Sulle rate del mutuo non pagate, e su cosa ne è di loro quando si deposita un piano del consumatore, circolano più convinzioni sbagliate che su quasi ogni altro aspetto del sovraindebitamento. È comprensibile: la materia è cambiata più volte in pochi anni (prima la Legge 3/2012, poi la modifica del 2020, poi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza con i suoi correttivi, fino al D.Lgs. 136/2024), e ogni passaggio ha lasciato in giro frammenti di regole vecchie, semplificazioni da forum e racconti di “chi c’è passato” che non distinguono tra un mutuo ancora in ammortamento, un mutuo su cui la banca ha già intimato la decadenza dal beneficio del termine, un contratto risolto e una casa già pignorata. Sono quattro situazioni giuridicamente diverse, e la risposta alla domanda del titolo cambia in ciascuna.
Il problema è che le false credenze, qui, hanno un costo altissimo. C’è chi rinuncia al piano perché pensa che con tre rate arretrate la casa sia ormai persa; chi lo deposita convinto che gli arretrati verranno “cancellati” e scopre che il giudice gli chiede di pagarli; chi smette di occuparsi del pignoramento perché crede che la domanda lo blocchi da sola. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si bruciano tempo, risorse e, a volte, l’unica finestra utile.
I miti che verifichiamo in questo articolo sono sette:
- “Con rate arretrate il mutuo della prima casa non può entrare nel piano.”
- “Con il piano gli arretrati del mutuo si cancellano o si tagliano come gli altri debiti.”
- “Dopo la decadenza dal beneficio del termine, per tenere il mutuo bisogna pagare tutto il capitale residuo.”
- “Un mutuo risolto dalla banca non può più rivivere.”
- “Basta depositare la domanda e il pignoramento della casa si ferma da solo.”
- “Se c’è già il pignoramento, o l’asta è fissata, è troppo tardi.”
- “Una volta pagati gli arretrati, il mutuo è salvo per sempre.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la domanda del titolo sta all’incrocio di due materie: il sovraindebitamento del consumatore e il contratto di mutuo bancario. Sul primo versante l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare il piano; sul secondo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, indispensabile per leggere il contratto di mutuo, la lettera di decadenza e il conteggio degli arretrati.
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Mito n. 1: “Se ho rate arretrate, il mutuo della prima casa non può entrare nel piano”
Il mito
“Il piano del consumatore salva il mutuo della casa solo se sei perfettamente in regola con le rate: se ne hai saltata anche una, la banca si prende l’immobile e non c’è niente da fare.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da una lettura a metà della norma. L’art. 67, comma 5, del Codice della crisi (che ha raccolto l’eredità dell’art. 8, comma 1-ter, della Legge 3/2012, introdotto nel 2020) consente di prevedere nel piano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale. La condizione che tutti ricordano è la prima: il debitore deve aver adempiuto le proprie obbligazioni alla data del deposito della domanda. Chi legge solo questa frase, o la sente riassumere in un forum, conclude che chi ha arretrati è automaticamente escluso.
C’è anche un fondo di verità pratico: chi è in regola con il mutuo ha una strada più semplice, perché non deve chiedere nulla di speciale al giudice. Chi ha arretrati deve invece passare da un’autorizzazione e dimostrare di poterla sostenere. Il passaparola ha trasformato “più difficile” in “impossibile”.
La realtà
La norma prevede una seconda condizione, alternativa alla prima, che il mito ha perso per strada. Il testo, nella parte che interessa, dice che la proposta può prevedere il rimborso delle rate a scadere “se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”. Quella “o” è decisiva.
In realtà la legge non esclude chi ha rate arretrate: gli chiede di pagare l’arretrato maturato alla data della domanda, previa autorizzazione del giudice, per poter continuare a rimborsare il mutuo secondo le scadenze originarie.
Le due strade quindi sono:
- debitore in regola alla data del deposito: il piano può prevedere semplicemente che il mutuo prosegua con le rate a scadere, alle scadenze del contratto;
- debitore con arretrati alla data del deposito: il piano può prevedere la prosecuzione del mutuo solo se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto per capitale e interessi a quella data. In pratica l’arretrato non sparisce; viene pagato con un’autorizzazione specifica, che fa eccezione alla regola per cui, aperta la procedura, i creditori anteriori vanno trattati secondo il piano e non pagati uno a uno.
La data che conta è quella del deposito della domanda. Non la data in cui si è iniziato a non pagare, non quella della lettera della banca, non quella dell’omologazione. È “la fotografia” su cui si calcola quanto è scaduto e quanto deve ancora scadere.
C’è poi un aspetto che il mito ignora del tutto: anche il debitore con arretrati che non riesce a pagarli non è per forza escluso dal piano. Semplicemente non potrà usare il meccanismo speciale del comma 5 per far proseguire il mutuo alle condizioni originarie; il credito della banca verrà trattato nel piano come gli altri crediti con ipoteca, con le regole di soddisfazione dei crediti privilegiati. È un’altra strada, con altri effetti sulla casa, ma non è la fine della partita.
La prova
Il testo dell’art. 67, comma 5, CCII è la prova principale, ed è riportato in questi termini anche nel materiale di formazione della Scuola Superiore della Magistratura sul trattamento dei creditori nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sul piano applicativo, già sotto la disciplina della Legge 3/2012 il Trib. Bari, 27 ottobre 2021, ha ammesso un piano del consumatore con prosecuzione del mutuo ipotecario e pagamento degli arretrati entro un mese dall’omologazione, previa autorizzazione del giudice: la dimostrazione concreta che l’arretrato non è una causa di esclusione, ma una voce da pagare in modo regolato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede a questo mito spesso non fa la domanda, oppure la fa troppo tardi, quando gli arretrati sono cresciuti al punto da non poter più essere pagati nemmeno con l’autorizzazione. Nel frattempo la banca procede: decadenza, precetto, pignoramento. Il risultato paradossale è che proprio la convinzione di essere “fuori tempo” rende la situazione davvero più difficile. Il secondo rischio è opposto: il debitore, convinto di dover essere in regola, si svena per pagare gli arretrati alla banca prima del deposito, magari trascurando altri creditori o indebitandosi ancora, quando quella stessa somma poteva essere gestita nel piano con l’autorizzazione del giudice e con un quadro complessivo sostenibile.
Mito n. 2: “Con il piano gli arretrati del mutuo si cancellano, o si tagliano come gli altri debiti”
Il mito
“Il piano del consumatore serve proprio a questo: gli arretrati del mutuo vengono stralciati, e dal giorno dopo riparto pagando solo le rate nuove.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è importante: il piano del consumatore consente davvero di pagare i debiti in misura ridotta, anche molto ridotta, se la proposta è sostenibile e il debitore è meritevole. Finanziarie, carte revolving, debiti verso fornitori, a volte anche altri finanziamenti chirografari vengono “falcidiati”. Chi ha visto o sentito di un piano omologato con il pagamento del 20 o del 30 per cento dei debiti tende a pensare che lo stesso valga per ogni singola voce, comprese le rate scadute del mutuo.
A questo si aggiunge la confusione tra due istituti: l’esdebitazione, che libera dai debiti residui, e il piano, che ristruttura. Nel linguaggio comune si dice “con la legge salva-suicidi i debiti si cancellano”, e le rate arretrate finiscono nello stesso calderone.
La realtà
Bisogna distinguere due scenari, perché la sorte degli arretrati dipende da cosa il piano vuole fare del mutuo.
Se il piano punta a far proseguire il mutuo alle scadenze originarie, l’arretrato maturato alla data della domanda non si taglia: va pagato per capitale e interessi, con l’autorizzazione del giudice. È il prezzo della prosecuzione. La banca continua a ricevere le rate future come da contratto e, in più, recupera quanto era scaduto. In cambio il debitore conserva il mutuo, l’ammortamento originario e, soprattutto, la casa.
Se invece il piano non chiede la prosecuzione del mutuo (o non può chiederla perché l’arretrato non è sostenibile), allora il credito della banca entra nel piano come credito garantito da ipoteca. In questo caso non si ragiona più per “arretrati” e “rate a scadere”: si ragiona sul credito complessivo e sulla garanzia. La legge consente che i crediti con ipoteca siano soddisfatti anche non integralmente, ma solo se viene assicurato un pagamento non inferiore a quello che il creditore otterrebbe dalla liquidazione del bene, tenuto conto del valore di mercato attestato dall’OCC. Tradotto: la parte del credito “coperta” dal valore della casa non si può tagliare a piacimento; la parte eccedente può essere trattata come chirografaria.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: gli arretrati non sono un debito a sé stante da stralciare, ma una frazione del credito della banca, che segue la sorte che il piano sceglie per il mutuo. Si pagano integralmente se si vuole tenere vivo il contratto; si inseriscono nel credito complessivo se il mutuo non prosegue.
Anche la tempistica del pagamento è un tema. Nel caso deciso dal Trib. Bari nel 2021 gli arretrati erano da versare entro un mese dall’omologazione; in altri piani si propone il pagamento con la prima parte delle risorse messe a disposizione. È una questione di costruzione del piano e di valutazione del giudice, non un diritto automatico a rateizzare l’arretrato in vent’anni.
La prova
La formula dell’art. 67, comma 5, CCII parla espressamente di autorizzazione “al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”: non di riduzione, non di stralcio. La ricostruzione della Scuola Superiore della Magistratura conferma che il debitore deve pagare l’arretrato per capitale e interessi, salvo l’autorizzazione del giudice che è appunto lo strumento attraverso cui quel pagamento diventa possibile. Sul trattamento dei crediti con ipoteca nel piano, la Cass. 17391 del 20 agosto 2020 ha chiarito che la dilazione del credito ipotecario senza liquidazione del bene è anzitutto una questione di convenienza per i creditori, da valutare caso per caso, più che un problema di ammissibilità giuridica.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita un piano costruito sull’idea che gli arretrati spariscano rischia di vederselo dichiarare inammissibile o non omologabile, perché chiede la prosecuzione del mutuo senza pagare ciò che la norma impone. Oppure, nel migliore dei casi, deve modificare la proposta in corsa, con nuovi conteggi dell’OCC e tempi più lunghi. Il rischio più insidioso, però, è un altro: aver fatto i conti della sostenibilità del piano senza la voce “arretrati”. Quando il giudice chiede di pagarli, il budget mensile del debitore salta e il piano diventa impossibile da eseguire.
Mito n. 3: “Dopo la decadenza dal beneficio del termine, per tenere il mutuo bisogna pagare tutto il capitale residuo”
Il mito
“Se la banca mi ha già mandato la lettera di decadenza dal beneficio del termine, l’arretrato da pagare non sono più le rate saltate ma l’intero debito: centoventimila euro subito, altrimenti niente prosecuzione.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è robusto, ed è il motivo per cui il mito è così resistente. La decadenza dal beneficio del termine, prevista in via generale dall’art. 1186 del codice civile e richiamata nei contratti di mutuo, ha proprio l’effetto di rendere immediatamente esigibile tutto il credito: la banca non aspetta più le scadenze del piano di ammortamento, pretende l’intero residuo. Dopo la lettera di decadenza, sul piano civilistico, il capitale residuo è effettivamente “scaduto”.
Ora, l’art. 67, comma 5, CCII parla di “debito per capitale ed interessi scaduto” alla data della domanda. Il ragionamento del mito sembra quindi impeccabile: se dopo la decadenza tutto è scaduto, tutto va pagato.
La realtà
La lettura secondo cui, dopo la decadenza, l'”arretrato” coincide con l’intero capitale residuo svuoterebbe la norma proprio nei casi in cui serve di più, ed è per questo che una parte significativa della giurisprudenza di merito non l’ha seguita. La funzione del comma 5 è consentire al consumatore di “rientrare” nel piano di ammortamento originario, pagando quanto non ha pagato e riprendendo le rate a scadere. Se si pretendesse il pagamento integrale del residuo, non ci sarebbero più rate a scadere da rimborsare “alla scadenza convenuta”: la norma non avrebbe oggetto.
Il quadro, onestamente, non è uniforme, e questo va detto con chiarezza. Il dibattito si intreccia con una questione più generale: se nel sovraindebitamento valga la regola, nata nel fallimento (art. 55, comma 2, della vecchia legge fallimentare), per cui i debiti pecuniari si considerano scaduti all’apertura della procedura. La Cass., Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834 ha ritenuto applicabile in via analogica quella regola; il Trib. Padova, 13 aprile 2018, l’aveva invece esclusa, considerandola norma eccezionale non richiamata dalla Legge 3/2012. La Scuola Superiore della Magistratura dà atto che la dottrina è divisa.
Il comma 5, però, ha introdotto una disciplina speciale proprio per il mutuo sull’abitazione principale, e la distinzione che fa è tra rate “a scadere” e debito “scaduto” alla data della domanda. Nella prassi applicativa favorevole alla prosecuzione, l’arretrato da pagare viene individuato nelle rate insolute (capitale e interessi) maturate fino al deposito, non nell’intero residuo accelerato dalla decadenza: il Trib. Bari, 27 ottobre 2021, ha ammesso la prosecuzione di un mutuo che la banca aveva già dichiarato risolto, ponendo a carico del debitore il pagamento degli arretrati entro un mese dall’omologa, non il rimborso dell’intero capitale.
Vero, ma solo a metà, dunque: dopo la decadenza la banca può pretendere tutto fuori dalla procedura; dentro il piano del consumatore la questione si sposta su cosa sia “scaduto” ai fini del comma 5, e lì la risposta prevalente nella prassi favorevole al debitore guarda alle rate effettivamente non pagate.
Due precisazioni rendono il quadro completo. Primo: gli interessi di mora e le spese maturati dopo la decadenza sono un capitolo a parte, e vanno verificati sul contratto e sul conteggio della banca, che non sempre è corretto. Secondo: la valutazione resta del giudice, che deve autorizzare il pagamento. Un piano ben costruito non si limita a “pretendere” la lettura favorevole, ma la argomenta, dimostrando che il debitore è in grado di pagare l’arretrato reale e di sostenere le rate future.
La prova
L’argomento testuale è nel comma 5 dell’art. 67 CCII, che contrappone il debito scaduto alla data della domanda alle rate a scadere da rimborsare “alla scadenza convenuta”. L’argomento applicativo è il Trib. Bari, 27 ottobre 2021, che ha consentito la prosecuzione nonostante la banca avesse già chiuso il rapporto. Sul versante opposto, il dibattito sull’applicazione analogica della regola fallimentare (Cass. n. 17834/2019 contro Trib. Padova 13 aprile 2018) spiega perché alcune banche, e alcuni giudici, insistono sulla lettura più rigida.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che dopo la decadenza servano decine di migliaia di euro in un colpo solo rinuncia in partenza a chiedere la prosecuzione del mutuo e imposta il piano sulla perdita della casa. È forse il mito più costoso di tutti, perché colpisce esattamente le persone che, con un arretrato magari di poche migliaia di euro e un reddito stabile, avrebbero avuto le carte per conservare l’abitazione. All’estremo opposto, chi dà per scontato che “tanto si pagano solo le rate saltate” rischia di non preparare la motivazione necessaria per un giudice che segua l’orientamento più rigoroso.
Mito n. 4: “Un mutuo risolto dalla banca non può più rivivere”
Il mito
“La decadenza si può ancora sistemare, ma se la banca ha risolto il contratto il mutuo è morto: nessun giudice può resuscitarlo.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si fonda su un principio civilistico corretto: la risoluzione scioglie il contratto, e un contratto sciolto, di regola, non produce più obbligazioni future. Nel mutuo fondiario, poi, la risoluzione per inadempimento ha una disciplina propria nel Testo unico bancario, con soglie di rate non pagate che consentono alla banca di sciogliere il rapporto. Chi riceve una lettera con la parola “risoluzione” capisce, comprensibilmente, che non c’è più un piano di ammortamento a cui tornare.
E c’è anche un’autorevole linea di giurisprudenza che va in questa direzione. Il Trib. Avellino, 21 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile un piano che chiedeva di proseguire un mutuo già risolto, affermando che il tribunale non può ripristinare un contratto sciolto né modificarne il contenuto in assenza di una previsione di legge. In dottrina, una delle ricostruzioni più approfondite sul tema (Astorre Mancini, su Il Caso.it, 2021) ha ritenuto preferibile l’interpretazione restrittiva, secondo cui la prosecuzione è possibile solo se il contratto non è ancora risolto.
La realtà
Il quadro è più aperto di quanto il mito racconti, e qui serve precisione: questo mito è parzialmente vero, nel senso che la questione è controversa e non esiste una risposta valida ovunque.
Esistono pronunce che hanno ammesso la prosecuzione del mutuo anche dopo la risoluzione dichiarata dalla banca, con un ripristino disposto in sede di omologazione. Il Trib. Livorno, 3 maggio 2017, aveva omologato un piano con prosecuzione di un mutuo già risolto e riscadenziamento delle rate residue; il Trib. Bari, 27 ottobre 2021, ha ammesso la “reviviscenza” del mutuo risolto, con pagamento degli arretrati entro un mese dall’omologa previa autorizzazione del giudice. La stessa ricostruzione dottrinale restrittiva riconosce che, nel piano del consumatore, i creditori non votano e il ripristino è disposto dal giudice, per cui la legge non richiede espressamente il consenso della banca.
Ci sono poi orientamenti intermedi. Il Trib. Milano, 18 ottobre 2017, ha distinto: se il mutuo è risolto, il credito ipotecario va trattato con le regole sulla soddisfazione dei crediti prelatizi (allora con la moratoria annuale); se il mutuo non è risolto, il piano può essere omologato mantenendo le scadenze ordinarie. Il Trib. Caltanissetta, 1 giugno 2021 (inedita, come riportata in dottrina), ha ammesso la prosecuzione solo a condizione che il debitore fosse in regola alla data del deposito.
Il punto che il passaparola ha perso è che la parola “risoluzione” nella lettera della banca non chiude automaticamente la questione: occorre verificare se la risoluzione sia stata dichiarata validamente (presupposti contrattuali e di legge, numero di rate, comunicazioni), se si tratti in realtà di una semplice decadenza dal beneficio del termine qualificata impropriamente, e quale orientamento segua il tribunale competente. Nel nuovo assetto del CCII, il comma 5 dell’art. 67 non distingue espressamente tra mutuo risolto e non risolto: parla di rate “a scadere” e di debito “scaduto”, ed è su questo testo che si gioca l’argomentazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, unisce le due letture necessarie qui: quella del contratto di mutuo e quella della procedura.
La prova
Le pronunce di Trib. Livorno 3 maggio 2017 e Trib. Bari 27 ottobre 2021, da un lato, e Trib. Avellino 21 ottobre 2019, dall’altro, dimostrano che sul mutuo risolto non esiste una regola granitica né in un senso né nell’altro. Il Trib. Milano 18 ottobre 2017 mostra la soluzione mediana. Tutte sono state rese nel vigore della Legge 3/2012: il loro valore oggi è argomentativo, da riportare sul testo dell’art. 67, comma 5, CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per morto un mutuo risolto rinuncia a un’argomentazione che, davanti a molti tribunali, ha concrete possibilità. Chi invece crede al mito opposto (“il giudice lo rimette sempre in piedi”) rischia di costruire un piano interamente fondato su una tesi contestata, senza un piano B: se il tribunale segue l’orientamento restrittivo, la proposta crolla. La strategia corretta è quasi sempre doppia: argomentare la prosecuzione e, in subordine, prevedere un trattamento del credito ipotecario compatibile con le regole sui crediti privilegiati.
Mito n. 5: “Basta depositare la domanda e il pignoramento della casa si ferma da solo”
Il mito
“Appena l’OCC deposita il piano in tribunale, tutte le esecuzioni si bloccano automaticamente: l’asta salta e la banca non può più fare niente.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità. Il Codice della crisi prevede davvero strumenti per fermare le azioni esecutive durante la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e quando vengono concessi sono molto incisivi: il giudice può vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. In altre procedure concorsuali, poi, alcuni effetti protettivi scattano con la sola pubblicazione della domanda, e questo alimenta l’idea che lo stesso valga sempre. Infine, nei racconti di chi ha ottenuto la sospensione, il passaggio intermedio (l’istanza, il decreto) scompare: resta solo “ho depositato e l’asta si è fermata”.
La realtà
Nel piano del consumatore la sospensione delle esecuzioni non è automatica: deve essere chiesta dal debitore e disposta dal giudice con decreto. L’art. 70 CCII stabilisce che il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto la pubblicazione; nello stesso contesto, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e può vietare l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari.
Le condizioni che il mito cancella sono tre:
- serve un’istanza: se il debitore non la formula, o la formula male, il giudice non la concede d’ufficio;
- serve un giudizio di ammissibilità: la protezione arriva con il decreto che ritiene ammissibili proposta e piano, non con il semplice deposito;
- serve un collegamento con la fattibilità: la sospensione si giustifica perché l’esecuzione pregiudicherebbe il piano; nel caso del mutuo, perché la vendita della casa renderebbe impossibile la prosecuzione prevista dal comma 5 dell’art. 67.
Le misure, inoltre, sono revocabili, anche d’ufficio, se il debitore compie atti in frode ai creditori. E, finché il decreto non arriva, il processo esecutivo va avanti con i suoi termini: udienze, ordinanze di vendita, pubblicità dell’asta. Il debitore deve quindi presidiare in parallelo due fronti, la procedura di sovraindebitamento e l’esecuzione immobiliare, finché il giudice dell’esecuzione non riceve il provvedimento di sospensione.
Va aggiunto che il tempismo dipende anche dall’OCC: la relazione particolareggiata, la verifica dei crediti, l’attestazione sulla sostenibilità richiedono settimane. Chi aspetta l’ultima settimana prima dell’asta per rivolgersi all’organismo rischia che il decreto arrivi troppo tardi.
La prova
Il decreto del Trib. Roma, Sez. XIV civile, del 26 febbraio 2025 (P.U. n.r.g. 988-1/2024), che ha aperto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è un esempio limpido di come funziona il meccanismo: il giudice, dopo aver ritenuto ammissibili proposta e piano, ha disposto la pubblicazione, assegnato ai creditori il termine per le osservazioni, vietato di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice e ordinato la sospensione immediata di una procedura esecutiva presso terzi pendente, ritenuta pregiudizievole per la fattibilità del piano, avvertendo che le misure sono revocabili in caso di atti in frode. Tutto questo è avvenuto con un decreto motivato, non per effetto automatico del deposito.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che il deposito basti smette di seguire l’esecuzione: non partecipa alle udienze, non segnala la procedura al giudice dell’esecuzione, non chiede la sospensione. Nel frattempo l’immobile può essere aggiudicato. Una volta aggiudicata la casa, il meccanismo dell’art. 67, comma 5, perde il suo oggetto: non c’è più un’abitazione principale da salvare con la prosecuzione del mutuo. È uno degli errori più dolorosi perché è, quasi sempre, evitabile.
Mito n. 6: “Se c’è già il pignoramento, o l’asta è fissata, è troppo tardi”
Il mito
“Il piano del consumatore si fa prima che la banca agisca. Con il pignoramento trascritto e l’asta in calendario, la casa è già persa e il mutuo non si può più proseguire.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un dato di esperienza: è vero che più si va avanti con l’esecuzione, più la situazione si complica. Con il pignoramento si aggiungono le spese della procedura, compaiono altri creditori intervenuti, il credito della banca viene precisato con interessi e oneri; con la stima del perito il valore della casa diventa un numero ufficiale, a volte inferiore alle aspettative. Inoltre, un pignoramento presuppone quasi sempre che la banca abbia già intimato la decadenza o dichiarato la risoluzione: si sommano quindi le difficoltà dei miti precedenti.
C’è poi un ricordo normativo distorto. In passato, per i debitori già esecutati sull’abitazione principale, era stata introdotta una disciplina specifica (legata al credito fondiario e alla rinegoziazione), e nella prassi si è a lungo discusso se chi era già sotto esecuzione fosse trattato diversamente da chi non lo era. Da qui l’idea che l’esecuzione pendente “blocchi” l’accesso agli strumenti di tutela.
La realtà
Il Codice della crisi non pone la pendenza di un pignoramento immobiliare come causa di inammissibilità del piano del consumatore, né l’art. 67, comma 5, la indica come ostacolo alla prosecuzione del mutuo. I requisiti sono altri: essere consumatore sovraindebitato, non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, proporre un piano sostenibile attestato dall’OCC, e, per il mutuo, essere in regola alla data della domanda oppure ottenere l’autorizzazione a pagare l’arretrato.
Anzi, proprio l’esistenza di un’esecuzione è il caso tipico per cui l’art. 70 consente di chiedere la sospensione: la norma presuppone che procedimenti esecutivi possano essere pendenti al momento della domanda. Il decreto del Trib. Roma del 26 febbraio 2025 ha sospeso un’esecuzione già in corso da anni; il pignoramento non è stato considerato un impedimento all’apertura.
Il fattore critico non è “se” c’è il pignoramento, ma “a che punto” è. Fino a quando la casa non è stata aggiudicata e trasferita, l’abitazione resta del debitore e la prosecuzione del mutuo è giuridicamente concepibile. Dopo l’aggiudicazione, invece, la questione cambia natura. Inoltre l’esecuzione rende più severa la valutazione di convenienza: la Cass. 17391/2020 ha chiarito che la dilazione del credito ipotecario senza liquidazione del bene è una questione di convenienza per i creditori, e in presenza di un’esecuzione avanzata il giudice confronterà il piano con quanto il creditore otterrebbe dalla vendita già in corso, considerando anche il valore stimato dal perito.
Bisogna anche considerare le spese dell’esecuzione già sostenute dalla banca: rientrano nel conteggio del credito, e in un piano che punta a proseguire il mutuo sono un elemento da quantificare con attenzione. Non cancellano la possibilità del piano, ma possono incidere sulla sostenibilità.
La prova
La prova è anzitutto normativa: tra i presupposti di ammissibilità del piano del consumatore non figura l’assenza di procedure esecutive, mentre l’art. 70 disciplina proprio la sospensione di quelle pendenti. Sul piano applicativo, il Trib. Roma, decreto 26 febbraio 2025, conferma che una procedura esecutiva pendente può essere sospesa con l’apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il materiale della Scuola Superiore della Magistratura, analizzando la durata dei piani, richiama anche ipotesi in cui il bene era già oggetto di esecuzione forzata con stima del perito, a riprova che il tema si pone in concreto davanti ai tribunali.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che sia troppo tardi lascia correre l’asta. Spesso la vendita avviene a un prezzo inferiore al valore di mercato, il ricavato non copre il debito verso la banca e il debitore si ritrova senza casa e ancora con un residuo da pagare. Un piano depositato in tempo, anche con il pignoramento in corso, avrebbe potuto almeno mettere a confronto le due strade davanti al giudice. Il rischio speculare è aspettare troppo pensando di avere sempre tempo: il piano è possibile con il pignoramento, ma non dopo il trasferimento dell’immobile.
Mito n. 7: “Una volta pagati gli arretrati, il mutuo è salvo per sempre”
Il mito
“Il giudice autorizza il pagamento degli arretrati, io pago, e da quel momento la casa è al sicuro: il resto del piano è un dettaglio.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nella sensazione, comprensibile, di aver superato l’ostacolo più grande. Pagare l’arretrato è spesso lo sforzo economico maggiore, e l’omologazione del piano ha effetti vincolanti: i creditori anteriori non possono agire individualmente fuori dal piano. Dopo mesi di lettere della banca e udienze di esecuzione, l’omologa viene vissuta come un traguardo definitivo.
La realtà
L’omologazione non è un traguardo, è l’inizio dell’esecuzione del piano. Il mutuo prosegue alle scadenze originarie solo finché il debitore paga regolarmente le rate a scadere e rispetta tutti gli altri impegni del piano. Le rate future del mutuo non sono “protette” dal piano: sono obbligazioni da adempiere come previsto dal contratto. Se il debitore smette di pagarle, la banca torna ad avere i suoi strumenti.
C’è poi il resto del piano: i pagamenti agli altri creditori, le eventuali somme destinate dal reddito mensile, la vendita di beni non essenziali. Se il debitore non esegue il piano, il Codice della crisi prevede la possibilità di revoca dell’omologazione, su istanza dei creditori o di altri soggetti legittimati, anche per inadempimento degli obblighi o per atti in frode. In quel caso cadono anche gli effetti favorevoli, compresa la prosecuzione del mutuo alle condizioni originarie.
Il secondo aspetto ignorato dal mito riguarda la durata. Il mutuo può avere ancora quindici o vent’anni di ammortamento, mentre il piano per gli altri creditori ha una durata di norma più contenuta. La Cass. n. 22291/2020 aveva già riconosciuto, sotto la vecchia disciplina, la possibilità di piani in cui il mutuo viene rimborsato secondo il piano di ammortamento originario, anche ultraventennale; ma la giurisprudenza di merito più recente richiede ragionevolezza: il Trib. Roma, 21 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile un piano ultraventennale, indicando un limite di dieci anni salvo evidente vantaggio per i creditori, e il Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023, si è mosso nella stessa direzione sul limite di ragionevolezza della durata. Il debitore deve quindi dimostrare che, per tutto il tempo necessario, il suo reddito sostiene contemporaneamente le rate del mutuo e il piano per gli altri creditori.
Infine, la sostenibilità va verificata sul lungo periodo. L’OCC attesta la fattibilità, ma il giudice valuta se, pagati gli arretrati e le altre voci, al debitore resti il necessario per vivere. Un piano che “salva la casa” ma lascia la famiglia senza margine è un piano che rischia di fallire alla prima spesa imprevista.
La prova
L’art. 67, comma 5, CCII consente il rimborso delle rate a scadere “alla scadenza convenuta”: la prosecuzione presuppone quindi che quelle scadenze vengano rispettate. Le pronunce sulla durata (Cass. n. 22291/2020; Trib. Roma 21 febbraio 2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 ottobre 2023) dimostrano che la tenuta nel tempo è parte del giudizio sul piano, non un dettaglio successivo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera chiusa la partita con il pagamento degli arretrati può trascurare le rate successive o gli altri pagamenti del piano, esponendosi a una nuova decadenza da parte della banca e alla revoca dell’omologazione. A quel punto la situazione è peggiore di quella iniziale: gli arretrati sono stati pagati, la procedura è stata spesa e la casa torna a rischio. La lezione è semplice: il piano va costruito su numeri che reggano per anni, e va eseguito con disciplina.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare cosa succede quando si agisce credendo a un mito e cosa succede, invece, quando si applica la norma.
Ipotesi A – Convinto che con gli arretrati non ci fosse spazio (mito n. 1). Mutuo residuo sull’abitazione principale: 96.340 €; rata mensile: 612 €; rate insolute: 7, pari a 4.284 € tra capitale e interessi. Altri debiti chirografari: 31.870 € (finanziarie e carte). Reddito netto familiare: 2.380 € al mese. Il debitore, convinto che le rate arretrate lo escludano dal piano, non fa nulla. Passano altri mesi, la banca intima la decadenza dal beneficio del termine e notifica precetto per l’intero residuo; segue il pignoramento. Applicando invece l’art. 67, comma 5: deposito della domanda lunedì 9 novembre 2026, con arretrato “fotografato” a quella data in 4.284 €; proposta di pagamento dell’arretrato, previa autorizzazione, entro 30 giorni dall’omologa (ipotesi: omologazione il 18 gennaio 2027, pagamento entro mercoledì 17 febbraio 2027) utilizzando un accantonamento; prosecuzione delle rate da 612 € alle scadenze contrattuali; per gli altri creditori una quota mensile sostenibile. Reddito di 2.380 € meno 612 € di mutuo meno, ad esempio, 420 € per il piano: restano 1.348 € per le spese familiari, da confrontare con il fabbisogno attestato dall’OCC. Esito: la casa resta nel perimetro del piano.
Ipotesi B – Convinto di dover pagare l’intero residuo dopo la decadenza (mito n. 3). Mutuo con decadenza intimata il 26 ottobre 2026; residuo preteso dalla banca: 118.760 €, di cui 9.912 € corrispondenti alle 13 rate effettivamente non pagate e il resto a capitale a scadere accelerato. Il debitore, convinto che per proseguire servano 118.760 € subito, imposta il piano sulla vendita della casa. Applicando invece la lettura del comma 5 seguita nella prassi favorevole alla prosecuzione, il piano propone il pagamento dei 9.912 € di arretrato (più gli interessi effettivamente dovuti, da verificare sul conteggio della banca) e il ripristino delle rate a scadere. Il confronto da sottoporre al giudice è tra 9.912 € più le rate future, da un lato, e un ricavo d’asta stimato, ad esempio, in 103.400 € al lordo delle spese di procedura, dall’altro. Esito: la differenza tra i due scenari è di oltre 108.000 € di esborso immediato; credere al mito significa perdere la casa senza nemmeno sottoporre al giudice la soluzione meno onerosa. Resta il rischio che il tribunale segua l’orientamento più rigido: per questo il piano dovrebbe contenere una proposta subordinata.
Ipotesi C – Convinto che il deposito fermasse l’asta (mito n. 5). Esecuzione immobiliare pendente sull’abitazione principale, asta fissata per lunedì 15 marzo 2027. Il debitore deposita la domanda il 23 novembre 2026 ma non chiede la sospensione, ritenendola automatica, e non informa il giudice dell’esecuzione. L’asta si svolge, l’immobile viene aggiudicato a 87.650 € a fronte di un credito della banca di 104.290 €. Restano 16.640 € di debito e la casa è persa. Nella sequenza corretta, invece, la domanda è accompagnata da istanza ex art. 70 di sospensione dell’esecuzione, motivata con il pregiudizio alla fattibilità del piano; se il giudice, ritenuti ammissibili proposta e piano, emette il decreto (ipotesi: lunedì 1 febbraio 2027), il provvedimento viene depositato nel fascicolo dell’esecuzione prima dell’asta. Esito: la vendita viene sospesa e il confronto tra prosecuzione del mutuo e liquidazione si svolge nella sede giusta.
Il fondo di verità
Ogni mito di questo articolo è nato da un frammento vero. Ricomporli nel quadro corretto è il modo migliore per non cadere nell’errore opposto.
È vero che essere in regola con il mutuo alla data della domanda rende tutto più semplice: è la prima delle due condizioni dell’art. 67, comma 5, e non richiede alcuna autorizzazione aggiuntiva. Chi può ancora pagare le rate, pur avendo altri debiti, fa bene a non accumulare arretrati prima del deposito, sempre che quei pagamenti siano sostenibili e non compromettano il resto.
È vero che gli arretrati vanno pagati: non si stralciano se si vuole proseguire il mutuo. Ma il mito ne ha tratto la conclusione sbagliata, cioè che chi non è in regola sia escluso; la legge, invece, gli consente di pagare quell’arretrato con l’autorizzazione del giudice.
È vero che la decadenza dal beneficio del termine rende esigibile l’intero credito, fuori dalla procedura. È anche vero che una parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabile, in via analogica, la regola per cui i debiti si considerano scaduti all’apertura del concorso. Ma il comma 5 distingue tra debito scaduto e rate a scadere proprio per consentire il rientro nell’ammortamento, e la prassi favorevole alla prosecuzione individua l’arretrato nelle rate non pagate.
È vero che sul mutuo risolto i tribunali non sono d’accordo: Avellino ha detto no, Livorno e Bari hanno detto sì, Milano ha distinto. Il mito sbaglia nel presentare come certa una sola di queste risposte.
È vero che il piano del consumatore può fermare le esecuzioni, e con effetti forti. Ma lo fa con un decreto, su istanza, dopo il vaglio di ammissibilità, e con misure revocabili.
È vero che un’esecuzione avanzata complica le cose: costi, stima, altri creditori, valutazione di convenienza più severa. Non è vero che la renda impossibile finché la casa non è trasferita.
È vero, infine, che l’omologazione è un risultato importante. Ma è un risultato che si conserva solo eseguendo il piano e pagando le rate a scadere, per tutta la durata ritenuta ragionevole.
Il filo che lega tutti questi frammenti è la data della domanda: è lì che si separano il passato (l’arretrato, da pagare con autorizzazione o da trattare nel concorso) e il futuro (le rate a scadere, da pagare alla scadenza convenuta). Chi capisce questa linea di confine ha già sciolto metà dei dubbi sulle rate arretrate. L’altra metà dipende dal contratto, dalla lettera della banca, dallo stato dell’esecuzione e dall’orientamento del tribunale competente: elementi che si verificano sui documenti, non sui forum.
Mito e realtà a confronto
La tabella che segue riassume, riga per riga, ciascuna convinzione e la regola che la corregge. È uno strumento di orientamento rapido: le condizioni e le eccezioni sono quelle spiegate nelle sezioni precedenti, e vanno sempre verificate sul caso concreto, perché su alcuni punti (mutuo risolto, nozione di debito scaduto dopo la decadenza) la giurisprudenza di merito non è uniforme e l’esito dipende anche dal tribunale e dalla qualità dell’argomentazione. La colonna di destra non è una promessa di risultato, ma la descrizione di come stanno le cose sul piano normativo e applicativo.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con rate arretrate il mutuo non entra nel piano | L’art. 67, comma 5, CCII ammette la prosecuzione anche con arretrati, se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto alla data della domanda |
| Gli arretrati si cancellano o si tagliano | Se si vuole proseguire il mutuo, l’arretrato (capitale e interessi) va pagato; se il mutuo non prosegue, il credito entra nel piano come credito ipotecario |
| Dopo la decadenza va pagato tutto il residuo | Fuori dalla procedura sì; nel piano, la prassi favorevole alla prosecuzione guarda alle rate effettivamente non pagate, ma la questione è dibattuta |
| Il mutuo risolto non può rivivere | Vero a metà: Trib. Avellino 2019 contrario, Trib. Livorno 2017 e Trib. Bari 2021 favorevoli, Trib. Milano 2017 distingue |
| Il deposito ferma da solo il pignoramento | La sospensione serve un’istanza del debitore e un decreto del giudice (art. 70 CCII), ed è revocabile |
| Con il pignoramento è troppo tardi | L’esecuzione pendente non rende inammissibile il piano; il limite pratico è l’aggiudicazione e il trasferimento della casa |
| Pagati gli arretrati il mutuo è salvo per sempre | La prosecuzione regge solo pagando le rate a scadere e eseguendo il piano; l’inadempimento può portare alla revoca |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso tenere il mutuo anche se ho già saltato delle rate?
Sì, a una condizione. Il giudice deve autorizzare il pagamento del debito per capitale e interessi scaduto alla data di deposito della domanda, e il piano deve dimostrare che hai le risorse per pagarlo e per sostenere le rate future. Senza quell’autorizzazione, la prosecuzione alle condizioni originarie non è possibile.
Quindi è vero che la data che conta è quella del deposito, non quella dell’omologa?
Sì. L’art. 67, comma 5, CCII fa riferimento alla “data del deposito della domanda” sia per verificare se sei in regola, sia per individuare il debito scaduto da pagare. Le rate che scadono dopo il deposito seguono la disciplina delle rate a scadere e vanno gestite secondo il piano e le indicazioni dell’OCC: per questo è essenziale non lasciar maturare nuovi insoluti mentre la procedura è in corso.
Quindi è vero che, se la banca mi ha mandato la lettera di decadenza, il giudice mi farà pagare tutto?
Dipende. Una parte della prassi individua l’arretrato nelle sole rate non pagate, consentendo il ripristino dell’ammortamento; esiste però un dibattito sull’applicazione della regola per cui i debiti si considerano scaduti all’apertura del concorso. Il risultato dipende dall’orientamento del tribunale e da come il piano argomenta la questione, con una proposta subordinata ben costruita.
Quindi è vero che il pignoramento si sospende appena l’OCC deposita?
No. Serve un’istanza del debitore e un decreto del giudice che, ritenuti ammissibili proposta e piano, disponga la sospensione o il divieto di proseguire le azioni esecutive. Fino a quel momento l’esecuzione prosegue, e il provvedimento va portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione.
Quindi è vero che con l’asta già fissata non posso più fare nulla?
No, ma il tempo è decisivo. Finché la casa non è aggiudicata e trasferita, il piano può essere depositato con istanza di sospensione. Più l’asta è vicina, più servono un OCC già attivato, documenti pronti e un’istanza ben motivata.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono quelle verificate per questo articolo. Molte sono state rese nel vigore della Legge 3/2012, la cui disciplina sul mutuo dell’abitazione principale (art. 8, comma 1-ter) è confluita nell’art. 67, comma 5, CCII: il loro valore oggi è argomentativo e va sempre riportato al testo vigente.
1. Trib. Bari, 27 ottobre 2021. Ha ammesso un piano del consumatore con prosecuzione del mutuo ipotecario anche se la banca lo aveva già risolto, ponendo il pagamento degli arretrati entro un mese dall’omologa, previa autorizzazione del giudice. Rilevanza: smentisce i miti n. 1, 3 e 4, mostrando che arretrati, decadenza e persino risoluzione non chiudono automaticamente la strada.
2. Trib. Livorno, 3 maggio 2017. Ha omologato un piano che prevedeva la prosecuzione di un mutuo già risolto con riscadenziamento delle rate residue. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 4, dimostrando che il “ripristino” del rapporto è stato ritenuto praticabile.
3. Trib. Avellino, 21 ottobre 2019. Ha dichiarato inammissibile un piano che chiedeva di proseguire un mutuo risolto, ritenendo che il tribunale non possa far rivivere un contratto sciolto né modificarlo senza una norma espressa. Rilevanza: è il fondo di verità del mito n. 4; spiega perché serve sempre una strategia subordinata.
4. Trib. Milano, 18 ottobre 2017. Ha distinto tra mutuo risolto (credito da trattare con le regole dei crediti prelatizi) e mutuo non risolto (piano omologabile con le scadenze ordinarie). Rilevanza: offre la lettura intermedia sul mito n. 4 e conferma l’importanza di verificare se la risoluzione sia davvero intervenuta.
5. Trib. Caltanissetta, 1 giugno 2021 (inedita, come riportata in dottrina). Ha ammesso la prosecuzione del mutuo a condizione che il debitore fosse in regola alla data del deposito. Rilevanza: mostra la lettura più prudente della prima condizione del comma 5 e il peso della data della domanda (mito n. 1).
6. Cass., Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834. Ha ritenuto applicabile in via analogica la regola fallimentare per cui i debiti si considerano scaduti all’apertura della procedura. Rilevanza: è il fondamento della lettura rigorosa sul debito “scaduto” dopo la decadenza (mito n. 3).
7. Trib. Padova, 13 aprile 2018. Ha escluso l’applicazione al sovraindebitamento della regola fallimentare sulla scadenza dei debiti, in quanto norma eccezionale non richiamata. Rilevanza: controbilancia la pronuncia precedente e dimostra che la questione del mito n. 3 è aperta.
8. Cass. 20 agosto 2020, n. 17391. Ha qualificato la dilazione del credito ipotecario, senza liquidazione del bene, come questione di convenienza per i creditori più che di fattibilità giuridica. Rilevanza: chiarisce come il giudice confronta la prosecuzione con la vendita (miti n. 2 e 6).
9. Cass., Sez. VI, n. 22291/2020. Ha confermato la possibilità di dilazioni oltre l’anno per i crediti prelatizi, purché i creditori possano esprimersi, in un piano in cui il mutuo era rimborsato secondo l’ammortamento originario. Rilevanza: sostiene la compatibilità tra piano e prosecuzione del mutuo (miti n. 1 e 7).
10. Cass. n. 27544/2019. Ha ammesso, nella disciplina previgente, piani e accordi di durata ultradecennale. Rilevanza: fa da sfondo al tema della durata nel mito n. 7.
11. Cass. 16 luglio 2021, n. 20375. Richiamando un precedente della Corte d’appello di Milano, ha dato conto del limite annuale per il pagamento del credito ipotecario nella disciplina allora vigente. Rilevanza: è all’origine di molte convinzioni “vecchie” sul trattamento del credito della banca, superate dalla disciplina speciale sul mutuo dell’abitazione principale.
12. Trib. Roma, 21 febbraio 2024. Ha dichiarato inammissibile un piano ultraventennale, indicando un limite di dieci anni salvo evidente vantaggio per i creditori. Rilevanza: smentisce il mito n. 7: la tenuta nel tempo è parte del giudizio sul piano.
13. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023. Si è espresso in linea con la pronuncia romana sul limite di ragionevolezza della durata. Rilevanza: conferma che la sostenibilità di lungo periodo è un tema concreto (mito n. 7).
14. Trib. Roma, Sez. XIV civile, decreto 26 febbraio 2025 (P.U. n.r.g. 988-1/2024). Ha aperto una ristrutturazione dei debiti del consumatore disponendo pubblicazione, termini per le osservazioni, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e sospensione immediata di una procedura esecutiva pendente, con avvertenza sulla revocabilità delle misure. Rilevanza: smentisce i miti n. 5 e 6: la protezione arriva con un decreto e può riguardare anche esecuzioni già in corso.
Dal passaparola ai documenti: cosa fa lo Studio Monardo sulle rate arretrate
Il nostro approccio parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui tuoi documenti. Ecco gli strumenti concreti con cui lavoriamo quando un consumatore ci chiede cosa succederà alle sue rate arretrate con il piano.
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Ricostruiamo la “fotografia” alla data della domanda. Partiamo dal piano di ammortamento e dagli estratti del mutuo e calcoliamo quante rate risultano insolute, per quale importo di capitale e di interessi, e quale sarebbe l’arretrato da pagare con l’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII.
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Verifichiamo il conteggio della banca. Confrontiamo il saldo preteso con il contratto: interessi di mora, spese, eventuali voci non dovute. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario controlla le clausole e la loro applicazione.
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Accertiamo che cosa è successo davvero al contratto. Esaminiamo la lettera della banca per stabilire se si tratti di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione, se ne ricorrano i presupposti contrattuali e di legge e se le comunicazioni siano state effettuate correttamente.
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Costruiamo l’argomentazione sul debito “scaduto”. Quando la banca ha già intimato la decadenza, sviluppiamo nel piano la lettura che individua l’arretrato nelle rate non pagate, con i riferimenti giurisprudenziali pertinenti, e prepariamo sempre una proposta subordinata.
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Impostiamo la strategia sul mutuo risolto. Valutiamo l’orientamento del tribunale competente e decidiamo se chiedere la prosecuzione del mutuo, il trattamento del credito come ipotecario nel concorso o entrambe le soluzioni in via gradata.
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Verifichiamo la sostenibilità del piano nel tempo. Mettiamo a confronto reddito, fabbisogno familiare, rate a scadere, arretrato e pagamenti agli altri creditori, tenendo conto dei limiti di durata ritenuti ragionevoli dalla giurisprudenza di merito.
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Prepariamo l’istanza di sospensione dell’esecuzione. Se c’è un pignoramento in corso, redigiamo l’istanza ex art. 70 CCII spiegando perché la vendita pregiudicherebbe la fattibilità del piano, e curiamo il deposito del decreto nel fascicolo dell’esecuzione.
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Presidiamo il processo esecutivo in parallelo. Seguiamo udienze e termini dell’esecuzione immobiliare finché la sospensione non è operativa, valutando anche eventuali opposizioni quando ne ricorrono i presupposti.
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Lavoriamo a fianco dell’OCC. Raccogliamo e ordiniamo la documentazione che l’organismo deve esaminare per la relazione, così da ridurre i tempi tra il primo incontro e il deposito.
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Accompagniamo l’esecuzione del piano dopo l’omologa. Monitoriamo il pagamento dell’arretrato autorizzato e delle rate a scadere, per evitare inadempimenti che possano esporre a nuove azioni della banca o alla revoca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere il punto di vista dell’organismo che deve attestare la sostenibilità del piano e sapere quali dati, sugli arretrati e sulle rate a scadere, un’attestazione seria deve contenere. A questo si affianca la lettura bancaria del contratto di mutuo, affidata allo staff multidisciplinare.
La strategia resta la stessa dal primo esame dei documenti fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è anche chi può difenderlo nei reclami e nei gradi successivi, senza cambi di linea. E sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché il conteggio degli arretrati, la sostenibilità del reddito e la tenuta giuridica del piano sono tre facce dello stesso problema. Il nostro impegno è di mezzi: analizzare, verificare, costruire la strategia più solida possibile, senza promettere un esito che dipende dal giudice.
In chiusura
Sulle rate del mutuo arretrate il quadro è più articolato di quanto racconti il passaparola: gli arretrati non escludono dal piano, ma vanno pagati con l’autorizzazione del giudice se si vuole proseguire il mutuo; la decadenza e la risoluzione non chiudono sempre la strada, ma aprono questioni su cui i tribunali non sono concordi; il pignoramento in corso non rende il piano inammissibile, ma la sospensione va chiesta e ottenuta con un decreto. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di agire in tempo e di presentare al giudice la soluzione meno onerosa.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario: le due competenze che servono per leggere insieme il piano del consumatore e il contratto di mutuo.
📩 Prima che l’arretrato cresca o che l’asta si avvicini, scrivici: i recapiti per metterti in contatto con lo Studio sono in fondo a questa guida.
