Accertamento fiscale a un’impresa di cappotti termici: come difendersi subito e bene

Introduzione

Negli ultimi anni l’Italia ha visto un boom di ristrutturazioni energetiche grazie agli bonus edilizi e in particolare al Superbonus 110% introdotto dal D.L. 34/2020. Molte imprese specializzate nella posa di cappotti termici hanno beneficiato della spinta di mercato, ma il rapido susseguirsi di modifiche normative e l’ingente mole di lavori hanno aumentato il rischio di errori di fatturazione, di interpretazioni errate dei requisiti tecnici e di abusi. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno avviato controlli mirati su imprese e committenti per verificare il corretto utilizzo degli incentivi e il rispetto delle regole contabili. Ricevere un avviso di accertamento fiscale o la visita di ispettori può mettere in crisi un’azienda che opera nel settore dei cappotti termici: oltre al recupero delle imposte e alla richiesta di interessi e sanzioni, l’impresa rischia anche la revoca dei crediti d’imposta, la sospensione dell’attività e, nei casi più gravi, la contestazione di reati fiscali.

Questo articolo offre una guida completa, aggiornata al dicembre 2025, per difendersi efficacemente da un accertamento fiscale, con particolare riferimento alle imprese che realizzano cappotti termici e hanno usufruito del Superbonus o di altre agevolazioni. Analizzeremo i riferimenti normativi, la giurisprudenza più recente e i principali strumenti di difesa, offrendo una panoramica chiara e operativa dal punto di vista del contribuente. La lunghezza dell’analisi (oltre 10 000 parole) permette di approfondire ogni aspetto pratico e giuridico, con esempi numerici, tabelle riepilogative, domande frequenti e consigli personalizzati.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche si segnalano:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze in piani di risanamento e accordi di ristrutturazione;
  • Coordinatore di professionisti specializzati in diritto bancario e tributario e consulente per imprese e privati che si trovano a fronteggiare pignoramenti, ipoteche, sequestri e cartelle esattoriali.

Grazie alla conoscenza approfondita della normativa fiscale e della giurisprudenza, lo studio dell’Avv. Monardo offre un’assistenza completa che va dall’analisi degli atti di accertamento alla redazione di memorie difensive, dalla presentazione di ricorsi alla definizione di piani di rientro e di accordi stragiudiziali. Il team opera con un approccio pragmatico e orientato alla soluzione, cercando sempre di tutelare l’impresa e limitare l’impatto finanziario dell’accertamento.

Come possiamo aiutarti:

  • Analisi personalizzata dell’avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione (PVC) e della documentazione tecnica relativa ai lavori di cappotto termico;
  • Valutazione tecnica dei requisiti previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020, dai successivi decreti e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, per verificare la corretta fruizione dei bonus;
  • Presentazione di memorie difensive e richieste di autotutela durante il contraddittorio, per evitare l’emissione dell’avviso o ridurre la pretesa fiscale;
  • Ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e richieste di sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 ;
  • Accertamento con adesione e definizioni agevolate per chiudere la controversia pagando solo una parte delle sanzioni ;
  • Trattative e piani di rientro con l’agente della riscossione, rottamazioni e dilazioni dei debiti ex art. 1, commi 231‑252, Legge 197/2022 ;
  • Gestione della crisi d’impresa e sovraindebitamento, con possibilità di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione ai sensi della Legge 3/2012 ;
  • Assistenza penale in caso di contestazioni di frode o reati tributari connessi al Superbonus.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione sono riunite le principali fonti normative e giurisprudenziali che regolano l’accertamento fiscale e gli incentivi legati ai cappotti termici. Conoscere le norme e le sentenze più recenti è essenziale per preparare una difesa efficace.

1.1 Normativa generale sull’accertamento fiscale

Statuto del contribuente e contraddittorio

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) sancisce i principi fondamentali delle verifiche fiscali. L’articolo 12 disciplina gli accessi, ispezioni e verifiche: gli accertamenti devono essere effettuati durante l’orario d’esercizio e con modalità idonee a ridurre al minimo il disagio del contribuente. Gli ispettori devono informare il contribuente dei motivi della verifica e quest’ultimo ha il diritto di farsi assistere da un professionista. Il tempo di permanenza degli operatori non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili con comprovate esigenze. Una volta notificato il processo verbale di constatazione, il contribuente può inviare osservazioni entro 60 giorni; l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima della scadenza di questo termine .

Nel 2023 la riforma attuativa della Legge delega n. 111/2023 ha introdotto il nuovo articolo 6‑bis nello Statuto del contribuente, tramite il D.Lgs. 219/2023 e successivi decreti interpretativi. Il nuovo art. 6‑bis stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo” . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto e assegnare un termine di almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni e accedere agli atti del fascicolo; l’atto definitivo non può essere emanato prima della scadenza del termine e, se necessario, si proroga il termine di decadenza per permettere l’esercizio del contraddittorio . Restano esclusi dall’obbligo gli atti automatizzati e le ipotesi di fondato pericolo per la riscossione .

L’applicazione del contraddittorio è stata chiarita dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21271/2025: le Sezioni Unite hanno affermato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, esisteva un obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati dell’Unione Europea (IVA), mentre per i tributi non armonizzati esso sussisteva solo nei casi in cui era specificamente previsto . La violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali elementi avrebbe potuto far valere e che le sue osservazioni non erano meramente pretestuose .

Poteri dell’Amministrazione finanziaria

L’art. 32 del DPR 600/1973 conferisce agli uffici fiscali ampi poteri per l’accertamento delle imposte sui redditi. Gli organi possono effettuare accessi, ispezioni e verifiche, richiedere dati e documenti e utilizzare tutte le informazioni acquisite. Inoltre possono esaminare i conti bancari e presumere l’esistenza di redditi non dichiarati se il contribuente non prova l’estraneità delle movimentazioni ai fatti imponibili . Questo potere di presunzione bancaria è una delle principali fonti di contestazione nelle imprese di cappotti termici, soprattutto quando i pagamenti vengono gestiti tramite “sconto in fattura” o cessione del credito.

L’art. 41‑bis dello stesso DPR consente l’accertamento induttivo quando il contribuente non presenta la dichiarazione o la presenta in modo infedele. L’Ufficio può determinare il reddito “a tavolino” utilizzando presunzioni semplici, dati esterni e studi di settore. Tale procedura è particolarmente frequente nel settore dell’edilizia, dove è facile che i costi delle materie prime e i ricavi siano stimati in modo approssimativo.

Modalità di impugnazione degli atti

Il D.Lgs. 546/1992 disciplina il processo tributario. L’art. 19 (ancora vigente fino al 1° gennaio 2026) elenca gli atti impugnabili: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi . L’art. 21 stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto ; per i rifiuti taciti di restituzione il termine decorre dopo 90 giorni dalla domanda . Il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato presentando contestualmente un’istanza cautelare (art. 47); la sospensione è accordata quando ricorrono cumulativamente i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora . La Commissione deve valutare se l’atto sia manifestamente infondato e se l’esecuzione dell’atto provocherebbe un danno grave e irreparabile per il contribuente .

Strumenti deflattivi: accertamento con adesione e conciliazione

Il D.Lgs. 218/1997 offre al contribuente la possibilità di definire la pretesa fiscale attraverso l’accertamento con adesione. Dopo un controllo o la notifica dell’avviso, il contribuente può proporre istanza di adesione che sospende i termini per il ricorso per 90 giorni . L’Ufficio deve invitare il contribuente entro 15 giorni e, se si raggiunge un accordo, l’atto è redatto in forma scritta; le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può avvenire in rate trimestrali fino a 36 rate . Altro strumento deflattivo è la conciliazione giudiziale, ammessa durante il processo, che consente di definire la controversia riducendo ulteriormente le sanzioni.

1.2 Norme e incentivi per cappotti termici e Superbonus

Il Superbonus 110%, previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020, ha introdotto una detrazione potenziata per gli interventi di efficienza energetica, tra cui la coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cappotti termici) su edifici unifamiliari, condomini e unità immobiliari funzionalmente indipendenti. La detrazione originaria del 110% poteva essere utilizzata in cinque quote annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, in quattro quote per le spese 2023 e, per alcuni casi, in dieci quote a partire dal 2024 . Le modifiche successive hanno ridotto l’incentivo: il D.L. Aiuti-quater e la Legge di bilancio 2023 hanno abbassato la percentuale al 90 % nel 2023, al 70 % nel 2024 e al 65 % nel 2025 . La Legge 67/2024 ha introdotto l’art. 119‑ter per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, prorogando le agevolazioni fino al 31 dicembre 2025.

Oltre alla detrazione, il legislatore ha previsto la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito (art. 121 D.L. 34/2020). Le regole sono state più volte modificate: dal 2022 è vietata la cessione parziale del credito e sono state introdotte misure anti-frode come il visto di conformità, l’asseverazione tecnica e il codice identificativo degli interventi. Una nota della Cassazione penale del 2025 (ordinanza n. 8390/2025) ha ribadito che le spese generali e di gestione del consorzio non possono essere incluse tra i costi agevolabili e che il credito d’imposta deve essere strettamente funzionale ai lavori; la mancanza di documentazione e la voce “spese consortili” in fattura costituiscono indizi di frode . Se i costi non sono direttamente collegati all’intervento, il credito è sequestrabile e l’azienda può essere accusata di indebita percezione di erogazioni pubbliche .

La giurisprudenza del 2024‑2025 ha inoltre chiarito i profili penali legati ai crediti fittizi: la sentenza Cass. 23402/2024 ha stabilito che il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato non si consuma con la sola creazione o cessione del credito d’imposta ma richiede l’effettivo utilizzo del credito e un pregiudizio economico per l’erario. Senza il danno, si configura il tentativo di reato e si applicano sanzioni minori . Al contrario, la sentenza Cass. 45868/2024 (non riprodotta integralmente in questa sede) ha ritenuto che la cessione di crediti fittizi può integrare la truffa aggravata anche senza riscossione, qualora il quadro normativo e la consapevolezza del soggetto agente dimostrino l’intenzione di frodare; le Sezioni Unite sono intervenute successivamente per armonizzare i criteri. È quindi essenziale, per le imprese di cappotti termici, documentare ogni spesa e seguire scrupolosamente i requisiti tecnici e fiscali.

1.3 Riscossione coattiva: ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti

Quando l’accertamento diventa definitivo o esecutivo, l’Agente della Riscossione può avviare procedure coattive. Le norme più rilevanti sono contenute nel DPR 602/1973:

  • Iscrizione di ipoteca (art. 77) – decorso inutilmente il termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore fino a un importo pari al doppio del credito . L’Agente può iscrivere ipoteca anche per tutelare il credito prima dell’espropriazione purché il debito superi 20 000 euro e deve inviare una comunicazione preventiva che concede 30 giorni per il pagamento ;
  • Fermo amministrativo di beni mobili (art. 86) – trascorsi i 60 giorni, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili) notificando al debitore un preavviso. Se il pagamento non avviene entro 30 giorni, il fermo è iscritto nei registri e il bene non può circolare . Il debitore può evitare il fermo dimostrando che il bene è strumentale all’attività d’impresa ;
  • Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis) – l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo (es. banca o cliente) di pagare direttamente al concessionario, entro 60 giorni, le somme maturate fino alla notifica e alle scadenze future . L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della riscossione e, in caso di inottemperanza, si applica il procedimento ordinario di pignoramento .

1.4 Strumenti di definizione agevolata e sovraindebitamento

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto la c.d. rottamazione quater dei carichi affidati all’agente della riscossione (commi 231‑252). L’agevolazione consente ai debitori di estinguere i debiti relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con esclusione di interessi, sanzioni e aggio . Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o mediante 18 rate, le prime due pari al 10 % ciascuna (scadenza 31 ottobre e 30 novembre 2023) e le restanti di pari importo con scadenze al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024 . I benefici della rottamazione-quater sono stati prorogati da successive norme (D.L. 108/2024 e Legge 15/2025) e, nel 2025, è stata prevista la riammissione per i decaduti: i contribuenti che non avevano pagato le rate entro il 2024 possono presentare entro il 30 aprile 2025 una domanda di riammissione e versare la prima rata entro il 31 luglio 2025.

Un’altra forma di definizione agevolata è prevista dall’art. 1 del DDL 1375/2025 (non ancora approvato) che consente di rateizzare i carichi fino a 120 rate mensili (10 anni). Secondo il dossier del Senato, il debitore può scegliere il numero di rate e pagare il capitale senza interessi, con la prima rata fissata al 31 luglio 2025 .

Per le imprese o i privati che si trovano in uno stato di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 offre tre strumenti: (1) accordo di composizione della crisi, rivolto a imprenditori “sotto soglia” e professionisti; (2) piano del consumatore, per chi non esercita attività imprenditoriale e vuole ristrutturare i debiti ; (3) liquidazione controllata del sovraindebitato. Ai sensi dell’art. 7, il debitore può presentare un piano di ristrutturazione o un accordo di composizione della crisi con l’ausilio di un organismo di composizione. Tali strumenti consentono di ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui una volta adempiuto il piano .

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Una volta ricevuto un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione, è fondamentale seguire una procedura rigorosa per tutelare i propri diritti. Le imprese di cappotti termici devono prestare particolare attenzione alla documentazione tecnica (asseverazioni, APE, schede materiali) e alla corretta evidenza delle spese.

2.1 Notifica del processo verbale e contraddittorio

  1. Accesso e verifica – L’ispezione può essere effettuata presso la sede dell’impresa, il cantiere o in ufficio (“controllo a tavolino”). Gli operatori devono indicare le motivazioni della verifica, l’oggetto e le norme di riferimento. È consigliabile richiedere la presenza del consulente dell’impresa e verbalizzare ogni richiesta e risposta.
  2. Redazione del PVC – Al termine dell’ispezione l’Ufficio redige il processo verbale di constatazione in cui riporta le irregolarità riscontrate. Secondo l’art. 12 dello Statuto del contribuente, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e memorie; durante questo periodo l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento . È fondamentale sfruttare questo termine per fornire controdeduzioni tecniche e fiscali, dimostrando la correttezza dei lavori e delle fatture.
  3. Attivazione del contraddittorio – Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis (D.Lgs. 219/2023) l’Ufficio è tenuto a comunicare un schema di atto al contribuente e concedere un ulteriore termine (minimo 60 giorni) per le osservazioni . L’atto definitivo non può essere emanato prima della scadenza e il termine di decadenza dell’accertamento è prorogato di 120 giorni se necessario . È quindi possibile ricevere due distinte comunicazioni: il PVC e lo schema di atto. Il contribuente può avanzare istanze di autotutela, evidenziare errori materiali o contestare la carenza di motivazione.

2.2 Emissione dell’avviso di accertamento e termini per l’impugnazione

L’avviso di accertamento deve contenere la motivazione, l’indicazione delle norme violate, le sanzioni applicate e i termini per impugnare. Gli avvisi relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP diventano esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica; decorso tale termine l’agente della riscossione può iscrivere a ruolo le somme dovute e avviare la riscossione coattiva. Le imprese di cappotti termici che hanno optato per lo sconto in fattura devono fare particolare attenzione: l’eventuale contestazione dei crediti d’imposta può comportare il recupero del beneficio nei confronti dell’impresa e del committente solidalmente.

Per impugnare l’avviso, il contribuente deve:

  1. Presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . In caso di rifiuto tacito su istanza di rimborso o autotutela, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla richiesta e fino a due anni .
  2. Notificare il ricorso all’Ufficio che ha emesso l’atto e all’Agente della Riscossione (se iscritto a ruolo). È necessario depositare il ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente entro 30 giorni dalla notifica.
  3. Richiedere la sospensione dell’atto: insieme al ricorso si può presentare un’istanza cautelare ex art. 47 per sospendere l’esecuzione. Il contribuente deve dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile) . In caso di accoglimento, la Commissione fissa l’udienza di merito entro 90 giorni .

2.3 Accertamento con adesione e definizione agevolata

Prima di proporre ricorso o contestualmente, il contribuente può aderire al procedimento di accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. La procedura è particolarmente vantaggiosa per le imprese che vogliono chiudere rapidamente la controversia evitando costi processuali. In sintesi:

  1. Istanza del contribuente – L’impresa presenta un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso o nel termine previsto dall’invito a comparire. L’istanza sospende il termine per ricorrere per 90 giorni .
  2. Invito dell’Ufficio – Entro 15 giorni l’Ufficio invita il contribuente a un contraddittorio. Durante l’incontro si discute la base imponibile, le imposte e le sanzioni. È consigliabile essere assistiti da un professionista esperto per trattare correttamente.
  3. Atto di adesione – Se si trova un accordo, si sottoscrive l’atto di adesione con riduzione delle sanzioni a un terzo. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate trimestrali fino a 36 rate . La definizione estingue la lite e impedisce future contestazioni sulla stessa annualità.

Le imprese di cappotti termici possono inoltre valutare la conciliazione giudiziale in sede di udienza o il ricorso all’acquiescenza (pagamento di un terzo della sanzione e rinuncia al ricorso), ma occorre valutare attentamente se la pretesa fiscale sia fondata.

2.4 Riscossione e tutela del patrimonio

Se l’avviso diventa definitivo, l’agente della riscossione procederà alla notifica della cartella di pagamento o, nel caso di accertamento esecutivo, al recupero immediato. L’azienda può comunque difendersi:

  1. Istanza di rateizzazione – È possibile chiedere la rateizzazione del debito in 72 rate mensili ordinarie o, in presenza di gravi difficoltà economiche, fino a 120 rate. Con la rottamazione-quater introdotta dalla Legge 197/2022, la società può estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese, escludendo sanzioni e interessi .
  2. Rottamazione-quater e riammissione – Per i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la definizione agevolata consente di versare 18 rate con scadenze predefinite . Le norme del 2025 permettono la riammissione dei contribuenti decaduti.
  3. Opposizione alle misure cautelari – In caso di ipoteca o fermo illegittimo, il contribuente può impugnare l’iscrizione innanzi al giudice tributario (atti impugnabili ex art. 19 lett. e-bis ed e-ter D.Lgs. 546/92) . È possibile eccepire la violazione del limite minimo di 20 000 euro per l’iscrizione ipotecaria , la mancata notifica del preavviso o la strumentalità del veicolo all’attività d’impresa .
  4. Richiesta di sospensione amministrativa – L’Agente della riscossione può sospendere la riscossione se l’atto è stato impugnato e vi è un provvedimento cautelare del giudice o una dichiarazione di inesigibilità. È inoltre prevista la sospensione legale in pendenza di rottamazione o piani di rientro.

3 Difese e strategie legali per le imprese di cappotti termici

Difendersi da un accertamento fiscale richiede una strategia che tenga conto delle peculiarità del settore edilizio e delle normative speciali sui bonus. Di seguito sono analizzate le principali linee difensive.

3.1 Verifica della regolarità tecnica e documentale

Un’impresa che installa cappotti termici deve dimostrare non solo la correttezza fiscale ma anche quella tecnica. Le principali verifiche riguardano:

  • Titoli edilizi e normativa urbanistica – è necessario controllare che l’immobile fosse idoneo a ricevere il cappotto (condizione di “edificio esistente”, conformità urbanistica) e che sia stata acquisita la CILA o il permesso di costruire.
  • Asseverazioni e APE – il tecnico abilitato deve asseverare i requisiti di efficienza energetica e i limiti di spesa; l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento deve dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche. La Cassazione ha sottolineato l’importanza della documentazione; la mancanza di attestazioni può configurare abuso .
  • Fatture e sconto in fattura – è necessario conservare le fatture complete, le quietanze di pagamento (bonifico parlante), i contratti con il committente e la prova dello sconto o della cessione del credito. Spese generali, costi consortili o importi non direttamente imputabili al cappotto non sono agevolabili .
  • Tracciabilità dei pagamenti – l’art. 32 DPR 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di utilizzare le informazioni bancarie e di presumere ricavi non dichiarati se il contribuente non fornisce prova contraria . Occorre quindi giustificare tutte le entrate e le uscite dai conti dell’impresa.

3.2 Eccezioni e censure sull’avviso di accertamento

Quando l’avviso è notificato, le eccezioni più ricorrenti riguardano:

  1. Violazione del contraddittorio – se l’Ufficio non ha rispettato l’art. 12 dello Statuto o l’art. 6‑bis, l’atto può essere annullato. Occorre dimostrare che l’osservanza del contraddittorio avrebbe potuto influire sul risultato. La Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la violazione comporta l’invalidità solo se le deduzioni del contribuente non sono pretestuose .
  2. Difetto di motivazione – l’avviso deve spiegare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. La semplice riproduzione di formule generiche o il rinvio al PVC senza allegazione integra difetto di motivazione.
  3. Decadenza del potere accertativo – le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per l’IVA l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno . È necessario controllare i termini per evitare accertamenti tardivi.
  4. Errata qualificazione delle spese – contestare la qualificazione di spese come “non agevolabili” portando prove tecniche (computi metrici, capitolati) e la conformità ai massimali dell’art. 119 D.L. 34/2020.
  5. Difetto di prova e presunzioni – se l’Ufficio basa l’accertamento su presunzioni (es. utilizzo di coefficienti di ricarico o movimenti bancari), occorre contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi e fornire una prova contraria.

3.3 Accertamento con adesione e conciliazione: vantaggi e criticità

L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo che permette di ridurre sanzioni e chiudere la lite rapidamente. Vantaggi principali:

  • Riduzione delle sanzioni – le sanzioni sono ridotte a un terzo. Per esempio, se l’avviso prevede una sanzione del 30 % dell’imposta accertata, con l’adesione si paga solo il 10 %;
  • Pagamento dilazionato – è possibile versare l’imposta e le sanzioni ridotte in rate trimestrali fino a 36 rate . La dilazione è molto utile per le imprese con problemi di liquidità;
  • Effetto preclusivo – la firma dell’atto di adesione preclude ulteriori contestazioni sull’annualità accertata, offrendo certezza.

Tuttavia, la procedura presenta anche criticità: il contribuente deve essere sicuro della fondatezza dell’accertamento e valutare se conviene rinunciare al ricorso. È consigliabile far analizzare l’atto da un professionista per capire se ci sono vizi che potrebbero portare all’annullamento completo.

3.4 Difesa penale e misure cautelari

Le contestazioni di frode nell’utilizzo del Superbonus possono sfociare in procedimenti penali (reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti). Le imprese devono:

  1. Garantire la veridicità delle asseverazioni – l’attestatore tecnico (ingegnere, architetto, geometra) risponde penalmente in caso di dichiarazioni false; l’impresa deve verificare che i documenti tecnici siano coerenti con i lavori eseguiti.
  2. Evitare la sovrafatturazione – includere in fattura solo i costi effettivi e strettamente correlati ai lavori. La Cassazione 8390/2025 ha ritenuto non funzionali le spese generali e di gestione del consorzio .
  3. Documentare la cessione dei crediti – conservare i contratti di cessione, i modelli F24 e le visure del cassetto fiscale. La Cassazione 23402/2024 ha stabilito che la truffa si consuma con l’utilizzo del credito, non con la semplice cessione .
  4. Impugnare eventuali sequestri – in caso di sequestro preventivo dei crediti d’imposta o dei beni aziendali, si può proporre riesame al Tribunale del riesame e ricorso in Cassazione, evidenziando l’assenza di dolo o di danno erariale.

3.5 Piani del consumatore, ristrutturazioni del debito e gestione della crisi

Se l’impresa non riesce a far fronte ai debiti tributari, può ricorrere agli strumenti della Legge 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Per gli imprenditori individuali e le microimprese che rientrano nei limiti di fatturato e dipendenti previsti, è possibile proporre un piano del consumatore che ristruttura i debiti con falcidia e dilazione . Il piano deve essere attestato da un organismo di composizione della crisi (OCC) e approvato dal tribunale.

Per le società più strutturate, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la composizione negoziata offerta dal D.L. 118/2021 consentono di negoziare con l’Erario un piano di pagamento dilazionato e la riduzione degli interessi. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi, può assistere l’impresa nella predisposizione del piano, nel confronto con l’Agenzia delle Entrate e nell’ottenimento dell’omologazione.

4 Errori comuni e consigli pratici

Molte contestazioni derivano da errori commessi in buona fede o per scarsa conoscenza della normativa. Prevenire è il modo migliore per evitare l’accertamento o difendersi efficacemente.

4.1 Errori frequenti

  1. Documentazione incompleta – non conservare le fatture, i contratti, i bonifici parlanti e le asseverazioni è un errore fatale. In caso di controllo l’onere della prova grava sul contribuente.
  2. Spese non conformi – inserire nel computo spese generali (costi di struttura, ammortamenti, spese amministrative) non direttamente legate al cappotto termico può comportare la revoca dell’agevolazione .
  3. Affidarsi a general contractor non qualificati – molti operatori si sono improvvisati nel settore dei bonus edilizi offrendo sconti aggressivi. È essenziale verificare le competenze e le referenze dei fornitori.
  4. Non rispettare i termini – dimenticare di inviare osservazioni nel termine di 60 giorni o di proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso rende definitiva la pretesa .
  5. Mancanza di pianificazione fiscale – non valutare l’impatto delle agevolazioni sulla propria situazione finanziaria può portare a situazioni di sovraindebitamento. È importante simulare il cash flow e prevedere eventuali recuperi.

4.2 Consigli operativi

  • Tenere un archivio digitale di tutte le pratiche: contratto d’appalto, visure catastali, titoli edilizi, asseverazioni, APE, bonifici e fatture. Un archivio ben organizzato consente di rispondere rapidamente alle richieste dell’ufficio.
  • Verificare i massimali per ciascun intervento. L’art. 119 stabilisce limiti di spesa per m²; superare il tetto porta al disconoscimento della quota eccedente.
  • Utilizzare consulenti esperti: geometri, ingegneri, commercialisti e avvocati devono lavorare in sinergia. L’approccio multidisciplinare è essenziale per la riuscita.
  • Monitorare la normativa: le percentuali di detrazione sono cambiate più volte (110 %, 90 %, 70 %, 65 %). È necessario applicare la normativa vigente al momento della spesa .
  • Richiedere un pre-contraddittorio: anche se non obbligatorio in ogni caso, è utile chiedere all’Ufficio un incontro prima del PVC per chiarire subito eventuali dubbi.
  • Esercitare l’autotutela: se l’atto contiene errori evidenti, presentare un’istanza di autotutela può portare all’annullamento senza ricorso.
  • Pianificare la gestione della crisi: se l’esposizione fiscale è elevata, valutare subito il ricorso a piani di rientro o a strumenti di crisi (Legge 3/2012). L’attesa peggiora la situazione.

5 Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, si propongono alcune tabelle sintetiche. Le tabelle contengono parole chiave, normative e termini; le spiegazioni approfondite rimangono nel testo.

Tabella 1 – Norme principali e relativo contenuto

NormaOggettoPunti essenziali
Art. 12 Legge 212/2000Accessi e verificheIspettori devono motivare l’accesso; durata massima 30 giorni; 60 giorni per controdeduzioni
Art. 6‑bis Legge 212/2000Contraddittorio preventivoObbligo di comunicare lo schema di atto; 60 giorni per rispondere; esclusi atti automatizzati
Art. 32 DPR 600/1973Poteri di accertamentoAccessi, ispezioni, richiesta di documenti e presunzione basata su conti bancari
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Atti impugnabiliAvvisi di accertamento, cartelle, ipoteche, fermi amministrativi
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Termine per il ricorsoRicorso entro 60 giorni dalla notifica; per rifiuto tacito dopo 90 giorni
Art. 47 D.Lgs. 546/1992Sospensione dell’attoSospensione concessa con fumus boni iuris e periculum in mora; decisione entro 180 giorni
Art. 77 DPR 602/1973IpotecaIpoteca su immobili per debito superiore a 20 000 euro; preavviso di 30 giorni
Art. 86 DPR 602/1973Fermo amministrativoFermo su veicoli dopo 60 giorni; avviso con 30 giorni; esclusione se il bene è strumentale
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento crediti presso terziL’atto ordina al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate
Art. 119 D.L. 34/2020SuperbonusDetrazione 110 % per cappotti termici; riduzione al 90 %, 70 % e 65 % nel 2023‑2025
Art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022Rottamazione-quaterDefinizione agevolata di cartelle affidate dal 2000 al 2022; pagamento solo del capitale e delle spese
Legge 3/2012SovraindebitamentoStrumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione)

Tabella 2 – Principali termini e scadenze

EventoTermineNorma
Osservazioni al PVC60 giorni dalla notificaArt. 12 L. 212/2000
Contraddittorio preventivo (schema di atto)Almeno 60 giorniArt. 6‑bis L. 212/2000
Ricorso contro avviso60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro 30 giorni dall’avvisoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Sospensione giudiziaria dell’attoRichiesta con il ricorso; decisione entro 180 giorniArt. 47 D.Lgs. 546/92
Pagamento rottamazione-quater (prima rata)31 ottobre 2023 (proroghe successive)L. 197/2022
Domanda di riammissione (rottamazione-quater)Entro 30 aprile 2025Legge 15/2025 (non ufficiale)

Tabella 3 – Sanzioni e riduzioni

ViolazioneSanzione ordinariaRiduzione in caso di adesione
Omessa o infedele dichiarazioneDal 90 % al 180 % dell’imposta evasa30 % (riduzione a un terzo)
Indebita compensazione crediti30 % del credito10 %
Emissione di fatture per operazioni inesistentidal 100 % al 200 % del tributo33 % (accertamento con adesione)
Omesso versamento IVA30 % dell’imposta non versata10 % se definito con adesione

6 Domande frequenti (FAQ)

Per offrire una guida pratica, ecco una raccolta di domande che spesso vengono poste dalle imprese di cappotti termici durante o dopo un accertamento fiscale.

1. Cosa accade se ricevo un processo verbale di constatazione?

La notifica del PVC non è un atto definitivo ma un documento in cui l’Ufficio riassume le irregolarità riscontrate. Hai 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Se non rispondi, l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento.

2. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’avviso?

Dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo , salvo gli atti automatizzati. Prima della riforma il contraddittorio era obbligatorio solo per l’IVA e nei casi previsti .

3. Qual è il termine per fare ricorso contro un avviso di accertamento?

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica . Se l’Ufficio ha inviato lo schema di atto, il termine decorre dalla notifica dell’atto definitivo.

4. Posso pagare e fare ricorso contemporaneamente?

Il pagamento non preclude il ricorso, ma se paghi il tributo e non impugni, l’atto diventa definitivo. Puoi comunque chiedere la sospensione dell’atto e rateizzare.

5. Cosa succede se ho utilizzato lo sconto in fattura e l’Agenzia disconosce il credito?

Se il credito d’imposta viene disconosciuto, l’Agenzia può recuperare l’imposta nei confronti sia dell’impresa sia del committente. È fondamentale dimostrare che le spese sono strettamente funzionali ai lavori . Puoi proporre accertamento con adesione o contestare l’avviso.

6. Quali spese rientrano nel cappotto termico ai fini del Superbonus?

Sono agevolabili le spese per materiali isolanti, manodopera, ponteggi, opere accessorie necessarie (es. sistemazione scossaline) e oneri professionali. Non sono agevolabili spese generali o costi amministrativi .

7. Come posso sospendere l’esecuzione di un avviso?

Puoi chiedere la sospensione giudiziale insieme al ricorso; il giudice la concede se ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora . Puoi anche richiedere la sospensione amministrativa all’Agente della riscossione.

8. Quando conviene l’accertamento con adesione?

Conviene quando la pretesa fiscale è fondata e l’errore deriva da incertezze interpretative. Con l’adesione risparmi tempo e sanzioni .

9. La rottamazione-quater si applica anche ai debiti da accertamento?

Sì, se l’avviso di accertamento è stato iscritto a ruolo ed è rientrato nei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022. Potrai estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese .

10. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Se non paghi puntualmente, perdi i benefici e devi versare l’intero importo con interessi e sanzioni. Nel 2025 è prevista la riammissione per chi è decaduto, ma devi presentare domanda entro il 30 aprile .

11. Cosa si intende per pericolo per la riscossione?

L’Amministrazione può emettere l’avviso di accertamento senza attendere i 60 giorni se c’è pericolo per la riscossione (es. rischio di sottrazione dei beni). In tal caso deve motivare specificamente l’urgenza.

12. Il fermo amministrativo può essere impugnato?

Il fermo è un atto impugnabile ex art. 19 lett. e-ter D.Lgs. 546/1992 . Puoi contestare la mancanza di preavviso, l’assenza del requisito minimo di 60 giorni, o dimostrare che il veicolo è strumentale .

13. Posso recuperare i crediti d’imposta ceduti se il committente non paga?

Dipende dal contratto di cessione. La cessione del credito è un negozio oneroso e, salvo patti contrari, il rischio di mancato pagamento si trasferisce al cessionario. Tuttavia, se il credito viene disconosciuto per cause imputabili all’impresa, potresti dover restituire l’importo.

14. Quando si prescrive l’azione di recupero dell’imposta?

La prescrizione ordinaria è di cinque anni per le imposte dirette e di quattro anni per l’IVA . Decorso tale termine, l’Amministrazione non può più emettere l’avviso.

15. Cosa succede se ho ricevuto un avviso per lavori eseguiti su un immobile in leasing?

Devi verificare chi è il soggetto beneficiario dell’agevolazione (locatario o locatore). L’impresa deve dimostrare di avere un titolo idoneo (contratto di leasing con facoltà di intervenire). L’eventuale cessione del credito deve essere concordata con la società di leasing.

16. Come incide la cessione del credito sulle banche?

Le banche che acquistano crediti d’imposta devono effettuare controlli sul rispetto dei requisiti. Se il credito è inesistente o non spettante, la banca rischia di perdere il credito e l’impresa può essere chiamata a risponderne. È fondamentale predisporre correttamente la documentazione.

17. Posso utilizzare il piano del consumatore per debiti fiscali?

Sì, i debiti fiscali rientrano nel piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 . Tuttavia, l’Erario ha una posizione privilegiata e spesso richiede la falcidia solo sugli interessi e sanzioni. È consigliabile essere assistiti da un professionista.

18. È possibile richiedere la sospensione legale della riscossione?

La riscossione è automaticamente sospesa in presenza di una rottamazione, di un piano di rateizzazione regolarmente pagato o di un provvedimento cautelare del giudice. In assenza, devi presentare istanza motivata.

19. Le imprese di cappotti termici possono accedere alla composizione negoziata della crisi?

Sì, il D.L. 118/2021 consente alle imprese in difficoltà di nominare un esperto negoziatore che le assiste nel confronto con i creditori, inclusi l’Erario e gli istituti bancari. L’obiettivo è trovare un accordo che eviti la liquidazione e permetta la prosecuzione dell’attività.

20. Se ho commesso errori involontari nella fatturazione, verrò accusato di frode?

La frode richiede l’elemento soggettivo del dolo. Se l’errore è dovuto a negligenza o a incertezza normativa, potresti essere responsabile solo di violazioni amministrative. Tuttavia, l’assenza di documentazione e l’emissione di fatture con voci non pertinenti sono indizi che possono portare a un’accusa penale .

7 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio gli effetti di un accertamento fiscale e delle eventuali soluzioni, proponiamo alcune simulazioni. I valori sono esemplificativi e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

Simulazione 1 – Disconoscimento di spese generali in un cappotto termico

Scenario: L’impresa “EnergiaCoibentata Srl” ha eseguito nel 2022 lavori di cappotto termico su un condominio per un importo di 250 000 €. Le fatture includono 20 000 € di costi di gestione del consorzio. L’Agenzia delle Entrate contesta tali spese perché non strettamente legate ai lavori e disconosce l’aliquota del 110 % su questo importo.

Calcolo della pretesa:

  • Imposta recuperata: 20 000 € × 110 % = 22 000 € (credito indebito);
  • Sanzione (omesso versamento o utilizzo di credito inesistente) al 30 %: 22 000 € × 30 % = 6 600 €;
  • Interessi al tasso legale (assumiamo 4 %) per 3 anni: 22 000 € × 4 % × 3 = 2 640 €.

Totale dovuto: 22 000 € + 6 600 € + 2 640 € = 31 240 €.

Soluzioni possibili:

  1. Contestare la pretesa dimostrando che i 20 000 € si riferiscono a costi funzionali (es. oneri di coordinamento della sicurezza) con documenti tecnici e contratti.
  2. In caso di accertamento con adesione, la sanzione si riduce a 2 200 € (un terzo di 6 600 €); il totale scenderebbe a 22 000 € + 2 200 € + 2 640 € = 26 840 € pagabili anche in rate.
  3. Se le spese non sono giustificabili, valutare la rottamazione del debito quando sarà iscritto a ruolo.

Simulazione 2 – Rottamazione‑quater di un debito fiscale

Scenario: L’impresa “Isotec Srl” ha ricevuto nel 2021 un avviso di accertamento esecutivo per IVA e IRES per un importo complessivo (capitale, interessi e sanzioni) di 60 000 €. Dopo il contenzioso, l’importo viene affidato all’agente della riscossione nel 2022. L’azienda decide di aderire alla rottamazione-quater nel 2023.

Calcolo del debito in rottamazione:

  • Capitale originario: 40 000 €;
  • Interessi: 10 000 €;
  • Sanzioni: 10 000 €;
  • Totale iniziale: 60 000 €.

La rottamazione prevede il pagamento di solo capitale e spese di notifica . Supponendo spese di notifica per 1 000 €, il totale dovuto sarà 41 000 €. L’azienda può scegliere se pagare in 18 rate. Le prime due rate (10 % ciascuna) saranno 4 100 € ciascuna, da versare il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate (pari a 41 000 € − 8 200 € = 32 800 € / 16 = 2 050 € ciascuna) avranno scadenze periodiche.

Simulazione 3 – Piano del consumatore per un imprenditore individuale

Scenario: Mario è un artigiano che gestisce una ditta individuale di cappotti termici. A causa del blocco dei crediti e di ritardi nei pagamenti, ha accumulato debiti tributari e bancari per 150 000 €. Decide di ricorrere alla Legge 3/2012 e presenta un piano del consumatore.

Proposta di piano:

  • Valore dell’abitazione (prima casa) di 120 000 € – esente da liquidazione;
  • Reddito netto mensile: 2 000 €;
  • Debito Erario: 80 000 €; debito bancario: 70 000 €.

Il piano prevede la falcidia delle sanzioni e degli interessi moratori; propone di versare 900 € al mese per 7 anni (84 rate) destinando 80 % al fisco e 20 % alla banca. L’Erario potrà recuperare circa 50 500 €, la banca 12 600 €, mentre il residuo sarà stralciato. Al termine del piano il debitore otterrà l’esdebitazione e potrà proseguire l’attività.

8 Conclusione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi impresa, ma per le imprese che realizzano cappotti termici le implicazioni sono ancora più complesse a causa della normativa speciale sui bonus edilizi, delle frequenti modifiche legislative e dell’attenzione dei controlli. In questo articolo abbiamo analizzato la normativa di riferimento, le procedure di accertamento e riscossione, le principali sentenze e gli strumenti deflattivi disponibili. Abbiamo visto che il rispetto dei tempi, la cura della documentazione e l’assistenza di professionisti esperti sono elementi fondamentali per difendersi efficacemente. Abbiamo anche illustrato gli strumenti alternativi come la rottamazione, il piano del consumatore e la composizione negoziata che possono fornire un vero respiro finanziario a chi si trova in difficoltà.

È importante agire tempestivamente: ogni giorno che passa riduce le possibilità di contestare l’atto e aumenta gli interessi e le sanzioni. Non bisogna aspettare la notifica della cartella o dell’ipoteca per cercare aiuto. Rivolgersi a un professionista consente di valutare subito la strategia migliore: ricorso, accertamento con adesione, richiesta di sospensione, definizione agevolata o piani di rientro.

Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare vantano competenze trasversali nel diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi. Sono in grado di:

  • Analizzare in profondità gli atti e individuare i vizi formali e sostanziali;
  • Gestire il contraddittorio e le trattative con l’Agenzia delle Entrate;
  • Presentare ricorsi efficaci e ottenere sospensioni dell’atto quando sussistono i requisiti ;
  • Proporre accertamenti con adesione e definizioni agevolate, riducendo in modo significativo le sanzioni ;
  • Assistere le imprese nell’accesso alla rottamazione-quater e alla riammissione dei debiti ;
  • Predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, curando la procedura presso l’OCC e il tribunale ;
  • Difendere penalmente in caso di contestazioni di frode o reati tributari legati al Superbonus .

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Scheda_4-_processo_cautelare.pdf

Dlgs 218/97

STUD – Dossier – 437

Legge-3-2012.pdf

L-212-2000-Statuto-Contribuente.pdf

Art. 6 bis statuto del contribuente – Principio del contraddittorio – Brocardi.it

Documentazione Economica e Finanziaria – Dettaglio Giurisprudenza

Art. 32 disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi – Poteri degli uffici – Brocardi.it

Art. 19 codice del processo tributario – Atti impugnabili e oggetto del ricorso – Brocardi.it

Articolo 21 del Codice del processo tributario | Doctrine

FI0002

08390/2025

23402.pdf

Art. 77 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Iscrizione di ipoteca – Brocardi.it

DPR n.602-1973 art.86

Art. 72 bis disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – Pignoramento dei crediti verso terzi – Brocardi.it

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!