Introduzione
Negli ultimi anni l’ordinamento tributario italiano è stato attraversato da una profonda riforma.
Il procedimento di accertamento fiscale è diventato più rapido, digitale e spesso automatizzato.
Per le imprese che operano nel trattamento delle acque, un settore strategico che ricade in concessioni pubbliche e tariffe regolamentate, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria è cresciuta: l’uso di algoritmi, l’incrocio delle banche dati, le segnalazioni provenienti da altri enti e il rafforzamento del controllo preventivo rendono l’arrivo di un avviso di accertamento più probabile.
Il legislatore, tuttavia, ha affiancato a queste innovazioni strumenti di tutela: il contraddittorio preventivo generalizzato, la semplificazione delle scadenze, la riduzione delle sanzioni, il concordato preventivo biennale e la revisione delle procedure di riscossione e rateizzazione.
Le nuove norme impongono però una reazione tempestiva: se l’atto non viene impugnato nei termini, la pretesa tributaria diventa definitiva e possono seguire pignoramenti, ipoteche, fermi e altri atti esecutivi.
Perché il tema è cruciale per un’azienda di trattamento acque
- Rischi economici rilevanti – Gli accertamenti in materia di IVA, IRES, IRAP e tributi locali (canone di depurazione, TARI, Tosap, ecc.) possono comportare richieste milionarie. La mancata contestazione o difesa può determinare il blocco dei conti, l’imposizione di ipoteche sull’impianto, la perdita di concessioni e l’insolvenza.
- Regimi concessori particolari – Le aziende idriche operano spesso in concessione e a tariffa, fattori che il legislatore considera nel regime delle agevolazioni e delle deduzioni fiscali. La Corte di Cassazione ha ricordato che la deduzione IRAP sul costo del lavoro è esclusa solo quando l’impresa opera in concessione e applica una tariffa remunerativa; il giudice deve verificare se la tariffa copre già i costi fiscali .
- Specificità del servizio – La percezione di corrispettivi per depurazione e fognatura è spesso qualificata come corrispettivo privato e non come tributo. Nel 2025 la Cassazione ha affermato che trattenere i canoni di depurazione da parte della società concessionaria senza versarli alla regione costituisce peculato ai sensi dell’art. 314 c.p., poiché il denaro è vincolato all’interesse pubblico .
- Giurisprudenza su canone depurazione – Le ordinanze n. 8049/2024 e n. 29488/2024 hanno stabilito che il canone di depurazione non è dovuto se il servizio non è stato effettivamente erogato. La Corte ha ricordato che l’onere di dimostrare l’esistenza e la funzionalità dell’impianto di depurazione spetta al gestore; in assenza di servizio, la tariffa costituisce un pagamento indebito e l’utente può ottenerne la restituzione entro dieci anni .
- Possibili errori – Molte aziende si concentrano sulle attività tecniche e trascurano gli obblighi fiscali formali, come la corretta tenuta della contabilità, la conservazione dei documenti o la tempestiva adesione agli inviti al contraddittorio. In un settore dove le tariffe sono soggette a regolazione e i ricavi derivano anche da contributi pubblici, la ricostruzione presuntiva del reddito da parte dell’Agenzia può generare rilievi errati, che vanno contestati.
I punti chiave che saranno trattati
- Contesto normativo aggiornato al dicembre 2025: esamineremo le disposizioni attuali del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972 sui termini di accertamento, le nuove regole introdotte dalla riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024 e successivi correttivi) sul contraddittorio obbligatorio , la revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) , le novità sulla riscossione e sulle rateizzazioni (D.Lgs. 110/2024) , il concordato preventivo biennale e il relativo decreto correttivo n. 81/2025 .
- Procedura passo-passo: illustreremo cosa avviene dopo la notifica di un invito al contraddittorio o di un avviso di accertamento; i termini per la presentazione delle memorie, l’adesione, la mediazione e il ricorso; i diritti del contribuente e i principali vizi formali.
- Difese e strategie: spiegheremo come impugnare l’atto davanti alla giustizia tributaria, quando conviene accedere all’accertamento con adesione o al concordato, come sospendere l’esecutività dell’atto e come negoziare con il Fisco.
- Strumenti alternativi: approfondiremo la rottamazione-quater e la riammissione prevista dalla legge 15/2025 , il nuovo regime del ravvedimento operoso, i piani di rateizzazione fino a 120 rate , i piani del consumatore e l’esdebitazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .
- Errori frequenti: indicheremo le disattenzioni più comuni che portano alla perdita dei diritti, come la mancata risposta agli inviti, la non partecipazione al contraddittorio, l’errata valutazione delle sanatorie o il deposito di ricorsi generici.
- FAQ pratiche: risponderemo a venti domande ricorrenti su avvisi di accertamento, tariffe idriche, deduzioni IRAP, rateazioni, rottamazioni e procedure concorsuali.
- Simulazioni: proporremo esempi numerici di definizione agevolata, rateizzazione e CPB, per mostrare concretamente gli effetti delle diverse scelte.
Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto tributario e bancario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è coadiuvato da un team di avvocati, commercialisti ed esperti contabili distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Lo Studio Monardo assiste imprese di tutti i settori e, in particolare, aziende di gestione e trattamento delle acque, società partecipate e gestori del servizio idrico integrato. Grazie alla multidisciplinarità del team è possibile offrire:
- Analisi immediata dell’atto: valutiamo la legittimità dell’avviso di accertamento, la correttezza del calcolo, l’applicabilità delle deduzioni e delle esenzioni settoriali.
- Ricorsi e difese nei termini: predisponiamo memorie difensive, istanze di annullamento in autotutela, ricorsi al giudice tributario e ricorsi per Cassazione, con particolare attenzione ai vizi procedurali (contraddittorio, motivazione, notifica) e alla giurisprudenza specifica.
- Sospensioni e misure urgenti: richiediamo la sospensione dell’atto (art. 47 del D.Lgs. 546/1992) e l’eventuale sospensione cautelare in sede giurisdizionale, evitando l’avvio di pignoramenti o fermi.
- Trattative e definizioni agevolate: accompagniamo l’azienda nella valutazione dell’accertamento con adesione, del ravvedimento operoso, del concordato preventivo biennale, della rottamazione o delle transazioni fiscali.
- Piani di rientro e soluzioni concorsuali: predisponiamo piani di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 , piani del consumatore e concordati minori ai sensi del Codice della crisi , salvaguardando la continuità aziendale.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al dicembre 2025
1.1 Fonti normative dell’accertamento
La disciplina dell’accertamento fiscale è contenuta principalmente nel D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) e nel D.P.R. 633/1972 (IVA). Le norme fissano i termini di decadenza entro i quali l’Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento:
- Art. 43 DPR 600/1973 – L’avviso di accertamento delle imposte sui redditi deve essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno; per il recupero di aiuti di Stato, il termine arriva al 31 dicembre dell’ottavo anno . È possibile emettere accertamenti integrativi se emergono nuovi elementi, indicando nella motivazione gli elementi scoperti .
- Art. 57 DPR 633/1972 (IVA) – L’accertamento IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione; in caso di omessa o nulla dichiarazione, entro il settimo anno. Se la documentazione per la richiesta di rimborso viene presentata in ritardo, il termine è sospeso. Anche per l’IVA sono ammessi accertamenti integrativi sulla base di nuovi elementi .
Oltre ai termini di decadenza, la normativa disciplina la forma dell’avviso: esso deve contenere la motivazione, l’indicazione delle violazioni e l’ammontare delle imposte e sanzioni. L’avviso diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica (accertamento esecutivo), permettendo all’agente della riscossione di procedere all’esazione senza ulteriori formalità.
1.2 Lo Statuto del contribuente e il contraddittorio preventivo
Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) rappresenta la “carta dei diritti” del contribuente. Nel 2023 il legislatore ha introdotto l’art. 6-bis, divenuto operativo dal 18 gennaio 2024 grazie al D.Lgs. 13/2024. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo, salvo specifiche eccezioni .
L’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente uno schema di atto o invito contenente i rilievi e concedere almeno 60 giorni per presentare deduzioni . Se il contribuente decide di aderire, deve presentare l’istanza entro 30 giorni dall’invito; se non aderisce né presenta deduzioni, l’avviso definitivo potrà essere notificato allo scadere dei 60 giorni, lasciando al contribuente ulteriori 15 giorni per richiedere l’adesione . Gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio sono individuati dal decreto MEF 4/2024 e comprendono, tra gli altri, gli accertamenti parziali, le liquidazioni automatizzate (art. 36-bis e 36-ter DPR 600), il recupero di crediti d’imposta inesistenti, gli atti di contestazione e gli avvisi di liquidazione con importi calcolati automaticamente .
La giurisprudenza di legittimità ha contribuito a definire l’ambito di applicazione del contraddittorio. Con la sentenza n. 21271/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che, nel regime anteriore al 2024, l’obbligo di contraddittorio sussisteva solo per i tributi armonizzati (IVA). Per le imposte dirette, l’omissione del contraddittorio determinava l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostrava quali elementi avrebbe potuto dedurre e la non pretestuosità dell’opposizione . Dopo l’entrata in vigore dell’art. 6-bis, l’obbligo è generalizzato; l’assenza di contraddittorio in un atto non rientrante tra le eccezioni determina la nullità dell’atto .
Restano comunque applicabili le garanzie specifiche dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, secondo cui, in caso di verifica presso la sede del contribuente (accesso), il processo verbale di constatazione deve essere rilasciato e il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso. La giurisprudenza precedente ha chiarito che questo termine si applica solo agli accertamenti “in loco”; per i controlli a tavolino (senza accesso) non vigeva, e ancora oggi per gli atti automatizzati resta l’esclusione .
1.3 Riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024)
Il 29 giugno 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, attuativo della delega fiscale 2023. La riforma mira a rendere le sanzioni più proporzionate e a migliorare il rapporto tra processo penale e tributario. L’Associazione Assolombarda, sintetizzando le novità, rileva che:
- La riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; non opera il principio del favor rei per le violazioni pregresse .
- Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono rimodulate, prevedendo riduzioni in caso di dichiarazioni errate ma non fraudolente.
- Le sanzioni per omessi versamenti sono ridotte dal 30% al 25% dell’imposta dovuta .
- Per le indebite compensazioni di crediti inesistenti la sanzione è fissata al 70% (non più dal 100% al 200%) .
- È stata riscritta la disciplina del cumulo giuridico e della continuazione. Ora il contribuente può applicare autonomamente il cumulo in sede di ravvedimento, non soltanto in sede di accertamento con adesione o conciliazione .
Le modifiche si collegano alla revisione del ravvedimento operoso e si armonizzano con il nuovo procedimento accertativo introdotto dal D.Lgs. 13/2024.
1.4 Modifiche alla riscossione e rateizzazione (D.Lgs. 110/2024)
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, il legislatore ha riscritto l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, che disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Le novità principali sono:
- Fino a 120.000 euro, il contribuente che si trova in temporanea difficoltà può chiedere la rateizzazione fino a 84 rate mensili per le istanze presentate nel biennio 2025–2026; 96 rate per le istanze 2027–2028; 108 rate dal 2029 in poi . Le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 restano disciplinate dalla precedente versione dell’articolo .
- Per importi superiori a 120.000 euro, sono previste rateazioni fino a 120 rate mensili .
- L’accoglimento della richiesta sospende i termini di prescrizione e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche e l’avvio di procedure esecutive .
- La rateazione può essere prorogata una sola volta (per lo stesso numero di rate) in caso di peggioramento della situazione economica .
- In caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive si decade dal beneficio, e l’intero importo diventa immediatamente esigibile; non è possibile ottenere una nuova rateizzazione per lo stesso carico .
Queste disposizioni sono applicabili alle richieste presentate dal 1° gennaio 2025; per le istanze precedenti, continuano ad applicarsi le regole vigenti fino al 2024.
1.5 Concordato preventivo biennale (CPB) e decreto correttivo 81/2025
Il concordato preventivo biennale (CPB) è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024 come strumento deflattivo del contenzioso. Consente ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di concordare con l’Agenzia delle Entrate, per due anni, il reddito e il valore della produzione, ottenendo certezza sui tributi e riduzione delle sanzioni. Nel 2025 il legislatore ha emanato il D.Lgs. 81/2025, che ha introdotto regole più rigide:
- A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti in regime forfettario non possono più aderire al CPB. Tuttavia, coloro che nel 2024 sono usciti dal forfettario per aver superato 100.000 euro di ricavi possono rientrare nel regime perché soggetti agli ISA .
- Sono state introdotte norme antiabuso per impedire adesioni “a metà”: negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP/STA) è richiesta l’adesione congiunta di tutti i soci. Se uno solo non aderisce, l’intero gruppo perde il diritto al concordato .
- Le nuove cause di esclusione: l’art. 11 del D.Lgs. 13/2024 è stato integrato con le lettere b-quinquies e b-sexies; il contribuente che dichiara redditi di lavoro autonomo individuali e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o a una STP può aderire al CPB solo se anche l’ente aderisce . Viceversa, l’ente non può aderire se tutti i soci non aderiscono .
- Le nuove cause di cessazione: l’art. 21 del D.Lgs. 13/2024 prevede la cessazione del CPB se, durante il biennio, l’associazione o la STP non determina il proprio reddito secondo il concordato o se uno dei soci cessa di applicare la proposta .
- Il provvedimento n. 172928/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’adesione al CPB 2025–2026, da trasmettere telematicamente. La proposta è elaborata dall’Agenzia sulla base dei dati dichiarati e integrata con le informazioni in possesso .
Per i soggetti che avevano aderito al CPB per il biennio 2024–2025, il decreto correttivo non produce effetti retroattivi; tuttavia, occorre coordinare la posizione dei soci e delle strutture per mantenere la coerenza fiscale .
1.6 Rottamazione-quater e riammissione 2025
La rottamazione-quater è stata prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231–252, L. 197/2022) e permette di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le somme a titolo di capitale e contributi, senza interessi e sanzioni. Il contribuente può scegliere il pagamento in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni; in caso di rateizzazione, è dovuto un interesse del 2% annuo . Le prime scadenze si sono susseguite nel 2023 e 2024.
Nel 2025, la Legge n. 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) ha previsto la riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater al 31 dicembre 2024 per mancato o insufficiente versamento. La riammissione richiede il pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2025, con tolleranza di cinque giorni, cioè fino al 5 agosto . È possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di dieci rate: le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 .
L’Agenzia delle entrate‑Riscossione invia una comunicazione con l’importo dovuto; in caso di mancato ricevimento, il contribuente può scaricare la comunicazione nell’area riservata del portale .
1.7 Sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte con la Legge 3/2012, sono state incorporate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) a partire dal 15 luglio 2022. Queste procedure consentono a consumatori, professionisti e imprenditori non soggetti a fallimento di proporre piani per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. Secondo un approfondimento del 2025, il Codice ha introdotto importanti innovazioni: il cram-down fiscale, cioè la possibilità di modificare i crediti tributari senza il consenso dell’Agenzia, l’abbreviazione delle procedure, l’esdebitazione automatica dopo la liquidazione e la possibilità di esdebitazione per il debitore incapiente .
Per le imprese di trattamento acque, che spesso sono società partecipate o enti speciali, questi strumenti possono risultare utili qualora l’esposizione debitoria verso l’erario comprometta la continuità aziendale.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di accertamento
Nell’ambito dell’accertamento tributario, è fondamentale conoscere la sequenza degli atti e i termini per esercitare i propri diritti. Di seguito è illustrata la procedura tipica, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla riforma.
2.1 Ricezione di lettere di compliance o inviti al contraddittorio
Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può inviare lettere di compliance o inviti al contraddittorio. Le lettere di compliance segnalano anomalie riscontrate nei dati dichiarativi e invitano il contribuente a regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso. Gli inviti al contraddittorio, invece, contengono rilievi più strutturati e rappresentano l’anticipazione dell’avviso.
Dal 2024, per gli atti soggetti a contraddittorio obbligatorio, l’Agenzia trasmette uno schema d’atto che prevede due alternative:
- Presentare deduzioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito;
- Chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni, sospendendo i termini per il ricorso e avviando una trattativa .
Se il contribuente non risponde, l’Ufficio potrà notificare l’avviso definitivo trascorsi 60 giorni. In ogni caso, dopo l’invito è ancora possibile richiedere l’adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso .
2.2 Notifica dell’avviso di accertamento e contenuto
L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate formalizza la pretesa tributaria. Deve essere notificato al contribuente nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 60 del DPR 600/1973 e 56 del DPR 633/1972. Nella prassi, la notifica avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del domicilio digitale risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC (INI‑PEC) oppure, se il contribuente non dispone di un domicilio digitale, mediante consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento. Gli elementi essenziali dell’avviso sono:
- Identificazione delle parti – devono essere indicati il contribuente e l’ufficio che emette l’atto, con la firma del dirigente competente. L’errata indicazione del soggetto attivo o la mancanza di sottoscrizione può comportare la nullità dell’atto.
- Descrizione dei fatti e motivazione – l’avviso deve esporre i rilievi, la normativa violata e i calcoli delle imposte e sanzioni. L’art. 7 della L. 212/2000 impone che la motivazione sia completa e permetta al contribuente di esercitare il diritto di difesa. In caso di avvisi basati su presunzioni o studi di settore, è necessario indicare le ragioni della incongruità.
- Indirizzo per il contraddittorio – dall’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’avviso riporta l’indicazione di eventuali contatti per la gestione del contraddittorio (telefono o e‑mail) e ricorda i termini per l’adesione o il ricorso.
- Indicazione dei rimedi – l’atto deve indicare i termini per impugnare e gli strumenti a disposizione: adesione, mediazione (se applicabile al ricorso antecedente al 2024), ricorso giudiziale, istanza di autotutela. L’omessa indicazione può costituire vizio di motivazione.
Una corretta notifica è essenziale: se l’atto è stato inviato a un indirizzo PEC errato o a un domicilio digitale non più attivo, si potrà eccepire la nullità della notifica. Analogamente, la notifica in un periodo di sospensione feriale non incide sui termini per impugnare, ma un vizio nella consegna può comportare la decadenza dell’Amministrazione.
2.3 Scadenze e ricorso: termini dopo la riforma
Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente deve agire tempestivamente. I principali termini sono:
- Presentazione del ricorso – il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’avviso entro 60 giorni dalla notifica. Con la riforma del contenzioso introdotta dal D.Lgs. 220/2023, è stata abrogata la procedura di reclamo‑mediazione (art. 17‑bis del D.Lgs. 546/1992) per i ricorsi di valore fino a 50.000 euro notificati dopo il 4 gennaio 2024 . Per questi ricorsi, il termine per costituirsi in giudizio è di 30 giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso. La costituzione avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il Processo Tributario Telematico (PTT); la mancata costituzione comporta l’inammissibilità.
- Ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024 – per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continua ad applicarsi l’art. 17‑bis. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e di una proposta di mediazione; esso non è procedibile fino allo spirare di 90 giorni dalla notifica . Solo dopo questo periodo il contribuente deve costituirsi entro 30 giorni .
- Pagamento o rateizzazione – l’avviso diventa esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica se non è impugnato. Entro tale termine è possibile presentare domanda di rateizzazione o di adesione; in assenza di ricorso, l’agente della riscossione potrà avviare la riscossione coattiva.
Il contribuente deve quindi decidere, entro 60 giorni, se presentare memorie, aderire o impugnare l’avviso. Nelle controversie minori antecedenti alla riforma, il deposito del ricorso apre la procedura di mediazione obbligatoria; nelle controversie successive, si va direttamente al giudizio.
2.4 Mediazione tributaria: disciplina anteriore e abrogazione
Fino al 3 gennaio 2024, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso produceva anche gli effetti di un reclamo e poteva contenere una proposta di mediazione. La procedura è disciplinata dall’art. 17‑bis del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso non era procedibile fino allo spirare del termine di 90 giorni, durante il quale l’Agenzia delle Entrate o l’ente impositore esaminava la proposta e formulava eventualmente una controproposta . Se la mediazione si perfezionava, le sanzioni erano ridotte al 35 % del minimo edittale e il contribuente doveva versare le somme entro 20 giorni dalla sottoscrizione . La riscossione era sospesa fino al termine di 90 giorni . Questa disciplina aveva l’obiettivo di ridurre il contenzioso.
Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha abrogato l’art. 17‑bis a decorrere dal 4 gennaio 2024. La guida di Assolombarda spiega che l’abrogazione vale per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 e comporta l’obbligo di costituirsi in giudizio entro 30 giorni . L’abrogazione ha effetto ex nunc, non retroattivo: per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le vecchie regole . Tale novità velocizza i tempi del processo tributario, ma elimina una fase conciliativa che permetteva la riduzione delle sanzioni.
2.5 Procedimento giudiziario e conciliazione
Se il contribuente decide di impugnare l’avviso, il processo si svolge davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Dopo la notifica del ricorso all’Ufficio e la costituzione, il giudice fissa l’udienza pubblica. Durante il giudizio, è possibile:
- Presentare memorie illustrative e repliche – il nuovo processo tributario telematico consente il deposito di memorie entro termini prestabiliti (generalmente 30 giorni prima dell’udienza per le memorie principali e 20 giorni per le repliche). L’ufficio e il contribuente possono allegare documenti e perizie.
- Conciliazione giudiziale – l’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 consente alle parti di conciliare la controversia in udienza o fino al momento della decisione. Con la riforma 2022–2023, la conciliazione può avvenire anche in appello; le sanzioni sono ridotte al 40 % del minimo edittale se la conciliazione si perfeziona in primo grado, al 50 % se si perfeziona in appello. La conciliazione permette di definire il giudizio evitando costi aggiuntivi.
- Decisione – il giudice decide con sentenza motivata. In caso di soccombenza, è possibile proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza; l’appello segue procedure simili e può concludersi con la conciliazione o con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. La sentenza può essere impugnata in Cassazione per motivi di diritto.
2.6 Sospensione dell’esecutività e misure cautelari
Durante la fase amministrativa o giudiziaria, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso per evitare pignoramenti o ipoteche. In particolare:
- Istanza amministrativa – prima della notifica del ruolo, il contribuente può chiedere all’Ufficio la sospensione motivando l’esistenza di vizi nell’atto o la pendente presentazione di un’istanza di adesione. L’ufficio può concedere la sospensione sino alla conclusione della procedura.
- Sospensione giudiziale – ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può chiedere alla Corte la sospensione dell’atto impugnato. Il giudice valuta la sussistenza di un danno grave e irreparabile e la fondatezza del ricorso. Se accoglie l’istanza, sospende in tutto o in parte la riscossione fino alla decisione di merito.
- Garanzie – in alcuni casi, la sospensione può essere subordinata alla prestazione di garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa) o al deposito di una cauzione. Tuttavia, per i tributi armonizzati la Corte di giustizia dell’Unione europea ha limitato l’imposizione di garanzie eccessive.
2.7 Riscossione coattiva: cosa accade dopo 60 giorni
Se, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente non ha aderito né impugnato l’atto, l’avviso diventa esecutivo. L’agente della riscossione riceve il carico e, dopo l’eventuale invio di una comunicazione di presa in carico, può procedere con:
- Iscrizione ipotecaria – per debiti superiori a 20.000 euro, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente. Prima di procedere, deve inviare una comunicazione preventiva con cui assegna 30 giorni per estinguere il debito o chiedere un piano di rateizzazione.
- Fermo amministrativo e pignoramento – per debiti superiori a 5.000 euro, può essere iscritto fermo sui veicoli. Può anche procedere con il pignoramento di conti correnti, crediti, beni mobili o immobili. Anche in questa fase il contribuente può chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 o proporre opposizione agli atti esecutivi.
- Compensazioni – se il contribuente ha crediti commerciali verso la pubblica amministrazione (ad esempio canoni di depurazione dovuti dagli enti locali), può chiedere la compensazione presso la piattaforma degli anticipo crediti certificati. La compensazione consente di estinguere il debito senza esborso immediato.
Per evitare la riscossione coattiva, è fondamentale valutare tempestivamente l’adesione, la rateizzazione o il ricorso.
2.2 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente al contribuente e all’ufficio di concordare l’ammontare delle imposte dovute, con una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e la possibilità di pagare in rate. Con la riforma del 2024, l’adesione è integrata nella fase del contraddittorio:
- Il contribuente può presentare la domanda di adesione entro 30 giorni dall’invito. Se la trattativa si conclude con un accordo, l’atto viene emesso con gli importi definiti e si beneficia della riduzione delle sanzioni;
- Se la trattativa non si conclude o non viene richiesta, l’ufficio notifica l’avviso di accertamento, che contiene ancora la possibilità di adesione entro 15 giorni dalla notifica (con sospensione dei termini per 90 giorni).
L’adesione è particolarmente vantaggiosa quando le violazioni sono effettive e vi è la possibilità di ridurre gli importi; tuttavia, bisogna valutare attentamente l’atto, perché l’accordo preclude il successivo ricorso.
2.3 Notifica dell’avviso di accertamento e contenuto
L’avviso di accertamento deve essere notificato secondo le modalità previste dagli artt. 60 del DPR 600/1973 e 56 del DPR 633/1972. Deve contenere:
- la descrizione dei fatti contestati;
- le motivazioni giuridiche;
- l’indicazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni;
- l’avviso che l’atto diventa esecutivo dopo 60 giorni (per gli avvisi esecutivi).
Dal 1° gennaio 2025 l’avviso esecutivo riunisce in un unico documento l’accertamento e il titolo esecutivo; pertanto, un’eventuale impugnazione vittoriosa travolge anche la fase di riscossione.
2.4 Mediazione e reclamo
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione, oggi denominata conciliazione. La domanda si presenta contestualmente al ricorso e sospende i termini processuali per 90 giorni. Se la mediazione si conclude con accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo. Il contribuente può farsi assistere da un avvocato o commercialista.
2.5 Ricorso al giudice tributario
Se non viene presentata l’istanza di adesione o la mediazione non va a buon fine, il contribuente può proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve essere motivato e contenere i vizi dell’atto (incompetenza, prescrizione, decadenza, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, errori di calcolo, ecc.) e le ragioni di merito. In questa fase è consigliabile essere assistiti da un professionista.
Nel processo tributario, il ricorrente può chiedere la sospensione cautelare degli effetti dell’atto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora (ad es. il rischio di danno grave alla continuità aziendale). La decisione di primo grado è appellabile entro 60 giorni e, successivamente, è possibile ricorrere in Cassazione per i soli motivi di diritto.
2.6 Riscossione e rateizzazione
Se l’accertamento diventa definitivo o l’accordo non viene contestato, l’importo è iscritto a ruolo e l’Agente della riscossione avvia le procedure di esecuzione. Con la riforma del 2024, la rateazione ex art. 19 DPR 602/1973 è stata ampliata:
- per importi fino a 120.000 euro, si possono ottenere fino a 84 rate per le richieste presentate nel 2025–2026 ;
- per importi superiori, fino a 120 rate ;
- per i soggetti in temporanea difficoltà economica, la verifica è basata su parametri ISEE o indici di liquidità e viene disciplinata da un decreto ministeriale ;
- la richiesta sospende la prescrizione e impedisce nuovi fermi, ipoteche e azioni esecutive ;
- il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza .
2.7 Definizioni agevolate e rottamazioni
L’azienda può valutare l’adesione a definizioni agevolate come la rottamazione-quater o la rimanente rottamazione. La riammissione 2025 prevede il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2025 (o entro il 5 agosto con tolleranza) . Le rate successive seguono un calendario definito .
Occorre però verificare la convenienza, poiché la definizione comporta il pagamento integrale del capitale e degli interessi di mora (ridotti) e non consente ulteriori contestazioni.
2.8 Concordato preventivo biennale (CPB) – procedura
I contribuenti soggetti agli ISA possono presentare la domanda di CPB entro la scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente. L’Agenzia delle Entrate, basandosi sui dati forniti, elabora una proposta di concordato, indicando il reddito o il valore della produzione; il contribuente può accettare o rifiutare. Se accetta, beneficia della certezza dei tributi per due anni e di una riduzione del punteggio per i controlli.
Dal 2025 la procedura richiede la coerenza tra professionista e struttura associata ; pertanto, un’azienda di gestione acque dovrà coordinare l’eventuale partecipazione con i propri soci e gli enti controllanti.
2.9 Sovraindebitamento e procedure concorsuali
Se la situazione debitoria risulta insostenibile, l’azienda può ricorrere agli strumenti del Codice della crisi, tra cui il concordato semplificato, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore. Questi strumenti consentono di ottenere dilazioni, stralci e, in alcuni casi, l’esdebitazione. Ad esempio, la procedura di liquidazione controllata permette la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione del patrimonio .
3. Difese e strategie legali per un’azienda di trattamento acque
3.1 Verifica preliminare e raccolta documenti
Non appena si riceve un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento, è indispensabile:
- Verificare la notifica: controllare che la notifica sia avvenuta nel rispetto delle norme (PEC corretta, data, soggetto notificante). Un’errata notifica può comportare la nullità dell’atto.
- Controllare il termine di decadenza: confrontare la data di notifica con il termine previsto dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 ; se l’avviso è tardivo, va eccepito.
- Analizzare la motivazione: l’avviso deve contenere l’esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche; in caso contrario, è nullo. In presenza di accertamenti presuntivi, occorre verificare la congruità delle presunzioni.
- Raccogliere documenti: predisporre bilanci, dichiarazioni, contratti di concessione, delibere dell’ARERA, per dimostrare la natura non remunerativa delle tariffe (ai fini della deduzione IRAP) e l’effettività delle spese sostenute. La Cassazione ha stabilito che l’esclusione dalla deduzione IRAP si applica solo se la tariffa è “remunerativa”; occorre dimostrare, con documenti contabili e regolamentari, che la tariffa non copre i costi fiscali .
- Verificare l’attività di depurazione: per contestare le pretese relative a canoni di depurazione o tariffe ambientali, occorre dimostrare il mancato servizio (impianti inattivi o insufficienti). Le ordinanze 8049/2024 e 29488/2024 e la giurisprudenza costituzionale (sentenze 335/2008 e 39/2010) hanno stabilito che l’utente non deve pagare il canone se l’impianto è assente o inadeguato .
3.2 Contestazione dei rilievi e memorie difensive
Nel termine di 60 giorni dall’invito, l’azienda deve presentare memorie difensive che affrontino punto per punto i rilievi dell’Ufficio. È opportuno allegare documenti e perizie tecniche (ad esempio la relazione sull’efficienza degli impianti di depurazione, certificazioni ARERA, analisi dei ricavi tariffari) e porre in risalto eventuali errori nella ricostruzione del reddito o delle percentuali di ammortamento.
In particolare, le imprese di trattamento acque possono fare leva su:
- Principio della tariffa remunerativa: se l’Ufficio esclude la deduzione IRAP, occorre dimostrare che la tariffa applicata non copre gli oneri fiscali. La Cassazione (ordinanza 2270/2025) ha precisato che l’esclusione dal beneficio non è automatica ma richiede la verifica della natura remunerativa della tariffa .
- Contraddittorio preventivo violato: se l’avviso è stato emesso senza l’invio dello schema di atto o senza concedere 60 giorni per le deduzioni, e l’atto non rientra tra le eccezioni, occorre eccepire la nullità per violazione dell’art. 6-bis .
- Errori presuntivi e indagini finanziarie: contestare l’utilizzo di presunzioni semplici quando non sono gravi, precise e concordanti; chiedere la prova dell’esistenza di nuovi elementi per gli accertamenti integrativi .
- Motivazione insufficiente: eccepire la mancanza di motivazione in relazione ai documenti prodotti; l’Ufficio è tenuto a valutare le osservazioni del contribuente e a motivare il rigetto .
3.3 Accertamento con adesione: quando conviene
La scelta di aderire o meno all’accertamento con adesione dipende dal rapporto tra l’importo richiesto, le sanzioni e le probabilità di successo del ricorso. L’adesione conviene quando:
- La ricostruzione del reddito è sostanzialmente corretta e l’azienda desidera evitare il contenzioso. In tal caso, si beneficia della riduzione delle sanzioni (a un terzo del minimo) e si può ottenere la rateizzazione degli importi dovuti.
- Le contestazioni riguardano errori formali che possono essere sanati con il ravvedimento. La riforma ha reso il ravvedimento operoso più conveniente, riducendo le sanzioni e permettendo l’applicazione del cumulo .
- Si vuole evitare l’accertamento esecutivo, ottenendo la sospensione e la definizione dell’importo.
L’adesione non conviene se le pretese sono infondate e si hanno buone probabilità di successo in giudizio. È importante ricordare che, una volta concluso l’accordo, non sarà più possibile ricorrere.
3.4 Ricorso al giudice tributario: strategie
Quando si decide di impugnare l’avviso, occorre elaborare una strategia processuale che includa:
- Eccezioni preliminari: contestare la tardività dell’avviso, la violazione del contraddittorio, l’incompetenza dell’ufficio, la carenza di motivazione. Un vizio formale può far cadere l’intero atto.
- Prova documentale: produrre tutti i documenti contabili, contratti di concessione, delibere ARERA, relazioni tecniche sugli impianti, per dimostrare la corretta determinazione dei ricavi e delle tariffe.
- Perizia tecnica: nel caso di contestazioni relative agli impianti di depurazione o ai parametri ambientali, è opportuno nominare un perito che attesti la funzionalità degli impianti o la mancanza di servizio, in linea con la giurisprudenza .
- Testimonianze e prova contraria: anche se nel processo tributario la prova testimoniale è limitata, è possibile produrre dichiarazioni sostitutive e richiedere l’acquisizione di documenti da terzi.
- Domanda cautelare: richiedere la sospensione dell’atto e presentare istanza di sospensione della riscossione.
- Rivalse e compensazioni: verificare la possibilità di far valere crediti d’imposta (ad esempio crediti per investimenti green o transizione 5.0) in compensazione.
3.5 Autotutela e annullamento in via amministrativa
L’Amministrazione finanziaria può annullare d’ufficio un atto viziato mediante autotutela. Tale annullamento può essere richiesto anche dopo la scadenza dei termini di impugnazione. Le motivazioni idonee sono: errore materiale o di calcolo, mancanza di notifica, manifesta infondatezza della pretesa, doppia imposizione. In caso di errore riconoscibile, conviene presentare un’istanza motivata all’Agenzia delle Entrate, indicando i vizi e allegando i documenti giustificativi.
3.6 Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973
La riforma del 2024 prevede la possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo fino a 84, 96 o 108 rate a seconda della data di presentazione , e fino a 120 rate per importi maggiori . La richiesta richiede la certificazione della temporanea difficoltà economica e, per importi superiori a 120.000 euro, la presentazione di documentazione contabile (bilanci, indice di liquidità). I professionisti dello Studio Monardo assistono il contribuente nella predisposizione della domanda e nella scelta tra rate costanti o crescenti .
3.7 Rottamazione-quater e definizioni agevolate
In caso di carichi già iscritti a ruolo, la rottamazione-quater consente di pagare solo il capitale, gli interessi di mora e una quota fissa di aggio, escludendo sanzioni e interessi di riscossione . Per le imprese che non hanno versato le rate entro il 31 dicembre 2024, la legge 15/2025 consente la riammissione versando la prima rata entro il 31 luglio 2025 .
L’adesione alla rottamazione conviene quando:
- Le cartelle includono sanzioni e interessi elevati;
- Non sono in corso contenziosi in cui si prospetta una probabile vittoria;
- Si desidera liberare ipoteche e fermi in tempi brevi.
Tuttavia, occorre verificare che i carichi rientrino nel periodo 2000–2022 e non siano già stati definiti con rottamazioni precedenti.
3.8 Concordato preventivo biennale: valutazione strategica
Il CPB è uno strumento di programmazione fiscale che può risultare conveniente per società idriche con ricavi stabili e prevedibili. La proposta elaborata dall’Agenzia è basata su dati storici e sugli ISA; se l’azienda prevede una flessione del fatturato, aderire potrebbe comportare un carico fiscale superiore al reale.
È fondamentale analizzare:
- L’evoluzione dei ricavi e dei costi futuri;
- La coerenza della tariffa con la copertura dei costi;
- La possibilità di detrarre investimenti ambientali;
- La necessità di adesione da parte di tutti i soci o delle società partecipate .
3.9 Sovraindebitamento: quando ricorrere agli strumenti concorsuali
Se l’azienda è gravata da debiti fiscali e commerciali che rendono impossibile il pagamento, si può valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e al concordato minore. Questi strumenti permettono:
- La sospensione delle azioni esecutive e cautelari;
- La ristrutturazione dei debiti con falcidia delle imposte e, in alcuni casi, la procedura di cram-down sui crediti fiscali ;
- L’esdebitazione del debitore incapiente (anche senza beni), prevista per i debitori meritevoli .
Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione della domanda, nella negoziazione con i creditori e nella gestione della procedura presso l’OCC.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Ravvedimento operoso e definizione delle sanzioni
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni versando tributo, interessi e sanzioni ridotte in proporzione al ritardo. La riforma sanzionatoria 2024 ha introdotto riduzioni ancora più favorevoli, applicando le nuove aliquote (ad esempio 25% per omesso versamento) .
Per le imprese idriche, il ravvedimento può essere utile quando emergono errori contabili o di fatturazione (ad es. fatture elettroniche tardive). Occorre però distinguere tra violazioni formali, che possono essere sanate con il ravvedimento speciale (previsto dal D.Lgs. 13/2024), e violazioni sostanziali.
4.2 Pace fiscale e rottamazioni
Oltre alla rottamazione-quater, sono state previste altre forme di pace fiscale:
- Definizione delle liti pendenti: la legge di bilancio 2023 ha consentito di definire i giudizi pendenti al 1° gennaio 2023 versando una percentuale dell’importo in base al grado di soccombenza. Alcune imprese hanno definito liti su tributi locali e canoni idrici riducendo notevolmente il debito.
- Stralcio dei piccoli debiti: lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 ha ridotto il carico di molti contribuenti.
È importante verificare la cumulabilità tra pace fiscale e altre procedure.
4.3 Mutui e transazioni fiscali
Nei piani di ristrutturazione, il mutuo fiscale (accordi ex art. 182-ter L.F. o art. 63 CCII) permette di ottenere un finanziamento garantito finalizzato a pagare i debiti erariali. Le società idriche possono ricorrere a transazioni fiscali per ottenere stralci parziali e piani di pagamento, previa autorizzazione dell’Agenzia.
4.4 Incentivi ambientali e crediti d’imposta
Le imprese che investono in impianti di depurazione e tecnologie per il risparmio idrico possono accedere a crediti d’imposta (es. Transizione 5.0, Transizione 4.0, bonus beni strumentali) e deduzioni. È utile verificare se l’azienda possiede crediti da utilizzare in compensazione con tributi dovuti; la compensazione può ridurre il debito e prevenire l’avvio di procedure di riscossione.
4.5 Piani del consumatore e concordato minore
Per i piccoli imprenditori e le società agricole, il piano del consumatore e il concordato minore consentono di presentare un piano di rientro ai creditori con percentuali e rateizzazioni modulabili. L’intervento dell’OCC, del giudice e dell’Agenzia delle Entrate (per i crediti tributari) garantisce la legittimità dell’accordo. La riforma della crisi ha introdotto la possibilità di cram-down fiscale e l’esdebitazione automatica, come visto sopra .
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’invito al contraddittorio – Non rispondere all’invito espone alla notifica dell’avviso definitivo e alla perdita della facoltà di fornire chiarimenti. Presentare deduzioni entro 60 giorni è un diritto fondamentale .
- Confondere accertamenti automatizzati e complessi – Gli atti derivanti da controlli automatizzati (es. liquidazioni art. 36-bis) sono esclusi dal contraddittorio; ciò non significa che non possano essere impugnati per errori materiali. Occorre verificare se l’atto rientri tra quelli esclusi .
- Non verificare i termini di decadenza – Alcune imprese accettano avvisi tardivi; controllare la data di notifica e l’anno di imposta contestato è essenziale .
- Accettare il CPB senza analisi – Il concordato è vantaggioso solo se le previsioni di reddito sono certe. Verificare la coerenza con gli ISA e coinvolgere tutti i soci .
- Omettere documenti – La carenza di documentazione contabile o contrattuale limita la difesa. È utile digitalizzare e archiviare ordinatamente contratti di concessione, bilanci, autorizzazioni ambientali e documentazione dell’ARERA.
- Trascurare i crediti d’imposta – Utilizzare i crediti in compensazione può ridurre i debiti e migliorare la liquidità. Monitorare incentivi e agevolazioni ambientali.
- Mancata verifica della tariffa – In molte controversie IRAP, il nodo è la remuneratività della tariffa. Produrre studi di ARERA e atti di concessione per dimostrare che la tariffa non include il costo fiscale .
- Rottamazione tardiva – Per la riammissione alla rottamazione-quater è necessario pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (5 agosto con tolleranza). Un ritardo comporta la decadenza dal beneficio .
- Rateizzazione sbagliata – Chiedere una rateizzazione inferiore alle proprie possibilità può portare alla decadenza. È preferibile chiedere il massimo numero di rate consentito e poi anticipare i pagamenti se la situazione migliora .
- Non utilizzare l’autotutela – Anche dopo i termini di impugnazione, si può richiedere l’annullamento per errori evidenti; trascurare questa possibilità può comportare il pagamento di somme indebite.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini di decadenza per gli accertamenti
| Norma | Oggetto | Termini principali |
|---|---|---|
| Art. 43 DPR 600/1973 | Accertamento imposte sui redditi | Avviso emesso entro il 31 dicembre del 5º anno successivo alla dichiarazione; 7º anno per omessa/nulla dichiarazione; 8º anno per recupero aiuti di Stato . |
| Art. 57 DPR 633/1972 | Accertamento IVA | Avviso entro il 31 dicembre del 5º anno; 7º anno per omessa/nulla dichiarazione; sospensione per ritardo nell’invio documentazione richiesta . |
| Art. 6-bis L. 212/2000 (Statuto) | Contraddittorio preventivo | Tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da schema di atto e contraddittorio effettivo, con 60 giorni per deduzioni. Esclusioni per atti automatizzati . |
6.2 Novità sanzionatorie e strumenti deflattivi
| Provvedimento | Ambito | Principali novità |
|---|---|---|
| D.Lgs. 87/2024 | Revisione sanzioni | Applicabile alle violazioni dal 1° settembre 2024; riduzione sanzioni per omessi versamenti al 25% ; sanzione fissa 70% per indebite compensazioni ; cumulo applicabile in ravvedimento . |
| D.Lgs. 13/2024 e art. 6-bis L. 212/2000 | Procedimento accertativo | Contraddittorio generalizzato, 60 giorni per deduzioni, possibilità di adesione. Esclusioni per controlli automatizzati . |
| D.Lgs. 81/2025 (correttivo CPB) | Concordato preventivo biennale | Esclusione dei forfettari dal 2025 ; obbligo di adesione congiunta per professionisti e studi associati ; nuove cause di esclusione e cessazione . |
| Art. 19 DPR 602/1973 (come modificato) | Rateizzazione dei debiti | Fino a 84 rate (richieste 2025–2026), 96 rate (2027–2028), 108 rate (dal 2029) per debiti fino a 120.000 euro ; fino a 120 rate per importi superiori ; sospensione prescrizione e azioni esecutive ; decadenza dopo 8 rate non pagate . |
| Rottamazione-quater e L. 15/2025 | Definizioni agevolate | Riammissione dei decaduti con versamento prima rata entro 31 luglio 2025 (tolleranza 5 giorni) ; pagamento in un massimo di 10 rate . |
6.3 Strumenti di difesa e soluzioni
| Strumento | Descrizione | Vantaggi |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) | Concorda con l’Ufficio imposte e sanzioni. | Riduzione sanzioni a 1/3 del minimo; possibilità di rateizzazione; sospensione dell’esecutività. |
| Ricorso e mediazione | Ricorso al giudice tributario con mediazione obbligatoria per importi fino a 50.000 euro. | Possibilità di far valere vizi formali e di merito; sospensione dell’atto; potenziale annullamento. |
| Concordato preventivo biennale (CPB) | Definizione biennale del reddito per i soggetti ISA. | Certezza del carico tributario; riduzione dei controlli; accesso agevolato al credito; riduzione sanzioni. |
| Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973) | Pagamento dilazionato dei debiti iscritti a ruolo fino a 120 rate . | Mantenimento della liquidità; sospensione delle azioni esecutive . |
| Rottamazione-quater | Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2022 . | Pagamento solo di capitale e interessi di mora; esclusione delle sanzioni; riammissione 2025 . |
| Procedura di sovraindebitamento (Codice della crisi) | Presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata. | Esdebitazione, sospensione azioni esecutive, cram‑down fiscale . |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Quando può essere notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2020?
L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre 2025, ossia il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 43 DPR 600/1973 . Per l’IVA, il termine è il 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 57 DPR 633/1972 .
2. È sempre necessario il contraddittorio preventivo?
Dal 18 gennaio 2024 il contraddittorio preventivo è generalizzato (art. 6-bis L. 212/2000); tuttavia, è escluso per gli atti automatizzati, le liquidazioni art. 36-bis e 36-ter, gli accertamenti parziali e gli atti di recupero crediti d’imposta .
3. Cosa succede se l’Agenzia non rispetta il contraddittorio?
Se l’atto non rientra tra le eccezioni e l’Ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha atteso i 60 giorni, l’avviso è nullo. È necessario sollevare l’eccezione nel ricorso .
4. In caso di verifica presso l’azienda, quali sono i diritti del contribuente?
L’art. 12, comma 7, dello Statuto prevede che, dopo l’accesso e il processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente abbia 60 giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso. Tuttavia, per i controlli “a tavolino” senza accesso, la giurisprudenza ha ritenuto che il contraddittorio non sia obbligatorio .
5. Quali sono le principali sanzioni ridotte dal D.Lgs. 87/2024?
La riforma ha ridotto la sanzione per omesso versamento al 25% dell’imposta e fissato al 70% la sanzione per l’indebita compensazione di crediti inesistenti . Inoltre, ha introdotto un sistema di cumulo più favorevole .
6. Come si calcolano le rate ex art. 19 DPR 602/1973?
Per importi fino a 120.000 euro le richieste presentate nel 2025–2026 possono essere dilazionate fino a 84 rate, nel 2027–2028 fino a 96 e dal 2029 fino a 108 . Per importi superiori, fino a 120 rate . La prima rata estingue le procedure esecutive in corso .
7. È possibile chiedere la proroga della rateizzazione?
Sì, in caso di peggioramento della situazione economica è possibile richiedere una sola proroga per un numero di rate pari a quelle inizialmente concesse .
8. Quali vantaggi offre la rottamazione‑quater?
Permette di pagare solo il capitale e gli interessi legali sulle somme affidate dal 2000 al 2022, escludendo interessi di riscossione e sanzioni . La riammissione 2025 consente di recuperare i benefici per i decaduti, a condizione di versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 .
9. Un’azienda idrica può aderire al concordato preventivo biennale?
Sì, se rientra tra i soggetti ISA. Tuttavia, dal 2025 sono esclusi i contribuenti in regime forfettario e sono richieste l’adesione congiunta dei soci e delle strutture professionali associate .
10. La deduzione IRAP sul costo del lavoro è sempre negata alle aziende idriche?
No. La Cassazione ha chiarito che l’esclusione si applica solo se l’azienda opera in regime di concessione e applica una tariffa “remunerativa” che già copre il costo fiscale . È onere dell’Amministrazione dimostrare la remuneratività.
11. Come dimostrare che il canone di depurazione non è dovuto?
Occorre provare che l’impianto di depurazione è assente o inefficiente. La Cassazione ha riconosciuto l’obbligo di restituzione dei canoni pagati per un servizio non svolto ; l’onere della prova sulla funzionalità dell’impianto ricade sul gestore .
12. Cos’è il cram-down fiscale previsto dal Codice della crisi?
È la possibilità di imporre ai creditori pubblici un piano di pagamento anche senza il loro consenso, se la proposta garantisce un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria .
13. È possibile compensare i debiti con crediti d’imposta?
Sì, nel rispetto dei limiti di compensazione (massimo 2 milioni di euro l’anno per i crediti IRAP/IVA) e previa verifica di eventuali blocchi. La compensazione richiede il possesso del visto di conformità per crediti superiori a 5.000 euro.
14. In caso di adesione al CPB, possono sopravvenire accertamenti?
Durante il biennio concordato, l’Agenzia si impegna a non emettere accertamenti presuntivi relativi ai tributi oggetto di concordato, salvo i controlli automatizzati e i casi di violazioni gravi. Tuttavia, se il contribuente non rispetta i versamenti, perde i benefici.
15. Che cosa succede se l’azienda non paga otto rate della rateizzazione?
La decadenza è automatica: l’intero importo diventa esigibile e non è possibile ottenere una nuova rateizzazione per lo stesso carico .
16. La presentazione dell’istanza di rateizzazione blocca l’attività esecutiva?
Sì. Dal momento della richiesta e fino al rigetto o alla decadenza, sono sospesi i termini di prescrizione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive o iscrizioni di ipoteche e fermi amministrativi .
17. Posso presentare la richiesta di rateizzazione più volte?
Sì, ma solo per carichi diversi da quelli per i quali si è già decaduti; la decadenza da una rateizzazione non preclude la possibilità di rateizzare altri debiti .
18. È possibile abbinare rottamazione e rateizzazione?
No. Le somme oggetto di definizione agevolata non possono essere rateizzate con l’ordinaria rateizzazione; tuttavia, le somme residue non inserite in rottamazione possono essere rateizzate.
19. Quando conviene attivare una procedura di sovraindebitamento?
Quando l’azienda è insolvente o in crisi irreversibile e non può regolarizzare i debiti tramite le definizioni agevolate. Le procedure concorsuali consentono di proteggere gli impianti da azioni esecutive e di ristrutturare il debito .
20. Come può aiutarmi lo Studio Monardo?
Lo Studio Monardo offre assistenza completa: analisi dell’atto, predisposizione di memorie e ricorsi, negoziazione di adesioni e concordati, istanze di rateizzazione, predisposizione di procedure concorsuali e difesa nei giudizi tributari. La presenza di avvocati cassazionisti e commercialisti esperti garantisce una tutela integrata.
21. Cosa fare se si riceve un preavviso di fermo amministrativo per i mezzi aziendali?
Il preavviso di fermo è un atto con il quale l’Agente della riscossione comunica l’intenzione di iscrivere fermo sui veicoli di proprietà. Alla ricezione, l’azienda ha 30 giorni per saldare il debito o richiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973. Il fermo non può essere iscritto se il veicolo è indispensabile per l’attività d’impresa; in tal caso occorre presentare una dichiarazione sostitutiva e documentare l’uso strumentale. Durante il termine, è possibile presentare ricorso per contestare l’esistenza del debito o chiedere la sospensione cautelare.
22. Esistono agevolazioni fiscali per investimenti in impianti di depurazione?
Sì. Diverse leggi di bilancio hanno previsto crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e per progetti di efficientamento idrico. Ad esempio, il Piano Transizione 5.0 riconosce un credito fino al 40% per investimenti in tecnologie green e digitali effettuati dal 2024 al 2025. Questi crediti possono essere utilizzati in compensazione per ridurre imposte e contributi. Inoltre, i contributi in conto capitale erogati dall’ARERA per l’ammodernamento degli impianti non concorrono alla formazione della base imponibile IRES se accantonati in apposita riserva.
23. Cosa succede se l’avviso contesta sia IVA che imposte dirette?
In caso di avvisi cumulativi che riguardano IVA e imposte sui redditi, si applicano termini e regole diverse: l’accertamento IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione) , mentre per le imposte dirette il termine è stabilito dall’art. 43 DPR 600/1973 . È possibile impugnare l’atto in un unico ricorso, ma occorrerà allegare difese specifiche per ciascun tributo; inoltre, la parte relativa all’IVA potrebbe essere annullata se l’Ufficio ha violato il contraddittorio armonizzato .
24. È possibile compensare debiti fiscali con crediti verso la pubblica amministrazione?
Sì. Se l’azienda vanta crediti commerciali certificati nei confronti di enti pubblici (ad esempio forniture di servizi idrici), può utilizzare la piattaforma certificazione crediti per chiederne la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo. L’art. 28‑quinquies del D.Lgs. DPR 600/1973 consente la compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, previa certificazione, fino all’importo del credito. Ciò consente di estinguere il debito senza esborso immediato e di evitare misure esecutive.
25. Come funziona il nuovo processo tributario telematico?
Dal 2022 il Processo Tributario Telematico (PTT) è divenuto obbligatorio per tutte le parti: i ricorsi, le controdeduzioni, le memorie e i documenti devono essere depositati sulla piattaforma telematica della giustizia tributaria. La riforma 2023‑2024 ha introdotto la firma digitale e l’uso del domicilio digitale per tutte le comunicazioni. Il mancato deposito telematico comporta l’inammissibilità del ricorso; le parti devono inoltre notificare il ricorso all’Ufficio via PEC. È importante verificare la ricevuta di consegna e conservare la prova dell’avvenuta notifica.
8. Analisi di alcune pronunce recenti (2024–2025)
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha assunto un ruolo determinante nell’interpretare le norme fiscali applicabili alle imprese idriche. Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno chiarito aspetti fondamentali del contraddittorio, della deduzione IRAP, della tariffa di depurazione e persino del rilievo penale della gestione dei canoni. Di seguito analizziamo le decisioni più significative degli anni 2024‑2025 e le implicazioni pratiche per le aziende di trattamento acque.
8.1 Cassazione SS.UU. 25 luglio 2025, n. 21271 – Contraddittorio nelle annualità ante 2024
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, ha risolto un contrasto giurisprudenziale circa la necessità del contraddittorio preventivo per gli accertamenti “a tavolino” emessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis. La sentenza ha affermato che, nel regime ante 2024, non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio per i tributi non armonizzati (come IRPEF e IRES); l’obbligo era previsto solo per l’IVA, in quanto tributo armonizzato. Tuttavia, la Corte ha precisato che la violazione del contraddittorio può determinare l’invalidità dell’atto quando il contribuente dimostra in giudizio quali elementi avrebbe potuto far valere e che la sua difesa non è meramente strumentale . In pratica, la sentenza ha ribadito che la partecipazione del contribuente non è un formalismo, ma un mezzo per apportare fatti e prove nuovi. Dal 18 gennaio 2024, con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’obbligo è diventato generalizzato per tutti gli atti impugnabili; pertanto, l’assenza di contraddittorio comporta la nullità dell’atto senza necessità di dimostrare un danno.
Per le aziende di trattamento acque, questa pronuncia è importante perché molti avvisi relativi agli anni d’imposta 2018‑2022 possono essere ancora pendenti. Se l’accertamento è stato emesso prima del 2024 senza contraddittorio e riguarda imposte dirette, occorre valutare se il vizio è sanabile. In caso contrario, la strategia difensiva dovrà concentrarsi sull’assenza di motivazione o sui presupposti di fatto.
8.2 Cass. 6 ottobre 2025, n. 26791 – Deducibilità IRAP e aziende concessionarie
L’ordinanza della Cassazione n. 26791 del 6 ottobre 2025 affronta la questione della deducibilità IRAP del costo del lavoro per le imprese che operano “in concessione e a tariffa”. L’art. 11, comma 1, lettere a) 2‑4, del D.Lgs. 446/1997 esclude dalla riduzione del valore della produzione netta le imprese che svolgono attività in concessione nei settori dell’energia, dei trasporti, delle poste, delle telecomunicazioni e dei servizi idrici, per evitare un’ulteriore remunerazione oltre la tariffa. La Corte ha precisato che questa esclusione si applica solo se: (i) l’azienda opera effettivamente in regime di concessione, assumendosi il rischio d’impresa; e (ii) la tariffa applicata è “remunerativa”, cioè già comprensiva dei costi fiscali . L’onere della prova grava sull’Amministrazione: deve dimostrare che la tariffa copre integralmente gli oneri tributari e che il rapporto con l’ente concedente non è un semplice appalto . Se non prova questi elementi, l’azienda ha diritto alla deduzione IRAP.
La decisione è fondamentale per le società idriche, spesso concessionarie. In caso di accertamenti che negano la deduzione sul costo del lavoro, è opportuno allegare la convenzione di gestione, le delibere ARERA che fissano la tariffa e le analisi finanziarie che dimostrano che la tariffa non copre i costi fiscali. In mancanza di tali elementi, la pretesa fiscale può essere annullata.
8.3 Ordinanze 8049/2024 e 29488/2024 – Canone di depurazione: servizio non reso
Con l’ordinanza n. 8049 del 22 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che il canone di depurazione è dovuto solo se il servizio è effettivamente reso. In caso di impianti assenti o non funzionanti, il corrispettivo richiesto costituisce un pagamento indebito, e l’utente ha diritto alla restituzione delle somme versate . La Corte ha sottolineato che la tariffa è un corrispettivo e non un tributo; spetta al gestore l’onere di provare che gli impianti esistono e funzionano . La prescrizione per la richiesta di rimborso è ordinaria, pari a dieci anni, nonostante la periodicità della tariffa. L’ordinanza n. 29488/2024, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha ribadito lo stesso principio, equiparando l’“assoluta insufficienza” degli impianti alla loro assenza e richiamando le pronunce della Corte costituzionale n. 335/2008 e n. 39/2010 .
Per i gestori di impianti idrici, queste decisioni evidenziano la necessità di documentare la presenza e l’efficienza degli impianti di depurazione. In sede di accertamento, eventuali contestazioni relative a “canoni depurazione” devono essere supportate da certificati di conformità, analisi della portata e report delle manutenzioni. In mancanza di tali documenti, l’utente può richiedere la restituzione dei canoni e la riduzione delle tariffe future.
8.4 Cass. 15 aprile 2025, n. 10068 – Peculato nella gestione dei canoni di depurazione
Un aspetto inedito della giurisprudenza riguarda il profilo penale della gestione dei canoni di depurazione. La Cassazione, con la sentenza n. 10068 del 15 aprile 2025, ha riconosciuto il reato di peculato a carico dell’amministratore di una società idrica che aveva trattenuto i canoni di depurazione destinati alla Regione. La Corte ha rilevato che tali somme, pur percepite dal soggetto privato, conservano natura pubblicistica perché vincolate alla realizzazione di interventi di depurazione; la loro appropriazione costituisce pertanto appropriazione indebita di denaro pubblico . La decisione sancisce che il gestore non può utilizzare i canoni per finalità diverse da quelle stabilite; la destinazione deve essere rigorosamente rispettata e rendicontata.
Per le aziende, questa pronuncia comporta un’attenzione alla contabilità separata dei canoni destinati alla depurazione. L’utilizzo improprio può generare non solo sanzioni amministrative, ma anche responsabilità penale degli amministratori. È consigliabile predisporre conti dedicati e procedure di rendicontazione trasparenti.
8.5 Corte costituzionale n. 335/2008 e n. 39/2010 – Illegittimità del canone di depurazione senza servizio
Le sentenze della Corte costituzionale n. 335 del 8 ottobre 2008 e n. 39 del 10 febbraio 2010 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che imponevano il pagamento del canone di depurazione agli utenti non serviti da impianti o serviti da impianti inadeguati. La Corte ha ritenuto che il canone, pur avendo natura di corrispettivo, viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza se applicato a chi non beneficia del servizio. Le stesse pronunce hanno statuito che i canoni indebitamente pagati devono essere restituiti con gli interessi legali e che la prescrizione decorre dalla cessazione del pagamento . Queste decisioni costituiscono il fondamento della giurisprudenza successiva in materia di tariffe idriche.
L’accertamento fiscale deve quindi tener conto delle pronunce costituzionali: se un’azienda idrica incassa canoni di depurazione senza erogare il servizio, non solo è tenuta a restituire le somme agli utenti, ma potrebbe vedere ridotta la base imponibile ai fini IVA e redditi. In sede difensiva, è utile richiamare queste decisioni per contestare accertamenti che presumono l’esigibilità del canone senza verificarne la legittimità.
9. Simulazioni pratiche
9.1 Esempio di adesione e riduzione delle sanzioni
Scenario: L’Agenzia delle Entrate notifica a “Acqua&Depurazione S.p.A.” un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2021, con il quale vengono contestati maggiori ricavi non dichiarati per 500.000 euro. L’avviso richiede:
- Maggiori IRES: 140.000 euro;
- Sanzioni: 30% (42.000 euro);
- Interessi: 10.000 euro.
Soluzione: L’azienda, dopo analisi, riconosce l’errore nella contabilizzazione di un contributo pubblico e decide di accedere all’accertamento con adesione. L’importo concordato viene ridotto a 120.000 euro. Le sanzioni, invece di 42.000 euro, sono ridotte a un terzo del minimo (14.000 euro). L’azienda sceglie di pagare in 8 rate trimestrali.
Risultato: La definizione evita un contenzioso e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo; le sanzioni sono ridotte e la rateizzazione non preclude la possibilità di sfruttare crediti d’imposta in compensazione.
9.2 Esempio di riammissione alla rottamazione-quater
Scenario: “Idrodepurazioni S.r.l.” aveva aderito alla rottamazione-quater nel 2023 ma è decaduta per non aver versato la rata di novembre 2024. Il debito residuo è di 150.000 euro (solo capitale e interessi).
Soluzione: Con la legge 15/2025, l’azienda presenta domanda di riammissione e riceve la comunicazione dell’importo. Paga la prima rata (75.000 euro) entro il 31 luglio 2025 (con 5 giorni di tolleranza) . Il restante importo è suddiviso in nove rate che scadono tra il 2025 e il 2027 .
Risultato: L’azienda recupera i benefici della rottamazione, paga solo il capitale residuo e gli interessi legali, ed evita la riattivazione delle azioni esecutive.
9.3 Esempio di CPB con esclusione
Scenario: “Consorzio Acque Sud” è una società consortile partecipata da più comuni e da una cooperativa di ingegneri. Il consorzio aderisce al CPB per il biennio 2024–2025. Nel 2025 si valuta l’adesione per il periodo 2025–2026; tuttavia, uno dei soci professionisti non intende aderire.
Norma: Il D.Lgs. 81/2025 impone che la scelta di aderire sia congiunta per professionisti e strutture associate . Se anche un solo socio non aderisce, l’ente non può aderire e, viceversa, il socio non può aderire individualmente .
Soluzione: Il consorzio valuta di non aderire al nuovo CPB; si affida all’ordinario regime ISA, mantenendo la flessibilità di adeguare i ricavi alle variazioni tariffarie decise da ARERA.
Risultato: Si evita la penalizzazione derivante da un’adesione “a metà” e si preserva la coerenza fiscale. Tuttavia, l’ente dovrà predisporre un piano di controllo interno per evitare rilievi.
9.4 Simulazione di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973
Scenario: Dopo un contenzioso, “Depurazioni Marine S.p.A.” deve versare 500.000 euro iscritti a ruolo. La società si trova in temporanea difficoltà e chiede la rateizzazione nel gennaio 2025.
Calcolo:
– Importo < 120.000 euro? No. – Importo > 120.000 euro; la società può ottenere una dilazione fino a 120 rate mensili .
Richiesta: L’azienda presenta la domanda allegando gli ultimi bilanci e il prospetto dell’indice di liquidità. L’Agente della riscossione concede 100 rate da 5.000 euro l’una; il piano prevede rate costanti nei primi 3 anni e rate variabili negli anni successivi (opzione prevista dall’art. 19, comma 1‑ter) .
Risultato: La società mantiene la liquidità necessaria per continuare l’attività e sono sospese le azioni esecutive. Con l’eventuale miglioramento dei flussi, potrà anticipare il pagamento delle rate residuali.
9.5 Caso di esdebitazione del debitore incapiente
Scenario: “EcoDepurazione S.r.l.” ha debiti fiscali e commerciali per oltre 1 milione di euro; l’azienda non è fallibile perché gestisce un servizio pubblico locale in forma di consorzio, ma non riesce a far fronte al pagamento.
Procedura: Presenta un’istanza di liquidazione controllata e chiede l’esdebitazione del debitore incapiente. Ai sensi del Codice della crisi, dopo la liquidazione del patrimonio residuo e la dimostrazione della meritevolezza, l’imprenditore può essere liberato dai debiti fiscali residui .
Risultato: Il tribunale, con il parere dell’OCC e dell’Agenzia delle Entrate, approva il piano e dispone l’esdebitazione. L’azienda può ripartire senza il peso dei debiti pregressi, mantenendo gli impianti indispensabili per la collettività.
10. Conclusioni e call to action
L’accertamento fiscale rappresenta una sfida complessa, soprattutto per le aziende di trattamento acque, che operano in un settore regolamentato e sottoposto a continue innovazioni normative. La riforma fiscale del 2024–2025 ha introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato, ha rimodulato le sanzioni, ha ampliato le possibilità di rateizzazione e ha creato strumenti come il concordato preventivo biennale. Contemporaneamente, la giurisprudenza ha affinato i principi sulla deducibilità IRAP per le public utility, sulla restituzione dei canoni di depurazione e sulla necessità di verificare la remuneratività delle tariffe .
Agire con tempestività è essenziale: rispondere agli inviti al contraddittorio, valutare l’adesione o il ricorso, avvalersi dei piani di rateizzazione e delle definizioni agevolate. L’esperienza dello Studio Monardo, con la sua squadra di avvocati cassazionisti, commercialisti e gestori della crisi, è un valore aggiunto nella predisposizione di difese puntuali, nella negoziazione con l’Agenzia e nella gestione di procedure concorsuali.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, non aspettare: ogni giorno è prezioso per tutelare la tua azienda, evitare sanzioni inutili e preservare la continuità del servizio idrico.
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