Trasferimento di beni ai figli maggiorenni: effetti e rischi legali

Introduzione

Il trasferimento di beni ai figli maggiorenni — siano essi immobili, quote societarie o somme di denaro — è un tema che coinvolge aspetti civilistici, fiscali e processuali. Molti genitori scelgono di anticipare il passaggio generazionale o di alleggerire il proprio patrimonio, ma trascurano i rischi connessi alle donazioni: revocazione da parte dei creditori, tassazione, collazione nell’asse ereditario e possibili azioni giudiziarie.

In questa guida aggiornata a dicembre 2025 esaminiamo gli effetti e i pericoli legali delle donazioni e degli altri negozi gratuiti verso figli maggiorenni. L’analisi parte dai principali articoli del codice civile (ad es. art. 2901, 2929‑bis, 167, 170, 737, 740 c.c.) e dalle norme fiscali (d.lgs. 346/1990, d.lgs. 139/2024 e circolari dell’Agenzia delle Entrate). La trattazione è arricchita da sentenze recenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale che delineano le condizioni per l’azione revocatoria, l’esecuzione sul fondo patrimoniale e la validità delle donazioni indirette.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale nelle materie del diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.

Grazie all’esperienza maturata, lo studio Monardo offre assistenza completa nelle controversie relative a donazioni e trasferimenti di beni: analisi degli atti, proposizione di ricorsi e azioni sospensive, trattative con l’Agente della Riscossione e con i creditori, predisposizione di piani di rientro e soluzioni stragiudiziali, fino all’esdebitazione del debitore.

Se hai effettuato o intendi effettuare un trasferimento a tuo figlio e temi le possibili conseguenze, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)

L’azione revocatoria ordinaria permette al creditore di chiedere l’inefficacia di atti compiuti dal debitore che pregiudicano la garanzia patrimoniale. L’art. 2901 c.c. disciplina i presupposti: il creditore deve provare l’eventus damni (prejudice alle proprie ragioni) e, per gli atti onerosi, la scientia damni (conoscenza del pregiudizio da parte del terzo). Il legislatore distingue tra atti a titolo gratuito e onorosi: per le donazioni è sufficiente dimostrare il pregiudizio senza bisogno di provare che il donatario fosse consapevole .

Nel 2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la qualificazione del dolo richiesto quando l’atto impugnato è precedente al sorgere del credito. Nel contrasto interpretativo alcuni ritenevano sufficiente il dolo generico, altri richiedevano il dolo specifico. Le Sezioni Unite (sent. n. 1898/2025) hanno precisato che l’azione revocatoria può essere proposta anche per atti anteriori all’insorgere del credito purché il creditore dimostri che il debitore e il terzo avevano dolosa preordinazione a ledere le sue ragioni. Questa decisione ha rafforzato l’importanza della prova della consapevolezza e dell’intento fraudolento.

Espropriazione diretta dei beni gratuiti (art. 2929‑bis c.c.)

Dal 2015 i creditori dispongono di uno strumento molto incisivo: l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. L’art. 2929‑bis c.c. consente al creditore munito di titolo esecutivo di pignorare direttamente il bene donato o sottoposto a vincolo, entro un anno dalla trascrizione dell’atto, senza dover prima ottenere una sentenza di revoca. In caso di alienazione, l’esecuzione avviene contro il terzo proprietario, il quale può sollevare opposizioni solo se dimostra l’assenza dei presupposti o la mancanza di conoscenza del pregiudizio. Questo meccanismo ha indebolito la tradizionale protezione offerta da donazioni e fondi patrimoniali.

Fondo patrimoniale (artt. 167–170 c.c.)

Il fondo patrimoniale è un istituto con cui i coniugi o un terzo destinano determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La costituzione richiede un atto pubblico con accettazione dei coniugi . Ai sensi dell’art. 170 c.c., i beni del fondo e i loro frutti non possono essere aggrediti per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che l’atto di costituzione è a titolo gratuito e rimane soggetto all’azione revocatoria se il creditore prova la consapevolezza del pregiudizio . Con l’ordinanza n. 27178/2025 la Corte ha affermato che l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti estranei alle esigenze familiari, ma i creditori possono agire in revocatoria ordinaria quando l’atto è stato compiuto in frode .

Revoca delle donazioni per ingratitudine e per sopravvenienza di figli (artt. 800 – 803 c.c.)

Il codice civile prevede cause specifiche di revoca delle donazioni:

  • Revoca per ingratitudine (artt. 800–801 c.c.): il donante può chiedere la revoca quando il donatario ha commesso fatti ingiuriosi o gravi violazioni come quelli indicati nell’art. 463 c.c. (indegnità a succedere) oppure ha danneggiato gravemente il patrimonio del donante o ha negato gli alimenti dovuti . La giurisprudenza del 2024–2025 richiede che l’ingiuria sia grave e manifesta, consistente in un’espressione durevole di disistima verso il donante . Ad esempio, l’ordinanza 32862/2024 ha negato la revoca per ingratitudine a un donante che lamentava la nuova relazione sentimentale del figlio, ritenendo che la liceità del rapporto non fosse di per sé indice di ingratitudine .
  • Revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.): la donazione effettuata da una persona che non aveva, o ignorava di avere, figli può essere revocata se nasce o viene riconosciuto un figlio o discendente. La norma richiede due condizioni: l’assenza di figli al momento dell’atto e la nascita o riconoscimento successivo . La Cassazione ha chiarito (ord. 32672/2024) che la semplice conoscenza della concepita non impedisce la revoca; occorre la nascita o il riconoscimento effettivo . Inoltre, il donante può revocare anche se il figlio era solo concepito al momento dell’atto, purché non ne fosse consapevole .

Libera disponibilità e liberalità d’uso

Non tutte le attribuzioni ai figli sono qualificabili come donazione. Ai sensi dell’art. 770 c.c. sono donazioni rimuneratorie quelle fatte per riconoscenza o per premi; non sono soggette a revoca. Le liberalità d’uso, ossia i regali conformi agli usi sociali, non sono considerati donazioni . Secondo l’art. 783 c.c. le donazioni di modico valore di beni mobili sono valide senza forma solenne, purché avvenga la consegna . La Cassazione richiede che, per qualificare un trasferimento come liberalità d’uso, si provi l’entità modica rispetto alle condizioni economiche del donante .

Donazioni indirette e trust

L’art. 809 c.c. dispone che liberalità risultanti da negozi diversi dalla donazione, quali la remissione di un debito o il pagamento di un debito altrui, sono soggette alle norme sulla revoca (ingratitudine e sopravvenienza di figli) e sulla riduzione per integrare la legittima, salvo che si tratti di liberalità d’uso . La Cassazione ha recentemente precisato che il trasferimento di titoli dall’intestazione di un genitore al dossier titoli di un figlio integra una donazione diretta e richiede la forma dell’atto pubblico; in mancanza di forma la donazione è nulla . L’uso di strumenti come trust e intestazioni fiduciarie non esenta dal rispetto delle norme sulla revocatoria se si tratta di trasferimenti gratuiti.

Collazione e riduzione nelle successioni

La collazione (artt. 737–748 c.c.) è l’obbligo dei figli e del coniuge di conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto per donazione. La donazione si imputa alla quota disponibile e va conferita solo se eccede la quota che il defunto poteva liberamente disporre . Sono esclusi dalla collazione le spese di mantenimento, educazione e cure mediche (art. 742 c.c.) . Se le donazioni eccedono la quota disponibile, i legittimari possono promuovere l’azione di riduzione (art. 555 c.c.), che opera riducendo le donazioni solo dopo aver diminuito le disposizioni testamentarie .

Questi istituti si applicano anche alle donazioni indirette tramite accordi di riduzione del debito o acquisti a favore di terzi.

Patto di famiglia (art. 768‑bis c.c. e seguenti)

Il patto di famiglia consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione di tutti i legittimari. L’art. 768‑bis c.c. qualifica il patto come contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda o le quote ai discendenti . Il patto deve essere stipulato con atto pubblico davanti al notaio e prevede che i beneficiari compensino gli altri legittimari con somme o beni di valore equivalente (art. 768‑quater).

Dal punto di vista fiscale, il d.lgs. 346/1990 (TUS), art. 3, comma 4‑ter, stabilisce che i trasferimenti di aziende o partecipazioni tramite patto di famiglia non sono soggetti all’imposta di donazione a favore di discendenti e coniuge, a condizione che i beneficiari proseguano l’attività per almeno cinque anni e mantengano il controllo; in caso contrario perdono l’esenzione e devono pagare l’imposta con sanzioni . La Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/2025 ha confermato che le “attribuzioni compensative” dai beneficiari agli altri legittimari seguono le aliquote e franchigie dell’imposta di donazione in base al grado di parentela .

Ulteriori norme e prassi

  • Imposta sulle donazioni e successioni: la riforma introdotta dal d.lgs. 139/2024 ha stabilito l’autoliquidazione dell’imposta, ha aggiornato le aliquote e le franchigie e ha chiarito che non sono soggette ad imposta le liberalità d’uso e le donazioni di modico valore . Le aliquote attualmente vigenti, confermate dalla circolare n. 3/E 2025 del MEF, sono: 4 % per trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti con franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario; 6 % per i fratelli e sorelle con franchigia di 100 mila euro; 6 % per altri parenti fino al quarto grado senza franchigia; 8 % per gli altri soggetti .
  • Incapacità a ricevere per donazione (artt. 779 e 411 c.c.): i tutori o gli amministratori di sostegno non possono accettare donazioni dal loro assistito finché non hanno reso e approvato il conto della loro gestione, per evitare abusi .
  • Confisca di valori e responsabilità penale: la donazione di beni può configurare reati quali la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) se compiuta per evadere il fisco. In questi casi interviene anche la revocatoria fiscale.

Procedura passo – passo: cosa succede dopo la donazione

1. Stipula e forma dell’atto

Per trasferire un bene a titolo gratuito è necessario un atto pubblico redatto da un notaio e alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). Nei casi di donazioni di modico valore di beni mobili la forma scritta non è richiesta; è sufficiente la tradizione (consegna). Per trasferire immobili o partecipazioni societarie, la forma solenne è indispensabile e deve essere seguita dalla trascrizione nei registri immobiliari o nel registro delle imprese.

Donazioni indirette: quando il genitore paga un bene intestato al figlio o si intesta un immobile per poi trasferirlo gratuitamente, si realizzano liberalità risultanti da altri atti (art. 809 c.c.). Queste liberalità devono essere documentate per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate o l’azione di riduzione da parte dei legittimari. La Cassazione ha ritenuto nulla la donazione di titoli bancari operata senza atto pubblico .

2. Registrazione, tassazione e dichiarazione

L’atto di donazione deve essere registrato e comporta il pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale (per immobili), oltre all’imposta sulle donazioni in presenza di franchigie. La riforma del 2024–2025 ha introdotto l’autoliquidazione dell’imposta: il notaio o il professionista abilitato predispone il modello F24 con i codici tributo e le aliquote previste.

Se il trasferimento avviene mediante patto di famiglia, per l’imposta di successione e donazione vale l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4‑ter, del TUS per i trasferimenti di aziende e partecipazioni ai discendenti, con l’obbligo di proseguire l’attività per cinque anni .

3. Effetti civilistici

  • Trasferimento definitivo: la donazione è immediatamente efficace; il figlio diventa proprietario del bene. Il genitore perde la disponibilità giuridica e non può più revocare l’atto, salvo i casi previsti (ingratitudine e sopravvenienza di figli).
  • Obbligo di collazione: in caso di apertura della successione del donante, il figlio che ha ricevuto beni deve, salvo dispensa, conferirli nella massa ereditaria per formare le quote legittime .
  • Ipoteca e vincoli: la donazione può essere gravata da clausole di reversibilità (restituzione al donante in caso di premorienza del donatario) o da vincoli di destinazione (fondo patrimoniale, trust). Tuttavia, tali vincoli non precludono l’azione dei creditori se sussistono i presupposti della revocatoria .

4. Diritti dei creditori

I creditori del donante possono reagire al trasferimento in due modi:

  1. Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): entro cinque anni dalla data dell’atto, possono chiedere che la donazione sia dichiarata inefficace nei loro confronti. Per gli atti gratuiti non è richiesta la prova della consapevolezza del donatario; basta dimostrare l’eventus damni .
  2. Espropriazione immediata (art. 2929‑bis c.c.): il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare l’immobile o il bene donato entro un anno dalla trascrizione dell’atto senza ottenere preliminarmente la pronuncia di inefficacia. Se il bene è stato ulteriormente alienato a un terzo, l’esecuzione avviene contro quest’ultimo.

I creditori dell’acquirente (figlio), invece, possono esercitare l’azione revocatoria se dimostrano che la donazione ha pregiudicato le loro ragioni e che essi hanno acquisito il credito prima dell’atto gratuito.

5. Contenzioso con l’Agenzia delle Entrate

Quando il trasferimento non è correttamente dichiarato o non sono pagate le imposte dovute, l’Agenzia delle Entrate può notificare avvisi di accertamento e irrogare sanzioni. Il contribuente dispone di 60 giorni per presentare un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria (dal 2025 “Corte di giustizia tributaria”).

È possibile chiedere la mediazione per importi fino a 50 mila euro e la conciliazione giudiziale anche in grado d’appello.

In materia di imposta di donazione, la prassi dell’Agenzia richiede la prova di eventuali liberalità indirette; in mancanza di documentazione, l’Ufficio può riqualificare l’atto come donazione e pretendere l’imposta. Si consiglia di predisporre scritture private che attestino la causa del trasferimento e di conservare le prove dei pagamenti (bonifici, contratti).

Difese e strategie legali

Difesa del donante/debitore

  1. Accertare la solvibilità residua: prima di donare occorre verificare di conservare un patrimonio sufficiente a soddisfare i creditori. In caso contrario la donazione potrebbe essere revocata o aggredita ex art. 2929‑bis. È utile redigere un inventario dei beni residui e, se necessario, rinunciare alla donazione o ridurla.
  2. Documentare le motivazioni: predisporre un fascicolo con la documentazione che giustifica la donazione (esigenze familiari, trasferimento di azienda, patto di famiglia) e le prove della modicità (in caso di liberalità d’uso). Questo agevola la difesa in caso di contestazioni.
  3. Inserire clausole: nelle donazioni è possibile prevedere clausole risolutive, condizioni sospensive o vincoli di destinazione (fondo patrimoniale, trust) che limitino la disponibilità del bene. Tali clausole non impediscono l’azione del creditore ma possono dimostrare l’assenza di animus nocendi.
  4. Ricorrere al patto di famiglia: per il passaggio dell’azienda ai figli è preferibile utilizzare il patto di famiglia, che consente di evitare la revocazione da parte dei legittimari e beneficia di esenzioni fiscali .
  5. Accordi transattivi con i creditori: in presenza di debiti fiscali o bancari si possono negoziare piani di rientro o aderire a procedure di definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) per ottenere dilazioni e riduzioni, evitando la revoca.
  6. Valutare la procedura di sovraindebitamento: chi è sovraindebitato può accedere agli strumenti della legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata) o al concordato minore. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può presentare ricorso al tribunale, ottenere la sospensione delle esecuzioni e proporre un piano di esdebitazione.

Difesa del donatario (figlio)

  1. Dimostrare la buona fede: se un creditore agisce in revocatoria è utile provare di non avere avuto conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie. Per gli atti a titolo oneroso è richiesta la prova della buona fede del terzo; per le donazioni la prova non è necessaria ma può rafforzare la posizione del donatario.
  2. Eccepire la prescrizione: l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto o dalla trascrizione (per gli immobili). Se il creditore agisce oltre il termine, il donatario può opporsi.
  3. Opporsi all’esecuzione ex art. 2929‑bis: il donatario o il terzo acquirente può proporre opposizione all’esecuzione entro 20 giorni dal pignoramento, contestando la mancanza dei requisiti (mancata conoscenza del pregiudizio, mancanza di titolo esecutivo, decorso del termine annuale).
  4. Far valere la natura onerosa: se il trasferimento al figlio è stato effettuato con un corrispettivo (ad esempio, vendita) e non come donazione, occorre dimostrare il pagamento del prezzo tramite bonifici o assegni. Ciò esclude l’applicazione dell’art. 2929‑bis e rende più difficile l’azione revocatoria.

Difesa dei legittimari

I figli che non hanno ricevuto beni o che hanno ricevuto meno della quota legittima possono:

  • Impugnare la donazione mediante azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 555 c.c.) .
  • Chiedere la collazione dei beni donati dagli altri coeredi (art. 737 c.c.) .
  • Far valere la simulazione qualora ritengano che la donazione sia stata dissimulata da un contratto di vendita o di intestazione fiduciaria.

Strategie fiscali

Per ottimizzare il carico fiscale e prevenire contestazioni:

  1. Sfruttare le franchigie: le donazioni a favore dei figli godono di una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. È possibile suddividere le donazioni nel tempo rispettando tale limite per ridurre l’imposta.
  2. Documentare il valore: per gli immobili e le aziende è consigliabile richiedere perizia giurata per determinare il valore di mercato ed evitare accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Donazioni indirette tracciate: quando si finanzia l’acquisto di un immobile intestato al figlio, stipulare una scrittura privata che qualifiche il trasferimento come donazione indiretta e indicare che l’importo è erogato a titolo gratuito.
  4. Verificare l’esenzione per il patto di famiglia: per il passaggio generazionale dell’azienda o delle partecipazioni usufruire dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 3 TUS .
  5. Considerare la donazione con riserva di usufrutto: il genitore può donare la nuda proprietà dell’immobile al figlio mantenendo l’usufrutto. Questa formula riduce il valore donato e il carico fiscale; inoltre, alla morte dell’usufruttuario il figlio acquisisce la piena proprietà senza ulteriori imposte.

Strumenti alternativi

Rottamazioni e definizioni agevolate

Per chi ha debiti fiscali pendenti l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha attivato negli ultimi anni varie procedure di definizione agevolata (rottamazione‑quater 2023–2024, stralcio automatico). È probabile che nel 2026 vengano prorogate. La definizione consente di estinguere le cartelle pagando solo il capitale e riducendo sanzioni e interessi.

Il debitore che intende donare un bene dovrebbe valutare di aderire alla definizione agevolata prima di effettuare il trasferimento, per evitare che il creditore (Erario) utilizzi l’art. 2929‑bis.

Piano del consumatore e liquidazione controllata (legge 3/2012)

I soggetti sovraindebitati senza accesso al fallimento possono ricorrere agli strumenti della legge 3/2012.

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; consente di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti e falcidia; sospende le azioni esecutive.
  • Accordo con i creditori: si applica anche agli imprenditori in crisi; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio sotto il controllo del tribunale e conduce all’esdebitazione al termine.

L’avv. Monardo, come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione del piano e nella presentazione del ricorso.

Concordato minore e negoziazione assistita della crisi

Il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e il d.l. 118/2021 hanno introdotto ulteriori strumenti:

  • Concordato minore: rivolto a imprenditori minori, professionisti, startup innovative; consente un accordo con i creditori con percentuali di soddisfazione modulate e prevede l’esdebitazione finale.
  • Composizione negoziata: l’imprenditore in crisi può richiedere la nomina di un esperto negoziatore per individuare soluzioni che evitino l’insolvenza; durante il percorso sono previste protezioni contro le azioni esecutive. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste le imprese nella negoziazione con i creditori e nell’elaborazione di piani di risanamento.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Per le imprese che non rientrano nella legge 3/2012 sono disponibili gli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII, omologati dal tribunale. Tali accordi possono contenere la proposta di pagamento dilazionato ai creditori e prevedere la cessione di beni (anche a familiari) in garanzia. È possibile proteggere i beni trasferiti tramite il coinvolgimento dei creditori nella procedura, evitando azioni revocatorie successive.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  • Sottovalutare il debito: molti donanti trasferiscono l’unica casa ai figli ignorando cartelle esattoriali o debiti bancari. L’atto rischia di essere revocato e può aggravare la posizione debitoria.
  • Donare senza forma: la giurisprudenza considera nulle le donazioni di titoli, quote o beni immobili prive di atto pubblico . Anche le donazioni indirette richiedono documentazione.
  • Ignorare i legittimari: i genitori spesso donano un immobile a un figlio escludendo gli altri. Alla morte del donante, gli altri legittimari potranno agire in riduzione e il figlio donatario potrebbe dover restituire il bene o versare conguagli.
  • Trascurare la fiscalità: non registrare correttamente la donazione comporta imposte di registro, ipotecarie e catastali maggiorate e sanzioni. È fondamentale calcolare l’imposta in base alle aliquote aggiornate .
  • Confondere la donazione con il comodato: lasciare al figlio l’uso di un immobile senza trasferirne la proprietà è un comodato; in assenza di contratto scritto il comodante rischia sanzioni e difficoltà probatorie.

Consigli operativi

  • Consultare un professionista prima dell’atto: un avvocato e un notaio possono esaminare la situazione patrimoniale, suggerire strumenti idonei (patto di famiglia, donazione con riserva) e valutare l’incidenza fiscale.
  • Predisporre un piano successorio: redigere un testamento che disciplini le quote, dispensi dalla collazione e preveda eventuali clausole di reversione.
  • Attivare un fondo patrimoniale o trust familiare con cautela: sebbene destinino i beni a bisogni familiari, tali istituti non proteggono da tutti i creditori. Gli atti possono essere aggrediti via revocatoria .
  • Monitorare la soglia delle donazioni: sfruttare la franchigia di 1 milione di euro per ciascun figlio diluendo le donazioni nel tempo, nel rispetto del limite.
  • Formalizzare le liberalità indirette: in caso di finanziamenti per l’acquisto di un immobile da parte del figlio, specificare nella causale del bonifico che si tratta di donazione e allegare una scrittura privata.

Tabelle riepilogative

Aliquote e franchigie dell’imposta di donazione (2025)

Grado di parentelaAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge e figli4 %1.000.000 €
Fratelli e sorelle6 %100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta6 %Nessuna
Altri soggetti8 %Nessuna
Beneficiari portatori di handicap grave4 %/6 %/8 %1.500.000 €

Cause di revoca delle donazioni

CausaPresuppostiNorme
Revoca per ingratitudineComportamenti gravi del donatario: atti ingiuriosi, offese, danni al patrimonio, mancata assistenzaArtt. 800–801 c.c.
Revoca per sopravvenienza di figliAssenza di figli al momento della donazione e successiva nascita o riconoscimento di figlio o discendenteArt. 803 c.c.
Revocatoria ordinariaAtto pregiudizievole, scientia damni (per atti onerosi) e eventus damni; presunzione di conoscenza per atti gratuitiArt. 2901 c.c.
Espropriazione ex art. 2929‑bisTrascrizione dell’atto gratuito; pignoramento entro un anno; titolo esecutivoArt. 2929‑bis c.c.
Annullamento per vizioIncapacità naturale del donante, mancanza di forma, violazione di legge (es. art. 779 c.c.)Artt. 771–798 c.c.

Termini e rimedi procedurali

AzioneTermineCompetenzaNote
Azione revocatoria (art. 2901 c.c.)5 anni dalla data dell’atto o trascrizioneTribunale ordinario; Sezioni specializzate per l’impresa in caso di societàPer gli atti anteriori al credito occorre dolo specifico secondo Cass. Sez. Un. 1898/2025
Opposizione a esecuzione ex art. 2929‑bis20 giorni dal pignoramentoGiudice dell’esecuzioneIl bene può essere espropriato anche se trasferito a terzi
Azione di riduzione10 anni dall’apertura della successioneTribunale del luogo di apertura della successioneReintegra i legittimari e riduce le donazioni eccedenti
Revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli1 anno dal giorno in cui il donante ha avuto notizia dei fattiTribunale ordinarioL’atto di revoca deve essere notificato al donatario e ai suoi aventi causa

Domande frequenti (FAQ)

1. È sempre necessaria la forma dell’atto pubblico per donare un bene al figlio?

Sì, la forma dell’atto pubblico con notaio e testimoni è necessaria per le donazioni di beni immobili, quote societarie e somme di denaro rilevanti. L’unica eccezione riguarda le donazioni di modico valore di beni mobili (art. 783 c.c.), che possono essere valide senza atto pubblico purché vi sia la consegna .

2. Posso donare un immobile mantenendo il diritto di abitarvi?

È possibile donare la nuda proprietà dell’immobile riservandosi l’usufrutto o il diritto di abitazione. Questa soluzione riduce il valore della donazione e consente al genitore di continuare a vivere nell’immobile. Alla cessazione dell’usufrutto il figlio acquisirà la piena proprietà senza ulteriori imposte.

3. I creditori possono pignorare un immobile donato a mio figlio?

Sì. I creditori del donante possono agire con l’azione revocatoria entro cinque anni (art. 2901 c.c.) e, se muniti di titolo esecutivo, possono pignorare direttamente l’immobile entro un anno dalla trascrizione dell’atto ex art. 2929‑bis. I creditori del figlio possono pignorare l’immobile se il debito è sorto dopo la donazione.

4. Se ho debiti fiscali posso proteggere la casa donandola a mio figlio?

La donazione non protegge il bene dalle pretese dell’Erario. L’Agenzia delle Entrate può agire in revocatoria e pignorare l’immobile tramite l’art. 2929‑bis se la donazione è avvenuta dopo la notifica del debito. In caso di debiti fiscali conviene aderire a procedure di definizione agevolata o valutare la legge 3/2012.

5. Qual è la differenza tra donazione e liberalità d’uso?

La donazione è un contratto con forma vincolata che produce effetti giuridici pieni e può essere revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli. Le liberalità d’uso sono regali conformi agli usi sociali (es. regalo di nozze, piccolo aiuto economico) e non sono considerate donazioni; non richiedono atto pubblico e non sono soggette a revoca .

6. Devo pagare l’imposta sulle donazioni per trasferire denaro ai miei figli?

L’imposta si applica soltanto sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro per ciascun figlio. Ad esempio, se doni 700 mila euro non paghi imposta; se doni 1,5 milioni, l’imposta si applica sulla differenza di 500 mila euro al 4 % . Ricorda che l’imposta è dovuta anche su eventuali “attribuzioni compensative” del patto di famiglia .

7. Cosa succede se nasce un altro figlio dopo la donazione?

Puoi chiedere la revoca della donazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) se al momento dell’atto non avevi figli o non sapevi della loro esistenza e il nuovo figlio viene alla luce o viene riconosciuto successivamente . La Cassazione ha precisato che è necessaria la nascita o il riconoscimento; la semplice conoscenza della gravidanza non basta .

8. La donazione può essere condizionata o a termine?

Sì. È possibile inserire condizioni sospensive, termini o clausole di reversibilità (art. 791 c.c.) che subordinano gli effetti della donazione al verificarsi di un evento (ad es. raggiungimento di una laurea) o prevedono la restituzione del bene in caso di premorienza del donatario. Tali clausole devono essere riportate nell’atto pubblico.

9. Cosa comporta il patto di famiglia dal punto di vista dei legittimari?

Nel patto di famiglia devono partecipare tutti i legittimari (coniuge e figli). Gli assegnatari dell’azienda o delle quote devono liquidare gli altri legittimari con somme o beni corrispondenti alle rispettive quote (art. 768‑quater). Ciò esclude l’azione di riduzione e la collazione su quanto ricevuto . Tuttavia, se non vengono rispettati gli obblighi di liquidazione, gli esclusi possono agire giudizialmente.

10. Si può revocare una donazione per ingratitudine se il donatario si è separato dal coniuge?

La separazione coniugale di per sé non integra ingratitudine. Per ottenere la revoca occorre dimostrare comportamenti gravemente offensivi o lesivi del donante, come atti violenti o ingiuriosi. La Cassazione richiede che l’insulto sia grave e manifestato all’esterno, con disistima verso il donante .

11. È possibile stipulare una donazione in conto vendita per aggirare la revocatoria?

La simulazione di una vendita per celare una donazione è rischiosa: i creditori possono dimostrare l’assenza di corrispettivo e agire in revocatoria. Inoltre, la simulazione è nulla nei confronti dei terzi. È preferibile stipulare un contratto reale e documentare eventuali pagamenti.

12. I beni ricevuti per donazione sono soggetti a collazione?

Sì, i figli e il coniuge che partecipano alla successione devono conferire i beni donati salvo dispensa. Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione, cure mediche, abbigliamento e le spese ordinarie per matrimoni .

13. Come si calcola il valore della donazione con usufrutto riservato?

Il valore della nuda proprietà si determina applicando ai valori catastali o di mercato i coefficienti previsti per l’usufrutto (al 2025, basati sull’età dell’usufruttuario). Ad esempio, se l’usufruttuario ha 70 anni, la nuda proprietà vale il 50 % circa del valore pieno. L’imposta di donazione si calcola sulla nuda proprietà.

14. Cosa accade se il donatario vende il bene prima della scadenza del termine annuale dell’art. 2929‑bis?

Se il donatario vende il bene a terzi entro un anno dalla trascrizione dell’atto, il creditore può comunque pignorare il bene presso il terzo acquirente, perché l’esecuzione si indirizza contro di lui. Il terzo può opporsi se dimostra di essere in buona fede e di non aver saputo della frode.

15. La donazione ai figli influisce sul diritto di abitazione del coniuge superstite?

No. Il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili (art. 540 c.c.), indipendentemente dalle donazioni fatte ai figli. Tuttavia, se l’immobile donato è l’unico bene ereditario, il coniuge potrà far valere la violazione della propria quota di legittima attraverso l’azione di riduzione.

16. È possibile revocare o modificare un patto di famiglia?

Sì, il patto può essere modificato o sciolto con accordo unanime di tutti i partecipanti, tramite atto pubblico. In caso di scioglimento volontario i beni ritornano all’imprenditore e l’esenzione fiscale è mantenuta se non sono trascorsi cinque anni dal trasferimento.

17. Come si prova la liberalità d’uso?

Spetta al donatario dimostrare che il trasferimento rientra negli usi sociali; deve quindi provare le condizioni economiche del donante e la modicità dell’importo . In assenza di prova, la liberalità può essere riqualificata come donazione.

18. Le donazioni all’interno della famiglia sono sempre escluse da imposta?

No. Le donazioni tra parenti sono soggette a imposta ma con aliquote ridotte e franchigie. Solo le donazioni modiche e le liberalità d’uso ne sono escluse . Inoltre, i trasferimenti di aziende e partecipazioni tramite patto di famiglia sono esenti .

19. Un trust familiare può evitare l’azione revocatoria?

I trust (interni o di diritto estero) utilizzati per proteggere i beni familiari sono soggetti al controllo del giudice. Se il conferimento al trust costituisce un atto gratuito compiuto in frode ai creditori, può essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c. o assoggettato all’art. 2929‑bis. È necessario che il trust abbia causa meritevole e preveda reali vantaggi per i beneficiari.

20. Cosa succede se la donazione è revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli?

La revoca annulla l’atto con effetto retroattivo. Il donatario deve restituire il bene o il valore corrispondente. Se il bene è stato alienato a terzi, il donatario è tenuto a restituire il valore e a risarcire gli eventuali danni; il terzo resta proprietario ma può essere aggredito tramite revocatoria se sussistono i presupposti.

Simulazioni pratiche

Esempio 1: Donazione di immobile e debito con l’Erario

Scenario: Il sig. Mario dona al figlio Luca un appartamento del valore di 300 mila euro nel luglio 2024. Nel settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate notifica a Mario una cartella di pagamento per 200 mila euro relativa a IVA non versata.

Analisi: Poiché la donazione precede l’insorgenza del credito tributario, l’Agenzia può agire:

  1. Azione revocatoria ordinaria: entro cinque anni dalla donazione, l’Erario può chiedere al tribunale la dichiarazione di inefficacia dell’atto, dimostrando l’eventus damni e, per le donazioni, la conoscenza non è richiesta .
  2. Espropriazione ex art. 2929‑bis: se la donazione è stata trascritta, l’Erario potrà pignorare l’immobile senza giudizio entro un anno dalla trascrizione. Poiché l’atto è del luglio 2024, il termine annuale scade nel luglio 2025; essendo la notifica successiva, l’Erario non potrà avvalersi dell’art. 2929‑bis.

Esito: È probabile che l’Agenzia promuova l’azione revocatoria. Il figlio dovrà difendersi dimostrando la modicità del pregiudizio o proponendo un accordo con l’Erario.

Esempio 2: Patto di famiglia e imposta di donazione

Scenario: L’imprenditore Carlo trasferisce al figlio Marco l’intera azienda familiare nel marzo 2025 mediante patto di famiglia. La partecipazione vale 2 milioni di euro.

Analisi: Il patto è stipulato con atto pubblico e prevede che Marco versi agli altri due figli 300 mila euro ciascuno come attribuzioni compensative. Ai sensi dell’art. 3, comma 4‑ter, TUS, il trasferimento dell’azienda al discendente è esente da imposta di donazione . Invece, le attribuzioni compensative ai fratelli rientrano nell’imposta di donazione con aliquota del 4 % oltre la franchigia di 1 milione di euro . I fratelli non pagheranno imposta perché l’importo non supera la franchigia.

Esito: Il patto di famiglia consente di realizzare il passaggio generazionale a costo fiscale nullo, a condizione che Marco prosegua l’attività per cinque anni. Se Marco cede l’azienda prima del marzo 2030, perderà l’esenzione e dovrà versare l’imposta con sanzioni.

Esempio 3: Liberalità d’uso e prova del valore

Scenario: La signora Anna regala a sua figlia Chiara un orologio del valore di circa 5 mila euro in occasione della laurea. I parenti contestano che si tratta di donazione e ne chiedono la collazione.

Analisi: L’art. 770 c.c. esclude dalla nozione di donazione le liberalità d’uso, ossia i regali proporzionati alle condizioni economiche del donante. Per qualificare il regalo come liberalità d’uso occorre dimostrare che il valore è coerente con il patrimonio di Anna e con gli usi sociali . Se Anna dispone di un patrimonio rilevante e l’importo è modesto rispetto ai suoi mezzi, il regalo non verrà collazionato. In caso contrario sarà considerato donazione e imputato alla quota legittima.

Esito: È consigliabile documentare il valore dell’orologio e le capacità economiche della donante per evitare controversie in sede di successione.

Conclusione

Il trasferimento di beni ai figli maggiorenni comporta effetti rilevanti sulla responsabilità patrimoniale, sulla successione e sulla fiscalità. Donazioni, fondi patrimoniali, trust e patto di famiglia sono strumenti utili ma richiedono un’attenta pianificazione per evitare revoche, contenziosi e sanzioni. La giurisprudenza recente, come l’ordinanza n. 27178/2025 sulla revocabilità del fondo patrimoniale e le ordinanze del 2024–2025 sulla revoca per sopravvenienza di figli e sulle donazioni indirette , conferma che i creditori e i legittimari hanno strumenti efficaci per tutelarsi.

Per i debitori è fondamentale agire tempestivamente: verificare la propria esposizione, documentare correttamente le liberalità, preferire il patto di famiglia per il passaggio dell’azienda, sfruttare le franchigie fiscali e ricorrere, se necessario, agli strumenti di composizione della crisi.

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