Gli Interessi Sui Debiti Continuano A Correre Nella Liquidazione Controllata?

Chi sta pensando di chiedere la liquidazione controllata, o se la vede chiedere da un creditore, di solito arriva al primo colloquio con una paura precisa: “se entro in procedura e la procedura dura tre anni, alla fine dovrò molto più di adesso”. È una paura comprensibile. Per anni si è visto il proprio debito gonfiarsi mese dopo mese, tra interessi convenzionali, interessi di mora, sanzioni, spese di recupero. È naturale immaginare che, una volta “fermi” dentro una procedura del tribunale, il contatore continui a girare.

Sul tema circola moltissima disinformazione, e non per cattiveria: le regole sugli interessi nelle procedure concorsuali sono scritte in poche righe, rinviano al codice civile, distinguono tra creditori chirografari e creditori garantiti, e usano un’espressione (“ai soli effetti del concorso”) che a chi non è del mestiere non dice nulla. Il passaparola semplifica, i forum generalizzano, le vecchie regole della legge 3/2012 si confondono con quelle del Codice della crisi. Il risultato è un insieme di convinzioni sbagliate che spingono le persone a rinviare una scelta che andava fatta prima, oppure a sottovalutare il peso di un mutuo ipotecario o di una fideiussione.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi resta fermo perché crede che “tanto in procedura il debito cresce” lascia correre davvero interessi che una domanda tempestiva avrebbe bloccato.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:

  • “In procedura i debiti continuano a crescere come prima”;
  • “Il blocco degli interessi scatta solo con la sentenza del giudice”;
  • “La sospensione vale per tutti, banca con l’ipoteca compresa”;
  • “Il creditore ipotecario si prende tutti gli interessi del contratto, fino all’ultimo giorno”;
  • “Gli interessi sospesi sono cancellati per sempre: è un condono”;
  • “Le cartelle continuano a maturare sanzioni e interessi di mora”;
  • “Gli interessi di mora insinuati dalla banca non si possono contestare”.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il calcolo degli interessi nella liquidazione controllata sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: da un lato la disciplina del sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo che accompagna la domanda e attesta l’attivo; dall’altro la verifica dei conteggi bancari e tributari (tassi, mora, usura, cartelle), che è il terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato. Separare gli interessi che la legge blocca da quelli che invece continuano a correre è un lavoro che richiede entrambe le prospettive.

📩 Hai un dubbio su quanto stai davvero pagando o pagherai? Scrivici adesso: i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Mito n. 1: “In procedura i debiti continuano a crescere come prima”

Il mito

“Se entro in liquidazione controllata, mentre la procedura va avanti gli interessi continuano a maturare e alla fine il debito sarà molto più alto di quello di partenza.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è doppio. Primo: fuori da qualsiasi procedura, il debito non pagato cresce davvero. Gli interessi convenzionali continuano a decorrere sul capitale, a questi si aggiungono gli interessi di mora previsti dal contratto, e nel caso delle cartelle esattoriali si sommano interessi di mora e oneri di riscossione. Chi ha vissuto anni di solleciti ha visto con i propri occhi il saldo crescere, ed è naturale proiettare la stessa esperienza sul periodo della procedura.

Secondo: alcuni creditori, effettivamente, continuano a vedersi riconoscere interessi anche dopo l’apertura. Sono i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, e chi ha un mutuo sulla casa ne sente parlare dalla propria banca. Il passaparola prende questa eccezione e la trasforma nella regola: “gli interessi corrono sempre”.

C’è infine un equivoco linguistico. La procedura può durare anni: secondo quanto riportato dalla sintesi dell’art. 272 comma 3 CCII dopo il correttivo, la liquidazione controllata resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Tre anni di interessi su un debito chirografario consistente sono una cifra importante, e l’idea di doverli pagare spaventa.

La realtà

In realtà la norma dice esattamente il contrario, almeno per la grande maggioranza dei debiti di una persona sovraindebitata. Secondo l’art. 268 comma 5 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il deposito della domanda di liquidazione controllata sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Per i crediti chirografari, cioè privi di garanzie e di privilegi (carte di credito, prestiti personali, scoperti di conto, finanziamenti al consumo, debiti verso fornitori, molti debiti verso privati), gli interessi convenzionali e legali smettono di correre nei confronti della massa dal deposito della domanda.

Che cosa significa, in concreto? Che il credito del finanziatore chirografario viene “fotografato” alla data del deposito: capitale residuo più interessi maturati fino a quel giorno. Su quella base il creditore presenta la domanda di ammissione al passivo, su quella base il liquidatore forma lo stato passivo e su quella base si calcolano le percentuali dei riparti. Quello che sarebbe maturato dopo non entra nel conto della procedura.

È la stessa logica che, nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), esprime l’art. 154 comma 1 CCII: la dichiarazione di apertura sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura, salvo i crediti con ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dall’art. 153 comma 3. La dottrina e la giurisprudenza parlano di “cristallizzazione del passivo”: tutti i creditori concorrono su una base omogenea, fissata nello stesso momento, così che nessuno possa avvantaggiarsi della durata della procedura a danno degli altri.

C’è un parallelo utile anche con la ristrutturazione dei debiti del consumatore: secondo l’art. 68 comma 5 CCII, anche lì il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura, con la stessa eccezione per i crediti garantiti. Il legislatore, insomma, ha scelto una regola uniforme per le procedure di sovraindebitamento: durante la procedura, il debito chirografario non cresce.

Il mito, quindi, è falso per i chirografari e “vero, ma solo a metà” per i garantiti, dove però gli interessi riconosciuti hanno limiti precisi, che vedremo nei miti n. 3 e n. 4.

La prova

La prova principale è il testo stesso dell’art. 268 comma 5 CCII, che pone la regola della sospensione per la liquidazione controllata. La giurisprudenza formatasi sull’omologa regola fallimentare conferma la portata del principio: Cass., Sez. VI, ord. n. 8979 del 5 maggio 2016 ha precisato che, dopo l’apertura della procedura, per i crediti chirografari il decorso degli interessi è sospeso, mentre per i crediti privilegiati gli interessi continuano a decorrere ma al tasso legale ordinario, non al tasso contrattuale o commerciale. Lo stesso schema, con le differenze di disciplina che vedremo, si applica alla liquidazione controllata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che “tanto in procedura il debito cresce” tende a rimandare la domanda. È l’errore più costoso, perché il paradosso è proprio questo: gli interessi che corrono davvero sono quelli che maturano prima del deposito, mentre il debitore esita. Ogni mese di attesa su un prestito personale al 9% o su una carta revolving al 15% aggiunge interessi (e spesso mora) che finiranno nel credito insinuato e ridurranno la percentuale di soddisfazione di tutti, oppure, se la procedura non arriva mai, resteranno interamente a carico del debitore. Nel frattempo i creditori possono iniziare o proseguire pignoramenti, con spese legali che si sommano al debito.

C’è anche un rischio meno evidente: chi crede al mito spesso cerca soluzioni “ponte” (un nuovo finanziamento per pagare le rate dei vecchi) che peggiorano la situazione e possono pesare, in seguito, sulla valutazione della condotta del debitore ai fini dell’esdebitazione.

Mito n. 2: “Il blocco degli interessi scatta solo con la sentenza del giudice”

Il mito

“Finché il tribunale non apre la liquidazione con sentenza, gli interessi corrono pieni: i mesi tra la domanda e l’apertura sono persi.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel modello fallimentare, che chi ha un minimo di familiarità con le procedure conosce meglio. Nella vecchia legge fallimentare l’art. 55 collegava la sospensione degli interessi alla dichiarazione di fallimento; oggi l’art. 154 comma 1 CCII la collega, per la liquidazione giudiziale, alla “dichiarazione di apertura”. È quindi naturale pensare che anche nella liquidazione controllata il momento decisivo sia la sentenza del tribunale.

C’è poi un’esperienza concreta che rafforza il mito: tra il deposito del ricorso e la sentenza di apertura passano spesso settimane o mesi, durante i quali i creditori continuano a inviare estratti conto con gli interessi calcolati, le banche segnalano, le finanziarie telefonano. Il debitore vede gli interessi “scritti” e conclude che stiano correndo.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la diversa formulazione delle norme sul sovraindebitamento. Secondo l’art. 268 comma 5 CCII, l’effetto sospensivo degli interessi è collegato al deposito della domanda di liquidazione controllata, non alla sentenza di apertura. La stessa scelta si ritrova nell’art. 68 comma 5 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La differenza non è un dettaglio. Nella liquidazione giudiziale il momento rilevante è la sentenza; nelle procedure da sovraindebitamento il legislatore ha anticipato l’effetto al deposito. Ne deriva che gli interessi che i creditori chirografari continuano a esporre negli estratti conto dopo il deposito non entrano nella partita della procedura, se questa viene poi aperta.

Due precisazioni sono essenziali, perché il mito ha anche un “rovescio” pericoloso.

La prima: l’effetto si consolida se la procedura si apre. Se la domanda viene dichiarata inammissibile o respinta, non c’è alcun concorso a cui la sospensione possa riferirsi, e il debitore torna nella situazione ordinaria. Per questo la domanda va preparata con cura: la Cassazione ha chiarito, con l’ord. n. 28576/2025 della Sezione I, che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità; e secondo l’art. 268 comma 3 CCII, se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, questa avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Una domanda incompleta non blocca nulla.

La seconda: quando a chiedere la liquidazione è un creditore (possibile, secondo l’art. 268 comma 2 CCII, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati non sono inferiori a 50.000 euro), la regola letterale resta quella del deposito della domanda. È un aspetto su cui la prassi dei tribunali va verificata caso per caso, ma il testo non distingue tra domanda del debitore e domanda del creditore.

Il momento da cui gli interessi chirografari smettono di pesare sulla procedura è il deposito del ricorso: ecco perché ogni settimana persa prima del deposito conta più di ogni settimana trascorsa dopo.

La prova

La prova è testuale: l’art. 268 comma 5 CCII, come riportato nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, parla di deposito della domanda; l’art. 154 comma 1 CCII, per la liquidazione giudiziale, parla invece di dichiarazione di apertura. Il confronto tra le due norme, lette sul testo pubblicato da Brocardi aggiornato al 2026, chiude la questione: si tratta di regole diverse per procedure diverse.

Sul piano della giurisprudenza, la Cassazione ha più volte ricordato che l’accesso alla liquidazione controllata ha presupposti propri, distinti da quelli delle altre procedure di sovraindebitamento: con l’ord. n. 22074/2025 la Sezione I ha escluso che per entrare in liquidazione controllata sia richiesta la meritevolezza, che rileva invece in sede di esdebitazione. È un’indicazione importante anche per il nostro tema: il debitore non deve “dimostrare di meritare” il blocco degli interessi; deve presentare una domanda ammissibile.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il blocco scatti solo con la sentenza tende a sottovalutare il valore del deposito tempestivo, e magari a “temporeggiare” in attesa di una data più comoda. Il rischio opposto è altrettanto concreto: chi deposita una domanda incompleta pensando che “intanto gli interessi si fermano” può vedersela dichiarare inammissibile, perdendo tempo e trovandosi con gli interessi mai sospesi.

C’è infine un rischio nei rapporti con i creditori: dopo il deposito molti debitori, spaventati dagli estratti conto, continuano a pagare rate a un singolo finanziatore. Sono pagamenti che alterano la parità di trattamento e che il liquidatore dovrà valutare; meglio chiedere prima che cosa è opportuno fare.

Mito n. 3: “La sospensione vale per tutti, banca con l’ipoteca compresa”

Il mito

“Con la liquidazione controllata gli interessi si bloccano per tutti i creditori, anche per la banca che ha l’ipoteca sulla casa.”

Perché ci credono in tanti

È il mito speculare al primo, e nasce dalla lettura a metà della regola. Chi scopre che la procedura sospende gli interessi tende a dare a questa scoperta una portata generale: se la legge li blocca, li blocca a tutti. Contribuisce anche la confusione con altre misure del sovraindebitamento, come la moratoria del piano del consumatore o le misure protettive che impediscono di iniziare o proseguire esecuzioni: chi sente dire “si blocca tutto” pensa che si blocchino anche gli interessi del mutuo.

La realtà

La regola della sospensione ha un’eccezione espressa, scritta nella stessa norma. Secondo l’art. 268 comma 5 CCII, la sospensione non opera per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o assistiti da privilegio. Su questi crediti gli interessi continuano a maturare anche durante la procedura, ma, ed è il punto che il mito ignora, non illimitatamente.

Per capire i limiti bisogna guardare al codice civile, a cui le norme concorsuali rinviano. Per la liquidazione giudiziale il rinvio è esplicito: secondo l’art. 153 comma 3 CCII, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Il rinvio a quelle stesse norme del codice civile compare, per le procedure di sovraindebitamento, nell’art. 68 comma 5 CCII sulla ristrutturazione del consumatore.

Per la liquidazione controllata occorre una precisazione onesta. L’art. 270 comma 5 CCII, nel testo vigente, rinvia ad alcune norme della liquidazione giudiziale (gli artt. 142, 143, 150 e 151), ma non agli artt. 153 e 154. Non c’è quindi un “rinvio” automatico all’art. 154. Tuttavia i limiti codicistici agli interessi dei creditori garantiti non sono una creazione del diritto concorsuale: sono regole generali sull’ampiezza della prelazione, che valgono anche nell’espropriazione individuale. L’art. 2855 c.c. stabilisce quanta parte degli interessi è coperta dall’ipoteca, l’art. 2788 c.c. fa lo stesso per il pegno, l’art. 2749 c.c. per i privilegi. È quindi coerente con il sistema, ed è la lettura prevalente, ritenere che anche nella liquidazione controllata la prelazione per gli interessi incontri quei limiti, con il deposito della domanda (o l’apertura) a fare le veci del pignoramento.

Per il creditore ipotecario la prelazione copre gli interessi convenzionali solo per le due annate anteriori e per quella in corso al momento di riferimento, e dopo soltanto gli interessi al saggio legale fino alla vendita del bene.

Il meccanismo dell’art. 2855 c.c., come ricostruito dalla Cassazione, è questo: il secondo comma colloca nello stesso grado dell’ipoteca gli interessi dovuti, purché la misura sia enunciata nell’iscrizione, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento, anche se è stata pattuita un’estensione maggiore; il terzo comma estende la collocazione agli interessi maturati successivamente, ma solo nella misura legale e fino alla data della vendita.

Per i crediti con privilegio generale (si pensi a molti crediti tributari e previdenziali), la liquidazione giudiziale prevede un’ulteriore regola: secondo l’art. 153 comma 3, secondo periodo, CCII, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente. Se e come questa regola si estenda alla liquidazione controllata è questione interpretativa che va valutata caso per caso.

La prova

Cass. n. 22954 del 21 ottobre 2020 ha affermato che, nel fallimento, il creditore ipotecario ha prelazione sugli interessi convenzionali dell’annata in corso e delle due precedenti, nonché sugli interessi legali fino alla vendita; dopo la vendita, gli interessi tornano a essere sospesi. Cass. n. 4927 del 2 marzo 2018 ha precisato che il comma secondo dell’art. 2855 c.c. riguarda gli interessi corrispettivi, il terzo quelli moratori (riconosciuti solo al tasso legale), e che nelle procedure concorsuali il riferimento al pignoramento si traduce nel riferimento all’apertura della procedura.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che anche gli interessi del mutuo si fermino sottovaluta il “peso” del creditore ipotecario sul ricavato della casa. Nei calcoli fatti in casa, il debitore stima che dalla vendita resti qualcosa per gli altri creditori, o che l’ipoteca copra solo il capitale residuo, e si sorprende quando vede il progetto di riparto. Peggio: chi ha una fideiussione prestata da un familiare sul mutuo può credere che anche il garante sia “protetto” dal blocco degli interessi, mentre, come vedremo, la posizione del garante è diversa.

Chi conosce i meccanismi del sovraindebitamento dall’interno, come l’Avv. Monardo nella sua veste di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, sa che il primo conteggio da fare, prima ancora di depositare, è proprio quello del credito ipotecario nei limiti dell’art. 2855 c.c.

Mito n. 4: “Il creditore ipotecario si prende tutti gli interessi del contratto, fino all’ultimo giorno”

Il mito

“Se la banca ha l’ipoteca, in procedura si prende capitale, tutti gli interessi contrattuali, la mora e le penali, al tasso del contratto e per tutto il tempo che serve.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito nasce da chi ha capito che i creditori ipotecari sono esclusi dalla sospensione e ne ha tratto la conclusione opposta e altrettanto estrema. Il fondo di verità sta anche nell’esperienza delle esecuzioni immobiliari: spesso il creditore fondiario, nell’atto di precetto e nella nota di precisazione del credito, espone interessi al tasso contrattuale e di mora per periodi lunghi, e il debitore non ha gli strumenti per verificare se tutto sia davvero coperto dall’ipoteca.

Non aiuta il fatto che sul credito fondiario la giurisprudenza abbia avuto, in passato, oscillazioni: secondo la rassegna di massime letta per questa guida, Cass. n. 10297 del 2009 aveva ritenuto prevalente la disciplina speciale del credito fondiario, con interessi garantiti al tasso contrattuale, mentre Cass. n. 8696 del 29 aprile 2015 ha affermato che l’art. 2855, commi secondo e terzo, si applica anche all’espropriazione per mutuo fondiario, nei limiti temporali e di tasso indicati dalla norma.

La realtà

La prelazione ipotecaria sugli interessi ha due limiti, uno di tempo e uno di misura: interessi al tasso convenzionale solo per tre annualità (le due anteriori e quella in corso), poi interessi al saggio legale e solo fino alla vendita. Tutto ciò che eccede non sparisce, ma perde la prelazione e concorre come credito chirografario, cioè insieme agli altri creditori non garantiti e, quindi, soggetto alla sospensione degli interessi propria dei chirografari.

Ci sono poi alcune condizioni formali che il mito ignora del tutto.

La prima è l’iscrizione. Per estendere la prelazione agli interessi convenzionali, la nota di iscrizione deve enunciarne la misura (il tasso). Se il tasso non è enunciato, la collocazione privilegiata degli interessi convenzionali è a rischio. Ecco perché, in sede di verifica del passivo, la nota di iscrizione è un documento centrale: Cass. n. 3839 del 12 febbraio 2024 ha ribadito che, nell’accertamento del passivo, la nota di iscrizione ipotecaria è documento indispensabile per provare la garanzia.

La seconda è la misura del “saggio legale” dopo l’annata in corso. Cass. n. 29601 del 10 novembre 2025 ha chiarito che, nel fallimento, la misura legale richiamata è quella generale dell’art. 1284 c.c., non un saggio diverso previsto da leggi speciali. Il principio è stato espresso con riguardo all’art. 54 della legge fallimentare, oggi trasfuso nell’art. 153 CCII, ed è un criterio utile anche per la liquidazione controllata.

La terza è la natura degli interessi di mora. Secondo la giurisprudenza, il secondo comma dell’art. 2855 c.c. riguarda gli interessi corrispettivi; gli interessi moratori rientrano nel terzo comma e sono collocati in prelazione solo al tasso legale (Cass. n. 4927/2018, già citata). Il tasso di mora contrattuale, quindi, non gode della garanzia ipotecaria per il periodo successivo all’apertura.

La quarta è il termine finale: la vendita. Dopo la vendita del bene ipotecato, anche per il creditore ipotecario gli interessi non trovano più collocazione privilegiata (Cass. n. 22954/2020). Il ricavato è quello, e la parte di credito rimasta scoperta diventa chirografaria.

Ci sono infine i costi della procedura. Non tutto il ricavato della casa va alla banca: alcune spese sono prededucibili. Ma anche qui ci sono limiti a tutela del creditore garantito: Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 ha affermato che il compenso del gestore, pur prededucibile, non grava sul ricavato dei beni ipotecati. È un esempio di come la ripartizione del ricavato segua regole precise, che vanno verificate nel progetto di riparto.

Va ricordato, per completezza, che il creditore fondiario conserva nella liquidazione controllata il privilegio processuale dell’art. 41 TUB: Cass. Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale, lo ha affermato espressamente. Ma il privilegio processuale riguarda la possibilità di proseguire l’esecuzione individuale, non l’ampiezza della prelazione sugli interessi.

La prova

Oltre alle pronunce già indicate, la regola è nel codice civile: l’art. 2855 c.c. limita la collocazione degli interessi convenzionali alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento “anche se è stata pattuita un’estensione maggiore”, e quella degli interessi successivi al saggio legale fino alla vendita. Il patto contrario, quindi, non vale contro gli altri creditori.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che la banca si prenda tutto, compresa la mora al tasso del contratto, rischia di non controllare il progetto di stato passivo e il progetto di riparto, lasciando passare una collocazione in prelazione di interessi che non ne avrebbero diritto. Ogni euro di interessi indebitamente collocato in via ipotecaria è un euro sottratto ai creditori chirografari e, indirettamente, al debitore, perché riduce la percentuale complessiva di soddisfazione e la “credibilità” della procedura. Il termine per le osservazioni al progetto di stato passivo è breve: secondo la sintesi dell’art. 273 CCII, quindici giorni.

Mito n. 5: “Gli interessi sospesi sono cancellati per sempre: è un condono”

Il mito

“Se la legge sospende gli interessi, vuol dire che quegli interessi non li dovrò mai più a nessuno: è una specie di condono.”

Perché ci credono in tanti

Il mito è figlio di una semplificazione giornalistica. Nei titoli si legge che “la procedura blocca gli interessi”, e “bloccare” viene inteso come “cancellare”. In più, chi si informa sull’esdebitazione scopre che alla fine della procedura i debiti residui diventano inesigibili, e mette insieme le due cose: interessi bloccati più debiti cancellati uguale interessi spariti. Nella maggior parte dei casi il risultato pratico per il debitore persona fisica è davvero questo. Ma il percorso giuridico è diverso, e le eccezioni sono importanti.

La realtà

La chiave sta in tre parole che il passaparola omette sempre: “ai soli effetti del concorso”. La sospensione dell’art. 268 comma 5 CCII non estingue gli interessi: li rende irrilevanti per la procedura, cioè per la formazione dello stato passivo e per i riparti tra i creditori. È una regola che serve a garantire la parità di trattamento tra creditori, non un beneficio sostanziale per il debitore.

Fuori dal concorso, il rapporto obbligatorio resta in piedi. Questo ha conseguenze concrete in almeno tre direzioni.

La prima riguarda i coobbligati e i fideiussori. Il garante che ha firmato una fideiussione per il prestito non è parte della procedura del debitore principale, e la sospensione degli interessi, operando solo nel concorso, non lo protegge. Lo conferma, sul piano dell’esdebitazione, l’art. 278 comma 6 CCII: restano salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il genitore o il coniuge che ha garantito il debito può vedersi chiedere capitale e interessi maturati anche durante la procedura. E, se paga, acquista un diritto di regresso verso il debitore.

La seconda riguarda il caso in cui l’esdebitazione non arrivi. L’esdebitazione di diritto, secondo l’art. 282 CCII, opera per le persone fisiche a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ma solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati dall’art. 344 e non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Se queste condizioni mancano, chiusa la procedura i creditori rimasti insoddisfatti possono tornare a far valere il credito residuo, e la questione degli interessi maturati durante la procedura si riapre.

La terza riguarda i debiti esclusi dall’esdebitazione. Secondo l’art. 278 comma 7 CCII restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Per questi debiti la liberazione non opera, e con essa non opera alcuna “cancellazione” degli accessori.

Quindi: per il debitore persona fisica meritevole che ottiene l’esdebitazione, gli interessi sospesi non saranno mai pagati, ma non perché la sospensione li abbia condonati, bensì perché l’esdebitazione rende inesigibile tutto ciò che è rimasto insoddisfatto, interessi compresi.

Una precisazione ulteriore riguarda i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso. Secondo l’art. 278 comma 2 CCII, nei loro confronti l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Sulla legittimità di questa regola sono state sollevate questioni davanti alla Corte costituzionale da diversi tribunali di merito (tra cui Trib. Verona 4 agosto 2025, Trib. Arezzo 26 giugno 2025 e Trib. Milano 22 dicembre 2025): è un tema da considerare ancora aperto, da verificare sullo stato aggiornato del giudizio costituzionale.

La prova

La prova è nel coordinamento tra l’art. 268 comma 5 CCII (sospensione “ai soli effetti del concorso”), l’art. 278 comma 1 CCII (l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti), l’art. 278 comma 6 (salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori) e l’art. 278 comma 7 (debiti esclusi). Sul piano processuale, va ricordato che la stabilità del decreto di esdebitazione è oggetto di un contrasto in Cassazione sulla ricorribilità dei decreti: da un lato Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, dall’altro Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026, come riportato dalla stampa specializzata. È un ulteriore motivo per curare con attenzione l’istanza e la documentazione della meritevolezza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede al “condono” rischia di trascurare il garante. Capita spesso che il debitore principale entri in liquidazione controllata con tranquillità, senza avvisare il familiare fideiussore, il quale riceve poi una richiesta di pagamento comprensiva degli interessi maturati nel frattempo. Il rischio, insomma, non scompare: si sposta. E chi crede al condono rischia anche di sottovalutare l’importanza della condotta durante la procedura, che è decisiva per ottenere l’esdebitazione: senza esdebitazione, gli interessi “sospesi” possono tornare a essere richiesti.

Mito n. 6: “Le cartelle continuano a maturare sanzioni e interessi di mora”

Il mito

“Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non c’è procedura che tenga: le cartelle continuano a maturare sanzioni e interessi di mora anche durante la liquidazione controllata.”

Perché ci credono in tanti

È probabilmente il mito più diffuso, e il fondo di verità è robusto. Fuori da qualsiasi procedura, sulle somme iscritte a ruolo non pagate entro il termine decorrono gli interessi di mora previsti dalla disciplina della riscossione, e il contribuente vede crescere il saldo ogni volta che chiede un estratto di ruolo. In più, i crediti tributari godono spesso di privilegio, e i creditori privilegiati, come abbiamo visto, sono esclusi dalla sospensione degli interessi. Infine c’è la percezione, comune, che il Fisco “abbia sempre regole sue”.

La realtà

La realtà va scomposta voce per voce, perché una cartella non è un debito unico: contiene imposte o contributi, sanzioni, interessi già maturati, oneri di riscossione. L’agente della riscossione, nella liquidazione controllata, è un creditore concorsuale come gli altri: deve presentare domanda di ammissione al passivo e il suo credito viene verificato dal liquidatore.

Partiamo dalle sanzioni. Una sanzione amministrativa non “matura” con il passare del tempo come un interesse: nasce da una violazione (l’omesso o tardivo versamento, l’infedele dichiarazione) ed è quantificata in relazione a quella violazione. Durante la procedura non si generano nuove sanzioni per il solo fatto che il debito resta non pagato: il debitore non può pagare fuori dal concorso, e i pagamenti seguono i riparti. Le sanzioni già irrogate nella cartella entrano nella domanda di ammissione per l’importo esistente e saranno collocate secondo il rango che la legge attribuisce loro, da verificare caso per caso.

Passiamo agli interessi di mora. Qui opera la regola generale dell’art. 268 comma 5 CCII: sulla parte di credito chirografaria gli interessi sono sospesi dal deposito della domanda; sulla parte assistita da privilegio gli interessi continuano a decorrere, ma entro i limiti che il codice civile pone all’estensione del privilegio agli interessi (art. 2749 c.c., richiamato dall’art. 153 comma 3 CCII per la liquidazione giudiziale e dall’art. 68 comma 5 per la ristrutturazione del consumatore). Non c’è, quindi, una “corsia speciale” per la riscossione: gli interessi sulle cartelle seguono le stesse regole degli altri crediti, distinguendo tra parte privilegiata e parte chirografaria.

C’è poi il controllo sulla sussistenza stessa del credito. L’agente della riscossione deve provare la pretesa, e in sede di verifica del passivo possono emergere prescrizioni, notifiche viziate, decadenze. Ne è un esempio Cass. Sez. I ord. n. 960 del 15 gennaio 2025: in un’opposizione allo stato passivo proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro l’esclusione di crediti ritenuti prescritti, la Corte ha cassato con rinvio affermando che la sospensione dei termini dell’emergenza Covid sposta in avanti il decorso della prescrizione per la durata della sospensione. Al di là dell’esito, la pronuncia mostra che anche i crediti da cartella passano al vaglio dello stato passivo, voce per voce.

Infine, l’esdebitazione. Secondo l’art. 278 comma 7 CCII sono escluse dalla liberazione le sanzioni amministrative pecuniarie “che non siano accessorie a debiti estinti”. Ne deriva, letta la norma nel suo senso più immediato, che le sanzioni tributarie collegate a imposte che vengono esdebitate seguono la sorte del debito principale, mentre restano dovute le sanzioni autonome, non accessorie a debiti estinti.

La prova

La prova sta nella combinazione dell’art. 268 comma 5 CCII (sospensione degli interessi, con eccezione per i crediti privilegiati), dell’art. 270 comma 2 lett. d) CCII (termine non superiore a novanta giorni assegnato ai creditori per le domande, valido anche per l’agente della riscossione) e dell’art. 278 comma 7 CCII sulle sanzioni escluse dall’esdebitazione. La già citata Cass. ord. n. 960/2025 conferma che il credito dell’agente della riscossione è soggetto all’accertamento del passivo come ogni altro.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che le cartelle “corrano comunque” spesso rinuncia a valutare la liquidazione controllata proprio quando i debiti fiscali sono la parte principale del passivo, oppure cerca di pagarle fuori dalla procedura, con il risultato di alterare la parità tra i creditori. Chi invece pensa che la procedura cancelli tutto senza distinzioni rischia di scoprire, dopo l’esdebitazione, che alcune sanzioni non accessorie restano a suo carico. In entrambi i casi la soluzione è la stessa: scomporre ogni cartella nelle sue voci prima di depositare.

Mito n. 7: “Gli interessi di mora insinuati dalla banca non si possono contestare”

Il mito

“Quello che la banca o la finanziaria chiede nella domanda di ammissione al passivo, interessi di mora compresi, è legge: io non posso farci niente.”

Perché ci credono in tanti

Il debitore in liquidazione controllata perde la disponibilità dei beni compresi nella procedura, e la gestione passa al liquidatore. Questo crea l’impressione che il debitore sia ormai “fuori gioco”, senza voce sui conteggi. In più, gli estratti conto bancari sono documenti complessi, pieni di voci (interessi corrispettivi, moratori, commissioni, spese) che la maggior parte delle persone non sa leggere. Si finisce per accettare la cifra come un dato.

La realtà

Lo stato passivo non è un elenco di cifre dettate dai creditori: è un accertamento, in cui il liquidatore verifica la domanda e in cui il debitore e gli altri creditori possono presentare osservazioni. Secondo la sintesi dell’art. 273 CCII, sul progetto di stato passivo è previsto un termine di quindici giorni per le osservazioni; contro lo stato passivo è poi possibile il reclamo, nei termini previsti.

Sugli interessi la verifica ha almeno quattro piani.

Il primo è la cristallizzazione: per i crediti chirografari, gli interessi successivi al deposito della domanda non possono essere ammessi al concorso (art. 268 comma 5 CCII). Se la banca li espone, vanno esclusi.

Il secondo è la collocazione: per i crediti garantiti, gli interessi vanno collocati in prelazione solo nei limiti visti nei miti n. 3 e n. 4. La mora, dopo l’apertura, è collocabile solo al saggio legale (Cass. n. 4927/2018).

Il terzo è la legittimità dei tassi. Il tasso di mora pattuito è soggetto alla disciplina antiusura: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, hanno affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; che, se il tasso di mora supera la soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti; e che il debitore ha interesse ad accertare la nullità o inefficacia della clausola anche se la banca, in concreto, ha applicato un tasso inferiore. Un conteggio di mora oltre soglia, quindi, è contestabile anche nel passivo della procedura.

Il quarto è la data di maturazione degli interessi di mora pregressi. Per i crediti commerciali, Cass. Sez. VI ord. n. 8979/2016 ha chiarito che gli interessi moratori maturati prima dell’apertura della procedura restano dovuti al tasso del D.Lgs. 231/2002, mentre dopo l’apertura i chirografari sono sospesi e i privilegiati corrono al tasso legale. È la conferma che la data di riferimento divide nettamente due regimi.

Chi vigila sul conteggio degli interessi non sta “facendo il furbo”: sta esercitando un controllo che la legge prevede, a tutela di tutti i creditori e della correttezza dei riparti.

La prova

Oltre alle Sezioni Unite n. 19597/2020, la regola dell’accertamento del passivo, con termini per osservazioni e reclami, è nell’art. 273 CCII. Il rilievo della documentazione nell’accertamento (si pensi alla nota di iscrizione ipotecaria, Cass. n. 3839/2024) dimostra che il creditore ha l’onere di provare ciò che chiede, interessi compresi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi accetta passivamente le domande di ammissione rischia che lo stato passivo diventi definitivo con interessi non dovuti, moratori oltre soglia o collocati in prelazione senza titolo. In una procedura in cui l’attivo è limitato, questo significa percentuali più basse per tutti; e, se l’esdebitazione non dovesse arrivare, significa un credito residuo più alto da affrontare dopo la chiusura. I termini per reagire sono brevi e non si recuperano.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili, e non casi reali. Gli importi sono arrotondati al centesimo; il saggio legale è ipotizzato al 2% annuo solo per semplicità di calcolo (il valore effettivo va verificato sul decreto ministeriale dell’anno).

Simulazione 1 – Il prestito personale che “doveva crescere”. Ipotesi: prestito chirografario con capitale residuo di 31.870 € al TAN del 9,4%. Il debitore, convinto che “in procedura il debito cresce”, è tentato di rinviare. Domanda di liquidazione controllata depositata martedì 17 febbraio 2026; interessi maturati e non pagati fino a quella data 1.214,60 €. Credito insinuabile: 31.870 + 1.214,60 = 33.084,60 €. Sentenza di apertura martedì 10 marzo 2026. Senza sospensione, in tre anni il solo interesse corrispettivo avrebbe aggiunto circa 2.995,78 € l’anno, cioè 8.987,34 € nel triennio. Con la sospensione dell’art. 268 comma 5 CCII, quei 8.987,34 € non entrano nel passivo. Ipotizzando un riparto complessivo per i chirografari dell’8%, il creditore riceve 2.646,77 €; il residuo di 30.437,83 €, se il debitore ottiene l’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura (lunedì 12 marzo 2029, primo giorno feriale utile della finestra), diventa inesigibile. Se invece il debitore avesse rinviato di un anno il deposito, avrebbe aggiunto al passivo altri 2.995,78 € di interessi, oltre a eventuali spese di esecuzioni avviate nel frattempo.

Simulazione 2 – Il mutuo ipotecario e i limiti dell’art. 2855 c.c. Ipotesi: mutuo con capitale residuo di 96.420 € al tasso del 4,15%, misura enunciata nella nota di iscrizione; interesse annuo convenzionale 4.001,43 €. Deposito della domanda il 17 febbraio 2026, apertura il 10 marzo 2026. Ipotizziamo, per semplicità, che siano dovuti e collocabili gli interessi convenzionali di un’annata anteriore e dell’annata in corso, per complessivi 8.002,86 €. Dopo l’annata in corso, dal 1° gennaio 2027, decorrono in prelazione solo gli interessi al saggio legale ipotizzato (2%): 1.928,40 € l’anno. Vendita dell’immobile martedì 16 maggio 2028, dopo circa 16,5 mesi: 2.651,55 € di interessi legali. Credito ipotecario collocato: 96.420 + 8.002,86 + 2.651,55 = 107.074,41 €. Prezzo di vendita netto destinato al creditore ipotecario: 88.300 €. Residuo di 18.774,41 € che concorre come chirografario, senza ulteriori interessi. La mora contrattuale e gli interessi al 4,15% oltre l’annata in corso, che la banca potrebbe esporre, non trovano collocazione in prelazione.

Simulazione 3 – La cartella “che matura sanzioni”. Ipotesi: carico di 18.640 € così composto: imposta 11.870 €, sanzioni 3.561 €, interessi già maturati 1.938 €, oneri di riscossione 1.271 €. Deposito della domanda il 17 febbraio 2026; l’agente della riscossione presenta domanda di ammissione nel termine fissato dalla sentenza (non superiore a novanta giorni, art. 270 comma 2 lett. d). Il liquidatore verifica notifiche e prescrizione di ogni cartella; ipotizziamo che una cartella del valore di 2.140 € risulti prescritta ed esclusa. Sul resto, nessuna nuova sanzione si aggiunge per il tempo trascorso; gli interessi successivi al deposito sono sospesi sulla parte chirografaria e decorrono solo entro i limiti dell’art. 2749 c.c. sulla parte privilegiata. All’esdebitazione, le somme rimaste insoddisfatte diventano inesigibili, e con le imposte esdebitate cadono anche le sanzioni accessorie a quei debiti; resterebbero invece dovute eventuali sanzioni amministrative non accessorie a debiti estinti.

Voce Senza procedura (3 anni) In liquidazione controllata
Interessi chirografari dopo il deposito (Sim. 1) + 8.987,34 € 0 € nel passivo
Interessi ipotecari dopo l’annata in corso (Sim. 2) al tasso contrattuale 4,15% solo saggio legale fino alla vendita
Nuove sanzioni sulla cartella (Sim. 3) possibili per nuove violazioni nessuna per il solo decorso del tempo

Il fondo di verità

I miti che abbiamo esaminato non sono nati dal nulla. Ognuno contiene un frammento vero, che va solo rimesso al suo posto.

È vero che i debiti crescono: crescono fuori dalla procedura e prima del deposito. È proprio per questo che il deposito tempestivo ha valore economico. Il frammento corretto è: il tempo gioca contro il debitore fino al giorno in cui deposita una domanda ammissibile, non dopo.

È vero che alcuni interessi continuano a correre: sono quelli dei creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Ma corrono entro i limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.: tre annualità al tasso convenzionale (se enunciato, per l’ipoteca), poi saggio legale fino alla vendita. Il resto concorre come chirografario.

È vero che gli interessi sospesi non vengono “cancellati” dalla sospensione: la sospensione opera ai soli effetti del concorso. Ma per il debitore persona fisica che ottiene l’esdebitazione il risultato pratico è la liberazione, perché i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, interessi compresi. La parte di verità che il condono dimentica è la posizione del fideiussore e dei debiti esclusi dall’esdebitazione.

È vero che il Fisco ha una posizione particolare: i suoi crediti spesso sono privilegiati, e le sanzioni non accessorie a debiti estinti restano fuori dall’esdebitazione. Ma l’agente della riscossione è un creditore concorsuale come gli altri, deve insinuarsi e provare il credito, e i suoi interessi seguono le regole generali.

È vero, infine, che il debitore non gestisce più i beni compresi nella liquidazione: lo fa il liquidatore. Ma il debitore resta parte attiva della verifica dei crediti, con la possibilità di presentare osservazioni nei termini.

Anche il confronto con le altre procedure contiene un fondo di verità che va maneggiato con cura. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore esiste una moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati, con interessi legali: secondo quanto riportato da ItaliaOggi, Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 ha chiarito che la moratoria non riduce i crediti privilegiati o ipotecari ma ne sospende il pagamento, e che gli interessi continuano a maturare nel biennio. È una regola che riguarda la ristrutturazione, non la liquidazione controllata: chi la applica per analogia alla liquidazione rischia di confondere due meccanismi diversi. In entrambi i casi, però, vale lo stesso insegnamento: i creditori garantiti non perdono il diritto agli interessi, lo vedono solo regolato.

Ricomposti così, i frammenti danno un quadro coerente: la procedura protegge la massa dei creditori dall’aumento del passivo chirografario, rispetta le garanzie nei limiti del codice civile e, alla fine, offre al debitore meritevole la liberazione dai residui.

Mito contro realtà, in sintesi

La tabella mette uno accanto all’altro i sette miti e la regola corretta. È uno strumento di orientamento: ogni riga rinvia alla sezione in cui il punto è sviluppato, con le norme e le pronunce di riferimento. Le regole riportate valgono per la liquidazione controllata secondo il testo del CCII vigente nell’ottobre 2026; per i casi concreti, specialmente quando ci sono mutui ipotecari, fideiussioni o carichi fiscali rilevanti, il calcolo va fatto voce per voce sui documenti, perché le eccezioni pesano più della regola.

Il mito Come stanno le cose
In procedura i debiti crescono come prima Per i chirografari gli interessi sono sospesi ai soli effetti del concorso dal deposito della domanda (art. 268 c.5 CCII)
Il blocco scatta solo con la sentenza Nella liquidazione controllata conta il deposito della domanda, purché la procedura si apra
La sospensione vale anche per la banca con ipoteca I crediti con ipoteca, pegno o privilegio sono esclusi dalla sospensione
L’ipotecario prende tutti gli interessi del contratto Tre annualità al tasso enunciato, poi saggio legale fino alla vendita (art. 2855 c.c.); l’eccedenza è chirografaria
Gli interessi sospesi sono condonati La sospensione non estingue; libera l’esdebitazione, con salvezza di fideiussori e debiti esclusi (art. 278 c.6-7)
Le cartelle maturano sanzioni e mora Nessuna nuova sanzione per il decorso del tempo; interessi secondo le regole generali; AdER si insinua come gli altri
La mora insinuata non si contesta Stato passivo con osservazioni nei termini; mora oltre soglia non dovuta (Cass. SU 19597/2020)

Quindi è vero che…?

Quindi è vero che, se entro in liquidazione controllata, la finanziaria del prestito personale non può più aggiungere interessi?
Sì, ai fini della procedura. Dal deposito della domanda gli interessi sul credito chirografario non entrano più nel passivo né nei riparti. Restano possibili richieste verso eventuali garanti e, in assenza di esdebitazione, verso il debitore dopo la chiusura.

Quindi è vero che la banca del mutuo continua a far correre la mora?
Dipende da che cosa si intende. Il credito ipotecario non è soggetto alla sospensione, ma la prelazione copre gli interessi convenzionali solo per tre annualità e, dopo, solo gli interessi al saggio legale fino alla vendita. La mora al tasso contrattuale non è coperta dall’ipoteca per il periodo successivo all’apertura; l’eccedenza concorre come chirografaria.

Quindi è vero che mio padre, che ha firmato la fideiussione, è protetto come me?
No. La sospensione opera solo nel concorso del debitore principale, e l’esdebitazione fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 comma 6 CCII). Il garante può ricevere richieste comprensive degli interessi; la sua posizione va valutata separatamente, eventualmente con uno strumento di regolazione proprio.

Quindi è vero che, dopo l’esdebitazione, le multe e le sanzioni spariscono?
Dipende. Le sanzioni accessorie a debiti estinti seguono la sorte del debito principale; restano invece escluse dall’esdebitazione le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti, oltre agli obblighi di mantenimento e ai risarcimenti da illecito extracontrattuale (art. 278 comma 7 CCII).

Quindi è vero che, se la mia domanda viene respinta, gli interessi restano comunque bloccati?
No. La sospensione si riferisce al concorso: se la procedura non si apre, non c’è concorso, e il debito torna a seguire le regole ordinarie, interessi compresi. Ecco perché la completezza della domanda e della relazione dell’OCC è decisiva.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna collegata al mito che smentisce o ridimensiona. Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate; quando la fonte non indica la sezione, non la indichiamo.

  1. Cass. Sez. VI, ord. n. 8979 del 5 maggio 2016. Principio: dopo l’apertura della procedura gli interessi sui crediti chirografari sono sospesi, mentre sui crediti privilegiati continuano a decorrere al tasso legale ordinario; gli interessi moratori commerciali maturati prima dell’apertura restano dovuti al tasso del D.Lgs. 231/2002. Rilevanza: smonta il mito n. 1 e chiarisce il mito n. 7 (la data di riferimento divide due regimi).

  2. Cass. n. 22954 del 21 ottobre 2020. Principio: il creditore ipotecario ha prelazione sugli interessi convenzionali dell’annata in corso e delle due precedenti e sugli interessi legali fino alla vendita; dopo la vendita gli interessi sono sospesi. Rilevanza: ridimensiona i miti n. 3 e n. 4.

  3. Cass. n. 4927 del 2 marzo 2018. Principio: il secondo comma dell’art. 2855 c.c. riguarda gli interessi corrispettivi, il terzo i moratori, collocati solo al tasso legale; nelle procedure concorsuali il riferimento al pignoramento diventa riferimento all’apertura. Rilevanza: smentisce il mito n. 4 sulla mora “a tasso pieno”.

  4. Cass. n. 29601 del 10 novembre 2025. Principio: la misura legale degli interessi richiamata nella disciplina concorsuale è quella generale dell’art. 1284 c.c., non quella di leggi speciali. Rilevanza: fissa il “saggio legale” del mito n. 4.

  5. Cass. n. 3839 del 12 febbraio 2024. Principio: nell’accertamento del passivo la nota di iscrizione ipotecaria è documento indispensabile per provare la garanzia. Rilevanza: miti n. 4 e n. 7, perché la prelazione sugli interessi presuppone il tasso enunciato e documentato.

  6. Cass. n. 8696 del 29 aprile 2015. Principio: i limiti dei commi secondo e terzo dell’art. 2855 c.c. si applicano anche all’espropriazione per credito fondiario. Rilevanza: mito n. 4, anche il creditore fondiario non ha interessi illimitati in prelazione (in senso diverso, in passato, Cass. n. 10297/2009).

  7. Cass. Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: mito n. 4, distingue il privilegio processuale dall’estensione della prelazione agli interessi.

  8. Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore, pur prededucibile, non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: miti n. 3 e n. 4, la ripartizione del ricavato della casa segue regole precise da verificare nel riparto.

  9. Cass. Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020. Principio: la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori; oltre soglia non è dovuta la mora pattuita, ma restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti; il debitore può chiedere l’accertamento anche se il tasso applicato in concreto è inferiore. Rilevanza: smonta il mito n. 7.

  10. Cass. Sez. I ord. n. 960 del 15 gennaio 2025. Principio: la sospensione dei termini dell’emergenza Covid sposta in avanti il decorso della prescrizione per la durata della sospensione, anche per i crediti dell’agente della riscossione insinuati al passivo. Rilevanza: mito n. 6, i crediti da cartella sono verificati nello stato passivo come gli altri.

  11. Cass. Sez. I ord. n. 22074/2025. Principio: per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: mito n. 2, il blocco degli interessi dipende da una domanda ammissibile, non da un giudizio sulla condotta.

  12. Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: mito n. 2, senza una domanda ammissibile non c’è concorso e non c’è sospensione.

  13. Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio: nella ristrutturazione del consumatore la moratoria fino a due anni non riduce i crediti privilegiati, ne sospende il pagamento, e gli interessi continuano a maturare nel biennio. Rilevanza: mito n. 3, conferma per contrasto che i garantiti non perdono gli interessi, ma la regola riguarda un’altra procedura.

  14. Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: mito n. 5, la liberazione dagli interessi passa per un provvedimento la cui stabilità va curata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti e non dalle impressioni. Ecco che cosa facciamo, concretamente:

  1. Ricostruiamo il passivo alla data del deposito: per ogni creditore distinguiamo capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora e spese maturati fino al giorno in cui la domanda sarà depositata.
  2. Classifichiamo ogni credito: chirografario, ipotecario, pignoratizio, privilegiato generale o speciale, perché da questa classificazione dipende se gli interessi si fermano o continuano a correre.
  3. Verifichiamo la nota di iscrizione ipotecaria: controlliamo se il tasso è enunciato e quale somma è iscritta, per stabilire quali interessi possono essere collocati in prelazione nei limiti dell’art. 2855 c.c.
  4. Ricalcoliamo gli interessi del creditore garantito: tre annualità al tasso convenzionale, poi saggio legale fino alla vendita, e individuiamo l’eccedenza che deve concorrere come chirografaria.
  5. Accertiamo il rispetto delle soglie antiusura sui tassi corrispettivi e di mora, con il supporto dello staff in diritto bancario.
  6. Scomponiamo le cartelle voce per voce (imposte, sanzioni, interessi, oneri) e verifichiamo notifiche e prescrizioni, con i commercialisti dello staff.
  7. Prepariamo le osservazioni al progetto di stato passivo nei quindici giorni previsti, contestando interessi successivi al deposito, collocazioni non dovute e moratori oltre soglia.
  8. Valutiamo la posizione dei fideiussori e dei coobbligati, che la sospensione e l’esdebitazione non proteggono, e studiamo con loro lo strumento più adatto.
  9. Curiamo l’istanza di esdebitazione e la documentazione sulla meritevolezza, individuando i debiti che resteranno esclusi (mantenimento, illeciti, sanzioni non accessorie).
  10. Seguiamo i reclami e le impugnazioni su stato passivo ed esdebitazione, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno come l’organismo valuta l’attivo, redige la relazione e attesta i costi della procedura permette di impostare la domanda in modo che il deposito produca davvero l’effetto sospensivo, senza il rischio di una dichiarazione di inammissibilità. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente poi di controllare tassi, mora e cartelle con lo stesso rigore con cui li controllerebbe il liquidatore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne che fanno perdere i termini. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella liquidazione controllata il conteggio degli interessi è insieme una questione giuridica e una questione contabile.

In chiusura

Gli interessi, nella liquidazione controllata, non corrono come prima: per i debiti chirografari si fermano, ai fini della procedura, dal deposito della domanda; per i crediti garantiti continuano, ma entro i limiti precisi del codice civile; e per il debitore persona fisica meritevole, l’esdebitazione rende inesigibile ciò che resta, con le eccezioni dei fideiussori e dei debiti esclusi. Le cartelle non hanno corsie speciali, e la mora oltre soglia si contesta anche nel passivo.

L’informazione corretta è la prima difesa: sapere quali interessi si fermano e quali no è ciò che permette di scegliere il momento giusto per depositare e di controllare i conti dei creditori.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il tema degli interessi nella liquidazione controllata si governa con le competenze certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce la procedura dal lato di chi la istruisce; come coordinatore dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, verifica tassi, mora e cartelle; come cassazionista, segue le contestazioni fino all’ultimo grado.

📩 Prima di decidere, fai controllare i tuoi conteggi: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO