Dopo L’esdebitazione Si Viene Cancellati Dalla CRIF?

Hai chiuso la liquidazione controllata, il tribunale ha dichiarato l’esdebitazione, i creditori non possono più chiederti quei soldi. Poi chiedi una carta di credito o un piccolo finanziamento per l’auto e ti senti rispondere che “risulti ancora in CRIF”. È una delle sorprese più amare per chi ha appena ottenuto il suo nuovo inizio. La risposta breve è questa: no, l’esdebitazione non cancella in automatico le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia privati, e nessuna norma dice in modo espresso come vadano trattati i debiti esdebitati. La risposta completa, invece, dipende da chi sei.

Non esiste una risposta unica: il destino della tua segnalazione dipende dal tuo profilo, dal tipo di debito e da come quel debito si è chiuso. Due esempi lampo. Un dipendente con tre prestiti personali esdebitato dopo una liquidazione controllata si trova davanti una questione aperta: il suo debito è “regolarizzato” o no? Chi invece aveva chiuso un prestito con un saldo e stralcio prima di entrare nella procedura ha una regola molto più chiara, già applicata dal Garante privacy. Il coniuge che aveva firmato una fideiussione, poi, scopre che l’esdebitazione del marito o della moglie non lo libera affatto.

In questa guida trovi prima le regole comuni (come funzionano CRIF, Experian e CTC, quali tempi di conservazione prevede il Codice di condotta, quali diritti hai), poi sei profili: il dipendente con prestiti personali, l’ex imprenditore con fidi e leasing, il debitore incapiente, il coniuge garante, chi ha fatto un saldo e stralcio prima della procedura e chi ha ancora in corso una cessione del quinto.

Perché ne parliamo noi. La segnalazione in un sistema di informazione creditizia è l’ultimo tratto della strada del sovraindebitamento: arriva dopo il piano o la liquidazione, dopo il decreto di esdebitazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi segue queste procedure dall’interno, dalla relazione iniziale fino al decreto. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, la materia in cui ricadono i rapporti con banche, finanziarie e gestori delle banche dati.

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Le regole che valgono per tutti: come funziona una banca dati creditizia privata

Che cosa sono CRIF, Experian e CTC

Quando si dice “sono in CRIF” si usa il nome del gestore più noto per indicare un’intera categoria: i sistemi di informazione creditizia (SIC) gestiti da società private. Banche e finanziarie che vi aderiscono, i “partecipanti”, comunicano ogni mese i dati delle richieste di finanziamento e dei rapporti in corso: importi, rate, pagamenti puntuali, ritardi, insoluti. Quando qualcuno chiede un nuovo prestito, il partecipante consulta il sistema per valutarne l’affidabilità. In Italia i gestori principali sono CRIF, Experian e CTC.

Il SIC non decide nulla. Non “boccia” nessuno e non mette nessuno in una lista nera. Conserva e mette a disposizione informazioni che arrivano da altri. Da qui una conseguenza pratica che vale per ogni profilo: i dati li inserisce, li aggiorna e li corregge il partecipante che li ha comunicati, cioè la banca o la finanziaria. Il Codice di condotta lo dice in modo esplicito: le modifiche e le cancellazioni sono fatte dal partecipante, oppure dal gestore su richiesta del partecipante, anche dopo una richiesta dell’interessato o un ordine del giudice o del Garante (art. 5, c. 5). Il partecipante aggiorna i dati con cadenza mensile (art. 5, c. 7).

Il Codice di condotta: approvato nel 2019, operativo dal 2022

La disciplina di riferimento è il “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”. Le date vanno messe in fila, perché sul punto circola molta confusione:

  • il Garante per la protezione dei dati personali lo ha approvato con il provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, ma con efficacia subordinata all’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (art. 19 del Codice);
  • con la deliberazione del 6 ottobre 2022 (doc. web n. 9818201, comunicato stampa del 4 novembre 2022) il Garante ha accreditato l’Organismo di monitoraggio e approvato in via definitiva il Codice, che diventa efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il testo, quindi, è quello del 2019; la sua piena operatività risale all’approvazione definitiva del 2022. Il Codice ha sostituito il vecchio “codice deontologico” del 2004, che molte sentenze e molti siti citano ancora. Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, nella decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, lo dice chiaramente: l’art. 5, c. 6, del Codice 2019 ha sostituito l’art. 4, c. 7, del codice del 2004.

I tempi di conservazione: la tabella da tenere a mente

I tempi sono fissati dall’art. 7 e dall’Allegato 2 del Codice. Sono il cuore di tutta la questione.

Tipo di dato Per quanto tempo resta nel SIC Da quando si conta
Richiesta di finanziamento in istruttoria non oltre 180 giorni dalla presentazione della richiesta
Richiesta rifiutata o rinunciata fino a 90 giorni dall’aggiornamento mensile
Ritardi fino a due rate o due mesi, poi regolarizzati 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Ritardi oltre due rate o due mesi, poi regolarizzati 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Inadempimenti non regolarizzati non oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto (o dall’ultimo aggiornamento per altri eventi rilevanti)
Tetto massimo per i non regolarizzati 60 mesi dalla scadenza del rapporto
Rapporti positivi (pagati regolarmente) non oltre 60 mesi dalla cessazione del rapporto

Per i dati regolarizzati, il comma 3 dell’Allegato 2 aggiunge una condizione: la cancellazione avviene alla scadenza dei 12 o 24 mesi se nel frattempo non sono stati registrati nuovi ritardi o inadempimenti. Il comma 8 prevede poi che una copia ad accesso limitato possa restare per verifiche, modelli e statistiche anche dopo il periodo di conservazione: quei dati non sono visibili ai partecipanti che valutano una nuova richiesta.

La parola chiave: “regolarizzazione”

Tutto ruota intorno a una definizione. L’art. 2, c. 2, lett. b), del Codice definisce la regolarizzazione come l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, senza che residuino perdite o importi per il creditore, e precisa che vi si può arrivare anche attraverso transazioni o concordati, compresi quelli conclusi tramite gli organismi di composizione della crisi. Se il debito è regolarizzato, valgono i 12 o 24 mesi dalla registrazione. Se non lo è, si applicano i 36 mesi dalla scadenza del contratto, fino a un massimo di 60.

Ora guarda il testo dell’art. 278, c. 1, del Codice della crisi: l’esdebitazione “consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. La legge parla di inesigibilità e di crediti “insoddisfatti”, non di estinzione con soddisfazione del creditore. Il Codice di condotta, d’altra parte, nomina espressamente i concordati e gli OCC tra le vie della regolarizzazione. Le due regole non si parlano: nessuna norma e nessuna decisione che abbiamo potuto verificare dice come vada classificato un debito esdebitato. È una questione aperta, e chi la presenta come risolta, in un senso o nell’altro, non ti sta dicendo tutto.

Le due letture possibili

  • Lettura restrittiva (quella che normalmente applicano gli intermediari). L’esdebitazione rende il credito non più esigibile, ma il creditore resta insoddisfatto e registra una perdita. Non c’è “estinzione” nel senso del Codice di condotta: il dato resta un inadempimento non regolarizzato, conservato fino a 36 mesi dalla scadenza contrattuale e mai oltre 60.
  • Lettura favorevole al debitore. L’esdebitazione chiude il rapporto con un provvedimento del tribunale, all’esito di una procedura che il Codice di condotta stesso considera idonea a regolarizzare (i concordati e gli OCC sono citati espressamente). Continuare a rappresentare la posizione come un insoluto ancora esigibile è un dato non aggiornato, e il GDPR impone che i dati siano esatti e aggiornati. Il Garante, del resto, ha già equiparato alla regolarizzazione una chiusura con perdita per il creditore, il saldo e stralcio (provvedimento del 27 gennaio 2021, doc. web n. 9547248).

Tra le due letture c’è almeno un punto fermo: anche nella lettura restrittiva, il partecipante deve aggiornare lo stato della posizione, perché il dato che descrive un credito ancora esigibile, dopo il decreto, non è più esatto. La richiesta di aggiornamento è quindi sempre possibile; la cancellazione anticipata è la parte discutibile.

I tuoi diritti e le strade per farli valere

Puoi esercitare i diritti del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) sia verso il partecipante che ha comunicato il dato sia verso il gestore del SIC (art. 9, c. 1, del Codice); il gestore non applica il diritto alla portabilità. La risposta deve arrivare entro un mese, prorogabile di due mesi per richieste complesse o numerose, con avviso all’interessato. Nella richiesta vanno indicati i dati identificativi, come il codice fiscale (art. 9, c. 2). Se servono verifiche ulteriori presso il partecipante, il gestore inserisce per il primo mese un’indicazione nel SIC e poi limita il trattamento, sospendendo la visualizzazione dei dati contestati (art. 9, c. 5).

Se la risposta non arriva o non ti soddisfa, le strade sono tre:

  1. Organismo di monitoraggio: verifica che partecipanti e gestori rispettino il Codice e gestisce i reclami; ci si può rivolgere direttamente a lui se si ritiene che un mancato credito dipenda da inesattezze nei SIC;
  2. reclamo al Garante privacy, che conserva tutte le sue competenze, compresa la vigilanza sull’Organismo;
  3. ricorso al giudice ordinario, anche per il risarcimento del danno.

C’è poi una quarta via, molto usata quando il problema nasce dalla banca: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che può ordinare all’intermediario di cancellare le segnalazioni illegittime. Lo ha fatto, per esempio, il Collegio di Milano con la decisione n. 2297 del 28 febbraio 2025.

Il preavviso: la contestazione che spesso vale più dell’esdebitazione

Prima di discutere del decreto, conviene sempre guardare all’inizio della storia. L’art. 5, c. 6, del Codice di condotta stabilisce che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dall’invio del preavviso all’interessato. L’Allegato 1 indica come idonei l’invio postale tracciato o certificato e, per i canali concordati con il cliente, le telefonate registrate, gli avvisi nell’area riservata o i messaggi tracciabili; i messaggi inviati sui canali concordati si presumono ricevuti, salvo che il destinatario provi di non averli potuti ricevere senza sua colpa.

Per i sistemi che trattano solo dati negativi c’è una regola ulteriore: i dati del primo ritardo diventano accessibili non prima di centoventi giorni dalla scadenza del pagamento, o dopo quattro rate mensili non pagate (Allegato 2, c. 7, lett. a).

Perché questa verifica conta tanto anche per chi è esdebitato? Perché se il preavviso manca, la segnalazione è illegittima dall’origine, e la sua cancellazione non dipende dalla soluzione della questione aperta sull’esdebitazione. Il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione n. 4632/2023, ha precisato che un preavviso tardivo sana solo le segnalazioni successive alla sua ricezione: quelle anteriori vanno cancellate. Nella stessa decisione, per due preavvisi il registro di spedizione riportava “tracciatura non disponibile”, e la ricezione non è stata considerata provata. Chi ha accumulato ritardi su più rapporti, negli anni che precedono la procedura, ha quasi sempre almeno una segnalazione da verificare sotto questo profilo.

Che cosa scrivere nella richiesta di aggiornamento

Una richiesta generica (“vi chiedo di cancellarmi dalla CRIF”) ha poche possibilità. Una richiesta costruita bene contiene almeno questi elementi:

  • i dati identificativi dell’interessato, con il codice fiscale, e il riferimento al rapporto (numero di contratto, se disponibile, o almeno tipo di finanziamento e data);
  • l’indicazione del provvedimento: decreto di esdebitazione, sentenza di omologa del piano, decreto dell’art. 283, con la data e il tribunale, e la prova che è definitivo;
  • la richiesta principale: trattare la posizione come regolarizzata, con il termine di 12 o 24 mesi dalla registrazione, motivando con la definizione dell’art. 2 del Codice di condotta e con l’orientamento del Garante sul saldo e stralcio;
  • la richiesta subordinata: aggiornare comunque lo stato del rapporto, perché la rappresentazione di un credito ancora esigibile non è più esatta;
  • la richiesta di accesso ai dati trattati, se non è già stata fatta, e l’indicazione del termine di un mese per la risposta;
  • gli allegati: copia del provvedimento, eventuale visura del registro delle imprese, documento di identità.

La stessa richiesta va inviata al partecipante che ha segnalato e, per conoscenza, al gestore del SIC. Conserva la prova dell’invio: è il punto di partenza di qualunque reclamo successivo.

E la Centrale Rischi della Banca d’Italia?

È un’altra cosa, e conviene non confonderla. La Centrale dei rischi è un sistema pubblico gestito dalla Banca d’Italia: il Codice di condotta la esclude dal proprio ambito (premessa n. 11) e la sua disciplina sta nelle istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 139/1991). Soglie, durate e contestazioni seguono regole proprie, che trattiamo in una guida dedicata. Qui basta ricordare che lo stesso debito può comparire sia in Centrale Rischi sia in un SIC privato, e ciascuna segnalazione va gestita con le sue regole.

Se sei un dipendente con prestiti personali

La tua situazione

Hai uno stipendio fisso, magari non basso, ma negli anni si sono sommati il prestito per l’auto, quello per ristrutturare casa, una carta revolving e un finanziamento per l’elettronica. A un certo punto le rate hanno superato quello che restava a fine mese, e sono cominciati i ritardi. Poi la procedura: un piano del consumatore, oppure, se il piano non era sostenibile, una liquidazione controllata chiusa con l’esdebitazione. Sei il profilo più comune, e proprio per questo la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: i tuoi debiti sono quasi tutti finanziamenti al consumo, cioè esattamente il terreno dei SIC privati.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, ogni prestito è un “rapporto” distinto nel SIC, con la sua data di scadenza contrattuale. Questo conta moltissimo, perché nella lettura restrittiva il termine di 36 mesi si calcola dalla scadenza contrattuale di ciascun rapporto, non dalla data del decreto di esdebitazione. Un prestito che doveva finire nel 2026 e uno che doveva finire nel 2030 avranno destini diversi, anche se l’esdebitazione è unica.

La strada che hai percorso, poi, fa la differenza:

  • piano del consumatore omologato ed eseguito (art. 67 CCII): il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Il pagamento della percentuale prevista, all’esito di una procedura che passa per l’OCC, è la situazione più vicina alla “regolarizzazione tramite concordati e organismi di composizione della crisi” descritta dall’art. 2 del Codice di condotta. Qui l’argomento per i 12 o 24 mesi è forte;
  • liquidazione controllata chiusa con esdebitazione (artt. 268 e 282 CCII): i beni e la quota di stipendio eccedente il mantenimento vanno ai creditori, poi il tribunale dichiara l’esdebitazione per il residuo. Qui la questione aperta si presenta in pieno.

La regola più importante per te: il decreto di esdebitazione non arriva da solo alla banca dati. Devi essere tu a chiedere a ciascun partecipante di aggiornare la posizione, allegando il decreto. Per il consumatore il decreto è pubblicato nell’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282, c. 1), ma nessuna norma prevede che il gestore del SIC lo acquisisca.

I numeri

Prendi un dipendente con un netto di 1.740 € al mese e tre rapporti segnalati:

  • prestito personale di 18.430 €, scadenza contrattuale 15 luglio 2027;
  • carta revolving con un debito di 3.210 €, senza scadenza fissa (il dato si aggiorna mese per mese);
  • finanziamento finalizzato di 2.860 €, scaduto il 30 giugno 2026.

Liquidazione controllata aperta il 13 ottobre 2025, chiusa con decreto che dichiara l’esdebitazione il 10 marzo 2027. Per il prestito personale, nella lettura restrittiva, il dato può restare fino al 15 luglio 2030 (36 mesi dalla scadenza) e mai oltre il 15 luglio 2032 (60 mesi). Per il finanziamento finalizzato, già scaduto, i 36 mesi corrono dal 30 giugno 2026. Nella lettura favorevole, se la banca registra l’aggiornamento il 20 aprile 2027, i dati negativi dovrebbero sparire dopo 24 mesi, il 20 aprile 2029, a condizione che non si registrino nuovi ritardi.

Un dettaglio: il reclamo contro il decreto di esdebitazione si propone entro 30 giorni (art. 282, c. 3). Se il decreto è comunicato il 10 marzo 2027, il termine scade il 9 aprile 2027. La sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti regolati dal Codice della crisi (art. 9, c. 1, CCII): i termini corrono anche in agosto. Prima che il decreto sia definitivo, la richiesta di aggiornamento è più debole.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è dare per scontata la cancellazione e chiedere un nuovo finanziamento troppo presto: ogni richiesta rifiutata resta visibile fino a 90 giorni e si somma alle segnalazioni ancora presenti. C’è poi il rischio dei ritardi nuovi: per i dati regolarizzati la cancellazione a 12 o 24 mesi vale solo se nel frattempo non si registrano altri ritardi (Allegato 2, c. 3). Un’unica rata pagata tardi dopo l’esdebitazione può allungare tutto.

Un altro rischio, meno evidente: la revolving. Se la banca chiude la carta solo dopo il decreto, la “scadenza” del rapporto può essere fissata in una data successiva, e i 36 mesi partono da lì.

Le mosse giuste

  1. Fai accesso ai dati presso CRIF, Experian e CTC: è gratuito e la risposta deve arrivare entro un mese. Solo così sai quali partecipanti hanno segnalato e con quali date.
  2. Aspetta che il decreto diventi definitivo (30 giorni dalla comunicazione senza reclami) e procurati la copia.
  3. Scrivi a ciascun partecipante chiedendo l’aggiornamento dello stato del rapporto e, in via principale, il trattamento come posizione regolarizzata, con il decreto allegato.
  4. Se il partecipante non risponde entro un mese, valuta Organismo di monitoraggio, Garante o ABF.
  5. Non chiedere nuovo credito finché non hai verificato l’esito delle richieste.

Giurisprudenza dedicata

Sul tuo caso specifico, l’esdebitazione del consumatore e i SIC, non abbiamo trovato decisioni con estremi certi. Sono utili però due principi vicini. Il primo è quello del Garante sul saldo e stralcio (27 gennaio 2021): una chiusura con perdita per il creditore è comunque una regolarizzazione. Il secondo riguarda il preavviso: la decisione ABF Milano n. 2297 del 28 febbraio 2025 ha ordinato la cancellazione di una segnalazione in CRIF perché l’intermediario non aveva provato di aver inviato il preavviso; se in passato i tuoi ritardi sono stati segnalati senza preavviso, la contestazione può partire da lì, a prescindere dall’esdebitazione.

Se sei un ex imprenditore con fidi, leasing e finanziamenti aziendali

La tua situazione

Avevi una ditta individuale, o eri socio di una società di persone. Avevi un conto con un fido, un anticipo fatture, magari un leasing per il furgone o i macchinari, e accanto a questi i finanziamenti personali che servivano a tappare i buchi. L’attività ha chiuso, è arrivata la liquidazione (controllata se eri un imprenditore minore, giudiziale se superavi le soglie) e infine l’esdebitazione. Per chi è nella tua posizione, il quadro delle segnalazioni è doppio: i fidi e gli affidamenti bancari finiscono soprattutto in Centrale Rischi, mentre leasing, noleggi e prestiti personali compaiono nei SIC privati.

Cosa cambia per te

Primo punto: le tutele del Codice di condotta valgono anche per te, se sei una persona fisica. Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, ha affermato che l’obbligo di preavviso prima della segnalazione si applica anche alle persone fisiche che non sono consumatori, come gli imprenditori individuali, perché il preavviso è una condizione di liceità del trattamento ai sensi del GDPR. Il Collegio ha dato conto anche dell’orientamento contrario della Cassazione (ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021), che limitava il preavviso al credito ai consumatori.

Secondo punto: il Codice di condotta comprende nella nozione di “rapporto” non solo il credito in senso stretto, ma anche il noleggio a lungo termine, il leasing operativo e le cessioni di crediti (art. 2, c. 2, lett. a). Il leasing del furgone, quindi, è un rapporto segnalabile e segue gli stessi tempi.

Terzo punto: la pubblicità del decreto. Se sei passato per la liquidazione giudiziale, il decreto di esdebitazione è iscritto nel registro delle imprese (art. 281, c. 4); se eri in liquidazione controllata come imprenditore, lo stesso vale per il decreto dell’art. 282, c. 1. Nella liquidazione giudiziale, inoltre, con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della procedura (art. 278, c. 1): un effetto che riguarda la tua capacità di ripartire, non le banche dati. La regola più importante per te: devi gestire separatamente Centrale Rischi e SIC privati, e nei SIC ogni rapporto (leasing, prestito, carta aziendale intestata a te) ha la sua scadenza e il suo calcolo.

Se eri socio illimitatamente responsabile di una società di persone, l’esdebitazione della società ha efficacia anche nei tuoi confronti (art. 278, c. 5), e i requisiti dell’art. 280 vanno verificati anche su di te (art. 278, c. 4).

I numeri

Ipotesi: ex titolare di ditta individuale con scoperto di conto di 47.300 € (segnalato in Centrale Rischi), leasing operativo di un furgone con un residuo insoluto di 12.880 € (segnalato in un SIC) e prestito personale di 9.640 € (segnalato in un SIC). Liquidazione controllata aperta, chiusa e seguita da esdebitazione. Il leasing aveva scadenza contrattuale il 31 marzo 2026: nella lettura restrittiva il dato può restare fino al 31 marzo 2029, con il tetto dei 60 mesi al 31 marzo 2031. Lo scoperto di conto segue invece le regole della Centrale Rischi, diverse e da verificare a parte.

Centrale Rischi e SIC: perché per te il doppio binario è decisivo

Quando torni a chiedere credito, magari per una nuova attività, la banca consulta entrambe le fonti. La Centrale Rischi le dice quanto sei esposto verso il sistema bancario e se ci sono sofferenze; il SIC privato le racconta la tua storia di pagamento su prestiti, leasing e carte. Le due informazioni si sommano nella valutazione del merito creditizio, ma ciascuna ha un suo gestore, regole proprie e propri canali di contestazione. Una richiesta di aggiornamento inviata solo a uno dei due sistemi lascia intatta l’altra metà del problema.

Per l’ex imprenditore c’è un’ulteriore cautela: le posizioni intestate alla ditta individuale sono intestate a te, con il tuo codice fiscale, e quindi compaiono nelle stesse banche dati delle tue posizioni personali. Se invece eri socio di una società, la società ha una sua posizione e tu ne hai un’altra, come garante o come socio illimitatamente responsabile: anche qui servono richieste distinte.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è concentrarti sulla Centrale Rischi e dimenticare i SIC privati, o il contrario. Molti ex imprenditori chiedono “la cancellazione dalla CRIF” quando il problema vero, per un nuovo fido, è la Centrale Rischi, e viceversa chi vuole una carta personale si scontra con il SIC. Un secondo rischio riguarda le condizioni dell’esdebitazione: l’art. 280 esclude chi ha fatto “ricorso abusivo al credito” o ha distratto l’attivo. Se il decreto viene negato o revocato, la questione SIC non si pone nemmeno.

Le mosse giuste

  1. Chiedi l’accesso sia ai SIC privati sia alla Centrale Rischi: sono richieste diverse, a soggetti diversi.
  2. Distingui i rapporti personali da quelli dell’impresa, e ricostruisci per ciascuno data di scadenza e ultimo aggiornamento.
  3. Verifica i preavvisi: se le segnalazioni nei SIC sono partite senza preavviso provato, la decisione ABF n. 4632/2023 ti riguarda direttamente.
  4. Allega alla richiesta di aggiornamento la visura del registro delle imprese con l’iscrizione del decreto.
  5. Se hai già un nuovo progetto d’impresa, valuta i tempi: la ripartenza con nuova finanza va programmata sul calendario delle segnalazioni.

Giurisprudenza dedicata

Per il socio di società di persone, la Cass. ord. n. 15359 del 31 maggio 2023, in regime di legge fallimentare, ha letto le cause ostative all’esdebitazione come tassative, richiamando la direttiva UE 2019/1023 sul nuovo inizio; il principio è utile come argomento di contesto per sostenere che il nuovo inizio deve essere effettivo. La Cass., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024, ha chiarito che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII non contiene più un requisito di soddisfazione minima dei creditori. Attenzione infine al regime transitorio: per la Cass., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025, chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo.

Se sei un debitore incapiente

La tua situazione

Non hai beni, non hai uno stipendio che superi quello che serve per vivere, e non hai prospettive concrete di guadagnare di più. Magari sei disoccupato, o hai una pensione bassa, o lavori con un contratto part-time. Per te il Codice della crisi ha previsto una strada particolare: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), che si ottiene senza liquidazione, senza dare nulla ai creditori, una sola volta nella vita. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo debito non è passato per nessuna procedura di riparto, e per tre anni può tornare esigibile se sopravvengono utilità.

Cosa cambia per te

L’art. 283, c. 1, dice che il debitore persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti del c. 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non contano come utilità.

Per i SIC privati questo ha due conseguenze. La prima: nella lettura restrittiva, il tuo caso è ancora più lontano dalla “regolarizzazione”, perché il creditore non ha ricevuto nulla. La seconda: per tre anni il debito non è definitivamente chiuso, e un intermediario potrebbe sostenere che il dato “insoluto” non è inesatto finché il triennio non è decorso. La regola più importante per te: il decreto dell’art. 283 va comunque portato ai partecipanti, perché descrive un debito che oggi non è esigibile, ma la richiesta di cancellazione anticipata è più difficile che negli altri profili.

C’è anche una questione aperta che ti riguarda direttamente: se all’incapiente si applichino le esclusioni dell’art. 278, c. 7 (mantenimento e alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie). Una lettura dice sì, perché l’art. 278 sta tra le disposizioni generali e l’art. 283 non lo deroga; il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). Un’altra lettura dice no, perché l’art. 278, c. 1, parla di crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”. Nessuna pronuncia ha chiuso il punto: per prudenza, considera a rischio quei debiti.

I numeri

Il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto serve al mantenimento tuo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 283, c. 2). Con l’assegno sociale 2026 (importo provvisorio di 7.101,12 € annui, circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), le soglie sono circa:

  • 1 componente: 10.651,68 €;
  • 2 componenti: 16.723,14 €;
  • 3 componenti: 21.729,43 €;
  • 4 componenti: 26.203,13 €.

Sul modo di fare il confronto (prima o dopo la deduzione delle spese reali di mantenimento) le letture dei tribunali non coincidono. Esempio: decreto di esdebitazione dell’incapiente del 12 febbraio 2026, comunicato il 16 febbraio 2026: il reclamo si propone entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283, c. 8), quindi entro il 18 marzo 2026. Il triennio di vigilanza dell’OCC sulle utilità sopravvenute termina intorno al 12 febbraio 2029. Una carta di credito con debito di 2.470 € e scadenza contrattuale 31 marzo 2028, nella lettura restrittiva, può restare nel SIC fino al 31 marzo 2031.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la revoca del beneficio: il decreto indica il termine entro cui devi presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283, c. 7). Il testo parla di dichiarazione “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: depositala sempre. Se il beneficio viene revocato, la discussione sulle banche dati perde senso. Un secondo rischio: poiché i finanziamenti non sono utilità, potresti pensare che chiedere un prestito sia innocuo. Non lo è per i SIC: ogni richiesta lascia traccia.

Le mosse giuste

  1. Rispetta il calendario delle dichiarazioni annuali fissato nel decreto.
  2. Fai l’accesso ai SIC appena il decreto è definitivo, per sapere chi ti ha segnalato.
  3. Chiedi l’aggiornamento dello stato dei rapporti allegando il decreto, e chiedi in subordine almeno l’annotazione dell’esdebitazione.
  4. Riproponi la richiesta di cancellazione alla fine del triennio, quando il debito non può più tornare esigibile: in quel momento l’argomento a tuo favore è più solido.

Per questo profilo l’esperienza di un Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, conta doppio: l’esdebitazione dell’incapiente passa interamente dall’OCC, dalla domanda fino alla vigilanza triennale.

Giurisprudenza dedicata

La Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’art. 283 per gli stessi debiti; ha anche ritenuto inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto di diniego. Sulla ricorribilità dei decreti, la Cass. ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 è indicata dalle rassegne come in contrasto con la n. 30108/2025: il punto resta da seguire.

Se sei il coniuge (o il familiare) che ha firmato da garante

La tua situazione

Il prestito era di tuo marito, di tua moglie, di un figlio. Tu hai firmato come garante o come coobbligato, perché la banca lo chiedeva e sembrava una formalità. Ora lui o lei ha ottenuto l’esdebitazione, e ti aspetti che la storia sia finita per tutti e due. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e conviene saperlo subito.

Cosa cambia per te

L’art. 278, c. 6, CCII è netto: sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. L’esdebitazione libera il debitore principale, non chi ha garantito per lui. Il creditore che non ha incassato nella procedura può rivolgersi a te per l’intero residuo, nei limiti della garanzia che hai firmato.

Per le banche dati la conseguenza è speculare. Se sei censito nel SIC come garante o coobbligato del rapporto, la tua posizione non cambia per effetto del decreto altrui: anzi, se dopo l’esdebitazione il creditore ti chiede di pagare e tu non paghi, possono nascere segnalazioni a tuo nome per un debito che non è più esigibile dal debitore principale. La regola più importante per te: l’esdebitazione del familiare non ti cancella dalle banche dati e non ti libera dal debito; per chiudere la tua posizione serve una soluzione tua.

Le soluzioni possibili sono tre. Puoi trattare con il creditore un saldo e stralcio della tua garanzia (e qui vale il profilo che trovi più avanti). Puoi verificare se la garanzia è valida ed efficace: le fideiussioni bancarie hanno una loro casistica di contestazioni, che richiede l’analisi del contratto. Oppure, se anche tu sei sovraindebitato, puoi accedere a tua volta a una procedura: il Codice della crisi consente anche procedure familiari per i membri della stessa famiglia, e in molti casi conviene impostare fin dall’inizio un’unica strategia per entrambi.

Perché il decreto del familiare non basta

Può sembrare ingiusto, ma la logica della legge è chiara. La garanzia esiste proprio per proteggere il creditore dal rischio che il debitore principale non paghi; se l’esdebitazione del debitore liberasse anche il garante, la garanzia perderebbe la sua funzione nel momento esatto in cui serve. Per questo il legislatore ha scritto la riserva dell’art. 278, c. 6, e una regola analoga vale nel concordato minore, che non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, c. 5).

C’è poi un risvolto che pochi considerano. Se paghi al posto del familiare esdebitato, il tuo eventuale credito di regresso verso di lui nasce da una garanzia firmata prima della procedura, e rischia quindi di ricadere anch’esso negli effetti dell’esdebitazione: è un punto da valutare caso per caso con il professionista. In pratica, il peso economico tende a restare su di te. Proprio per questo, nelle famiglie in cui entrambi i coniugi sono esposti, la strategia va costruita insieme e per tempo: una procedura per uno solo dei due, senza pensare all’altro, sposta il problema senza risolverlo.

Sul fronte delle banche dati, ricorda che i tuoi diritti di accesso, rettifica e cancellazione sono personali: il familiare esdebitato non può esercitarli per te, e la sua richiesta di aggiornamento non modifica la tua posizione di garante.

I numeri

Ipotesi: prestito di 22.600 € intestato al coniuge, con te come fideiussore. Nella liquidazione controllata del coniuge il creditore ha ricevuto 3.170 €. Residuo non soddisfatto: 19.430 €. Dopo il decreto di esdebitazione del coniuge, il creditore ti chiede 19.430 €. Se raggiungi un accordo e paghi 7.920 € a saldo e stralcio, la tua posizione, per l’orientamento del Garante del 2021, può essere trattata come regolarizzata: 24 mesi dalla registrazione dell’accordo, se i ritardi avevano superato le due rate. Se non paghi e non trovi un accordo, nei tuoi confronti i dati possono restare fino a 36 mesi dalla scadenza contrattuale, con il tetto dei 60.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è scoprire di essere esposto quando il familiare è già esdebitato e tu non hai più margini per una procedura comune. Un secondo rischio: il creditore, che nella procedura del coniuge aveva un credito concorsuale, con te non ha alcun vincolo concorsuale. Può agire con decreto ingiuntivo e pignoramento. Un terzo rischio è pratico: molti garanti non sanno di essere censiti, perché la segnalazione era legata al rapporto del debitore principale. L’accesso ai dati è l’unico modo per saperlo.

Le mosse giuste

  1. Fai subito l’accesso ai SIC a tuo nome: devi sapere se e come sei censito.
  2. Recupera il contratto di garanzia e fallo analizzare: tipo di garanzia, importo massimo, clausole.
  3. Valuta con il professionista la procedura comune prima che il familiare depositi la domanda, se sei anche tu in difficoltà.
  4. Se tratti, fallo per iscritto e chiedi che l’accordo indichi espressamente l’estinzione della tua posizione, così da poterlo usare per l’aggiornamento nel SIC.

Giurisprudenza dedicata

Non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi sul rapporto tra esdebitazione del debitore principale e segnalazioni del garante. Il principio applicabile è quello scritto nell’art. 278, c. 6, e quello del Garante del 27 gennaio 2021 per il caso in cui il garante chiuda la propria posizione con una transazione.

Se hai fatto un saldo e stralcio prima della procedura

La tua situazione

Prima di arrivare all’OCC hai provato a sistemare le cose da solo: con una finanziaria, o con la società che aveva comprato il tuo credito, hai concordato di pagare una parte del debito e di chiudere il resto. Hai pagato, hai la lettera di quietanza. Poi, per gli altri debiti, sei entrato in una procedura. Per chi è nella tua posizione c’è una buona notizia: sul saldo e stralcio la regola è molto più chiara che sull’esdebitazione.

Cosa cambia per te

Il Garante privacy, con il provvedimento del 27 gennaio 2021 (doc. web n. 9547248), ha esaminato il caso di un mutuo passato a sofferenza e chiuso con una transazione a saldo e stralcio. La banca si rifiutava di cancellare la segnalazione prima di 36 mesi. Il Garante ha ritenuto fondato il reclamo: la definizione a saldo e stralcio rientra tra le regolarizzazioni, e quindi i dati negativi vanno cancellati entro 24 mesi dalla regolarizzazione, non dopo 36 mesi. I 36 mesi valgono solo per gli inadempimenti non regolarizzati. Nel corso dell’istruttoria la banca aveva già ridotto da 36 a 24 mesi la conservazione per i crediti chiusi con accordo transattivo; il Garante ha adottato un ammonimento. Il provvedimento applicava il codice deontologico previgente, ma la definizione di regolarizzazione è stata confermata dall’art. 2 del Codice di condotta del 2019.

La regola più importante per te: un saldo e stralcio pagato e documentato è una regolarizzazione, con cancellazione a 12 o 24 mesi dalla registrazione.

C’è poi un caso frequente: il credito era stato ceduto a un fondo o a una società che non partecipa al SIC. Qui l’Allegato 2, c. 4, del Codice prevede che il partecipante originario e il gestore aggiornino tempestivamente i dati della regolarizzazione, anche su richiesta dell’interessato munita della dichiarazione del cessionario del credito o di altra documentazione idonea. In pratica: chiedi al cessionario una dichiarazione di avvenuta estinzione e mandala alla banca che aveva segnalato.

I numeri

Ipotesi: prestito personale con debito residuo di 9.870 €, ritardi oltre le due rate. Accordo a saldo e stralcio per 4.150 €, pagati il 18 novembre 2025. La banca registra la regolarizzazione il 3 dicembre 2025. I dati negativi devono essere cancellati il 3 dicembre 2027 (24 mesi), purché nel frattempo non si registrino nuovi ritardi su quel rapporto. Se i ritardi fossero stati limitati a due rate, il termine sarebbe stato di 12 mesi, il 3 dicembre 2026.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è che la regolarizzazione non sia mai stata registrata: hai pagato, ma la banca (o il cessionario) non ha comunicato nulla al SIC, e il dato continua a risultare come sofferenza. Il termine dei 24 mesi parte dalla registrazione, non dal pagamento: ogni mese di ritardo nella comunicazione allunga la tua permanenza. Un secondo rischio riguarda la procedura successiva: i pagamenti e gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno indicati nella domanda (art. 67, c. 2, lett. c; art. 283, c. 3, lett. b), e l’OCC li valuta nella sua relazione sulle cause dell’indebitamento. Un saldo e stralcio a favore di un solo creditore, poco prima della procedura, va dichiarato e spiegato.

Le mosse giuste

  1. Conserva la quietanza e l’accordo, con l’indicazione che la posizione è chiusa.
  2. Verifica nel SIC la data di registrazione della regolarizzazione.
  3. Se il credito era stato ceduto, chiedi al cessionario la dichiarazione prevista dall’Allegato 2, c. 4.
  4. Se dopo 24 mesi il dato è ancora lì, la richiesta di cancellazione è fondata su una regola chiara: insisti, e se serve rivolgiti al Garante.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al provvedimento del 2021, il commento che lo analizza richiama una decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 6838 del 28 luglio 2016, secondo cui la transazione estingue il rapporto e la segnalazione di “passaggio a perdita” non è veritiera. È una decisione non recente, che citiamo solo come conferma di un orientamento risalente.

Se hai ancora in corso una cessione del quinto

La tua situazione

Lo stipendio o la pensione ti arrivano già decurtati della rata della cessione del quinto, che il datore di lavoro o l’ente pensionistico versa direttamente alla finanziaria. Accanto alla cessione ci sono altri debiti che non riesci a pagare. Ti chiedi che fine faccia la cessione se entri in una procedura, e cosa succede in CRIF a un finanziamento che, fino a oggi, hai sempre “pagato” regolarmente.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: finché la trattenuta viene versata regolarmente, la cessione del quinto è nel SIC un rapporto positivo, non una segnalazione negativa. I dati positivi restano fino a 60 mesi dalla cessazione del rapporto. Il problema nasce se la procedura interrompe o modifica la trattenuta.

Nel piano del consumatore, l’art. 67, c. 3, CCII consente di prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. Il piano può quindi ridurre il debito residuo della cessione e modificarne la rata. Nella liquidazione controllata, invece, stipendi e pensioni entrano nella procedura solo per la parte che eccede quanto il giudice indica per il mantenimento tuo e della famiglia (art. 268, c. 4, lett. b): come si coordini la cessione già in corso con la quota destinata alla liquidazione è un tema che va valutato caso per caso, e che i tribunali non risolvono tutti allo stesso modo.

La regola più importante per te: se la procedura riduce o interrompe la cessione, la finanziaria registrerà la variazione nel SIC; occorre che la registri come effetto del piano o del decreto, e non come semplice insoluto.

I numeri

Ipotesi: netto mensile di 1.520 €, cessione del quinto con rata di 304 € (un quinto esatto dello stipendio), debito residuo di 21.380 € e scadenza contrattuale il 30 giugno 2031. Altri debiti chirografari per 34.900 €. Con un piano del consumatore che riduce il residuo della cessione al 45% e la rata a 180 €, il rapporto prosegue con condizioni nuove: è essenziale che il SIC riporti il piano omologato e non una serie di rate “parzialmente insolute”. Se invece la cessione si interrompe e il rapporto è trattato come non regolarizzato, nella lettura restrittiva il dato negativo potrebbe restare fino a 36 mesi dalla scadenza del 30 giugno 2031, cioè fino a metà 2034: un orizzonte che rende evidente quanto conti impostare bene la comunicazione con la finanziaria.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la scadenza lontana: la cessione del quinto dura spesso dieci anni, e nella lettura restrittiva i 36 mesi si contano dalla scadenza contrattuale, che può cadere molti anni dopo l’esdebitazione. Un secondo rischio: la sola cessazione della trattenuta, senza un provvedimento che la giustifichi, viene letta dal sistema come inadempimento. Un terzo: se cambi lavoro durante la procedura, la cessione può interrompersi per motivi che non c’entrano con il piano, e la segnalazione partire comunque.

Le mosse giuste

  1. Recupera il contratto di cessione con il piano di ammortamento e il conteggio estintivo aggiornato.
  2. Inserisci la cessione nella domanda con tutti i dati, perché il piano possa trattarla in modo specifico.
  3. Dopo l’omologazione, invia alla finanziaria e al datore di lavoro la sentenza, chiedendo l’adeguamento della trattenuta e del dato nel SIC.
  4. Controlla il SIC dopo i primi due mesi di nuova trattenuta, per verificare come è stato registrato il rapporto.

Giurisprudenza dedicata

Sul rapporto tra cessione del quinto ristrutturata e SIC privati non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi. Il fondamento della ristrutturazione è nel testo dell’art. 67, c. 3, CCII; per le segnalazioni valgono i principi generali sul preavviso affermati dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4632/2023.

Tre buste paga, tre esiti: i calendari delle segnalazioni a confronto

Tre ipotesi dimostrative, con dati verosimili, per vedere come lo stesso evento (la chiusura dei debiti) produca calendari diversi. Non sono casi reali.

Ipotesi A – Dipendente con netto di 1.740 €, liquidazione controllata ed esdebitazione. Liquidazione aperta il 13 ottobre 2025. Il termine triennale per l’esdebitazione anticipata cadrebbe il 13 ottobre 2028, ma la procedura si chiude prima: il decreto che dichiara l’esdebitazione è del 10 marzo 2027 e viene comunicato lo stesso giorno. Il reclamo è possibile fino al 9 aprile 2027 (30 giorni, art. 282, c. 3; nessuna sospensione ad agosto, art. 9, c. 1, CCII). Il 14 aprile 2027 il debitore invia alla banca la richiesta di aggiornamento con il decreto definitivo; la banca registra l’aggiornamento il 20 aprile 2027. Prestito personale di 18.430 € con scadenza contrattuale 15 luglio 2027:
– lettura favorevole (trattamento come regolarizzazione oltre due rate): cancellazione il 20 aprile 2029;
– lettura restrittiva (non regolarizzato): permanenza fino al 15 luglio 2030, mai oltre il 15 luglio 2032.
Differenza tra le due letture: circa quindici mesi.

Ipotesi B – Ex debitore con saldo e stralcio prima della procedura. Debito di 9.870 €, accordo per 4.150 € pagati il 18 novembre 2025, registrazione della regolarizzazione il 3 dicembre 2025, ritardi oltre le due rate. Cancellazione dovuta il 3 dicembre 2027 (24 mesi), in linea con il provvedimento del Garante del 27 gennaio 2021. Se la banca avesse registrato la regolarizzazione solo a marzo 2026, il termine si sarebbe spostato in avanti di tre mesi: per questo conviene verificare subito la data di registrazione.

Ipotesi C – Incapiente single con reddito di 9.940 € annui. Il reddito, dedotte le spese, resta sotto la soglia di 10.651,68 € calcolata con l’assegno sociale 2026 per un nucleo di una persona. Decreto ex art. 283 del 12 febbraio 2026, comunicato il 16 febbraio 2026, reclamo possibile fino al 18 marzo 2026. Carta di credito con debito di 2.470 € e scadenza contrattuale 31 marzo 2028:
– nella lettura restrittiva il dato resta fino al 31 marzo 2031;
– il triennio di possibile ritorno di esigibilità termina intorno al 12 febbraio 2029; da quel momento la richiesta di aggiornamento ha un argomento in più, perché il debito non può più tornare esigibile.

Numeri alla mano: chi ha chiuso con un saldo e stralcio ha la data più certa e più vicina; il dipendente esdebitato ha una forbice ampia, che dipende dalla lettura accolta; l’incapiente ha il calendario più lungo e più incerto, perché per tre anni il debito resta sospeso.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Dipendente che era anche garante. Hai i tuoi prestiti e hai firmato una fideiussione per il fratello. Se entri tu in liquidazione controllata, la garanzia è un tuo debito: entra nella procedura e l’esdebitazione la copre come gli altri, salvo le esclusioni dell’art. 278, c. 7. Per i SIC avrai due tipi di posizioni da aggiornare: i tuoi rapporti come intestatario e quelli in cui sei censito come garante. Se invece è il fratello a essere esdebitato e tu no, torni al profilo del garante: il decreto non ti libera (art. 278, c. 6).

Ex imprenditore con saldo e stralcio su un debito e procedura per gli altri. È frequente: il leasing chiuso con una transazione prima della liquidazione, il resto nella procedura. Il leasing segue la regola chiara del saldo e stralcio (24 mesi dalla registrazione); prestiti e carte compresi nella liquidazione seguono la questione aperta dell’esdebitazione; lo scoperto di conto segue la Centrale Rischi. Tre calendari, tre richieste diverse.

Pensionato con cessione del quinto della pensione e debiti residui. Le regole della cessione valgono anche per la pensione (art. 67, c. 3, CCII). Se il reddito è basso, potresti rientrare nella soglia dell’incapiente; in quel caso la cessione in corso è un elemento da valutare con attenzione, perché la trattenuta riduce già il reddito disponibile e il giudice valuta la meritevolezza nella formazione dell’indebitamento (art. 283, c. 7).

Incapiente che trova lavoro durante il triennio. Il nuovo stipendio può diventare un’utilità sopravvenuta, se consente l’utile soddisfacimento dei creditori oltre quanto indicato nel c. 2 dell’art. 283. L’OCC lo verifica e, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità (art. 283, c. 9). In questo caso il debito torna esigibile e la questione SIC si sposta: una nuova esposizione rischia di generare nuove segnalazioni.

Dipendente con partita IVA accessoria. Lavori come dipendente e, accanto, hai un’attività professionale o commerciale con partita IVA. I debiti contratti per la famiglia sono debiti da consumatore; quelli legati all’attività no. La distinzione conta per la scelta della procedura, perché il piano del consumatore è riservato a chi agisce per scopi estranei all’attività eventualmente svolta e accede per i debiti contratti in quella qualità (art. 2, c. 1, lett. e, CCII). Se i debiti sono misti, la strada sarà spesso il concordato minore o la liquidazione controllata. Per le banche dati, invece, la distinzione pesa meno: tutti i rapporti sono intestati a te, con il tuo codice fiscale, e compaiono negli stessi SIC. Una sola cautela: per i rapporti legati all’attività, l’intermediario potrebbe sostenere che le regole sul preavviso pensate per il credito ai consumatori non si applichino; la decisione ABF n. 4632/2023 dice il contrario per le persone fisiche, ma la Cassazione del 2021 citata in quella decisione andava in un’altra direzione. Ricorda infine che, se eri professionista, il decreto di esdebitazione è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282, c. 1), come quello del consumatore: un documento facile da allegare alla richiesta di aggiornamento.

Coniugi entrambi sovraindebitati, uno garante dell’altro. È il caso in cui una procedura familiare, impostata dall’inizio, evita di trovarsi con un coniuge esdebitato e l’altro ancora esposto per la garanzia. Per i SIC il vantaggio è evidente: i decreti arrivano negli stessi tempi e le richieste di aggiornamento possono essere presentate insieme.

Il confronto tra i profili

Ogni profilo ha un suo punto critico. Il dipendente deve gestire tanti rapporti con scadenze diverse; l’ex imprenditore deve separare Centrale Rischi e SIC; l’incapiente deve attendere il triennio; il garante deve trovare una soluzione propria; chi ha fatto un saldo e stralcio deve solo verificare la registrazione; chi ha la cessione del quinto deve impedire che una variazione regolare venga letta come insoluto.

Aspetto Dipendente con prestiti Ex imprenditore Incapiente Coniuge garante Saldo e stralcio Cessione del quinto
Norma CCII chiave artt. 67, 268, 282 artt. 278 c. 4-5, 280, 281, 282 art. 283 art. 278 c. 6 artt. 67 c. 2, 283 c. 3 (atti da dichiarare) art. 67 c. 3, art. 268 c. 4
Il debito si considera regolarizzato? questione aperta questione aperta questione aperta, più difficile no, se il garante non paga sì (Garante 27/1/2021) dipende da piano e registrazione
Termine se regolarizzato 12/24 mesi dalla registrazione 12/24 mesi dalla registrazione 12/24 mesi dalla registrazione 12/24 mesi dopo un suo accordo 12/24 mesi dalla registrazione 12/24 mesi dalla registrazione
Termine se non regolarizzato 36 mesi dalla scadenza, max 60 36 mesi dalla scadenza, max 60 36 mesi dalla scadenza, max 60 36 mesi dalla scadenza, max 60 non applicabile 36 mesi da una scadenza spesso lontana
Rischio principale nuove richieste troppo presto confondere Centrale Rischi e SIC revoca del beneficio resta obbligato regolarizzazione non registrata trattenuta letta come insoluto
Documento da allegare decreto definitivo decreto e visura camerale decreto e dichiarazioni annuali accordo con il creditore quietanza, dichiarazione del cessionario sentenza di omologa

Le domande che valgono per tutti

Il tribunale comunica il decreto alla CRIF? No. Nessuna norma del Codice della crisi prevede la comunicazione del decreto di esdebitazione ai gestori dei SIC. Il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore (art. 282, c. 3) ed è reso pubblico nel registro delle imprese o nell’area web del tribunale o del Ministero (art. 282, c. 1). Sono i partecipanti a dover aggiornare i dati, e di solito lo fanno solo su richiesta.

Posso chiedere direttamente a CRIF di cancellarmi? Puoi esercitare i tuoi diritti anche verso il gestore (art. 9, c. 1, del Codice di condotta), ma il gestore modifica o cancella i dati su richiesta del partecipante o su ordine del giudice o del Garante (art. 5, c. 5). In pratica conviene scrivere a entrambi. Il gestore deve comunque rispondere entro un mese: il Garante ha ammonito Experian per un riscontro tardivo a una richiesta di accesso (provvedimento n. 630 del 23 ottobre 2025).

Cosa succede se perdo il lavoro durante la procedura? La procedura prosegue, ma cambiano i numeri: nel piano del consumatore può diventare necessario rivedere l’esecuzione, nella liquidazione controllata si riduce la quota di reddito destinata ai creditori. Per i SIC la perdita del lavoro in sé non genera segnalazioni; le genera il mancato pagamento di rate che non rientrano nella procedura.

La segnalazione in un SIC impedisce per legge di ottenere un prestito? No. Il SIC fornisce informazioni; la decisione spetta al finanziatore, che valuta il merito creditizio. Una segnalazione aggiornata con l’indicazione della procedura chiusa è molto diversa, agli occhi di chi valuta, da un insoluto in corso.

Se la banca non risponde, posso andare dal Garante e dal giudice insieme? In linea generale non conviene attivare contemporaneamente più strade sullo stesso oggetto: il Codice privacy regola il rapporto tra reclamo al Garante e azione davanti al giudice, e la scelta va fatta valutando il caso. L’ABF è un’alternativa rapida quando il problema riguarda la condotta dell’intermediario, ad esempio il mancato preavviso.

Il piano del consumatore e il concordato minore hanno effetti diversi dall’esdebitazione? Sì, ed è una differenza che pesa. Nel piano del consumatore omologato ed eseguito e nel concordato minore, i creditori ricevono quanto previsto dal piano o dalla proposta, e la chiusura avviene con un accordo o un piano approvato dal giudice. È la situazione che il Codice di condotta descrive quando parla di regolarizzazione tramite concordati e organismi di composizione della crisi. Nell’esdebitazione dopo la liquidazione, invece, il residuo resta insoddisfatto e diventa inesigibile: qui la classificazione è incerta. Chi può scegliere la strada, quindi, ha un motivo in più per valutare con attenzione le procedure con piano.

L’esdebitazione vale anche per i creditori che non si sono insinuati? Sì, ma con un limite. Per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte che supera la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, c. 2). Se quel creditore è un partecipante al SIC, potrebbe sostenere di avere ancora un credito esigibile per quella percentuale. La regola è contestata davanti alla Corte costituzionale, ma oggi è vigente: è un motivo in più per inserire nella domanda tutti i creditori, anche quelli minori.

Quanto tempo devo aspettare prima di chiedere un nuovo finanziamento? Non c’è una data uguale per tutti. Il consiglio pratico è chiedere prima l’accesso ai dati, presentare le richieste di aggiornamento e attendere le risposte. Una richiesta di credito presentata mentre le segnalazioni negative sono ancora visibili rischia un rifiuto, che a sua volta resta nel sistema fino a 90 giorni.

Le segnalazioni vecchie di molti anni possono restare per sempre? No. Anche nella lettura più sfavorevole, i dati sugli inadempimenti non regolarizzati non possono essere conservati oltre 60 mesi dalla scadenza del rapporto (Allegato 2, c. 5). Se trovi segnalazioni oltre questo tetto, la richiesta di cancellazione è fondata sul testo.

La giurisprudenza profilo per profilo

Raccogliamo qui le pronunce e i provvedimenti citati, ordinati per il profilo a cui si applicano. Avvertenza importante: non abbiamo trovato nessuna decisione 2023-2026 con estremi certi che affronti direttamente il trattamento nei SIC di un debito esdebitato. Le pronunce che seguono riguardano o le regole dei SIC o le regole dell’esdebitazione, e vanno combinate.

Per tutti i profili: le regole dei SIC

  1. Garante privacy, provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Approva il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, con efficacia subordinata all’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio. Rilevanza: è la fonte dei tempi di conservazione (art. 7 e Allegato 2) e della definizione di regolarizzazione (art. 2).
  2. Garante privacy, deliberazione del 6 ottobre 2022 (doc. web n. 9818201). Accredita l’Organismo di monitoraggio e approva in via definitiva il Codice. Rilevanza: segna l’operatività piena del Codice e apre la strada del reclamo all’Organismo, che si aggiunge a quello al Garante.
  3. Garante privacy, provvedimento n. 630 del 23 ottobre 2025 (doc. web n. 10196194). Ammonimento a un gestore di SIC per il ritardo nel riscontro a una richiesta di accesso, in violazione degli artt. 12 e 15 GDPR. Rilevanza: il termine di un mese per rispondere non è una formalità; il ritardo è un trattamento illecito.

Per il dipendente e per l’ex imprenditore: il preavviso

  1. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15 maggio 2023. Il preavviso di segnalazione vale anche per le persone fisiche non consumatrici, come gli imprenditori individuali, perché è condizione di liceità del trattamento; un preavviso tardivo rende legittime solo le segnalazioni successive alla sua ricezione, mentre quelle precedenti vanno cancellate. Rilevanza: per l’ex imprenditore è la base per contestare segnalazioni partite senza preavviso; per tutti, chiarisce che l’art. 5, c. 6, del Codice 2019 ha sostituito il vecchio art. 4, c. 7.
  2. Cass. ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021, richiamate dalla decisione precedente come orientamento che limita il preavviso al credito ai consumatori. Rilevanza: segnalano che sul punto, per gli imprenditori, esiste una lettura meno favorevole.
  3. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2297 del 28 febbraio 2025. Ordinata la cancellazione di una segnalazione in CRIF perché l’intermediario non aveva provato il preavviso; il deposito in area riservata richiede anche un avviso contestuale via SMS o e-mail. Rilevanza: per il dipendente con carte e prestiti, la verifica del preavviso è spesso la contestazione più concreta, indipendente dall’esdebitazione.

Per chi ha fatto un saldo e stralcio (e per il garante che transige)

  1. Garante privacy, provvedimento del 27 gennaio 2021 (doc. web n. 9547248). La chiusura a saldo e stralcio è una regolarizzazione: i dati negativi vanno cancellati entro 24 mesi, non dopo 36. Rilevanza: è il precedente più vicino alla questione dell’esdebitazione, perché equipara alla regolarizzazione una chiusura con perdita per il creditore.

Per il dipendente, l’ex imprenditore e l’incapiente: le regole dell’esdebitazione

  1. Cass., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024. La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito della soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: rafforza l’idea che l’esdebitazione è un nuovo inizio pieno, anche quando i creditori ricevono poco.
  2. Cass., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. Chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: per l’ex imprenditore, stabilisce quale disciplina si applica al decreto da portare ai partecipanti.
  3. Cass., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025, e Cass., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026. Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione, e la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità. Rilevanza: spiegano perché il decreto di esdebitazione, che arriva dopo un vaglio sulla condotta, è un documento forte nella richiesta di aggiornamento.
  4. Cass., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (regime della legge fallimentare, socio di società di persone). Le cause che impediscono l’esdebitazione sono tassative, alla luce della direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: argomento di contesto per l’ex socio e, più in generale, per sostenere l’effettività del nuovo inizio.
  5. Corte costituzionale, sent. n. 74 del 2026 (depositata il 12 maggio 2026). Sull’art. 281, c. 1, CCII: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale; l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: per l’ex imprenditore in liquidazione giudiziale, la data del decreto può essere successiva alla chiusura, e da quella data parte la richiesta di aggiornamento.
  6. Corte costituzionale, ord. n. 104 del 2026 (depositata l’11 giugno 2026). Sull’art. 278, c. 2, CCII (creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso): restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica, senza esame del merito. La questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Rilevanza: per tutti i profili, se un creditore non si è insinuato, oggi l’esdebitazione opera verso di lui solo per la parte eccedente la percentuale data ai creditori di pari grado; la regola è vigente ma contestata.

Per l’incapiente

  1. Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’art. 283 per gli stessi debiti; il ricorso straordinario contro il decreto di diniego è inammissibile perché la domanda può essere riproposta. La Cass. ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 è segnalata in contrasto sulla ricorribilità dei decreti. Rilevanza: delimita chi può usare la strada dell’incapiente.
  2. Trib. Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, c. 7, lett. b). Rilevanza: segnala che alcuni debiti possono restare esigibili anche dopo il decreto, e quindi legittimamente segnalati.

Per l’ex imprenditore e il debitore con sanzioni

  1. Trib. Torino, decreto del 9 aprile 2026 (noto da sintesi, senza numero). Nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, c. 7, lett. b). Rilevanza: da usare con cautela; aiuta a capire quali voci del debito sono davvero chiuse.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo richiede una sequenza diversa di verifiche. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la mappa delle segnalazioni: per ogni cliente presentiamo le richieste di accesso a CRIF, Experian e CTC e, quando serve, alla Centrale Rischi, e leggiamo i riscontri rapporto per rapporto.
  2. Calcoliamo il calendario di ciascuna posizione: per i dipendenti con più prestiti incrociamo scadenze contrattuali, date di aggiornamento e data del decreto, con le due letture (regolarizzazione e non regolarizzazione).
  3. Verifichiamo i preavvisi: controlliamo se e come l’intermediario ha inviato il preavviso prima della prima segnalazione, sulla base dell’art. 5, c. 6, e dell’Allegato 1 del Codice di condotta.
  4. Prepariamo le richieste di aggiornamento ai partecipanti, con il decreto di esdebitazione, l’attestazione di definitività e, per gli ex imprenditori, la visura del registro delle imprese.
  5. Per chi ha fatto un saldo e stralcio, controlliamo la data di registrazione della regolarizzazione e, se il credito era stato ceduto, chiediamo al cessionario la dichiarazione prevista dall’Allegato 2, c. 4.
  6. Per i garanti, analizziamo il contratto di garanzia e valutiamo una soluzione autonoma: transazione, contestazione o procedura propria, anche familiare.
  7. Per chi ha una cessione del quinto, inseriamo il finanziamento nel piano con i dati completi e, dopo l’omologa, seguiamo la comunicazione a finanziaria e datore di lavoro.
  8. Per gli incapienti, seguiamo le dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute e riproponiamo la richiesta di cancellazione alla fine del triennio.
  9. Redigiamo reclami e ricorsi: all’Organismo di monitoraggio, al Garante, all’ABF o al giudice, scegliendo la strada più adatta al caso.
  10. Impostiamo la procedura di sovraindebitamento fin dall’inizio pensando anche alle banche dati: domanda, documenti, atti degli ultimi cinque anni, trattamento della cessione e delle garanzie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: l’esdebitazione nasce da procedure che l’OCC prepara e accompagna, e conoscerne dall’interno relazioni, decreti e tempi permette di costruire una richiesta di aggiornamento documentata. Per gli ex imprenditori, l’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta a leggere insieme crisi d’impresa e segnalazioni bancarie; per tutti, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i primi sulle questioni di diritto bancario, privacy e procedura, i secondi sulla ricostruzione dei rapporti, delle scadenze e dei numeri.

Per chiudere: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

L’esdebitazione chiude i debiti, ma non apre da sola le porte del credito. Il primo passo è capire il tuo profilo: dipendente, ex imprenditore, incapiente, garante, chi ha fatto un saldo e stralcio, chi ha una cessione del quinto. Il secondo è agire secondo le tue regole, con l’accesso ai dati, le richieste di aggiornamento documentate e, se serve, il reclamo. Sul trattamento dei debiti esdebitati nei SIC la regola non è scritta: proprio per questo conta presentare la richiesta giusta, con i documenti giusti, al momento giusto.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce le procedure che portano al decreto di esdebitazione. E perché coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, la disciplina in cui ricadono i rapporti con le banche e con i gestori delle banche dati.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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