Accertamento per finta residenza all’estero: sanzioni e come difendersi

Introduzione

Stabilire dove una persona o una società risiede per fini fiscali non è una questione formale, ma un elemento che incide profondamente sull’imposizione tributaria, sulle sanzioni applicabili e persino sulla responsabilità penale. Negli ultimi anni il legislatore italiano e la giurisprudenza hanno intensificato i controlli nei confronti dei contribuenti che dichiarano di aver trasferito la propria residenza all’estero ma continuano a mantenere in Italia il centro dei propri interessi. Secondo l’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato o, dopo la riforma attuata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, vi sono fisicamente presenti . Per le società è sufficiente che la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale si trovino in Italia .

Il fenomeno della finta residenza all’estero si verifica quando una persona fisica si trasferisce formalmente in un altro Stato, spesso a fiscalità più favorevole, senza recidere i legami vitali con l’Italia. In questo caso l’Agenzia delle Entrate può contestare l’esterovestizione e recuperare le imposte evase, applicando sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, avviando un procedimento penale per dichiarazione fraudolenta. La Corte di cassazione, con sentenza 25 agosto 2025 n. 23842, ha precisato che l’«esterovestizione» consiste nella fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, solitamente in un Paese con regime fiscale privilegiato, al fine di sottrarsi al più gravoso regime nazionale . Sebbene la pronuncia riguardi una società, la stessa ratio si applica alle persone fisiche quando la residenza estera è meramente apparente.

Comprendere le regole sulla residenza fiscale e conoscere le difese disponibili è fondamentale per chi vive, lavora o investe all’estero. L’intento di questo articolo è fornire un’analisi completa e aggiornata della disciplina, indicando le principali fonti normative e giurisprudenziali, i rischi per chi trasferisce la residenza solo sulla carta e le strategie per dimostrare la veridicità della propria scelta. Il taglio sarà pratico e orientato al contribuente, affinché imprenditori, professionisti e privati possano prevenire errori, difendersi efficacemente da accertamenti illegittimi e scegliere consapevolmente il Paese in cui stabilire il proprio centro di interessi.

Perché rivolgersi a professionisti specializzati

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze di eccellenza nel diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; svolge inoltre il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, l’avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza mirata in materia di accertamento per finta residenza estera, dall’analisi degli atti alla predisposizione di ricorsi, dalla richiesta di sospensioni alla trattativa con l’Agenzia delle Entrate, fino alla formulazione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

In un contesto che diventa ogni giorno più complesso e dove le conseguenze di un errore possono essere devastanti, affidarsi a professionisti esperti è la scelta più prudente. Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per ricevere una valutazione legale personalizzata e immediata: insieme al suo team saprà indicarti la strategia più adatta alla tua situazione.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La nozione di residenza fiscale per le persone fisiche

La residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’art. 2 del TUIR. La norma, da ultimo novellata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (c.d. Decreto fiscalità internazionale), prevede che un individuo è considerato fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni in un anno, 184 negli anni bisestili), si verifica alternativamente una delle seguenti condizioni:

  1. Residenza civilistica: la persona ha la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Il codice civile definisce la residenza come «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale» , mentre il domicilio è «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» .
  2. Domicilio fiscale: dopo la riforma del 2023 il domicilio fiscale non coincide più con quello civilistico; si intende il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari dell’individuo . La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 sottolinea che questa nozione privilegia la sfera affettiva e sociale rispetto a quella economica, superando il tradizionale riferimento alla sede degli affari .
  3. Presenza fisica: il nuovo art. 2 TUIR prevede un criterio oggettivo basato sulla presenza fisica nel territorio italiano. È sufficiente trascorrere in Italia, anche per frazioni di giorno, la maggior parte del periodo d’imposta perché si configuri la residenza fiscale . La circolare 20/E precisa che tale presenza può essere dimostrata attraverso elementi concreti, come l’utilizzo continuativo di un’abitazione, prove di lavoro o studio e tracciamenti elettronici.
  4. Iscrizione anagrafica: l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce tuttora un criterio di radicamento, ma dopo la riforma il suo valore è passato da presunzione assoluta a presunzione relativa, superabile con prova contraria . Ciò significa che un cittadino iscritto all’anagrafe può dimostrare di non essere fiscalmente residente se è in grado di provare che per la maggior parte dell’anno non ha avuto in Italia né domicilio fiscale né residenza civilistica né presenza fisica .

La modifica più innovativa introdotta dal D.Lgs. 209/2023 è l’inserimento del criterio della presenza fisica, che assume particolare rilievo nelle situazioni di smart working o mobilità internazionale. La stessa circolare 20/E/2024 evidenzia che i giorni trascorsi in Italia per vacanza o motivi personali vanno contati nel computo complessivo, con il risultato che lavoratori che mantengono relazioni familiari in Italia, pur risiedendo formalmente all’estero, possono facilmente oltrepassare la soglia dei 183 giorni .

1.2 Presunzione di residenza per i trasferimenti in Stati a fiscalità privilegiata

Oltre ai criteri sopra descritti, l’art. 2, comma 2-bis, TUIR stabilisce una presunzione legale relativa di residenza per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Tali persone, se cancellate dall’anagrafe e trasferite in Paesi rientranti nella c.d. black list, sono considerate residenti in Italia salvo prova contraria . La lista dei Paesi black list è stata definita dal D.M. 4 maggio 1999 e successivamente aggiornata; da ultimo il decreto MEF 20 luglio 2023, in attuazione della L. 83/2023, ha eliminato la Svizzera dall’elenco con effetto dal 1° gennaio 2024 . La presunzione continua a operare per altri Paesi a fiscalità privilegiata e può essere superata solo dimostrando l’effettivo radicamento all’estero (ad esempio mediante la produzione di documentazione abitativa, lavorativa e familiare).

1.3 Residenza di società ed enti: la riforma del 2023

Per le società, gli enti commerciali e non commerciali, l’art. 73 TUIR, anch’esso modificato dal D.Lgs. 209/2023, prevede che la residenza fiscale in Italia si determina sulla base di tre criteri alternativi:

  • Sede legale: la società è residente se ha la sede legale in Italia. Questo criterio formale resta invariato.
  • Sede di direzione effettiva: viene definita come la «continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso» . È il luogo dove vengono adottate le decisioni gestionali centrali. La circolare 20/E/2024 chiarisce che non rileva il luogo in cui i soci assumono decisioni se tali decisioni non hanno carattere gestionale .
  • Gestione ordinaria in via principale: è il luogo in cui si svolge il normale funzionamento della società, gli adempimenti contabili e amministrativi e tutte le attività ordinarie . È sufficiente che tale gestione avvenga in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta per configurare la residenza.

La riforma elimina il precedente riferimento all’«oggetto principale» e punta su criteri sostanziali per contrastare l’esterovestizione. Secondo la circolare 20/E/2024, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei tre criteri per far scattare la residenza e la disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare . Inoltre, la presunzione di residenza per società e enti con sede in Stati a fiscalità privilegiata continua ad applicarsi in forma relativa; la prova contraria deve dimostrare che la gestione strategica e ordinaria avviene all’estero.

1.4 Esterovestizione: definizione e giurisprudenza della Cassazione

Il termine esterovestizione indica la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società o di una persona fisica al fine di fruire di un regime fiscale più favorevole. La Corte di cassazione, con una serie di pronunce culminate nella sentenza n. 23842 del 25 agosto 2025, ha precisato che l’esterovestizione è una «fittizia localizzazione della residenza fiscale […] in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» . La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui le libertà comunitarie (come quella di stabilimento ex art. 49 TFUE) non impediscono agli Stati membri di contrastare costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica .

Già in precedenza la Cassazione aveva definito con chiarezza i criteri della residenza effettiva. L’ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3841 (Prima sezione civile) ha affermato che la residenza, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., è determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona, caratterizzata da un elemento oggettivo (permanenza prolungata in un luogo) e da un elemento soggettivo (intenzione di abitarvi stabilmente) . La presenza nell’anagrafe non basta, occorrendo verificare dove l’individuo ha il centro delle proprie relazioni sociali, familiari e lavorative.

In materia di società, numerose sentenze hanno ribadito che per superare l’esterovestizione bisogna dimostrare l’effettività economica. La sentenza Cass. 1544/2023 ha ritenuto che la mera iscrizione all’AIRE o la costituzione di un Consiglio di Amministrazione all’estero non sono sufficienti: è necessario che l’attività decisionale e gestionale della società sia svolta nel Paese dichiarato. La pronuncia Cass. 6476/2021 ha chiarito che, nel valutare la sede dell’amministrazione, occorre considerare dove si assumono le decisioni operative e dove si trovano gli uffici direzionali. Più di recente la sentenza 25 agosto 2025 n. 23842, pur pronunciandosi in materia di IVA, ha ribadito che la fittizia ubicazione all’estero non può essere contestata quando l’insediamento in un altro Stato è effettivo, con attività economica reale e personale sul territorio .

1.5 Sanzioni amministrative e penali

Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che la residenza estera è fittizia, le conseguenze sono rilevanti:

  • Recupero delle imposte: tutte le imposte dovute in Italia (Irpef, Ires, addizionali, IVA, imposta di bollo) vengono ricalcolate considerando che il soggetto è residente. Ciò significa tassazione dei redditi ovunque prodotti (worldwide taxation) con addizione di interessi e sanzioni. In presenza di paesi con cui esistono convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente può invocare l’imposta già pagata all’estero come credito ma deve dimostrare la fonte estera.
  • Sanzioni amministrative: le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono disciplinate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. L’art. 1 prevede sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta dovuta per dichiarazione infedele; l’art. 5 stabilisce sanzioni dal 120% al 240% in caso di omessa dichiarazione, ridotte a un terzo se l’imposta è versata con ritardo. Nei casi di residenza fittizia, spesso l’imposta è elevata e le sanzioni possono superare il valore del tributo.
  • Sanzioni penali: la falsità della residenza può integrare i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4) o omessa dichiarazione (art. 5). Tali reati sono puniti con la reclusione da due a sei anni (art. 3), da un anno e sei mesi a quattro anni (art. 4) o da un anno e sei mesi a quattro anni (art. 5). Inoltre, l’occultamento di scritture contabili (art. 10) può essere contestato quando il contribuente distrugge documenti per far apparire il trasferimento come reale.
  • Conseguenze accessorie: l’accertamento può comportare l’iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi, il pignoramento di beni, la sospensione di rimborsi fiscali e la revoca di agevolazioni o regimi speciali. Le autorità italiane possono anche chiedere assistenza internazionale per il recupero di imposte all’estero.

2. Procedura: cosa accade dopo la notifica dell’accertamento

2.1 Fase istruttoria: questionario e verifiche preliminari

L’Agenzia delle Entrate dispone di diversi strumenti per individuare le residenze fittizie:

  • Scambio di informazioni: in base alle direttive UE e agli accordi OCSE di scambio automatico di informazioni, l’anagrafe tributaria riceve dati sui conti esteri, sugli immobili detenuti all’estero e sui flussi finanziari. Questo consente di incrociare i dati con quelli dichiarati e individuare situazioni sospette.
  • Questionario art. 32 D.P.R. 600/1973: prima di emettere l’avviso di accertamento, l’Ufficio può inviare al contribuente un questionario chiedendo di fornire documentazione e informazioni utili a dimostrare la propria residenza all’estero (contratti di affitto, utenze domestiche, certificati di residenza, iscrizione all’AIRE, contratti di lavoro, iscrizione a scuole per i figli, polizze sanitarie, ecc.). È opportuno rispondere entro il termine indicato (solitamente 15 giorni) o chiedere una proroga motivata.
  • Accessi e verifiche: in caso di dubbi l’Agenzia può disporre accessi presso le abitazioni in Italia per verificare il reale uso dell’immobile, ispezionare conti bancari e richiedere informazioni a banche e intermediari. Può inoltre avvalersi della Guardia di Finanza per indagini più articolate.
  • Collaborazione con Stati esteri: tramite lo strumento dell’assistenza amministrativa (art. 26 Modello OCSE) l’Agenzia può chiedere agli Stati esteri certificazioni e documenti per verificare l’effettiva residenza.

Se il contribuente non risponde al questionario o non fornisce documentazione sufficiente, l’Agenzia può presumere la residenza in Italia e procedere con l’avviso di accertamento. È quindi essenziale fornire prove puntuali e tempestive, preferibilmente con l’assistenza di un professionista.

2.2 Avviso di accertamento e termini di impugnazione

L’avviso di accertamento per finta residenza estera è notificato tramite PEC, raccomandata o messo notificatore presso l’ultima residenza nota. L’atto deve contenere l’indicazione dei motivi, degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, nonché l’invito a presentare ricorso entro i termini di legge. In sintesi:

Passo della proceduraTermine ordinarioDescrizione
Notifica dell’avvisoentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del settimo anno in caso di omessa dichiarazioneL’Ufficio deve notificare l’avviso nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973.
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica (40 in caso di avvisi di irrogazione sanzioni)Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) competente per territorio.
Mediazione tributariaper controversie fino a 50.000 €, è obbligatoria una domanda di mediazione/definizione presso l’Agenzia delle Entrate (termine 90 giorni), che sospende la decorrenza del termine per impugnareIn alternativa al ricorso immediato, si può esperire la procedura di mediazione.
Istanza di sospensionecontestualmente al ricorsoIl contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ove vi sia pericolo di grave e irreparabile danno.

È importante rispettare questi termini: la decadenza comporta la definitività dell’atto e l’impossibilità di contestare la pretesa.

2.3 Il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso deve essere motivato e corredato da prove. Il contribuente può eccepire vizi formali (es. notifica irregolare) o contestare il merito dimostrando l’effettiva residenza all’estero. Le fasi principali sono:

  1. Deposito del ricorso: nella cancelleria della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) competente o tramite PEC. Occorre allegare l’avviso impugnato, gli atti richiamati e le prove documentali.
  2. Costituzione in giudizio dell’Agenzia: l’Ufficio deposita la propria memoria difensiva entro il termine fissato. Può produrre documenti acquisiti in fase istruttoria e chiedere la conferma dell’accertamento.
  3. Discussione: il giudice esamina le prove, valuta la fondatezza dell’accertamento e decide se confermare o annullare l’atto, totale o parzialmente. La CGT può anche disporre istruttorie, richiedere documenti a Stati esteri o disporre perizie.
  4. Appello: la sentenza di primo grado è impugnabile dinanzi alla CGT di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica o entro sei mesi dal deposito. Contro la sentenza di secondo grado è ammesso ricorso in cassazione per motivi di legittimità.

2.4 Il ruolo delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle tie‑breaker rules

Quando una persona possiede interessi in più Paesi, le convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni (stipulate sulla base del Modello OCSE) dettano criteri per stabilire la residenza prevalente e risolvere i conflitti. Le c.d. tie‑breaker rules prevedono, in genere, una sequenza di criteri: abitazione permanente, centro degli interessi vitali (familiare e economico), residenza abituale e nazionalità. L’articolo 4, par. 2 del Modello OCSE attribuisce la residenza al Paese in cui la persona ha l’abitazione permanente; se possiede un’abitazione in entrambi gli Stati, si guarda al centro degli interessi vitali. Se anche questo criterio non risolve il conflitto, si considera lo Stato in cui soggiorna abitualmente; in ultima istanza interviene l’autorità competente dei due Paesi.

Le tie‑breaker rules prevalgono sul diritto interno e possono essere invocate dal contribuente per dimostrare che, nonostante il superamento dei 183 giorni in Italia o l’iscrizione anagrafica, la residenza deve essere attribuita al Paese estero. La circolare 20/E/2024 ricorda che la prevalenza del diritto internazionale pattizio consente di superare la presunzione anagrafica .

3. Difese e strategie legali per dimostrare la residenza all’estero

3.1 Raccolta delle prove

Per resistere a un accertamento per finta residenza all’estero è essenziale fornire una documentazione robusta e coerente. Tra i principali elementi probatori si annoverano:

  • Certificato di residenza e domicilio estero rilasciato dalle autorità locali.
  • Iscrizione all’AIRE e copia della comunicazione di cancellazione dall’anagrafe italiana.
  • Contratto di locazione o atto di acquisto dell’abitazione estera e relative utenze (bollette di luce, gas, acqua, internet) intestate al contribuente; devono mostrare un utilizzo continuativo.
  • Contratto di lavoro, iscrizione a sistemi previdenziali o assistenziali esteri e buste paga; l’assenza di un reddito in Italia è un indice importante.
  • Documenti bancari: estratti conto di istituti esteri, apertura di conti correnti locali, chiusura o inattività dei conti italiani.
  • Tesseramenti e iscrizioni: abbonamenti a servizi pubblici stranieri, iscrizione dei figli a scuole o università estere, appartenenza a club o associazioni locali.
  • Documentazione fiscale: dichiarazioni dei redditi presentate all’estero, pagamento di imposte locali, eventuali certificazioni rilasciate dall’Amministrazione estera.
  • Prove della permanenza fisica: biglietti di viaggio, carte d’imbarco, registrazioni di accesso a reti telefoniche o geolocalizzazioni. Con la riforma del 2023, è diventato centrale dimostrare di non aver trascorso più di 183 giorni in Italia .
  • Relazioni familiari e sociali: certificati di matrimonio o convivenza registrati all’estero, dichiarazioni testimoniali di persone che attestino la quotidianità del contribuente nella comunità estera. La nozione di domicilio fiscale, ora basata sulle relazioni personali e familiari , rende questi elementi particolarmente rilevanti.

La coerenza temporale tra i documenti è essenziale: ad esempio, avere un contratto di affitto all’estero ma spese domestiche elevate in Italia può indebolire la difesa. È consigliabile predisporre una dossier organizzato, con indice e traduzioni ufficiali ove necessario, da allegare al ricorso.

3.2 Difendersi davanti all’Agenzia delle Entrate

In alcuni casi è possibile evitare il contenzioso presentando istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate. Questa procedura permette di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto quando emergano errori di fatto o di diritto evidenti. Tuttavia, l’autotutela è discrezionale: se l’Ufficio ritiene fondate le ragioni del contribuente può correggere l’avviso; in caso contrario, è necessario impugnare. L’istanza non interrompe i termini per il ricorso.

Altro strumento è l’accertamento con adesione. Si tratta di una procedura deflativa prevista dal D.Lgs. 218/1997, che consente al contribuente di definire la propria posizione attraverso un accordo con l’Ufficio, con riduzione delle sanzioni ad un terzo. Nella materia della residenza fittizia può essere utile quando vi siano margini di incertezza o quando il contribuente voglia evitare un processo lungo. L’accordo, però, comporta l’accettazione della pretesa tributaria e il versamento degli importi dovuti.

3.3 Ricorso in sede tributaria

Se l’Agenzia conferma la propria posizione, il contribuente deve presentare ricorso alla CGT. Le strategie difensive possono includere:

  • Contestazione dei vizi procedurali: ad esempio la nullità della notifica, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale o l’insufficienza della motivazione. La Cassazione richiede che l’avviso spieghi in modo chiaro e preciso le ragioni della pretesa; una motivazione generica o stereotipata può comportare l’annullamento.
  • Contestazione del merito: dimostrare che la residenza effettiva è all’estero; portare prove documentali e testimoniali; invocare le tie‑breaker rules delle convenzioni per le doppie imposizioni. In giudizio è spesso decisivo il confronto tra i giorni trascorsi in Italia e quelli passati all’estero: al riguardo possono essere utilizzate liste di voli, movimenti bancari, registrazioni GPS, e-mail ecc.
  • Richiesta di consulenza tecnica: in casi complessi, ad esempio per dimostrare il luogo di direzione effettiva di una società, può essere nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che analizza la documentazione aziendale e i flussi decisionali.
  • Eccezione di legittimità costituzionale: qualora si ritenga che la norma applicata violi principi costituzionali (e.g. principio di capacità contributiva), il giudice può sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale.

3.4 Strategie preventive

Per evitare di trovarsi sotto accertamento è opportuno pianificare con attenzione il trasferimento all’estero:

  • Cancellazione dall’anagrafe e iscrizione all’AIRE immediatamente dopo il trasferimento. La mancata iscrizione all’AIRE mantiene il cittadino nell’anagrafe italiana e costituisce indice di residenza in Italia.
  • Chiusura o riduzione dei legami con l’Italia: trasferire il centro degli interessi affettivi ed economici (ad esempio spostare la famiglia, chiudere conti correnti italiani, cedere immobili o metterli a reddito con contratti veri). Restare proprietari di immobili in Italia non è di per sé sufficiente a mantenere la residenza, ma l’uso abituale dell’immobile sì.
  • Documentare il trasferimento: conservare prove del trasloco, dei contratti esteri e di eventuali operazioni di rientro saltuarie. Mantenere una cronologia dei viaggi e utilizzare dispositivi di geolocalizzazione può aiutare a dimostrare la presenza fisica all’estero.
  • Verificare gli accordi fiscali del Paese di destinazione: alcuni Stati a fiscalità privilegiata sono soggetti alla presunzione di residenza; occorre valutare se conviene scegliere Paesi con regimi ordinari o con convenzioni di cooperazione fiscale.
  • Consultare un professionista: la normativa è complessa e in continua evoluzione; un consulente può guidare nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nella gestione di eventuali comunicazioni dell’Agenzia e nell’individuazione di eventuali rischi.

4. Strumenti alternativi per definire o ridurre il debito

La contestazione di una finta residenza all’estero può generare debiti tributari ingenti. Esistono tuttavia strumenti deflativi e soluzioni alternative per definire le pendenze:

4.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle

Periodicamente il legislatore approva norme di definizione agevolata (rottamazione delle cartelle, condono parziale di sanzioni e interessi, saldo e stralcio). Le ultime misure, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e prorogate nel 2025, consentono di pagare il debito in forma dilazionata, riducendo sanzioni e interessi. Occorre presentare domanda entro i termini previsti e versare le rate nei tempi indicati. Le rottamazioni non cancellano il debito principale ma permettono una notevole riduzione degli oneri accessori.

4.2 Accordi transattivi e transazione fiscale

Nel contesto della crisi d’impresa, l’art. 63 del Codice della crisi e dell’insolvenza e l’art. 182‑ter L.F. consentono agli imprenditori in difficoltà di proporre una transazione fiscale ai creditori pubblici, tra cui l’Agenzia delle Entrate, per ridurre il carico tributario. Lo stesso strumento può essere utilizzato dalle persone fisiche in procedure di sovraindebitamento: la Legge 3/2012 prevede il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti con effetti liberatori sulle imposte e sulle sanzioni, previa approvazione del giudice. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nella predisposizione di tali piani.

4.3 Piano del consumatore e esdebitazione

Il piano del consumatore è un istituto rivolto alle persone fisiche non imprenditori che si trovano in stato di sovraindebitamento. Il debitore propone al giudice un piano di pagamento sostenibile, con eventuale falcidia dei crediti tributari, e dopo l’omologazione il piano diviene vincolante. La legge prevede la possibilità di esdebitazione, cioè la liberazione del debitore residuante dopo l’esecuzione del piano. Anche qui l’assistenza di professionisti qualificati è fondamentale per negoziare con i creditori pubblici e predisporre un progetto credibile.

4.4 Concordato preventivo “patrimoniale” e concordato minore

Le persone fisiche titolari di azienda o i piccoli imprenditori possono accedere al concordato preventivo o al concordato minore previsto dal nuovo Codice della crisi d’impresa. Tali procedure consentono di ottenere l’omologazione di un accordo con i creditori, incluso l’Erario, attraverso il pagamento parziale dei debiti e la liberazione da quelli residui. Il tribunale, coadiuvato da un commissario giudiziale, valuta la fattibilità del piano e, se soddisfatti i requisiti, approva la proposta.

4.5 Autotutela e definizione bonaria

Come già ricordato, l’autotutela consente all’Agenzia delle Entrate di correggere i propri atti anche dopo la loro emanazione. In alternativa, per importi sotto i 50.000 € è possibile attivare la conciliazione giudiziale in sede di giudizio, definendo la controversia con un accordo e riducendo le sanzioni. In ogni caso, la presenza di un avvocato esperto facilita la negoziazione e consente di valutare la convenienza di tali soluzioni rispetto alla prosecuzione della causa.

5. Errori comuni da evitare

Molti contribuenti sottovalutano le conseguenze fiscali di un trasferimento all’estero. Ecco alcuni errori da evitare:

  1. Non cancellarsi dall’anagrafe italiana: rimanere iscritti all’anagrafe comporta, salvo prova contraria, la presunzione di residenza in Italia fino al 2023 (ora presunzione relativa). Occorre iscriversi immediatamente all’AIRE e comunicare ogni variazione di domicilio.
  2. Mantenere la famiglia in Italia: il centro degli interessi vitali è spesso associato alla residenza della famiglia; se il coniuge e i figli restano in Italia, l’Agenzia può presumere che il contribuente abbia in Italia il proprio domicilio fiscale.
  3. Lasciare conti correnti attivi e proprietà immobiliari non locati: l’uso personale di un immobile in Italia o la gestione attiva di conti bancari italiani sono indici di radicamento. È consigliabile affittare gli immobili con contratto regolare e chiudere o ridurre l’operatività dei conti.
  4. Lavorare in Italia senza regolarizzare il distacco: chi opera in smart working dall’Italia per un datore di lavoro estero deve considerare che la presenza fisica determina la residenza fiscale ; conviene pianificare periodi all’estero o optare per un contratto italiano.
  5. Ignorare le richieste dell’Agenzia delle Entrate: non rispondere al questionario o non fornire documenti equivale a fornire al Fisco elementi per presumere la residenza. È necessario rispondere con precisione e completezza, eventualmente chiedendo assistenza.
  6. Affidarsi a consigli non professionali: la complessità delle norme, l’evoluzione giurisprudenziale e la varietà di scenari personali rendono rischioso seguire indicazioni generiche. Ogni caso è diverso e richiede un’analisi personalizzata.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, di seguito alcune tabelle di sintesi.

6.1 Criteri di residenza delle persone fisiche (novellato art. 2 TUIR)

CriterioFonte normativaNote principali
Residenza civilisticaArt. 2 TUIR; art. 43 cod. civ.Si verifica se il contribuente ha la dimora abituale in Italia .
Domicilio fiscaleArt. 2 TUIR (come modificato dal D.Lgs. 209/2023)Definito come luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari , autonomo rispetto al domicilio civilistico.
Presenza fisicaArt. 2 TUIR (post riforma)Presenza nel territorio italiano per più di 183 giorni, anche non consecutivi .
Iscrizione anagraficaArt. 2 TUIRPresunzione legale relativa di residenza; superabile con prova contraria .
Presunzione per Paesi a fiscalità privilegiataArt. 2, comma 2-bis TUIRI cittadini trasferiti in Paesi black list sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria ; la Svizzera è stata rimossa dalla lista con decreto MEF 20.7.2023 .

6.2 Criteri di residenza per società ed enti (art. 73 TUIR novellato)

CriterioFonte normativaCaratteristiche
Sede legaleArt. 73 TUIRLuogo dove è registrata la sede legale nel Registro delle imprese.
Sede di direzione effettivaArt. 73 TUIR; circolare 20/E/2024Luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche in modo continuo e coordinato .
Gestione ordinaria in via principaleArt. 73 TUIR; circolare 20/E/2024Luogo dove si esplicano le funzioni amministrative e operative ordinarie .
Presunzione per Paesi a fiscalità privilegiataArt. 73, comma 5; D.M. 21 novembre 2001 e s.m.i.Società e enti con sede in Paesi black list sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria.

6.3 Termini della procedura di accertamento

FaseTermineRiferimento normativo
Invio del questionarioTermine indicato nell’invito (generalmente 15 giorni, prorogabile)Art. 32 D.P.R. 600/1973
Notifica avviso di accertamento31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (settimo anno per omessa dichiarazione)Art. 43 D.P.R. 600/1973
Ricorso alla CGT60 giorni dalla notificaArt. 20 D.Lgs. 546/1992
Mediazione tributaria90 giorni dalla proposizione dell’istanza (per controversie fino a 50.000 €)Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
Appello60 giorni dalla notifica della sentenza di primo gradoArt. 49 D.Lgs. 546/1992
Ricorso in cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo gradoArt. 62 D.Lgs. 546/1992

6.4 Sanzioni rilevanti (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 74/2000)

ViolazioneSanzione amministrativaSanzione penale
Dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/1997)90%–180% dell’imposta dovutaDichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. 74/2000): reclusione da 2 a 6 anni se sono usati artifici; dichiarazione infedele (art. 4): reclusione da 1,6 a 4 anni
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 471/1997)120%–240% dell’impostaOmessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): reclusione da 1,6 a 4 anni
Occultamento o distruzione di scritture (art. 10 D.Lgs. 74/2000)N.D.Reclusione da 1,6 a 6 anni
Fittizia attribuzione di residenza per societàSanzione del 7% al 15% dei trasferimenti (art. 6, comma 8 D.Lgs. 471/1997)Eventuali reati di dichiarazione fraudolenta

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Quali sono gli indicatori principali che l’Agenzia delle Entrate utilizza per contestare la finta residenza all’estero?

Gli indicatori includono la permanenza in Italia per periodi significativi (oltre 183 giorni), la presenza della famiglia in Italia, il mantenimento di beni immobili utilizzati come abitazione, l’iscrizione anagrafica in Italia, l’assenza di prove documentali di residenza all’estero, l’uso di conti correnti italiani e l’esercizio di attività lavorativa o professionale nel territorio nazionale. Le indagini della Guardia di Finanza possono utilizzare dati bancari, bollette e tracciamenti elettronici.

7.2 L’iscrizione all’AIRE mi garantisce automaticamente la residenza fiscale all’estero?

No. Dopo la riforma del 2023 l’iscrizione all’AIRE costituisce una presunzione legale relativa . Il contribuente iscritto deve comunque dimostrare di non avere in Italia la residenza civilistica, il domicilio fiscale o la presenza fisica per la maggior parte dell’anno. L’iscrizione è necessaria ma non sufficiente.

7.3 Posso mantenere una casa in Italia dopo essermi trasferito all’estero?

Sì, possedere un immobile non comporta automaticamente la residenza in Italia. Tuttavia, se l’immobile è utilizzato come dimora abituale, il Fisco potrà considerarlo indice di residenza. È consigliabile affittare l’immobile con un contratto registrato o destinarlo a uso non abitativo e dimostrare che l’abitazione principale è all’estero.

7.4 Se trascorro vacanze in Italia di alcune settimane, queste giornate devono essere conteggiate ai fini della residenza?

Sì. Il nuovo criterio della presenza fisica richiede di considerare anche le frazioni di giorno . Pertanto, anche brevi soggiorni per vacanze, visita a familiari o lavoro sono rilevanti nel conteggio dei 183 giorni. È utile tenere un registro preciso delle date di ingresso e uscita dal territorio italiano.

7.5 Come posso dimostrare che il mio centro degli interessi vitali è all’estero?

Occorre produrre prove che attestino: la residenza della famiglia (coniuge, figli) all’estero; l’esercizio dell’attività lavorativa principale nel Paese estero; la partecipazione alla vita sociale e comunitaria locale (iscrizione a club, associazioni, scuole); l’assenza di legami economici significativi in Italia. La Corte di cassazione ricorda che la residenza è determinata da un elemento oggettivo (permanenza) e da uno soggettivo (intenzione di risiedere stabilmente) .

7.6 La Svizzera è ancora un Paese black list ai fini della presunzione di residenza?

No. Il decreto MEF 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata con efficacia dal 1° gennaio 2024 . Rimangono tuttavia altri Stati e territori nella black list. Chi si trasferisce in tali Paesi resta soggetto alla presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria.

7.7 Sono un lavoratore in smart working per un’azienda straniera. Se lavoro dall’Italia più di 183 giorni, sono considerato residente?

Sì. La circolare 20/E/2024 chiarisce che il criterio della presenza fisica prescinde dalle motivazioni: se trascorri più di 183 giorni in Italia, anche in smart working, si configura la residenza fiscale . In tali casi è opportuno stipulare un contratto di lavoro italiano o ridurre le giornate in Italia.

7.8 Qual è la differenza tra residenza civilistica e domicilio fiscale dopo la riforma del 2023?

La residenza civilistica rimane il luogo della dimora abituale e segue la definizione dell’art. 43 cod. civ. Il domicilio fiscale, invece, è ora definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . Si tratta quindi di un criterio più soggettivo e riferito alla sfera affettiva piuttosto che economica. È possibile avere la residenza civilistica in un Paese e il domicilio fiscale in un altro, ma la presenza di entrambi in Italia determina la residenza fiscale.

7.9 Se una società è amministrata all’estero ma le decisioni operative vengono prese in Italia, dove è residente?

Secondo l’art. 73 TUIR, la società è considerata residente in Italia se vi si trova la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale . Non basta nominare un Consiglio di Amministrazione all’estero: occorre dimostrare che le decisioni strategiche e operative vengono assunte all’estero e che l’organizzazione aziendale ha lì il suo centro.

7.10 Che cos’è l’esterovestizione e quali sono le sue conseguenze?

L’esterovestizione è la fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero per beneficiare di un regime più favorevole. La Cassazione la definisce come la localizzazione fittizia della sede in un Paese con trattamento fiscale più vantaggioso . Le conseguenze includono il recupero delle imposte, sanzioni amministrative e penali e, per le società, l’invalidità dei bilanci e la possibile responsabilità degli amministratori.

7.11 È possibile impugnare un accertamento anche dopo aver pagato la prima rata?

Sì. Il pagamento parziale non implica rinuncia al ricorso. È possibile versare la prima rata per evitare interessi di mora e contestare l’atto entro i termini. Qualora il giudice accolga il ricorso, l’Agenzia dovrà restituire le somme versate o compensarle con altri debiti.

7.12 Cosa succede se non presento il ricorso nei termini?

Se il ricorso non viene presentato nei termini, l’avviso diventa definitivo e l’imposta, le sanzioni e gli interessi devono essere pagati. È possibile chiedere rateizzazioni ma non contestare più il merito dell’accertamento.

7.13 Posso dedurre le imposte pagate all’estero se il Fisco mi considera residente in Italia?

Sì. L’art. 165 TUIR consente di utilizzare un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero su redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia. Tuttavia, occorre dimostrare il versamento e la natura del reddito. In assenza di prova, il credito non è riconosciuto.

7.14 Come viene calcolata la presenza fisica in Italia nel caso di lavoratori frontalieri?

Nel caso dei lavoratori frontalieri o di chi rientra in Italia quotidianamente, la presenza fisica è calcolata in base alle frazioni di giorno . Un giorno di permanenza in Italia per poche ore conta ai fini del computo. Le convenzioni con alcuni Paesi (ad esempio Svizzera e Francia) possono prevedere regole speciali, ma dopo la riforma è fondamentale monitorare con precisione i giorni trascorsi in territorio italiano.

7.15 Che differenza c’è tra accertamento con adesione e mediazione tributaria?

L’accertamento con adesione è una procedura che può essere attivata dal contribuente o dall’Ufficio dopo la notifica dell’avviso e prevede la negoziazione diretta dell’imposta e delle sanzioni. La mediazione tributaria, invece, è obbligatoria per le controversie fino a 50.000 € prima di adire la CGT e mira a evitare il contenzioso. Entrambe comportano la riduzione delle sanzioni, ma seguono percorsi diversi.

7.16 È possibile sanare la situazione prima dell’accertamento?

Sì. Attraverso l’ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è possibile regolarizzare le violazioni fiscali presentando dichiarazioni integrative e versando spontaneamente l’imposta dovuta con sanzioni ridotte. Se il ravvedimento viene effettuato prima che l’Agenzia delle Entrate contesti la finta residenza, la posizione può essere sanata con oneri più contenuti.

7.17 Se percepisco pensione estera e vivo in Italia, devo pagare le tasse in Italia?

Dipende dalla convenzione tra l’Italia e il Paese erogante. In generale, le pensioni sono tassate nello Stato di residenza del beneficiario. Se sei fiscalmente residente in Italia, devi dichiarare i redditi ovunque prodotti e potrai eventualmente dedurre le imposte pagate all’estero. Alcune convenzioni prevedono l’esclusiva tassazione nello Stato di origine (es. pensioni pubbliche). È necessario verificare la convenzione applicabile.

7.18 Cosa accade se l’Agenzia contesta la residenza a una società estera che opera in Italia attraverso una branch?

Se l’attività in Italia è limitata a una stabile organizzazione regolarmente dichiarata, la società non è considerata residente. Tuttavia, se la branch gestisce di fatto l’intera attività, l’Agenzia può riqualificare la società come residente in Italia, recuperare le imposte e applicare le sanzioni. È fondamentale mantenere separate le funzioni aziendali e dimostrare che le decisioni strategiche sono assunte nella sede estera.

7.19 In presenza di doppia cittadinanza, quale criterio si applica per la residenza fiscale?

La cittadinanza non è un criterio determinante secondo il TUIR. Si applicano i criteri di residenza, domicilio e presenza fisica. In caso di conflitto, le convenzioni internazionali (tie‑breaker rules) attribuiscono la residenza allo Stato con cui il contribuente ha il legame più stretto (abitazione permanente, interessi vitali, residenza abituale, nazionalità e decisione concordata dalle autorità). Avere due passaporti non significa poter scegliere arbitrariamente la giurisdizione fiscale.

7.20 Gli amministratori di società esterovestite rischiano responsabilità personali?

Sì. Gli amministratori e i soci che determinano o concorrono all’esterovestizione possono essere chiamati a rispondere personalmente per evasione fiscale, anche penale. La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità degli amministratori di fatto quando la sede estera è fittizia e la direzione effettiva è in Italia. È quindi essenziale che le società che operano all’estero siano effettivamente gestite e amministrate nel Paese in cui affermano di avere sede.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico dell’accertamento per finta residenza, proponiamo due simulazioni che confrontano la tassazione in caso di residenza effettiva all’estero con quella applicata quando il Fisco ritiene la residenza in Italia.

8.1 Simulazione 1 – Persona fisica che si trasferisce in Portogallo

Scenario: Un professionista italiano si trasferisce a Lisbona il 1° gennaio 2024. Si iscrive all’AIRE, stipula un contratto di affitto di 24 mesi e lavora per una società portoghese, percependo un reddito annuo lordo di 80.000 €. Mantiene in Italia un appartamento di proprietà a Napoli, che occasionalmente utilizza per le vacanze (30 giorni complessivi). Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate invia un questionario sospettando la fittizia residenza.

Calcolo dei giorni di presenza in Italia: il professionista trascorre in Italia 30 giorni, quindi è presente all’estero per 335 giorni. Supera i 183 giorni all’estero, pertanto il criterio della presenza fisica è rispettato. Tuttavia, occorre verificare anche il domicilio e la residenza civilistica. Se la famiglia rimane in Italia o se il professionista trascorre lunghi periodi in Italia per lavoro, il Fisco potrebbe contestare la residenza. In questo caso, il professionista porta con sé il coniuge e non ha figli; la famiglia si stabilisce a Lisbona. L’immobile di Napoli è affittato a terzi.

Tassazione in Portogallo: il Portogallo prevede un regime di resident non habitual che garantisce per dieci anni un’aliquota ridotta del 20% sul reddito da lavoro e l’esenzione dalle imposte su taluni redditi esteri. Il professionista paga dunque 16.000 € di imposta e beneficia di esenzioni su altri redditi.

Tassazione in Italia (in caso di accertamento): se il Fisco ritiene che il professionista sia ancora residente in Italia, il reddito di 80.000 € sarebbe tassato con aliquote progressive IRPEF (da 23% a 43%), addizionali regionali e comunali (circa 2–3%) e contributi. Supponendo un’aliquota media del 35%, l’imposta sarebbe intorno a 28.000 €. Inoltre, sarebbero applicate sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% dell’imposta dovuta) e interessi. L’immobile affittato in Italia sarebbe comunque tassato, ma la sua locazione regolare dimostra che non è usato come dimora abituale.

Conclusione della simulazione: se il professionista conserva prove solide (contratti, utenze, iscrizione all’AIRE, residenza della famiglia e documenti bancari) può dimostrare la residenza effettiva in Portogallo e beneficiare del regime agevolato. In mancanza di tali prove, rischia un recupero fiscale in Italia di oltre 28.000 €, oltre a sanzioni tra 25.200 € e 50.400 €.

8.2 Simulazione 2 – Società esterovestita con sede legale in Malta

Scenario: La società “Alpha Ltd.” è costituita a Malta nel 2022. Ha sede legale a La Valletta ma i soci sono due imprenditori italiani residenti a Milano. La società non dispone di uffici propri; le assemblee si tengono via videoconferenza e le decisioni operative (contratti, pagamenti, gestione del personale) sono prese in Italia presso lo studio dei soci. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento per esterovestizione.

Applicazione dell’art. 73 TUIR: la sede legale è a Malta, ma la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale risultano in Italia. Le e-mail aziendali dimostrano che le decisioni strategiche vengono prese a Milano; i contratti con clienti sono firmati in Italia; la contabilità è tenuta presso un commercialista italiano. Secondo la circolare 20/E/2024, basta la presenza di un solo criterio (sede legale, direzione effettiva o gestione ordinaria) per stabilire la residenza . In questo caso due criteri su tre si riscontrano in Italia.

Tassazione e sanzioni: l’Agenzia riqualifica “Alpha Ltd.” come società residente in Italia. Tutti i redditi prodotti dal 2022 al 2024 sono tassati in Italia; l’imposta sulle società (IRES) si applica con aliquota del 24% e l’IRAP, oltre ad eventuali IVA e ritenute. Se la società ha beneficiato di regimi agevolati maltesi (aliquota effettiva 5%), la differenza di imposta dovrà essere versata. Inoltre sono comminate sanzioni per omessa dichiarazione (120%–240% dell’imposta) e per esterovestizione (sanzione dal 7% al 15% dei trasferimenti occultati). Gli amministratori possono essere perseguiti penalmente per dichiarazione fraudolenta.

Come difendersi: per dimostrare l’effettività della sede estera, la società deve possedere uffici, personale, contabilità e decisioni strategiche effettivamente radicate a Malta. Deve inoltre tenere le riunioni del CdA nel Paese, depositare i bilanci e pagare le imposte in loco. La mancanza di tali elementi giustifica la riqualificazione in Italia.

9. Conclusione

L’accertamento per finta residenza all’estero rappresenta una delle attività più insidiose e severe che l’Amministrazione finanziaria può svolgere nei confronti di cittadini e imprese. La crescente collaborazione internazionale, l’introduzione della presenza fisica come criterio di residenza e l’attenzione della giurisprudenza verso l’effettività delle situazioni giuridiche hanno reso più difficile “giocare” con la residenza fiscale. Le conseguenze di un accertamento sfavorevole sono pesanti: recupero delle imposte, sanzioni amministrative e penali, ipoteche, pignoramenti, esclusione da regimi agevolativi e compromissione della reputazione.

Per prevenire tali rischi e difendersi efficacemente è fondamentale conoscere la disciplina e agire tempestivamente. La riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha innovato profondamente i criteri di residenza per persone fisiche e società, ponendo l’accento sulle relazioni familiari, la presenza fisica e la sede di direzione effettiva. Le tie‑breaker rules contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni possono offrire tutela, ma richiedono una valutazione caso per caso. La giurisprudenza, da Cass. 3841/2021 alla recente sentenza 23842/2025, ha ribadito che la residenza non si sposta con un mero atto formale, ma occorre dimostrare l’effettivo spostamento del centro degli interessi vitali .

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