Quale Tribunale È Competente Per Il Piano Del Consumatore?

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non comincia il giorno in cui il ricorso arriva in cancelleria. Comincia molto prima, in un momento che quasi nessuno segna sul calendario: quello in cui si stabilisce davanti a quale tribunale la domanda andrà presentata. Da quella scelta dipende tutto il resto. Dipende quale Organismo di Composizione della Crisi (OCC) potrà assistere il debitore, quale giudice valuterà il piano, quale cancelleria pubblicherà il decreto, persino quanto tempo passerà prima che le misure protettive fermino un pignoramento dello stipendio già in corso.

La regola, sulla carta, è breve. L’art. 27, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) attribuisce la competenza al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali; per la persona fisica che non fa impresa, il comma 3 presume che quel centro coincida con la residenza o il domicilio. L’art. 28 aggiunge un dettaglio che cambia molte storie: il trasferimento avvenuto nell’anno che precede il deposito della domanda non conta ai fini della competenza. Chi ha cambiato città da pochi mesi, quindi, potrebbe dover bussare alla porta del tribunale che si è lasciato alle spalle.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa inchiesta ricostruisce la sequenza in ordine cronologico: la fotografia della residenza al giorno zero, la verifica dei dodici mesi precedenti, la scelta dell’OCC del circondario, il conferimento dell’incarico, la costruzione del piano, il deposito, il vaglio di ammissibilità, l’eventuale dichiarazione di incompetenza e la ripartenza davanti al giudice giusto, fino ai termini di 30, 20 e 10 giorni che portano all’omologazione.

Perché questo tema è il terreno dello Studio Monardo? Perché la scelta del tribunale e dell’OCC è il primo atto di una procedura di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui un Organismo riceve l’incarico, verifica la documentazione e predispone la relazione destinata al giudice. Il fatto di essere anche avvocato cassazionista consente poi di seguire le questioni di competenza fino all’ultimo grado, se la controversia arriva lì.

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La mappa temporale: dal primo controllo all’omologazione

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il percorso intero dall’alto. La sequenza che segue è quella di un consumatore che prepara con calma il proprio piano; i giorni indicati per le fasi preparatorie sono orientativi, perché dipendono dall’OCC, dalla mole di documenti e dalla complessità del debito, mentre i termini successivi al deposito sono fissati dalla legge (art. 70 CCII) e vanno presi alla lettera.

Il punto da tenere a mente è uno solo: la competenza si fissa guardando alla situazione del debitore al momento del deposito della domanda, ma con uno sguardo all’indietro di dodici mesi. Ecco perché la prima tappa non è il deposito, bensì la ricostruzione di dove il debitore ha vissuto e gestito i propri interessi nell’ultimo anno. Il calendario della procedura parte da lì, e ogni errore commesso in quella fase si ripercuote su tutte le fasi successive.

Tappa Momento Atto o evento Norma di riferimento Termine
1 Giorno 0 Fotografia di residenza, domicilio e centro degli interessi Art. 27, commi 2 e 3, lett. b), CCII Nessun termine: è una verifica preliminare
2 I 12 mesi prima del deposito Controllo dei trasferimenti recenti Art. 28 CCII Il trasferimento nell’anno anteriore non rileva
3 Giorni 1-10 Scelta dell’OCC costituito nel circondario del tribunale competente Art. 68 CCII (in collegamento con l’art. 27, comma 2) Nessun termine legale; scelta vincolata dal circondario
4 Giorni 10-20 Conferimento dell’incarico e nomina del gestore Art. 68 CCII; regolamento dell’OCC Tempi interni dell’Organismo
5 Giorni 20-90 Raccolta documentale e costruzione del piano Art. 67, comma 2, CCII Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni; redditi degli ultimi 3 anni
6 Giorni 90-120 Relazione dell’OCC e deposito del ricorso Artt. 67 e 68 CCII Momento in cui la competenza si cristallizza
7 Settimane successive al deposito Vaglio di ammissibilità e controllo della competenza Art. 70, comma 1, CCII; art. 29 CCII Fino a 15 giorni per integrazioni; reclamo contro l’inammissibilità entro 30 giorni
8 Se il tribunale è sbagliato Ordinanza di incompetenza, trasmissione atti, prosecuzione Art. 29, commi 1-3, CCII; art. 45 c.p.c. Variabile: dipende dal tribunale ricevente
9 Dal decreto all’omologa Comunicazione ai creditori, osservazioni, relazione finale, sentenza Art. 70, commi 1, 3, 6, 7 e 8, CCII 30 giorni + 20 giorni + 10 giorni; pubblicazione della sentenza entro 2 giorni

Ogni riga della tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. Chi è già oltre una certa tappa può saltare direttamente al punto in cui si trova, ma è prudente leggere almeno la tappa 2: è quella in cui si annidano gli errori più costosi.

Giorno 0: la fotografia della residenza e del centro degli interessi

Cosa succede

Siamo al giorno zero. Il consumatore ha deciso, magari dopo mesi di rate saltate e di lettere dei creditori, che la strada del piano di ristrutturazione dei debiti è quella giusta. Prima ancora di telefonare a un OCC, c’è una domanda a cui rispondere con precisione: dove si trova, oggi, il centro dei suoi interessi principali? Non è una domanda filosofica. È una domanda di indirizzo, di comune, di circondario giudiziario.

Nella maggior parte dei casi la risposta è immediata: il debitore vive da anni nella stessa città, lavora lì, ha lì il conto corrente, la famiglia, i figli a scuola. Ma ci sono situazioni in cui la risposta si complica. Il lavoratore che risiede anagraficamente nel paese d’origine e vive di fatto in un’altra regione per lavoro. Il pensionato che ha spostato la residenza dalla città alla casa al mare. La persona separata che si è trasferita dai genitori in un altro comune. Il dipendente che ha un’abitazione in un circondario e l’ufficio in un altro. In tutti questi casi la fotografia va scattata con cura, perché è su di essa che si costruirà l’intera procedura.

La norma

L’art. 27, comma 2, CCII stabilisce che, per le procedure diverse da quelle riservate alle grandi imprese (disciplinate dal comma 1), è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra pienamente in questa regola generale. Il comma 3 introduce poi delle presunzioni: per la persona fisica non esercente attività d’impresa, il centro degli interessi principali si presume coincidente con la residenza o il domicilio; se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota; in mancanza, con il luogo di nascita. Se anche il luogo di nascita è all’estero, la norma individua come competente il Tribunale di Roma.

Per il consumatore che sia anche, contemporaneamente, titolare di un’impresa individuale ancora attiva, la presunzione è diversa (lettera a del comma 3: sede legale nel registro delle imprese o, in mancanza, sede effettiva dell’attività abituale); ma in quel caso, di regola, la procedura corretta non sarebbe più il piano del consumatore. L’art. 67, comma 6, ricorda infine che la procedura si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica: un solo giudice, quello del circondario individuato dall’art. 27.

Residenza e domicilio sono nozioni del codice civile. La residenza è il luogo di dimora abituale; il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il certificato anagrafico è il punto di partenza più semplice, ma non è necessariamente il punto di arrivo: se la vita reale del debitore si svolge altrove, la questione può riaprirsi.

I termini che si attivano

In questa fase non scatta alcun termine di legge. È proprio questo il pericolo: l’assenza di una scadenza induce a trattare la verifica come una formalità. In realtà il giorno zero è il momento in cui si fissa il punto di riferimento per il controllo dei dodici mesi previsto dall’art. 28, di cui si parla nella tappa successiva. Conviene quindi annotare subito tre date: quella di inizio dell’attuale residenza, quella di eventuali cambi di domicilio, quella di eventuali trasferimenti di lavoro o di nucleo familiare.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno zero è la finestra migliore per raccogliere le prove della propria residenza effettiva, quando nessuno le contesta ancora. In concreto il debitore può:

  • richiedere il certificato storico di residenza, che mostra tutti i cambi intervenuti negli anni e non solo l’indirizzo attuale;
  • mettere da parte i documenti che dimostrano dove si vive davvero: contratto di locazione o atto di proprietà, utenze intestate, contratto di lavoro con la sede di servizio, iscrizione dei figli a scuola, medico di base;
  • verificare in quale circondario giudiziario cade il proprio comune, perché i confini dei circondari non coincidono con quelli delle province e un comune vicino al capoluogo può appartenere a un tribunale diverso;
  • segnalare fin da subito al professionista che lo assiste ogni elemento anomalo (residenza in un posto e vita in un altro, trasferimenti recenti, periodi all’estero).

Ciò che il debitore non dovrebbe fare in questa fase è spostare la residenza “per comodità”, magari pensando di avvicinarsi a un tribunale ritenuto più rapido o a un OCC conosciuto. Come si vedrà, un trasferimento nell’anno precedente il deposito non sposta la competenza, e può soltanto creare confusione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è confondere il circondario del tribunale con la provincia. Il debitore residente in un comune dell’hinterland pensa istintivamente al tribunale del capoluogo, mentre il suo comune può appartenere al circondario di un tribunale diverso, magari più piccolo. Il secondo errore è dare per scontato che la residenza anagrafica chiuda la questione anche quando la vita del debitore si svolge stabilmente altrove: la presunzione dell’art. 27 è un punto di partenza, e in situazioni ambigue è meglio affrontare il problema subito, documentando la realtà, piuttosto che vederlo sollevato dal giudice o da un creditore dopo il deposito.

Va detto con onestà che la giurisprudenza di legittimità più recente sul centro degli interessi principali riguarda in prevalenza imprese e società. In quelle pronunce la Cassazione ha ribadito che chi sostiene un centro degli interessi diverso da quello presunto deve dimostrarlo con elementi concreti. È ragionevole attendersi che lo stesso rigore valga anche per la persona fisica: chi vuole far valere una “residenza vera” diversa da quella anagrafica dovrà provarla.

Quanto dura realmente

La verifica richiede di solito pochi giorni: il tempo di ottenere un certificato storico di residenza e di consultare l’elenco dei comuni del circondario. Nei casi complessi (residenze multiple, periodi all’estero, trasferimenti recenti) può richiedere un paio di settimane, ma è tempo ben speso. Siamo ancora al giorno zero, e nessun termine sta correndo: è il momento più tranquillo dell’intera procedura, ed è anche l’unico in cui un errore si corregge senza costi.

I dodici mesi prima del deposito: il trasferimento che non conta

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase che guarda indietro. Fotografata la situazione attuale, occorre controllare che cosa è successo nell’ultimo anno. Il consumatore si è trasferito? Ha cambiato residenza da un comune all’altro, da una regione all’altra, magari dall’estero all’Italia? Se la risposta è sì, e se il trasferimento è avvenuto nei dodici mesi che precederanno il deposito del ricorso, il tribunale competente potrebbe non essere quello della nuova città.

È la tappa in cui molti piani si inceppano senza che il debitore se ne renda conto. La persona che si è trasferita a febbraio da Napoli a Bologna, e che a novembre si rivolge a un OCC bolognese, crede in buona fede di essere nel posto giusto. Non lo è, se deposita la domanda prima che sia passato un anno dal trasferimento.

La norma

L’art. 28 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, oppure della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o controllata. Si tratta, secondo la lettura diffusa, di una presunzione assoluta: non serve indagare se il trasferimento sia stato fatto per scegliersi il giudice. La legge taglia la questione alla radice, considerando irrilevante qualunque spostamento troppo vicino alla domanda.

La ratio è evidente: impedire che il debitore scelga il tribunale più favorevole spostando la residenza poco prima di chiedere tutela. Le conseguenze pratiche, però, colpiscono anche chi si è trasferito per ragioni del tutto legittime, come un nuovo lavoro o una separazione. La norma non distingue: conta il calendario, non la motivazione.

I termini che si attivano

Il termine di un anno dal trasferimento è un confine rigido: un giorno prima, il tribunale competente resta quello di partenza; un giorno dopo, può diventare quello di arrivo. Il calcolo si fa a ritroso dalla data del deposito del ricorso, non dalla data in cui il debitore si rivolge all’OCC né da quella in cui conferisce l’incarico. Si tratta di un termine sostanziale legato alla competenza, che non ha nulla a che vedere con la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto): agosto conta come ogni altro mese.

Quale data di trasferimento conta? Il riferimento più immediato è la variazione anagrafica; ma, poiché la norma parla di trasferimento del centro degli interessi principali, è prudente considerare anche la data in cui lo spostamento è diventato effettivo (inizio della locazione, nuovo contratto di lavoro), soprattutto quando le due date non coincidono.

Cosa può fare il debitore ora

Chi si è trasferito da meno di un anno ha davanti una scelta strategica: depositare subito davanti al tribunale di provenienza oppure attendere che l’anno sia compiuto. Entrambe le strade sono legittime, e la scelta dipende dalla pressione dei creditori:

  • se è in corso un pignoramento dello stipendio o un’esecuzione immobiliare, attendere può costare caro, e conviene lavorare con un OCC del circondario di provenienza per depositare subito davanti al tribunale competente secondo l’art. 28;
  • se la situazione è stabile (rate sospese ma nessuna esecuzione), può essere ragionevole impostare il lavoro preparatorio e fissare il deposito dopo la scadenza dell’anno, quando il tribunale della nuova residenza sarà competente;
  • in ogni caso, occorre verificare che il nuovo centro degli interessi sia effettivo e documentabile, perché alla scadenza dell’anno la questione si sposta dall’art. 28 all’art. 27: il tribunale di arrivo è competente solo se lì si trova davvero il centro degli interessi.

La finestra che si chiude, in questa fase, è quella dell’ingenuità: chi sceglie l’OCC della nuova città senza aver fatto il conto dei dodici mesi rischia di lavorare settimane su un fascicolo destinato al tribunale sbagliato.

L’errore tipico di questa fase

Il più comune è calcolare l’anno dal momento sbagliato. Il debitore conta i dodici mesi fino al giorno in cui si è rivolto all’OCC, mentre la norma guarda al deposito della domanda. Siccome tra il primo incontro con l’Organismo e il deposito passano spesso diversi mesi, un trasferimento che sembrava “vecchio” può tornare irrilevante, o viceversa un trasferimento che sembrava “recente” può maturare l’anno prima del deposito. Altro errore: ignorare i trasferimenti dall’estero. Il rientro in Italia dopo anni di lavoro all’estero è un trasferimento a tutti gli effetti, e il calendario dei dodici mesi vale anche lì.

Sul piano dell’onere della prova, è utile un riferimento giurisprudenziale. Con l’ordinanza n. 13368 del 15 maggio 2024, la Cassazione (Sez. I) ha esaminato un trasferimento all’estero della sede avvenuto nei mesi precedenti l’iniziativa di un creditore, affermando che spetta al debitore dimostrare tanto l’effettività dello spostamento quanto il fatto che il nuovo luogo sia abituale e riconoscibile dai terzi. La vicenda riguardava un’impresa, ma il principio di fondo, cioè che chi invoca un trasferimento deve provarlo con elementi reali, è un’indicazione di prudenza utile per chiunque.

Quanto dura realmente

Questa tappa non ha una durata propria: è un controllo da fare in parallelo alla tappa 1, nello stesso giorno o nella stessa settimana. Ma può generare un’attesa. Se il debitore sceglie di aspettare che l’anno maturi, la procedura può slittare di settimane o di mesi. Il calendario ora corre in due direzioni: in avanti verso il deposito, all’indietro verso la data del trasferimento. Tenere insieme le due date è il lavoro di questa fase.

Giorni 1-10: scegliere l’OCC del circondario giusto

Cosa succede

Siamo al giorno 1. Il tribunale competente è stato individuato. Ora serve l’Organismo di Composizione della Crisi, perché il consumatore non può depositare da solo il piano: la domanda passa attraverso l’OCC, che nomina un gestore della crisi, verifica la documentazione, redige la relazione e accompagna il debitore fino al deposito. La scelta non è libera come si potrebbe pensare. Non basta trovare un OCC qualunque iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia: occorre un OCC costituito nel circondario del tribunale competente.

Nella pratica, molti consumatori arrivano all’OCC sbagliato per ragioni banali: un passaparola, un annuncio, la vicinanza al posto di lavoro, un Organismo della città capoluogo che sembra più strutturato. Il risultato è un lavoro preparatorio svolto da un soggetto che, al momento del deposito, non potrebbe presentare la domanda davanti a quel tribunale.

La norma

L’art. 68 CCII, dedicato alla presentazione della domanda e all’attività dell’OCC, collega la procedura del consumatore all’Organismo costituito nel circondario del tribunale competente individuato secondo l’art. 27, comma 2. La stessa disposizione prevede che, se nel circondario non è presente un OCC, le funzioni dell’Organismo possano essere svolte da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti di legge, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. È una soluzione di chiusura pensata per i circondari piccoli, dove nessun ente ha costituito un Organismo.

Gli OCC possono essere costituiti da enti diversi: ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai), camere di commercio, segretariato sociale, enti pubblici. All’interno dello stesso circondario possono quindi coesistere più Organismi, e il debitore può scegliere tra quelli. La libertà di scelta, però, si muove dentro il perimetro del circondario.

I termini che si attivano

Non c’è un termine legale per scegliere l’OCC. Ma la scelta determina un termine di fatto: dal momento in cui il debitore presenta l’istanza all’Organismo, il calendario della fase preparatoria comincia a dipendere dai tempi interni dell’OCC (esame dell’istanza, nomina del gestore, accettazione dell’incarico). Ogni Organismo ha un proprio regolamento e propri tempi medi. Inoltre, se tra la scelta dell’OCC e il deposito cade la scadenza dei dodici mesi dell’art. 28, il circondario competente può cambiare durante il lavoro: è un incrocio di date che va controllato prima di firmare l’istanza.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra per scegliere l’OCC giusto è adesso, prima di pagare alcunché e prima di consegnare documenti. Il debitore può:

  • consultare il registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia e individuare quelli con sede nel circondario del tribunale competente;
  • chiedere all’OCC prescelto conferma scritta della propria operatività davanti a quel tribunale;
  • verificare, se nel circondario non risulta alcun Organismo, la prassi del tribunale per la nomina del professionista che ne svolge le funzioni;
  • informarsi sui compensi dell’OCC e sulle modalità di pagamento, che sono costi della procedura determinati secondo i parametri previsti dalla disciplina regolamentare degli Organismi e dagli accordi con il debitore: è bene conoscerli prima, per non trovarsi a metà strada con un fascicolo bloccato.

Ciò che è precluso, di fatto, è cambiare OCC a lavoro avanzato senza conseguenze: un nuovo Organismo dovrà nominare un nuovo gestore, che dovrà rifare almeno in parte le verifiche. Il tempo perso non si recupera.

L’errore tipico di questa fase

L’errore classico è scegliere l’OCC del luogo di lavoro anziché quello del luogo di residenza, quando i due non coincidono. Il pendolare che abita in un comune e lavora in un altro circondario si rivolge all’Organismo che trova vicino all’ufficio. Ma è la residenza (o il domicilio, se diverso e prevalente) a orientare la competenza, non la sede di lavoro di un dipendente. Un secondo errore riguarda chi si è trasferito da poco: sceglie l’OCC della nuova città, senza considerare che, se il deposito avverrà entro l’anno dal trasferimento, il tribunale competente sarà ancora quello vecchio.

Quanto dura realmente

La scelta in sé richiede pochi giorni. Il primo contatto con l’OCC, il colloquio preliminare, la consegna dell’istanza: nella prassi, tra una e due settimane. Nei circondari privi di Organismo i tempi si allungano, perché bisogna attendere la nomina del professionista da parte del tribunale. Da questo momento in poi il calendario non dipende più soltanto dal debitore: entra in scena un secondo attore, con i suoi tempi.

Giorni 10-20: il conferimento dell’incarico e la nomina del gestore

Cosa succede

Siamo al giorno 10. L’istanza è stata presentata all’OCC del circondario. L’Organismo la esamina, verifica che il richiedente rientri nella nozione di consumatore, che non vi siano cause evidenti di inammissibilità e che la richiesta sia completa nei suoi elementi essenziali. Quindi nomina un gestore della crisi, cioè il professionista che seguirà concretamente il fascicolo. Il gestore accetta l’incarico, dichiara la propria indipendenza e comincia il lavoro.

È una tappa spesso sottovalutata, perché sembra puramente burocratica. In realtà è il primo momento in cui un soggetto terzo guarda la situazione del debitore, compresa la questione della competenza. Un gestore attento, ricevuto il fascicolo, verifica subito che il debitore appartenga davvero al circondario dell’Organismo; se emerge un dubbio (residenza recente, residenze multiple), lo segnala prima di avviare il lavoro.

La norma

L’art. 68 CCII disciplina l’attività dell’OCC nella procedura del consumatore e prevede, tra l’altro, che l’Organismo, dopo il conferimento dell’incarico, ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, i quali devono comunicare i debiti tributari accertati e gli accertamenti in corso. Lo stesso articolo stabilisce il contenuto della relazione che l’OCC allegherà alla domanda e il compito di verificare se il soggetto finanziatore, nel concedere credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. La nomina del gestore è regolata, nei dettagli, dal regolamento interno di ciascun Organismo.

Sul piano soggettivo, prima ancora della competenza, si pone la questione dell’accesso alla procedura: l’art. 69, comma 1, esclude il consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti, quello che ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte e quello che ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La nozione stessa di consumatore può riservare sorprese: la Cassazione (Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025) si è occupata della posizione del fideiussore e della sua riconducibilità alla figura del consumatore, un tema che incide sulla scelta della procedura e quindi sull’intera timeline.

I termini che si attivano

Con il conferimento dell’incarico partono i primi termini interni alla fase preparatoria: le comunicazioni dell’OCC agli enti fiscali e le risposte di questi ultimi, che arrivano in tempi brevi ma non immediati. La data del conferimento è anche quella da cui il gestore comincerà a chiedere documenti, e il debitore deve essere pronto a fornirli in tempi rapidi. Non si tratta di termini perentori nei confronti del debitore, ma il loro rispetto condiziona la velocità di tutto il percorso.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore può ancora cambiare rotta senza aver perso nulla di sostanziale: è l’ultima finestra per sollevare dubbi sulla competenza a costo quasi zero. In concreto può:

  • esporre al gestore, con documenti alla mano, ogni elemento rilevante sulla propria residenza e su eventuali trasferimenti;
  • chiedere che la questione della competenza sia affrontata per iscritto nel fascicolo, così che la relazione finale la tratti in modo esplicito;
  • preparare l’elenco dei creditori e delle somme dovute, anche in forma provvisoria, per accelerare la fase successiva;
  • segnalare con urgenza eventuali esecuzioni in corso (pignoramento dello stipendio, del conto, dell’immobile), perché incidono sui tempi che il gestore dovrà rispettare per arrivare al deposito e chiedere le misure protettive.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il silenzio. Il debitore, convinto che la questione della competenza sia “affare dell’OCC”, non riferisce del trasferimento avvenuto otto mesi prima o della residenza anagrafica rimasta nel paese d’origine. Il gestore lavora su dati incompleti, e il problema emerge solo dopo il deposito, quando il giudice confronta il certificato di residenza con le altre carte. A quel punto, correggere il tiro costa settimane, se non mesi.

Quanto dura realmente

Nella prassi la nomina del gestore richiede da pochi giorni a qualche settimana, in funzione dell’organizzazione dell’Organismo e del numero di pratiche pendenti. Le risposte degli enti fiscali arrivano generalmente entro qualche settimana. Sono passati, a questo punto, tra i quindici e i trenta giorni dal primo controllo della residenza: il fascicolo esiste, ha un responsabile, e la vera costruzione del piano può cominciare.

Dal giorno 20 al giorno 90: la raccolta documentale e la costruzione del piano

Cosa succede

Il calendario ora corre sulla fase più lunga e più faticosa della preparazione. Il gestore chiede documenti, il debitore li cerca, li ordina, li consegna. Si ricostruiscono i debiti uno per uno, con i relativi creditori, gli importi, le eventuali garanzie. Si fotografa il patrimonio. Si mettono in fila i redditi degli ultimi anni e le spese necessarie per vivere. Su questa base si costruisce la proposta: quanto il debitore può pagare, in quanto tempo, con quale trattamento per ciascuna categoria di creditori.

Anche questa tappa ha un legame stretto con la competenza. I documenti raccolti (certificato storico di residenza, contratti di locazione, buste paga con la sede di lavoro, utenze) servono non solo a costruire il piano, ma anche a dimostrare al giudice che il debitore appartiene al circondario del tribunale adito. Una documentazione ordinata su questo punto previene contestazioni.

La norma

L’art. 67, comma 2, CCII elenca la documentazione che deve corredare la domanda: l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti (lettera modificata dal D.Lgs. 136/2024); le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Sul contenuto del piano, l’art. 67 lascia ampia libertà: il piano indica tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti (comma 1); può falcidiare e ristrutturare i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e i prestiti su pegno (comma 3); può soddisfare non integralmente i crediti privilegiati o garantiti, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, con una possibile moratoria fino a due anni dall’omologazione (comma 4). Sulla moratoria biennale del comma 4 è intervenuta di recente la Cassazione con l’ordinanza della Sez. I n. 11676 del 29 aprile 2026, a conferma di quanto il disegno della proposta sia materia viva anche in sede di legittimità. Il comma 5 consente di continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale alle condizioni ivi previste.

I termini che si attivano

I due orizzonti temporali dell’art. 67, comma 2, sono fissi: cinque anni a ritroso per gli atti di straordinaria amministrazione, tre anni per le dichiarazioni dei redditi. Si calcolano a ritroso dalla data della domanda. Se il deposito slitta (per esempio perché si è scelto di attendere la scadenza dell’anno dell’art. 28), anche questi orizzonti si spostano, e può essere necessario aggiornare la documentazione: un atto compiuto cinque anni e due mesi prima del primo incontro con l’OCC può uscire dal perimetro, mentre una nuova dichiarazione dei redditi può entrarvi. Ecco un esempio concreto di come la scelta del tribunale, e quindi della data di deposito, si riflette sul contenuto stesso del fascicolo.

Cosa può fare il debitore ora

È la fase in cui il debitore ha il massimo controllo sul proprio calendario: ogni documento consegnato in ritardo è un giorno in più di esposizione alle azioni dei creditori. Le mosse utili sono:

  • consegnare la documentazione in blocchi completi, non a singhiozzo, seguendo l’elenco dell’art. 67, comma 2;
  • chiedere alle banche e alle finanziarie gli estratti e i conteggi aggiornati, per evitare un elenco dei creditori costruito su importi vecchi;
  • ricostruire gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali), perché il giudice e i creditori li esamineranno con attenzione;
  • valutare con il gestore e con il proprio legale se, nel frattempo, ci sono esecuzioni da contrastare con strumenti propri, in attesa delle misure protettive che arriveranno solo dopo il deposito.

In questa tappa si colloca anche la scelta dell’assistenza legale. Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la competenza si decide sulle carte: un piano ben costruito depositato davanti al tribunale sbagliato perde mesi prima ancora di essere esaminato nel merito. Il legale che affianca il debitore lavora in coordinamento con il gestore, senza sovrapporsi al suo ruolo di terzietà.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare l’elenco dei creditori come un esercizio approssimativo. Un creditore dimenticato, un importo sbagliato, una garanzia non indicata: sono lacune che il giudice rileverà in sede di ammissibilità, concedendo un termine per integrare o, nei casi più gravi, dichiarando la domanda inammissibile. Collegato a questo c’è l’errore di omettere gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni nella speranza che nessuno se ne accorga: oltre a esporre la domanda a contestazioni, un comportamento simile può incidere sulla valutazione della meritevolezza del debitore e sulle condizioni dell’art. 69. Sul fronte opposto, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024, pronunciata nel regime della L. 3/2012) ha dato rilievo alla valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore nel giudizio di convenienza: un elemento che il gestore deve verificare e che oggi trova riscontro nell’art. 69, comma 2, CCII.

Quanto dura realmente

Nei fascicoli ordinari, questa fase dura tra uno e tre mesi. Può accorciarsi se il debitore è organizzato e i creditori rispondono rapidamente alle richieste di conteggi; può allungarsi molto se ci sono numerosi finanziamenti, garanzie prestate per terzi, immobili da stimare o posizioni fiscali da chiarire. Sono passati, nella simulazione tipo, circa tre mesi dal giorno zero. Il piano ha preso forma; manca il passaggio decisivo.

Giorni 90-120: la relazione dell’OCC e il deposito del ricorso

Cosa succede

Siamo intorno al giorno 90. Il gestore ha in mano tutta la documentazione e redige la relazione dell’OCC: il documento che accompagna la domanda e su cui il giudice farà grande affidamento. Il debitore, con l’assistenza del gestore e, se lo ritiene, del proprio avvocato, sottoscrive la proposta e il piano. Poi arriva il giorno del deposito: il ricorso viene presentato al tribunale tramite l’OCC, per via telematica, e iscritto nel ruolo della volontaria giurisdizione o della sezione che il singolo ufficio dedica alle procedure concorsuali.

Il deposito è l’istante in cui la competenza si cristallizza. Tutto quello che si è verificato nelle tappe precedenti (residenza, domicilio, trasferimenti degli ultimi dodici mesi, circondario dell’OCC) converge in un’unica domanda: il tribunale a cui il fascicolo viene indirizzato è quello giusto? Da questo momento in poi, un errore non si corregge più con una telefonata all’Organismo: richiede un provvedimento del giudice.

La norma

Il deposito avviene secondo l’art. 68 CCII, che prevede la presentazione della domanda al giudice tramite l’OCC del circondario e individua il contenuto della relazione: tra gli elementi che essa deve contenere figurano, secondo la disciplina vigente, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e l’indicazione dei costi presumibili della procedura. All’art. 67, comma 6, si aggiunge che la procedura si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica.

Per quanto riguarda la competenza, la data del deposito è il punto di riferimento sia per l’art. 27 (dove si trova, in quel momento, il centro degli interessi principali) sia per l’art. 28 (il trasferimento avvenuto nell’anno precedente quella data non conta). È per questo che la scelta del giorno del deposito, nei casi di trasferimento recente, non è neutra: depositare il 2 marzo o il 4 marzo può significare due tribunali diversi.

I termini che si attivano

Dal giorno del deposito si conta a ritroso l’anno dell’art. 28: è l’unica data che conta, non quella del primo incontro con l’OCC né quella della firma del piano. Dal deposito decorrono poi, in avanti, i tempi del vaglio di ammissibilità da parte del giudice, che la legge non fissa con un termine preciso ma che la prassi dei tribunali colloca di solito nell’arco di alcune settimane. Va anche ricordato che le misure protettive non scattano automaticamente con il deposito: nel piano del consumatore sono concesse dal giudice, su istanza del debitore, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda (art. 70, comma 4). Fino a quel decreto, le esecuzioni in corso proseguono.

Cosa può fare il debitore ora

Il deposito è il momento di chiedere le misure protettive in modo mirato: l’istanza va formulata insieme alla domanda, indicando con precisione le procedure esecutive da sospendere. Il debitore può:

  • verificare, prima della firma, che il ricorso sia indirizzato al tribunale corretto e che la relazione affronti esplicitamente la competenza, soprattutto se ci sono stati trasferimenti;
  • allegare il certificato storico di residenza, che risolve in anticipo molte domande del giudice;
  • indicare nel ricorso tutte le esecuzioni pendenti, anche quelle radicate presso tribunali diversi da quello competente per il piano (il pignoramento dello stipendio può pendere nel luogo di residenza del terzo pignorato, ma questo non sposta la competenza per il piano);
  • chiedere, se il piano lo prevede, l’autorizzazione al pagamento delle rate scadute del mutuo prima casa ai sensi dell’art. 67, comma 5.

Ciò che si preclude con il deposito è la possibilità di “scegliere” a posteriori: se il fascicolo è stato indirizzato al tribunale sbagliato, non basta ritirarlo e ripresentarlo altrove senza conseguenze sul calendario.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il deposito affrettato davanti al tribunale della nuova residenza quando l’anno dell’art. 28 non è ancora compiuto, magari per pochi giorni o poche settimane. Spesso accade perché c’è un’esecuzione che preme, e il debitore vuole le misure protettive il prima possibile. Il paradosso è che il deposito davanti al tribunale incompetente rischia di ritardare proprio quelle misure, perché il giudice adito, rilevata l’incompetenza, non entrerà nel merito dell’istanza. Un secondo errore è non segnalare nel ricorso la presenza di una residenza anagrafica diversa da quella effettiva: il giudice la scoprirà comunque dai documenti, e l’omissione genera diffidenza.

Quanto dura realmente

La redazione della relazione richiede, nella prassi, da due a sei settimane dopo la chiusura della raccolta documentale. Il deposito telematico in sé è questione di un giorno. Complessivamente, dal giorno zero al deposito trascorrono spesso tra i tre e i sei mesi, ma sono possibili sia percorsi più rapidi (debitore organizzato, pochi creditori) sia percorsi molto più lunghi (posizioni complesse, stime di immobili, contestazioni sui debiti). Siamo al giorno del deposito: da qui, la parola passa al giudice.

Dopo il deposito: il vaglio di ammissibilità e il controllo della competenza

Cosa succede

Il fascicolo è sul tavolo del giudice. La prima cosa che il magistrato verifica, prima ancora della convenienza o della fattibilità del piano, è se il tribunale sia competente e se la domanda sia ammissibile. Legge il ricorso, la relazione dell’OCC, i documenti allegati. Confronta l’indirizzo indicato nel ricorso con il certificato di residenza, controlla il circondario dell’OCC, verifica che non vi siano trasferimenti recenti che rendano operativo l’art. 28. Se è tutto in ordine, procede con il decreto di ammissibilità; se mancano elementi, può chiedere integrazioni; se rileva l’incompetenza, la dichiara.

È la tappa in cui la questione della competenza, rimasta fino a ora sullo sfondo, emerge in primo piano. Ed è anche quella in cui la giurisprudenza recente offre le indicazioni più utili.

La norma

L’art. 70, comma 1, CCII stabilisce che, se la domanda è ammissibile, il giudice dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia, e che l’OCC ne dà comunicazione ai creditori entro 30 giorni. Lo stesso comma consente al giudice di concedere al debitore un termine fino a 15 giorni per apportare integrazioni, e prevede che il decreto di inammissibilità sia reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione; in sede di reclamo, piano e proposta non possono essere modificati. L’art. 29 CCII disciplina invece il caso in cui il tribunale si dichiari incompetente.

Sul momento in cui l’incompetenza va rilevata, la Cassazione ha fornito indicazioni importanti, sia pure in materia di concordato preventivo. Con la sentenza della Sez. I n. 9371 del 9 aprile 2025 ha affermato che il termine per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale coincide con il momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi necessari per decidere sull’ammissione, cioè proposta, piano e documentazione. In precedenza, con l’ordinanza n. 30212 del 22 novembre 2024, la stessa Sezione aveva ricordato che la questione di competenza va valutata appena tali elementi sono disponibili, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela. Trasposto al piano del consumatore, il principio suggerisce che il giudice affronti la competenza proprio in sede di vaglio di ammissibilità, quando ha davanti l’intero fascicolo.

I termini che si attivano

Se il giudice concede un termine per integrare, quel termine (fino a 15 giorni) va trattato come una scadenza da rispettare senza esitazioni: mancarlo espone la domanda all’inammissibilità. Se la domanda viene dichiarata inammissibile, si apre la finestra del reclamo: 30 giorni dalla comunicazione del decreto, con l’avvertenza che in sede di reclamo non si può modificare né la proposta né il piano. Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), la sua applicazione ai procedimenti regolati dal codice della crisi va verificata con attenzione caso per caso alla luce delle regole del CCII: la scelta prudente è non fare affidamento su alcuna sospensione e trattare agosto come un mese ordinario.

Cosa può fare il debitore ora

Quando il giudice chiede chiarimenti sulla residenza, la risposta va data subito e con documenti, non con dichiarazioni generiche. Le opzioni del debitore sono:

  • rispondere alla richiesta di integrazione con il certificato storico di residenza, la prova della dimora effettiva e la ricostruzione cronologica di eventuali trasferimenti;
  • argomentare, se il caso lo richiede, perché il centro degli interessi coincida con la residenza dichiarata, ricordando che la presunzione dell’art. 27, comma 3, lett. b), opera a favore della residenza o del domicilio;
  • valutare il reclamo contro un decreto di inammissibilità, entro i 30 giorni, se le ragioni del rigetto sono contestabili;
  • valutare, in alternativa, la presentazione di una nuova domanda corretta davanti al tribunale competente, quando l’errore è evidente e il reclamo non avrebbe senso.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che il giudice “non guardi” la competenza perché nessun creditore l’ha contestata. La competenza in materia di crisi è collegata a regole poste a tutela dell’ordine delle procedure e non a semplici preferenze delle parti: il giudice può e deve verificarla anche d’ufficio. Le ordinanze della Cassazione sul centro degli interessi principali (tra le altre, Sez. I, n. 21865 del 29 luglio 2025 e n. 31727 del 4 dicembre 2025) mostrano che la presunzione legale resta ferma finché chi la contesta non prova sia la diversa collocazione del centro degli interessi, sia la sua riconoscibilità da parte dei terzi. Per il consumatore questo è, al tempo stesso, una garanzia e un avvertimento: la residenza dichiarata lo protegge, ma se la sua vita reale è altrove e i terzi lo sanno, la questione può essere sollevata.

Quanto dura realmente

Il vaglio di ammissibilità richiede, nella prassi, da qualche settimana a qualche mese, a seconda del carico del singolo tribunale. La richiesta di integrazioni aggiunge di regola tre o quattro settimane, tra il termine concesso e il nuovo esame. Se la domanda è ammissibile e il tribunale è competente, si arriva al decreto. Se il tribunale è incompetente, si apre una diversa sequenza, che è il tema della tappa successiva.

Se il tribunale è sbagliato: ordinanza di incompetenza, trasmissione degli atti e ripartenza

Cosa succede

È il momento che nessun debitore vorrebbe vivere. Il giudice, esaminato il fascicolo, conclude che il tribunale non è competente: il debitore risiede in un comune che appartiene a un altro circondario, oppure si è trasferito da meno di un anno e il centro degli interessi rilevante è ancora quello di provenienza. Il tribunale lo dichiara con ordinanza, e il fascicolo prende la strada dell’ufficio competente.

A questo punto la procedura non muore, ma rallenta. Il tribunale che riceve gli atti deve prenderne cognizione, iscrivere il procedimento, assegnarlo a un giudice. E si pone un problema pratico che la norma sulla competenza non risolve da sola: l’OCC che ha preparato il fascicolo era quello del circondario sbagliato.

La norma

L’art. 29 CCII disciplina l’incompetenza. Il comma 1 stabilisce che il tribunale, quando si dichiara incompetente, provvede con ordinanza e dispone la trasmissione di copia dell’ordinanza e degli atti del procedimento al tribunale dichiarato competente. Il comma 2 prevede che il tribunale dichiarato competente, se non ritiene di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., dispone la prosecuzione del procedimento pendente e ne dà comunicazione alle parti. Il comma 3 regola il caso in cui l’incompetenza venga dichiarata all’esito del giudizio di impugnazione previsto dall’art. 51: il reclamo, limitatamente alle questioni diverse dalla competenza, viene riassunto davanti alla Corte d’appello competente, secondo l’art. 50 c.p.c.

La regola di fondo è la prosecuzione, non la ripartenza da zero: il procedimento si trasferisce, non si estingue. Resta però la questione dell’Organismo. Poiché l’art. 68 lega la presentazione della domanda all’OCC del circondario del tribunale competente, il giudice che riceve gli atti potrebbe ritenere necessario il coinvolgimento di un Organismo del proprio circondario, oppure chiedere integrazioni e un aggiornamento della relazione. Su questo punto la prassi dei tribunali non è uniforme, ed è proprio l’incertezza a rendere l’errore costoso.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine entro cui il tribunale ricevente deve disporre la prosecuzione. Nella pratica, tra l’ordinanza di incompetenza, la trasmissione degli atti e il primo provvedimento del nuovo giudice possono trascorrere settimane o mesi. Se il tribunale ricevente concede un termine per integrazioni, si applica di nuovo il limite dei 15 giorni dell’art. 70, comma 1. Chi intenda contestare la declaratoria di incompetenza deve muoversi con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile e nei termini che quel codice stabilisce: i termini per impugnare le pronunce sulla competenza sono brevi e vanno verificati nel momento stesso in cui l’ordinanza viene comunicata.

Cosa può fare il debitore ora

Ricevuta l’ordinanza di incompetenza, la finestra decisiva è quella delle prime due settimane: in quel periodo si decide se contestare, adeguarsi o ripartire con una nuova domanda. Le opzioni sono:

  • valutare se l’ordinanza sia corretta: se il giudice ha confuso residenza anagrafica e dimora effettiva, o ha calcolato male l’anno dell’art. 28, può esserci spazio per contestarla;
  • se l’ordinanza è corretta, attivarsi subito con un OCC del circondario competente, per evitare che il tribunale ricevente si trovi davanti a un fascicolo incompleto;
  • aggiornare la documentazione (redditi, elenco dei creditori, conteggi) se i mesi trascorsi l’hanno resa datata;
  • monitorare le esecuzioni in corso, che non sono sospese finché il giudice competente non adotta il decreto con le misure protettive, e difendersi in quelle sedi con gli strumenti ordinari.

Precluso, in questa fase, è insistere nell’errore: depositare una seconda domanda identica davanti allo stesso tribunale che si è appena dichiarato incompetente non ha alcuna utilità.

L’errore tipico di questa fase

Il primo errore è l’inerzia: aspettare che il tribunale ricevente si faccia vivo, senza preparare nulla. Il secondo errore è opposto: abbandonare il procedimento trasferito e presentare una domanda nuova senza coordinarsi, con il rischio di due fascicoli pendenti sullo stesso debito. Il terzo errore riguarda chi si trova al confine dei dodici mesi: se l’ordinanza di incompetenza arriva quando l’anno dall’ultimo trasferimento è ormai maturato, il debitore potrebbe pensare di ripresentare la domanda davanti al tribunale della nuova residenza. È una strada da valutare con attenzione, perché il procedimento già trasferito è pendente e le due iniziative vanno coordinate.

Quanto dura realmente

Una declaratoria di incompetenza costa, nella prassi, un ritardo stimabile in più mesi rispetto al percorso lineare: il tempo dell’ordinanza, della trasmissione, della presa in carico, delle eventuali integrazioni e del coinvolgimento del nuovo OCC. Durante tutto questo periodo, le esecuzioni non sospese continuano a correre. È la ragione per cui le tappe 1, 2 e 3 valgono più di qualunque rimedio successivo.

Dal decreto all’omologa: 30, 20 e 10 giorni

Cosa succede

Superato il vaglio di ammissibilità davanti al tribunale competente, il giudice emette il decreto. Proposta e piano vengono pubblicati nell’area dedicata del sito del tribunale o del Ministero. L’OCC comunica ai creditori la proposta e il decreto. I creditori indicano un indirizzo PEC e possono presentare osservazioni. L’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modifiche. Il giudice decide sull’omologazione.

È la fase in cui il calendario è scandito dalla legge con la massima precisione. Ed è anche quella in cui il lavoro fatto bene nelle tappe precedenti (competenza corretta, documentazione completa, relazione solida) produce i suoi frutti.

La norma

L’art. 70 CCII regola la sequenza. Comma 1: decreto di pubblicazione e comunicazione ai creditori da parte dell’OCC entro 30 giorni. Comma 2: ricevuta la comunicazione, il creditore indica all’OCC un indirizzo PEC. Comma 3: entro 20 giorni dalla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni all’OCC via PEC. Comma 4: con il decreto di ammissibilità, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e adottare altre misure idonee a conservarne l’integrità, compreso il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione. Comma 5: le misure sono revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode. Comma 6: entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. Comma 7: il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità e risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura; se un creditore contesta la convenienza, omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Comma 8: la sentenza è comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni, ed è impugnabile ai sensi dell’art. 51. In caso di diniego, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (comma 10).

L’art. 69, comma 2, aggiunge un limite importante per i creditori: chi ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

I termini che si attivano

Tre termini scandiscono questa fase: 30 giorni per la comunicazione dell’OCC ai creditori, 20 giorni dalla comunicazione per le osservazioni, 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni per la relazione finale dell’OCC. Il primo e il terzo vincolano l’Organismo; il secondo è la finestra dei creditori. Dopo la sentenza, la pubblicazione deve avvenire entro 2 giorni, e da quel momento si apre la fase delle eventuali impugnazioni secondo l’art. 51, i cui termini vanno verificati al momento della comunicazione.

Cosa può fare il debitore ora

Con il decreto di ammissibilità si apre la finestra delle misure protettive: se non sono state chieste con il ricorso, il debitore deve verificare subito come ottenerle, perché le esecuzioni non si fermano da sole. Nel frattempo può:

  • collaborare con l’OCC per rispondere alle osservazioni dei creditori nei 10 giorni successivi alla scadenza dei 20;
  • valutare con il gestore modifiche migliorative del piano, se le osservazioni le rendono opportune;
  • comunicare alle procedure esecutive sospese il decreto del giudice, perché la sospensione sia applicata in concreto;
  • prepararsi agli adempimenti successivi all’omologazione, a partire dai primi pagamenti previsti dal piano.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare chiusa la partita con il decreto di ammissibilità. Le osservazioni dei creditori possono mettere in discussione la convenienza del piano, e la relazione finale dell’OCC può proporre modifiche. Un altro errore è compiere, dopo il decreto, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione, quando il giudice li ha vietati: è una delle condotte che possono portare alla revoca delle misure protettive.

Quanto dura realmente

Sulla carta, dal decreto alla relazione finale dell’OCC passano al massimo 60 giorni (30 + 20 + 10), se la comunicazione avviene all’ultimo giorno utile; spesso meno, se l’OCC comunica subito. La sentenza di omologa arriva poi nei tempi del singolo giudice: in molti tribunali qualche settimana, in altri qualche mese. Nel percorso lineare, dal giorno zero all’omologazione possono trascorrere, a titolo orientativo, tra i sei e i dodici mesi. Una declaratoria di incompetenza può allungare sensibilmente questo arco.

Lo stesso piano, due calendari: chi verifica il tribunale e chi no

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. I dati sono ipotetici e servono solo a mostrare come la stessa situazione di partenza produca due calendari diversi.

Dati comuni. Consumatore dipendente, debiti complessivi per 47.860 euro verso cinque creditori (due finanziarie, una banca per scoperto di conto, una cessione del quinto, un’utenza). Pignoramento presso terzi dello stipendio in corso. Residenza a Napoli fino al 2 marzo 2026; trasferimento della residenza a Bologna con decorrenza 3 marzo 2026, per un nuovo lavoro. Primo controllo della situazione: lunedì 19 ottobre 2026. Ai sensi dell’art. 28, qualunque deposito effettuato fino al 2 marzo 2027 compreso cade nell’anno successivo al trasferimento: per quei depositi, il trasferimento a Bologna non rileva.

Calendario A: il debitore che verifica subito.

  • Lunedì 19 ottobre 2026: verifica della residenza e del certificato storico; emerge il trasferimento del 3 marzo 2026. Visto il pignoramento in corso, si decide di non attendere la maturazione dell’anno.
  • Lunedì 26 ottobre 2026: istanza a un OCC costituito nel circondario del Tribunale di Napoli.
  • Lunedì 9 novembre 2026: nomina del gestore.
  • Venerdì 18 dicembre 2026: documentazione completa consegnata.
  • Lunedì 1° febbraio 2027: relazione dell’OCC pronta.
  • Lunedì 8 febbraio 2027: deposito del ricorso al Tribunale di Napoli, con istanza di sospensione del pignoramento.
  • Lunedì 1° marzo 2027: decreto di ammissibilità e sospensione dell’esecuzione.
  • Martedì 2 marzo 2027: comunicazione dell’OCC ai creditori (il termine massimo sarebbe stato di 30 giorni).
  • Lunedì 22 marzo 2027: scadenza dei 20 giorni per le osservazioni.
  • Giovedì 1° aprile 2027: scadenza dei 10 giorni per la relazione finale dell’OCC.
  • Giovedì 6 maggio 2027 (ipotesi): sentenza di omologazione.

Il pignoramento dello stipendio resta attivo per circa quattro mesi e mezzo dal primo controllo (fino al 1° marzo 2027).

Calendario B: il debitore che sceglie l’OCC della nuova città.

  • Lunedì 19 ottobre 2026: il debitore non verifica la data del trasferimento.
  • Lunedì 26 ottobre 2026: istanza a un OCC del circondario di Bologna.
  • Stessa sequenza preparatoria fino a lunedì 8 febbraio 2027: deposito al Tribunale di Bologna.
  • Lunedì 22 marzo 2027: il giudice, rilevato che il trasferimento è avvenuto nell’anno precedente il deposito, dichiara l’incompetenza con ordinanza e trasmette gli atti al Tribunale di Napoli.
  • Lunedì 17 maggio 2027 (ipotesi): il Tribunale di Napoli dispone la prosecuzione e concede 15 giorni per integrare la relazione con il coinvolgimento di un OCC del proprio circondario.
  • Martedì 1° giugno 2027: scadenza del termine di 15 giorni.
  • Lunedì 7 giugno 2027: decreto di ammissibilità e sospensione dell’esecuzione.
  • Martedì 8 giugno 2027: comunicazione ai creditori.
  • Lunedì 28 giugno 2027: scadenza dei 20 giorni per le osservazioni.
  • Giovedì 8 luglio 2027: scadenza dei 10 giorni per la relazione finale.
  • Venerdì 23 luglio 2027 (ipotesi): sentenza di omologazione.
Evento Calendario A Calendario B Differenza
Deposito 8 febbraio 2027 (Napoli) 8 febbraio 2027 (Bologna) Stesso giorno, tribunale diverso
Decreto con sospensione del pignoramento 1° marzo 2027 7 giugno 2027 98 giorni in più di pignoramento
Relazione finale OCC 1° aprile 2027 8 luglio 2027 Oltre tre mesi
Omologazione (ipotesi) 6 maggio 2027 23 luglio 2027 Circa due mesi e mezzo

La differenza non sta nella qualità del piano, che è identico, ma nella scelta del tribunale fatta il 19 ottobre 2026. Una terza variante è possibile: il debitore del calendario B, se non ci fosse stato il pignoramento, avrebbe potuto preparare il fascicolo con un OCC bolognese e fissare il deposito a partire da giovedì 4 marzo 2027, con l’anno dal trasferimento ormai compiuto e con un giorno di margine sulla data di scadenza, documentando l’effettività del nuovo centro degli interessi. Anche questa è una strategia legittima, ma richiede di aver fatto il conto dei dodici mesi fin dal giorno zero.

I binari paralleli: come cambia la timeline se la strada cambia

Il piano del consumatore non è l’unico strumento a disposizione della persona sovraindebitata, e la regola dell’art. 27, comma 2, non è esclusiva del piano. Questo ha una conseguenza pratica: quando la procedura cambia binario, la competenza di regola resta la stessa, ma il calendario cambia.

Primo binario: la liquidazione controllata. Se il piano non è praticabile, o se viene respinto, il debitore può valutare la liquidazione controllata del proprio patrimonio. La competenza segue la stessa regola: tribunale del circondario in cui si trova il centro degli interessi principali, con la stessa neutralizzazione dei trasferimenti nell’anno antecedente, perché l’art. 28 menziona espressamente anche la domanda di apertura della liquidazione controllata. La liquidazione controllata può essere chiesta anche da un creditore, e in quel caso il debitore si trova davanti a un tribunale che non ha scelto: conoscere la regola della competenza serve anche a verificare che il creditore si sia rivolto all’ufficio giusto. La timeline della liquidazione è diversa (nomina del liquidatore, inventario, vendite, riparto) e di norma più lunga; il codice prevede inoltre meccanismi di passaggio dalla procedura di ristrutturazione alla liquidazione controllata, che vanno valutati nel caso concreto.

Secondo binario: il concordato minore. Se il debitore non è un consumatore, perché il debito deriva in tutto o in parte dall’attività d’impresa o professionale, lo strumento è il concordato minore. La presunzione sul centro degli interessi cambia (per l’imprenditore persona fisica, la sede legale risultante dal registro delle imprese o la sede effettiva), ma la regola del circondario resta. Le regole del concordato minore sono più rigide: la Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione, e con la pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per chi ha chiuso un’attività da poco, quindi, la scelta tra piano del consumatore e altri strumenti incide sulla timeline e sulla stessa presunzione di competenza da applicare.

Terzo binario: la procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. La procedura familiare pone questioni di coordinamento anche sulla competenza, quando i familiari non risiedono nello stesso circondario: è un aspetto che va verificato sul testo vigente e sulla prassi del tribunale prima di impostare il calendario.

Quarto binario: la difesa nelle esecuzioni. Mentre il piano è in preparazione, le esecuzioni continuano. Il debitore può difendersi nei singoli procedimenti esecutivi con gli strumenti ordinari (opposizioni, istanze di riduzione o di conversione del pignoramento, dove ne ricorrano i presupposti). Questi procedimenti hanno una competenza propria, che non coincide necessariamente con quella del piano: il pignoramento dello stipendio pende davanti al giudice dell’esecuzione individuato dalle regole del codice di procedura civile, e la sua sospensione arriverà dal giudice del piano solo con il decreto dell’art. 70, comma 4.

Quinto binario: il reclamo. Se la domanda viene dichiarata inammissibile, il reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione apre una fase di impugnazione che allunga la timeline ma conserva il fascicolo. Se invece è la sentenza di omologazione a essere impugnata da un creditore, il procedimento segue l’art. 51. In entrambi i casi, la competenza del giudice dell’impugnazione dipende da quella del tribunale di primo grado: un ulteriore motivo per partire dal tribunale giusto.

Le cinque finestre critiche

Ricostruita l’intera sequenza, emergono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito della procedura.

  1. Il giorno zero, quando si verifica la residenza con il certificato storico e non con la memoria. È l’unico momento in cui un errore si corregge senza costi. Chi lo salta costruisce tutto il resto su un’ipotesi non verificata.

  2. Il calcolo dei dodici mesi dell’art. 28, fatto a ritroso dalla data prevista per il deposito. Se il trasferimento è recente, il debitore deve scegliere consapevolmente tra deposito immediato davanti al tribunale di provenienza e deposito differito davanti al tribunale di arrivo. Non scegliere significa lasciare la decisione al caso.

  3. La scelta dell’OCC del circondario, prima di firmare l’istanza e di consegnare documenti. Un Organismo del circondario sbagliato non è un dettaglio formale: può costare la ripresentazione della relazione e mesi di ritardo.

  4. Il deposito, con l’istanza di misure protettive formulata in modo mirato. È il momento in cui il debitore chiede al giudice di fermare le esecuzioni; un ricorso depositato davanti al tribunale incompetente rinvia quel momento.

  5. Le prime due settimane dopo un’eventuale ordinanza di incompetenza, quando si decide se contestare, adeguarsi o ripartire. I termini per reagire alle pronunce sulla competenza sono brevi; chi resta fermo lascia che il calendario lo travolga.

Le domande sul tempo

Mi sono trasferito undici mesi fa: posso depositare il piano nella nuova città?
Se il deposito avviene prima che sia compiuto l’anno dal trasferimento, per l’art. 28 il trasferimento non rileva e il tribunale competente resta quello del precedente centro degli interessi. Puoi però preparare il fascicolo e fissare il deposito dopo la scadenza dell’anno, se la situazione dei creditori lo consente e se il nuovo centro degli interessi è effettivo. Occorre fare il calcolo sulla data esatta del deposito, non su quella del primo incontro con l’OCC.

Ho già iniziato con un OCC da tre mesi e scopro che non è del mio circondario: posso ancora rimediare?
Sì, prima del deposito il rimedio è relativamente semplice: occorre rivolgersi a un OCC del circondario competente. Parte del lavoro svolto (documenti, conteggi) resta utile, ma il nuovo Organismo dovrà nominare un proprio gestore e redigere una propria relazione. Prima ci si accorge dell’errore, meno tempo si perde.

Il tribunale si è dichiarato incompetente: quanto tempo perdo?
Dipende dal tribunale che riceve gli atti. La legge prevede la prosecuzione del procedimento davanti al tribunale dichiarato competente, ma non fissa un termine per la presa in carico, e possono essere richieste integrazioni (fino a 15 giorni ciascuna) o il coinvolgimento di un OCC del nuovo circondario. Nella simulazione dimostrativa di questo articolo il ritardo è stato superiore ai tre mesi.

Quanto dura in tutto la procedura, se il tribunale è quello giusto?
Orientativamente, tra i sei e i dodici mesi dal primo controllo all’omologazione, con ampie variazioni. Dopo il decreto di ammissibilità i termini di legge sono serrati (30, 20 e 10 giorni), mentre la fase preparatoria e quella di attesa del vaglio dipendono dall’OCC e dal carico del tribunale.

Le esecuzioni si fermano dal giorno del deposito?
No. Nel piano del consumatore le misure protettive sono disposte dal giudice, su istanza del debitore, con il decreto di ammissibilità (art. 70, comma 4). Fino a quel momento le esecuzioni proseguono: un’altra ragione per non perdere settimane con un deposito davanti al tribunale incompetente.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Una parte riguarda imprese e società: le si riporta perché enunciano principi generali sul centro degli interessi principali e sulla competenza nel codice della crisi, ma la loro applicazione al consumatore va valutata con prudenza.

Tappa 1 – Il centro degli interessi e le presunzioni

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29 luglio 2025. Principio: la competenza per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi spetta al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali; la presunzione legale cede solo se si dimostra che quel centro è altrove e che la diversa collocazione era percepibile dai terzi. Rilevanza: conferma che la presunzione dell’art. 27, comma 3, è il punto fermo da cui partire.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025. Principio: chi sostiene una competenza diversa da quella presunta deve fornire una doppia prova, sulla diversa collocazione del centro degli interessi e sulla sua riconoscibilità per i terzi; se ne manca una, la presunzione resta. Rilevanza: per il consumatore, la residenza o il domicilio restano il riferimento finché nessuno dimostra il contrario in modo completo.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31966 del 9 dicembre 2025. Principio: la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro direzionale può essere vinta solo con prove univoche che la sede sia meramente formale o fittizia. Rilevanza: per analogia, una residenza anagrafica puramente formale può essere messa in discussione solo con elementi seri.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3409 del 16 febbraio 2026. Principio: la competenza territoriale per la liquidazione giudiziale si radica nel centro degli interessi principali, che di norma coincide con la sede legale; la presunzione è superabile solo con prove concrete e univoche, riconoscibili dai terzi. Rilevanza: è la conferma più recente del rigore probatorio richiesto per spostare la competenza rispetto alla presunzione.

Tappa 2 – I trasferimenti recenti

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13368 del 15 maggio 2024. Principio: in caso di trasferimento all’estero della sede nei mesi precedenti l’iniziativa del creditore, l’onere di provare il nuovo centro degli interessi grava sul debitore, che deve dimostrarne l’effettività, l’abitualità e la riconoscibilità per i terzi. Rilevanza: chi invoca un trasferimento deve documentarlo; utile anche per il consumatore che, maturato l’anno dell’art. 28, intende depositare nella nuova città.

Tappe 3 e 4 – La nozione di consumatore e l’accesso

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025. Tema: la posizione del fideiussore rispetto alla nozione di consumatore. Rilevanza: stabilire se il debitore sia consumatore è la premessa per scegliere il piano, e quindi per impostare l’intero calendario.

Tappa 5 – La costruzione del piano

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Tema: la moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, per i crediti privilegiati e garantiti. Rilevanza: incide sul disegno della proposta preparata con l’OCC nella fase centrale della timeline.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Tema (regime della L. 3/2012): il rilievo del merito creditizio nel giudizio sulla convenienza. Rilevanza: anticipa la verifica che oggi l’OCC svolge e che si riflette sull’art. 69, comma 2, CCII, limitando le contestazioni del finanziatore negligente.

Tappe 7 e 8 – Il vaglio di ammissibilità e l’incompetenza

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371 del 9 aprile 2025. Principio: nel concordato preventivo, anche con riserva, il momento entro cui il giudice rileva d’ufficio l’incompetenza territoriale coincide con quello in cui dispone di proposta, piano e documentazione, cioè con la decisione sull’ammissione. Rilevanza: per analogia, nel piano del consumatore la competenza va verificata in sede di vaglio di ammissibilità.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30212 del 22 novembre 2024. Principio: l’incompetenza va valutata non appena il giudice dispone di tutti gli elementi, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata e dell’effettività della tutela. Rilevanza: spiega perché la questione di competenza viene affrontata presto e perché il debitore deve avere pronte le prove della propria residenza.

Binari paralleli – Il cambio di strumento

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: chi non è consumatore passa a uno strumento con regole più rigide e un calendario diverso.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: per chi ha chiuso un’attività, la qualificazione della posizione incide sullo strumento, sulla presunzione di competenza da applicare e sui tempi.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo nel punto della timeline in cui ti trovi. Se sei al giorno zero, lavoriamo sulla prevenzione; se sei già oltre il deposito, lavoriamo sui rimedi. In concreto:

  1. Ricostruiamo la tua residenza e il tuo domicilio sulla base del certificato storico, dei contratti, delle utenze e della sede di lavoro, e indichiamo per iscritto quale circondario ne deriva secondo l’art. 27 CCII.
  2. Calcoliamo i dodici mesi dell’art. 28 a ritroso dalla data di deposito ipotizzata, e ti presentiamo le alternative: deposito immediato davanti al tribunale di provenienza o deposito differito davanti a quello di arrivo.
  3. Verifichiamo che l’OCC scelto sia costituito nel circondario competente, prima che tu firmi l’istanza e consegni documenti.
  4. Organizziamo la documentazione dell’art. 67, comma 2, in blocchi completi: creditori, patrimonio, atti degli ultimi cinque anni, redditi degli ultimi tre.
  5. Esaminiamo le esecuzioni in corso e, finché il giudice del piano non decide sulle misure protettive, valutiamo le difese disponibili nei singoli procedimenti.
  6. Prepariamo l’istanza di misure protettive da presentare con il ricorso, indicando le procedure da sospendere.
  7. Rispondiamo alle richieste di integrazione del giudice entro il termine concesso, con documenti sulla residenza e sulla cronologia dei trasferimenti.
  8. Valutiamo il reclamo contro un decreto di inammissibilità entro i 30 giorni dalla comunicazione, o le reazioni a un’ordinanza di incompetenza nei termini processuali.
  9. Coordiniamo la prosecuzione davanti al tribunale competente dopo una declaratoria di incompetenza, incluso il coinvolgimento dell’OCC del nuovo circondario.
  10. Analizziamo le osservazioni dei creditori e collaboriamo con l’OCC per la relazione finale prevista dall’art. 70, comma 6.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere come un Organismo verifica la propria competenza territoriale, come costruisce la relazione e quali carte il giudice si aspetta di trovare sulla residenza del debitore. È una conoscenza che serve proprio nelle tappe 1, 3 e 6 della timeline.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, perché a seguire le questioni di competenza e le impugnazioni è lo stesso avvocato cassazionista che ha impostato il fascicolo. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti sulla ricostruzione dei redditi, del patrimonio e delle posizioni fiscali; gli avvocati sulla competenza, sulle esecuzioni e sui rapporti con i creditori. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più coerente con il tuo calendario.

Chiusura: il primo giorno decide l’ultimo

La domanda del titolo ha una risposta semplice e una complicata. Quella semplice: è competente il tribunale del circondario in cui hai il centro dei tuoi interessi principali, che per il consumatore si presume coincidente con la residenza o il domicilio. Quella complicata: se ti sei trasferito nell’anno precedente il deposito, il trasferimento non conta, e l’OCC deve essere quello del circondario giusto. Tutto il resto della procedura, dal decreto all’omologa, discende da queste due verifiche.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nella simulazione di questo articolo, la stessa persona con lo stesso piano ha subito oltre tre mesi in più di pignoramento solo per aver scelto la città sbagliata il primo giorno.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce il funzionamento degli Organismi e la logica con cui il giudice controlla la competenza. Come avvocato cassazionista può inoltre seguire le questioni di competenza in ogni grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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