Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che più spesso arrivano da chi produce, ripara o commercia pallet e si trova stretto tra due fuochi: il legname che costa molto più di quanto previsto quando sono stati firmati gli ordini con i clienti, e le fatture delle segherie che si accumulano fino a diventare solleciti, diffide e decreti ingiuntivi. Le domande sono scritte come le farebbe un imprenditore al telefono; le risposte sono quelle che un avvocato darebbe a voce, senza giri di parole.
Il punto di partenza va chiarito subito. La “moratoria” non è un diritto automatico che si chiede con una lettera: è il risultato di strumenti precisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) offre le misure protettive della composizione negoziata (artt. 18-19), la convenzione di moratoria (art. 62), gli accordi di ristrutturazione che concedono tempo ai creditori estranei (art. 57, comma 3) e la moratoria fino a un anno sui creditori privilegiati nel concordato in continuità (art. 86). Accanto a questi ci sono gli accordi stragiudiziali con banche e fornitori e il codice civile, con l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).
Perché questo tema rientra esattamente nel campo dello Studio Monardo? Perché la strada principale per ottenere tempo dai creditori, oggi, passa dalla composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi guida le trattative. Quando l’impresa è piccola e resta sotto le soglie di legge, entrano in gioco le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC; e se una segheria agisce in giudizio, la difesa può essere seguita fino all’ultimo grado da un avvocato cassazionista.
📩 Se le segherie hanno già iniziato a sollecitare o a chiedere decreti ingiuntivi, il momento di muoversi è adesso: scrivici, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.
Ma esiste davvero una “moratoria” che posso chiedere per legge?
No, non nel senso di un congelamento dei debiti che scatta perché lo si chiede. Esiste invece una serie di strumenti che, se usati bene, producono lo stesso effetto: tempo.
Quando un imprenditore dice “voglio una moratoria”, di solito intende tre cose: che le segherie smettano di chiedere pagamenti immediati, che nessuno pignori il conto o i macchinari, e che la banca non revochi i fidi. Sono tre problemi diversi, e ognuno ha la sua chiave.
La prima chiave è l’accordo stragiudiziale: una proposta scritta ai fornitori, con un piano di rientro credibile, magari accompagnata da garanzie. Funziona quando i creditori sono pochi e hanno interesse a non perdere un cliente. Il limite è evidente: vincola solo chi lo firma.
La seconda chiave sono le misure protettive della composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII). Dal giorno in cui l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa, né acquisire prelazioni non concordate. È il risultato più vicino alla “moratoria” che si immagina, ma è temporaneo e passa dal controllo del tribunale.
La terza chiave è la convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII: un accordo con i creditori che dilaziona le scadenze o sospende le azioni esecutive senza rinunce al credito, e che, a certe condizioni (adesione del 75% dei crediti della stessa categoria), può essere estesa anche ai non aderenti di quella categoria.
Poi ci sono gli strumenti più strutturati: gli accordi di ristrutturazione (art. 57), che consentono di pagare i creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza, e il concordato preventivo in continuità, nel quale il piano può prevedere una moratoria non superiore a un anno dall’omologazione per i creditori con privilegio, pegno o ipoteca (art. 86), salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui grava la prelazione.
Infine, sul fronte bancario, esistono gli accordi periodicamente sottoscritti tra ABI e associazioni d’impresa per la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti: non sono legge, dipendono dalla versione in vigore e dall’adesione della singola banca, e vanno verificati caso per caso.
Quindi: uno studio legale non “ottiene” una moratoria con una telefonata; costruisce la strada giuridica che la rende possibile e la difende.
Chi può chiedere la composizione negoziata: va bene anche per una piccola fabbrica di pallet?
Sì. La composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale e agricolo, società o ditta individuale, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile.
È una procedura volontaria e riservata: si accede dalla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, si carica la documentazione (bilanci, situazione contabile aggiornata, elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento, il test pratico di autodiagnosi) e una commissione nomina un esperto indipendente. L’esperto non decide al posto dell’imprenditore e non lo sostituisce nella gestione: agevola le trattative con i creditori e verifica che esistano prospettive concrete.
Per una fabbrica di pallet il requisito decisivo non è la dimensione ma la reversibilità. Se il problema nasce da un picco del prezzo del legname e da qualche contratto di fornitura sottoprezzato, ma l’azienda ha clienti stabili, impianti funzionanti e un margine che può tornare positivo, la composizione negoziata è lo strumento pensato proprio per quel caso. Se invece l’impresa ha perso i clienti principali e i costi superano strutturalmente i ricavi, l’esperto lo segnalerà e la procedura si chiuderà.
Anche l’impresa “sotto soglia” (quella che non supera i limiti dell’impresa minore fissati dall’art. 2 CCII) può accedere alla composizione negoziata, con alcune regole proprie (art. 25-quater); per lei restano inoltre disponibili gli strumenti del sovraindebitamento, ne parliamo più avanti.
Un dettaglio che molti trascurano: durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve gestirla in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Comprare legname per continuare a produrre si può; pagare per intero una sola segheria “amica” lasciando indietro le altre, senza motivo, è una scelta che va discussa prima.
Il legname è aumentato: posso dire alla segheria che il contratto è troppo oneroso e non pago?
No, e le spiego perché: l’eccessiva onerosità sopravvenuta protegge chi deve eseguire una prestazione diventata troppo costosa, non chi deve pagare una fornitura già ricevuta.
L’art. 1467 c.c. riguarda i contratti a esecuzione continuata, periodica o differita. Se la prestazione di una parte è diventata eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili, quella parte può chiedere la risoluzione del contratto; l’altra può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni. La risoluzione non spetta se l’aggravio rientra nell’alea normale del contratto.
Nel rapporto con la segheria, la prestazione “aggravata” dal rincaro è quella della segheria stessa, che magari si era impegnata a consegnare tavole a un prezzo fisso. Il produttore di pallet, rispetto al legname già consegnato, deve semplicemente pagare il prezzo pattuito: quel debito non diventa “eccessivamente oneroso” perché il mercato è salito. Anzi, se il prezzo era bloccato, il rincaro gli ha fatto risparmiare.
Dove allora l’art. 1467 può servire al produttore? Nei contratti con i suoi clienti. Se ha firmato una fornitura annuale di pallet a prezzo fisso e, a metà anno, il legname è salito in misura straordinaria e imprevedibile, è la sua prestazione (consegnare pallet a quel prezzo) a essere diventata onerosa. Lì può chiedere la risoluzione o, più realisticamente, usare quella possibilità come leva per rinegoziare. Se il rapporto è qualificabile come appalto (pallet su misura, su specifiche del committente), entra in gioco anche l’art. 1664 c.c., che consente la revisione del prezzo quando le variazioni dei costi dei materiali superano un decimo del prezzo complessivo convenuto, per la parte eccedente il decimo.
Va detto con onestà: i giudici valutano con rigore la straordinarietà e l’imprevedibilità. Un settore come quello del legno conosce oscillazioni cicliche; un aumento “normale” non basta. Servono dati: listini, fatture d’acquisto prima e dopo, indici di mercato, la data di stipula del contratto.
E sui debiti scaduti verso le segherie? Lì la strada non è l’art. 1467, ma la rinegoziazione (anche con l’aiuto dell’esperto, art. 10, comma 2, CCII) e, se serve, la protezione del patrimonio con le misure protettive.
Entro quando devo muovermi? C’è un momento in cui è troppo tardi?
Non c’è una scadenza unica, ma ci sono momenti oltre i quali le opzioni si riducono drasticamente.
Il primo è il pignoramento. Finché nessuno ha pignorato il conto o i macchinari, l’impresa ha margini pieni. Le misure protettive bloccano anche le esecuzioni già iniziate, ma un conto pignorato per settimane può già aver fermato gli acquisti di legname e quindi la produzione.
Il secondo è la notifica del decreto ingiuntivo. Il termine per l’opposizione è di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), sospeso solo dal 1° al 31 agosto per il periodo feriale. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, la segheria può procedere subito con il precetto. Lasciar scadere quel termine significa trasformare il credito della segheria in un titolo definitivo.
Il terzo è il passaggio dalla crisi all’insolvenza conclamata. La composizione negoziata richiede che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”: se l’impresa ha già smesso di produrre, licenziato e perso i clienti, l’esperto difficilmente potrà avviare trattative serie.
Il quarto è meno visibile: la segnalazione degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati, che il CCII prevede per far emergere la crisi presto. Arrivare alla composizione negoziata per propria iniziativa, prima delle segnalazioni, è sempre una posizione migliore.
Quando si è “in tempo”? Il segnale da non ignorare è il momento in cui l’imprenditore comincia a scegliere quale fornitore pagare e quale far aspettare. È lì che conviene far analizzare i numeri.
Come si chiedono le misure protettive e cosa bloccano davvero?
Si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva, si pubblicano nel registro delle imprese e devono essere confermate dal tribunale con un ricorso da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione.
La sequenza è precisa (art. 19 CCII). L’imprenditore deposita il ricorso al tribunale competente con la documentazione richiesta; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca le misure e ne fissa la durata, tra 30 e 120 giorni. Su richiesta, e se le trattative lo giustificano, la durata può essere prorogata fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Sopra tutto vale il tetto generale dell’art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive, anche non continuativa e comprese proroghe e rinnovi, non può superare dodici mesi. Se il ricorso non viene depositato nei termini, le misure perdono efficacia.
Che cosa bloccano? Dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’impresa. I creditori interessati non possono, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative, non può essere aperta la liquidazione giudiziale né accertato lo stato di insolvenza, salvo revoca delle misure.
Le misure possono essere anche selettive: si può chiedere che riguardino solo alcune iniziative o alcuni creditori. Per un produttore di pallet ha senso, ad esempio, proteggere il conto corrente operativo e i macchinari dalle iniziative delle segherie, senza coinvolgere i clienti o i rapporti di lavoro (i crediti dei lavoratori restano esclusi).
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso | Istanza di nomina dell’esperto (con eventuale richiesta di misure protettive) | Quando lo squilibrio rende probabile la crisi | Piattaforma telematica nazionale (Camera di commercio) |
| Pubblicità | Pubblicazione dell’istanza di misure protettive | Con l’accettazione dell’esperto | Registro delle imprese |
| Conferma | Ricorso per conferma delle misure | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Tribunale competente |
| Udienza | Fissazione e svolgimento | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Tribunale |
| Durata | Provvedimento di conferma | Da 30 a 120 giorni | Tribunale |
| Proroga | Istanza di proroga | Fino a 240 giorni complessivi | Tribunale |
| Tetto | Limite generale | Massimo 12 mesi complessivi (art. 8 CCII) | Vale per tutti gli strumenti |
| Esito | Accordo, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato o altro strumento | Alla chiusura delle trattative | Esperto, creditori ed eventualmente tribunale |
| Opposizione a decreto ingiuntivo (se già notificato) | Atto di citazione in opposizione | 40 giorni dalla notifica, sospesi dal 1° al 31 agosto | Giudice che ha emesso il decreto |
Un punto delicato, su cui i tribunali si dividono, riguarda cosa succede quando le misure protettive scadono: è possibile ottenere misure cautelari “nuove” che di fatto proseguono la protezione? Lo vedremo nella sezione dedicata alle pronunce.
La segheria mi ha già notificato un decreto ingiuntivo: cosa succede adesso?
Succedono due cose in parallelo: corre il termine di 40 giorni per opporsi e, se il decreto è esecutivo, la segheria può avviare il pignoramento. Le due partite si giocano su piani diversi.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso senza contraddittorio, sulla base di prove scritte (fatture, documenti di trasporto, estratti autenticati delle scritture contabili). Se il credito è effettivamente dovuto, opporsi solo per guadagnare tempo è una scelta rischiosa: espone a spese di lite e, nei casi di abuso, alla responsabilità aggravata. Se invece ci sono contestazioni fondate (legname consegnato non conforme, quantitativi diversi da quelli fatturati, prezzi non pattuiti, interessi moratori calcolati male, compensazioni con resi o note di credito mai emesse), l’opposizione è lo strumento per farle valere.
Molti produttori di pallet hanno contestazioni reali: tavolame con umidità fuori specifica, misure non conformi agli standard richiesti, partite scartate. Le contestazioni vanno però documentate al momento della consegna: una contestazione sollevata per la prima volta nell’opposizione, mesi dopo, pesa molto meno.
Sul piano esecutivo, se il decreto è provvisoriamente esecutivo, nell’opposizione si può chiedere la sospensione dell’esecutorietà quando ricorrono gravi motivi. Se l’impresa ha già avviato la composizione negoziata con misure protettive confermate, le azioni esecutive della segheria sono bloccate per la durata delle misure; la causa di merito, invece, prosegue, perché le misure protettive non fermano i giudizi di cognizione.
Infine, una cosa che pochi considerano: il decreto ingiuntivo può diventare anche una leva per la trattativa. Una segheria che ha ottenuto il titolo, ma si trova davanti a misure protettive e a un esperto che chiede un tavolo, ha tutto l’interesse a valutare un piano di rientro rispetto a un’esecuzione bloccata e a una prospettiva incerta.
Con la banca posso chiedere la sospensione delle rate?
Sì, si può chiedere, ma la risposta dipende dalla banca, dagli accordi di categoria vigenti e dallo strumento che si sceglie.
Sul piano volontario, il sistema bancario e le associazioni d’impresa hanno sottoscritto nel tempo accordi (i cosiddetti accordi per il credito ABI) che hanno previsto la sospensione della quota capitale delle rate o l’allungamento dei finanziamenti per le PMI in bonis o in temporanea difficoltà. Sono accordi a cui le banche aderiscono volontariamente, con requisiti e finestre temporali che cambiano da una versione all’altra: occorre verificare quale sia operativo nel momento della richiesta e se l’istituto vi abbia aderito. In genere non sono accessibili a chi ha già posizioni classificate come deteriorate.
Sul piano del Codice della crisi, la composizione negoziata offre una tutela specifica: l’accesso alla procedura non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca resta libera di valutare il merito di credito secondo le regole di vigilanza, ma non può “punire” l’impresa solo perché ha chiesto la composizione negoziata, e deve motivare le proprie decisioni. Le banche partecipano alle trattative e sono tenute a comportarsi secondo buona fede e correttezza.
La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) è particolarmente adatta ai finanziatori: se le banche che rappresentano almeno il 75% dei crediti di una categoria omogenea aderiscono, la convenzione può essere estesa agli istituti dissenzienti di quella categoria, purché siano stati informati, abbiano potuto partecipare alle trattative e risultino soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Ai non aderenti non possono essere imposte nuove prestazioni o nuovi affidamenti.
Per un produttore di pallet con un mutuo sul capannone, un leasing sulla linea di assemblaggio e qualche anticipo fatture, la sospensione delle quote capitale per dodici o diciotto mesi può liberare la liquidità necessaria a pagare le segherie a rate. È spesso il primo tassello di una moratoria complessiva, non l’ultimo.
Che cosa fa l’esperto e come si rinegozia il prezzo del legname?
L’esperto apre e guida il tavolo con i creditori; sul prezzo, può invitare le parti a rideterminare il contratto secondo buona fede, e le parti sono tenute a collaborare.
L’art. 10, comma 2, CCII prevede che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è alterato da circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare per adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.
Per un produttore di pallet questo strumento lavora in due direzioni:
- verso le segherie, se esistono contratti quadro di fornitura in corso: rideterminare quantitativi, tempi di consegna, condizioni di pagamento, eventualmente un meccanismo di indicizzazione al prezzo di mercato del tondame che renda sostenibile il rapporto per entrambe le parti;
- verso i clienti, se il produttore ha contratti a prezzo bloccato che, con il legname rincarato, lo costringono a lavorare in perdita: qui l’invito dell’esperto si affianca alle tutele del codice civile (artt. 1467 e 1664 c.c.).
L’invito dell’esperto non è un ordine: non può imporre un nuovo prezzo. Ma cambia il clima della trattativa, perché il rifiuto immotivato di collaborare è un comportamento contrario al dovere di buona fede che il Codice impone a tutte le parti e può pesare nelle valutazioni successive.
L’esperto, inoltre, verifica la coerenza del piano di risanamento, redige la relazione finale e, quando le trattative si chiudono con un accordo, lo sottoscrive o ne attesta l’idoneità secondo i casi. Il suo incarico ha una durata iniziale di 180 giorni dall’accettazione, con possibilità di proroga se le parti lo chiedono e l’esperto ne ravvisa le ragioni.
Un consiglio pratico: arrivare al tavolo con una tabella di sensibilità che mostri quanto incide ogni euro al metro cubo di legname sul costo del singolo pallet. Le segherie conoscono il mercato meglio di chiunque; un piano che si regge su un prezzo del legname irrealistico non convince nessuno.
Se la composizione negoziata non basta, quali strade restano?
Restano gli strumenti di regolazione della crisi veri e propri: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o semplificato, e per le imprese minori il concordato minore.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori che non aderiscono (gli “estranei”) devono essere pagati integralmente, ma con un margine di tempo: entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. È una moratoria legale, breve ma concreta. Esistono varianti: gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al 30% se non si chiede la moratoria agli estranei e si rinuncia alle misure protettive, e gli accordi a efficacia estesa (art. 61), che vincolano anche i dissenzienti di una categoria se aderisce il 75%.
Il concordato preventivo in continuità aziendale consente di proseguire l’attività sulla base di un piano. Qui opera l’art. 86 CCII: il piano può prevedere una moratoria non superiore a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui grava la prelazione. Per una fabbrica che ha un’ipoteca bancaria sul capannone, questo significa poter rinviare i pagamenti ipotecari fino a dodici mesi dall’omologazione senza vendere l’immobile.
Durante il concordato in continuità c’è un’altra tutela preziosa: secondo l’art. 94-bis CCII, i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Una segheria legata da un contratto quadro, quindi, non può interrompere le consegne solo per le vecchie fatture insolute.
Se le trattative della composizione negoziata non hanno avuto esito, ma l’esperto ha dichiarato nella relazione finale che si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). È una soluzione liquidatoria, quindi non adatta a chi vuole continuare l’attività, ma da conoscere.
Ogni strumento ha requisiti, soglie e controlli giudiziali diversi: la scelta va fatta sui numeri dell’impresa, non sull’istinto.
Ho clienti con cui ho firmato prezzi bloccati per tutto l’anno: posso rivederli?
Dipende da come è scritto il contratto e da quanto è stato forte il rincaro. Spesso sì, ma quasi mai unilateralmente.
Il primo passo è leggere il contratto. Molti accordi di fornitura di pallet contengono clausole di revisione legate a indici o a variazioni oltre una certa percentuale; altre volte il prezzo è “fisso e invariabile” con una rinuncia espressa alla revisione. Nel primo caso basta applicare la clausola, documentando l’aumento; nel secondo la strada si stringe, ma non si chiude del tutto.
Se il rapporto è un appalto (pallet costruiti su specifiche del committente, con dimensioni, portate e trattamenti fitosanitari definiti da lui), l’art. 1664 c.c. consente di chiedere la revisione del prezzo quando, per circostanze imprevedibili, il costo dei materiali o della manodopera è aumentato o diminuito in misura superiore a un decimo del prezzo complessivo convenuto; la revisione copre solo la differenza che eccede il decimo. La norma è derogabile, quindi una clausola contraria firmata dal produttore può escluderla.
Se il rapporto è invece una vendita a consegne ripartite o una somministrazione di pallet standard, il riferimento è l’art. 1467 c.c.: il produttore può chiedere la risoluzione del contratto se la sua prestazione è diventata eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, e il cliente può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni. È proprio questo meccanismo, in pratica, a spingere le parti a rinegoziare.
Per i pallet EPAL c’è un’ulteriore complessità: il mercato dei pallet standardizzati e di interscambio è molto concorrenziale e i prezzi si adeguano rapidamente; un aumento del legname che colpisce tutti i produttori si riflette spesso anche nei listini di mercato, e questo può rendere più difficile sostenere che l’evento fosse “imprevedibile” per un operatore professionale.
La regola d’oro: mai smettere di consegnare per protesta. L’interruzione unilaterale delle forniture espone a una domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento, che può peggiorare di molto la posizione dell’impresa. Prima si comunica formalmente il problema, si chiede la rinegoziazione, si documenta il rincaro; se l’impresa è in composizione negoziata, si chiede all’esperto di esercitare il potere di invito previsto dall’art. 10 CCII.
La segheria può smettere di consegnarmi il legname o riprendersi quello venduto con riserva di proprietà?
Fuori da una procedura, in molti casi sì; dentro la composizione negoziata con misure protettive o nel concordato in continuità, le sue mosse sono fortemente limitate.
Partiamo dalla situazione ordinaria. Se la segheria fornisce a ordini singoli, non ha alcun obbligo di accettare nuovi ordini: può chiedere il pagamento anticipato o rifiutare. Se esiste un contratto quadro di somministrazione, in caso di inadempimento di non scarsa importanza del produttore può sospendere le consegne o chiedere la risoluzione, secondo le regole generali e quelle specifiche della somministrazione.
Se il legname è stato venduto con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) e il produttore non paga, la segheria, nei limiti di legge, può chiedere la risoluzione e la restituzione dei beni. Ma nel caso dei pallet c’è un dato materiale: il legname viene tagliato, assemblato e trasformato. Una volta incorporato in pallet già venduti ai clienti, la restituzione fisica è spesso impossibile, e la questione si sposta sul valore.
Con le misure protettive confermate il quadro cambia: le azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa sono bloccate, e i creditori non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore. Questo non obbliga una segheria ad accettare ordini nuovi senza garanzie di pagamento: protegge il contratto in corso, non crea un diritto a ricevere credito senza limiti.
Un ultimo aspetto: le forniture effettuate durante le trattative, autorizzate e funzionali alla continuità, godono di tutele specifiche nel caso in cui l’impresa finisca poi in una procedura concorsuale (i finanziamenti e i pagamenti “coerenti con le trattative” sono protetti dalle azioni revocatorie). Spiegarlo alla segheria è spesso il modo migliore per convincerla a continuare a consegnare, magari con pagamento alla consegna.
E l’EUDR sulla deforestazione? Riguarda anche chi fa pallet o li ripara?
Sì, il regolamento riguarda anche i pallet, ma le regole sono state rinviate e semplificate: la data di applicazione, per la generalità degli operatori, è il 30 dicembre 2026.
Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) vieta di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, o di esportare, alcune materie prime e i prodotti derivati se non sono “a deforestazione zero”, prodotti nel rispetto della legislazione del paese di origine e accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza. Il legno è una delle materie prime coperte, e tra i prodotti elencati in allegato ci sono anche casse, gabbie e pallet in legno.
L’applicazione, prevista originariamente per la fine del 2024, è stata rinviata una prima volta al 30 dicembre 2025 e poi, con il Regolamento (UE) 2025/2650, di un ulteriore anno, al 30 dicembre 2026; per le micro e piccole imprese è previsto un termine successivo. Le modifiche hanno anche semplificato la posizione degli operatori “a valle” che trasformano prodotti già coperti dalla dovuta diligenza a monte. Secondo quanto comunicato dall’associazione EPAL, i produttori e i riparatori di pallet EPAL non devono predisporre una nuova dichiarazione di dovuta diligenza, ma devono documentare l’origine del legno utilizzato.
Per i pallet riparati e usati la situazione è più leggera: il regolamento esclude i prodotti che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti; resta però necessario tracciare il legno nuovo impiegato nelle riparazioni. Inoltre il materiale da imballaggio usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto non è soggetto al regolamento come prodotto autonomo, mentre lo è il pallet venduto come tale.
Cosa c’entra con la crisi e con la moratoria? Molto. Un piano di risanamento credibile deve tenere conto dei costi di conformità: richiedere alle segherie dati sull’origine, conservare la documentazione, adeguare i sistemi gestionali. E nei contratti con le segherie, rinegoziati in composizione negoziata, conviene inserire clausole che obblighino il fornitore a trasmettere le informazioni necessarie, con garanzie sulla loro correttezza. Data la rapidità con cui la disciplina è cambiata, prima di firmare qualsiasi accordo va verificato il testo vigente in quel momento.
Sono una ditta piccolissima, sotto le soglie: ho strumenti diversi?
Sì. Se l’impresa rientra nella nozione di “impresa minore”, non è soggetta alla liquidazione giudiziale e ha a disposizione gli strumenti del sovraindebitamento, gestiti con l’Organismo di composizione della crisi.
Secondo l’art. 2 CCII, è impresa minore quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se inferiore) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Molte piccole falegnamerie che producono o riparano pallet, magari con due o tre dipendenti, rientrano in questi limiti.
Per queste imprese gli strumenti principali sono:
- il concordato minore (art. 74 e seguenti CCII), che consente di proseguire l’attività con una proposta ai creditori, votata a maggioranza dei crediti e omologata dal giudice; anche qui è possibile prevedere una dilazione dei pagamenti, compresi quelli verso i creditori privilegiati nei limiti previsti;
- la liquidazione controllata, quando non c’è prospettiva di continuità;
- per l’imprenditore persona fisica, al termine, la possibilità dell’esdebitazione.
Durante il concordato minore, su richiesta, il giudice può disporre che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali: è la “moratoria” dello strumento minore. E resta aperta, come detto, anche la composizione negoziata nella forma prevista per le imprese sotto soglia.
Su questo terreno lo Studio Monardo lavora con le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, oltre che Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Significa conoscere sia la via della composizione negoziata sia quella del sovraindebitamento, e scegliere quella giusta per la dimensione reale dell’impresa.
Attenzione però alle soglie: vanno verificate sui bilanci e sulle scritture, non a memoria. Un’impresa che supera anche un solo limite non è “minore”, e cambia tutto il quadro.
Se chiedo aiuto con una procedura, rischio di fallire prima?
No, chiedere la composizione negoziata non apre il fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”); anzi, con le misure protettive confermate, la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata finché durano le trattative, salvo revoca.
Questa è una delle paure più diffuse ed è comprensibile: l’imprenditore teme che “farsi vedere in crisi” acceleri la fine. La legge è costruita all’opposto. La composizione negoziata è riservata: l’istanza non è pubblica, salvo la pubblicazione nel registro delle imprese della richiesta di misure protettive, che è necessaria perché i creditori sappiano di non poter agire. L’impresa continua a lavorare, a fatturare, a gestire i dipendenti.
Ci sono però limiti reali da conoscere. Se l’esperto, dopo aver esaminato i documenti, ritiene che non vi siano prospettive concrete di risanamento, ne dà notizia e la procedura viene archiviata. Le misure protettive possono essere revocate se l’imprenditore le usa in modo abusivo o se non sono più funzionali alle trattative. E se l’impresa è già insolvente in modo irreversibile, nessuno strumento negoziale potrà evitare una procedura liquidatoria.
C’è infine un aspetto di responsabilità: gli amministratori di società hanno il dovere di adottare assetti adeguati e di attivarsi tempestivamente per uno degli strumenti previsti dalla legge quando emergono segnali di crisi. Aspettare, nella speranza che il prezzo del legname scenda, è spesso la scelta più rischiosa, anche sul piano personale.
I fornitori smetteranno di vendermi legno se sanno che sono in crisi?
Alcuni potrebbero irrigidirsi, ed è inutile negarlo; ma la composizione negoziata dà strumenti per gestire questa paura meglio del silenzio.
Le segherie sanno già, nella maggior parte dei casi, che il cliente è in difficoltà: lo vedono dai ritardi nei pagamenti. Il silenzio dell’imprenditore produce l’effetto peggiore, cioè la sensazione di un debitore che non ha un piano. Un tavolo strutturato, con un esperto indipendente e numeri verificati, sposta la discussione dal “quando mi paghi” al “come rientriamo”.
Sul piano giuridico, come visto, le misure protettive impediscono ai creditori di risolvere o modificare i contratti in corso solo per il mancato pagamento dei crediti anteriori. Ma nessuno strumento obbliga una segheria a vendere a credito per il futuro. Per questo il piano deve prevedere come saranno pagate le nuove forniture: pagamento alla consegna, garanzie, cessione di crediti verso i clienti, finanziamenti prededucibili.
Nel mercato del legno i rapporti personali contano. Spesso il primo passo utile è proprio una comunicazione ordinata, preparata insieme ai professionisti, che spieghi cosa sta succedendo e quale strumento si sta attivando.
Quanto tempo mi resta davvero?
Dipende da cosa hanno già fatto i creditori; il conto alla rovescia più urgente è quasi sempre il termine dei 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo, o il precetto già notificato.
Se ha ricevuto un atto di precetto, il creditore può procedere al pignoramento decorsi dieci giorni dalla notifica (art. 480 c.p.c.). Se il pignoramento è già avvenuto, ogni settimana di blocco del conto pesa sugli acquisti di legname e quindi sulla produzione.
Se invece è ancora alla fase dei solleciti, ha più margine, ma le misure protettive richiedono una preparazione documentale di qualche settimana: situazione contabile aggiornata, elenco dei creditori con importi e scadenze, progetto di piano, eventuali posizioni debitorie verso enti. Arrivare preparati significa poter depositare il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, come la legge impone.
Infine, il tempo “massimo” della protezione è limitato: tra 30 e 120 giorni alla prima conferma, fino a 240 giorni con le proroghe, mai oltre dodici mesi complessivi tra tutti gli strumenti. È tempo prezioso, ma non è tempo per aspettare: è tempo per negoziare.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici. Non descrivono casi reali dello studio: servono a capire come si combinano termini e strumenti.
Ipotesi 1 — Misure protettive in composizione negoziata
- Situazione di partenza: produttore di pallet (s.r.l.) con debiti verso tre segherie per complessivi 187.430 € (segheria A 92.615 €, segheria B 61.280 €, segheria C 33.535 €), mutuo ipotecario sul capannone con residuo di 214.650 € e due rate scadute, leasing sulla linea di chiodatura con canoni regolari. La segheria A ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 92.615 €, notificato il 2 novembre 2026.
- Mossa 1: il 9 novembre 2026 l’impresa deposita l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive. L’esperto accetta il 16 novembre; l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese il 17 novembre.
- Mossa 2: il 18 novembre (giorno successivo alla pubblicazione) l’impresa deposita il ricorso per la conferma. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni, ad esempio il 26 novembre, e conferma le misure per 120 giorni.
- Mossa 3: parallelamente, poiché il termine di 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo scade il 12 dicembre 2026, l’impresa valuta con i propri legali l’opposizione, ad esempio per contestare 7.840 € di legname scartato per umidità fuori specifica, contestato per iscritto al momento della consegna.
- Esito possibile: la segheria A non può pignorare il conto per la durata delle misure; con l’esperto si apre la trattativa con le tre segherie su un piano di rientro in 24 rate e con la banca su una sospensione della quota capitale di 12 mesi. Se al termine dei 120 giorni le trattative sono avanzate, si chiede una proroga, rispettando il limite complessivo di 240 giorni (e comunque quello dei 12 mesi dell’art. 8 CCII).
Ipotesi 2 — Moratoria sui privilegiati nel concordato in continuità
- Situazione di partenza: le trattative non bastano perché una delle segherie e un creditore minore si rifiutano; l’impresa propone un concordato preventivo in continuità. Il creditore ipotecario (banca) vanta 214.650 €; i debiti chirografari verso le segherie sono 187.430 €.
- Calcolo: il piano prevede per la banca una moratoria di 11 mesi dall’omologazione (entro il limite annuale dell’art. 86 CCII, poiché il capannone non viene venduto), poi il pagamento integrale in rate. Ipotizzando un’omologazione al 14 settembre 2027, il primo pagamento alla banca è previsto entro il 14 agosto 2028. Per le segherie chirografarie il piano propone, ad esempio, il 38% in 36 mesi: 187.430 × 0,38 = 71.223,40 €, pari a circa 1.978 € al mese.
- Effetto pratico: nei primi 11 mesi dopo l’omologazione la liquidità generata dall’attività viene destinata ai chirografari e al circolante (acquisto di legname); grazie all’art. 94-bis CCII, la segheria legata da un contratto quadro non può sciogliersi dal contratto per il solo fatto delle fatture anteriori insolute.
- Avvertenza: percentuali e tempi di pagamento dipendono dalle regole di distribuzione del valore, dal voto delle classi e dal giudizio del tribunale; questa simulazione illustra il meccanismo, non un risultato garantito.
Ipotesi 3 (breve) — Revisione del prezzo verso un cliente
- Situazione: contratto d’appalto per 18.600 pallet su misura a 9,40 € l’uno, prezzo complessivo 174.840 €. Il costo del legname per pallet passa da 4,10 € a 5,85 €, cioè +1,75 € a pallet: 1,75 × 18.600 = 32.550 €.
- Calcolo art. 1664 c.c.: un decimo del prezzo complessivo è 17.484 €. La variazione supera il decimo; la revisione può riguardare la parte eccedente: 32.550 − 17.484 = 15.066 €, sempre che il contratto non escluda la revisione e che l’aumento derivi da circostanze imprevedibili.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il mio problema sono davvero i debiti verso le segherie, o è il prezzo a cui vendo i pallet?”
Quasi tutti gli imprenditori arrivano chiedendo come rinviare i debiti. È naturale: sono la parte visibile del problema. Ma una moratoria, di qualsiasi tipo, sposta i pagamenti nel tempo; non cambia il margine sul singolo pallet. Se oggi ogni pallet venduto genera una perdita perché il legname è salito e il prezzo al cliente è rimasto fermo, dodici mesi di moratoria significano soltanto dodici mesi di perdite in più, con debiti che si accumulano verso nuovi creditori.
Per questo la moratoria funziona solo se è accompagnata da un intervento sul conto economico: rinegoziazione dei contratti con i clienti (con gli strumenti visti sopra), revisione del mix di prodotto (ad esempio più riparazione e ricondizionamento di pallet usati, che richiedono meno legname nuovo), contratti con le segherie indicizzati in modo trasparente, eventuale riduzione dei costi fissi.
È anche quello che guarderanno l’esperto e il tribunale. Le misure protettive vengono confermate se sono funzionali alle trattative e al risanamento; il concordato in continuità viene omologato se il piano non è manifestamente inidoneo a raggiungere i suoi obiettivi. Un piano che si regge solo sul rinvio dei pagamenti, senza spiegare da dove verrà il margine, è fragile.
C’è un secondo aspetto spesso sottovalutato: la qualità dei dati. Molte piccole imprese del legno non hanno una contabilità industriale che dica quanto costa davvero un pallet EPAL rispetto a uno su misura. Ricostruire questi numeri, insieme a un commercialista, è il primo lavoro da fare: senza quei numeri ogni negoziazione, con le segherie, con i clienti, con le banche, si fa al buio.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che aiutano a capire come vengono applicati gli strumenti di cui abbiamo parlato. Una precisazione onesta: la giurisprudenza di Cassazione sulle misure protettive della composizione negoziata è ancora limitata, mentre i tribunali di merito si sono pronunciati molte volte, spesso con orientamenti diversi. Per questo la rassegna comprende sia la Suprema Corte sia i principali provvedimenti di merito.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 7663/2026, depositata il 30 marzo 2026 (camera di consiglio del 12 febbraio 2026).
Principio: nel concordato in continuità, l’omologazione forzosa contro le classi dissenzienti è possibile anche quando una sola classe ha votato a favore, purché si tratti di una classe che riceverebbe almeno in parte soddisfazione, secondo le regole di priorità, anche sul valore eccedente quello di liquidazione; per l’omologazione non serve un “merito” soggettivo dell’imprenditore, contano gli atti in frode e il piano non deve essere manifestamente inidoneo.
Rilevanza: per un produttore di pallet che propone un concordato in continuità con moratoria sui privilegiati, chiarisce che l’opposizione di alcune classi (ad esempio quella dei fornitori) non blocca necessariamente il piano.
2. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025, decisa il 9 luglio 2025 e depositata il 2 settembre 2025.
Principio: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame che aveva annullato un sequestro preventivo, valorizzando l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi: la procedura può incidere sulla valutazione del pericolo che giustifica il sequestro.
Rilevanza: dimostra che la composizione negoziata, seriamente condotta, è considerata un segnale concreto di risanamento anche fuori dal diritto della crisi.
3. Trib. Imperia, 20 febbraio 2024.
Principio: i limiti temporali (240 giorni e un anno) riguardano le misure protettive generalizzate e automatiche; le misure cautelari selettive, concesse dopo una verifica di proporzionalità, possono proseguire oltre.
Rilevanza: apre alla possibilità di proteggere beni specifici (ad esempio i macchinari) anche dopo la scadenza delle misure protettive.
4. Trib. Milano, 7 luglio 2024 (ordinanza).
Principio: nella composizione negoziata le misure cautelari possono essere chieste anche in un momento successivo, quando emergono esigenze nuove dopo la concessione delle misure protettive.
Rilevanza: utile se, durante le trattative, una segheria tenta iniziative che le misure generali non coprono.
5. Trib. Trento, 18 ottobre 2023.
Principio: sostiene l’ammissibilità di misure cautelari successive alle protettive e ritiene che la tutela dell’art. 94-bis CCII verso i contraenti non sia l’unica forma di protezione del debitore nei rapporti contrattuali pendenti.
Rilevanza: rilevante per i contratti quadro con le segherie e per i rapporti di fornitura con i clienti.
6. Trib. Avellino, 4 giugno 2025.
Principio: una deroga ai limiti temporali è possibile solo quando la fase delle trattative si è chiusa con il deposito di un piano o di un accordo.
Rilevanza: mostra che la protezione prolungata va “meritata” con un esito concreto delle trattative.
7. Trib. Roma, 14 ottobre 2024.
Principio: il limite annuale si applica anche alle inibitorie fondate su un bilanciamento prudenziale degli interessi.
Rilevanza: conferma che il tetto dei dodici mesi è una barriera difficilmente superabile.
8. Trib. Roma, 19 marzo 2025.
Principio: la selettività della misura non giustifica l’uso delle cautelari al posto delle protettive, perché anche queste ultime possono già essere selettive (art. 18, comma 1, CCII).
Rilevanza: consiglia di calibrare bene, fin dall’inizio, quali creditori e quali beni proteggere.
9. Trib. Vicenza, 25 marzo 2025.
Principio: respinta la richiesta di nuove misure cautelari dopo la scadenza delle protettive, chiesta mentre erano in corso trattative per accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII; negata anche la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. come via alternativa.
Rilevanza: chi punta sugli accordi di ristrutturazione deve calcolare i tempi senza contare su protezioni aggiuntive.
10. Trib. Brescia, 7 gennaio 2026.
Principio: una misura cautelare che riproduce il contenuto di una misura protettiva tipica ha natura protettiva e soggiace agli stessi limiti di durata.
Rilevanza: è l’orientamento più rigoroso e più recente: la “moratoria” giudiziale ha una scadenza.
11. Trib. Monza, 8 agosto 2025, e Trib. Vicenza, 2 gennaio 2026.
Principio: si collocano nella stessa linea restrittiva, escludendo che le cautelari possano prolungare misure protettive scadute.
Rilevanza: insieme alle precedenti, indicano che nel 2025-2026 l’orientamento prevalente in molti tribunali è prudente.
12. Trib. Brindisi, ordinanza del 3 dicembre 2024 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.).
Principio: il tribunale aveva sottoposto alla Cassazione la questione del rapporto tra misure cautelari e limite annuale; il rinvio è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, quindi la Suprema Corte non si è pronunciata nel merito.
Rilevanza: conferma che la questione resta aperta e che l’esito dipende anche dal tribunale competente.
Il messaggio di sintesi è chiaro: le misure protettive sono uno strumento forte ma a tempo, e i tribunali tendono a non consentirne l’allungamento oltre i limiti di legge. La protezione va usata per negoziare, non per rinviare.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo, passo per passo, per un produttore di pallet in crisi con le segherie. Ogni attività è un impegno di mezzi: analisi, strategia, difesa; il risultato dipende dai numeri dell’impresa, dai creditori e dal giudice.
- Analizziamo la posizione debitoria: ricostruiamo con i commercialisti dello staff l’elenco dei creditori (segherie, banche, leasing, altri fornitori), le scadenze, i titoli già notificati e le azioni in corso.
- Verifichiamo i decreti ingiuntivi e i precetti delle segherie: controlliamo la notifica, i documenti di trasporto, le fatture, gli interessi applicati e le contestazioni sollevate alla consegna, e valutiamo se e come proporre opposizione entro i 40 giorni.
- Esaminiamo i contratti con segherie e clienti: individuiamo clausole di revisione prezzi, rinunce, riserve di proprietà, e valutiamo l’applicabilità degli artt. 1467 e 1664 c.c.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione per la piattaforma, compreso il progetto di piano di risanamento costruito con i commercialisti.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, calibrandole sui beni e sui creditori da proteggere.
- Conduciamo le trattative con le segherie e con le banche al fianco dell’esperto, proponendo piani di rientro, indicizzazioni dei prezzi del legname, sospensioni delle quote capitale.
- Valutiamo la convenzione di moratoria (art. 62 CCII) con i finanziatori e gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) se la composizione negoziata non basta.
- Costruiamo, se necessario, il percorso verso il concordato in continuità, verificando la sostenibilità della moratoria sui privilegiati prevista dall’art. 86 CCII e la tutela dei contratti pendenti dell’art. 94-bis CCII.
- Verifichiamo se l’impresa è “minore” e, in quel caso, valutiamo il concordato minore con l’Organismo di composizione della crisi.
- Inseriamo nei contratti rinegoziati le clausole sull’origine del legno richieste dal Regolamento (UE) 2023/1115 come modificato, controllando il testo vigente al momento della firma.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come questo pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere il ruolo dell’esperto, i suoi doveri, le aspettative dei creditori e del tribunale permette di preparare un’istanza e un piano che reggano all’esame di chi dovrà valutarli. La competenza nel diritto bancario dello staff serve invece al tavolo con le banche, dove si gioca spesso la parte più consistente della moratoria.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa contro il decreto ingiuntivo della segheria è lo stesso che segue le trattative e, se serve, l’impugnazione fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza linee diverse.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle tutele giuridiche, i secondi sui numeri del piano, sulla contabilità industriale del pallet e sulla sostenibilità della proposta ai creditori.
In chiusura
Tre messaggi da portare con sé. Primo: la moratoria non si chiede, si costruisce, con lo strumento giusto tra accordo stragiudiziale, misure protettive, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e concordato in continuità. Secondo: l’eccessiva onerosità sopravvenuta aiuta nei contratti con i clienti, non sui debiti già maturati verso le segherie, che vanno rinegoziati. Terzo: ogni protezione ha una scadenza, e i tribunali la fanno rispettare; il tempo ottenuto va usato per sistemare il margine sul pallet, non solo per rinviare i pagamenti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la via principale per ottenere tempo dai creditori passa oggi dalla composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Per le imprese più piccole, le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC aprono anche la strada del concordato minore; e se le segherie agiscono in giudizio, la difesa può proseguire senza interruzioni fino in Cassazione.
📩 Prima che il prossimo decreto ingiuntivo diventi un pignoramento, raccontaci la situazione della tua impresa: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.
