Calzificio In Crisi Per La Concorrenza A Basso Costo, Con Debiti Energetici E INPS: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

Un calzificio che vede gli ordini migrare verso produttori a basso costo, che ha accumulato arretrati con il fornitore di energia e che non riesce più a versare con regolarità i contributi INPS: quale procedura conviene davvero attivare? È la domanda che si pongono, spesso troppo tardi, molti titolari di imprese della maglieria e della calzetteria, schiacciate tra prezzi di vendita imposti da una concorrenza estera aggressiva e costi fissi (macchine circolari, tintoria, rammagliatura, energia) che non si riducono al ritmo del fatturato.

Non esiste una procedura valida per tutti i calzifici in crisi, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dal peso dei debiti INPS rispetto al resto, da quanto vale l’azienda se continua a produrre e da quanto tempo resta prima che i creditori agiscano. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione strumenti diversi, ciascuno con un equilibrio proprio tra riservatezza, forza vincolante verso i creditori dissenzienti, tempi e rischi. Confrontarli con lucidità, senza innamorarsi di una soluzione prima di aver fatto i conti, è il lavoro preliminare che separa un risanamento possibile da una liquidazione giudiziale subita.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il sistema stesso individua per accompagnare le trattative della composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, competenze che coprono anche il versante delle imprese minori e dei soci garanti. A queste si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando nel passivo convivono banche, fisco ed enti previdenziali.

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Prima di scegliere: la fotografia giuridica di un calzificio in difficoltà

Ogni confronto tra procedure parte da una diagnosi comune. Il CCII distingue tre condizioni dell’impresa, e da quella in cui si trova il calzificio dipende quali strade sono aperte.

La prima è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza: è la condizione tipica di un’azienda che continua a pagare, ma con margini ormai negativi e un portafoglio ordini in contrazione. La seconda è la crisi in senso tecnico, definita dall’art. 2 CCII come lo stato di squilibrio che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. La terza è l’insolvenza, cioè l’incapacità ormai stabile di adempiere regolarmente.

Un calzificio con arretrati verso il fornitore di energia e verso l’INPS si colloca di solito tra la seconda e la terza condizione. Va soppesato un aspetto spesso sottovalutato: i debiti contributivi non sono solo un numero nel passivo, ma un segnale d’allarme normativo. Il CCII prevede infatti segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle entrate, agente della riscossione) all’organo di controllo e all’imprenditore quando i ritardi superano determinate soglie. In altre parole, il debito INPS tende a far emergere la crisi all’esterno prima di quanto il titolare vorrebbe.

La natura dei debiti conta più del loro importo

Nel confronto tra le opzioni la composizione del passivo pesa quanto il totale. In un calzificio tipo si incontrano:

  • debiti contributivi INPS, assistiti da privilegio generale sui beni mobili e accompagnati da sanzioni civili e somme aggiuntive;
  • debiti verso il fornitore di energia elettrica e gas, normalmente chirografari (senza privilegio), ma strategici perché la fornitura alimenta macchine che non possono fermarsi senza perdere commesse;
  • debiti bancari, spesso in parte assistiti da garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (MCC) e da fideiussioni personali dei soci;
  • debiti verso i fornitori di filati e lavorazioni, chirografari e con controparti che a loro volta possono essere in difficoltà;
  • debiti tributari (IVA, ritenute), anch’essi privilegiati;
  • crediti dei lavoratori, a partire dal TFR non accantonato, che godono del grado di privilegio più elevato.

A fronte di questo quadro, il vero elemento dirimente è il rapporto tra il valore dell’azienda in funzionamento e il suo valore di liquidazione. Se il calzificio, continuando a produrre, genera flussi che superano ciò che i creditori ricaverebbero dalla vendita atomistica di macchinari e magazzino, la continuità diventa un argomento giuridico prima ancora che economico: tutti gli strumenti di risanamento si reggono sulla dimostrazione che i creditori, con il piano, stanno meglio che con la liquidazione giudiziale.

La concorrenza a basso costo come causa da spiegare, non da subire

La pressione dei produttori a basso costo non è un evento passeggero, ed è proprio per questo che qualunque procedura richiede un piano industriale credibile. Un esperto, un attestatore o un tribunale si domanderanno se la crisi sia reversibile: il calzificio può riposizionarsi su prodotti tecnici, sanitari, sportivi o su lavorazioni per marchi che pagano la tracciabilità della filiera? Può ridurre la capacità produttiva, cedere un ramo non strategico, rinegoziare il contratto di energia? Senza una risposta argomentata a queste domande, nessuna delle procedure confrontate di seguito regge, perché ognuna presuppone un’impresa che abbia ancora un mercato.

Un’ultima premessa riguarda le dimensioni. Se il calzificio è un’impresa minore secondo le soglie dell’art. 2 CCII (attivo, ricavi e debiti sotto i limiti di legge), le procedure maggiori del Codice non sono accessibili e la strada passa per gli strumenti del sovraindebitamento, in particolare il concordato minore. Il confronto che segue riguarda il calzificio che supera quelle soglie; il caso dell’impresa minore viene ripreso nei criteri di scelta.

Il dovere di attivarsi in tempo

Il Codice non lascia la scelta del momento interamente alla discrezione del titolare. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti. Per un calzificio questo significa, in concreto, monitorare alcuni indicatori che anticipano il peggioramento: i ritardi nei versamenti contributivi, l’aumento dei giorni medi di pagamento ai fornitori di filati, l’incidenza del costo dell’energia sul valore della produzione, la contrazione del portafoglio ordini dei clienti principali. A fronte di questo obbligo, il beneficio è concreto: chi si attiva quando l’impresa è ancora in squilibrio, e non già insolvente, ha a disposizione tutte e tre le strade confrontate in questo articolo; chi attende, vede restringersi le opzioni.

Va soppesato anche un profilo di responsabilità. Gli amministratori che proseguono l’attività senza intervenire, aggravando il dissesto, si espongono ad azioni di responsabilità nel caso in cui l’impresa approdi alla liquidazione giudiziale. L’avvio tempestivo di uno strumento di regolazione della crisi, al contrario, documenta una gestione orientata alla tutela dei creditori. Il ritardo nella scelta non è neutrale: riduce le alternative e aumenta l’esposizione personale di chi amministra.

Perché l’energia rende diverso il caso del calzificio

Rispetto ad altre imprese manifatturiere, il calzificio presenta una dipendenza energetica particolarmente marcata: macchine circolari, impianti di tintoria e finissaggio, vaporizzatura e stiro funzionano con consumi elevati e continui. Questo incide sul confronto tra le procedure in due modi. Da un lato, il fornitore di energia è un creditore che l’impresa non può sostituire dall’oggi al domani senza rischiare interruzioni; dall’altro, il suo credito è chirografario e quindi, in una liquidazione, verrebbe soddisfatto in misura minima. Il fornitore ha perciò un interesse economico reale a sostenere un piano di continuità che garantisca il pagamento dei consumi futuri e una quota dell’arretrato. L’elemento dirimente diventa la credibilità del piano: con prezzi dell’energia volatili, le proiezioni dei costi vanno costruite con scenari prudenziali, perché un piano fondato su ipotesi ottimistiche non supera l’attestazione.

Prima strada: la composizione negoziata con l’esperto

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII (derivati dal D.L. 118/2021), è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, una commissione nomina un esperto indipendente e, con il suo aiuto, l’impresa tratta con i creditori. Non c’è un giudice che dirige la procedura; il tribunale interviene solo se l’imprenditore chiede misure protettive o cautelari, o autorizzazioni specifiche.

L’accesso è possibile già in presenza di squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, purché sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. È quindi lo strumento più “anticipato” del Codice.

Quando ha senso: tre scenari tipici

  1. Il calzificio paga ancora gli stipendi, ma ha sei mesi di arretrato con il fornitore di energia e qualche mensilità di contributi non versati. Il problema è di cassa, non di valore: ricontrattare scadenze e prezzi può bastare.
  2. Una banca minaccia la revoca degli affidamenti e l’escussione della garanzia MCC. Le misure protettive e le misure cautelari possono creare il tempo necessario per trattare, come dimostrano alcune pronunce di merito ricordate più avanti.
  3. Esiste un potenziale acquirente o investitore (un gruppo della filiera moda, un concorrente che vuole capacità produttiva in Italia) interessato all’azienda ma non ai suoi debiti: la composizione negoziata consente di preparare in riservatezza un trasferimento d’azienda.

Come si svolge in sintesi

Dopo l’istanza e la nomina, l’esperto convoca l’imprenditore, valuta la concreta prospettiva di risanamento e, se la ritiene esistente, avvia gli incontri con i creditori. L’imprenditore può chiedere, con la stessa istanza o successivamente, l’applicazione di misure protettive: dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Entro termini brevi l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure, e il tribunale ne fissa la durata, che può essere prorogata entro un limite massimo complessivo.

Le trattative possono chiudersi con esiti diversi: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto con l’esperto, oppure lo sbocco in uno strumento giudiziale (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo) o nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, quest’ultimo riservato all’ipotesi in cui le trattative non abbiano avuto successo nonostante la correttezza dell’imprenditore.

Il nodo dell’energia

Per un calzificio la clausola più preziosa della composizione negoziata è forse quella che tutela i contratti pendenti essenziali: durante le trattative, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza. Applicata alla fornitura di energia, questa regola impedisce che il fornitore “stacchi” la fornitura soltanto per gli arretrati maturati prima dell’istanza, mentre le nuove forniture devono naturalmente essere pagate. Il rovescio della medaglia è evidente: se il calzificio non riesce a pagare con regolarità i consumi correnti, la tutela non lo salva.

Il nodo dei contributi INPS

Sul versante previdenziale la composizione negoziata è meno incisiva. Il correttivo del 2024 ha introdotto, per i soli debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle entrate, la possibilità di una transazione nell’ambito della composizione negoziata a determinate condizioni; per i contributi INPS il percorso stragiudiziale non consente di imporre all’ente una riduzione. Il calzificio può ottenere rateazioni e, con le misure premiali, benefici su sanzioni e interessi; ma una falcidia dei contributi non consensuale richiede uno strumento omologato dal tribunale.

Vantaggi motivati

  • Riservatezza: la procedura non è pubblica, salvo la pubblicazione delle misure protettive, e non comporta lo “spossessamento”; il titolare continua a gestire l’impresa.
  • Flessibilità: non ci sono maggioranze o classi da rispettare; ogni accordo vale tra le parti che lo firmano.
  • Ruolo dell’esperto: un terzo indipendente, che il ceto creditorio percepisce come garanzia di serietà, facilita il dialogo con banche e fornitori.
  • Misure premiali: riduzioni di interessi e sanzioni sui debiti fiscali e rateazioni più ampie, secondo l’art. 25-bis CCII.
  • Porta aperta agli altri strumenti: se la trattativa non basta, il lavoro fatto (dati, piano, relazioni con i creditori) confluisce nell’accordo di ristrutturazione o nel concordato.

Rischi e svantaggi onesti

  • Nessun effetto vincolante sui dissenzienti: se il fornitore di energia o una banca non firmano, nessuno può imporre loro l’accordo.
  • Debolezza verso l’INPS: senza consenso dell’ente, i contributi restano da pagare per intero, sia pure a rate.
  • Durata limitata delle protezioni: alla scadenza delle misure protettive i creditori riacquistano piena libertà di agire.
  • Rischio reputazionale: la pubblicazione delle misure protettive rende nota la difficoltà a clienti e fornitori, che potrebbero chiedere pagamenti anticipati.

Il profilo ideale della composizione negoziata è il calzificio ancora vitale, con un problema prevalentemente di cassa, pochi creditori decisivi disposti a trattare e un debito INPS gestibile con una rateazione, che ha bisogno di tempo e riservatezza più che di una falcidia imposta.

Pronunce a supporto

La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 31856/2025, ha ritenuto ammissibile l’istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive anche in pendenza di una domanda di concordato, riconoscendo il carattere non alternativo dei percorsi. Sul piano della tutela verso le banche, il Tribunale di Vicenza (23 luglio 2025) ha adottato una misura cautelare atipica che vieta temporaneamente alla banca di escutere una garanzia MCC, e un analogo indirizzo inibitorio è stato espresso dal Tribunale di Modena nel 2025. Il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) ha poi esteso le misure protettive al fideiussore qualificato come imprenditore di fatto, profilo che può interessare il socio-titolare del calzificio molto coinvolto nella gestione.

Seconda strada: l’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) è un’intesa che l’imprenditore conclude con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, accompagnata da un piano e dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica. L’accordo viene poi omologato dal tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro termini precisi (centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti).

Il Codice conosce anche varianti: gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria degli estranei e non chiede misure protettive temporanee, e gli accordi a efficacia estesa (art. 61), che consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti di quella categoria.

Per un calzificio con debiti INPS il tassello decisivo è l’art. 63 CCII, che disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi. L’imprenditore può proporre all’INPS (e all’INAIL per i premi) il pagamento parziale o dilazionato dei contributi, con l’attestazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La proposta si deposita presso la Direzione provinciale competente; l’ente ha novanta giorni dal deposito per aderire, con allungamento di sessanta giorni in caso di modifica della proposta e di novanta giorni se la modifica costituisce una nuova proposta. Solo dopo l’adesione o la scadenza del termine può essere chiesta l’omologazione.

Se l’INPS non aderisce, il tribunale può comunque omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’ente (la cosiddetta omologazione forzosa o cram down) quando l’adesione è determinante per raggiungere la percentuale richiesta e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale; il correttivo del 2024 ha però aggiunto condizioni e limiti ulteriori, che vanno verificati sulla singola posizione prima di contare su questa possibilità.

Quando ha senso: tre scenari tipici

  1. Banche e fornitori principali sono pochi e d’accordo, ma l’INPS rappresenta una quota rilevante del passivo e senza la sua adesione la soglia del 60% non si raggiunge.
  2. Il debito contributivo comprende sanzioni civili e somme aggiuntive importanti, che una transazione può ridurre in modo significativo, insieme a una dilazione lunga del capitale.
  3. Il fornitore di energia accetta una riduzione dell’arretrato in cambio di un nuovo contratto pluriennale, e la sua adesione, sommata a quella delle banche, porta l’accordo vicino alla soglia.

Come si esegue in sintesi

Si costruisce il piano con i flussi prospettici; si raccolgono le adesioni dei creditori; si deposita la proposta di transazione presso gli enti, ottenendo il certificato unico dei debiti contributivi; si fa attestare il piano; si deposita la domanda di omologazione, che viene iscritta nel registro delle imprese. I creditori e ogni interessato possono proporre opposizione; per gli enti il termine decorre dalla ricezione della PEC con cui il debitore comunica l’iscrizione della domanda. Il tribunale decide con sentenza, reclamabile.

Prima o durante la trattativa l’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 54 CCII) depositando una domanda con riserva di presentare l’accordo, ottenendo così lo stop alle azioni esecutive.

Vantaggi motivati

  • Forza verso l’INPS: è il primo strumento in cui la riduzione dei contributi può essere ottenuta anche senza il consenso dell’ente, alle condizioni di legge.
  • Agilità rispetto al concordato: non c’è un commissario giudiziale né una votazione generale; la procedura resta in larga parte negoziale.
  • Stabilità: l’omologazione dà certezza agli atti compiuti in esecuzione del piano e protegge pagamenti e garanzie dalle azioni revocatorie.
  • Gestione invariata: il titolare conserva l’amministrazione del calzificio.

Rischi e svantaggi onesti

  • I creditori estranei vanno pagati per intero: se il fornitore di energia o una banca non aderiscono, il piano deve disporre della liquidità per saldarli nei termini, ed è spesso il punto in cui l’accordo si incrina.
  • Soglia del 60% non sempre raggiungibile: con un passivo frammentato tra decine di piccoli fornitori di filati, raccogliere le adesioni è laborioso.
  • Tempi tecnici con l’INPS: i novanta giorni per l’adesione si sommano ai tempi della trattativa; nell’attesa l’impresa deve sostenersi.
  • Cram down condizionato: la convenienza rispetto alla liquidazione va dimostrata con un’attestazione rigorosa, e il tribunale la verifica nel merito.
  • Rischio di insuccesso successivo: se dopo l’omologazione il piano fallisce, la liquidazione giudiziale si apre comunque, e i crediti vanno ammessi al passivo secondo le regole che la Cassazione ha precisato.

Il profilo ideale dell’accordo di ristrutturazione è il calzificio con un passivo concentrato su pochi creditori finanziari e commerciali disposti a firmare, un debito INPS rilevante che non può essere pagato per intero e la liquidità sufficiente a saldare integralmente i pochi creditori che restano fuori.

Pronunce a supporto

La Cass. Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310, ha chiarito chi sia legittimato a proporre reclamo contro la sentenza sulla domanda di omologazione dell’accordo, profilo che incide sulla stabilità del risultato. La Cass. Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817, si è occupata del ruolo del commissario giudiziale e delle categorie di creditori negli accordi, tema centrale per gli accordi a efficacia estesa. La Cass. Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996, ha esaminato gli effetti del fallimento successivo all’omologazione sui crediti oggetto dell’accordo. Sul piano fiscale, la Cass. Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763, ha stabilito che lo stralcio dei debiti conseguente all’omologazione non genera reddito imponibile IRES, elemento che pesa nel calcolo della convenienza complessiva.

Terza strada: il concordato preventivo in continuità aziendale

In cosa consiste

Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è lo strumento giudiziale più strutturato. Nella versione in continuità aziendale l’impresa prosegue l’attività, direttamente (continuità diretta) o tramite un terzo cui l’azienda viene trasferita o affittata (continuità indiretta), e soddisfa i creditori prevalentemente con i flussi generati dalla prosecuzione. La proposta suddivide i creditori in classi, che votano; il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione.

Per i debiti contributivi l’art. 88 CCII consente un trattamento parziale o dilazionato anche dei crediti privilegiati degli enti previdenziali, purché la soddisfazione non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore dei beni su cui grava il privilegio. Il voto dell’INPS è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale; anche i premi INAIL rientrano nella transazione. Se l’ente vota contro, il tribunale può comunque omologare alle condizioni previste: la Cassazione si è pronunciata nel 2026 proprio sul cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità.

Il concordato in continuità conosce inoltre la ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112 CCII): l’omologazione è possibile anche se una o più classi dissentono, a condizione che siano rispettate le regole di distribuzione del valore e che la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi o da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, almeno in parte, anche in uno scenario di liquidazione.

Quando ha senso: tre scenari tipici

  1. I creditori sono numerosi e frammentati (decine di fornitori di filati, terzisti, tintorie) e la raccolta di adesioni individuali è impraticabile: il voto per classi a maggioranza supera il problema.
  2. Il fornitore di energia o una banca rifiutano qualunque intesa, ma una maggioranza di classi è favorevole: la ristrutturazione trasversale permette di superare il dissenso.
  3. Il calzificio ha un ramo produttivo sano e uno da dismettere: il piano può prevedere la continuità del primo e la vendita del secondo, magari con il trasferimento a un terzo nell’ambito della continuità indiretta.

Come si esegue in sintesi

L’impresa può depositare una domanda con riserva (concordato “in bianco”) per ottenere subito le misure protettive e un termine per presentare piano e proposta. Il tribunale nomina il commissario giudiziale; l’impresa deposita il piano attestato e la proposta per classi; si svolge la votazione; segue il giudizio di omologazione. Durante la procedura gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione. I contratti pendenti proseguono, ma il debitore può chiedere di sospenderli o scioglierli quando non coerenti con il piano; al tempo stesso i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti in corso per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, regola di grande peso per la fornitura di energia.

Vantaggi motivati

  • Effetto vincolante generalizzato: la proposta omologata vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti.
  • Trattamento organico dei contributi: INPS, INAIL e fisco rientrano nel piano con un trattamento coerente con gli altri creditori.
  • Protezione robusta: le misure protettive del concordato, sotto il controllo del tribunale, bloccano esecuzioni e cautelari.
  • Strumenti di continuità indiretta: affitto o cessione dell’azienda a un terzo, utile se un operatore della filiera è interessato al calzificio.
  • Finanziamenti prededucibili: i nuovi finanziamenti autorizzati godono di prededuzione, elemento che può convincere una banca o un investitore a sostenere il rilancio.

Rischi e svantaggi onesti

  • Pubblicità e impatto commerciale: la procedura è pubblica, e i clienti (spesso marchi della moda attenti alla solidità dei fornitori) potrebbero ridurre gli ordini.
  • Complessità e costi di procedura: commissario giudiziale, attestatore, consulenti tecnici; spese che pesano su un’impresa già in tensione di cassa.
  • Controllo esterno: il commissario vigila e gli atti straordinari vanno autorizzati, con rallentamenti operativi.
  • Esito negativo severo: se la proposta non viene approvata o omologata, o se la domanda viene dichiarata inammissibile, l’apertura della liquidazione giudiziale è un esito concreto.
  • Regole distributive rigide: il rispetto dell’ordine dei privilegi e delle regole di priorità limita la libertà di favorire i creditori strategici come il fornitore di energia.

Il profilo ideale del concordato in continuità è il calzificio con un passivo ampio e frammentato, creditori importanti ostili a ogni accordo, un debito INPS che deve essere ridotto in modo sostanziale e un piano industriale solido che dimostri flussi superiori al valore di liquidazione.

Pronunce a supporto

La Cass. Sez. I, n. 19790/2026, ha affrontato il cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità secondo il previgente art. 88, comma 2-bis, CCII, tema che incide direttamente sulla possibilità di superare il voto contrario dell’INPS. La Cass. Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931, ha precisato i requisiti per configurare il concordato in continuità indiretta, mentre la Cass. Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960, ha interpretato il “valore di liquidazione” previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, parametro su cui si misura la convenienza della proposta. La Cass. Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005, ha riconosciuto la prededuzione del credito della società che redige la due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato.

Tre procedure, un solo calzificio: i numeri a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali. Il loro scopo è mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della procedura scelta. I valori sono semplificati: in un caso concreto entrerebbero in gioco interessi, gradi di privilegio più articolati, garanzie personali e una stima peritale dei beni.

Dati di partenza comuni (Calzificio Alfa S.r.l., ipotesi):

Voce del passivo Importo Natura
Contributi INPS (di cui 41.920 € sanzioni civili e somme aggiuntive) 312.480 € Privilegiato
Debiti tributari (IVA e ritenute) 96.740 € Privilegiato
TFR e crediti dei lavoratori 64.310 € Privilegiato di grado elevato
Fornitore di energia elettrica e gas 187.360 € Chirografario
Fornitori di filati e terzisti 264.910 € Chirografario
Banche (di cui 231.400 € con garanzia MCC) 418.630 € Chirografario
Totale 1.344.430 €

Valore di liquidazione stimato: attivo realizzabile 371.500 €, spese prededucibili della liquidazione 81.200 €, netto distribuibile 290.300 €. In questo scenario, dopo il pagamento integrale dei lavoratori (64.310 €), all’INPS resterebbero 225.990 €, pari a circa il 72,3% del suo credito; fisco e creditori chirografari non riceverebbero nulla. Con la continuità, invece, il piano quinquennale stima flussi liberi per 625.000 € e la vendita di un magazzino non strategico per 148.700 €, per un totale di 773.700 € di risorse.

Simulazione 1 — La strada della composizione negoziata

L’istanza viene presentata e la richiesta di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese il 3 novembre 2026 (martedì). Il tribunale conferma le misure per la durata massima iniziale di centoventi giorni: la protezione copre il calzificio fino al 3 marzo 2027 (mercoledì). In questo arco l’esperto facilita tre intese: il fornitore di energia accetta il rientro dei 187.360 € in 36 rate (circa 5.204 € al mese) a condizione che i consumi correnti siano pagati regolarmente; le banche concedono una moratoria di diciotto mesi sulle quote capitale; l’INPS concede una rateazione amministrativa del debito, che su sessanta mesi vale circa 5.208 € al mese, senza riduzione del capitale.

Il conto, a questo punto, si fa stringente: solo energia e INPS assorbono circa 10.412 € al mese, mentre i flussi liberi stimati sono di circa 10.417 € al mese (625.000 € in sessanta mesi). Restano scoperti fisco, fornitori di filati e, alla fine della moratoria, le banche. In questa ipotesi la composizione negoziata da sola non basta: crea il tempo, protegge la fornitura di energia e prepara il terreno, ma il calzificio dovrà approdare a uno strumento che consenta una riduzione dei debiti. Se invece i flussi fossero il doppio, la stessa strada potrebbe chiudersi con un contratto biennale di continuità senza passare dal tribunale.

Simulazione 2 — La strada dell’accordo di ristrutturazione con transazione INPS

La soglia del 60% sul totale di 1.344.430 € è pari a 806.658 €. Aderiscono le banche (418.630 €), il fornitore di energia (187.360 €) e i due principali fornitori di filati (160.000 €): in tutto 765.990 €, cioè il 57% circa. Senza l’INPS la soglia non si raggiunge: l’adesione dell’ente è determinante.

La proposta di transazione contributiva viene depositata presso la Direzione provinciale il 16 novembre 2026 (lunedì). Il termine di novanta giorni per l’adesione cadrebbe il 14 febbraio 2027, una domenica; il primo giorno utile per considerarlo scaduto è lunedì 15 febbraio 2027. La proposta all’INPS prevede il 92% dei contributi in senso stretto (248.915 €) e il 10% di sanzioni e somme aggiuntive (4.192 €), per un totale di 253.107 €, pari all’81% del credito, in sessanta rate: una soddisfazione superiore al 72,3% ottenibile in liquidazione.

Il resto del piano: fisco pagato per intero (96.740 €); creditori estranei, cioè i fornitori minori di filati (104.910 €) e i lavoratori (64.310 €), pagati integralmente entro i termini di legge, anche grazie alla vendita del magazzino; fornitore di energia al 35% (65.576 €); banche al 30% (125.589 €); fornitori di filati aderenti al 35% (56.000 €). Fabbisogno complessivo: 766.232 €, a fronte di risorse per 773.700 €. Il margine è sottilissimo (7.468 €): basta uno scostamento di pochi punti nei flussi per rendere l’accordo non attestabile. Se l’INPS aderisce, l’omologazione è lineare; se non aderisce, l’impresa chiede l’omologazione forzosa, sostenendo con l’attestazione che l’81% offerto è più conveniente del 72,3% liquidatorio, sempre che ricorrano le ulteriori condizioni introdotte dal correttivo.

Simulazione 3 — La strada del concordato in continuità

Dalle stesse risorse (773.700 €) si sottraggono le spese della procedura stimate in 58.400 € (commissario giudiziale, attestatore, perizie, contributo unificato e spese di pubblicità), con un netto di 715.300 €. La proposta per classi prevede: lavoratori al 100% (64.310 €); INPS al 78% (243.734 €), sopra il valore di liquidazione; fisco al 30% (29.022 €), credito che in liquidazione resterebbe insoddisfatto; classe del fornitore di energia al 40% (74.944 €); classe bancaria al 33% (138.148 €); classe dei fornitori di filati al 35% (92.718 €). Totale: 642.876 €, con un margine di 72.424 € a copertura degli imprevisti.

Le banche votano contro, il fornitore di energia e i fornitori di filati votano a favore, l’INPS vota contro. Il concordato può essere omologato con la ristrutturazione trasversale, se le classi favorevoli soddisfano i requisiti di legge e la distribuzione del valore rispetta le regole di priorità; il voto contrario dell’INPS può essere superato con il cram down previdenziale se la proposta all’ente non è inferiore all’alternativa liquidatoria. Il concordato assorbe il dissenso che l’accordo non riuscirebbe a superare, ma costa di più in spese di procedura e in esposizione pubblica, e lascia un margine più ampio solo perché la falcidia sui chirografari e sul fisco è più profonda.

Le tre procedure messe in fila

Il confronto che segue riassume le simulazioni e le caratteristiche giuridiche di ciascuna strada. Due avvertenze sono indispensabili. La prima: i costi indicati sono soltanto quelli della procedura previsti dalla legge o dalla sua struttura (compenso dell’esperto, del commissario, dell’attestatore, contributo unificato, spese di pubblicità), mai compensi di consulenza. La seconda: la colonna più “forte” non è automaticamente la migliore. Ogni casella va letta alla luce dell’obiettivo del calzificio, che potrebbe essere la riservatezza, la velocità o la riduzione massima del debito INPS.

Il rovescio della medaglia di ogni vantaggio è sempre presente: la composizione negoziata offre tempo e discrezione ma non riduce i contributi senza consenso; l’accordo di ristrutturazione consente la transazione con l’INPS ma esige il pagamento integrale degli estranei; il concordato vincola tutti ma richiede una macchina procedurale pesante e pubblica.

Criterio Composizione negoziata Accordo di ristrutturazione (art. 57-63 CCII) Concordato in continuità (art. 84 ss. CCII)
Tempi indicativi Trattative di alcuni mesi; misure protettive confermate dal tribunale entro un limite massimo complessivo Trattativa + 90 giorni per l’adesione INPS + giudizio di omologazione Domanda con riserva, termine per il piano, voto, omologazione: in genere tempi più lunghi
Complessità Bassa-media: piattaforma, test pratico, piano di risanamento Media: piano attestato, raccolta adesioni, transazione con gli enti Alta: classi, commissario, votazione, regole distributive
Effetti sui creditori dissenzienti Nessuno: vale solo tra chi firma Estensione solo nei casi dell’art. 61; estranei pagati per intero Vincolo generale; ristrutturazione trasversale tra classi
Trattamento dei contributi INPS Rateazione; nessuna falcidia imposta Transazione art. 63; omologazione forzosa alle condizioni di legge Trattamento art. 88; cram down se non inferiore alla liquidazione
Tutela della fornitura di energia I creditori non possono interrompere il contratto per soli arretrati anteriori Misure protettive su richiesta (art. 54) Contratti pendenti proseguono; tutela verso il rifiuto per arretrati
Effetti su esecuzioni e pignoramenti Bloccati solo con misure protettive confermate Bloccati con misure protettive; stabilità dopo l’omologa Bloccati dalla domanda (con misure protettive)
Rischi in caso di esito negativo Sbocco in altro strumento o nel concordato semplificato; ritorno libero delle azioni Mancata omologa o inadempimento: rischio di liquidazione giudiziale Inammissibilità, rigetto o revoca: rischio concreto di liquidazione giudiziale
Reversibilità Alta: si può passare ad altri strumenti Media: possibile conversione in concordato Bassa: il percorso è più vincolato
Costi della procedura Compenso dell’esperto secondo i criteri di legge Attestatore, eventuale perito, contributo unificato Commissario giudiziale, attestatore, perizie, contributo unificato, pubblicità
Riservatezza Elevata Media (iscrizione nel registro delle imprese) Bassa (procedura pubblica)

Come orientarsi tra le tre strade

La scelta non si riduce a un algoritmo, ma alcuni criteri ricorrono in ogni valutazione seria. Applicati al calzificio, conducono a risposte diverse a seconda delle circostanze.

Primo criterio: il peso del debito INPS sul totale e la necessità di ridurlo. Se la tua situazione presenta un debito contributivo contenuto, che una rateazione può riassorbire, generalmente la composizione negoziata offre il miglior rapporto tra benefici e invasività. Se invece i contributi rappresentano una quota tale da rendere impossibile il pagamento integrale anche in sessanta mesi, servirà uno strumento omologato: l’accordo con transazione (art. 63) o il concordato (art. 88). Va soppesato che la riduzione del debito previdenziale, in entrambi i casi, non può scendere sotto quanto l’INPS otterrebbe dalla liquidazione: il valore di liquidazione è dunque il pavimento di ogni proposta.

Secondo criterio: la concentrazione o la frammentazione dei creditori. Se il passivo è concentrato su tre o quattro creditori (due banche, il fornitore di energia, l’INPS), generalmente l’accordo di ristrutturazione è praticabile, perché la soglia del 60% si raggiunge con poche firme. Se il passivo è sparso su decine di fornitori di filati, terzisti, trasportatori, il voto a maggioranza per classi del concordato diventa più realistico della raccolta individuale di adesioni.

Terzo criterio: la liquidità disponibile per i creditori estranei. L’accordo impone di pagare per intero chi non aderisce. Se la tua situazione presenta creditori estranei di importo modesto e una fonte di liquidità certa (la vendita di un bene non strategico, un nuovo finanziamento), l’accordo regge; se gli estranei sono molti o di importo elevato, il concordato evita questa strozzatura, a fronte di una procedura più complessa.

Quarto criterio: la sensibilità dei clienti alla pubblicità della crisi. Un calzificio che lavora per marchi della moda, abituati a verificare la solidità dei fornitori, ha molto da perdere da una procedura pubblica. In questo caso la riservatezza della composizione negoziata ha un valore economico reale, che può giustificare il tentativo stragiudiziale anche quando un concordato offrirebbe falcidie maggiori. Il rovescio della medaglia: se i clienti sono già al corrente delle difficoltà, la riservatezza conta meno.

Quinto criterio: il tempo che resta prima delle azioni esecutive. Se l’INPS ha già fatto iscrivere a ruolo i contributi e l’agente della riscossione ha notificato cartelle e intimazioni, o se il fornitore di energia ha ottenuto un decreto ingiuntivo, il tempo per una trattativa senza protezioni è terminato. Ogni strada richiede allora misure protettive immediate, e la scelta va fatta considerando quale strumento consente di chiederle con maggiore solidità rispetto alla situazione concreta.

A questi criteri se ne aggiunge uno preliminare, di natura dimensionale: se il calzificio rientra nella nozione di impresa minore, le tre strade descritte non sono percorribili e il confronto si sposta sul concordato minore, il cui contenuto libero, ha precisato la Cassazione, non autorizza comunque deroghe alla parità di trattamento dei creditori.

«Nella crisi di un calzificio la procedura non si sceglie sul prestigio dello strumento ma sui numeri del passivo: il nostro lavoro è misurare quale opzione regge davanti al tribunale e ai creditori, prima che siano loro a scegliere al posto dell’impresa.» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Le domande di chi non ha ancora deciso

Posso iniziare con la composizione negoziata e passare poi a un concordato?

Sì, ed è uno dei percorsi più frequenti. La composizione negoziata è pensata anche come anticamera degli strumenti giudiziali: se le trattative non portano a un accordo sufficiente, l’impresa può depositare una domanda di accordo di ristrutturazione o di concordato. La Cassazione ha anche riconosciuto la possibilità del percorso inverso, cioè l’accesso alla composizione negoziata in pendenza di una domanda di concordato. Il passaggio, però, non è gratuito in termini di tempo: le misure protettive hanno una durata massima complessiva, e il calendario va pianificato fin dall’inizio.

E se scelgo la procedura sbagliata?

Le conseguenze dipendono dalla direzione dell’errore. Scegliere uno strumento troppo “leggero” (la composizione negoziata quando serviva una falcidia) costa soprattutto tempo, ma il lavoro svolto non è perso. Scegliere uno strumento troppo “pesante” o mal preparato (un concordato con un piano non attestabile) può invece condurre all’inammissibilità e, nei casi più gravi, alla liquidazione giudiziale. Il rischio maggiore non è scegliere la strada meno efficiente, ma presentare una domanda che il tribunale non può accogliere.

Il fornitore di energia può staccare la corrente mentre tratto?

Durante le misure protettive della composizione negoziata e, in modo analogo, nel concordato, il creditore non può rifiutare l’adempimento o risolvere il contratto pendente per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Resta fermo l’obbligo di pagare regolarmente le nuove forniture: se il calzificio non riesce a farlo, la tutela viene meno. Il debito energetico pregresso entra invece nel piano come credito chirografario.

I contributi INPS non versati espongono il titolare anche sul piano personale?

La questione va valutata caso per caso. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti può avere rilievo anche oltre il piano civile, al superamento delle soglie previste dalla legge; inoltre il titolare che ha prestato fideiussioni alle banche risponde personalmente dei debiti garantiti. Per questo, nella scelta della procedura, va considerata anche la posizione dei soci garanti, che in alcuni casi possono accedere a strumenti propri del sovraindebitamento.

Quanto costano le procedure, al di là della consulenza?

Ogni strumento ha costi propri previsti dalla legge o dalla sua struttura: il compenso dell’esperto nella composizione negoziata, calcolato secondo criteri normativi; l’attestatore negli accordi e nel concordato; il commissario giudiziale nel concordato; il contributo unificato e le spese di pubblicità per le procedure giudiziali. Nelle simulazioni queste voci sono state considerate perché riducono le risorse disponibili per i creditori, e quindi incidono sulla convenienza della proposta.

Le decisioni dei giudici che pesano sulla scelta

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché illuminano, ciascuna, un aspetto specifico del confronto tra le tre strade. I principi sono riformulati in sintesi; gli estremi sono riportati come indicati dalle fonti consultate.

Sulla composizione negoziata e le misure protettive

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31856/2025. La Corte ha ritenuto ammissibile l’istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive anche quando è pendente una domanda di concordato. Rilevanza: conferma che i percorsi non si escludono a vicenda e che il calzificio può riposizionarsi tra gli strumenti senza perdere la protezione.

Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Il tribunale ha concesso una misura cautelare atipica che vieta temporaneamente alla banca creditrice di escutere la garanzia pubblica MCC durante le trattative. Rilevanza: per un calzificio con finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, l’escussione della garanzia può compromettere la trattativa con l’intero sistema bancario.

Trib. Modena (2025). In una composizione negoziata, il tribunale ha inibito alla banca di escutere la garanzia MCC. Rilevanza: conferma l’orientamento di merito che usa le misure cautelari per preservare l’equilibrio delle trattative con le banche.

Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Le misure protettive possono essere estese al fideiussore qualificato come imprenditore di fatto. Rilevanza: il titolare del calzificio che garantisce personalmente i debiti e partecipa direttamente alla gestione può, in presenza di quei presupposti, beneficiare della protezione.

Trib. Milano, 15 luglio 2025. Il tribunale ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata di un fondo d’investimento tramite la SGR e le relative misure protettive. Rilevanza: segnala un’interpretazione ampia della platea dei soggetti ammessi, utile quando il calzificio è parte di una struttura societaria complessa o partecipata da investitori.

Sull’accordo di ristrutturazione

Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. La Corte ha individuato i soggetti legittimati a proporre reclamo contro la sentenza sulla domanda di omologazione dell’accordo. Rilevanza: delimita chi può rimettere in discussione l’accordo omologato, profilo decisivo per la stabilità del risanamento.

Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817. La pronuncia chiarisce il ruolo del commissario giudiziale e la funzione delle categorie di creditori negli accordi di ristrutturazione. Rilevanza: interessa l’accordo a efficacia estesa, che consente di vincolare i creditori non aderenti della stessa categoria.

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. La Corte ha esaminato gli effetti del fallimento successivo all’omologazione sui crediti oggetto dell’accordo, da ammettere al passivo. Rilevanza: misura il rischio dell’opzione nel caso in cui il piano, pur omologato, non venga eseguito.

Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 29746. La Corte ha ammesso l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) per chi ha prestato fideiussione per finalità estranee all’attività professionale. Rilevanza: riguarda i familiari del titolare che abbiano garantito senza un ruolo nell’impresa, per i quali si apre una strada distinta da quella della società.

Cass. civ., Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763. Lo stralcio dei debiti conseguente all’omologazione non genera reddito imponibile ai fini IRES. Rilevanza: la falcidia ottenuta con l’accordo non si trasforma in un nuovo debito fiscale, elemento che entra nel calcolo della sostenibilità del piano.

Sul concordato in continuità

Cass. civ., Sez. I, n. 19790/2026. La Corte si è pronunciata sul cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, con riferimento al previgente art. 88, comma 2-bis, CCII. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per valutare la possibilità di superare il voto contrario dell’INPS.

Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931. La pronuncia precisa i requisiti per configurare un concordato in continuità indiretta. Rilevanza: interessa il calzificio che intende affittare o cedere l’azienda a un operatore della filiera.

Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. La Corte ha interpretato la nozione di “valore di liquidazione” dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta. Rilevanza: è il parametro su cui si misura se la proposta all’INPS e agli altri creditori sia conveniente.

Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005. È stata riconosciuta la prededuzione al credito della società che redige la due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato. Rilevanza: incide sul calcolo delle spese di procedura che gravano sulle risorse del piano.

Trib. Brindisi, 14 aprile 2026. La revoca dell’omologazione è immediatamente esecutiva. Rilevanza: evidenzia la severità delle conseguenze quando il piano omologato viene meno.

Sull’impresa minore

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Il contenuto libero della proposta di concordato minore (art. 74 CCII, nel testo anteriore al correttivo) non consente deroghe alla par condicio creditorum. Rilevanza: per il calzificio sotto le soglie dimensionali, delimita i margini di trattamento differenziato dei creditori, compresi INPS e fornitore di energia.

Il contributo concreto dello Studio Monardo

Davanti a un calzificio stretto tra concorrenza a basso costo, energia e contributi, lo Studio Monardo lavora su strumenti precisi. Non promettiamo esiti: costruiamo la scelta e la difendiamo.

  1. Ricostruiamo il passivo per natura e grado di privilegio, separando contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive INPS, debiti tributari, crediti dei lavoratori, debiti energetici, bancari e commerciali.
  2. Stimiamo con i commercialisti dello staff il valore di liquidazione e il valore in continuità, il confronto da cui dipende la convenienza di qualunque proposta all’INPS e agli altri creditori.
  3. Verifichiamo la classificazione dimensionale dell’impresa, per stabilire se il calzificio può accedere agli strumenti maggiori del CCII o deve percorrere quelli del sovraindebitamento.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato in continuità sugli stessi numeri.
  5. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica e gestiamo il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive e per eventuali misure cautelari verso le banche.
  6. Impostiamo la proposta di transazione contributiva e fiscale, curando il deposito presso le Direzioni competenti, il certificato unico dei debiti e il calendario dei termini di adesione.
  7. Negoziamo con il fornitore di energia il trattamento dell’arretrato e la prosecuzione della fornitura, verificando l’applicazione delle tutele sui contratti pendenti.
  8. Redigiamo la domanda di accordo di ristrutturazione o di concordato, con la suddivisione in classi e la verifica delle regole distributive, in coordinamento con l’attestatore.
  9. Esaminiamo la posizione personale dei soci e dei familiari garanti, per valutare l’estensione delle misure protettive o l’accesso a strumenti autonomi.
  10. Seguiamo opposizioni, reclami e impugnazioni nei giudizi di omologazione, fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: la scelta della procedura fatta oggi va difesa domani in sede di omologazione, di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore né linea strategica. Le pronunce più recenti sul cram down previdenziale e sul valore di liquidazione arrivano proprio dalla Suprema Corte: impostare il piano tenendo conto di come quegli argomenti verranno discussi fino all’ultimo grado è parte della scelta. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che i numeri del piano e le argomentazioni giuridiche nascano insieme.

In conclusione

Per un calzificio colpito dalla concorrenza a basso costo, con debiti verso il fornitore di energia e verso l’INPS, le strade praticabili sono almeno tre, e ciascuna ha un profilo ideale diverso: la composizione negoziata per chi ha bisogno di tempo e riservatezza, l’accordo di ristrutturazione per chi ha pochi creditori decisivi e un debito contributivo da transigere, il concordato in continuità per chi deve superare il dissenso di creditori numerosi o ostili. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: il tempo delle misure protettive non è illimitato e una domanda mal impostata può aprire la strada alla liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura costruita proprio per le trattative della composizione negoziata, ed è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare insieme banche, fisco ed enti previdenziali, e la qualifica di cassazionista garantisce continuità fino all’ultimo grado.

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