Si Può Ottenere Un Decreto Ingiuntivo Contro Un’azienda In Concordato Preventivo?

Un cliente non paga le fatture. Il creditore decide di chiedere un decreto ingiuntivo. Poi scopre che l’azienda debitrice ha depositato una domanda di concordato preventivo. A quel punto la domanda è una sola: il ricorso per ingiunzione ha ancora senso, oppure è tempo perso?

La risposta breve è che il decreto ingiuntivo si può chiedere e ottenere anche durante il concordato. Ciò che la legge vieta è altro. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il decreto quindi accerta il credito, ma non apre la strada al pignoramento. Va precisato che il valore pratico del decreto dipende dal momento in cui diventa esecutivo. Dipende anche da come si chiude la procedura: omologa, inammissibilità oppure liquidazione giudiziale. Il rischio principale è ottenere un titolo che in seguito risulta inopponibile alla massa dei creditori, oppure un’ipoteca giudiziale dichiarata inefficace.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché il tema si trova nel punto in cui il recupero del credito incontra la crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Conosce quindi dall’interno la logica delle misure protettive e degli strumenti di regolazione della crisi. Come avvocato cassazionista può inoltre seguire il contenzioso sul titolo in ogni grado di giudizio.

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Inquadramento normativo: cosa dice il Codice della crisi

Sul piano normativo la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Il Codice è in vigore dal 15 luglio 2022 ed è stato modificato da più decreti correttivi. Gli ultimi sono il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto correttivo-ter). Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua invece ad applicarsi la legge fallimentare (R.D. 267/1942). In quella disciplina la norma di riferimento era l’art. 168 l.fall.

Le norme da conoscere sono quattro.

  • Art. 54 CCII (misure protettive e cautelari). Il debitore può chiedere le misure protettive nella domanda di accesso al concordato. In tal caso, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
  • Art. 55 CCII (procedimento). Il tribunale conferma o revoca le misure con un provvedimento. Le misure hanno una durata fissata dal giudice e possono essere revocate o modificate. Il limite massimo complessivo è indicato dall’art. 8 CCII ed è di dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
  • Art. 46 CCII (effetti della domanda di accesso). Dopo il deposito della domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i creditori concorrenti, salvo autorizzazione. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
  • Art. 117 CCII (effetti dell’omologazione). Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. Restano salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Va precisato che il procedimento d’ingiunzione (artt. 633 e seguenti c.p.c.) è un processo di cognizione. Serve ad accertare l’esistenza del credito e a condannare il debitore al pagamento. Non è un’azione esecutiva e non è una misura cautelare. Per questo il divieto dell’art. 54 CCII, che riguarda soltanto le azioni esecutive e cautelari, non lo copre. La giurisprudenza formata sull’art. 168 l.fall., che aveva lo stesso contenuto, era costante nel distinguere i due piani.

Il concordato blocca l’esecuzione del credito, non il suo accertamento giudiziale. È questa la definizione essenziale da cui discende tutto il resto.

La ratio della norma

La disciplina prevede il blocco delle esecuzioni per uno scopo preciso. Il patrimonio del debitore deve restare intero mentre i creditori valutano e votano la proposta. Se un singolo creditore potesse pignorare, si avvantaggerebbe a danno degli altri e romperebbe la parità di trattamento (par condicio creditorum). L’accertamento del credito invece non toglie nulla al patrimonio. Anzi, chiarisce quanto vale la pretesa e permette di partecipare in modo corretto al voto e ai riparti.

Distinzione da istituti affini: liquidazione giudiziale e composizione negoziata

Il confronto con la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) chiarisce il punto. Con l’apertura della liquidazione l’art. 150 CCII vieta le azioni esecutive individuali. L’art. 151 CCII stabilisce inoltre che ogni credito si accerta solo con le forme della verifica dello stato passivo davanti al giudice delegato. In quel caso il decreto ingiuntivo chiesto dopo l’apertura è improponibile. Il giudizio già pendente diventa improcedibile nei confronti della procedura.

In termini operativi:

Procedura Decreto ingiuntivo Esecuzione forzata Accertamento del credito
Concordato preventivo (con misure protettive) Ammesso Vietata ai creditori anteriori Davanti al giudice ordinario
Composizione negoziata (art. 18 CCII) Ammesso Vietata, se le misure sono confermate Davanti al giudice ordinario
Liquidazione giudiziale Non proponibile dopo l’apertura Vietata (art. 150 CCII) Solo con la verifica del passivo (art. 151 CCII)

Un esempio concreto. Un fornitore vanta 18.430 € verso una srl. Se la srl è in concordato, il fornitore deposita il ricorso al tribunale o al giudice di pace ordinariamente competente e ottiene il decreto. Se la srl è in liquidazione giudiziale, deve invece presentare domanda di ammissione al passivo. Un ricorso per ingiunzione verrebbe dichiarato improponibile.

Cosa ha cambiato il correttivo D.Lgs. 136/2024

Il D.Lgs. 136/2024 non ha modificato il principio di fondo: le misure protettive restano limitate alle azioni esecutive e cautelari. Ha però inciso su più aspetti procedurali della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi, tra cui il coordinamento tra misure protettive, durata e revoca. Sul piano pratico ne discende una conseguenza per il creditore. Prima di ogni atto va verificato il testo vigente degli articoli 44, 46, 54 e 55 CCII alla data della domanda del debitore. Va controllata anche la disciplina transitoria, perché le modifiche si applicano in genere alle procedure aperte dopo la loro entrata in vigore. Un atto che richiama una norma nella versione non più vigente espone il creditore a contestazioni evitabili. La data di deposito della domanda del debitore individua il testo di legge da applicare.

Requisiti e termini: quando il decreto è utile e quando no

Va precisato che chiedere il decreto è possibile, ma il suo valore cambia molto a seconda delle condizioni. Le condizioni da verificare una per una sono sei.

  1. Credito anteriore o posteriore. Conta la data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il divieto di esecuzione vale per i creditori «per titolo o causa anteriore». Il creditore il cui credito nasce dopo, ad esempio per forniture eseguite durante la procedura con l’autorizzazione degli organi, non subisce il blocco. Il suo credito è in genere prededucibile.
  2. Misure protettive richieste e confermate. Il blocco parte dalla pubblicazione della domanda solo se il debitore ha chiesto le misure. Se il tribunale non le conferma o le revoca, il blocco cessa.
  3. Requisiti ordinari del decreto (art. 633 c.p.c.). Il credito deve riguardare una somma liquida ed esigibile e deve essere provato per iscritto. Servono fatture, estratto autentico delle scritture contabili, contratto o riconoscimento di debito.
  4. Notifica entro sessanta giorni (art. 644 c.p.c.). Il decreto non notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia diventa inefficace.
  5. Termine di opposizione di quaranta giorni (art. 641 c.p.c.). Il debitore in concordato conserva la capacità di stare in giudizio e può opporsi.
  6. Esecutorietà (art. 647 c.p.c.). Se non c’è opposizione, il creditore chiede che il decreto sia dichiarato esecutivo. Solo da quel momento il decreto acquista stabilità di giudicato. Il momento della dichiarazione di esecutorietà decide se il titolo sarà opponibile a un’eventuale liquidazione giudiziale successiva.

Termini perentori e ordinatori

Il termine di notifica di sessanta giorni e il termine di opposizione di quaranta giorni sono perentori. Se scadono, si perde il potere relativo: il creditore perde l’efficacia del decreto, il debitore perde la possibilità di opporsi. Anche i tempi del procedimento di conferma delle misure protettive (art. 55 CCII) incidono sulla loro efficacia: se il tribunale non provvede nei termini di legge, le misure cessano. Il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Notifica del decreto: 60 giorni (art. 644 c.p.c.) Dalla pronuncia del decreto Perentorio Il decreto diventa inefficace
Opposizione: 40 giorni (art. 641 c.p.c.) Dalla notifica al debitore Perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto Il decreto può essere dichiarato esecutivo e diventa definitivo
Ipoteche giudiziali: 90 giorni (art. 46 CCII) A ritroso dalla pubblicazione della domanda di concordato Finestra legale Ipoteca inefficace verso i creditori anteriori
Conferma delle misure protettive (art. 55 CCII) Dalla pubblicazione della domanda Termini di legge per il provvedimento del tribunale Se il tribunale non provvede nei termini, le misure cessano
Durata massima delle misure protettive (art. 8 CCII) Dalla pubblicazione della domanda Limite complessivo di 12 mesi Le misure non possono superare questo limite
Sospensione della prescrizione (art. 54 CCII) Dalla pubblicazione della domanda Effetto legale La prescrizione non corre durante le misure

Il termine più critico per il creditore è la finestra di novanta giorni. Un’ipoteca giudiziale iscritta in base a un decreto provvisoriamente esecutivo, se cade in quel periodo, perde efficacia verso tutti gli altri creditori anteriori.

Procedura passo-passo

In termini operativi la sequenza è la seguente.

1. Verifica della posizione del debitore. Prima del ricorso si consulta la visura camerale aggiornata dell’impresa debitrice. Va accertato se è stata pubblicata una domanda di accesso al concordato, se si tratta di una domanda «con riserva» (art. 44 CCII) e se sono state chieste misure protettive. Se la domanda è con riserva, il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile, per depositare proposta e piano. La procedura in quella fase è ancora fluida.

2. Individuazione del giudice competente. Il decreto si chiede al giudice ordinariamente competente, cioè il giudice di pace o il tribunale secondo valore e materia. Il foro si individua con le regole ordinarie (artt. 18-20 c.p.c.) oppure con la clausola contrattuale sul foro. Il tribunale del concordato non ha competenza esclusiva sul decreto ingiuntivo. Nel concordato non esiste la regola che concentra l’accertamento davanti agli organi della procedura, prevista invece per la liquidazione giudiziale.

3. Redazione del ricorso. Il ricorso indica le parti, l’importo, gli interessi richiesti e la prova scritta. È opportuno dichiarare che la debitrice ha presentato domanda di concordato e precisare la data della pubblicazione. Si chiarisce così che il credito è anteriore e che il ricorrente chiede solo l’accertamento e la condanna. Serve ad evitare equivoci e contestazioni successive sulla buona fede processuale.

4. Richiesta, o meno, della provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). Va precisato che la provvisoria esecutorietà ha un’utilità molto limitata durante le misure protettive. Il creditore anteriore non può pignorare. Un’ipoteca giudiziale iscritta dopo la domanda non è opponibile ai creditori concorrenti (art. 46 CCII). Può avere senso chiederla solo in vista di uno scenario diverso, ad esempio la revoca delle misure o la dichiarazione di inammissibilità della proposta.

5. Notifica entro sessanta giorni. Il decreto si notifica alla società debitrice nella sua sede legale o all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese. È prudente informare anche il commissario giudiziale, che deve redigere l’elenco dei creditori e la relazione sulla proposta.

6. Gestione dell’opposizione. Se l’impresa si oppone, si apre un giudizio ordinario di cognizione. Il giudizio prosegue anche durante il concordato, perché il divieto riguarda solo esecuzioni e misure cautelari. Nell’opposizione il creditore resta attore in senso sostanziale e deve provare il proprio credito.

7. Dichiarazione di esecutorietà (art. 647 c.p.c.). Se il termine di quaranta giorni scade senza opposizione, si deposita subito l’istanza di esecutorietà. Non va rimandata: finché non c’è il decreto di esecutorietà il titolo non è definitivo, e una liquidazione giudiziale aperta prima lo renderebbe inopponibile alla massa.

8. Uso del titolo nella procedura. Il decreto definitivo serve per tre scopi. Permette di far valere il credito in modo documentato nella fase di voto. Permette di contestare l’elenco del commissario se il credito è stato escluso o ridotto. Infine permette di partecipare alle ripartizioni secondo la percentuale concordataria. Dopo l’omologa il credito anteriore è soggetto agli effetti dell’art. 117 CCII. Il creditore riceve quanto previsto dal piano, non l’intero importo.

Il ruolo del commissario giudiziale

Va precisato che nel concordato preventivo l’impresa non perde l’amministrazione dei propri beni. Resta però sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nominato dal tribunale con il decreto di apertura. Il commissario verifica l’elenco dei creditori, redige la relazione sulla proposta e sulle cause del dissesto e informa i creditori prima del voto. Per il creditore che ha ottenuto o sta chiedendo un decreto ingiuntivo, il commissario è un interlocutore necessario.

In termini operativi conviene fare tre cose:

  • trasmettere al commissario copia del ricorso e, appena emesso, del decreto, con la prova della notifica;
  • chiedere la rettifica dell’elenco dei creditori se l’importo indicato è inferiore a quello accertato;
  • segnalare eventuali garanzie o prelazioni, indicando la data di iscrizione rispetto alla pubblicazione della domanda.

La disciplina prevede che il commissario comunichi ai creditori la data di inizio delle operazioni di voto e le modalità di espressione del voto. Il creditore che non è stato inserito nell’elenco, o vi è stato inserito per un importo ridotto, deve attivarsi prima di quella data. Dopo il voto le contestazioni sulla quantificazione ai fini delle maggioranze diventano molto più difficili. Un decreto definitivo depositato prima del voto è l’argomento più solido per ottenere la correzione dell’elenco.

I punti in cui più spesso si sbaglia

Il primo errore è credere che il decreto «sblocchi» il pignoramento. Non è così. L’esecuzione iniziata in violazione dell’art. 54 CCII è nulla. Il secondo errore è lasciar passare mesi tra la scadenza del termine di opposizione e l’istanza di esecutorietà. Il terzo è iscrivere ipoteca giudiziale dopo la domanda, pensando di ottenere una prelazione. La prelazione non è opponibile agli altri creditori e il costo dell’iscrizione resta a carico di chi la richiede.

Costi di giustizia e valutazione di convenienza

Prima di depositare il ricorso conviene un calcolo di convenienza. Sul piano normativo i costi certi sono solo quelli di giustizia. Per il procedimento d’ingiunzione il contributo unificato è ridotto alla metà rispetto allo scaglione ordinario di valore (art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002). Si aggiungono l’anticipazione forfettaria per la notifica e, se si iscrive ipoteca giudiziale, le imposte e tasse ipotecarie previste per l’iscrizione. Se il debitore si oppone, il giudizio di merito prosegue senza ulteriore contributo per il creditore opposto.

In termini operativi la domanda da porsi è questa: quale risultato concreto produce il decreto in quella specifica procedura? Il decreto è quasi sempre conveniente in quattro situazioni:

  • il credito è contestato dal debitore o ignorato dal commissario nell’elenco dei creditori;
  • esiste un rischio concreto che la proposta venga dichiarata inammissibile o non omologata;
  • ci sono garanti personali da escutere, verso cui il titolo è subito utilizzabile;
  • il credito è vicino alla prescrizione per la parte non coperta dalla sospensione dell’art. 54 CCII, ad esempio verso coobbligati estranei alla procedura.

Il decreto è invece meno utile quando il credito è pacifico, riconosciuto per intero nell’elenco del commissario, privo di garanzie esterne, e il piano ha buone probabilità di omologa. In quel caso il titolo non aggiunge molto alla posizione del creditore. La scelta va fatta sul singolo credito, non per abitudine.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esempi di calcolo con valore dimostrativo. Non riguardano casi reali.

Esempio 1 — Decreto chiesto dopo la pubblicazione della domanda

Dati di partenza. Un’impresa fornitrice vanta un credito di 38.760,40 € per forniture consegnate tra settembre e dicembre 2025, con fatture scadute. La debitrice, una srl, pubblica nel registro delle imprese il 3 marzo 2026 una domanda di concordato preventivo con richiesta di misure protettive. Il tribunale conferma le misure.

Sviluppo.
– 20 marzo 2026: il fornitore deposita il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale competente per valore. Non chiede la provvisoria esecuzione.
– 9 aprile 2026: il decreto viene emesso.
– 16 aprile 2026: notifica via PEC, entro i sessanta giorni.
– Termine di opposizione: quaranta giorni dal 16 aprile, cioè fino al 26 maggio 2026. Il periodo non comprende agosto, quindi la sospensione feriale non incide.
– Nessuna opposizione. Il 29 maggio 2026 il creditore chiede l’esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che viene concessa nei giorni successivi.

Esito. Il fornitore ha un titolo definitivo, ma non può pignorare finché durano le misure. Se il concordato viene omologato con una percentuale del 31% per i chirografari, riceverà 38.760,40 × 0,31 = 12.015,72 € nei tempi del piano. Il decreto è comunque servito a due cose. Ha reso il credito incontestabile nel suo ammontare. Inoltre, se il concordato fallisse e si aprisse la liquidazione giudiziale dopo l’esecutorietà, il titolo sarebbe opponibile alla procedura. È il principio affermato da Cass. 5279/2024.

Esempio 2 — Ipoteca giudiziale nella finestra dei novanta giorni

Dati di partenza. Un creditore ottiene il 10 gennaio 2026 un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 54.310,00 €. Il 22 gennaio 2026 iscrive ipoteca giudiziale su un capannone della debitrice. Il 14 aprile 2026 la debitrice pubblica la domanda di concordato.

Calcolo dei giorni. Dal 22 gennaio al 31 gennaio: 9 giorni. Febbraio: 28. Marzo: 31. Dal 1° al 14 aprile: 14. Totale 82 giorni, quindi meno di novanta.

Esito. Per l’art. 46 CCII l’ipoteca è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Nel concordato il creditore viene trattato come chirografario per l’intero importo, salvo altre garanzie. Se il concordato viene omologato, l’inefficacia si consolida. Se invece la proposta viene dichiarata inammissibile e si apre la liquidazione giudiziale, la sorte dell’ipoteca è diversa. Secondo Cass. 21758/2022, resa sulla legge fallimentare, l’inefficacia prevista per il concordato non si estende automaticamente alla procedura successiva. Opera invece la revocatoria fallimentare, con i termini calcolati a ritroso dalla pubblicazione della domanda di concordato. Con ipoteca iscritta per un debito già scaduto 82 giorni prima, il curatore avrebbe buoni argomenti per agire.

Variante: se l’ipoteca fosse stata iscritta il 10 gennaio 2026, la distanza sarebbe di 94 giorni. L’inefficacia automatica dell’art. 46 CCII non opererebbe. Resterebbe solo il rischio di revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Casi particolari

Va precisato che la regola generale (decreto ammesso, esecuzione vietata) conosce diverse deviazioni.

1. Creditore con credito sorto dopo la domanda

Il fornitore che continua a consegnare merce durante il concordato, con l’autorizzazione degli organi o nell’esercizio ordinario dell’impresa, ha un credito posteriore. Il divieto dell’art. 54 CCII non lo riguarda. Può ottenere il decreto e, in linea di principio, agire in esecuzione. Il credito è normalmente prededucibile (art. 6 CCII) e va pagato alla scadenza. La qualificazione come anteriore o posteriore è spesso contestata. Conta la data del fatto genetico del credito, cioè la consegna o la prestazione, non la data della fattura.

2. Decreto contro il fideiussore o il socio garante

Il concordato protegge l’impresa, non i suoi garanti. Per l’art. 117 CCII i creditori conservano intatti i diritti verso fideiussori e coobbligati. È quindi possibile ottenere un decreto ingiuntivo contro il garante persona fisica, anche con provvisoria esecuzione, e pignorarne i beni personali. Il blocco non si estende ai garanti, salvo che anche loro abbiano avviato una propria procedura di sovraindebitamento con misure protettive.

3. Domanda «con riserva» che non arriva al piano

Con la domanda prenotativa (art. 44 CCII) il debitore ottiene protezione prima di presentare proposta e piano. Se il termine scade senza deposito, oppure la domanda viene dichiarata inammissibile, le misure cessano. Il creditore che ha già ottenuto il decreto si trova in posizione di vantaggio. Se il titolo è esecutivo, può avviare subito l’esecuzione, salvo l’apertura di una liquidazione giudiziale.

4. Concordato omologato e credito non considerato nel piano

Il creditore anteriore che non compare nell’elenco del commissario, o vi compare per un importo minore, non perde il diritto. Resta comunque vincolato dall’omologa e verrà pagato in percentuale. Il decreto ingiuntivo, o il giudizio ordinario, è proprio lo strumento per far accertare l’esatto ammontare. Il pagamento avverrà secondo la misura concordataria. Va precisato che l’omologa non accerta i crediti: il voto e l’elenco hanno solo funzione amministrativa interna alla procedura.

5. Composizione negoziata

Nella composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII, che hanno assorbito il D.L. 118/2021) l’imprenditore può chiedere misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII. Anche qui sono precluse le sole azioni esecutive e cautelari. Il decreto ingiuntivo resta ammissibile. Spesso è anzi utile per pesare il credito nelle trattative con l’esperto.

Su questo punto l’esperienza professionale dello studio ha una base precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il funzionamento delle misure protettive e i loro limiti, e può valutare se e quando il decreto ingiuntivo rafforza davvero la posizione del creditore nella trattativa.

6. Procedure aperte prima del 15 luglio 2022

Per i concordati il cui ricorso è stato depositato prima dell’entrata in vigore del CCII si applica ancora la legge fallimentare. L’art. 168 l.fall. prevedeva il divieto di azioni esecutive e cautelari dalla pubblicazione del ricorso. L’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori era stabilita dal terzo comma. Il risultato pratico è simile. Cambiano però i riferimenti normativi da indicare negli atti.

7. Creditore privilegiato o ipotecario anteriore

Il creditore che ha già un privilegio o un’ipoteca iscritta da tempo, fuori dalla finestra dei novanta giorni, è in una posizione diversa dal chirografario. La disciplina prevede che nel concordato i creditori muniti di prelazione siano soddisfatti secondo le regole dell’art. 84 CCII. Nel concordato liquidatorio possono essere pagati in misura non integrale solo nei limiti del valore di realizzo del bene su cui insiste la garanzia, come risulta dalla relazione di stima. Anche questo creditore non può avviare o proseguire l’esecuzione sul bene durante le misure protettive. Il decreto ingiuntivo gli serve per un fine preciso: accertare l’importo del credito garantito, sul quale si calcola la parte coperta dalla prelazione e la parte degradata a chirografo. Una differenza di poche migliaia di euro nell’importo accertato può spostare il confine tra parte privilegiata e parte chirografaria.

8. Credito contestato e diritto di voto

Nel concordato preventivo i creditori votano la proposta. Il commissario giudiziale redige l’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili e delle informazioni raccolte. Il giudice può ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze. Va precisato che questa ammissione non decide sull’esistenza del credito. Ha solo una funzione interna alla procedura. Il creditore escluso o ridotto conserva il diritto di far accertare la sua pretesa davanti al giudice ordinario. Il decreto ingiuntivo, se ricorrono i requisiti della prova scritta, è lo strumento più rapido per farlo. Un titolo già definitivo al momento del voto rende più difficile un’esclusione o una riduzione del credito nell’elenco.

9. Concordato in continuità e concordato liquidatorio

La distinzione ha effetti pratici sul valore del decreto. Nel concordato in continuità aziendale l’impresa prosegue l’attività e i creditori sono pagati in tutto o in parte con i flussi futuri. In questo caso il decreto accerta un credito che verrà soddisfatto nei tempi del piano, spesso pluriennali. Nel concordato liquidatorio il patrimonio viene liquidato e la legge richiede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei chirografari (art. 84 CCII). Qui la probabilità di insuccesso è storicamente più alta e il decreto definitivo diventa una protezione per l’eventuale liquidazione giudiziale successiva. In termini operativi, più è incerta la tenuta del piano, più conta avere un titolo definitivo prima della chiusura della procedura.

10. Esecuzione su beni non destinati all’impresa

Il divieto dell’art. 54 CCII riguarda il patrimonio del debitore e i beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Per una società di capitali la distinzione ha poco rilievo, perché tutto il patrimonio sociale è sotto protezione. Diverso è il caso dell’imprenditore individuale in concordato. La formulazione della norma copre comunque l’intero patrimonio del debitore. Il creditore non può quindi aggirare il divieto pignorando beni personali dell’imprenditore individuale anziché beni aziendali. Può invece agire contro beni di soggetti diversi, come i soci illimitatamente responsabili di società di persone, se non sono coinvolti nella procedura. Il punto va però verificato con attenzione caso per caso, perché il CCII estende in molti casi gli effetti del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili.

Domande frequenti

Posso fare il decreto ingiuntivo se l’azienda ha già chiesto il concordato?

Sì. Il ricorso per ingiunzione è un’azione di accertamento e condanna, non un’azione esecutiva o cautelare. Per questo il divieto dell’art. 54 CCII non lo riguarda. Il giudice ordinario può quindi emettere il decreto anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato. Ciò che non si può fare, se il credito è anteriore e le misure protettive sono in vigore, è usare il decreto per pignorare o iscrivere un’ipoteca opponibile agli altri creditori. Il decreto serve ad accertare il credito, a cristallizzarne l’importo e a proteggere la posizione se la procedura si chiude male.

Con il decreto ingiuntivo vengo pagato per intero?

No, se il credito è anteriore e il concordato viene omologato. L’art. 117 CCII rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. Il creditore chirografario riceve la percentuale prevista dal piano, anche se ha un decreto definitivo. Il decreto non crea una prelazione. Il discorso cambia per il credito sorto dopo la domanda, che di regola è prededucibile e va pagato integralmente, e per i diritti verso i garanti, che restano intatti.

Se ho pignorato prima della domanda di concordato, cosa succede?

Dalla pubblicazione della domanda con misure protettive l’esecuzione non può proseguire. Resta ferma in attesa della conferma delle misure e dello sviluppo della procedura. Se il concordato viene omologato, il creditore anteriore partecipa nella percentuale concordataria. Se le misure vengono revocate o la proposta è dichiarata inammissibile, l’esecuzione può riprendere, salvo l’apertura della liquidazione giudiziale. Un pignoramento eseguito dopo la pubblicazione, in violazione del divieto, è invece nullo.

Il debitore in concordato può opporsi al decreto ingiuntivo?

Sì. Nel concordato preventivo l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Mantiene quindi la capacità di stare in giudizio e può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica. Il giudizio di opposizione prosegue regolarmente anche durante la procedura. Sono questioni da verificare caso per caso, alla luce del decreto di apertura, eventuali autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione collegati alla lite, come transazioni o rinunce.

Il decreto ingiuntivo vale ancora se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale?

Dipende dal momento dell’esecutorietà. Se il decreto non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, è opponibile alla procedura e vale come titolo per l’ammissione al passivo. La Cassazione lo ha affermato con l’ordinanza 5279/2024. Se invece la dichiarazione di esecutorietà arriva dopo, il decreto non è opponibile. Il credito andrà allora dimostrato da capo in sede di verifica del passivo.

Caso limite: il decreto è stato emesso, ma il termine di opposizione scade proprio quando si apre la liquidazione giudiziale. Cosa conta?

Conta la data della dichiarazione di esecutorietà, non solo la scadenza del termine di opposizione. Se la liquidazione giudiziale si apre quando il termine è scaduto ma il decreto non è ancora stato dichiarato esecutivo, il titolo non ha stabilità di giudicato verso la massa. La giurisprudenza di legittimità tratta il decreto di esecutorietà come l’atto che chiude l’accertamento giurisdizionale del credito. Per questo l’istanza va depositata subito dopo la scadenza dei quaranta giorni, senza attendere.

Il decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione anche se c’è il concordato?

Durante le misure protettive la prescrizione dei crediti anteriori è già sospesa per legge dalla pubblicazione della domanda (art. 54 CCII). Il decreto ingiuntivo notificato produce comunque un effetto interruttivo autonomo. Con il passaggio in giudicato il termine di prescrizione diventa decennale, anche se in origine era più breve (art. 2953 c.c.). È un vantaggio concreto quando la procedura dura anni, oppure quando le misure vengono revocate. Lo stesso vale per i crediti verso coobbligati e garanti. Verso di loro la sospensione legata alla procedura non opera, e la notifica del decreto è spesso il primo atto utile a conservare il diritto.

Il quadro giurisprudenziale

Questa sezione raccoglie le pronunce di riferimento. I principi sono riformulati e non riportano le massime. Alcune pronunce sono state rese sulla legge fallimentare. Restano utili perché il CCII ha riprodotto in larga parte le stesse regole.

1. Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5279.
Principio: il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo durante il concordato preventivo, prima della dichiarazione di fallimento, è opponibile al fallimento consecutivo. Il credito va ammesso al passivo con la prelazione ipotecaria collegata. Per l’accertamento del passivo conta la data della sentenza di fallimento, non quella della domanda di concordato.
Rilevanza: è la conferma più recente che il decreto ottenuto durante il concordato non è inutile. Può anzi salvare la posizione del creditore se la procedura si chiude con l’insolvenza.

2. Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2024, n. 8260.
Principio: conferma l’orientamento dell’ordinanza 5279/2024 sull’opponibilità del titolo divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento.
Rilevanza: due ordinanze ravvicinate della stessa sezione indicano un indirizzo consolidato.

3. Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758.
Principio: l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato vale nel concordato. Non si estende automaticamente al fallimento che segue, dove operano le regole su inefficacia e revocatoria, con i termini calcolati dalla pubblicazione della domanda di concordato.
Rilevanza: chiarisce che l’ipoteca giudiziale fondata su un decreto ingiuntivo, inefficace nel concordato, non è per questo automaticamente persa in una liquidazione successiva.

4. Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381.
Principio: riteneva che l’inefficacia delle ipoteche giudiziali prevista per il concordato si estendesse al fallimento consecutivo in base al principio di consecuzione delle procedure.
Rilevanza: è il precedente superato dalla sentenza 21758/2022. Va conosciuto perché è ancora richiamato negli atti di parte.

5. Cass. civ., Sez. Unite, 31 dicembre 2021, n. 42093.
Principio: la consecuzione tra concordato e fallimento non è un principio generale. Produce effetti retroattivi solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
Rilevanza: è la base sistematica delle ordinanze 5279/2024 e 21758/2022. Spiega perché gli effetti del concordato non si trasferiscono in blocco nella procedura successiva.

6. Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650.
Principio: il decreto ingiuntivo non opposto diventa opponibile alla procedura concorsuale solo se è stato dichiarato esecutivo prima della sua apertura. Senza il decreto di esecutorietà manca il giudicato.
Rilevanza: è l’origine della regola pratica di depositare subito l’istanza ex art. 647 c.p.c.

7. Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5090.
Principio: per stabilire se una pronuncia di condanna è opponibile alla procedura si guarda alla data di apertura del fallimento. Il titolo deve essere definitivo a quella data.
Rilevanza: è applicabile per analogia alla sentenza che chiude il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

8. Cass. civ., sez. I, ord. 26 aprile 2023, n. 11021.
Principio: aperto il fallimento, la domanda giudiziale di condanna verso il debitore diventa inammissibile o improcedibile verso la massa. L’accertamento si sposta nella verifica del passivo.
Rilevanza: segna il confine tra concordato, dove il decreto è ammesso, e liquidazione, dove non lo è più.

Accanto alle pronunce di legittimità, la dottrina più recente ha ribadito un punto anche per la composizione negoziata. Le misure protettive ex art. 18 CCII precludono solo esecuzioni e cautele, non le azioni di condanna. Il decreto ingiuntivo resta quindi ammissibile e utile anche in quella sede.

Il quadro, in sintesi, è coerente. La giurisprudenza separa nettamente l’accertamento del credito, sempre ammesso, dalla sua realizzazione coattiva, bloccata. Attribuisce poi un peso decisivo alla definitività del titolo prima dell’eventuale apertura della liquidazione giudiziale. Per il creditore la variabile da governare è il tempo: quando si deposita il ricorso, quando si notifica, quando si chiede l’esecutorietà.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il creditore di un’impresa in concordato

Lo studio interviene con strumenti precisi. Ognuno corrisponde a una fase in cui il creditore rischia di perdere tutela.

  1. Verifichiamo la posizione camerale e processuale del debitore. Controlliamo la data di pubblicazione della domanda, il tipo di concordato (con riserva, in continuità, liquidatorio) e la presenza e conferma delle misure protettive.
  2. Qualifichiamo il credito come anteriore o posteriore. Esaminiamo contratti, documenti di trasporto e fatture per individuare il fatto genetico del credito e l’eventuale natura prededucibile.
  3. Predisponiamo e depositiamo il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice competente, con prova scritta completa e con l’indicazione della procedura in corso.
  4. Valutiamo l’opportunità della provvisoria esecuzione e dell’ipoteca giudiziale. Calcoliamo la finestra dei novanta giorni prevista dall’art. 46 CCII prima di sostenere costi di iscrizione inutili.
  5. Curiamo la notifica nei sessanta giorni e il calendario dei termini. Teniamo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  6. Depositiamo senza ritardo l’istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., così che il titolo diventi definitivo prima di un’eventuale liquidazione giudiziale.
  7. Difendiamo il creditore nel giudizio di opposizione promosso dall’impresa in concordato.
  8. Interloquiamo con il commissario giudiziale. Contestiamo l’elenco dei creditori se il credito è escluso o sottostimato e verifichiamo il trattamento della classe di appartenenza nella proposta.
  9. Agiamo contro fideiussori e garanti, che il concordato non protegge, con decreto ingiuntivo e, se ne ricorrono i presupposti, con esecuzione sui beni personali.
  10. Presentiamo la domanda di ammissione al passivo se il concordato si chiude con l’apertura della liquidazione giudiziale, facendo valere il titolo e le eventuali prelazioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una vicenda come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Chi opera all’interno della composizione negoziata conosce la logica con cui l’impresa chiede protezione e i tempi della procedura. Conosce anche i punti in cui le misure protettive possono essere contestate o revocate. Questo permette di scegliere il momento giusto per ogni atto. Accanto a questa qualifica, quella di avvocato cassazionista consente di seguire il contenzioso sul titolo dall’opposizione davanti al tribunale fino al giudizio di legittimità.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione. Lo stesso difensore la imposta e la porta avanti, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. I legali seguono termini, atti e contenzioso. I commercialisti leggono il piano concordatario, l’attestazione e le percentuali di soddisfazione previste per ciascuna classe. Il creditore può così capire quanto vale in concreto la proposta che è chiamato a votare.

Chiusura

In sintesi, contro un’azienda in concordato preventivo il decreto ingiuntivo si può chiedere e ottenere. Il divieto dell’art. 54 CCII colpisce solo le azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori. Il decreto non consente di pignorare e non crea prelazioni opponibili. Accerta però il credito in modo stabile e, se dichiarato esecutivo in tempo, resta opponibile anche a una successiva liquidazione giudiziale. Il risultato dipende dalla gestione dei tempi: notifica, esecutorietà, finestra dei novanta giorni per le ipoteche.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate del suo avvocato. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente il terreno delle misure protettive e degli strumenti di regolazione della crisi su cui si gioca la sorte del credito. L’abilitazione di avvocato cassazionista garantisce la continuità della difesa del titolo in ogni grado. Lo studio non promette esiti. Si impegna ad analizzare la posizione, verificare ogni termine e costruire la strategia più adatta al singolo credito.

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