Se guidi una piccola impresa commerciale o agricola e i conti non tornano più come una volta, questa pagina non è un approfondimento da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per usare la composizione negoziata nella versione riscritta dal correttivo del 2024, senza perdere un giorno e senza sprecare gli strumenti che la legge oggi ti mette a disposizione.
Il riferimento è il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto “correttivo ter” del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed entrato in vigore il 28 settembre 2024. Ha toccato quasi tutti gli articoli della composizione negoziata: l’accesso, i documenti dell’istanza, i doveri dell’esperto, le misure protettive, i rapporti con le banche, il compenso dell’esperto, gli accordi finali, la transazione fiscale. E ha riscritto in più punti l’art. 25-quater CCII, la norma dedicata alle imprese “sotto soglia”, cioè alle imprese minori.
Il problema, per te, non è sapere che la legge è cambiata. Il problema è capire che cosa devi fare di diverso adesso: quali documenti preparare, quando chiedere le misure protettive, come reagire se la banca ti blocca il fido, che cosa puoi chiudere con i creditori e con il Fisco, che cosa fare se le trattative falliscono. Per ogni novità troverai due risposte: cosa cambia in pratica e cosa devi fare tu.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative. A questo si somma la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: due competenze decisive per l’impresa minore, perché se le trattative non bastano gli sbocchi naturali sono proprio il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè le procedure del sovraindebitamento.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano ha otto mosse, ma non tutti partono dalla prima: chi ha già un pignoramento in arrivo ha priorità diverse da chi vede solo i primi segnali di squilibrio. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 – Sei davvero un’impresa minore? Prendi gli ultimi tre bilanci (o le dichiarazioni, se non sei tenuto al bilancio) e controlla tre numeri: attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti anche non scaduti. L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno), presenta congiuntamente un attivo annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se anche un solo parametro “sfora”, non sei sotto soglia: la tua istanza segue il canale ordinario e questo piano va adattato. Se non sei sicuro, parti dalla mossa 1.
Domanda 2 – Quanto è grave la situazione? L’art. 25-quater, comma 1, parla di imprenditore “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” e richiede che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”. Se paghi ancora tutti ma vedi che fra sei mesi non ce la farai, sei nel cuore della norma. Se invece sei già insolvente, il discorso si complica (lo vedremo alla mossa 1) e la priorità è capire subito se c’è ancora una prospettiva di risanamento.
Domanda 3 – C’è qualcuno che ti sta già aggredendo? Un decreto ingiuntivo notificato, un precetto, un pignoramento presso la banca o presso i clienti, una banca che ha sospeso le linee di credito: sono tutti segnali che ti spingono direttamente verso la mossa 4 (misure protettive) e la mossa 5 (banche), da preparare insieme all’istanza.
Domanda 4 – Il tuo problema principale è il Fisco? Se la parte più pesante dei debiti è verso l’Agenzia delle Entrate, o verso i tributi locali, la mossa 7 diventa centrale: è lì che il correttivo ha portato la novità più rilevante, cioè la transazione fiscale dentro la composizione negoziata.
Ecco la tabella di orientamento da tenere sotto mano.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non sai se rientri nelle soglie dell’impresa minore | Mossa 1 | Sbagliare canale significa sbagliare destinatario dell’istanza |
| Rientri nelle soglie, nessuna azione esecutiva in corso, squilibrio ancora gestibile | Mossa 2 | Hai il tempo di preparare un fascicolo completo |
| Hai già presentato l’istanza e aspetti la nomina dell’esperto | Mossa 3 | Il primo incontro va preparato con le nuove regole sui doveri dell’imprenditore |
| Un creditore ha notificato precetto o pignoramento, o è in arrivo | Mossa 4 (insieme alla 2) | Le misure protettive vanno chieste con l’istanza e confermate subito in tribunale |
| La banca ha sospeso o minaccia di sospendere il fido | Mossa 5 | Il correttivo ha rafforzato i limiti alle banche |
| Ti serve un finanziamento o devi vendere un ramo d’azienda durante le trattative | Mossa 6 | Gli atti autorizzati dal tribunale hanno una protezione specifica |
| Il debito principale è fiscale (erariale o locale) | Mossa 7 | Transazione fiscale e misure premiali |
| Le trattative sono avanzate o stanno per fallire | Mossa 8 | Devi scegliere lo sbocco e gestire il compenso dell’esperto |
Non passare oltre finché non hai almeno una risposta certa alla domanda 1. Tutto il resto del piano dipende da lì.
Un’ultima avvertenza di metodo. Questo piano si basa sul testo vigente dell’art. 25-quater e delle norme generali richiamate, come risultano dopo il D.Lgs. 136/2024 e, per la transazione fiscale, dopo il successivo D.Lgs. 147/2026. Quando un punto è ancora discusso, o quando la compatibilità di una regola generale con l’impresa minore non è chiara, te lo diciamo apertamente: per l’impresa minore la legge applica le norme generali “in quanto compatibili” (art. 25-quater, comma 5), e quella formula lascia margini che solo la prassi e i tribunali chiariranno. Ad oggi non abbiamo trovato pronunce pubblicate che riguardino specificamente le imprese sotto soglia: le decisioni che citeremo sono quasi tutte relative a imprese di dimensioni maggiori e valgono per te nella misura in cui la norma generale ti si applica.
Mossa 1 – Verifica il canale di accesso: soglie, presupposto e preclusioni dopo il correttivo
Obiettivo della mossa: stabilire con certezza che puoi accedere alla composizione negoziata come impresa minore, a chi va presentata l’istanza e quali situazioni la rendono inammissibile.
Quando va fatta
Subito, prima di ogni altra cosa. Non esiste un termine di legge per presentare l’istanza, ma esiste un termine economico: più aspetti, più il risanamento smette di essere “ragionevolmente perseguibile” e più crescono le aggressioni dei creditori. Se un creditore ha già notificato un precetto, hai di fatto pochi giorni prima del pignoramento: in quel caso la mossa 1 va fatta in 24-48 ore, in parallelo con la 2.
Come si esegue
Il primo passo è il controllo delle soglie. Prendi i tre esercizi precedenti e compila una tabella con i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d): attivo (non superiore a 300.000 euro), ricavi lordi (non superiori a 200.000 euro), debiti anche non scaduti (non superiori a 500.000 euro). Ricorda che i requisiti devono essere presenti congiuntamente: lo dice espressamente l’art. 25-quater, comma 1, che richiama l’imprenditore “che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)”. Attenzione ai debiti: si contano anche quelli non ancora scaduti, quindi l’intero residuo dei mutui e dei leasing, non solo le rate arretrate.
Il secondo passo è verificare di essere un imprenditore commerciale o agricolo: l’art. 25-quater, comma 1, parla esattamente di “imprenditore commerciale e agricolo”. Se svolgi un’attività professionale non organizzata in forma d’impresa, questo canale non è il tuo.
Il terzo passo è individuare il destinatario. Il testo vigente dell’art. 25-quater, comma 2, è netto: l’istanza “è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa” e “la nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza”. Per l’impresa minore non c’è la commissione regionale che nomina l’esperto per le imprese più grandi: c’è il segretario generale della tua Camera di commercio.
Che cosa ha cambiato il correttivo su questo punto
Qui trovi la prima novità pratica. Nella versione originaria della disciplina, come la descriveva la dottrina nell’agosto 2022, la documentazione dell’impresa sotto soglia poteva essere presentata all’organismo di composizione della crisi (OCC) o al segretario generale della camera di commercio, entrambi competenti anche per la nomina dell’esperto e per la liquidazione del suo compenso. Nel testo vigente questo “doppio binario” non c’è più: un commento di EC News del luglio 2026 lo dice espressamente (“è stato eliminato il ‘doppio binario’ che, in precedenza, consentiva in alternativa il ricorso agli OCC”). Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto il comma 7 dell’art. 25-quater, che oggi stabilisce che il compenso dell’esperto “è liquidato, ai sensi dell’articolo 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato”.
In pratica: oggi l’unica porta d’ingresso per l’impresa minore è la Camera di commercio della sede legale. Se qualcuno ti suggerisce di depositare l’istanza di composizione negoziata presso un OCC, sta usando un’informazione superata. L’OCC resta fondamentale, ma per un’altra fase: quella del concordato minore o della liquidazione controllata, se le trattative non vanno a buon fine (mossa 8).
C’è poi una seconda novità che incide sull’accesso. Secondo la nota di sintesi del D.Lgs. 136/2024 pubblicata da una Camera di commercio, il correttivo ha chiarito all’art. 12 che la composizione negoziata è accessibile anche in caso di crisi, di insolvenza o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Per l’impresa minore, però, il comma 1 dell’art. 25-quater continua a parlare solo di squilibrio che rende “probabile la crisi o l’insolvenza”. È quindi una questione aperta se l’impresa minore già insolvente possa accedere: la norma speciale è rimasta più stretta di quella generale. Il richiamo dell’art. 12 contenuto nel comma 5 dell’art. 25-quater (“in quanto compatibili”) offre un argomento per l’apertura, ma non c’è ancora una risposta consolidata.
Terza novità: le preclusioni. Sempre secondo la stessa nota, l’art. 25-quinquies dopo il correttivo preclude l’accesso solo se l’imprenditore ha già presentato domanda di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e non più in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale. Per l’impresa minore, il comma 2 dell’art. 25-quater adatta la dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lett. d): deve riguardare “la pendenza di una procedura di liquidazione controllata” e contenere “l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’articolo 74” (concordato minore) e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’art. 57 (accordi di ristrutturazione).
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. d) CCII (definizione di impresa minore); art. 25-quater, commi 1, 2 e 5 CCII nel testo vigente; art. 12 CCII come chiarito dal D.Lgs. 136/2024; art. 25-quinquies CCII.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il parametro al limite: ad esempio ricavi di 203.000 euro in uno dei tre anni. In quel caso non sei impresa minore e l’istanza va presentata secondo le regole ordinarie. Non forzare la classificazione: se presenti l’istanza al segretario generale della Camera di commercio quando dovresti seguire il canale ordinario, o viceversa, rischi che l’intero percorso, misure protettive comprese, venga messo in discussione proprio quando ne hai più bisogno. Il rischio di sbagliare destinatario è concreto, e vale in entrambe le direzioni. Se un parametro è al limite, fatti fare dal commercialista una verifica scritta e conservala nel fascicolo.
Il secondo imprevisto è scoprire di avere già depositato un ricorso per concordato minore, magari poi abbandonato. Prima di procedere verifica con esattezza lo stato di ogni procedura pendente presso il tribunale: la dichiarazione dell’art. 25-quater, comma 2, è un’attestazione, e attestare il falso ti espone a conseguenze ben peggiori del ritardo.
Check di completamento
- Hai una tabella firmata dal tuo commercialista con i tre parametri per tre esercizi, tutti sotto soglia.
- Sai qual è la Camera di commercio della tua sede legale e hai verificato l’accesso alla piattaforma telematica.
- Hai verificato che non sono pendenti liquidazioni controllate a tuo carico e che non hai depositato ricorsi ex artt. 74 o 57 CCII.
Mossa 2 – Prepara il fascicolo dell’istanza con le regole documentali nuove
Obiettivo della mossa: depositare un’istanza completa al primo colpo, usando le semplificazioni introdotte dal correttivo e senza i documenti che all’impresa minore non sono richiesti.
Quando va fatta
Dopo aver chiuso la mossa 1 e prima di qualsiasi altra iniziativa verso i creditori. Se intendi chiedere le misure protettive (mossa 4), il momento naturale per farlo è l’istanza stessa, perché gli effetti protettivi partono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e ogni giorno di ritardo è un giorno in cui i creditori possono muoversi. Quindi la mossa 2 e la decisione sulla mossa 4 vanno prese insieme.
Come si esegue
L’istanza si presenta “nelle forme previste dall’articolo 17, comma 1”, cioè tramite la piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata, indirizzata al segretario generale della Camera di commercio della sede legale (art. 25-quater, comma 2). Per l’impresa minore i documenti richiesti sono quelli dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): la lettera b) non è richiamata.
Questa è la prima semplificazione da sfruttare: all’impresa minore non è chiesto il progetto di piano di risanamento con l’istanza. Lo conferma anche il commento di EC News del luglio 2026, secondo cui la documentazione per le imprese sotto soglia è in larga parte quella delle imprese maggiori, con l’esclusione del progetto di piano di risanamento e della situazione economico-patrimoniale aggiornata in caso di mancata approvazione del bilancio.
Che cosa devi preparare, allora? In base all’art. 17, comma 3, come modificato dal correttivo:
- I bilanci: secondo la nota di sintesi camerale sul D.Lgs. 136/2024, i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, oppure i progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell’istanza. Il correttivo ha introdotto una lettera a-bis) che, secondo un commento pubblicato su dirittobancario.it nell’ottobre 2024, sembrerebbe consentire di depositare la situazione aggiornata al posto dei progetti di bilancio, con qualche dubbio di coordinamento con la lettera a). Per l’impresa minore il richiamo è alla lettera a): la scelta più prudente è depositare i bilanci (o le dichiarazioni dei redditi e IVA se non sei tenuto al bilancio) e, se l’ultimo esercizio non è ancora approvato, anche una situazione contabile aggiornata.
- La dichiarazione sulle procedure pendenti: dopo il correttivo è una dichiarazione di non aver depositato domanda di uno strumento di regolazione della crisi, senza il vecchio riferimento generico “ai ricorsi”. Per te, come visto, è adattata dall’art. 25-quater, comma 2, alla liquidazione controllata e ai ricorsi ex artt. 74 e 57.
- Le certificazioni fiscali e contributive (debiti tributari, contributivi e assicurativi): qui c’è una novità molto concreta. Secondo la nota camerale, il correttivo consente di presentare la dichiarazione di aver richiesto le certificazioni mancanti. In pratica non devi più rimandare l’istanza perché l’ente non ha ancora rilasciato il certificato: chiedilo, conserva la ricevuta e dichiaralo.
- Gli altri documenti delle lettere da e) a h) dell’art. 17, comma 3 (tra cui l’elenco dei creditori e i dati sui rapporti in corso): preparali con i dati più recenti possibili, perché l’esperto li userà per convocare le parti.
Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, previsto dall’art. 13, comma 2, CCII, non è un documento obbligatorio dell’istanza ma è lo strumento con cui devi misurarti prima di depositare: se il test ti dice che il debito da ristrutturare è sproporzionato rispetto ai flussi che riesci a generare, devi sapere già ora che l’esperto lo vedrà subito.
La base giuridica
Art. 25-quater, comma 2, CCII; art. 17, commi 1 e 3, CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024; art. 13, comma 2, CCII. Quanto al regime transitorio, la nota camerale riferisce che, in base all’art. 56 del D.Lgs. 136/2024, le nuove disposizioni generali si applicano anche alle composizioni negoziate pendenti al 28 settembre 2024 e a quelle avviate successivamente, mentre la transazione fiscale del nuovo comma 2-bis dell’art. 23 vale solo per le trattative avviate con istanza depositata dopo l’entrata in vigore (art. 56, comma 2). Oggi, a ottobre 2026, ogni istanza nuova è comunque soggetta per intero al testo corretto.
Che cosa cambia in pratica
Riassumendo le novità documentali che toccano te:
- puoi usare progetti di bilancio o una situazione aggiornata se l’ultimo bilancio non è approvato;
- puoi depositare l’istanza anche se le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi non sono ancora arrivate, dichiarando di averle chieste;
- la dichiarazione sulle procedure pendenti è stata precisata;
- per l’impresa minore resta escluso il progetto di piano con l’istanza.
Attenzione però a una trappola: se intendi chiedere la conferma delle misure protettive in tribunale, l’art. 19, comma 2, nel testo vigente chiede di depositare con il ricorso anche il progetto di piano di risanamento, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative. L’esclusione del progetto di piano vale per l’istanza alla Camera di commercio, non necessariamente per il ricorso al giudice: sulla compatibilità di questa richiesta con l’impresa minore la prassi non è univoca. Se pensi di aver bisogno delle misure protettive, prepara fin da ora una bozza di piano e un piano finanziario semestrale: non perderai tempo dopo.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: il bilancio dell’ultimo esercizio non è stato approvato e il commercialista non ha ancora chiuso i conti. Non rinviare: deposita il progetto di bilancio o la situazione aggiornata a non oltre 60 giorni, come consentito dopo il correttivo, e accompagnala con una nota che spiega lo stato dei conti.
Secondo imprevisto: non trovi una certificazione o l’ente non risponde. Usa la nuova possibilità: deposita la prova della richiesta. Ma controlla che la richiesta sia stata fatta davvero e in modo tracciabile (PEC o canale telematico dell’ente).
Check di completamento
- Hai il fascicolo completo dei documenti delle lettere a), c), d), e), f), g) e h) dell’art. 17, comma 3.
- Hai deciso, con il tuo legale, se chiedere le misure protettive già nell’istanza.
- Se le chiederai, hai già una bozza di piano di risanamento e un piano finanziario semestrale.
Mossa 3 – Gestisci la nomina dell’esperto e conduci le trattative con i nuovi doveri
Obiettivo della mossa: ottenere un esperto adatto al tuo caso, partecipare correttamente alle trattative e non incorrere nei comportamenti che il correttivo ora sanziona con l’archiviazione o la revoca.
Quando va fatta
Dal giorno del deposito dell’istanza fino alla relazione finale. La finestra temporale è quella dell’art. 17, comma 7: l’incarico dura 180 giorni dall’accettazione dell’esperto. Il correttivo, come vedremo alla mossa 6, ha modificato le regole della proroga, non la durata base.
Come si esegue
Il primo passo è verificare la nomina. Il segretario generale nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2). Il correttivo ha introdotto una regola che incide proprio sulle imprese sotto soglia: secondo la nota camerale, l’art. 13 impone agli esperti di aggiornare il curriculum indicando le composizioni seguite e i relativi esiti, la scheda sintetica deve riportare tali esiti, e chi nomina l’esperto deve tenerne conto. Anche il commento pubblicato su dirittobancario.it nell’ottobre 2024 segnala l’aggiornamento del curriculum dell’esperto con indicazione delle procedure seguite e del loro esito. In pratica: la scelta dell’esperto diventa più trasparente e tu puoi leggere, dalla sua scheda, quali risultati ha ottenuto in casi simili.
Il secondo passo è preparare il primo incontro. L’esperto ti convoca e valuta se ci sono concrete prospettive di risanamento. Porta con te i numeri aggiornati, il test pratico, una prima ipotesi di soluzione (anche solo per grandi linee) e l’elenco dei creditori da convocare per primi.
Il terzo passo è partecipare personalmente. Qui c’è una novità che devi conoscere: secondo la nota camerale, l’art. 17, comma 5, dopo il correttivo prevede che l’imprenditore partecipi personalmente e che informi l’esperto delle trattative condotte in sua assenza. Lo conferma il commento su dirittobancario.it: la norma impone all’imprenditore di informare l’esperto delle trattative svolte senza la sua presenza. In pratica, se parli direttamente con la banca o con un fornitore importante, devi riferirlo all’esperto: niente trattative parallele “sottobanco”.
Il quarto passo è gestire i pareri dell’esperto. Il correttivo ha precisato (art. 16, comma 2-bis, secondo la nota camerale e il commento su dirittobancario.it) che nei pareri resi durante le trattative l’esperto indica l’attività svolta e quella programmata. Se chiedi un parere all’esperto, ad esempio per un’operazione straordinaria, aspettati una risposta che dice anche cosa è stato fatto e cosa resta da fare: è un documento utile anche per dimostrare ai creditori l’avanzamento del percorso.
Il quinto passo è sapere che l’esperto può essere revocato. Secondo la nota camerale, dopo il correttivo la revoca dell’esperto può avvenire su segnalazione dell’imprenditore e di due o più parti. Se il rapporto con l’esperto non funziona per ragioni oggettive (inerzia, conflitti, mancanza di indipendenza), sappi che esiste questo strumento: usalo con giudizio, perché cambia il clima delle trattative.
Infine, una novità che riguarda il dopo: secondo la nota camerale, il divieto per l’esperto di avere rapporti professionali con l’imprenditore nei due anni successivi alla chiusura non riguarda l’attività prestata dopo la composizione che rientra nell’incarico. Il commento su dirittobancario.it la definisce una deroga utile soprattutto per l’attuazione dell’accordo. In pratica, l’esperto può accompagnarti nell’esecuzione di quanto concordato.
La rinegoziazione dei contratti
Se il tuo problema è un contratto diventato eccessivamente oneroso per circostanze sopravvenute (un canone di locazione, una fornitura a prezzo fisso), ricorda che l’art. 17, comma 5, consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita. Non è un’imposizione al contraente, ma è una leva negoziale forte, perché il rifiuto ingiustificato del creditore emerge nella relazione dell’esperto.
La base giuridica
Art. 25-quater, commi 2 e 5, CCII; artt. 13, 16 e 17 CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024; art. 4 CCII sui doveri delle parti (correttezza e buona fede).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore importante che non si presenta alle convocazioni. Non è una catastrofe: la composizione negoziata non richiede l’unanimità per tutti gli sbocchi (vedi mossa 8), e la mancata partecipazione del creditore resta agli atti. Chiedi all’esperto di rinnovare la convocazione per iscritto e di annotare il comportamento.
Il secondo imprevisto è più insidioso: sei tu a non riuscire a partecipare con continuità. Tieni presente che la buona fede e la correttezza delle trattative, accertate dall’esperto nella relazione finale, sono la condizione per accedere al concordato semplificato (art. 25-sexies). Se manchi agli incontri, comprometti proprio la via d’uscita più utile in caso di fallimento delle trattative.
Una decisione di merito segnalata nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia (Trib. Milano, 10 febbraio 2025) ha richiamato anche soci e garanti a un comportamento corretto e trasparente, coerente con il risanamento. Se nella tua impresa ci sono soci che hanno rilasciato fideiussioni, coinvolgili subito: il loro atteggiamento pesa.
Check di completamento
- Hai ricevuto la nomina e l’accettazione dell’esperto e conosci la data di accettazione (da lì decorrono i 180 giorni).
- Hai tenuto il primo incontro e l’esperto ha ritenuto che ci siano concrete prospettive di risanamento.
- Hai organizzato un registro dei contatti con i creditori, da condividere con l’esperto.
Mossa 4 – Chiedi e fai confermare le misure protettive rispettando i termini corretti
Obiettivo della mossa: bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative e ottenere dal tribunale la conferma delle misure, senza perderle per un termine mancato.
Quando va fatta
È la mossa con i termini più stretti di tutto il piano, e il correttivo li ha resi ancora più serrati. Segna queste scadenze sul calendario nel momento stesso in cui depositi l’istanza:
- entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto devi depositare in tribunale il ricorso per la conferma o la modifica delle misure (art. 19, comma 1, nel testo vigente);
- entro venti giorni dalla pubblicazione devi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento (art. 19, comma 1): secondo la nota camerale sul D.Lgs. 136/2024, il correttivo ha ridotto questo termine da 30 a 20 giorni;
- entro dieci giorni dal deposito del ricorso il tribunale fissa l’udienza con decreto (art. 19, comma 3); dopo il correttivo il decreto di fissazione va iscritto nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, sempre secondo la nota camerale.
Se il ricorso non è depositato nei termini, o se il giudice non fissa l’udienza nel termine, gli effetti protettivi cessano (art. 19, commi 1 e 3). La domanda può essere riproposta, ma nel frattempo i creditori sono liberi di agire.
Come si esegue
Il primo passo è chiedere le misure con l’istanza sulla piattaforma. Valuta con il tuo legale quali creditori ti preoccupano davvero: l’art. 19, comma 4, consente al tribunale di limitare le misure “a determinate iniziative intraprese dai creditori, a determinati creditori o categorie di creditori”. Una richiesta mirata è più facile da confermare di una richiesta generalizzata.
Il secondo passo è preparare il ricorso prima della pubblicazione, non dopo. Il termine del “giorno successivo” non lascia spazio a improvvisazioni: il ricorso, con tutti gli allegati, deve essere pronto prima ancora che l’istanza venga pubblicata. I documenti richiesti dall’art. 19, comma 2, nel testo vigente sono: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni dei redditi e IVA se non sei tenuto al deposito dei bilanci), oppure, se i bilanci non sono approvati, i progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre 60 giorni; una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni; l’elenco dei creditori con indicazione dei primi dieci per ammontare; il progetto di piano di risanamento, il piano finanziario per i successivi sei mesi e il prospetto delle iniziative; l’autocertificazione sulla risanabilità; l’accettazione dell’esperto. Le lettere a) e b) del comma 2 sono state modificate dal correttivo, che ha anche introdotto la lettera a-bis).
Il terzo passo è prepararti all’udienza. Il tribunale sente le parti e l’esperto, può nominare un ausiliario e assumere informazioni dai creditori; i terzi i cui diritti sono incisi devono essere sentiti (art. 19, comma 4). Dopo il correttivo, secondo la nota camerale e il commento su dirittobancario.it, l’esperto deve descrivere l’attività svolta e quella programmata: lavora con lui perché questo resoconto mostri un percorso concreto. Il tribunale fissa con ordinanza la durata delle misure tra un minimo di trenta e un massimo di centoventi giorni.
Il quarto passo è chiedere per tempo la proroga, se serve. L’art. 19, comma 5, consente la proroga “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”, su istanza del debitore o delle parti interessate e acquisito il parere dell’esperto. La possibilità che la proroga sia chiesta anche dalle parti interessate, e non solo dal debitore, è una delle novità del correttivo secondo la nota camerale. La durata complessiva delle misure non può comunque superare duecentoquaranta giorni.
Che cosa proteggono, e che cosa no
Devi sapere con precisione cosa ottieni. Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio e di acquisire diritti di prelazione non concordati con te (l’art. 19, comma 8, conferma che questo divieto cade con la revoca o la cessazione delle misure). Ma:
- sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 1): un dipendente con stipendi arretrati può agire;
- non sono inibiti i pagamenti (art. 18, comma 3): puoi continuare a pagare i fornitori strategici, ma ricorda che ogni pagamento deve essere coerente con le trattative;
- i creditori nei cui confronti operano le misure non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli unilateralmente solo per il mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, comma 5).
Le decisioni dei tribunali da conoscere prima dell’udienza
Il massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia raccoglie molte decisioni di merito, tutte senza numero, quasi tutte relative a imprese di dimensioni maggiori. Ecco quelle che incidono direttamente su questa mossa.
- Il termine per il ricorso è perentorio. Trib. Genova, 13 marzo 2023, ha qualificato come perentorio il termine per depositare il ricorso di conferma, ammettendo però che il giudice fissi udienza su una domanda subordinata di misure.
- Se sbagli, devi ricominciare da capo. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024: in caso di nuova domanda dopo un’inammissibilità, occorre ripetere l’intero iter dell’art. 18.
- Serve una prospettiva concreta di risanamento. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023, e Trib. Salerno, 13 febbraio 2023, hanno negato la conferma in mancanza di una prospettiva concreta di superamento della crisi, in un caso davanti a un piano definito “embrionale”.
- Un piano solo liquidatorio non basta. Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025, hanno escluso la conferma per un piano solo liquidatorio, anche se più conveniente per i creditori della liquidazione giudiziale; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, ha escluso le misure per chi sceglie fin dall’inizio una prospettiva liquidatoria.
- Le misure possono essere modulate. Trib. Bologna, 23 settembre 2025, ha ritenuto che le misure possano essere limitate nel tempo per determinate categorie di creditori, per evitare pregiudizi sproporzionati.
Che cosa significa per te: arriva all’udienza con un piano che punti alla continuità, anche se semplice, e con un piano finanziario semestrale credibile. Un’impresa minore che si presenta dicendo “voglio solo vendere e chiudere” rischia di vedersi negare la protezione: per quell’obiettivo esistono altre strade (mossa 8).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, conosce la composizione negoziata sia dal lato delle trattative sia dal lato del contenzioso: è questa doppia prospettiva che consente di costruire un ricorso di conferma coerente con ciò che l’esperto riferirà al giudice.
Misure cautelari: quando servono e quali limiti hanno
Accanto alle misure protettive “tipiche” puoi chiedere provvedimenti cautelari. Ma attenzione ai limiti che i giudici hanno fissato. Trib. Milano, 22 novembre 2023, ha escluso che le cautelari atipiche possano sovrapporsi alle misure protettive tipiche, perché altrimenti eluderebbero il limite di durata. Trib. Milano, 4 luglio 2025, ha dichiarato inammissibili la cancellazione di un’ipoteca e la restituzione di somme pignorate, perché misure irreversibili. Trib. Torino, 5 dicembre 2023, ha ammesso un ricorso cautelare separato, anche per riproporre domande non accolte; Trib. Bologna, 6 giugno 2024, ha ritenuto che istanze di conferma e cautelari presentate insieme possano essere decise separatamente. In un caso particolare, Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, ha ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda autorizzata.
La base giuridica
Artt. 18 e 19 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/2024, applicabili all’impresa minore per richiamo dell’art. 25-quater, comma 5, “in quanto compatibili”. Il rito è quello cautelare (artt. 669-bis e seguenti c.p.c.), con reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è il diniego o la revoca delle misure. In questo caso hai un solo strumento rapido: il reclamo contro l’ordinanza. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026) ha esaminato un caso in cui il termine di quindici giorni per impugnare il diniego, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. richiamato dall’art. 19, era già scaduto; e ha chiarito che il debitore non ha diritto a un rinvio della procedura pendente per attendere l’esito delle sue iniziative. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025: il debitore non ha un diritto pieno al rinvio quando chiede tempo per il reclamo contro la cessazione della tutela, salvo indicare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Le due pronunce riguardano procedure di fallimento e imprese maggiori, ma il messaggio per te è identico: il reclamo va proposto subito, non “quando si vedrà”.
Un secondo imprevisto è l’errore formale: ad esempio la mancata pubblicazione del numero di ruolo nei venti giorni. Non fare affidamento sulla tolleranza dei giudici: rispetta il termine.
Check di completamento
- Il ricorso è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione e il numero di ruolo è stato iscritto entro venti giorni.
- Hai l’ordinanza di conferma con la durata delle misure e hai calcolato la data di scadenza.
- Hai fissato in agenda la data entro cui chiedere l’eventuale proroga, tenendo conto del tetto di 240 giorni.
Mossa 5 – Metti in sicurezza i rapporti con le banche e con i contratti in corso
Obiettivo della mossa: impedire che l’avvio della composizione negoziata diventi, di per sé, il motivo per cui la banca ti taglia il credito, e reagire con gli strumenti nuovi se succede comunque.
Quando va fatta
Lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza, e poi per tutta la durata delle trattative. La banca vede l’iscrizione nel registro delle imprese: il tuo obiettivo è che la veda insieme a una comunicazione tua, non prima.
Come si esegue
Il primo passo è informare per iscritto le banche con cui hai rapporti: comunica l’avvio della composizione negoziata, il nome dell’esperto, la volontà di proseguire i rapporti e di convocarle al tavolo. Allega, se possibile, una sintesi del percorso. Una banca informata è meno propensa a reazioni automatiche.
Il secondo passo è conoscere le regole che il correttivo ha rafforzato sull’art. 16, comma 5. Secondo il testo vigente, l’accesso alla composizione negoziata e le trattative “non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito” né “ragione di una diversa classificazione del credito”. La nota camerale sul D.Lgs. 136/2024 riassume così le novità per banche e intermediari: l’accesso non modifica di per sé la classificazione del credito; durante le trattative la classificazione va valutata sulle concrete prospettive di risanamento; le sospensioni o revoche di linee di credito vanno comunicate agli organi di amministrazione e controllo con le ragioni specifiche; la prosecuzione dei rapporti non è di per sé fonte di responsabilità per la banca. Il commento pubblicato su dirittobancario.it nell’ottobre 2024 definisce “felice e lodevole” quest’ultima precisazione, perché toglie alla banca l’alibi del timore di responsabilità.
Il terzo passo è sfruttare l’art. 18, comma 5, e il nuovo comma 5-bis. Secondo la nota camerale, dopo il correttivo i creditori bancari sono espressamente soggetti ai divieti del comma 5 (niente rifiuto dell’adempimento, risoluzione, anticipazione della scadenza o modifica dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori); restano ferme le sospensioni o revoche imposte dalla disciplina della vigilanza prudenziale; il comma 5-bis impone alle banche, dalla conferma delle misure, di dimostrare che la sospensione dipende dalla disciplina prudenziale. Il commento su dirittobancario.it osserva che la norma “preclude agli intermediari creditizi di modificare l’esecuzione dei contratti pendenti” e che sospensione e revoca restano possibili solo in applicazione della vigilanza prudenziale; gli stessi autori ipotizzano però che la revoca possa restare possibile per inadempimenti anteriori secondo le regole contrattuali. Anche il documento di Confartigianato e CNA sullo schema del correttivo (luglio 2024) accoglieva con favore le norme volte a limitare la prassi bancaria di sospendere gli affidamenti in costanza di composizione negoziata.
In pratica: dopo la conferma delle misure, se la banca mantiene sospese le tue linee di credito deve spiegarti per iscritto quale regola prudenziale lo impone. Una lettera generica non basta.
Il quarto passo, se la banca ha già sospeso le linee, è chiedere al tribunale la riattivazione. Secondo la nota camerale, il correttivo ha previsto all’art. 22 che il tribunale possa autorizzare la riattivazione di linee di credito sospese. È uno strumento nuovo: usalo quando la linea è essenziale per la continuità.
Che cosa dicono i giudici sui rapporti bancari e contrattuali
Trib. Verona, 22 gennaio 2024, ha affermato che la banca può revocare o sospendere affidamenti solo per giustificato motivo, comunicato per iscritto, e che in caso di violazione il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti. Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023, ha collocato tra gli effetti dell’istanza il divieto per i creditori di modificare o risolvere i contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, ha ammesso in sede cautelare la sospensione dei pagamenti e un divieto temporaneo di escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC).
Ma ci sono anche limiti. Trib. Milano, 19 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di inibire i rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati, per assenza di pericolo nel ritardo. Trib. Verona, 11 dicembre 2025, ha respinto richieste cautelari che incidevano sui contratti pendenti o sospendevano il rimborso dei finanziamenti. La protezione riguarda i crediti anteriori: i debiti che maturano durante le trattative li devi pagare.
La base giuridica
Art. 16, comma 5, art. 18, commi 5 e 5-bis, e art. 22 CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024; per l’impresa minore richiamati dall’art. 25-quater, comma 5 (artt. 16, 18 e 22 sono tutti nell’elenco).
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: la banca segnala il passaggio a un’altra classificazione del credito o riduce l’affidamento subito dopo la pubblicazione. Il piano B è triplice: chiedi per iscritto le ragioni specifiche (che dopo il correttivo devono essere comunicate); coinvolgi l’esperto perché convochi la banca; se le misure sono confermate, valuta con il legale il ricorso al giudice della composizione per l’ordine di esecuzione del contratto o per l’autorizzazione alla riattivazione della linea.
Secondo imprevisto: un fornitore strategico interrompe le forniture per vecchie fatture non pagate. Se le misure sono confermate e il rifiuto si basa solo su crediti anteriori, il comma 5 dell’art. 18 è dalla tua parte. Se invece il fornitore non è pagato per forniture nuove, non c’è tutela: pagalo.
Check di completamento
- Hai inviato a tutte le banche una comunicazione scritta sull’avvio della composizione negoziata.
- Hai una mappa aggiornata di fidi, scadenze e garanzie (incluse quelle MCC).
- Sai distinguere, per ogni creditore, i crediti anteriori all’istanza da quelli correnti.
Mossa 6 – Gestisci l’impresa durante le trattative e usa gli atti autorizzati e la proroga
Obiettivo della mossa: continuare a lavorare, finanziare la continuità e, se serve, vendere beni o rami d’azienda con atti autorizzati dal tribunale che restano efficaci anche se poi si apre una procedura; e non lasciar scadere l’incarico dell’esperto senza aver chiesto la proroga.
Quando va fatta
Per tutta la durata dell’incarico: 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili. Gli atti autorizzati vanno chiesti appena emerge l’esigenza (un finanziamento ponte, una vendita urgente). La richiesta di proroga va preparata almeno un mese prima della scadenza dei 180 giorni.
Come si esegue
Primo: continua a gestire, ma con trasparenza. Durante la composizione negoziata conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Ma devi informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, e l’esperto può manifestare il proprio dissenso e, nei casi più gravi, renderlo pubblico con iscrizione nel registro delle imprese (art. 21 CCII, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5). Prima di firmare qualsiasi atto non ordinario, chiedi un parere all’esperto: dopo il correttivo, come visto, il parere indicherà anche l’attività svolta e programmata, ed è la tua migliore protezione.
Secondo: usa gli atti autorizzati dal tribunale. L’art. 22 CCII consente di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a trasferire l’azienda o rami di essa e ad altri atti indicati dalla norma. Il correttivo, secondo la nota camerale, ha introdotto quattro novità:
- la prededuzione dei finanziamenti autorizzati vale anche per le garanzie che li assistono;
- il tribunale può autorizzare la riattivazione di linee di credito sospese (vedi mossa 5);
- le autorizzazioni possono essere attuate anche dopo la chiusura della composizione, se previsto;
- la prededuzione opera indipendentemente dall’esito della composizione.
Per l’impresa minore c’è una regola specifica: l’art. 25-quater, comma 6. Nel testo vigente, gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 “conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato”. Il comma 6 è tra quelli che il D.Lgs. 136/2024 ha modificato: il testo vigente comprende espressamente anche il concordato semplificato omologato. Cosa significa in pratica: chi ti presta denaro o compra un ramo d’azienda con l’autorizzazione del tribunale non rischia di veder travolto l’atto se poi la tua impresa finisce in concordato minore, in liquidazione controllata o in concordato semplificato. È l’argomento che devi usare per convincere un finanziatore o un acquirente.
Una decisione utile: Trib. Perugia, 15 luglio 2024, ha ammesso l’accesso alla composizione anche per un’impresa in liquidazione volontaria con piano liquidatorio, purché finalizzato al risanamento. Nella stessa logica, Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, ha protetto con misure cautelari prolungate la liquidità derivante da una cessione di ramo autorizzata ex art. 22. La cessione del ramo sano, insomma, può essere uno strumento di risanamento e non solo di chiusura.
Terzo: gestisci la scadenza dell’incarico. L’art. 17, comma 7, fissa la durata dell’incarico in 180 giorni dall’accettazione. Non è una novità del correttivo: già il documento di Confartigianato e CNA del luglio 2024, riferito alla disciplina allora vigente, parlava di procedura di 180 giorni prorogabili di altri 180. La novità riguarda chi può chiedere la proroga e quando. Secondo la nota camerale, dopo il correttivo l’incarico può essere prorogato di 180 giorni su richiesta dell’imprenditore o delle parti con cui si tratta, con il consenso dell’esperto, nei casi previsti dalla norma (tra cui la pendenza delle misure protettive o di autorizzazioni del tribunale).
Attenzione a un disallineamento che il correttivo non ha eliminato: l’incarico può arrivare a 360 giorni, le misure protettive non possono superare 240 giorni complessivi (art. 19, comma 5). Confartigianato e CNA avevano proposto di uniformare le due durate, ma nel testo vigente dell’art. 19 il tetto resta di 240 giorni. Nell’ultima parte di una composizione prorogata, quindi, potresti trattare senza protezione: pianifica le trattative più delicate entro la finestra protetta.
La base giuridica
Artt. 17, comma 7, 21 e 22 CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024; art. 25-quater, commi 5 e 6, CCII nel testo vigente.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’esperto che manifesta dissenso su un atto che hai già deciso di compiere. Fermati: un atto compiuto contro il dissenso iscritto può compromettere la credibilità dell’intero percorso e, se poi si apre una procedura, esporsi a contestazioni. Se l’atto è davvero indispensabile, chiedi l’autorizzazione del tribunale ex art. 22.
Il secondo imprevisto è arrivare a ridosso dei 180 giorni senza un accordo maturo e senza aver chiesto la proroga. Se l’incarico si chiude, l’esperto redige la relazione finale e l’istanza viene archiviata: secondo la nota camerale, dopo il correttivo l’archiviazione viene iscritta nel registro delle imprese quando risulta pubblicata l’istanza di misure protettive. Per evitarlo, chiedi la proroga con anticipo, motivandola con lo stato delle trattative.
Check di completamento
- Hai concordato con l’esperto una procedura interna per gli atti straordinari (chi decide, chi informa, con quali tempi).
- Hai verificato se ti serve un finanziamento autorizzato o una cessione autorizzata e, in caso positivo, hai depositato la richiesta.
- Hai in agenda la scadenza dei 180 giorni e la data limite interna per chiedere la proroga.
Mossa 7 – Affronta il debito fiscale con la transazione fiscale e le misure premiali
Obiettivo della mossa: ridurre o dilazionare il debito tributario dentro la composizione negoziata, usando lo strumento introdotto dal correttivo e le agevolazioni dell’art. 25-bis.
Quando va fatta
La proposta di transazione fiscale si presenta durante le trattative. Le misure premiali dell’art. 25-bis scattano invece in momenti diversi: alcune dall’accettazione dell’incarico, altre dopo la conclusione di un accordo. Pianifica la mossa 7 fin dal primo incontro con l’esperto, perché la documentazione richiesta richiede settimane.
Che cosa ha introdotto il correttivo: la transazione fiscale nella composizione negoziata
Questa è la novità più rilevante per molte piccole imprese, perché il debito con il Fisco è spesso la voce che rende impossibile il risanamento. Il D.Lgs. 136/2024 ha inserito nell’art. 23 il nuovo comma 2-bis. Secondo la nota camerale: durante le trattative il debitore può proporre al Fisco un accordo per il pagamento dilazionato o parziale; la regola non si applica ai tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea; la proposta richiede due relazioni, una di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e una di un revisore sulla completezza e veridicità dei dati; l’accordo produce effetti con il deposito in tribunale; si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di insolvenza accertata, oppure se i pagamenti non sono eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze.
Per l’impresa minore lo strumento è disponibile: l’art. 25-quater, comma 5, nel testo vigente richiama espressamente l’art. 23, comma 2-bis, “in quanto compatibile”. Il commento di EC News del luglio 2026 lo conferma: le imprese sotto soglia possono concludere durante le trattative un accordo transattivo con le Agenzie fiscali, firmato per l’Agenzia delle Entrate dal direttore dell’ufficio previo parere conforme della Direzione regionale, senza distinzioni rispetto alle imprese sopra soglia.
Regime transitorio da conoscere: secondo la nota camerale, la transazione fiscale del comma 2-bis si applica alle trattative avviate con istanza depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 (art. 56, comma 2). Se la tua composizione è iniziata prima del 28 settembre 2024, questo strumento non è applicabile a quella istanza.
L’estensione ai tributi locali: il D.Lgs. 147/2026
Il quadro si è ampliato nell’agosto 2026. Secondo le fonti di settore, il D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, modificando tra gli altri l’art. 23, comma 2-bis, CCII; anche le rassegne di EC News ed Eutekne danno conto dell’estensione dell’accordo transattivo nella composizione negoziata ai tributi locali. Per te significa che IMU, TARI e altri tributi locali possono entrare nella proposta, accanto ai tributi erariali. Il testo del decreto in Gazzetta va comunque controllato puntualmente, in particolare sulla disciplina applicabile alle trattative già in corso.
Che cosa resta fuori
Il documento di Confartigianato e CNA sullo schema del correttivo rilevava che l’ambito di applicazione era limitato ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali, escludendo i debiti contributivi, e chiedeva di includerli. Nel testo vigente il riferimento resta ai tributi: i contributi previdenziali non rientrano nella transazione fiscale della composizione negoziata. Per l’INPS dovrai cercare altre soluzioni (rateizzazioni ordinarie, oppure, se le trattative falliscono, il trattamento dei crediti nel concordato minore).
Confartigianato e CNA segnalavano anche un problema molto concreto per le imprese più piccole: il costo delle due relazioni potrebbe superare il beneficio della riduzione del debito. Prima di avviare la transazione fiscale, fai un conto onesto: quanto debito tributario hai, quale riduzione realistica puoi ottenere, quanto costano relazione del professionista indipendente e relazione del revisore.
Le misure premiali dell’art. 25-bis
L’art. 25-bis è richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5. Le agevolazioni principali, come descritte nelle fonti lette:
- interessi ridotti: dall’accettazione dell’incarico fino alla conclusione, gli interessi sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale (EC News, luglio 2026);
- rateizzazione: dopo la conclusione di un contratto o di un accordo con i creditori, l’Agenzia delle Entrate può concedere fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà. Nella descrizione della versione 2022 la dilazione era fino a 72 rate; secondo la nota camerale, il correttivo ha integrato l’art. 25-bis con le disposizioni del D.L. 13/2023 sulla rateizzazione fino a 120 rate in caso di grave difficoltà e con altre agevolazioni fiscali, anche in materia di IVA. Nella versione descritta nel 2022 la rateizzazione riguardava le somme non ancora iscritte a ruolo, era subordinata alla pubblicazione del contratto o dell’accordo nel registro delle imprese e alla sottoscrizione dell’istanza da parte dell’esperto, e decadeva anche per il mancato pagamento di una sola rata;
- effetti fiscali: dalla pubblicazione nel registro delle imprese, secondo EC News, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non concorrono al reddito d’impresa, le perdite su crediti dei creditori sono deducibili e il cedente può emettere nota di variazione IVA.
Un punto aperto per l’impresa minore: la riduzione alla metà di sanzioni e interessi prevista dall’art. 25-bis opera, secondo EC News, in caso di accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato preventivo. Sono strumenti in larga parte non disponibili per l’impresa minore (l’accordo di ristrutturazione lo è solo per l’impresa agricola, art. 25-quater, comma 4, lett. d). Non contare su questa riduzione senza una verifica specifica sul tuo caso.
La base giuridica
Art. 23, comma 2-bis, CCII introdotto dal D.Lgs. 136/2024 e modificato dal D.Lgs. 147/2026; art. 25-bis CCII; art. 25-quater, comma 5, CCII; art. 56, comma 2, D.Lgs. 136/2024 (regime transitorio, come riferito dalla nota camerale).
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: l’ufficio non risponde alla proposta o la ritiene non conveniente. Diversamente da quanto accade negli strumenti omologati dal tribunale, nella composizione negoziata non c’è un meccanismo che imponga al Fisco l’accordo: la transazione richiede il suo consenso. Il piano B è rafforzare la relazione di convenienza (confronto analitico con la liquidazione) e, in parallelo, lavorare sulla rateizzazione dell’art. 25-bis, che dipende dalla conclusione di un accordo con gli altri creditori.
Secondo imprevisto: non riesci a pagare una rata dell’accordo. Ricorda che l’accordo transattivo si risolve di diritto se i pagamenti non sono eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze. Non lasciare che una rata arrivi a quel limite: se prevedi una difficoltà, avvisa subito l’ufficio e il tuo consulente.
Check di completamento
- Hai un estratto aggiornato dei debiti tributari, distinguendo erariali, locali, somme iscritte a ruolo e non iscritte, e contributi.
- Hai valutato costo e beneficio delle due relazioni richieste per la transazione fiscale.
- Hai inserito nella strategia delle trattative la tempistica della proposta al Fisco e delle eventuali rateizzazioni.
Mossa 8 – Scegli lo sbocco giusto e gestisci il compenso dell’esperto
Obiettivo della mossa: chiudere la composizione negoziata con lo strumento più adatto, usando i contenuti degli accordi riscritti dal correttivo, e sapere in anticipo quanto costerà l’esperto e chi lo liquida.
Quando va fatta
Nella fase finale dell’incarico, entro i 180 giorni (o entro la proroga). Se le trattative falliscono, alcuni sbocchi hanno termini propri: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies, comma 1).
Gli sbocchi negoziali: che cosa ha cambiato il correttivo nell’art. 25-quater, comma 3
Se le trattative individuano una soluzione idonea, il comma 3 dell’art. 25-quater offre tre strade alternative. Il correttivo ne ha riscritto due (lettere a e c).
Lettera a) – il contratto per la continuità. Nella descrizione della versione 2022, era un contratto privo di effetti verso i terzi, idoneo ad assicurare la continuità aziendale. Il testo vigente parla di “un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale”. La novità pratica: puoi chiudere il contratto anche con soggetti che non sono creditori, ad esempio un socio che conferisce nuova finanza, un investitore, un acquirente di beni non strategici, un cliente che garantisce volumi.
Lettera b) – la convenzione di moratoria. È rimasta invariata: un accordo con il contenuto dell’art. 62 CCII.
Lettera c) – l’accordo con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Nella versione descritta nel 2022, era l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto. Il testo vigente parla di un accordo “sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall’esperto”. Coerentemente, la nota camerale sul correttivo riferisce per l’art. 23 che l’accordo deve essere sottoscritto da imprenditore, esperto e creditori aderenti, senza necessità di unanimità. Con la sottoscrizione, “l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza”. In pratica: non ti serve la firma di tutti i creditori; ti servono i creditori aderenti e la firma dell’esperto. L’accordo vincola chi lo firma, e produce gli effetti fiscali dell’art. 25-bis, comma 5.
Gli sbocchi procedurali: l’art. 25-quater, comma 4
Oltre ai contratti e agli accordi, il comma 4 ti consente, alternativamente, di: a) proporre la domanda di concordato minore (art. 74); b) chiedere la liquidazione controllata (art. 268); c) proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies); d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. Il correttivo ha modificato l’alinea e la lettera d) del comma; la sostanza delle alternative, confrontando la descrizione del 2022 con il testo vigente, è rimasta la stessa. Per l’impresa agricola, ricorda che la nota camerale riferisce una novità generale: per l’accordo di ristrutturazione la soglia di adesione scende al 60% se l’accordo risulta dalla relazione finale, anche se la domanda è presentata entro 60 giorni dalla sua ricezione (art. 23); la compatibilità con l’accordo dell’impresa agricola va verificata caso per caso.
Il concordato semplificato è lo sbocco più caratteristico della composizione negoziata fallita. È possibile solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili; la proposta, per cessione dei beni, va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione (art. 25-sexies, comma 1). Il commento su dirittobancario.it segnala che il correttivo ha richiamato anche qui la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati attraverso la stima prevista dall’art. 84, comma 5, novità che gli autori giudicano di portata limitata. Ecco perché la mossa 3 era così importante: senza trattative condotte in buona fede, attestate dall’esperto, questo sbocco si chiude. Secondo la nota camerale, dopo il correttivo la relazione finale deve rispettare il contenuto previsto dal decreto ministeriale del 21 marzo 2023 e va comunicata anche ai partecipanti alle trattative.
Il compenso dell’esperto: le novità che devi conoscere
Il compenso dell’esperto è un costo della procedura, a carico dell’impresa, e va previsto nel piano finanziario. Per l’impresa minore lo liquida il segretario generale della Camera di commercio che ha nominato l’esperto, applicando l’art. 25-ter (art. 25-quater, comma 7, nel testo riscritto dal correttivo).
Le regole di base dell’art. 25-ter, come descritte nelle fonti lette: compenso determinato in percentuale sull’attivo per scaglioni, tenendo conto dell’opera prestata, della complessità, del contributo alle trattative e della sollecitudine; minimo 4.000 euro, massimo 400.000 euro; aumento del 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lett. c); raddoppio in caso di conclusione positiva con contratto, convenzione o accordi con i creditori; rimborso delle spese documentate; prededucibilità; acconto possibile dopo almeno 60 giorni dall’accettazione, non superiore a un terzo del compenso presumibile.
Le novità del correttivo, secondo la nota camerale:
- se la composizione si chiude dopo il primo incontro, il compenso va da 500 a 5.000 euro, tenuto conto di dimensioni e complessità: nella versione descritta nel 2022 era previsto un importo fisso di 500 euro;
- sono nulli gli accordi sul compenso raggiunti prima di 120 giorni dal primo incontro, salvo chiusura anticipata delle trattative;
- nei gruppi di imprese il parametro è l’attivo della singola impresa istante.
In pratica: non firmare con l’esperto accordi sul compenso nei primi quattro mesi, salvo che le trattative si chiudano prima. E se pensi di abbandonare il percorso subito dopo il primo incontro, sappi che il compenso non è più fisso a 500 euro ma può arrivare a 5.000.
La base giuridica
Art. 25-quater, commi 3, 4 e 7, CCII nel testo vigente; artt. 23, 25-ter e 25-sexies CCII come modificati dal D.Lgs. 136/2024; artt. 74 e 268 CCII per gli sbocchi del sovraindebitamento.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: la relazione finale dell’esperto è negativa sulla praticabilità di soluzioni negoziali. Leggila subito e verifica che contenga la dichiarazione sulla correttezza e buona fede delle trattative: se c’è, hai sessanta giorni per il concordato semplificato; se non c’è, valuta il concordato minore con l’assistenza dell’OCC o, se non ci sono prospettive, la liquidazione controllata.
Secondo imprevisto: disaccordo sul compenso dell’esperto. In mancanza di accordo, per l’impresa minore liquida il segretario generale. Se ritieni la liquidazione errata nei calcoli o nei presupposti (numero dei creditori, esito, attivo di riferimento), fai verificare l’atto da un legale prima di pagare o di subire un’azione di recupero.
Check di completamento
- Hai scelto lo sbocco (comma 3 o comma 4) con una motivazione scritta, condivisa con l’esperto.
- Se hai firmato un accordo della lettera c), contiene le firme di imprenditore, creditori aderenti, altre parti aderenti ed esperto.
- Hai una stima del compenso dell’esperto inserita nel piano finanziario e sai chi lo liquiderà.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività. Non sono casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. commerciale con media dell’attivo degli ultimi tre bilanci di 236.450 euro, ricavi lordi annui massimi nel triennio di 187.640 euro, debiti complessivi di 463.920 euro (di cui 162.480 verso due banche, 118.370 verso l’Erario, 9.840 per IMU e TARI, 41.260 verso l’INPS, il resto verso fornitori). Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: è un’impresa minore. Una banca ha notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 74.310 euro e può procedere a pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti.
Simulazione 1 – Le misure protettive: chi rispetta i termini e chi no.
Ipotesi A: l’impresa deposita l’istanza sulla piattaforma lunedì 2 novembre 2026, chiedendo le misure protettive. L’esperto accetta lunedì 9 novembre; istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese martedì 10 novembre. Il ricorso di conferma, già pronto con bozza di piano e piano finanziario semestrale, viene depositato mercoledì 11 novembre, cioè entro il giorno successivo. Il numero di ruolo va iscritto entro venti giorni dalla pubblicazione: il ventesimo giorno è lunedì 30 novembre 2026, e l’impresa lo iscrive il 16 novembre. Il tribunale conferma le misure con ordinanza di venerdì 4 dicembre 2026 per 120 giorni: la banca non può pignorare per il credito anteriore.
Ipotesi B: stessa situazione, ma il ricorso viene depositato venerdì 13 novembre, perché il piano finanziario non era pronto. Il deposito è tardivo: gli effetti protettivi cessano (art. 19, comma 1) e il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza fissare udienza. La banca avvia il pignoramento presso i clienti. L’impresa può riproporre la domanda, ma, come ha ricordato Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024, dovrà ripetere l’intero iter; nel frattempo i crediti verso i clienti sono vincolati.
Ipotesi C: le misure vengono negate con ordinanza del 4 dicembre. Il termine di quindici giorni per il reclamo cadrebbe sabato 19 dicembre 2026 e slitta a lunedì 21 dicembre 2026. Chi propone il reclamo entro quella data conserva la possibilità di far riesaminare la decisione; chi lo lascia scadere si trova nella posizione descritta da Cass. n. 241/2026: nessun diritto a rinvii.
Simulazione 2 – Il compenso dell’esperto.
La base è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci: 236.450 euro. Applicando gli scaglioni dell’art. 25-ter, comma 1, come riportati nelle sintesi del testo vigente (fino a 100.000 euro dal 4% al 6%; da 100.000,01 a 500.000 euro dall’1% all’1,5%; dato da verificare sul testo ufficiale), si ottiene: 4.000-6.000 euro sul primo scaglione, più 1.364,50-2.046,75 euro sul secondo, cioè tra 5.364,50 e 8.046,75 euro prima di maggiorazioni e riduzioni, nel rispetto del minimo di 4.000 euro. Se le trattative si concludono con uno degli accordi che comportano il raddoppio, l’importo cresce sensibilmente; se invece l’impresa abbandona dopo il primo incontro, si applica la forbice di 500-5.000 euro introdotta dal correttivo. Ipotesi D: l’esperto propone, al quarantesimo giorno dal primo incontro, un accordo sul compenso; per la nuova regola l’accordo raggiunto prima di 120 giorni dal primo incontro è nullo, salvo chiusura anticipata delle trattative. Se il primo incontro è del 16 novembre 2026, il centoventesimo giorno è martedì 16 marzo 2027: prima di quella data non firmare.
Simulazione 3 – La transazione fiscale.
Ipotesi E: l’impresa, con istanza depositata a novembre 2026, propone all’Agenzia delle Entrate il pagamento del 61% dei 118.370 euro in cinque anni e al Comune un analogo trattamento per IMU e TARI (estensione del D.Lgs. 147/2026). Allega la relazione di convenienza (che stima per l’Erario, in caso di liquidazione, una soddisfazione del 22%) e la relazione sulla veridicità dei dati. L’ufficio, con parere conforme della Direzione regionale, accetta. L’accordo produce effetti dal deposito in tribunale.
Ipotesi F: la rata con scadenza mercoledì 31 marzo 2027 non viene pagata. Il sessantesimo giorno cade domenica 30 maggio 2027: anche ammettendo lo slittamento a lunedì 31 maggio, non giocarti l’accordo su un giorno. Se il pagamento non arriva entro il termine, l’accordo si risolve di diritto e il debito torna esigibile per intero, con interessi e sanzioni.
Ipotesi G: stessa impresa, ma la composizione era iniziata con istanza dell’agosto 2024. Per il regime transitorio riferito dalla nota camerale (art. 56, comma 2, D.Lgs. 136/2024), quella composizione non può usare la transazione fiscale del comma 2-bis: serve un’istanza nuova, se ne ricorrono i presupposti.
Simulazione 4 – Le trattative falliscono.
L’incarico, iniziato con l’accettazione del 9 novembre 2026, scadrebbe dopo 180 giorni sabato 8 maggio 2027, quindi in pratica lunedì 10 maggio 2027. Ipotesi H: l’impresa chiede la proroga entro i primi di aprile 2027 con il consenso dell’esperto, perché le misure sono ancora pendenti e due banche stanno valutando la proposta; ottiene altro tempo, ma deve tenere conto che le misure non possono superare 240 giorni complessivi. Ipotesi I: l’impresa non chiede la proroga, le trattative falliscono e l’esperto comunica la relazione finale lunedì 10 maggio 2027, dando atto della correttezza e buona fede delle trattative. Il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato scade venerdì 9 luglio 2027. Chi deposita entro quella data ha accesso a uno strumento senza voto dei creditori; chi si muove a fine luglio dovrà ripiegare sul concordato minore, che richiede il percorso con l’OCC e il voto dei creditori, o sulla liquidazione controllata.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Il piano funziona solo se rispetti la sequenza: ogni mossa prepara la successiva, e i termini più brevi (un giorno per il ricorso, venti per il numero di ruolo, quindici per il reclamo, sessanta per il concordato semplificato) non ammettono recuperi.
In sintesi: verifica di essere impresa minore e di avere un risanamento ragionevolmente perseguibile; prepara il fascicolo con le semplificazioni del correttivo; deposita l’istanza al segretario generale della Camera di commercio; partecipa personalmente alle trattative e informa l’esperto di tutto; chiedi le misure protettive e falle confermare nei termini; metti al riparo le linee di credito; usa gli atti autorizzati per finanziare la continuità; usa la transazione fiscale se il Fisco è il tuo problema; scegli lo sbocco giusto e gestisci il compenso dell’esperto.
| Mossa | Obiettivo | Termine chiave | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica accesso | Confermare soglie, presupposto e canale | Prima di tutto | Istanza al destinatario sbagliato, percorso contestabile |
| 2. Fascicolo dell’istanza | Istanza completa con documenti art. 17 c.3 lett. a), c)-h) | Prima del deposito | Ritardi, integrazioni, perdita di tempo protetto |
| 3. Esperto e trattative | Trattative in buona fede, con informativa all’esperto | 180 giorni dall’accettazione | Relazione finale sfavorevole, niente concordato semplificato |
| 4. Misure protettive | Bloccare esecuzioni e cautelari | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni; durata 30-120 giorni, massimo 240 | Pignoramenti durante le trattative |
| 5. Banche e contratti | Evitare sospensioni o revoche automatiche | Dalla pubblicazione e per tutta la durata | Perdita della liquidità operativa |
| 6. Gestione e atti autorizzati | Finanziare la continuità, cedere rami con effetti stabili | Appena emerge l’esigenza; proroga prima dei 180 giorni | Atti esposti a contestazioni, incarico chiuso anzitempo |
| 7. Fisco | Transazione fiscale e misure premiali | Durante le trattative; pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze | Debito fiscale intatto o accordo risolto |
| 8. Sbocco e compenso | Accordo, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato | Concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale; niente accordi sul compenso prima di 120 giorni dal primo incontro | Perdita dello sbocco più favorevole |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 – Un creditore accelera prima che tu abbia depositato
Hai appena deciso di avviare la composizione e la banca ti notifica un precetto, o un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo. Il rischio è che il pignoramento arrivi prima della pubblicazione dell’istanza. Piano B: comprimi le mosse 1 e 2 in pochi giorni e deposita l’istanza con la richiesta di misure protettive il prima possibile; prepara in parallelo il ricorso di conferma, perché avrai un solo giorno dopo la pubblicazione. Ricorda che le misure operano dalla pubblicazione: ciò che il creditore ha già ottenuto prima non viene cancellato automaticamente, e i giudici sono restii a misure irreversibili (Trib. Milano, 4 luglio 2025, ha escluso la restituzione di somme pignorate). Se la crisi è già conclamata e il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, valuta subito con il legale le procedure del sovraindebitamento.
Scenario 2 – Un termine è scaduto
Hai depositato il ricorso di conferma con un giorno di ritardo, o hai dimenticato di iscrivere il numero di ruolo entro venti giorni. Piano B: gli effetti protettivi cessano, ma la domanda può essere riproposta (art. 19, comma 3). Riproponila subito, ripetendo l’intero iter come richiesto da Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024, e nel frattempo contatta i creditori più aggressivi tramite l’esperto, spiegando che le trattative proseguono. Se il termine scaduto è quello del reclamo contro il diniego, non hai un rimedio equivalente: la Cassazione (n. 241/2026 e ordinanza n. 3634/2025) ha escluso diritti di rinvio. Concentrati allora sul contenuto delle trattative, sull’eventuale nuova istanza cautelare se ne ricorrono i presupposti e sugli sbocchi alternativi. Se invece è scaduto il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato, la strada residua per l’impresa minore è il concordato minore o la liquidazione controllata.
Scenario 3 – Un documento è irreperibile
Il bilancio dell’ultimo esercizio non è approvato, oppure l’ente previdenziale non rilascia la certificazione dei debiti contributivi. Piano B: il correttivo ti viene incontro. Per i bilanci puoi usare i progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni; per le certificazioni puoi dichiarare di averle richieste. Conserva prova della richiesta (PEC o ricevuta telematica) e integra appena arriva il documento. Se manca un dato essenziale per l’elenco dei creditori, indica il creditore con l’importo stimato e annota la stima: un elenco completo con stime dichiarate è meglio di un elenco incompleto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2? No. Le misure protettive si chiedono sulla piattaforma con l’istanza di nomina dell’esperto, e il ricorso di conferma presuppone l’istanza pubblicata e l’esperto che ha accettato. Puoi però preparare il ricorso in parallelo al fascicolo, ed è quello che devi fare.
Posso ancora presentare l’istanza a un OCC? Per la composizione negoziata no: nel testo vigente dell’art. 25-quater l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto e ne liquida il compenso. L’OCC ti servirà se dovrai passare al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Se sono già insolvente posso accedere? La norma generale dell’art. 12, dopo il correttivo, ammette l’accesso anche in caso di insolvenza; l’art. 25-quater, comma 1, per l’impresa minore parla però di squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza. La questione è aperta: decisivo è dimostrare che il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile.
Le misure protettive bloccano anche i dipendenti che reclamano gli stipendi? No. L’art. 18, comma 1, esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. Metti gli stipendi in cima al piano finanziario.
Posso includere i contributi INPS nella transazione fiscale? Nel testo che abbiamo esaminato, la transazione riguarda i tributi (erariali e, dopo il D.Lgs. 147/2026, locali), non i contributi previdenziali. Confartigianato e CNA ne avevano chiesto l’estensione durante l’esame dello schema del correttivo.
Quanto dura al massimo tutto il percorso? L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180 alle condizioni dell’art. 17, comma 7; le misure protettive non possono superare 240 giorni complessivi. Il calendario delle trattative va costruito tenendo conto di questo scarto.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Una premessa doverosa: non abbiamo trovato pronunce pubblicate che riguardino specificamente le imprese sotto soglia e l’art. 25-quater. Le decisioni che seguono riguardano la composizione negoziata in generale e valgono per l’impresa minore nella misura in cui l’art. 25-quater, comma 5, richiama le norme generali “in quanto compatibili”. Le pronunce di merito sono tratte dal massimario 2026 (quinta edizione, maggio 2026) della Camera di commercio di Prato-Pistoia, che non ne riporta il numero; le due della Cassazione sono riportate con gli estremi delle massime pubblicate da Brocardi.
A sostegno della mossa 3 (trattative e comportamento delle parti)
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025 – Anche soci e garanti devono tenere un comportamento corretto e trasparente, coerente con l’obiettivo del risanamento. Rilevanza: coinvolgi da subito i soci fideiussori, perché il loro atteggiamento entra nella valutazione del percorso.
A sostegno della mossa 4 (misure protettive)
- Trib. Genova, 13 marzo 2023 – Il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio; il giudice può comunque fissare udienza su una domanda subordinata di misure. Rilevanza: il termine del giorno successivo non tollera ritardi.
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 – Quando si ripropone la domanda dopo una declaratoria di inammissibilità, va ripetuto l’intero procedimento previsto dall’art. 18. Rilevanza: l’errore formale costa settimane di esposizione ai creditori.
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 – La conferma delle misure richiede una prospettiva concreta di superamento della crisi; il solo stato di insolvenza non basta. Rilevanza: arriva in udienza con una prospettiva documentata.
- Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 – Conferma negata davanti a un piano solo abbozzato, privo di reali prospettive di risanamento. Rilevanza: la bozza di piano va costruita prima del ricorso.
- Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 – Un piano esclusivamente liquidatorio non giustifica la conferma, anche quando promette ai creditori più della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la composizione negoziata protegge la continuità, non la sola dismissione.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 – Le misure protettive non spettano a chi sceglie fin dall’inizio una prospettiva liquidatoria. Rilevanza: se il tuo obiettivo è chiudere, valuta altri strumenti.
- Trib. Bologna, 23 settembre 2025 – Le misure possono essere limitate nel tempo per determinate categorie di creditori, per evitare pregiudizi sproporzionati. Rilevanza: una richiesta mirata è più difendibile.
- Trib. Milano, 22 novembre 2023, e Trib. Milano, 4 luglio 2025 – Le misure cautelari atipiche non possono sovrapporsi a quelle protettive eludendone la durata massima, e non sono ammesse misure irreversibili come la cancellazione di un’ipoteca o la restituzione di somme pignorate. Rilevanza: chiedi ciò che il giudice può concedere.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 – Negata la conferma delle misure, il debitore conserva la possibilità di reclamare ma non ha diritto a rinvii della procedura pendente; il termine di quindici giorni per il reclamo era scaduto. Rilevanza: il reclamo va proposto subito.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 – Il diniego di un termine chiesto dal debitore per impugnare la revoca delle misure non vizia di per sé la decisione, salvo uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Rilevanza: non contare sul tempo concesso dal giudice.
A sostegno della mossa 5 (banche e contratti)
- Trib. Verona, 22 gennaio 2024 – La banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; in caso contrario il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti. Rilevanza: pretendi la motivazione scritta, oggi rafforzata dal correttivo.
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 – Tra gli effetti dell’istanza c’è il divieto per i creditori di modificare o risolvere i contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori. Rilevanza: è la base per difendere forniture e affidamenti.
- Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 – Ammessi in via cautelare la sospensione dei pagamenti e un divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC. Rilevanza: le garanzie pubbliche possono essere oggetto di tutela temporanea.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025, e Trib. Verona, 11 dicembre 2025 – Respinte le richieste di inibire i rimedi contrattuali per debiti correnti e quelle che incidevano sui contratti pendenti o sospendevano il rimborso dei finanziamenti. Rilevanza: i debiti nati durante le trattative vanno pagati.
A sostegno della mossa 6 (gestione e atti autorizzati)
- Trib. Perugia, 15 luglio 2024 – Accesso ammesso anche per un’impresa in liquidazione volontaria, se il piano è finalizzato al risanamento. Rilevanza: anche la cessione o la riorganizzazione possono servire a risanare.
- Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025 – Ammesse misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una cessione di ramo autorizzata ai sensi dell’art. 22. Rilevanza: gli atti autorizzati possono giustificare una tutela specifica.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affianca l’impresa minore in ogni mossa di questo piano con un lavoro concreto, svolto da avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo. Ecco gli strumenti, uno per uno.
- Verifichiamo i parametri dell’impresa minore sui bilanci o sulle dichiarazioni dell’ultimo triennio e mettiamo per iscritto l’esito, così che il canale di accesso sia scelto su basi documentate.
- Prepariamo il fascicolo dell’istanza con i documenti dell’art. 17, comma 3, richiamati dall’art. 25-quater, usando le semplificazioni del correttivo (progetti di bilancio, situazione aggiornata, dichiarazione di richiesta delle certificazioni).
- Costruiamo con il commercialista dello staff la bozza di piano e il piano finanziario semestrale, indispensabili se chiederai la conferma delle misure protettive.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso di conferma delle misure nel termine del giorno successivo alla pubblicazione, curiamo l’iscrizione del numero di ruolo e ti assistiamo all’udienza.
- Scriviamo alle banche per comunicare l’avvio del percorso e, se sospendono o revocano le linee, chiediamo le ragioni specifiche previste dopo il correttivo e valutiamo le iniziative davanti al giudice.
- Predisponiamo le richieste di autorizzazione ex art. 22 per finanziamenti, cessioni di ramo e riattivazione delle linee di credito.
- Analizziamo il debito tributario distinguendo erariale, locale, iscritto a ruolo e non iscritto, e impostiamo la proposta di transazione fiscale con le relazioni richieste, valutando prima se il beneficio supera i costi.
- Verifichiamo la liquidazione del compenso dell’esperto fatta dal segretario generale, controllando base di calcolo, maggiorazioni e riduzioni.
- Prepariamo lo sbocco: accordo del comma 3, concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale, oppure concordato minore o liquidazione controllata con il percorso presso l’OCC.
- Gestiamo l’eventuale contenzioso (reclami, opposizioni, impugnazioni) con la stessa linea strategica dall’inizio fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più in questo piano: significa conoscere dall’interno il modo in cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, conduce le trattative e redige la relazione finale, e quindi preparare l’impresa a presentarsi nel modo che quella valutazione richiede. Per l’impresa minore conta in modo speciale anche la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC, perché gli sbocchi in caso di trattative fallite sono proprio il concordato minore e la liquidazione controllata. E poiché l’Avvocato è cassazionista, la strategia resta la stessa dall’istanza alla Camera di commercio fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario è la base per affrontare le due controparti che più spesso decidono l’esito della composizione: la banca e il Fisco.
Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare la tua posizione, verificare ogni termine e costruire la strategia più adatta all’impresa che hai davanti.
Chiusura
Il correttivo del 2024 non ha cambiato l’idea di fondo della composizione negoziata per le imprese minori: un percorso riservato e stragiudiziale, guidato da un esperto, per trovare un accordo prima che sia troppo tardi. Ha però cambiato molti dettagli che fanno la differenza: un solo canale presso la Camera di commercio, documenti più flessibili, accordi aperti alle parti interessate e senza unanimità, termini più stretti per le misure protettive, limiti più chiari alle banche, la transazione fiscale, nuove regole sul compenso dell’esperto. Ogni termine rispettato è uno strumento che resta disponibile; ogni termine mancato è una porta che si chiude, spesso senza possibilità di riaprirla.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e, insieme, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: è la combinazione di competenze che copre sia le trattative sia gli sbocchi previsti per l’impresa minore quando le trattative non bastano.
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