Cartiera In Crisi: Come Incide Il Costo Della Cellulosa Sul Piano Di Risanamento?

Quanto pesa davvero il prezzo della cellulosa su un piano di risanamento, e quale strumento del Codice della crisi regge meglio una variabile che può muoversi del 20% in pochi mesi? È la domanda che si pone l’imprenditore cartario quando il margine operativo si assottiglia, le banche chiedono numeri e i fornitori di fibra accorciano le dilazioni. Non esiste una risposta valida per tutte le cartiere, ed è proprio questo il punto: la stessa impresa, con gli stessi debiti, può trovare la via d’uscita nella composizione negoziata, in un accordo di ristrutturazione o in un concordato in continuità, a seconda di come si comportano le materie prime e l’energia nel periodo di piano.

Una cartiera non è un’impresa qualunque. La fibra vergine o di recupero rappresenta la voce di costo più rilevante del conto economico, l’energia termica ed elettrica segue a breve distanza, e i prezzi di entrambe si formano su mercati internazionali che l’imprenditore non controlla. Per questo un piano di risanamento che ignori la volatilità della cellulosa non è soltanto ottimista: rischia di non superare il vaglio dell’attestatore e del tribunale. A fronte di questa fragilità, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo aggiornato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) offre strumenti diversi, ciascuno con un modo proprio di assorbire il rischio di prezzo.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il Codice colloca al centro della composizione negoziata, con il compito di facilitare le trattative con banche e fornitori e di valutare se esistono concrete prospettive di risanamento. È la stessa competenza che serve per leggere un piano industriale cartario dall’interno, distinguendo ciò che è sostenibile da ciò che è solo auspicato. Accanto a questa abilitazione, il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti permette di tenere insieme il profilo giuridico e quello economico-finanziario delle sensitività sul prezzo della fibra.

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Il terreno comune: crisi, piano e volatilità delle materie prime

Prima di mettere a confronto le strade percorribili, va fissato il terreno su cui tutte poggiano. Il Codice definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi (art. 2 CCII). Non serve, dunque, che la cartiera abbia già smesso di pagare: basta che le proiezioni, costruite su ipotesi realistiche, mostrino uno squilibrio. Ed è qui che il prezzo della cellulosa entra in scena per la prima volta, perché i flussi prospettici di una cartiera dipendono in larga misura dal differenziale tra il costo della fibra e il prezzo di vendita del prodotto finito.

Il secondo elemento comune è l’obbligo, per l’imprenditore collettivo, di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.). In un’impresa cartaria, adeguatezza significa anche disporre di un sistema che misuri l’effetto delle oscillazioni del prezzo della fibra e del gas sul margine, mese per mese. Il rovescio della medaglia è evidente: chi non ha questi strumenti scopre la crisi tardi, quando le opzioni si sono già ridotte.

Il terzo elemento è il piano. Tutti gli strumenti in comparazione presuppongono un documento che descriva la situazione di partenza, le cause della crisi, le azioni correttive e i flussi attesi. Il piano deve essere credibile, e la credibilità, per una cartiera, passa da tre domande che qualunque attestatore o esperto porrà:

  • quale prezzo della cellulosa è stato ipotizzato, e su quale fonte di mercato;
  • che cosa accade al piano se quel prezzo sale o scende di una percentuale significativa;
  • quali meccanismi contrattuali (clausole di indicizzazione, coperture, rinegoziazioni) trasferiscono una parte del rischio a valle o a monte.

Il peso specifico dell’energia e il contesto regolatorio

Accanto alla fibra, l’energia è la seconda variabile critica. Le cartiere sono imprese energivore: consumano grandi quantità di vapore ed elettricità per l’essiccazione. Ciò comporta due conseguenze rilevanti per il piano. Da un lato, molte cartiere accedono alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema riservate alle imprese a forte consumo di energia, gestite tramite la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sulla base di elenchi annuali e dichiarazioni dell’impresa: un’agevolazione che il piano deve considerare, ma anche verificare nella sua permanenza, perché il mancato rispetto dei requisiti o degli adempimenti può farla venire meno. Dall’altro, gli impianti di combustione di maggiore taglia rientrano nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), con un costo della CO₂ che si somma a quello del gas e che dipende da un mercato a sua volta volatile.

Ne deriva che un piano cartario serio non lavora su un unico costo industriale, ma su almeno tre variabili esterne correlate: prezzo della fibra, prezzo del gas e dell’elettricità, prezzo delle quote di emissione. L’elemento dirimente non è prevedere esattamente queste variabili, compito impossibile, ma dimostrare che il piano regge entro una forchetta ragionevole e che esistono azioni di riserva se la forchetta viene superata.

Il distretto cartario di Lucca come caso di scuola

Il distretto cartario lucchese, tra i più importanti in Europa nella produzione di carta tissue, offre un esempio concreto di come queste variabili si intreccino. Le imprese del distretto condividono la dipendenza da fibra importata, l’esposizione al prezzo del gas e una catena di fornitura fatta di trasformatori, logistica e manutentori specializzati. Quando una cartiera del distretto entra in tensione, gli effetti si propagano lungo la filiera: i fornitori locali sono spesso al tempo stesso creditori e partner indispensabili alla continuità. Questo aspetto pesa sulla scelta dello strumento, perché alcune strade coinvolgono tutti i creditori, altre solo quelli che aderiscono.

Le clausole contrattuali: indicizzazione e rinegoziazione

Il quarto elemento comune riguarda i contratti. Sul versante delle vendite, molti contratti di fornitura di bobine o prodotti finiti prevedono clausole di indicizzazione al prezzo della cellulosa o dell’energia, con aggiornamenti periodici. Sul versante degli acquisti, i contratti di fornitura energetica possono essere a prezzo fisso, indicizzato o misto. La presenza o l’assenza di queste clausole modifica radicalmente la sensitività del piano: una cartiera che trasferisce a valle il 70% degli aumenti della fibra con un ritardo di un trimestre ha un profilo di rischio molto diverso da quella che vende a listino fisso annuale.

Quando la clausola manca o non basta, il diritto comune offre il rimedio dell’art. 1467 c.c.: nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, se la prestazione di una parte è divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte gravata può domandare la risoluzione, mentre la controparte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni. Il limite è noto: la risoluzione non opera se l’onerosità rientra nell’alea normale del contratto, e in un settore abituato alle oscillazioni dei prezzi delle commodity questo limite pesa. Il Codice della crisi, come si vedrà, introduce nella composizione negoziata uno strumento più duttile, orientato alla rideterminazione e non alla caducazione del rapporto.

Il ruolo dell’attestatore e delle sensitività

In tutti gli strumenti che prevedono un’attestazione, il professionista indipendente non si limita a controllare la correttezza aritmetica del piano. Deve verificare la veridicità dei dati di partenza e la ragionevolezza delle ipotesi, e per una cartiera l’ipotesi più delicata è proprio il prezzo della fibra. Un’attestazione costruita su un unico valore puntuale, magari preso nel momento più favorevole del ciclo, espone il piano a contestazioni da parte dei creditori e del tribunale. A fronte di questo rischio, la prassi più solida consiste nell’ancorare le ipotesi a fonti di mercato riconoscibili, nel documentare l’andamento storico dei prezzi su un arco pluriennale e nel mostrare quale soglia di prezzo renderebbe il piano non più sostenibile. Questa soglia, che gli analisti chiamano punto di rottura, è spesso l’informazione più utile per banche e fornitori: dice loro quanto margine di sicurezza esiste davvero.

Va soppesato, inoltre, che le sensitività non riguardano solo il conto economico. Un rialzo della fibra assorbe capitale circolante, perché le scorte costano di più e i fornitori, in una fase di tensione, tendono a ridurre le dilazioni. Il piano di tesoreria deve quindi tradurre ogni scenario di prezzo in un fabbisogno di cassa, mese per mese, distinguendo l’effetto sul margine da quello sulla liquidità. È su questo doppio binario che gli strumenti in comparazione si differenziano in modo più netto.

Le strade realmente percorribili

Il censimento delle opzioni effettivamente praticabili per una cartiera in crisi ma ancora in grado di produrre conduce a tre strade principali:

  1. la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente;
  2. gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII), nelle varianti ordinaria, agevolata e a efficacia estesa;
  3. il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 e seguenti CCII), procedura giudiziale con voto dei creditori per classi.

Esistono altri strumenti, come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che verranno richiamati dove servono al confronto. La liquidazione giudiziale resta lo scenario di riferimento negativo, quello rispetto al quale si misura la convenienza delle altre soluzioni.

Prima strada: la composizione negoziata e la rinegoziazione dei contratti energetici

In cosa consiste

La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato, attivato dall’imprenditore con un’istanza presentata tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio (art. 17 CCII). Una commissione nomina un esperto indipendente, che non sostituisce l’imprenditore nella gestione ma ne agevola le trattative con creditori e altri soggetti interessati, con l’obiettivo di individuare una soluzione per il superamento della crisi. L’incarico dell’esperto ha una durata di centottanta giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni.

Il vero tratto distintivo, per una cartiera, sta nell’art. 10, comma 2, CCII. La norma consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è alterato da circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare. In mancanza di accordo, il tribunale, su domanda dell’imprenditore e acquisito il parere dell’esperto, può rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale, stabilendo se del caso un indennizzo a favore della controparte. Restano esclusi i contratti di lavoro dipendente.

A fronte di questo vantaggio, va soppesato che si tratta di un intervento eccezionale e temporaneo: il tribunale non riscrive il contratto per sempre, ma per il tempo necessario a dare respiro all’impresa, e deve tenere conto delle ragioni dell’altro contraente.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  • Contratto energetico a prezzo fisso fuori mercato. La cartiera ha bloccato il prezzo dell’elettricità per tre anni in un momento di picco, e il mercato è poi sceso in modo consistente: il differenziale erode il margine. L’art. 10, comma 2, offre una base per riaprire il tavolo con il fornitore senza dover dimostrare l’imprevedibilità richiesta dall’art. 1467 c.c.
  • Fornitore strategico di fibra con dilazioni ridotte. Il principale fornitore di cellulosa ha accorciato i termini di pagamento: la crisi è di liquidità più che di redditività. Una trattativa riservata, con l’esperto come garante della serietà delle informazioni, può ricostruire la fiducia senza esporre l’impresa al mercato.
  • Banche disponibili ma prudenti. Il sistema bancario è disposto a una moratoria se il piano mostra sensitività credibili sul prezzo della fibra. La composizione negoziata fornisce un contesto ordinato per presentare il piano e, se necessario, chiedere misure protettive.

Il profilo ideale per la composizione negoziata è la cartiera in squilibrio ma non ancora insolvente in modo irreversibile, che ha pochi creditori rilevanti con cui negoziare e un problema concentrato su uno o due contratti fuori equilibrio, tipicamente energia e fibra.

Come si svolge in sintesi

L’imprenditore deposita l’istanza con la documentazione prevista (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, piano di risanamento con un progetto di piano e una relazione sull’attività), compreso il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento messo a disposizione sulla piattaforma. L’esperto convoca l’imprenditore, valuta se esistono concrete prospettive di risanamento e avvia le trattative. Con l’istanza o in seguito l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non consentiti e di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio; il tribunale le conferma o le revoca, fissandone la durata (art. 19 CCII). Il tribunale può inoltre concedere misure cautelari necessarie a condurre a termine le trattative.

Le trattative possono chiudersi con un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, oppure con l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, inclusi gli accordi di ristrutturazione e il concordato, o, se le trattative non hanno avuto esito, con il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).

Vantaggi motivati

  • Riservatezza: la crisi non diventa pubblica, elemento prezioso in un distretto dove fornitori e clienti si conoscono e dove la notizia di una procedura può accelerare la fuga dei clienti.
  • Gestione in capo all’imprenditore: nessun commissario, nessuno spossessamento.
  • Strumento specifico sui contratti: l’art. 10, comma 2, è l’unico meccanismo del Codice pensato per riequilibrare un contratto alterato da circostanze sopravvenute, e si adatta naturalmente ai contratti di fornitura energetica e di fibra.
  • Ponte verso altri strumenti: se le trattative mostrano che serve un vincolo anche per i dissenzienti, il lavoro fatto confluisce in un accordo di ristrutturazione o in un concordato.

Rischi e svantaggi onesti

  • Nessun effetto vincolante sui creditori che non firmano: la composizione negoziata non impone nulla ai dissenzienti, salvo i limitati effetti delle misure protettive e della rideterminazione giudiziale dei contratti.
  • Tempi stretti: centottanta giorni, più l’eventuale proroga, sono pochi se il prezzo della fibra resta instabile e il piano deve essere più volte aggiornato.
  • Rinegoziazione non garantita: la rideterminazione giudiziale è una facoltà del tribunale, non un diritto dell’imprenditore, e può comportare un indennizzo per la controparte.
  • Rischio di ritardo: se la crisi è già insolvenza conclamata, la composizione negoziata può consumare tempo prezioso.

Pronunce a supporto

La giurisprudenza recente mostra un’attenzione crescente alla composizione negoziata come strumento serio. La Cassazione penale, Sez. III, n. 30109/2025 (udienza del 9 luglio 2025, deposito del 2 settembre 2025) ha ritenuto congrua la motivazione con cui il tribunale del riesame aveva annullato un sequestro preventivo di importo rilevante, valorizzando l’ammissione della società alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi. La Cassazione civile, Sez. I, n. 31856 del 6 dicembre 2025 si è occupata dell’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e delle misure protettive quando è già pendente una domanda di concordato, un tema delicato per chi valuta di passare da uno strumento all’altro. Sul fronte delle misure accessorie, il Tribunale di Vicenza, provvedimento del 23 luglio 2025, ha concesso una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente a una banca di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC): un segnale interessante per le cartiere finanziate con garanzie pubbliche.

Seconda strada: gli accordi di ristrutturazione dei debiti

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione è un contratto tra il debitore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, sottoposto all’omologazione del tribunale (art. 57 CCII). L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, o dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti.

Il Codice prevede due varianti. Gli accordi agevolati (art. 60 CCII) riducono la soglia al 30% se il debitore non propone una moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto né rinunciato a misure protettive temporanee. Gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII) consentono di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti di quella categoria e ricorrono le altre condizioni di legge, tra cui la continuità aziendale (con una regola speciale per le categorie composte da banche e intermediari finanziari che rappresentino almeno la metà dell’indebitamento complessivo, per le quali l’estensione è ammessa anche in assenza di continuità).

Quando ha senso: tre scenari concreti

  • Esposizione concentrata sulle banche e sui fornitori di fibra. Se questi due gruppi superano il 60% dell’indebitamento, l’accordo si costruisce attorno a loro, lasciando intatti i rapporti con gli altri creditori.
  • Pool bancario con posizioni omogenee. Quando più banche hanno finanziato la cartiera con linee simili, l’accordo a efficacia estesa consente di superare il dissenso di un singolo istituto minoritario.
  • Piano che richiede finanza nuova. Se il risanamento passa da investimenti in efficienza energetica (cogenerazione, recupero di calore, revamping della macchina continua), l’accordo può regolare la nuova finanza con le tutele previste dal Codice.

Il profilo ideale per l’accordo di ristrutturazione è la cartiera con un indebitamento concentrato su pochi creditori finanziari e commerciali, sufficiente liquidità per pagare integralmente gli estranei nei tempi di legge, e un piano le cui sensitività sul prezzo della cellulosa risultino accettabili per i principali finanziatori.

Come si svolge in sintesi

Il debitore negozia l’accordo, spesso partendo da una composizione negoziata o da una domanda con riserva di deposito (art. 44 CCII), raccoglie le adesioni, ottiene l’attestazione e deposita la domanda di omologazione. L’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione; i creditori e i terzi interessati possono proporre opposizione. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura, la percentuale di adesioni e la fattibilità del piano, omologa l’accordo con sentenza. Per i debiti tributari e contributivi esiste la possibilità di una transazione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi, con regole proprie che il correttivo del 2024 ha rivisto.

Vantaggi motivati

  • Flessibilità del contenuto: l’accordo può prevedere moratorie, riscadenzamenti, conversioni, stralci, cessioni di asset non strategici, con soluzioni diverse per ciascun creditore aderente.
  • Coinvolgimento selettivo: i fornitori minori, spesso vitali per la continuità (manutentori, logistica, trasformatori del distretto), possono restare fuori dall’accordo ed essere pagati regolarmente.
  • Stabilità degli atti: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato godono di protezione rispetto alle azioni revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale.
  • Minore invasività: non c’è un commissario giudiziale né un voto per classi.

Rischi e svantaggi onesti

  • La liquidità per gli estranei: il pagamento integrale entro centoventi giorni è il vero tallone d’Achille. Se il prezzo della fibra sale proprio in quella finestra, la cassa destinata agli estranei può venire meno.
  • Fattibilità sotto la lente dell’attestatore: l’attestazione deve coprire anche il rischio di prezzo, e un attestatore prudente può chiedere scenari di stress che riducono la sostenibilità del piano.
  • Rischio di opposizioni: un creditore estraneo rilevante può contestare l’omologazione.
  • Nessuno strumento specifico di riequilibrio contrattuale: se il problema principale è un contratto energetico fuori mercato, l’accordo non offre un rimedio analogo all’art. 10, comma 2, salvo che la controparte aderisca all’accordo stesso.

Pronunce a supporto

Il quadro giurisprudenziale sugli accordi, nella versione del Codice, è ancora in formazione. È utile tenere presente che gli accordi stessi possono nascere dall’esito di una composizione negoziata, ed è per questo che il coordinamento tra i due strumenti, oggetto della già citata Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025, interessa anche chi punta all’accordo. Un indice dell’ampiezza dell’accesso agli strumenti stragiudiziali assistiti viene dal Tribunale di Milano, ordinanza del 15 luglio 2025, che ha esaminato l’accesso alla composizione negoziata di un fondo di investimento tramite la società di gestione e l’ammissibilità delle misure protettive richieste: un tema che riguarda da vicino le cartiere partecipate da investitori finanziari.

Terza strada: il concordato preventivo in continuità aziendale

In cosa consiste

Il concordato in continuità è lo strumento giudiziale con cui il debitore propone ai creditori un piano che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, diretta (da parte dello stesso imprenditore) o indiretta (da parte di un terzo, ad esempio tramite affitto o cessione d’azienda), con soddisfazione dei creditori in misura anche non integrale (art. 84 CCII). La proposta viene votata dai creditori suddivisi in classi, obbligatorie nel concordato in continuità; il tribunale può omologare il concordato anche in caso di dissenso di una o più classi, in presenza delle condizioni della cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII).

Il piano deve rispettare i contenuti previsti dall’art. 87 CCII e va accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità, che il piano sia atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale.

Quando ha senso: tre scenari concreti

  • Indebitamento frammentato. Molti creditori, nessun gruppo che raggiunga il 60%: l’accordo è impraticabile e serve un meccanismo che vincoli la maggioranza e, a certe condizioni, anche le minoranze.
  • Contratti da sciogliere. La cartiera ha contratti pendenti non più sostenibili, ad esempio un contratto di fornitura di fibra con quantitativi minimi garantiti a prezzi superiori al mercato: nel concordato il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli, salvo l’indennizzo dovuto alla controparte (art. 97 CCII).
  • Pressione esecutiva già in atto. Banche e fornitori hanno avviato azioni esecutive o richieste di liquidazione giudiziale: il concordato offre una cornice protettiva robusta e coordinata.

Il profilo ideale per il concordato in continuità è la cartiera industrialmente sana ma finanziariamente sovraesposta, con un numero elevato di creditori, uno o più contratti da sciogliere o sospendere e la necessità di un effetto vincolante anche verso chi non aderisce.

Come si svolge in sintesi

La domanda può essere depositata anche con riserva, con successivo deposito di proposta, piano e attestazione nel termine fissato dal tribunale (art. 44 CCII). Il tribunale ammette il debitore alla procedura, nomina un commissario giudiziale e fissa la data del voto. Durante la procedura l’imprenditore conserva la gestione, sotto la vigilanza del commissario; gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono autorizzazione. Una regola preziosa per la continuità è quella dell’art. 94-bis CCII: i creditori non possono, per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli unilateralmente. Per una cartiera, significa che il fornitore di energia o di fibra non può interrompere la fornitura solo per i debiti pregressi.

Il voto si svolge per classi; se tutte le classi approvano, il tribunale omologa verificata la regolarità e la fattibilità; se una o più classi dissentono, l’omologazione può avvenire con la ristrutturazione trasversale.

Vantaggi motivati

  • Effetto vincolante generalizzato: la proposta approvata e omologata vincola tutti i creditori anteriori.
  • Gestione dei contratti pendenti: sospensione o scioglimento dei contratti fuori equilibrio con autorizzazione del tribunale.
  • Continuità delle forniture essenziali: la tutela dell’art. 94-bis impedisce interruzioni opportunistiche.
  • Ristrutturazione trasversale: anche in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato se ricorrono le condizioni di legge, come confermato dalla Cassazione civile, Sez. I, n. 7663, pubblicata il 30 marzo 2026, secondo cui è sufficiente l’approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, secondo l’ordine delle cause di prelazione.

Rischi e svantaggi onesti

  • Pubblicità della crisi: la domanda è pubblicata nel registro delle imprese, con un impatto reputazionale nel distretto e verso i clienti della grande distribuzione.
  • Complessità e durata: commissario, classi, voto, eventuale giudizio di omologazione con opposizioni.
  • Costi di giustizia e di procedura: oltre al contributo unificato, gravano sulla procedura i compensi degli organi nominati dal tribunale, stabiliti secondo i criteri di legge.
  • Rischio di esito negativo: se il concordato non viene omologato, lo scenario della liquidazione giudiziale diventa concreto.
  • Esposizione del piano alla volatilità: un piano di concordato dura di regola diversi anni, e quanto più è lungo tanto più è esposto alle oscillazioni della fibra e dell’energia.

Pronunce a supporto

La già richiamata Cass. civ., Sez. I, n. 7663/2026 ha precisato anche altri due punti utili. Sul piano della fattibilità, il requisito è soddisfatto quando il piano non risulta manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati, e nel caso esaminato il giudizio sulle ragionevoli prospettive si era basato sulla relazione del professionista indipendente. Sul piano della meritevolezza, l’art. 112 CCII non richiede una valutazione morale del debitore: rilevano gli atti in frode ai creditori e le passività inesistenti, non il semplice mancato pagamento di debiti esistenti. La Corte ha inoltre chiarito che il testo dell’art. 112, comma 2, lett. d), riformulato dal D.Lgs. 136/2024, conferma questa lettura e che, per i procedimenti pendenti, gli atti già compiuti non vanno rinnovati.

Tre strade, una sola cartiera: le simulazioni a parità di numeri

Il modo più onesto di confrontare le opzioni è applicarle agli stessi dati. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con valori realistici ma non riferite a nessuna impresa reale; servono a mostrare come la volatilità della cellulosa e dell’energia si traduca in conseguenze diverse a seconda dello strumento scelto.

I dati di partenza comuni

Voce Valore
Fatturato annuo (carta tissue in bobine) 52.400.000 €
Consumo di fibra 31.500 tonnellate/anno
Prezzo della fibra ipotizzato nel piano base 820 €/t
Costo annuo della fibra (scenario base) 25.830.000 €
Costo annuo dell’energia (gas, elettricità, quote CO₂) 6.140.000 €
Consumo di elettricità 41.000 MWh/anno
Costo del personale 7.900.000 €
Altri costi operativi 8.600.000 €
Margine operativo lordo (scenario base) 3.930.000 €
Indebitamento complessivo 21.460.000 €
di cui verso banche 9.840.000 €
di cui verso fornitori di fibra 4.270.000 €
di cui verso fornitori di energia 2.135.000 €
di cui verso erario ed enti previdenziali 3.615.000 €
di cui verso altri creditori 1.600.000 €

Sui contratti di vendita è presente una clausola di indicizzazione che trasferisce ai clienti il 60% delle variazioni del prezzo della fibra, con un ritardo di tre mesi. L’elettricità è acquistata con un contratto a prezzo fisso di 148 €/MWh, con 22 mesi residui, mentre il mercato esprime valori intorno a 112 €/MWh.

Gli scenari di sensitività

Prima ancora di scegliere lo strumento, il piano deve misurare la propria resistenza. Tre scenari bastano a far emergere il punto critico:

  • Scenario base: fibra a 820 €/t, energia invariata. Margine operativo lordo di 3.930.000 €.
  • Scenario fibra +15%: la fibra sale a 943 €/t. Il maggior costo è di 31.500 × 123 = 3.874.500 €. Il margine scende a 55.500 €. Con l’indicizzazione, il primo anno si recuperano 3.874.500 × 60% × 9/12 = 1.743.525 €, per un margine di 1.799.025 €; a regime il recupero è di 2.324.700 €, con un margine di 2.380.200 €.
  • Scenario di stress combinato (fibra +15%, energia +20%): al maggior costo della fibra si aggiungono 1.228.000 € di energia. Senza indicizzazione il margine diventa negativo per 1.172.500 €; con l’indicizzazione si attesta a 571.025 € nel primo anno e a 1.152.200 € a regime.

L’elemento dirimente è che lo stesso piano, sano nello scenario base, perde fino a due terzi del margine nello scenario di stress anche con l’indicizzazione attiva: la scelta dello strumento deve tenere conto di questa forbice.

Simulazione 1: la composizione negoziata

Ipotesi: istanza depositata il 3 novembre 2026, nomina dell’esperto entro pochi giorni, termine ordinario dell’incarico a fine aprile 2027.

  1. L’esperto invita il fornitore di elettricità a rideterminare il contratto ai sensi dell’art. 10, comma 2, CCII. Il differenziale rispetto al mercato è di 36 €/MWh, pari a 1.476.000 € l’anno e a circa 2.706.000 € sui 22 mesi residui.
  2. Ipotesi di accordo raggiunto: prezzo portato a 124 €/MWh per dodici mesi, con un risparmio di 24 × 41.000 = 984.000 €. A fronte di questo vantaggio, la cartiera riconosce al fornitore un indennizzo di 210.000 €. Effetto netto: 774.000 €.
  3. Le banche concedono una moratoria di diciotto mesi sulle quote capitale, pari a 1.650.000 € annui.
  4. Nello scenario di stress combinato, il margine del primo anno passa da 571.025 € a 1.345.025 € grazie alla rideterminazione, e la moratoria libera la cassa necessaria.

Esito: la composizione negoziata regge bene lo scenario base e quello con fibra +15%, e regge lo stress combinato solo se la rideterminazione del contratto energetico e la moratoria bancaria vanno entrambe a buon fine. Il rovescio della medaglia è che i 3.615.000 € verso erario ed enti e i debiti verso fornitori non aderenti restano fuori da un effetto vincolante.

Simulazione 2: l’accordo di ristrutturazione

Ipotesi: aderiscono le banche (9.840.000 €) e i fornitori di fibra (4.270.000 €), per un totale di 14.110.000 €, pari al 65,75% dell’indebitamento: la soglia del 60% è superata.

  1. I creditori estranei ammontano a 7.350.000 €. Di questi, 5.180.000 € sono già scaduti alla data prevista per l’omologazione, fissata a titolo d’ipotesi al 15 maggio 2027, e vanno pagati integralmente entro centoventi giorni, cioè entro il 12 settembre 2027.
  2. Fonti di copertura: cassa disponibile 1.240.000 €, nuova finanza bancaria 3.000.000 €, cessione di un immobile non strumentale 1.150.000 €. Totale 5.390.000 €, con un margine di sicurezza di 210.000 €.
  3. Nello scenario fibra +15%, il maggior costo dei quattro mesi successivi all’omologazione vale circa 1.291.500 €, solo in parte compensato dall’indicizzazione, che parte con tre mesi di ritardo.
  4. Il margine di sicurezza viene assorbito e si apre un fabbisogno di circa un milione di euro proprio nella finestra in cui devono essere pagati gli estranei.

Esito: l’accordo funziona nello scenario base, ma la scadenza dei centoventi giorni è il punto più esposto alla volatilità della fibra. Le contromisure possibili, da valutare caso per caso, sono un accantonamento di riserva più ampio, una linea di credito dedicata o una transazione fiscale e contributiva che porti erario ed enti tra gli aderenti, riducendo il fabbisogno verso gli estranei.

Simulazione 3: il concordato in continuità

Ipotesi: domanda con riserva depositata il 3 novembre 2026, piano e proposta depositati entro il termine concesso, voto nei mesi successivi.

  1. Classi ipotizzate: banche per la parte assistita da ipoteca; banche per la parte chirografaria; fornitori strategici di fibra; fornitori di energia; erario ed enti previdenziali; altri chirografari.
  2. Nella liquidazione giudiziale l’attestatore stima per i chirografari un soddisfacimento dell’11%. La proposta offre il 27% in cinque anni. Su un monte chirografario di 8.420.000 €, la proposta vale 2.273.400 €, circa 454.680 € l’anno.
  3. Il contratto di fornitura di fibra con quantitativi minimi garantiti a prezzo superiore al mercato viene sciolto con autorizzazione del tribunale (art. 97 CCII); l’indennizzo dovuto al fornitore è trattato come credito anteriore.
  4. Il fornitore di energia non può interrompere la fornitura per i debiti pregressi (art. 94-bis CCII).
  5. Nello scenario di stress combinato, il margine a regime di 1.152.200 € copre ancora i 454.680 € annui ai chirografari, ma riduce la capacità di servire il debito bancario privilegiato secondo il piano originario.

Esito: il concordato offre la cornice più robusta verso i creditori, ma il piano quinquennale è il più esposto alla volatilità della cellulosa e richiede sensitività particolarmente curate perché l’attestatore possa affermare che il piano è atto a superare l’insolvenza.

La tabella che mette le strade a confronto

Le simulazioni mostrano che nessuna strada è dominante in assoluto. La tabella che segue sintetizza le differenze sui profili che, per una cartiera, pesano di più. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per la procedura, mai quelli della consulenza.

Profilo Composizione negoziata Accordo di ristrutturazione Concordato in continuità
Natura Stragiudiziale, assistita da esperto Contrattuale, con omologazione giudiziale Giudiziale, con voto per classi
Tempi tipici 180 giorni, prorogabili Variabili; omologazione e poi 120 giorni per gli estranei Più lunghi: ammissione, voto, omologazione
Complessità Media Media-alta Alta
Effetto sui dissenzienti Nessun vincolo, salvo misure protettive e art. 10 c. 2 Vincola gli aderenti; estensione solo con art. 61 Vincola tutti i creditori anteriori; ristrutturazione trasversale
Contratti di energia e fibra Rideterminazione secondo buona fede, anche giudiziale Solo se la controparte aderisce Sospensione o scioglimento (art. 97); tutela dei contratti essenziali (art. 94-bis)
Effetti sulle esecuzioni Misure protettive su richiesta, confermate dal tribunale Misure protettive su richiesta Misure protettive su richiesta; protezione nella procedura
Rischio in caso di esito negativo Accesso ad altri strumenti o concordato semplificato Mancata omologazione, rischio di liquidazione giudiziale Rischio concreto di liquidazione giudiziale
Reversibilità Alta: si può passare ad altri strumenti Media Bassa
Pubblicità Riservata Pubblicazione nel registro delle imprese Pubblicazione nel registro delle imprese
Esposizione alla volatilità Bassa, orizzonte breve Concentrata sulla finestra dei 120 giorni Alta, orizzonte pluriennale
Costi previsti dalla legge Diritti di segreteria e compenso dell’esperto secondo i criteri di legge Contributo unificato e costi di procedura Contributo unificato e compensi degli organi della procedura secondo i criteri di legge

I criteri per scegliere

Il confronto non si risolve con una formula. Esistono però alcuni criteri ricorrenti che, nella pratica delle crisi industriali, orientano la scelta. Vanno letti insieme e soppesati, perché spesso spingono in direzioni diverse.

Primo criterio: la natura dello squilibrio. Se la crisi nasce da uno o due contratti fuori equilibrio, tipicamente la fornitura energetica a prezzo fisso o un contratto di fibra con minimi garantiti, la composizione negoziata e lo strumento dell’art. 10, comma 2, rappresentano generalmente la risposta più mirata. Se invece lo squilibrio è strutturale e investe l’intero indebitamento, gli strumenti con effetto vincolante tendono a essere più adeguati.

Secondo criterio: la concentrazione dei creditori. Quando banche e fornitori principali superano il 60% dei debiti e sono disponibili a negoziare, l’accordo di ristrutturazione offre flessibilità senza il peso di una procedura concorsuale. Se l’indebitamento è frammentato tra molti creditori del distretto, raggiungere la soglia diventa difficile e il concordato offre un meccanismo di voto per classi.

Terzo criterio: la liquidità disponibile nel breve periodo. L’accordo richiede il pagamento integrale degli estranei entro centoventi giorni: se il piano di cassa non regge uno scenario di rialzo della fibra in quella finestra, a fronte del vantaggio della flessibilità va considerato un rischio concreto di inadempimento. Il concordato distribuisce i pagamenti su un orizzonte più lungo, ma con una maggiore esposizione cumulata alla volatilità.

Quarto criterio: la qualità delle clausole contrattuali. Una cartiera con contratti di vendita ben indicizzati assorbe meglio gli shock della fibra e può permettersi strumenti con orizzonte più lungo. Senza indicizzazione, ogni strumento diventa più fragile, e la priorità può essere proprio la rinegoziazione dei contratti a valle e a monte prima ancora di scegliere lo strumento.

Quinto criterio: lo stato di avanzamento della crisi. Se esistono già azioni esecutive o istanze di liquidazione giudiziale, la composizione negoziata può comunque offrire misure protettive, ma va verificato che non si sovrapponga a domande già pendenti; un concordato già avviato, secondo quanto deciso dalla Cassazione nel dicembre 2025, impone particolare cautela prima di attivare un percorso parallelo.

Il rovescio della medaglia di ogni criterio è che nessuno, da solo, decide la questione: la scelta corretta nasce dalla combinazione tra numeri del piano, struttura del debito e comportamento atteso dei mercati della fibra e dell’energia.

Su questa combinazione lavora lo Studio Monardo, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina un team di avvocati e commercialisti che legge insieme il piano industriale e la sua tenuta giuridica.

Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare con la composizione negoziata e poi passare a un altro strumento?

Sì, ed è uno dei percorsi più frequenti. Il Codice prevede espressamente che, all’esito delle trattative, l’imprenditore possa accedere agli accordi di ristrutturazione, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o al concordato. Va però soppesato il rapporto con eventuali domande già pendenti: la Cassazione civile, Sez. I, n. 31856/2025 ha affrontato proprio l’ammissibilità della composizione negoziata in pendenza di una domanda di concordato, e l’ordine in cui si attivano gli strumenti non è indifferente.

E se scelgo lo strumento sbagliato?

Il rischio esiste, ma è diverso per ciascuna strada. Nella composizione negoziata l’errore costa soprattutto tempo, perché il percorso può essere abbandonato o convertito. Nell’accordo di ristrutturazione il rischio principale è la mancata omologazione o l’impossibilità di pagare gli estranei. Nel concordato il rischio è più grave, perché un esito negativo può aprire la strada alla liquidazione giudiziale. Per questo la scelta va preceduta da un’analisi delle sensitività, non da una preferenza astratta.

L’art. 1467 c.c. non è sufficiente per liberarmi da un contratto energetico troppo caro?

Può esserlo, ma con limiti precisi. Il rimedio civilistico richiede avvenimenti straordinari e imprevedibili ed è escluso quando l’onerosità rientra nell’alea normale del contratto; inoltre conduce alla risoluzione, non necessariamente a un riequilibrio. Per una cartiera che ha bisogno della fornitura per continuare a produrre, la risoluzione può non essere l’esito desiderato. Lo strumento dell’art. 10, comma 2, CCII è pensato invece per conservare il rapporto, rideterminandolo per il periodo necessario.

Le agevolazioni per le imprese energivore restano se entro in una procedura?

Le agevolazioni dipendono dai requisiti di consumo e dagli adempimenti previsti dalla disciplina di settore, non dalla scelta dello strumento di regolazione della crisi. Il piano deve però verificarne la permanenza per tutto l’orizzonte considerato, perché una loro perdita modificherebbe in modo sostanziale il costo dell’energia e, quindi, la sostenibilità del piano.

Quanto deve essere dettagliata l’analisi di sensitività sul prezzo della cellulosa?

Non esiste una soglia normativa, ma il professionista indipendente deve poter attestare la fattibilità del piano e, nel concordato in continuità, la sua idoneità a superare l’insolvenza. Un piano che presenta un solo scenario, senza ipotesi alternative sul prezzo della fibra e dell’energia, difficilmente offre all’attestatore elementi sufficienti. Nella prassi si lavora almeno su uno scenario base, uno prudenziale e uno di stress, con l’indicazione delle azioni correttive previste in caso di scostamento.

Le pronunce che orientano la scelta

La selezione che segue comprende soltanto pronunce verificate nei loro estremi. La giurisprudenza sul Codice della crisi, nelle sue versioni più recenti, è ancora in via di consolidamento: si è preferito un numero contenuto di riferimenti certi a un elenco più lungo ma non controllato.

Per la composizione negoziata

Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025. La Corte si è occupata dell’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e della concessione delle misure protettive quando è pendente una domanda di concordato. Rilevanza: chi valuta di combinare o succedere tra strumenti diversi deve considerare con attenzione la sequenza, perché la sovrapposizione dei percorsi incontra limiti.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). La Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del tribunale del riesame che aveva escluso il pericolo nel ritardo, annullando un sequestro preventivo, anche sulla base dell’ammissione alla composizione negoziata, della conferma delle misure protettive e dei risultati economici. Rilevanza: la serietà del percorso negoziato può produrre effetti che vanno oltre il perimetro civilistico, a tutela della continuità aziendale.

Tribunale di Vicenza, provvedimento del 23 luglio 2025. Nell’ambito della composizione negoziata, il tribunale ha concesso una misura cautelare atipica che impediva temporaneamente a una banca di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Rilevanza: per una cartiera che ha finanziato investimenti energetici con garanzie pubbliche, le misure cautelari possono proteggere la liquidità durante le trattative.

Tribunale di Milano, ordinanza del 15 luglio 2025. Il tribunale ha esaminato l’accesso alla composizione negoziata di un fondo di investimento per il tramite della società di gestione e l’ammissibilità delle misure protettive. Rilevanza: segnala un’interpretazione attenta dei presupposti soggettivi, utile per le cartiere controllate da investitori finanziari o inserite in gruppi.

Per gli accordi di ristrutturazione

Sugli accordi la giurisprudenza di legittimità nella vigenza del Codice è ancora limitata. I principi più utili si ricavano dalle pronunce sulla composizione negoziata sopra richiamate, in particolare dalla Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025, rilevante per chi intende arrivare all’accordo passando per le trattative assistite dall’esperto. Il confronto resta fondato soprattutto sul testo degli artt. 57, 60 e 61 CCII.

Per il concordato in continuità

Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7663, pubblicata il 30 marzo 2026. La Corte ha affermato che il concordato in continuità può essere omologato anche in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, purché la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte secondo l’ordine delle cause di prelazione; ha richiamato la direttiva UE 2019/1023 e ha ritenuto che il testo dell’art. 112 riformulato dal D.Lgs. 136/2024 confermi questa lettura. Rilevanza: per una cartiera con molte classi di creditori, la ristrutturazione trasversale riduce il rischio che un gruppo minoritario blocchi un piano sostenibile.

La stessa sentenza, sul profilo della fattibilità, ha chiarito che il requisito è soddisfatto quando il piano non è manifestamente inidoneo a realizzare gli obiettivi e che il giudizio sulle ragionevoli prospettive può fondarsi sulla relazione del professionista indipendente. Rilevanza: la qualità dell’attestazione, e quindi delle sensitività sul prezzo della fibra e dell’energia, diventa il fulcro del controllo giudiziale.

La stessa sentenza, sul profilo della meritevolezza, ha escluso che l’art. 112 CCII richieda una valutazione della condotta del debitore diversa dalla verifica degli atti in frode e delle passività inesistenti; il semplice mancato pagamento di debiti tributari esistenti non rientra in queste ipotesi. Rilevanza: una cartiera che ha accumulato debiti fiscali nel periodo dei rincari energetici non è per ciò solo esclusa dalla continuità.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio di questo tipo, lo Studio Monardo mette a disposizione strumenti concreti, ciascuno pensato per la specificità di un’impresa cartaria esposta alla volatilità delle materie prime.

  1. Ricostruiamo la struttura del debito, suddividendo l’esposizione tra banche, fornitori di fibra, fornitori di energia, erario ed enti, per verificare se la soglia del 60% degli accordi è realisticamente raggiungibile.
  2. Esaminiamo i contratti di fornitura energetica e di fibra, individuando prezzi fissi fuori mercato, quantitativi minimi garantiti e clausole di recesso, per valutare se esistono i presupposti dell’art. 10, comma 2, CCII o dell’art. 1467 c.c.
  3. Analizziamo le clausole di indicizzazione dei contratti di vendita, misurando la percentuale e il ritardo con cui gli aumenti della cellulosa vengono trasferiti ai clienti.
  4. Verifichiamo con i commercialisti dello staff le sensitività del piano, costruendo scenari base, prudenziali e di stress sul prezzo della fibra, del gas e delle quote di emissione.
  5. Controlliamo la permanenza delle agevolazioni per le imprese energivore lungo l’orizzonte del piano, perché la loro perdita cambierebbe in modo sostanziale il costo dell’energia.
  6. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato in continuità sui numeri reali dell’impresa.
  7. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione richiesta, compresa la richiesta di misure protettive e, se necessario, di misure cautelari.
  8. Predisponiamo la domanda di rideterminazione giudiziale dei contratti quando le trattative con il fornitore non portano a un accordo.
  9. Costruiamo la proposta di accordo o di concordato, con la formazione delle classi, la valutazione dell’alternativa liquidatoria e il coordinamento con l’attestatore.
  10. Difendiamo le scelte fatte nelle fasi di omologazione, opposizione, reclamo e ricorso per cassazione, senza cambiare impostazione lungo il percorso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il metodo con cui l’esperto valuta le prospettive di risanamento, conduce le trattative e formula il parere sulla rideterminazione dei contratti: è la prospettiva da cui viene costruita l’istanza della cartiera. A questa si somma la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta compiuta oggi, ad esempio la decisione di puntare sulla ristrutturazione trasversale anziché sull’accordo, va difesa domani nelle eventuali opposizioni e impugnazioni dallo stesso difensore, con la stessa linea.

Il lavoro si svolge con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano i profili giuridici dello strumento scelto, i secondi la tenuta numerica del piano, dalle sensitività sulla cellulosa al piano di tesoreria dei centoventi giorni.

In chiusura: la scelta è nei numeri della tua cartiera

Il costo della cellulosa non è un dettaglio del piano di risanamento: ne è una delle colonne portanti. Lo stesso shock sulla fibra può essere assorbito in una composizione negoziata, mettere in difficoltà un accordo di ristrutturazione nella finestra dei centoventi giorni o richiedere, nel concordato in continuità, sensitività pluriennali particolarmente accurate. La scelta dello strumento dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e, talvolta, la possibilità stessa di proseguire l’attività.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la competenza che il Codice pone al centro della composizione negoziata e della rinegoziazione dei contratti alterati da circostanze sopravvenute, come quelli di energia e di fibra. La qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la strategia fino all’ultimo grado di giudizio, mentre il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti permette di verificare insieme la tenuta giuridica e quella economica del piano.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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