Fondi di investimento e azioni revocatorie: come difendersi dai creditori

Introduzione

La tutela del patrimonio è una delle principali preoccupazioni di chi investe o di chi possiede beni significativi. Negli ultimi anni molti contribuenti, imprenditori e professionisti hanno utilizzato fondi comuni di investimento o altri strumenti di segregazione patrimoniale (come trust e fondi patrimoniali) per proteggere il proprio patrimonio dalle aggressioni dei creditori. La creazione di un patrimonio separato, infatti, consente – almeno in teoria – di isolare determinati asset dalla garanzia generica prevista dall’art. 2740 c.c. Tuttavia la legislazione italiana contiene rimedi molto incisivi a favore dei creditori, quali l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la revocatoria fallimentare (art. 166 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) e il pignoramento revocatorio ex art. 2929‑bis c.c., che consentono di far dichiarare inefficaci gli atti destinati a pregiudicare la soddisfazione dei creditori, compresi i conferimenti in fondi comuni o i vincoli di destinazione su beni.

In questo articolo analizzeremo cosa sono i fondi comuni di investimento, come funzionano le azioni revocatorie e quali difese e strumenti può utilizzare il debitore per tutelarsi efficacemente. La trattazione è aggiornata al dicembre 2025 e si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (Testo unico della finanza, Codice civile, Codice della crisi d’impresa, sentenze di Cassazione, Circolari ministeriali, ecc.). Il taglio è pratico e professionale, con l’obiettivo di fornire al lettore – imprenditore, professionista o privato – una guida operativa su rischi, soluzioni e strategie per evitare che la scelta di investire in un fondo si traduca in un boomerang a favore dei creditori.

Chi siamo: l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare

L’autore di questo articolo è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista altamente specializzato in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’avv. Monardo:

  • È avvocato cassazionista, abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori;
  • Coordina professionisti esperti a livello nazionale nei settori del diritto bancario, fiscale e societario, offrendo ai clienti una consulenza multidisciplinare completa;
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • È professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi), organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia per la gestione delle procedure di sovraindebitamento;
  • È Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021).

Il team dell’avv. Monardo comprende avvocati e commercialisti capaci di valutare a fondo la posizione del cliente e di elaborare strategie giudiziali e stragiudiziali efficaci. Le attività offerte comprendono:

  • Analisi degli atti di destinazione, dei conferimenti e dei contratti di gestione di fondi;
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  • Trattative con banche e agenti della riscossione per ottenere accordi di ristrutturazione o definizioni agevolate;
  • Predisposizione di piani di rientro e assistenza nelle procedure di sovraindebitamento, concordato preventivo o liquidazione controllata;
  • Valutazione di strumenti alternativi (rottamazione dei ruoli, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore, esdebitazione, ecc.).

L’obiettivo è sempre lo stesso: proteggere il patrimonio del cliente e ridurre l’impatto delle azioni creditorie con strumenti legali concreti e tempestivi.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione e natura giuridica dei fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento sono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) regolati dal D.Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza – TUF). Secondo l’art. 1, comma 1, lett. j) TUF, il fondo è “un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore” . L’art. 36 TUF, che disciplina i fondi comuni, dispone che:

  • La società di gestione del risparmio (SGR) che istituisce o subentra nella gestione agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti (art. 36, comma 3);
  • Ogni fondo costituisce un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante ;
  • Delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo ;
  • Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario; i creditori degli investitori possono agire solo sulle quote di partecipazione ;
  • La SGR non può utilizzare i beni del fondo per interesse proprio o di terzi .

L’art. 3 della legge 77/1983 (ora abrogata e confluita nel TUF) definiva già il fondo come un patrimonio autonomo distinto dalla SGR e dai partecipanti. La giurisprudenza ribadisce che i fondi non sono soggetti di diritto, ma meri patrimoni separati. La Cassazione (sentenza n. 16285 del 12 giugno 2024) ha precisato che, in caso di estinzione del fondo, non è configurabile una responsabilità solidale della SGR per i debiti tributari del fondo; la SGR può essere oggetto di accertamenti, ma risponde solo con il patrimonio del fondo . Nello stesso senso, la Corte ha ribadito che i fondi “non sono soggetti di diritto, bensì un mero patrimonio separato” .

In sintesi, il fondo è un contenitore autonomo dove confluiscono gli apporti degli investitori; i beni e i diritti che ne fanno parte sono gestiti dalla SGR nell’interesse dei partecipanti, ma non appartengono alla SGR. Questa separazione patrimoniale rappresenta la premessa su cui molti debitori confidano per sottrarre beni all’aggressione dei creditori. Tuttavia, come vedremo, la legge prevede rimedi per evitare abusi.

1.2 L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)

L’azione revocatoria ordinaria (o actio pauliana) è disciplinata dall’art. 2901 c.c. e permette al creditore di far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto con cui il debitore ha disposto dei propri beni arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie. L’art. 2901 stabilisce che il creditore può chiedere l’inefficacia degli atti di disposizione quando ricorrono le seguenti condizioni :

  1. Conoscenza del pregiudizio: il debitore deve aver conosciuto il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore. Se l’atto è precedente alla nascita del credito, l’atto deve essere dolorosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento ;
  2. Consapevolezza del terzo: se l’atto è a titolo oneroso, anche il terzo contraente deve essere consapevole del pregiudizio e, se l’atto è anteriore al credito, deve essere partecipe della dolosa preordinazione ;
  3. Eventus damni: deve sussistere un serio pregiudizio per le ragioni creditorie, cioè l’atto deve aver reso più difficile o impossibile la soddisfazione del credito ;
  4. Relatività: l’inefficacia riguarda solo il creditore che ha agito; l’atto resta valido fra le parti e nei confronti di altri creditori. La revocatoria non comporta la restituzione del bene nel patrimonio del debitore ma lo rende suscettibile di esecuzione come se l’atto non fosse mai esistito .

Il termine per proporre l’azione revocatoria ordinaria è cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). La Corte di Cassazione, con le Sezioni Unite n. 1898/2025, ha chiarito che quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il debitore deve aver agito con dolo specifico (“dolosa preordinazione”) e non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio . Ciò implica un onere della prova più gravoso per il creditore, che dovrà dimostrare l’intenzione del debitore di frodare futuri creditori e la partecipazione del terzo.

L’azione revocatoria ordinaria può colpire donazioni, cessioni di immobili, costituzione di fondi patrimoniali, conferimenti in trust o in fondi di investimento. Quando un debitore conferisce beni in un fondo comune di investimento immobiliare o mobiliare per sottrarli ai creditori, questi ultimi possono agire ex art. 2901 per far dichiarare inefficace il conferimento e aggredire il bene nel patrimonio del fondo o, almeno, la quota conferita. Come vedremo, in determinati casi l’azione revocatoria può trasformarsi in un pignoramento revocatorio semplificato.

1.3 Revocatoria fallimentare e concorsuale (artt. 163‑170 CCII)

Quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione controllata del sovraindebitato, ecc.), l’azione revocatoria è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il CCII distingue:

  • Azione revocatoria ordinaria in sede concorsuale (art. 165 CCII), che richiama l’art. 2901 c.c. e può essere esercitata dal curatore, dal liquidatore o dal commissario in base alla procedura. Restano necessari l’eventus damni e il consilium fraudis, ma vi è un termine di decadenza di tre anni dalla data di deposito del ricorso per l’apertura della procedura e non oltre cinque anni dal compimento dell’atto ;
  • Revocatoria concorsuale (art. 166 CCII), che riguarda atti, pagamenti e garanzie posti in essere nel periodo sospetto precedente alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 166 prevede che sono revocati atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie se l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore . La conoscenza dello stato d’insolvenza (“scientia decoctionis”) è presunta salvo prova contraria ;
  • La legge distingue tra atti inefficaci ex lege (artt. 163‑164 CCII), come pagamenti di debiti non scaduti o concessione di garanzie nell’anno precedente, e atti revocabili previa accertamento (art. 166 CCII). La decorrenza del periodo sospetto è calcolata dalla data del deposito della domanda di apertura della procedura .

L’azione revocatoria concorsuale è finalizzata a ricostituire il patrimonio del debitore per garantire la par condicio creditorum. Il curatore può chiedere che gli atti siano dichiarati inefficaci e i beni rientrino nella massa attiva a vantaggio di tutti i creditori. Nel caso in cui il debitore abbia conferito beni in un fondo comune di investimento o abbia costituito garanzie su quote del fondo, tali atti possono essere revocati se compiuti nel periodo sospetto e se il terzo era a conoscenza dello stato d’insolvenza. La prova della scientia decoctionis può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti (ad es., protesti, pendenze giudiziali, insolvenza diffusa), come riconosciuto dalla giurisprudenza .

1.4 Il pignoramento revocatorio ex art. 2929‑bis c.c.

Nel 2015 il legislatore ha introdotto, con la legge 132/2015 (di conversione del D.L. 83/2015), l’art. 2929‑bis c.c., che prevede una procedura più rapida rispetto alla tradizionale azione revocatoria. La norma consente al creditore munito di titolo esecutivo di procedere direttamente all’espropriazione di beni oggetto di atti a titolo gratuito o di vincoli di indisponibilità (come fondi patrimoniali, trust o conferimenti in fondi comuni) compiuti successivamente alla nascita del credito, senza attendere una sentenza di revoca. La disposizione mira a contrastare le manovre fraudolente destinate a sottrarre beni ai creditori. In base al comma 1 dell’art. 2929‑bis, “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito relativo a beni immobili o mobili registrati, compiuto successivamente al sorgere del credito, può procedere a esecuzione forzata senza previa sentenza di inefficacia, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto” . Questa norma crea una presunzione di fraudolenza dell’atto dispositivo a titolo gratuito: il creditore può pignorare il bene e soddisfarsi, salvo che il debitore o il terzo provi l’inesistenza del pregiudizio.

Rispetto all’azione revocatoria, il pignoramento revocatorio presenta le seguenti caratteristiche :

  • Il creditore deve possedere un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.);
  • L’atto deve essere a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito;
  • Il pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole (termine decadenziale);
  • La norma opera anche contro fondo patrimoniale, trust, atti di costituzione di vincoli di destinazione; è una forma di revocatoria semplificata in quanto l’esecuzione viene avviata immediatamente ;
  • Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti a titolo oneroso in buona fede che abbiano trascritto prima del pignoramento; l’azione non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso .

In pratica, se un debitore trasferisce un immobile, un veicolo o conferisce un immobile in un fondo immobiliare a titolo gratuito, per esempio a un trust o a un parente, per sfuggire ai creditori, questi ultimi possono pignorare direttamente il bene entro un anno dalla trascrizione dell’atto, senza dover intraprendere una lunga causa di revocazione. L’art. 2929‑bis c.c. rappresenta dunque uno strumento molto efficace per i creditori e un serio rischio per chi utilizza strumenti di segregazione patrimoniale senza valutare le conseguenze.

1.5 Esenzioni e strumenti di risanamento: piani attestati, accordi e concordati

Il legislatore ha introdotto alcune esenzioni dall’azione revocatoria, al fine di facilitare la ristrutturazione delle imprese e prevenire la crisi. La principale riguarda il piano attestato di risanamento previsto dall’art. 67, comma 3, lett. d) della Legge fallimentare (oggi art. 56 CCII). Questo piano è un insieme di atti e contratti volti a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa, corredato da una relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria, sia ordinaria sia concorsuale: la norma opera come safe harbour per chi agisce in buona fede . In altre parole, se un’impresa in crisi conferisce beni a un fondo o paga determinati creditori nell’ambito di un piano attestato, tali atti non possono essere revocati.

L’art. 182‑bis L. Fall. (ora art. 57 CCII) disciplina invece l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di un accordo con i creditori che prevede il pagamento di almeno il 60 % dei crediti e che deve essere omologato dal tribunale. Anche gli atti, i pagamenti e le garanzie eseguiti in esecuzione di un accordo omologato sono protetti dall’azione revocatoria . La Cassazione e la dottrina ritengono applicabile l’accordo di ristrutturazione anche ai fondi comuni di investimento: la SGR, quale gestore, può stipulare un accordo con i creditori del fondo, ottenendo la tutela contro la revocatoria .

Infine, il concordato preventivo (art. 284 CCII) e il concordato semplificato (D.L. 118/2021) offrono ulteriori strumenti per ridurre i debiti e sospendere le azioni esecutive. Anche in questi casi gli atti compiuti nel rispetto delle procedure e dell’omologazione non sono soggetti a revocatoria. Lo stesso vale per i piani del consumatore e gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), strumenti che consentono alle persone fisiche e ai professionisti di negoziare un piano di pagamento con i creditori e ottenere la cancellazione delle eccedenze (esdebitazione).

2 – Procedura: cosa accade dopo la notifica di un atto o di un pignoramento

Quando un creditore decide di esercitare un’azione revocatoria o di avviare un pignoramento revocatorio nei confronti di un bene conferito in un fondo comune di investimento o in altro strumento, il debitore deve reagire tempestivamente. Di seguito illustreremo i passaggi principali della procedura, soffermandoci sui termini e sui diritti del debitore.

2.1 Notifica della domanda di revocatoria ordinaria

L’azione revocatoria ordinaria si introduce con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove il convenuto ha la residenza o il domicilio. Il creditore espone i fatti e chiede che l’atto dispositivo (donazione, conferimento in fondo, trust, ecc.) sia dichiarato inefficace nei suoi confronti. L’atto deve contenere l’indicazione della data dell’atto impugnato e le ragioni della pretesa. Dopo la notifica, il debitore ha 20 giorni per costituirsi (se la causa è in tribunale) e depositare una memoria difensiva.

Diritti e possibilità di difesa

  • Eccepire la mancanza dei presupposti: il debitore può dimostrare che non vi è stato pregiudizio (eventus damni), che l’atto è stato eseguito per pagare un debito scaduto (non revocabile ), o che il credito è sorto successivamente e che non vi era dolosa preordinazione. Può altresì provare l’esistenza di un piano attestato di risanamento o di un accordo di ristrutturazione, i cui atti sono esenti da revocatoria .
  • Contestare la consapevolezza del terzo: se l’atto è a titolo oneroso (es. vendita di un immobile al fondo), occorre dimostrare che il terzo (la SGR o il cessionario) non era a conoscenza del pregiudizio e quindi non ha partecipato alla frode .
  • Invocare la prescrizione o la decadenza: l’azione revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre, se il creditore agisce tardivamente, il debitore può eccepire la decadenza.
  • Sospensione e conversione del sequestro conservativo: in alcune ipotesi il giudice può concedere un sequestro conservativo sul bene. Il debitore può chiedere la conversione della misura in denaro o in garanzia alternativa (art. 669-decies c.p.c.).

2.2 Revocatoria concorsuale: domanda del curatore e periodi sospetti

In caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento), spetta al curatore proporre la revocatoria concorsuale entro i termini di cui all’art. 170 CCII: tre anni dalla domanda di apertura della procedura e non oltre cinque anni dall’atto . Il curatore invia al convenuto la citazione. Il debitore (o la SGR nel caso di un fondo) può difendersi dimostrando che l’atto non ricade nel periodo sospetto, che il terzo non conosceva lo stato d’insolvenza oppure che l’atto è stato eseguito in ambito di piano attestato o accordo di ristrutturazione.

Ricordiamo che il periodo sospetto varia a seconda del tipo di atto:

  • Pagamenti di debiti scaduti: un anno prima della domanda;
  • Pagamenti di debiti non scaduti o concessioni di garanzie: sei mesi o due anni, a seconda dell’anormalità dell’atto (art. 166 CCII e art. 67 L. Fall.);
  • Atti a titolo oneroso: due anni prima della domanda, se a condizioni anomale (es. vendita sottocosto); diversamente un anno se a condizioni normali.

2.3 Pignoramento revocatorio: atto di precetto e trascrizione

Per avviare un pignoramento revocatorio ex art. 2929‑bis, il creditore munito di titolo esecutivo deve notificare un atto di precetto al debitore, intimandogli il pagamento. Decorso il termine di legge (10 giorni), può procedere al pignoramento del bene (ad esempio un immobile trasferito a un fondo patrimoniale o a un trust). Il pignoramento viene trascritto nei pubblici registri e produce l’inefficacia dell’atto a favore del creditore. Il debitore può opporsi mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), eccependo l’inesistenza dei presupposti (atto non a titolo gratuito, nascita del credito successiva al pignoramento, ecc.).

È fondamentale agire rapidamente: il termine di un anno per trascrivere il pignoramento è perentorio; decorso tale termine il creditore dovrà intraprendere la revocatoria ordinaria.

3 – Difese e strategie legali

Il debitore o l’investitore che ha conferito beni in un fondo comune deve conoscere le strategie legali per difendersi dalle azioni revocatorie. Riportiamo le principali difese e strumenti.

3.1 Dimostrare l’assenza di consilium fraudis e di eventus damni

Una delle difese più efficaci consiste nel dimostrare la liceità e la buona fede dell’operazione. In particolare:

  1. Documentare lo scopo economico dell’operazione: se il conferimento di un immobile in un fondo immobiliare o la costituzione di un fondo patrimoniale risponde a esigenze familiari o di pianificazione patrimoniale, occorre dimostrarlo con documenti (contratti, perizie, proiezioni). Il mero trasferimento può essere giustificato da motivi fiscali, successori o di investimento.
  2. Provare l’adeguatezza del corrispettivo: se l’atto è a titolo oneroso (vendita dell’immobile al fondo), il debitore può provare che il prezzo è congruo e che i proventi sono stati utilizzati per pagare debiti. Questo riduce l’eventus damni e l’ipotetico consilium fraudis.
  3. Attestare la regolare gestione del fondo: la SGR deve dimostrare di aver operato nell’esclusivo interesse dei partecipanti, senza mescolare il patrimonio del fondo con quello dei creditori o della stessa SGR. La Cassazione 16285/2024 riconosce che, in caso di estinzione del fondo, la SGR non risponde con il proprio patrimonio dei debiti tributari .
  4. Dimostrare che il credito è sorto dopo l’atto: se il credito nasce successivamente al conferimento, la revocatoria richiede la prova della dolosa preordinazione (dolo specifico), come chiarito dalle Sezioni Unite 1898/2025 . La dimostrazione dell’assenza di dolo può far cadere l’azione.

3.2 Ricorrere a piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati

Come evidenziato nel paragrafo 1.5, la legge prevede esenzioni per gli atti posti in essere in esecuzione di:

  • Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII), che esentano da revocatoria gli atti, pagamenti e garanzie ;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII ex 182‑bis L.F.), che proteggono gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo ;
  • Concordato preventivo e concordato semplificato, ove le misure protettive impediscono nuove azioni esecutive e gli atti autorizzati non sono revocabili;
  • Piani del consumatore e accordi del sovraindebitato (L. 3/2012), che bloccano le azioni esecutive e dispongono la cancellazione dei debiti al termine della procedura.

Attivare per tempo uno di questi strumenti consente al debitore di sospendere le azioni dei creditori, ottenere un accordo globale e salvaguardare il proprio patrimonio investito in fondi. Il team dell’avv. Monardo assiste i clienti nella predisposizione dei piani, nella nomina del professionista attestatore e nelle trattative con i creditori.

3.3 Sfruttare la segregazione del fondo e la mancanza di soggettività

Come visto, il fondo è un patrimonio separato e non un soggetto giuridico. Ciò comporta che i creditori della SGR non possono aggredire il patrimonio del fondo, e viceversa . Tuttavia, i creditori del partecipante al fondo possono agire sulle quote. In caso di revocatoria, il debitore può eccepire che la quota investita nel fondo non rappresenta un bene singolo ma una frazione di un patrimonio segregato e che la sua alienazione non pregiudica direttamente le ragioni del creditore. Il creditore dovrà agire con maggiore cautela e sarà costretto a pignorare la quota (che può essere di difficile liquidazione) invece del singolo bene immobiliare conferito nel fondo.

Un esempio giurisprudenziale interessante è l’ordinanza n. 4887/2022 della Cassazione, in cui la Corte ha confermato la revocabilità di un pagamento effettuato da una cooperativa in favore di FCA Bank utilizzando un fondo separato costituito dal debitore . La Corte ha ritenuto che il fondo (costituito presso la cooperativa) fosse alimentato con denaro del debitore; pertanto, il pagamento poteva essere revocato. Ciò dimostra che la separazione patrimoniale non è uno scudo assoluto: se il fondo viene alimentato con denaro del debitore e utilizzato per pagare i creditori, il pagamento può essere revocato.

3.4 Opposizione all’esecuzione e sospensione dei pignoramenti

Se il creditore avvia un pignoramento revocatorio, il debitore può proporre un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) eccependo la mancanza dei presupposti dell’art. 2929‑bis. Ad esempio, può sostenere che l’atto era a titolo oneroso e non gratuito; che il bene è stato conferito in un fondo come corrispettivo di quote e non a titolo di donazione; che il credito è sorto dopo il conferimento; che la trascrizione dell’atto è anteriore a un anno; o che i diritti dei terzi sono stati acquisiti a titolo oneroso e in buona fede . Allo stesso modo, nel pignoramento immobiliare è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) per gravi motivi, depositando garanzia.

In sede concorsuale, il debitore (o la SGR) può opporsi alla revocatoria del curatore dimostrando l’assenza di scientia decoctionis o invocando l’esclusione della revocatoria per atti ordinari, non anormali, effettuati nel periodo sospetto; ad esempio, pagamenti eseguiti per l’esercizio dell’attività d’impresa a condizioni di mercato.

3.5 Accordi transattivi e piani di rientro

Spesso la soluzione più pratica è raggiungere un accordo con il creditore: il debitore può proporre un piano di rientro rateizzato, offrendo pagamenti sostenibili e magari una garanzia (pegno su quote del fondo). In alternativa, può cedere volontariamente parte delle quote o vendere in toto il bene conferito, destinando il ricavato a soddisfare il creditore. Il team dell’avv. Monardo assiste nelle trattative, negoziando soluzioni che evitino la revocatoria e salvaguardino il patrimonio residuo.

3.6 Procedura di sovraindebitamento e esdebitazione

Per le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori minori in stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (ora confluita negli artt. 65 ss. CCII) offre tre strumenti:

  1. Accordo di composizione della crisi: prevede la ristrutturazione dei debiti con il consenso della maggioranza dei creditori. Una volta omologato, blocca azioni esecutive e revocatorie. Permette di trattare i debiti fiscali e previdenziali con sconti e dilazioni.
  2. Piano del consumatore: destinato a chi ha debiti contratti per bisogni personali o familiari; non richiede il voto dei creditori e consente di prevedere pagamenti in misura ridotta. Il tribunale omologa il piano se la proposta è meritevole. Gli atti compiuti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria.
  3. Liquidazione controllata: prevede la vendita di tutti i beni del sovraindebitato (compresi i fondi) sotto il controllo dell’organismo di composizione della crisi. Il ricavato è distribuito ai creditori e il debitore può accedere all’esdebitazione (fresh start), cancellando i debiti residui e ripartendo.

Il sovraindebitato può conferire beni in un fondo e poi proporre un piano del consumatore; tuttavia occorre valutare attentamente se il conferimento sia opponibile ai creditori e se vi siano i presupposti per l’esenzione dalla revocatoria.

4 – Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre alle difese dirette contro l’azione revocatoria, esistono strumenti alternativi che consentono di regolarizzare la posizione debitoria e ridurre l’esposizione con il Fisco e con gli altri creditori.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali. La “rottamazione-quater” (L. 197/2022, art. 1, commi 231‑252) ha permesso di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2017 pagando solo imposte e contributi senza sanzioni né interessi. Nel 2024 è stata introdotta una definizione agevolata dei carichi inferiori a 1.000 euro (art. 1, commi 231‑248 L. 197/2022) e la cancellazione automatica dei debiti residui. È possibile che il legislatore proroghi o riapra tali definizioni. Il debitore che investe in fondi deve valutare la possibilità di aderire alle rottamazioni per ridurre il debito verso l’Agente della Riscossione, evitando azioni revocatorie.

4.2 Transazioni fiscali e concordato preventivo

La transazione fiscale (art. 63 CCII) consente di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale dei debiti tributari nell’ambito del concordato preventivo o del concordato semplificato. Se approvata e omologata, l’accordo è vincolante e i crediti erariali si considerano definiti. La transazione fiscale può essere combinata con la cessione di quote di fondi o la liquidazione di beni presenti nel fondo.

4.3 Ristrutturazioni del debito bancario

Per i debiti bancari, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi con la nomina di un esperto negoziatore. Il debitore può chiedere l’applicazione di misure protettive e presentare un piano di risanamento ai sensi dell’art. 23 del decreto. La Banca d’Italia e la Consob hanno emanato linee guida per le SGR che gestiscono fondi in difficoltà. La giurisprudenza (Tribunale di Milano, 2016, confermata dal Tribunale di Milano 2024) ha esteso la possibilità di applicare accordi di ristrutturazione anche ai fondi comuni di investimento , prevedendo la liquidazione di singoli comparti in caso di incapacità di soddisfare i debiti. La SGR può quindi stipulare accordi con le banche per rinegoziare i finanziamenti del fondo.

4.4 Polizze unit-linked, trust e altri veicoli

Molti investitori utilizzano polizze unit‑linked, trust, società estere o fondazioni di famiglia per proteggere il patrimonio. È importante sapere che tali strumenti possono essere ugualmente aggrediti con l’azione revocatoria se il conferimento è stato effettuato per sottrarre beni ai creditori. L’art. 2929‑bis c.c. si applica anche ai trust e ai vincoli di destinazione, se l’atto è a titolo gratuito . Nei casi complessi è consigliabile affidarsi a professionisti esperti per redigere atti conformi alle norme e limitare il rischio di revoca.

5 – Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che facilitano la vita ai creditori. Ecco gli errori più frequenti e i consigli dell’avv. Monardo per evitarli:

  1. Conferire beni a ridosso di un accertamento o di una cartella. Trasferire un immobile in un fondo o in un trust quando la situazione debitoria è già grave è una cartina di tornasole per i creditori. È preferibile pianificare per tempo, valutando la sostenibilità del debito e adottando strumenti legali (piani attestati, accordi) invece di sottrarre beni all’ultimo minuto.
  2. Ignorare la prova del corrispettivo. Molti conferimenti in fondi sono considerati donazioni mascherate. È fondamentale dimostrare il pagamento di un corrispettivo congruo, depositare i contratti e dimostrare che il ricavato è stato destinato ai creditori.
  3. Sottovalutare l’esistenza del “periodo sospetto”. In caso di procedura concorsuale, gli atti compiuti entro i due anni precedenti possono essere revocati . È opportuno evitare di compiere atti straordinari in tale arco temporale senza un piano di ristrutturazione.
  4. Non considerare la tracciabilità. I bonifici e i trasferimenti di denaro devono essere tracciabili. Se il denaro viene versato in conti riconducibili a società fiduciarie o cooperative, la Cassazione può ritenere che si tratti comunque di fondi del debitore e revocare il pagamento .
  5. Trascurare la difesa tecnica. Affidarsi a consulenti non specializzati può portare a piani mal impostati. È sempre consigliabile rivolgersi a professionisti esperti come l’avv. Monardo e il suo staff, che valutano attentamente la situazione e propongono strategie personalizzate.

6 – Tabelle riepilogative

6.1 Confronto fra revocatoria ordinaria, concorsuale e pignoramento revocatorio

Tipo di azioneNormativa e presuppostiTermini e particolarità
Revocatoria ordinariaArt. 2901 c.c. – Richiede eventus damni (pregiudizio al creditore) e consilium fraudis (conoscenza del pregiudizio; dolo specifico se l’atto è anteriore al credito) . Coinvolge atti a titolo gratuito o oneroso; se oneroso, deve essere provata la consapevolezza del terzo.Si può esercitare entro 5 anni dalla data dell’atto; l’inefficacia è relativa: vale solo verso il creditore che agisce .
Revocatoria concorsualeArtt. 163‑170 CCII – È promossa dal curatore in caso di liquidazione giudiziale; revoca atti, pagamenti e garanzie compiuti nel periodo sospetto; presuppone la scientia decoctionis del terzo, salvo prova contraria .L’azione deve essere proposta entro 3 anni dalla domanda di apertura e non oltre 5 anni dall’atto . Distinzione tra atti inefficaci ex lege (artt. 163‑164) e atti revocabili (art. 166).
Pignoramento revocatorioArt. 2929‑bis c.c. – Il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare beni oggetto di vincoli di indisponibilità o alienazioni a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito. Non occorre sentenza di revoca.Il pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto . Opera come revocatoria “accelerata”.

6.2 Esenzioni dalla revocatoria (atti protetti)

Strumento/NormaEffettoRiferimento
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.)Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria .Relazione di un professionista indipendente.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex art. 182‑bis L.F.)Gli atti eseguiti in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti a revocatoria .Richiede l’adesione del 60 % dei creditori e omologazione del tribunale.
Concordato preventivo e semplificatoLe misure protettive sospendono le azioni esecutive; gli atti autorizzati dal giudice non possono essere revocati.Artt. 284 ss. CCII e D.L. 118/2021.
Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi artt. 65 ss. CCII)Gli atti compiuti in esecuzione di un piano del consumatore o di un accordo di composizione omologato sono protetti; la liquidazione controllata consente l’esdebitazione.Garantisce la sospensione delle azioni esecutive.
Pagamenti di debiti scadutiI pagamenti di debiti scaduti non sono soggetti a revoca ordinaria ; tuttavia in sede concorsuale possono essere revocati se eseguiti nel periodo sospetto e a condizioni anomale.Art. 2901 c.c. e art. 166 CCII.

6.3 Termini e periodi sospetti (CCII)

Tipo di attoPeriodo sospetto (a ritroso dalla domanda di liquidazione giudiziale)Possibilità di revoca
Pagamenti di debiti scaduti1 annoRevocabili se non proporzionati (art. 166).
Pagamenti di debiti non scaduti o concessioni di garanzie1–2 anni (a seconda della natura del credito)Revocabili; la conoscenza dello stato d’insolvenza è presunta .
Atti a titolo oneroso2 anniRevocabili se il corrispettivo è anormale o se il terzo conosce lo stato d’insolvenza.
Atti a titolo gratuito2 anniSono inefficaci ex lege (art. 164 CCII).

7 – Domande frequenti (FAQ)

  1. È possibile proteggere definitivamente un immobile conferendolo in un fondo comune di investimento?
    No. Il fondo è un patrimonio autonomo, ma non è immune dalle azioni dei creditori. Se il conferimento è a titolo gratuito o pregiudica i creditori, può essere revocato con l’azione ordinaria o concorsuale. Inoltre, l’art. 2929‑bis consente al creditore di pignorare l’immobile conferito entro un anno dalla trascrizione .
  2. Se trasferisco un immobile a un fondo immobiliare e vendo le quote a terzi, i creditori possono aggredire le quote?
    I creditori del conferente possono aggredire le quote di partecipazione al fondo ma non i beni del fondo. Possono agire con pignoramento delle quote. Se però l’atto di conferimento è stato fraudolento, i creditori possono chiedere la revoca dell’atto o avviare il pignoramento revocatorio.
  3. Perché l’azione revocatoria ordinaria richiede la partecipazione del terzo?
    Per gli atti a titolo oneroso, la legge richiede che non solo il debitore ma anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio. In mancanza, l’atto non è revocabile. Se l’atto è gratuito, invece, è sufficiente la scientia fraudis del debitore .
  4. Qual è la differenza tra revocatoria ordinaria e revocatoria concorsuale?
    La revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) può essere esercitata da qualsiasi creditore; ha effetto relativo e richiede l’eventus damni e la scientia fraudis. La revocatoria concorsuale (art. 166 CCII) è promossa dal curatore, riguarda atti compiuti nel periodo sospetto e presuppone la conoscenza dello stato d’insolvenza .
  5. Cosa succede se il conferimento nel fondo è avvenuto prima che il credito sorgesse?
    In tal caso il creditore deve dimostrare la dolosa preordinazione (dolo specifico) del debitore e del terzo . Il carico probatorio è più oneroso.
  6. È revocabile la costituzione di un fondo patrimoniale?
    Sì. La Cassazione ha riconosciuto che la costituzione di un fondo patrimoniale può essere revocata se pregiudica i creditori. Tuttavia la revoca produce un’inefficacia relativa, che non si estende automaticamente agli atti di alienazione successivi a favore di terzi in buona fede .
  7. Le azioni revocatorie riguardano anche i fondi pensione e le polizze vita?
    I fondi pensione e le polizze vita hanno una disciplina speciale. La revocatoria può colpire i premi versati se ricorrono i presupposti della frode; tuttavia il capitale accantonato può essere impignorabile entro certi limiti. Occorre valutare caso per caso.
  8. Un creditore può aggredire il fondo per debiti tributari della SGR?
    No. La Cassazione ha stabilito che i fondi rispondono solo delle obbligazioni contratte per conto del fondo; la SGR non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del fondo e viceversa . I crediti tributari devono essere fatti valere nei confronti del fondo, non della SGR.
  9. In caso di estinzione del fondo, chi risponde dei debiti residui?
    Se il fondo è liquidato e non dispone più di beni, i debiti residui si estinguono nei limiti del patrimonio del fondo. La SGR non risponde con il proprio patrimonio, salvo responsabilità specifica. Lo ha ribadito la Cassazione n. 16285/2024 .
  10. Come si calcola il periodo sospetto nella revocatoria concorsuale?
    Il periodo sospetto decorre a ritroso dalla data di deposito della domanda che ha portato all’apertura della liquidazione giudiziale. Per i pagamenti di debiti scaduti è un anno; per gli atti a titolo oneroso, due anni; per gli atti gratuiti, due anni con inefficacia ex lege .
  11. È possibile proteggere i beni tramite un trust estero?
    L’atto di trust può essere aggredito se i beni sono stati trasferiti a titolo gratuito per sottrarli ai creditori. L’art. 2929‑bis si applica anche ai trust, consentendo il pignoramento del bene entro un anno dalla trascrizione .
  12. I partecipanti del fondo possono opporsi a una revocatoria?
    Sì. Se il creditore agisce contro il fondo, la SGR e i partecipanti possono costituirsi in giudizio per dimostrare l’inesistenza del pregiudizio o che l’atto è stato compiuto in attuazione del regolamento del fondo, con finalità di investimento e non per frodare creditori.
  13. Il pignoramento revocatorio opera anche su beni mobili (auto, yacht)?
    Sì. La norma parla di beni “immobili o mobili registrati” . Pertanto, se si dona un’auto al figlio o si conferisce uno yacht in un fondo immobiliare, il creditore potrà pignorare direttamente il bene entro un anno.
  14. Cos’è l’eventus damni?
    È il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. È la diminuzione o l’alterazione della garanzia patrimoniale del debitore; può consistere nella diminuzione del patrimonio, nell’aumento delle passività o nel peggioramento della composizione qualitativa (es. conversione di un bene facilmente pignorabile in quote di un fondo difficilmente liquidabili). La prova dell’eventus damni è indispensabile per la revocatoria ordinaria .
  15. Se il creditore esercita la revocatoria, il bene ritorna al debitore?
    No. L’azione revocatoria non elimina l’atto ma ne dichiara l’inefficacia relativa. Il bene resta in capo al terzo (es. al fondo) ma il creditore può agire su di esso come se l’atto non esistesse . Ad esempio, potrà pignorare la quota del fondo.
  16. Come dimostrare la buona fede della SGR?
    Attraverso la documentazione che mostra che le operazioni sono avvenute a condizioni di mercato, con corrispettivi adeguati, e che la SGR non era a conoscenza dello stato d’insolvenza del conferente. La SGR deve inoltre dimostrare di aver osservato le norme di separazione patrimoniale .
  17. Quali sono i rischi di usare società estere o strumenti offshore?
    Se il trasferimento di beni all’estero ha carattere gratuito o è simulato, i creditori possono avvalersi dell’azione revocatoria e del pignoramento revocatorio. Inoltre, potrebbero configurarsi reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
  18. È necessario trascrivere la domanda di revocatoria?
    Sì. La trascrizione della domanda nei registri immobiliari rende l’atto opponibile ai terzi. Se un terzo acquista il bene dopo la trascrizione, sarà vincolato dall’esito della causa e non potrà opporsi alla revocatoria .
  19. Come si difende un terzo acquirente in buona fede?
    Il terzo può opporre la buona fede e il titolo oneroso, dimostrando di aver pagato il giusto prezzo e di essere ignaro del pregiudizio. La legge tutela i terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione .
  20. Il pagamento di rate di un mutuo può essere revocato?
    In sede concorsuale, la revocatoria può colpire i pagamenti di rate con mezzi anormali (ad es. corrisposti a favore di una banca con garanzie atipiche) se eseguiti nel periodo sospetto. Tuttavia, i pagamenti di debiti scaduti con mezzi ordinari non sono revocabili .

8 – Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente l’applicazione delle norme, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi tipici che si presentano alla clientela.

8.1 Conferimento di un immobile in un fondo immobiliare e revocatoria ordinaria

Scenario: Marco possiede un immobile del valore di € 300.000. Ha debiti verso l’Agenzia delle Entrate per € 80.000 (iscritti a ruolo ma non ancora pignorati) e verso la banca per € 50.000. Per proteggere l’immobile, conferisce il bene in un fondo comune immobiliare ricevendo in cambio quote del valore di € 300.000 (pari all’immobile). Dopo due anni la banca ottiene una sentenza e notifica un atto di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

  • Analisi: l’atto di conferimento è a titolo oneroso (Marco riceve quote). La banca dovrà provare che Marco conosceva il pregiudizio e che la SGR era consapevole di agire per frodare i creditori (consilium fraudis). Dovrà anche dimostrare l’eventus damni, ossia che la trasformazione dell’immobile in quote ha ridotto le garanzie (le quote sono meno facilmente pignorabili). Marco, con l’assistenza dell’avv. Monardo, potrà difendersi dimostrando che il conferimento è avvenuto per finalità di investimento, a un corrispettivo congruo, con regolare autorizzazione della SGR, e che i crediti erano sorti dopo l’atto. Potrà anche eccepire la prescrizione se sono trascorsi più di cinque anni.
  • Esito: se la banca non prova il consilium fraudis, la revocatoria sarà respinta. Qualora la revocatoria sia accolta, l’atto sarà inefficace verso la banca, che potrà pignorare la quota di partecipazione. L’immobile resterà nel fondo e gli altri creditori non potranno aggredire il fondo.

8.2 Donazione di un immobile a un trust e pignoramento revocatorio

Scenario: Lucia possiede una villa dal valore di € 500.000. Nel 2024 dona la villa a un trust familiare amministrato da un amico. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento di € 100.000. Nel gennaio 2026 l’Agenzia, munita di cartella esattoriale (titolo esecutivo), notifica a Lucia un atto di precetto e, dopo 10 giorni, pignora la villa ai sensi dell’art. 2929‑bis c.c.

  • Analisi: l’atto di donazione è a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito (l’imposta era già maturata). L’Agenzia può quindi procedere con pignoramento revocatorio senza chiedere la revoca giudiziale. Il pignoramento è stato trascritto entro l’anno dalla donazione, quindi è tempestivo. Lucia, mediante l’avv. Monardo, potrà opporsi all’esecuzione se dimostra che l’atto era anteriore al sorgere del credito o che l’imposta non era ancora certa e liquida. Tuttavia, trattandosi di imposta già maturata, la difesa sarà difficile.
  • Esito: è probabile che la villa venga venduta all’asta e il ricavato destinato al pagamento dei debiti di Lucia. Gli altri beneficiari del trust potranno far valere eventuali diritti residui sul ricavato in sede di distribuzione.

8.3 Pagamento di un debito con denaro proveniente da un fondo

Scenario: una società in difficoltà costituisce un fondo dedicato presso una cooperativa di garanzia depositando € 200.000 dei soci. Pochi mesi dopo, la cooperativa utilizza tale fondo per pagare un debito della società verso un fornitore (€ 50.000). Dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, il curatore agisce in revocatoria contro il fornitore.

  • Analisi: la Cassazione (ord. 4887/2022) ha stabilito che, se il pagamento viene effettuato da un terzo ma con denaro del debitore depositato in un fondo separato, il pagamento è revocabile . Nel nostro caso la cooperativa ha utilizzato un patrimonio separato ma costituito con denaro della società; pertanto il curatore potrà chiedere la restituzione. Il fornitore potrà difendersi sostenendo di essere in buona fede e che il pagamento era a scadenza.
  • Esito: se il pagamento avviene nel periodo sospetto e la cooperativa era consapevole dello stato d’insolvenza, la revocatoria sarà accolta e il fornitore dovrà restituire la somma. Ciò dimostra che la mera intestazione di somme a un fondo non impedisce la revocatoria.

Conclusione

Le azioni revocatorie rappresentano un potentissimo strumento per i creditori, in grado di neutralizzare atti dispositivi, conferimenti in fondi comuni di investimento, trust e altri strumenti di segregazione patrimoniale. La disciplina italiana, arricchita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, distingue tra revocatoria ordinaria, revocatoria concorsuale e pignoramento revocatorio. Tutte queste azioni mirano a ripristinare la garanzia patrimoniale e a impedire che il debitore sottragga beni alla massa creditoria.

Tuttavia la legge prevede anche esenzioni e rimedi che il debitore può utilizzare per difendersi: piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi e piani del consumatore sono strumenti che offrono protezione contro la revocatoria. Inoltre, la corretta gestione dei fondi comuni, la documentazione delle operazioni e la programmazione anticipata consentono di dimostrare l’assenza di frode e di salvaguardare il patrimonio.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono supporto completo ai debitori che si trovano ad affrontare azioni revocatorie o pignoramenti legati a conferimenti in fondi di investimento. Grazie all’esperienza nel diritto bancario, tributario e concorsuale e alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo è in grado di:

  • Analizzare la situazione patrimoniale e i rischi di revocatoria;
  • Predisporre ricorsi e opposizioni per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
  • Elaborare piani di rientro, piani attestati, accordi di ristrutturazione e concordati;
  • Assistere nelle procedure di sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione;
  • Negoziare con l’Agenzia delle Entrate, banche e fornitori per ridurre i debiti e chiudere contenziosi.

In conclusione, la pianificazione patrimoniale tramite fondi di investimento è uno strumento legittimo ma richiede attenzione e competenza. Agire tempestivamente, documentare le operazioni e affidarsi a professionisti esperti è fondamentale per difendersi dai creditori.

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