Pochi settori sono avvolti da tanta disinformazione quanto quello dei dispositivi medici venduti al Servizio sanitario nazionale. Chi guida un’azienda biomedicale in difficoltà ascolta ogni giorno versioni contrastanti: il collega che giura che “con il concordato i contratti con l’ospedale saltano”, il commerciale convinto che “il payback è stato cancellato dalla Consulta”, il consulente che suggerisce di “fermare le consegne finché l’ASL non paga”. È comprensibile crederci: le norme che toccano questo mestiere sono tante, cambiano spesso e si intrecciano tra loro. Ci sono il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, rivisto più volte, da ultimo con il correttivo D.Lgs. 136/2024), il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), la disciplina del payback (art. 9-ter D.L. 78/2015 e i decreti del 2023), le regole sui ritardi di pagamento (D.Lgs. 231/2002) e, sopra tutto, il Regolamento UE 2017/745 (MDR) sugli obblighi del fabbricante.
Il problema è che le convinzioni sbagliate, qui, costano carissime. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un’azienda che interrompe le forniture credendosi al riparo, o che non presenta l’autorizzazione del tribunale prima dell’aggiudicazione di una gara, può perdere in poche settimane contratti che valgono anni di fatturato.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- il concordato fa saltare automaticamente i contratti con gli ospedali;
- un’impresa in crisi è tagliata fuori dalle gare pubbliche;
- il payback è stato dichiarato incostituzionale e non si paga più;
- finché c’è un ricorso pendente, la Regione non può trattenere nulla;
- i ritardi delle ASL sono “fisiologici” e gli interessi di mora non si chiedono;
- i crediti verso l’ASL si cedono liberamente e l’ente non può opporsi;
- un’azienda in crisi può sospendere le consegne, e se chiude gli obblighi del fabbricante finiscono lì.
Perché parliamo di questo tema con cognizione di causa? Perché la gestione di un’impresa in crisi che deve continuare a servire la pubblica amministrazione è esattamente il terreno della composizione negoziata e degli strumenti del Codice della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha pensato per accompagnare l’imprenditore nelle trattative con creditori e controparti contrattuali mentre l’attività prosegue. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme crediti verso la PA, esposizione bancaria e posizione fiscale.
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Mito n. 1 — “Con il concordato i contratti con l’ospedale si risolvono da soli”
Il mito
“Appena depositi la domanda di concordato, l’ASL può considerare risolto il contratto di fornitura e rivolgersi al secondo in graduatoria.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Per decenni, nella cultura delle stazioni appaltanti, l’impresa “in procedura” era un’impresa da allontanare: la vecchia legge fallimentare collegava al fallimento lo scioglimento di molti rapporti, e i bandi di gara contenevano (e in parte contengono ancora) clausole di risoluzione per “stato di insolvenza” o “assoggettamento a procedure concorsuali”. Chi ha vissuto quella stagione ricorda che il deposito di un ricorso in tribunale era percepito come una sentenza di morte commerciale. Inoltre l’art. 124 del D.Lgs. 36/2023 prevede davvero che, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato, la stazione appaltante interpelli i concorrenti successivi in graduatoria: il passaparola ha preso questa regola e l’ha applicata a qualsiasi domanda di accesso agli strumenti della crisi, senza distinguere.
La realtà
In realtà la norma dice l’esatto contrario per il caso più frequente. L’art. 95 del Codice della crisi stabilisce che i contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, e che gli eventuali patti contrari sono inefficaci. La clausola del capitolato che prevede la risoluzione automatica per il solo deposito del ricorso, quindi, non produce effetto.
Il deposito della domanda di concordato non fa cadere i contratti con l’ospedale: la loro prosecuzione dipende dall’attestazione di un professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempiere. Questo è il punto che il passaparola ha perso per strada. La continuazione non è un regalo automatico: serve un professionista indipendente che attesti che proseguire quel contratto è coerente con il piano concordatario e che l’impresa è ragionevolmente in grado di eseguirlo (consegne, assistenza tecnica, sostituzione dei lotti difettosi, rispetto dei livelli di servizio). Della continuazione può beneficiare, alle condizioni di legge, anche la società cessionaria o conferitaria dell’azienda o del ramo cui il contratto viene trasferito: è una leva preziosa quando il piano prevede di concentrare le commesse ospedaliere in una società “pulita”.
Vanno poi ricordati due tasselli complementari. Il primo è l’art. 97 CCII, che consente al debitore stesso di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti che non sono più convenienti: se una fornitura è in perdita (per esempio un service di apparecchiature con prezzi bloccati da anni), è l’impresa a poter scegliere, non l’ente. Il secondo è l’art. 94-bis CCII, introdotto con il recepimento della direttiva europea sull’insolvenza: nel concordato in continuità, i fornitori dell’azienda biomedicale (chi le vende componenti, materie prime, servizi di sterilizzazione) non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali né risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È la protezione “a monte” che rende possibile la continuità “a valle”, verso l’ospedale.
Infine, se l’impresa sceglie la composizione negoziata invece del concordato, il quadro è ancora più favorevole alla continuità: l’accesso al percorso con l’esperto è riservato, non comporta lo spossessamento dell’imprenditore e consente di chiedere misure protettive del patrimonio. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, e può proseguire i contratti con gli ospedali, informando l’esperto degli atti di maggiore rilievo. È uno spazio protetto in cui ricostruire l’equilibrio senza che le controparti pubbliche vedano un'”impresa in procedura”.
La prova
Il quadro normativo è chiaro (art. 95, commi 1 e 2, CCII) e il Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418 ne ha ricostruito la logica: lo stato di crisi, in sé, non è ostativo; ciò che conta è il giudizio prognostico sull’affidabilità dell’impresa rispetto al singolo contratto. Il sistema è passato da un approccio “contabilistico”, centrato sul profilo soggettivo dell’imprenditore, a una valutazione concreta della commessa.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito commette due errori opposti. L’imprenditore, temendo di perdere le commesse, rinvia il deposito della domanda fino a quando l’insolvenza è conclamata e le alternative si sono ridotte. Oppure, una volta depositata la domanda, non si attiva per ottenere l’attestazione e lascia che l’ente, a sua volta convinto del mito, applichi la clausola risolutiva: si apre così un contenzioso evitabile, con escussione della garanzia definitiva e possibile segnalazione all’ANAC. Il messaggio corretto è un altro: preparare l’attestazione insieme al ricorso, non dopo.
Mito n. 2 — “Un’impresa in crisi non può più partecipare alle gare”
Il mito
“Se hai una procedura di crisi aperta, sei escluso da tutte le gare: devi aspettare di uscirne.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è robusto. L’art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 prevede tra le cause di esclusione automatica proprio l’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta, a concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di queste procedure. Chi legge solo la prima riga della norma conclude, comprensibilmente, che la porta è chiusa. In più, le piattaforme telematiche delle centrali di committenza chiedono di dichiarare l’eventuale pendenza di procedure, e il solo fatto di dover “spuntare la casella” suggerisce l’idea di una squalifica.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La stessa norma precisa che l’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’art. 95, commi 3 e 4, CCII. Questi commi disciplinano l’autorizzazione giudiziale: dopo il deposito della domanda, la partecipazione alle procedure di affidamento deve essere autorizzata dal tribunale (acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato); dopo il decreto di apertura, l’autorizzazione spetta al giudice delegato, sulla base della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. L’impresa può anche concorrere in raggruppamento temporaneo come mandataria, purché non sia in liquidazione giudiziale e alle condizioni di legge.
L’impresa in concordato può vincere una gara ospedaliera, ma l’autorizzazione del tribunale deve esistere al più tardi alla data dell’aggiudicazione: arrivare dopo significa essere esclusi. La finestra temporale è il cuore della questione. In una gara regionale per dispositivi impiantabili, tra la scadenza delle offerte e l’aggiudicazione possono passare settimane o mesi; il tempo c’è, ma va gestito con un’istanza al tribunale preparata in anticipo, non improvvisata.
Quanto alla composizione negoziata della crisi, che non è una procedura concorsuale in senso stretto, il discorso è diverso: l’accesso al percorso con l’esperto non rientra di per sé tra le cause escludenti, e proprio per questo è spesso lo strumento più adatto a un’azienda che vive di gare pubbliche e deve preservare la propria reputazione verso le stazioni appaltanti.
La prova
Il Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418 ha chiarito che la causa di esclusione non mira a espellere dal mercato chi ha presentato una domanda di accesso agli strumenti della crisi, ma a evitare l’affidamento a soggetti che, secondo una prognosi, non garantirebbero la corretta esecuzione; l’inaffidabilità si presume solo in assenza dell’autorizzazione. Sul piano europeo, la Corte di giustizia UE, 28 marzo 2019, C-101/18, ha riconosciuto agli Stati membri la scelta di non applicare questa causa di esclusione o di applicarla con diversi gradi di rigore, e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 maggio 2021, n. 9, ha confermato che la scelta nazionale di prevedere cause di esclusione automatiche è legittima: è proprio per questo che il rispetto della sequenza autorizzativa diventa decisivo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito rinuncia a partecipare a gare che avrebbe potuto vincere, perdendo quote di mercato che, nel biomedicale, difficilmente si recuperano: le gare aggregate regionali durano spesso tre o quattro anni, con opzioni di rinnovo. Chi crede al mito “rovesciato” (pensando che basti dichiarare la procedura) rischia invece l’esclusione e, nei casi peggiori, l’accusa di dichiarazioni non veritiere.
Mito n. 3 — “Il payback è stato dichiarato incostituzionale: non si paga più”
Il mito
“La Corte costituzionale ha bocciato il payback sui dispositivi medici, quindi le richieste delle Regioni sono carta straccia.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci: nel luglio 2024 la Corte costituzionale ha depositato due sentenze sul payback, e una delle due contiene effettivamente una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Nei giorni successivi i titoli di agenzia e i messaggi tra imprenditori hanno sovrapposto le due decisioni, e il risultato è stato un’idea confusa: “la Consulta ha dato ragione alle aziende”. Il fondo di verità c’è, ma riguarda la misura del contributo, non la sua esistenza.
La realtà
Ricomponiamo il quadro. L’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015 ha previsto che, in caso di superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici (fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario), le aziende fornitrici concorrano al ripiano in proporzione all’incidenza del proprio fatturato sulla spesa complessiva. Per gli anni 2015-2018 il meccanismo è stato reso operativo con i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e con i successivi provvedimenti regionali. Il D.L. 34/2023 ha poi istituito un fondo statale e consentito alle aziende di versare una quota ridotta, pari al 48% di quanto richiesto, a condizione di rinunciare al contenzioso.
La Corte costituzionale non ha cancellato il payback: ne ha confermato la legittimità per gli anni 2015-2018 e ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48% della quota originaria. Con la sentenza n. 140/2024 la Corte ha respinto le censure contro il meccanismo di ripiano, qualificandolo come contributo solidaristico ragionevole e osservando che non era stato dimostrato un sacrificio eccessivo dei margini delle imprese. Con la sentenza n. 139/2024 ha invece dichiarato illegittima la norma del D.L. 34/2023 nella parte in cui subordinava la riduzione al 48% alla rinuncia al contenzioso, estendendo il beneficio anche alle aziende che avevano scelto di proseguire i ricorsi.
Il seguito è coerente: le Regioni hanno rideterminato le quote al 48% e il TAR Lazio, con le pronunce depositate nel maggio 2025, ha respinto i ricorsi delle imprese osservando che il meccanismo era conoscibile fin dal 2015 e non incide sull’esito delle gare, perché opera sul fatturato complessivo e non sul singolo contratto. I giudizi d’appello davanti al Consiglio di Stato sono stati proposti e, alla data di questa guida, il quadro va monitorato con attenzione.
Sul piano contabile, la conseguenza è immediata. Il debito da payback, rideterminato al 48%, va rappresentato in bilancio secondo i principi contabili applicabili, come passività certa o come fondo, a seconda dello stato dei provvedimenti e dei giudizi; e va considerato nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria che accompagna qualsiasi domanda di accesso agli strumenti della crisi. L’attestatore che dovesse trovarsi davanti a un piano privo di questa voce non potrebbe ragionevolmente attestarne la veridicità dei dati e la fattibilità. Per gli anni successivi al 2018 la disciplina è stata oggetto di ulteriori interventi normativi e di discussione tra Governo, Regioni e associazioni di categoria: anche questo va monitorato, perché incide sulle proiezioni del piano.
La prova
Corte costituzionale, sentenze n. 139 e n. 140 del 2024, depositate il 22 luglio 2024. La prima riduce il debito di tutte le aziende al 48%; la seconda conferma la legittimità del meccanismo. Le determinazioni regionali di fine 2024 (ad esempio quelle dell’Emilia-Romagna del novembre 2024) hanno applicato la riduzione in ottemperanza alla sentenza n. 139.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera “carta straccia” la richiesta della Regione non accantona nulla in bilancio, non pianifica la provvista e si trova a fronteggiare una passività certa, ridotta ma pur sempre significativa. Per un’azienda già in tensione, il payback non contabilizzato altera l’attestazione del piano, rende inattendibile la situazione patrimoniale depositata in tribunale e può compromettere la fattibilità di qualsiasi accordo con le banche. La riduzione al 48% è un dato da sfruttare, non un motivo per ignorare il debito.
Mito n. 4 — “Finché pende il ricorso, la Regione non può trattenere nulla”
Il mito
“Ho impugnato il provvedimento di payback: finché il giudice non decide, la Regione non può toccare i miei soldi.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nell’esperienza del contenzioso amministrativo: per molti mesi, tra il 2022 e il 2023, i termini di pagamento del payback sono stati differiti più volte per legge (il D.L. 4/2023 li aveva spostati al 30 aprile 2023, e altri provvedimenti sono seguiti), e in diversi giudizi sono state concesse misure cautelari. L’impressione generale è stata quella di un debito “congelato” in attesa delle decisioni. Ma differimento del termine e sospensione cautelare sono vicende specifiche, che non diventano una regola generale.
La realtà
In realtà l’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015 contiene un meccanismo che il passaparola tende a dimenticare: se l’azienda fornitrice non versa la quota di ripiano nei termini, i debiti della Regione e degli enti del servizio sanitario verso quella stessa azienda per l’acquisto di dispositivi medici possono essere compensati fino a concorrenza. In altre parole, la Regione non deve “venire a prendersi” il denaro: le basta non pagare le fatture correnti fino all’importo del payback.
La sola pendenza del ricorso non blocca la compensazione: senza un provvedimento cautelare o una decisione favorevole, le fatture verso le ASL possono essere trattenute fino a concorrenza della quota di payback. Per un’azienda in crisi, che vive del flusso di incassi dagli ospedali, questo effetto è devastante: non è un debito futuro, è una contrazione immediata della liquidità.
Il legame con il Codice della crisi è diretto. Nel concordato preventivo la compensazione è ammessa, in linea generale, per crediti e debiti anteriori al deposito della domanda; nella composizione negoziata l’impresa può chiedere misure protettive (artt. 18 e 19 CCII) che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma la compensazione legale non è un’azione esecutiva e la sua sorte va valutata caso per caso. Per questo il payback va trattato come un creditore specifico del piano, con una strategia dedicata: verifica del calcolo, rideterminazione al 48%, eventuale contestazione del fatturato considerato, pianificazione dei flussi.
La prova
La previsione della compensazione è contenuta nel testo dell’art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. 78/2015; la Corte costituzionale n. 140/2024 ha confermato la legittimità dell’impianto, e le pronunce del TAR Lazio del maggio 2025 hanno respinto i ricorsi sul merito. Il fatto che i giudizi siano stati in gran parte decisi in senso sfavorevole alle imprese rende ancora più concreto il rischio che le Regioni procedano.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta sulla pendenza del ricorso come scudo costruisce il proprio budget di cassa su incassi che potrebbero non arrivare. Il risultato tipico è una crisi di liquidità improvvisa: stipendi, fornitori di componenti, rate di finanziamento restano scoperti mentre l’ASL, legittimamente, trattiene. E una crisi di liquidità non pianificata è il modo più rapido per trasformare una difficoltà gestibile in insolvenza.
Mito n. 5 — “I ritardi dell’ASL sono fisiologici e gli interessi di mora non si chiedono”
Il mito
“Con la sanità pubblica si incassa quando si incassa: chiedere gli interessi di mora significa rovinare il rapporto, e comunque senza una diffida formale non sono dovuti.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è storico e culturale. Per anni i tempi medi di pagamento di alcune aziende sanitarie hanno superato di molto i limiti di legge, e molte imprese hanno imparato a convivere con il ritardo come con un dato di mercato. A questo si somma il timore commerciale: chi partecipa periodicamente alle gare dello stesso ente teme che un decreto ingiuntivo per gli interessi venga percepito come un gesto ostile. Infine resta l’eco della regola civilistica generale (art. 1219 c.c.), secondo cui per il ritardo serve, di norma, la costituzione in mora: chi la conosce la applica, sbagliando, anche alle transazioni commerciali.
La realtà
Le forniture di dispositivi medici a un’azienda sanitaria sono transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002. In realtà la norma dice che, in questi rapporti, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di alcuna messa in mora (art. 4, comma 1). Quando il debitore è una pubblica amministrazione il termine ordinario è di 30 giorni; per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria la legge consente un termine fino a 60 giorni (art. 4, comma 4). Oltre quella soglia scatta la mora.
Il tasso non è quello legale ordinario: è il tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5), aggiornato ogni semestre. Al creditore spetta inoltre un importo forfettario di 40 euro a titolo di costi di recupero, salva la prova del maggior danno (art. 6). Infine, l’art. 7 considera gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l’applicazione degli interessi di mora: una clausola del capitolato che pretendesse di azzerarli sarebbe nulla.
Nelle forniture alle ASL la mora scatta da sola alla scadenza: non serve una diffida e la clausola che esclude gli interessi moratori è nulla. Per un’azienda in crisi questo dato ha un valore strategico che va oltre il singolo incasso: gli interessi maturati sono un attivo del piano, possono essere oggetto di cessione, incidono sull’attestazione e, nelle trattative con le banche, rappresentano un credito certo e documentabile.
Qui si colloca un passaggio che molti trascurano: il recupero dei crediti verso la PA non va pensato da solo, ma dentro una strategia complessiva di risanamento. Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, “il credito verso l’ospedale è spesso l’attivo più solido di un’azienda biomedicale in difficoltà: va quantificato con precisione, interessi compresi, prima di sedersi al tavolo con chiunque”.
Esiste certo un limite pratico: le somme delle aziende sanitarie destinate al pagamento di stipendi e servizi essenziali godono di un regime di impignorabilità (art. 1, comma 5, D.L. 9/1993, convertito dalla L. 67/1993), che opera alle condizioni previste dalla legge, tra cui l’adozione delle delibere periodiche di quantificazione da parte dell’ente. Ma impignorabilità di alcune somme non significa irrecuperabilità del credito: incide sul come si recupera, non sul se il credito esiste.
In concreto, il recupero dei crediti verso un’azienda sanitaria segue una sequenza precisa. Si parte dalla ricognizione delle fatture e delle date di scadenza, verificando il termine effettivamente pattuito (30 o 60 giorni) e la data di ricezione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, che è il momento da cui il termine decorre. Segue, se opportuno, una diffida che quantifichi capitale, interessi e importo forfettario: non è necessaria per far maturare la mora, ma è utile per aprire un confronto e documentare la posizione. In mancanza di pagamento, il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo, fondato sulle fatture e sui documenti di consegna. Ottenuto il titolo, l’esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione non può iniziare subito: l’art. 14 del D.L. 669/1996 prevede che l’ente disponga di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento, e solo dopo si può procedere. In alternativa, quando il titolo è una sentenza passata in giudicato, è possibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, con la nomina, se necessario, di un commissario ad acta.
Il ritardo dell’ASL non è un costo da assorbire in silenzio, ma un credito che va calcolato, documentato e, se serve, azionato con gli strumenti che la legge prevede contro la pubblica amministrazione. Per un’impresa in crisi, inoltre, la scelta tra recupero giudiziale, cessione pro soluto e negoziazione con l’ente va presa dentro il piano: un decreto ingiuntivo può rafforzare la posizione negoziale, mentre una cessione può dare liquidità immediata a un costo noto.
La prova
La prova, in questo caso, è anzitutto nel testo del D.Lgs. 231/2002 (artt. 2, 4, 5, 6 e 7), che recepisce la direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento. La regola della decorrenza automatica è la ragion d’essere della disciplina europea: rendere il ritardo economicamente sconveniente per il debitore, anche pubblico.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia agli interessi sottostima il proprio attivo, si presenta in tribunale o davanti alle banche con un quadro più povero del reale e, soprattutto, finanzia gratuitamente l’ente debitore con la propria liquidità. Per un’impresa che a sua volta paga interessi bancari sugli anticipi fatture, il saldo è doppiamente negativo: costo del denaro da una parte, credito non valorizzato dall’altra.
Mito n. 6 — “I crediti verso l’ASL si cedono quando si vuole e l’ente non può opporsi”
Il mito
“Cedere le fatture verso l’ospedale a una banca o a un factor è un affare privato: basta firmare il contratto e il credito è del cessionario.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nel diritto comune: nel codice civile la cessione del credito non richiede il consenso del debitore ceduto (art. 1260 c.c.), ed è opponibile con la semplice notificazione o accettazione (art. 1264 c.c.). Inoltre il factoring dei crediti sanitari è una pratica diffusissima e quasi standardizzata nel settore biomedicale, tanto che molte imprese lo percepiscono come un’operazione di routine. Per chi viene dal mercato privato, è naturale pensare che le regole siano le stesse.
La realtà
In realtà, per i crediti nascenti da contratti pubblici esiste una disciplina speciale. L’art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, con il relativo Allegato II.14, prevede che le cessioni dei crediti derivanti dal contratto siano efficaci e opponibili alla stazione appaltante se, dopo la notifica, questa non le rifiuta entro un termine breve, fissato in 30 giorni (nel regime previgente dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 il termine era di 45 giorni). Servono inoltre la forma prescritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e, di regola, un cessionario abilitato all’esercizio dell’attività finanziaria.
Il credito verso l’ASL si può cedere, ma la cessione diventa opponibile solo con la notifica nelle forme di legge e se l’ente non la rifiuta nel termine: senza questi passaggi, l’ASL che paga al fornitore originario paga bene. Per un’azienda in crisi c’è un secondo livello di attenzione: le cessioni effettuate a ridosso del deposito di una domanda di accesso agli strumenti della crisi devono essere coerenti con il piano, perché incidono sull’attivo disponibile per i creditori e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, possono essere esaminate sotto il profilo revocatorio. Anche la piattaforma per la certificazione dei crediti verso la PA è uno strumento utile, perché rende il credito più facilmente smobilizzabile.
C’è poi un aspetto operativo spesso sottovalutato: la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 riguarda anche i pagamenti al cessionario, che deve utilizzare conti dedicati e riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo della gara (CIG). Un errore su questi dati può rallentare il pagamento da parte dell’ente anche quando la cessione è perfettamente valida, con effetti a catena sulla liquidità del cedente se il contratto di factoring prevede meccanismi di garanzia o di riacquisto. Per l’azienda in crisi conviene quindi distinguere con chiarezza tra cessioni pro soluto, che trasferiscono il rischio di mancato pagamento al cessionario, e cessioni pro solvendo o anticipi su fatture, che lasciano il rischio in capo all’impresa e, nel piano, vanno trattati come debito finanziario. La forma della cessione determina dove finisce il rischio: confonderla significa costruire un piano su numeri sbagliati. Infine, prima di cedere, è utile verificare se sul credito gravano già compensazioni annunciate (per esempio quella da payback) o contestazioni dell’ente sulla qualità delle forniture, perché il cessionario le subirebbe e potrebbe rivalersi sul cedente.
Il tema è tutt’altro che chiuso. Nel 2026 la Corte di cassazione, con un’ordinanza interlocutoria, ha trasmesso al Primo Presidente la questione se le cessioni di crediti verso un’azienda sanitaria effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (L. 130/1999) siano soggette al regime di opponibilità e rifiuto previsto per i contratti pubblici, e quale rilievo abbia l’omessa impugnazione del rifiuto opposto dall’ente: segno che anche le operazioni più strutturate non sono immuni da contestazioni.
La prova
Il testo dell’art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.14; per il periodo precedente, l’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. La pendenza della questione davanti alla Cassazione nel 2026 conferma che il regime di opponibilità è un nodo concreto, non un dettaglio formale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi cede crediti senza rispettare la sequenza notifica–attesa del termine–mancato rifiuto rischia che l’ente paghi al cedente, che il cessionario chieda la restituzione dell’anticipo e che si generi un contenzioso a tre proprio nel momento in cui l’azienda ha meno risorse per affrontarlo. Chi cede in modo disordinato nell’imminenza della crisi rischia inoltre di compromettere la credibilità del piano davanti al tribunale e ai creditori.
Mito n. 7 — “In crisi posso fermare le consegne, e se chiudo gli obblighi del fabbricante finiscono lì”
Il mito
“Se l’ASL non paga, sospendo le forniture finché non saldano; e se l’azienda dovesse chiudere, i dispositivi già venduti non sono più un mio problema.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è nell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.): nei contratti a prestazioni corrispettive, chi non riceve la controprestazione può, in certi limiti, rifiutarsi di adempiere. Molti imprenditori la conoscono e la ritengono applicabile anche alla PA. Quanto alla seconda parte del mito, nasce dall’idea, comune a molti settori, che con la cessazione dell’impresa cessino anche le sue responsabilità.
La realtà
In realtà, nei contratti pubblici di fornitura sanitaria la sospensione unilaterale incontra limiti stringenti. L’eccezione di inadempimento deve essere proporzionata e conforme a buona fede, e va confrontata con le clausole del contratto (penali, risoluzione per grave inadempimento, escussione della garanzia definitiva prevista dall’art. 117 D.Lgs. 36/2023) e con la natura del servizio: quando si tratta di dispositivi indispensabili alla continuità assistenziale, l’interruzione può avere riflessi anche sul piano della responsabilità per interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. La via corretta non è “staccare la spina”, ma usare gli strumenti che l’ordinamento offre: diffida, decreto ingiuntivo per capitale e interessi, e, se la crisi è strutturale, la composizione negoziata o il concordato con continuità dei contratti pubblici.
Il Regolamento MDR non prevede che gli obblighi del fabbricante si estinguano con la crisi dell’azienda: sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza sugli incidenti e copertura per la responsabilità da prodotto devono essere garantite per i dispositivi immessi sul mercato. Il Reg. UE 2017/745 impone al fabbricante, tra l’altro, un sistema di gestione della qualità, la documentazione tecnica, la sorveglianza post-commercializzazione e la segnalazione degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza (artt. 10, 83 e seguenti, 87), la designazione di una persona responsabile del rispetto della normativa (art. 15) e misure per fornire una copertura finanziaria sufficiente rispetto alla potenziale responsabilità per danni da dispositivi difettosi (art. 10, par. 16).
Per questo, in un piano di risanamento di un’azienda biomedicale, il “perimetro regolatorio” va trattato come un’attività da preservare: certificati rilasciati dall’organismo notificato, registrazioni, fascicoli tecnici e sistema qualità sono spesso il vero valore dell’azienda o del ramo d’azienda da cedere. Un trasferimento dell’attività richiede di pianificare il subentro nella posizione di fabbricante, nel rispetto delle regole MDR, e una liquidazione disordinata può lasciare scoperti obblighi che ricadono comunque sull’impresa e sui suoi organi.
La prova
Il testo del Reg. UE 2017/745 (in particolare artt. 10, 15, 83 e 87) e, sul piano contrattuale, l’art. 117 D.Lgs. 36/2023 sulla garanzia definitiva; la stessa logica di continuità è alla base dell’art. 95 CCII, che preferisce la prosecuzione attestata del contratto pubblico alla sua interruzione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi sospende le consegne rischia la risoluzione in danno, l’escussione della garanzia, l’addebito dei maggiori costi sostenuti dall’ente per approvvigionarsi altrove e conseguenze reputazionali sulle gare future. Chi trascura gli obblighi MDR rischia sanzioni, il ritiro dei certificati e responsabilità per danni che sopravvivono alla crisi. In entrambi i casi, il valore dell’azienda si dissolve proprio nel momento in cui servirebbe per pagare i creditori. Per questo la continuità regolatoria va pianificata con lo stesso rigore della continuità finanziaria, fin dal primo giorno della crisi.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare la sequenza reale degli effetti: non riguardano casi seguiti dallo Studio.
Simulazione A — Il payback ignorato
Ipotesi: azienda biomedicale con quota di payback originaria per il periodo 2015-2018 pari a 412.730 €; convinta che “la Consulta lo ha cancellato”, non accantona nulla. Crediti scaduti verso due ASL della stessa Regione: 286.415 €.
- Rideterminazione al 48% (Corte cost. 139/2024): 412.730 × 0,48 = 198.110,40 €.
- Mancato versamento nei termini → la Regione applica la compensazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis: dei 286.415 € attesi, l’azienda ne incassa 88.304,60 €.
- Effetto di cassa: il budget mensile prevedeva incassi per circa 95.000 € al mese dalle due ASL; per oltre due mesi gli incassi effettivi sono quasi azzerati.
- Se invece l’azienda avesse inserito la quota ridotta nel piano, negoziando con l’esperto una scansione dei pagamenti e verificando il fatturato su cui la quota è calcolata, la stessa somma sarebbe stata gestita come passività programmata, non come shock.
Simulazione B — Gli interessi “lasciati sul tavolo”
Ipotesi: fattura di 74.380 € emessa verso un’azienda ospedaliera, termine contrattuale di 60 giorni, pagamento avvenuto con 143 giorni di ritardo rispetto alla scadenza. Tasso ipotetico applicabile: tasso BCE ipotizzato al 2,15% + 8 punti = 10,15% annuo.
- Interessi moratori: 74.380 × 10,15% × 143/365 = circa 2.957,78 €.
- Importo forfettario per i costi di recupero: 40 €.
- Su un portafoglio di 1.180.000 € di fatture pagate con ritardi analoghi, gli interessi maturati si avvicinano a 47.000 €: un attivo che, nel piano, può coprire una parte non trascurabile del debito verso i fornitori strategici.
Simulazione C — L’autorizzazione arrivata tardi
Ipotesi: domanda di concordato con riserva depositata il 9 febbraio; gara regionale per sistemi di infusione con termine per le offerte al 3 marzo; aggiudicazione prevista per il 22 aprile.
- Percorso corretto: l’istanza di autorizzazione alla partecipazione viene depositata insieme alla domanda; il tribunale, acquisito il parere del commissario, autorizza il 28 marzo → l’autorizzazione esiste prima dell’aggiudicazione e la causa di esclusione dell’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 non opera.
- Percorso sbagliato: convinta che “tanto in procedura non si partecipa”, l’azienda non presenta offerta; oppure presenta offerta senza chiedere l’autorizzazione → al 22 aprile l’autorizzazione non c’è e la stazione appaltante esclude l’offerta. Il lotto, di durata triennale, viene aggiudicato al concorrente.
Simulazione D — La cessione notificata male
Ipotesi: il 14 maggio l’azienda cede pro soluto a un factor crediti verso un’azienda ospedaliera per 163.920 €, ricevendo un corrispettivo di 151.627 €. L’atto è una semplice scrittura privata non autenticata e viene comunicato all’ente con una PEC informale.
- Il 3 luglio l’ente, non avendo ricevuto una notifica nelle forme previste dall’art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.14, paga 97.450 € direttamente all’azienda cedente.
- Il factor chiede all’azienda il riversamento immediato delle somme incassate, contestando l’inadempimento agli obblighi di garanzia del contratto di cessione.
- L’azienda, già in tensione di cassa, ha nel frattempo usato quella liquidità per pagare stipendi e fornitori: si apre un debito nuovo, verso un soggetto finanziario, proprio alla vigilia del deposito della domanda di concordato.
- Percorso corretto: atto nella forma richiesta, notifica regolare all’ente, attesa dei 30 giorni per l’eventuale rifiuto, coordinamento della cessione con il piano e con l’attestatore → il credito esce dal patrimonio in modo ordinato e il corrispettivo è una risorsa programmata.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento vero, staccato dal suo contesto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire perché le regole sono così.
È vero che le procedure concorsuali incidono sui contratti pubblici: l’art. 124 D.Lgs. 36/2023 consente davvero alla stazione appaltante di interpellare gli altri concorrenti in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato. Ma l’art. 95 CCII sottrae alla risoluzione automatica i contratti delle imprese in concordato che ottengono l’attestazione: la regola dell’interpello opera quando la prosecuzione non è possibile, non come effetto immediato del deposito.
È vero che esiste una causa di esclusione per le imprese in crisi: l’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023. Ma la stessa disposizione la neutralizza quando l’autorizzazione giudiziale interviene entro l’aggiudicazione. Il legislatore ha scelto di valutare l’affidabilità rispetto al singolo contratto, non di squalificare l’impresa in quanto tale.
È vero che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una parte della disciplina del payback: la condizione della rinuncia al contenzioso per accedere al 48%. Ma il meccanismo di ripiano resta legittimo.
È vero che i termini del payback sono stati più volte differiti e che alcuni ricorsi hanno ottenuto misure cautelari: ma la regola generale resta quella della compensazione con i debiti degli enti sanitari.
È vero che la cessione del credito, nel diritto comune, non richiede il consenso del debitore: ma per i crediti da contratti pubblici la legge assegna alla stazione appaltante un potere di rifiuto entro un termine breve.
È vero che l’eccezione di inadempimento esiste anche nei contratti con la PA: ma va esercitata con proporzione e buona fede, e nei servizi sanitari essenziali incontra limiti particolarmente stringenti.
Infine, è vero che l’impresa in crisi ha meno margini di manovra: proprio per questo il Codice della crisi offre strumenti graduati. La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) consente di trattare con creditori e controparti con l’assistenza di un esperto indipendente, chiedendo misure protettive e, ove necessario, la rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi; il concordato in continuità consente di proseguire i contratti pubblici con l’attestazione; l’art. 100 CCII permette, previa autorizzazione e attestazione, di pagare i crediti anteriori dei fornitori strategici, essenziali per proseguire l’attività. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 è intervenuto su diversi aspetti di questi strumenti, rafforzandone il coordinamento: la scelta dello strumento giusto dipende dallo stadio della crisi e dalla struttura del debito.
Il quadro, ricomposto, è coerente: l’ordinamento vuole che l’azienda biomedicale in crisi continui a servire gli ospedali, purché lo faccia in modo attestato, trasparente e sostenibile.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, per ciascuna convinzione, come stanno realmente le cose. È utile come promemoria per chi deve prendere decisioni rapide, ma ogni riga rinvia a condizioni che vanno verificate sul caso concreto: date di deposito, contenuto dei capitolati, provvedimenti regionali, stato dei giudizi.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Con il concordato i contratti con l’ospedale si risolvono | Non si risolvono per il deposito della domanda; patti contrari inefficaci; serve l’attestazione del professionista (art. 95 CCII) |
| L’impresa in crisi è esclusa dalle gare | Esclusione neutralizzata se l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato interviene entro l’aggiudicazione (art. 94 D.Lgs. 36/2023; art. 95 CCII) |
| Il payback è incostituzionale, non si paga | Legittimo per il 2015-2018 (Corte cost. 140/2024); quota ridotta al 48% per tutte le aziende (Corte cost. 139/2024) |
| Con il ricorso pendente la Regione non trattiene nulla | Senza sospensiva o decisione favorevole, possibile compensazione con i debiti degli enti sanitari (art. 9-ter, c. 9-bis, D.L. 78/2015) |
| I ritardi ASL sono normali, la mora non si chiede | Mora automatica dopo 30 o 60 giorni, tasso BCE + 8 punti, 40 € forfettari, clausole di esclusione nulle (D.Lgs. 231/2002) |
| I crediti verso l’ASL si cedono liberamente | Cessione opponibile solo con notifica nelle forme di legge e mancato rifiuto entro 30 giorni (art. 120, c. 12, D.Lgs. 36/2023) |
| In crisi posso fermare le consegne e chiudere senza conseguenze | Sospensione con limiti stringenti; obblighi MDR del fabbricante (vigilanza, sorveglianza, copertura) restano |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il concordato in bianco mi protegge dalle clausole risolutive del capitolato?
Sì, ma solo con l’attestazione. La domanda con riserva è una domanda di accesso al concordato e l’art. 95 CCII rende inefficaci i patti che collegano la risoluzione al deposito. La prosecuzione del contratto, però, richiede l’attestazione del professionista indipendente: senza di essa la protezione è fragile.
Quindi è vero che con la composizione negoziata posso continuare a partecipare alle gare?
Dipende, ma di regola sì. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e il suo avvio non coincide con le ipotesi dell’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023. Occorre però verificare le dichiarazioni richieste dal singolo bando e gestire con attenzione la riservatezza del percorso e gli eventuali sbocchi in uno strumento concorsuale.
Quindi è vero che devo pagare il 100% del payback se non ho rinunciato al ricorso?
No. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 la riduzione al 48% spetta a tutte le aziende, anche a quelle che hanno proseguito il contenzioso. Va verificato che la Regione abbia effettivamente rideterminato la quota.
Quindi è vero che posso chiedere gli interessi di mora anche su fatture già pagate?
Sì, entro i termini di prescrizione. Il pagamento tardivo del capitale non estingue il diritto agli interessi moratori maturati dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Molte imprese hanno un credito “dimenticato” proprio su fatture già saldate.
Quindi è vero che posso cedere il ramo d’azienda con i contratti ospedalieri?
Sì, alle condizioni di legge. L’art. 95 CCII prevede che della continuazione possa beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria dell’azienda o del ramo, in presenza dei requisiti richiesti; va poi pianificato il subentro nella posizione di fabbricante secondo il Regolamento MDR.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce e i provvedimenti richiamati, con l’indicazione del mito che ciascuno ridimensiona. Le massime sono riformulate in parole nostre.
Sul payback (miti n. 3 e n. 4)
Corte costituzionale, sentenza n. 140/2024 (depositata il 22 luglio 2024). Il meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9-ter D.L. 78/2015 per gli anni 2015-2018 supera il vaglio di costituzionalità: è un contributo di solidarietà ragionevole, e non è stato dimostrato che abbia compresso in modo eccessivo i margini delle imprese. Rilevanza: smentisce l’idea che il payback “non esista più”.
Corte costituzionale, sentenza n. 139/2024 (depositata il 22 luglio 2024). È illegittimo subordinare la riduzione della quota al 48% alla rinuncia al contenzioso: il beneficio va esteso a tutte le aziende fornitrici. Rilevanza: è il “fondo di verità” del mito n. 3, correttamente letto; e dimezza, nei fatti, la passività da inserire nel piano.
TAR Lazio, sentenze depositate nel maggio 2025 sui ricorsi delle aziende fornitrici. Il payback resta estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei contratti, perché opera sul fatturato complessivo; il meccanismo era prevedibile fin dal 2015. Rilevanza: conferma che contare sul ricorso pendente come scudo è rischioso (mito n. 4). Gli estremi numerici delle singole sentenze vanno verificati caso per caso, in relazione al ricorso di interesse.
Sui contratti pubblici e le gare in crisi (miti n. 1 e n. 2)
Consiglio di Stato, Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418. La causa di esclusione legata al concordato o alla pendenza di una procedura non mira a espellere dal mercato l’impresa in crisi, ma a evitare affidamenti a soggetti che non garantirebbero la corretta esecuzione; l’inaffidabilità si presume solo se manca l’autorizzazione giudiziale, che deve intervenire entro l’aggiudicazione. Rilevanza: è la pronuncia che smonta più direttamente il mito n. 2 e chiarisce la ratio dell’art. 95 CCII richiamata nel mito n. 1.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9. È legittima la scelta del legislatore nazionale di configurare alcune cause di esclusione come automatiche, nell’ambito del margine lasciato dalle direttive europee. Rilevanza: spiega perché, in assenza dell’autorizzazione tempestiva, l’esclusione dell’impresa in concordato scatta senza valutazioni discrezionali.
Corte di giustizia UE, 28 marzo 2019, causa C-101/18. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la causa di esclusione facoltativa relativa alle procedure concorsuali, oppure applicarla con gradi diversi di rigore, anche tenendo conto della prosecuzione dell’attività. Rilevanza: fonda la legittimità del sistema italiano “esclusione salvo autorizzazione” (mito n. 2).
Corte di giustizia UE, 30 gennaio 2020, causa C-395/18. Nel disciplinare le cause di esclusione facoltative, gli Stati membri dispongono di un margine di apprezzamento nel definirne la portata. Rilevanza: rafforza la lettura secondo cui l’esclusione dell’impresa in crisi non è un automatismo imposto dall’Europa, ma una scelta nazionale con correttivi (mito n. 2).
Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 13 maggio 2022, n. 832. Il parere sullo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 sottolinea la funzione di salvaguardia della continuità aziendale degli strumenti di ristrutturazione. Rilevanza: aiuta a comprendere lo spirito degli artt. 94-bis e 95 CCII, che proteggono la prosecuzione dei contratti (mito n. 1).
Corte di cassazione, Sez. III, 3 marzo 2025, n. 5657, e Corte di cassazione, Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3888. Pronunce in tema di affitto di ramo d’azienda richiamate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3418/2025 per inquadrare la posizione dell’impresa che gestisce il ramo e i rapporti con la società in crisi. Rilevanza: quando il piano prevede di trasferire o affittare il ramo che serve gli ospedali, la qualificazione dei rapporti tra concedente e affittuario incide sulla prosecuzione dei contratti pubblici (miti n. 1 e n. 7).
Sulla cessione dei crediti (mito n. 6)
Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria del 2026 di trasmissione al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite. La questione è se le cessioni di crediti verso un’azienda sanitaria effettuate in operazioni di cartolarizzazione siano soggette al regime di opponibilità e rifiuto dei contratti pubblici, e quale peso abbia l’omessa impugnazione del rifiuto. Rilevanza: dimostra che il rifiuto della cessione da parte dell’ente è un tema aperto anche ai massimi livelli; gli estremi dell’ordinanza e l’esito vanno verificati al momento della lettura.
Sui ritardi di pagamento (mito n. 5)
Per il mito n. 5 la smentita viene direttamente dal testo del D.Lgs. 231/2002, attuativo della direttiva 2011/7/UE: decorrenza automatica degli interessi (art. 4), tasso BCE maggiorato di 8 punti (art. 5), 40 euro forfettari (art. 6), nullità delle clausole che escludono la mora (art. 7). Prima di agire, verifichiamo sempre l’orientamento giurisprudenziale più recente sulla specifica questione (data del contratto, termini pattuiti, natura dell’ente).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo la verifica in un piano operativo. Ecco cosa facciamo concretamente per un’azienda biomedicale che fornisce strutture sanitarie e attraversa una fase di crisi.
- Mappiamo i contratti pubblici in corso: raccogliamo capitolati, contratti, ordinativi e clausole risolutive, individuiamo quelli da proseguire e quelli da sospendere o sciogliere ai sensi dell’art. 97 CCII.
- Prepariamo il percorso per l’attestazione richiesta dall’art. 95 CCII, coordinando con il professionista indipendente i dati di commessa: volumi, margini, livelli di servizio, assistenza tecnica.
- Predisponiamo le istanze di autorizzazione alla partecipazione alle gare, calibrando i tempi sulla data prevista di aggiudicazione di ciascuna procedura.
- Verifichiamo il calcolo del payback: controlliamo il fatturato considerato, la rideterminazione al 48% dopo la sentenza n. 139/2024 e lo stato dei giudizi, e valutiamo le iniziative difensive ancora praticabili.
- Quantifichiamo gli interessi moratori su tutte le fatture pagate in ritardo o ancora aperte, applicando il tasso del D.Lgs. 231/2002 semestre per semestre e i 40 euro forfettari.
- Avviamo il recupero dei crediti verso le ASL con diffide, ricorsi per decreto ingiuntivo e, se necessario, giudizi di ottemperanza, tenendo conto dei limiti di impignorabilità delle somme sanitarie.
- Esaminiamo le cessioni di credito già effettuate o da effettuare, controllando forme, notifiche e termini di rifiuto e la loro coerenza con il piano.
- Accompagniamo l’impresa nella composizione negoziata della crisi, impostando le trattative con banche, fornitori strategici ed enti, e valutiamo le misure protettive e la rinegoziazione dei contratti.
- Costruiamo, se necessario, il piano di concordato in continuità, inclusa l’eventuale cessione o affitto del ramo che serve gli ospedali, con attenzione al subentro nella posizione di fabbricante MDR.
- Difendiamo l’azienda nei contenziosi con stazioni appaltanti, Regioni e cessionari, in ogni grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’azienda biomedicale in crisi la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, le sue tempistiche, il dialogo con i creditori e le condizioni alle quali la continuità aziendale può essere preservata. Questo consente di impostare le trattative sapendo che cosa si aspetta l’esperto indipendente e che cosa serve per arrivare a un accordo credibile.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi nelle fasi successive.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui contratti, sulle gare e sul contenzioso; i secondi su piano, flussi di cassa, accantonamenti per il payback, posizione bancaria e fiscale. È la combinazione che serve quando i crediti verso la sanità pubblica, il debito verso la Regione e l’esposizione verso le banche devono stare nello stesso piano.
Chiusura
Nel settore biomedicale una crisi raramente nasce da un solo fattore: payback, ritardi delle ASL, prezzi di gara compressi e costi regolatori si sommano. Proprio per questo l’informazione corretta è la prima difesa: sapere che il concordato non fa cadere i contratti, che le gare restano accessibili con l’autorizzazione tempestiva, che il payback è dovuto ma ridotto, che gli interessi di mora scattano da soli, permette di scegliere invece di subire.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da una competenza precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica pensata per accompagnare l’imprenditore che deve risanare l’azienda senza interromperne l’attività, come accade a chi serve ogni giorno gli ospedali. Il coordinamento con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di tenere insieme crediti verso la PA, esposizione bancaria e posizione fiscale.
📩 Prima che una compensazione o un’esclusione decidano al posto tuo, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci sono riportati qui sotto, in fondo all’articolo.
