Accertamento fiscale a un’agenzia recupero crediti: come difendersi subito e bene

Introduzione

Nel contesto attuale di crisi economica, liquidità ridotta e tensioni nel sistema finanziario, molte imprese e privati cittadini ricorrono ad agenzie di recupero crediti per recuperare somme dovute da soggetti insolventi. Allo stesso tempo, queste realtà sono sempre più spesso destinatarie di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quando l’accertamento arriva, l’effetto è immediato: la società viene invitata a pagare quanto contestato o a fornire spiegazioni entro termini stringenti. In assenza di difesa, l’atto diventa esecutivo con la possibilità di pignoramenti e sequestri. Affrontare un accertamento fiscale richiede quindi professionalità, competenze specifiche e un approccio strategico. In questo articolo forniamo una guida completa ed aggiornata (dicembre 2025) su come difendersi efficacemente.

Il tema è importante per diversi motivi:

  • Rischi immediati: dopo la notifica di un avviso di accertamento esecutivo, l’atto acquista efficacia esecutiva trascorsi 60 giorni. Se il contribuente non reagisce, l’Erario può avviare pignoramenti su conti correnti e beni . Quindi il tempo di reazione è limitato.
  • Errori frequenti dell’Amministrazione: gli atti di accertamento devono contenere motivazione, indicazione delle norme violate e firma. In caso contrario sono nulli . È frequente che le agenzie trascurino questi requisiti essenziali.
  • Tutela dei diritti del contribuente: l’ordinamento riconosce al contribuente il diritto al contraddittorio preventivo, alla sospensione dell’esecuzione e ad avvalersi di strumenti alternativi (rottamazione, rateizzazione, piani del consumatore). Conoscere questi strumenti è fondamentale per evitare errori e trarre il massimo beneficio dalle norme.

Chi sono i nostri esperti

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con molti anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze trasversali in contenzioso tributario, diritto bancario e gestione della crisi d’impresa. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: può patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore per la legge 3/2012 .
  • Fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): assiste debitori nel predisporre piani di rientro e accordi con i creditori.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 .

Grazie all’esperienza di un team che coniuga diritto bancario, civile e tributario, lo Studio Monardo è in grado di analizzare gli atti di accertamento, presentare ricorsi, instaurare un contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, negoziare piani di rientro o ricorrere agli strumenti di composizione della crisi. La difesa viene impostata da subito in modo mirato, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento, la riduzione del debito o la sospensione degli effetti esecutivi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La difesa da un accertamento fiscale richiede la conoscenza delle norme che disciplinano sia l’attività delle agenzie di recupero crediti sia la procedura di accertamento. Di seguito analizziamo le principali fonti normative e i precedenti giurisprudenziali aggiornati al dicembre 2025.

Licenza per l’attività di recupero crediti

Le agenzie che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi devono essere autorizzate ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa norma dispone che «l’esercizio di agenzia di prestazioni d’opera o di agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti** è subordinato al rilascio di licenza del questore» e che la licenza consente l’esercizio dell’attività in tutto il territorio nazionale . L’agenzia deve comunicare gli agenti incaricati e tenere un registro delle operazioni. La mancata licenza comporta sanzioni amministrative e penali e può determinare l’illegittimità delle azioni compiute.

Negli ultimi anni si è dibattuto se le società che acquistano portafogli di crediti deteriorati (i cosiddetti special servicer o master servicer) debbano iscriversi nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Alcune sentenze di merito avevano ritenuto necessaria l’iscrizione (Tribunale di Treviso, Monza e Viterbo), mentre la Cassazione con ordinanza 7243/2024 ha chiarito che l’assenza di iscrizione non comporta nullità degli atti e ha rilevanza solo ai fini penali . La pronuncia ha dato certezza a un settore in cui molte società, già in possesso della licenza ex art. 115 TULPS, rischiavano contestazioni sul titolo abilitativo.

Obblighi antiriciclaggio

Le agenzie di recupero crediti sono soggette agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007. L’art. 14 individua tra i soggetti obbligati gli «altri operatori non finanziari» e menziona esplicitamente le società di recupero crediti per conto terzi . Queste devono:

  • Identificare e verificare il cliente al momento dell’instaurazione di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di un’operazione di importo pari o superiore a 10.000 € .
  • Acquisire informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto e monitorare costantemente la relazione, segnalando eventuali anomalie .
  • Conservare i documenti e registrazioni per dieci anni e segnalare le operazioni sospette alla UIF (Unità d’Informazione Finanziaria). La mancata segnalazione comporta sanzioni pecuniarie e responsabilità amministrativa dell’ente.

L’osservanza di tali obblighi è rilevante anche in sede di accertamento fiscale: comportamenti omissivi o irregolari possono essere indice di frodi fiscali o evasione e aprire la strada a contestazioni per riciclaggio.

Validità dell’avviso di accertamento: motivazione, firma e notifica

L’avviso di accertamento costituisce l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’imposta dovuta. Per essere valido deve rispettare vari requisiti formali e sostanziali previsti dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) e dai decreti attuativi. In particolare:

  • Motivazione: l’art. 7 della legge 212/2000 e l’art. 42 del DPR 600/1973 stabiliscono che l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La Cassazione ha ripetutamente affermato che un avviso generico o che non consente di comprendere il calcolo dell’imposta è nullo .
  • Firma: l’atto deve essere sottoscritto dal funzionario competente. La mancanza di firma rende l’atto inesistente. In caso di firma digitale, è necessario che sia apposta secondo la normativa.
  • Notifica: la notifica deve avvenire tramite messo notificatore o posta raccomandata. Eventuali vizi di notifica (es. indirizzo errato) devono essere contestati entro i termini di ricorso.
  • Contraddittorio: l’art. 6-bis della legge 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) impone che prima di emettere l’atto si avvii un contraddittorio con il contribuente, tranne nei casi espressamente esclusi. L’omissione determina l’annullabilità dell’avviso .

La giurisprudenza recente ha ribadito l’importanza della motivazione. Una sentenza della Cassazione ha dichiarato nullo un avviso che rimandava genericamente a un «PVC» senza allegarlo e senza indicare i conteggi: la motivazione per relationem è valida solo se il documento richiamato è allegato e conoscibile . Anche la violazione del contraddittorio preventivo integra un vizio tale da annullare l’atto.

Contraddittorio preventivo e dialogo con l’amministrazione

Nel tentativo di rendere più partecipato il procedimento, il legislatore ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo con l’art. 6-bis della legge 212/2000. Il Decreto Legislativo 219/2023 e il DM 24 aprile 2024 disciplinano le modalità. In sintesi:

  • Il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti autonomi di imposizione tributaria (avvisi di accertamento, atti di recupero, ecc.) salvo eccezioni (avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle esattoriali, atti relativi a rimborsi, atti emessi per effetto di procedure automatizzate) .
  • L’Amministrazione deve comunicare al contribuente le informazioni rilevanti e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni. La mancata risposta è valutata.
  • La mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto .

Questo strumento è fondamentale per evitare accertamenti frettolosi: permette di correggere errori e di provare la propria tesi. La partecipazione deve essere effettiva e non puramente formale.

Crediti d’imposta inesistenti e non spettanti

Molte agenzie acquisiscono crediti IVA o crediti d’imposta maturati dai cedenti. Durante l’accertamento, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’utilizzo di crediti inesistenti o crediti non spettanti. La distinzione è fondamentale perché determina termini diversi per l’accertamento e sanzioni differenti.

  • Crediti inesistenti: sono quelli che non hanno un valido presupposto giuridico o che sono frutto di documentazione falsa o operazioni soggettivamente inesistenti. In base all’art. 27, comma 16, del DL 185/2008, l’accertamento può essere notificato entro l’ottavo anno successivo a quello di utilizzo . La Cassazione a Sezioni Unite (sentenze 34419 e 34452/2023) ha precisato che il termine di otto anni si applica solo se il credito non è rilevabile attraverso i controlli automatizzati . Il DLgs 87/2024 ha confermato questa impostazione: definisce inesistente il credito privo sia dei presupposti oggettivi sia di quelli soggettivi ovvero formatosi mediante un artificioso rappresentazione .
  • Crediti non spettanti: sono quelli reali, ma che non rispettano le condizioni previste dalla legge o sono usati in violazione di limiti temporali. Per questi il termine di accertamento è di cinque anni. La sanzione è pari al 30% (o 25% per i crediti d’imposta) dell’importo indebitamente utilizzato .

Differenziare correttamente le due categorie è cruciale: se l’Agenzia contesta un credito come inesistente ma in realtà è non spettante, si può eccepire la decadenza del termine e ottenere l’annullamento parziale dell’atto. riporta un’ordinanza del 2025 che ha ribadito questa distinzione. In sede di difesa, occorre verificare la tipologia di credito e l’anno di utilizzo.

Cessioni di crediti e onere della prova

Le agenzie di recupero crediti spesso acquisiscono pacchetti di posizioni deteriorate da banche o finanziarie tramite cessioni in blocco ex art. 58 del TUB. Dal punto di vista fiscale, quando il debitore contesta l’esistenza del contratto originario o l’entità del saldo, il cessionario deve provare la titolarità del credito. Su questo tema la giurisprudenza è intervenuta più volte nel 2025:

  • Cassazione ordinanza 25547/2025: la Corte ha affermato che la sola pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare che il singolo credito fa parte del portafoglio ceduto; il cessionario deve produrre il contratto di cessione e gli allegati per identificare il credito . L’onere probatorio grava sul cessionario .
  • Cassazione ordinanza 16368/2025: ha ribadito che la notizia di cessione pubblicata in Gazzetta deve indicare categorie di crediti omogenee; se è generica (es. «crediti derivanti da facilitazioni creditizie»), non permette l’identificazione e il cessionario non è legittimato ad agire .
  • Tribunale di Palmi, sentenza 171/2025: ha dato ragione al debitore perché la società cessionaria non aveva depositato il contratto di cessione; la pubblicazione in Gazzetta e la dichiarazione unilaterale della banca non bastano .

Questi principi sono importanti anche in sede di accertamento fiscale: se l’Agenzia contesta proventi derivanti dalla cessione di crediti, l’agenzia di recupero deve poter dimostrare la titolarità del credito e la sua esigibilità, depositando il contratto e la documentazione contabile.

Prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali

La prescrizione dei crediti tributari notificati tramite cartelle esattoriali è un tema delicato. La Cassazione ordinanza 28706/2025 ha affermato che la prescrizione non opera automaticamente: è necessario impugnare l’intimazione di pagamento entro 60 giorni, altrimenti l’atto diventa definitivo e non è più contestabile . I termini di prescrizione sono:

  • 10 anni per le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP, etc.).
  • 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali .
  • 3 anni per bollo auto e tasse di possesso.

Se il contribuente riceve un’intimazione di pagamento su una cartella notificata anni prima, deve verificare se è intervenuta la prescrizione e, in tal caso, impugnare l’intimazione. La mancata impugnazione comporta l’accettazione tacita del debito.

IVA, factoring e corrispettivi nelle operazioni di recupero crediti

Le società che acquistano crediti deteriorati spesso si remunerano trattenendo una percentuale sul ricavato. La Corte di Giustizia UE, nella causa C‑232/24 (ottobre 2025), ha stabilito che la cessione di crediti a titolo oneroso con assunzione del rischio rientra nelle ipotesi di servizi di factoring soggetti a IVA: la differenza tra il valore nominale e il prezzo di acquisto rappresenta il compenso per il servizio di recupero e, quindi, è imponibile . Anche l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 74/2019, aveva precisato che gli importi addebitati a titolo di spese di recupero o commissioni non possono essere esclusi dalla base imponibile se costituiscono compenso per il servizio .

Gli operatori devono quindi emettere fattura con IVA per la parte di compenso relativa al servizio di recupero, separandola dalle somme recuperate per conto del creditore cedente.

Deducibilità delle perdite su crediti inesigibili

Dal punto di vista fiscale, gli importi non riscossi possono costituire perdite su crediti deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR. Secondo la Circolare 26/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate e l’interpretazione della giurisprudenza, la deducibilità è possibile quando sussistono elementi certi e precisi che attestano l’inesigibilità del credito: ad esempio, quando il debitore è sottoposto a procedure concorsuali o quando l’importo è esiguo (inferiore a 5.000 € per società di medie dimensioni) e siano trascorsi almeno sei mesi dal termine di pagamento . Il rapporto finale dell’agenzia di recupero crediti che attesti l’impossibilità di incasso è considerato elemento valido .

Sanzioni e responsabilità delle agenzie

Gli accertamenti fiscali nei confronti delle agenzie di recupero crediti possono riguardare:

  • Sanzioni per omessa fatturazione: se l’agenzia non emette fattura per la commissione maturata, è soggetta a sanzione proporzionale (dal 90% al 180% dell’imposta) e può incorrere nel reato di omessa dichiarazione.
  • Sanzioni per crediti inesistenti: l’utilizzo di crediti inesistenti comporta sanzione dal 70% al 200% del credito utilizzato .
  • Responsabilità amministrativa per omessa segnalazione antiriciclaggio: se non vengono segnalate operazioni sospette, l’ente può incorrere nella responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 oltre a pesanti sanzioni pecuniarie.

La strategia difensiva deve partire dalla verifica dei requisiti formali, dall’analisi della documentazione e dall’individuazione di eventuali illegittimità che possano annullare o ridurre la pretesa.

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’accertamento

Ricevere un avviso di accertamento o un atto di recupero è un momento critico. Di seguito illustreremo, con taglio pratico e sequenziale, i passi da seguire per reagire in modo tempestivo ed efficace.

1. Verifica formale dell’atto

Non appena l’atto viene notificato, è necessario controllare:

  1. Data e modalità di notifica: verificare se l’atto è stato consegnato al legittimo rappresentante, a mezzo posta con avviso di ricevimento o tramite PEC. Eventuali irregolarità (domicilio errato, mancanza di avviso di giacenza) devono essere annotate.
  2. Legittimazione dell’ufficio: identificare l’Ufficio emittente (Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale, Ufficio Grandi contribuenti, ecc.) e controllare se ha competenza territoriale.
  3. Firma del funzionario: la presenza della firma (anche digitale) è essenziale; l’assenza rende l’atto nullo.
  4. Indicazione dei fatti e della norma violata: un avviso che riporta soltanto l’importo contestato senza spiegare la motivazione è nullo .
  5. Riferimento a un contraddittorio preventivo: se non è stato avviato, potrebbe trattarsi di un atto viziato .

2. Analisi del merito: ricostruzione contabile

Superata la verifica formale, occorre analizzare nel merito la contestazione:

  • Ricostruzione delle fatture e delle operazioni: raccogliere documenti (contratti con la banca cedente, lettere di cessione, fatture emesse, estratti conto) per ricostruire l’imponibile contestato.
  • Controllo dei crediti: verificare se i crediti contestati sono inesistenti o non spettanti; controllare l’anno di utilizzo per eccepire eventuale decadenza .
  • Verifica della deduzione delle perdite: se la contestazione riguarda la deducibilità di perdite su crediti, verificare la presenza di elementi certi e precisi, come il rapporto dell’agenzia che attesta l’inesigibilità .
  • Controllo dell’IVA: distinguere tra somme incassate per conto terzi (non imponibili) e commissioni (imponibili). Se l’Agenzia contesta l’omessa fatturazione della commissione, verificare l’effettiva natura del compenso .

3. Scelta della strategia difensiva

Sulla base dell’analisi si possono seguire diverse strade:

a. Contraddittorio e istanza di autotutela – Se non è stato ancora emesso un avviso definitivo, è possibile presentare osservazioni in sede di contraddittorio entro 60 giorni. In caso di errori evidenti, è possibile presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento parziale o totale dell’atto. L’autotutela non sospende i termini di ricorso.

b. Accertamento con adesione – È uno strumento di definizione bonaria. Entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può chiedere la procedura per ridurre le sanzioni al 50% e rateizzare il dovuto. Se la trattativa si conclude positivamente, si evita il contenzioso. È previsto dal D.Lgs. 218/1997.

c. Ricorso alla giustizia tributaria – In caso di mancato accordo, si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica. Nelle more si può richiedere la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) provando il danno grave e irreparabile.

d. Definizioni agevolate e rottamazioni – Se sono in vigore misure di definizione agevolata (rottamazione quater, saldo e stralcio), si può valutare di aderire per chiudere le posizioni pendenti con riduzione delle sanzioni e degli interessi .

e. Strumenti di composizione della crisi – Per importi elevati o stato di insolvenza, l’agenzia può accedere al piano del consumatore, all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata (ex legge 3/2012 e Codice della crisi). In questi casi l’Avv. Monardo, come gestore e professionista fiduciario di un OCC, può predisporre le domande e presentarle al giudice .

4. Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione

Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e depositato telematicamente tramite il portale della Giustizia Tributaria. Deve contenere:

  • Indicazione dell’atto impugnato, delle parti, dei motivi e delle prove.
  • Documento di notifica e versamento del contributo unificato.
  • Richiesta di sospensione: il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dimostrando il periculum in mora (danno grave) e la fumus boni iuris (fondatezza del ricorso). La Commissione decide con decreto motivato.

È consigliabile affidarsi a un avvocato cassazionista, soprattutto quando l’importo supera 3.000 € (art. 12 D.Lgs. 546/1992). Lo studio Monardo dispone di professionisti con abilitazione alla Cassazione e offre assistenza in tutte le fasi.

5. Udienza di merito, sentenza e eventuale appello

Dopo la fase cautelare, la Commissione fissa l’udienza di merito dove si discutono le questioni di diritto e di fatto. La sentenza è appellabile alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni. Se il giudizio riguarda somme superiori a 2.582,28 €, l’Agenzia può iscrivere a ruolo metà del tributo dopo la sentenza di primo grado, ma si può chiedere la sospensione anche in appello.

6. Esecuzione forzata e possibili rimedi

Se l’atto diventa definitivo (per mancato ricorso o per sentenza passata in giudicato), l’Agente della Riscossione può procedere con:

  • Iscrizione di ipoteca su immobili.
  • Fermo amministrativo su veicoli.
  • Pignoramento di conti correnti e crediti verso terzi.

Anche in questa fase è possibile ricorrere: ad esempio, impugnare l’ipoteca se il debito è inferiore a 20.000 € (art. 77 DPR 602/1973), o chiedere la riduzione del pignoramento se pregiudica l’attività d’impresa. Lo Studio Monardo assiste i clienti anche nelle opposizioni all’esecuzione e nei ricorsi ex art. 615 e 617 c.p.c.

Difese e strategie legali

Quando si subisce un accertamento fiscale, è essenziale adottare una strategia difensiva articolata. Di seguito approfondiamo gli strumenti a disposizione del debitore.

Accertamento esecutivo e termini

Dal 2011 gli avvisi di accertamento relativi ai tributi erariali hanno valore impositivo ed esecutivo. Ciò significa che, scaduti i 60 giorni dalla notifica, l’atto è immediatamente esecutivo e può essere iscritto a ruolo . Questa regola impone una reazione tempestiva: presentare ricorso, richiedere la sospensione e valutare soluzioni alternative.

Difetti di motivazione e nullità

Uno dei motivi più frequenti di contestazione riguarda la mancanza di motivazione. Se l’atto non espone gli elementi essenziali, è affetto da nullità insanabile. Anche la mancata sottoscrizione o l’incompetenza dell’ufficio sono vizi radicali. Nei ricorsi bisogna allegare i precedenti giurisprudenziali e richiamare l’art. 42 DPR 600/1973 e l’art. 7 legge 212/2000.

Eccezione di decadenza

Il contribuente può eccepire la decadenza se l’accertamento è stato notificato oltre i termini. Bisogna controllare l’anno di imposta contestato e distinguere tra crediti inesistenti (8 anni) e non spettanti (5 anni) . La Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione deve provare il carattere inesistente del credito .

Onere della prova della cessione del credito

Se l’accertamento è fondato su somme derivanti da cessioni di crediti, l’agenzia deve provare la titolarità. Le recenti ordinanze della Cassazione hanno stabilito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ; occorre depositare contratto e allegati. Se la documentazione manca, il giudice deve rigettare la pretesa .

Prova dell’inesigibilità per deduzioni

Per dedurre le perdite su crediti, il contribuente deve fornire elementi certi e precisi. L’incapienza del debitore documentata da procedure concorsuali o il rapporto dell’agenzia che attesta l’infruttuosità del recupero sono elementi idonei .

Sospensione dell’esecuzione

Nei ricorsi occorre sempre chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare iscrizioni a ruolo, pignoramenti e ipoteche. Il giudice la concede se ricorrono i presupposti di gravità e irreparabilità e se il ricorso appare fondato. È importante predisporre documentazione (bilanci, conti) che provi il pregiudizio.

Rottamazione e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie forme di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi. La rottamazione quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e gli interessi, con sanzioni e interessi di mora azzerati. Il contribuente può versare in un’unica soluzione o in 10 rate: le prime due scadono il 31 luglio e 30 novembre 2025; le restanti otto scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027; sono ammessi cinque giorni di tolleranza . Le agenzie possono quindi definire i debiti pendenti riducendo notevolmente il carico.

Piano del consumatore ed esdebitazione

Le società di recupero crediti costituite in forma di persona fisica o di società di persone possono avvalersi, se in crisi, degli strumenti di sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il piano del consumatore consente di proporre un piano di pagamento rateale con la falcidia del debito residuo e di ottenere l’esdebitazione una volta eseguito . Il debitore, assistito da un OCC, deposita la proposta presso il tribunale; se il giudice la omologa, le pretese fiscali vengono ridotte. Lo strumento è utilizzabile anche dagli agenti di recupero crediti persone fisiche per liberarsi dai debiti tributari.

Accordo di ristrutturazione del debito

Gli accordi di ristrutturazione (oggi disciplinati dagli artt. 57 ss. del Codice della crisi) sono rivolti a imprenditori e società. Consentono di ristrutturare i debiti con il voto favorevole di almeno il 60% dei creditori (ordinario) o del 30% (agevolato). Le agenzie di recupero crediti possono accedervi se svolgono attività d’impresa. In tal modo ottengono una transazione fiscale e la riduzione delle sanzioni .

Composizione negoziata e esperto negoziatore

Il D.L. 118/2021, integrato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha istituito la composizione negoziata della crisi: uno strumento per le imprese in difficoltà che consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dal Tribunale. L’esperto negoziatore analizza la situazione, formula proposte e favorisce gli accordi . Per le agenzie di recupero crediti con fatturato rilevante, questa procedura può evitare il fallimento e sospendere le azioni esecutive.

Transazioni fiscali e rateizzazione

L’agenzia può presentare domanda di rateizzazione dei debiti tributari, ottenendo un piano fino a 72 rate (rinnovi possibili). Inoltre, l’art. 60 del D.Lgs. 1/2024 (attuazione della delega fiscale) consente transazioni fiscali nell’ambito degli strumenti di sovraindebitamento: l’ente può accettare una percentuale ridotta del credito e rinunciare alle sanzioni. Lo Studio Monardo assiste i clienti nella negoziazione con l’Agenzia per ottenere piani sostenibili.

Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

Oltre al ricorso, esistono strumenti che permettono di definire la posizione con l’erario in modo meno conflittuale e spesso più conveniente. Vediamo i principali.

Rottamazione-quater

La rottamazione-quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il tributo e una quota di interessi, senza sanzioni. Per le agenzie di recupero crediti, ciò significa liberarsi di cartelle vecchie a costi contenuti. È necessario aderire entro i termini fissati (che ad oggi scadono il 30 aprile 2025) e rispettare le scadenze rateali . Lo Studio Monardo offre assistenza per verificare i carichi definibili e predisporre la domanda.

Definizione degli avvisi di accertamento

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento (art. 15 D.Lgs. 23/2024) permette di chiudere i contenziosi pagando una percentuale dell’imposta e un importo ridotto di sanzioni. L’adesione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica e comporta la rinuncia al ricorso. È consigliabile valutare la convenienza confrontando l’importo da pagare in definizione con i possibili esiti del giudizio. La definizione agevolata non è sempre la scelta migliore, soprattutto se l’atto è viziato.

Autotutela e ravvedimento operoso

L’autotutela è lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate può annullare o rettificare un atto viziato, anche oltre i termini di decadenza. Il debitore può presentare un’istanza motivata allegando documenti che dimostrino l’illegittimità. L’autotutela è discrezionale, ma spesso l’amministrazione la accoglie per evitare contenziosi.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare violazioni fiscali spontaneamente, versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta in misura che diminuisce quanto prima si effettua il pagamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Può essere utile per sanare errori minori prima che l’accertamento divenga definitivo.

Piani del consumatore e liquidazione controllata

Come anticipato, il piano del consumatore è uno strumento riservato a persone fisiche sovraindebitate; ma in alcuni casi le agenzie individuali possono accedervi. Consente di pagare i debiti fiscali secondo un programma e ottenere l’esdebitazione per la parte eccedente. La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) consente invece di vendere i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione residua. In entrambi i casi è necessario rivolgersi a un Gestore della Crisi .

Accordi di ristrutturazione e concordato minore

Per le società di dimensioni più grandi, gli accordi di ristrutturazione e il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) consentono di ristrutturare i debiti con l’omologazione del tribunale. Si tratta di strumenti più complessi, ma che permettono di bloccare le azioni esecutive e di definire transazioni fiscali. L’accesso richiede una relazione del professionista indipendente e la comunicazione all’OCC.

Composizione negoziata

La composizione negoziata, infine, permette di avviare un tavolo con i creditori, con l’assistenza di un esperto nominato dal Tribunale, per trovare una soluzione negoziale che consenta la continuità aziendale . Durante la procedura è possibile richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, incluse le pretese fiscali.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che pregiudicano la difesa. Eccone alcuni:

  1. Ignorare l’atto: attendere fino alla scadenza dei 60 giorni sperando che nulla accada è l’errore più grave. Trascorso il termine, l’atto diventa definitivo ed esecutivo .
  2. Pagare subito senza verificare: pagare immediatamente l’imposta contestata senza verificare la legittimità dell’atto comporta la rinuncia a eventuali eccezioni. È sempre opportuno un controllo tecnico.
  3. Confondere crediti inesistenti e non spettanti: la difesa cambia a seconda della natura del credito. Qualificare erroneamente un credito come inesistente può far perdere l’eccezione di decadenza .
  4. Non conservare la documentazione: l’onere della prova spesso grava sul contribuente. Occorre tenere in ordine fatture, contratti di cessione e report di recupero per dimostrare l’esigibilità o inesigibilità dei crediti.
  5. Ritardare la richiesta di sospensione: la mancata istanza cautelare espone al rischio di pignoramento. La sospensione va chiesta contestualmente al ricorso.
  6. Trascurare gli obblighi antiriciclaggio: omissioni nelle segnalazioni alla UIF possono generare contestazioni gravi .
  7. Sottovalutare la prescrizione: non impugnare l’intimazione di pagamento per far valere la prescrizione significa riconoscere il debito .
  8. Non valutare soluzioni alternative: rottamazioni, piani del consumatore e composizione negoziata possono ridurre notevolmente l’esborso; ignorarle significa perdere opportunità.

Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida, riportiamo alcune tabelle con i termini, le norme e gli strumenti principali. Le tabelle contengono solo parole chiave, importi e riferimenti, evitando descrizioni articolate.

Strumento / NormaChi può usarloVantaggi / Termini
Contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000)Tutti i contribuenti destinatari di atti autonomiPartecipazione al procedimento; obbligatorio salvo eccezioni; termine minimo di 60 giorni
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)Contribuenti che ricevono avviso non definitivoRiduzione sanzioni al 50%; rateizzazione; sospensione dei termini
Rottamazione-quaterDebitori con cartelle 2000–30/06/2022Pagamento di tributo senza sanzioni; fino a 10 rate; scadenze 2025–2027
Piano del consumatore (L. 3/2012, CCII)Consumatori e imprenditori minoriPagamento sostenibile; cancellazione del debito residuo; richiede OCC
Accordo di ristrutturazione (CCII)Imprese e societàVoto favorevole 60% (30% per quello agevolato); sospensione esecutiva
Composizione negoziata (DL 118/2021)Imprese in crisiNomina di esperto; misure protettive; negoziazione
Tipologia di creditoTermine di accertamentoSanzione
Credito inesistente8 anni (art. 27 DL 185/2008)70–200% del credito utilizzato
Credito non spettante5 anni30% (o 25% per crediti d’imposta)
Perdite su crediti deducibiliNessun termine se elementi certi e precisiDeduzione ammessa se debitore insolvente o importo <5.000 €
Strumento di difesaTerminiAutorità competente
Ricorso tributario60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria Provinciale
Sospensione cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992)Con il ricorsoPresidente CTP
Appello60 giorni dalla sentenzaCommissione Tributaria Regionale
Ricorso per Cassazione60 giorni (oltre due gradi)Corte di Cassazione

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a domande comuni poste da imprenditori, professionisti e privati che operano nel settore del recupero crediti e che ricevono un avviso di accertamento.

  1. Un avviso di accertamento può essere annullato se non è motivato?

Sì. L’art. 7 della legge 212/2000 impone che gli avvisi indichino i fatti e le ragioni giuridiche. La Cassazione ha dichiarato nullo un avviso che rimandava a un generico documento non allegato . Il difetto di motivazione è un vizio assoluto.

  1. Cosa succede se l’atto non è firmato?

La firma del funzionario è requisito essenziale. La mancanza di firma rende l’atto inesistente e impugnabile senza termini. Se la firma è digitale, deve rispettare i requisiti di autenticità.

  1. Posso eccepire la prescrizione di una cartella dopo molti anni?

Sì, ma è necessario impugnare l’intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla notifica. La prescrizione non opera automaticamente . I termini variano: 10 anni per tributi erariali, 5 anni per tributi locali e 3 anni per bollo auto .

  1. Le somme incassate per conto terzi sono imponibili ai fini IVA?

No, l’IVA si applica solo al compenso per il servizio di recupero (commissioni e fee). La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il differenziale tra prezzo di acquisto e valore nominale rappresenta un compenso e quindi è soggetto a IVA .

  1. Cosa cambia se il credito è inesistente o non spettante?

Il credito inesistente è privo di presupposti giuridici e consente all’Agenzia di accertare entro 8 anni; quello non spettante ha un presupposto ma è utilizzato irregolarmente e si prescrive in 5 anni . Anche le sanzioni differiscono.

  1. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti è sufficiente a dimostrare il credito?

No. La Cassazione 25547/2025 ha stabilito che il cessionario deve produrre il contratto di cessione e gli allegati per provare la titolarità del singolo credito . La pubblicazione attesta l’avvenuta cessione ma non prova l’inclusione dello specifico credito.

  1. L’agenzia deve essere iscritta nell’elenco ex art. 106 TUB?

L’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari è richiesta per chi svolge attività finanziaria in senso stretto. La Cassazione 7243/2024 ha chiarito che le società di recupero crediti non sono tenute all’iscrizione, purché abbiano la licenza ex art. 115 TULPS .

  1. Le spese legali sostenute per la difesa sono deducibili?

Le spese per consulenze e contenzioso tributario sono deducibili come costi dell’esercizio, a condizione che siano inerenti all’attività d’impresa e regolarmente documentate.

  1. Posso chiedere l’autotutela dopo aver presentato ricorso?

Sì. La presentazione del ricorso non preclude l’istanza di autotutela. Tuttavia, l’autotutela non sospende i termini e non sostituisce il ricorso; conviene presentarla contestualmente per segnalare eventuali errori macroscopici.

  1. È possibile rateizzare l’avviso di accertamento?

Nel contenzioso non è prevista la rateizzazione dell’accertamento; tuttavia, in fase di definizione agevolata o di adesione è possibile rateizzare. Una volta iscritto a ruolo, si può chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  1. Cosa succede se non rispetto la scadenza della rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, è previsto un margine di tolleranza di 5 giorni .

  1. Le agenzie sono obbligate a segnalare le operazioni sospette?

Sì. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, devono segnalare alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo .

  1. Cos’è il contraddittorio preventivo?

È una fase in cui l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente l’intenzione di emettere un avviso, fornendo i rilievi e concedendo un termine per osservazioni . L’assenza di contraddittorio è causa di annullamento dell’atto.

  1. Posso recuperare le perdite su crediti dedotte se successivamente il credito viene incassato?

Se dopo aver dedotto la perdita il credito viene recuperato, occorre tassare l’importo incassato come sopravvenienza attiva; l’Agenzia può contestare se non viene dichiarato.

  1. L’Amministrazione può rettificare la classificazione di un credito (da non spettante a inesistente) per evitare la decadenza?

No. La qualificazione deve essere corretta sin dalla notifica dell’accertamento. La giurisprudenza ha affermato che non è ammessa la riqualificazione in corso di causa se ciò comporta l’allungamento dei termini .

  1. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche sovraindebitate (consumatori) mentre l’accordo di ristrutturazione riguarda imprenditori e società. Nel piano del consumatore non serve l’approvazione dei creditori; nell’accordo occorre il voto favorevole dei creditori .

  1. Posso includere debiti IVA e IRPEF in un accordo di ristrutturazione?

Sì. L’accordo di ristrutturazione consente di falcidiare anche i debiti fiscali, ma occorre l’adesione dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni possono essere ridotte o annullate.

  1. Quanto costa la composizione negoziata?

Il compenso dell’esperto negoziatore è determinato dal decreto ministeriale e varia in base al fatturato dell’impresa. I costi sono sostenibili e giustificati dal vantaggio di evitare il fallimento .

  1. Cosa succede se l’atto è notificato all’indirizzo di posta elettronica sbagliato?

La notifica a indirizzo PEC non validamente registrato è nulla. È necessario eccepirlo nel ricorso. L’Agenzia dovrà dimostrare di aver utilizzato l’indirizzo tratto dai registri pubblici.

  1. Posso ricorrere senza avvocato?

Per importi inferiori a 3.000 € è possibile difendersi da soli. Tuttavia, dato il tecnicismo della materia e la necessità di eccepire vizi formali e sostanziali, è consigliabile affidarsi a professionisti. L’Avv. Monardo e il suo team forniscono consulenze mirate e assistenza in giudizio in tutta Italia.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, proponiamo alcune simulazioni pratiche.

Scenario 1: Accertamento per omissione IVA su commissioni

Un’agenzia ha incassato nel 2023 somme per conto di banche per un totale di 1 milione di euro. Ha trattenuto una commissione del 10% (100.000 €) ma non ha emesso fattura. L’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa fatturazione e calcola un’imposta IVA del 22% su 100.000 €, oltre a sanzioni del 100%. L’agenzia può difendersi dimostrando che parte delle somme incassate erano spese anticipate, non commissioni, e chiedere la rideterminazione dell’imponibile. Se l’errore è riconosciuto e il tributo viene versato spontaneamente, può accedere al ravvedimento con sanzione ridotta.

Scenario 2: Contestazione di credito d’imposta non spettante

La società ha compensato, nel 2018, un credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno pari a 50.000 €. Nel 2025 riceve un atto di recupero che considera il credito «inesistente» e chiede la restituzione con sanzione del 70%. La difesa verifica che il credito deriva da fatture reali e che è semplicemente «non spettante» perché le spese non rientravano tra quelle agevolabili. Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto contestarlo entro il 2023 (5 anni) . Nel ricorso si eccepisce la decadenza: l’atto deve essere annullato per tardività.

Scenario 3: Cessione di credito contestata

L’agenzia acquista nel 2022 un portafoglio di crediti di 1 milione di euro. Nel 2025 notifica al debitore il saldo, ma il debitore contesta l’esistenza della cessione. In parallelo riceve un accertamento fiscale in cui l’Agenzia ritiene imponibili 200.000 € di proventi. La difesa deve presentare il contratto di cessione con gli allegati per provare che il credito era effettivamente incluso . In sede fiscale, occorre dimostrare che i proventi derivavano da recuperi per conto terzi e non da vendita con plusvalenza, distinguendo le somme incassate per conto della banca (non imponibili) dalle commissioni (imponibili). Se l’agenzia non dispone del contratto, può essere condannata a restituire le somme e a subire la ripresa fiscale.

Scenario 4: Ricorso e sospensione in Cassazione

Un’agenzia subisce un accertamento per 300.000 € relativo a crediti inesistenti. Dopo aver perso in primo e secondo grado, si rivolge alla Corte di Cassazione, eccependo che i crediti erano in realtà non spettanti e quindi l’atto è tardivo. Nel frattempo, chiede la sospensione della cartella. La Cassazione accoglie il ricorso e dichiara la decadenza . L’agenzia ottiene così l’annullamento del debito. Il caso dimostra l’importanza di una difesa tecnica anche nei gradi superiori.

Conclusione

Affrontare un accertamento fiscale è un’operazione complessa che richiede competenze specialistiche e tempestività. L’ordinamento offre numerosi strumenti per difendersi: dal contraddittorio preventivo alle definizioni agevolate, dalla deducibilità delle perdite ai piani di sovraindebitamento. Tuttavia, è fondamentale conoscere le differenze tra crediti inesistenti e non spettanti, le scadenze e i requisiti formali degli atti.

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È essenziale agire rapidamente: un ricorso tempestivo può bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi; un contraddittorio ben gestito può evitare l’accertamento; la scelta di una definizione agevolata può ridurre il carico fiscale. Per evitare errori e massimizzare le possibilità di successo, affidatevi a professionisti qualificati.

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