Chi gestisce una sala giochi con apparecchi AWP o VLT e si ritrova con un arretrato verso il concessionario fa quasi sempre lo stesso ragionamento: “è un debito come gli altri, lo metto nel concordato e lo pago in percentuale”. Sulla carta il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) consente di ristrutturare anche i debiti tributari con la transazione fiscale dell’art. 88. Ma sul PREU, il prelievo erariale unico, la lettera della legge dice poco, e decide quasi tutto la giurisprudenza.
Le Sezioni Unite penali, la Sesta Sezione della Cassazione, le Sezioni Unite civili e la Corte dei conti hanno costruito negli ultimi anni un quadro preciso: le somme del PREU sono denaro pubblico dal momento in cui il giocatore le inserisce nell’apparecchio, e chi le maneggia partecipa a una funzione pubblica. Da qui discendono conseguenze pesanti: il rischio di peculato, la giurisdizione contabile, il dubbio che quelle somme possano davvero essere “falcidiate” come un normale debito d’impresa.
In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi gestisce una sala e sta pensando al concordato preventivo: che cosa è stabile, che cosa è ancora aperto, quale assunzione prudenziale conviene adottare.
Il tema è al confine tra crisi d’impresa e diritto tributario, ed è questo il motivo per cui lo Studio Monardo lo tratta con un approccio specifico. Il PREU è un tributo, e la sua sorte nel concordato passa dalla transazione fiscale: per questo l’analisi è affidata allo staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo. Il piano di ristrutturazione, invece, si costruisce con gli strumenti del Codice della crisi, che l’Avvocato conosce anche come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Il quadro normativo in breve: le regole su cui si sono pronunciati i giudici
Prima di entrare nelle sentenze conviene fissare i quattro pilastri normativi. Le pronunce che vedremo non si capiscono senza.
Il PREU e i suoi soggetti
Il prelievo erariale unico è disciplinato dall’art. 39 del D.L. 269/2003 (convertito dalla L. 326/2003) e dalle norme collegate. Colpisce le somme giocate sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM): le AWP (le “slot” da bar e da sala) e le VLT (videolotterie, installate in sale dedicate). L’aliquota è stabilita per legge ed è stata più volte ritoccata negli anni.
La filiera coinvolge tre figure:
| Soggetto | Ruolo | Rapporto con il PREU |
|---|---|---|
| Concessionario di rete | Titolare della concessione con ADM, gestisce la rete telematica | Soggetto passivo, versa il PREU all’Erario |
| Gestore (o “terzo incaricato della raccolta”) | Proprietario o possessore degli apparecchi, li installa nei locali | Raccoglie il denaro e lo riversa al concessionario; responsabile in solido |
| Esercente | Titolare del locale (bar, tabaccheria, sala giochi) | Custodisce l’incasso, lo consegna al gestore o al concessionario; può essere coobbligato |
Una sala giochi può essere solo esercente (gli apparecchi sono di un gestore terzo) oppure, molto spesso, esercente e gestore insieme. Per le VLT lo schema si accorcia: la sala opera direttamente con il concessionario del sistema di gioco.
La differenza tra AWP e VLT incide concretamente sulla formazione del debito. Con le AWP il denaro resta fisicamente negli apparecchi fino al prelievo periodico: il gestore (o l’esercente, se è anche gestore) svuota le macchine, conta l’incasso e riversa al concessionario il PREU e le altre quote sulla base dei dati di gioco trasmessi in via telematica. Il debito nasce quindi dallo scarto tra quanto risulta giocato dai contatori e quanto effettivamente riversato. Con le VLT, invece, i dati di gioco transitano su un sistema centrale del concessionario e la sala incassa il contante, che deve rimettere secondo le cadenze contrattuali. In entrambi i casi la sala ha in mano denaro che, per la quota PREU, la giurisprudenza considera pubblico già al momento della giocata, ed è proprio questo il punto su cui si innestano le pronunce che vedremo. Ricostruire con precisione questi flussi, periodo per periodo, è il primo lavoro da fare prima di qualsiasi proposta ai creditori.
La responsabilità solidale
La legge, con le modifiche introdotte all’art. 39 e con l’art. 39-quater del D.L. 269/2003, prevede che del pagamento del PREU rispondano in solido con il concessionario anche i terzi incaricati della raccolta e, a determinate condizioni, il possessore degli apparecchi. In pratica, ADM può rivolgersi non solo al concessionario ma anche al gestore e all’esercente. Questo dato è decisivo nel concordato, perché la stessa somma può essere pretesa da due creditori diversi: il concessionario, sulla base del contratto, e l’Erario, sulla base della legge.
La transazione fiscale nel Codice della crisi
L’art. 88 CCII consente, con il piano di concordato preventivo, di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi “amministrati dalle agenzie fiscali” e dei relativi accessori. ADM è un’agenzia fiscale: in linea di principio, quindi, anche i tributi che essa amministra rientrano nel perimetro della transazione. Le condizioni di fondo restano: il trattamento proposto non può essere deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria (verificata da un professionista indipendente) e, se il credito è privilegiato, deve rispettare le regole sulla graduazione delle cause di prelazione. Il correttivo del 2024 ha inciso sulle regole del cosiddetto cram down fiscale, cioè sulla possibilità per il tribunale di omologare anche contro il voto contrario o il silenzio del Fisco.
Le norme penali e contabili
Due presidi corrono in parallelo alla procedura concorsuale:
- l’art. 314 c.p. (peculato), che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità per ragione del suo servizio; accanto a esso, dal 2024, l’art. 314-bis c.p. sull’indebita destinazione;
- la giurisdizione della Corte dei conti sugli agenti contabili, cioè su chi maneggia denaro pubblico e deve renderne il conto.
Il punto da tenere a mente è che nessuno di questi due presidi è regolato dal Codice della crisi: il concordato agisce sui debiti, non sulle responsabilità penali e contabili. Infine, sullo sfondo c’è il riordino del gioco pubblico previsto dalla delega fiscale (L. 111/2023): dopo il decreto sul gioco a distanza, la parte sul gioco fisico è stata oggetto di bozze e proroghe delle concessioni, e chi pianifica una ristrutturazione su più anni deve tenerne conto, perché la durata del rapporto con il concessionario non è un dato garantito.
L’orientamento consolidato: il PREU è denaro pubblico fin dalla giocata
Il primo blocco di decisioni è ormai stabile. Riguarda la natura delle somme raccolte e la posizione di chi le maneggia. È la base di tutto il resto.
Le Sezioni Unite penali: Cass., Sez. Un., n. 6087/2021
La vicenda. Un gestore di apparecchi aveva trattenuto i proventi del gioco, compresa la quota destinata al PREU, senza riversarli al concessionario. La questione rimessa alle Sezioni Unite era netta: trattenere quelle somme è un semplice inadempimento contrattuale verso il concessionario, oppure un’appropriazione di denaro pubblico?
Il principio. Con la sentenza resa all’udienza del 24 settembre 2020 e depositata il 16 febbraio 2021 (n. 6087, ric. Rubbo), le Sezioni Unite hanno risposto nel secondo senso. La Suprema Corte ha chiarito che il gestore e l’esercente che si appropriano dei proventi del gioco lecito, anche per la parte corrispondente al PREU, commettono peculato, perché partecipano, attraverso le attività loro affidate dal concessionario, allo svolgimento di un servizio pubblico, e il denaro che trattengono non è loro.
La traduzione pratica. In altre parole, se gestisci la sala e usi l’incasso delle macchine per pagare l’affitto, i dipendenti o i fornitori, rimandando il riversamento, non stai semplicemente “accumulando un debito”: stai esponendo te stesso (e gli amministratori della società) a un’accusa penale grave. Questo cambia radicalmente il modo di impostare qualsiasi piano di risanamento.
Le Sezioni Unite civili sulla giurisdizione contabile: Cass., Sez. Un., n. 14697/2019
La vicenda. Il procuratore contabile aveva convenuto davanti alla Corte dei conti un concessionario di rete per il mancato riversamento del PREU. Il concessionario contestava la giurisdizione, sostenendo di essere un soggetto privato legato all’amministrazione da un rapporto contrattuale.
Il principio. L’orientamento si è consolidato nel senso che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del concessionario di rete per il PREU, perché le somme raccolte con il gioco lecito hanno natura pubblica, gli apparecchi sono collegati in via telematica all’amministrazione che ne controlla in continuo i flussi, e il concessionario riveste la qualifica di agente contabile.
La traduzione pratica. Il PREU non vive solo nel mondo del diritto tributario: c’è un giudice, quello contabile, che può chiedere conto della gestione di quelle somme come se si trattasse di denaro dello Stato custodito da un tesoriere. Per la sala che sta pensando al concordato, questo significa che il debito PREU ha almeno un “binario” esterno alla procedura concorsuale.
La conferma: Cass., Sez. Un., n. 760/2022
Il principio. Le Sezioni Unite civili, nel 2022, hanno ribadito la ricostruzione del concessionario come agente contabile: un soggetto che, in sostanza, si comporta come un incaricato della riscossione e maneggia denaro pubblico nell’intervallo tra l’incasso e il versamento.
La traduzione pratica. La qualifica non è un’etichetta astratta: comporta l’obbligo di rendere il conto giudiziale e la soggezione al giudizio di responsabilità. Quando il concessionario, a cascata, pretende dal gestore e dall’esercente il riversamento puntuale delle somme, lo fa anche perché è lui stesso, per primo, chiamato a rispondere davanti alla Corte dei conti.
I criteri per essere agente contabile: Cass., Sez. Un., nn. 7561/2020, 10579/2020, 14234/2020 e 22810/2020
Il principio. In una serie di pronunce del 2020 (le sentenze nn. 7561 e 10579 e le ordinanze nn. 14234 e 22810), le Sezioni Unite hanno fissato il criterio di fondo: per qualificare un soggetto come agente contabile conta la natura pubblica dell’ente e del denaro maneggiato, non il titolo giuridico (contratto, concessione, rapporto di fatto) che lega quel soggetto all’amministrazione.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che non basta dire “io ho firmato solo un contratto con il concessionario, non ho nessun rapporto con lo Stato” per sottrarsi alle regole del denaro pubblico. È questo criterio funzionale che, almeno potenzialmente, apre la strada a ricostruzioni che coinvolgono anche i soggetti a valle della filiera.
Un riepilogo dell’orientamento stabile
| Punto fermo | Fonte |
|---|---|
| Le somme PREU sono pubbliche fin dalla raccolta | Cass. SU pen. 6087/2021; Cass. SU civ. 14697/2019 |
| Gestore ed esercente partecipano al servizio pubblico | Cass. SU pen. 6087/2021 |
| Il concessionario è agente contabile | Cass. SU civ. 14697/2019 e 760/2022 |
| Conta la natura del denaro, non il titolo del rapporto | Cass. SU civ. 7561, 10579, 14234, 22810 del 2020 |
Prima questione aperta: il PREU trattenuto è un debito della sala o un bene che non le appartiene?
La questione
È la domanda che ogni imprenditore del settore pone per prima: “ho 61.000 euro di PREU arretrato verso il concessionario; nel concordato posso proporre di pagarne il 30% come faccio con i fornitori?”. Dietro questa domanda pratica si nasconde una questione giuridica tutt’altro che risolta: se il denaro del PREU non è mai entrato nel patrimonio della sala, può essere trattato come un debito di quel patrimonio?
Cosa hanno deciso i giudici
Nessuna delle pronunce reperite affronta in modo diretto la falcidia del PREU in un concordato preventivo del gestore o dell’esercente. Ma i principi già fissati offrono indicazioni forti.
Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 6087/2021, hanno affermato che le somme del gioco, compresa la quota PREU, sono di pertinenza pubblica: il gestore le detiene, ma non ne è proprietario. La Sesta Sezione, con la sentenza n. 12436/2025 (udienza del 6 novembre 2024, deposito del 31 marzo 2025), ha fatto un passo ulteriore: ha ribadito che il denaro del PREU appartiene alla pubblica amministrazione dal momento stesso della riscossione, e che il concessionario è tenuto a versarlo ma non ne diventa titolare.
Sul piano civile-tributario, la Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, sentenza n. 209 del 27 agosto 2024, pur riguardando l’imposta unica sulle scommesse e non il PREU, ha ricostruito il meccanismo come uno schema “trilaterale” in cui il concessionario agisce come soggetto delegato alla riscossione di somme già pubbliche, richiamando proprio Cass. SU 14697/2019 per gli apparecchi.
C’è contrasto?
Non c’è un contrasto giurisprudenziale vero e proprio, perché la questione concorsuale non risulta ancora decisa dalla Cassazione nei termini specifici del PREU. C’è però una tensione evidente tra due letture:
- lettura “concorsuale”: il debito della sala verso il concessionario è un credito pecuniario come gli altri; il concessionario si insinua, vota, viene pagato in percentuale; l’Erario, se agisce come coobbligato, è un creditore tributario soggetto all’art. 88 CCII;
- lettura “pubblicistica”: le somme raccolte e non riversate non sono un debito dell’impresa ma denaro altrui detenuto per ragione di servizio; non possono essere ridotte da un piano, così come non si può “falcidiare” la restituzione di un bene di proprietà di terzi.
L’assunzione prudenziale, alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite, è che le somme PREU già incassate e non riversate difficilmente potranno essere trattate come un debito liberamente falcidiabile: un piano che le riduca senza una motivazione giuridica solida rischia di non superare il vaglio del commissario e del tribunale, e comunque non tocca il profilo penale.
Cosa significa per te
Se la tua sala ha un arretrato, la prima operazione non è scrivere la proposta, ma separare le componenti del debito: PREU in senso stretto; quota del concessionario (il suo compenso); canone di concessione; eventuali penali contrattuali; interessi. Solo alcune di queste voci sono, con ragionevole sicurezza, crediti ordinari ristrutturabili; il PREU va trattato a parte, preferibilmente con un pagamento integrale (anche dilazionato nei limiti consentiti) o con una soluzione concordata con ADM.
La tabella seguente propone una classificazione orientativa delle voci che normalmente compongono il “debito verso il concessionario”, con il trattamento più prudente alla luce della giurisprudenza esaminata.
| Voce | Natura prevalente | Trattamento prudenziale nel piano |
|---|---|---|
| PREU sulle giocate già incassate | Somme pubbliche (Cass. SU pen. 6087/2021) | Pagamento integrale, eventualmente dilazionato |
| Canone di concessione / quota erariale accessoria | Pretesa di natura pubblicistica | Pagamento integrale o transazione con ADM |
| Sanzioni e interessi su PREU tardivo | Accessori del tributo | Terreno possibile della transazione fiscale |
| Compenso del concessionario | Credito contrattuale | Classe dei chirografari o dei fornitori strategici |
| Penali contrattuali | Credito contrattuale, spesso contestabile | Verifica della clausola, eventuale contestazione |
| Interessi moratori contrattuali | Credito contrattuale | Trattamento come gli altri chirografari |
La classificazione va sempre verificata sul singolo contratto e sui rendiconti, perché i concessionari usano schemi di fatturazione diversi e non sempre la voce “PREU” è separata in modo chiaro dalle altre.
In altre parole, il concordato può essere lo strumento per salvare l’azienda pagando integralmente il PREU con le risorse liberate dalla ristrutturazione degli altri debiti, più che lo strumento per ridurre il PREU stesso. È un cambio di prospettiva che, nella pratica, determina se il piano è fattibile o no.
Seconda questione aperta: chi è il creditore del PREU nel concordato della sala?
La questione
Il gestore della sala riceve due tipi di pretese: le richieste del concessionario, che emette fatture o rendiconti periodici sulla base delle letture degli apparecchi, e, a volte, gli atti di ADM, che contesta il mancato versamento anche ai coobbligati. Il dubbio è: nel concordato, a chi devo destinare la proposta? Al concessionario come creditore privato, all’Erario con la transazione fiscale, o a entrambi?
Cosa hanno deciso i giudici
La giurisprudenza civile sulla qualifica del concessionario fornisce la prima risposta. Le Sezioni Unite n. 14697/2019 e n. 760/2022 hanno chiarito che il concessionario non è un creditore “qualsiasi” del gestore: è un agente contabile che deve, a sua volta, riversare allo Stato. Il credito che vanta verso il gestore per il PREU è dunque, nella sostanza, il veicolo attraverso cui transita una pretesa erariale.
La Sesta Sezione penale, nella sentenza n. 12436/2025, ha fornito un chiarimento indiretto ma rilevante: ha escluso che il concessionario sia la persona offesa del peculato commesso dal gestore, perché il denaro sottratto è dell’amministrazione. Il concessionario può subire un danno patrimoniale (e chiederne il risarcimento), ma non è il titolare del bene giuridico protetto. Per questo la Corte ha annullato le statuizioni civili limitatamente al danno morale riconosciuto al concessionario.
La Corte dei conti, con la sentenza n. 209/2024, ha richiamato anche la giurisprudenza tributaria secondo cui i prelievi sul gioco hanno una fisionomia propria: le Sezioni Unite n. 9672 del 23 aprile 2009 hanno escluso l’assimilazione dell’imposta unica alle imposte sui redditi e la Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 27260 del 25 settembre 2023 ne ha escluso l’assimilazione all’IVA. Il quadro europeo, ricordato nella stessa pronuncia, è coerente: la Corte di giustizia UE, 24 ottobre 2013, causa C-440/12, ha confermato che le operazioni di gioco possono essere esenti da IVA e assoggettate a un’imposizione speciale nazionale.
C’è contrasto?
Qui il contrasto non è tra giudici, ma tra prassi. In alcune procedure il concessionario si insinua per l’intero debito, PREU compreso, come creditore chirografario o privilegiato; in altre l’amministrazione finanziaria agisce in via autonoma contro il coobbligato. Il rischio concreto è il doppio conteggio: la stessa somma figura due volte nel passivo, una volta come credito del concessionario e una volta come credito erariale.
La soluzione prudenziale è costruire il piano considerando un unico debito PREU, ma assicurandosi che entrambi i soggetti (concessionario e ADM) siano coinvolti e che la proposta chiarisca l’effetto liberatorio del pagamento verso l’uno anche nei confronti dell’altro. Se la componente erariale è trattata come tributo, la strada è la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, con la domanda presentata all’ufficio competente di ADM e non solo all’Agenzia delle entrate.
Cosa significa per te
Concretamente, nella fase di preparazione del piano bisogna:
- ricostruire, apparecchio per apparecchio e periodo per periodo, le somme raccolte e quelle riversate, incrociando i dati del concessionario con quelli contabili della sala;
- verificare se ADM ha già notificato atti ai coobbligati e in quale fase si trovano (termini di impugnazione, iscrizioni a ruolo);
- qualificare correttamente ogni voce: PREU, compenso del concessionario, canone, penali.
Proprio in questo snodo, dove contratto privato e tributo si sovrappongono, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: avvocati e commercialisti leggono insieme rendiconti del concessionario e atti di ADM per evitare che la stessa somma pesi due volte sul piano.
Un errore di qualificazione, in questa fase, si paga due volte: nella fattibilità del piano, che risulta sottostimata o sovrastimata, e nel voto, perché il concessionario e l’Erario esprimono pesi diversi nelle classi.
Terza questione aperta: il concordato mette al riparo dal penale e dalla Corte dei conti?
La questione
Molti imprenditori arrivano alla procedura con un’idea precisa: “se il tribunale ammette il concordato e i creditori votano, il problema è chiuso”. Sul PREU questa idea è pericolosa. La domanda giusta è: l’apertura del concordato, il piano omologato o il pagamento parziale incidono sul rischio di peculato e sulla responsabilità contabile?
Cosa hanno deciso i giudici
Le Sezioni Unite penali n. 6087/2021 hanno qualificato come peculato l’appropriazione dei proventi del gioco da parte di gestori ed esercenti. Il peculato è un reato che si consuma con l’appropriazione: il successivo pagamento, anche integrale, non elimina il reato già commesso, anche se può incidere sulla valutazione della pena e sulle statuizioni civili.
La Sesta Sezione, con la sentenza n. 12436/2025, ha aggiunto due tasselli. Il primo: l’errore del gestore sulla propria qualifica di incaricato di pubblico servizio è un errore sulla legge penale, che non esclude la responsabilità. Il secondo: la nuova figura dell’indebita destinazione di denaro (art. 314-bis c.p.) non si applica quando la condotta integra già un’appropriazione punibile come peculato. Nel caso esaminato, la Corte ha respinto anche la richiesta di applicare la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, dichiarando inammissibile il ricorso nel merito.
Sul versante contabile, la Corte dei conti, Sez. II d’appello, n. 209/2024 ha riformato una sentenza che aveva negato la giurisdizione e ha rimesso il giudizio al primo giudice per l’esame del merito, in una vicenda in cui il danno contestato agli amministratori del concessionario per omesso riversamento dell’imposta unica superava 1,9 milioni di euro, con quote ripartite tra i singoli amministratori. Il dato significativo, per il nostro tema, è che la responsabilità contabile è stata contestata agli amministratori personalmente, non solo alla società.
C’è contrasto?
Sulla separazione tra concordato e responsabilità penale non c’è contrasto: il Codice della crisi non contiene una causa di non punibilità per il peculato. Più aperta è la questione della giurisdizione contabile verso gestori ed esercenti (e non solo verso il concessionario): le pronunce reperite riguardano il concessionario, mentre l’estensione ai soggetti a valle, pur coerente con il criterio funzionale delle Sezioni Unite del 2020, non risulta affermata in termini generali nelle decisioni esaminate.
L’assunzione prudenziale è considerare il concordato come uno strumento che può risolvere il debito, ma non le responsabilità personali dell’imprenditore e degli amministratori per le somme PREU trattenute.
Cosa significa per te
La pianificazione deve procedere su due binari paralleli:
- sul binario concorsuale, un piano che garantisca il pagamento del PREU nel modo più completo possibile;
- sul binario personale, una valutazione con il difensore penale dei rischi già maturati e delle condotte riparatorie utili.
Il principio, calato nella pratica, significa che pagare il PREU arretrato il prima possibile, anche dentro il concordato, non è solo una scelta economica: è la condotta che riduce maggiormente il rischio personale. E significa anche che nessun piano dovrebbe prevedere il proseguimento dell’attività con l’uso, anche temporaneo, delle somme PREU incassate dopo l’apertura della procedura.
Il rapporto con il concessionario durante la procedura
C’è un ultimo profilo, spesso trascurato, che lega questa questione alla precedente: la sopravvivenza del contratto con il concessionario. Senza quel contratto la sala non può raccogliere gioco e la continuità aziendale, presupposto del concordato in continuità, viene meno. Il Codice della crisi contiene regole generali sui contratti pendenti (art. 97 CCII) e, per il concordato in continuità, una disciplina che limita la possibilità per i creditori di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII).
Queste regole, però, sono state pensate per i rapporti commerciali ordinari. Il contratto con il concessionario si innesta in una concessione pubblica e in un sistema di controlli (iscrizione dei soggetti della filiera negli elenchi tenuti da ADM, collegamento telematico degli apparecchi) che obbedisce a logiche proprie. Non risultano, tra le pronunce reperite, decisioni che chiariscano fino a che punto l’art. 94-bis CCII possa impedire al concessionario di sospendere il rapporto con una sala che ha trattenuto il PREU.
La lettura prudenziale è che il concessionario, in quanto agente contabile che deve rispondere del PREU (Cass. SU 14697/2019 e 760/2022), avrà argomenti forti per non proseguire il rapporto con chi non riversa le somme correnti. Per questo la regolarità del PREU dopo il deposito della domanda non è solo un obbligo: è la condizione pratica perché il piano di continuità resti in piedi. Nella fase delle trattative, conviene quindi negoziare con il concessionario un accordo scritto su modalità e tempi dei riversamenti correnti, da allegare alla documentazione della procedura.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. pen., Sez. VI, n. 12436/2025
Il contesto
La decisione più recente reperita sul tema è la sentenza della Sesta Sezione penale n. 12436, deliberata all’udienza del 6 novembre 2024 e depositata il 31 marzo 2025 (in alcuni commenti è indicata come “12436/2024”, con riferimento all’anno di udienza: il dato di riferimento è il deposito del 2025). La vicenda riguardava un gestore di apparecchi da gioco condannato per peculato per essersi appropriato dei proventi delle macchine, compresa la quota destinata al PREU. Il concessionario si era costituito parte civile e aveva ottenuto, nei gradi di merito, anche il risarcimento del danno morale.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte ha seguito tre passaggi.
Primo: di chi è il denaro. Il PREU appartiene alla pubblica amministrazione dal momento in cui viene riscosso. Il concessionario ha l’obbligo di versarlo, ma non ne è il proprietario. Questo è il cuore del principio, ed è coerente con le Sezioni Unite del 2021.
Secondo: chi è la vittima. Se il denaro è dell’amministrazione, la persona offesa dal peculato è l’amministrazione. Il concessionario può aver subito un danno patrimoniale (per esempio perché ha dovuto anticipare il versamento o subire contestazioni), ma non è la persona offesa: non gli spetta, quindi, il danno morale da reato. Su questo punto la Corte ha annullato senza rinvio le statuizioni civili. Ha anche precisato che la domanda risarcitoria va qualificata in base al titolo e ai fatti posti a suo fondamento, non al nome che la parte le attribuisce.
Terzo: quale reato. La difesa aveva invocato la nuova fattispecie dell’art. 314-bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili), introdotta nel 2024 e punita meno severamente. La Corte ha escluso che possa applicarsi alle condotte che integrano già un’appropriazione: chi trattiene il PREU per sé non “destina diversamente” il denaro, se ne appropria.
Cosa cambia rispetto a prima
La sentenza non rovescia l’orientamento delle Sezioni Unite, ma lo rende più netto in tre direzioni, tutte rilevanti per chi valuta un concordato:
| Prima della sentenza | Dopo la sentenza |
|---|---|
| Incertezza sull’impatto dell’art. 314-bis c.p. sulle condotte dei gestori | L’appropriazione del PREU resta peculato pieno |
| Il concessionario si presentava come vittima diretta | Il concessionario è danneggiato patrimoniale, non persona offesa |
| Lettura della proprietà delle somme ricavata soprattutto dalle Sezioni Unite | Proprietà pubblica “fin dalla riscossione” ribadita in modo esplicito |
Per la sala in crisi, la conseguenza pratica più importante è la seconda riga: se il concessionario non è il titolare del bene protetto, diventa ancora più difficile sostenere che un accordo concorsuale con il solo concessionario possa “chiudere” la questione del PREU. L’interlocutore sostanziale resta l’amministrazione finanziaria.
I principi applicati ai casi reali: quattro simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali incidono sui numeri di un piano. Non sono casi reali e le cifre sono indicative.
Simulazione 1 — Sala esercente e gestore con arretrato misto
Ipotesi. Una S.r.l. gestisce una sala con 14 AWP di proprietà. Debiti complessivi: 418.700 €, di cui 63.840 € verso il concessionario (rendiconti non pagati da febbraio a giugno), 151.200 € verso banche, 97.300 € verso fornitori e locatore, 106.360 € di debiti tributari ordinari (IVA, IRES, ritenute) verso l’Agenzia delle entrate.
Analisi. Il debito verso il concessionario va scomposto: dai rendiconti risulta che 52.910 € sono PREU e 10.930 € sono compenso del concessionario e altre voci contrattuali. Alla luce di Cass. SU pen. 6087/2021 e Cass. pen. 12436/2025, i 52.910 € sono somme pubbliche trattenute.
Sviluppo. Un piano “ingenuo” proporrebbe il 25% a tutti i chirografari, PREU compreso (13.227 €). Un piano prudente prevede invece: pagamento integrale dei 52.910 € di PREU in 18 mesi con i flussi della continuità; trattamento del compenso del concessionario (10.930 €) insieme agli altri chirografari; transazione fiscale ex art. 88 CCII per i 106.360 € di tributi ordinari, con la proposta presentata agli uffici competenti.
Esito. Il fabbisogno del piano aumenta di 39.683 € rispetto alla versione “ingenua”, ma il piano diventa difendibile davanti al commissario giudiziale e riduce il rischio penale degli amministratori. Se i flussi non bastano, il problema non si risolve riducendo il PREU, ma riducendo altri costi o cercando finanza esterna.
Simulazione 2 — Esercente puro e richiesta di ADM come coobbligato
Ipotesi. Un esercente ospita 8 apparecchi di un gestore terzo. Il gestore, a sua volta in difficoltà, non ha riversato 27.460 € di PREU al concessionario. ADM notifica all’esercente un atto in cui gli contesta la responsabilità solidale per una parte del periodo, per 18.115 €.
Analisi. La posizione dell’esercente dipende da fatti precisi: ha consegnato l’incasso al gestore alle scadenze previste? Ci sono ricevute, verbali di prelievo, letture dei contatori sottoscritte? La responsabilità solidale ha natura tributaria, e l’atto va valutato anche sul piano dei termini di impugnazione davanti al giudice tributario.
Sviluppo. Se l’esercente ha i documenti che provano la consegna regolare delle somme al gestore, la linea difensiva è contestare la pretesa nel merito. Se invece ha trattenuto parte dell’incasso, il debito va inserito nel piano di crisi come debito tributario, con la transazione fiscale verso ADM, ma con l’assunzione prudenziale già vista: proposta di pagamento integrale o quasi, eventualmente dilazionato.
Esito. L’esercente che si limita a “mettere nel concordato” i 18.115 € senza aver prima verificato la documentazione rischia di riconoscere un debito che forse non doveva; quello che li ignora rischia l’iscrizione a ruolo e azioni esecutive durante la procedura.
Simulazione 3 — Doppio conteggio nel passivo
Ipotesi. Una sala VLT presenta domanda di concordato preventivo in continuità. Il concessionario dichiara un credito di 84.270 €, di cui 71.560 € a titolo di PREU. ADM, informata della procedura, comunica un credito di 71.560 € per PREU verso la stessa sala come coobbligata.
Analisi. Nel passivo risultano 155.830 € legati alla stessa raccolta, ma il debito reale non supera 84.270 €. Alla luce del principio di Cass. pen. 12436/2025 (il PREU è dell’amministrazione, il concessionario non ne è titolare), l’interlocutore sostanziale per i 71.560 € è ADM.
Sviluppo. Il piano deve prevedere un meccanismo di imputazione: i pagamenti destinati al PREU, eseguiti al concessionario o direttamente secondo le modalità concordate, estinguono per lo stesso importo anche la pretesa erariale. Il commissario dovrà riconoscere una sola volta i 71.560 € ai fini del calcolo delle maggioranze.
Esito. Senza questa ricostruzione, la percentuale offerta agli altri creditori risulterebbe artificialmente bassa e il voto falsato. Con la corretta imputazione, il fabbisogno si riduce di 71.560 € e il piano torna in equilibrio.
Simulazione 4 — Continuità aziendale e PREU maturato dopo la domanda
Ipotesi. Una sala con 11 AWP deposita la domanda di accesso al concordato il 9 settembre. Nei tre mesi successivi gli apparecchi continuano a funzionare e generano PREU per 14.385 € al mese. Il gestore propone di “trattenere temporaneamente” una parte di queste somme per pagare gli stipendi di settembre e ottobre (9.720 € in totale), promettendo di regolarizzare a dicembre.
Analisi. Il PREU che matura dopo il deposito della domanda non è un debito anteriore da ristrutturare: è un’obbligazione corrente della gestione. Alla luce di Cass. SU pen. 6087/2021, la sua trattenuta integrerebbe la stessa condotta già qualificata come peculato, con l’aggravante, sul piano della procedura, di compromettere la fiducia del commissario e dei creditori.
Sviluppo. Il piano corretto prevede che il PREU corrente sia riversato puntualmente alle scadenze contrattuali, e che il fabbisogno per gli stipendi sia coperto da altre fonti: riduzione dei costi, finanza ponte, eventuale ricorso a finanziamenti autorizzati dal tribunale con il rango previsto dal Codice della crisi.
Esito. Trattenere 9.720 € di PREU corrente può costare la revoca della procedura per atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o comunque per mancanza di fattibilità, oltre al rischio penale personale. Il riversamento regolare, invece, dimostra che la continuità aziendale è sostenibile, che è esattamente ciò che il tribunale deve verificare.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’articolo. Serve come strumento di consultazione rapida: per ciascuna decisione trovi la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per la sala che valuta il concordato. Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate; prima di citarli in un atto è sempre opportuno verificarli sul testo integrale.
Leggendo le righe in sequenza si vede bene l’architettura: le Sezioni Unite penali fissano la natura pubblica delle somme; le Sezioni Unite civili radicano la giurisdizione contabile e la qualifica di agente contabile; la Sesta Sezione e la Corte dei conti rendono il quadro più netto negli anni recenti; le pronunce tributarie e quella europea spiegano perché i prelievi sul gioco non sono assimilabili né alle imposte sui redditi né all’IVA.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. pen., Sez. Un., 24.9.2020 (dep. 16.2.2021), n. 6087 | Trattenimento proventi gioco e PREU da parte del gestore | Gestore ed esercente che si appropriano dei proventi, anche quota PREU, commettono peculato | Il PREU trattenuto non è un debito “qualsiasi” |
| Cass. pen., Sez. VI, ud. 6.11.2024 (dep. 31.3.2025), n. 12436 | Peculato del gestore, danno morale al concessionario, art. 314-bis | PREU pubblico dalla riscossione; concessionario non persona offesa; 314-bis non applicabile | L’interlocutore sostanziale è l’amministrazione |
| Cass. civ., Sez. Un., n. 14697/2019 | Giurisdizione sul concessionario di rete PREU | Giurisdizione della Corte dei conti: somme pubbliche, controllo telematico, agente contabile | Il PREU ha un binario contabile fuori dal concordato |
| Cass. civ., Sez. Un., n. 760/2022 | Qualifica del concessionario | Il concessionario è agente contabile come un incaricato della riscossione | Spiega la rigidità del concessionario verso la sala |
| Cass. civ., Sez. Un., n. 7561/2020 | Criteri dell’agente contabile | Rileva la natura pubblica del denaro, non il titolo del rapporto | Il contratto privato non esclude le regole pubbliche |
| Cass. civ., Sez. Un., n. 10579/2020 | Criteri dell’agente contabile | Conferma del criterio funzionale | Stessa ricaduta |
| Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14234/2020 | Criteri dell’agente contabile | Conferma del criterio funzionale | Stessa ricaduta |
| Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22810/2020 | Criteri dell’agente contabile | Conferma del criterio funzionale | Stessa ricaduta |
| Corte dei conti, Sez. II app., 27.8.2024, n. 209 | Omesso riversamento imposta unica scommesse | Giurisdizione contabile anche sull’imposta unica; schema trilaterale | Responsabilità contestata agli amministratori personalmente |
| Cass. civ., Sez. Un., 23.4.2009, n. 9672 | Natura dell’imposta unica | Non assimilabile alle imposte sui redditi | I prelievi sul gioco hanno regole proprie |
| Cass. civ., Sez. V, ord. 25.9.2023, n. 27260 | Natura dell’imposta unica | Non assimilabile all’IVA | Non si applicano per analogia le regole IVA |
| CGUE, 24.10.2013, C-440/12 | IVA e gioco | Gioco esente IVA e soggetto a imposizione speciale nazionale | Legittima il sistema dei prelievi dedicati |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
Da tutta la giurisprudenza esaminata si ricavano alcune regole pratiche, valide per qualunque sala giochi che si avvicini a una procedura di crisi:
- Il PREU incassato è denaro pubblico dal momento della giocata: non è un margine dell’impresa da usare per la liquidità corrente (Cass. SU pen. 6087/2021; Cass. pen. 12436/2025).
- Trattenere il PREU espone gestore ed esercente al rischio di peculato, e l’errore sulla propria qualifica non è una scusa valida (Cass. pen. 12436/2025).
- La nuova indebita destinazione dell’art. 314-bis c.p. non attenua la posizione di chi trattiene il PREU, perché l’appropriazione resta peculato.
- Il concessionario è un agente contabile e risponde davanti alla Corte dei conti: la sua rigidità contrattuale ha una ragione giuridica, non solo commerciale (Cass. SU 14697/2019 e 760/2022).
- Il titolo del rapporto non decide la natura del denaro: un contratto privato con il concessionario non trasforma il PREU in un credito privato (Cass. SU 2020).
- Nel concordato il PREU va isolato dalle altre voci del debito verso il concessionario: compenso, canone e penali sono questioni diverse.
- Il trattamento prudenziale del PREU è il pagamento integrale, anche dilazionato, con le risorse liberate dalla ristrutturazione degli altri debiti.
- Se la pretesa è erariale, la strada è la transazione fiscale ex art. 88 CCII rivolta anche ad ADM, con attenzione alle regole sul cram down modificate dal correttivo del 2024.
- Il passivo va depurato dal doppio conteggio tra credito del concessionario e credito di ADM verso il coobbligato.
- Il concordato agisce sui debiti, non sulle responsabilità personali: penale e contabile restano binari separati, da gestire in parallelo (Corte conti, Sez. II app., 209/2024).
- Il piano su più anni deve considerare il riordino del gioco fisico: la durata del rapporto con il concessionario non è un dato scontato.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso inserire il debito PREU nel concordato preventivo?
Puoi inserirlo nel piano, e anzi devi farlo, perché il piano deve rappresentare tutti i debiti. Il punto è come trattarlo. Alla luce delle Sezioni Unite penali n. 6087/2021 e della Sesta Sezione n. 12436/2025, le somme PREU trattenute sono di pertinenza pubblica: proporne una riduzione drastica è una scelta ad alto rischio, mentre una proposta di pagamento integrale dilazionato è molto più difendibile.
Se il concessionario vota a favore del concordato, il problema PREU è risolto?
Non necessariamente. La sentenza n. 12436/2025 ha chiarito che il concessionario non è il titolare delle somme PREU, che appartengono all’amministrazione. Il suo voto incide sulla procedura, ma non cancella la pretesa erariale verso i coobbligati né, soprattutto, il profilo penale. Coinvolgere ADM è indispensabile.
La transazione fiscale vale anche per il PREU?
L’art. 88 CCII riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e ADM è un’agenzia fiscale: in astratto, sì. In concreto, la natura pubblica delle somme già incassate (Cass. SU 14697/2019; Cass. SU pen. 6087/2021) suggerisce cautela: la transazione è lo strumento per gestire la componente erariale, ma difficilmente per ridurre in modo significativo il PREU già raccolto. Più spazio può esserci su sanzioni e interessi, da valutare caso per caso.
Pagare tutto dentro il concordato mi mette al riparo dal penale?
No. Il peculato si consuma con l’appropriazione, e il Codice della crisi non prevede cause di non punibilità per questo reato. Pagare integralmente e presto è però la condotta più utile a ridurre le conseguenze, anche in termini di statuizioni civili e di valutazione complessiva della vicenda. Va valutato con il difensore penale.
Sono solo l’esercente: rischio anch’io?
Le Sezioni Unite n. 6087/2021 hanno indicato espressamente anche l’esercente tra i soggetti che partecipano al servizio pubblico e che possono rispondere di peculato. Sul piano tributario la responsabilità solidale può riguardarti per legge. Tutto dipende da come hai gestito e documentato la consegna degli incassi: ricevute, verbali, letture dei contatori sono la tua prima difesa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo questi orientamenti al fascicolo della tua sala, con un metodo che parte dai documenti e arriva alla proposta. Ecco gli strumenti concreti:
- Ricostruiamo il debito PREU apparecchio per apparecchio, incrociando letture dei contatori, rendiconti del concessionario e scritture contabili, per isolare il PREU dal compenso del concessionario, dal canone e dalle penali.
- Verifichiamo gli atti di ADM notificati ai coobbligati, controllando termini, motivazione e periodi contestati, e impugniamo davanti al giudice tributario le pretese che risultano infondate o eccessive.
- Esaminiamo il contratto con il concessionario o con il gestore, individuando le clausole su riversamento, penali, recesso e risoluzione e valutando come incidono sulla continuità durante la procedura.
- Scegliamo lo strumento di regolazione della crisi più adatto, confrontando concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata e, per le imprese sotto soglia, gli strumenti per il sovraindebitamento.
- Costruiamo il piano con lo staff di commercialisti, verificando che i flussi della continuità consentano il pagamento integrale o quasi integrale del PREU nei tempi proposti.
- Prepariamo la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, indirizzandola agli uffici competenti di ADM e dell’Agenzia delle entrate e motivando il trattamento di ciascuna voce.
- Eliminiamo il doppio conteggio nel passivo, proponendo meccanismi di imputazione dei pagamenti che estinguano contestualmente la pretesa del concessionario e quella erariale.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive, per evitare azioni esecutive sui conti e sui beni aziendali mentre il piano viene esaminato.
- Coordiniamo la strategia con il difensore penale, perché le scelte sul pagamento del PREU tengano conto del rischio di peculato già maturato.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dall’impugnazione degli atti fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, dove il PREU è un tributo e la sua sorte dipende da come viene qualificato nel piano, la competenza più rilevante è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: le stesse persone che contestano un atto di ADM sono quelle che costruiscono la transazione fiscale. Il PREU si gioca però anche sugli orientamenti visti sopra, che si difendono nei gradi successivi: l’abilitazione di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva, con lo stesso avvocato, dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di strategia.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili concorsuali, tributari e processuali, i secondi su piano, attestazione e flussi di cassa. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare ogni documento, a verificare ogni pretesa e a costruire la strategia più solida possibile per la tua situazione.
Chiusura
Il debito PREU di una sala giochi non è un debito come gli altri, e la giurisprudenza lo ha detto con chiarezza: denaro pubblico dalla giocata, rischio penale per chi lo trattiene, giurisdizione contabile sul concessionario. Il concordato preventivo resta uno strumento utile, ma va usato con un obiettivo preciso: liberare risorse ristrutturando gli altri debiti per pagare il PREU, non illudersi di ridurlo come una fattura di un fornitore.
È per questo che lo Studio Monardo affronta il tema unendo due competenze certificate: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario e bancario, che permette di qualificare correttamente il PREU e di costruire la transazione fiscale con ADM, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che orienta la scelta e la costruzione dello strumento di regolazione della crisi. Il tutto con la continuità garantita da un avvocato cassazionista.
📩 Non lasciare che l’arretrato con il concessionario si trasformi in un problema personale: i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina, contattaci oggi e analizzeremo insieme la tua posizione.
