La maggior parte delle imprese che rinunciano alla composizione negoziata, o la abbandonano a metà strada, non lo fa perché il percorso costi troppo, ma perché ne ha calcolato male il costo fin dall’inizio. Chi si ferma ai 268 euro versati alla Camera di commercio rischia di trovarsi davanti, mesi dopo, al conto del compenso dell’esperto senza averlo messo in budget. Chi invece immagina cifre fuori portata spesso rinuncia a uno strumento che, letto con attenzione, ha costi pubblici prevedibili, con un minimo e un massimo fissati dalla legge.
Il costo della composizione negoziata è scritto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il “CCII”), come modificato dai correttivi: il D.Lgs. 83/2022, il D.Lgs. 169/2022 e, da ultimo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. In questa guida, aggiornata a ottobre 2026, mettiamo in fila le voci di spesa previste dalla legge, cioè i diritti di segreteria della piattaforma telematica nazionale e il compenso dell’esperto regolato dall’art. 25-ter CCII, attraverso gli errori che più spesso portano un imprenditore a sbagliare i conti:
- Credere che la composizione negoziata costi solo i diritti camerali.
- Stimare il compenso dell’esperto sull’attivo sbagliato e dimenticare le maggiorazioni.
- Accordarsi troppo presto, e in modo informale, sul compenso dell’esperto.
- Presentare un’istanza impreparata e pagare un percorso che si chiude al primo incontro.
- Trascurare le voci collaterali e i tempi di pagamento: acconto, prededuzione, spese.
- Confrontare il costo del percorso con zero invece che con il costo dell’inerzia.
C’è una ragione precisa per cui lo Studio Monardo si occupa di questo tema. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il ruolo dell’esperto, le regole sul suo incarico e i criteri con cui il compenso viene calcolato e liquidato, perché si tratta della sua stessa qualifica professionale. Per lo stesso motivo sa che l’esperto deve essere indipendente: chi assiste l’impresa come consulente non può essere anche l’esperto nominato per quella procedura. Questo permette allo Studio di affiancare l’imprenditore dalla parte dell’impresa, conoscendo a fondo come funziona il percorso dall’altra parte del tavolo.
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Errore n. 1 — Credere che la composizione negoziata costi solo i diritti camerali
L’errore
Un amministratore di una S.r.l. con debiti verso fornitori e banche legge che l’istanza si presenta online, sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, e che il versamento richiesto è di poche centinaia di euro. Ne deduce che la composizione negoziata sia un percorso “quasi gratuito”, la avvia e scopre solo alla fine delle trattative che l’esperto ha diritto a un compenso calcolato sull’attivo dell’impresa, con un minimo di legge di 4.000 euro.
Perché è un errore
Le voci di costo pubblico sono due, e sono diverse per natura, momento di pagamento e importo.
La prima voce sono i diritti di segreteria, fissati dal decreto interministeriale 10 marzo 2022 in 252 euro per singola istanza, a cui si aggiunge l’imposta di bollo telematica di 16 euro. Il totale di 268 euro si versa in un’unica soluzione tramite il sistema di pagamento PagoPA collegato alla piattaforma, prima dell’invio dell’istanza. È un costo d’accesso: si paga per entrare nel percorso, a prescindere dall’esito.
La seconda voce è il compenso dell’esperto, regolato dall’art. 25-ter CCII. Si calcola come percentuale sull’attivo dell’impresa, divisa per scaglioni decrescenti. Il comma 3 fissa un minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000 euro, e la legge prevede maggiorazioni e riduzioni in base al numero dei creditori e all’esito delle trattative. Il compenso è a carico dell’imprenditore: se le parti non si accordano, lo liquida la commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione (art. 13, comma 6, CCII).
Le conseguenze
Chi mette in budget solo il costo d’accesso arriva alla fine del percorso con una voce non prevista, nel momento in cui la liquidità è più fragile. La conseguenza più grave è che il provvedimento di liquidazione della commissione vale come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo e come titolo per l’esecuzione provvisoria (art. 25-ter, comma 11, CCII). L’esperto non pagato ha quindi uno strumento rapido per recuperare il credito, e il credito è prededucibile: se dopo la composizione negoziata si apre una procedura concorsuale, va pagato prima dei creditori chirografari.
Esiste anche una conseguenza meno visibile. Un’impresa che non ha previsto il compenso può essere tentata di affrettare la chiusura delle trattative per “risparmiare”, e così perde proprio il tempo che serve a costruire un accordo sostenibile con i creditori.
Cosa fare invece
Prima di presentare l’istanza, costruisci un budget del percorso in due righe distinte: diritti e bollo (268 euro, da pagare subito) e compenso dell’esperto (forchetta minima e massima calcolata sull’attivo con le percentuali dell’art. 25-ter, comprese le maggiorazioni probabili). La soluzione è trattare il compenso dell’esperto come un costo certo e quantificabile in anticipo, non come un’incognita da scoprire alla fine. Il calcolo è tecnico ma fattibile, perché la legge fissa le percentuali e la base di riferimento: lo vedremo nell’errore n. 2 e nelle simulazioni.
Il dettaglio che pochi conoscono
I diritti di segreteria si pagano per singola istanza. Nei gruppi di imprese che scelgono la composizione negoziata unitaria (art. 25 CCII) bisogna verificare con la Camera di commercio competente come si applica il versamento al caso concreto. Inoltre, per le imprese “sotto soglia” (art. 25-quater CCII) l’istanza segue un canale semplificato e la nomina dell’esperto spetta al segretario generale della Camera di commercio, non alla commissione regionale. Il compenso resta comunque regolato dall’art. 25-ter. Anche per un’impresa piccola, quindi, “semplificato” non vuol dire “senza compenso”.
Perché i due costi non vanno mai confusi
L’esperienza insegna che la confusione nasce da un equivoco sul ruolo della Camera di commercio. La Camera gestisce la piattaforma, riceve l’istanza e, attraverso la commissione regionale prevista dall’art. 13 CCII (o il segretario generale, per le imprese sotto soglia), nomina l’esperto scegliendolo dall’elenco degli esperti. I diritti di segreteria pagano questo servizio amministrativo, non l’attività dell’esperto. L’esperto è un professionista indipendente (art. 16 CCII) che non lavora per la Camera di commercio, né per i creditori, né per l’imprenditore: agevola le trattative, e per questo la legge gli riconosce un compenso proprio, calcolato con criteri diversi.
Tenere separate le due voci ha anche un effetto pratico sulla contabilità dell’impresa. I 268 euro escono subito e una volta sola. Il compenso dell’esperto, invece, matura durante il percorso, può essere chiesto in parte in acconto e si definisce solo alla fine, quando si conoscono l’esito delle trattative e il numero effettivo delle parti coinvolte. Chi tratta il compenso come un “di cui” dei diritti camerali si costruisce un budget sbagliato fin dalla prima riga.
Errore n. 2 — Stimare il compenso sull’attivo sbagliato e dimenticare le maggiorazioni
L’errore
Una società prende l’ultimo bilancio, vede un attivo dimezzato rispetto agli anni precedenti per svalutazioni e perdite, e su quel numero calcola il compenso dell’esperto. Poi conta “a occhio” i creditori principali, una decina tra banche e grandi fornitori, e ignora del tutto le maggiorazioni. Il risultato è una stima molto più bassa di quella che la commissione applicherà davvero.
Perché è un errore
L’art. 25-ter CCII stabilisce con precisione sia la base sia i correttivi.
La base di calcolo (comma 9) è la media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci oppure, se mancano, dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata con l’istanza. Per le imprese attive da meno di tre anni si usa la media dei bilanci disponibili. Non conta quindi solo l’ultimo bilancio: conta la media triennale.
Le percentuali (comma 1) sono divise in otto scaglioni decrescenti. Per ciascuno la legge indica una forchetta, minima e massima, entro cui si colloca la liquidazione:
| Scaglione di attivo | Percentuale minima | Percentuale massima |
|---|---|---|
| fino a 100.000 € | 4% | 6% |
| da 100.000,01 a 500.000 € | 0,85% | 1,25% |
| da 500.000,01 a 1.000.000 € | 0,45% | 0,70% |
| da 1.000.000,01 a 2.500.000 € | 0,35% | 0,55% |
| da 2.500.000,01 a 50.000.000 € | 0,25% | 0,40% |
| da 50.000.000,01 a 400.000.000 € | 0,10% | 0,25% |
| da 400.000.000,01 a 1.300.000.000 € | 0,025% | 0,05% |
| oltre 1.300.000.000 € | 0,002% | 0,005% |
La posizione dentro la forchetta dipende da criteri indicati dalla norma: l’opera prestata, la complessità, l’impegno, il contributo dell’esperto alle trattative e la rapidità con cui sono state condotte.
I correttivi per numero di soggetti (comma 4) sono:
– +25% se i creditori e le altre parti interessate sono tra 21 e 50;
– +35% se sono più di 50;
– −40% se non sono più di 5.
A questi si aggiunge un +10% se l’esperto vende il complesso aziendale o individua un acquirente effettivo.
I correttivi per esito (commi 6 e 7) sono:
– +100%, cioè il compenso raddoppia, se grazie all’opera dell’esperto si concludono i contratti, le convenzioni o gli accordi previsti dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), anche dopo la relazione finale;
– un ulteriore +10% se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c).
Le conseguenze
Sottostimare la base o dimenticare le maggiorazioni porta a una stima che può risultare inferiore alla metà della liquidazione reale. La conseguenza più grave è scoprire, proprio quando le trattative vanno a buon fine, che il successo stesso raddoppia il compenso: un esito positivo, senza aver messo da parte le risorse, diventa un nuovo problema di cassa. Il comma 6 è scritto così di proposito, per premiare l’esperto che porta a un risultato. Se nessuno lo spiega all’imprenditore all’inizio, però, l’imprenditore lo vive come una sorpresa.
Cosa fare invece
Ricostruisci la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, applica gli scaglioni in modo progressivo (ogni percentuale vale solo per la parte di attivo compresa nel suo scaglione, non per tutto l’attivo) e prepara tre scenari: minimo, intermedio e massimo. Per ciascuno applica la maggiorazione legata al numero dei creditori e alle parti interessate. La soluzione è contare tutti i soggetti coinvolti nelle trattative, non solo i creditori principali, e prevedere fin dall’inizio lo scenario “accordo raggiunto”, con il raddoppio.
Il dettaglio che pochi conoscono
Per il conteggio delle maggiorazioni i lavoratori e le rappresentanze sindacali non si contano tra i soggetti (comma 5). Per la loro partecipazione, però, all’esperto spetta comunque un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai verbali. In un’impresa con molti dipendenti e una forte componente occupazionale nelle trattative, questa voce oraria va stimata a parte. Non cambia la fascia percentuale, ma si aggiunge al totale.
Come si applicano davvero gli scaglioni
È qui che molti compromettono la propria stima: applicano la percentuale dello scaglione più alto raggiunto a tutto l’attivo. Il meccanismo, invece, è progressivo, come per le aliquote fiscali a scaglioni. Con un attivo medio di 742.900 euro, per esempio, si applica il 4-6% sui primi 100.000 euro, lo 0,85-1,25% sui successivi 400.000 e lo 0,45-0,70% solo sui 242.900 euro che superano i 500.000. Applicare lo 0,45% all’intero attivo darebbe una cifra molto più bassa e sbagliata; applicare il 4% a tutto ne darebbe una enormemente più alta, altrettanto sbagliata.
Anche il concetto di “attivo” va inteso correttamente: è il totale dell’attivo patrimoniale risultante dai bilanci, non il fatturato e non il patrimonio netto. Per le imprese che partecipano a una composizione negoziata di gruppo, il comma 2 dell’art. 25-ter chiarisce che il calcolo tiene conto dell’attivo della singola impresa istante. Il punto che sfugge quasi sempre è che la forchetta tra minimo e massimo non è un’opzione dell’imprenditore: la collocazione dipende dall’opera prestata, dalla complessità, dall’impegno e dalla rapidità delle trattative. In un budget prudente conviene quindi usare il valore massimo come riferimento di cassa.
Errore n. 3 — Accordarsi troppo presto, e in modo informale, sul compenso dell’esperto
L’errore
Al primo incontro l’imprenditore, preoccupato per i costi, propone all’esperto di “chiudere subito” su una cifra forfettaria, magari con uno scambio di e-mail. L’esperto accetta o tace. Mesi dopo, alla chiusura del percorso, sorge una contestazione: l’imprenditore vuole pagare la cifra pattuita, l’esperto chiede la liquidazione secondo i parametri di legge.
Perché è un errore
L’art. 25-ter, comma 11, CCII prevede che il compenso sia determinato in base ai parametri di legge e che, in mancanza di accordo tra le parti, sia liquidato dalla commissione. Il correttivo del 2024 ha aggiunto un limite temporale importante: l’accordo sul compenso è nullo se raggiunto prima che siano decorsi 120 giorni dalla convocazione delle parti, salvo che le trattative si concludano prima. È una regola di garanzia: impedisce che il compenso venga fissato quando ancora non si sa quanto lavoro richiederà la negoziazione, e protegge l’indipendenza dell’esperto da pressioni economiche iniziali.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è che un accordo concluso prima di quel termine è nullo, quindi giuridicamente inesistente: la liquidazione torna alla commissione secondo gli scaglioni e le maggiorazioni di legge. L’imprenditore che aveva fatto affidamento su una cifra fissa si trova con un importo diverso, spesso più alto, e senza aver preparato le risorse. In più, un accordo informale e non documentato crea un terreno di conflitto con l’esperto proprio nella fase in cui la collaborazione è decisiva per arrivare all’intesa con i creditori.
Cosa fare invece
Nei primi mesi tieni il compenso come voce di budget stimata (con la forchetta dell’errore n. 2), non come cifra pattuita. Quando le trattative sono avanzate, oltre i 120 giorni dalla convocazione oppure alla conclusione anticipata, valuta se c’è spazio per un accordo scritto e motivato con l’esperto, che tenga conto dei criteri di legge. La soluzione è rispettare il termine dei 120 giorni e formalizzare per iscritto l’eventuale accordo, sapendo che in mancanza decide la commissione.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’accordo sul compenso non è l’unico modo per gestire i tempi di pagamento. Il comma 13 dell’art. 25-ter prevede che, dopo almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, l’esperto possa chiedere un acconto fino a un terzo del compenso presumibile. Chi pianifica la liquidità deve sapere che questa richiesta può arrivare nel corso del percorso, non solo alla fine.
Il rapporto tra i tempi del percorso e il compenso
La regola dei 120 giorni si capisce meglio guardando la durata ordinaria del percorso. Secondo l’art. 17 CCII, l’incarico dell’esperto si considera concluso se, dopo 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno trovato una soluzione adeguata per superare la crisi. Il termine può essere prorogato di altri 180 giorni quando tutte le parti lo chiedono e l’esperto è d’accordo, o in presenza di specifiche esigenze previste dalla legge. Fissare il compenso nelle prime settimane significherebbe stabilire il prezzo di un lavoro di cui non si conosce né la durata né la difficoltà.
C’è anche un aspetto di correttezza nei rapporti. L’esperto deve essere e apparire indipendente: un accordo economico negoziato all’inizio, quando l’imprenditore ha il massimo interesse a “tenerselo buono” e l’esperto non ha ancora valutato la situazione, può creare l’apparenza di un condizionamento. La nullità dell’accordo anticipato protegge entrambe le parti: l’imprenditore da un compenso fissato al buio, l’esperto da pressioni che ne comprometterebbero la terzietà davanti ai creditori.
L’esperienza insegna, infine, che i conflitti sul compenso nascono quasi sempre da aspettative non chiarite. Una conversazione trasparente sui criteri di legge all’inizio, senza fissare cifre, evita incomprensioni alla fine.
Errore n. 4 — Presentare un’istanza impreparata e pagare un percorso che si chiude al primo incontro
L’errore
Un’impresa decide di “tentare” la composizione negoziata sotto la pressione di un pignoramento imminente. Carica sulla piattaforma l’istanza con documenti incompleti, senza un progetto di piano di risanamento credibile e senza aver verificato se ci sono concrete prospettive di risanamento. Al primo incontro l’esperto rileva che quelle prospettive mancano, oppure l’imprenditore non si presenta, e il percorso si chiude.
Perché è un errore
La composizione negoziata è aperta all’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando è ragionevolmente perseguibile il risanamento (art. 12 CCII). L’istanza deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 17 CCII: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, dichiarazioni sulle procedure pendenti, certificati dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi. Il protocollo di conduzione della composizione negoziata, approvato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (aggiornato il 21 marzo 2023), e il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento servono proprio a verificare prima se il percorso ha senso.
L’art. 25-ter, comma 8, CCII regola il compenso quando il percorso si interrompe sul nascere: se l’imprenditore non compare per la prima convocazione, o il percorso si chiude subito, all’esperto spetta un compenso tra 500 e 5.000 euro, in deroga al minimo di 4.000 euro previsto dal comma 3.
Le conseguenze
L’impresa paga i 268 euro di diritti e bollo e un compenso fino a 5.000 euro per un percorso che non ha prodotto nulla. La conseguenza più grave, però, non è economica: è il tempo perso e il segnale inviato ai creditori, che hanno visto aprire e chiudere una composizione negoziata senza risultato. Se nel frattempo erano state chieste misure protettive del patrimonio (artt. 18 e 19 CCII), la chiusura del percorso le fa venir meno e i creditori tornano liberi di agire.
Cosa fare invece
Prima dell’istanza esegui il test pratico di perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma, prepara un progetto di piano coerente con i flussi di cassa e completa tutta la documentazione dell’art. 17. La soluzione è presentare l’istanza solo quando esiste un’ipotesi di risanamento da discutere, non come semplice reazione a un’azione esecutiva. Lo Studio Monardo, grazie all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, prepara l’istanza conoscendo le domande che l’esperto porrà al primo incontro.
Il dettaglio che pochi conoscono
La forchetta 500-5.000 euro del comma 8 è un’eccezione al minimo di legge e non un “premio” per chi rinuncia. Lascia alla valutazione di chi liquida un margine ampio, legato all’attività svolta dall’esperto prima della chiusura: esame dei documenti, convocazione, verifiche preliminari. Un’istanza voluminosa ma disordinata può richiedere più lavoro preliminare di una completa e ordinata, e quindi spostare la liquidazione verso l’alto anche quando il percorso si interrompe subito.
Cosa succede al primo incontro
Il primo incontro non è una formalità. Secondo l’art. 17 CCII, l’esperto, dopo aver accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche sulla base delle informazioni fornite dall’organo di controllo e dal revisore legale, se ci sono. Se ritiene che le prospettive manchino, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Se le prospettive ci sono, l’esperto incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie.
Il punto che sfugge quasi sempre è che l’esperto, al primo incontro, ragiona sui documenti caricati: se il progetto di piano è assente o incoerente, se mancano i certificati dei debiti pubblici, se la situazione patrimoniale non è aggiornata, ha pochi elementi per riconoscere una prospettiva di risanamento che magari esiste, ma non è dimostrata. Il risultato è un’archiviazione evitabile.
C’è poi il tema delle misure protettive. L’imprenditore può chiederle con l’istanza o con una richiesta successiva (art. 18 CCII); dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività d’impresa. La protezione però va confermata dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII. Se il percorso si chiude subito, la protezione cessa: per chi aveva un pignoramento in corso, l’istanza impreparata ha prodotto solo una breve pausa.
Errore n. 5 — Trascurare le voci collaterali e i tempi di pagamento
L’errore
Il titolare di un’impresa familiare ha calcolato con cura il compenso minimo e massimo dell’esperto, ma pensa che sia una spesa unica da pagare alla fine. Non sa che possono essere chiesti un acconto e il rimborso delle spese, non sa come il compenso si colloca rispetto agli altri debiti, e non ha previsto i costi di giustizia nel caso in cui serva chiedere al tribunale la conferma delle misure protettive.
Perché è un errore
L’art. 25-ter CCII contiene diverse regole che incidono sulla cassa e non solo sul totale:
– spese: all’esperto spetta il rimborso delle spese necessarie e documentate (comma 10), ma non quello dei compensi dei collaboratori di cui si è avvalso (art. 16, comma 2, CCII), che restano a suo carico;
– acconto: dopo almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, fino a un terzo del compenso presumibile (comma 13);
– prededuzione: il credito dell’esperto è prededucibile (comma 12 e art. 6 CCII), quindi in un’eventuale procedura successiva viene pagato prima dei creditori chirografari;
– esecutività: il provvedimento di liquidazione della commissione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo e come titolo per l’esecuzione provvisoria (comma 11).
A queste voci si aggiungono, quando servono, i costi di giustizia dei procedimenti davanti al tribunale collegati alla composizione negoziata. Il più frequente è il ricorso per la conferma delle misure protettive (art. 19 CCII), con i relativi contributi previsti dalla legge. Quando poi l’accordo finale richiede un’attestazione o un passaggio in tribunale, entrano in gioco ulteriori costi professionali e di giustizia, che dipendono dallo strumento scelto.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è non riuscire a pagare acconto o compenso nei tempi richiesti e trovarsi con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo proprio mentre si sta cercando di risanare l’impresa. Il paradosso è evidente: il percorso nato per proteggere l’impresa dalle azioni dei creditori genera un nuovo creditore privilegiato, con un titolo rapido. In più, la prededuzione fa sì che il compenso non pagato “pesi” su qualunque piano o procedura successiva.
Cosa fare invece
Prepara un calendario di cassa del percorso: giorno zero (268 euro), giorno 60 (possibile acconto fino a un terzo), giorno 120 e oltre (possibile accordo sul compenso), chiusura (saldo ed eventuale raddoppio), più un accantonamento per le spese documentate e per gli eventuali ricorsi in tribunale. La soluzione è distribuire il costo nel tempo con un piano di tesoreria, così da non scoprire alla fine che il compenso è diventato un titolo esecutivo contro l’impresa.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il fatto che l’esperto non possa farsi rimborsare i compensi dei propri collaboratori è una tutela per l’imprenditore: il costo complessivo dell’esperto resta dentro i parametri dell’art. 25-ter e non si moltiplica per il numero di persone che lo aiutano. Al contrario, le spese vive documentate (trasferte, accessi, copie, consultazioni tecniche necessarie) sono rimborsabili e vanno quindi messe in budget.
Come finanziare il costo del percorso senza aggravare la crisi
Una domanda frequente è da dove prendere le risorse per il compenso dell’esperto quando la liquidità è già sotto pressione. Il Codice della crisi non prevede un fondo pubblico che paghi l’esperto al posto dell’impresa: il costo resta dell’imprenditore. Offre però alcuni strumenti utili. L’art. 22 CCII consente all’imprenditore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili durante le trattative, che possono sostenere la continuità aziendale e, indirettamente, liberare risorse per i costi del percorso. Le misure protettive, sospendendo le azioni esecutive, possono evitare che la cassa venga drenata da pignoramenti nella fase più delicata.
Sul piano pratico, il compenso va inserito nel piano di tesoreria come qualunque altro costo prioritario: accantonando una quota mensile dal momento dell’istanza, la richiesta di acconto al sessantesimo giorno e il saldo finale non diventano emergenze. La soluzione è considerare il costo del percorso parte integrante del piano di risanamento, non un costo esterno da affrontare quando arriva. Un piano che dimostra di poter sostenere i propri costi è anche un piano più credibile per creditori ed esperto.
Errore n. 6 — Confrontare il costo del percorso con zero invece che con il costo dell’inerzia
L’errore
Davanti alla forchetta del compenso, l’imprenditore conclude che “non conviene”: meglio aspettare, pagare i creditori più insistenti e sperare che la situazione migliori. Il confronto che fa è tra “spendere X per la composizione negoziata” e “non spendere niente”. Ma il secondo scenario non è affatto gratuito.
Perché è un errore
Il costo dell’inerzia comprende interessi di mora, sanzioni sui debiti fiscali e contributivi, spese delle procedure esecutive, perdita di fornitori strategici e, nei casi più gravi, il rischio di una procedura di liquidazione giudiziale. Il legislatore ha previsto anche misure premiali per chi sceglie la composizione negoziata (art. 25-bis CCII): durante il percorso gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale; le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un certo termine si riducono al minimo, se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza; in caso di successiva procedura concorsuale, sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima o durante la composizione si riducono alla metà; se si pubblica uno dei contratti o accordi previsti dall’art. 23, l’Agenzia delle Entrate può concedere una rateizzazione dei debiti fiscali con un numero di rate superiore a quello ordinario. Questi benefici non spettano o decadono in caso di successiva liquidazione giudiziale o liquidazione controllata, o di mancato rispetto delle rate.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è perdere il momento in cui il risanamento è ancora possibile: la composizione negoziata è pensata per una fase in cui la crisi è probabile ma l’impresa può ancora essere risanata. Quando l’insolvenza diventa conclamata e irreversibile, gli strumenti si restringono e i costi complessivi, compresi quelli delle procedure concorsuali, crescono. Nel frattempo, i benefici economici dell’art. 25-bis, che in molti casi compensano una parte significativa del costo del percorso, non si possono più ottenere.
Cosa fare invece
Metti a confronto due colonne: costo del percorso (diritti, compenso, spese) e costo dell’inerzia (interessi, sanzioni piene, spese esecutive, perdita di valore dell’azienda). Inserisci nella prima colonna anche i benefici dell’art. 25-bis come voce negativa, cioè come risparmio. La soluzione è valutare la composizione negoziata come un investimento confrontato con uno scenario alternativo reale, non con uno scenario immaginario a costo zero.
Il dettaglio che pochi conoscono
I benefici dell’art. 25-bis CCII scattano in momenti diversi: alcuni dalla presentazione dell’istanza, altri solo con la pubblicazione di un contratto o accordo dell’art. 23. Chi abbandona il percorso a metà può quindi aver sostenuto una parte del costo senza aver ottenuto tutti i benefici. Per questo la decisione di entrare va presa con un’idea realistica di arrivare in fondo.
Chi spinge l’impresa verso il percorso
Va ricordato che il costo dell’inerzia non dipende solo dall’imprenditore. Il CCII prevede che gli organi di controllo societari segnalino all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di composizione negoziata (art. 25-octies) e che i creditori pubblici qualificati, come INPS e Agenzia delle Entrate, inviino segnalazioni quando i debiti superano determinate soglie (art. 25-novies). Ignorare questi segnali non li fa sparire: aumenta il rischio che il tempo utile per un percorso sostenibile si consumi. Chi riceve una segnalazione ha già in mano un buon motivo per fare subito i conti del percorso, invece di rinviarli.
Il confronto corretto, insomma, è sempre tra due costi reali. Le simulazioni che seguono servono proprio a mettere numeri concreti su questa scelta.
Gli errori in cifre: tre simulazioni dimostrative
Le simulazioni che seguono sono ipotesi di calcolo dimostrative, non casi reali. Usano le percentuali dell’art. 25-ter, comma 1, CCII applicate per scaglioni progressivi. Le maggiorazioni sono applicate in sequenza a scopo illustrativo: nel caso concreto la liquidazione spetta all’accordo tra le parti o alla commissione, che si colloca dentro le forchette valutando i criteri di legge.
Simulazione A — Media impresa con 34 creditori, accordo raggiunto
Dati: media dell’attivo degli ultimi tre bilanci pari a 1.873.400 €; 34 tra creditori e parti interessate; trattative concluse con un accordo dell’art. 23 raggiunto grazie all’esperto.
Calcolo per scaglioni:
| Scaglione | Attivo nello scaglione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| fino a 100.000 € (4%-6%) | 100.000 € | 4.000,00 € | 6.000,00 € |
| 100.000-500.000 € (0,85%-1,25%) | 400.000 € | 3.400,00 € | 5.000,00 € |
| 500.000-1.000.000 € (0,45%-0,70%) | 500.000 € | 2.250,00 € | 3.500,00 € |
| 1.000.000-2.500.000 € (0,35%-0,55%) | 873.400 € | 3.056,90 € | 4.803,70 € |
| Totale base | 12.706,90 € | 19.303,70 € |
Maggiorazione +25% (21-50 soggetti): minimo 15.883,63 €, massimo 24.129,63 €.
Raddoppio per accordo concluso (comma 6): minimo 31.767,25 €, massimo 48.259,25 €.
Costo d’accesso: 268 € (diritti 252 € + bollo 16 €).
Lettura dell’errore: l’imprenditore che aveva calcolato solo il minimo base (12.706,90 €) e solo sull’ultimo bilancio, magari più basso, si trova con un importo finale da due a quasi quattro volte più alto. Con il raddoppio messo in budget fin dall’inizio, l’accordo raggiunto è una buona notizia e non un problema di cassa.
Simulazione B — Piccola impresa con 4 creditori
Dati: media dell’attivo pari a 286.700 €; 4 creditori (banca, due fornitori, locatore); nessuna maggiorazione per esito.
Calcolo per scaglioni:
– primo scaglione (100.000 €): da 4.000,00 € a 6.000,00 €;
– secondo scaglione (186.700 €): da 1.586,95 € a 2.333,75 €;
– totale base: da 5.586,95 € a 8.333,75 €.
Riduzione −40% (non più di 5 soggetti): da 3.352,17 € a 5.000,25 €.
Applicazione del minimo di legge (4.000 €): la forchetta effettiva diventa da 4.000,00 € a 5.000,25 €.
Costo d’accesso: 268 €.
Lettura dell’errore: chi applica la riduzione del 40% e dimentica il minimo inderogabile di 4.000 € (salvo il caso del comma 8) sottostima il costo. D’altra parte, chi immaginava cifre a cinque zeri per una piccola impresa rinuncia a uno strumento che, nell’ipotesi, costa in tutto tra 4.268 € e 5.268,25 € più le spese documentate.
Simulazione C — Istanza impreparata contro istanza preparata
Dati: impresa con media dell’attivo di 642.300 € e 17 creditori.
Scenario 1 (istanza impreparata): l’imprenditore presenta l’istanza senza piano credibile e il percorso si chiude al primo incontro. Costi: 268 € + compenso tra 500 € e 5.000 € (comma 8). Esito: da 768 € a 5.268 € spesi senza alcun risultato, misure protettive eventualmente decadute e creditori di nuovo liberi di agire.
Scenario 2 (istanza preparata): stessa impresa, istanza completa e piano sostenibile. Compenso base per scaglioni:
– primo scaglione: da 4.000,00 € a 6.000,00 €;
– secondo scaglione (400.000 €): da 3.400,00 € a 5.000,00 €;
– terzo scaglione (142.300 €): da 640,35 € a 996,10 €;
– totale: da 8.040,35 € a 11.996,10 €, senza maggiorazioni per numero di soggetti (17 creditori: nessuna fascia di aumento o riduzione).
Se si raggiunge un accordo dell’art. 23 grazie all’esperto: da 16.080,70 € a 23.992,20 €, più 268 €.
Lettura dell’errore: lo scenario 1 sembra “costare meno”, ma è l’unico in cui la spesa non produce nulla. Il confronto corretto è tra il costo dello scenario 2 e il costo dell’inerzia (errore n. 6), non tra scenario 1 e scenario 2.
Una nota sull’acconto
Nella simulazione C, scenario 2, un compenso presumibile intorno ai 12.000 € consente all’esperto di chiedere, dopo 60 giorni dall’accettazione, un acconto fino a 4.000 € (un terzo). È la cifra da avere disponibile intorno al secondo mese del percorso.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora dell’istanza, quando si decide se entrare nel percorso e con quali aspettative. Altri maturano durante le trattative, quando si discute con l’esperto o si gestisce la cassa. Altri ancora emergono solo alla fine, quando arriva la liquidazione del compenso. Sapere quando si rischia di sbagliare permette di mettere i controlli nel punto giusto. La tabella indica anche se, una volta commesso l’errore, esiste un rimedio: “sì” quando la situazione si recupera pienamente, “parziale” quando si limitano i danni, “no” quando l’effetto è definitivo.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Considerare solo i diritti camerali | Prima dell’istanza | Compenso non previsto, rischio di ingiunzione | Parziale |
| Base di calcolo e maggiorazioni sbagliate | Prima dell’istanza / pianificazione | Sottostima fino a più della metà | Sì, se corretto in tempo |
| Accordo sul compenso prima dei 120 giorni | Primi mesi delle trattative | Accordo nullo, liquidazione da parte della commissione | Sì, con nuovo accordo dopo il termine |
| Istanza impreparata | Presentazione dell’istanza | Compenso 500-5.000 € senza risultato, misure protettive decadute | Parziale (nuova istanza preparata) |
| Voci collaterali e tempi di cassa ignorati | Durante e alla fine del percorso | Acconto non pagato, titolo esecutivo, prededuzione | Parziale |
| Confronto con “costo zero” | Fase decisionale | Perdita del momento utile e dei benefici dell’art. 25-bis | No, se l’insolvenza è ormai irreversibile |
La checklist preventiva: prima di presentare l’istanza, verifica che…
Questa lista si può salvare e usare come promemoria. Ogni voce è un’azione concreta da completare prima di caricare l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale.
- [ ] Hai ricostruito la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci approvati (o dei bilanci disponibili, se l’impresa è attiva da meno di tre anni), e non solo l’ultimo.
- [ ] Hai applicato gli scaglioni dell’art. 25-ter, comma 1, in modo progressivo, calcolando una forchetta minima e massima del compenso base.
- [ ] Hai contato tutti i creditori e le altre parti interessate che parteciperanno alle trattative, per sapere se scatta il +25%, il +35% o la riduzione del 40%.
- [ ] Hai previsto lo scenario “accordo raggiunto”, con il raddoppio del compenso e l’eventuale ulteriore +10%.
- [ ] Hai verificato il minimo di 4.000 € e il massimo di 400.000 € del comma 3, e sai che il minimo non vale se il percorso si chiude al primo incontro (comma 8).
- [ ] Hai messo da parte i 268 € (diritti di segreteria 252 € + bollo 16 €) da versare tramite PagoPA prima dell’invio.
- [ ] Hai pianificato la liquidità per un possibile acconto fino a un terzo del compenso presumibile, richiedibile dopo 60 giorni dall’accettazione.
- [ ] Hai stimato le spese documentate dell’esperto e, se ci sono molti dipendenti coinvolti, le ore di presenza da 100 € l’una per la partecipazione dei lavoratori e dei sindacati.
- [ ] Hai eseguito il test pratico di perseguibilità del risanamento e predisposto un progetto di piano coerente con i flussi di cassa.
- [ ] Hai raccolto tutta la documentazione dell’art. 17 CCII: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, certificati dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi, dichiarazioni sulle procedure pendenti.
- [ ] Hai valutato se chiedere misure protettive e messo in budget i costi di giustizia del ricorso per la loro conferma.
- [ ] Hai confrontato il costo del percorso con il costo dell’inerzia, inserendo i benefici dell’art. 25-bis CCII come voce di risparmio.
Se anche una sola casella resta vuota, il momento per presentare l’istanza non è ancora arrivato. Non perché il percorso sia vietato, ma perché aumenta il rischio di pagare senza ottenere risultati. Un’istanza preparata costa gli stessi 268 euro di una impreparata, ma ha una probabilità molto diversa di portare a un accordo.
L’esperienza insegna che la casella più spesso trascurata è quella del conteggio dei soggetti. È qui che molti compromettono la propria stima: considerano “creditori” solo le banche e i fornitori più grandi e dimenticano i piccoli fornitori, i locatori, i leasing, i titolari di contratti pendenti che dovranno essere rinegoziati. Ognuno di questi soggetti, se partecipa alle trattative, conta. E il punto che sfugge quasi sempre è che il superamento della soglia dei 20 o dei 50 soggetti cambia la percentuale applicata all’intero compenso, non solo alla parte “in più”.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge questa guida a percorso già avviato, o già concluso, si chiede comprensibilmente se ci sia ancora margine. La risposta onesta è che molti errori sul costo della composizione negoziata sono recuperabili, alcuni solo in parte, pochi in modo definitivo. Vediamoli in ordine.
Hai sottostimato il compenso e il percorso è ancora aperto
È la situazione più facile da correggere. La via d’uscita è rifare subito il calcolo con la media triennale dell’attivo, gli scaglioni e le maggiorazioni corrette, e adeguare il piano di tesoreria. Se il piano di risanamento in discussione con i creditori prevede flussi di cassa, il compenso dell’esperto e le spese del percorso vanno inseriti tra le uscite: un piano che li ignora è un piano meno credibile, anche agli occhi dell’esperto.
Hai concluso un accordo sul compenso prima dei 120 giorni
Un accordo nullo non produce effetti, ma questo non vuol dire che le parti non possano più accordarsi. La via d’uscita è ridiscutere il compenso una volta superato il termine dei 120 giorni dalla convocazione, oppure alla conclusione anticipata delle trattative, con un accordo scritto che tenga conto dei criteri di legge. In mancanza, la liquidazione spetta alla commissione. In ogni caso è opportuno non basare il piano di cassa sulla cifra dell’accordo nullo.
Il percorso si è chiuso al primo incontro
Chi ha presentato un’istanza impreparata ha sostenuto un costo limitato (268 euro più un compenso fra 500 e 5.000 euro), ma non ha bruciato definitivamente la possibilità di risanare. La via d’uscita è preparare con metodo una nuova strategia: verificare se esistono ancora concrete prospettive di risanamento, ricostruire la documentazione e valutare se una nuova istanza di composizione negoziata sia lo strumento giusto o se occorra un altro strumento di regolazione della crisi previsto dal CCII. Il codice contiene limiti alla ripresentazione dell’istanza in tempi ravvicinati, che vanno verificati nel caso concreto prima di procedere (art. 17 CCII).
Hai ricevuto un decreto ingiuntivo per il compenso
Se l’esperto ha ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base del provvedimento di liquidazione della commissione, quel provvedimento vale come prova scritta e consente l’esecuzione provvisoria. La via d’uscita è verificare subito se la liquidazione rispetta i parametri dell’art. 25-ter (base di calcolo, scaglioni, maggiorazioni effettivamente applicabili) e valutare l’opposizione nei termini di legge, oppure trattare un piano di pagamento. I termini dell’opposizione a decreto ingiuntivo sono perentori: lasciarli scadere rende definitivo il debito.
Hai rinunciato al percorso e la situazione è peggiorata
È lo scenario più delicato. Se l’impresa è oggi in uno stato di insolvenza conclamata, la composizione negoziata non è più lo strumento adatto e i benefici dell’art. 25-bis non sono recuperabili. La via d’uscita è valutare con rapidità gli altri strumenti del Codice della crisi, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo fino, per le imprese minori, agli strumenti per il sovraindebitamento, ciascuno con costi, requisiti e tempi propri. Quando la crisi è irreversibile, la preclusione rispetto alla composizione negoziata è definitiva; non lo è, invece, la possibilità di governare la crisi con altri strumenti.
Una regola generale
Il punto che sfugge quasi sempre è che l’errore sul costo raramente è l’errore principale: di solito è il sintomo di un ingresso nel percorso senza una pianificazione completa. Per questo la correzione non riguarda solo un numero, ma il metodo con cui l’impresa affronta la crisi.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho pagato i 268 euro ma non ho ancora caricato tutti i documenti: ho perso i soldi?”
Il pagamento dei diritti di segreteria e del bollo è collegato all’istanza: va eseguito prima dell’invio tramite il sistema PagoPA della piattaforma. Se l’istanza non è stata ancora trasmessa, conviene completare la documentazione prima di inviarla, invece di trasmettere un fascicolo incompleto. Se invece l’istanza è già stata inviata incompleta, è il momento di integrarla rapidamente, perché un fascicolo carente rende più probabile una chiusura anticipata.
“L’esperto mi ha chiesto un acconto dopo due mesi: è legittimo?”
Sì, se sono passati almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico. L’art. 25-ter, comma 13, CCII consente all’esperto di chiedere un acconto fino a un terzo del compenso presumibile. È utile verificare che la stima del compenso su cui si basa l’acconto sia coerente con gli scaglioni e con il numero reale dei soggetti coinvolti.
“Abbiamo raggiunto l’accordo con i creditori e ora il compenso è raddoppiato: posso contestarlo?”
Il raddoppio è previsto dal comma 6 quando i contratti o gli accordi dell’art. 23 si concludono grazie all’opera dell’esperto. Contestarlo ha senso solo se mancano i presupposti, per esempio se l’accordo non rientra tra quelli indicati dalla norma o se è stato raggiunto senza un contributo effettivo dell’esperto. In tutti gli altri casi è una voce legittima, che andava prevista nel budget.
“Sono una piccola impresa sotto soglia: pago lo stesso compenso?”
Le imprese sotto soglia seguono il percorso semplificato dell’art. 25-quater CCII, con nomina dell’esperto da parte del segretario generale della Camera di commercio. Il compenso resta regolato dall’art. 25-ter, ma con un attivo contenuto e pochi creditori il calcolo per scaglioni, con la riduzione del 40% se i soggetti non sono più di 5, porta spesso vicino al minimo di 4.000 euro (vedi la simulazione B).
“Non mi sono presentato al primo incontro: devo pagare comunque l’esperto?”
Sì. In caso di mancata comparizione dell’imprenditore la legge prevede un compenso tra 500 e 5.000 euro, in deroga al minimo ordinario (comma 8). Non è una sanzione, ma il riconoscimento dell’attività preliminare svolta dall’esperto.
“Il compenso non pagato può diventare un problema anche se poi chiedo il concordato?”
Sì. Il credito dell’esperto è prededucibile: in una procedura successiva deve essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari. Un compenso non pagato non scompare con l’apertura di un’altra procedura, ma si sposta in cima alla lista.
Gli errori davanti ai giudici e alle istituzioni: i riferimenti da conoscere
Questa sezione raccoglie i riferimenti che governano il costo della composizione negoziata e le conseguenze degli errori descritti. Una precisazione è doverosa: il compenso dell’esperto e i diritti camerali sono materie regolate in modo molto dettagliato dalla legge e dagli atti ministeriali e camerali, mentre la giurisprudenza edita su questi specifici profili economici è ancora limitata. Per correttezza riportiamo qui solo fonti verificate. Le pronunce dei tribunali sulla composizione negoziata, soprattutto in materia di misure protettive, vanno lette nel testo integrale ed esaminate caso per caso, e non vengono citate in questa guida senza che i loro estremi siano stati verificati sul provvedimento originale.
1. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — art. 25-ter, commi 1-3
Cosa succede a chi stima male il compenso: la legge fissa percentuali per scaglioni decrescenti sull’attivo, con un minimo di 4.000 € e un massimo di 400.000 €. È il riferimento da cui partire per qualunque stima seria; chi lo ignora sottostima il costo (errori n. 1 e n. 2).
2. Art. 25-ter, comma 4 — maggiorazioni e riduzioni per numero di soggetti
Cosa succede a chi conta male i creditori: con 21-50 soggetti il compenso aumenta del 25%, oltre 50 del 35%; con non più di 5 si riduce del 40%; con la vendita del complesso aziendale o l’individuazione di un acquirente aumenta del 10%. Il conteggio errato sposta l’intero compenso di fascia (errore n. 2).
3. Art. 25-ter, commi 6 e 7 — raddoppio e ulteriore 10%
Cosa succede a chi non prevede lo scenario dell’accordo: se i contratti o gli accordi dell’art. 23 si concludono grazie all’esperto, il compenso raddoppia; sottoscrivendo l’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c), l’esperto ottiene un ulteriore 10%. L’esito positivo diventa un costo imprevisto per chi non lo ha messo in budget (errore n. 2).
4. Art. 25-ter, comma 8 — chiusura al primo incontro
Cosa succede a chi presenta un’istanza impreparata o non compare: compenso tra 500 e 5.000 €, in deroga al minimo. La spesa è contenuta, ma non produce risultati (errore n. 4).
5. Art. 25-ter, comma 9 — la base di calcolo
Cosa succede a chi usa solo l’ultimo bilancio: la base è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci o, in mancanza, la situazione patrimoniale depositata. Un’impresa con un ultimo esercizio negativo ottiene una stima falsata se non considera la media (errore n. 2).
6. Art. 25-ter, commi 10 e 11 — spese, liquidazione, nullità del patto anticipato
Cosa succede a chi si accorda troppo presto o non paga: rimborso delle sole spese necessarie e documentate; liquidazione da parte della commissione in mancanza di accordo; il provvedimento di liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo e come titolo per l’esecuzione provvisoria; l’accordo sul compenso è nullo se raggiunto prima di 120 giorni dalla convocazione, salvo conclusione anticipata (errori n. 3 e n. 5).
7. Art. 25-ter, commi 12 e 13 — prededuzione e acconto
Cosa succede a chi non pianifica la cassa: il credito dell’esperto è prededucibile e, dopo 60 giorni dall’accettazione, può essere chiesto un acconto fino a un terzo del compenso presumibile (errore n. 5).
8. D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — terzo correttivo del CCII
Perché conta per chi legge una guida datata: il correttivo è intervenuto anche sulla disciplina del compenso dell’esperto, con regole come la nullità del patto sul compenso concluso prima del termine dei 120 giorni e la forchetta per il caso di chiusura al primo incontro. Chi si basa su guide precedenti al 2024 rischia di applicare regole superate.
9. Decreto interministeriale 10 marzo 2022 — diritti di segreteria
Cosa succede a chi dimentica il costo d’accesso: fissa in 252 € per singola istanza i diritti di segreteria, a cui si aggiunge il bollo di 16 €, per un totale di 268 € da versare via PagoPA prima dell’invio (errore n. 1).
10. Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021, aggiornato il 21 marzo 2023
Cosa succede a chi entra senza test: il decreto contiene il test pratico di perseguibilità del risanamento, la check-list per il piano e il protocollo di conduzione della composizione negoziata. Non usarli aumenta il rischio di un percorso che si chiude subito (errore n. 4).
11. Artt. 12, 17, 18 e 19 CCII — accesso, istanza e misure protettive
Cosa succede a chi presenta un fascicolo incompleto: l’accesso richiede la ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 12); l’istanza deve contenere la documentazione dell’art. 17; le misure protettive (artt. 18 e 19) richiedono un ricorso al tribunale per la conferma, con i relativi costi di giustizia, e vengono meno se il percorso si chiude.
12. Art. 25-bis CCII — misure premiali
Cosa succede a chi confronta il costo con “zero”: riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale, riduzione delle sanzioni, dimezzamento di sanzioni e interessi in una procedura successiva, rateizzazione più lunga dei debiti fiscali dopo la pubblicazione di un accordo dell’art. 23. Chi rinuncia perde benefici che compensano una parte del costo (errore n. 6).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti agli errori che riguardano il costo della composizione negoziata, il lavoro dello Studio segue due direzioni: prevenzione, cioè intercettare l’errore prima che si consumi, e rimedio, cioè limitarne gli effetti quando è già stato commesso.
- Ricostruiamo la base di calcolo del compenso: calcoliamo la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (o la situazione patrimoniale depositata) e applichiamo gli scaglioni dell’art. 25-ter in modo progressivo, in tre scenari: minimo, intermedio, massimo.
- Censiamo tutti i soggetti coinvolti nelle trattative, creditori e parti interessate, per stabilire in anticipo quale maggiorazione o riduzione del comma 4 si applicherà.
- Prepariamo il budget del percorso con la riga dei diritti di segreteria e del bollo (268 €), la forchetta del compenso, lo scenario “accordo raggiunto” con raddoppio e le spese documentate.
- Costruiamo il calendario di cassa del percorso: giorno zero, possibile acconto dopo 60 giorni, termine dei 120 giorni per l’eventuale accordo sul compenso, saldo finale.
- Eseguiamo con l’imprenditore il test pratico di perseguibilità del risanamento e predisponiamo il progetto di piano, per evitare un’istanza che si chiude al primo incontro.
- Raccogliamo e ordiniamo la documentazione dell’art. 17 CCII, verificando completezza e coerenza dei dati prima del caricamento sulla piattaforma.
- Valutiamo l’opportunità di chiedere le misure protettive e, se servono, predisponiamo il ricorso per la conferma davanti al tribunale.
- Quando il termine è scaduto o l’errore è già avvenuto, verifichiamo se la liquidazione del compenso rispetta i parametri di legge e se esistono i presupposti per contestarla nei termini, oppure per trattare un piano di pagamento.
- Confrontiamo il costo del percorso con il costo dell’inerzia, quantificando con i commercialisti dello staff i benefici dell’art. 25-bis CCII nel caso concreto.
- Se la composizione negoziata non è più praticabile, analizziamo gli strumenti alternativi previsti dal Codice della crisi e dalla disciplina del sovraindebitamento, per non lasciare l’impresa senza una strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente legata a questo tema: conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i criteri di liquidazione del suo compenso e le regole che ne garantiscono l’indipendenza permette di preparare l’impresa ai passaggi che l’esperto verificherà. Nel rispetto di quell’indipendenza, lo Studio assiste l’imprenditore come consulente di parte e non come esperto nominato nella stessa procedura. Quando un errore va riparato davanti al giudice, la qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva possa proseguire, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e senza dispersione di informazioni.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i primi presidiano termini, istanze, ricorsi e opposizioni; i secondi ricostruiscono bilanci, attivo medio, flussi di cassa e posizioni tributarie. È questa combinazione che consente di trasformare la domanda “quanto costa?” in un piano preciso.
In chiusura
La composizione negoziata ha un costo pubblico prevedibile: 268 euro per entrare e un compenso dell’esperto calcolato per legge, con un minimo, un massimo, maggiorazioni e riduzioni. Il rischio non è il costo in sé, ma scoprirlo tardi o calcolarlo male.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che riguarda esattamente il percorso descritto in questa guida, dal test di perseguibilità del risanamento fino alla liquidazione del compenso dell’esperto. A questa si aggiungono lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti e la qualifica di cassazionista, che permette di seguire la stessa strategia anche quando un errore va rimediato davanti al giudice.
📩 Prima di caricare l’istanza o di firmare qualsiasi accordo sul compenso, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa guida.
