Chi È L’esperto Della Composizione Negoziata E Come Viene Nominato?

Chi apre una composizione negoziata della crisi d’impresa si trova davanti, fin dal primo giorno, una figura che non ha mai incontrato prima: l’esperto. Non è un curatore, non è un commissario giudiziale, non è il consulente dell’impresa e neppure un rappresentante dei creditori. La legge lo descrive in poche righe, ma la sua vera fisionomia si è formata nelle aule dei tribunali, provvedimento dopo provvedimento: quanto pesa il suo parere sulle misure protettive, che cosa succede se è stato nominato in modo irregolare, se il giudice può decidere senza sentirlo, quando la sua relazione finale apre o chiude strade successive. È per questo che, su questo tema, conta più conoscere come i giudici hanno letto le norme che memorizzare il testo degli articoli.

In questa analisi troverai una promessa precisa: le decisioni che devi conoscere sull’esperto, tradotte una per una in conseguenze pratiche per l’imprenditore, per i soci e per i creditori. Partiremo dalla base normativa del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), aggiornata al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026; poi entreremo nell’orientamento dei tribunali e nelle questioni ancora aperte.

C’è una ragione precisa per cui lo Studio Monardo tratta questa materia dall’interno e non per sentito dire. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, iscritto nell’elenco tenuto presso la Camera di commercio: conosce quindi il procedimento di nomina, i doveri di indipendenza e la piattaforma telematica dal punto di vista di chi l’incarico lo riceve e lo svolge. Questa qualifica, unita al coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti, consente di spiegare all’imprenditore che cosa l’esperto si aspetta di trovare nel fascicolo e come prepararsi al primo incontro.

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Il quadro normativo in breve: dove nasce la figura dell’esperto

La composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021) e poi trasferita nel Codice della crisi, agli articoli 12 e seguenti. Per comprendere la giurisprudenza basta fissare cinque punti.

Primo: l’elenco. L’art. 13, comma 3, CCII prevede un elenco di esperti tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Vi possono essere iscritti, ai sensi dei commi 3-5:

Categoria Requisito di anzianità Requisito di esperienza
Avvocati e commercialisti (dottori ed esperti contabili) Iscrizione all’albo da almeno 5 anni Esperienza documentata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa
Consulenti del lavoro Iscrizione all’albo da almeno 5 anni Almeno 3 accordi di ristrutturazione o concordati omologati, o comunque interventi documentati in procedure di risanamento
Soggetti non iscritti ad albi professionali — Funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo
Tutti — Formazione specifica secondo il decreto ministeriale previsto dall’art. 13

Secondo: la commissione che nomina. I commi 6 e 8 dell’art. 13 affidano la nomina a una commissione di tre membri, che resta in carica due anni e opera senza compenso: un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione; un membro designato dal presidente della Camera di commercio; un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione.

Terzo: i tempi. Il comma 7 scandisce una sequenza serrata: il segretario generale della Camera di commercio trasmette l’istanza alla commissione entro due giorni lavorativi dalla ricezione; la commissione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi, scegliendolo anche fuori dalla regione, tenendo conto di regola di non più di due incarichi contemporanei per ciascun esperto e potendo acquisire un parere non vincolante delle associazioni di categoria. Il comma 9 impone la pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula sul sito della Camera di commercio.

Quarto: l’indipendenza e i doveri. L’art. 16 CCII richiede all’esperto i requisiti dell’art. 2399 c.c. ed esclude chi, negli ultimi cinque anni, abbia prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore, ne sia stato componente degli organi di amministrazione o controllo o ne abbia posseduto partecipazioni; il divieto si estende ai professionisti associati. Dopo l’archiviazione, per due anni, l’esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore. Il comma 2 lo qualifica come terzo rispetto a tutte le parti, tenuto a professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza, e precisa che non è equiparato al professionista indipendente che attesta i piani. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto il comma 2-bis: nei pareri l’esperto deve illustrare l’attività già svolta e quella che intende svolgere per agevolare le trattative.

Quinto: l’aggiornamento 2026. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, ha aggiornato il modulo di domanda di iscrizione e la scheda sintetica del profilo dell’esperto, fissando al 15 luglio 2026 il termine per l’aggiornamento annuale dell’elenco.

Il resto della disciplina rilevante per i giudici è sparso nel Titolo II: l’art. 17 (accettazione dell’incarico, convocazione dell’imprenditore, durata, relazione finale), gli artt. 18 e 19 (misure protettive e loro conferma da parte del tribunale), l’art. 21 (gestione dell’impresa e atti di straordinaria amministrazione), l’art. 25-ter (compenso), l’art. 25-sexies (concordato semplificato, che presuppone la relazione finale). È su queste norme che si è formata la giurisprudenza commentata nelle prossime sezioni.

Dalla nomina alla relazione finale: i passaggi che i giudici danno per presupposti

Per leggere correttamente le pronunce dei tribunali conviene ricostruire, in sequenza, che cosa accade dopo la nomina, perché è su questi passaggi che i giudici misurano il lavoro dell’esperto.

L’accettazione. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, CCII, l’esperto, ricevuta la comunicazione della nomina, verifica la propria indipendenza, il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie e, entro due giorni lavorativi, comunica l’accettazione all’imprenditore inserendo la dichiarazione nella piattaforma telematica nazionale. Se ritiene di non poter accettare, ne dà comunicazione riservata a chi lo ha nominato, che provvede alla sostituzione. È il primo filtro sull’indipendenza, ed è affidato in prima battuta all’esperto stesso.

La convocazione e la prima valutazione. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche sulla base delle informazioni fornite dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove presenti. Se ritiene che tale prospettiva non sussista, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Questo passaggio spiega perché i tribunali, come vedremo, insistano tanto sulla documentazione iniziale: un esperto che non riceve dati attendibili non può che concludere per l’assenza di prospettive.

La conduzione delle trattative. L’esperto non tratta per conto dell’imprenditore, ma agevola le trattative con i creditori e con gli altri soggetti interessati. Può chiedere informazioni all’imprenditore e ai creditori, verificare la coerenza di quanto riceve e avvalersi, ai sensi dell’art. 16, comma 2, di esperti nei settori di competenza e di un revisore legale non legati all’impresa. Le banche e gli intermediari finanziari, per l’art. 16, comma 5, partecipano alle trattative in modo attivo e informato, e l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Tutte le parti, per il comma 6, devono collaborare lealmente e tempestivamente con l’imprenditore e con l’esperto e rispondere in modo motivato alle proposte.

I pareri in corso d’opera. Nel corso dell’incarico l’esperto è chiamato a esprimere pareri in occasioni diverse: sulla conferma, proroga o revoca delle misure protettive; sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti incoerenti con le trattative (art. 21 CCII); sulle autorizzazioni al finanziamento o al trasferimento d’azienda richieste al tribunale. Dal 2024, per effetto del comma 2-bis dell’art. 16, ogni parere deve dar conto dell’attività già compiuta e di quella programmata: un vero e proprio stato di avanzamento delle trattative.

La durata. L’incarico non è a tempo indeterminato. L’art. 17 CCII lo considera concluso se, decorso il termine di centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi; il termine è prorogabile, nei limiti previsti dalla norma, quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione si rende necessaria per i ricorsi dell’imprenditore al tribunale.

La relazione finale. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e, se sono state applicate misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse. Nella relazione finale l’esperto dà atto dell’esito delle trattative e, se l’esito è negativo, esprime valutazioni che condizionano gli sbocchi successivi: la dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili è presupposto per proporre il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII.

Riassumendo in una tabella i momenti chiave:

Fase Norma Termine Chi agisce
Trasmissione dell’istanza alla commissione Art. 13, c. 7 2 giorni lavorativi Segretario generale CCIAA
Nomina dell’esperto Art. 13, c. 7 5 giorni lavorativi Commissione di 3 membri
Accettazione o rinuncia Art. 17, c. 1 2 giorni lavorativi Esperto
Convocazione dell’imprenditore Art. 17 Senza indugio Esperto
Durata dell’incarico Art. 17 180 giorni, prorogabili nei casi previsti Esperto e parti
Relazione finale Art. 17 Alla conclusione dell’incarico Esperto
Pubblicità degli incarichi e dei curricula Art. 13, c. 9 Continuativa CCIAA

Ogni pronuncia commentata nelle pagine seguenti si colloca in uno di questi passaggi: sapere in quale fase ci si trova è il primo strumento per capire quale principio giurisprudenziale si applica al proprio caso.

Una precisazione di metodo. Una parte significativa dei provvedimenti che definiscono il ruolo dell’esperto è stata pronunciata tra la fine del 2021 e il 2023, quindi sotto il D.L. 118/2021 o nei primi mesi di vigenza del Titolo II del Codice. I principi che enunciano sono tuttora utilizzati dai tribunali perché le norme di riferimento sono state trasfuse nel Codice con contenuto sostanzialmente analogo; dove il correttivo del 2024 ha inciso, lo segnaleremo.

L’orientamento consolidato: l’esperto come garante della serietà delle trattative

Il filo che unisce i provvedimenti più citati è uno solo. L’esperto non decide nulla al posto del giudice né al posto dell’imprenditore, ma è l’occhio indipendente su cui il tribunale fa affidamento per capire se le trattative sono serie. Vediamo come questo principio si è formato.

Trib. Firenze, 29 dicembre 2021: il parere “di partenza” ha un contenuto limitato

La vicenda. Un’impresa chiedeva la conferma delle misure protettive pochi giorni dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, quando le trattative erano appena cominciate. Si poneva il problema di che cosa l’esperto potesse realisticamente dire al giudice in quella fase.

Il principio. Il tribunale ha chiarito che, nella fase iniziale, il parere dell’esperto può limitarsi a verificare l’affidabilità e la correttezza della situazione contabile, la completezza del quadro informativo e l’adeguatezza degli assetti amministrativi, senza dover già esprimere una prognosi definitiva sul risanamento.

La traduzione pratica. In altre parole, se sei l’imprenditore che ha appena depositato l’istanza, non devi aspettarti che l’esperto “certifichi” il tuo piano entro l’udienza di conferma. Devi però mettergli a disposizione numeri ordinati e verificabili: è su quelli che si gioca il primo parere.

Trib. Milano, 17 gennaio 2022: documenti, autocertificazione e contraddittorio

La vicenda. Anche qui si discuteva della conferma delle misure. Il tribunale si è soffermato su ciò che l’imprenditore deve trasmettere all’esperto e sul modo in cui il parere entra nel procedimento.

Il principio. Il giudice milanese ha ritenuto che l’imprenditore debba fornire all’esperto una situazione contabile aggiornata e un’autocertificazione sulle concrete prospettive di risanamento, e che il parere dell’esperto vada acquisito sentendolo in contraddittorio con i creditori effettivamente incisi dalle misure.

La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che il rapporto con l’esperto non è un colloquio informale: è una fase istruttoria vera e propria, i cui esiti vengono discussi davanti al giudice e ai creditori interessati. Ogni documento consegnato all’esperto va preparato pensando che potrà essere vagliato in udienza.

Trib. Avellino, 27 gennaio 2022: il giudice può chiedere all’esperto una relazione mirata

La vicenda. Nel fissare l’udienza per la conferma delle misure, il tribunale si è chiesto se potesse ottenere dall’esperto un apporto più strutturato di un semplice parere orale.

Il principio. È stato affermato che il giudice, già nel decreto di fissazione dell’udienza, può chiedere all’esperto una relazione sui requisiti di accesso, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di risanamento.

La traduzione pratica. Per l’impresa questo significa che i tempi tra la nomina e l’udienza sono, di fatto, i tempi entro cui l’esperto deve farsi un’idea fondata. Più rapidamente l’imprenditore risponde alle sue richieste, più solida sarà la relazione su cui il giudice deciderà.

Trib. Bologna, 30 novembre 2022: vigilanza e segnalazione

La vicenda. Durante le trattative il debitore aveva compiuto o progettato atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Si trattava di capire quale fosse, in quel frangente, la posizione dell’esperto.

Il principio. Il tribunale ha ricondotto all’esperto un dovere di vigilanza e di segnalazione rispetto agli atti di straordinaria amministrazione del debitore, coerente con l’attuale art. 21 CCII, che gli consente di manifestare per iscritto il proprio dissenso e, nei casi più gravi, di procedere all’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese.

La traduzione pratica. L’esperto non è il “consulente di fiducia” dell’imprenditore: se l’impresa vende un immobile, concede garanzie o effettua pagamenti incoerenti con le trattative, l’esperto può e deve segnalarlo. Prima di qualsiasi operazione straordinaria conviene sempre informarlo per iscritto.

L’orientamento si è consolidato nel senso che l’esperto è l’interlocutore tecnico del giudice e dei creditori, non dell’imprenditore soltanto: riceve informazioni, le verifica, ne riferisce. È proprio questa funzione di garanzia che spiega la severità delle regole sull’indipendenza e la delicatezza del procedimento di nomina, di cui ci occupiamo ora.

Prima questione aperta: che cosa succede se la nomina dell’esperto è irregolare o se l’esperto deve essere sostituito?

La questione

L’imprenditore si chiede: se l’esperto è stato nominato da un soggetto diverso dalla commissione, o se emerge dopo la nomina un rapporto pregresso che ne compromette l’indipendenza, che fine fanno le trattative e le misure protettive già ottenute? E come si arriva alla sostituzione?

Cosa hanno deciso i giudici

Trib. Verona, 25 novembre 2022. Nella vicenda esaminata l’esperto era stato designato dal segretario generale della Camera di commercio anziché dalla commissione competente. Il tribunale ha ritenuto che la nomina proveniente da un soggetto diverso dalla commissione sia un vizio così radicale da consentire la revoca delle misure protettive senza ulteriori formalità. Il ragionamento, riformulato, è questo: le misure protettive trovano giustificazione nella presenza di un esperto terzo nominato secondo le regole; se manca questo presupposto, viene meno la base stessa della protezione.

Sul versante della sostituzione per difetto di indipendenza, invece, nel corso della ricerca svolta per questo approfondimento non sono emerse pronunce edite con estremi verificabili che abbiano deciso specificamente la revoca o la sostituzione di un esperto. La materia resta governata dalla legge: l’art. 17, comma 1, CCII impone all’esperto di verificare la propria indipendenza, le proprie competenze e la disponibilità di tempo prima di accettare, comunicando l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla nomina e inserendo la dichiarazione nella piattaforma; in caso contrario ne dà comunicazione riservata a chi lo ha nominato perché provveda alla sostituzione. Il dovere di indipendenza dell’art. 16 è permanente: non si esaurisce al momento dell’accettazione.

Se c’è contrasto

Non si registra un contrasto vero e proprio, ma un vuoto: la casistica giudiziaria sulla sostituzione è scarsa perché il problema viene di norma risolto “a monte”, in sede di accettazione, o in via amministrativa davanti alla commissione. L’assunzione prudenziale è che qualsiasi irregolarità nella nomina o nell’indipendenza dell’esperto possa essere fatta valere dai creditori per contestare le misure protettive, sulla scia del principio veronese.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore, verifica subito che il provvedimento di nomina provenga dalla commissione e controlla, prima del primo incontro, che l’esperto non abbia avuto rapporti con la società, con i soci di riferimento o con società collegate negli ultimi cinque anni. Se sei un creditore inciso dalle misure, la regolarità della nomina è il primo punto da esaminare. Un vizio nella nomina non è un dettaglio formale: può far cadere l’intero ombrello protettivo.

Seconda questione aperta: quanto pesa il parere dell’esperto sulle misure protettive e sulla loro proroga?

La questione

Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il tribunale le conferma, le modifica o le revoca, e ne può concedere la proroga nei limiti di durata complessiva fissati dall’art. 19 CCII. Il dubbio è: il giudice è vincolato al parere dell’esperto? Può decidere senza averlo acquisito?

Cosa hanno deciso i giudici

Trib. Bergamo, 30 marzo 2022 (in sede di reclamo). Il collegio ha affermato che il giudice deve verificare autonomamente la concreta possibilità di superamento della crisi, e che la facoltà di avvalersi di un proprio ausiliario non lo esonera da questa verifica. Il parere dell’esperto, quindi, è un elemento centrale ma non sostituisce la valutazione giudiziale.

Trib. Milano, 14 luglio 2022. Ai fini della proroga delle misure, il tribunale ha individuato nel parere favorevole dell’esperto uno dei requisiti necessari per concederla, in linea con l’art. 19, comma 5, CCII.

Trib. Piacenza, 5 gennaio 2024. In senso apparentemente diverso, il tribunale ha ritenuto che la mancata acquisizione del parere dell’esperto in sede di proroga non renda di per sé illegittimo il provvedimento, che va giudicato sulla base della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Trib. Avellino, 7 dicembre 2022. Per la proroga in un’ipotesi di continuità indiretta, il tribunale ha preteso che l’esperto avesse già avviato le procedure competitive e raccolto manifestazioni di interesse dotate di contenuto determinato, irrevocabilità e garanzie: la proroga non si guadagna con le intenzioni, ma con passi concreti documentati dall’esperto.

Trib. Bergamo, 22 gennaio 2023. Il tribunale ha negato tutela a un piano privo di interventi concreti e sostenibili, osservando che neppure l’accesso dell’esperto in azienda e l’audizione dell’imprenditore avevano consentito di comprenderne lo sviluppo.

Se c’è contrasto

Il contrasto riguarda il valore del parere in sede di proroga: Milano lo considera un requisito, Piacenza ne ridimensiona l’assenza come vizio formale. L’orientamento prevalente, e comunque l’assunzione prudenziale, è che senza un parere favorevole e motivato dell’esperto la proroga sia molto difficile da ottenere. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 16, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, rafforza questa lettura: imponendo all’esperto di illustrare nei pareri l’attività svolta e quella programmata, il legislatore ha reso il parere il principale veicolo di informazione del giudice sull’andamento delle trattative.

Cosa significa per te

Il principio, calato nella pratica, significa che il successo delle misure protettive si costruisce nel rapporto quotidiano con l’esperto. Se l’esperto non ha elementi per scrivere un parere favorevole, il giudice difficilmente ti concederà più tempo. Ed è qui che serve una regia legale che conosca entrambe le prospettive: come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore iscritto, il parere dell’esperto si prepara settimane prima dell’udienza, consegnando dati coerenti e un calendario di trattative documentabile.

Terza questione aperta: la relazione finale, l’archiviazione e il compenso dell’esperto

La questione

Quando le trattative finiscono, bene o male, l’esperto redige una relazione finale. L’imprenditore si chiede: che cosa vi scrive? Quali conseguenze ha? E come e da chi viene determinato il compenso dell’esperto, che resta a carico dell’impresa?

Cosa hanno deciso i giudici

Trib. Pistoia, 18 maggio 2022. Il tribunale ha confermato le misure nonostante il piano fosse ancora in corso di definizione, precisando che spetta all’esperto valutare l’evoluzione del piano e, se emergono criticità, chiedere l’archiviazione dell’istanza o la revoca o modifica delle misure. La norma allora richiamata era l’art. 5, comma 5, D.L. 118/2021, oggi trasfusa nell’art. 17 CCII.

Trib. Rieti, 2 aprile 2022. Nella stessa direzione, il tribunale ha riconosciuto che l’esperto, al pari dei creditori, monitora l’andamento della procedura e può sollecitare la revoca delle misure quando sopravvengono circostanze negative.

Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025). La pronuncia, pur resa in sede penale, è significativa per il peso attribuito al lavoro dell’esperto: il Tribunale del riesame aveva escluso il pericolo di dispersione del patrimonio societario valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi riferiti dall’esperto; la Suprema Corte ha giudicato quella motivazione congrua e ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Quanto l’esperto riferisce sull’andamento dell’impresa può dunque avere effetti anche fuori dalla procedura.

Sul compenso, la base è l’art. 25-ter CCII, che lo determina in percentuale sull’attivo dell’impresa secondo scaglioni, con minimi e massimi e con maggiorazioni e riduzioni legate all’esito e alla complessità dell’incarico; in mancanza di accordo tra le parti, il compenso viene liquidato dalla commissione dell’art. 13. Nelle ricerche svolte per questo articolo non sono emerse pronunce di legittimità o di merito con estremi verificabili sulla contestazione della liquidazione del compenso; la dottrina specializzata segnala che i rimedi contro il provvedimento di liquidazione sono incerti. Su questo punto, quindi, ci limitiamo al dato normativo.

Se c’è contrasto

Più che un contrasto c’è un’incertezza sui rimedi in materia di compenso e sull’impugnabilità della relazione finale, che la legge configura come atto dell’esperto e non come provvedimento giudiziale. L’assunzione prudenziale è trattare la relazione finale come un documento destinato a essere letto da un giudice, perché è la condizione per accedere al concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) e incide sulla credibilità di qualsiasi soluzione successiva.

Cosa significa per te

Se le trattative non riescono, la relazione finale stabilisce se le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e se l’imprenditore può ancora tentare il concordato semplificato. Il comportamento tenuto durante l’incarico finisce, nero su bianco, nella relazione finale: è lì che si decide il “dopo”. Sul compenso, chiedi subito all’esperto, in modo trasparente, come intende quantificarlo alla luce dell’art. 25-ter, così da inserirlo correttamente nel piano finanziario.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025

Il contesto

Un tribunale del riesame dell’Emilia aveva annullato un sequestro preventivo di oltre 13 milioni di euro disposto nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, indagati per reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000 e, per l’ente, per l’illecito amministrativo del D.Lgs. 231/2001. Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’ammissione alla composizione negoziata e l’andamento economico dell’impresa fossero irrilevanti rispetto al pericolo di dispersione dei beni.

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha chiarito che la motivazione del riesame non era né illogica né apparente. Il riesame aveva costruito il ragionamento su tre elementi: la società era stata ammessa alla composizione negoziata in funzione della continuità aziendale; il tribunale civile aveva confermato le misure protettive; l’esperto aveva riferito risultati economici positivi. Mettendo insieme questi fattori, era ragionevole concludere che il patrimonio non fosse esposto al rischio di dispersione, perché l’impresa operava sotto il controllo congiunto di un esperto indipendente e di un giudice. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Cosa cambia rispetto a prima

Fino a questa decisione, il dibattito sull’esperto riguardava quasi soltanto il processo civile: conferma delle misure, proroga, archiviazione. La pronuncia mostra che la presenza di un esperto terzo e il contenuto delle sue valutazioni possono essere considerati anche dal giudice penale per escludere il pericolo che giustifica un sequestro. Non è un principio automatico: la Cassazione ha valutato la tenuta logica di una motivazione, non ha affermato che la composizione negoziata impedisca sempre il sequestro. Ma il segnale è chiaro.

Le ricadute pratiche sono almeno tre. La prima: l’indipendenza dell’esperto non è solo un requisito formale, ma la fonte stessa della credibilità della procedura agli occhi di qualsiasi giudice; un esperto con rapporti pregressi con l’impresa toglierebbe valore anche a questo tipo di argomento. La seconda: le informazioni che l’imprenditore fornisce all’esperto devono essere accurate, perché possono essere riprese e valorizzate in contesti diversi da quello negoziale. La terza: per l’impresa che ha posizioni aperte con l’erario e un procedimento penale in corso, il coordinamento tra il difensore penale, il consulente della crisi e il rapporto con l’esperto diventa decisivo.

La Suprema Corte ha chiarito, in sostanza, che una composizione negoziata seria, monitorata dall’esperto e dal tribunale, è un fatto giuridicamente apprezzabile anche fuori dal tavolo delle trattative. Resta fermo che l’esperto non è un difensore dell’impresa: proprio perché terzo, le sue valutazioni hanno peso; e proprio perché terzo, possono essere anche sfavorevoli.

Un’ultima annotazione sul piano della legittimità civile. Sulle misure cautelari chieste in sostituzione di misure protettive scadute, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 3 dicembre 2024, aveva proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.; la Prima Presidente lo ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza. Ne deriva che, a oggi, su questo profilo non esiste un precedente di legittimità e restano decisive le prassi dei singoli tribunali.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sulla nomina e sul ruolo dell’esperto

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati. Non si riferiscono a casi reali: servono solo a mostrare come le regole e gli orientamenti giurisprudenziali si combinano nei tempi effettivi della procedura.

Simulazione 1 — I tempi della nomina e il primo parere

Ipotesi: una società di distribuzione alimentare con sede in Calabria, attivo di 3.870.000 €, debiti scaduti per 1.264.300 €, deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica lunedì 2 novembre 2026, chiedendo contestualmente l’applicazione delle misure protettive.

Sviluppo:
– il segretario generale della Camera di commercio del capoluogo di regione trasmette l’istanza alla commissione entro due giorni lavorativi, quindi entro mercoledì 4 novembre;
– la commissione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, quindi entro mercoledì 11 novembre; può sceglierlo anche fuori regione e, di norma, tra soggetti che non abbiano più di due incarichi in corso;
– l’esperto verifica la propria indipendenza ex art. 16 e accetta entro due giorni lavorativi, quindi entro venerdì 13 novembre;
– il tribunale fissa l’udienza per la conferma delle misure e, sulla scia di Trib. Avellino 27 gennaio 2022, chiede all’esperto una relazione sui requisiti di accesso e sulla situazione economico-finanziaria.

Esito: tra la nomina e l’udienza l’esperto ha poche settimane. Alla luce di Trib. Firenze 29 dicembre 2021, il suo primo parere potrà limitarsi all’affidabilità della situazione contabile e alla completezza del quadro, ma solo se l’impresa ha consegnato subito, come richiesto da Trib. Milano 17 gennaio 2022, situazione contabile aggiornata e autocertificazione sulle prospettive di risanamento. Se la documentazione arriva tardi, il rischio è un parere interlocutorio che indebolisce la richiesta di conferma.

Simulazione 2 — La proroga delle misure e il peso del parere

Ipotesi: un’impresa manifatturiera ottiene la conferma delle misure protettive per 120 giorni. Al 95° giorno ha raccolto due manifestazioni di interesse per la cessione di un ramo d’azienda: la prima, di 742.000 €, è irrevocabile e accompagnata da una garanzia bancaria; la seconda, di 815.000 €, è generica e priva di garanzie. L’impresa chiede la proroga.

Sviluppo:
– secondo Trib. Milano 14 luglio 2022, il parere favorevole dell’esperto è uno dei requisiti della proroga;
– secondo Trib. Avellino 7 dicembre 2022, in un’operazione di continuità indiretta l’esperto deve avere già avviato le procedure competitive e raccolto offerte determinate, irrevocabili e garantite;
– la prima offerta soddisfa questi criteri, la seconda no;
– se il tribunale decidesse senza acquisire il parere, Trib. Piacenza 5 gennaio 2024 indica che il provvedimento non sarebbe illegittimo per ciò solo, ma resterebbe esposto a contestazioni sul piano dei requisiti sostanziali.

Esito: la proroga ha buone prospettive se l’esperto può documentare la prima offerta e l’avvio di una procedura competitiva; la seconda offerta, da sola, non basterebbe. Il valore più alto di un’offerta conta meno della sua serietà giuridica. Resta fermo il limite massimo complessivo di durata delle misure fissato dall’art. 19 CCII.

Simulazione 3 — Il vizio di nomina e l’atto di straordinaria amministrazione

Ipotesi: un creditore con credito di 186.450 € vede bloccato il proprio pignoramento presso terzi dalle misure protettive. Esaminando il fascicolo scopre che l’atto di designazione dell’esperto porta la firma del segretario generale della Camera di commercio e non della commissione. Nel frattempo l’impresa ha concesso un’ipoteca a favore di un altro creditore senza informare l’esperto.

Sviluppo:
– applicando Trib. Verona 25 novembre 2022, il creditore può chiedere la revoca delle misure sostenendo che la nomina non proviene dall’organo competente;
– sul secondo fronte, Trib. Bologna 30 novembre 2022 e l’art. 21 CCII collocano in capo all’esperto un dovere di vigilanza e segnalazione sugli atti di straordinaria amministrazione;
– Trib. Rieti 2 aprile 2022 conferma che sia l’esperto sia i creditori possono sollecitare la revoca delle misure in presenza di circostanze negative.

Esito: l’impresa rischia la caduta delle misure su due fronti distinti. Per l’imprenditore la lezione è duplice: controllare da subito la regolarità formale della nomina e non compiere mai atti straordinari senza averne prima informato l’esperto per iscritto.

La giurisprudenza in tabella: tutte le pronunce citate

La tabella che segue raccoglie tutti i provvedimenti esaminati nell’articolo. Per i provvedimenti di merito sono indicati l’ufficio giudiziario e la data, come riportati nelle raccolte consultate (in particolare il massimario della composizione negoziata pubblicato dalla rete camerale); per la pronuncia di legittimità sono indicati sezione, numero e date di decisione e deposito. Il principio è riformulato in una riga e non riproduce la massima ufficiale.

Due avvertenze di lettura. La prima: le decisioni di merito non sono vincolanti per altri tribunali, ma rappresentano le prassi con cui le sezioni specializzate hanno costruito la figura dell’esperto. La seconda: alcune pronunce sono state rese sotto il D.L. 118/2021, prima della trasposizione nel Codice; i principi restano utilizzabili perché le norme corrispondenti degli artt. 16, 17, 19 e 21 CCII hanno contenuto analogo.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Firenze, 29 dicembre 2021 Contenuto del parere iniziale In avvio basta verificare affidabilità contabile, completezza del quadro e adeguatezza degli assetti Prepara contabilità ordinata prima dell’udienza
Trib. Milano, 17 gennaio 2022 Documenti da dare all’esperto Servono situazione contabile aggiornata e autocertificazione; parere in contraddittorio con i creditori incisi Ogni documento può essere discusso in udienza
Trib. Avellino, 27 gennaio 2022 Poteri istruttori del giudice Il giudice può chiedere all’esperto una relazione su requisiti, situazione e prospettive I tempi tra nomina e udienza sono decisivi
Trib. Bergamo, 30 marzo 2022 Autonomia del giudice Il tribunale verifica da sé le prospettive di risanamento Il parere pesa ma non vincola
Trib. Rieti, 2 aprile 2022 Monitoraggio delle misure Esperto e creditori possono chiedere la revoca se emergono fatti negativi Le misure non sono definitive
Trib. Pistoia, 18 maggio 2022 Piano non ancora completo Spetta all’esperto valutarne l’evoluzione e chiedere eventualmente archiviazione o revoca Il piano può maturare durante le trattative
Trib. Milano, 14 luglio 2022 Proroga delle misure Il parere favorevole dell’esperto è requisito della proroga Senza parere positivo, proroga difficile
Trib. Verona, 25 novembre 2022 Nomina irregolare Esperto nominato da organo incompetente: revoca delle misure senza altre formalità Controlla chi ha firmato la nomina
Trib. Bologna, 30 novembre 2022 Atti straordinari L’esperto vigila e segnala gli atti di straordinaria amministrazione Informa l’esperto prima di ogni atto straordinario
Trib. Avellino, 7 dicembre 2022 Proroga in continuità indiretta Occorrono procedure competitive avviate e offerte determinate, irrevocabili e garantite Contano offerte serie, non intenzioni
Trib. Bergamo, 22 gennaio 2023 Piano inconsistente Senza interventi concreti l’esperto non può valutare il piano e la tutela cade Il piano deve essere comprensibile all’esperto
Trib. Piacenza, 5 gennaio 2024 Proroga senza parere L’omessa acquisizione del parere non invalida da sola la proroga Contrasto con Milano: prudenza
Trib. Brindisi, ord. 3 dicembre 2024 Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su cautelari dopo misure scadute Rinvio dichiarato inammissibile dalla Prima Presidente per difetto di rilevanza Nessun precedente di legittimità sul punto
Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (dec. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025) Sequestro preventivo e composizione negoziata Congrua l’esclusione del pericolo di dispersione fondata su procedura, misure confermate e risultati riferiti dall’esperto Le valutazioni dell’esperto contano anche in sede penale

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Raccogliendo tutti gli orientamenti esaminati, ecco i principi pratici che l’imprenditore, i soci e i creditori dovrebbero tenere presenti nel rapporto con l’esperto della composizione negoziata.

  • L’esperto è nominato da una commissione di tre membri presso la Camera di commercio del capoluogo di regione, non dall’imprenditore né dal tribunale. La nomina proveniente da un organo diverso espone le misure protettive alla revoca (Trib. Verona, 25 novembre 2022).
  • I tempi sono stretti e certi: due giorni lavorativi per la trasmissione dell’istanza, cinque per la nomina, due per l’accettazione. L’impresa deve avere i documenti pronti già al momento del deposito dell’istanza.
  • L’esperto deve essere indipendente per tutta la durata dell’incarico e anche dopo. Niente rapporti professionali con l’impresa nei cinque anni precedenti e nei due anni successivi all’archiviazione (art. 16, comma 1, CCII).
  • L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti: non è il consulente dell’impresa né il rappresentante dei creditori. Agisce con professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza (art. 16, comma 2, CCII).
  • Il primo parere può essere “leggero”, ma deve poggiare su dati contabili affidabili (Trib. Firenze, 29 dicembre 2021; Trib. Milano, 17 gennaio 2022).
  • Il giudice può chiedere all’esperto una relazione mirata, ma decide in autonomia (Trib. Avellino, 27 gennaio 2022; Trib. Bergamo, 30 marzo 2022).
  • Per la proroga delle misure il parere favorevole dell’esperto è, in via prudenziale, indispensabile (Trib. Milano, 14 luglio 2022; diversamente Trib. Piacenza, 5 gennaio 2024).
  • Contano le offerte serie e documentate, non le manifestazioni di interesse generiche (Trib. Avellino, 7 dicembre 2022).
  • Ogni atto di straordinaria amministrazione va comunicato prima all’esperto, che ha un dovere di vigilanza e segnalazione (Trib. Bologna, 30 novembre 2022; art. 21 CCII).
  • L’esperto e i creditori possono chiedere la revoca delle misure se il quadro peggiora (Trib. Rieti, 2 aprile 2022; Trib. Pistoia, 18 maggio 2022).
  • Dal D.Lgs. 136/2024 i pareri devono illustrare l’attività svolta e quella programmata (art. 16, comma 2-bis, CCII): il parere è il diario ufficiale delle trattative.
  • La relazione finale condiziona il dopo, a partire dall’accesso al concordato semplificato (art. 25-sexies CCII).
  • Le valutazioni dell’esperto possono avere rilievo anche in sede penale (Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025).

Le domande sul “quindi in pratica?”

Posso scegliere io l’esperto o indicare un nome alla Camera di commercio?

No. La scelta spetta alla commissione prevista dall’art. 13, comma 6, CCII, composta da un magistrato, da un membro designato dal presidente della Camera di commercio e da uno designato dal prefetto. La commissione può acquisire il parere, non vincolante, delle associazioni di categoria, ma l’imprenditore non ha un potere di designazione. Il caso deciso da Trib. Verona il 25 novembre 2022 dimostra quanto conti che la nomina provenga proprio dall’organo previsto dalla legge.

Se ho avuto rapporti con l’esperto in passato, che cosa devo fare?

Segnalalo subito. L’art. 16, comma 1, CCII esclude chi negli ultimi cinque anni abbia prestato attività professionale in favore dell’impresa, anche tramite associati, e l’art. 17 impone all’esperto di verificare la propria indipendenza prima di accettare e, se non la possiede, di comunicarlo perché si provveda alla sostituzione. Tacere il rapporto espone l’intera procedura a contestazioni dei creditori, sulla scia del principio per cui un vizio nella figura dell’esperto può travolgere le misure protettive.

Il giudice può confermare le misure anche se l’esperto è dubbioso?

In teoria sì, perché il tribunale valuta in autonomia (Trib. Bergamo, 30 marzo 2022). In pratica un parere scettico pesa molto, soprattutto in sede di proroga, dove Trib. Milano, 14 luglio 2022, ha richiesto il parere favorevole. La strategia corretta non è sperare che il giudice ignori l’esperto, ma mettere l’esperto in condizione di esprimersi favorevolmente con dati e trattative documentate.

L’esperto può essere chiamato a testimoniare contro di me?

L’art. 16, comma 3, CCII stabilisce che l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 4; si applicano, in quanto compatibili, le garanzie dell’art. 200 c.p.p. e dell’art. 103 c.p.p. Questo non significa che quanto riferito nei pareri resti segreto: i pareri vengono depositati e, come mostra Cass. pen. n. 30109/2025, le valutazioni sull’andamento dell’impresa possono essere considerate anche in altri procedimenti.

Chi paga l’esperto e come si calcola il compenso?

Il compenso è a carico dell’impresa ed è determinato dall’art. 25-ter CCII in proporzione all’attivo, con scaglioni, minimi e massimi e con variazioni legate all’esito delle trattative e alla complessità dell’incarico; in mancanza di accordo è liquidato dalla commissione. Nelle ricerche svolte non sono emerse pronunce verificabili sui rimedi contro la liquidazione: conviene quindi chiarire fin dall’inizio, con l’esperto, i parametri applicabili e accantonare la somma nel piano finanziario.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Conoscere la giurisprudenza serve solo se la si traduce in azioni concrete sul singolo caso. Ecco che cosa fa lo Studio, in concreto, quando un imprenditore o un creditore si trova davanti a una composizione negoziata e al suo esperto.

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso prima del deposito dell’istanza, analizzando con i commercialisti dello staff lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e la ragionevole perseguibilità del risanamento.
  2. Predisponiamo il fascicolo documentale per l’esperto: situazione contabile aggiornata, autocertificazione sulle prospettive di risanamento, elenco dei creditori e delle posizioni bancarie, ordinati secondo le esigenze indicate da Trib. Milano 17 gennaio 2022 e Trib. Firenze 29 dicembre 2021.
  3. Controlliamo la regolarità della nomina confrontando il provvedimento con l’art. 13 CCII: organo che ha nominato, tempi, numero di incarichi in corso, pubblicazione dell’incarico.
  4. Esaminiamo i profili di indipendenza alla luce dell’art. 16 CCII, verificando l’assenza di rapporti professionali, societari o di lavoro con l’impresa e con le società collegate nei cinque anni precedenti.
  5. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e prepariamo l’udienza, coordinando la nostra linea con le richieste istruttorie che il giudice può rivolgere all’esperto.
  6. Costruiamo il calendario delle trattative con banche, fornitori ed erario, in modo che l’esperto possa documentarne l’avanzamento nei pareri richiesti dal nuovo comma 2-bis dell’art. 16.
  7. Valutiamo con l’esperto, prima del compimento, ogni atto di straordinaria amministrazione, per prevenire il dissenso dell’art. 21 CCII e il rischio di revoca delle misure.
  8. Impostiamo la richiesta di proroga raccogliendo offerte irrevocabili e garantite e documentando le procedure competitive, secondo i criteri di Trib. Avellino 7 dicembre 2022.
  9. Assistiamo i creditori incisi dalle misure, verificando vizi di nomina, carenze del piano e circostanze sopravvenute che giustificano la richiesta di revoca o di modifica.
  10. Prepariamo lo sbocco successivo alla relazione finale: accordo con i creditori, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: l’Avvocato conosce dall’interno il procedimento di nomina, i doveri di indipendenza e il contenuto dei pareri, e può quindi preparare l’impresa a ciò che l’esperto le chiederà. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere gli orientamenti visti in ogni grado: se dalla composizione negoziata nascono contenziosi su misure protettive, esecuzioni o concordato semplificato, la stessa strategia e lo stesso difensore accompagnano il caso dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono numeri, flussi di cassa e piano; gli avvocati curano istanze, udienze, trattative e tutela nei confronti delle azioni dei creditori. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la situazione, verificheremo ogni passaggio e costruiremo la strategia più coerente con le prospettive reali dell’impresa.

Chiusura: perché affidarsi a chi conosce il ruolo dell’esperto dall’interno

L’esperto della composizione negoziata non è un arbitro che decide la sorte dell’impresa, ma è la figura su cui il tribunale, i creditori e persino il giudice penale fanno affidamento per capire se le trattative sono serie. Per questo la qualità del rapporto con l’esperto, costruito su documenti affidabili, trasparenza e tempestività, incide in modo diretto su misure protettive, proroghe e relazione finale.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, iscritto nell’elenco presso la Camera di commercio, e conosce quindi le regole di nomina, i requisiti di indipendenza e gli adempimenti dell’incarico dal punto di vista di chi lo svolge. Questa esperienza diretta, affiancata dal lavoro congiunto di avvocati e commercialisti, permette di accompagnare l’imprenditore, o il creditore, in ogni fase: dalla scelta di avviare il percorso fino agli eventuali sviluppi giudiziari.

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