
Uno studio legale può davvero bloccare i decreti ingiuntivi che i distributori di materiale elettrico, sensori, centraline e attuatori stanno chiedendo contro un installatore di domotica rimasto senza liquidità perché i suoi clienti non pagano? La risposta onesta ha due facce, e conviene metterle subito sul tavolo. Da un lato nessuno strumento previsto dall’ordinamento impedisce a un giudice di pronunciare un decreto ingiuntivo: il distributore che ha fatture scadute e un estratto autentico delle proprie scritture contabili può ottenere l’ingiunzione anche mentre l’impresa debitrice sta negoziando. Dall’altro lato, ciò che conta davvero per la sopravvivenza dell’attività non è il decreto in sé, ma ciò che il creditore può fare dopo: pignorare il conto, i crediti verso i clienti, il furgone e l’attrezzatura, iscrivere un’ipoteca giudiziale sulla casa. Ed è su questo secondo piano che le strade a disposizione cambiano molto il quadro.
Le opzioni realmente praticabili sono quattro: l’opposizione al decreto ingiuntivo con istanza di sospensione dell’esecutorietà; l’accordo stragiudiziale con i distributori; la composizione negoziata della crisi con misure protettive; il concordato minore. Non esiste una scelta giusta in assoluto, ed è proprio questo il punto: ciascuna strada risolve un problema diverso e ne lascia aperti altri. L’elemento dirimente è la natura della crisi, cioè se si tratta di una tensione di cassa temporanea legata ai clienti morosi oppure di uno squilibrio che nessun incasso futuro potrà colmare.
Il tema sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La composizione negoziata è la procedura nata con il D.L. 118/2021, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi di quel decreto: conosce cioè dall’interno le trattative assistite e il funzionamento delle misure protettive. Il concordato minore passa dagli Organismi di Composizione della Crisi, e l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. L’opposizione al decreto ingiuntivo è un giudizio che può arrivare fino all’ultimo grado, e l’Avvocato è cassazionista. Per questo la valutazione comparativa tra le quattro strade può essere svolta da un’unica regia, senza passaggi di mano.
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Il quadro di partenza: cosa succede tra fatture scadute, clienti che non pagano e ingiunzioni
La doppia esposizione tipica dell’installatore di domotica
L’installatore di impianti domotici, di automazione residenziale, videosorveglianza, controllo accessi e building automation vive una posizione finanziaria strutturalmente stretta. Acquista materiale ad alto valore unitario dai distributori (gateway, attuatori KNX, sensori, quadri, cablaggi, dispositivi di sicurezza) con pagamento a 60 o 90 giorni; posa l’impianto; fattura al cliente finale, spesso a stato avanzamento lavori o a saldo; incassa, quando incassa, mesi dopo. Se il cliente privato contesta un malfunzionamento, se il condominio rinvia il pagamento all’approvazione del consuntivo, se un contratto di manutenzione e assistenza non viene onorato, il flusso si interrompe. Il distributore, però, ha già consegnato e pretende il saldo.
Il risultato è una doppia esposizione: l’impresa è creditrice verso i clienti e debitrice verso i fornitori, e la seconda posizione matura più in fretta della prima. Nessuna delle opzioni che verranno confrontate può essere valutata ignorando il lato attivo: i crediti verso i clienti sono, a seconda della strada scelta, una leva negoziale, un bene aggredibile dai creditori, oppure la provvista con cui finanziare un piano.
Il decreto ingiuntivo in poche coordinate
Il procedimento monitorio (artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile) consente al creditore di ottenere un ordine di pagamento sulla base di una prova scritta, senza contraddittorio preventivo. Per crediti relativi a somministrazioni di merci tra imprenditori, l’art. 634 c.p.c. ammette come prova idonea anche gli estratti autentici delle scritture contabili: è la ragione per cui i distributori ottengono decreti con relativa facilità.
Il decreto va notificato e il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se il termine scade senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.) e non è più possibile contestare il credito nel merito. Il decreto può anche essere dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dall’origine, quando ricorrono le condizioni dell’art. 642 c.p.c. (ad esempio, pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), oppure nel corso dell’opposizione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. Un decreto esecutivo è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.) e per procedere a pignoramento previo atto di precetto.
Tre concetti che reggono tutto il confronto
Prima di soppesare le opzioni, è utile fissare tre distinzioni.
- Pronuncia del decreto ed esecuzione del decreto sono due momenti diversi. Le misure protettive e i divieti delle procedure concorsuali incidono quasi sempre sulla seconda, non sulla prima.
- Contestare il credito e gestire il debito sono due obiettivi diversi. L’opposizione serve a far accertare che il credito non esiste, è inferiore o non è esigibile; le procedure della crisi partono dal presupposto che il debito, almeno in larga parte, esista.
- Tutela individuale e tutela collettiva. L’opposizione si gioca su un singolo decreto; la composizione negoziata e il concordato minore coinvolgono l’insieme dei creditori.
La normativa vigente di riferimento
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) è stato più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter), che ha inciso anche sulla disciplina della composizione negoziata e delle misure protettive. I punti che interessano qui sono: la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII), con le misure protettive e cautelari degli artt. 18 e 19; il limite di durata complessiva delle misure protettive fissato dall’art. 8 CCII; il concordato minore (artt. 74-83 CCII), riservato ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale; l’art. 46, comma 5, CCII sulle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato. Sul versante tecnico, il D.M. 37/2008 disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici e la dichiarazione di conformità che l’installatore deve rilasciare a fine lavori.
Il rovescio della medaglia della semplicità del monitorio è che il debitore che resta inerte perde, in quaranta giorni, ogni possibilità di discutere il debito. Qualunque strada si scelga, quel termine va presidiato.
Opzione 1 — L’opposizione al decreto ingiuntivo e la sospensione della provvisoria esecuzione
In cosa consiste
L’opposizione (art. 645 c.p.c.) apre un ordinario giudizio di cognizione davanti all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. L’opponente, pur formalmente attore, resta convenuto in senso sostanziale: è il creditore opposto a dover provare il fondamento della pretesa. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza della Sez. I, 21 maggio 2025, n. 13667, chiarendo che l’opposizione non inverte la posizione sostanziale delle parti e che la mancata contestazione analitica dei conteggi non supplisce alla prova mancante del credito.
Se il decreto è già provvisoriamente esecutivo, l’opponente può chiedere al giudice dell’opposizione di sospenderne l’esecutorietà per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Se invece il decreto non è esecutivo, il creditore opposto può chiedere che lo diventi in corso di causa (art. 648 c.p.c.), istanza che il giudice accoglie quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Merce non conforme o difettosa. Il distributore ha fornito un lotto di attuatori o di moduli di comunicazione con difetti che hanno costretto l’installatore a interventi supplementari, sostituzioni e penali verso il cliente. Il credito del distributore può essere ridotto o neutralizzato da un controcredito risarcitorio o da un’eccezione di inadempimento.
- Importi non dovuti. Nel decreto confluiscono fatture per merce mai consegnata, resi non accreditati, sconti di fine anno contrattualmente previsti e non applicati, interessi moratori calcolati su basi errate.
- Vizi formali e processuali. Notifica irregolare, carenza della prova scritta, incompetenza territoriale derogata in modo non valido, errori nella quantificazione.
Come si esegue in sintesi
Entro i 40 giorni dalla notifica si notifica l’atto di citazione in opposizione e si iscrive la causa a ruolo. Nell’atto si articolano le contestazioni, si producono i documenti (bolle, DDT, contestazioni scritte, perizie tecniche sugli apparati, corrispondenza con l’assistenza del produttore) e, se il decreto è esecutivo, si formula l’istanza ex art. 649 c.p.c. In base alla materia del contratto va verificato se la causa rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità; la verifica va fatta caso per caso.
Vantaggi motivati
- È l’unico strumento che permette di contestare il credito nel merito: le altre opzioni presuppongono, almeno in larga misura, che il debito sia dovuto.
- Il giudizio di cognizione piena consente di far valere controcrediti e difetti delle forniture, e l’onere della prova resta sul distributore.
- La sospensione dell’esecutorietà, se concessa, ferma pignoramenti e iscrizioni ulteriori fondati su quel titolo.
- Non richiede di dichiarare una situazione di crisi né di coinvolgere gli altri creditori: resta una partita a due.
Rischi e svantaggi onesti
- Non è uno strumento di gestione della crisi. Se il debito esiste ed è esatto, l’opposizione al più rinvia l’esito, e in caso di rigetto si aggiungono le spese processuali di controparte.
- La sospensione ex art. 649 c.p.c. è discrezionale e non è affatto scontata: richiede gravi motivi, che di regola si identificano nella probabile fondatezza dell’opposizione e nel pregiudizio derivante dall’esecuzione.
- Un’opposizione pretestuosa può esporre a responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) e logora la relazione commerciale con un fornitore che magari serve ancora.
- Agisce su un decreto alla volta: se i distributori sono tre, servono tre giudizi, potenzialmente davanti a tribunali diversi.
Pronunce a supporto
Oltre alla citata Cass. n. 13667/2025, nella prospettiva del creditore opposto conta l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 16 febbraio 2016, n. 2951) secondo cui la non contestazione non copre automaticamente i fatti che sono essi stessi qualificazioni giuridiche, che il giudice può verificare d’ufficio sugli atti.
Il profilo ideale per questa opzione è l’installatore che ha contestazioni serie e documentabili sulla fornitura o sugli importi, e una crisi di liquidità complessivamente gestibile.
Opzione 2 — L’accordo stragiudiziale con i distributori
In cosa consiste
È la strada che non passa da nessuna procedura: l’impresa (o il suo legale) apre una trattativa diretta con ciascun distributore per definire un piano di rientro, una dilazione, uno stralcio parziale, una cessione dei crediti verso i clienti a garanzia o in pagamento. Gli strumenti giuridici sono quelli del diritto comune: transazione (art. 1965 c.c.), ricognizione di debito con nuove scadenze, cessione del credito (artt. 1260 e seguenti c.c.), delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), restituzione della merce non installata, eventualmente sotto riserva di proprietà se pattuita.
L’accordo può riguardare anche un decreto già notificato: il creditore si impegna a non metterlo in esecuzione finché il piano viene rispettato, mentre il debitore valuta se proporre comunque opposizione cautelativa o se rinunciarvi a fronte di condizioni concordate per iscritto.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- La crisi è di cassa, non di patrimonio. I crediti verso clienti sono certi e prossimi all’incasso (un condominio che ha già deliberato la spesa, un cliente privato con finanziamento in erogazione) e manca solo il tempo.
- I distributori sono pochi e la relazione è ancora buona. Un’impresa che dipende da due fornitori strategici ha interesse a non bruciare il rapporto con un contenzioso.
- Esistono crediti cedibili di buona qualità. Contratti di manutenzione e assistenza pluriennali con canoni regolari possono essere ceduti al distributore in pagamento o a garanzia.
Come si esegue in sintesi
Si parte da una fotografia precisa: elenco dei debiti per distributore con scadenze e interessi, elenco dei crediti verso clienti con stato di esigibilità, cassa prevista nei successivi sei mesi. Su questa base si formula una proposta scritta, coerente e sostenibile, che il creditore possa confrontare con la propria alternativa (cioè un’esecuzione su un patrimonio modesto). L’accordo va redatto con clausole chiare su decadenza dal beneficio del termine, sorte del decreto già emesso, interessi, eventuali garanzie.
Vantaggi motivati
- Flessibilità totale: tempi, contenuti e garanzie si modellano sul caso concreto.
- Riservatezza: nessuna pubblicità nel registro delle imprese, nessun impatto reputazionale verso gli altri fornitori.
- Può preservare la fornitura futura, condizione spesso vitale per continuare a lavorare.
- Rapidità: un accordo ben costruito può chiudersi in poche settimane.
Rischi e svantaggi onesti
- Non vincola chi non lo firma. Se un terzo distributore non aderisce, resta libero di agire, pignorare e iscrivere ipoteca. Gli accordi stragiudiziali non producono alcun effetto protettivo erga omnes.
- Un debitore che paga alcuni creditori e non altri, in un momento in cui la crisi è già conclamata, crea le premesse per contestazioni future se la situazione degenera in una procedura concorsuale o di sovraindebitamento.
- Il termine di 40 giorni per opporsi a un decreto già notificato continua a correre durante la trattativa: lasciarlo scadere confidando nell’accordo significa consegnare al creditore un titolo definitivo.
- L’accordo non sterilizza ipoteche giudiziali già iscritte, salvo che il creditore acconsenta alla cancellazione.
Il profilo ideale per questa opzione è l’installatore con pochi distributori, crediti verso clienti solidi e una tensione finanziaria limitata nel tempo.
Opzione 3 — La composizione negoziata della crisi con misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021 e trasfusa nel CCII, è un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma con prospettive di risanamento, chiede tramite la piattaforma telematica nazionale presso le Camere di commercio la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori. Le imprese sotto soglia, come la gran parte delle ditte di installazione, possono accedervi con le regole dedicate dell’art. 25-quater CCII.
Il cuore della questione sta nell’art. 18 CCII: con l’istanza (o con un’istanza successiva) l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Le misure vanno confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII, che ne fissa la durata entro i limiti di legge; l’art. 8 CCII pone un tetto complessivo, inclusi rinnovi e proroghe.
Ed ecco la risposta precisa alla domanda del titolo: le misure protettive non vietano al distributore di chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo, perché il monitorio è un’azione di cognizione, non esecutiva né cautelare. Ciò che le misure impediscono è mettere in esecuzione il decreto (pignoramenti, anche presso terzi sui crediti verso i clienti) e iscrivere ipoteca giudiziale, che è un diritto di prelazione non concordato. Il decreto ingiuntivo notificato durante le misure va comunque opposto entro 40 giorni se si vuole contestare il credito, perché le misure non sospendono quel termine processuale.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Più distributori aggressivi contemporaneamente. Quando i decreti arrivano a catena e uno solo di essi, eseguito sul conto corrente, bloccherebbe l’attività, la protezione collettiva vale più di qualsiasi opposizione singola.
- Un’impresa sana nel lavoro ma squilibrata nella struttura finanziaria. Portafoglio ordini presente, margini sulle commesse, ma un arretrato di debiti verso fornitori costruito in un periodo di clienti morosi.
- La necessità di rinegoziare anche con altri soggetti. Banche, leasing del furgone, fornitori di servizi: la composizione negoziata consente un tavolo comune con l’aiuto dell’esperto.
Come si esegue in sintesi
Si predispone la documentazione richiesta dalla piattaforma (situazione contabile aggiornata, elenco creditori, piano finanziario per i mesi successivi, progetto di piano di risanamento, certificati dei debiti fiscali e contributivi), si presenta l’istanza con la richiesta di misure protettive e, lo stesso giorno della pubblicazione, il ricorso al tribunale per la conferma. L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e valuta le prospettive di risanamento; si aprono quindi le trattative, che possono sfociare in contratti con uno o più creditori, convenzioni, accordi di ristrutturazione o, per le imprese minori, in uno degli sbocchi previsti dalla legge, compreso il concordato minore.
Vantaggi motivati
- Protezione collettiva: tutti i creditori (con le esclusioni di legge, come i crediti dei lavoratori) sono soggetti al divieto, non solo quelli che hanno firmato qualcosa.
- Riguardo ai pignoramenti presso terzi già avviati, la giurisprudenza di merito ha chiarito che le misure congelano la procedura: Trib. Arezzo 9 agosto 2024 parla di uno stato di quiescenza dell’esecuzione, mentre Trib. Milano 26 gennaio 2022 precisa che il vincolo sulle somme resta ma non avanzano gli atti verso l’assegnazione.
- I distributori, interessati dalle misure, non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o modificarli per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, secondo la regola dell’art. 18 CCII sui contratti pendenti.
- La presenza di un esperto terzo rende la trattativa più credibile agli occhi di creditori che, altrimenti, non si siederebbero al tavolo.
Rischi e svantaggi onesti
- La protezione è temporanea. Il limite complessivo dell’art. 8 CCII vale per tutte le misure, e alla scadenza i creditori tornano liberi. La giurisprudenza di merito si divide sulla possibilità di ottenere poi misure cautelari di contenuto analogo (v. più avanti, Trib. Brescia 7 gennaio 2026 contro Trib. Forlì 19 marzo 2026).
- I pignoramenti già eseguiti non si cancellano: Trib. Padova 20 luglio 2022 ha escluso che la misura protettiva liberi le somme già vincolate.
- Non serve a contestare il credito: le eccezioni sulla merce difettosa vanno comunque portate nel giudizio di opposizione.
- Richiede trasparenza contabile e prospettive di risanamento reali: il tribunale può revocare o non confermare le misure se mancano i presupposti, e l’esperto può concludere che il risanamento non è perseguibile.
- La pubblicità nel registro delle imprese rende nota la situazione ai fornitori non coinvolti.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con un’attività che produce margini, più creditori contemporaneamente in azione e il bisogno di uno scudo collettivo per il tempo necessario a negoziare.
Opzione 4 — Il concordato minore
In cosa consiste
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento di regolazione della crisi riservato ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, tra cui l’imprenditore commerciale sotto le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII: è la condizione tipica di molte ditte individuali e piccole società di installazione impiantistica. Il debitore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi, propone ai creditori un piano che consente la prosecuzione dell’attività (o, in alternativa, l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori). I creditori votano; se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il giudice omologa e il piano vincola tutti, compresi i dissenzienti.
Con il decreto di apertura (art. 78 CCII), il giudice dispone che, fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori anteriori. Il decreto ingiuntivo, ancora una volta, non è in sé vietato, ma perde gran parte della sua utilità per il creditore: il credito concorre nel piano come gli altri.
Sul fronte delle ipoteche, l’art. 46, comma 5, CCII stabilisce per il concordato preventivo che le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Il concordato minore rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina del concordato preventivo in quanto compatibile (art. 74 CCII): l’estensione di questa regola al concordato minore e il modo di calcolare il dies a quo, in assenza di iscrizione nel registro delle imprese per alcuni debitori, sono profili che vanno verificati nel caso concreto e alla luce degli orientamenti del tribunale competente.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Debito non più sostenibile con i flussi ordinari. Il totale verso i distributori e gli altri creditori supera ciò che l’impresa può ragionevolmente restituire per intero, ma l’attività, ridimensionata, resta redditizia.
- Un’ipoteca giudiziale appena iscritta sulla casa. Se l’iscrizione è recente, la regola dei 90 giorni può cambiare il peso relativo dei creditori.
- Un esito negativo della composizione negoziata. Le trattative non hanno portato a un accordo con tutti i creditori, ma esiste una maggioranza disposta ad aderire a un piano.
Come si esegue in sintesi
Si presenta la domanda all’OCC, che nomina il gestore; si ricostruisce la situazione debitoria e patrimoniale; si redige la proposta e il piano, corredati dalla relazione del gestore sulla fattibilità e sulla completezza dei dati. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto, che viene comunicato ai creditori; si raccolgono le adesioni o i dissensi; si arriva all’omologazione, eventualmente superando le contestazioni dei creditori dissenzienti con il giudizio di convenienza.
Vantaggi motivati
- Effetto vincolante anche per i dissenzienti, una volta omologato: è la differenza decisiva rispetto all’accordo stragiudiziale.
- Possibilità di ridurre il debito chirografario, non solo di dilazionarlo, purché la proposta sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
- Il divieto di azioni esecutive e di nuove prelazioni dura fino alla definitività dell’omologazione, non per un periodo fisso.
- La regola sulle ipoteche giudiziali recenti può riequilibrare la posizione dei creditori chirografari.
Rischi e svantaggi onesti
- Serve una maggioranza dei creditori. Se un distributore detiene da solo una quota rilevante del passivo ed è contrario, il piano può non passare.
- È una procedura pubblica, con tempi di preparazione non brevi e un controllo rigoroso del gestore e del giudice sulla veridicità dei dati.
- Se il concordato non viene omologato o viene revocato, l’esito può essere la liquidazione controllata del patrimonio.
- Non risolve contestazioni di merito sui singoli crediti, che restano da accertare nelle sedi opportune.
Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa minore il cui debito complessivo non è più rimborsabile per intero, ma che può offrire ai creditori più di quanto otterrebbero da una liquidazione.
Il lato attivo: clienti morosi, condomini, contratti di manutenzione e dichiarazione di conformità
Qualunque opzione si scelga sul fronte dei debiti, la qualità dei crediti verso i clienti pesa. Va soppesata con la stessa cura.
Clienti privati
Con il cliente privato consumatore il recupero passa normalmente dal decreto ingiuntivo, fondato sul contratto o sul preventivo accettato e sulle fatture. Il cliente che non paga, però, raramente resta inerte: la reazione tipica è un’opposizione con cui si lamentano malfunzionamenti dell’impianto, ritardi, mancata consegna della documentazione. L’esito dipende dalla qualità della prova che l’installatore è in grado di offrire: verbale di collaudo, rapporto di intervento firmato, scambi di messaggi con cui il cliente dava atto del funzionamento. Va anche considerato che, nei rapporti con il consumatore, eventuali clausole contrattuali squilibrate possono essere oggetto di esame da parte del giudice.
Condomini
Quando l’impianto è stato realizzato per un condominio (videocitofonia, controllo accessi, illuminazione comune, automazione cancelli), il debitore è il condominio rappresentato dall’amministratore. L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che l’amministratore comunichi ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi, e che i creditori non possano agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri. Il credito verso un condominio è spesso solido nel merito ma lento nell’incasso, e questa caratteristica pesa nel piano: è un credito realistico su cui costruire un rientro, ma non uno su cui contare per la cassa del mese.
Contratti di manutenzione e assistenza
I contratti di manutenzione programmata e di assistenza remota sugli impianti domotici generano canoni periodici. Sono preziosi in tutte le opzioni: nell’accordo stragiudiziale possono essere ceduti ai distributori; nella composizione negoziata e nel concordato minore sono flussi prevedibili che rendono credibile il piano. Il rovescio della medaglia è che, se i canoni sono già stati pignorati presso il cliente da un distributore, il vincolo resta anche durante le misure protettive, come chiarito dalla giurisprudenza di merito sui pignoramenti presso terzi.
La dichiarazione di conformità D.M. 37/2008
Il D.M. 37/2008 impone all’impresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte, con gli allegati obbligatori. È un adempimento che si intreccia con il recupero dei crediti in due direzioni. Da un lato, il cliente che non l’ha ricevuta può opporre l’inadempimento dell’installatore per rifiutare il saldo, invocando il principio generale dell’art. 1460 c.c. Dall’altro lato, un installatore che trattiene la dichiarazione come strumento di pressione sul cliente moroso si espone a contestazioni, perché il documento è dovuto in base alla normativa tecnica e la sua mancanza può avere conseguenze sull’agibilità e sull’uso dell’impianto. Prima di agire contro un cliente moroso, va verificato che la dichiarazione di conformità sia stata rilasciata e documentata: è il primo argomento che la controparte userà.
Le quattro strade alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a tavolino, non casi reali. Utilizzano gli stessi dati di partenza per tutte le opzioni, così da rendere visibili le differenze.
Dati comuni. Ditta individuale di installazione domotica, sotto le soglie di fallibilità.
– Debiti verso distributori: distributore A 18.740 €; distributore B 11.360 €; distributore C 6.915 €. Totale 37.015 €.
– Altri debiti: rate leasing furgone 4.380 € scadute; debiti tributari e contributivi correnti in regola.
– Crediti verso clienti: condominio di via ipotetica 9.480 € (lavori di videocitofonia e controllo accessi, deliberati ma non ancora riscossi dalle quote condominiali); due clienti privati per 4.270 € e 2.835 €, che contestano il funzionamento della centrale domotica; canoni di manutenzione arretrati per 1.940 €. Totale 18.525 €.
– Margine operativo mensile stimato, al netto dei costi correnti: 1.610 €.
– Il distributore A notifica un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. il 3 febbraio 2026; i distributori B e C hanno inviato diffide e annunciano il ricorso monitorio.
Simulazione 1 — Opposizione al decreto del distributore A
Il termine di 40 giorni dalla notifica del 3 febbraio scade il 15 marzo 2026, che cade di domenica: slitta quindi a lunedì 16 marzo. Ipotizziamo che una parte della fornitura di A (moduli di comunicazione per 3.920 €) sia stata contestata per iscritto a dicembre come difettosa, con rapporto tecnico del produttore che ne conferma il malfunzionamento.
L’opposizione viene notificata il 9 marzo con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. Se il giudice ritiene che la contestazione documentata integri gravi motivi, può sospendere l’esecutorietà del decreto, anche parzialmente; se no, il distributore A resta libero di procedere a precetto e pignoramento per l’intero importo. Il rovescio della medaglia: l’opposizione non interviene su B e C, che restano liberi di ottenere a loro volta decreti esecutivi. Con un margine di 1.610 € al mese e 37.015 € di debito verso fornitori, anche l’esito migliore dell’opposizione (riduzione del credito di A a 14.820 €) lascia circa 33.095 € da gestire.
Simulazione 2 — Accordo stragiudiziale con i tre distributori
Si propone a ciascun distributore un rientro in 24 rate mensili, con cessione in pagamento del credito verso il condominio (9.480 €) al distributore A, che otterrebbe così un incasso pressoché certo per oltre metà del credito. Residuo per A: 9.260 €; B: 11.360 €; C: 6.915 €. Totale 27.535 € in 24 mesi: rata complessiva di circa 1.147 € al mese, compatibile con il margine di 1.610 €.
Se tutti e tre accettano, l’accordo funziona e la relazione commerciale si salva. Se il distributore C rifiuta, resta libero di ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare il conto corrente: anche solo un pignoramento presso la banca per 6.915 € può bloccare la liquidità con cui si pagano le rate agli altri due, e l’intero equilibrio si incrina. Nel frattempo, il termine del 16 marzo per opporsi al decreto di A va comunque presidiato: l’accordo, per tenere al riparo l’impresa, dovrebbe essere firmato prima di quella data o prevedere espressamente la sorte del decreto.
Simulazione 3 — Composizione negoziata con misure protettive
L’istanza di accesso con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese il 20 febbraio 2026, e il ricorso per la conferma è depositato lo stesso giorno. Da quella data il distributore A non può avviare il pignoramento né iscrivere ipoteca giudiziale sulla base del suo decreto, perché si tratterebbe di un’azione esecutiva e di un diritto di prelazione non concordato.
Il 2 marzo il distributore B ottiene comunque un decreto ingiuntivo per 11.360 €: il decreto viene pronunciato, perché le misure non lo impediscono, ma B non può eseguirlo né iscrivere ipoteca finché le misure sono efficaci. L’impresa ha 40 giorni dalla notifica per opporsi, se ha contestazioni; in mancanza, il decreto diventerà definitivo e B resterà un creditore con titolo, che potrà agire solo quando le misure verranno meno. Il termine per opporsi al decreto di A (16 marzo) non si ferma con le misure: va gestito in parallelo.
Durante le trattative, con l’esperto, si può costruire una soluzione simile a quella della simulazione 2, ma con un vantaggio in più: nessun creditore può rompere l’equilibrio con un pignoramento isolato. Lo svantaggio: le misure hanno una durata limitata, e se alla scadenza l’accordo non è firmato, tutti e tre i distributori riacquistano libertà d’azione.
Simulazione 4 — Concordato minore e ipoteca giudiziale recente
Variante sui dati comuni: il distributore A, forte del decreto provvisoriamente esecutivo, iscrive ipoteca giudiziale sull’abitazione del titolare il 10 febbraio 2026. La domanda di concordato minore viene pubblicata il 28 aprile 2026. Tra le due date intercorrono 77 giorni.
Se la regola dell’art. 46, comma 5, CCII è applicabile al caso concreto, l’ipoteca di A, iscritta entro i 90 giorni anteriori alla pubblicazione, risulta inefficace rispetto ai creditori anteriori: A concorre come chirografario. Il piano può prevedere, ad esempio, il pagamento del 55% dei crediti chirografari in 48 mesi: su 37.015 € verso i distributori, 20.358 €, cioè circa 424 € al mese, compatibili con il margine operativo anche considerando il leasing e i costi della procedura. Se invece l’ipoteca fosse stata iscritta il 15 gennaio, i giorni sarebbero 103: la regola dei 90 giorni non opererebbe e A conserverebbe la prelazione sull’immobile, con un peso ben diverso nel piano e nel voto.
L’elemento dirimente, in tutte e quattro le simulazioni, è la data: quella di notifica del decreto, quella di pubblicazione dell’istanza o della domanda, quella di iscrizione dell’ipoteca. Pochi giorni di differenza spostano l’esito.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila le quattro opzioni sugli stessi parametri. Non è una classifica: ciascuna colonna descrive una strada che, nel caso giusto, è la migliore. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge; il contributo unificato per l’opposizione dipende dallo scaglione di valore (per una causa tra 5.200 e 26.000 € è attualmente pari a 264 €, oltre alla marca per anticipazioni forfettarie, salvo aggiornamenti normativi).
| Parametro | Opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645-649 c.p.c.) | Accordo stragiudiziale | Composizione negoziata con misure protettive (artt. 12 ss., 18-19 CCII) | Concordato minore (artt. 74-83 CCII) |
|---|---|---|---|---|
| Impedisce la pronuncia del decreto? | No: interviene dopo | No | No | No |
| Impedisce l’esecuzione? | Solo se il giudice sospende (art. 649) | Solo verso i creditori che firmano | Sì, verso tutti i creditori soggetti alle misure, per la durata delle misure | Sì, dal decreto di apertura fino all’omologazione definitiva |
| Impedisce nuove ipoteche giudiziali? | Solo indirettamente con la sospensione | Solo per chi aderisce | Sì: vietati diritti di prelazione non concordati | Sì: vietato acquistare prelazioni |
| Ipoteche già iscritte | Restano | Restano salvo consenso alla cancellazione | Restano | Inefficaci se nei 90 giorni anteriori (art. 46 c.5, da verificare nella sua applicabilità) |
| Tempi | Termine di 40 giorni per proporla; giudizio di durata variabile | Settimane | Mesi, entro il limite complessivo dell’art. 8 CCII | Mesi per preparazione, voto e omologazione |
| Complessità | Media, su un solo rapporto | Bassa o media | Alta: piattaforma, esperto, tribunale | Alta: OCC, gestore, giudice, voto |
| Rischi in caso di esito negativo | Condanna alle spese, decreto confermato | Il creditore non aderente agisce | Al termine delle misure i creditori riprendono le azioni | Possibile liquidazione controllata |
| Permette di contestare il credito? | Sì, è la sede naturale | Solo in trattativa | No (serve l’opposizione) | No (serve l’opposizione o la contestazione nelle sedi proprie) |
| Pubblicità | Nessuna verso terzi | Nessuna | Iscrizione nel registro delle imprese | Procedura pubblica |
| Reversibilità | Si può rinunciare o transigere | Si può rinegoziare | Si può abbandonare; gli esiti possono confluire in altri strumenti | Bassa una volta omologato |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato per scaglione | Nessuno, salvo eventuali imposte sugli atti | Diritti di piattaforma e compenso dell’esperto secondo i criteri di legge | Compenso dell’OCC secondo i parametri ministeriali e contributo per il ricorso |
Va soppesato un dato che dalla tabella emerge con nettezza: le quattro opzioni non sono alternative rigide. L’opposizione convive con tutte le altre; la composizione negoziata può sfociare nel concordato minore; l’accordo stragiudiziale può essere la base delle trattative assistite dall’esperto.
I criteri per scegliere
Non esiste un algoritmo che restituisca la risposta giusta per ogni installatore. Esistono però alcuni criteri che, combinati, orientano la scelta.
Criterio 1 — Il debito è contestabile nel merito? Se la fornitura presenta difetti documentati, se ci sono resi non accreditati o sconti non applicati, l’opposizione è generalmente necessaria indipendentemente da ciò che si farà sul piano della crisi: è l’unica sede in cui quelle ragioni possono essere accertate. Se invece il debito è esatto, un’opposizione costruita solo per guadagnare tempo rischia di aggiungere spese a debiti.
Criterio 2 — Quanti sono i creditori che agiscono e quanto pesa ciascuno? Con uno o due distributori disposti a trattare, l’accordo stragiudiziale ha buone possibilità. Con tre o più creditori aggressivi, e il rischio che uno solo blocchi il conto corrente, la protezione collettiva della composizione negoziata o del concordato minore acquista un peso diverso.
Criterio 3 — La crisi è di cassa o di struttura? Se i crediti verso clienti (condominio, privati, canoni di manutenzione) coprono in tempi ragionevoli la maggior parte dei debiti, si tratta di un problema di tempo e la soluzione tende a essere negoziale. Se il debito supera stabilmente ciò che l’impresa può restituire, nessuna dilazione basta e diventa rilevante uno strumento che consenta anche una riduzione, come il concordato minore.
Criterio 4 — Ci sono ipoteche giudiziali recenti o imminenti? La data di iscrizione di un’ipoteca rispetto a una possibile domanda di concordato può spostare in modo significativo la convenienza delle opzioni. Un’ipoteca iscritta da poche settimane non è un dato neutro.
Criterio 5 — L’attività ha prospettive di continuità? Composizione negoziata e concordato minore in continuità presuppongono un’impresa che continui a lavorare e a generare margini. Se l’attività è giunta al capolinea, la valutazione si sposta su strumenti diversi, come la liquidazione controllata o l’esdebitazione.
Il ragionamento è condizionale: se la situazione presenta un debito contestabile e una crisi breve, generalmente opposizione e accordo convivono bene; se presenta molti creditori e un’attività redditizia, la composizione negoziata tende a offrire uno scudo più adeguato; se presenta un debito non più rimborsabile, il concordato minore entra seriamente in gioco.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, è in condizione di confrontare queste strade con la conoscenza diretta delle procedure, mentre la qualifica di cassazionista consente di seguire l’eventuale opposizione fino all’ultimo grado.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In molti casi sì. L’opposizione può essere abbandonata o transatta se si raggiunge un accordo; la composizione negoziata, se le trattative non portano a un risultato con tutti, può confluire in uno degli strumenti previsti per le imprese minori, compreso il concordato minore; l’accordo stragiudiziale può diventare la base delle trattative con l’esperto. Ciò che non si recupera è un termine scaduto: un decreto non opposto nei 40 giorni diventa definitivo e il credito non è più contestabile.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il rischio principale non è la scelta di una strada piuttosto che un’altra, ma l’inerzia. L’errore più costoso è lasciar passare i termini aspettando che i clienti paghino. Un’opposizione infondata comporta spese; una composizione negoziata senza prospettive viene chiusa; un concordato minore non approvato può sfociare nella liquidazione controllata. Ciascuna di queste conseguenze va soppesata prima, non dopo.
Le misure protettive fermano anche le cause dei miei clienti contro di me?
No: le misure protettive riguardano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa, non le azioni di cognizione. Un cliente che contesta l’impianto e chiede un risarcimento può agire in giudizio; ciò che non potrebbe fare, finché le misure sono efficaci, è eseguire coattivamente un’eventuale condanna sui beni dell’impresa.
Posso continuare a comprare materiale dai distributori durante la procedura?
Sì, e la legge tutela questa esigenza: i creditori interessati dalle misure protettive non possono, per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o modificarli. Questo non obbliga però il distributore a concedere nuove forniture a credito alle stesse condizioni: la trattativa sulle forniture future resta parte del negoziato.
Se non rilascio la dichiarazione di conformità al cliente moroso, lo costringo a pagare?
È una leva rischiosa. La dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008 è un obbligo dell’installatore a fine lavori; trattenerla espone a contestazioni e può rafforzare la posizione del cliente nel giudizio di opposizione al decreto che si vorrebbe ottenere. Il recupero del credito passa più solidamente da un adempimento completo e documentato.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate per l’opzione che ciascuna illumina. Va detto con franchezza che, sul rapporto tra misure protettive e decreti ingiuntivi, la Cassazione non ha ancora consolidato un orientamento specifico: il terreno è presidiato soprattutto dai tribunali di merito, le cui decisioni orientano ma non vincolano. I principi sono riformulati in parole proprie.
Sull’opposizione al decreto ingiuntivo
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 21 maggio 2025, n. 13667. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto resta attore in senso sostanziale e deve dimostrare il proprio credito; la circostanza che l’opponente non abbia contestato punto per punto i conteggi non basta a colmare un vuoto di prova. Rilevanza: per l’installatore che si oppone al decreto del distributore, la pronuncia conferma che il peso della prova non si sposta sull’impresa debitrice per il solo fatto che è lei ad aver introdotto il giudizio.
Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951. Il principio di non contestazione opera sui fatti storici, non su quelli che contengono una qualificazione giuridica, che il giudice può sempre verificare sulla base degli atti. Rilevanza: anche in un’opposizione in cui la difesa del debitore sia stata poco analitica, il giudice conserva il potere di verificare la titolarità e il fondamento giuridico della pretesa.
Cass. civ., 17 gennaio 2024, n. 1763, e Cass. civ., 2 maggio 2024, n. 11735. In materia di saldo di conto corrente, quando la banca non produce gli estratti dall’inizio del rapporto, il saldo dei periodi non documentati viene ricostruito partendo da zero. Rilevanza: non riguarda i distributori, ma interessa l’installatore che riceva, insieme ai decreti dei fornitori, anche un decreto della banca per lo scoperto di conto, ipotesi frequente nelle crisi di liquidità; è uno dei terreni in cui lo staff in diritto bancario opera abitualmente.
Sulla composizione negoziata e sulle misure protettive
Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. L’impossibilità di proseguire l’esecuzione derivante dalle misure protettive determina una mera quiescenza della procedura esecutiva, che resta pendente mentre si tenta il risanamento. Rilevanza: il pignoramento avviato da un distributore prima dell’istanza non si estingue, ma si ferma.
Trib. Milano, 26 gennaio 2022. La sospensione del pignoramento presso terzi conseguente alle misure protettive opera automaticamente, non ha effetto retroattivo e mantiene il vincolo già prodotto sulle somme. Rilevanza: i canoni di manutenzione o i saldi dovuti dai clienti già pignorati restano bloccati presso il cliente, che non deve pagarli né all’installatore né al distributore.
Trib. Padova, 20 luglio 2022. La misura protettiva non libera le somme già vincolate dal pignoramento; il terzo pignorato conserva i propri obblighi di custodia e l’esperto non ha poteri di disposizione su quelle somme. Rilevanza: chi conta sulla composizione negoziata per recuperare la liquidità già pignorata deve sapere che questo effetto non si produce.
Trib. Padova, 9 dicembre 2024. Dopo la scadenza delle misure protettive possono essere concesse misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII per conservare gli effetti raggiunti ed evitare che la ripresa delle esecuzioni comprometta le trattative. Rilevanza: apre una possibilità per l’impresa le cui trattative con i distributori siano in fase avanzata al momento della scadenza.
Trib. Brescia, 7 gennaio 2026. Una misura formalmente cautelare che riproduca il contenuto del blocco generalizzato delle azioni dei creditori conserva natura sostanzialmente protettiva e resta soggetta al limite di durata dell’art. 8 CCII. Rilevanza: segna il confine opposto, cioè l’impossibilità di aggirare il tetto temporale con una diversa etichetta.
Trib. Milano, 18 febbraio 2026. In astratto sono ammissibili misure cautelari atipiche inibitorie oltre la scadenza delle protettive, se funzionali a trattative effettive e sorrette da una concreta prospettiva di risanamento; nel caso deciso la misura è stata negata per difetto del fumus. Rilevanza: la protezione oltre il limite non è automatica e richiede una dimostrazione seria della praticabilità del piano.
Trib. Forlì, 19 marzo 2026. Scaduto il termine massimo delle misure protettive, possono essere riconosciute misure cautelari di contenuto analogo, purché rivolte a creditori specifici e sorrette da fumus e periculum. Rilevanza: conferma la via di una tutela selettiva, ad esempio verso il solo distributore che minacci di eseguire. Nella stessa direzione la letteratura specialistica richiama Trib. Trento 18 ottobre 2023, Trib. Spoleto 17 gennaio 2025, Trib. Avellino 4 giugno 2025, Trib. Milano 20 ottobre 2025 e Trib. Nola 24 ottobre 2025.
Sul concordato
Trib. Nola, 25 marzo 2026. Nell’ambito di un concordato preventivo di gruppo in continuità, già aperto e sottoposto al voto, è stata ammessa una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, selettiva e rivolta a specifici creditori, dopo la scadenza delle misure protettive, valutando la ragionevole probabilità di successo dello strumento e il pregiudizio alla conservazione del valore aziendale. Rilevanza: pur riferita a un concordato preventivo, indica il tipo di valutazione che i tribunali compiono quando la protezione deve proseguire nella fase concordataria.
Il quadro che emerge è coerente: la pronuncia del decreto non è mai impedita, mentre l’esecuzione può essere fermata entro limiti temporali precisi e con una prova seria delle prospettive di risanamento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un confronto tra strade diverse, l’abilitazione che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi, che sia l’opposizione a un decreto o la richiesta di misure protettive, deve poter essere difesa domani, in ogni grado, senza cambiare difensore né linea. A questa si affianca la conoscenza diretta della composizione negoziata come Esperto Negoziatore e del concordato minore come Gestore della crisi e fiduciario OCC. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la scelta tra le quattro opzioni è sempre insieme giuridica e contabile.
Concretamente, lo Studio:
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto le quattro strade sui tuoi dati reali: debiti per distributore, crediti verso clienti, margini, date.
- Calcoliamo i termini di ogni decreto notificato, verificando la data di notifica, la regolarità della relata e la scadenza dei 40 giorni, così che nessun termine venga perso mentre si negozia.
- Esaminiamo il ricorso monitorio e i documenti del distributore, confrontando fatture, DDT, estratti contabili e condizioni di fornitura per individuare importi non dovuti, resi non accreditati, interessi errati.
- Redigiamo l’opposizione e l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., quando esistono contestazioni fondate, raccogliendo con l’impresa la documentazione tecnica sui difetti della merce.
- Costruiamo la proposta stragiudiziale ai distributori, con piano di rientro sostenibile, eventuali cessioni dei crediti verso clienti e clausole chiare sulla sorte dei decreti già emessi.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, con i commercialisti dello staff che elaborano la situazione contabile, il piano finanziario e il progetto di risanamento.
- Verifichiamo i requisiti del concordato minore e la posizione delle ipoteche giudiziali, calcolando la distanza tra l’iscrizione e la possibile pubblicazione della domanda in relazione all’art. 46, comma 5, CCII.
- Analizziamo i crediti verso clienti privati e condomini, controllando contratti, preventivi accettati, verbali di collaudo e il rilascio della dichiarazione di conformità D.M. 37/2008 prima di avviare il recupero.
- Esaminiamo i contratti di manutenzione e assistenza, per valutare se i canoni possano sostenere un piano o essere oggetto di cessione, e se siano già vincolati da pignoramenti presso terzi.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dall’opposizione in primo grado fino all’eventuale giudizio di legittimità, mantenendo la stessa strategia impostata all’inizio.
Lo Studio non promette l’esito: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per il caso concreto.
Chiusura
Uno studio legale non può impedire che un decreto ingiuntivo venga pronunciato. Può però fare molto su ciò che conta: contestare un credito non dovuto, chiedere che l’esecuzione venga sospesa, costruire un accordo con i distributori, attivare misure protettive che fermino pignoramenti e nuove ipoteche, proporre ai creditori un concordato minore. La scelta tra queste strade dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rinviarla oltre i termini, costa tempo e diritti che non si recuperano.
La specializzazione dello Studio Monardo su questo tema non è una formula: deriva dal fatto che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce la composizione negoziata dall’interno; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, quindi conosce le regole del concordato minore; è cassazionista, quindi può difendere l’opposizione al decreto fino all’ultimo grado. Tutte e quattro le opzioni del confronto ricadono dentro queste competenze.
📩 Prima che scada il termine per opporti o che un distributore iscriva un’ipoteca, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci si trovano al termine di questo articolo.
