Anticipo Fatture E Conto SBF: La Banca Può Trattenere Gli Incassi Durante Il Concordato Preventivo?

È lunedì mattina. L’impresa ha depositato da tre giorni la domanda di concordato preventivo, il commissario giudiziale non è ancora stato nominato e sul conto anticipi arrivano, una dopo l’altra, le rimesse dei clienti: bonifici a saldo di fatture già anticipate, ricevute bancarie salvo buon fine che giungono a scadenza, pagamenti di fatture presentate all’incasso ma mai anticipate. L’amministratore apre l’home banking e scopre che quelle somme non sono disponibili: la banca le ha girate a copertura del saldo passivo del conto anticipi. La domanda che si pone, in quel preciso momento, è la stessa che dà il titolo a questa ricostruzione: la banca può farlo, oppure quel denaro appartiene alla procedura e deve finanziare la continuità aziendale?

La risposta non sta in una regola unica, ma in una sequenza di date. Conta quando è stata firmata la convenzione di anticipo e cosa prevede, conta se contiene un patto di compensazione, conta il giorno del deposito della domanda, conta se e quando l’impresa chiede lo scioglimento del contratto, conta il giorno in cui il provvedimento di autorizzazione viene notificato alla banca. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi d’impresa, sui conti anticipi, la differenza si misura in giorni.

La timeline che seguiremo è questa: la finestra dei 120 giorni che precede il deposito; le settimane dei segnali, quando la banca riduce le linee; il giorno zero del deposito e della pubblicazione nel registro delle imprese; i giorni del termine concesso per il piano, se la domanda è “con riserva”; il deposito di piano e proposta con l’eventuale istanza di scioglimento; il decreto di apertura e la notificazione dell’autorizzazione; il periodo del voto e dell’omologazione; infine l’esecuzione o, nello scenario peggiore, la liquidazione giudiziale.

Studio Monardo segue questo tema con un’attenzione specifica perché si colloca esattamente nel punto di incontro di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere dall’interno le procedure del Codice della crisi e i rapporti tra impresa e ceto bancario nella fase in cui la crisi si sta manifestando; dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per leggere una convenzione di anticipo, ricostruire il conto SBF e capire cosa la banca può davvero trattenere.

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La mappa temporale: dove si decide la sorte degli incassi

Prima di entrare nelle singole tappe serve una mappa. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore il 15 luglio 2022 e più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) non contiene una norma che dica, in astratto, “la banca può” o “la banca non può” trattenere gli incassi. Contiene piuttosto un meccanismo: i contratti in corso proseguono durante il concordato (art. 97, comma 1), il debitore può chiedere di sospenderli o scioglierli se non sono coerenti con il piano, e per i finanziamenti bancari “autoliquidanti” il comma 14 dello stesso articolo detta una regola speciale sulle somme che la banca può trattenere in caso di scioglimento, ancorata a una finestra di 120 giorni.

Accanto alla norma, la giurisprudenza della Cassazione ha costruito una distinzione decisiva: se la convenzione di anticipo collega l’anticipazione al mandato all’incasso con un patto di compensazione (o di annotazione ed elisione nel conto), l’incameramento delle somme incassate è considerato una “compensazione impropria”, cioè un semplice conteggio di dare e avere dentro un unico rapporto, e la banca può trattenere anche ciò che incassa dopo l’apertura del concordato. Se quel patto manca, lo scenario cambia.

La tabella che segue fissa le tappe e le collega alle sezioni di dettaglio.

Tappa Momento Cosa si decide Norma di riferimento Sezione
1 Da 120 giorni prima del deposito Quali anticipazioni la banca potrà farsi rimborsare con gli incassi anche in caso di scioglimento art. 97, comma 14, CCII “120 giorni prima del deposito”
2 Le settimane dei segnali Riduzione o revoca degli affidamenti, ultime presentazioni di fatture e RiBa convenzione bancaria; art. 16 CCII se c’è composizione negoziata “Le settimane dei segnali”
3 Giorno 0 e giorno 1 Deposito della domanda, pubblicazione nel registro delle imprese, effetti protettivi artt. 40, 44, 46, 54, 96 CCII “Giorno 0”
4 Dal giorno 1 alla scadenza del termine Gestione del conto, incassi in arrivo, istanze di sospensione artt. 44, 46, 97 CCII “Il termine per il piano”
5 Deposito di piano e proposta Istanza di scioglimento della convenzione, indennizzo art. 97, commi 1-3, CCII “Il giorno del piano”
6 Decreto di apertura e notificazione Da quando lo scioglimento produce effetti verso la banca artt. 47 e 97, comma 6, CCII “La notificazione”
7 Dopo lo scioglimento Cosa resta alla banca, cosa torna all’impresa art. 97, commi 9, 11, 14, CCII “Dopo lo scioglimento”
8 Voto, omologazione, esecuzione Trattamento del credito residuo della banca, eventuale liquidazione giudiziale artt. 109 ss., 166 CCII “Dall’omologazione in poi”

Una premessa vale per tutto il percorso: i termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione, non sono soggetti alla sospensione feriale; quest’ultima, che opera solo dal 1° al 31 agosto, torna invece in gioco per l’eventuale contenzioso ordinario tra impresa e banca (per esempio una causa di restituzione delle somme trattenute). Chi pianifica il deposito d’estate deve saperlo: il calendario del concordato non si ferma ad agosto.

120 giorni prima del deposito: la finestra che la banca guarda per prima

Cosa succede

Il primo atto di questa cronologia non accade in tribunale, ma allo sportello. Siamo a quattro mesi dal deposito della domanda, e l’impresa probabilmente non sa ancora che depositerà. Lavora come sempre: emette fatture, le presenta alla banca con una distinta di anticipo, riceve l’accredito di una percentuale concordata (spesso tra il 70 e l’80 per cento dell’importo, secondo le condizioni contrattuali) sul conto anticipi o direttamente sul conto ordinario; oppure presenta ricevute bancarie al salvo buon fine, che la banca accredita “SBF” con riserva di stornarle se il cliente non paga.

Ogni singola anticipazione erogata in questo periodo ha un peso particolare. Il comma 14 dell’art. 97 CCII stabilisce che, nei contratti di finanziamento bancario in cui il finanziatore riscuote direttamente i crediti dai terzi debitori, quella riscossione è considerata una prestazione principale (e quindi il contratto resta “pendente” e può essere sciolto). Ma aggiunge che, in caso di scioglimento, il finanziatore può trattenere le somme riscosse fino a concorrenza del rimborso delle anticipazioni effettuate nei 120 giorni precedenti il deposito della domanda e fino alla notificazione del provvedimento che autorizza lo scioglimento.

La norma

La base giuridica è l’art. 97, comma 14, del D.Lgs. 14/2019, nella formulazione introdotta dal primo correttivo (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147). La logica è di compromesso: il legislatore ha voluto evitare che lo scioglimento diventasse uno strumento per sottrarre alla banca gli incassi delle fatture anticipate appena prima della crisi, ma ha anche voluto delimitare nel tempo questa protezione. Le anticipazioni più vecchie, erogate oltre i 120 giorni, restano fuori dalla tutela speciale.

I termini che si attivano

Il termine dei 120 giorni si conta a ritroso dal giorno del deposito della domanda di accesso (art. 40 CCII). Non è un termine processuale da rispettare, ma un periodo di riferimento: tutto ciò che la banca ha anticipato da quella data in poi rientra nel perimetro del comma 14. Un esempio di calcolo: se la domanda viene depositata il 9 marzo 2026, la finestra si apre il 9 novembre 2025 (21 giorni residui di novembre, 31 di dicembre, 31 di gennaio, 28 di febbraio, 9 di marzo: totale 120). Le anticipazioni erogate dal 9 novembre 2025 in avanti sono quelle che la banca potrà recuperare con gli incassi anche se il contratto verrà sciolto.

Cosa può fare l’impresa ora

In questa fase l’impresa non ha ancora una procedura aperta, ma ha già una finestra difensiva: organizzare il proprio calendario di presentazioni sapendo che ogni nuova distinta di anticipo allarga il perimetro di ciò che la banca potrà trattenere. Non si tratta di smettere di lavorare con la banca (le linee autoliquidanti sono spesso l’ossigeno del capitale circolante), ma di farlo consapevolmente. Se l’impresa sta valutando un percorso di risanamento, è il momento di raccogliere tutta la documentazione: convenzioni di anticipo, condizioni generali del conto corrente, eventuali cessioni di credito notificate ai clienti, estratti del conto anticipi e del conto SBF, distinte di presentazione.

Il dato più importante da verificare è la presenza, nel contratto, di una clausola che autorizzi la banca a incamerare le somme incassate a copertura delle anticipazioni (patto di compensazione, o patto di “annotazione ed elisione” nel conto). È da questa clausola che, come vedremo, la Cassazione fa dipendere la possibilità per la banca di trattenere gli incassi anche dopo l’apertura del concordato.

Anticipo fatture, conto SBF, cessione: tre strumenti, tre calendari diversi

Prima di procedere nella cronologia conviene fermarsi su una distinzione che, nei fascicoli reali, viene spesso confusa. Sotto l’etichetta generica di “linee autoliquidanti” convivono almeno tre strumenti, e ciascuno ha un proprio orologio quando arriva la crisi.

Il primo è l’anticipo fatture con mandato all’incasso: l’impresa conserva la titolarità del credito verso il cliente, ma conferisce alla banca il mandato a riscuoterlo, di regola irrevocabile e nell’interesse anche della banca; la banca anticipa una percentuale e si rimborsa con l’incasso. È qui che la presenza o l’assenza del patto di compensazione diventa decisiva.

Il secondo è il conto SBF, cioè l’accredito “salvo buon fine” di ricevute bancarie, RID o effetti presentati all’incasso. L’importo viene registrato con riserva: se il cliente non paga alla scadenza, la banca storna. Quando l’accredito SBF è reso subito disponibile all’impresa, la sostanza economica è quella di un’anticipazione, e le valutazioni sul patto di compensazione si ripropongono negli stessi termini; quando invece l’importo resta indisponibile fino all’incasso effettivo, la banca non ha anticipato nulla e l’incasso, una volta arrivato, è disponibilità del cliente, salvo diversa pattuizione.

Il terzo è la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, eventualmente nell’ambito di un factoring. Qui il credito non appartiene più all’impresa: se la cessione è stata resa opponibile (con notifica o accettazione del debitore ceduto, o con le modalità previste dalla disciplina speciale), il pagamento del cliente spetta al cessionario. Una fattura ceduta pro soluto con cessione opponibile esce, di regola, dalla discussione sugli incassi trattenuti: il cliente paga ciò che non è più dell’impresa. Nella cessione pro solvendo l’impresa resta garante dell’adempimento del cliente, e il rischio di insoluto torna su di lei come credito della banca.

Ogni convenzione va dunque classificata. Nel fascicolo di un’impresa che si avvicina al concordato è normale trovare tutti e tre gli strumenti, presso banche diverse o addirittura presso la stessa banca. La finestra dei 120 giorni del comma 14 riguarda i finanziamenti con riscossione diretta dai terzi debitori: va applicata al rapporto giusto, non indistintamente a tutto ciò che compare sull’estratto conto.

Un ultimo dettaglio di calendario, spesso trascurato: la data rilevante per la finestra è la data di erogazione dell’anticipazione, non quella di emissione della fattura né quella della sua scadenza. Una fattura emessa a ottobre, presentata all’anticipo a dicembre e scadente a febbraio è un’anticipazione di dicembre: se il deposito avviene a marzo, rientra nei 120 giorni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare irrilevante il “prima”. Molti imprenditori pensano che le regole del concordato comincino il giorno del deposito. In realtà, sul fronte bancario, la partita si gioca in gran parte nei mesi precedenti: una massiccia presentazione di fatture all’anticipo nelle ultime settimane, magari per coprire stipendi o fornitori, sposta stabilmente il baricentro a favore della banca.

Quanto dura realmente

La finestra ha una durata fissa per legge, 120 giorni. Ciò che varia, in concreto, è la sua “densità”: un’impresa con molte fatture a breve scadenza vedrà la maggior parte delle anticipazioni cadere dentro il periodo protetto; un’impresa con crediti a lunga scadenza (pagamenti a 90 o 120 giorni) potrebbe avere anticipazioni ancora aperte ma erogate fuori dalla finestra. È una verifica da fare distinta per distinta.

Le settimane dei segnali: quando la banca riduce le linee

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase che non ha ancora nulla di giudiziario. Siamo, tipicamente, a poche settimane dal deposito. I ritardi nei pagamenti verso i fornitori si allungano, la Centrale dei rischi registra sconfinamenti, i clienti pagano in ritardo e le RiBa vengono richiamate insolute. La banca, che vede tutto questo prima di chiunque altro, reagisce: riduce il castelletto, abbassa la percentuale di anticipo, chiede garanzie aggiuntive, oppure comunica il recesso dagli affidamenti con il preavviso contrattuale.

Il conto SBF diventa in questo periodo un indicatore sensibilissimo. Ogni ricevuta bancaria accreditata “salvo buon fine” e poi rimasta insoluta viene stornata: l’accredito sparisce e il conto ordinario si appesantisce. L’impresa scopre di avere meno liquidità di quanta pensasse.

La norma

In questa fase governano soprattutto il contratto e le regole generali sui rapporti bancari (in particolare il recesso dall’apertura di credito). Se però l’impresa ha attivato la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), entra in gioco l’art. 16 del Codice: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca o sospensione degli affidamenti, e le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La stessa norma prevede che sospensione o revoca degli affidamenti restino possibili quando lo richiede la disciplina di vigilanza prudenziale, ma con una comunicazione che dia conto delle ragioni. Il dato pratico è chiaro: chi entra nella crisi passando dalla composizione negoziata ha strumenti di dialogo con la banca che chi arriva al concordato “di sorpresa” non ha.

I termini che si attivano

Non ci sono termini perentori di legge, ma termini contrattuali: il preavviso di recesso previsto dalla convenzione, la scadenza delle singole operazioni di anticipo, la scadenza delle RiBa presentate. È un calendario che va ricostruito leggendo il contratto, non il Codice.

Cosa può fare l’impresa ora

Le finestre difensive sono tre. Primo: valutare l’accesso alla composizione negoziata, che consente di chiedere misure protettive e di sedersi al tavolo con la banca con l’assistenza di un esperto indipendente. Secondo: verificare se le comunicazioni della banca rispettano il contratto (preavvisi, forme, motivazione). Terzo: decidere con lucidità cosa presentare ancora all’anticipo, ricordando la finestra dei 120 giorni.

Le segnalazioni che la banca deve fare e quelle che l’impresa deve leggere

In queste settimane la banca non è soltanto un creditore che si cautela: ha anche obblighi precisi. Il Codice della crisi, con le modifiche del D.Lgs. 83/2022, ha introdotto all’art. 25-decies un dovere di comunicazione: le banche e gli altri intermediari finanziari, quando comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. È un segnale d’allarme istituzionale, che dovrebbe mettere in moto gli obblighi del collegio sindacale e dell’organo amministrativo di attivarsi per tempo, anche valutando la composizione negoziata.

Per l’impresa il punto pratico è cronologico. Il giorno in cui arriva la comunicazione di riduzione o revoca delle linee è, a tutti gli effetti, un giorno della timeline concorsuale, anche se nessun atto è stato ancora depositato in tribunale. Da quel momento gli amministratori hanno l’onere di adottare assetti e misure idonei a rilevare e affrontare la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII), e l’eventuale inerzia potrà essere valutata in seguito.

C’è poi la Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Le segnalazioni mensili mostrano l’utilizzo delle linee autoliquidanti, gli sconfinamenti, gli insoluti. Leggere la propria posizione in Centrale rischi in queste settimane serve a capire come la banca vede l’impresa e, spesso, a prevedere la sua prossima mossa. Una linea “autoliquidante” segnalata con utilizzi costantemente al limite del castelletto, accompagnata da un aumento degli insoluti, è il quadro tipico che precede una revoca.

Infine, il preavviso. La gran parte delle convenzioni consente alla banca di recedere con preavviso, e talvolta anche senza preavviso in presenza di giusta causa. Verificare se la giusta causa invocata esista davvero, e se il preavviso sia stato rispettato, non è un esercizio formale: una revoca illegittima delle linee alla vigilia del deposito può generare pretese risarcitorie dell’impresa verso la banca, che diventano un attivo da valorizzare nel piano.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la “fuga in avanti”: spostare in fretta l’operatività su un’altra banca, chiedendo ai clienti di pagare su un conto diverso da quello indicato nelle fatture già anticipate. Se le fatture erano state cedute o affidate alla banca con mandato irrevocabile all’incasso, questa scelta può esporre l’impresa e gli amministratori a contestazioni gravi, anche sul piano della responsabilità. Le fatture già anticipate seguono il loro canale: si interviene sul futuro, non sul passato.

Quanto dura realmente

Questa fase può durare da qualche settimana a diversi mesi. Nella pratica, il fattore che la accorcia è quasi sempre la reazione della banca: una revoca degli affidamenti comprime i tempi e spinge verso un deposito rapido, spesso “con riserva”.

Giorno 0: il deposito della domanda e la pubblicazione nel registro delle imprese

Cosa succede

Il calendario ora corre. L’impresa deposita in tribunale la domanda di accesso al concordato preventivo: completa di piano e proposta, oppure, più spesso, nella forma “con riserva” (art. 44 CCII), con la richiesta di un termine per presentarli. La domanda viene comunicata al registro delle imprese e pubblicata entro il giorno successivo al deposito (art. 40, comma 3, CCII). Da questo momento i terzi, banche comprese, sono in condizione di conoscere la procedura.

Per i rapporti bancari, il giorno 0 è anche la data a cui si ancorano due regole: la finestra dei 120 giorni del comma 14 si conta a ritroso da qui; e da qui, per richiamo dell’art. 96 CCII alle regole della liquidazione giudiziale, si applicano le disposizioni sugli effetti per i creditori, tra cui quella sulla compensazione (art. 155 CCII). Il principio generale è che i crediti anteriori sono “cristallizzati”: il creditore non può soddisfarsi fuori dal concorso.

La norma

Oltre agli artt. 40 e 44, rilevano l’art. 46 CCII (dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale, mentre i pagamenti di crediti anteriori sono di regola preclusi) e l’art. 54 CCII sulle misure protettive (dalla pubblicazione della domanda, se il debitore ne fa richiesta, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio). Sul piano contrattuale, l’art. 97, comma 1, afferma che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti proseguono anche durante il concordato, e che i patti contrari sono inefficaci.

I termini che si attivano

Dal giorno 0 decorrono: il termine assegnato dal tribunale per il deposito di piano e proposta (se la domanda è con riserva, tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza per non oltre ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi); gli obblighi informativi periodici; l’efficacia delle misure protettive dalla pubblicazione, se richieste. Il termine fissato per il piano è perentorio nella sostanza: se scade senza deposito, la domanda diventa improcedibile.

Cosa può fare l’impresa ora

Qui si apre la domanda del titolo. Gli incassi che arrivano sul conto anticipi dopo il deposito, relativi a fatture anticipate prima, possono essere trattenuti dalla banca? La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 11524 del 15 giugno 2020 e con conferme successive (in particolare Cass., Sez. I, 9 ottobre 2023, n. 28232), ha risposto: sì, se la convenzione contiene un patto di compensazione che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse. In quel caso anticipazione e mandato all’incasso formano un unico rapporto, i debiti e i crediti nascono dalla stessa fonte e la loro elisione è una compensazione “impropria”, estranea al divieto di compensazione dei crediti anteriori. La cristallizzazione, semplicemente, non opera.

Se invece la convenzione prevede un mero mandato all’incasso senza patto di compensazione, la giurisprudenza ha seguito una strada diversa: la banca che incassa dopo l’apertura della procedura incassa per conto del cliente e non può trattenere le somme a copertura di un credito anteriore (orientamento di cui è espressione Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277). È per questo che la prima finestra difensiva del giorno 0 è la lettura del contratto: il destino degli incassi dipende da una clausola, non dalla buona volontà della banca.

La seconda finestra riguarda i nuovi incassi: le fatture non anticipate che i clienti pagano sul conto dell’impresa dopo il deposito non sono coperte dal patto relativo alle anticipazioni. Le somme incassate senza alcuna anticipazione corrispondente sono, salvo clausole specifiche e valutate caso per caso, disponibilità dell’impresa.

Il conto corrente prosegue, ma non tutto ciò che vi entra è della banca

Un passaggio delle pronunce di legittimità aiuta a capire cosa accade concretamente sul conto dopo il deposito. Nel concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, il rapporto di conto corrente non si scioglie automaticamente: prosegue, salvo che l’impresa ne chieda la sospensione o lo scioglimento. Proseguendo il rapporto, proseguono anche le sue clausole, compresi i patti che regolano l’imputazione degli incassi. È su questa base che la Cassazione ha ritenuto legittimo l’incameramento, da parte della banca, degli incassi relativi a fatture anticipate quando la convenzione lo prevede.

Ma proseguire non significa che tutto ciò che entra sul conto diventi garanzia della banca. Occorre distinguere almeno quattro flussi:

Flusso in entrata dopo il deposito Regola di massima Cosa verificare
Pagamento di fattura anticipata, con patto di compensazione La banca può imputarlo all’anticipazione corrispondente Corrispondenza fattura-anticipo, importo anticipato, data
Pagamento di fattura anticipata, senza patto di compensazione La banca incassa per conto del cliente e non può trattenere a copertura del credito anteriore Testo della convenzione, eventuali clausole di annotazione ed elisione
Pagamento di fattura non anticipata Disponibilità dell’impresa, salvo clausole specifiche Domiciliazione delle fatture, distinte presentate solo all’incasso
Versamenti dell’impresa per la continuità Disponibilità dell’impresa; la compensazione con crediti anteriori incontra il divieto dell’art. 155 CCII Natura del versamento, conto di destinazione

La tabella è una semplificazione: ogni convenzione ha le sue clausole e ogni caso va letto sui documenti. Ma serve a orientarsi nei primi giorni, quando l’impresa vede il saldo disponibile ridursi senza capire perché.

C’è anche un aspetto di tutela del debitore che la norma riconosce in questa fase: con il deposito della domanda e la pubblicazione, i patti contrari alla prosecuzione dei contratti sono inefficaci (art. 97, comma 1). Una clausola che preveda la risoluzione automatica della convenzione o la decadenza dal beneficio del termine per il solo fatto del deposito non produce effetti. La banca può recedere per le ragioni e nei modi previsti dal contratto e dalla legge, ma non può invocare il concordato in sé come causa di risoluzione.

Infine, le misure protettive. Se l’impresa le ha chieste con la domanda, dalla pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. È una protezione importante contro i pignoramenti presso terzi dei crediti verso i clienti, ma non incide sul meccanismo contrattuale dell’incameramento: le misure protettive fermano le esecuzioni, non le compensazioni improprie previste dalla convenzione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più comune è depositare la domanda senza aver “fotografato” il conto: saldo del conto anticipi, elenco delle fatture anticipate non ancora incassate, data di ogni anticipazione, RiBa SBF in scadenza. Senza questa fotografia, scattata alla data del deposito, diventa difficilissimo contestare in seguito un addebito o calcolare il perimetro dei 120 giorni.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto istantaneo; la pubblicazione avviene, per legge, entro il giorno successivo. Ma l’impatto sugli incassi è immediato: la banca riceve la notizia e, nella prassi, “congela” le disponibilità del conto in attesa di valutare la posizione. Nelle prime 48-72 ore si gioca spesso il clima dei rapporti per tutta la procedura.

Dal giorno 1 alla scadenza del termine: la gestione del conto durante la riserva

Cosa succede

Siamo al giorno 10. Poi al 20, poi al 40. L’impresa continua a operare: produce, fattura, incassa. Il commissario giudiziale (nominato dal tribunale con il decreto che concede il termine, se ritenuto opportuno) vigila sulla gestione. Sul conto anticipi le somme dei clienti continuano ad affluire, e la banca continua a imputarle a riduzione del saldo debitore.

È la fase più delicata per la liquidità. Se la banca ha un patto di compensazione, gli incassi delle fatture anticipate vanno a coprire l’esposizione; ma se la banca, nel frattempo, non concede nuove anticipazioni, l’impresa vede uscire liquidità senza vederne entrare di nuova. È lo schema del “rubinetto chiuso”: la linea si autoliquida e si spegne.

La norma

Rilevano ancora l’art. 46 CCII (atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione, pagamenti di crediti anteriori vietati salvo autorizzazione) e l’art. 97 CCII. Il comma 1 dell’art. 97 consente al debitore di chiedere, con autonoma istanza, la sospensione dei contratti in corso quando la loro prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione; l’istanza va depositata con la prova della sua notificazione alla controparte. La sospensione richiesta prima del deposito del piano ha una durata limitata, fissata dalla norma, mentre lo scioglimento può essere chiesto solo quando sono presentati anche il piano e la proposta (art. 97, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024).

Accanto alla sospensione c’è l’altro strumento di questa fase: i finanziamenti autorizzati (art. 99 CCII). L’impresa può chiedere al tribunale di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali all’esercizio dell’attività, e può negoziare con la stessa banca il mantenimento o la riattivazione delle linee autoliquidanti, offrendo il rango della prededuzione per le nuove anticipazioni.

I termini che si attivano

Il termine per il piano è il cardine. Se il termine scade senza deposito di piano e proposta, la domanda è dichiarata inammissibile o improcedibile e gli effetti protettivi cessano. Gli obblighi informativi periodici (situazione finanziaria, gestione) vanno rispettati con la cadenza fissata dal tribunale: il loro inadempimento può portare ad abbreviare il termine.

Cosa può fare l’impresa ora

Questa è la fase in cui l’impresa ha più margine strategico. La finestra difensiva principale è la sospensione della convenzione di anticipo, da chiedere con istanza notificata alla banca: sospendere significa interrompere temporaneamente gli effetti del contratto, compresa (nella lettura che ne dà la dottrina più attenta) la funzione di riscossione diretta, in attesa delle decisioni sul piano. Non è una scelta automatica: sospendere la convenzione significa anche rinunciare, almeno per un po’, a nuove anticipazioni da quella banca. La decisione va presa dentro una visione complessiva della tesoreria.

È in questa fase che la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), insieme al coordinamento di uno staff in diritto bancario, consente di leggere il contratto di anticipo e il piano di tesoreria come un’unica partita.

La seconda finestra è la negoziazione con la banca di un accordo di prosecuzione: l’impresa offre trasparenza (flussi, ordini, portafoglio clienti) e la possibilità di nuove anticipazioni prededucibili autorizzate dal tribunale; la banca, in cambio, rinuncia a chiudere il rubinetto. La terza finestra è la verifica puntuale delle imputazioni: ogni incasso trattenuto deve corrispondere a una fattura effettivamente anticipata, nei limiti dell’anticipazione erogata. Le eccedenze vanno restituite all’impresa.

Il ruolo del commissario giudiziale e i flussi della riserva

Nei giorni della riserva il commissario giudiziale, se nominato, è l’interlocutore naturale anche sui rapporti bancari. Vigila sulla gestione, riferisce al tribunale, segnala gli atti che possono pregiudicare i creditori. Per l’impresa è utile coinvolgerlo presto sul tema degli incassi: una relazione del commissario che ricostruisce le trattenute della banca e ne valuta la coerenza con il contratto ha un peso rilevante quando, più avanti, il tribunale dovrà decidere sull’istanza di scioglimento.

Gli obblighi informativi periodici sono anche l’occasione per documentare il problema. Nella situazione finanziaria da depositare con la cadenza fissata dal tribunale (spesso mensile), l’impresa può evidenziare quanto è stato incassato sul conto anticipi, quanto è stato imputato dalla banca e quanto resta disponibile. Un problema di liquidità documentato in tempo reale nelle informative al tribunale è molto più credibile di un problema ricostruito mesi dopo.

Va poi considerato l’art. 46 CCII. Durante la riserva i pagamenti di crediti anteriori sono di regola preclusi, e gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati sono inefficaci. Un accordo con la banca che preveda, per esempio, nuove garanzie a copertura di esposizioni pregresse in cambio del mantenimento delle linee rientra nella straordinaria amministrazione e va autorizzato. Ogni accordo con la banca durante la riserva va portato al tribunale prima di essere firmato, non dopo. I crediti sorti da atti legalmente compiuti in questa fase sono prededucibili: è questa la leva negoziale che l’impresa può offrire alla banca per ottenere nuove anticipazioni.

Un’ultima annotazione temporale: anche se il termine è stato concesso per 60 giorni, l’impresa non è obbligata ad attendere la scadenza. Depositare il piano prima, quando è pronto, consente di presentare subito anche l’istanza di scioglimento e di accorciare il periodo in cui la banca continua a riscuotere e trattenere. Il calendario, in questa fase, è in buona parte nelle mani del debitore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere lo scioglimento quando non si può ancora. Dopo il D.Lgs. 136/2024 il testo è esplicito: senza piano e proposta depositati, lo scioglimento non si chiede. Un’istanza presentata in questa fase rischia di essere respinta o di trasformarsi, nella migliore delle ipotesi, in una semplice sospensione. Altro errore frequente: non notificare l’istanza alla banca. Senza la prova della notificazione l’istanza non è procedibile.

Quanto dura realmente

Per legge, da 30 a 60 giorni, più l’eventuale proroga fino a ulteriori 60. Nella pratica di molti tribunali la proroga viene richiesta e concessa con una certa frequenza, perché un piano credibile richiede tempo (attestazione, analisi dei contratti, interlocuzioni con i creditori principali). Una durata complessiva della riserva intorno ai tre-quattro mesi non è rara, ma ogni tribunale ha prassi proprie.

Il giorno del piano: l’istanza di scioglimento della convenzione di anticipo

Cosa succede

Da questo momento in poi la partita cambia natura. L’impresa deposita piano e proposta. Nel piano c’è, o dovrebbe esserci, una scelta chiara sui rapporti bancari: quali proseguono, quali si sospendono, quali si sciolgono. Se la convenzione di anticipo non è coerente con il piano (per esempio perché il piano prevede di canalizzare tutti gli incassi su un conto dedicato alla continuità, o di cambiare banca operativa), l’impresa deposita l’istanza di scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII e la notifica alla banca.

La norma

L’art. 97, commi 1, 2 e 3, CCII disciplina la richiesta: va motivata con la non coerenza della prosecuzione rispetto al piano o la sua non funzionalità all’esecuzione; va depositata con la prova della notificazione alla controparte; contiene anche una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla banca, che entra nel piano e incide sul fabbisogno concordatario. La controparte può interloquire.

Sul punto la Cassazione ha chiarito un aspetto decisivo, ancora utile anche se pronunciato sulla legge fallimentare (art. 169-bis): lo scioglimento riguarda il contratto-quadro di anticipazione finché la banca non abbia raggiunto il tetto massimo convenuto, ma non può colpire la singola operazione di anticipo già eseguita, perché lì la banca ha già adempiuto con l’erogazione (Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524). Tradotto: lo scioglimento chiude il rubinetto per il futuro e incide sul mandato all’incasso, ma non cancella le anticipazioni già fatte.

I termini che si attivano

Il deposito del piano fa partire la valutazione del tribunale per l’apertura della procedura. Per la banca, il deposito e la notificazione dell’istanza di scioglimento segnano l’inizio di un periodo intermedio: tra la notificazione dell’istanza e la notificazione del provvedimento autorizzativo, la banca non può pretendere la prestazione dell’impresa né invocare la risoluzione di diritto per inadempimenti successivi al deposito della domanda (art. 97, comma 6). In quel periodo, però, la banca continua a riscuotere, e il comma 14 le consente di trattenere le somme riscosse fino alla notificazione del provvedimento, nei limiti delle anticipazioni dei 120 giorni.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva di questa tappa è la costruzione dell’istanza: motivazione puntuale della non coerenza con il piano, quantificazione argomentata dell’indennizzo, indicazione delle anticipazioni coperte dalla finestra dei 120 giorni e di quelle che ne restano fuori. Un’istanza generica rischia di non convincere il tribunale. Un’istanza che ricostruisce, fattura per fattura, cosa la banca ha anticipato e quando, mette il giudice in condizione di decidere e la banca in condizione di negoziare.

Contemporaneamente, l’impresa può indicare nel piano un conto dedicato per gli incassi della continuità, comunicandolo ai clienti per le fatture future (non per quelle già anticipate o cedute), così da separare in modo netto i flussi del passato da quelli del futuro.

Come si quantifica l’indennizzo da proporre nell’istanza

Il comma 3 dell’art. 97 impone di proporre, già nell’istanza, una quantificazione dell’indennizzo dovuto alla banca. Non è un dettaglio tecnico: l’indennizzo entra nel fabbisogno del piano e incide sulla sua fattibilità. Il parametro di legge è il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (comma 9). Per una convenzione di anticipo, il danno della banca coincide di regola con il margine che avrebbe ottenuto dalle anticipazioni future fino alla scadenza naturale del contratto o al primo momento utile di recesso: commissioni e differenziale di interessi, non l’intero capitale.

Un esempio di metodo, a titolo puramente dimostrativo: una convenzione a tempo indeterminato, recedibile dalla banca con preavviso di 15 giorni, difficilmente genera un indennizzo significativo, perché la banca avrebbe potuto sciogliersi da sé in tempi brevi; una convenzione a termine, con un utilizzo medio documentato e un tasso noto, consente invece di stimare il margine perso per il periodo residuo. L’indennizzo, una volta liquidato, è un credito chirografario anteriore: non si paga in prededuzione e segue la percentuale prevista dal piano per i chirografari.

La quantificazione va motivata con i dati del rapporto (utilizzi medi degli ultimi mesi, condizioni economiche, durata residua). Un’istanza che indica una cifra senza spiegarla offre alla banca l’argomento per contestarla e al tribunale una ragione di dubbio.

Il coordinamento con il conto dedicato e con le altre banche

Lo scioglimento della convenzione presso una banca ha senso solo se l’impresa ha un’alternativa operativa. Prima di depositare l’istanza conviene verificare che esista un conto su cui far confluire gli incassi della continuità, presso un istituto che non vanti crediti anteriori verso l’impresa, oppure presso la stessa banca ma con un rapporto nuovo, autorizzato e separato. In mancanza, il rischio è quello di sciogliere un contratto senza avere dove incassare. Nel piano va descritto con precisione il nuovo assetto della tesoreria: conto dedicato, eventuali nuove linee prededucibili, tempi di comunicazione ai clienti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che lo scioglimento “restituisca” automaticamente all’impresa tutti gli incassi. Non è così. Lo scioglimento non è retroattivo e, per i finanziamenti autoliquidanti, il comma 14 lascia comunque alla banca le somme riscosse fino alla notificazione dell’autorizzazione, per rimborsare le anticipazioni dei 120 giorni. Un piano che conta su quei soldi rischia di essere irrealistico.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto; la decisione del tribunale sull’istanza di scioglimento arriva di regola con il decreto di apertura o in un momento vicino, ma i tempi dipendono dal carico del tribunale e dalla necessità di integrazioni. Nella pratica, tra il deposito del piano e l’apertura possono passare da alcune settimane a qualche mese.

La notificazione dell’autorizzazione: il giorno in cui lo scioglimento diventa realtà per la banca

Cosa succede

Il tribunale decide. Se ritiene fondata l’istanza, autorizza lo scioglimento della convenzione di anticipo; spesso la decisione accompagna o segue di poco il decreto di apertura del concordato (art. 47 CCII), con cui il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e fissa il calendario del voto. Ma la data che conta per la banca non è quella del provvedimento: è quella della sua notificazione, che è a cura dell’impresa.

La norma

L’art. 97, comma 6, CCII stabilisce che la sospensione o lo scioglimento producono effetti dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo alla controparte. Il comma 14 aggancia proprio a questa data il limite finale delle somme che la banca può trattenere: le riscossioni effettuate fino alla notificazione, nei limiti delle anticipazioni dei 120 giorni, restano alla banca. Le riscossioni successive, invece, seguono il regime del contratto ormai sciolto.

I termini che si attivano

Qui non c’è un termine perentorio fissato dalla legge per la notificazione, ma c’è un interesse dell’impresa a notificare immediatamente: ogni giorno di ritardo è un giorno in più in cui la banca può continuare a riscuotere e trattenere. La notificazione del provvedimento di scioglimento va eseguita il giorno stesso in cui l’impresa ne ha copia, o il primo giorno utile. Dal decreto di apertura decorrono poi i termini della procedura: comunicazioni ai creditori da parte del commissario, relazione del commissario, adunanza o termine per il voto secondo il calendario fissato dal tribunale.

Cosa può fare l’impresa ora

La prima finestra difensiva è la tempestività: preparare in anticipo l’atto di notificazione, con l’indirizzo PEC corretto della banca e della filiale che gestisce il rapporto, per notificarlo appena il provvedimento è disponibile. La seconda finestra è l’informazione ai clienti: per le fatture non anticipate e per quelle future, l’impresa comunica le nuove coordinate di pagamento; per quelle già anticipate occorre invece valutare con attenzione il contenuto della convenzione (se c’è una cessione del credito notificata al debitore ceduto, il pagamento al cedente non libera il cliente).

La terza finestra è la riconciliazione alla data della notificazione: si chiude, in quel giorno, un conto preciso di quanto la banca ha anticipato nei 120 giorni, di quanto ha riscosso fino alla notificazione, e di cosa resta da riscuotere. È questo documento che consente, poi, di chiedere la restituzione di eventuali eccedenze.

La notifica ai clienti e il problema delle fatture “a cavallo”

Nella pratica, il giorno della notificazione porta con sé un problema che nessuna norma risolve da sola: quello delle fatture “a cavallo”, anticipate prima del deposito ma con scadenza successiva alla notificazione dello scioglimento. Per queste fatture il cliente continuerà, molto probabilmente, a pagare sul conto indicato in fattura, cioè quello della banca. Cosa accade a quelle somme?

La risposta dipende dalla struttura del rapporto. Se c’è una cessione del credito opponibile, il cliente paga correttamente alla banca cessionaria e la questione è chiusa. Se c’è un mandato all’incasso, lo scioglimento del contratto incide sul mandato: la banca che riceve il pagamento dopo la notificazione lo riceve, in linea di principio, senza più il titolo contrattuale per trattenerlo oltre i limiti del comma 14, e dovrebbe riversarlo all’impresa. È qui che la contestazione tra impresa e banca si fa più frequente, ed è qui che la riconciliazione alla data della notificazione diventa la prova principale.

Per ridurre il contenzioso, l’impresa può proporre alla banca, già in sede di istanza o subito dopo la notificazione, un protocollo condiviso: elenco delle fatture a cavallo, modalità di riversamento degli incassi successivi, termini di rendicontazione. Un protocollo scritto, sottoposto se necessario al tribunale, evita che ogni singolo incasso diventi una controversia.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare passare giorni preziosi tra il deposito del provvedimento e la notificazione, magari attendendo che sia la cancelleria a comunicarlo alla banca. La norma pone la notificazione a carico del debitore: l’inerzia gioca a favore della controparte.

Quanto dura realmente

La notificazione via PEC è istantanea. Ciò che richiede tempo, nella pratica, è la reazione della banca: l’adeguamento delle procedure interne, la chiusura del conto anticipi, la restituzione delle distinte non ancora lavorate. Possono servire diverse settimane e qualche sollecito formale.

Dopo lo scioglimento: cosa resta alla banca, cosa torna all’impresa

Cosa succede

Sono passati, poniamo, tre mesi dal deposito della domanda. Il contratto di anticipo è sciolto. Sul conto anticipi resta un saldo debitore residuo: la parte delle anticipazioni che gli incassi non hanno coperto. Alcune fatture anticipate non sono state ancora pagate dai clienti; altre sono state pagate dopo la notificazione; altre ancora non saranno mai pagate.

La norma

L’art. 97, comma 9, CCII riconosce alla banca un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento; il comma 11 stabilisce che l’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, mentre restano prededucibili i crediti sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notificazione dello scioglimento (comma modificato dal D.Lgs. 136/2024). Il credito per le anticipazioni non rientrate è un credito concorsuale, da trattare secondo il piano: chirografario, salvo eventuali garanzie.

Sulle somme riscosse dopo la notificazione, l’impostazione del comma 14 porta a ritenere che la banca non possa trattenerle in compensazione con il credito anteriore, ma debba riversarle all’impresa. Il punto è delicato perché si intreccia con la giurisprudenza sulla compensazione impropria: secondo la Cassazione (Cass., Sez. I, 9 ottobre 2023, n. 28232), in presenza del patto di compensazione l’incameramento delle somme riscosse dopo l’apertura del concordato è legittimo, in quanto mero accertamento contabile all’interno di un rapporto unitario; la pronuncia, tuttavia, è resa su fattispecie regolata dalla legge fallimentare e non affronta direttamente lo scenario dello scioglimento autorizzato ai sensi del comma 14. Per i concordati regolati dal Codice della crisi, la regola dello scioglimento con il limite dei 120 giorni è il terreno su cui si gioca la contestazione delle trattenute.

I termini che si attivano

Per un’eventuale azione di restituzione delle somme trattenute oltre i limiti, valgono i termini ordinari di prescrizione; ma è una causa ordinaria, alla quale si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Più rilevante, nel concordato, è il termine per far valere le proprie ragioni nel procedimento: le contestazioni sul trattamento della banca vanno sollevate nel piano, nelle osservazioni al commissario e, se necessario, in sede di omologazione.

Cosa può fare l’impresa ora

La finestra difensiva è la verifica analitica delle trattenute successive alla notificazione, con richiesta formale di restituzione delle somme che la banca non poteva trattenere. Parallelamente, l’impresa verifica che l’indennizzo richiesto dalla banca sia coerente con quello quantificato nell’istanza e che il credito residuo sia correttamente collocato al chirografo nel piano. Se la banca rivendica un privilegio o una garanzia (pegno, fideiussioni di terzi), se ne controlla l’esistenza e l’opponibilità.

La restituzione delle somme e il divieto di compensazione con crediti anteriori

Supponiamo che la banca, dopo la notificazione, abbia trattenuto somme che avrebbe dovuto riversare. Il credito dell’impresa alla restituzione sorge dopo l’apertura della procedura; il credito della banca per le anticipazioni non rientrate è anteriore. La banca potrebbe essere tentata di compensare l’uno con l’altro. Ma qui opera il limite dell’art. 155 CCII, applicabile al concordato per il richiamo dell’art. 96: la compensazione nelle procedure concorsuali è ammessa solo tra crediti e debiti anteriori, non tra un debito sorto dopo l’apertura e un credito concorsuale. La compensazione “impropria” riconosciuta dalla Cassazione presuppone un patto valido e un rapporto ancora in essere: una volta sciolto il rapporto e notificata l’autorizzazione, quella giustificazione viene meno per gli incassi successivi.

La richiesta di restituzione va formulata per iscritto, con il prospetto analitico delle somme, l’indicazione delle fatture, le date degli incassi e il riferimento alla data della notificazione. Se la banca non restituisce, l’impresa valuta l’azione giudiziale: un procedimento monitorio, se i documenti lo consentono, oppure un giudizio ordinario di cognizione. In entrambi i casi la cronologia ricostruita nelle fasi precedenti è la base probatoria.

Il credito residuo della banca nel piano

Sul fronte opposto, il credito residuo della banca va collocato correttamente nel piano. Nel concordato in continuità i creditori sono suddivisi in classi, e la banca titolare di crediti chirografari derivanti da linee autoliquidanti è spesso inserita in una classe dedicata ai creditori finanziari, con un trattamento che tiene conto delle somme già recuperate tramite gli incassi. Un piano che non distingue tra quanto la banca ha già ottenuto in forza del patto di compensazione e quanto le spetta ancora rischia di sovrastimare il suo credito e di alterare i calcoli di convenienza.

L’errore tipico di questa fase

Accettare le contabili della banca senza controllarle. Le imputazioni sul conto anticipi sono spesso automatiche, e un incasso relativo a una fattura mai anticipata può finire nello stesso calderone. Il secondo errore è dimenticare gli interessi: dopo il deposito, sui crediti chirografari gli interessi si arrestano agli effetti del concorso (art. 154 CCII, richiamato per il concordato dall’art. 96), e le competenze addebitate successivamente vanno vagliate.

Quanto dura realmente

La riconciliazione richiede settimane. La restituzione, se la banca non la riconosce spontaneamente, può richiedere una trattativa di mesi o un giudizio ordinario, i cui tempi in primo grado si misurano, nei tribunali italiani, in anni piuttosto che in mesi.

Dall’omologazione in poi: il voto, l’esecuzione del piano e lo scenario della liquidazione giudiziale

Cosa succede

La procedura arriva al voto. La banca vota per il suo credito residuo nella classe in cui il piano l’ha collocata (nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria). Se il concordato è approvato e omologato, il piano si esegue: la banca riceve quanto previsto per il suo credito chirografario, nei tempi del piano. Se il concordato fallisce (non approvato, non omologato, revocato o risolto), l’impresa può finire in liquidazione giudiziale.

La norma

Gli artt. 107 e seguenti CCII regolano il voto, l’art. 112 il giudizio di omologazione. Nello scenario della liquidazione giudiziale torna in primo piano la revocatoria: l’art. 166, comma 2, CCII consente di revocare le rimesse su un conto corrente bancario che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca. Ma la Cassazione (Cass., Sez. I, ord. 11 ottobre 2025, n. 27219) ha chiarito che, nelle linee autoliquidanti con fonte di rimborso predeterminata e patto di compensazione, gli accrediti destinati a rimborsare le anticipazioni non sono rimesse solutorie revocabili, ma semplici registrazioni contabili di dare e avere all’interno dello stesso rapporto.

I termini che si attivano

Il calendario del voto è fissato dal tribunale nel decreto di apertura. In caso di omologazione, i termini sono quelli del piano. In caso di liquidazione giudiziale, l’azione revocatoria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII); il periodo sospetto per le rimesse decorre a ritroso dalla data di deposito della domanda, quando a questa segue la liquidazione giudiziale.

Cosa può fare l’impresa ora

Nella fase di omologazione, la finestra difensiva è l’opposizione alle contestazioni della banca: se la banca si oppone all’omologazione sostenendo di essere trattata peggio che nella liquidazione giudiziale, l’impresa deve dimostrare il contrario con dati, comprese le somme che la banca ha già incassato in forza del patto di compensazione. Nella fase esecutiva, l’impresa controlla che i pagamenti alla banca siano esattamente quelli previsti, senza riconoscimenti extra.

Il voto della banca e il peso degli incassi già trattenuti

La banca che ha recuperato buona parte della propria esposizione attraverso gli incassi delle fatture anticipate vota per un credito residuo più contenuto. È una conseguenza meccanica, ma ha un riflesso strategico: più la banca ha incassato nella fase precedente, minore è il suo peso nel voto e minore il suo interesse a ostacolare il piano. Viceversa, una banca con un’ampia esposizione residua non coperta dagli incassi diventa spesso il creditore decisivo della classe finanziaria.

Nel giudizio di omologazione il creditore dissenziente può contestare la convenienza della proposta, sostenendo di ricevere meno di quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale. Per rispondere, l’impresa e l’attestatore devono considerare anche lo scenario alternativo: in una liquidazione giudiziale, la banca con patto di compensazione conserverebbe comunque ciò che ha già incassato, e la revocatoria delle relative movimentazioni incontrerebbe il limite indicato dalla Cassazione del 2025. Il confronto va fatto su basi omogenee.

Lo scenario della risoluzione o dell’annullamento

Se, durante l’esecuzione, il concordato viene risolto per inadempimento o annullato, le vicende dei rapporti bancari possono riaprirsi. Il credito originario della banca riprende consistenza nei limiti di quanto non soddisfatto, e la successiva eventuale liquidazione giudiziale si apre con un proprio calendario. Anche per questo la documentazione raccolta nelle fasi precedenti (fotografia del conto, riconciliazioni, provvedimenti di scioglimento e prove delle notificazioni) va conservata per tutta la durata del piano e oltre.

L’errore tipico di questa fase

Considerare chiusa la partita bancaria con l’omologazione. Le pretese restitutorie dell’impresa verso la banca, i conteggi sugli interessi, le contestazioni sulle trattenute successive alla notificazione possono restare aperte e hanno tempi propri.

Quanto dura realmente

Dal deposito della domanda all’omologazione, nei tribunali italiani, passano spesso da alcuni mesi a oltre un anno, in funzione della complessità del piano, delle opposizioni e del carico del singolo ufficio. L’esecuzione del piano dura quanto il piano stesso: nel concordato in continuità, frequentemente diversi anni.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come le stesse regole producano esiti diversi a seconda di quando si agisce. Non descrivono casi reali.

Dati comuni. Impresa manifatturiera con convenzione di anticipo fatture al 75%, contenente patto di compensazione. Domanda di concordato con riserva depositata il 9 marzo 2026; finestra dei 120 giorni aperta dal 9 novembre 2025. Alla data del deposito: anticipazioni in essere per 186.450 €, di cui 131.280 € erogate dopo il 9 novembre 2025 e 55.170 € erogate prima. Fatture anticipate non ancora incassate: 248.600 € nominali. Fatture non anticipate in scadenza nei 90 giorni successivi: 97.340 €, domiciliate per errore sul medesimo conto anticipi.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • Giorno 0 (9 marzo): al deposito viene scattata la fotografia del conto: elenco delle 64 fatture anticipate, con data di anticipo.
  • Giorno 2 (11 marzo): comunicazione ai clienti delle nuove coordinate per le fatture non anticipate (97.340 €) e per quelle future, su un conto presso altra banca dedicato alla continuità.
  • Giorno 6 (15 marzo): istanza di sospensione della convenzione, notificata alla banca; avvio della trattativa per un’anticipazione prededucibile autorizzata.
  • Giorno 58 (6 maggio): deposito di piano e proposta, con istanza di scioglimento motivata e quantificazione dell’indennizzo.
  • Giorno 79 (27 maggio): autorizzazione allo scioglimento; notificazione via PEC il 28 maggio.
  • Esito: fino al 28 maggio la banca incassa 142.700 € di fatture anticipate. Può trattenerli fino a concorrenza delle anticipazioni dei 120 giorni (131.280 €). Nella lettura del comma 14 qui proposta, i restanti 11.420 € (relativi in parte ad anticipazioni anteriori alla finestra, su cui la banca potrebbe invocare il patto di compensazione) sono oggetto di richiesta di restituzione, così come gli incassi successivi alla notificazione. Le fatture non anticipate, pagate sul nuovo conto, restano integralmente alla continuità: 97.340 € di liquidità salvata.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

  • Giorno 0 (9 marzo): deposito senza fotografia del conto; nessuna comunicazione ai clienti.
  • Giorni 1-90: i clienti pagano sul conto anticipi tutte le fatture, anticipate e non. La banca imputa tutto al saldo del conto anticipi: entrano 142.700 € di fatture anticipate e 97.340 € di fatture non anticipate.
  • Giorno 62 (10 maggio): scadenza del termine, ottenuta proroga.
  • Giorno 115 (2 luglio): deposito del piano; istanza di scioglimento presentata senza ricostruzione delle date di anticipo.
  • Giorno 140 (27 luglio): autorizzazione; notificazione eseguita solo il 10 settembre, dopo l’estate.
  • Esito: la banca ha trattenuto 240.040 € in un’unica imputazione, coprendo l’intera esposizione di 186.450 € e trattenendo un’eccedenza di 53.590 €. Per recuperare le somme relative alle fatture non anticipate e all’eccedenza, l’impresa deve ricostruire a posteriori ogni movimento, mentre la tesoreria della continuità è rimasta a secco per mesi. Si noti anche che la notificazione tardiva non ha nulla a che vedere con la sospensione feriale (1-31 agosto), che non si applica ai termini della procedura concorsuale: il ritardo è stato solo inerzia.

Il confronto, giorno per giorno

Giorno Calendario A Calendario B
0 Fotografia del conto Nessuna analisi
2 Nuove coordinate per fatture non anticipate Incassi tutti sul conto anticipi
6 Istanza di sospensione notificata Nessuna istanza
58 / 115 Piano + istanza di scioglimento motivata Piano tardivo, istanza generica
80 / 185 Notificazione immediata Notificazione dopo 45 giorni
Liquidità salvata 97.340 € + eccedenza da recuperare Solo azione di restituzione a posteriori

I binari paralleli: come cambia la timeline se l’impresa attiva un rimedio

Il calendario descritto finora è quello “di base”. Ma l’impresa può cambiare binario, e ogni binario ha un proprio orologio.

Il binario della composizione negoziata

Se prima del concordato l’impresa accede alla composizione negoziata della crisi, la timeline si allunga a monte di alcuni mesi. L’esperto indipendente convoca le banche; l’art. 16 CCII impone loro di partecipare in modo attivo e informato; l’accesso alla composizione non è, da solo, causa di revoca degli affidamenti. Le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII) possono impedire azioni esecutive. Sul piano delle linee autoliquidanti, questo binario consente di negoziare con la banca prima che la crisi si cristallizzi in una domanda giudiziale, per esempio concordando un piano di rientro graduale del conto anticipi o il mantenimento delle linee. Se la composizione si chiude senza accordo, l’impresa può accedere al concordato, anche semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII).

Il binario dell’accordo di prosecuzione

L’impresa può scegliere di non sciogliere la convenzione, ma di proseguirla con un accordo: la banca mantiene la linea, l’impresa continua a presentare fatture, e le nuove anticipazioni, se autorizzate dal tribunale, sono prededucibili. In questo binario la timeline non prevede istanze di scioglimento né notificazioni; prevede invece un’autorizzazione al finanziamento (art. 99 CCII) e un monitoraggio puntuale da parte del commissario. È il binario più favorevole alla continuità, ma richiede una banca disponibile.

Il binario della sospensione

L’impresa può fermarsi alla sospensione, senza arrivare allo scioglimento. La sospensione mette in pausa il contratto per un periodo limitato e dà tempo per negoziare. Allo scadere, il contratto riprende o viene sciolto con il piano. È utile quando l’impresa non sa ancora se manterrà quella banca come partner della continuità.

Il binario degli accordi di ristrutturazione

Se l’impresa sceglie un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), la logica cambia ancora: i creditori aderenti, banche comprese, firmano l’accordo, e i rapporti bancari si ridisegnano per contratto. Con l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) gli effetti possono estendersi ai creditori non aderenti della stessa categoria, a determinate condizioni. Qui l’orologio è scandito dalla raccolta delle adesioni e dall’omologazione.

Cosa resta uguale su tutti i binari

Su qualunque binario restano due costanti. La prima: la clausola di compensazione nella convenzione di anticipo decide se la banca può trattenere gli incassi delle fatture anticipate. La seconda: le fatture non anticipate non sono “della banca” per il solo fatto di essere pagate su un conto della banca. Chi ha chiare queste due costanti sa leggere qualunque timeline.

Le 5 finestre critiche

  1. La lettura della convenzione prima del deposito. Sapere se esiste un patto di compensazione e come è formulato cambia l’intera strategia: senza questa lettura ogni decisione successiva è presa al buio.
  2. La fotografia del conto anticipi al giorno 0. Elenco delle fatture anticipate, date di erogazione, saldo: è la base di ogni futura contestazione e del calcolo dei 120 giorni.
  3. La separazione dei flussi nei primi giorni. Comunicare ai clienti nuove coordinate per le fatture non anticipate e future evita che liquidità della continuità finisca sul conto anticipi.
  4. L’istanza di scioglimento depositata con il piano, motivata e quantificata. Dopo il D.Lgs. 136/2024 lo scioglimento si chiede solo con piano e proposta: arrivare preparati a quella data è decisivo.
  5. La notificazione immediata del provvedimento autorizzativo. È da quel giorno che lo scioglimento produce effetti verso la banca e si chiude la finestra delle trattenute consentite dal comma 14.

Le domande sul tempo

Ho depositato la domanda da dieci giorni e la banca sta trattenendo tutti gli incassi: posso ancora fare qualcosa?
Sì. Siamo nella fase della riserva: si può verificare subito se le trattenute riguardano fatture effettivamente anticipate, chiedere la restituzione di quelle relative a fatture non anticipate, comunicare nuove coordinate ai clienti e valutare un’istanza di sospensione notificata alla banca. Lo scioglimento, invece, dovrà attendere il deposito del piano.

Le fatture anticipate cinque mesi prima del deposito sono coperte dalla regola dei 120 giorni?
No. Le anticipazioni erogate oltre i 120 giorni precedenti il deposito restano fuori dalla regola speciale del comma 14 in caso di scioglimento. Resta però da verificare l’eventuale operatività del patto di compensazione, che secondo la Cassazione segue una logica propria.

Il tribunale ha autorizzato lo scioglimento il mese scorso ma non l’abbiamo ancora notificato: è un problema?
Sì, perché lo scioglimento produce effetti dalla notificazione. Fino ad allora la banca può continuare a riscuotere e trattenere entro i limiti di legge. Va notificato subito.

Quanto dura in tutto la partita con la banca?
La parte concorsuale segue i tempi della procedura: dai 30-60 giorni della riserva, più l’eventuale proroga, fino all’omologazione, spesso a distanza di molti mesi. Le eventuali azioni di restituzione hanno tempi da giudizio ordinario, con applicazione della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Se il concordato non va a buon fine, la banca dovrà restituire ciò che ha trattenuto?
Non necessariamente. In liquidazione giudiziale il curatore valuterà le revocatorie, ma la Cassazione del 2025 ha escluso che gli accrediti destinati al rimborso delle anticipazioni nelle linee autoliquidanti, in presenza di patto di compensazione, siano rimesse revocabili.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Molte sono state rese nel vigore della legge fallimentare: i principi sulla natura del rapporto di anticipo e sulla compensazione impropria restano un riferimento anche per il Codice della crisi, che peraltro ha introdotto, con l’art. 97, comma 14, una regola specifica per lo scioglimento.

Tappa “120 giorni prima” e “giorno 0”: natura del rapporto e patto di compensazione

  • Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524. Principio: anticipazione e mandato all’incasso con patto di compensazione formano un unico rapporto; l’elisione delle reciproche partite è una compensazione impropria, sottratta alla cristallizzazione dei crediti, sicché non rileva che l’incasso avvenga dopo l’apertura del concordato. Rilevanza: è la pronuncia-guida sull’intera questione del titolo, resa con principio di diritto nell’interesse della legge.
  • Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11523. Principio: pronuncia gemella della precedente, nello stesso senso favorevole alla compensazione degli incassi con le anticipazioni. Rilevanza: conferma che l’orientamento del 2020 non è isolato.
  • Cass., Sez. I, 9 ottobre 2023, n. 28232. Principio: quando crediti e debiti nascono da un’unica linea autoliquidante con fonte di rimborso predeterminata e patto di compensazione, la regola sulla compensazione nelle procedure concorsuali non si applica; la banca può legittimamente trattenere gli incassi riscossi dopo l’apertura del concordato. Rilevanza: è la conferma più recente dell’orientamento, e il punto di partenza di ogni analisi del giorno 0.
  • Cass., Sez. I, 10 aprile 2019, n. 10091. Principio: si colloca nell’orientamento che riconosce efficacia al patto di compensazione nelle anticipazioni anche dopo l’ammissione alla procedura. Rilevanza: mostra la continuità dell’indirizzo prima delle sentenze del 2020.
  • Cass., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3336 e Cass., Sez. I, 1° settembre 2011, n. 17999. Principio: in procedure minori (amministrazione controllata), la prosecuzione del rapporto bancario comporta la prosecuzione delle clausole di compensazione e di annotazione ed elisione. Rilevanza: sono il fondamento storico dell’idea che il conto “continua” durante la procedura.
  • Cass., Sez. I, 15 aprile 2011, n. 8752 e Cass., Sez. I, 23 marzo 2001, n. 4205. Principio: anch’esse inserite nell’indirizzo favorevole all’operatività del patto di compensazione nelle anticipazioni su crediti. Rilevanza: confermano la stabilità dell’orientamento nel tempo.

Tappa “giorno 0”: quando il patto manca

  • Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277. Principio: in presenza di un semplice mandato all’incasso privo di patto di compensazione, la banca non può trattenere le somme riscosse dopo l’apertura della procedura a copertura del proprio credito anteriore. Rilevanza: è il contraltare decisivo, che rende obbligatoria la lettura del contratto.
  • Cass., Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10548 e Cass., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578. Principio: espressione dell’orientamento, formatosi su fattispecie anteriori alle riforme del 2012, che riteneva non operante nella procedura la compensazione tra incassi successivi e crediti anteriori della banca. Rilevanza: mostrano che la soluzione favorevole alla banca non è sempre stata pacifica e che ogni argomento contrattuale va valorizzato.

Tappa “il giorno del piano”: lo scioglimento

  • Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 (già citata), per la parte in cui afferma che lo scioglimento può riguardare il contratto-quadro di anticipazione finché non sia raggiunto il tetto pattuito, ma non la singola operazione già eseguita. Rilevanza: definisce il perimetro di ciò che l’istanza di scioglimento può davvero ottenere.

Tappa “dall’omologazione in poi”: revocatoria in caso di liquidazione giudiziale

  • Cass., Sez. I, ord. 11 ottobre 2025, n. 27219. Principio: nelle linee autoliquidanti con canalizzazione predeterminata del pagamento del terzo verso la banca, le movimentazioni che destinano l’incasso al rimborso dell’anticipazione sono un accertamento contabile di dare e avere e non rimesse solutorie revocabili; il giudice può compiere tale accertamento anche senza eccezione di parte. Rilevanza: chiude il cerchio sullo scenario peggiore, quello del passaggio alla liquidazione giudiziale.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del giorno.

  1. Leggiamo la convenzione di anticipo e le condizioni del conto prima del deposito, individuando patto di compensazione, mandato all’incasso, eventuali cessioni di credito notificate ai clienti e tetto massimo pattuito.
  2. Ricostruiamo la finestra dei 120 giorni distinta per distinta, separando le anticipazioni coperte dal comma 14 da quelle che ne restano fuori.
  3. Prepariamo la fotografia del conto alla data del deposito: saldo del conto anticipi, conto SBF, elenco delle fatture anticipate e non anticipate.
  4. Impostiamo la separazione dei flussi nei primi giorni, con le comunicazioni ai clienti per le fatture non anticipate e future.
  5. Redigiamo e notifichiamo l’istanza di sospensione della convenzione durante la riserva, quando è coerente con il piano di tesoreria.
  6. Costruiamo l’istanza di scioglimento da depositare con piano e proposta, con motivazione puntuale e quantificazione dell’indennizzo.
  7. Curiamo la notificazione immediata del provvedimento autorizzativo alla banca, preparando l’atto in anticipo.
  8. Verifichiamo ogni trattenuta della banca e chiediamo formalmente la restituzione delle somme non dovute, insieme ai commercialisti dello staff.
  9. Negoziamo con la banca la prosecuzione delle linee o nuove anticipazioni prededucibili da sottoporre all’autorizzazione del tribunale.
  10. Seguiamo il contenzioso che dovesse nascere sulle trattenute, nel merito e, se necessario, fino in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di affiancare l’impresa già nella composizione negoziata, quando il dialogo con le banche sulle linee autoliquidanti è ancora aperto, e di portare la stessa conoscenza delle dinamiche bancarie dentro il concordato preventivo. A questa si unisce il coordinamento dello staff in diritto bancario, che rende possibile la ricostruzione tecnica del conto anticipi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ripartenza da zero a ogni grado. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: i legali sulle istanze e sul contenzioso, i commercialisti sulla riconciliazione dei movimenti e sul piano di tesoreria.

Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi, e la più sprecata. Sui conti anticipi lo si vede con particolare evidenza: la stessa convenzione, le stesse fatture, lo stesso tribunale producono esiti molto diversi a seconda che l’impresa legga il contratto prima del deposito, fotografi il conto al giorno 0, separi i flussi nei primi giorni, depositi l’istanza di scioglimento con il piano e notifichi subito l’autorizzazione.

Studio Monardo affronta questo tema perché vi convergono le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio il governo della crisi e dei rapporti con i creditori bancari, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, necessario per ricostruire anticipazioni, incassi e trattenute. Analizzeremo la tua convenzione, verificheremo le date e costruiremo la strategia sulla tappa in cui ti trovi.

📩 Ogni giorno che passa sposta qualcosa sul conto anticipi: scrivici oggi stesso, i riferimenti per contattare lo studio ti aspettano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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