Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, nelle settimane in cui prepari la tua domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La relazione del gestore della crisi è il documento che il giudice legge per primo e su cui costruisce la sua prima impressione di te: racconta da dove vengono i tuoi debiti, se sei stato prudente quando li hai contratti, se le banche hanno controllato la tua capacità di rimborso, se i tuoi documenti sono completi e credibili, quanto costerà la procedura e se il tuo piano vale più di una liquidazione. Chi la scrive è l’Organismo di Composizione della Crisi, ma chi la riempie di contenuto sei tu, con le informazioni e le carte che consegni.
La promessa è semplice: se esegui le otto mosse di questo piano nell’ordine indicato, arriverai all’incontro con il gestore con un fascicolo completo, una storia del debito coerente e un confronto con la liquidazione già impostato, cioè con tutto ciò che serve perché la relazione dica la verità su di te senza lacune che il giudice dovrebbe colmare da solo.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché la relazione dell’OCC non è un argomento che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo osserva dall’esterno: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro di verifica che il gestore compie sui documenti del debitore, le domande che pone e i punti su cui una relazione si incrina. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che pesa direttamente su due capitoli della relazione: la ricostruzione del merito creditizio dei finanziamenti e la verifica dei debiti fiscali.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente a che punto sei. Il piano ha un ordine logico, ma non tutti partono dallo stesso punto: c’è chi deve ancora scegliere l’OCC, chi ha già conferito l’incarico e sta raccogliendo documenti, chi ha ricevuto dal gestore una richiesta di integrazione e chi addirittura ha visto il giudice chiedere chiarimenti dopo il deposito. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono: ti diranno da dove cominciare e quali mosse puoi eseguire rapidamente perché le hai già in parte fatte.
Prima domanda: sai spiegare, in dieci righe e con le date, perché e come sei arrivato a non riuscire più a pagare? Non intendo una frase generica come “ho perso il lavoro” o “ho avuto spese mediche”. Intendo una sequenza: quando hai contratto il primo finanziamento, per quale ragione, quale era il tuo reddito in quel momento, quale evento ha rotto l’equilibrio, cosa hai fatto dopo. Se non sai rispondere con precisione, il tuo punto di partenza è la mossa 1. Senza questa cronologia il gestore non può scrivere il capitolo sulle cause dell’indebitamento, e tutto il resto della relazione resta sospeso nel vuoto.
Seconda domanda: hai in mano, per ogni finanziamento, il contratto, il modulo informativo precontrattuale e i documenti che hai consegnato alla banca o alla finanziaria per ottenere il prestito? Buste paga presentate, questionari compilati, dichiarazioni sui tuoi altri debiti. Se la risposta è no, o è “solo per alcuni”, il tuo collo di bottiglia è nelle mosse 4 e 5: prima la completezza documentale, poi la ricostruzione del merito creditizio. Questo è il punto dove si perde più tempo, perché le richieste agli intermediari richiedono settimane.
Terza domanda: conosci il valore realistico di ciò che possiedi e sai quanto ricaverebbero i creditori se tutto venisse liquidato? Casa, quota di casa, auto, conto, polizze, quinto dello stipendio pignorabile. Se non lo sai, la mossa 7 diventa centrale: il confronto con l’alternativa liquidatoria è il cuore della convenienza del piano, ed è l’argomento con cui un creditore che si oppone cerca di far cadere l’omologazione.
Quarta domanda: il gestore ti ha già fatto domande a cui non hai risposto, o ti ha segnalato documenti mancanti? Se sì, sei già dentro la mossa 8, ma con lacune nelle mosse precedenti. Non tentare di chiudere la relazione in fretta: torna alla mossa da cui deriva la lacuna, completala, poi rientra.
Esiste poi una domanda preliminare che vale per tutti: sei davvero un consumatore ai fini del codice della crisi? Se hai debiti derivanti da un’attività d’impresa o professionale ancora in corso, la strada è diversa (concordato minore o liquidazione controllata). Se invece sei un ex imprenditore, un ex socio o un fideiussore di una società, la qualifica di consumatore non è automaticamente esclusa: la giurisprudenza di merito l’ha riconosciuta, ad esempio, a un ex garante di una società (Trib. Spoleto, 23 dicembre 2022), e la Cassazione è tornata sul tema del fideiussore e della nozione di consumatore con la pronuncia Cass. Sez. I n. 29746 dell’11 novembre 2025. Questo profilo va chiarito con il gestore prima di qualsiasi altra mossa, perché la relazione dovrà prenderne posizione.
Ecco la tabella di orientamento. Individua la riga che ti descrive e parti dalla mossa indicata.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non hai ancora contattato un OCC e non hai ordinato le idee | 1 | Senza cronologia del debito non hai nulla da consegnare al gestore |
| Sai cosa è successo, ma temi che ti venga contestata imprudenza | 2 | La diligenza va documentata prima che il gestore la valuti |
| Hai debiti in parte coperti da redditi, ma non sai dimostrare l’impossibilità di pagare | 3 | La relazione deve spiegare perché non puoi adempiere, con numeri |
| Hai contratti e documenti sparsi, incompleti o mancanti | 4 | La completezza e l’attendibilità della documentazione sono un capitolo autonomo |
| Hai molti finanziamenti, cessioni del quinto, carte revolving | 5 | Il merito creditizio va ricostruito finanziamento per finanziamento |
| Hai già il fascicolo ma non sai quanto costerà la procedura | 6 | La stima dei costi entra nella relazione e incide sulla sostenibilità del piano |
| Possiedi immobili, auto o altri beni, oppure hai creditori ipotecari | 7 | Il confronto con la liquidazione decide la convenienza |
| Il gestore ha una bozza di relazione o ti chiede integrazioni | 8 | Serve la revisione finale e la preparazione al dopo-deposito |
Non saltare la diagnosi: il tempo che investi ora per capire da dove partire è tempo che risparmi dopo, quando il gestore ti chiederà le stesse cose una seconda volta. Una regola pratica: se sei in dubbio tra due mosse, parti dalla più bassa. Le mosse successive si appoggiano sempre sulle precedenti; il contrario non accade mai.
Un’ultima indicazione sul metodo. Apri subito una cartella, fisica o digitale, con otto sottocartelle numerate come le mosse. Ogni documento che trovi, ricevi o produci va nella sottocartella della mossa a cui serve. Quando il gestore ti chiederà “mi manda tutto quello che riguarda il prestito della finanziaria X?”, aprirai una sola cartella e invierai tutto in un’ora, invece di cercare per giorni tra email, cassetti e app bancarie.
Mossa 1 – Ricostruisci la storia del tuo debito: le cause dell’indebitamento
Obiettivo della mossa: consegnare al gestore una cronologia scritta, datata e documentata di come si è formato il tuo debito, perché è il primo contenuto che la legge chiede alla relazione dell’OCC e la base su cui verranno giudicate la tua diligenza e quella dei tuoi finanziatori.
Quando va fatta
Il primo passo è questo, e va fatto prima ancora del colloquio iniziale con l’OCC o, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al conferimento dell’incarico. C’è una ragione temporale precisa: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico il gestore deve comunicare all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti l’avvio del suo lavoro, e questi hanno quindici giorni per rispondere con il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Significa che in circa tre settimane il gestore avrà già dati di provenienza pubblica su di te. Se in quel momento la tua cronologia non c’è, le informazioni del fisco arriveranno prima delle tue spiegazioni, e il gestore leggerà i numeri senza il contesto.
Come si esegue
Prendi un foglio di calcolo o un documento e costruisci una tabella con queste colonne: data, evento, importo, creditore, motivo, reddito familiare in quel momento, documento che lo prova. Poi riempila partendo dal primo debito significativo, non dall’ultimo. Molti debitori iniziano dal presente perché il presente è ciò che fa male, ma la relazione deve raccontare un percorso, e un percorso si racconta dall’inizio.
Le fonti per ricostruire la cronologia sono più di quelle che immagini:
- I contratti di finanziamento che hai conservato, anche vecchi ed estinti: servono a capire quando è cominciato il ricorso al credito.
- Gli estratti conto bancari degli ultimi anni: mostrano quando le rate hanno cominciato a sovrapporsi, quando sono comparsi gli sconfinamenti, quando hai iniziato a pagare un debito con un altro.
- Le segnalazioni nelle banche dati creditizie: richiedi la tua posizione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia privati. Ti restituiscono l’elenco dei rapporti con date di apertura e importi, spesso più completo della tua memoria.
- Le buste paga, le certificazioni dei redditi e le dichiarazioni degli anni in cui hai contratto i debiti: servono a dimostrare quale era il tuo reddito al momento di ogni finanziamento.
- I documenti dell’evento scatenante: lettera di licenziamento, certificati medici, sentenza di separazione, atto di chiusura di un’attività del coniuge, spese funerarie, documentazione di una riduzione dell’orario di lavoro.
Una volta costruita la tabella, scrivi sotto un racconto di una o due pagine. Non deve essere un memoriale emotivo, ma una spiegazione ordinata: “Nel 2019, con un reddito familiare netto di circa 2.300 euro al mese, ho contratto un prestito per l’acquisto dell’auto necessaria al lavoro. Nel 2021 mio marito ha perso il lavoro; per mantenere i pagamenti ho chiesto una cessione del quinto, poi una carta revolving per le spese correnti…”. Il gestore userà questo testo come traccia, verificandolo con i documenti.
Distingui sempre tra la causa originaria e i fattori di aggravamento. La causa originaria è l’evento o la scelta che ha creato il primo squilibrio. I fattori di aggravamento sono le scelte successive, spesso fatte per tamponare: il prestito per pagare un altro prestito, il consolidamento che allunga i tempi ma aumenta il costo, la carta di credito usata per la spesa. Il gestore ha bisogno di entrambi, perché la legge gli chiede di indicare le cause dell’indebitamento e di valutare la tua diligenza nell’assumere le obbligazioni: due cose diverse che però si leggono sulla stessa cronologia.
La base giuridica
L’art. 68, comma 2, lett. a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevede che alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia allegata una relazione dell’OCC che indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. La stessa relazione deve contenere, alla lett. b), l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. La domanda, secondo l’art. 68, comma 1, va presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se lì non esiste un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti dell’art. 358, nominati dal tribunale. Lo stesso comma precisa che non è necessaria l’assistenza di un difensore: un punto che non significa che il debitore debba muoversi da solo, ma che il passaggio obbligato è l’OCC.
Questo passaggio obbligato è stato preso sul serio dai tribunali fin dall’entrata in vigore del codice: la presentazione della domanda tramite l’OCC è stata qualificata come necessaria (Trib. Cosenza, 31 ottobre 2022) e come modalità obbligatoria non sanabile (Trib. Grosseto, 19 settembre 2022). Tradotto nel tuo piano: senza OCC non c’è relazione, e senza relazione non c’è domanda ammissibile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa mossa è il buco di memoria su un finanziamento: un prestito di qualche anno fa, una carta collegata a un acquisto a rate, un debito con una finanziaria poi ceduto a una società di recupero con un nome che non riconosci. Non improvvisare e non omettere. Usa le banche dati creditizie per individuare il rapporto, e se il creditore attuale è un cessionario, chiedi per iscritto l’atto di cessione e il dettaglio del credito. Se proprio non riesci a ricostruire un episodio, dichiaralo al gestore come “rapporto in corso di ricostruzione” e indica quali richieste hai inoltrato e quando. Una lacuna dichiarata e documentata è un problema gestibile; una lacuna nascosta e scoperta dal gestore è un problema di attendibilità che contamina l’intera relazione.
Il secondo imprevisto è la tentazione di addolcire la storia. Se hai contratto finanziamenti quando sapevi di essere già in difficoltà, non tacerlo: il gestore lo vedrà dagli estratti conto e dalle banche dati. Meglio spiegare perché lo hai fatto (pressione dell’emergenza, promesse dell’intermediario, mancanza di informazioni) che lasciare che il dato parli da solo.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- una tabella cronologica con tutti i debiti, dal primo all’ultimo, con data, importo, creditore e reddito del momento;
- un racconto scritto di una o due pagine che distingue causa originaria e fattori di aggravamento;
- almeno un documento a supporto per ogni evento indicato, raccolto nella sottocartella numero 1.
Mossa 2 – Documenta la tua diligenza: la difesa contro l’accusa di colpa grave
Obiettivo della mossa: fornire al gestore gli elementi per scrivere che hai assunto le obbligazioni con la diligenza possibile nelle circostanze in cui ti trovavi, perché se il sovraindebitamento risulta causato da colpa grave, malafede o frode il piano del consumatore è precluso.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1, sulla base della stessa cronologia, e comunque prima che il gestore cominci a redigere la bozza della relazione. Questa mossa non ha un termine di legge proprio, ma ha una scadenza pratica: la valutazione della diligenza è una delle prime cose che il gestore mette per iscritto, e una volta scritta in un certo modo è difficile cambiarla. Se hai elementi a tuo favore, devono arrivare sul tavolo del gestore prima che inizi a scrivere, non dopo.
Come si esegue
Riprendi la tabella della mossa 1 e aggiungi una colonna: “perché in quel momento era ragionevole”. Per ogni finanziamento, chiediti e annota:
- Il reddito di allora copriva la rata? Calcola il rapporto tra la nuova rata e il reddito netto del nucleo al momento della firma. Se era sostenibile, il fatto che poi sia diventato insostenibile dipende da eventi successivi, non da imprudenza originaria.
- L’evento che ha rotto l’equilibrio era prevedibile? Un licenziamento improvviso, una malattia, una separazione non lo sono. Una riduzione di orario già annunciata o un contratto a termine in scadenza lo sono di più.
- Hai dichiarato il vero all’intermediario? Se hai compilato questionari, recuperali. Se hai omesso altri debiti o informazioni, annotalo e spiega perché.
- Avevi alternative concrete? Se un finanziamento serviva a pagare cure, a evitare uno sfratto o a mantenere un mezzo indispensabile per lavorare, scrivilo e documentalo.
- Cosa hai fatto quando hai capito di essere in difficoltà? Hai chiesto rinegoziazioni, sospensioni, piani di rientro? Le lettere che hai inviato ai creditori sono la prova migliore della tua buona fede.
Il punto chiave da capire è che avere molti debiti non equivale ad averli contratti con colpa grave. Il sovraindebitamento è il presupposto della procedura, non la prova della tua imprudenza. La giurisprudenza di merito lo ha detto in modo esplicito: il solo fatto di aver accumulato un indebitamento eccessivo non integra di per sé la colpa grave, perché è proprio quella la condizione che consente di accedere alla procedura (Trib. Napoli, 5 maggio 2025). E neppure ogni omissione è automaticamente grave: le omissioni del consumatore nel questionario consegnato alla banca, come la mancata indicazione di altri prestiti o della condizione di affittuario, sono state ritenute non gravi e quindi non ostative (Trib. Bologna, 21 marzo 2025).
Ma attenzione al rovescio della medaglia, perché il piano deve prepararti anche a questo. Quando la tua situazione era già chiaramente compromessa al momento dell’ultimo finanziamento, i tribunali hanno ritenuto sussistente la colpa grave e negato l’accesso alla procedura (Trib. Benevento, 11 dicembre 2023). E la Cassazione, con la pronuncia n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito un principio che devi conoscere prima di presentarti dal gestore: il fatto che il finanziatore non abbia valutato correttamente il tuo merito creditizio su informazioni adeguate non cancella automaticamente la tua colpa grave, se hai fatto ricorso al credito in modo avventato. Le due colpe, quella del debitore e quella del finanziatore, si valutano su piani distinti.
Che cosa significa per la tua preparazione? Che non puoi affidare la tua difesa solo all’argomento “la banca non doveva darmi i soldi”. Quell’argomento serve, e lo costruirai nella mossa 5, ma serve soprattutto a limitare i poteri di opposizione del creditore. Per superare il filtro di accesso devi dimostrare la tua diligenza con elementi tuoi.
La base giuridica
Oltre all’art. 68, comma 2, lett. a) CCII, che chiede all’OCC di indicare la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, la norma che dà peso decisivo a questa mossa è l’art. 69, comma 1 CCII: il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, oppure se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. La relazione dell’OCC è lo strumento con cui il giudice valuta queste condizioni ostative. Per questo la prima cosa che il gestore cercherà nei tuoi documenti è la risposta alla domanda: questa persona poteva ragionevolmente prevedere di non farcela?
Nel regime precedente, sotto la L. 3/2012, si parlava di “meritevolezza” in senso più ampio. La giurisprudenza di merito aveva già esaminato i casi di finanziamenti a catena e di colpa del finanziatore come elementi da ponderare nella valutazione complessiva (Trib. Torino, Sez. VI civ., 1° giugno 2023). Oggi il criterio è più netto: conta l’assenza di colpa grave, malafede o frode, ma la logica dell’analisi resta simile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il finanziamento “imbarazzante”: quello contratto quando eri già in ritardo con altre rate, o quello in cui hai omesso un debito nel questionario. Non nasconderlo e non sperare che il gestore non lo noti. Lavoraci in anticipo: ricostruisci il contesto (perché lo hai chiesto, cosa ti è stato detto, quale pressione subivi), raccogli le prove delle circostanze e lascia che il gestore valuti con tutti gli elementi. Se il quadro è davvero sfavorevole, valuta con il gestore e con il tuo consulente se il piano del consumatore sia la strada giusta o se convenga un’altra procedura da sovraindebitamento, in cui il filtro di accesso funziona diversamente.
Il secondo imprevisto è la precedente esdebitazione. Se ne hai già beneficiato, verifica subito la data esatta del provvedimento: il limite dei cinque anni si calcola rispetto alla domanda, e la relazione dovrà dare conto di questo dato.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- per ogni finanziamento, una nota di due o tre righe su perché in quel momento era ragionevole contrarlo, o perché non lo era e in quale contesto è avvenuto;
- la documentazione dell’evento imprevedibile che ha rotto l’equilibrio;
- copia delle lettere, email o richieste di rinegoziazione inviate ai creditori quando sono iniziate le difficoltà.
Mossa 3 – Dimostra perché non riesci ad adempiere: i numeri della tua incapacità
Obiettivo della mossa: dare al gestore un bilancio familiare preciso, che mostri con numeri verificabili il divario tra ciò che entra, ciò che serve per vivere e ciò che i debiti richiedono, perché la relazione deve esporre le ragioni dell’incapacità di adempiere e non può farlo con stime vaghe.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 2, una volta che la cronologia è pronta. Va completata prima che il gestore cominci a ragionare sulla proposta da fare ai creditori, perché il bilancio familiare è anche la base per stabilire quanto puoi offrire. Se il bilancio cambia (un nuovo lavoro, una riduzione di stipendio, la nascita di un figlio), aggiornalo subito e comunicalo per iscritto: la relazione deve fotografare la situazione attuale al momento del deposito, non quella di tre mesi prima.
Come si esegue
Costruisci tre tabelle.
La prima tabella è quella delle entrate, mese per mese per gli ultimi dodici mesi: stipendio netto, pensione, assegni familiari, assegno di mantenimento ricevuto, eventuali redditi del coniuge o di altri familiari conviventi, affitti attivi. La legge chiede che alla domanda siano indicati stipendi, pensioni, salari e tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Non limitarti alle tue entrate: se convivi con il coniuge o con un figlio che lavora, il gestore deve sapere quanto contribuiscono.
La seconda tabella è quella delle spese necessarie al mantenimento: affitto o rata del mutuo sulla casa, utenze, alimentari, trasporti per il lavoro, spese scolastiche, spese mediche ricorrenti, assicurazione obbligatoria dell’auto, assegno di mantenimento versato. Ogni voce deve avere una prova: bollette, contratto di locazione, ricevute, estratti conto. Qui sbagliano in molti in due direzioni opposte: c’è chi gonfia le spese per far sembrare più grave la situazione e c’è chi le comprime per far sembrare più generoso il piano. Entrambi gli errori si pagano. Il gestore confronta le tue spese con gli estratti conto e con parametri di normalità; uno scostamento forte senza spiegazione mina l’attendibilità.
La terza tabella è quella del servizio del debito: per ogni creditore, la rata mensile contrattuale, il debito residuo, gli arretrati, gli interessi di mora, eventuali procedure esecutive in corso (pignoramento dello stipendio, del conto, dell’immobile).
Quando hai le tre tabelle, il calcolo è semplice: entrate meno spese necessarie uguale reddito disponibile; reddito disponibile confrontato con il totale delle rate uguale divario. Quel divario è la tua incapacità di adempiere espressa in euro, ed è il numero su cui il gestore costruirà le ragioni richieste dalla legge.
Aggiungi infine una proiezione: cosa accadrebbe nei prossimi tre o cinque anni se continuassi a pagare quello che riesci? In molti casi il debito, per effetto degli interessi di mora, cresce più in fretta di quanto riesci a rimborsare. Mostrarlo in una tabella è il modo più efficace per dimostrare che non si tratta di una difficoltà temporanea.
La base giuridica
L’art. 68, comma 2, lett. b) CCII chiede all’OCC di esporre le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. L’art. 67, comma 2, lett. e) CCII richiede che la domanda sia corredata dall’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Le due norme lavorano insieme: la seconda ti dice quali dati fornire, la prima dice al gestore cosa deve ricavarne.
C’è anche un effetto collegato al deposito che ti conviene conoscere: secondo l’art. 68, comma 5 CCII, il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il decorso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti previsti dal codice civile. Ciò significa che la tua terza tabella, quella del servizio del debito, va chiusa alla data prevista per il deposito: dopo quella data gli interessi chirografari non si aggiungono più ai fini del piano.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il reddito irregolare: lavori a chiamata, provvigioni, lavori stagionali, un coniuge con entrate variabili. In questo caso non scegliere il mese migliore o il peggiore. Usa la media degli ultimi dodici o ventiquattro mesi, mostra la variabilità e lascia al gestore la scelta prudenziale. Se nel frattempo il reddito cambia, documenta il cambiamento con il nuovo contratto o con le nuove buste paga.
Il secondo imprevisto è il familiare che non vuole fornire i suoi dati. Se convivi con qualcuno che contribuisce alle spese ma rifiuta di mostrare il proprio reddito, il gestore non può far finta di nulla. Parlane apertamente con lui: la relazione deve dare conto della situazione del nucleo, e un vuoto su questo punto rischia di rendere il piano non verificabile.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- le tre tabelle (entrate, spese necessarie, servizio del debito) con documenti a supporto per ogni voce;
- il calcolo del reddito disponibile e del divario mensile rispetto alle rate;
- una proiezione a tre-cinque anni che mostri l’evoluzione del debito senza procedura.
Mossa 4 – Raccogli una documentazione completa e attendibile
Obiettivo della mossa: consegnare al gestore tutti i documenti che la legge richiede a corredo della domanda, in una forma ordinata e verificabile, perché la relazione deve contenere una valutazione espressa sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata.
Quando va fatta
Questa mossa comincia insieme alla mossa 1 e finisce solo poco prima del deposito. È la più lunga del piano perché dipende da soggetti esterni: banche, finanziarie, uffici pubblici, ex datori di lavoro. Fai partire tutte le richieste nella prima settimana dopo il conferimento dell’incarico. Considera tempi di risposta di alcune settimane per gli intermediari. Ricorda inoltre che entro quindici giorni dalla comunicazione del gestore l’agente della riscossione e gli uffici fiscali devono indicare il debito tributario accertato: quando quella risposta arriva, confrontala subito con i tuoi dati.
Una nota sul calendario: se la preparazione cade in estate, non pianificare contando sulla sospensione feriale dei termini, che vale dal 1° al 31 agosto per i processi civili ordinari. Nelle procedure regolate dal codice della crisi molti termini processuali non beneficiano di quella sospensione. In ogni caso, ad agosto gli uffici rallentano: anticipa le richieste a luglio.
Come si esegue
La lista dei documenti che la legge chiede di allegare alla domanda è precisa. Per ciascuno, ecco cosa fare concretamente.
- Elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le cause di prelazione. Per ogni creditore raccogli: contratto, ultimo estratto conto o piano di ammortamento, eventuale diffida o decreto ingiuntivo, eventuale atto di pignoramento. Chiedi a ciascun creditore, per iscritto e possibilmente via PEC, il conteggio del debito residuo a una data precisa. Indica per ogni credito se è chirografario, privilegiato, ipotecario o garantito da pegno.
- Consistenza e composizione del patrimonio. Visure catastali e ipotecarie degli immobili, libretti dei veicoli, estratti dei conti e dei depositi, polizze vita e loro valore di riscatto, partecipazioni, crediti verso terzi. Non dimenticare beni in comproprietà e diritti reali parziali.
- Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Vendite, donazioni, costituzioni di fondi patrimoniali, cessioni di quote, rinunce a eredità, accensioni di ipoteche. Questo punto è delicato: il gestore lo esamina per capire se hai sottratto beni ai creditori. Se hai venduto un immobile, prepara l’atto e la prova di dove sono finiti i soldi.
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Se sei un lavoratore dipendente senza dichiarazione, le certificazioni uniche fornite dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
- Stipendi, pensioni, salari e tutte le entrate del nucleo, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento. Sono le tabelle della mossa 3, con i documenti a supporto.
A questa lista legale aggiungi i documenti che il gestore chiederà comunque perché servono alle altre parti della relazione: il certificato di stato di famiglia e di residenza, la tua posizione nelle banche dati creditizie, la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, i contratti con i moduli informativi precontrattuali (che userai nella mossa 5), le perizie o stime dei beni (che userai nella mossa 7).
Ogni documento che consegni deve essere coerente con gli altri: la completezza da sola non basta, serve l’attendibilità. Il gestore incrocia le informazioni. Se dichiari un debito di 12.000 euro verso una finanziaria e la banca dati creditizia ne segnala 15.000, se dichiari un reddito e l’estratto conto mostra accrediti diversi, se dichiari di non possedere veicoli e il pubblico registro dice il contrario, la relazione dovrà segnalarlo. Prima di consegnare, fai tu l’incrocio: confronta i debiti dichiarati con le banche dati, il reddito dichiarato con gli accrediti, il patrimonio dichiarato con le visure.
Organizza la consegna con un indice numerato: documento, data, fonte, a quale capitolo della relazione serve. Il gestore lavora su decine di fascicoli; un fascicolo ordinato riceve attenzione su ciò che conta, un fascicolo disordinato viene speso in tempo per mettere ordine.
È esattamente su questo passaggio che pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: sapere quali incroci farà il gestore permette di presentarsi con le incongruenze già spiegate.
La base giuridica
L’art. 68, comma 2, lett. c) CCII chiede all’OCC una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L’elenco dei documenti è nell’art. 67, comma 2 CCII: elenco dei creditori con somme dovute e cause di prelazione (lett. a), consistenza e composizione del patrimonio (lett. b), atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (lett. c, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024), dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (lett. d), entrate del nucleo e fabbisogno per il mantenimento (lett. e). L’art. 68, comma 4 CCII disciplina le comunicazioni del gestore all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico il gestore li informa, ed essi rispondono entro quindici giorni con il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.
Un’indicazione utile sui debiti che non vuoi far entrare nel piano: la giurisprudenza ha ammesso che un piano del consumatore ometta dal passivo un finanziamento che un terzo si è impegnato a pagare (Trib. Parma, 6 ottobre 2022), e ha ritenuto che restare fuori dal piano con debiti non da consumo non impedisca di per sé l’accesso alla procedura del consumatore (Trib. Bologna, 25 novembre 2022). Anche in questi casi, però, il debito va dichiarato al gestore e la scelta va spiegata nella relazione: omettere non significa nascondere.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la banca o la finanziaria che non risponde. Dopo quindici giorni dalla prima richiesta, inviane una seconda via PEC, richiamando il tuo diritto di ottenere copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti. Conserva le ricevute. Se il documento continua a mancare, consegna al gestore la prova delle richieste: la relazione potrà dare atto che la lacuna non dipende da te.
Il secondo imprevisto è scoprire, durante la raccolta, un debito che ignoravi: un vecchio credito ceduto a una società di recupero, una cartella mai notificata correttamente, un saldo negativo su un conto dimenticato. Non aspettare: comunicalo subito al gestore con la documentazione che hai.
Il terzo imprevisto riguarda gli atti straordinari. Se negli ultimi cinque anni hai donato un bene a un figlio o costituito un fondo patrimoniale, il gestore lo segnalerà. Preparati a spiegare quando e perché, e quale era la tua situazione debitoria in quel momento. Un atto compiuto quando eri ancora solvibile ha un peso molto diverso da uno compiuto quando eri già in difficoltà.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- tutti i documenti dei cinque punti dell’art. 67, comma 2, con un indice numerato;
- un incrocio fatto da te tra debiti dichiarati e banche dati, reddito dichiarato ed estratti conto, patrimonio dichiarato e visure;
- per ogni documento mancante, la prova delle richieste inoltrate e delle date.
Mossa 5 – Ricostruisci il merito creditizio di ogni finanziamento
Obiettivo della mossa: mettere il gestore in condizione di indicare, per ciascun finanziatore, se ha valutato correttamente la tua capacità di rimborso in rapporto al reddito disponibile, perché la legge chiede questa indicazione nella relazione e perché da essa dipende la possibilità del creditore di contestare il piano.
Quando va fatta
Subito dopo aver raccolto i contratti nella mossa 4, o in parallelo se i contratti arrivano a scaglioni. Questa è una mossa da completare con largo anticipo rispetto al deposito: dopo la pubblicazione della proposta, l’OCC comunica il piano ai creditori, che hanno venti giorni per presentare osservazioni. Se in quel momento la relazione contiene già un’analisi solida del merito creditizio, il creditore che ha finanziato con leggerezza sa fin dall’inizio di avere margini ridotti per contestare la convenienza.
Come si esegue
Per ogni finanziamento, apri una scheda con queste voci.
- Data di erogazione e importo. Sono nel contratto.
- Rata e durata. Anche queste nel contratto o nel piano di ammortamento.
- Reddito netto del nucleo alla data di erogazione. Le buste paga o la certificazione dei redditi di quell’anno, che hai già raccolto nella mossa 1.
- Altri debiti in essere alla stessa data, con le rispettive rate. Ricavali dalla tua cronologia e dalle banche dati creditizie.
- Documenti che hai consegnato all’intermediario. Questionari, buste paga, autocertificazioni.
- Verifiche che l’intermediario ha fatto o avrebbe potuto fare. Consultazione delle banche dati, richiesta di documenti integrativi.
Con queste voci puoi fare il calcolo che la legge descrive. Il reddito disponibile, al momento di ciascun finanziamento, è il reddito del nucleo meno quanto serve a un dignitoso tenore di vita. Per quantificare questa seconda parte la legge offre un parametro: si considera idonea una quantificazione non inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell’ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. Il risultato è la soglia minima di sopravvivenza dignitosa. Sottraila dal reddito, poi sottrai le rate dei debiti già esistenti: quello che resta è lo spazio realmente disponibile per una nuova rata.
Se la nuova rata superava lo spazio disponibile, o lo assorbiva per intero, quel finanziamento è stato concesso senza un’adeguata valutazione del merito creditizio, e la relazione deve dirlo. Ricorda di usare l’importo dell’assegno sociale vigente nell’anno del finanziamento, non quello attuale, e il numero di componenti del nucleo di quel momento.
Due dettagli fanno la differenza. Il primo: la banca non può nascondersi dietro il tuo questionario. È stato affermato che l’intermediario non può limitarsi alle dichiarazioni del cliente, ma deve verificarne autonomamente la situazione, anche consultando le banche dati creditizie; se non lo fa, è in colpa (Trib. Bologna, 21 marzo 2025). Il secondo: le cessioni del quinto e i prestiti con delegazione di pagamento sono spesso presentati come “sicuri” per il finanziatore, ma rientrano pienamente nell’analisi e possono essere ristrutturati nel piano.
Tieni infine separato questo lavoro da quello della mossa 2. Come hai visto, la Cassazione (n. 21048 del 24 luglio 2025) ha escluso che la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore elimini da sola la colpa grave del consumatore. La ricostruzione del merito creditizio, quindi, non ti salva se sei stato avventato; ti protegge però dalle opposizioni del creditore che ha sbagliato.
La base giuridica
L’art. 68, comma 3 CCII stabilisce che nella relazione l’OCC indica anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; lo stesso comma fissa il parametro dell’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE prevista dal D.P.C.M. 159/2013. La conseguenza di questa indicazione è nell’art. 69, comma 2 CCII: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
La regola non è nuova: già sotto la L. 3/2012 i tribunali avevano escluso l’opposizione del creditore che aveva violato l’art. 124-bis TUB, con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina allora vigente (Trib. Lecce, 9 marzo 2023). E la stessa Cassazione, con l’ordinanza Sez. I n. 4622 del 21 febbraio 2024, è intervenuta su un piano del consumatore sotto la legge previgente in un contesto in cui merito creditizio e convenienza erano al centro della valutazione, affermando tra l’altro che la regola dell’art. 8, comma 4 della L. 3/2012 non poteva considerarsi inderogabile, con la conseguenza che era ammissibile una dilazione dei pagamenti oltre l’anno dall’omologazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il contratto senza modulo informativo precontrattuale o senza la documentazione istruttoria dell’intermediario. Chiedi all’intermediario copia della pratica di finanziamento, inclusi i documenti che hai fornito e gli esiti delle consultazioni delle banche dati. Se non risponde, il gestore potrà comunque fare il calcolo sui dati di reddito che possiedi; la mancata collaborazione dell’intermediario va documentata.
Il secondo imprevisto è il finanziamento ottenuto tramite un mediatore o un agente che ha compilato per te i moduli, magari con dati imprecisi. Ricostruisci per iscritto come sono andate le cose e consegna al gestore la tua versione, con le prove disponibili (messaggi, email, appunti). Questo elemento pesa sia sulla tua diligenza sia sulla colpa del finanziatore.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- una scheda per ogni finanziamento con reddito, debiti preesistenti, rata e documenti consegnati;
- per ogni scheda, il calcolo del reddito disponibile con il parametro assegno sociale per scala ISEE dell’anno di erogazione;
- l’elenco dei finanziatori per i quali il calcolo mostra una valutazione inadeguata, con le prove raccolte.
Mossa 6 – Stima i costi della procedura
Obiettivo della mossa: fornire al gestore i dati per indicare nella relazione quanto costerà presumibilmente la procedura, perché questi costi vanno pagati con priorità e riducono le somme disponibili per i creditori: un piano che li ignora non è sostenibile.
Quando va fatta
Dopo aver chiuso le mosse 3 e 4, quando conosci il tuo reddito disponibile e la composizione del patrimonio, e prima di definire la proposta ai creditori. La stima va aggiornata se cambiano le dimensioni del piano (più creditori, beni da vendere, trascrizioni da eseguire).
Come si esegue
La legge chiede all’OCC l’indicazione presunta dei costi della procedura. Si tratta dei costi di giustizia e dell’organismo, non di altro. Le voci da considerare sono:
- Il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri del regolamento ministeriale sugli organismi (D.M. 202/2014), in proporzione all’attivo e al passivo della procedura. Chiedi all’OCC, al momento dell’incarico, un preventivo scritto e le modalità di pagamento: spesso si prevede un acconto e un saldo distribuito nel piano.
- Il contributo unificato e le spese di cancelleria per il deposito della domanda: verifica in cancelleria o sul sito del tribunale l’importo vigente.
- Le spese di pubblicità: la proposta e il piano vengono pubblicati in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della Giustizia.
- Le spese di trascrizione, se la sentenza di omologazione va trascritta nei registri immobiliari o mobiliari.
- I costi di esecuzione del piano, se il piano prevede la vendita di un bene: stima, pubblicità della vendita, eventuale intermediazione.
- Le spese per stime e perizie necessarie a valutare i beni ai fini della mossa 7.
I costi della procedura sono crediti che vengono soddisfatti prima dei creditori concorsuali: nella relazione devono comparire, e il piano deve prevederne il pagamento. Se la tua offerta ai creditori è calcolata su tutto il reddito disponibile, senza lasciare spazio a questi costi, il piano non regge già sulla carta.
Costruisci quindi una tabella con: voce, importo stimato, momento del pagamento (prima del deposito, all’omologazione, durante l’esecuzione), fonte del pagamento (risparmi, reddito mensile, ricavato di una vendita). Poi sottrai il totale dalle risorse del piano. Il risultato è ciò che resta davvero per i creditori.
La base giuridica
L’art. 68, comma 2, lett. d) CCII richiede che la relazione dell’OCC contenga l’indicazione presunta dei costi della procedura. Il compenso dell’organismo segue i criteri del D.M. 202/2014, richiamato dall’art. 68, comma 1 anche per la nomina del professionista che sostituisce l’OCC dove questo manchi. La pubblicazione della proposta e del piano, che genera alcune delle spese elencate, è disposta dal giudice con il decreto previsto dall’art. 70, comma 1 CCII; la trascrizione della sentenza, ove necessaria, è prevista dall’art. 70, comma 7, a cura dell’OCC.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è non avere la liquidità per l’acconto all’OCC. Parlane apertamente al primo colloquio: molti organismi accettano pagamenti dilazionati o la previsione del saldo all’interno del piano. Non firmare un incarico senza aver chiarito per iscritto le modalità.
Il secondo imprevisto è la crescita dei costi in corso d’opera, per esempio perché emerge un immobile da stimare o un numero di creditori superiore al previsto. Chiedi al gestore di aggiornare la stima e verifica subito l’impatto sulla proposta.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- un preventivo scritto dell’OCC con modalità di pagamento;
- una tabella dei costi presunti, con momento e fonte del pagamento;
- il calcolo delle risorse nette disponibili per i creditori dopo i costi.
Mossa 7 – Prepara il confronto con la liquidazione: la convenienza del piano
Obiettivo della mossa: dimostrare con numeri che i tuoi creditori ricevono con il piano almeno quanto otterrebbero da una liquidazione dei tuoi beni, perché è il parametro con cui la legge misura il trattamento dei creditori privilegiati e con cui il giudice risponde a chi contesta la convenienza.
Quando va fatta
Dopo la mossa 6, quando conosci le risorse nette del piano, e prima di formalizzare la proposta. È la mossa che decide la struttura del piano: percentuali, tempi, eventuale moratoria per i creditori privilegiati. Se possiedi beni di valore, questa mossa richiede una perizia, quindi va avviata con un anticipo di qualche settimana.
Come si esegue
Il confronto si costruisce in due colonne: “cosa ottiene ciascun creditore con il piano” e “cosa otterrebbe nella liquidazione”.
La colonna della liquidazione si costruisce così:
- Valore di realizzo dei beni. Non il valore di mercato ideale, ma quello che ragionevolmente si ottiene in una vendita forzata, dedotti i costi di vendita. Per un immobile serve una stima; per un’auto, le quotazioni dell’usato ridotte prudenzialmente.
- Reddito acquisibile. Nella liquidazione una parte del reddito futuro viene destinata ai creditori, al netto di quanto serve al mantenimento tuo e della famiglia. Usa le tabelle della mossa 3 per stimarlo.
- Costi della liquidazione. Compenso del liquidatore, spese di vendita, spese di procedura.
- Ordine di distribuzione. Prima i creditori ipotecari e privilegiati sui beni su cui hanno la prelazione, poi i chirografari sul residuo.
La colonna del piano contiene, per ogni creditore, la somma che riceve, con i tempi di pagamento. Se il piano paga in cinque anni, attualizza mentalmente: un euro fra cinque anni vale meno di un euro oggi, e un creditore attento lo farà notare.
Per i creditori privilegiati, ipotecari o garantiti da pegno il confronto non è un’opzione, è una condizione: possono essere pagati in modo non integrale solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la loro garanzia, e questo deve essere attestato dall’OCC. Il piano può anche prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il loro pagamento, con interessi legali. La Cassazione si è occupata di recente proprio di questa moratoria biennale (Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026): segnala al gestore se il tuo piano intende usarla, perché la relazione dovrà motivare tempi e condizioni.
Se hai un mutuo sulla casa in cui vivi, verifica anche la possibilità prevista per le rate a scadere: il piano può prevederne il pagamento alla scadenza convenuta se alla data della domanda hai adempiuto le tue obbligazioni o se il giudice ti autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Il confronto con la liquidazione, in questo caso, deve mostrare che mantenere il mutuo non danneggia gli altri creditori.
Una precisazione di metodo: nell’elenco dell’art. 68, comma 2 la convenienza rispetto alla liquidazione non compare come lettera autonoma. Nella pratica, però, entra nella relazione per due vie: l’attestazione richiesta per i crediti privilegiati e la necessità di dare al giudice gli elementi per rispondere alle contestazioni. Una relazione senza questo confronto lascerebbe il giudice senza dati proprio nel punto in cui un creditore contesta.
La base giuridica
L’art. 67, comma 4 CCII prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC; il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con interessi legali (testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). L’art. 67, comma 5 disciplina il mutuo sull’abitazione principale. L’art. 70, comma 7 CCII stabilisce che, se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Tieni infine presente il limite dell’art. 69, comma 2: il creditore che ha colpevolmente concorso all’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza in sede di omologa.
Anche sotto la L. 3/2012 la convenienza rispetto alla liquidazione era un passaggio della valutazione del piano del consumatore, letto insieme alla meritevolezza (Trib. Torino, Sez. VI civ., 1° giugno 2023).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una perizia che attribuisce all’immobile un valore molto più alto di quanto ti aspettavi, rendendo il piano meno conveniente della liquidazione per il creditore ipotecario. Non tentare di abbassare artificialmente la stima. Riconsidera la struttura: aumenta la quota destinata al creditore ipotecario, allunga la durata se il reddito lo consente, valuta la vendita del bene all’interno del piano.
Il secondo imprevisto è il creditore che produce una propria stima più alta. Chiedi al gestore di esaminarla nella sua risposta alle osservazioni: la differenza tra valore di mercato e valore di realizzo in vendita forzata è un argomento tecnico concreto.
Check di completamento
Non passare oltre finché non hai:
- la tabella a due colonne piano/liquidazione per ogni creditore, o almeno per ogni classe di creditori;
- una stima documentata dei beni su cui gravano privilegi, pegni o ipoteche;
- la verifica che ogni creditore privilegiato riceva almeno il valore di liquidazione del bene su cui ha la garanzia.
Mossa 8 – Rivedi la relazione e prepara il dopo-deposito
Obiettivo della mossa: controllare con il gestore la bozza della relazione prima del deposito, correggere imprecisioni e lacune e organizzarti per i termini che partono dopo la pubblicazione, perché da quel momento il calendario non dipende più da te.
Quando va fatta
Quando il gestore ti comunica di avere una bozza, e comunque prima del deposito della domanda. Dopo il deposito, i termini da tenere d’occhio sono quelli dell’art. 70 CCII: il giudice può concederti fino a quindici giorni per integrazioni; l’OCC comunica proposta e piano ai creditori entro trenta giorni dal decreto; i creditori hanno venti giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni; entro dieci giorni dalla scadenza di quel termine l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche necessarie. Se il giudice dichiara la domanda inammissibile, il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione.
Come si esegue
Leggi la bozza della relazione con una griglia di controllo in sei punti, uno per ciascun contenuto:
- Cause dell’indebitamento. La cronologia corrisponde alla tua tabella della mossa 1? Gli eventi sono datati e documentati?
- Diligenza. La relazione riporta le circostanze che hai documentato nella mossa 2? Ci sono valutazioni che si basano su informazioni incomplete?
- Ragioni dell’incapacità di adempiere. I numeri coincidono con le tue tabelle della mossa 3? Il reddito del nucleo è aggiornato?
- Completezza e attendibilità della documentazione. I documenti mancanti sono indicati con le richieste che hai inoltrato? Le incongruenze sono spiegate?
- Merito creditizio. C’è un’indicazione per ciascun finanziatore? I calcoli usano i parametri dell’anno corretto?
- Costi e convenienza. La stima dei costi è aggiornata? Il confronto con la liquidazione è presente per i creditori privilegiati?
Il gestore è un organo indipendente e la relazione è sua: tu non la scrivi e non la detti, ma hai il diritto e l’interesse di segnalare errori di fatto e di fornire documenti che li correggono. Fai le tue segnalazioni per iscritto, con i documenti allegati, e conserva copia.
Prepara poi la fase successiva al deposito:
- Istanza per le misure protettive. Se hai procedure esecutive in corso, ad esempio un pignoramento dello stipendio, chiedi con la domanda che il giudice sospenda le esecuzioni che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vieti nuove azioni esecutive e cautelari. Ricorda che, con le misure, potrebbe arrivare il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.
- Reperibilità. Indica al gestore un recapito sicuro, perché dovrà sentirti prima di riferire al giudice sulle osservazioni dei creditori.
- Riserva documentale. Tieni pronta una copia ordinata dell’intero fascicolo: se il giudice concede quindici giorni per integrazioni, non avrai tempo di cercare.
La base giuridica
L’art. 70, comma 1 CCII disciplina il decreto con cui il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione della proposta e del piano; prevede la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC entro trenta giorni, la possibilità di concedere al debitore un termine fino a quindici giorni per integrazioni, e il reclamo contro il decreto di inammissibilità entro trenta giorni, con il divieto di modificare piano e proposta in sede di reclamo. I commi 3 e 6 fissano rispettivamente i venti giorni per le osservazioni dei creditori e i dieci giorni per la relazione dell’OCC al giudice. Il comma 4 regola le misure protettive su istanza del debitore, il comma 5 la loro revoca in caso di atti in frode. Il comma 7 prevede l’omologazione con sentenza, previa verifica di ammissibilità e fattibilità del piano.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una valutazione della relazione che ritieni sbagliata nel merito, ad esempio sulla diligenza. Se hai documenti nuovi, consegnali subito. Se il disaccordo riguarda la valutazione e non i fatti, non puoi imporla al gestore: discutine con il tuo consulente e valuta se e come rappresentare la tua posizione nella domanda.
Il secondo imprevisto è il decreto che concede un termine per integrazioni. Leggi con attenzione cosa chiede il giudice, coinvolgi immediatamente il gestore e produci tutto entro il termine. Ricorda che in sede di reclamo contro l’inammissibilità piano e proposta non possono essere modificati: l’integrazione si gioca prima.
Check di completamento
Prima del deposito, verifica di avere:
- una bozza della relazione controllata sui sei punti, con le tue segnalazioni scritte consegnate al gestore;
- l’istanza per le misure protettive pronta, se hai esecuzioni in corso;
- un calendario con tutti i termini dell’art. 70 CCII da cui ripartire appena arriva il decreto.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, non casi reali. Usano la stessa situazione di partenza e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse. I parametri dell’assegno sociale indicati sono valori ipotetici a soli fini di calcolo: per il tuo caso va usato l’importo ufficiale vigente nell’anno di ciascun finanziamento.
Situazione di partenza comune. Consumatore con nucleo di tre persone (lui, coniuge senza reddito, un figlio minore). Reddito netto attuale: 1.684 € al mese. Spese necessarie documentate: 1.212 € al mese. Reddito disponibile: 472 € al mese. Debiti: prestito personale Banca A 18.740 € (rata 389 €); cessione del quinto 14.380 € (rata 336 €); carta revolving 6.215 € (rata 148 €); finanziamento auto 7.930 € (rata 211 €); debito fiscale privilegiato 2.947 €. Totale debiti 50.212 €, di cui chirografari 47.265 €. Rate contrattuali complessive: 1.084 € al mese, con un divario mensile di 612 € rispetto al reddito disponibile. Unico bene: un’auto con valore di realizzo stimato di 4.120 €. Banca A ha in corso un pignoramento dello stipendio con trattenuta di 280 € al mese.
Simulazione 1 – Chi esegue le mosse nei tempi
Incarico all’OCC conferito lunedì 19 ottobre 2026. Il debitore consegna la cronologia della mossa 1 venerdì 23 ottobre e fa partire tutte le richieste agli intermediari martedì 20 ottobre. Il gestore informa agente della riscossione e uffici fiscali entro lunedì 26 ottobre (sette giorni); la risposta arriva entro martedì 10 novembre (quindici giorni) e conferma il debito fiscale di 2.947 €, che il debitore aveva già indicato: nessuna incongruenza. I solleciti PEC agli intermediari partono lunedì 2 novembre; il fascicolo è completo lunedì 23 novembre. Il gestore consegna la bozza venerdì 4 dicembre; il debitore segnala due correzioni di fatto entro lunedì 7 dicembre. Deposito lunedì 14 dicembre 2026, con istanza di sospensione del pignoramento dello stipendio.
Esito: dalla data del deposito gli interessi sui crediti chirografari smettono di decorrere ai fini del concorso. Se il giudice accoglie l’istanza di misure protettive, la trattenuta di 280 € al mese si ferma e quella somma confluisce nelle risorse del piano a beneficio di tutti i creditori, non di uno solo. Rispettare i tempi significa che ogni euro disponibile lavora per il piano, invece di essere assorbito da un singolo creditore.
Simulazione 2 – Chi arriva in ritardo sulle mosse 1 e 4
Stesso incarico del 19 ottobre. Il debitore consegna i documenti a scaglioni e non prepara la cronologia. Le risposte del fisco arrivano prima delle sue spiegazioni. A bozza già avviata emerge un finanziamento del 2019 ceduto a una società di recupero, che il debitore non aveva indicato: 3.460 €. Il gestore deve riaprire l’elenco dei creditori, rifare i conteggi e inserire nella relazione una nota sull’attendibilità. Deposito slittato a lunedì 25 gennaio 2027.
Esito: tra il 14 dicembre e il 25 gennaio il pignoramento prosegue per due mensilità (dicembre e gennaio), cioè 560 € trattenuti a beneficio della sola Banca A. Nel frattempo gli interessi di mora continuano a maturare su tutti i rapporti, perché la sospensione scatta solo con il deposito. Il debito chirografario sale a 50.725 € (47.265 + 3.460). E la relazione, invece di attestare un fascicolo completo e coerente, deve dare conto di un’omissione: un elemento che un creditore potrà usare nelle osservazioni.
Simulazione 3 – Il confronto con la liquidazione (mossa 7)
Ipotesi di liquidazione: vendita dell’auto con ricavo di 4.120 € meno 610 € di costi di vendita, cioè 3.510 €; acquisizione del reddito eccedente il mantenimento per un periodo ipotetico di tre anni, 472 € × 36 = 16.992 €; costi della liquidazione stimati in 2.380 €. Somma distribuibile: 3.510 + 16.992 − 2.380 = 18.122 €. Il fisco privilegiato riceve per intero 2.947 €; ai chirografari restano 15.175 €, pari al 32,1% dei 47.265 €.
Ipotesi di piano: versamento di 430 € al mese per 60 mesi, totale 25.800 €; costi presunti della procedura 2.865 €; risorse nette 22.935 €. Il fisco privilegiato riceve 2.947 € per intero; ai chirografari vanno 19.988 €, pari al 42,3%. Il debitore mantiene l’auto, indispensabile per raggiungere il posto di lavoro.
Esito: il piano offre ai chirografari circa dieci punti percentuali in più della liquidazione e paga integralmente il privilegiato. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice ha nella relazione i numeri per applicare l’art. 70, comma 7. Senza questa tabella, la contestazione arriverebbe su un terreno vuoto. Nota bene: il piano dura cinque anni, la liquidazione ipotizzata tre; un creditore potrebbe obiettare che riceve più tardi. È un argomento da prevenire nella relazione, mostrando anche la ripartizione anno per anno.
Simulazione 4 – Il merito creditizio e il creditore che si oppone (mossa 5)
La carta revolving è stata emessa nel 2022. Reddito netto del nucleo allora: 1.912 € al mese. Assegno sociale ipotetico dell’epoca: 460 € al mese; parametro della scala di equivalenza per tre componenti: 2,04. Soglia di dignitoso tenore di vita: 460 × 2,04 = 938,40 €. Rate già in essere al momento dell’emissione: cessione del quinto 336 €, finanziamento auto 211 €, prestito Banca A 389 €, totale 936 €. Spazio disponibile per una nuova rata: 1.912 − 938,40 − 936 = 37,60 €. Rata della carta: 148 €, quasi quattro volte lo spazio disponibile.
Esito: la relazione indica che il finanziatore non ha valutato adeguatamente il merito creditizio. Se l’emittente della carta presenta osservazioni contestando la convenienza della proposta, l’art. 69, comma 2 gli preclude l’opposizione su questo punto. Se invece il debitore avesse omesso di fornire le buste paga del 2022, il calcolo non sarebbe stato possibile, la relazione avrebbe dovuto limitarsi a un’indicazione generica e il creditore avrebbe conservato intatti i suoi argomenti.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere accanto al fascicolo. Riassume le otto mosse, l’obiettivo di ciascuna, il momento in cui va fatta e ciò che rischi se la salti. Usala come lista di controllo prima di ogni incontro con il gestore.
Il filo conduttore è uno solo: la relazione dell’OCC contiene sei blocchi di contenuto (cause, diligenza, incapacità di adempiere, completezza dei documenti, merito creditizio, costi), ai quali si aggiunge nella pratica il confronto con la liquidazione. Ognuno di questi blocchi si appoggia su informazioni e documenti che solo tu puoi fornire. Se una mossa resta incompleta, il blocco corrispondente della relazione resterà debole, e un blocco debole è un argomento offerto ai creditori o una domanda in più del giudice.
| Mossa | Obiettivo | Quando | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Storia del debito | Cronologia datata e documentata delle cause | Prima o subito dopo l’incarico, entro i 7+15 giorni delle comunicazioni al fisco | Relazione senza contesto; dati pubblici letti senza le tue spiegazioni |
| 2. Diligenza | Elementi contro la colpa grave | Prima che il gestore inizi la bozza | Valutazione sfavorevole sull’accesso (art. 69 c.1) |
| 3. Incapacità di adempiere | Bilancio familiare con divario in euro | In parallelo alla mossa 2, aggiornata fino al deposito | Ragioni dell’incapacità generiche; proposta non calibrata |
| 4. Documentazione | Fascicolo completo e coerente (art. 67 c.2) | Dalla prima settimana fino al deposito | Giudizio negativo su completezza e attendibilità |
| 5. Merito creditizio | Calcolo per ogni finanziamento (art. 68 c.3) | Dopo la raccolta dei contratti, ben prima del deposito | Il creditore che ha sbagliato conserva il diritto di contestare la convenienza |
| 6. Costi | Stima dei costi presunti della procedura | Dopo le mosse 3 e 4, prima della proposta | Piano non sostenibile sulla carta |
| 7. Convenienza | Confronto piano/liquidazione | Dopo la mossa 6, prima della proposta | Privilegiati non attestati (art. 67 c.4); omologa esposta alle contestazioni |
| 8. Revisione e dopo-deposito | Bozza verificata, termini dell’art. 70 pianificati | Prima del deposito; poi 15, 20, 10, 30 giorni | Integrazioni mancate; reclamo senza possibilità di modificare il piano |
Ogni mossa fatta per tempo diventa una riga solida della relazione; ogni mossa rimandata diventa una domanda a cui il giudice o un creditore risponderanno al posto tuo.
Gli scenari di deviazione
Anche un piano ben eseguito incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario A – Il creditore accelera durante la preparazione
Mentre stai raccogliendo i documenti, un creditore notifica un atto di pignoramento presso terzi sul tuo stipendio, o fissa la vendita di un bene già pignorato. Il rischio è che, nelle settimane che ti separano dal deposito, una parte delle tue risorse vada a quel solo creditore.
Piano B. Primo: comunica subito al gestore l’atto ricevuto, con copia integrale. Secondo: valuta con il gestore se anticipare il deposito, anche con un fascicolo che sia completo nei contenuti essenziali e che indichi in modo trasparente quali documenti sono ancora in arrivo e quali richieste sono state inoltrate. Terzo: deposita con la domanda l’istanza prevista dall’art. 70, comma 4 CCII, perché il giudice, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda, sospenda le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vieti nuove azioni esecutive e cautelari. Non compiere nel frattempo atti di disposizione dei tuoi beni: un atto compiuto per sottrarre risorse ai creditori può portare alla revoca delle misure protettive su istanza dei creditori o d’ufficio, come prevede il comma 5.
Scenario B – Un termine è scaduto
Il giudice ti ha concesso quindici giorni per integrazioni e non sei riuscito a produrre tutto, oppure hai ricevuto un decreto di inammissibilità.
Piano B. Se il termine per le integrazioni non è ancora scaduto, produci almeno ciò che hai, con una nota del gestore sui documenti mancanti e sulle richieste inoltrate. Se il decreto di inammissibilità è già arrivato, hai trenta giorni dalla comunicazione per il reclamo, ma ricorda che in quella sede piano e proposta non possono essere modificati: il reclamo ha senso se il giudice ha sbagliato nella valutazione, non se il piano aveva lacune che ora vorresti colmare. In quest’ultimo caso, valuta con il gestore e con il tuo consulente se ripresentare una nuova domanda completa, tenendo conto del tempo necessario e delle esecuzioni in corso.
Scenario C – Un documento è irreperibile
Un contratto di finanziamento non si trova, la banca non risponde, un ex datore di lavoro non fornisce le certificazioni dei redditi di un anno, un intermediario è stato liquidato e il suo archivio è passato a un cessionario che non collabora.
Piano B. Documenta ogni tentativo: richieste scritte, PEC, ricevute, risposte evasive. Ricostruisci il dato con fonti alternative: le banche dati creditizie per importi e date dei finanziamenti, gli estratti conto per le rate pagate, la dichiarazione dei redditi o i dati dell’ente previdenziale per i redditi. Consegna al gestore una scheda che indichi: documento mancante, richieste effettuate, fonte alternativa usata, grado di affidabilità del dato ricostruito. Il gestore può valutare come attendibile un dato ricostruito da fonti indipendenti; non può valutare come attendibile un vuoto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 5 prima della 4?
Solo in parte. Puoi impostare le schede del merito creditizio appena hai i contratti, ma il calcolo richiede i redditi dell’epoca e l’elenco dei debiti preesistenti, che raccogli nella mossa 4 e nella cronologia della mossa 1. Se lavori sulla 5 senza la 4 completa, rischi di dover rifare i conti.
Il gestore è il mio consulente?
No. L’OCC e il gestore svolgono una funzione di verifica e di attestazione nell’interesse della procedura, anche nei confronti dei creditori e del giudice. Puoi e devi collaborare pienamente, ma non aspettarti che il gestore costruisca la tua difesa sulla diligenza o sul merito creditizio: verifica ciò che gli fornisci. La legge dice che non è necessaria l’assistenza di un difensore per presentare la domanda; ciò non toglie che tu possa farti affiancare nella preparazione.
Se la banca non ha valutato il mio merito creditizio, sono al sicuro?
No, ed è il punto da non fraintendere. La valutazione inadeguata della banca limita la sua possibilità di contestare la convenienza del piano, ma non elimina il controllo sulla tua colpa grave. La Cassazione, con la pronuncia n. 21048 del 24 luglio 2025, lo ha detto in modo chiaro. Prepara entrambe le mosse, la 2 e la 5.
Devo mettere nel piano anche i debiti con il fisco?
Devi dichiararli tutti. Il gestore li verifica comunque attraverso le comunicazioni con l’agente della riscossione e gli uffici fiscali previste dall’art. 68, comma 4 CCII. Come trattarli nel piano dipende dalla natura del credito e dalla sua prelazione: è una scelta che va fatta con il gestore, non un’omissione possibile.
Quanto tempo serve, realisticamente, per preparare tutto?
Dipende dal numero di finanziamenti e dalla collaborazione degli intermediari. Nella simulazione 1 il fascicolo è pronto in circa cinque settimane, con il deposito a otto settimane dall’incarico. Con molti rapporti, beni da stimare o intermediari lenti, i tempi si allungano. Il dato che puoi controllare è il tuo: consegnare cronologia e richieste nella prima settimana.
Posso continuare a pagare un creditore mentre preparo la domanda?
Valutalo con il gestore. Pagamenti preferenziali a un solo creditore nella fase di preparazione possono essere letti male, soprattutto se sottraggono risorse al piano. Se un pagamento è obbligato (ad esempio una trattenuta in busta paga per cessione del quinto o pignoramento), documentalo e inseriscilo nella tabella del servizio del debito.
La relazione deve contenere per forza il confronto con la liquidazione?
Nell’elenco dell’art. 68, comma 2 CCII questa voce non compare in modo autonomo: le lettere riguardano cause e diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, completezza e attendibilità dei documenti, costi presunti. Ma se il piano prevede un pagamento non integrale di crediti privilegiati, ipotecari o pignoratizi, l’art. 67, comma 4 richiede che l’OCC attesti che ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione. E se un creditore contesta la convenienza, il giudice decide proprio sul confronto con l’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7). In pratica, quindi, preparare la mossa 7 non è facoltativo: è il modo per non lasciare il giudice senza numeri.
Cosa succede se, dopo il deposito, il mio reddito cambia?
Comunicalo subito al gestore per iscritto, con il documento che prova la variazione (nuovo contratto, lettera di riduzione dell’orario, cedolino). Dopo la scadenza dei venti giorni per le osservazioni dei creditori, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e può proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie: è il momento naturale per tenere conto di un cambiamento rilevante. Tacerlo, invece, espone il piano a una verifica di fattibilità condotta su dati che non sono più veri, con il rischio di un’esecuzione che si interrompe poco dopo l’omologazione.
Posso chiedere al gestore di modificare una sua valutazione?
Puoi chiedergli di correggere un errore di fatto, fornendo il documento che lo dimostra. Non puoi pretendere che cambi un giudizio che resta suo, come la valutazione sulla diligenza o sull’attendibilità. Per questo le mosse 2 e 4 vanno eseguite prima della bozza: è lì che le tue prove possono orientare la valutazione.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi come riportati nelle fonti consultate, il principio riformulato e il motivo per cui conta per la relazione dell’OCC.
A sostegno delle mosse 1 e 8 (ruolo obbligato dell’OCC)
- Trib. Cosenza, Sez. fallimentare, 31 ottobre 2022. Per le domande depositate dopo l’entrata in vigore del CCII è necessaria la presentazione tramite l’OCC. Rilevanza: senza OCC non esiste la relazione e la domanda non supera il primo filtro.
- Trib. Grosseto, 19 settembre 2022. La presentazione tramite OCC è stata qualificata come modalità obbligatoria e non sanabile. Rilevanza: la scelta e l’incarico dell’organismo sono il primo atto del piano, non un adempimento rinviabile.
A sostegno della mossa 2 (diligenza e colpa grave)
- Cass. n. 21048 del 24 luglio 2025. La colpa del consumatore che preclude l’accesso deve essere grave, e la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore non esclude di per sé la colpa grave del consumatore che ha fatto ricorso al credito in modo avventato. Rilevanza: la diligenza va dimostrata con elementi propri del debitore, separati dall’analisi sul finanziatore.
- Trib. Napoli, 5 maggio 2025. L’aver accumulato un indebitamento eccessivo non integra, da solo, la colpa grave, perché il sovraindebitamento è il presupposto della procedura. Rilevanza: la relazione non deve confondere l’entità del debito con l’imprudenza nell’assumerlo.
- Trib. Benevento, 11 dicembre 2023. Quando le condizioni economiche erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento, la colpa grave è stata ritenuta sussistente e l’accesso negato. Rilevanza: mostra perché la cronologia della mossa 1 deve evidenziare la situazione al momento di ciascun prestito.
- Trib. Torino, Sez. VI civ., 1° giugno 2023. Nel valutare la meritevolezza sotto la disciplina previgente, il tribunale ha considerato i finanziamenti a catena e la colpa del finanziatore, insieme alla convenienza rispetto alla liquidazione. Rilevanza: la relazione deve leggere la sequenza dei finanziamenti, non i singoli contratti isolati.
A sostegno delle mosse 1 e 4 (qualifica di consumatore e perimetro del passivo)
- Cass. Sez. I n. 29746 dell’11 novembre 2025. La Corte si è occupata della posizione del fideiussore rispetto alla nozione di consumatore. Rilevanza: se hai garantito debiti altrui, la relazione dovrà prendere posizione sulla tua qualifica; il punto va chiarito con il gestore all’inizio.
- Trib. Spoleto, 23 dicembre 2022. La qualifica di consumatore è stata riconosciuta a un ex fideiussore di una società. Rilevanza: la garanzia prestata per una società non esclude automaticamente l’accesso al piano del consumatore.
- Trib. Parma, 6 ottobre 2022. Il piano del consumatore può non includere nel passivo un finanziamento che un terzo si è impegnato a pagare. Rilevanza: il debito va comunque dichiarato e la scelta spiegata nella relazione.
- Trib. Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 25 novembre 2022. Il debitore che ristruttura fuori dal piano i debiti non derivanti da consumo può comunque accedere alla procedura come consumatore. Rilevanza: incide sull’elenco dei creditori e sulla valutazione di completezza.
A sostegno della mossa 5 (merito creditizio)
- Trib. Bologna, 21 marzo 2025. Le omissioni del consumatore nel questionario non sono state ritenute gravi; l’intermediario non poteva basarsi solo sul questionario firmato, ma doveva verificare autonomamente la situazione anche tramite le banche dati, e la sua omissione integra una colpa che gli preclude opposizione e reclamo. Rilevanza: è il modello di ragionamento che la relazione deve rendere possibile con le schede della mossa 5.
- Trib. Lecce, Sez. commerciale, 9 marzo 2023. Il creditore che ha violato l’art. 124-bis TUB non può opporsi in sede di omologa del piano del consumatore. Rilevanza: anticipa, sotto la legge previgente, la regola oggi scritta nell’art. 69, comma 2 CCII.
A sostegno della mossa 7 (convenienza e creditori privilegiati)
- Cass. Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. In un piano del consumatore regolato dalla L. 3/2012, la Corte ha ritenuto non inderogabile la regola sulla moratoria annuale per i creditori prelatizi, ammettendo una dilazione oltre l’anno dall’omologazione. Rilevanza: dimostra che i tempi di pagamento dei privilegiati sono un tema di convenienza da motivare nella relazione.
- Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La Corte si è pronunciata sulla moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4 CCII per i crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari. Rilevanza: se il tuo piano prevede una moratoria, la relazione deve dare conto di tempi, interessi e confronto con la liquidazione.
La giurisprudenza non sostituisce i tuoi documenti: indica soltanto quali documenti e quali calcoli il giudice si aspetta di trovare nella relazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affianca il consumatore nella preparazione della domanda e del materiale che l’OCC esamina per redigere la relazione. Ecco cosa facciamo concretamente, mossa per mossa.
- Ricostruiamo la cronologia del tuo indebitamento, incrociando contratti, estratti conto e posizioni nelle banche dati creditizie, e distinguendo causa originaria e fattori di aggravamento.
- Analizziamo ogni finanziamento sotto il profilo della tua diligenza, individuando gli elementi documentali che il gestore deve conoscere prima di valutare l’assenza di colpa grave.
- Costruiamo il bilancio familiare con le tre tabelle (entrate, spese necessarie, servizio del debito) e la proiezione a tre-cinque anni.
- Prepariamo e inviamo le richieste documentali a banche, finanziarie e cessionari, con solleciti via PEC e tracciamento delle risposte.
- Eseguiamo l’incrocio di coerenza tra debiti dichiarati, banche dati, redditi ed estratti conto, prima che il fascicolo arrivi al gestore.
- Calcoliamo il merito creditizio di ciascun finanziamento con il parametro dell’art. 68, comma 3 CCII, grazie allo staff che lavora sul diritto bancario.
- Verifichiamo con i commercialisti dello staff la posizione fiscale, confrontandola con le risposte che arriveranno al gestore dall’agente della riscossione e dagli uffici fiscali.
- Impostiamo il confronto con la liquidazione e la struttura della proposta, con particolare attenzione ai creditori privilegiati e all’eventuale moratoria.
- Rileggiamo con te la bozza della relazione sui sei punti di controllo e predisponiamo per iscritto le segnalazioni di fatto da consegnare al gestore.
- Prepariamo l’istanza di misure protettive e il calendario dei termini dell’art. 70 CCII, e seguiamo eventuali reclami e impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il metodo con cui l’organismo verifica cause, diligenza, documenti e merito creditizio consente di preparare il fascicolo nel modo in cui verrà letto. Il ruolo resta distinto: lo Studio assiste il debitore, l’OCC verifica e attesta in modo indipendente.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la relazione intreccia profili giuridici (colpa grave, prelazioni, misure protettive), bancari (merito creditizio, contratti di finanziamento) e fiscali (debiti tributari, dichiarazioni dei redditi).
E la linea resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se la domanda viene dichiarata inammissibile, se l’omologazione viene negata o se un creditore impugna la sentenza, a seguire la fase successiva è lo stesso difensore che ha costruito il fascicolo, senza dover ricominciare da capo con qualcun altro.
Chiusura: la relazione la firma il gestore, ma la costruisci tu
La relazione dell’OCC è il documento in cui la tua storia debitoria diventa un fatto processuale. Cause, diligenza, incapacità di adempiere, completezza dei documenti, merito creditizio, costi e confronto con la liquidazione: ognuno di questi capitoli sarà solido quanto lo sono le informazioni che consegni e il momento in cui le consegni.
Il principio guida di questo piano è uno: ciò che porti al gestore in tempo diventa una prova a tuo favore; ciò che arriva tardi, o non arriva, diventa una lacuna che altri interpreteranno.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce il lavoro di verifica che sta dietro la relazione e sa quali documenti la rendono completa. A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che sostiene direttamente i capitoli sul merito creditizio e sui debiti fiscali.
📩 Stai per conferire l’incarico all’OCC o hai già una bozza di relazione da controllare? Mettiti in contatto con lo studio oggi stesso: telefono, email e indirizzo sono riportati al termine di questa guida.
