Si Può Fare Un Concordato Minore Liquidatorio?

Sì, il concordato minore liquidatorio esiste ed è previsto dalla legge. Ma non è una procedura a disposizione di chiunque abbia chiuso l’attività e voglia liberarsi dei debiti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) lo consente solo a una condizione precisa: deve arrivare denaro o altri beni da fuori, cioè da un soggetto diverso dal debitore, e questo apporto deve aumentare “in misura apprezzabile” ciò che i creditori riceverebbero altrimenti.

Il tema riguarda soprattutto l’ex commerciante, l’artigiano che ha smesso di lavorare, il professionista che non esercita più, il socio di una piccola società che ha garantito i debiti sociali. Persone che hanno debiti d’impresa, non possono accedere alla ristrutturazione riservata al consumatore e temono la liquidazione controllata di tutto il patrimonio. Il rischio principale è presentare una proposta che il tribunale dichiara inammissibile perché l’apporto esterno è troppo modesto, o perché il debitore si è cancellato dal registro delle imprese prima del deposito: nel frattempo le esecuzioni proseguono e i creditori possono chiedere la liquidazione controllata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che nel concordato minore attesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, utile quando il debitore è un imprenditore minore che deve scegliere tra continuare, cessare o liquidare.

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Il concordato minore senza continuità nel Codice della crisi

La norma di riferimento

Sul piano normativo, il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74-83 del CCII. Possono proporlo i debitori in stato di sovraindebitamento indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), con l’esclusione espressa dei consumatori. Rientrano quindi il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale.

L’art. 74 distingue due ipotesi. Il comma 1 prevede il concordato minore che consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale: è il concordato “in continuità”. Il comma 2, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, stabilisce che fuori da questi casi il concordato minore può essere proposto solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.

Il concordato minore liquidatorio è dunque un accordo con i creditori, approvato a maggioranza e omologato dal tribunale, che non prevede la prosecuzione dell’attività e si regge necessariamente su un apporto di terzi che migliora in modo apprezzabile l’attivo del debitore.

Che cosa significa “liquidatorio”

Va precisato che il termine “liquidatorio” non compare nella legge. È una formula d’uso, adottata da dottrina e tribunali, per indicare il concordato del comma 2. In concreto la proposta prevede, di solito, la messa a disposizione del patrimonio del debitore (beni, quote di reddito, crediti) e l’aggiunta di una somma proveniente da un familiare, da un terzo assuntore o da un altro soggetto. I creditori ricevono una percentuale del loro credito; il resto viene falcidiato con l’omologazione.

La proposta ha contenuto libero (art. 74, comma 3): può prevedere il pagamento parziale in qualsiasi forma e la divisione dei creditori in classi. Le classi diventano obbligatorie per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Per quanto non regolato, si applicano in quanto compatibili le norme sul concordato preventivo (art. 74, comma 4).

La ratio della norma

La disciplina prevede un requisito aggiuntivo per il concordato senza continuità per una ragione precisa. Se il debitore non prosegue l’attività e non porta nulla di nuovo, ai creditori resterebbe soltanto il suo patrimonio attuale. Per distribuire quel patrimonio esiste già una procedura apposita, la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), gestita da un liquidatore nominato dal tribunale e senza bisogno del voto dei creditori. Il concordato liquidatorio si giustifica solo se offre qualcosa in più: è il “plus” dell’apporto esterno a rendere ragionevole chiedere ai creditori di votare una falcidia.

La distinzione dalla liquidazione controllata: un esempio

Si consideri un ex titolare di bar, attività chiusa da un anno ma impresa individuale ancora iscritta, con 140.000 euro di debiti e un’auto di modesto valore. Le strade sono due.

  • Liquidazione controllata: il tribunale nomina un liquidatore, che vende l’auto, acquisisce la quota di reddito eccedente il mantenimento per il periodo della procedura e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni. I creditori non votano. L’esdebitazione opera di diritto alla chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), se ricorrono le condizioni di legge.
  • Concordato minore liquidatorio: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, offre ai creditori l’auto e la quota di reddito, più 25.000 euro che il fratello mette a disposizione. I creditori votano. Se si forma la maggioranza e la proposta è almeno conveniente quanto la liquidazione, il tribunale omologa e i debiti residui sono falcidiati secondo il piano.

La differenza non è solo nella percentuale offerta. Nel concordato il debitore resta protagonista della proposta, conserva la gestione dei beni sotto la vigilanza dell’OCC e può modulare tempi e modalità; nella liquidazione controllata il patrimonio passa sotto il controllo del liquidatore, che può anche esercitare azioni recuperatorie e revocatorie.

Requisiti di accesso e termini

Le condizioni una per una

In termini operativi, per proporre un concordato minore liquidatorio devono ricorrere tutte le condizioni seguenti.

  1. Qualifica soggettiva non consumatore. Il debitore deve rientrare nell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII e non essere un consumatore. La qualifica dipende dalla natura dei debiti: chi ha debiti nati dall’attività d’impresa o professionale, anche se cessata, non è consumatore per quei debiti. Se i debiti sono in parte personali e in parte d’impresa, la scelta dello strumento va valutata con attenzione.
  2. Stato di sovraindebitamento. Occorre una situazione di crisi o di insolvenza che non consenta di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
  3. Soglie di impresa minore. Se il debitore è imprenditore commerciale, deve restare entro i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d): nei tre esercizi precedenti, attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Oltre queste soglie si entra nel perimetro della liquidazione giudiziale.
  4. Iscrizione non cancellata. L’art. 33, comma 4, CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha chiarito che il divieto vale anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio. L’imprenditore che ha cessato l’attività ma non si è cancellato non è colpito dal divieto.
  5. Apporto di risorse esterne. Deve esserci un apporto proveniente da un soggetto diverso dal debitore, effettivo e documentato.
  6. Aumento “apprezzabile” dell’attivo. L’apporto deve aumentare in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. La legge non fissa percentuali minime: la valutazione è rimessa al tribunale caso per caso.
  7. Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. L’OCC deve attestare, e il giudice verificare in caso di contestazione, che i creditori ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione (art. 80, comma 3). Per i crediti privilegiati la soglia è il valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione (art. 75, comma 2).
  8. Assenza di atti in frode. Atti diretti a frodare i creditori conducono alla revoca o al diniego e, su istanza, alla liquidazione controllata (art. 80, commi 5 e 6).

Il nodo dell'”attivo disponibile”

Sul piano interpretativo, la parola decisiva è “attivo disponibile al momento della domanda”. Alcuni tribunali la intendono come il patrimonio che il debitore ha oggi, compresa la quota di reddito che sarebbe acquisibile in una liquidazione controllata. Altri la leggono in modo più ampio. Da questa scelta dipende se un debitore privo di beni possa proporre un concordato liquidatorio sostenuto solo da finanza esterna: il punto è esaminato nel quadro giurisprudenziale più avanti.

I termini del procedimento

Il concordato minore non ha un termine per la presentazione della domanda. I termini nascono dopo il deposito e sono indicati dagli artt. 78 e 80 CCII. Il termine più critico per il debitore è quello di reclamo contro il decreto di inammissibilità: 30 giorni dalla comunicazione, senza possibilità di modificare in quella sede piano e proposta.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Fino a 15 giorni per integrazioni Concessione da parte del giudice prima dell’apertura (art. 78, c. 1) Fissato dal giudice La domanda può essere dichiarata inammissibile
30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità Comunicazione del decreto (art. 78, c. 1) Perentorio Il decreto diventa definitivo; occorre una nuova domanda
Non oltre 30 giorni per adesione, dissenso e contestazioni dei creditori Termine assegnato nel decreto di apertura (art. 78, c. 2, lett. c) Fissato dal giudice entro il massimo di legge Il silenzio vale consenso alla proposta (art. 79, c. 3)
Misure protettive fino all’omologazione definitiva Decreto di apertura, su istanza del debitore (art. 78, c. 2, lett. d) Durata collegata alla procedura Senza istanza le esecuzioni possono proseguire
Reclamo contro il diniego di omologa Decreto di diniego (art. 80, c. 7, che rinvia all’art. 50) Perentorio Il diniego diventa definitivo; su istanza si apre la liquidazione controllata

Va precisato che i termini dei procedimenti concorsuali vanno sempre calcolati con prudenza. Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), la sua applicabilità ai singoli passaggi delle procedure da sovraindebitamento va verificata di volta in volta: la scelta prudente è non farvi affidamento e depositare il reclamo entro i 30 giorni di calendario.

La procedura passo per passo

La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto responsabile e un atto tipico.

1. Verifica preliminare della qualifica e dello stato del debitore. Prima di tutto si controlla la visura camerale: se l’impresa individuale risulta ancora iscritta, la strada del concordato resta aperta; se è già cancellata, la Cassazione n. 20141/2026 la esclude. Si verifica anche se il debitore rientra nelle soglie dell’impresa minore, se i debiti sono d’impresa o personali, se esistono precedenti esdebitazioni o procedure pendenti.

Avvertenza decisiva: chi ha cessato l’attività e sta valutando un concordato minore non deve chiedere la cancellazione dal registro delle imprese prima di aver depositato la domanda. È l’errore che oggi preclude più spesso l’accesso allo strumento.

2. Individuazione dell’OCC competente. La domanda si presenta tramite un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente, individuato secondo l’art. 27, comma 2, CCII con riferimento al centro degli interessi principali del debitore. Se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal tribunale. Il debitore conferisce l’incarico all’OCC, che nomina un gestore.

3. Ricognizione del patrimonio e dell’attivo disponibile. Il gestore e il debitore ricostruiscono beni, crediti, redditi, conti correnti, partecipazioni, veicoli, immobili anche in comproprietà. Si stima il valore di mercato dei beni gravati da prelazione. Si calcola la quota di reddito eccedente il mantenimento del debitore e della famiglia. È il dato da cui si misura l'”apprezzabilità” dell’apporto esterno.

4. Costruzione dell’apporto esterno. Si individua chi apporta le risorse: un familiare, un terzo assuntore, un soggetto che acquista beni a un prezzo superiore a quello di mercato, un coobbligato che versa una somma per liberarsi. L’apporto deve essere documentato con una dichiarazione di impegno del terzo, la provenienza dei fondi, i tempi di versamento e, preferibilmente, garanzie (deposito vincolato, fideiussione, versamento anticipato su conto della procedura). Un impegno generico non è sufficiente.

5. Redazione della proposta e del piano. La proposta indica in modo specifico tempi e modalità di soddisfazione, l’eventuale divisione in classi, la percentuale per ciascun ceto di creditori. Il trattamento dei privilegiati deve rispettare l’ordine delle prelazioni: la Cassazione, con la pronuncia n. 28574 del 28 ottobre 2025, lo ha ribadito per il concordato minore. I privilegiati possono essere pagati in parte solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni a valore di mercato (art. 75, comma 2).

6. Allegati alla domanda. L’art. 75, comma 1, richiede: il piano con bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; la documentazione sulle entrate del debitore e della famiglia e su quanto occorre al mantenimento.

7. Relazione dell’OCC. Il gestore redige una relazione che valuta completezza e attendibilità della documentazione, le cause del sovraindebitamento, la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel concordato liquidatorio questa relazione è il documento su cui il giudice misura se l’apporto esterno è davvero apprezzabile.

8. Deposito e decreto di apertura. La domanda è depositata al tribunale competente. Il giudice verifica l’ammissibilità. Può concedere fino a 15 giorni per integrazioni. Se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non reclamabile; ne dispone la pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per esprimersi.

9. Misure protettive. Su istanza del debitore, il decreto può vietare l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, l’acquisizione di prelazioni, la pronuncia della liquidazione controllata, e sospendere prescrizioni e decadenze fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d). L’istanza va formulata espressamente nel ricorso: senza di essa un pignoramento in corso prosegue regolarmente.

10. Voto dei creditori. I creditori comunicano all’OCC via PEC adesione o dissenso. Il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza, serve anche la maggioranza per teste; in presenza di classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). Il silenzio vale assenso. Non votano coniuge, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società collegate, cessionari di crediti da meno di un anno, creditori in conflitto d’interessi.

11. Omologazione. Il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranza; in assenza di contestazioni omologa con sentenza e chiude la procedura. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Per Fisco ed enti previdenziali opera il cosiddetto cram down: il giudice omologa anche senza la loro adesione quando questa è determinante e la proposta è per loro conveniente (art. 80, comma 3).

12. Esecuzione e vigilanza. Dopo l’omologa il debitore esegue il piano; l’OCC vigila. Il terzo versa le somme promesse nei tempi indicati. In caso di inadempimento grave o di frode il concordato può essere revocato, con possibile apertura della liquidazione controllata.

Dove si sbaglia più spesso

  • Cancellare l’impresa prima del deposito, magari su consiglio di chi pensa solo a evitare costi camerali o adempimenti fiscali.
  • Presentare un apporto esterno che sostituisce il patrimonio del debitore invece di aggiungersi a esso: per esempio offrire 10.000 euro del coniuge senza mettere a disposizione la quota di reddito eccedente o un bene vendibile.
  • Indicare un apporto non garantito, promesso “a omologa avvenuta”, senza prova della provenienza.
  • Alterare l’ordine delle prelazioni, pagando i chirografari più dei privilegiati di grado anteriore.
  • Dimenticare l’istanza di misure protettive.
  • Non confrontare la proposta con una simulazione realistica di liquidazione controllata, che è esattamente il parametro con cui ragioneranno OCC, creditori e giudice.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le ipotesi seguenti sono esempi dimostrativi di applicazione delle norme, con dati di fantasia. Non descrivono casi reali.

Esempio 1: ex commerciante non cancellato, apporto del fratello

Dati di partenza:
– Impresa individuale di commercio al dettaglio, attività cessata a marzo 2025, iscrizione al registro delle imprese ancora attiva.
– Debiti complessivi: 187.640 euro, di cui 52.310 euro privilegiati (Erario e INPS) e 135.330 euro chirografari (fornitori e banca).
– Patrimonio: un’auto di valore stimato 3.850 euro; reddito da lavoro dipendente con quota eccedente il mantenimento della famiglia pari a 260 euro al mese.
– Apporto esterno: il fratello mette a disposizione 27.900 euro, versati su un conto vincolato prima dell’udienza.

Calcolo dell’alternativa liquidatoria (stima su tre anni):
– Auto: 3.850 euro.
– Quota di reddito: 260 × 36 = 9.360 euro.
– Attivo liquidatorio lordo: 13.210 euro.
– Spese stimate della procedura (compenso del liquidatore, spese di pubblicità e vendita): 3.470 euro.
– Netto distribuibile: 9.740 euro, pari al 5,19% dei debiti complessivi.

Calcolo della proposta di concordato:
– Attivo del debitore (auto + reddito): 13.210 euro.
– Apporto esterno: 27.900 euro.
– Totale: 41.110 euro.
– Costi stimati della procedura (compenso OCC e spese): 4.180 euro.
– Netto distribuibile: 36.930 euro, pari al 19,68% dei debiti complessivi.

L’apporto esterno vale più del doppio dell’intero attivo disponibile del debitore (27.900 contro 13.210 euro). È un incremento che i tribunali considerano, in casi simili, senz’altro apprezzabile.

Sequenza dei termini: se il decreto di apertura viene emesso e comunicato mercoledì 4 novembre 2026 e il giudice fissa il termine massimo di 30 giorni, i creditori devono esprimersi entro venerdì 4 dicembre 2026. Il creditore che tace entro quella data si considera aderente. Se Erario e INPS votano contro e il loro voto è determinante, il giudice può comunque omologare se la proposta assicura loro più di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata (art. 80, comma 3).

Esempio 2: apporto esterno che sostituisce il patrimonio

Dati di partenza:
– Ex geometra, partita IVA chiusa, debiti professionali per 96.315 euro.
– Patrimonio: quota di 1/2 di un immobile non abitato dal debitore, valore della quota stimato 38.400 euro; quota di reddito eccedente il mantenimento pari a 410 euro al mese.
– Proposta iniziale: pagamento di 12.000 euro messi a disposizione dalla madre, senza vendita della quota immobiliare e senza versamento della quota di reddito.

Attivo disponibile al momento della domanda:
– Quota immobile: 38.400 euro.
– Quota di reddito per 36 mesi: 410 × 36 = 14.760 euro.
– Totale: 53.160 euro.

La proposta iniziale offre 12.000 euro: meno di un quarto dell’attivo che il debitore ha già. L’apporto esterno non aumenta l’attivo, lo sostituisce. Secondo l’orientamento espresso dal Tribunale di Ferrara con il decreto del 20 dicembre 2024, una proposta di questo tipo, presentata da un debitore non incapiente, è inammissibile; il giudice può però consentire una modifica migliorativa.

Proposta corretta:
– Vendita della quota immobiliare: 38.400 euro.
– Quota di reddito per 36 mesi: 14.760 euro.
– Apporto esterno della madre: 6.250 euro.
– Totale: 59.410 euro, pari al 61,68% dei debiti (al lordo dei costi di procedura).

Qui l’apporto aumenta l’attivo dell’11,76% (6.250 su 53.160). Se si tratti di misura “apprezzabile” è una valutazione del singolo tribunale: la legge non fissa soglie, e un incremento attorno al 10% può essere giudicato sufficiente da un ufficio e insufficiente da un altro. In termini operativi, conviene costruire il piano con un margine che renda l’aumento evidente anche a un giudice rigoroso.

Sequenza dei termini in caso di inammissibilità: se il decreto di inammissibilità è comunicato mercoledì 21 ottobre 2026, il reclamo al tribunale va depositato entro venerdì 20 novembre 2026. In sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati: per questo la correzione va fatta prima, quando il giudice concede il termine per le integrazioni.

Casi particolari

Attività cessata ma impresa non cancellata

È la situazione più frequente e quella su cui la giurisprudenza ha detto le cose più chiare. Il debitore ha chiuso il negozio o l’attività artigiana, non fattura più, ma non ha presentato la pratica di cancellazione al registro delle imprese. In questa ipotesi il concordato in continuità non è praticabile, perché non c’è un’attività da proseguire; il concordato liquidatorio, invece, resta possibile, purché sorretto da risorse esterne.

La Cassazione, nella sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, come riportata dalla rassegna di Iusletter, ha indicato espressamente che l’imprenditore minore cessato ma non cancellato, il professionista cancellato dall’albo, l’ex imprenditore irregolare e il socio fideiussore possono accedere al concordato minore liquidatorio. La ragione è che questi soggetti restano esposti, senza limiti di tempo, alle istanze di liquidazione controllata dei creditori; è quindi coerente che possano proporre un’alternativa negoziata. Già in precedenza il Tribunale di Campobasso, con una sentenza del gennaio 2025, aveva omologato un concordato liquidatorio di un’impresa individuale inattiva ma non cancellata, sostenuto da 22.000 euro di finanza esterna.

Imprenditore già cancellato dal registro

Va precisato che su questo punto il quadro è cambiato nel 2026. Fino a quella data i tribunali di merito erano divisi. Un orientamento favorevole riteneva che il divieto dell’art. 33, comma 4, riguardasse solo il concordato in continuità e che il concordato liquidatorio restasse ammissibile anche per l’imprenditore cancellato: in questo senso, tra gli altri, il Tribunale di Ivrea con la pronuncia del 10 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Napoli del 14 luglio 2025, la Corte d’Appello di Campobasso del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Vicenza del 13 marzo 2025 e il Tribunale di Rimini del 23 luglio 2025. L’orientamento restrittivo, espresso ad esempio dal Tribunale di Brescia del 24 dicembre 2024, dal Tribunale di Bolzano del 22 novembre 2024 e dal Tribunale di Torino del 24 luglio 2024, applicava il divieto a ogni forma di concordato minore.

La Cassazione n. 20141/2026 ha accolto la lettura restrittiva: la cancellazione preclude il concordato minore anche liquidatorio e anche per l’imprenditore individuale. All’imprenditore cancellato resta la liquidazione controllata, alla quale il correttivo del 2024 ha ampliato l’accesso. Chi si è già cancellato deve quindi orientarsi su quella procedura, eventualmente seguita dall’esdebitazione, o valutare se ricorrano altri presupposti, per esempio la qualifica di consumatore per una parte dei debiti.

Debitore incapiente con sola finanza esterna

Il caso limite è quello del debitore che non ha alcun patrimonio e nessun reddito eccedente il mantenimento. L’unico attivo è l’apporto del terzo. Qui i tribunali si dividono.

  • Il Tribunale di Avellino, con la sentenza del 28 febbraio 2025, ha omologato un concordato liquidatorio fondato esclusivamente su risorse del coniuge, osservando che l’incremento può verificarsi anche rispetto a un attivo di valore nullo e che il debitore incapiente deve poter accedere a soluzioni diverse dall’esdebitazione dell’art. 283 CCII.
  • Il Tribunale di Rimini, con il provvedimento del 18 luglio 2024, ha invece ritenuto che l’incremento vada misurato sull’attivo disponibile al momento della domanda e che il concordato sia ammissibile solo nei casi in cui lo sarebbe anche la liquidazione controllata, che esclude il debitore incapiente.

In termini operativi, chi si trova in questa condizione deve confrontare il concordato con l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), concessa una sola volta e senza pagamento ai creditori, salvo utilità sopravvenute nei tre anni successivi. Un commento pubblicato su ecnews al caso molisano del gennaio 2025 ha osservato proprio che, per un debitore senza patrimonio, l’esdebitazione avrebbe potuto essere preferibile all’impiego di risorse di un terzo. La scelta dipende dalla meritevolezza, dalla disponibilità del familiare e dal fatto che l’art. 283 sia già stato utilizzato.

Professionista che ha cessato l’esercizio

Il professionista non è iscritto al registro delle imprese come imprenditore commerciale, e quindi il divieto dell’art. 33, comma 4, nella lettura della Cassazione n. 20141/2026, non lo riguarda negli stessi termini: la stessa pronuncia, come riportata dalle rassegne, include il professionista cancellato dall’albo tra i soggetti che possono accedere al concordato minore liquidatorio. Il medico, l’avvocato, il consulente o il geometra che ha chiuso lo studio e ha accumulato debiti con Cassa di previdenza, Erario e fornitori può quindi proporre un concordato liquidatorio sostenuto da risorse esterne.

Va precisato che, per il professionista, l’attivo disponibile coincide spesso con la quota di reddito di un nuovo lavoro dipendente o di una pensione, oltre a eventuali crediti professionali ancora da incassare. Questi ultimi vanno censiti con cura: un credito verso un ex cliente, anche contestato, è attivo che il liquidatore potrebbe recuperare, e la sua omissione rende la proposta inattendibile. In termini operativi, il piano deve indicare per ciascun credito professionale la probabilità di incasso e il valore attribuito, in modo che il confronto con la liquidazione controllata sia trasparente.

Socio illimitatamente responsabile e garante

Il socio di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s. che ha garantito o risponde dei debiti sociali può trovarsi sovraindebitato anche se la società non è soggetta a liquidazione giudiziale. Se l’impresa sociale è cessata, il socio non ha un’attività propria da proseguire e la sua proposta è necessariamente liquidatoria. Il concordato minore della società, salvo patto contrario, produce effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4); il concordato del solo socio richiede invece un’analisi separata del suo patrimonio e del suo apporto esterno.

Il Fisco come creditore principale

Nei debiti dell’ex imprenditore il Fisco e l’INPS pesano spesso per oltre metà del passivo. La Cassazione, con la pronuncia n. 14555/2026, ha chiarito che nel concordato minore non serve la transazione fiscale prevista dall’art. 63: l’amministrazione vota come gli altri creditori e, se dissente, opera il cram down dell’art. 80, comma 3. Il Tribunale di Roma, sezione XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025 ha applicato il cram down nel concordato minore di un professionista. Nel concordato liquidatorio questo meccanismo è spesso decisivo, perché l’apporto esterno consente di offrire all’Erario più di quanto otterrebbe dalla vendita dei pochi beni disponibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il confronto tra concordato liquidatorio e liquidazione controllata con lo stesso metro che userà l’Organismo nella relazione.

Domande frequenti

Ho chiuso la partita IVA ma non mi sono cancellato dalla Camera di commercio: posso fare il concordato minore?

Sì, a condizione che la proposta preveda risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile il patrimonio a disposizione dei creditori. Non potendo proseguire l’attività, il concordato sarà liquidatorio ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII. La Cassazione n. 20141/2026 ha confermato che l’imprenditore cessato ma non cancellato non incontra il divieto dell’art. 33, comma 4. È essenziale non procedere alla cancellazione prima del deposito della domanda e verificare la visura aggiornata.

Quanto deve essere grande l’apporto esterno?

La legge non indica una percentuale. Parla di aumento “in misura apprezzabile” dell’attivo disponibile al momento della domanda. I tribunali valutano caso per caso, confrontando l’apporto con il valore di ciò che i creditori otterrebbero in una liquidazione controllata. Se lo scarto è esiguo, l’apporto non è considerato apprezzabile. Nella pratica, un apporto pari o superiore all’attivo del debitore supera agevolmente il vaglio; incrementi più contenuti richiedono una motivazione puntuale nella relazione dell’OCC.

Chi può mettere i soldi? Solo un familiare?

No. Le risorse esterne sono qualsiasi attribuzione patrimoniale che non proviene dal debitore: un familiare, un amico, un terzo assuntore che si accolla parte dei debiti, un acquirente che paga un bene più del valore di mercato, un coobbligato che versa una somma per chiudere la propria posizione. Ciò che conta è che l’apporto sia certo, documentato nella provenienza e vincolato alla procedura. I finanziamenti che il debitore dovrà restituire vanno valutati con cautela, perché non aggiungono valore netto.

Il concordato liquidatorio è meglio della liquidazione controllata?

Dipende. Il concordato offre di solito una percentuale più alta ai creditori, lascia al debitore la gestione del piano e consente di conservare beni che in liquidazione verrebbero venduti, se il loro valore è coperto dall’apporto esterno. Richiede però il voto favorevole della maggioranza e un terzo disposto a pagare. La liquidazione controllata non richiede voto né apporti, ma comporta lo spossessamento dei beni e l’intervento del liquidatore, anche con azioni revocatorie. La scelta va fatta numeri alla mano.

Se il tribunale dichiara inammissibile la domanda, perdo tutto?

No. Il decreto di inammissibilità si può reclamare entro 30 giorni dalla comunicazione, ma in sede di reclamo piano e proposta non si modificano. Spesso conviene sfruttare prima il termine di integrazione, fino a 15 giorni, che il giudice può concedere. Dopo un’inammissibilità definitiva resta possibile presentare una nuova domanda corretta oppure chiedere la liquidazione controllata. Nel frattempo, però, le misure protettive non operano e le esecuzioni riprendono.

Mi sono già cancellato dal registro delle imprese: c’è ancora una strada?

Il concordato minore, dopo la Cassazione n. 20141/2026, è precluso all’imprenditore cancellato, anche nella forma liquidatoria. Restano la liquidazione controllata, con successiva esdebitazione di diritto se ricorrono le condizioni dell’art. 282 CCII, oppure, se il debitore non ha alcuna utilità da offrire, l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283. Se una parte dei debiti è di natura personale, occorre verificare se per quella quota sia praticabile la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state individuate attraverso rassegne pubblicate tra il 2025 e il 2026. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti; il principio è riformulato.

Corte di Cassazione

1. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può proporre il concordato minore, anche se imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio; il correttivo del 2024 ha ampliato l’accesso alla liquidazione controllata ma non ha toccato il divieto dell’art. 33, comma 4. Rilevanza: chiude il contrasto tra i tribunali di merito e, per converso, conferma che il cessato non cancellato può accedere al concordato liquidatorio.

2. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: nel concordato liquidatorio l’apporto esterno non può essere distribuito in modo da favorire i chirografari a scapito dei privilegiati di grado anteriore.

3. Cass. n. 14555/2026. Principio: nel concordato minore non occorre la transazione fiscale dell’art. 63 CCII; l’amministrazione finanziaria esprime il voto come ogni altro creditore e il dissenso può essere superato con il cram down dell’art. 80, comma 3. Rilevanza: per l’ex imprenditore con forte debito fiscale, l’apporto esterno serve anche a dimostrare la convenienza per l’Erario.

Tribunali di merito sull’apporto esterno

4. Trib. Avellino, sentenza del 28 febbraio 2025. Principio: è ammissibile e omologabile il concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna del coniuge, perché l’incremento apprezzabile può realizzarsi anche rispetto a un attivo pari a zero. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento dell’orientamento aperto verso il debitore privo di beni.

5. Trib. Avellino, decreto del 7 novembre 2024. Principio: apertura della stessa procedura, con comunicazione di proposta e piano ai creditori a cura del gestore. Rilevanza: mostra che l’ammissibilità del liquidatorio con sola finanza esterna era stata riconosciuta già in sede di apertura.

6. Trib. Ferrara, decreto del 20 dicembre 2024. Principio: non è omologabile il concordato liquidatorio che paga i creditori soltanto con risorse esterne senza mettere a disposizione il patrimonio del debitore che non sia incapiente; la finanza esterna deve aggiungersi all’attivo, non sostituirlo; il giudice ha consentito una modifica migliorativa. Rilevanza: impone di includere nel piano la quota di reddito disponibile e i beni liquidabili.

7. Trib. Rimini, provvedimento del 18 luglio 2024. Principio: l’incremento si misura sull’attivo disponibile al momento della domanda; il concordato liquidatorio è ammissibile solo dove lo sarebbe la liquidazione controllata, con esclusione del debitore incapiente. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo sul debitore senza patrimonio.

8. Trib. Campobasso, sentenza del gennaio 2025. Principio: omologato con cram down, nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS, un concordato liquidatorio di impresa individuale inattiva ma non cancellata, sostenuto da 22.000 euro di finanza esterna, con soddisfazione del 14,22% ai privilegiati e del 12,31% ai chirografari. Rilevanza: dimostra che anche percentuali contenute possono essere convenienti se l’alternativa liquidatoria è inferiore.

9. Trib. Ivrea, pronuncia del 10 febbraio 2026. Principio: omologato un concordato liquidatorio con finanza esterna di 40.000 euro e versamenti mensili di 300 euro per 36 mesi, in assenza di beni liquidabili; il tribunale aveva ritenuto il divieto dell’art. 33, comma 4, limitato al concordato in continuità. Rilevanza: la parte sull’imprenditore cancellato è superata dalla Cassazione n. 20141/2026, ma la pronuncia resta utile come esempio di struttura dell’apporto (somma iniziale più contributo periodico).

10. Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025. Principio: nel concordato minore di un professionista il giudice ha applicato il cram down sul credito fiscale e ha fatto riferimento alla regola della priorità relativa nella distribuzione. Rilevanza: conferma che il professionista non più attivo, o con attività ridotta, dispone dello strumento concordatario e del superamento del voto contrario dell’Erario.

Il contrasto sull’imprenditore cancellato prima della Cassazione

11. Orientamento favorevole all’ammissibilità del liquidatorio per l’imprenditore cancellato: App. Napoli, 14 luglio 2025; App. Campobasso, 6 ottobre 2025; Trib. Vicenza, 13 marzo 2025; Trib. Rimini, 23 luglio 2025; Trib. Bari, 5 novembre 2024. Rilevanza: questi provvedimenti sono stati superati dal principio affermato dalla Suprema Corte nel 2026 e non possono più essere invocati per sostenere la domanda dell’imprenditore cancellato.

12. Orientamento restrittivo: Trib. Brescia, 24 dicembre 2024; Trib. Bolzano, 22 novembre 2024; Trib. Torino, 24 luglio 2024; Trib. Bari, 15 febbraio 2024. Rilevanza: è la linea poi condivisa dalla Cassazione n. 20141/2026.

Che cosa se ne ricava

Sul piano sistematico, il quadro attuale si può riassumere in quattro punti. Primo: il concordato minore liquidatorio è ammesso, senza contestazioni, quando il debitore non consumatore non è cancellato e l’apporto esterno è effettivo. Secondo: l’apporto deve aggiungersi al patrimonio del debitore, non sostituirlo, se il debitore ha beni o redditi acquisibili. Terzo: per il debitore totalmente incapiente l’ammissibilità della sola finanza esterna resta discussa e dipende dall’orientamento del tribunale competente. Quarto: la cancellazione dal registro delle imprese chiude la strada concordataria.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affianca il debitore in ogni fase, dalla prima analisi alla eventuale impugnazione. In concreto:

  1. Verifichiamo la posizione camerale e la qualifica soggettiva, controllando visura, soglie dell’impresa minore e natura dei singoli debiti, per stabilire se il concordato minore è ancora accessibile o se la cancellazione lo ha precluso.
  2. Ricostruiamo l’attivo disponibile al momento della domanda, censendo beni, quote di reddito eccedenti il mantenimento, crediti e partecipazioni, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  3. Simuliamo l’alternativa liquidatoria, calcolando quanto riceverebbe ogni creditore in una liquidazione controllata, perché è il parametro con cui OCC e giudice misurano l’apprezzabilità dell’apporto.
  4. Strutturiamo l’apporto esterno, redigendo l’impegno del terzo, verificandone la provenienza e proponendo forme di garanzia come il deposito vincolato o il versamento anticipato.
  5. Predisponiamo proposta e piano, con classi ove necessario e nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, in dialogo con il gestore dell’OCC.
  6. Formuliamo l’istanza di misure protettive per fermare pignoramenti e azioni cautelari fino all’omologazione definitiva.
  7. Gestiamo il confronto con Fisco ed enti previdenziali, impostando la proposta in modo da sostenere il cram down dell’art. 80, comma 3, se il loro voto è determinante.
  8. Rispondiamo alle contestazioni dei creditori sulla convenienza, con memorie e prospetti comparativi.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, proponendo reclamo contro il decreto di inammissibilità o di diniego nei termini di legge e seguendo il giudizio, se necessario, fino in Cassazione.
  10. Valutiamo le alternative: liquidazione controllata con esdebitazione, esdebitazione dell’incapiente, ristrutturazione del consumatore per i debiti personali, quando il concordato non è la scelta più conveniente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono le competenze più pertinenti a questo tema: il concordato minore liquidatorio si decide sulla relazione dell’Organismo e sul confronto con la liquidazione, e conoscere il metodo dell’OCC consente di preparare una proposta che regga la verifica di convenienza. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono contabilità, debiti fiscali e flussi di reddito; gli avvocati costruiscono la proposta e la difendono davanti al tribunale.

In sintesi

Il concordato minore liquidatorio si può fare, ma è uno strumento selettivo. Servono quattro elementi: un debitore non consumatore, un’impresa non cancellata dal registro, un apporto esterno reale e un aumento dell’attivo che il tribunale possa considerare apprezzabile rispetto alla liquidazione controllata. Mancandone uno, la strada più realistica è la liquidazione controllata o l’esdebitazione del debitore incapiente.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la valutazione di convenienza su cui si regge ogni concordato liquidatorio è esattamente il terreno di lavoro dell’Organismo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a scegliere, prima della cessazione, se continuare, chiudere o liquidare.

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