Questa pagina raccoglie le domande che ci fanno più spesso imprenditori, amministratori e titolari di ditte individuali quando scoprono che, per bloccare i creditori nella composizione negoziata, la richiesta di misure protettive va iscritta nel registro delle imprese. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce in una prima consulenza. La domanda che c’è dietro è sempre la stessa: “Se chiedo protezione, lo sapranno tutti?”.
Il contesto in poche righe. La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. È un percorso riservato: un esperto indipendente, nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, aiuta l’impresa a trattare con i creditori. Le misure protettive, cioè il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, invece non sono riservate: secondo l’art. 18, comma 1, l’istanza che le chiede viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e gli effetti protettivi partono proprio da quella pubblicazione. Da qui nasce il dilemma: la protezione ha come prezzo un’annotazione pubblica.
Perché ne scriviamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti che possono essere nominati proprio nelle composizioni negoziate. Conosce quindi il percorso anche dal lato dell’esperto: quando le misure servono, quando conviene farne a meno, come si arriva al tribunale per la conferma. Come avvocato cassazionista segue anche i reclami contro le ordinanze sulle misure; come coordinatore di uno staff in diritto bancario segue l’effetto che l’annotazione ha sui fidi.
📩 Hai già un creditore che minaccia il pignoramento e non sai se chiedere le misure protettive? Scrivici adesso: trovi tutti i nostri riferimenti in fondo a questa pagina.
Se chiedo le misure protettive, cosa finisce esattamente nel registro delle imprese?
Finiscono due cose, insieme: la sua istanza di applicazione delle misure protettive e l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. È quanto prevede l’art. 18, comma 1, del CCII nel testo vigente (aggiornato al D.Lgs. 136/2024, che ha toccato i commi 1, 3 e 5 e aggiunto il comma 5-bis).
Vediamo cosa significa in pratica. Lei può chiedere le misure insieme alla domanda di nomina dell’esperto oppure con un’istanza successiva, depositata sulla piattaforma telematica. Le misure possono riguardare tutti i creditori, solo alcune iniziative, singoli creditori o categorie di creditori; restano esclusi per legge i crediti dei lavoratori. Quando l’esperto ha accettato, la Camera di commercio pubblica nel registro l’istanza e l’accettazione. Da quel giorno, secondo l’art. 18, comma 3, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con lei, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni con cui esercita l’impresa. Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. I pagamenti, attenzione, non sono vietati: lei può continuare a pagare.
Le guide operative delle Camere di commercio spiegano anche come appare la cosa in visura. La guida del Registro imprese della Camera di commercio di Firenze, costruita sulle indicazioni di Unioncamere, indica che l’istanza viene iscritta con il codice 118 (riquadro 20 del modulo S2 per le società, riquadro 31 del modulo I2 per le imprese individuali) e con il codice atto A99, che riporta le diciture “applicazione misure protettive” e “accettazione esperto”.
C’è un punto che sorprende molti. La pubblicazione non racconta la sua crisi: non riporta i debiti, l’elenco dei creditori, il piano o i bilanci. Quei documenti vanno al tribunale con il ricorso per la conferma, non al registro. Quello che il pubblico vede è il fatto che l’impresa ha chiesto protezione nell’ambito di una composizione negoziata. È poco, ma è un’informazione molto chiara per chi la sa leggere.
Un’ultima precisazione: secondo la stessa guida camerale la pubblicazione avviene quando l’esperto accetta, ma il nominativo dell’esperto non viene reso noto in visura. Ne parliamo più avanti.
Chi la pubblica materialmente? Devo occuparmene io?
No, la prima iscrizione la fa la Camera di commercio d’ufficio: lei deve occuparsi dei passaggi successivi.
Secondo la guida operativa della Camera di commercio di Firenze, l’iscrizione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto avviene d’ufficio, dopo che la segreteria della composizione negoziata trasmette al Registro imprese i documenti. I tempi sono strettissimi: iscrizione immediata o, al più tardi, “il mattino successivo” alla ricezione. La stessa guida suggerisce di pubblicare nelle prime ore lavorative, così l’imprenditore ha il tempo materiale di depositare il ricorso al tribunale entro il giorno successivo, come vuole l’art. 19, comma 1.
Questo è il primo motivo per cui la pubblicazione non va presa alla leggera: dal momento in cui compare in visura parte un conto alla rovescia. Dopo l’iscrizione d’ufficio, infatti, tocca a lei, cioè all’imprenditore individuale o all’amministratore con poteri di rappresentanza, chiedere di iscrivere il numero di ruolo del ricorso al tribunale. La Camera non lo fa da sola, perché non lo conosce.
Se l’impresa fa parte di un gruppo, la logica è la stessa ma con un passaggio in più: secondo la guida fiorentina la capogruppo comunica alle Camere di commercio delle altre imprese l’istanza e l’accettazione, e il numero di ruolo viene poi iscritto anche per le società del gruppo.
Riassumendo: la pubblicazione iniziale non dipende da lei, una volta chiesta la misura. Dipende da lei tutto ciò che viene dopo, e un errore in questa fase pesa sia sulla protezione sia su ciò che resterà scritto.
Il nome dell’esperto e quello dei miei creditori compariranno in visura?
Di regola no: la guida camerale prevede che il nome dell’esperto non sia reso noto e che i creditori, nei provvedimenti che li riguardano, compaiano in forma anonimizzata.
Partiamo dall’esperto. Secondo la guida del Registro imprese di Firenze, la pubblicazione scatta con l’accettazione, ma il nominativo dell’esperto non viene reso pubblico in visura. Nei campi interni del sistema camerale sono annotati la data e i dati dell’esperto, mentre la pubblicazione del suo indirizzo PEC è lasciata alla scelta della singola Camera. Va detto che la PEC dell’esperto serve ai creditori per partecipare alle trattative, quindi in alcune Camere potrebbe comparire.
Per i creditori il discorso è più articolato. Quando il tribunale emette i suoi provvedimenti sulle misure (art. 19, commi 3-7), il cancelliere li comunica al registro, che li iscrive d’ufficio con il codice 119. Secondo la guida, per i provvedimenti che dichiarano l’inefficacia, fissano la durata, la prorogano, la revocano o la riducono si iscrive il dispositivo. Per quelli che limitano le misure a determinati creditori o concedono misure cautelari si usa invece una forma sintetica, con i nomi anonimizzati e solo i numeri di ruolo.
C’è un’eccezione importante: i gruppi di imprese. Lì la guida prevede la dicitura “designato l’esperto” seguita da nome, cognome e codice fiscale.
E il suo nome? Se lei è una società, in visura compare la denominazione della società; se è un’impresa individuale, compare il suo nome, perché coincide con l’impresa. Ne parliamo nel blocco sui casi particolari.
Chi può vedere questa annotazione? Solo le banche?
Chiunque chieda una visura camerale dell’impresa, senza dover spiegare il perché.
Il registro delle imprese è pubblico per definizione. Le visure si chiedono in Camera di commercio, online tramite i servizi di InfoCamere (Telemaco e il portale registroimprese.it) o tramite i numerosi rivenditori autorizzati. Già nel gennaio 2022, quando la composizione negoziata era appena partita, la stampa specializzata (FiscoeTasse, 27/1/2022) spiegava che queste informazioni entrano in visura proprio “per la trasparenza e l’informazione ai terzi”: l’annotazione è pensata per essere vista.
Chi la vede in concreto? Tre categorie.
- Banche e intermediari finanziari, che consultano il registro in fase di istruttoria e di revisione degli affidamenti.
- Fornitori e clienti più strutturati, che spesso hanno sistemi di monitoraggio automatico delle controparti.
- Le società di informazioni commerciali (le più note sono Cerved e CRIF, ma ce ne sono molte altre), che acquistano in blocco i dati camerali e li rivendono sotto forma di report, punteggi e allarmi.
Questo terzo canale è quello che preoccupa di più, perché moltiplica la visibilità: un fornitore che non avrebbe mai chiesto una visura può ricevere un avviso automatico perché il suo gestionale è collegato a una banca dati commerciale.
Due avvertenze oneste. La prima: non abbiamo trovato fonti ufficiali che spieghino come i singoli fornitori di informazioni commerciali trattino il codice A99 delle misure protettive, quindi nessuno può garantirle che l’annotazione resti invisibile o, al contrario, che produca un allarme. La seconda: i sistemi di informazioni creditizie alimentati dalle banche e la Centrale Rischi della Banca d’Italia registrano i rapporti di finanziamento e i ritardi segnalati dagli intermediari, non le annotazioni camerali in sé. L’effetto sulla segnalazione bancaria, quindi, passa dal comportamento della banca, che l’art. 16 regola in modo preciso (lo vediamo più avanti).
Dopo la pubblicazione cosa devo fare, e in quanto tempo, per non perdere la protezione?
Deve depositare il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione e poi chiedere l’iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni. Sono due scadenze diverse, ed entrambe hanno conseguenze sulla visura.
Secondo l’art. 19, comma 1, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), l’imprenditore che ha chiesto le misure deposita, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, un ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 per chiederne la conferma o la modifica e, se servono, i provvedimenti cautelari. Nello stesso articolo è previsto che, entro venti giorni dalla pubblicazione, l’imprenditore chieda la “pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento”.
Con il ricorso, secondo l’art. 19, comma 2, vanno depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni dei redditi e IVA), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con i primi dieci per importo, il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario dei sei mesi successivi, una dichiarazione sulla risanabilità e l’accettazione dell’esperto con la sua PEC. Questi documenti vanno al tribunale, non al pubblico.
Poi il tribunale, secondo l’art. 19, comma 3, fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito; il decreto è trasmesso per estratto al registro entro il giorno successivo, e il registro lo iscrive entro il giorno seguente. All’udienza, sentito l’esperto, il giudice decide con ordinanza (art. 19, comma 4), comunicata al registro il giorno successivo (comma 7).
Ecco i passaggi in tabella.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / chi iscrive |
|---|---|---|---|
| 1. Richiesta | Istanza di misure protettive (con la nomina o dopo) | In qualsiasi momento delle trattative | Piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio |
| 2. Pubblicazione | Iscrizione di istanza + accettazione dell’esperto (cod. 118, A99) | Immediata o il mattino successivo alla trasmissione (prassi camerale) | Registro imprese, d’ufficio |
| 3. Ricorso | Ricorso per conferma o modifica delle misure, con i documenti dell’art. 19 c.2 | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Tribunale competente (art. 27) |
| 4. Numero di ruolo | Domanda di iscrizione del numero di ruolo | Entro 20 giorni dalla pubblicazione (testo vigente) | Registro imprese, su domanda dell’imprenditore |
| 5. Decreto di fissazione udienza | Decreto trasmesso per estratto | Udienza fissata entro 10 giorni dal deposito; trasmissione entro il giorno successivo | Tribunale → Registro imprese |
| 6. Decisione | Ordinanza di conferma, modifica, revoca | Comunicata al registro il giorno successivo | Tribunale (monocratico) → Registro, cod. 119 |
| 7. Proroga / revoca | Ordinanza di proroga, revoca o abbreviazione | Durata complessiva massima 240 giorni | Tribunale → Registro, cod. 119 |
| 8. Fine | Archiviazione, accordo, cessazione effetti | Alla chiusura della composizione | Registro imprese (d’ufficio o su deposito) |
Una nota sul termine del numero di ruolo. La guida della Camera di commercio di Firenze, scritta sulla base della lettera Unioncamere del 29/11/2021 (cioè nel regime iniziale del D.L. 118/2021), parlava di trenta giorni. Il testo vigente dell’art. 19, come riportato da Brocardi, parla di venti. Conti sempre sul termine più breve, venti giorni, e non sulle guide datate.
Per gli adempimenti successivi alla prima iscrizione ci sono anche spese camerali: secondo la stessa guida, per l’iscrizione del numero di ruolo i diritti di segreteria erano di 90 euro per le società e 18 euro per le imprese individuali, oltre all’imposta di bollo (65 euro per le società di capitali, 59 euro per le società di persone, 17,50 euro per le imprese individuali). Sono importi da verificare al momento della pratica, perché le Camere li aggiornano.
Quando viene cancellata l’iscrizione? Sparisce davvero dalla visura?
Dipende da come finisce la vicenda: alcune uscite portano alla cancellazione, altre spostano l’annotazione nello “storico” della visura. In nessun caso si cancella ogni traccia.
Qui bisogna distinguere la parte “corrente” della visura (quella che mostra la situazione attuale) dalla visura storica, che conserva le iscrizioni passate. Le situazioni sono quattro.
1. Mancata iscrizione del numero di ruolo. Secondo l’art. 19, comma 1, se il termine per chiedere l’iscrizione del numero di ruolo scade senza esito, “l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese”. La guida camerale fiorentina spiega che la cancellazione è disposta d’ufficio con provvedimento del Conservatore, con la dicitura “cancellazione misure protettive per mancata iscrizione n. di ruolo”. Quindi l’istanza non resta tra le informazioni correnti, ma la cancellazione stessa è un’iscrizione, con la sua data e la sua causale.
2. Revoca o abbreviazione disposta dal tribunale. Secondo la stessa guida, quando il giudice revoca le misure o ne abbrevia la durata (art. 19, comma 6), il registro cancella le misure e, per le società, anche l’eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi sul capitale (art. 20).
3. Archiviazione della composizione negoziata. L’archiviazione viene pubblicata d’ufficio; secondo la guida, in quel momento vengono tolti dalla parte corrente la dichiarazione di sospensione (se non ci sono misure in corso) e l’eventuale dissenso dell’esperto.
4. Cessazione degli effetti delle misure. Qui la guida è molto chiara su un punto che pochi conoscono: solo quando il tribunale dichiara cessati gli effetti e il cancelliere lo comunica al registro, le informazioni sulle misure vengono tolte dalla parte corrente. Il passaggio è gestito come semplice deposito, perché, sempre secondo la guida, la norma non prevede la rimozione dalla visura.
Tradotto: la cancellazione toglie l’annotazione dal “presente” dell’impresa, non dal suo passato. Chi chiede una visura storica vedrà che in una certa data l’impresa ha chiesto le misure e come è finita. È la stessa logica, applicata al registro, della pronuncia della Corte di giustizia sul diritto all’oblio, di cui parliamo nella domanda sulla privacy.
Quanto dura l’annotazione? Fino a 240 giorni o di più?
L’annotazione dura quanto le misure, e le misure durano al massimo 240 giorni in tutto. Ma la composizione negoziata può durare di più, e le iscrizioni collegate possono restare finché non c’è un atto che le chiude.
I numeri vanno messi in fila, perché si confondono spesso.
- Durata delle misure fissata dal tribunale: secondo l’art. 19, comma 4, il giudice fissa una durata “non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni”.
- Proroga: secondo il comma 5, su istanza del debitore o di altre parti e sentito l’esperto, il giudice può prorogarle per il tempo necessario alle trattative, ma “la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”.
- Durata dell’incarico dell’esperto: secondo l’art. 17, comma 7, l’incarico dura 180 giorni, con una possibile proroga fino ad altri 180 (dato che riprendiamo dalla scheda normativa aggiornata sul testo vigente).
Le due durate, quindi, non coincidono. Può succedere che le misure scadano dopo 120 giorni mentre le trattative proseguono, oppure che la composizione si chiuda prima della scadenza delle misure.
E l’annotazione in visura? Segue gli atti, non il calendario. In teoria, a misure scadute, l’iscrizione dovrebbe perdere attualità; in pratica, secondo la guida camerale, le informazioni vengono tolte dalla parte corrente quando arriva l’atto che ne dichiara la cessazione o quando c’è la revoca o l’archiviazione. Per questo, a fine percorso, conviene verificare che tutti gli atti di chiusura siano stati comunicati al registro: un’annotazione rimasta “corrente” per dimenticanza fa più danni dell’annotazione stessa.
Un’ultima cosa su agosto. La sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Due tribunali (Trib. Brescia 5/8/2022 e Trib. Torino 22/8/2022, riportati nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia) hanno escluso che la sospensione feriale allunghi la durata delle misure protettive: i 120 o 240 giorni corrono anche ad agosto.
Cosa succede alla visura se il tribunale non conferma o revoca le misure?
Il provvedimento del giudice viene iscritto, e con la revoca le misure vengono tolte dalle informazioni correnti; ma resta scritto che il tribunale ha deciso così.
Gli scenari negativi sono tre.
Ricorso depositato tardi o mai depositato. Secondo l’art. 19, comma 3, se il ricorso non viene depositato nei termini, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure. Lo stesso avviene, sempre secondo il comma 3, se il giudice non fissa l’udienza nei tempi previsti. La domanda, dice la norma, può essere riproposta. Il Trib. Trani 5/9/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha precisato che la riproposizione richiede di ripercorrere l’intero iter, pubblicazione compresa; nello stesso senso il Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7/11/2024. In visura, quindi, potranno comparire due istanze.
Mancata conferma all’udienza. Il tribunale può negare la conferma, per esempio quando il piano è solo liquidatorio o il risanamento non appare plausibile (il massimario riporta, tra gli altri, Trib. Santa Maria Capua Vetere 10/1/2025 e Trib. Verona 10/6/2025). L’ordinanza viene comunicata al registro e iscritta con il dispositivo.
Revoca in corso di procedura. Secondo l’art. 19, comma 6, il giudice può revocare le misure o abbreviarne la durata in qualsiasi momento, su istanza dell’imprenditore, dei creditori o su segnalazione dell’esperto, specie se non servono più alle trattative o sono sproporzionate. Anche la revoca viene iscritta; la guida camerale prevede lo stesso trattamento per la revoca legata al dissenso dell’esperto su atti di gestione (art. 21).
Contro l’ordinanza c’è il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, comma 7. Il termine è breve, quindici giorni, e la Cassazione (Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026) ha confermato che, una volta scaduto, il diniego di conferma non si rimette più in discussione. Anche il reclamo, se accolto, produce un provvedimento da comunicare al registro: l’esito finale della visura dipende anche da quanto è ben gestita questa fase.
Se le trattative vanno bene e firmo un accordo, anche quello finisce nel registro?
Dipende dal tipo di accordo: alcune soluzioni si depositano e diventano pubbliche, altre restano un contratto privato tra lei e i creditori.
L’art. 23 del CCII elenca gli sbocchi delle trattative. Secondo la guida della Camera di commercio di Firenze, i contratti e gli accordi previsti dagli artt. 23 e 25-bis che la legge vuole pubblicati si iscrivono su domanda del titolare o del legale rappresentante, con la dicitura “deposito ai sensi degli artt. 23…”, il codice atto A99 e la data del contratto. Sono quindi adempimenti a cura dell’impresa, con i diritti e i bolli già visti.
Per alcuni sbocchi la pubblicità è più forte. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) prevede la pubblicazione della proposta nel registro entro il giorno successivo al deposito in tribunale; secondo la guida camerale, gli atti relativi sono iscritti con il codice A15 e ammissione, omologa, rigetto o revoca chiudono la visura ordinaria e spostano i dati nello storico. È però uno sbocco liquidatorio, che si apre quando l’esperto ha attestato che le trattative si sono svolte correttamente ma senza soluzioni praticabili: qui la riservatezza non è più il problema principale.
C’è poi la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Secondo la scheda normativa che abbiamo consultato, l’accordo produce effetti dal deposito al tribunale e il D.Lgs. 147/2026 (in vigore dal 12/8/2026, testo in Gazzetta da controllare) ha esteso la possibilità di transazione anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni. È un tema fiscale che qui citiamo solo perché il deposito aggiunge un passaggio pubblico.
Il messaggio da portare a casa: un accordo che risolve la crisi genera, di solito, annotazioni che parlano di soluzione, non di difficoltà. In una visura storica, “misure protettive” seguite da “deposito accordo” raccontano una storia molto diversa da “misure protettive” seguite da “revoca”.
Ho una ditta individuale e in visura c’è il mio nome: la crisi diventa un fatto personale?
Sì, in parte: nell’impresa individuale l’annotazione è collegata al nome del titolare, e le regole europee sul registro non le danno un diritto all’oblio.
Nell’impresa individuale non c’è uno schermo societario. In visura compare la ditta, che spesso contiene nome e cognome, e compaiono i dati anagrafici del titolare. L’istanza di misure protettive, nel modulo I2 riquadro 31 previsto dalla guida camerale, è iscritta nella posizione di quell’impresa: chi cerca il suo nome nel registro troverà anche l’annotazione.
Si può chiedere di cancellarla per ragioni di privacy? La risposta della Corte di giustizia UE è netta. Con la sentenza del 9 marzo 2017, causa C-398/15 (Camera di Commercio di Lecce contro Manni), la Corte ha affermato che non esiste un diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese: gli Stati non sono obbligati a cancellarli dopo un certo tempo, perché il registro serve alla certezza dei rapporti e alla tutela dei terzi. La Corte ha ammesso solo un’eccezione, da valutare caso per caso: dopo un periodo “sufficientemente lungo” e per ragioni preminenti e legittime, uno Stato può limitare l’accesso ai terzi che dimostrino un interesse specifico. Il caso riguardava una società, ma il principio sulla funzione del registro vale a maggior ragione per l’impresa individuale.
Il regolamento privacy, quindi, non è lo strumento per far sparire l’annotazione. Gli strumenti utili sono altri:
- non pubblicare quando non serve, cioè valutare se le misure siano davvero necessarie (ne parliamo nell’ultimo blocco);
- controllare che le iscrizioni di chiusura arrivino (archiviazione, cessazione, accordi), perché tolgono l’annotazione dalla parte corrente;
- pretendere correttezza dai fornitori di informazioni commerciali, che devono riportare dati esatti e aggiornati: un report che mostri ancora “misure in corso” quando il registro dice il contrario è un dato inesatto, contestabile.
Una precisazione utile: le informazioni sensibili del procedimento (i debiti, l’elenco dei creditori, i bilanci, il piano) restano nel fascicolo del tribunale e nella piattaforma, protetti dalla riservatezza dell’art. 16, comma 6, che obbliga tutte le parti a mantenere riservate la situazione dell’imprenditore e le informazioni delle trattative.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta su questo punto la valutazione per il titolare di una ditta individuale: non se la visura parlerà della crisi, ma se la protezione vale quella riga accanto al suo nome.
Sono un’impresa sotto soglia: per me la pubblicazione funziona allo stesso modo?
In linea generale sì, perché l’art. 25-quater richiama le norme su misure protettive e pubblicazione; ma per l’impresa minore ci sono differenze di canale e una cautela importante sui documenti.
Le imprese sotto soglia sono quelle con i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII: secondo il testo letto nella scheda normativa, attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività.
Per queste imprese l’art. 25-quater, nel testo vigente, prevede che l’istanza sia presentata al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina direttamente l’esperto. Al comma 5 richiama, “in quanto compatibili”, gli artt. 18, 19 e 20 e le altre norme della composizione ordinaria. Quindi anche per l’impresa minore vale la regola: se chiede le misure, istanza e accettazione dell’esperto vanno nel registro, con gli stessi termini per il ricorso e il numero di ruolo.
Le differenze da conoscere sono due.
Il canale giusto. Il Trib. Verona 25/11/2022 (segnalato nella scheda sul massimario camerale) ha revocato de plano le misure di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale invece che alla commissione. Sbagliare canale può costare la protezione, e la visura registrerà anche la revoca.
Il problema dei documenti. Secondo l’art. 25-quater, comma 2, l’istanza dell’impresa minore è accompagnata dai documenti dell’art. 17, comma 3, escluso il progetto di piano di risanamento (la lettera b). Ma il ricorso per la conferma delle misure, secondo l’art. 19, comma 2, lettera d), richiede il progetto di piano e il piano finanziario per i sei mesi successivi. Chi chiede le misure da impresa minore deve quindi preparare comunque un piano, anche se per la sola nomina dell’esperto non gli serviva. Se arriva in tribunale senza, rischia il diniego e un’annotazione negativa in più.
Va detto, per onestà, che non abbiamo trovato pronunce specifiche sulle misure protettive delle imprese sotto soglia.
Le banche possono usare l’annotazione per chiudermi i fidi o peggiorare la mia classificazione?
Non per la sola notizia dell’accesso: la legge lo esclude espressamente. Possono però muoversi per ragioni di vigilanza prudenziale, purché motivate.
Qui il CCII contiene due norme scritte proprio per neutralizzare l’effetto “pubblicità” verso le banche.
La prima è l’art. 16, comma 5 (modificato dal D.Lgs. 136/2024). Banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei crediti devono partecipare alle trattative “in modo attivo e informato”. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative “non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito”, né ragione per classificare diversamente il credito. La classificazione si decide sulla base del progetto di piano presentato e della disciplina di vigilanza prudenziale; se la banca sospende o revoca per ragioni di vigilanza, deve comunicarlo agli organi dell’impresa con le ragioni specifiche.
La seconda è l’art. 18, comma 5. Dalla pubblicazione dell’istanza, le banche non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, né revocare le linee di credito per questo motivo. Possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma delle misure. Il nuovo comma 5-bis aggiunge che, dopo la conferma, la banca non può mantenere la sospensione delle linee accordate all’accesso, salvo dimostri che dipende dalla vigilanza prudenziale.
I giudici applicano queste regole. Il Trib. Verona 22/1/2024 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; il Trib. Vicenza 23/7/2025 ha ritenuto ammissibile il divieto temporaneo di escutere garanzie, compresa quella del Fondo di garanzia per le PMI. Ci sono però limiti: il Trib. Verona 11/12/2025 ha escluso interventi del giudice sul piano di rimborso dei finanziamenti, e il Trib. Milano 19/6/2025 non ha inibito i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati.
Attenzione al rating interno della banca: la legge vieta di reagire alla sola notizia, ma la banca valuta comunque i numeri del piano. Se il piano è debole, la classificazione può peggiorare per ragioni proprie; se è solido, l’annotazione in visura non dovrebbe aggiungere nulla.
Fornitori e clienti mi abbandoneranno quando vedranno la visura?
Alcuni potrebbero irrigidirsi, ed è un rischio reale. Ma nella maggior parte dei casi il danno lo fa il silenzio, non l’annotazione.
Diciamolo senza giri di parole: un fornitore che riceve un allarme dalla sua banca dati commerciale può chiedere pagamenti anticipati, ridurre il fido commerciale, pretendere garanzie. La legge protegge il patrimonio dalle azioni dei creditori, ma non obbliga nessuno a continuare a vendere a credito.
Ci sono però elementi che ridimensionano la paura. Primo: l’annotazione non dice quanto lei deve né a chi; dice che l’impresa è in un percorso di risanamento assistito da un esperto indipendente, e che un tribunale verificherà la proporzionalità delle misure. Secondo: le misure non impediscono i pagamenti (art. 18, comma 3), quindi il fornitore strategico può continuare a essere pagato regolarmente. Terzo: le misure possono essere chieste per singoli creditori o categorie, lasciando fuori i rapporti che vuole tenere sereni.
Il punto pratico è un altro: i partner che contano conviene informarli prima che lo scoprano da un alert. Il dovere di riservatezza dell’art. 16, comma 6, vincola tutte le parti coinvolte nelle trattative, quindi chi viene informato non può diffondere le informazioni ricevute. Una telefonata spiegata, con l’esperto già nominato, regge meglio di qualunque report automatico.
Il limite reale va detto: se la sua attività dipende da due o tre fornitori che lavorano solo con clienti “puliti”, la pubblicazione può costarle quei rapporti. In quel caso la scelta tra chiedere o non chiedere le misure diventa decisiva.
Posso fare la composizione negoziata senza chiedere le misure, così nessuno lo sa?
Sì. Le misure protettive sono facoltative, e senza misure non c’è la pubblicazione dell’art. 18 nel registro.
È l’alternativa che molti non conoscono. L’art. 18, comma 1, dice che l’imprenditore “può” chiedere le misure, con la domanda di nomina o dopo. Se non lo fa, la composizione negoziata va avanti lo stesso: l’esperto viene nominato, convoca l’imprenditore e i creditori, le trattative si svolgono sotto il vincolo di riservatezza dell’art. 16, comma 6. L’annotazione in visura, che nasce dalla pubblicazione dell’istanza di misure, semplicemente non c’è.
Quando è una scelta sensata? Quando:
- non ci sono azioni esecutive in corso né minacciate in modo concreto;
- i creditori principali sono pochi e disposti a sedersi al tavolo;
- l’impresa vive di rapporti commerciali sensibili alla reputazione;
- c’è margine di cassa per reggere le trattative senza un blocco legale.
Il rovescio è evidente: senza misure, qualunque creditore può pignorare, iscrivere ipoteca o chiedere la liquidazione giudiziale durante le trattative. La riservatezza si paga con l’assenza di scudo. La buona notizia è che le misure si possono chiedere anche dopo, se la situazione cambia: è una carta che si tiene in mano, non un’occasione che si perde.
Due avvertenze. Per le società, possono esserci altre pubblicazioni non legate alle misure, come la dichiarazione di sospensione degli obblighi sul capitale prevista dall’art. 20 (che la guida camerale iscrive d’ufficio). E l’accesso alla composizione, anche senza misure, non è invisibile per le banche coinvolte nelle trattative, che però sono vincolate dall’art. 16, comma 5.
Ho già un pignoramento in corso: se non chiedo le misure cosa rischio?
Rischia che l’esecuzione vada avanti come se la composizione negoziata non esistesse. In questo caso la riservatezza ha un prezzo molto concreto.
Senza la pubblicazione dell’istanza di misure, il divieto dell’art. 18, comma 3, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non scatta. Il creditore che ha pignorato il conto o un immobile può proseguire verso l’assegnazione o la vendita; chi non ha ancora agito può farlo. Anche la sentenza di liquidazione giudiziale, che l’art. 18, comma 4, blocca dalla pubblicazione fino alla conclusione delle trattative, resta possibile.
Con le misure, invece, la protezione parte dalla pubblicazione, ma va confermata subito dal tribunale. E l’imprenditore, secondo l’art. 18, comma 2, deve dichiarare sulla piattaforma le misure esecutive o cautelari già disposte nei suoi confronti. Il pignoramento già in corso, insomma, viene comunque dichiarato: la scelta non è tra nasconderlo e non nasconderlo, ma tra fermarlo e lasciarlo correre.
Esiste anche una via intermedia: chiedere misure limitate a quel creditore o a quella specifica iniziativa. La pubblicazione resta, ma il messaggio verso il mercato è più circoscritto, e il tribunale può valutare la proporzionalità con più facilità. Il Trib. Bologna 23/9/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026) ha ammesso limitazioni temporali degli effetti protettivi per alcune categorie di creditori: lo strumento è flessibile.
Il limite reale: le misure non cancellano il debito e non rimettono in discussione ciò che il creditore ha già ottenuto prima della pubblicazione. Fermano le iniziative, per un tempo massimo di 240 giorni.
Cerved, CRIF e le altre banche dati: per quanto tempo si ricorderanno di me?
Tanto quanto il registro: la visura storica conserva l’annotazione, e le banche dati commerciali tendono a conservare ciò che il registro conserva.
Il registro delle imprese non “dimentica”: come abbiamo visto, la cancellazione toglie le misure dalla parte corrente, ma la visura storica mostra le iscrizioni passate, e la Corte di giustizia (C-398/15) ha escluso un diritto all’oblio sui dati del registro. Le società di informazioni commerciali comprano questi dati e li elaborano secondo criteri propri, che non sono pubblici. Non abbiamo trovato fonti ufficiali su quanto a lungo Cerved, CRIF o altri provider mantengano visibile, nei loro report, un evento come l’istanza di misure protettive, né sul peso che gli attribuiscono nei punteggi.
Cosa può fare, allora, in modo concreto?
- Chiudere bene la procedura, facendo iscrivere archiviazione, accordi o cessazione degli effetti: un report aggiornato deve mostrare anche l’esito.
- Chiedere al provider l’accesso ai propri dati e la rettifica se sono inesatti o non aggiornati: il diritto di accesso e di rettifica vale anche verso questi soggetti, almeno per i dati personali del titolare di un’impresa individuale.
- Documentare il risanamento con i bilanci successivi, che pesano nei rating più di qualunque annotazione del passato.
La rassicurazione fondata è questa: un’annotazione seguita da un accordo e da bilanci in miglioramento racconta un’impresa che ha gestito la crisi. Il limite reale è che nessuno può promettere che il segno scompaia dalle banche dati private in una data precisa.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Non sono casi reali dello Studio: servono a vedere come si muove la visura, giorno per giorno.
Simulazione 1 – Società a responsabilità limitata, misure chieste e confermate
- Situazione di partenza: S.r.l. con debiti complessivi per 1.284.600 euro, di cui 512.300 verso due banche e 437.900 verso fornitori. Un fornitore ha un decreto ingiuntivo esecutivo per 86.450 euro e ha annunciato un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. L’impresa è sopra le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d).
- Martedì 3 novembre 2026: l’esperto accetta; il registro iscrive d’ufficio istanza e accettazione (codice A99). Da quel giorno il fornitore non può iniziare il pignoramento.
- Entro mercoledì 4 novembre 2026: deposito del ricorso per la conferma, con bilanci, situazione aggiornata, elenco creditori, progetto di piano e piano finanziario semestrale. L’impresa lo deposita il 4.
- Entro lunedì 23 novembre 2026: termine di venti giorni dalla pubblicazione per chiedere l’iscrizione del numero di ruolo. L’impresa lo fa il 9 novembre, senza aspettare l’ultimo giorno.
- Decreto di fissazione dell’udienza: il tribunale deve fissarla entro dieci giorni dal deposito, cioè entro il 14 novembre, che cade di sabato; ipotizziamo un decreto di giovedì 12 novembre con udienza lunedì 30 novembre. Il decreto, per estratto, va al registro.
- Lunedì 30 novembre 2026: ordinanza di conferma per 120 giorni, comunicata al registro il giorno dopo. Ipotizzando che la durata decorra dalla pubblicazione (il punto va letto nell’ordinanza), le misure scadono mercoledì 3 marzo 2027; con le proroghe, il tetto complessivo di 240 giorni porta a giovedì 1° luglio 2027.
- Esito ipotetico: a febbraio 2027 si firma un accordo con le banche e con il fornitore, depositato e iscritto su domanda dell’amministratore.
Cosa mostra la visura storica alla fine: istanza e accettazione (3/11), numero di ruolo (9/11), decreto di fissazione udienza, ordinanza di conferma, deposito dell’accordo, chiusura. Cinque o sei righe che, lette insieme, raccontano una crisi gestita.
Simulazione 2 – Ditta individuale sotto soglia, termine mancato
- Situazione di partenza: impresa individuale con attivo di 187.340 euro, ricavi lordi di 163.870 euro e debiti per 412.760 euro: tutti e tre i valori sono sotto le soglie dell’impresa minore. Una banca ha pignorato il conto per 23.480 euro.
- Percorso A – misure chieste ma termine mancato. L’istanza e l’accettazione sono pubblicate lunedì 16 novembre 2026 con il nome del titolare. Il ricorso andava depositato entro martedì 17; il titolare lo deposita mercoledì 18. Conseguenze: il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure (art. 19, comma 3), il pignoramento riprende. Il termine per il numero di ruolo (20 giorni) scadrebbe domenica 6 dicembre e slitterebbe a lunedì 7 dicembre, ma con le misure inefficaci la cancellazione d’ufficio è comunque il destino dell’iscrizione. Risultato in visura: un’istanza pubblicata e poi cancellata, sotto il nome del titolare, senza alcun beneficio.
- Percorso B – nessuna misura. Il titolare chiede solo la nomina dell’esperto al segretario generale della Camera di commercio. Nel registro non compare nulla. Il pignoramento sul conto prosegue verso l’assegnazione dei 23.480 euro, mentre l’esperto convoca i creditori e si tratta in riservatezza.
- Confronto: il percorso A, fatto male, è il peggiore dei due mondi: pubblicità senza protezione. Il percorso B rinuncia allo scudo ma salva la riservatezza. Il percorso A fatto bene (ricorso il 17, con il progetto di piano richiesto dall’art. 19 anche all’impresa minore) avrebbe fermato il pignoramento al prezzo di un’annotazione.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Che cosa resterà scritto di me se, dopo la pubblicazione, qualcosa va storto per un errore di procedura?”
Quasi tutti si chiedono se la pubblicazione renderà pubblica la crisi. Pochi si chiedono che cosa racconterà la visura se la procedura si inceppa. Eppure è qui che si gioca la reputazione.
L’iscrizione dell’istanza è automatica, ma tutto ciò che viene dopo dipende da termini brevissimi: il ricorso entro il giorno successivo, il numero di ruolo entro venti giorni, il reclamo entro quindici. La giurisprudenza su questi termini è severa. Il Trib. Trani 21/3/2022 ha collegato il tardivo deposito al rigetto, all’inefficacia e alla cancellazione della pubblicazione; il Trib. Genova 13/3/2023 ha ribadito che il termine di deposito è perentorio, ammettendo solo che una domanda subordinata possa avere effetti da quel momento in avanti; il Trib. Brescia 2/12/2021 ha chiarito che senza pubblicazione congiunta di istanza e accettazione gli effetti non partono affatto. Sulla mancata iscrizione del numero di ruolo il massimario camerale segnala che le decisioni non sono uniformi, ma la regola scritta nell’art. 19, comma 1, è chiara: scaduto il termine, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata.
Il risultato pratico è quello visto nella simulazione 2: un errore di un giorno produce in visura una sequenza “istanza – cancellazione” o “istanza – inefficacia”, che chiunque legga capirà come un tentativo fallito. È un’immagine peggiore sia dell’assenza di annotazioni sia di un’annotazione seguita da conferma e accordo.
Per questo, prima di chiedere le misure, bisogna avere già pronto il ricorso con tutti gli allegati dell’art. 19, comma 2. Chiedere la protezione “per vedere come va” e preparare i documenti dopo è l’errore che fa davvero diventare pubblica la crisi.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti che abbiamo verificato per questa guida. Una premessa di metodo: quasi tutte le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono pubblicate senza numero e sono riportate nei massimari camerali solo con tribunale e data. Le citiamo così, senza aggiungere estremi che le fonti non indicano.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massima riportata da Brocardi sugli artt. 18 e 19). Principio: nell’istruttoria per la dichiarazione di fallimento, negare al debitore un rinvio chiesto per impugnare la revoca delle misure protettive non è di per sé un vizio, se non viene indicato un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Rilevanza: la revoca delle misure, iscritta in visura, non concede di per sé tempo supplementare al debitore.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (massima riportata da Brocardi sull’art. 19). Principio: dopo il diniego di conferma delle misure, il termine di quindici giorni per il reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. corre comunque; scaduto, il diniego non si rimette in discussione. Rilevanza: l’ordinanza negativa iscritta nel registro diventa definitiva in tempi brevissimi.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (segnalata da EC News del 27/1/2026, secondo la scheda normativa consultata). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: un’istanza inammissibile porta pubblicità senza tutela; i presupposti vanno verificati prima.
4. Corte di giustizia UE, sent. 9/3/2017, causa C-398/15, Camera di Commercio di Lecce / Manni (comunicato stampa n. 27/17 della Corte). Principio: non esiste un diritto all’oblio per i dati personali del registro delle imprese; gli Stati possono prevedere solo limitazioni eccezionali dell’accesso, caso per caso e dopo un periodo sufficientemente lungo. Rilevanza: spiega perché l’annotazione resta nella visura storica.
5. Trib. Brescia, 2/12/2021 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: le misure producono effetti solo dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: la pubblicità è la condizione stessa della protezione.
6. Trib. Trani, 21/3/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: il tardivo deposito del ricorso comporta rigetto, inefficacia e cancellazione della pubblicazione; la mancata pubblicazione del numero di ruolo è trattata come causa di inammissibilità. Rilevanza: i termini successivi alla pubblicazione decidono che cosa resterà in visura.
7. Trib. Trani, 5/9/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: l’iscrizione nel registro è una fase necessaria e distinta dal ricorso giurisdizionale; dopo un rigetto per tardività, la riproposizione richiede l’intero iter. Rilevanza: una seconda domanda comporta una seconda pubblicazione.
8. Trib. Genova, 13/3/2023 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: il termine per il deposito del ricorso è perentorio, ma una domanda subordinata di fissazione d’udienza può essere accolta con efficacia per il futuro. Rilevanza: anche dopo un errore resta qualche margine, ma la protezione retroattiva è persa.
9. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7/11/2024 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: la nuova domanda di misure richiede di ripetere il procedimento dell’art. 18. Rilevanza: conferma che ogni nuovo tentativo passa di nuovo dal registro.
10. Trib. Verona, 25/11/2022 (segnalata nella scheda sul massimario camerale). Principio: revoca de plano delle misure per un’istanza presentata al segretario generale della Camera di commercio invece che alla commissione, da parte di un’impresa sopra soglia. Rilevanza: sbagliare canale tra impresa minore e ordinaria costa la protezione.
11. Trib. Brescia, 5/8/2022 e Trib. Torino, 22/8/2022 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: la sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica alla durata delle misure protettive e non va scomputata. Rilevanza: la durata dell’annotazione “attiva” non si allunga d’estate.
12. Trib. Milano, 22/11/2023 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: le misure cautelari non possono replicare quelle protettive tipiche per aggirare il termine massimo. Rilevanza: il tetto di 240 giorni è un limite effettivo anche per l’annotazione collegata.
13. Trib. Verona, 22/1/2024 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: durante la composizione la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: l’annotazione in visura non è, da sola, un motivo per chiudere i fidi.
14. Trib. Vicenza, 23/7/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: è ammissibile il divieto temporaneo di escutere garanzie, compresa quella del Fondo di garanzia PMI. Rilevanza: la protezione può estendersi ai rapporti bancari più delicati.
15. Trib. Bologna, 23/9/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: gli effetti protettivi possono essere limitati nel tempo per alcune categorie di creditori. Rilevanza: misure mirate significano un messaggio pubblico più circoscritto.
16. Trib. Reggio Emilia, 7/10/2025 (massimario Prato-Pistoia 2026). Principio: il divieto collegato alla pubblicazione dura fino alla conclusione o all’archiviazione delle trattative, senza un termine fisso. Rilevanza: l’atto di chiusura è ciò che toglie l’annotazione dalla parte corrente; va sempre comunicato.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco, nel dettaglio, come lavoriamo quando un imprenditore ci chiede se chiedere le misure protettive e come gestire la pubblicità che ne deriva.
- Valutiamo se le misure servono davvero. Censiamo azioni esecutive in corso, decreti ingiuntivi, ipoteche e istanze di liquidazione minacciate, e confrontiamo il rischio concreto con l’impatto della pubblicazione sui rapporti commerciali.
- Verifichiamo il canale corretto. Controlliamo sui bilanci e sulle dichiarazioni dei tre esercizi se l’impresa rientra nelle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), così da presentare l’istanza alla commissione o al segretario generale della Camera di commercio senza rischiare revoche.
- Prepariamo il ricorso prima della pubblicazione. Raccogliamo e ordiniamo con i commercialisti dello staff bilanci, situazione aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano e piano finanziario semestrale, perché il deposito avvenga entro il giorno successivo.
- Calibriamo l’ampiezza delle misure. Valutiamo se chiederle verso tutti i creditori o solo verso singoli creditori, iniziative o categorie, per limitare il messaggio pubblico allo stretto necessario.
- Presidiamo il registro delle imprese. Curiamo l’iscrizione del numero di ruolo entro i venti giorni e controlliamo che decreti, ordinanze, accordi e atti di chiusura risultino correttamente in visura.
- Gestiamo il rapporto con le banche. Contestiamo per iscritto sospensioni o revoche di fidi motivate dalla sola notizia dell’accesso, richiamando gli artt. 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-bis, e chiediamo le ragioni specifiche di vigilanza quando la banca le invoca.
- Prepariamo la comunicazione ai partner strategici. Impostiamo con l’imprenditore che cosa dire, a chi e quando, nel rispetto della riservatezza delle trattative.
- Seguiamo il contenzioso sulle misure. Partecipiamo all’udienza di conferma, gestiamo istanze di proroga e reclami contro le ordinanze sfavorevoli nei quindici giorni.
- Verifichiamo i dati dopo la chiusura. Controlliamo la visura corrente e storica e, per le imprese individuali, aiutiamo il titolare a chiedere ai fornitori di informazioni commerciali accesso e rettifica dei dati inesatti o non aggiornati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i suoi pareri e il funzionamento della piattaforma camerale permette di prevedere come verranno lette le misure dal tribunale e di preparare il ricorso in modo coerente. Per le imprese minori che non riescono a risanarsi, la qualifica di Gestore della crisi consente di valutare subito il passaggio al concordato minore o alla liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’istanza fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue le misure, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza cambi di linea. E lo staff lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché il piano finanziario e i bilanci sono ciò che il tribunale e le banche guardano davvero.
In sintesi
Tre messaggi emergono dalle risposte.
Primo: sì, l’istanza di misure protettive e l’accettazione dell’esperto vengono iscritte nel registro delle imprese, e chiunque può vederle; ma non vengono pubblicati i debiti, i creditori né il piano.
Secondo: l’annotazione si toglie dalla parte corrente con la revoca, la cancellazione o gli atti di chiusura, ma resta nella visura storica; ciò che conta è come finisce la storia che racconta.
Terzo: le misure sono una scelta, non un obbligo. Senza misure la composizione resta riservata ma senza scudo; con le misure c’è lo scudo, a patto di non sbagliare nessun termine.
Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce la composizione negoziata anche dal lato dell’esperto; come cassazionista segue i reclami sulle misure fino all’ultimo grado e, con lo staff in diritto bancario, gestisce l’effetto della pubblicazione sui fidi.
📩 Prima di chiedere le misure, parliamone: valutiamo insieme se la protezione vale la pubblicità. I contatti dello Studio sono qui sotto, in fondo all’articolo.
