Come Si Continua A Pagare Il Mutuo Nella Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

Chi presenta una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha quasi sempre una preoccupazione precisa: la casa. Più esattamente, il mutuo che grava sulla casa in cui vive con la famiglia. La legge consente di continuare a pagare le rate del mutuo alle scadenze originarie anche mentre il resto dei debiti viene ristrutturato. Lo consente però a condizioni rigide, che si giocano su un momento preciso: il giorno in cui la domanda viene depositata in tribunale.

Il problema è operativo prima che teorico. Bisogna sapere quali rate pagare, quando pagarle, se servono autorizzazioni, come comportarsi con la banca e che cosa succede se, a piano omologato, una rata salta. Il rischio principale è perdere la protezione dell’abitazione per un errore di gestione delle rate: un arretrato non autorizzato prima del deposito, oppure un inadempimento dopo l’omologazione che apre la strada alla revoca del piano.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il sovraindebitamento è l’ambito in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con una qualifica specifica: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che attesta il piano e ne vigila l’esecuzione, cioè proprio la fase in cui si decide se le rate del mutuo vengono pagate in modo corretto. Il rapporto con la banca mutuante richiede inoltre una lettura del contratto di finanziamento, che lo Studio svolge con lo staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avvocato.

📩 Se stai valutando una ristrutturazione e hai un mutuo sulla prima casa, contattaci ora: i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano in fondo all’articolo.

Il quadro normativo: che cosa prevede l’art. 67, comma 5, CCII

Sul piano normativo la disciplina si trova nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), agli artt. 67 e seguenti, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo strumento con cui il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi. Il contenuto del piano è libero: può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, in qualsiasi forma (art. 67, comma 1).

All’interno di questa libertà, il comma 5 introduce una regola dedicata al mutuo sulla casa. È possibile prevedere nel piano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se il debitore, alla data di deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni, oppure se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a quella data.

La norma va scomposta in quattro elementi.

  1. Oggetto: il contratto di mutuo garantito da ipoteca. Non un qualsiasi finanziamento, ma un mutuo assistito da garanzia reale.
  2. Bene: l’ipoteca deve essere iscritta sull’abitazione principale del debitore. Una seconda casa, un immobile locato o un locale commerciale non rientrano nella previsione.
  3. Effetto: le rate a scadere vengono pagate alla scadenza convenuta nel contratto. Il piano di ammortamento originario resta in piedi per il futuro.
  4. Condizione: alternativamente, regolarità dei pagamenti alla data del deposito della domanda, oppure autorizzazione del giudice a pagare l’arretrato per capitale e interessi.

Va precisato che il comma 5 descrive una facoltà del debitore, non un obbligo e nemmeno un diritto della banca. La formula usata dal legislatore è “è possibile prevedere”. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza di omologa del 16 gennaio 2026 (R.G. 132/2025), lo ha detto in modo esplicito: la banca titolare di un mutuo fondiario in regolare ammortamento chiedeva che il proprio credito restasse fuori dal piano proprio in forza del comma 5; il Tribunale ha respinto la tesi, qualificando la norma come “mera possibilità” e ammettendo invece il trattamento del credito ipotecario secondo il comma 4.

La ratio

La ratio del comma 5 è conservativa. In una procedura concorsuale la regola generale è che i debiti anteriori alla domanda vengano soddisfatti solo nei modi e nei tempi del piano, nel rispetto della parità di trattamento tra creditori. Pagare in modo ordinario un creditore anteriore, mentre gli altri vengono falcidiati, è in linea di principio un’anomalia. Il comma 5 la consente per un solo rapporto, il mutuo sulla prima casa, perché la perdita dell’abitazione è il costo sociale più alto di un sovraindebitamento. La condizione della regolarità, o dell’autorizzazione, serve a evitare che il debitore usi la procedura per riattivare a spese degli altri creditori un rapporto già compromesso.

Distinzione da istituti affini

La disciplina prevede, nello stesso articolo, un secondo strumento che spesso viene confuso con il comma 5: il trattamento dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari secondo il comma 4. In base a quest’ultimo i creditori muniti di prelazione possono essere soddisfatti in misura non integrale, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene, secondo l’attestazione dell’OCC. Il piano può inoltre prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il loro pagamento, con interessi al tasso legale.

Le due strade sono alternative e producono effetti opposti sul contratto.

Aspetto Art. 67, comma 5 Art. 67, comma 4
Che cosa succede al mutuo Prosegue con il piano di ammortamento originario Il credito della banca viene inserito nel piano e rideterminato
Importo pagato alla banca Integrale, rata per rata Può essere inferiore al credito, non sotto il valore di liquidazione
Tempi Scadenze contrattuali Quelli del piano, con possibile moratoria fino a due anni dall’omologazione
Condizione Regolarità alla data del deposito o autorizzazione per l’arretrato Attestazione OCC sul confronto con la liquidazione
Quando conviene Credito residuo inferiore o vicino al valore della casa Credito residuo superiore al valore della casa

Un esempio concreto aiuta a distinguere. Un debitore ha un mutuo residuo di 62.300 euro su una casa stimata 98.000 euro: la banca, in liquidazione, recupererebbe per intero. Ridurre il suo credito è impossibile, e la prosecuzione ordinaria del mutuo ex comma 5 è la soluzione naturale. Un altro debitore ha un mutuo residuo di 71.800 euro su una casa stimata 55.000 euro: la banca, in liquidazione, non recupererebbe tutto. Qui il comma 4 consente di riconoscere al creditore ipotecario una percentuale, come accaduto nel caso deciso a Brindisi, dove il piano prevedeva il pagamento dell’85% al creditore ipotecario e il trattamento della parte residua come chirografaria.

Requisiti e termini da rispettare

In termini operativi, l’applicazione del comma 5 dipende da una serie di condizioni che vanno verificate una per una prima di depositare la domanda.

1. Lo status di consumatore e il sovraindebitamento

La procedura è riservata al consumatore, cioè alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e richiede uno stato di sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c) ed e), CCII, richiamati anche dal Tribunale di Messina nella sentenza n. 36/2025). Il mutuo per l’acquisto della prima casa è un tipico debito “da consumatore”.

2. L’ipoteca sull’abitazione principale

Il comma 5 riguarda solo il mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale. Occorre verificare che l’immobile sia effettivamente la dimora del debitore e del nucleo familiare alla data della domanda. La residenza anagrafica è un indizio importante, ma conta la situazione effettiva.

3. La regolarità dei pagamenti alla data del deposito

È la condizione più delicata. La legge fissa la verifica a una data precisa: il deposito della domanda. Se in quel momento tutte le rate scadute risultano pagate, il debitore può proseguire il mutuo senza altre formalità. Nella sentenza n. 36/2025 del 28 agosto 2025, il Tribunale di Messina ha applicato proprio questa prima ipotesi: le rate erano state tutte regolarmente corrisposte alla data del ricorso, e i debitori hanno mantenuto l’abitazione proseguendo i pagamenti.

Una rata scaduta e non pagata il giorno del deposito basta a far cadere la prima ipotesi del comma 5. A quel punto resta solo la seconda: l’autorizzazione del giudice.

4. L’autorizzazione al pagamento dell’arretrato

Se il debitore non è in regola, il comma 5 resta applicabile solo se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto alla data del deposito. L’autorizzazione va chiesta: non è automatica. La sede naturale è la domanda stessa, con l’indicazione dell’importo esatto dell’arretrato, della provvista con cui verrà pagato e dei tempi.

5. La sostenibilità complessiva del piano

La prosecuzione del mutuo assorbe una parte del reddito. Il piano deve quindi dimostrare che, pagate le rate e garantite le spese di mantenimento della famiglia, resta una quota da destinare agli altri creditori, e che questa quota è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel caso di Messina il Tribunale ha valorizzato la convenienza del piano rispetto alla liquidazione, che avrebbe comportato costi di vendita, deprezzamento dell’immobile e spese di locazione per la famiglia.

6. La meritevolezza

Il giudice verifica che il sovraindebitamento non sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, richiamato dal Tribunale di Brindisi). La gestione del mutuo fa parte di questa valutazione: un debitore che smette di pagare le rate per accumulare liquidità prima della domanda espone il piano a contestazioni.

Tabella dei termini

Termine o momento Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Regolarità delle rate Data di deposito della domanda Condizione di legge (art. 67, c. 5) Senza regolarità serve l’autorizzazione del giudice per l’arretrato
Autorizzazione a pagare l’arretrato Richiesta con la domanda, decisa dal giudice Condizione alternativa (art. 67, c. 5) Senza autorizzazione il mutuo non può proseguire ex comma 5
Rate a scadere Scadenze del contratto di mutuo Obbligo previsto dal piano Il mancato pagamento è inadempimento del piano
Moratoria per i creditori ipotecari (alternativa) Fino a due anni dall’omologazione Termine massimo (art. 67, c. 4) Oltre i due anni il piano non è conforme
Relazioni dell’OCC al giudice Ogni sei mesi durante l’esecuzione Adempimento periodico (art. 71) L’inadempimento emerge e viene segnalato al giudice
Impugnazione della sentenza di omologa Dalla sentenza Perentorio (art. 51) Decorso il termine, la sentenza non è più impugnabile
Revoca dell’omologazione In presenza dei presupposti di legge Rimedio (art. 72) Il piano perde efficacia e la tutela della casa cade

Il termine più critico è il primo: la fotografia dei pagamenti al giorno del deposito. Tutta la strategia sul mutuo si costruisce intorno a quella data. Per l’impugnazione della sentenza resta ferma la regola generale per cui il periodo di sospensione feriale dei termini va dal 1° al 31 agosto, con le eccezioni che il CCII prevede per i propri procedimenti: il punto va verificato in concreto prima di contare i giorni.

La procedura passo per passo, dalla preparazione all’esecuzione

La procedura si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica (art. 67, comma 6). Il tribunale competente è, in linea generale, quello del luogo in cui il consumatore ha il centro dei propri interessi principali, che per una persona fisica coincide di regola con la residenza. Di seguito la sequenza, con attenzione specifica alle rate del mutuo.

Passo 1. Ricostruzione del mutuo prima di ogni altra cosa

Prima di rivolgersi all’OCC conviene ottenere dalla banca il piano di ammortamento aggiornato, il conteggio del debito residuo, l’estratto delle rate pagate e di quelle eventualmente insolute, con gli interessi di mora maturati. Occorre anche verificare chi è oggi il creditore: molti mutui sono stati ceduti o cartolarizzati e gestiti da un servicer. La domanda va indirizzata al titolare effettivo del credito.

Passo 2. Scelta tra comma 5 e comma 4

Con la stima dell’immobile si confrontano il debito residuo e il valore della casa. Se il debito è inferiore o vicino al valore, la prosecuzione del mutuo ex comma 5 è in genere la strada più lineare. Se il debito supera nettamente il valore, il comma 4 può consentire una riduzione. Questa scelta va fatta con l’OCC, perché è l’Organismo ad attestare il confronto con la liquidazione.

Passo 3. Messa in regola o richiesta di autorizzazione

Se ci sono rate arretrate, le soluzioni sono due. La prima è sanare l’arretrato prima del deposito, con risorse proprie o di familiari, in modo che alla data della domanda il debitore risulti in regola. La seconda è depositare la domanda con l’arretrato in essere e chiedere al giudice l’autorizzazione a pagarlo. Non si deve mai pagare l’arretrato dopo il deposito senza autorizzazione, pensando di “sistemare” la posizione: si tratterebbe di un pagamento di un debito anteriore fuori dalle regole della procedura.

Passo 4. Redazione della proposta e del piano

La domanda contiene l’elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, la consistenza del patrimonio, gli atti straordinari compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli stipendi e le altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2). Per il mutuo il piano deve indicare in modo espresso: la scelta del comma 5, la rata mensile, la durata residua dell’ammortamento, la situazione dei pagamenti alla data della domanda, l’eventuale richiesta di autorizzazione con l’importo dell’arretrato distinto tra capitale e interessi.

Passo 5. Relazione dell’OCC

L’OCC redige la relazione che accompagna la domanda. Per il mutuo verifica la regolarità dei pagamenti o l’entità dell’arretrato, la sostenibilità della rata rispetto al reddito, la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. Una relazione che non affronta il mutuo in modo puntuale è un punto debole che la banca o gli altri creditori possono sfruttare.

Passo 6. Deposito e apertura

Il ricorso viene depositato in tribunale. Il giudice, se la domanda è ammissibile, apre la procedura con decreto e può adottare misure protettive, tra cui la sospensione delle procedure esecutive individuali che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70). Nel caso di Brindisi, per esempio, la domanda era stata depositata il 5 settembre 2025 e il decreto di apertura era intervenuto il 6 novembre 2025.

Passo 7. Il pagamento delle rate tra deposito e omologazione

È la fase su cui si concentrano i dubbi pratici. Se il piano sceglie il comma 5, le rate che scadono dopo il deposito sono “rate a scadere”: vanno pagate alla scadenza contrattuale, senza interruzioni. Il debitore non deve sospendere i pagamenti in attesa dell’omologa. Interrompere le rate durante la procedura, quando il piano prevede la prosecuzione del mutuo, smentisce il piano stesso e lo rende contestabile già prima dell’udienza. Se invece il piano sceglie il comma 4, le rate del mutuo smettono di essere dovute nella forma originaria: il credito della banca viene pagato secondo i tempi del piano. In questo caso è opportuno comunicare alla banca, tramite l’OCC o il legale, che il credito è trattato nel piano, per evitare segnalazioni e solleciti fondati su un presupposto errato.

Passo 8. Osservazioni dei creditori e omologazione

I creditori possono presentare osservazioni. La banca mutuante, se il comma 5 è applicato correttamente, riceve di norma un trattamento integrale e ha poco interesse a opporsi. Può però contestare la regolarità dei pagamenti, l’entità dell’arretrato o la qualificazione dell’immobile come abitazione principale. Il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e, in presenza di contestazioni, la convenienza rispetto alla liquidazione, e omologa il piano con sentenza.

Passo 9. Esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC

Dopo l’omologa il debitore esegue il piano; l’OCC vigila sull’esatto adempimento e riferisce al giudice con relazioni semestrali (art. 71, richiamato dal Tribunale di Messina). Le rate del mutuo restano parte integrante del piano: il loro pagamento è uno degli adempimenti che l’OCC controlla.

Passo 10. Chiusura e fine dell’ammortamento

Il piano di ristrutturazione ha una durata propria, che spesso è più breve dell’ammortamento residuo. Quando il piano viene eseguito e la procedura si chiude, il mutuo prosegue fino alla scadenza naturale come un normale rapporto contrattuale. Nel caso di Brindisi la sentenza di omologa ha disposto anche la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva affidata all’OCC.

Il punto in cui si sbaglia più spesso è la confusione tra le due strade: debitori che indicano il comma 5 e poi smettono di pagare, oppure che scelgono il comma 4 e continuano a pagare la rata piena, sottraendo risorse agli altri creditori in violazione del piano.

Esempi di calcolo e di applicazione

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, utili a verificare il funzionamento della regola. Non descrivono casi reali.

Esempio 1. Debitore in regola: prosecuzione del mutuo e calcolo della quota per gli altri creditori

Dati di partenza:

  • mutuo ipotecario sull’abitazione principale, debito residuo 87.340,52 euro, rata mensile 612,38 euro con scadenza il giorno 5 di ogni mese;
  • altri debiti chirografari (prestiti personali e carte revolving) per 41.870,16 euro;
  • reddito netto mensile del nucleo 2.143,00 euro;
  • spese di mantenimento indicate nel piano 1.236,00 euro;
  • tutte le rate del mutuo pagate fino a quella del 5 ottobre 2026 compresa;
  • domanda depositata martedì 3 novembre 2026.

Verifica della condizione: alla data del 3 novembre 2026 l’ultima rata scaduta è quella del 5 ottobre, pagata. Il debitore è in regola: si applica la prima ipotesi del comma 5, senza bisogno di autorizzazione.

Calcolo della disponibilità mensile:

  • 2.143,00 − 1.236,00 = 907,00 euro disponibili;
  • 907,00 − 612,38 (rata mutuo) = 294,62 euro destinabili agli altri creditori.

Durata del piano ipotizzata: 84 mesi.

  • 294,62 × 84 = 24.748,08 euro complessivi;
  • ipotizzando costi della procedura in prededuzione (compenso OCC e spese) per 3.180,00 euro, restano 21.568,08 euro per i chirografari;
  • percentuale di soddisfazione dei chirografari: 21.568,08 / 41.870,16 = circa 51,5%.

Gestione delle rate: la prima rata successiva al deposito scade sabato 5 dicembre 2026. Per prudenza il debitore programma l’addebito in modo che il pagamento risulti eseguito entro la scadenza e comunque non oltre lunedì 7 dicembre 2026, primo giorno lavorativo successivo. Le rate proseguono senza interruzioni prima e dopo l’omologa.

Esito: la banca mutuante riceve il 100% alle scadenze contrattuali; gli altri creditori ricevono circa il 51,5% in sette anni. Il confronto con la liquidazione va attestato dall’OCC.

Esempio 2. Tre rate arretrate, richiesta di autorizzazione e una rata saltata in esecuzione

Dati di partenza:

  • mutuo ipotecario sull’abitazione principale, rata 548,91 euro con scadenza il giorno 5 di ogni mese;
  • rate non pagate: 5 agosto 2026 (mercoledì), 5 settembre 2026 (sabato, con addebito slittato a lunedì 7 settembre), 5 ottobre 2026 (lunedì);
  • domanda depositata lunedì 9 novembre 2026.

Verifica della condizione: alla data del deposito il debitore non è in regola. La prima ipotesi del comma 5 non si applica. Il piano chiede quindi al giudice l’autorizzazione a pagare l’arretrato.

Calcolo dell’arretrato da indicare nella domanda:

  • tre rate × 548,91 = 1.646,73 euro;
  • interessi di mora calcolati dalla banca alla data del deposito, ipotesi: 27,46 euro;
  • totale arretrato per capitale e interessi: 1.674,19 euro.

La rata del 5 novembre 2026 (giovedì) è scaduta prima del deposito: se non è stata pagata entro il 9 novembre va aggiunta all’arretrato, portandolo a 2.223,10 euro più i relativi interessi. Il piano deve indicare la cifra esatta alla data del deposito, non una stima.

Provvista: il piano prevede che l’arretrato sia pagato con un contributo di un familiare, documentato con dichiarazione di impegno, entro trenta giorni dall’autorizzazione.

Sviluppo successivo, ipotesi: il piano viene omologato giovedì 18 marzo 2027. Il debitore paga regolarmente fino alla rata di aprile, ma la rata di mercoledì 5 maggio 2027 non viene pagata. In questa ipotesi:

  • l’OCC rileva l’inadempimento nel controllo periodico e lo segnala nella relazione al giudice;
  • il debitore, se la mancata rata dipende da un evento temporaneo, ha interesse a sanarla subito, per esempio entro venerdì 4 giugno 2027, e a documentare la causa;
  • se l’inadempimento si ripete o diventa strutturale, i creditori o gli altri soggetti legittimati possono chiedere la revoca dell’omologazione (art. 72), con il rischio di perdere la tutela dell’abitazione.

Esito: l’arretrato pre-domanda non impedisce la prosecuzione del mutuo, purché sia autorizzato e pagato secondo il piano. Una singola rata saltata dopo l’omologa non comporta automaticamente la revoca, ma è un segnale che va gestito subito.

Casi particolari

La regola generale funziona bene quando il mutuo è uno, intestato al solo debitore, sulla casa in cui vive. Nella realtà le situazioni sono spesso diverse.

Mutuo cointestato con un coniuge che non presenta domanda

Se il mutuo è cointestato e solo uno dei due coniugi accede alla procedura, l’altro resta obbligato in solido verso la banca secondo il contratto. La prosecuzione ex comma 5 riguarda il piano del debitore in procedura; il coobbligato non beneficia degli effetti del piano. Quando entrambi sono sovraindebitati, i coniugi conviventi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (art. 66), come accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Messina con la sentenza n. 36/2025. La scelta tra domanda singola e domanda familiare cambia la gestione delle rate e va fatta all’inizio.

Immobile che non è abitazione principale

Il comma 5 non si applica al mutuo su una seconda casa o su un immobile locato a terzi. Per questi finanziamenti il credito ipotecario va trattato secondo il comma 4, con il limite del valore di liquidazione del bene. La conseguenza pratica è che il debitore non può continuare a pagare le rate di quel mutuo alle scadenze contrattuali come se nulla fosse: il credito va inserito nel piano e soddisfatto secondo le sue regole.

Esecuzione immobiliare già in corso

Spesso la banca ha già avviato il pignoramento della casa quando il debitore deposita la domanda. In questa situazione le rate arretrate sono di solito numerose e il contratto può essere stato risolto con decadenza dal beneficio del termine. La prosecuzione del mutuo ex comma 5 presuppone un contratto ancora in essere: se la banca ha già risolto il contratto, occorre valutare con attenzione se il rapporto possa essere ripristinato attraverso l’autorizzazione al pagamento dell’arretrato o se sia più realistico il trattamento del credito ai sensi del comma 4. Il giudice può comunque disporre, con il decreto di apertura, la sospensione delle procedure esecutive che pregiudicano la fattibilità del piano.

Credito ceduto a un fondo o gestito da un servicer

Se il mutuo è stato ceduto, il creditore è il cessionario. Le rate vanno pagate a lui, sulle coordinate da lui comunicate, e la domanda va notificata a lui. Pagare alla banca originaria dopo la notifica della cessione espone al rischio di un pagamento non liberatorio, che nel contesto della procedura si traduce in una rata formalmente non pagata.

Moratoria biennale come alternativa

Il comma 4 consente una moratoria fino a due anni dall’omologazione per i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, ha chiarito che durante la moratoria il debitore può non effettuare alcun pagamento, né per capitale né per interessi, e che non è necessario che il creditore venga soddisfatto per intero entro i due anni. Per chi ha bisogno di respiro immediato, la moratoria può essere preferibile alla prosecuzione ex comma 5. Si tratta però di una strada diversa: il mutuo non prosegue alle scadenze originarie.

Morte del debitore e successione

Se il consumatore muore, l’erede che accetta con beneficio d’inventario non può presentare una domanda di ristrutturazione dei debiti del defunto. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025: l’erede non può sostituirsi al defunto e non è in stato di sovraindebitamento, perché il beneficio d’inventario impedisce che l’insolvenza del defunto si trasmetta al suo patrimonio. Per il mutuo sulla casa ereditata valgono quindi le regole ordinarie della successione e del contratto.

Rinegoziazione o surroga del mutuo durante la procedura

Capita che, dopo il deposito, la banca proponga una rinegoziazione della rata o che il debitore riceva un’offerta di surroga da un altro istituto. Sul piano pratico, ogni modifica del piano di ammortamento incide sui numeri su cui il piano è stato costruito: una rata più bassa libera risorse, una durata più lunga aumenta gli interessi complessivi, una nuova garanzia può cambiare la posizione dei creditori. Prima di firmare qualsiasi accordo con la banca durante la procedura, il debitore deve informare l’OCC e valutare con il proprio legale se la modifica richieda una comunicazione al giudice o una modifica del piano. Un accordo concluso in autonomia, anche se in apparenza favorevole, può essere letto dagli altri creditori come un atto che altera l’equilibrio del piano omologato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la gestione del mutuo partendo dalla data del deposito e dalle verifiche che l’Organismo svolgerà su quel rapporto.

Domande frequenti sulle rate del mutuo nella ristrutturazione

Devo continuare a pagare il mutuo dopo aver depositato la domanda?

Dipende dalla strada scelta nel piano. Se il piano applica l’art. 67, comma 5, sì: le rate a scadere vanno pagate alle scadenze del contratto, prima e dopo l’omologazione, senza interruzioni. Se invece il piano tratta il credito della banca secondo il comma 4, le rate originarie non sono più dovute in quella forma e la banca viene pagata nei tempi e nella misura previsti dal piano. Il punto va chiarito nella domanda, perché comportamenti incoerenti con il piano sono contestabili dai creditori.

Ho due rate arretrate: posso ancora salvare la casa con il comma 5?

Sì, ma non con la prima ipotesi della norma, che richiede la piena regolarità alla data del deposito. Si può usare la seconda: chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. In alternativa si può sanare l’arretrato prima del deposito. Quello che non si deve fare è pagare l’arretrato dopo il deposito senza autorizzazione. L’importo va indicato nella domanda con precisione, distinguendo capitale e interessi, e va indicata la provvista con cui sarà pagato.

La banca può pretendere che il mutuo resti fuori dal piano?

No. Il comma 5 è una facoltà del debitore. Il Tribunale di Brindisi, nella sentenza del 16 gennaio 2026, ha respinto la richiesta di una banca che voleva il credito fuori dal piano proprio in base a questa norma, e ha ammesso il trattamento del credito ipotecario secondo il comma 4, con pagamento non integrale, perché il valore dell’immobile era inferiore al credito. La banca può contestare il piano, ma non imporre la prosecuzione del contratto.

Cosa succede se salto una rata dopo l’omologa?

Una rata saltata è un inadempimento del piano. L’OCC, che vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice ogni sei mesi, lo rileva. Una singola rata recuperata subito e giustificata da un evento temporaneo difficilmente porta a conseguenze gravi, ma va sanata e documentata. Inadempimenti ripetuti possono condurre alla revoca dell’omologazione ai sensi dell’art. 72, con la perdita degli effetti del piano. La regola pratica è comunicare subito la difficoltà all’OCC, senza attendere i solleciti.

La rata del mutuo riduce quello che posso offrire agli altri creditori?

Sì. La rata del mutuo proseguito si sottrae al reddito disponibile, insieme alle spese di mantenimento della famiglia. Ciò che resta è destinato agli altri creditori e ai costi della procedura. Per questo il piano deve dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione: nel caso di Messina il Tribunale ha valorizzato i costi di vendita, il deprezzamento dell’immobile e le spese di locazione che la famiglia avrebbe dovuto sostenere in caso di perdita della casa.

Posso usare il comma 5 se la casa è intestata a me ma ci vive solo mio figlio?

È un caso limite. La norma richiede che l’ipoteca sia iscritta sull’abitazione principale del debitore, non di un familiare. Se il debitore vive altrove, il presupposto manca e il credito va trattato secondo il comma 4. Se il debitore vi abita effettivamente insieme al figlio, il requisito può sussistere. Conta la situazione reale alla data della domanda, da documentare con residenza, utenze e ogni altro elemento utile.

Il quadro giurisprudenziale sul mutuo nella ristrutturazione

Le pronunce raccolte di seguito sono quelle verificate su fonti lette in questa sede. Per ciascuna si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema delle rate del mutuo. I provvedimenti di merito sono sentenze di omologa pubblicate dai tribunali.

1. Tribunale di Brindisi, sentenza di omologa del 16 gennaio 2026 (R.G. 132/2025)

Principio. L’art. 67, comma 5, CCII esprime una mera possibilità per il debitore e non un obbligo; quando ricorrono i presupposti del comma 4, il credito garantito da ipoteca sulla prima casa può essere soddisfatto in misura non integrale, anche se il mutuo era in regolare ammortamento.

Rilevanza. È la pronuncia più utile per i rapporti con la banca. Chiarisce che il creditore mutuante non può pretendere la prosecuzione del contratto ex comma 5 per sottrarsi al piano. Nel caso il valore nominale del credito superava la stima dell’immobile; il piano prevedeva il pagamento dell’85% al creditore ipotecario e la degradazione a chirografo della parte residua. La sentenza ha inoltre ritenuto che una durata del piano di poco oltre quattordici anni non incida sulla fattibilità giuridica, pur rilevando ai fini della convenienza, e ha giudicato congrue spese di mantenimento di 1.150 euro mensili per un nucleo monoreddito di quattro persone. Dati utili per chi deve calibrare la rata del mutuo rispetto al reddito disponibile. Il Tribunale ha anche osservato, a proposito di un secondo finanziamento, che il creditore avrebbe potuto verificare il merito creditizio consultando la banca dati di cui all’art. 124-bis TUB.

2. Tribunale di Messina, II Sezione civile, sentenza n. 36/2025 del 28 agosto 2025 (RPU n. 3/2025)

Principio. Quando i debitori, alla data del ricorso, sono in regola con le rate del mutuo sull’unica abitazione e il piano prevede il pagamento integrale del creditore ipotecario, è legittimo escludere l’immobile dalla liquidazione e proseguire il mutuo ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII.

Rilevanza. È l’applicazione lineare della prima ipotesi del comma 5: regolarità alla data del deposito, prosecuzione delle rate, conservazione della casa. La sentenza richiama anche l’obbligo dei debitori di eseguire il piano sotto la vigilanza dell’OCC con relazioni semestrali al giudice, cioè il meccanismo di controllo che rende rilevante ogni rata non pagata dopo l’omologa. Riconosce inoltre la possibilità per i coniugi conviventi di presentare un unico progetto e valuta la meritevolezza attribuendo la sovraesposizione a una valutazione superficiale del merito creditizio da parte dei finanziatori. Durata di otto anni ritenuta ragionevole; falcidia dei chirografari al 31% giustificata dal confronto con la liquidazione.

3. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026

Principio. La moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII, nel testo modificato, è un periodo di sospensione o differimento del pagamento di capitale e interessi ai creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari: durante quel periodo il debitore può non pagare nulla, e non è necessario che il creditore sia soddisfatto integralmente entro i due anni né che i pagamenti inizino prima della fine del periodo.

Rilevanza. Delimita l’alternativa al comma 5. Chi non riesce a sostenere la rata piena del mutuo può valutare il trattamento del credito ipotecario nel piano con moratoria, sapendo che la Corte ne ha dato una lettura ampia. La scelta va però fatta consapevolmente, perché la moratoria esclude la prosecuzione del mutuo alle scadenze originarie e incide sul rapporto con la banca.

4. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025

Principio. L’erede che accetta con beneficio d’inventario l’eredità di un consumatore non è legittimato a proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto: non può agire in sua vece e non si trova in stato di sovraindebitamento, perché il beneficio d’inventario impedisce che l’insolvenza del defunto si trasferisca a lui.

Rilevanza. Rileva per il caso, frequente, del mutuo sulla casa familiare quando il mutuatario muore durante la crisi. La procedura è personale: gli eredi non possono “proseguire” la ristrutturazione del defunto per conservare il mutuo, e la sorte del finanziamento segue le regole ordinarie.

Come leggere insieme queste pronunce

Le quattro decisioni tracciano un percorso coerente. Il Tribunale di Messina mostra il funzionamento ordinario del comma 5: debitore in regola, mutuo proseguito, casa conservata. Il Tribunale di Brindisi chiarisce che la norma è nella disponibilità del debitore e non della banca, e che il comma 4 resta applicabile anche a un mutuo in regolare ammortamento quando il valore della casa è inferiore al credito. La Cassazione, con l’ordinanza del 2026, amplia gli spazi del comma 4 attraverso la moratoria. La sentenza del 2025 ricorda infine che la procedura è legata alla persona del debitore.

Ne deriva un’indicazione operativa. La decisione su come pagare il mutuo non è un dettaglio del piano, ma la sua scelta strutturale. Va presa sulla base di tre dati: la regolarità dei pagamenti alla data del deposito, il rapporto tra debito residuo e valore dell’immobile, la sostenibilità della rata nel lungo periodo. Va precisato che le sentenze di merito citate non affrontano in modo espresso la procedura di autorizzazione al pagamento delle rate scadute né le conseguenze dell’inadempimento dopo l’omologa: su questi profili il riferimento resta il testo degli artt. 67, 71 e 72 CCII, e la prassi dei singoli tribunali va verificata caso per caso.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la gestione del mutuo nel piano

Lo Studio interviene su tutta la sequenza, dalla verifica iniziale all’eventuale impugnazione. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la posizione del mutuo: chiediamo alla banca o al servicer il piano di ammortamento, il conteggio del residuo e l’estratto delle rate, e verifichiamo chi è oggi il titolare del credito.
  2. Fissiamo la data del deposito in funzione delle rate: individuiamo il giorno in cui depositare la domanda per far coincidere la fotografia dei pagamenti con una posizione regolare, quando possibile.
  3. Confrontiamo debito residuo e valore della casa: con la stima dell’immobile verifichiamo se conviene il comma 5 o il comma 4, anche con moratoria biennale.
  4. Quantifichiamo l’arretrato al centesimo: distinguiamo capitale e interessi scaduti alla data del deposito e predisponiamo la richiesta di autorizzazione al giudice, indicando la provvista.
  5. Analizziamo il contratto di mutuo con lo staff bancario: controlliamo clausole, interessi, eventuale risoluzione già intimata e decadenza dal beneficio del termine.
  6. Predisponiamo il ricorso e il piano: scriviamo la parte dedicata al mutuo in modo che la scelta sia espressa e coerente con il resto della proposta.
  7. Dialoghiamo con l’OCC: forniamo all’Organismo la documentazione necessaria per attestare regolarità, sostenibilità e convenienza.
  8. Gestiamo i rapporti con la banca durante la procedura: comunichiamo la scelta del piano, rispondiamo a solleciti e contestazioni, interveniamo sulle osservazioni del creditore.
  9. Assistiamo il debitore nella fase esecutiva: in caso di rata saltata analizziamo la causa, la comunichiamo all’OCC e lavoriamo per prevenire una domanda di revoca.
  10. Impugniamo o difendiamo la sentenza di omologa: seguiamo il reclamo e l’eventuale giudizio fino in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’esperienza di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere in concreto i controlli che l’Organismo svolge sulle rate del mutuo, sia nella relazione iniziale sia nelle relazioni semestrali durante l’esecuzione. La qualifica di cassazionista garantisce poi continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i primi sul piano e sul contratto di mutuo, i secondi sui flussi di reddito, sulle spese di mantenimento e sulla sostenibilità della rata nel tempo.

In sintesi: come si continua a pagare il mutuo

Il mutuo sulla prima casa può proseguire alle scadenze originarie se il debitore è in regola alla data del deposito o se il giudice lo autorizza a pagare l’arretrato. Dopo il deposito le rate a scadere vanno pagate senza interruzioni, prima e dopo l’omologa, sotto la vigilanza dell’OCC. La banca non può imporre la prosecuzione del contratto: quando il valore della casa è inferiore al credito, il comma 4 consente un trattamento diverso, anche con moratoria. Una rata saltata in esecuzione va sanata subito, perché gli inadempimenti ripetuti aprono la strada alla revoca.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce le verifiche che l’Organismo compie sul mutuo dalla domanda fino all’ultima relazione semestrale. Il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di leggere il contratto di finanziamento e gestire il confronto con la banca.

📩 Hai una domanda di ristrutturazione da preparare o una rata del mutuo che non riesci a pagare? Scrivici oggi stesso: tutti i contatti dello Studio sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO