artigiano con attivo di 3.150 € (attrezzatura usata) e debiti per 67.280 €. Lo zio pensionato scrive una lettera: “Mi impegno ad aiutare mio nipote con 15.000 euro”. Nessuna indicazione di tempi, nessuna prova della disponibilità, nessuna rinuncia alla restituzione. In sede di apertura il giudice concede un termine per integrare la documentazione, come consente l’art. 78, comma 1, CCII. Lo zio dispone in realtà di 6.000 € sul conto e conta di versare il resto con la pensione in 24 rate da 375 €. La proposta va riscritta: 6.000 € versati subito su un conto dedicato, 9.000 € in rate documentate con il cedolino di pensione, dichiarazione irrevocabile di apporto a fondo perduto. Senza questa riscrittura, la fattibilità sarebbe rimasta indimostrata e, in caso di diniego dell’omologa, le misure protettive sarebbero cadute.
Il filo comune delle tre ipotesi è che i numeri veri si ricavano dal confronto con la liquidazione, non da una percentuale fissata in anticipo.
Il fondo di verità
Ogni mito di questo articolo contiene un frammento corretto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire perché il passaparola li ha distorti.
È vero che nel Codice della crisi esistono le soglie del 10% e del 20%: ma stanno nell’art. 84, comma 4, per il concordato preventivo con liquidazione del patrimonio. Il legislatore, scrivendo l’art. 74, comma 2, per il concordato minore, ha scelto la formula “misura apprezzabile”. Le due norme convivono e vanno tenute distinte.
È vero che l’impegno del terzo non richiede una forma solenne: la legge non chiede atto pubblico o garanzie bancarie. Ma il giudice deve verificare la fattibilità e l’OCC l’attendibilità della documentazione, e queste due verifiche trasformano in requisiti pratici ciò che la legge non scrive: impegno irrevocabile, prova della provvista, tempi certi.
È vero che esiste un orientamento restrittivo che nega il concordato dell’incapiente: lo ha espresso il Tribunale di Rimini nel luglio 2024, con un argomento letterale serio. Ma Avellino e Campobasso, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, hanno seguito la lettura opposta, sottolineando che l’aumento rispetto a zero è sempre apprezzabile e che l’incapiente merita un’alternativa all’art. 283.
È vero che nei casi noti la finanza esterna era tutto ciò che i creditori ricevevano: ma solo perché quei debitori non avevano nulla. Quando il debitore ha beni o reddito disponibile, la finanza esterna si somma ad essi, come ha chiarito il Tribunale di Ferrara nel dicembre 2024.
È vero che il CCII conosce deroghe all’ordine delle prelazioni per le risorse esterne: ma la deroga espressa è scritta per il concordato preventivo liquidatorio. Nel concordato minore restano l’art. 75, comma 2, sul trattamento dei privilegiati e la linea, riportata dalle rassegne, della Cassazione n. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni.
È vero che il Fisco e l’INPS pesano spesso più della metà del passivo: ma l’art. 80, comma 3, consente il cram down quando il loro voto è determinante e la proposta è per loro più conveniente della liquidazione, come mostra il caso di Campobasso.
È vero, infine, che il concordato minore con finanza esterna ha dato buoni risultati a debitori senza patrimonio: ma non è aperto ai consumatori, richiede un inquadramento soggettivo corretto e va confrontato con l’esdebitazione dell’incapiente, che in certi casi può essere più conveniente e in altri meno stabile.
Ricomposti nel quadro corretto, questi frammenti dicono una cosa semplice: la finanza esterna serve sempre nel concordato minore senza continuità, ma la sua “misura apprezzabile” si giudica sui numeri del singolo caso e sulla serietà dell’impegno, non su soglie importate da altre procedure.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume, una riga per ciascun mito, la convinzione diffusa e il modo in cui stanno davvero le cose secondo il testo vigente del CCII e la giurisprudenza esaminata. È utile tenerla a portata di mano quando si valuta, con il familiare disposto ad aiutare, se e quanto mettere a disposizione. Le indicazioni della colonna di destra non sostituiscono la verifica del caso concreto, che dipende anche dall’orientamento del tribunale competente.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Serve un apporto di almeno il 10% e il 20% ai chirografari | Le soglie sono dell’art. 84, comma 4 (concordato preventivo). Per il concordato minore l’art. 74, comma 2, chiede un aumento “apprezzabile”, senza percentuali; omologhe con chirografari al 12,31% (Campobasso) e al 2,79% (Avellino) |
| Basta la promessa scritta di un parente | Nessuna forma solenne, ma il piano deve essere fattibile (art. 80, comma 1): impegno irrevocabile, prova della provvista, tempi certi, rinuncia alla restituzione |
| Senza patrimonio il concordato è precluso | Vero solo per l’orientamento di Rimini (luglio 2024). Avellino (2024-2025) e Campobasso (2025) lo ammettono: l’aumento rispetto a zero è apprezzabile |
| Con la finanza esterna mi tengo i beni | La finanza deve aumentare l’attivo, non sostituirlo; i beni e il reddito disponibile restano ai creditori (Ferrara, 20 dicembre 2024) |
| I soldi del terzo li distribuisco come voglio | La deroga agli artt. 2740-2741 c.c. è dell’art. 84, comma 4; nel concordato minore vale l’art. 75, comma 2, e l’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025) |
| Se Fisco e INPS votano no è finita | Cram down dell’art. 80, comma 3, se il voto è determinante e la proposta conviene; applicato a Campobasso; niente transazione fiscale (Cass. n. 14555/2026) |
| Va sempre bene, per tutti | Esclusi i consumatori; cautela per l’imprenditore cancellato (Cass. n. 20141/2026); confronto obbligato con l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se il mio attivo è zero, qualunque somma del familiare basta?
Dipende. Secondo l’orientamento di Avellino, rispetto a un attivo nullo ogni incremento è apprezzabile. Ma la somma deve coprire anzitutto i costi prededucibili della procedura e lasciare ai creditori un risultato concreto, tale da ottenerne il voto o da reggere il cram down. Una cifra che a malapena copre i costi della procedura difficilmente convincerà qualcuno.
Quindi è vero che il familiare che paga può anche votare a favore?
No. Se è creditore e rientra tra i soggetti dell’art. 79, comma 2, CCII (coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado), non vota e il suo credito non si computa. Se apporta risorse a fondo perduto non è nemmeno creditore della procedura per quella somma.
Quindi è vero che serve una fideiussione bancaria del terzo?
No, non per legge. Nessuna norma la impone. Ma la fattibilità va dimostrata: un versamento anticipato su un conto dedicato, o un impegno irrevocabile accompagnato dalla prova della provvista, possono svolgere la stessa funzione di serietà.
Quindi è vero che il terzo può chiedere indietro i soldi dopo l’omologa?
No, se l’apporto è costruito correttamente. La finanza esterna si qualifica come tale proprio perché non genera un debito di restituzione a carico del debitore, o comunque è postergata. Se il terzo pretende la restituzione, il denaro rischia di non essere considerato “esterno” e la proposta perde il suo presupposto.
Quindi è vero che, se il concordato non viene omologato, perdo tutto?
Dipende. L’art. 80, comma 5, CCII prevede che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata. Non è una conseguenza automatica: è il debitore a chiederla. Ma le protezioni ottenute con l’apertura cadono, e i creditori possono riprendere le azioni esecutive.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre a partire dalle fonti indicate; gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate.
1. Trib. Avellino, sentenza 28 febbraio 2025 (commento EC News, 8 aprile 2025).
Principio: è ammissibile e omologabile un concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente sulla finanza esterna apportata dal coniuge, perché l’apporto accresce l’attivo e offre anche all’incapiente un’alternativa alla liquidazione controllata. Percentuali: privilegiato 13,16%, chirografario 2,79%.
Mito colpito: n. 1 (soglia del 10-20%) e n. 3 (incapiente escluso).
2. Trib. Avellino, decreto 7 novembre 2024 (stessa fonte).
Principio: se l’attivo di partenza è nullo, l’incremento è sempre apprezzabile; la lettura ampia è preferibile perché il debitore incapiente deve avere alternative all’esdebitazione dell’art. 283 CCII.
Mito colpito: n. 3.
3. Trib. Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 (stessa fonte).
Principio: l’art. 74, comma 2, non vieta il concordato liquidatorio basato solo sulla finanza esterna, purché aumenti in misura apprezzabile l’attivo; omologa raggiunta con cram down nonostante il voto contrario di AdER e INPS. Percentuali: privilegiati 14,22%, chirografari 12,31%.
Miti colpiti: n. 1, n. 3 e n. 6.
4. Trib. Rimini, 18 luglio 2024 (richiamato da EC News, 1° aprile 2025).
Principio: l’incremento va misurato sull’attivo esistente al momento della domanda, in simmetria con la liquidazione controllata; senza attivo, il concordato dell’incapiente sarebbe inammissibile.
Rilevanza: è il fondo di verità del mito n. 3 e mostra che l’orientamento restrittivo esiste e va affrontato.
5. Trib. Ferrara, decreto 20 dicembre 2024 (EC News, 1° aprile 2025).
Principio: la finanza esterna deve incrementare in modo apprezzabile l’attivo ricavabile dalla liquidazione e non può sostituirlo; il patrimonio del debitore non incapiente va destinato ai creditori in base all’art. 2740 c.c.; uno scarto esiguo tra attivo liquidatorio e apporto non è apprezzabile.
Miti colpiti: n. 4 e, indirettamente, n. 1 (l’apprezzabilità si misura sul confronto, non su una soglia).
6. Cass. n. 2234/2017 e Cass. n. 31477/2018 (richiamate nel commento a Trib. Ferrara).
Principio: le valutazioni preliminari compiute in sede di apertura possono essere riesaminate in sede di omologa ma non sono impugnabili autonomamente.
Rilevanza: spiega perché la domanda va costruita correttamente fin dall’inizio, anche sul punto della finanza esterna (miti n. 2 e n. 3).
7. Cass. Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio, secondo quanto riportato dalle rassegne: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
Mito colpito: n. 5.
8. Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 (NT+ Diritto).
Principio: in un concordato minore di un professionista in continuità, il tribunale ha applicato il cram down sul Fisco richiamando la regola della priorità relativa.
Rilevanza: mostra il contesto (continuità) in cui opera la priorità relativa e perché non si trasferisce automaticamente al liquidatorio con finanza esterna (mito n. 5); conferma l’operatività del cram down (mito n. 6).
9. Cass. n. 14555/2026 (Fiscal Focus, 20 maggio 2026).
Principio: nel concordato minore non è necessaria la transazione fiscale dell’art. 63 CCII; il Fisco vota come gli altri creditori e, se contrario e determinante, opera il cram down dell’art. 80, comma 3.
Mito colpito: n. 6.
10. Cass. Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026.
Principio, secondo quanto riportato: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato.
Mito colpito: n. 7 (non tutti possono accedere).
11. Commento di V. Sangiovanni, EC News, 18 febbraio 2025 (dottrina, non giurisprudenza).
Tesi: per il debitore incapiente l’esdebitazione dell’art. 283 CCII potrebbe essere preferibile al concordato con sola finanza esterna, che richiede un esborso del terzo.
Mito colpito: n. 7 (lo strumento va scelto confrontando le alternative).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, con un lavoro che parte dai numeri e dai documenti. Ecco, in concreto, che cosa facciamo quando un debitore e un familiare ci chiedono se la finanza esterna “basta”.
- Verifichiamo l’inquadramento soggettivo: accertiamo se sei consumatore, professionista, imprenditore minore o ex imprenditore, se e quando l’attività è stata cancellata e in quale qualità sono sorti i debiti, perché da qui dipende se il concordato minore è anche solo proponibile.
- Ricostruiamo l’attivo disponibile al momento della domanda: beni, crediti, quota di reddito eccedente il mantenimento, tredicesime, con stime condivise con l’OCC.
- Calcoliamo l’alternativa liquidatoria: con lo staff di commercialisti stimiamo quanto riceverebbe ciascun creditore in una liquidazione controllata, che è il metro con cui il giudice misura l’apprezzabilità.
- Dimensioniamo l’apporto esterno: indichiamo al familiare quale somma rende la proposta apprezzabile e convincente, tenendo conto dei costi prededucibili della procedura.
- Redigiamo l’impegno del terzo: predisponiamo la dichiarazione irrevocabile di apporto, con importo, tempi, destinazione ai creditori e rinuncia alla restituzione o postergazione, e raccogliamo la prova della provvista.
- Costruiamo la distribuzione nel rispetto delle prelazioni: verifichiamo che i privilegiati ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione (art. 75, comma 2) e valutiamo l’eventuale suddivisione in classi.
- Prepariamo l’argomentazione per il tribunale competente: individuiamo l’orientamento dell’ufficio sul concordato dell’incapiente e motiviamo la domanda alla luce delle pronunce favorevoli e contrarie.
- Gestiamo il voto e il cram down: documentiamo la convenienza della proposta per Fisco e INPS rispetto alla liquidazione, in vista dell’art. 80, comma 3.
- Confrontiamo gli strumenti: mettiamo a fianco concordato minore, esdebitazione dell’incapiente e liquidazione controllata, con i rispettivi effetti, perché la scelta sia consapevole.
- Seguiamo l’esecuzione e le contestazioni: assistiamo il debitore nelle opposizioni dei creditori, nei reclami e, se necessario, nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo significa sapere quali documenti servono perché un apporto esterno sia considerato attendibile e come va scritta la relazione che il giudice leggerà per valutare fattibilità e convenienza. Quando il debitore è un ex imprenditore, la qualifica di Esperto Negoziatore aiuta a leggere la storia dell’impresa e la natura dei debiti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano. E il caso è seguito da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sugli stessi numeri: i legali sulla proposta e sulle eccezioni, i commercialisti sulla ricostruzione dell’attivo e sul confronto con la liquidazione.
In chiusura
La finanza esterna nel concordato minore liquidatorio non è un dettaglio: è il presupposto stesso della procedura quando l’attività non prosegue. Ma la regola che la governa è più flessibile e insieme più esigente di quanto racconti il passaparola: nessuna soglia fissa del 10%, nessuna garanzia del 20%, ma un aumento dell’attivo che deve essere reale, documentato, vincolato e confrontato con ciò che i creditori otterrebbero dalla liquidazione. L’informazione corretta è la prima difesa, perché permette di chiedere al familiare la cifra giusta, nella forma giusta, davanti al tribunale giusto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: il ruolo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che consente di leggere la proposta con gli occhi dell’Organismo, e il coordinamento di uno staff con commercialisti, indispensabile per misurare l’apprezzabilità sui numeri dell’alternativa liquidatoria.
📩 Prima che il tuo familiare firmi qualunque impegno, parliamone insieme: tutti i modi per contattare lo Studio Monardo li trovi al termine di questa guida.
