
Il dubbio di chi ha pagato prima di essere curato
Ho già pagato, in tutto o in parte, un piano di cura a una catena o a una società odontoiatrica che oggi è in crisi: conviene pretendere i soldi indietro dalla finanziaria, aspettare il riparto della procedura o provare a finire le cure con chi subentra? È la domanda che si pongono migliaia di pazienti ogni volta che una grande rete di cliniche dentali chiude le sedi, sospende gli appuntamenti o deposita una domanda davanti al tribunale. Il caso della catena Dentix in Italia, con le sedi chiuse nella primavera del 2020, la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti ottenuta in autunno e il fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano nel novembre dello stesso anno, ha mostrato con chiarezza quanto il problema possa diventare diffuso e quanto le risposte possano divergere da un paziente all’altro.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada migliore dipende da come hai pagato, da quanto della cura è stato davvero eseguito e da quale procedura ha aperto la società. Chi ha firmato un finanziamento al consumo in poltrona ha a disposizione uno strumento che chi ha pagato con bonifico non possiede; chi ha già estinto il prestito perde quello stesso strumento; chi ha davanti un concordato in continuità ha prospettive diverse da chi affronta una liquidazione giudiziale senza esercizio provvisorio.
Il tema si colloca esattamente all’incrocio di due materie su cui lo Studio Monardo lavora per competenza certificata. Da un lato c’è la crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno le logiche con cui una società in difficoltà negozia con i creditori, sceglie i contratti da proseguire e quelli da sciogliere. Dall’altro c’è il credito al consumo collegato: l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è la sede naturale per valutare le azioni contro la finanziaria. È questa doppia lettura, della procedura concorsuale e del contratto di finanziamento, a permettere di soppesare le opzioni senza guardarne una sola.
📩 Prima che scadano i termini della procedura o l’ultima rata del finanziamento, contatta ora lo Studio Monardo: tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questo articolo.
Il quadro di partenza: società odontoiatrica, procedura concorsuale e paziente creditore
Prima di confrontare le strade conviene fissare pochi concetti, quelli che tutte le opzioni hanno in comune. Il resto verrà affrontato dentro ciascuna opzione.
La società odontoiatrica e il direttore sanitario
L’odontoiatria può essere esercitata anche in forma di società di capitali. La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’art. 1, commi 153-155, ha disciplinato questo modello stabilendo che le società operanti nel settore odontoiatrico possono esercitare l’attività solo se le strutture sono dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri, responsabile dei servizi sanitari erogati. Il paziente, quindi, non stipula il contratto con il singolo dentista ma con la società, che risponde delle prestazioni anche quando materialmente le esegue un professionista diverso.
Questa precisazione pesa moltissimo nel momento della crisi. Il debitore del paziente è la società, e il suo patrimonio è quello che entra nella procedura: il dentista che ha seguito la cura, se non è socio o amministratore, di regola non risponde con i propri beni della restituzione dell’acconto, mentre può rispondere, a titolo diverso, di eventuali errori clinici. La responsabilità per le prestazioni sanitarie resta regolata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), che all’art. 7 configura come contrattuale la responsabilità della struttura verso il paziente.
Il piano di cura come contratto non ancora eseguito
Il piano di cura pagato in anticipo è, dal punto di vista giuridico, un contratto in cui il paziente ha adempiuto (in tutto o in parte) e la società no. Si tratta del tipico contratto pendente: alla data in cui si apre la procedura, una prestazione è già stata pagata e l’altra (impianti, protesi, sedute) deve ancora essere eseguita. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con i correttivi successivi, da ultimo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) regola i contratti pendenti in modo diverso a seconda della procedura:
- nel concordato preventivo, l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, riconoscendo alla controparte un indennizzo equivalente al risarcimento del danno, trattato come credito anteriore alla procedura;
- nella liquidazione giudiziale, l’art. 172 CCII sospende l’esecuzione del contratto finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare oppure di sciogliersi; la controparte può metterlo in mora chiedendo al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto; in caso di scioglimento, il contraente può far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza diritto al risarcimento del danno;
- nella composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, eredi del D.L. 118/2021), l’impresa resta nella gestione dell’attività e può rinegoziare i rapporti, mentre i contratti pendenti proseguono, con limiti alle iniziative dei creditori se sono state chieste misure protettive.
Il paziente come consumatore creditore
Il paziente è, a tutti gli effetti, un creditore della società, di regola chirografario, cioè privo di privilegi. Allo stesso tempo è un consumatore: questa seconda qualifica non gli dà priorità nel passivo, ma gli apre gli strumenti di tutela del Codice del consumo e, soprattutto, quelli del Testo unico bancario quando ha pagato con un finanziamento finalizzato.
Il nodo centrale è proprio questo: il paziente creditore della società in crisi è un creditore debole dentro la procedura, ma può essere un consumatore forte fuori dalla procedura, se il pagamento è passato da una finanziaria. Ecco perché le opzioni che seguono non sono alternative in senso stretto: spesso si combinano, e la scelta riguarda soprattutto l’ordine e il peso da dare a ciascuna.
La cartella clinica e la continuità delle cure
C’è infine un aspetto che non è economico ma condiziona tutte le scelte. Per proseguire le cure altrove serve la documentazione clinica: radiografie, ortopanoramiche, piano di trattamento, cartella con le prestazioni eseguite, certificazioni dei dispositivi impiantati. L’art. 4, comma 2, della L. 24/2017 prevede che la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione sanitaria richiesta dall’interessato entro sette giorni, con eventuali integrazioni entro trenta giorni. Il diritto di accesso ai propri dati personali, compresi quelli sanitari, è garantito anche dal Regolamento (UE) 2016/679. Quando la società entra in liquidazione giudiziale, la documentazione rientra tra i beni e gli archivi di cui il curatore assume la custodia: la richiesta va quindi indirizzata anche a lui. Ottenere la cartella clinica è il primo passo comune a tutte le opzioni, perché senza di essa non si prova né cosa è stato eseguito né cosa manca.
Le varianti che spostano l’equilibrio tra le opzioni
Il quadro appena descritto è il denominatore comune. Esistono però alcune variabili che, pur non costituendo strade autonome, cambiano il peso relativo delle opzioni e vanno quindi messe a fuoco prima del confronto.
La procedura effettivamente aperta. Non tutte le crisi societarie sfociano in una procedura giudiziale, e non tutte le procedure trattano il paziente allo stesso modo. Lo schema che segue riassume le differenze principali dal punto di vista di chi ha un piano di cura in corso.
| Situazione della società | Chi gestisce | Sorte del piano di cura | Posizione del paziente |
|---|---|---|---|
| Crisi senza procedura | Organi sociali | Il contratto resta efficace; l’inadempimento è un inadempimento ordinario | Creditore che può agire in via ordinaria; le azioni verso la finanziaria restano disponibili |
| Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) | Imprenditore, con l’ausilio dell’esperto | Il contratto prosegue; l’impresa può proporre rinegoziazioni | Creditore coinvolto nelle trattative; le misure protettive, se richieste, limitano le azioni esecutive e cautelari |
| Concordato preventivo | Debitore, sotto il controllo del commissario | Prosegue, salvo autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento ex art. 97 CCII | Creditore anteriore che vota la proposta; indennizzo in caso di scioglimento |
| Liquidazione giudiziale | Curatore | Sospeso fino alla scelta del curatore ex art. 172 CCII | Creditore che si insinua al passivo; prededuzione solo per le prestazioni maturate dopo il subentro |
A fronte di questa varietà, l’elemento dirimente è sapere in quale fase si trova la società nel momento in cui il paziente si attiva. Una composizione negoziata è per definizione riservata e può non essere percepita all’esterno: la clinica continua a lavorare, magari con qualche ritardo negli appuntamenti. In questa fase la posizione del paziente è ancora quella di un contraente ordinario, che può pretendere l’adempimento e, se il ritardo diventa grave, metterlo in mora. La stessa diffida, del resto, è il presupposto dell’azione verso la finanziaria: inviarla per tempo non pregiudica nessuna delle tre opzioni.
La data di nascita del credito. Nel concordato e nella liquidazione giudiziale la distinzione tra crediti anteriori e crediti sorti durante la procedura è decisiva: i primi concorrono con gli altri creditori, i secondi possono essere prededucibili. Il paziente che ha pagato l’acconto prima dell’apertura della procedura è titolare di un credito anteriore; se però, dopo l’apertura, il curatore subentra nel contratto o la società in concordato prosegue le cure, le obbligazioni di esecuzione della prestazione gravano sulla procedura. Questo spiega perché il “sì” del curatore alla prosecuzione abbia un valore molto diverso da una generica rassicurazione telefonica del personale della clinica.
Il pagamento con carta. Chi ha pagato con carta di credito o di debito si chiede spesso se possa ottenere lo storno dall’emittente. Si tratta di un meccanismo previsto dalle regole contrattuali dei circuiti di pagamento, non da una norma generale di legge, e con termini di contestazione solitamente brevi: va verificato con l’emittente, nel contratto della carta, se e in quali limiti è attivabile per servizi pagati e non resi. Il rovescio della medaglia è che, anche quando la contestazione è ammessa, non si sostituisce alle opzioni qui esaminate, ma si aggiunge eventualmente ad esse per la quota pagata con quel mezzo.
Il finanziamento erogato da un intermediario diverso da quello convenzionato. Molte catene odontoiatriche lavorano con più finanziarie. Il paziente può aver firmato con un intermediario proposto in clinica, ma anche aver ottenuto un prestito personale da una banca di fiducia. Solo nel primo caso si è, di regola, nell’ambito del contratto di credito collegato definito dall’art. 121 TUB: il finanziamento serve esclusivamente a pagare quella prestazione e il finanziatore si avvale del fornitore per promuovere o concludere il contratto, oppure la prestazione è specificamente indicata nel contratto di credito. Nel secondo caso il prestito resta autonomo, e la tutela del paziente si sposta interamente sulle opzioni 2 e 3.
Il quadro normativo europeo in evoluzione. La disciplina del credito ai consumatori è oggetto della nuova direttiva (UE) 2023/2225, destinata a sostituire la direttiva 2008/48/CE e ad applicarsi, secondo il calendario della direttiva, dal 20 novembre 2026. Le regole sul credito collegato e sui diritti del consumatore verso il finanziatore restano un pilastro anche del nuovo assetto; occorre però verificare, per ogni contratto, quale versione della disciplina nazionale si applichi in base alla data di stipula, perché i contratti firmati prima del recepimento restano in linea di massima regolati dalla disciplina vigente al momento della conclusione.
La continuità clinica e il ruolo del direttore sanitario. La presenza obbligatoria di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri, imposta dalla L. 124/2017, non obbliga quest’ultimo a completare personalmente le cure con i propri mezzi, ma lo rende l’interlocutore naturale per la consegna della documentazione e per le indicazioni cliniche sulla gestione delle cure interrotte: un impianto inserito e mai caricato, o una protesi provvisoria, richiedono indicazioni precise per il collega che prenderà in carico il paziente. La gestione sanitaria dell’interruzione è un profilo distinto da quello economico, ma condiziona i tempi di ogni scelta.
I termini. Le azioni restitutorie si prescrivono, in linea generale, nel termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c.; ma questo non significa che il paziente abbia dieci anni per decidere. Le domande di ammissione al passivo hanno termini scanditi dalla procedura; il finanziamento, se non contestato, prosegue il suo ammortamento fino all’estinzione, che secondo il Collegio di coordinamento ABF chiude la strada della restituzione delle rate; le prove cliniche si deteriorano con il passare del tempo e con gli interventi di altri professionisti. Il rapporto tra le opzioni, quindi, non è statico: più il tempo passa, più l’opzione 1 tende a restringersi e più il paziente resta affidato alla procedura.
La posizione della finanziaria nella procedura. Quando il paziente ottiene la risoluzione del finanziamento collegato, la legge stabilisce che il finanziatore ha diritto di ripetere dal fornitore l’importo erogato. In concreto, sarà la finanziaria a insinuarsi nel passivo della società per quella somma. Questo meccanismo spiega perché, nella prassi, le finanziarie tendano a contestare il collegamento o la gravità dell’inadempimento: accogliere la richiesta del paziente significa trasformarsi da creditore del consumatore a creditore chirografario di una società insolvente. Va soppesato, dunque, che la controparte nell’opzione 1 ha un interesse economico preciso a resistere, e che la qualità della documentazione è ciò che fa la differenza.
Opzione 1 — Agire contro la finanziaria con l’art. 125-quinquies TUB
In cosa consiste
Quando il piano di cura è stato pagato con un contratto di credito collegato, cioè un finanziamento concesso esclusivamente per pagare quella specifica prestazione e proposto dalla clinica (art. 121, comma 1, lett. d, TUB), entra in gioco l’art. 125-quinquies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. La norma stabilisce che, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se, rispetto al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c. (inadempimento di non scarsa importanza).
Gli effetti sono netti. La risoluzione obbliga il finanziatore a rimborsare al consumatore le rate già pagate e ogni altro onere eventualmente applicato, e non comporta per il consumatore l’obbligo di restituire al finanziatore l’importo che questi ha versato alla clinica: sarà il finanziatore a doverlo recuperare dal fornitore. In altre parole, il rischio dell’insolvenza della clinica viene trasferito dalla legge dal paziente alla finanziaria.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Cure finanziate e mai iniziate, o interrotte nelle prime fasi. Il paziente ha firmato un prestito per un piano di impianti, ha pagato alcune rate e la clinica ha chiuso prima di inserire gli impianti. L’inadempimento è evidente e grave; la risoluzione può essere totale.
- Cure finanziate ed eseguite solo in parte. Sono stati inseriti gli impianti ma non le protesi definitive. Qui la risoluzione può essere parziale, limitata alla parte del finanziamento che eccede il valore della prestazione effettivamente ricevuta.
- Finanziamento ancora in corso, con un debito residuo rilevante. Anche quando le rate pagate sono poche, la risoluzione libera il paziente dall’obbligo di pagare le rate future per prestazioni che non riceverà.
Come si esegue in sintesi
Il percorso passa per alcuni passaggi essenziali: diffida formale alla società (o al curatore, se è già aperta la liquidazione giudiziale) con cui la si costituisce in mora; comunicazione alla finanziaria della contestazione e della volontà di ottenere la risoluzione; eventuale sospensione delle rate, da valutare con cautela; ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o azione davanti al giudice ordinario.
Sul piano processuale, un chiarimento importante è arrivato da Cass. civ., sez. I, n. 6639 del 13 marzo 2025: il consumatore che agisce direttamente contro il finanziatore per la restituzione di quanto pagato non deve ottenere prima una sentenza di risoluzione del contratto di fornitura; è sufficiente che il giudice accerti incidentalmente i presupposti dell’inadempimento del fornitore, a condizione che vi sia stata la messa in mora. Per il paziente di una clinica in liquidazione giudiziale, questo significa non dover prima “processare” la società fallita.
I vantaggi motivati
- Il debitore è solvibile. A fronte di una società in crisi che pagherà, se pagherà, una percentuale del credito, la finanziaria è un intermediario vigilato che di regola è in grado di restituire.
- Si sta fuori dal concorso. Il rimborso non dipende dai tempi della procedura né dal riparto tra i creditori.
- Si blocca l’emorragia delle rate. La risoluzione chiude il rapporto per il futuro.
- Esiste un canale stragiudiziale. L’ABF offre una sede accessibile e relativamente rapida, con una giurisprudenza ormai ampia sul credito collegato.
Il rovescio della medaglia
- Serve un vero contratto collegato. Se il paziente ha chiesto in autonomia un prestito personale in banca e poi ha pagato la clinica, il collegamento legale manca e la norma non si applica direttamente; resta eventualmente il terreno, più incerto, del collegamento negoziale da provare.
- Il finanziamento non deve essere già estinto. Il Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 9747 del 13 settembre 2024, ha ribadito che la risoluzione prevista dall’art. 125-quinquies, comma 1, è una risoluzione giudiziale costitutiva e che il diritto alla restituzione delle rate è precluso se il finanziamento è stato integralmente rimborsato, anche se l’estinzione è avvenuta dopo il ricorso. Chi, per prudenza, ha continuato a pagare fino all’ultima rata rischia quindi di aver perso proprio questo strumento.
- L’inadempimento deve essere della clinica, non del paziente. Il Tribunale di Rieti, sentenza del 25 luglio 2025, in una vicenda proprio di cure odontoiatriche finanziate, ha respinto la domanda di risoluzione del finanziamento perché le cure non erano state completate per scelta dei pazienti, e ha condannato questi ultimi a pagare le rate scadute alla finanziaria.
- Sospendere le rate ha un costo potenziale. Se la contestazione si rivela infondata, la sospensione può generare interessi di mora e segnalazioni nelle centrali rischi private.
Il profilo ideale di questa opzione è il paziente che ha pagato con un finanziamento proposto dalla clinica, ancora in corso di ammortamento, e che può documentare con la cartella clinica che le cure sono state interrotte per la chiusura della struttura e non per una propria rinuncia.
Opzione 2 — Far valere il credito nella procedura: insinuazione al passivo o voto nel concordato
In cosa consiste
Quando il pagamento è stato diretto (contanti tracciati, bonifico, carta, assegno) oppure quando il finanziamento è già stato estinto, il paziente resta un creditore della società e deve far valere il proprio credito dentro la procedura concorsuale. Le forme cambiano a seconda della procedura aperta.
- Liquidazione giudiziale. Il paziente presenta domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 201 ss. CCII, trasmessa via PEC al curatore; la domanda tempestiva va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, mentre le domande tardive sono ammesse entro il termine previsto dall’art. 208 CCII. Il credito per l’acconto non utilizzato, una volta sciolto il contratto ex art. 172, è un credito restitutorio che concorre con gli altri chirografari.
- Concordato preventivo. Il paziente non presenta una domanda di ammissione al passivo in senso tecnico, ma viene inserito nell’elenco dei creditori, riceve la comunicazione del commissario giudiziale e vota la proposta. Se il debitore ottiene lo scioglimento del contratto ex art. 97 CCII, il paziente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno, trattato come credito anteriore e soddisfatto nella misura prevista dal piano.
- Liquidazione giudiziale successiva a una composizione negoziata o a un concordato non riuscito. Il credito resta lo stesso, ma cambiano tempi e interlocutori: è il caso in cui la verifica della data di nascita del credito e della documentazione diventa decisiva.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Pagamento integrale anticipato con bonifico a fronte di cure mai eseguite: non c’è una finanziaria da chiamare in causa, e la procedura è l’unica sede in cui il credito esiste.
- Finanziamento già estinto prima che emergessero i problemi: come chiarito dal Collegio di coordinamento ABF, la via del TUB è ormai chiusa, e resta il credito verso la società.
- Concordato con proposta che prevede una percentuale significativa ai chirografari, magari grazie alla cessione dell’azienda: in questo caso il voto del paziente ha un peso e la percentuale offerta va confrontata con l’alternativa liquidatoria.
Come si esegue in sintesi
Si ricostruisce il credito (piano di cura, preventivo firmato, ricevute e quietanze, prestazioni eseguite secondo la cartella clinica), si calcola il valore della parte non goduta e si deposita la domanda, oppure si verifica l’inserimento nell’elenco dei creditori del concordato e si esprime il voto. Se lo stato passivo esclude o riduce il credito, il paziente può proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 206 CCII.
I vantaggi motivati
- È sempre disponibile. A differenza dell’opzione 1, non richiede un contratto di credito collegato: qualunque pagamento documentato fonda un credito.
- Non richiede di dimostrare la gravità dell’inadempimento: se il curatore scioglie il contratto, il credito restitutorio per la parte non eseguita nasce dallo scioglimento stesso.
- Nel concordato il paziente partecipa alla decisione, perché vota la proposta.
- È compatibile con l’opzione 1: chi recupera solo una parte dalla finanziaria può insinuarsi per il residuo non coperto, evitando duplicazioni.
Il rovescio della medaglia
- La soddisfazione è incerta e spesso parziale. Il paziente è un creditore chirografario e viene soddisfatto dopo i crediti prededucibili e privilegiati (lavoratori, erario, enti previdenziali, creditori con garanzie). Nelle liquidazioni di catene dentali con molti debiti, la percentuale per i chirografari può essere modesta.
- I tempi sono lunghi. Tra verifica del passivo, liquidazione dell’attivo e riparti possono passare anni.
- Lo scioglimento non dà diritto al risarcimento. L’art. 172 CCII riconosce il credito conseguente al mancato adempimento, ma esclude il risarcimento del danno: il paziente recupera, nei limiti del riparto, ciò che ha pagato in eccesso, non i costi aggiuntivi sostenuti per farsi curare altrove.
- Il credito si “diluisce” se il pagamento è stato in contanti non tracciato: l’assenza di prova documentale è un ostacolo serio.
Il punto delicato: quantificare la parte non eseguita
A fronte della semplicità formale della domanda, la vera difficoltà dell’opzione 2 sta nel calcolo. Il credito non coincide automaticamente con l’intero acconto: va sottratto il valore delle prestazioni già rese, e i preventivi odontoiatrici non sempre attribuiscono un prezzo a ogni singola fase. Quando il piano indica un prezzo “a pacchetto”, occorre ricostruire il valore delle singole prestazioni utilizzando il listino della struttura, il dettaglio delle sedute in cartella clinica o, se necessario, una valutazione tecnica. Il curatore, che deve tutelare l’intera massa dei creditori, verifica con attenzione queste ricostruzioni: una domanda che chiede l’intero importo senza tenere conto delle cure ricevute rischia una riduzione in sede di verifica, mentre una domanda documentata voce per voce ha maggiori probabilità di essere ammessa così come proposta. Nella procedura il credito vale quanto la sua prova: preventivo, quietanze e cartella clinica sono gli atti che lo rendono difendibile.
Il profilo ideale di questa opzione è il paziente che ha pagato direttamente la società o ha già chiuso il finanziamento, possiede ricevute e preventivi firmati e non ha un terzo solvibile a cui rivolgersi.
Opzione 3 — Proseguire le cure con chi subentra nella gestione
In cosa consiste
Una società odontoiatrica in crisi non sempre chiude. Può continuare a operare durante una composizione negoziata, essere ammessa a un concordato preventivo in continuità, essere autorizzata all’esercizio provvisorio in liquidazione giudiziale (art. 211 CCII) oppure veder cedute le proprie cliniche, o alcune di esse, a un altro operatore. In tutti questi casi esiste un soggetto che continua a erogare prestazioni nelle stesse sedi, spesso con gli stessi professionisti, e la domanda diventa: chi subentra riconosce quanto ho già pagato?
La risposta dipende dalla posizione di chi subentra. Se il curatore dichiara di subentrare nel contratto ex art. 172 CCII, la procedura assume le obbligazioni del contratto e le prestazioni vanno eseguite; i crediti che maturano nel corso della procedura sono prededucibili. Se la società in concordato in continuità non chiede lo scioglimento ex art. 97, il contratto prosegue. Se invece l’azienda viene ceduta a un terzo nell’ambito della liquidazione giudiziale, l’art. 214 CCII esclude, salvo diversa convenzione, la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti prima del trasferimento: il nuovo operatore, quindi, non è obbligato a riconoscere gli acconti, anche se può farlo per scelta commerciale o perché lo prevede l’accordo con la procedura.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Cura in fase avanzata (impianti già osteointegrati, protesi provvisoria in bocca): cambiare struttura significa farsi rifare diagnosi e pianificazione, con costi e tempi clinici ulteriori. Proseguire nello stesso luogo, con lo stesso piano, ha un valore sanitario oltre che economico.
- Concordato in continuità con un piano credibile: la società ha interesse a mantenere la clientela e a onorare i piani di cura, perché la continuità aziendale dipende proprio dai pazienti.
- Cessione delle cliniche a un operatore che offre condizioni di riconoscimento degli acconti, totali o parziali, in cambio della prosecuzione del rapporto.
Come si esegue in sintesi
Si chiede per iscritto al curatore, al commissario giudiziale o alla società se il contratto sarà proseguito; si chiede all’eventuale acquirente quali condizioni offra ai pazienti con cure in corso; si formalizza ogni accordo per iscritto, con un nuovo preventivo che indichi espressamente l’importo già pagato e la parte residua. Nessuna rinuncia a far valere il credito o a contestare il finanziamento va firmata senza una valutazione preventiva, perché alcuni accordi di prosecuzione contengono clausole di quietanza che chiudono le altre strade.
I vantaggi motivati
- Tutela la continuità clinica, che per alcuni trattamenti è l’elemento più importante.
- Evita i tempi della procedura: la prestazione arriva subito, non dopo il riparto.
- Può essere combinata con l’opzione 1: il paziente che prosegue le cure con un nuovo operatore non perde automaticamente i diritti verso la finanziaria per la parte che il nuovo operatore non riconosce.
Il rovescio della medaglia
- Dipende dalla volontà altrui. Il curatore può sciogliersi, l’acquirente può rifiutare di riconoscere gli acconti; il paziente non ha strumenti per imporre la prosecuzione.
- La qualità della prosecuzione non è garantita: se il personale cambia, il piano può essere rimesso in discussione.
- Il rischio di una seconda crisi: proseguire con una società in concordato significa restare esposti all’eventuale insuccesso del piano.
- Le clausole di rinuncia possono far perdere la tutela più forte, quella verso la finanziaria.
Il profilo ideale di questa opzione è il paziente con una cura clinicamente avanzata, di fronte a una procedura che prosegue l’attività o a un acquirente disposto a riconoscere per iscritto gli importi già versati.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade vanno messe a confronto sugli stessi dati di partenza, perché solo così emerge quanto pesa, nel concreto, la scelta. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con importi indicativi e senza calcolo analitico degli interessi.
Dati comuni. Piano di cura per due impianti con protesi fissa: preventivo firmato di 8.460 €. Alla chiusura della sede, il 14 febbraio 2026, risultano eseguite la prima visita, l’estrazione di due elementi e l’inserimento di un impianto, per un valore da preventivo di 2.130 €. La parte non eseguita vale quindi 6.330 €. La società ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale il 21 aprile 2026; l’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata al 21 ottobre 2026, con termine per le domande tempestive al 21 settembre 2026.
Simulazione 1 — Il paziente ha pagato con un finanziamento collegato (opzione 1)
Ipotesi: finanziamento proposto dalla clinica per 8.460 €, in 36 rate da 251,40 €. Al momento della chiusura sono state pagate 11 rate, pari a 2.765,40 €; il debito residuo nominale supera i 6.000 €.
- Il 3 marzo 2026 il paziente invia una diffida via PEC alla società, che resta senza riscontro; dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, la diffida viene rinnovata al curatore.
- Contestualmente comunica alla finanziaria l’inadempimento del fornitore e chiede la risoluzione del contratto di credito.
- Se si ottiene la risoluzione totale (perché l’impianto isolato, senza la protesi, non realizza l’interesse del paziente): la finanziaria restituisce i 2.765,40 € già pagati e non può pretendere le rate future; sarà lei a insinuarsi nel passivo della società per l’importo erogato.
- Se si ottiene la risoluzione parziale (riconoscendo che una parte della prestazione è stata utilmente eseguita): il piano di rimborso va rielaborato detraendo il valore della prestazione ricevuta. Con un valore eseguito di 2.130 € e rate già versate per 2.765,40 €, il paziente avrebbe già coperto la parte goduta e potrebbe ottenere la restituzione dell’eccedenza, circa 635,40 €, oltre allo stop delle rate future.
A fronte di questo esito, va soppesato il rischio: se il paziente avesse continuato a pagare fino all’ultima rata, il rimedio sarebbe precluso e resterebbe solo l’opzione 2.
Simulazione 2 — Il paziente ha pagato con bonifico anticipato (opzione 2)
Ipotesi: pagamento integrale di 8.460 € con bonifico alla firma del preventivo.
- Non c’è un finanziatore da chiamare in causa. Il curatore, verificata l’impossibilità di proseguire l’attività, si scioglie dal contratto.
- Il paziente deposita la domanda di ammissione al passivo entro il 21 settembre 2026, chiedendo l’ammissione in via chirografaria per 6.330 €.
- Se, all’esito della liquidazione, il riparto per i chirografari fosse del 7%, il paziente recupererebbe 443,10 €, in tempi che possono superare largamente l’anno.
L’elemento dirimente qui è la composizione del passivo: con molti crediti privilegiati di lavoratori ed enti, la percentuale per i chirografari si riduce; con un attivo importante (immobili, attrezzature, cessione dell’azienda), può crescere.
Simulazione 3 — Un operatore acquista la clinica e offre di riconoscere metà degli acconti (opzione 3)
Ipotesi: nell’ambito della liquidazione, un altro operatore acquista la sede e propone ai pazienti con cure in corso di riconoscere il 50% della parte non eseguita, cioè 3.165 €, chiedendo il pagamento del residuo di 3.165 € per completare le cure.
- Paziente con finanziamento in corso: può proseguire le cure con il nuovo operatore e, per la parte non riconosciuta, valutare l’azione verso la finanziaria per la risoluzione parziale. Va però verificato che l’accordo con l’acquirente non contenga rinunce.
- Paziente che ha pagato con bonifico: proseguendo le cure paga 3.165 € in più, ma ottiene la prestazione completa nello stesso luogo; per i 3.165 € non riconosciuti mantiene la possibilità di insinuarsi nel passivo, con le incertezze della simulazione 2.
Il confronto mostra il punto: a parità di cura e di importi, il paziente che ha finanziato e non ha ancora estinto il prestito ha di regola più strumenti di quello che ha pagato in contanti o con bonifico, mentre chi ha una cura avanzata può dare priorità alla continuità clinica anche a costo di un esborso aggiuntivo.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza i profili già esaminati. I costi indicati riguardano soltanto quelli previsti dalla legge o dai regolamenti dei sistemi di risoluzione delle controversie, mai compensi professionali. Ogni casella va letta alla luce del caso concreto: la tabella aiuta a orientarsi, non sostituisce la valutazione dei documenti.
| Profilo | Opzione 1 — Azione verso la finanziaria (art. 125-quinquies TUB) | Opzione 2 — Credito nella procedura (insinuazione o voto) | Opzione 3 — Prosecuzione con chi subentra |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Contratto di credito collegato non ancora estinto | Pagamento documentato a favore della società | Prosecuzione dell’attività o cessione delle sedi |
| Tempi | Medi (mesi per ABF, più lunghi in giudizio) | Lunghi (verifica del passivo e riparti) | Brevi, se l’accordo si conclude |
| Complessità | Media: messa in mora, prova dell’inadempimento grave | Bassa per la domanda, media se serve opposizione | Bassa sul piano giuridico, alta sul piano negoziale |
| Rischi in caso di esito negativo | Rate sospese da pagare con interessi; possibili segnalazioni | Credito escluso o soddisfatto in misura minima | Clausole di rinuncia; nuova crisi del gestore |
| Effetti su finanziamento e cure | Stop delle rate e restituzione di quanto versato, totale o parziale | Nessun effetto sul finanziamento; recupero solo da riparto | Completamento delle cure; finanziamento invariato salvo azione separata |
| Reversibilità | Combinabile con l’opzione 2 per il residuo | Combinabile con le opzioni 1 e 3 | Combinabile, salvo rinunce firmate |
| Costi di legge | Contributo per il ricorso ABF; contributo unificato in caso di causa | Nessun contributo per la domanda; contributo unificato per l’opposizione | Nessuno, salvo le prestazioni residue pagate al nuovo operatore |
I criteri per scegliere
Ogni scelta tra queste opzioni va soppesata su elementi concreti. Si tratta di criteri da combinare, non di una regola unica.
Primo criterio: come è stato pagato il piano di cura. Se la tua situazione presenta un finanziamento proposto dalla clinica, generalmente l’opzione 1 merita di essere valutata per prima, perché trasferisce il rischio dell’insolvenza su un soggetto solvibile. Se invece il pagamento è stato diretto, l’opzione 2 è la base da cui partire, eventualmente integrata dalla 3.
Secondo criterio: se il finanziamento è ancora in corso. A fronte di un prestito ancora in ammortamento, la tentazione di continuare a pagare “per non avere problemi” va ponderata con attenzione: la giurisprudenza dell’ABF esclude la restituzione delle rate quando il finanziamento è stato integralmente rimborsato. Il rovescio della medaglia è che sospendere i pagamenti senza una contestazione solida espone a interessi e segnalazioni.
Terzo criterio: quanto della cura è stato eseguito e con quale utilità. Una cura appena iniziata rende più agevole sostenere la gravità dell’inadempimento e la risoluzione totale; una cura avanzata rende più verosimile la risoluzione parziale e aumenta il valore della prosecuzione nello stesso luogo.
Quarto criterio: quale procedura è stata aperta e con quale prospettiva. Una composizione negoziata o un concordato in continuità lasciano margini per negoziare la prosecuzione dei piani di cura; una liquidazione giudiziale senza esercizio provvisorio riduce quei margini e sposta il baricentro sulle opzioni 1 e 2.
Quinto criterio: le esigenze cliniche. Quando la cura non può attendere (provvisori instabili, impianti senza carico protesico da troppo tempo), la scelta non è soltanto economica: può essere necessario completare il trattamento altrove, documentando con cura la situazione di partenza per non perdere i diritti verso la società o la finanziaria.
Nessuno di questi criteri, da solo, decide la strada. Il loro peso cambia da caso a caso, e spesso la soluzione più equilibrata è una combinazione: azione verso la finanziaria per la parte finanziata, insinuazione per la parte pagata direttamente, accordo scritto con chi subentra per completare le cure.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo legge insieme le due facce del problema: la procedura della società e il contratto con la finanziaria.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In buona parte sì, perché le opzioni sono combinabili. Chi ha presentato domanda di ammissione al passivo può comunque agire verso la finanziaria per la parte finanziata, purché non chieda due volte la stessa somma; chi ha ottenuto il rimborso dalla finanziaria dovrà tenerne conto nella domanda verso la procedura. Il limite vero è rappresentato da due eventi: l’estinzione integrale del finanziamento, che preclude l’azione ex art. 125-quinquies secondo il Collegio di coordinamento ABF, e la firma di accordi con rinunce, che possono chiudere altre strade.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il rischio maggiore non è tanto scegliere “male” quanto lasciar trascorrere il tempo. Le domande di ammissione al passivo hanno termini precisi; la prova dell’inadempimento si indebolisce se non si conserva la documentazione clinica; le rate continuano a scadere. Una scelta imperfetta, fatta per tempo e documentata, è spesso recuperabile; un’inerzia prolungata lo è molto meno.
La finanziaria può segnalarmi se sospendo le rate?
La sospensione delle rate è uno strumento previsto nell’ambito della contestazione dell’inadempimento del fornitore, e il Collegio di coordinamento ABF la menziona come parte del percorso del consumatore insieme alla messa in mora. Va però soppesato che, se la contestazione si rivelasse infondata, le rate resterebbero dovute con i relativi interessi. È una decisione da prendere con una contestazione scritta e motivata, non in modo silenzioso.
Il dentista che mi ha seguito deve restituirmi l’acconto?
Di regola no, se il contratto è stato stipulato con la società e il professionista non ne è socio o amministratore. Il dentista risponde invece, a titolo diverso, di eventuali errori nelle prestazioni eseguite: la L. 24/2017 distingue la responsabilità contrattuale della struttura da quella, di regola extracontrattuale, del singolo sanitario.
Chi mi dà la cartella clinica se la clinica ha chiuso?
La richiesta va indirizzata alla direzione sanitaria e, se è stata aperta la liquidazione giudiziale, anche al curatore, che ha in custodia gli archivi della società. La L. 24/2017 prevede tempi precisi per il rilascio della documentazione sanitaria. Senza cartella clinica è difficile provare sia la parte eseguita sia quella mancante, e quindi tutte le opzioni ne risultano indebolite.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché illuminano, ciascuna, un profilo specifico delle tre opzioni. Il principio è riformulato in sintesi, senza riprodurre le massime.
Per l’opzione 1 — L’azione contro la finanziaria
Cass. civ., sez. I, n. 6639 del 13 marzo 2025. Il consumatore che, dopo l’inadempimento del fornitore, chiede al finanziatore la restituzione di quanto pagato non deve prima ottenere la risoluzione giudiziale del contratto di fornitura: basta un accertamento incidentale dei presupposti, purché il fornitore sia stato messo in mora e siano rispettati i termini di prescrizione e decadenza. Rilevanza: per il paziente di una clinica in liquidazione, consente di agire direttamente verso la finanziaria senza un giudizio preliminare contro la società.
ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 9747 del 13 settembre 2024. La risoluzione del contratto di credito collegato prevista dal comma 1 dell’art. 125-quinquies TUB non opera di diritto, ma richiede una pronuncia costitutiva; per questo il diritto alla restituzione delle rate è escluso quando il finanziamento è già stato interamente rimborsato, anche se il rimborso è avvenuto dopo il ricorso. Il consumatore deve mettere in mora il fornitore e sospendere i pagamenti. Rilevanza: è il motivo per cui il tempo gioca contro chi continua a pagare.
ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 12645 del 2021. Ha affermato per primo, in sede di coordinamento, che l’integrale rimborso del finanziamento preclude la restituzione delle rate ai sensi dell’art. 125-quinquies. Rilevanza: conferma che si tratta di un orientamento consolidato e non episodico.
Tribunale di Rieti, sentenza del 25 luglio 2025 (R.G. 23/2022). In un caso di cure odontoiatriche finanziate, il Tribunale ha negato la risoluzione del finanziamento perché le cure non erano state completate per scelta dei pazienti e non per inadempimento della struttura, condannando i pazienti al pagamento delle rate scadute; ha inoltre ribadito che il consumatore non deve ottenere prima la risoluzione del contratto di fornitura. Rilevanza: mostra che l’interruzione delle cure va ricondotta con prove alla chiusura o all’inadempimento della clinica.
ABF, Collegio di Torino, decisione del 27 gennaio 2021. L’inadempimento del fornitore comporta la risoluzione del finanziamento collegato, con rimborso delle rate pagate, quando la messa in mora è rimasta senza esito e l’inadempimento non è di scarsa importanza; nel caso concreto il ricorso è stato accolto solo in parte, limitando la risoluzione alla quota eccedente la prestazione eseguita. Rilevanza: è il modello della risoluzione parziale, tipica delle cure dentali interrotte a metà.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 7184 del 2019. Nella risoluzione parziale, l’intermediario deve ricalcolare il piano di rimborso, sottraendo dal credito il valore della prestazione ricevuta dal consumatore e riconsiderando l’imputazione delle rate già versate. Rilevanza: indica come si traduce in numeri la risoluzione parziale nel caso di un piano di cura eseguito solo in parte.
Cass. civ., n. 19000 del 2016. Il collegamento tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento può essere riconosciuto anche in assenza di una clausola di esclusiva tra fornitore e finanziatore. Rilevanza: è utile quando la clinica proponeva finanziamenti di più intermediari e la finanziaria contesta il collegamento.
Per l’opzione 2 e per il giudizio sulla gravità dell’inadempimento
Cass. civ., n. 8963 del 2001. L’interesse della parte non inadempiente, rilevante ai fini dell’art. 1455 c.c., si presume leso quando l’inadempimento riguarda obbligazioni principali e non secondarie, con una presunzione semplice superabile da prova contraria. Rilevanza: la mancata esecuzione di impianti o protesi tocca la prestazione principale del piano di cura, e questo pesa sia nella risoluzione del finanziamento sia nella quantificazione del credito restitutorio.
Come leggere queste pronunce insieme
Il quadro che emerge è coerente: la tutela più forte del paziente passa dal finanziamento collegato, ma è una tutela che richiede tempestività (messa in mora, contestazione prima dell’estinzione) e prova (cartella clinica, causa dell’interruzione). Sul versante della procedura concorsuale, le regole sono dettate in larga parte dal testo degli artt. 97, 172 e 201 ss. CCII, che vanno applicati alla procedura effettivamente aperta e alla data di nascita del credito; la giurisprudenza di legittimità specifica sui piani di cura odontoiatrici nelle procedure regolate dal CCII è ancora limitata, e questo invita a una valutazione caso per caso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una società odontoiatrica in crisi, lo Studio Monardo lavora su tutte e tre le opzioni contemporaneamente, perché la scelta tra le strade si fa solo dopo aver letto i documenti. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.
- Ricostruiamo il rapporto contrattuale: esaminiamo il preventivo firmato, il piano di cura, le ricevute e le quietanze, e individuiamo con quale soggetto è stato stipulato il contratto (società, singola sede, eventuale cessionario).
- Chiediamo e analizziamo la cartella clinica: inviamo le richieste di accesso alla direzione sanitaria e al curatore, e confrontiamo le prestazioni registrate con quelle previste dal piano, per quantificare la parte eseguita e quella mancante.
- Verifichiamo se il finanziamento è un contratto di credito collegato ai sensi dell’art. 121 TUB, esaminando il contratto, le modalità di proposta in clinica e l’erogazione diretta alla società.
- Redigiamo e inviamo la messa in mora alla società o al curatore, e la contestazione formale alla finanziaria, con la richiesta di risoluzione del contratto di credito ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB.
- Valutiamo con il paziente se e come sospendere le rate, soppesando la solidità della contestazione e i rischi di interessi e segnalazioni.
- Predisponiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o, quando la complessità lo richiede, l’azione davanti al giudice ordinario.
- Depositiamo la domanda di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale, coordinandola con l’azione verso la finanziaria per evitare duplicazioni, e proponiamo l’opposizione allo stato passivo se il credito viene escluso o ridotto.
- Esaminiamo la proposta di concordato e la relazione del commissario giudiziale, per orientare il voto del paziente confrontando la percentuale offerta con l’alternativa liquidatoria.
- Analizziamo le proposte dell’eventuale acquirente delle cliniche, verificando che l’accordo per la prosecuzione delle cure non contenga rinunce ai diritti verso la procedura o la finanziaria.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, e costruiamo una strategia che combina le diverse strade nell’ordine più utile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno come una società in crisi negozia con i creditori, sceglie quali contratti proseguire e quali sciogliere, permette di leggere la procedura dal punto di vista del paziente creditore e di intervenire nei momenti in cui le decisioni vengono prese. A questo si aggiunge il coordinamento dello staff in diritto bancario, che è la sede naturale delle azioni verso la finanziaria.
Un elemento che nel confronto tra opzioni fa la differenza è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, ad esempio la risoluzione parziale invece di quella totale, o il voto in un concordato, va difesa domani senza cambiare mani. Essendo l’Avvocato cassazionista, la stessa linea può essere seguita dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza che un nuovo difensore debba ricostruire da capo il caso.
Lo staff dello Studio è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi costruiscono le azioni e le difese, i secondi leggono i bilanci, i piani concordatari e i progetti di riparto, per stimare in modo realistico che cosa ci si può attendere dalla procedura.
Chiusura: la scelta dipende dal tuo caso, e il tempo conta
Davanti a una società odontoiatrica in crisi, il paziente che ha pagato in anticipo non è privo di strumenti, ma deve scegliere tra strade diverse, che si combinano e si escludono a seconda di come ha pagato, di quanto della cura è stato eseguito e di quale procedura è stata aperta. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla o rinviarla costa tempo e diritti: un finanziamento estinto, una domanda di ammissione al passivo tardiva o un accordo firmato con una rinuncia possono chiudere porte che oggi sono ancora aperte.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate dell’Avvocato che vi si applicano direttamente: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere le procedure della società dall’interno, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è il terreno delle azioni contro la finanziaria ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo quali strade sono ancora percorribili e costruiremo con te la strategia più adatta, senza promettere risultati ma con un impegno preciso sui mezzi.
📩 Hai un piano di cura pagato e una clinica che non risponde più? Scrivici oggi stesso: i recapiti per contattare lo Studio Monardo si trovano al termine di questa pagina.
