La Riduzione Dei Debiti Ottenuta Con Il Concordato Preventivo È Tassata Come Sopravvenienza Attiva?

Pochi argomenti della crisi d’impresa generano tanta confusione quanto la tassazione dello stralcio dei debiti. L’imprenditore che arriva all’omologazione di un concordato preventivo ha appena ottenuto dai creditori una rinuncia, spesso molto consistente, a una parte di ciò che gli spettava. In contabilità quella rinuncia compare come un componente positivo. E la domanda nasce spontanea: su quel “guadagno” bisogna pagare le imposte?

Le risposte che circolano tra colleghi imprenditori, nei forum e perfino in qualche consulenza frettolosa sono di solito due, opposte e ugualmente sbagliate: “nel concordato è tutto esente” oppure “il fisco si prende comunque la sua parte”. In realtà la norma, cioè l’art. 88, comma 4-ter, del TUIR (D.P.R. 917/1986), distingue con precisione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità, e il quadro è stato rimesso in ordine solo di recente, con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, in vigore dal 13 dicembre 2025. Nel mezzo ci sono il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, il CCII), i suoi correttivi fino al D.Lgs. 136/2024, la riforma fiscale di IRPEF e IRES (D.Lgs. 192/2024) e una prassi dell’Agenzia delle Entrate che per qualche anno ha negato l’agevolazione agli strumenti nuovi.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un piano concordatario costruito sull’idea di un’esenzione totale che non c’è può diventare infattibile proprio per il carico fiscale non previsto, e un’impresa che rinuncia a uno strumento per paura di una tassazione che la legge esclude perde un’occasione di salvezza.

In questa guida mettiamo alla prova, una per una, le sette convinzioni più diffuse:

  1. “Nel concordato preventivo lo stralcio dei debiti è sempre esentasse.”
  2. “Nel concordato in continuità, invece, si paga l’imposta su tutto lo stralcio.”
  3. “Lo sconto dei creditori non è un guadagno: il fisco non c’entra.”
  4. “La norma parla di legge fallimentare: con il Codice della crisi l’esenzione è sparita.”
  5. “Con la norma del 2025 posso farmi rimborsare le imposte già pagate sullo stralcio.”
  6. “Se il fisco accetta la transazione fiscale, non c’è più alcun problema di tassazione.”
  7. “Se i soci rinunciano ai loro finanziamenti, vale la stessa esenzione del concordato.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la tassazione dello stralcio sta all’incrocio tra due materie che lo Studio presidia con competenze certificate: la regolazione della crisi d’impresa, in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e il diritto tributario, in cui coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Un piano di concordato regge solo se il suo costo fiscale è stato misurato prima: per questo avvocati e commercialisti dello Studio lavorano sullo stesso fascicolo.

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Mito n. 1 — “Nel concordato preventivo lo stralcio dei debiti è sempre esentasse”

Il mito

“Con il concordato preventivo la parte di debiti che non paghi sparisce, e sparisce anche dal radar del fisco: non è mai tassata.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché il mito parte da un dato vero. Dal 2015, con il D.Lgs. 147/2015, il TUIR contiene una regola espressamente dedicata alla riduzione dei debiti nelle procedure concorsuali, e la sua prima frase dice proprio che quelle riduzioni “non si considerano sopravvenienze attive”. Chi ha letto o sentito citare solo l’inizio del comma 4-ter dell’art. 88 ha tratto la conclusione più semplice: concordato uguale esenzione.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che quella prima frase non riguarda qualunque concordato preventivo, ma solo quello liquidatorio, insieme al concordato fallimentare (oggi concordato nella liquidazione giudiziale) e alle procedure estere equivalenti. Per il concordato con finalità di risanamento la seconda frase dello stesso comma detta una regola molto diversa.

La realtà

In realtà la norma costruisce un doppio binario.

  • Primo binario: esclusione integrale. Le riduzioni dei debiti ottenute in sede di concordato preventivo liquidatorio, di concordato fallimentare (oggi nella liquidazione giudiziale) e di procedure estere equivalenti, in Stati con un adeguato scambio di informazioni, non sono sopravvenienze attive. Tutto lo stralcio resta fuori dal reddito d’impresa.
  • Secondo binario: esclusione parziale. In caso di concordato “di risanamento” (cioè, nel linguaggio del CCII, in continuità aziendale), di accordo di ristrutturazione omologato, di piano attestato pubblicato nel registro delle imprese e di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede la somma delle perdite fiscali pregresse e di periodo (computate senza il limite dell’80%), della deduzione di periodo e delle eccedenze pregresse ACE, e degli interessi passivi e oneri finanziari indeducibili riportati ai sensi dell’art. 96, comma 4, TUIR.

La correzione essenziale è questa: l’esenzione totale vale per il concordato liquidatorio; nel concordato in continuità lo stralcio è prima “consumato” dagli attributi fiscali dell’impresa, e solo l’eccedenza è esente.

Il motivo della differenza è logico. Nel concordato liquidatorio l’impresa esce dal mercato: tassare lo stralcio significherebbe sottrarre risorse ai creditori. Nel concordato in continuità l’impresa sopravvive e conserva le proprie perdite fiscali e gli interessi riportabili, che potrebbe usare in futuro per abbattere i redditi. Il legislatore impedisce un doppio vantaggio: l’impresa non può avere insieme lo stralcio esente e le perdite intatte da usare dopo.

È il punto su cui lavora quotidianamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la scelta tra concordato liquidatorio e in continuità va misurata anche sul suo costo fiscale, prima del deposito della domanda.

La prova

La prova sta nel testo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, letto per intero, e nella norma di interpretazione autentica dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, che ha confermato la stessa architettura in due livelli: esclusione integrale per gli strumenti liquidatori (liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) e detassazione limitata all’eccedenza per gli strumenti di continuità (concordato minore in continuità, accordi di ristrutturazione omologati ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII, piano attestato ex art. 56 CCII pubblicato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).

Cosa rischia chi ci crede

Chi imposta un concordato in continuità contando su un’esenzione totale rischia due cose. La prima è fiscale: nell’esercizio dell’omologazione si troverà una sopravvenienza imponibile pari agli attributi fiscali utilizzabili, con l’effetto concreto di bruciare perdite e interessi riportabili che il piano industriale magari contava di usare negli anni successivi per alleggerire le imposte sugli utili attesi. La seconda è concorsuale: se il piano non ha considerato questo effetto, i flussi previsti dopo l’omologazione possono rivelarsi sovrastimati, con il rischio di inadempimento e di risoluzione del concordato.

Mito n. 2 — “Nel concordato in continuità, invece, si paga l’imposta su tutto lo stralcio”

Il mito

“Se l’impresa continua a lavorare, lo stralcio è un ricavo come un altro: ci paghi l’IRES sopra fino all’ultimo euro.”

Perché ci credono in tanti

Questo è il mito speculare al primo, e nasce spesso da chi ha scoperto che il concordato in continuità non gode dell’esenzione piena e ha concluso, troppo in fretta, che allora non gode di nulla. A volte deriva anche dalla lettura di qualche commento sulla prassi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate per strumenti diversi dal concordato preventivo, o da esperienze di imprese che hanno chiuso un saldo e stralcio fuori da qualunque procedura, dove effettivamente lo stralcio è tassato per intero.

Vero, ma solo a metà: nel concordato in continuità una parte dello stralcio entra davvero nel reddito, ma è la parte “coperta” dagli attributi fiscali dell’impresa, non tutto.

La realtà

In realtà la seconda frase dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR stabilisce un meccanismo di calcolo preciso, che conviene scomporre in passaggi.

Passaggio Cosa si fa
1 Si determina l’ammontare complessivo della riduzione dei debiti ottenuta con il concordato
2 Si sommano: perdite fiscali pregresse e di periodo (art. 84 TUIR, senza il limite dell’80%), deduzione di periodo ed eccedenze pregresse ACE, interessi passivi e oneri assimilati indeducibili riportati (art. 96, comma 4, TUIR)
3 La parte di stralcio che eccede la somma del passaggio 2 non è sopravvenienza attiva
4 La parte di stralcio fino a concorrenza della somma del passaggio 2 concorre al reddito

La correzione essenziale: nel concordato in continuità lo stralcio è imponibile solo nella misura in cui l’impresa ha perdite, eccedenze ACE e interessi riportabili da “spendere”; il resto è esente.

Il D.Lgs. 192/2024, che ha riformato la determinazione del reddito d’impresa nell’ambito della riforma fiscale di IRPEF e IRES, ha avviato l’avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, ma non ha cambiato l’architettura del comma 4-ter: lo stralcio concordatario continua a seguire la regola speciale dell’art. 88, e il raccordo con le nuove regole di determinazione del reddito va comunque verificato nell’esercizio di riferimento.

Tradotto in pratica, la parte imponibile tende a essere neutralizzata proprio da quegli attributi fiscali: l’impresa, in sostanza, rinuncia alle perdite e agli interessi accumulati in cambio della non tassazione dell’eccedenza. Ecco perché, in molti casi, l’effetto reale non è un esborso di imposta ma la perdita di “scudi fiscali” futuri. Il modo esatto in cui la parte imponibile si compensa con le perdite, in particolare rispetto alle regole ordinarie di riporto dell’art. 84 TUIR, va verificato sul singolo caso con il commercialista.

Conviene soffermarsi su un aspetto che sfugge spesso: il calcolo non dipende solo da quanto si stralcia, ma anche da quando e da come si sono formate le perdite. Un’impresa che arriva al concordato dopo pochi esercizi di crisi, con perdite modeste ma debiti molto elevati, vedrà esente la gran parte dello stralcio. Un’impresa con una lunga storia di perdite fiscali, magari accumulate anche in anni lontani dalla crisi, vedrà invece lo stralcio assorbito in misura maggiore dagli attributi. Due concordati con lo stesso stralcio possono quindi avere effetti fiscali molto diversi, ed è questo il motivo per cui un’indicazione “a percentuale” sentita in giro non serve a nulla.

C’è anche un tema di pianificazione temporale. Le perdite di periodo dell’esercizio dell’omologazione rientrano nel conteggio: un piano che prevede svalutazioni, accantonamenti o chiusure di rami d’azienda nello stesso esercizio può modificare l’ammontare degli attributi disponibili e quindi la parte di stralcio esente. Queste scelte vanno fatte secondo corretti principi contabili, mai in funzione del solo risultato fiscale, ma vanno conosciute in anticipo.

Ci sono poi due precisazioni che il passaparola ignora. Le perdite rilevanti sono considerate al netto di quelle trasferite al consolidato fiscale, secondo le regole dello stesso comma. E l’ACE, abrogata dalla riforma fiscale a partire dal 2024, continua a rilevare solo per le eccedenze pregresse ancora riportabili.

La prova

La prova è testuale: la seconda frase del comma 4-ter dice che la riduzione dei debiti, nel concordato di risanamento, non costituisce sopravvenienza attiva “per la parte che eccede” gli attributi elencati. Una norma che esentasse zero non avrebbe bisogno di questo calcolo. La stessa logica è stata estesa dall’art. 8 del D.Lgs. 186/2025 agli strumenti di continuità del CCII, compreso il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che lo stralcio in continuità sia tassato per intero rischia di scartare il concordato in continuità a favore di soluzioni peggiori (un liquidatorio che distrugge l’azienda, o una trattativa privata in cui lo stralcio è davvero tassato tutto), oppure di accantonare nel piano un debito d’imposta inesistente, sottraendo risorse ai creditori e rendendo la proposta meno convincente al momento del voto.

Mito n. 3 — “Lo sconto dei creditori non è un guadagno: il fisco non c’entra”

Il mito

“Non ho incassato un euro: i creditori hanno solo rinunciato a una parte del debito. Non è un reddito, quindi non c’è niente da tassare.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento ha una sua logica intuitiva. Dal punto di vista di cassa, lo stralcio non porta denaro: l’impresa paga meno, ma non incassa nulla. Molti imprenditori ragionano per flussi di cassa e faticano a immaginare che una rinuncia altrui possa essere un “provento”. Si aggiunge l’esperienza del debitore persona fisica non imprenditore, per il quale effettivamente lo stralcio di un debito privato non genera reddito.

La realtà

In realtà, nel reddito d’impresa, conta la competenza e non la cassa. L’art. 88, comma 1, TUIR stabilisce che si considerano sopravvenienze attive, tra l’altro, la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Quando un debito iscritto in bilancio viene ridotto, la passività in parte cessa di esistere e il patrimonio netto dell’impresa aumenta: questo è un componente positivo che, salvo norma speciale, concorre al reddito.

La correzione essenziale: la regola generale è che lo stralcio di un debito d’impresa è una sopravvenienza attiva tassabile; il comma 4-ter del concordato è un’eccezione, e come tutte le eccezioni vale solo entro i suoi confini.

È proprio per questo che l’agevolazione è stata scritta: se lo stralcio non fosse di per sé reddito, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di escluderlo. Fuori dal perimetro del comma 4-ter (per esempio, in un saldo e stralcio negoziato con la banca senza alcuno strumento di regolazione della crisi), la riduzione del debito concorre interamente al reddito.

C’è però un fondo di verità che va riconosciuto: non ogni cancellazione di passività è automaticamente una sopravvenienza tassabile nell’anno in cui avviene. La giurisprudenza ha precisato che serve un evento sopravvenuto che faccia venire meno con certezza un debito effettivamente esistente; se invece la passività era fittizia o iscritta per errore, la rettifica va ricondotta all’esercizio di originaria iscrizione.

La prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15617 del 2025, ha ribadito che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio costituisce sopravvenienza attiva quando la posizione debitoria cessa di esistere per qualunque ragione, con imputazione all’esercizio in cui il componente diventa certo, e che spetta al contribuente provare l’eventuale errore contabile che giustificherebbe un trattamento diverso. Con l’ordinanza n. 4865 del 2025 la stessa sezione ha ritenuto tassabile come sopravvenienza la riduzione di un debito contributivo ottenuta grazie a una legge agevolativa, quando i contributi originari erano stati dedotti: il beneficio non porta con sé, in automatico, l’esenzione fiscale. Sul versante opposto, la sentenza n. 27592 del 16 ottobre 2025 ha chiarito che lo storno di una passività fittizia non genera una sopravvenienza nell’esercizio della correzione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che lo stralcio “non sia reddito” tende a non indicarlo correttamente in dichiarazione o a non applicare il calcolo del comma 4-ter. Il rischio è un avviso di accertamento con recupero dell’imposta, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione, proprio nel momento in cui l’impresa, appena uscita dal concordato, ha meno risorse per sostenerlo.

Mito n. 4 — “La norma parla di legge fallimentare: con il Codice della crisi l’esenzione è sparita”

Il mito

“L’art. 88 del TUIR richiama ancora il concordato fallimentare e l’art. 182-bis della legge fallimentare. Con il Codice della crisi quelle procedure non esistono più, quindi l’agevolazione non si applica più a nessuno.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è robusto. Il testo del comma 4-ter, scritto nel 2015, usa il lessico della vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942): concordato fallimentare, accordo omologato ai sensi dell’art. 182-bis, piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d). Il CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022 e corretto più volte fino al D.Lgs. 136/2024, ha introdotto strumenti nuovi che il TUIR non nominava: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), il concordato minore.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 179 del 2025, ha negato l’applicazione del comma 4-ter al concordato semplificato, sostenendo che in assenza di una norma specifica non è consentita un’interpretazione estensiva. Chi ha letto quella risposta ha generalizzato: il CCII avrebbe fatto perdere l’agevolazione.

La realtà

In realtà occorre distinguere. Per il concordato preventivo, il dubbio non si è mai posto davvero: il concordato preventivo esiste ancora, disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del CCII, nelle forme liquidatoria e in continuità. Il riferimento del TUIR al concordato “preventivo liquidatorio” e “di risanamento” si attaglia senza forzature alle due anime del concordato preventivo del Codice. Per il concordato fallimentare, poi, l’art. 349 CCII ha disposto la sostituzione, nelle norme vigenti, dei riferimenti al fallimento con quelli alla liquidazione giudiziale.

Il vero problema riguardava gli strumenti nuovi. Ed è qui che è intervenuto il legislatore: l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, ha dettato una norma di interpretazione autentica che riconduce espressamente al comma 4-ter gli strumenti del CCII.

Strumento CCII Regime dopo il D.Lgs. 186/2025
Concordato preventivo liquidatorio Esclusione integrale (già prevista)
Concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio Esclusione integrale
Concordato preventivo in continuità (di risanamento), accordo di ristrutturazione omologato, piano attestato pubblicato Esclusione per la parte eccedente gli attributi fiscali (già prevista)
Concordato minore in continuità, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione Esclusione per la parte eccedente gli attributi fiscali

La correzione essenziale: il Codice della crisi non ha cancellato l’agevolazione; per il concordato preventivo essa non è mai venuta meno e, per gli strumenti nuovi, è stata riconosciuta espressamente dalla norma interpretativa del 2025.

Un dettaglio sulla decorrenza che il passaparola tende a trascurare: secondo i primi commenti, la norma interpretativa si applica agli strumenti del CCII e, per la sua natura, alle situazioni non ancora definite; per gli accordi conclusi nella composizione negoziata la pubblicazione nel registro delle imprese (art. 25-bis, comma 5, CCII) è il passaggio che consente l’equiparazione al piano attestato ai fini fiscali. Anche qui, la data e la forma dell’atto contano quanto la sostanza.

E che dire del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, oggetto della risposta n. 179/2025? Oggi lo stralcio in quella sede è escluso integralmente dal reddito, come nel concordato preventivo liquidatorio. La risposta dell’Agenzia resta però utile per capire il metodo dell’amministrazione: dove manca una norma espressa, l’Agenzia tende a negare l’estensione analogica delle agevolazioni. È un criterio da tenere presente per i profili che la norma del 2025 non ha toccato.

Un’avvertenza da fact-checker: la riforma non ha risolto tutto. La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) prevede un riordino complessivo della fiscalità della crisi, compresi i temi delle perdite su crediti dei creditori (art. 101, comma 5, TUIR) e delle plusvalenze da cessione dei beni (art. 86, comma 5, TUIR), che il D.Lgs. 186/2025 non ha toccato. Su questi profili, lo stato della disciplina va controllato alla data della singola operazione.

La prova

La prova è doppia: l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, e il superamento, per le sopravvenienze, dell’impostazione della risposta n. 179/2025, che resta invece indicativa della linea dell’Agenzia sugli aspetti non coperti da norme espresse.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che l’esenzione sia sparita rischia di presentare un piano con un carico fiscale gonfiato, di sottostimare la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria o di rinunciare a uno strumento del CCII che, oggi, gode di un trattamento fiscale chiaro.

Mito n. 5 — “Con la norma del 2025 posso farmi rimborsare le imposte già pagate sullo stralcio”

Il mito

“Se la legge del 2025 è interpretativa, vale anche per il passato: chi ha pagato le imposte sullo stralcio di un concordato semplificato o di un PRO può chiederle indietro.”

Perché ci credono in tanti

Il mito si appoggia su una nozione giuridica corretta: le norme di interpretazione autentica, per loro natura, chiariscono il significato che una disposizione aveva fin dall’origine e quindi hanno efficacia anche retroattiva. Chi ha seguito le cronache del D.Lgs. 186/2025 sa che la norma si presenta proprio come interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. Da qui la conclusione: se aveva ragione il contribuente, il fisco deve restituire.

La realtà

In realtà lo stesso art. 8 del D.Lgs. 186/2025 contiene, al comma 2, una clausola che chiude la porta: le maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella fornita dalla norma non sono rimborsabili.

Il legislatore ha cioè scelto una retroattività “a senso unico”: la norma vale per le situazioni ancora aperte, ma non consente di recuperare quanto già pagato seguendo, per esempio, la linea restrittiva dell’Agenzia. È una scelta che ha precedenti nella legislazione tributaria e che serve a contenere gli effetti sul gettito.

Il punto che il passaparola ha perso per strada, in questo caso, è che “interpretativa” non significa “risarcitoria”. La norma dice come andava letta la disposizione, ma non obbliga lo Stato a restituire quanto incassato. Chi, prudentemente, aveva seguito la linea dell’Agenzia e tassato lo stralcio di un concordato semplificato o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, si trova quindi in una posizione diversa da chi non aveva tassato e ha ancora l’accertamento aperto: il primo non recupera, il secondo può difendersi richiamando la norma interpretativa.

Vero, ma solo a metà, quindi: l’efficacia interpretativa esiste e può essere utile per i rapporti non ancora definiti, per esempio per resistere a un accertamento non ancora definitivo o per le dichiarazioni ancora da presentare. Chi invece ha già versato non ha diritto al rimborso in base alla nuova norma.

La prova

La prova è il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, che esclude espressamente la rimborsabilità delle maggiori imposte versate sulla base di interpretazioni diverse.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta un’istanza di rimborso confidando nella nuova norma rischia un diniego e, se lo impugna, un contenzioso dall’esito molto incerto, con dispendio di tempo e risorse. Più utile, invece, verificare se esistano accertamenti pendenti o dichiarazioni ancora integrabili in cui far valere l’interpretazione corretta: è lì che la norma del 2025 dispiega i suoi effetti concreti.

Mito n. 6 — “Se il fisco accetta la transazione fiscale, non c’è più alcun problema di tassazione”

Il mito

“L’art. 88 regola i debiti col fisco nel concordato: se l’Agenzia delle Entrate aderisce alla transazione fiscale, è chiusa anche la questione delle imposte sullo stralcio.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito ha un’origine quasi tipografica: esistono due articoli 88 che riguardano entrambi il concordato, ma in codici diversi. L’art. 88 del CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, cioè la cosiddetta transazione fiscale, compresa la possibilità di omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione (il “cram down” fiscale). L’art. 88 del TUIR disciplina le sopravvenienze attive. Chi sente parlare di “art. 88 e concordato” in contesti diversi finisce per sovrapporre le due norme.

A rafforzare l’equivoco c’è il fatto che la transazione fiscale è stata ritoccata dai correttivi del CCII, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, e se ne parla molto: l’impressione è che sia “la” norma fiscale del concordato.

La realtà

In realtà sono due piani diversi, che si sommano.

  • La transazione fiscale (art. 88 CCII) stabilisce quanto e come l’impresa pagherà i debiti tributari e contributivi già esistenti: è una questione di trattamento del creditore pubblico dentro il piano.
  • La sopravvenienza attiva (art. 88 TUIR) riguarda le imposte che sorgono per effetto dello stralcio di tutti i debiti, verso fornitori, banche e anche verso l’erario: è una questione di reddito dell’impresa nell’esercizio dell’omologazione.

La correzione essenziale: l’adesione dell’Agenzia alla transazione fiscale non dice nulla sulla tassazione dello stralcio; questa segue sempre e soltanto le regole del comma 4-ter dell’art. 88 TUIR.

C’è poi un aspetto delicato, che conviene segnalare con onestà: lo stralcio di debiti che non avevano generato costi dedotti (per esempio sanzioni o imposte sui redditi indeducibili) pone il problema se dia luogo o no a una sopravvenienza imponibile. In ambito penale tributario la Cassazione, con la sentenza n. 18216 depositata il 9 maggio 2024, ha affermato che l’insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito non costituisce sopravvenienza attiva imponibile; la portata di questo principio sul versante della determinazione del reddito nelle procedure concorsuali va però valutata caso per caso.

Il D.Lgs. 136/2024, terzo correttivo del Codice della crisi, è intervenuto proprio sulla disciplina dei crediti pubblici nel concordato, ridefinendo le condizioni del trattamento dei crediti tributari e contributivi e dell’omologazione in caso di mancata adesione dell’amministrazione. Sono modifiche importanti per la costruzione della proposta, ma riguardano il quanto si paga al fisco creditore, non il quanto si paga di imposte sullo stralcio. Un piano ben fatto le tiene distinte già nel prospetto dei flussi: da un lato i pagamenti promessi all’erario per i debiti pregressi, dall’altro le imposte che l’impresa dovrà versare, a regime, sui redditi prodotti dopo l’omologazione, compresa l’eventuale quota imponibile della sopravvenienza.

Non va dimenticato, infine, che anche lo stralcio dei debiti tributari stessi rientra nella riduzione complessiva dei debiti ottenuta con il concordato: la falcidia ottenuta con la transazione fiscale si somma agli stralci verso gli altri creditori nel calcolo del comma 4-ter, con le cautele già viste sui debiti che non avevano generato costi dedotti.

La prova

Sul versante della transazione fiscale, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 depositata il 21 maggio 2026, si è occupata del rapporto tra cram down fiscale (art. 88, comma 2-bis, CCII) e ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, ritenendo più solida la tesi che, nella formulazione anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa per i crediti pubblici non si applicasse alle forme di approvazione del concordato in continuità, e ha sospeso il giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla Direttiva (UE) 2019/1023. È la dimostrazione plastica che si tratta di un tema concorsuale, del tutto distinto dalla tassazione dello stralcio regolata dal TUIR.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confonde le due norme rischia di considerare chiuso il capitolo fiscale quando ottiene il voto favorevole dell’erario, e di scoprire solo in sede di dichiarazione dei redditi che lo stralcio ha consumato le perdite o, fuori dal perimetro agevolato, ha generato imposte non previste dal piano.

Mito n. 7 — “Se i soci rinunciano ai loro finanziamenti, vale la stessa esenzione del concordato”

Il mito

“Nel piano i soci rinunciano ai crediti per finanziamenti: è uno stralcio come quello dei fornitori, quindi segue la stessa regola del concordato.”

Perché ci credono in tanti

Nella pratica concordataria la rinuncia dei soci ai propri crediti è frequente, spesso richiesta dai creditori terzi come segnale di impegno della compagine. Dal punto di vista contabile, l’effetto è simile a quello dello stralcio: un debito iscritto in bilancio viene meno. Viene naturale applicare la stessa disciplina.

La realtà

In realtà la rinuncia dei soci ha una disciplina propria, nel comma 4-bis dell’art. 88 TUIR: non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti nei limiti del valore fiscale del credito, che il socio deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la parte che eccede il valore fiscale è sopravvenienza attiva, e in caso di omessa dichiarazione il valore fiscale si assume pari a zero. La stessa regola vale per la conversione dei crediti in partecipazioni.

La correzione essenziale: la rinuncia del socio non è “stralcio concordatario” ma apporto, e la sua neutralità fiscale dipende dalla dichiarazione sul valore fiscale del credito, non dall’omologazione.

Il comma 4-ter, peraltro, si riferisce alle riduzioni dei debiti ottenute in sede di procedura: se la rinuncia del socio è parte integrante del piano omologato, occorre valutare con attenzione come si coordinano i due commi. In ogni caso, procurarsi la dichiarazione sostitutiva del socio è una cautela che non costa nulla e che evita che l’intera rinuncia diventi imponibile.

La prova

La prova è il testo del comma 4-bis dell’art. 88 TUIR, introdotto dal D.Lgs. 147/2015 insieme al comma 4-ter, che detta per la rinuncia dei soci un criterio autonomo basato sul valore fiscale del credito.

Cosa rischia chi ci crede

Chi omette la dichiarazione sostitutiva perché “tanto c’è il concordato” rischia che la rinuncia venga trattata come sopravvenienza attiva per l’intero importo, con un aggravio fiscale che si aggiunge proprio nell’anno più delicato. Il rischio si moltiplica se il socio ha acquistato il credito da terzi a un valore inferiore al nominale: in quel caso il valore fiscale è più basso e l’eccedenza imponibile maggiore.

Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni dello stralcio

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come funziona la norma: non sono casi reali. Le aliquote sono semplificate (IRES ordinaria al 24%, senza IRAP né agevolazioni particolari) e i calcoli vanno sempre rifatti sui dati di bilancio e dichiarativi effettivi.

Simulazione A — Convinto che in continuità “si paghi tutto”

Ipotesi: una S.r.l. manifatturiera deposita domanda di concordato preventivo in continuità aziendale diretta il 14 febbraio; il piano prevede il pagamento dei chirografari al 31%. Debiti chirografari complessivi: 1.032.400 €. Stralcio ottenuto con l’omologazione: 712.356 € (il 69%). Attributi fiscali dell’impresa alla data rilevante:

Voce Importo
Perdite fiscali pregresse e di periodo 418.930 €
Interessi passivi indeducibili riportati (art. 96, c. 4, TUIR) 63.270 €
Eccedenze ACE pregresse 0 €
Totale attributi 482.200 €

Sviluppo: lo stralcio di 712.356 € eccede gli attributi di 230.156 €. Quella eccedenza non è sopravvenienza attiva. La parte restante, 482.200 €, concorre al reddito, ma trova di fronte a sé perdite e interessi riportati per un ammontare equivalente. L’effetto pratico, salvo la verifica tecnica delle modalità di compensazione, è che l’impresa non paga imposta sullo stralcio ma perde l’intero stock di perdite e interessi che avrebbe usato sugli utili dei primi anni del piano.

Esito: l’amministratore che, credendo al mito n. 2, avesse accantonato nel piano un’IRES del 24% sull’intero stralcio (170.965 €) avrebbe sottratto ai creditori una somma che la legge non chiede. Al contrario, chi credendo al mito n. 1 avesse previsto nel piano di usare le perdite di 418.930 € per azzerare le imposte dei primi tre esercizi dopo l’omologazione avrebbe sovrastimato i flussi disponibili: quelle perdite non ci sono più.

Simulazione B — Concordato liquidatorio contro saldo e stralcio privato

Ipotesi: una società commerciale cessata, con debiti per 1.364.810 € e attivo realizzabile per 427.640 €. Prima strada: concordato preventivo liquidatorio, con apporto di finanza esterna dei soci e omologazione; lo stralcio complessivo è di 937.170 €. Seconda strada, considerata dagli amministratori convinti del mito n. 3 (“tanto lo sconto non è reddito”): accordi stragiudiziali di saldo e stralcio con i principali creditori, fuori da qualunque strumento del CCII, per uno stralcio di 146.320 € con la banca principale.

Sviluppo: nel concordato preventivo liquidatorio l’intero stralcio di 937.170 € non si considera sopravvenienza attiva (prima frase del comma 4-ter). Nel saldo e stralcio privato la riduzione di 146.320 € è invece una sopravvenienza attiva ordinaria ai sensi dell’art. 88, comma 1, TUIR: se la società non ha perdite capienti, l’IRES teorica è di 35.117 €.

Esito: la strada percepita come “più semplice e senza fisco” è in realtà quella fiscalmente più onerosa. Il confronto mostra perché la scelta dello strumento non può prescindere dal suo trattamento tributario.

Simulazione C — La rinuncia del socio senza dichiarazione

Ipotesi: nel piano concordatario il socio di maggioranza rinuncia a un credito per finanziamenti di nominali 210.480 €, acquistato anni prima da un altro socio uscente per 84.900 €. Rinuncia formalizzata il 9 settembre, omologazione successiva.

Sviluppo con dichiarazione sostitutiva: il valore fiscale del credito in capo al socio è 84.900 €; per quella parte la rinuncia non è sopravvenienza (comma 4-bis); i restanti 125.580 € sono sopravvenienza attiva, salvo l’eventuale coordinamento con il comma 4-ter, da valutare in concreto. Sviluppo senza dichiarazione sostitutiva: il valore fiscale si assume pari a zero e l’intera rinuncia di 210.480 € diventa sopravvenienza attiva.

Esito: una dichiarazione di poche righe sposta oltre 84.000 € di base imponibile. È il classico errore che nasce dall’idea che “il concordato copre tutto”.

Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nei miti

Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento di verità. Rimetterli al posto giusto aiuta a capire la logica della disciplina e a non esserne sorpresi.

Primo frammento: esiste davvero un’esclusione totale. Il mito n. 1 nasce da una norma reale. Nel concordato preventivo liquidatorio, così come nel concordato nella liquidazione giudiziale, nel concordato minore liquidatorio e nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la riduzione dei debiti è integralmente fuori dal reddito. Il fondamento è la tutela dei creditori: se la procedura serve a distribuire il patrimonio, un debito d’imposta generato dallo stralcio ridurrebbe proprio quel patrimonio.

Secondo frammento: in continuità qualcosa si “paga” davvero. Il mito n. 2 coglie che il concordato in continuità non è neutrale. Il prezzo, però, non si paga di regola in denaro ma in attributi fiscali: perdite, eccedenze ACE, interessi riportabili. Si tratta di un equilibrio: l’impresa che continua conserva l’azienda e il valore di avviamento, e in cambio rinuncia agli scudi fiscali accumulati negli anni della crisi.

Terzo frammento: la cassa non c’entra, ma la certezza sì. Il mito n. 3 ha ragione nel sostenere che non ogni cancellazione contabile genera reddito. La Cassazione, con la sentenza n. 27592 del 16 ottobre 2025, ha corretto l’orientamento più rigido (espresso, per esempio, dall’ordinanza n. 10988 del 2023, secondo cui qualunque stralcio di passività sarebbe sopravvenienza) precisando che occorre un evento successivo che estingua con certezza un debito effettivamente esistente. Nel concordato quell’evento è l’omologazione, che rende la riduzione definitiva.

Quarto frammento: il lessico della legge fallimentare ha creato un vuoto vero. Il mito n. 4 non è fantasia: per gli strumenti nuovi del CCII l’Agenzia ha effettivamente negato la detassazione, con la risposta n. 179 del 2025 sul concordato semplificato. Il vuoto è stato colmato solo dal D.Lgs. 186/2025. Per il concordato preventivo, però, il vuoto non c’è mai stato.

Quinto frammento: la norma del 2025 è davvero interpretativa. Il mito n. 5 parte da una qualificazione corretta: la norma si presenta come interpretazione autentica e quindi orienta anche la lettura delle situazioni pregresse non definite. Il frammento che il passaparola ha perso è la clausola di non rimborsabilità.

Sesto frammento: il fisco è anche creditore nel concordato. Il mito n. 6 ricorda che l’erario partecipa alla procedura come creditore e che la transazione fiscale incide sull’equilibrio del piano. La confusione nasce dal sovrapporre il ruolo dell’erario creditore (art. 88 CCII) a quello dell’erario impositore (art. 88 TUIR).

Settimo frammento: la rinuncia dei soci è davvero neutrale, entro un limite. Il mito n. 7 ha ragione sulla tendenziale neutralità della rinuncia del socio, che è un apporto al patrimonio della società. Ma il limite è il valore fiscale del credito, e la neutralità presuppone la dichiarazione sostitutiva.

Ricomposti insieme, i frammenti disegnano un sistema coerente: lo stralcio dei debiti è reddito per regola generale; il concordato preventivo lo esclude integralmente se liquidatorio, e per l’eccedenza sugli attributi fiscali se in continuità; le altre questioni (transazione fiscale, rinuncia dei soci, perdite dei creditori) hanno regole proprie.

Per completezza, va ricordato che il quadro del contribuente persona fisica non imprenditore è diverso: lì non opera il reddito d’impresa e la questione delle sopravvenienze non si pone negli stessi termini. La Cassazione, sezione I civile, con la pronuncia n. 27562 del 24 ottobre 2024, ha chiarito sul versante concorsuale che, ai fini dell’esdebitazione, non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori, ma una valutazione complessiva: un principio che riguarda la liberazione dai debiti, non la sua tassazione, e che conferma quanto i due piani vadano tenuti distinti.

Mito contro realtà in tabella

La tabella che segue raccoglie in una riga ciascuno dei sette miti e la correzione che la norma impone. È pensata per essere consultata rapidamente, ma ogni riga rinvia alle condizioni spiegate nelle sezioni precedenti: una sintesi non sostituisce mai la verifica sul caso concreto, specialmente quando l’impresa ha perdite fiscali, interessi riportati o partecipa a un consolidato.

Il mito Come stanno le cose
Nel concordato preventivo lo stralcio è sempre esentasse Esente per intero solo nel concordato liquidatorio; in continuità è esente solo l’eccedenza sugli attributi fiscali (art. 88, c. 4-ter, TUIR)
In continuità si paga l’imposta su tutto lo stralcio Concorre al reddito solo la parte coperta da perdite, eccedenze ACE e interessi riportati; il resto è esente
Lo sconto dei creditori non è reddito Per regola generale è sopravvenienza attiva (art. 88, c. 1, TUIR); il concordato è un’eccezione espressa
Con il CCII l’esenzione è sparita Il concordato preventivo resta coperto; gli strumenti nuovi sono stati ricondotti alla norma dall’art. 8 del D.Lgs. 186/2025
Con la norma del 2025 si ottiene il rimborso delle imposte pagate Il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025 esclude il rimborso delle maggiori imposte versate
Se il fisco accetta la transazione fiscale non c’è problema di imposte La transazione fiscale (art. 88 CCII) e la sopravvenienza (art. 88 TUIR) sono discipline distinte
La rinuncia dei soci segue la regola del concordato Ha una regola propria (art. 88, c. 4-bis, TUIR): neutrale nei limiti del valore fiscale attestato

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se il mio concordato è in continuità indiretta (con cessione o affitto dell’azienda a un terzo), vale l’esenzione totale?
Dipende, e il punto è controverso. Il comma 4-ter distingue tra concordato liquidatorio e di risanamento, senza menzionare espressamente la continuità indiretta. I commentatori segnalano che la ratio del limite (evitare che l’impresa abbia insieme stralcio esente e perdite riutilizzabili) si attaglia soprattutto alla continuità diretta, ma in assenza di una presa di posizione chiara è prudente valutare il caso con particolare attenzione e, se necessario, con un interpello.

Quindi è vero che la sopravvenienza va dichiarata nell’anno dell’omologazione?
Sì, di regola. È con l’omologazione che la riduzione dei debiti diventa certa e definitiva: in quell’esercizio va applicato il calcolo del comma 4-ter. La regola generale di competenza (art. 109 TUIR), richiamata anche dalla Cassazione nell’ordinanza n. 15617 del 2025, collega la sopravvenienza all’esercizio in cui il componente diventa certo.

Quindi è vero che il concordato minore in continuità oggi è agevolato come il concordato preventivo in continuità?
Sì. Dopo l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, il concordato minore in continuità rientra tra gli strumenti per i quali lo stralcio è escluso dal reddito per la parte che eccede gli attributi fiscali, con lo stesso meccanismo del concordato di risanamento.

Quindi è vero che anche le plusvalenze da vendita dei beni nel concordato sono esenti?
Sì, ma con limiti diversi. È una norma distinta (art. 86, comma 5, TUIR): le plusvalenze da cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non sono reddito. Secondo la prassi dell’Agenzia (risposta n. 462 del 2019) il regime non si applica alla continuità e, secondo la risposta n. 178 del 2025, non si estende alla cessione d’azienda nell’ambito di un contratto della composizione negoziata. La legge delega ne prevede la revisione.

Quindi è vero che i miei creditori possono dedurre subito la perdita sul credito stralciato?
Sì, di regola, nel concordato preventivo. L’art. 101, comma 5, TUIR consente la deduzione delle perdite su crediti verso debitori sottoposti a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione omologati e piani attestati. Per alcuni strumenti nuovi del CCII il D.Lgs. 186/2025 non è intervenuto su questa norma, e la questione resta aperta.

Quindi è vero che l’IRAP segue le stesse regole dell’IRES sullo stralcio?
No, non automaticamente. Il comma 4-ter è scritto per il reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi. L’IRAP ha una base imponibile propria, determinata secondo le regole del D.Lgs. 446/1997 e, per le società di capitali, in larga misura sulla base delle voci del conto economico. La rilevanza della sopravvenienza da stralcio ai fini IRAP dipende quindi dalla sua classificazione in bilancio e dalle regole specifiche di quel tributo: è un punto da verificare a parte, perché il passaparola tende a estendere all’IRAP conclusioni pensate per l’IRES.

Quindi è vero che, se il concordato viene poi risolto, la sopravvenienza già dichiarata resta?
Dipende. La risoluzione per inadempimento fa rivivere, nei rapporti con i creditori, le obbligazioni nella misura originaria. Sul piano fiscale, l’effetto della risoluzione sulle sopravvenienze già emerse e sugli attributi fiscali consumati non è regolato in modo espresso dal comma 4-ter e va valutato con prudenza, considerando che l’eventuale successiva liquidazione giudiziale porterebbe con sé il regime di esclusione integrale previsto per gli strumenti liquidatori. È una delle ragioni per cui la sostenibilità del piano, anche fiscale, va verificata prima dell’omologazione e non dopo.

Le sentenze e i provvedimenti che smontano i miti

Raccogliamo qui i riferimenti utilizzati, ciascuno agganciato al mito che contribuisce a smontare o a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre: per l’uso in un atto occorre sempre la lettura integrale del provvedimento.

1. Cass. civ., sez. trib., sentenza 16 ottobre 2025, n. 27592 — Mito n. 3. Principio: la sopravvenienza attiva presuppone un evento successivo idoneo a estinguere con certezza un debito effettivamente esistente; la rettifica di una passività fittizia o iscritta per errore va riferita all’esercizio di originaria iscrizione. Rilevanza: spiega perché nel concordato è l’omologazione, evento certo e successivo, a far emergere la sopravvenienza.

2. Cass. civ., ordinanza n. 10988 del 2023 — Mito n. 3. Principio: secondo questa pronuncia, lo stralcio di una passività dal bilancio costituirebbe sempre sopravvenienza attiva. Rilevanza: rappresenta l’orientamento più rigoroso, poi ridimensionato dalla sentenza n. 27592/2025; dimostra che la regola generale è la tassazione dello stralcio.

3. Cass. civ., 9 agosto 2022, n. 24580 — Mito n. 3. Principio: la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti integra sopravvenienza attiva. Rilevanza: conferma che, fuori dal comma 4-ter, la riduzione dei debiti d’impresa entra nel reddito.

4. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 15617 del 2025 — Miti n. 3 e domande di verifica. Principio: il venir meno della posizione debitoria, per qualsiasi ragione, genera sopravvenienza da imputare all’esercizio in cui diventa certa; grava sul contribuente la prova dell’eventuale errore contabile. Rilevanza: ricorda che lo stralcio fuori dalle procedure agevolate è tassato e che la prova spetta all’impresa.

5. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 4865 del 2025 — Miti n. 3 e n. 4. Principio: la riduzione di un debito contributivo ottenuta grazie a una legge agevolativa è sopravvenienza tassabile se i contributi erano stati dedotti; l’esenzione fiscale non discende automaticamente dalla norma di favore. Rilevanza: conferma che l’esclusione dal reddito richiede una norma espressa, come il comma 4-ter.

6. Cass. pen., sentenza n. 18216 depositata il 9 maggio 2024 — Mito n. 6. Principio: le sopravvenienze sono tassabili se correlate a costi dedotti; l’insussistenza di una passività originata da componenti che non hanno concorso al reddito non dà luogo a sopravvenienza imponibile. Rilevanza: utile per valutare lo stralcio di debiti per sanzioni o imposte indeducibili.

7. Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 depositata il 21 maggio 2026 — Mito n. 6. Principio: nella formulazione anteriore al D.Lgs. 136/2024, la tesi preferita dal Collegio è che il cram down fiscale (art. 88, c. 2-bis, CCII) non si applichi alle forme di approvazione del concordato in continuità; rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla Direttiva (UE) 2019/1023. Rilevanza: mostra che la transazione fiscale è un tema concorsuale, separato dalla tassazione dello stralcio.

8. Cass. civ., sez. I, n. 27562 del 24 ottobre 2024 — Fondo di verità. Principio: l’esdebitazione non richiede una soglia minima di soddisfacimento dei creditori, ma una valutazione complessiva. Rilevanza: aiuta a distinguere la liberazione dai debiti, istituto concorsuale, dalla sua tassazione nel reddito d’impresa.

A questi si aggiungono i provvedimenti di prassi e normativi che hanno chiuso le questioni:

  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 179 del 2025 — Mito n. 4: aveva escluso il concordato semplificato dal comma 4-ter; superata, per le sopravvenienze, dalla norma interpretativa.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 178 del 2025 e n. 462 del 2019 — Domande di verifica: limiti dell’esenzione delle plusvalenze (art. 86, c. 5, TUIR).
  • Art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (G.U. n. 288 del 12 dicembre 2025) — Miti n. 4 e n. 5: interpretazione autentica del comma 4-ter e clausola di non rimborsabilità.

Cosa può fare lo Studio Monardo: separare i fatti dal passaparola

Davanti a un concordato preventivo, il costo fiscale dello stralcio non è un dettaglio da sistemare dopo l’omologazione: è un elemento della fattibilità del piano. Il nostro metodo parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in numeri prima del deposito.

  1. Qualifichiamo il concordato ai fini fiscali. Verifichiamo se il piano è liquidatorio o in continuità (diretta o indiretta) e quale frase del comma 4-ter dell’art. 88 TUIR si applica, documentando le ragioni della qualificazione.
  2. Ricostruiamo gli attributi fiscali dell’impresa. Con i commercialisti dello staff esaminiamo le dichiarazioni per quantificare perdite pregresse e di periodo, eccedenze ACE e interessi passivi riportati ex art. 96 TUIR, tenendo conto dell’eventuale consolidato.
  3. Simuliamo l’effetto dello stralcio. Calcoliamo la parte di riduzione dei debiti esente e quella che consuma gli attributi, e misuriamo l’impatto sui flussi del piano industriale negli esercizi successivi.
  4. Confrontiamo gli strumenti alternativi. Mettiamo a confronto, anche sul piano tributario, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e composizione negoziata.
  5. Coordiniamo la transazione fiscale con la fiscalità dello stralcio. Costruiamo la proposta all’erario ai sensi dell’art. 88 CCII tenendo distinta, e già calcolata, la tassazione della sopravvenienza.
  6. Mettiamo in sicurezza le rinunce dei soci. Predisponiamo le dichiarazioni sostitutive sul valore fiscale dei crediti ai sensi del comma 4-bis e ne verifichiamo la coerenza con il piano.
  7. Valutiamo l’opportunità di un interpello. Quando la qualificazione è incerta (per esempio in caso di continuità indiretta), predisponiamo l’istanza all’Agenzia delle Entrate.
  8. Verifichiamo le posizioni già chiuse o pendenti. Esaminiamo dichiarazioni ancora integrabili e accertamenti non definitivi per far valere l’interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025, nei limiti della clausola di non rimborsabilità.
  9. Difendiamo l’impresa negli accertamenti sulle sopravvenienze. Contestiamo le riprese fiscali fondate su una lettura errata del comma 4-ter, in tutti i gradi del giudizio tributario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce dall’interno le trattative tra impresa e creditori sa che la misura dello stralcio e la scelta dello strumento determinano anche il carico fiscale finale. Per questo la valutazione tributaria entra nella costruzione del piano, non arriva dopo.

Lo Studio garantisce inoltre continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano e la sua fiscalità segue l’eventuale contenzioso tributario in ogni grado, con la stessa linea. E lo fa con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella crisi d’impresa diritto concorsuale e diritto tributario non si possono separare.

Chiusura: l’informazione corretta come prima difesa

La riduzione dei debiti ottenuta con il concordato preventivo non è “sempre esente” né “sempre tassata”: è esclusa per intero dal reddito nel concordato liquidatorio, ed esclusa per la parte eccedente perdite, eccedenze ACE e interessi riportati nel concordato in continuità, con un quadro oggi chiarito anche per gli strumenti nuovi del Codice della crisi. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di scegliere lo strumento giusto, di costruire un piano credibile e di evitare accertamenti nell’anno in cui l’impresa è più fragile.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le due competenze certificate che il tema richiede: l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che porta dentro il piano la conoscenza delle dinamiche negoziali con i creditori, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che misura in anticipo il costo fiscale di ogni stralcio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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