Questa guida raccoglie le domande che amministratori e soci di SRL ci rivolgono più spesso quando il bilancio mostra un patrimonio netto azzerato o negativo, con risposte complete e senza giri di parole. Le abbiamo ordinate come in un colloquio vero: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari e infine le paure, quelle che di solito si confessano solo a fine incontro.
Il quadro normativo, in breve. Quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo e lo portano sotto il minimo legale, il codice civile impone agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea perché scelga tra tre strade: ricapitalizzare, trasformare la società o metterla in liquidazione (art. 2482-ter c.c.); in mancanza, scatta la causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) prevede però, all’art. 89, una sospensione di questi obblighi dal deposito della domanda di concordato fino all’omologazione. Una sospensione utile, ma con confini precisi, che vanno conosciuti prima di depositare.
Perché ne parliamo noi. Il concordato preventivo di una SRL con il capitale bruciato è materia di crisi d’impresa in senso stretto, ed è esattamente il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone la conoscenza degli strumenti del CCII, dalla composizione negoziata fino al concordato, e la capacità di leggere un piano di risanamento insieme ai numeri di bilancio. Lo staff di avvocati e commercialisti che lavora con lui consente di affrontare nello stesso tavolo il profilo societario (le perdite) e quello concorsuale (la domanda).
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Blocco A — Le basi
“Ho perso tutto il capitale: la mia SRL è già sciolta?”
No, non automaticamente: la società è in una causa di scioglimento, ma resta in vita finché la causa non viene accertata o rimossa.
Ecco come funziona. Quando le perdite fanno scendere il capitale sotto il minimo legale, l’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. prevede lo scioglimento “per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter”. Quel “salvo” è decisivo: la legge concede ai soci la possibilità di rimediare. Se l’assemblea ricapitalizza (anche dopo averlo prima ridotto a copertura delle perdite) oppure trasforma la società, la causa di scioglimento viene rimossa.
Se invece nessuno fa nulla, gli amministratori devono accertare la causa di scioglimento e iscrivere la relativa dichiarazione nel Registro delle imprese (art. 2484, terzo comma, e art. 2485 c.c.). Lo scioglimento produce effetto da quell’iscrizione.
Il vero problema, quindi, non è “sono già sciolto?”, ma un altro: dal momento in cui la causa di scioglimento si verifica, gli amministratori possono compiere solo atti di gestione conservativa del patrimonio (art. 2486 c.c.). Ogni nuova operazione rischiosa, ogni ordine importante, ogni nuovo debito non funzionale alla conservazione può tradursi in responsabilità personale. È qui che entra in gioco il concordato preventivo, come vedremo tra poco.
Un’ultima precisazione: la causa di scioglimento si verifica quando la perdita esiste, non quando viene “scoperta” o approvata con il bilancio. Per questo i giudici, nelle cause di responsabilità, tendono a ricostruire il momento effettivo in cui il capitale si è azzerato, spesso molti mesi prima della data in cui gli amministratori hanno reagito.
“Che differenza c’è tra perdita di un terzo e perdita sotto il minimo?”
Sono due livelli di allarme diversi, con conseguenze diverse.
| Situazione | Norma | Cosa devono fare gli amministratori | Cosa succede se non si interviene |
|---|---|---|---|
| Perdita oltre un terzo del capitale, ma capitale ancora sopra il minimo | art. 2482-bis c.c. | Convocare senza indugio l’assemblea con una relazione sulla situazione patrimoniale | Se entro l’esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale; in mancanza, la riduzione la dispone il tribunale |
| Perdita oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale | art. 2482-ter c.c. | Convocare senza indugio l’assemblea per deliberare riduzione e contestuale aumento, oppure trasformazione | Causa di scioglimento (art. 2484, n. 4, c.c.) e gestione solo conservativa (art. 2486 c.c.) |
| Patrimonio netto negativo | artt. 2482-ter e 2484, n. 4, c.c. | Come sopra, con un aumento che deve prima coprire il “buco” | Come sopra, con rischio di responsabilità per l’aggravamento del dissesto |
La perdita di un terzo è un campanello d’allarme; la perdita sotto il minimo è un obbligo immediato di decidere. Nel caso del titolo, perdite che “azzerano” il capitale, si è sempre nella seconda o nella terza riga.
Nota pratica per le SRL: dopo le riforme del 2012-2013 il capitale minimo “ordinario” è di 10.000 euro, ma l’art. 2463 c.c. consente capitali inferiori (fino a 1 euro) con regole particolari su versamenti e riserva legale. È per questo che una parte della prassi notarile ammette che, in sede di art. 2482-ter, la SRL ricostituisca il capitale anche sotto i 10.000 euro: un aspetto tecnico che va verificato con il notaio caso per caso.
“Cosa dice esattamente l’art. 89 del Codice della crisi?”
Dice che, dal deposito della domanda di concordato fino all’omologazione, le regole sulle perdite di capitale vanno “in pausa”.
Più nel dettaglio, per lo stesso periodo:
- non si applicano l’art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e l’art. 2482-ter c.c. (e, per le SPA, l’art. 2446, commi secondo e terzo, e l’art. 2447 c.c.);
- non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale (art. 2484, n. 4, c.c. e, per le cooperative, art. 2545-duodecies c.c.).
La norma riprende, con alcune differenze, il vecchio art. 182-sexies della legge fallimentare. Lo scopo è chiaro: se l’impresa sta tentando di risanarsi con un concordato, non ha senso obbligare i soci a rimettere soldi prima ancora che il tribunale e i creditori si esprimano, né costringere la società alla liquidazione proprio mentre cerca di salvarsi.
Cosa non viene sospeso? Secondo le letture più accreditate, tra cui lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 100 del 2024, restano fermi gli obblighi informativi verso i soci: gli amministratori continuano a dover convocare l’assemblea e a illustrare la situazione patrimoniale, con le osservazioni dell’organo di controllo se presente. E resta ferma la responsabilità per il periodo anteriore al deposito: tutto ciò che gli amministratori hanno fatto (o non fatto) dopo l’azzeramento del capitale e prima della domanda resta soggetto all’art. 2486 c.c.
La sospensione guarda avanti, non cancella il passato. È la frase da tenere a mente.
Blocco B — La procedura
“Da quando parte la sospensione? Basta presentare la domanda?”
Sì: il punto di partenza è la data del deposito della domanda. È, secondo i commentatori, l’unico elemento dell’art. 89 su cui non ci sono dubbi interpretativi seri. Non occorre un provvedimento del tribunale, non occorre l’ammissione, non occorre la pubblicazione: il deposito basta.
Questo crea un contrasto netto con gli altri strumenti del CCII:
- nella composizione negoziata (art. 20 CCII) la sospensione non è automatica: l’imprenditore deve dichiararlo con apposita dichiarazione pubblicata nel Registro delle imprese, e l’effetto dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione;
- negli accordi di ristrutturazione (art. 64 CCII) la sospensione decorre dal deposito della domanda di omologazione o della richiesta di misure cautelari e protettive, con qualche incertezza su quali misure siano rilevanti;
- nel concordato preventivo (art. 89 CCII) l’effetto deriva dal solo deposito.
Ecco la sequenza tipica, con i termini che contano.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Emersione della perdita | Situazione patrimoniale aggiornata, bilancio o infrannuale | Appena la perdita è conoscibile | Organo amministrativo / organo di controllo |
| 2. Informazione ai soci | Convocazione dell’assemblea con relazione (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) | Senza indugio | Assemblea dei soci |
| 3. Decisione di accedere al concordato | Decisione dell’organo amministrativo, verbalizzata da notaio (art. 120-bis CCII) | Prima del deposito | Notaio / Registro imprese |
| 4. Deposito della domanda | Ricorso ex art. 40 CCII, con riserva (art. 44) o completo | Il giorno da cui decorre la sospensione | Tribunale competente |
| 5. Termine per il piano (se con riserva) | Deposito di proposta, piano e documenti | Da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 per giustificati motivi | Tribunale |
| 6. Apertura del concordato | Decreto di apertura (art. 47 CCII) | Dopo la verifica di ammissibilità | Tribunale |
| 7. Voto dei creditori | Adesioni / voto per classi | Secondo il calendario fissato dal tribunale | Commissario giudiziale |
| 8. Omologazione | Sentenza di omologazione (art. 48 CCII) | Fine della sospensione | Tribunale |
Il deposito è il giorno zero: tutto ciò che accade prima resta sotto le regole ordinarie del codice civile. Per questo la data va scelta con lucidità e non rinviata di settimana in settimana.
“E se deposito la domanda ‘in bianco’, con riserva? Vale lo stesso?”
Dipende da un punto che è ancora discusso, e la risposta onesta è: probabilmente sì, ma non è pacifico.
La legge fallimentare, all’art. 182-sexies, menzionava espressamente anche la domanda con riserva (allora art. 161, sesto comma, l. fall.). L’art. 89 CCII parla genericamente di “deposito della domanda”. La dottrina prevalente, e lo stesso Studio del Notariato n. 100/2024, ritiene che la sospensione operi anche per la domanda con riserva dell’art. 44 CCII, perché il deposito della domanda “prenotativa” è a tutti gli effetti un deposito di domanda di accesso.
C’è però almeno un orientamento di segno opposto. Già all’inizio del 2023 alcuni commentatori hanno sostenuto, su una rivista professionale molto diffusa, che la “fase in bianco” sarebbe priva di protezione contro gli obblighi da perdite, valorizzando le differenze testuali tra CCII e legge fallimentare. Lo Studio del Notariato riferisce anche di un caso giurisprudenziale che ha contestato l’estensione alla domanda con riserva, e di una tendenza di alcuni uffici a pretendere un’istanza specifica.
Cosa significa in concreto? Che chi deposita con riserva, con il capitale già azzerato, fa bene a chiedere espressamente nel ricorso che il tribunale dia atto della sospensione ex art. 89, motivando, e a impostare la gestione del periodo successivo come se le regole conservative dell’art. 2486 c.c. restassero comunque un parametro di prudenza. È una precauzione che non costa nulla e che riduce il rischio di contestazioni successive.
Un dettaglio procedurale utile: la Cassazione, con la sentenza n. 9371 del 9 aprile 2025, ha chiarito che nel concordato con riserva il momento in cui il tribunale dispone di tutti gli elementi per decidere (per esempio sulla propria competenza) coincide con il deposito di proposta, piano e documentazione, non con il decreto che concede il termine. Non riguarda direttamente l’art. 89, ma conferma quanto la fase con riserva sia considerata “preparatoria”.
“Chi decide di presentare il concordato: io amministratore o i soci?”
Lei, amministratore. Ed è una delle novità più rilevanti per le SRL in crisi.
Con il D.Lgs. 83/2022 è stato introdotto l’art. 120-bis CCII: la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, e il contenuto della proposta e del piano, sono di competenza esclusiva degli amministratori, che devono farla risultare da verbale redatto da notaio e depositarla nel Registro delle imprese. I soci non possono bloccarla.
Questo ha un impatto diretto sul nostro tema. Prima, il concordato di una società con il capitale perso passava spesso per un’assemblea che doveva prima “prendere atto” delle perdite; oggi l’amministratore può depositare anche se i soci non sono d’accordo sulla ricapitalizzazione. Il piano, inoltre, può prevedere qualsiasi modifica dello statuto, compresi aumenti e riduzioni di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 120-bis, comma 2, CCII).
La compressione dei poteri dei soci, però, non è totale. I soci mantengono il diritto di essere informati, e la dottrina richiamata dal Notariato ritiene che la limitazione riguardi solo le operazioni funzionali alla soluzione della crisi, non la capacità generale dell’assemblea di deliberare su altro. I soci possono inoltre presentare proposte concorrenti in alcuni casi, e hanno un ruolo nelle classi quando il piano li coinvolge (artt. 120-ter e seguenti CCII).
Attenzione infine al “valore riservato ai soci”: il Tribunale di Milano, con due decreti del 4 e del 23 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili due domande di concordato in continuità di società dello stesso gruppo perché, a fronte di un piano che azzerava e ricostituiva il capitale, non indicavano ai creditori il valore che sarebbe rimasto ai soci (art. 120-quater CCII). Se il piano tocca il capitale, la trasparenza verso i creditori su chi conserva cosa non è un dettaglio formale.
“Durante il concordato devo comunque convocare l’assemblea?”
Sì, e molti se ne dimenticano.
La sospensione dell’art. 89 riguarda gli obblighi di ricapitalizzare o liquidare, non gli obblighi di informazione. L’interpretazione prevalente è che l’amministratore debba comunque convocare l’assemblea, presentare la relazione sulla situazione patrimoniale e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, ove presenti. Il senso è semplice: i soci hanno diritto di sapere che il capitale è perso e che la società sta tentando il risanamento attraverso il concordato.
Cosa può decidere quell’assemblea? Qui le cose si fanno sottili. Lo Studio n. 100/2024 del Notariato osserva che una ricapitalizzazione “volontaria” deliberata dai soci dopo il deposito non è vietata in sé, ma deve essere coerente con la soluzione della crisi:
- se la domanda è con riserva, manca ancora il piano, e quindi è difficile valutare quella coerenza: il giudizio si limita a evitare effetti negativi evidenti, per esempio sulle trattative con un investitore;
- se la domanda è piena, il piano consente la valutazione, ma si tratta di una valutazione di merito che spetta probabilmente al tribunale e agli organi della procedura, non al notaio che riceve la delibera.
In pratica: convocare l’assemblea è dovuto; usarla per iniziative sul capitale non coordinate con il piano è rischioso. Prima di qualunque delibera sul capitale in pendenza di concordato, conviene parlarne con il commissario giudiziale.
“E quando finisce la sospensione?”
Con l’omologazione. È il limite finale scritto nell’art. 89.
Due scenari:
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Il concordato viene omologato. Da quel momento le norme del codice civile tornano pienamente applicabili. Se il piano prevedeva un’operazione sul capitale (aumento riservato a un investitore, conversione di crediti in capitale, stralcio dei debiti che fa risalire il patrimonio netto), la società esce dalla procedura con il capitale ricostituito. Se invece il piano non incide sul capitale e la falcidia dei debiti non basta a riportare il patrimonio sopra il minimo, il problema delle perdite si ripresenta il giorno dopo l’omologazione: per questo il piano deve affrontarlo esplicitamente.
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La procedura si interrompe prima (inammissibilità, rinuncia, mancato deposito del piano nel termine, revoca, voto negativo). In questi casi la dottrina parla di “reviviscenza” degli obblighi: le regole sulle perdite tornano a operare, senza però che la sospensione venga cancellata retroattivamente. Gli amministratori devono quindi riconvocare subito l’assemblea, e se la società non viene ricapitalizzata la causa di scioglimento riprende a produrre effetti.
Una nota sul passato: con la nozione attuale di continuità aziendale (art. 84 CCII), molto più ampia di quella della legge fallimentare, è diventata meno rilevante la vecchia discussione sull’eventuale estensione della sospensione oltre l’omologa, fino all’esecuzione del concordato in continuità. Oggi il limite resta l’omologazione e il piano deve “chiudere il cerchio” sul capitale.
Blocco C — I casi particolari
“Ho già continuato a lavorare per mesi dopo aver perso il capitale. Il concordato mi copre?”
No, per quei mesi no. E questa è la domanda più importante di tutta la guida.
L’art. 89 sospende gli obblighi dal deposito in avanti. Per il periodo precedente resta ferma l’applicazione dell’art. 2486 c.c.: se dopo la perdita del capitale gli amministratori hanno proseguito l’attività in modo non conservativo, ne rispondono personalmente verso la società, i soci, i creditori e i terzi.
La Cassazione su questo è netta. Con l’ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024 (Sez. I) ha chiarito che chi agisce contro gli amministratori, per esempio il curatore, deve provare solo la causa di scioglimento e il compimento degli atti successivi; spetta poi agli amministratori dimostrare che quegli atti non comportavano un nuovo rischio d’impresa e che erano giustificati da una finalità liquidatoria o comunque necessari. Nel caso esaminato è stata confermata la responsabilità di un amministratore delegato che aveva proseguito l’attività nonostante la perdita del capitale.
Sullo stesso solco il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 1772 del 4 giugno 2024, secondo cui è onere degli amministratori dimostrare di aver proseguito l’attività in un’ottica meramente conservativa.
E il danno come si calcola? L’art. 2486, terzo comma, c.c. prevede il criterio della differenza dei netti patrimoniali: si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi di una liquidazione ordinata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 8069/2024 e con l’ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2024, ha precisato che si tratta di una valutazione equitativa, utilizzabile quando non sia possibile ricostruire analiticamente gli effetti di ciascuna condotta.
Cosa può fare il concordato, allora, per chi ha già “sforato”? Non sana il passato, ma ferma l’emorragia: dal deposito in poi l’impresa opera sotto il controllo del tribunale e del commissario, con un piano. E se il concordato viene omologato e i creditori vengono soddisfatti secondo il piano, il rischio concreto che qualcuno agisca per quel periodo si riduce sensibilmente, perché si riduce il danno che i creditori potrebbero lamentare. Ma il rischio giuridico non sparisce.
“La mia SRL ha anche debiti con il Fisco e l’INPS: cambia qualcosa per le perdite?”
Sulle perdite in senso stretto, no: l’art. 89 si applica indipendentemente dalla natura dei debiti che hanno generato le perdite.
Cambia però molto sul piano del concordato. I debiti tributari e previdenziali possono essere inclusi nella proposta con la transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII), che il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ulteriormente ridisegnato, anche con riferimento ai limiti di falcidia e ai rapporti con il voto dell’Amministrazione. Senza entrare nei dettagli, che meriterebbero una guida a parte, conta questo: se il passivo verso Erario ed enti è rilevante, la tenuta del piano e quindi la possibilità di arrivare all’omologa, e di chiudere la sospensione con il capitale ricostituito, dipende spesso dalla transazione fiscale.
Un secondo aspetto, legato alla responsabilità: la Cassazione nell’ordinanza n. 8069/2024 ha ricordato che la business judgment rule, cioè l’insindacabilità delle scelte gestionali, non protegge l’amministratore quando le scelte sono palesemente irragionevoli o comportano violazioni di legge evidenti, come la violazione di norme tributarie. Tradotto: continuare a lavorare dopo la perdita del capitale accumulando debiti fiscali non versati è proprio il tipo di condotta che un giudice difficilmente considera conservativa.
Qui si vede quanto conti avere avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il piano tenendo insieme la parte societaria, quella concorsuale e quella fiscale, perché in una SRL con il capitale azzerato le tre questioni non si separano.
“Siamo due soci al 50% e uno non vuole rimettere soldi. Il concordato ci salva?”
Può essere lo strumento che sblocca lo stallo, ma con conseguenze da valutare a mente fredda.
Senza concordato, lo stallo tra soci davanti a una perdita sotto il minimo porta quasi sempre allo scioglimento: se l’assemblea non riesce a deliberare la ricapitalizzazione, gli amministratori devono accertare la causa di scioglimento. Il socio che vorrebbe salvare l’impresa ha poche armi.
Con il concordato il quadro cambia:
- la decisione di depositare spetta all’organo amministrativo (art. 120-bis CCII), non all’assemblea;
- dal deposito, la causa di scioglimento per perdita del capitale non opera (art. 89 CCII);
- il piano può prevedere un aumento di capitale riservato al socio disposto a investire o a un terzo, anche con esclusione del diritto di opzione dell’altro socio;
- il socio contrario, però, ha diritto a un’informazione trasparente e, secondo l’art. 120-quater CCII, il piano deve indicare il valore che eventualmente gli resta.
Qui la giurisprudenza di merito è attenta. I due decreti del Tribunale di Milano del settembre 2025 citati sopra dimostrano che un piano che azzera il capitale e lo ricostituisce a favore di soggetti diversi dai soci originari deve spiegare ai creditori con chiarezza chi conserva quale valore, pena l’inammissibilità per violazione del dovere di buona fede (art. 4 CCII).
Il concordato può evitare che il disaccordo tra soci uccida l’azienda, ma non è uno strumento per “espropriare” un socio: serve un piano credibile e trasparente.
“E se il concordato è liquidatorio? La sospensione serve ancora?”
Serve, ma con un significato diverso.
Nel concordato liquidatorio l’obiettivo non è salvare la società ma liquidare il patrimonio in modo ordinato e soddisfare i creditori meglio che in una liquidazione giudiziale. L’art. 89 non distingue tra concordato in continuità e liquidatorio: la sospensione opera in entrambi i casi.
Perché è comunque utile? Perché evita che, in pendenza della procedura, la società debba sovrapporre al concordato una liquidazione volontaria ordinaria, con la nomina di liquidatori e il cambio di regole gestorie, e soprattutto evita che la causa di scioglimento produca i suoi effetti mentre il tribunale sta valutando la proposta.
Diverso il discorso per la continuità. La Cassazione ha più volte ribadito che il concordato in continuità presuppone un’azienda effettivamente in esercizio al momento della proposta: lo ha affermato la sentenza n. 17092 del 15 giugno 2023 (Sez. I), richiamando precedenti come Cass. n. 29742 del 19 novembre 2018 e Cass. n. 6772 del 1° marzo 2022 (quest’ultima per la continuità indiretta con affitto d’azienda già in corso). E con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025 (Sez. I) ha precisato che, in caso di continuità parziale, l’attività che prosegue deve essere una porzione significativa e funzionalmente autonoma del complesso aziendale, ridimensionabile ma non sostituibile con un’attività diversa.
Perché questo interessa chi ha perso il capitale? Perché una SRL che, dopo l’azzeramento del capitale, ha di fatto smesso di operare rischia di non poter più proporre un vero concordato in continuità, e di dover ripiegare su quello liquidatorio, con i requisiti più severi che il CCII gli riserva (l’apporto di risorse esterne e la soglia minima di soddisfazione dei chirografari dell’art. 84, comma 4, CCII). Ecco un’altra ragione per non lasciar passare mesi.
Blocco D — Le paure finali
“Rischio di dover pagare io, con i miei beni personali?”
Il rischio esiste soprattutto per il periodo tra la perdita del capitale e il deposito della domanda; dopo il deposito si riduce molto, se si rispettano le regole della procedura.
La SRL è una società a responsabilità limitata: per i debiti sociali risponde la società con il suo patrimonio, non i soci con il proprio. Ma l’amministratore che, dopo la causa di scioglimento, ha gestito in modo non conservativo risponde personalmente dei danni (art. 2486 c.c.), e anche gli amministratori senza deleghe possono essere chiamati a rispondere se non hanno vigilato. Con l’ordinanza n. 15054/2024 la Cassazione ha però ricordato che l’amministratore non esecutivo non risponde per una generica mancanza di vigilanza: risponde se, conoscendo o potendo conoscere segnali d’allarme, non è intervenuto con la diligenza richiesta.
Cosa conta per ridurre l’esposizione:
- documentare con precisione la data in cui la perdita è emersa e le iniziative adottate da quel momento;
- evitare nuove operazioni a rischio dopo la perdita, se non strettamente necessarie alla conservazione del valore aziendale;
- depositare la domanda di concordato (o avviare la composizione negoziata) appena il quadro è chiaro, non quando la cassa è finita.
Un limite reale va detto con franchezza: il concordato non è un’assicurazione retroattiva. Ma è il modo più solido per dimostrare che, da un certo giorno in poi, si è agito per tutelare i creditori.
“Quanto tempo ho davvero prima di dover fare qualcosa?”
Meno di quanto si pensi. La legge usa la formula “senza indugio” sia per la convocazione dell’assemblea (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) sia, in sostanza, per l’accertamento della causa di scioglimento (art. 2485 c.c.). Non esiste un numero di giorni fisso: esiste un dovere di reagire con la tempestività richiesta dalla situazione.
Ogni settimana di attività non conservativa dopo l’azzeramento del capitale può aumentare il “differenziale” che un giudice potrebbe porre a carico degli amministratori. Ecco perché la decisione tra ricapitalizzazione, composizione negoziata, concordato o liquidazione va presa in giorni, non in trimestri.
“Se il concordato va male, sono messo peggio di prima?”
Non necessariamente peggio, ma senza più la “pausa” dell’art. 89.
Se la procedura si interrompe, gli obblighi sulle perdite tornano a operare e, se la società è insolvente, il rischio concreto è l’apertura della liquidazione giudiziale, eventualmente su istanza del pubblico ministero o dei creditori. In quella sede il curatore valuterà anche la condotta degli amministratori nel periodo precedente.
D’altra parte, un concordato tentato in modo serio, con un piano attestato, con la gestione del periodo intermedio sotto il controllo del commissario giudiziale, lascia una traccia documentale che dimostra la buona fede. Il peggior scenario non è un concordato fallito: è non aver fatto nulla per mesi.
“Perderò l’azienda che ho costruito?”
Dipende dal tipo di concordato e dal piano. Nel concordato in continuità diretta l’azienda resta alla società e il valore per i soci può essere preservato in parte, nei limiti delle regole di distribuzione del CCII (le cosiddette regole di priorità relativa e assoluta dell’art. 84 CCII). Se il piano prevede l’ingresso di un investitore, i soci originari possono essere diluiti o esclusi, ma con trasparenza sul valore loro riservato, come abbiamo visto.
La risposta onesta è che il concordato non garantisce di conservare la proprietà dell’impresa, ma è lo strumento che più spesso ne preserva l’esistenza, e con essa i posti di lavoro e il valore dell’avviamento.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Due simulazioni dimostrative, con numeri di fantasia ma coerenti con le regole: non sono casi reali, servono solo a far vedere come si incastrano le norme.
Simulazione 1 — Patrimonio netto negativo e domanda piena
Ipotesi di partenza:
- SRL con capitale sociale di 50.000 €, riserve di 7.460 €;
- situazione patrimoniale al 30 giugno 2026: perdita di periodo di 71.330 €;
- patrimonio netto: 50.000 + 7.460 − 71.330 = −13.870 €.
Sviluppo:
- La perdita (71.330 €) supera un terzo del capitale e lo azzera: siamo nell’art. 2482-ter c.c., con patrimonio netto negativo. Per ricapitalizzare, i soci dovrebbero prima coprire i 13.870 € di deficit e poi ricostituire il capitale almeno al minimo: con capitale “ordinario” a 10.000 €, un apporto di almeno 23.870 €.
- I soci non hanno liquidità. L’organo amministrativo, con verbale notarile del 18 luglio 2026, decide di accedere al concordato in continuità (art. 120-bis CCII) e deposita domanda completa il 24 luglio 2026.
- Dal 24 luglio 2026 non si applica l’art. 2482-ter e non opera la causa di scioglimento (art. 89 CCII). Gli amministratori convocano comunque l’assemblea per informare i soci.
- Il piano prevede uno stralcio dei debiti chirografari pari a 96.420 € e l’ingresso di un investitore con un aumento di capitale di 20.000 € con esclusione del diritto di opzione, indicando ai creditori il valore residuo riservato ai soci originari.
- Con l’omologazione, lo stralcio genera una sopravvenienza che, insieme all’aumento, riporta il patrimonio netto in positivo: indicativamente −13.870 + 96.420 + 20.000 = 102.550 € (al lordo degli effetti fiscali e dei costi di procedura, da verificare con il commercialista).
Esito: la società esce dal concordato con il capitale ricostituito. Resta però aperta la questione del periodo tra il 30 giugno e il 24 luglio: in quelle tre settimane e mezzo gli amministratori dovevano limitarsi alla gestione conservativa.
Simulazione 2 — Domanda con riserva che non arriva al piano
Ipotesi di partenza:
- SRL con capitale di 10.000 €, perdita accertata di 14.290 € con la situazione al 31 gennaio 2026;
- patrimonio netto: −4.290 €.
Sviluppo:
- Il 3 marzo 2026 la società deposita domanda di concordato con riserva (art. 44 CCII). Nel ricorso chiede espressamente che il tribunale dia atto della sospensione ex art. 89 CCII.
- Il tribunale concede un termine di 60 giorni per il deposito di proposta e piano: scadenza 2 maggio 2026. Su istanza motivata il termine è prorogato di ulteriori 45 giorni, fino al 16 giugno 2026.
- Il piano non viene depositato in tempo perché l’investitore si ritira. Il tribunale dichiara l’improcedibilità.
- Da quel momento gli obblighi tornano a operare (“reviviscenza”): gli amministratori convocano subito l’assemblea ex art. 2482-ter c.c. Senza ricapitalizzazione (almeno 4.290 € di copertura + ricostituzione del capitale), devono accertare la causa di scioglimento.
- Se la società è insolvente, si apre lo scenario della liquidazione giudiziale, nel quale il curatore valuterà la gestione sia prima del 3 marzo sia nel periodo della riserva.
Esito: la domanda con riserva ha dato tempo, ma non ha risolto. E, considerato che una parte degli interpreti dubita che la sospensione operi nella fase in bianco, una gestione prudente e documentata tra marzo e giugno è stata l’unica vera protezione per gli amministratori.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Da quale giorno, esattamente, il mio capitale si è azzerato?”
È la domanda che quasi nessuno pone, perché sembra contabile e non giuridica. In realtà è il centro di tutto.
L’art. 89 copre dal deposito in poi. L’art. 2486 c.c. guarda al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. Tra queste due date c’è la zona di rischio dell’amministratore. E il danno, se qualcuno lo chiederà, si calcolerà con la differenza dei netti patrimoniali proprio a partire da quella data iniziale.
Nella pratica la data reale della perdita è spesso molto anteriore a quella che l’amministratore ha in mente:
- il bilancio approvato a fine aprile riflette perdite maturate entro il 31 dicembre precedente, e magari già visibili da una situazione infrannuale di settembre;
- rettifiche di valore dei crediti, svalutazioni di magazzino, fondi rischi non accantonati possono “anticipare” la perdita quando vengono ricostruite a posteriori da un curatore o da un consulente tecnico;
- l’assenza di adeguati assetti organizzativi e contabili (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) rende più difficile difendersi, perché manca la prova di quando si è saputo cosa.
Per questo, prima di qualunque decisione sul concordato, conviene ricostruire con il commercialista la cronologia del patrimonio netto mese per mese e fissare per iscritto le scelte fatte. Non è un esercizio burocratico: è la difesa che servirà se le cose andranno male, ed è il dato che consente di scegliere la data di deposito con cognizione di causa.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano il tema, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui interessano chi ha una SRL con il capitale perso.
| # | Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta qui |
|---|---|---|---|
| 1 | Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069 | Chi agisce contro gli amministratori per atti successivi alla causa di scioglimento prova solo la causa e gli atti; tocca agli amministratori dimostrare che gli atti erano conservativi o necessari | Distribuisce l’onere della prova sul periodo “scoperto” prima del deposito del concordato |
| 2 | Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069 (altro principio) | I criteri dei netti patrimoniali e del deficit dell’art. 2486 c.c. sono una liquidazione equitativa; la business judgment rule non copre scelte palesemente irragionevoli o in violazione di legge, anche tributaria | Indica come si quantifica il danno e quando le scelte gestorie sono sindacabili |
| 3 | Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2024, n. 15054 | Il criterio dei netti patrimoniali è utilizzabile in via equitativa se la ricostruzione analitica è impossibile, purché l’attore alleghi un inadempimento idoneo; gli amministratori senza deleghe rispondono solo se, potendo conoscere segnali d’allarme, non sono intervenuti | Riguarda tutti i componenti di un CdA di SRL con il capitale azzerato |
| 4 | Trib. Venezia, Sez. impresa, sent. 4 giugno 2024, n. 1772 | Spetta agli amministratori provare di aver proseguito l’attività in un’ottica meramente conservativa dopo la causa di scioglimento | Conferma nel merito l’orientamento di legittimità sull’art. 2486 c.c. |
| 5 | Cass. civ., Sez. I, sent. 9 aprile 2025, n. 9371 | Nel concordato con riserva il tribunale ha tutti gli elementi per decidere solo con il deposito di proposta, piano e documenti; irrilevante il decreto che concede il termine | Mostra la natura preparatoria della fase con riserva, rilevante per il dibattito sulla sospensione ex art. 89 |
| 6 | Trib. Milano, decreti 4 settembre 2025 e 23 settembre 2025 | Inammissibile la domanda di concordato in continuità che, prevedendo azzeramento e ricostituzione del capitale, non indica ai creditori il valore riservato ai soci (artt. 4, 47 e 120-quater CCII) | Riguarda direttamente i piani che intervengono sul capitale perso |
| 7 | Cass. civ., Sez. I, sent. 8 gennaio 2025, n. 348 | Nella continuità parziale l’attività che prosegue deve essere una porzione significativa e funzionalmente autonoma dell’azienda, riducibile ma non sostituibile con un’attività diversa | Delimita quando una SRL in perdita può davvero proporre un concordato in continuità |
| 8 | Cass. civ., Sez. I, sent. 15 giugno 2023, n. 17092 | Anche nella continuità diretta l’azienda deve essere in esercizio al momento della proposta; riduzioni di attività o di personale non escludono di per sé l’ammissione | Chi ha smesso di operare dopo la perdita rischia di perdere la via della continuità |
| 9 | Cass. civ., Sez. I, sent. 1 marzo 2022, n. 6772 | Nella continuità indiretta l’azienda, anche se già affittata, deve essere in esercizio al deposito; l’affitto ponte serve a evitarne la perdita irreversibile | Utile quando la SRL in perdita ha già affittato l’azienda a una newco |
| 10 | Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2020, n. 734 | Si ha concordato in continuità anche se la proposta combina la liquidazione di alcuni beni con la prosecuzione di parte dell’attività, salvo abusi | Consente piani “misti” tipici delle SRL che devono vendere asset non strategici |
| 11 | Cass. civ., sent. 19 novembre 2018, n. 29742 | La continuità richiede un’azienda in esercizio che il debitore continuerà a gestire o cederà o conferirà | Precedente consolidato richiamato dalla giurisprudenza successiva |
Qualche parola su come leggerle insieme.
Le prime quattro pronunce riguardano il periodo prima del deposito: è lì che si gioca la responsabilità degli amministratori, perché l’art. 89 CCII non copre quel tempo. La linea della Cassazione è chiara: provata la perdita del capitale e la prosecuzione dell’attività, tocca all’amministratore dimostrare di aver agito in modo conservativo. E il danno si può stimare con il differenziale dei netti patrimoniali, salvo che l’amministratore offra elementi per un calcolo più preciso.
La quinta e la sesta riguardano la procedura. La sentenza n. 9371/2025 non si occupa direttamente dell’art. 89, ma conferma che la fase con riserva è una fase in cui il tribunale non ha ancora il quadro completo: è uno degli argomenti che chi contesta la sospensione nella fase in bianco può spendere, e che chi la sostiene deve sapere neutralizzare. I decreti milanesi del 2025 mostrano che, quando il piano interviene sul capitale, i giudici controllano con rigore la trasparenza verso i creditori.
Le ultime cinque riguardano il tipo di concordato possibile. Una SRL che ha perso il capitale e vuole salvarsi con la continuità deve avere un’azienda viva. Se lascia passare troppo tempo, il rischio è che quella strada si chiuda.
Una precisazione di metodo: non abbiamo trovato, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità che si siano espresse in modo esplicito sull’estensione dell’art. 89 CCII alla domanda con riserva. Il dibattito è per ora dottrinale e di merito: è un’area in cui conviene muoversi con cautela.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando una SRL con il capitale azzerato si rivolge allo Studio Monardo, il lavoro si svolge in questi passaggi.
- Ricostruiamo la cronologia del patrimonio netto: con i commercialisti dello staff esaminiamo bilanci, situazioni infrannuali e scritture per individuare la data in cui la perdita ha superato un terzo e quella in cui ha azzerato il capitale.
- Mappiamo la zona di rischio ex art. 2486 c.c.: elenchiamo gli atti compiuti tra la perdita e oggi, separando quelli conservativi da quelli che potrebbero essere contestati, e documentiamo le ragioni di ciascuno.
- Confrontiamo gli strumenti disponibili: ricapitalizzazione, composizione negoziata con dichiarazione ex art. 20 CCII, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità o liquidatorio, valutando per ciascuno da quando decorre la protezione sulle perdite.
- Prepariamo il verbale notarile ex art. 120-bis CCII con l’organo amministrativo e la relazione per l’assemblea dei soci, così che gli obblighi informativi siano rispettati anche in pendenza della procedura.
- Redigiamo il ricorso, con riserva o completo, inserendo la richiesta espressa di dare atto della sospensione ex art. 89 CCII e motivandola sulla base della dottrina prevalente.
- Costruiamo con i commercialisti il piano e l’operazione sul capitale: stralcio dei debiti, aumento riservato, conversione di crediti, con l’indicazione del valore riservato ai soci richiesta dall’art. 120-quater CCII.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII quando il passivo verso Erario ed enti incide sulla fattibilità del piano.
- Seguiamo il dialogo con il commissario giudiziale su ogni atto della fase intermedia, comprese eventuali delibere assembleari sul capitale.
- Pianifichiamo lo scenario di uscita: cosa accade al capitale il giorno dopo l’omologazione e cosa fare, subito, se la procedura si interrompe.
- Difendiamo gli amministratori nelle eventuali azioni di responsabilità e nelle impugnazioni, fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una SRL che ha perso il capitale, la qualifica che pesa di più è l’ultima. L’Esperto Negoziatore lavora per definizione sugli strumenti del Codice della crisi e sulla fase in cui l’impresa è ancora in tempo per risanarsi: è la prospettiva da cui leggiamo l’art. 89, cioè non come un “salvagente” da usare all’ultimo momento, ma come una scelta da preparare, confrontandola anche con la composizione negoziata e la sua sospensione su dichiarazione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano e il ricorso segue le eventuali opposizioni, i reclami e le azioni di responsabilità, senza dover ricostruire ogni volta il fascicolo da capo.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la parte societaria, quella concorsuale e quella contabile-fiscale vengono costruite in parallelo, perché in una SRL con il capitale azzerato nessuna delle tre si può affrontare da sola.
Chiusura
Tre messaggi da portare via.
Primo: la sospensione dell’art. 89 CCII parte dal deposito e finisce con l’omologazione. Non copre il periodo precedente, nel quale gli amministratori restano soggetti all’art. 2486 c.c. e al calcolo del danno con il differenziale dei netti patrimoniali.
Secondo: la domanda con riserva dà tempo, ma la sua idoneità a sospendere gli obblighi sulle perdite è discussa. Va chiesta espressamente e gestita con prudenza, senza dimenticare l’informazione ai soci.
Terzo: il piano deve “chiudere il cerchio” sul capitale. Se non lo fa, il problema delle perdite si ripresenta il giorno dopo l’omologa, o subito se la procedura si interrompe.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora sugli strumenti del Codice della crisi e sulla scelta tra composizione negoziata e concordato, con uno staff di avvocati e commercialisti che segue in parallelo bilancio, piano e procedura.
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