Sull’esdebitazione delle società in nome collettivo circolano più convinzioni sbagliate che su quasi ogni altro tema della crisi d’impresa. È comprensibile. La SNC sta a metà strada tra la persona e l’impresa: ha un nome, una partita IVA, un patrimonio proprio, ma dietro ci sono i soci, che rispondono dei debiti sociali con tutto quello che hanno. Quando una SNC finisce in liquidazione giudiziale, quindi, non è in gioco solo la società: c’è la casa del socio, il suo conto corrente, la fideiussione firmata in banca anni prima, i debiti personali che non c’entrano nulla con l’attività. È in questo intreccio che il passaparola fa danni. C’è chi è convinto che “l’esdebitazione è solo per le persone”, chi pensa che basti chiudere la società per far sparire i debiti, chi crede che con la liberazione della SNC si cancelli anche il mutuo personale o la garanzia prestata dal fratello.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si lasciano scadere termini che non tornano, si cancella la società quando bisognava tenerla in vita, si firmano accordi con i creditori pensando di essere già liberi. In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:
- l’esdebitazione non è per le società, solo per le persone fisiche;
- la chiede la società e i soci non devono fare nulla (o, al contrario, ciascun socio fa da sé);
- basta che sia in regola il legale rappresentante;
- con l’esdebitazione della SNC il socio è libero da tutti i suoi debiti, anche personali;
- l’esdebitazione libera anche le fideiussioni e le garanzie;
- ogni SNC insolvente finisce in liquidazione giudiziale;
- se la SNC viene cancellata dal registro delle imprese, i debiti spariscono o non si può più fare niente;
- per ottenere l’esdebitazione bisogna aver pagato una percentuale ai creditori e aspettare la fine della procedura.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’esdebitazione della SNC sta esattamente all’incrocio tra la crisi d’impresa e il sovraindebitamento. Quando la società è sopra le soglie si va in liquidazione giudiziale, e lì serve la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; quando la SNC è sotto soglia, o quando il socio deve gestire i propri debiti personali, la strada è quella della liquidazione controllata e delle procedure da sovraindebitamento, terreno in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
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Mito n. 1: “L’esdebitazione è un beneficio per le persone fisiche: una SNC non può ottenerla”
Il mito
“L’esdebitazione serve a dare una seconda possibilità alle persone. Una società non ha bisogno di ripartire: si chiude e basta.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è robusto. L’esdebitazione è nata, nella cultura giuridica europea, come strumento di fresh start per l’individuo: la persona fisica che, dopo un fallimento, rischierebbe di restare schiacciata per sempre dai debiti residui. Per anni, nella legge fallimentare, l’istituto è stato pensato proprio per l’imprenditore persona fisica, e il dibattito pubblico ne ha parlato quasi solo in questi termini: il consumatore indebitato, il piccolo artigiano, il professionista. A questo si aggiunge un ragionamento che sembra di buon senso: una società di capitali che chiude la liquidazione si estingue e i suoi debiti, di fatto, restano senza un debitore da inseguire. Che senso avrebbe “liberare” un ente che non esiste più?
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la SNC non è una società di capitali. Dietro la società ci sono soci che rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti sociali. Quando la SNC chiude la liquidazione senza aver pagato tutti, i creditori non restano senza nessuno da aggredire: hanno davanti i soci, con i loro patrimoni personali. Per la SNC, quindi, l’esdebitazione non è un lusso teorico: è la condizione perché i soci possano davvero ripartire.
La realtà
In realtà la norma dice l’esatto contrario del mito. L’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente, stabilisce al comma 1 che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Il comma 3 è ancora più chiaro: possono accedere all’esdebitazione “tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1”. Non solo le persone fisiche, quindi, ma tutti i debitori che rientrano nel campo di applicazione del codice, società comprese.
Il legislatore, del resto, si è preoccupato espressamente del caso delle società. Il comma 4 dell’art. 278 prevede che, se il debitore è una società o un altro ente, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Il comma 5 aggiunge che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Sono due commi che non avrebbero alcun senso se le società fossero escluse dal beneficio: la legge li ha scritti proprio perché la SNC, la SAS e le altre società con soci illimitatamente responsabili possono essere esdebitate.
La collocazione sistematica conferma la lettura. Le norme sull’esdebitazione stanno nel Capo X del Titolo V del codice: la Sezione I contiene le disposizioni generali (artt. 278-279), valide per tutti; la Sezione I-bis disciplina l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (artt. 280-281); la Sezione II quella nella liquidazione controllata (art. 282). Nessuna di queste disposizioni riserva il beneficio alle persone fisiche. Al contrario, l’art. 281 parla genericamente di “debitore”, e il comma 4 prevede che il decreto venga iscritto nel registro delle imprese, cioè proprio nel registro in cui è iscritta la SNC.
La prova
Il testo dell’art. 278, commi 3, 4 e 5, letto nella versione vigente (aggiornata al D.Lgs. 136/2024, che peraltro non ha modificato questo articolo), è di per sé sufficiente a chiudere la questione. Sul piano storico, anche nella vigenza della legge fallimentare la Cassazione aveva già affrontato il tema dal lato del socio di SNC fallito in estensione: con l’ordinanza n. 15359 del 31 maggio 2023 la Corte ha ricordato che le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e che, nel fallimento del socio, tra i creditori concorsuali rientrano anche i creditori della società. Si tratta di una pronuncia resa nel regime della legge fallimentare, utile oggi come precedente e come argomento di coerenza, non come applicazione diretta del CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che la SNC non possa essere esdebitata tende a fare una cosa precisa: non presenta l’istanza. Lascia che la liquidazione giudiziale si chiuda, convinto che “tanto la società sparisce”, e si ritrova poi con i creditori sociali che bussano alla porta dei soci, forti di crediti che sono rimasti esigibili proprio perché nessuno ha chiesto di dichiararli inesigibili. Ricordiamo che l’art. 281, comma 1, prevede che il tribunale provveda “su istanza del debitore”: senza istanza, la liberazione non arriva da sola. L’errore, quindi, non è teorico: si traduce in anni di esposizione patrimoniale evitabile.
Mito n. 2: “L’istanza la presenta la società: i soci non devono fare niente” (oppure: “ognuno fa da sé”)
Il mito
“Quando la SNC chiede l’esdebitazione, i soci vengono liberati automaticamente: non serve che si attivino.” Nella versione opposta, altrettanto diffusa: “La società ormai è finita, l’esdebitazione la chiede ciascun socio per conto proprio.”
Perché ci credono in tanti
Entrambe le versioni hanno un fondo di verità. La prima si appoggia all’art. 278, comma 5: l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Letto in fretta, sembra dire che basta che si muova la società. La seconda nasce dal fatto che, nella liquidazione giudiziale di una SNC, i soci non sono spettatori: anche loro finiscono in liquidazione giudiziale. L’art. 256 CCII prevede infatti che la liquidazione giudiziale di una società di persone (SNC, SAS, società in accomandita per azioni) comporti l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche. Se il socio è “debitore” in una propria procedura, viene naturale pensare che l’istanza la debba fare lui e solo lui.
La realtà
Vero, ma solo a metà, in entrambe le direzioni. Partiamo dal procedimento. L’art. 281, comma 1, CCII stabilisce che il tribunale, “su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Il comma 2 aggiunge che il tribunale provvede allo stesso modo quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale. L’istanza viene comunicata dal curatore ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni.
Nella liquidazione giudiziale di una SNC, però, i “debitori” sono più d’uno. C’è la società, che agisce attraverso chi la rappresenta; e ci sono i soci illimitatamente responsabili, ciascuno dei quali, per effetto dell’art. 256, è a sua volta sottoposto alla procedura. Ne derivano due piani:
- l’esdebitazione della società, chiesta dalla SNC, che per l’art. 278, comma 5, si riflette sui soci illimitatamente responsabili quanto ai debiti sociali;
- la posizione personale di ciascun socio, che nella propria procedura ha anche creditori personali, diversi da quelli della società.
La correzione essenziale è questa: l’istanza della società copre i debiti sociali anche per i soci, ma non è detto che basti a chiudere la posizione personale di ciascun socio. La legge non dice espressamente se il socio in liquidazione giudiziale per estensione debba presentare un’istanza autonoma: è una questione aperta, sulla quale non risulta ancora giurisprudenza del codice consolidata. Proprio per questo, la condotta prudente è chiedere l’esdebitazione sia per la società sia per ciascun socio nella rispettiva procedura, così che il tribunale si pronunci su tutte le posizioni.
Lo dice bene l’esperienza di chi opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e come Gestore della crisi da sovraindebitamento, quale l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: nella SNC la società e i soci vanno trattati come un unico dossier, ma con istanze e verifiche separate per ogni patrimonio.
Va ricordato anche che la “Spiegazione” che si trova su alcuni siti divulgativi, secondo cui il tribunale provvederebbe d’ufficio, è superata: dopo il D.Lgs. 136/2024, che ha modificato i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 281, il testo vigente parla di istanza del debitore. Chi aspetta che il tribunale “faccia da sé” rischia di aspettare invano.
La prova
Il testo vigente dell’art. 281, comma 1, e dell’art. 256, comma 1, CCII. Sul piano dei tempi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, “nei sensi di cui in motivazione”, la questione di legittimità sull’art. 281, comma 1: la contestualità tra istanza e decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine. Sul versante dell’estensione, la Cassazione (ord. n. 24247/2025) ha precisato che, se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci resta regolata da quella legge, pur se proposta dopo l’entrata in vigore del codice: un dato che conta per capire quale disciplina di esdebitazione si applica ai soci.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede alla prima versione del mito lascia scoperti i creditori personali del socio: la società viene liberata, i debiti sociali diventano inesigibili anche verso i soci, ma il prestito personale, il debito con il fornitore privato o l’arretrato di imposte personali restano lì. Chi crede alla seconda versione rischia l’errore opposto: il socio chiede l’esdebitazione per sé ma nessuno la chiede per la società, e la verifica delle condizioni dell’art. 280 sugli altri soci e sul legale rappresentante non viene mai fatta. In entrambi i casi, il risultato è una liberazione a metà.
Mito n. 3: “Basta che sia in regola il legale rappresentante”
Il mito
“Per l’esdebitazione della SNC conta solo chi l’ha amministrata: se l’amministratore non ha precedenti e ha collaborato con il curatore, la società ottiene il beneficio.”
Perché ci credono in tanti
Nelle società di capitali la figura centrale è l’amministratore: è lui che firma i bilanci, che risponde delle scelte di gestione, che viene sentito dal curatore. È naturale trasferire lo stesso schema alla SNC e pensare che le condizioni soggettive vadano verificate soltanto su chi ha rappresentato la società. C’è anche un dato pratico: nelle SNC familiari spesso un solo socio si occupa davvero della gestione, mentre gli altri si limitano a lavorare in bottega o a mettere a disposizione il proprio nome.
La realtà
L’art. 278, comma 4, CCII è esplicito: se il debitore è una società, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Non solo dell’uno, non solo degli altri: di tutti. In una SNC, dove tutti i soci sono illimitatamente responsabili, questo significa che ciascun socio deve superare il vaglio dell’art. 280.
E le condizioni dell’art. 280, comma 1, sono cinque:
- a) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo riabilitazione; se è in corso un procedimento penale per uno di questi reati, o se sono state applicate misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, il tribunale rinvia la decisione fino all’esito del procedimento;
- b) non aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili;
- d) non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- e) non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Che cosa succede, allora, se un solo socio non ha le condizioni? La lettera della norma è severa: se le condizioni “devono sussistere” nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, la mancanza in capo anche a uno solo di essi impedisce l’esdebitazione della società. E poiché è l’esdebitazione della società a produrre effetti verso i soci (art. 278, comma 5), il blocco si riflette anche sugli altri soci, per i debiti sociali. È un effetto che può apparire ingiusto per il socio “pulito”, ma è il prezzo della responsabilità illimitata condivisa. Resta da capire, ed è un punto non risolto dalla giurisprudenza CCII che abbiamo potuto verificare, se il socio in regola possa ottenere comunque l’esdebitazione nella propria procedura per estensione, in cui le condizioni si verificano su di lui come debitore: è una strada da percorrere con un’istanza propria e argomentata, non da dare per scontata.
C’è poi un caso intermedio, molto frequente: il procedimento penale pendente. Qui il tribunale non rigetta la domanda, ma la rinvia fino all’esito del procedimento (art. 280, comma 1, lett. a, secondo periodo, richiamato anche dall’art. 281, comma 1). Per una SNC, basta che un socio sia indagato o imputato per bancarotta fraudolenta perché la decisione su tutta la società resti sospesa.
La prova
Il testo dell’art. 278, comma 4, e dell’art. 280 CCII (la lettera a dell’art. 280 è stata modificata dall’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 136/2024). Sul significato delle condizioni, la Cassazione con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 ha chiarito che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive: ciò che conta sono i comportamenti, non il risultato economico. Già con l’ordinanza n. 15359/2023, in regime di legge fallimentare, la Corte aveva sottolineato che le cause ostative sono tassative: non si possono aggiungere requisiti che la legge non prevede, ma quelli previsti vanno verificati su ciascun soggetto indicato dalla norma.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che conti solo l’amministratore trascura la posizione degli altri soci: il socio che ha fatto sparire un’auto aziendale, quello che non ha mai consegnato al curatore gli estratti conto, quello che ha ancora aperto un processo penale. Si arriva così all’udienza convinti di avere tutte le carte in regola e si scopre che la domanda viene respinta o rinviata per la condotta di un socio di cui nessuno si era occupato. Una verifica preventiva, socio per socio, avrebbe consentito di valutare per tempo le alternative.
Mito n. 4: “Con l’esdebitazione della SNC il socio è libero da tutti i suoi debiti, anche quelli personali”
Il mito
“Una volta che la SNC è esdebitata, il socio riparte da zero: non deve più nulla a nessuno.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è nell’art. 278, comma 5: l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Per il socio di una SNC, che ha passato anni a temere che i creditori della società gli portassero via la casa, questa frase suona come una liberazione totale. In più, nella liquidazione giudiziale per estensione il socio è sottoposto alla procedura con tutto il suo patrimonio, e la Cassazione, in regime di legge fallimentare, ha ricordato che nel fallimento del socio concorrono anche i creditori della società (ord. n. 15359/2023). Se tutto confluisce nella stessa procedura, perché non dovrebbe sparire tutto?
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra debiti sociali e debiti personali. L’art. 278, comma 5, estende ai soci l’efficacia dell’esdebitazione della società: riguarda cioè i debiti della SNC, di cui il socio risponde come illimitatamente responsabile. Non dice nulla dei debiti che il socio ha contratto per conto proprio: il mutuo per la casa, il finanziamento per l’auto di famiglia, i debiti fiscali personali estranei alla società, un risarcimento dovuto per fatti privati.
Per questi debiti il socio è un debitore come un altro e la sua liberazione passa per la sua procedura: nella liquidazione giudiziale per estensione, attraverso l’esdebitazione chiesta e ottenuta nella propria posizione. L’esdebitazione della società libera il socio dai debiti sociali; per quelli personali serve la verifica delle condizioni sulla sua persona e un provvedimento che lo riguardi.
Poi ci sono i debiti che nessuna esdebitazione cancella. L’art. 278, comma 7, esclude:
- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Il socio che deve l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, o che è stato condannato a risarcire i danni di un incidente, continuerà a doverli. Al contrario, le sanzioni accessorie a debiti estinti seguono la sorte del debito principale: il Tribunale di Torino, con un decreto del 9 aprile 2026 riportato in sintesi da Eutekne (numero non disponibile), ha incluso nell’esdebitazione ex art. 282 una sanzione tributaria accessoria, proprio perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.
C’è infine il tema dei creditori che non hanno partecipato alla procedura. L’art. 278, comma 2, prevede che nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. La regola è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai giudici rimettenti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo, parti necessarie del giudizio di esdebitazione. Dopo le notifiche le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026: la questione è di nuovo davanti alla Consulta.
La prova
Il testo dell’art. 278, commi 2, 5 e 7, CCII. Per il collegamento tra masse, la Cass. n. 15359/2023 (regime l.fall.) sul concorso dei creditori sociali nel fallimento del socio. Per la separazione dei patrimoni anche nelle procedure di sovraindebitamento che coinvolgono società e soci, il Tribunale di Rimini, con la sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), ha aperto la liquidazione controllata di una SAS e dei suoi soci, mantenendo ferma, secondo il commento di Iusletter, la separazione delle masse attive e passive: l’attivo di ciascun patrimonio soddisfa i creditori di quel patrimonio.
Cosa rischia chi ci crede
Il socio che si crede libero da tutto smette di pagare anche i debiti personali che restano esigibili, convinto di essere protetto. Il risveglio è un pignoramento sullo stipendio o sul conto per un debito che non è mai stato toccato dall’esdebitazione della società. Oppure accetta di chiudere la procedura senza aver chiesto nulla per sé, lasciando in vita proprio i debiti che lo preoccupavano di più.
Mito n. 5: “L’esdebitazione libera anche le fideiussioni e chi mi ha fatto da garante”
Il mito
“Se la SNC viene esdebitata, la banca non può più chiedere nulla neppure al socio che ha firmato la fideiussione, né a mia moglie o a mio padre che hanno garantito.”
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento sembra lineare: la fideiussione garantisce un debito; se il debito diventa inesigibile, cade anche la garanzia. È la logica dell’accessorietà, che ognuno ha sentito ripetere. In più, il socio di SNC è già illimitatamente responsabile per i debiti sociali: la fideiussione che la banca gli ha fatto firmare sembra un doppione, e se l’esdebitazione della società lo libera come socio (art. 278, comma 5), viene spontaneo pensare che lo liberi del tutto.
La realtà
In realtà la norma dice altro. L’art. 278, comma 6, CCII stabilisce che sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. L’esdebitazione è un beneficio personale del debitore, non un’estinzione del credito: il credito resta, diventa solo inesigibile verso chi è stato esdebitato. Il garante, che ha assunto un’obbligazione propria proprio per il caso in cui il debitore principale non paghi, continua a rispondere.
Per i garanti terzi, cioè il coniuge, il genitore, l’amico che ha firmato per la SNC senza esserne socio, la conclusione è netta: l’esdebitazione della società non li libera. Se vogliono uscire dal debito, devono valutare un proprio strumento, ad esempio una procedura da sovraindebitamento.
Per il socio che è anche fideiussore il quadro è più delicato. Da un lato, l’art. 278, comma 5, gli estende gli effetti dell’esdebitazione della società come socio illimitatamente responsabile; dall’altro, il comma 6 fa salvi i diritti verso i fideiussori. Le due regole entrano in tensione, e non abbiamo trovato giurisprudenza CCII verificata che risolva il punto. La lettura prudente è considerare la fideiussione un titolo autonomo, che resta in piedi se il socio non ottiene l’esdebitazione anche nella propria posizione: nella liquidazione giudiziale per estensione, il debito da fideiussione è un debito concorsuale del socio, e l’esdebitazione personale del socio dovrebbe coprirlo, salvo le esclusioni del comma 7. In pratica: il garante esterno resta obbligato; il socio-fideiussore deve assicurarsi che l’esdebitazione riguardi anche la sua posizione personale.
Lo stesso vale nella liquidazione controllata e nel concordato minore: l’art. 79, comma 5, CCII prevede che il concordato minore non pregiudichi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, mentre il comma 4 stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produca effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. È lo stesso schema: i soci sì, i garanti no.
La prova
Il testo dell’art. 278, comma 6, CCII, e il parallelo dell’art. 79, commi 4 e 5, CCII per il concordato minore. Sul piano applicativo, il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto del 29 marzo 2024 (R.P.U. 337-1/2024), riportato da diritto.it, ha escluso che il socio possa usare in autonomia una procedura negoziale per i debiti sociali mentre la società esiste: è la società a dover proporre il concordato minore, i cui effetti si estendono al socio salvo patto contrario. La pronuncia conferma che la “copertura” dei soci passa per lo strumento della società, mentre i garanti restano fuori.
Cosa rischia chi ci crede
Il garante convinto di essere libero non reagisce all’intimazione della banca, lascia passare il termine per opporsi al decreto ingiuntivo, si ritrova con un titolo esecutivo e con un pignoramento. Il socio-fideiussore che non presenta un’istanza per la propria posizione rischia che la banca sostenga che la fideiussione è rimasta intatta. Un errore che si paga con anni di esposizione su debiti che, con una gestione unitaria, si potevano chiudere nella stessa procedura.
Mito n. 6: “Ogni SNC insolvente finisce in liquidazione giudiziale”
Il mito
“Se la SNC non riesce più a pagare, arriva il fallimento, oggi liquidazione giudiziale. Non ci sono altre strade.”
Perché ci credono in tanti
Per decenni la regola è stata percepita così: l’impresa commerciale insolvente fallisce. Il fallimento delle società di persone, con l’estensione automatica ai soci, è uno dei ricordi più radicati del vecchio diritto concorsuale. Ed è vero che oggi la liquidazione giudiziale ha preso il posto del fallimento, conservandone molti tratti, compresa l’estensione ai soci dell’art. 256.
La realtà
Vero, ma solo per le SNC “sopra soglia”. L’art. 121 CCII stabilisce che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza. L’art. 2, comma 1, lett. d), definisce l’impresa minore: quella che, nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
La SNC che resta sotto tutte e tre le soglie non è soggetta a liquidazione giudiziale: la sua procedura liquidatoria è la liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e seguenti, con l’esdebitazione regolata dall’art. 282. E non si tratta di una strada di serie B: l’art. 282 prevede che l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o anche prima, decorsi tre anni dall’apertura, e che sia dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; l’istanza va comunicata ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per le osservazioni; il decreto è iscritto nel registro delle imprese ed è reclamabile entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124.
Attenzione però: nella liquidazione controllata le condizioni sono più severe. Oltre alle condizioni dell’art. 280, l’art. 282, comma 2, richiede che il debitore non sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 344 e che non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per la SNC, per effetto dell’art. 278, comma 4, la verifica si estende ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, almeno per le condizioni dell’art. 280; è una questione da approfondire caso per caso se anche il requisito della colpa grave vada valutato sulla condotta di ciascun socio.
Un’altra differenza: l’art. 256, che estende la liquidazione giudiziale ai soci, riguarda la liquidazione giudiziale. Per la liquidazione controllata della società di persone, il commento di Iusletter alla sentenza del Tribunale di Rimini del 16 gennaio 2026 riferisce che l’art. 270 CCII estenderebbe automaticamente gli effetti della procedura al socio illimitatamente responsabile, mentre per il socio accomandante il tribunale ha fondato l’estensione sulla disciplina delle procedure familiari (art. 66 CCII). Si tratta di un punto in evoluzione, sul quale la prassi dei tribunali non è uniforme: chi gestisce una SNC sotto soglia deve impostare la domanda tenendo conto di come il tribunale competente tratta la posizione dei soci.
La prova
Il testo dell’art. 121 e dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, nella versione aggiornata al 12 agosto 2026 su Brocardi, e l’art. 282 CCII nel testo modificato dall’art. 43 del D.Lgs. 136/2024. Sul ruolo della condotta del debitore, la Cassazione con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 ha stabilito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano solo nella successiva fase di esdebitazione. Con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 la Corte ha confermato che la meritevolezza non serve per entrare, ma che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità e che la condotta del debitore torna in gioco al momento dell’esdebitazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontato che la propria SNC “fallirà” spesso non verifica i bilanci degli ultimi tre esercizi e non si accorge di essere sotto soglia. Così rinuncia agli strumenti pensati per l’impresa minore (concordato minore, liquidazione controllata, composizione negoziata per le imprese sotto soglia) e subisce l’iniziativa dei creditori senza averne preparata una propria. Oppure, all’opposto, la SNC sopra soglia sottovaluta la liquidazione giudiziale, pensando di poter accedere alle procedure da sovraindebitamento, e si vede dichiarare inammissibile la domanda. Il controllo delle soglie è il primo passo, non un dettaglio.
Mito n. 7: “Se cancello la SNC dal registro delle imprese, i debiti spariscono (o non si può più fare niente)”
Il mito
“Chiudo la partita IVA, cancello la società e il problema è risolto: una società che non esiste più non può essere messa in liquidazione.” Nella variante pessimista: “Ormai la SNC è cancellata, quindi non posso più chiedere né la liquidazione né l’esdebitazione.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che la cancellazione dal registro delle imprese produce effetti importanti: per le società segna, in linea di principio, la fine dell’ente. E il codice, in effetti, pone limiti temporali all’apertura delle procedure dopo la cessazione. Chi ha sentito che “dopo un anno non ti possono più fallire” ne deduce che basta cancellare e aspettare. Chi invece ha già cancellato, legge gli stessi limiti al contrario e pensa di aver perso ogni strumento.
La realtà
Partiamo dalla norma. L’art. 33, comma 1, CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo. Il comma 2 precisa che, per gli imprenditori, la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, e che l’imprenditore deve tenere attiva per un anno dalla cancellazione la PEC comunicata all’INI-PEC. Il comma 3 consente al creditore o al pubblico ministero, in caso di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione.
Quindi la cancellazione non fa sparire nulla nel primo anno: la SNC cancellata può essere messa in liquidazione giudiziale (se sopra soglia) o controllata (se sotto soglia) entro dodici mesi. E non basta depositare il ricorso: la norma parla di procedura che “può essere aperta” entro l’anno, quindi conviene muoversi con largo anticipo.
Il comma 4 dell’art. 33 aggiunge un limite che pochi conoscono: la domanda di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Una volta cancellata, la SNC perde l’accesso agli strumenti negoziali e conserva solo la via liquidatoria, nei limiti dell’anno. La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 (riportata da Iusletter), ha confermato l’inammissibilità del concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato: la pronuncia riguarda la ditta individuale, ma il comma 4 si riferisce all'”imprenditore cancellato” senza distinzioni, e la logica vale a maggior ragione per la società.
Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno. È una deroga scritta per l’impresa individuale: il testo non la estende alla SNC cancellata.
E i soci? Qui il mito crolla definitivamente. La cancellazione della SNC non cancella la responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali: i creditori possono continuare a rivolgersi a loro. Per l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci, l’art. 256, comma 2, prevede che non possa essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità di pubblicità. Passato quel termine, il socio non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale per estensione, ma resta esposto alle azioni individuali dei creditori sociali. Per liberarsi, dovrà valutare una procedura propria: come persona fisica sovraindebitata, la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione dell’art. 282.
La prova
Il testo vigente dell’art. 33, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, CCII (modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 136/2024). La Cass. n. 20141/2026 sull’inammissibilità del concordato minore dopo la cancellazione. La Cassazione, con la sentenza n. 26370 del 29 settembre 2025, ha inoltre precisato che il ricorso per la liquidazione giudiziale di una società cancellata va notificato alla PEC comunicata al registro, che l’imprenditore deve tenere operativa per l’anno successivo alla cancellazione; se la PEC non funziona, si procede alla sede risultante dal registro e, in caso di esito negativo, con deposito presso il Comune. Sul termine annuale per i soci, la Cassazione con l’ordinanza n. 11342 del 29 aprile 2024 (regime l.fall.) ha chiarito che il termine di un anno decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio, e che l’ex socio il cui nome resta nella ragione sociale continua a rispondere verso i terzi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi cancella la SNC pensando di chiudere il problema si trova, nei dodici mesi successivi, esposto a un ricorso per liquidazione notificato a una PEC che magari ha lasciato scadere, e perde la possibilità di proporre un concordato minore che avrebbe potuto salvare il salvabile. Chi, invece, crede che dopo la cancellazione non ci sia più nulla da fare lascia i soci in balia dei creditori, quando potrebbe ancora chiedere la liquidazione entro l’anno e, con essa, l’esdebitazione della società e dei soci. In entrambi i casi la scelta del momento della cancellazione andava pianificata.
Mito n. 8: “Per l’esdebitazione bisogna aver pagato almeno una parte dei debiti e aspettare la fine della procedura”
Il mito
“Se i creditori non hanno visto un euro, l’esdebitazione non te la danno. E comunque bisogna aspettare che il curatore abbia finito tutto, anche dieci anni.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è una regola vecchia creduta ancora vigente. Nella legge fallimentare l’art. 142 subordinava l’esdebitazione anche al soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali: un requisito oggettivo che la giurisprudenza aveva interpretato in modo più o meno elastico, ma che esisteva. E nella legge fallimentare l’esdebitazione si chiedeva, di regola, dopo la chiusura del fallimento, che per le procedure con contenziosi poteva arrivare dopo molti anni.
La realtà
Il CCII ha cambiato entrambe le cose. L’art. 280 elenca cinque condizioni, tutte di natura soggettiva e comportamentale: non c’è alcun requisito di soddisfazione minima dei creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024, lo ha detto espressamente, osservando che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo; e ha aggiunto che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.
Quanto ai tempi, l’art. 279, comma 1, prevede che il debitore abbia diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente. L’art. 281, comma 2, conferma che nella liquidazione giudiziale il tribunale provvede anche quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura. Per non penalizzare i creditori, l’art. 281, commi 5 e 6, prevede che l’esdebitazione non abbia effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, e che, se da questi deriva un maggior riparto, l’esdebitazione valga solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
Una cautela: chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta, per l’esdebitazione, sotto la legge fallimentare. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025, osservando che l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione; e con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso che il debitore già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., possa poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Per le SNC fallite prima del codice, e per i loro soci, il requisito del soddisfacimento parziale resta quindi rilevante, letto in chiave di favor debitoris come indicato dalla Cass. n. 15359/2023.
La prova
Il testo degli artt. 279, 280 e 281, commi 2, 5 e 6, CCII; Cass. n. 28505/2024; Cass. n. 14835/2025 e n. 30108/2025 per le procedure anteriori al codice.
Cosa rischia chi ci crede
I soci della SNC in liquidazione giudiziale da oltre tre anni, convinti di dover aspettare la chiusura, restano esposti per anni in più ai creditori; i soci convinti che “senza pagamenti non c’è esdebitazione” rinunciano a chiederla. All’opposto, i soci di una SNC fallita nel 2021 che si affidano alle regole del codice presentano un’istanza costruita sui requisiti sbagliati.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia e non riferite a casi reali. Servono a vedere che cosa accade davvero a chi agisce credendo a uno dei miti.
Simulazione 1 – “La società chiede, i soci sono a posto”. Una SNC con due soci, sopra soglia (ricavi dell’ultimo esercizio pari a 612.380 euro), viene posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 12 giugno 2023; per l’art. 256 la procedura si apre anche nei confronti dei due soci. Debiti sociali ammessi al passivo: 412.730 euro; riparti eseguiti: 61.909 euro (circa il 15%). Il socio B ha anche debiti personali: un prestito personale di 38.640 euro e una fideiussione di 96.215 euro rilasciata alla banca per un fido della SNC. Il 12 giugno 2026 maturano i tre anni dall’apertura (art. 279, comma 1; art. 281, comma 2). Il 14 settembre 2026 la SNC deposita l’istanza di esdebitazione; il curatore la comunica lo stesso giorno ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni, fino al 29 settembre 2026, per le osservazioni (nessuna sospensione feriale: l’art. 9 CCII la esclude per i procedimenti del codice, e comunque riguarderebbe solo il periodo 1-31 agosto). Il decreto viene comunicato il 29 ottobre 2026; i trenta giorni per il reclamo scadrebbero sabato 28 novembre e slittano a lunedì 30 novembre 2026.
Esito, se il tribunale accoglie l’istanza della sola società: i 350.821 euro di debiti sociali residui diventano inesigibili verso la SNC e, per l’art. 278, comma 5, verso entrambi i soci. Ma se il socio B, convinto dal mito, non ha chiesto nulla per sé, il prestito personale di 38.640 euro resta fuori dal provvedimento e la banca può sostenere che la fideiussione da 96.215 euro, salvata dall’art. 278, comma 6, sia ancora esigibile. Con un’istanza anche nella propria procedura per estensione, il socio B avrebbe chiesto al tribunale di pronunciarsi su entrambe le voci.
Simulazione 2 – “Basta che sia in regola l’amministratore”. SNC con tre soci in liquidazione giudiziale; l’amministratore, socio A, ha collaborato con il curatore e non ha precedenti. Il socio C, che non amministrava, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta documentale e non è riabilitato. Debiti sociali residui: 287.460 euro. Per l’art. 278, comma 4, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere su tutti i soci illimitatamente responsabili: la condanna di C integra la causa ostativa della lettera a). Esito: la società non può ottenere l’esdebitazione e, di riflesso, i soci A e B non beneficiano dell’effetto del comma 5 per i 287.460 euro. Variante: se a carico di C fosse soltanto pendente il processo penale, il tribunale non rigetterebbe ma rinvierebbe la decisione fino all’esito del procedimento (art. 280, comma 1, lett. a, secondo periodo). Il socio A potrà valutare un’istanza nella propria procedura per estensione, sapendo che si tratta di una strada non ancora consolidata in giurisprudenza.
Simulazione 3 – “Cancello la SNC e i debiti spariscono”. SNC sotto soglia: nei tre esercizi precedenti attivo massimo 187.400 euro, ricavi massimi 143.920 euro, debiti 368.510 euro. Non è soggetta a liquidazione giudiziale (art. 121), ma a liquidazione controllata. I soci la cancellano dal registro delle imprese il 9 dicembre 2025, convinti di chiudere la partita, e lasciano scadere la PEC. Da quel momento: la domanda di concordato minore è inammissibile (art. 33, comma 4); la liquidazione controllata della società può essere aperta solo entro il 9 dicembre 2026 (art. 33, comma 1); la PEC andava tenuta attiva per un anno (art. 33, comma 2). Se un creditore o la stessa società deposita il ricorso il 14 ottobre 2026 e la procedura viene aperta il 3 dicembre 2026, l’esdebitazione potrà operare decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 3 dicembre 2029, o alla chiusura se anteriore (art. 282, comma 1), purché ricorrano le condizioni degli artt. 280 e 282, comma 2. Se invece l’anno passa senza apertura, la società non è più assoggettabile a procedura; i soci restano esposti per i 368.510 euro e dovranno valutare ciascuno una propria liquidazione controllata come persone fisiche sovraindebitate.
Il fondo di verità
Nessuno dei miti che abbiamo esaminato nasce dal nulla. Ricomporre i frammenti di verità nel quadro corretto aiuta a capire dove il passaparola ha preso una strada sbagliata.
È vero che l’esdebitazione è nata come beneficio per le persone fisiche: ma il CCII l’ha estesa a tutti i debitori dell’art. 1, comma 1, e ha dedicato due commi espressi (art. 278, commi 4 e 5) alle società con soci illimitatamente responsabili. Per la SNC il beneficio ha anzi un senso pieno, perché senza di esso i debiti sociali residui continuerebbero a gravare sui soci.
È vero che i soci beneficiano dell’esdebitazione della società: il comma 5 lo dice testualmente. Ma riguarda i debiti sociali, non quelli personali, e non tocca i garanti esterni (comma 6) né i debiti esclusi dal comma 7.
È vero che ogni socio di SNC in liquidazione giudiziale è a sua volta sottoposto alla procedura (art. 256): ed è proprio per questo che la sua posizione personale va curata con attenzione, anche con un’istanza propria, invece di affidarsi solo all’effetto riflesso della liberazione della società.
È vero che il legale rappresentante ha un ruolo centrale: le condizioni dell’art. 280 si verificano su di lui. Ma si verificano anche su ogni socio illimitatamente responsabile, e un solo socio con una causa ostativa basta a bloccare la società.
È vero che le SNC insolventi possono finire in liquidazione giudiziale: ma solo se non dimostrano di essere sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d). Le altre vanno in liquidazione controllata, con un’esdebitazione regolata dall’art. 282 e condizioni ulteriori (reati dell’art. 344, colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento).
È vero che la cancellazione dal registro pone limiti: dopo un anno la società non può più essere sottoposta a liquidazione, e già dalla cancellazione perde l’accesso al concordato minore e agli altri strumenti negoziali (art. 33, commi 1 e 4). Ma nel primo anno la liquidazione resta possibile, e i soci restano comunque responsabili.
È vero, infine, che la legge fallimentare richiedeva un soddisfacimento almeno parziale dei creditori e si muoveva dopo la chiusura del fallimento: ma quella regola vale ancora solo per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 (Cass. n. 14835/2025). Per le liquidazioni del codice contano i comportamenti e il triennio dall’apertura.
La sintesi è che il quadro reale è più favorevole di quanto credano i pessimisti e più esigente di quanto credano gli ottimisti: l’esdebitazione della SNC esiste, ma va chiesta, va preparata su ogni socio e va estesa con consapevolezza alle posizioni personali.
Mito vs realtà in tabella
Per chi ha bisogno di un colpo d’occhio, ecco i miti messi a confronto con la disciplina vigente. Ogni riga rinvia alla norma o alla pronuncia che abbiamo esaminato nella sezione dedicata. La tabella non sostituisce la valutazione del singolo caso: serve a capire da dove partire e quali domande fare prima di prendere decisioni sulla società o sul proprio patrimonio personale.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La SNC non può essere esdebitata | Possono accedere tutti i debitori dell’art. 1, c. 1 (art. 278, c. 3); i commi 4 e 5 regolano proprio le società |
| Chiede la società e i soci sono a posto (o ognuno fa da sé) | Il tribunale provvede su istanza del debitore (art. 281, c. 1); nella SNC i soci sono anch’essi in procedura (art. 256): prudente un’istanza per la società e una per ciascun socio |
| Basta che sia in regola il legale rappresentante | Le condizioni dell’art. 280 vanno verificate su tutti i soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti (art. 278, c. 4) |
| Il socio è libero da tutti i debiti | L’effetto del c. 5 riguarda i debiti sociali; i personali richiedono la verifica sul socio; restano esclusi mantenimento, illecito extracontrattuale e sanzioni non accessorie (c. 7) |
| Cadono anche fideiussioni e garanzie | Restano salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, c. 6) |
| Ogni SNC insolvente va in liquidazione giudiziale | Solo se non dimostra i requisiti dell’art. 2, c. 1, lett. d) (art. 121); sotto soglia: liquidazione controllata ed esdebitazione ex art. 282 |
| Con la cancellazione i debiti spariscono / non si può più fare nulla | Liquidazione apribile entro un anno dalla cancellazione (art. 33, c. 1); concordato minore inammissibile (art. 33, c. 4; Cass. 20141/2026); i soci restano responsabili |
| Serve una percentuale pagata e la fine della procedura | Nessun requisito oggettivo (art. 280; Cass. 28505/2024); esdebitazione dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura (art. 279) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che la SNC può chiedere l’esdebitazione già prima che il curatore abbia finito di vendere tutto?
Sì, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale (art. 279, comma 1, e art. 281, comma 2). L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie; se da questi deriva un maggior riparto, vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281, commi 5 e 6).
Quindi è vero che, se un socio ha una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, nessuno dei soci può essere liberato?
Dipende. La società non può ottenere l’esdebitazione, perché l’art. 278, comma 4, richiede le condizioni dell’art. 280 su tutti i soci illimitatamente responsabili; e senza esdebitazione della società manca l’effetto riflesso del comma 5. Se il socio ha ottenuto la riabilitazione, la causa ostativa della lettera a) non opera. La possibilità che i soci in regola ottengano l’esdebitazione nella propria procedura per estensione è una questione aperta, da impostare con un’istanza argomentata.
Quindi è vero che il debito del socio verso l’ex coniuge per il mantenimento dei figli si cancella con l’esdebitazione della SNC?
No. Gli obblighi di mantenimento e alimentari restano esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a), qualunque sia la procedura e chiunque sia il debitore.
Quindi è vero che una SNC con 180.000 euro di ricavi e 420.000 euro di debiti non può finire in liquidazione giudiziale?
Dipende dal terzo parametro e dagli altri esercizi. L’art. 2, comma 1, lett. d), richiede congiuntamente attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro nei tre esercizi antecedenti; e l’art. 121 pone a carico dell’imprenditore la prova di possedere questi requisiti. Se anche l’attivo è entro la soglia in tutti e tre gli esercizi, la procedura è la liquidazione controllata.
Quindi è vero che, se la SNC è stata dichiarata fallita nel 2021, si applicano le regole del codice sull’esdebitazione?
No. Per la Cassazione (ord. n. 14835/2025) l’istanza di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione; e la stessa logica vale per l’estensione ai soci (Cass. n. 24247/2025).
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna agganciata al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati con parole nostre; le pronunce di cui abbiamo letto solo una massima o una sintesi sono indicate come tali.
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Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (regime legge fallimentare; fonte: riproduzione web dell’ordinanza). Su un socio di SNC fallito in estensione, la Corte ha affermato che le cause ostative all’esdebitazione sono tassative, che nel fallimento del socio concorrono anche i creditori della società e che il requisito del soddisfacimento parziale va letto in chiave favorevole al debitore. Miti 1, 3, 4 e 8: è il precedente storico sul socio di SNC, utile oggi solo come argomento di coerenza.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Miti 3 e 8: conta il comportamento dei soci, non quanto è stato pagato.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima e passaggi riportati in Cass. 30108/2025). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta disciplinata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Mito 8: per le SNC fallite prima del codice valgono le vecchie regole.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale). Il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Mito 8: le procedure anteriori non si “riciclano” con gli strumenti del codice.
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Cass. civ., n. 24247/2025 (Sez. I, ordinanza; massima). Se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili resta regolata da quella legge, pur se proposta dopo l’entrata in vigore del codice. Miti 2 e 8: la disciplina applicabile ai soci segue quella della procedura della società.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650 (massima). La norma sull’estensione ai soci si applica anche alla società di persone irregolare, perché senza iscrizione nel registro delle imprese la responsabilità dei soci non può essere limitata da patti non pubblicizzati. Mito 2: nella società di persone i soci sono coinvolti nella procedura anche quando pensano di esserne fuori.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11342 (regime l.fall.; fonte: commento web). Il termine annuale per l’estensione al socio decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che fanno perdere la qualità di socio; l’ex socio il cui nome resta nella ragione sociale continua a rispondere verso i terzi. Mito 7: uscire dalla società o chiuderla non basta, se la pubblicità non è curata.
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Cass. civ., Sez. I, sent. 29 settembre 2025, n. 26370 (massima). Il ricorso per la liquidazione giudiziale di una società cancellata va notificato alla PEC comunicata al registro, da tenere attiva per un anno; in mancanza, si procede alla sede e poi con deposito presso il Comune. Mito 7: la cancellazione non mette al riparo dalla procedura nel primo anno.
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Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 (sintesi Iusletter). È inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. Mito 7: dopo la cancellazione restano solo le vie liquidatorie; la pronuncia riguarda la ditta individuale, ma applica l’art. 33, comma 4, che parla di “imprenditore cancellato”.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase dell’esdebitazione. Mito 6: la SNC sotto soglia entra in liquidazione controllata, ma la condotta dei soci verrà pesata alla fine.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore conta per l’esdebitazione. Mito 6: la strada della SNC sotto soglia passa per una relazione OCC accurata.
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Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). Questione sull’art. 281, comma 1, CCII non fondata nei sensi di cui in motivazione: la contestualità tra istanza e decreto di chiusura è logico-funzionale, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo; invito al legislatore a fissare un termine. Mito 2: l’istanza va presentata, e presto.
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Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti ai giudici rimettenti sulla questione dell’art. 278, comma 2: i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro. Mito 4: la regola sui creditori non concorsuali è vigente, ma resta contestata.
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Trib. Rimini, sent. 16 gennaio 2026, R.G. 142/2025 (commento Iusletter). Aperta la liquidazione controllata di una SAS e dei suoi soci, compreso l’accomandante coniuge convivente, per l’origine comune del sovraindebitamento (art. 66 CCII), con separazione delle masse attive e passive. Miti 4 e 6: nella società di persone sotto soglia le posizioni dei soci si gestiscono insieme, ma i patrimoni restano distinti.
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Trib. Napoli Nord, decr. 29 marzo 2024, R.P.U. 337-1/2024 (rassegna diritto.it). Il socio non può usare autonomamente una procedura negoziale per i debiti sociali mentre la società esiste: è la società a proporre il concordato minore, con effetti estesi al socio salvo patto contrario. Miti 2 e 5: la copertura dei soci passa per lo strumento della società.
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Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026 (numero non disponibile; sintesi Eutekne). Nella liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Mito 4: le sanzioni accessorie a debiti estinti seguono la sorte del debito; quelle autonome no.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato è il primo lavoro che facciamo su ogni SNC in crisi. In concreto, lo Studio:
- Verifica le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) sui bilanci e sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, per stabilire se la SNC è soggetta a liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata, e prepara la documentazione con cui dimostrarlo (art. 121).
- Accerta, socio per socio e per il legale rappresentante, le condizioni dell’art. 280: casellario, carichi pendenti, misure di prevenzione, precedenti esdebitazioni, condotta tenuta con il curatore o con il liquidatore.
- Ricostruisce la mappa dei debiti separando debiti sociali, debiti personali di ciascun socio, fideiussioni e debiti esclusi dall’art. 278, comma 7.
- Redige e deposita l’istanza di esdebitazione della società e, nella procedura di ciascun socio, l’istanza per la posizione personale, coordinando i tempi con il triennio dell’art. 279 e con il decreto di chiusura (art. 281, letto alla luce di Corte cost. 74/2026).
- Esamina le osservazioni dei creditori nei quindici giorni previsti e prepara le controdeduzioni da sottoporre al tribunale.
- Valuta e propone il reclamo contro il decreto di diniego, o resiste al reclamo dei creditori, nel termine di trenta giorni nelle forme dell’art. 124.
- Analizza la posizione dei garanti (coniugi, familiari, terzi) e del socio-fideiussore, valutando per ciascuno lo strumento di sovraindebitamento più adatto.
- Pianifica il momento della cancellazione della SNC, o verifica gli effetti di una cancellazione già avvenuta, calcolando il termine annuale dell’art. 33 e la posizione dei soci receduti ai sensi dell’art. 256, comma 2.
- Imposta, per la SNC sotto soglia, la liquidazione controllata con la relazione dell’OCC e la posizione dei soci, preparando fin dall’inizio gli elementi su colpa grave, malafede e frode che saranno valutati ai fini dell’art. 282.
- Coordina avvocati e commercialisti dello staff sullo stesso fascicolo: i commercialisti lavorano su bilanci, soglie e debiti fiscali, gli avvocati su istanze, contraddittorio e impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la crisi della SNC prima che arrivi alla liquidazione, valutando quando ha ancora senso uno strumento negoziale e quando invece conviene preparare l’esdebitazione. L’iscrizione come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC sono decisivi per la SNC sotto soglia e per i soci persone fisiche, la cui liberazione passa per la liquidazione controllata e per l’art. 282.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta l’istanza è lo stesso difensore che, da cassazionista, può seguire il reclamo e il ricorso di legittimità, senza cambi di linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, perché nella SNC il dato contabile e quello giuridico non si possono separare.
Chiusura
La SNC può beneficiare dell’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale: la legge lo prevede espressamente e ne estende gli effetti ai soci illimitatamente responsabili. Ma il beneficio va chiesto, richiede che ogni socio e il legale rappresentante superino il vaglio dell’art. 280, non libera i garanti né i debiti personali per il solo effetto della liberazione della società, e segue regole diverse se la SNC è sotto soglia o già cancellata. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di cancellare la società, di firmare un accordo o di lasciar chiudere la procedura, conviene sapere esattamente che cosa si sta per perdere o guadagnare.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due competenze che la SNC in crisi richiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per la liquidazione giudiziale e le scelte che la precedono, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per la liquidazione controllata e la posizione personale dei soci; con la continuità, da avvocato cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio.
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