Accertamento fiscale a un’impresa di isolamento termico o acustico: come difendersi subito e bene

Introduzione

Le imprese di isolamento termico e acustico sono state tra le protagoniste del mercato edilizio negli ultimi anni. Gli interventi di efficientamento energetico, trainati dai bonus fiscali (ecobonus e superbonus), hanno spinto molte società ad investire in materiali isolanti, ponteggi e personale specializzato. Alla fine dell’onda lunga dei bonus il Fisco ha intensificato i controlli: l’Agenzia delle Entrate verifica la corretta qualificazione dei lavori, la congruità dei costi, la detrazione fruita dai committenti, l’esistenza di fatture e lavori. Per un’impresa che opera nel settore, la notifica di un avviso di accertamento o, peggio, di un accertamento esecutivo può avere effetti immediati: contestazioni di IVA e imposte dirette, applicazione di sanzioni pesanti e, se non si interviene subito, avvio delle procedure di riscossione con ipoteche, pignoramenti e fermi. Il rischio non è solo economico: un’impresa che non gestisce correttamente il contenzioso tributario può trovarsi esclusa da gare pubbliche, avere difficoltà ad ottenere credito o vedersi revocare contributi.

Di fronte a un accertamento fiscale è fondamentale conoscere i diritti del contribuente e i rimedi che la legge offre: il contraddittorio con l’ufficio, l’impugnazione dell’atto davanti al giudice tributario, la possibilità di aderire alla proposta dell’Agenzia, la rateizzazione e le procedure di composizione della crisi. L’ordinamento è in continua evoluzione: il D.Lgs. 219/2023 ha elevato il contraddittorio a principio generale (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente) imponendo all’Agenzia di inviare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni, pena l’annullamento dell’atto . L’art. 7 dello Statuto, nella versione vigente, obbliga l’Amministrazione a motivare gli atti, indicando i fatti, le prove e le norme su cui si fondano; se vengono richiamati documenti non conosciuti dal contribuente, devono essere allegati . L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica , ma la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione sospende automaticamente il termine per 90 giorni . L’avviso emesso dopo il 2011 diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica; se non si paga entro ulteriori 30 giorni, il debito passa all’Agente della riscossione con rischi di pignoramenti .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati nel diritto tributario e bancario. Cassazionista con esperienza decennale, l’Avvocato coordina professionisti su tutto il territorio nazionale per assistere imprese e privati nel contenzioso fiscale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre:

  • Analisi preliminare dell’atto per individuare vizi di legittimità (mancanza di contraddittorio, difetti di motivazione, firma inesistente o erronea, decadenza dei termini);
  • Ricorsi e difese giudiziarie davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con richiesta di sospensione delle somme iscritte a ruolo;
  • Richieste di autotutela e istanze di accertamento con adesione per ridurre il debito e sospendere i termini;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della riscossione per ottenere rateizzazioni, piani di rientro e transazioni fiscali;
  • Procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata) per le imprese o i soci che non riescono più a far fronte ai debiti;
  • Assistenza nelle definizioni agevolate (rottamazione‑quater e, se introdotta, “quinquies”), nelle procedure di pace fiscale, nelle conciliazioni e nelle istanze di rateazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato a dicembre 2025

1.1 Le fonti normative dell’accertamento fiscale

L’accertamento fiscale è disciplinato da un complesso di norme che riguardano le imposte dirette, l’IVA, l’accertamento esecutivo e i diritti del contribuente. Per le imprese di isolamento termico o acustico – spesso organizzate come società di persone, S.r.l. o ditte individuali – le principali fonti sono:

  • D.P.R. 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e D.P.R. 633/1972 (accertamento IVA), che attribuiscono all’Agenzia delle Entrate il potere di controllare le dichiarazioni, richiedere documenti, effettuare accessi e rettificare il reddito o l’IVA dovuta. L’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un dipendente delegato; l’assenza di firma comporta nullità .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che costituisce il “codice deontologico” del Fisco. L’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce il contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli atti di accertamento non automatizzati: l’ufficio deve comunicare la proposta di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni. La mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto . Sono escluse solo le attività di liquidazione automatica, di controllo formale e gli accertamenti emessi in casi di indifferibilità e urgenza .
  • L’art. 7 dello Statuto prevede che gli atti impositivi siano motivati e indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li giustificano; qualora facciano riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente, quest’ultimo deve essere allegato o riprodotto nei suoi elementi essenziali . La carenza di motivazione costituisce causa di nullità .
  • D.Lgs. 218/1997, che disciplina l’accertamento con adesione e la definizione per acquiescenza. L’istanza di adesione sospende il termine per il ricorso e il pagamento per 90 giorni ; l’acquiescenza consente di ottenere una riduzione delle sanzioni del 1/3 pagando entro i termini di impugnazione .
  • D.Lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative), che stabilisce le sanzioni proporzionali e fisse applicabili alle violazioni tributarie, con possibilità di riduzione in sede di accertamento con adesione o acquiescenza.
  • D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), che detta le regole per l’impugnazione: il ricorso si propone entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ; il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione al giudice (art. 47) depositando copia del ricorso e pagando il tributo dovuto in un terzo .
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha riformato le procedure di sovraindebitamento: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65‑73) consente al consumatore di proporre ai creditori un piano di pagamento; la ristrutturazione dei debiti riformata nel 2023 è stata oggetto di numerose pronunce nel 2025. La Corte di Cassazione ha precisato che l’erede che accetta con beneficio d’inventario non può presentare un piano per i debiti del defunto e che la negligenza della banca nel concedere un prestito non elimina la colpa grave del sovraindebitato, impedendogli l’accesso alla procedura .
  • Legge 197/2022 e successive modifiche (leggi di bilancio 2024 e 2025), che introducono la definizione agevolata dei ruoli (rottamazione‑quater). La rata per i soggetti riammessi scade il 30 novembre 2025 con cinque giorni di tolleranza; il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici. La definizione si applica ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, limitatamente a capitale e spese, con esclusione di interessi, sanzioni e aggio.
  • Legge di bilancio 2025 che, modificando l’art. 16 del D.L. 63/2013 e l’art. 119 del D.L. 34/2020, ha ridotto dal 36 al 30 per cento le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, con una maggiorazione per la prima casa . Per i lavori di isolamento termico o acustico finanziati dal Superbonus, dal 2025 la detrazione base è 36 per cento (2025) o 30 per cento (2026‑2027) .

1.2 Giurisprudenza recente rilevante per le imprese di isolamento

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria fornisce principi utili a difendere un’impresa dalla pretesa tributaria:

  • Nullità per mancanza di firma. La Cassazione ha ribadito che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato; la mancata sottoscrizione comporta la nullità dell’atto .
  • Obbligo del contraddittorio. L’art. 6‑bis dello Statuto impone un contraddittorio endoprocedimentale. La mancata attivazione del contraddittorio preclude al Fisco l’emissione dell’avviso, salvo casi di urgenza. La norma si applica anche agli accertamenti basati su controlli “a tavolino” e all’IVA . La Corte di giustizia tributaria può annullare l’atto se l’Amministrazione non dimostra di aver rispettato i tempi (60 giorni) e di aver valutato le osservazioni del contribuente .
  • Motivazione e allegati. L’atto deve indicare le fonti probatorie; se richiama verbali o documenti non noti al contribuente, questi devono essere allegati. La Cassazione ha annullato un avviso perché l’Agenzia non aveva allegato gli atti richiamati e non aveva spiegato in che modo dalle presunte “incongruenze” fosse stato desunto il maggior reddito . In un’impresa che esegue lavori di isolamento, il Fisco deve fornire copia dei sopralluoghi, delle analisi di congruità dei costi (prezziari DEI, computi metrici), delle comunicazioni Enea o dei dati ricavati dallo sconto in fattura.
  • Estinzione della società e responsabilità dei soci. Con ordinanza n. 23939/2025 la Cassazione ha stabilito che l’annullamento dell’avviso notificato a una società estinta si estende ai soci: se l’accertamento alla società è nullo, non possono sopravvivere gli atti emessi contro i soci sulla base della trasparenza fiscale. Per le imprese di isolamento costituite in forma di S.n.c. o S.a.s., in caso di cancellazione dal registro imprese l’Agenzia non può notificare un avviso ai soci per pretendere le stesse imposte.
  • Sospensione del termine per il ricorso. La Cassazione (ord. 23828/2025) ha confermato che la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione sospende automaticamente per 90 giorni il termine per proporre ricorso . La sospensione non dipende dalla partecipazione del contribuente alla trattativa e serve a consentire una valutazione approfondita.
  • Procedimenti di sovraindebitamento. Nel 2025 la Suprema Corte ha affrontato diverse questioni in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con sentenza n. 30418/2025 ha stabilito che l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre la ristrutturazione per i debiti del defunto, poiché non si trasferisce lo stato di sovraindebitamento . Con sentenza n. 21048/2025 ha precisato che, anche se la banca non ha valutato correttamente il merito creditizio, il consumatore che ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode rimane escluso dalla procedura .

Le norme e le sentenze richiamate delineano un quadro di garanzie per l’impresa che riceve un avviso di accertamento, ma anche di obblighi da rispettare tempestivamente.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso di accertamento

Quando un’impresa di isolamento termico o acustico riceve un avviso di accertamento o un avviso di accertamento esecutivo, deve seguire un percorso preciso per difendere i propri diritti. Di seguito si schematizza la procedura.

2.1 Fase pre‑accertamento: contraddittorio e invito al contraddittorio

  1. Ricezione della proposta di avviso (contraddittorio ex art. 6‑bis L. 212/2000). L’Agenzia deve inviare un invito a comparire o una bozza di avviso quando intende rettificare le imposte su cui ha effettuato un accertamento “a tavolino” o in seguito a indagini bancarie, controlli incrociati, accessi. L’invito deve indicare gli elementi su cui si basa (per esempio: corrispettivi non dichiarati, mancate registrazioni IVA, incongruenze tra fatture emesse e costi dei lavori, disconoscimento del superbonus). L’impresa può inviare memorie e documenti entro 60 giorni e chiedere di essere ascoltata. L’Agenzia deve motivare l’eventuale rigetto delle osservazioni .
  2. Richiesta di documenti. È essenziale fornire tutto ciò che dimostra la regolarità dell’intervento: contratti di appalto con i committenti, computi metrici, certificati APE, asseverazioni di congruità, fatture e quietanze, bonifici “parlanti”, CILA o SCIA, visure catastali. Per i lavori con sconto in fattura o cessione del credito occorre presentare le comunicazioni ENEA e l’atto di cessione.
  3. Verifica delle contestazioni. Il professionista analizza se l’ufficio ha correttamente applicato le norme sul superbonus o sull’ecobonus. Per esempio, la legge di bilancio 2025 ha ridotto la detrazione al 36% per le spese sostenute nel 2025 ; gli interventi avviati prima del 31 dicembre 2024 restano agevolati al 50%. Occorre quindi verificare l’annualità delle spese e la comunicazione della fine lavori.
  4. Accertamento con adesione. L’impresa può presentare una istanza di accertamento con adesione per definire la controversia in via amministrativa. Presentata l’istanza, i termini per proporre ricorso e per il pagamento del tributo sono sospesi per 90 giorni . Durante la trattativa si può ottenere una riduzione delle sanzioni fino a 1/3 e una rateizzazione fino a 8 rate trimestrali. La domanda di adesione non comporta l’obbligo di accettare la proposta; se la trattativa fallisce, l’impresa può impugnare l’atto entro 60 giorni dal termine della sospensione.

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento o di accertamento esecutivo

  1. Controllo formale dell’atto. Alla ricezione dell’avviso occorre verificare:
  2. Data e modalità di notifica. La notifica deve rispettare i termini di decadenza (per le imposte dirette generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione) e deve essere eseguita mediante PEC o raccomandata; eventuali difetti (mancata notifica, notifica a soggetto diverso, irregolarità nella PEC) sono vizi contestabili.
  3. Sottoscrizione. L’avviso deve essere firmato digitalmente dal capo dell’ufficio o da un delegato; in mancanza la Cassazione lo ritiene nullo .
  4. Motivazione e allegati. Verificare che l’atto indichi i presupposti di fatto (ad esempio, presunta inesistenza dei lavori, spese non tracciate), le prove raccolte (sopralluoghi, perizie, incroci bancari) e le norme violate. Se richiama altri atti (verbali di ispezione, segnalazioni ENEA, rapporti della Guardia di Finanza) devono essere allegati; diversamente l’atto è carente di motivazione .
  5. Calcolo delle imposte e delle sanzioni. Controllare la corretta applicazione delle aliquote, la non duplicazione di sanzioni, l’applicazione del ravvedimento operoso. In caso di contestazione di superbonus, valutare la normativa vigente al momento delle spese (aliquote decrescenti 110%-90%-70%-36% a seconda degli anni).
  6. Termini per l’impugnazione. L’impresa deve presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Il termine è sospeso di 90 giorni se è stata presentata un’istanza di adesione . È possibile proporre ricorso anche prima del termine se si intende richiedere la sospensione della riscossione.
  7. Accertamento esecutivo. Per gli avvisi emessi dopo il 1° ottobre 2011 l’atto diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica: dopo questo termine l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme, senza emettere cartella, e procedere a pignoramenti, ipoteche e fermi . L’impresa ha diverse opzioni:
  8. Pagamento integrale o rateale (su richiesta) entro il termine di 60 giorni; il pagamento estingue la controversia ma non impedisce la contestazione delle sanzioni se si opta per l’acquiescenza.
  9. Acquiescenza: pagando entro 60 giorni dalla notifica, con riduzione delle sanzioni del 1/3 .
  10. Accertamento con adesione: sospende il pagamento e il ricorso per 90 giorni ; se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3.
  11. Ricorso giudiziario con deposito di un terzo delle imposte accertate e richiesta di sospensione della riscossione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) .
  12. Decorso dei termini. Trascorsi i 60 giorni (più 30 giorni di “mora”), la pratica è iscritta a ruolo e l’Agente della riscossione può avviare esecuzioni. Dal momento dell’iscrizione a ruolo c’è un ulteriore periodo di 180 giorni prima che possano essere avviate procedure esecutive (moratoria ex D.L. 70/2011) . L’impresa può utilizzare questo tempo per presentare ricorso, richiedere la sospensione, definire il debito o accedere a definizioni agevolate.
  13. Gestione della riscossione. Una volta che il debito è affidato all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione), l’impresa può:
  14. Chiedere la rateizzazione (fino a 72 rate mensili ordinariamente, 120 se il debitore dimostra la comprovata situazione di difficoltà);
  15. Impugnare l’estratto di ruolo se l’iscrizione avviene quando il processo è pendente o l’atto è nullo;
  16. Chiedere la sospensione amministrativa per gli accertamenti con adesione in corso o l’autotutela;
  17. Accedere alla definizione agevolata (rottamazione‑quater): gli importi affidati entro il 30 giugno 2022 possono essere estinti versando solo capitale e spese; la rata per i riammessi scade il 30 novembre 2025 con tolleranza al 9 dicembre.

2.3 Cronologia riassuntiva dei termini

Fase / strumentoTermini essenzialiRiferimento normativo
Invito al contraddittorioL’ufficio deve inviare uno schema di atto e concedere ≥60 giorni per le osservazioniArt. 6‑bis L. 212/2000
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica dell’avviso (sospesi 90 giorni se richiesta adesione)Art. 21 D.Lgs. 546/1992 ; art. 6 D.Lgs. 218/1997
Enforceability dell’avvisoL’avviso diventa esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica; iscrizione a ruolo dopo ulteriori 30 giorniArt. 29 D.L. 78/2010
Moratoria esecutivaL’iscrizione a ruolo è seguita da 180 giorni di sospensione prima delle azioni esecutiveD.L. 70/2011
Accertamento con adesioneIstanza sospende ricorso e pagamento per 90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997
AcquiescenzaPagamento entro 60 giorni con riduzione sanzioni del 1/3Art. 15 D.Lgs. 218/1997
Definizione agevolata (rottamazione‑quater)Rata per riammessi in scadenza 30 novembre 2025 (tolleranza 5 giorni), successivamente secondo il pianoL. 197/2022

3. Difese e strategie legali per imprese di isolamento

Il successo della difesa dipende dalla tempestività e dalla capacità di sollevare le eccezioni corrette. Di seguito alcune strategie pratiche.

3.1 Verificare i vizi formali e sostanziali dell’atto

  1. Violazione del contraddittorio. L’Agenzia deve dimostrare di aver inviato l’invito al contraddittorio e di aver concesso 60 giorni. Se non lo ha fatto, l’atto è annullabile . Le imprese possono eccepire la violazione fin dal ricorso introduttivo. Talora gli uffici inviano un semplice questionario; questo non integra il contraddittorio.
  2. Difetto di motivazione. È necessario che l’avviso evidenzi le ragioni per cui l’Ufficio ritiene inesistenti i lavori o le spese dedotte: la Cassazione ha ribadito che richiamare verbali non allegati è causa di nullità . Se l’accertamento si basa su un’indagine della Guardia di Finanza priva di contraddittorio con l’impresa, occorre chiedere tutti i documenti e replicare puntualmente.
  3. Mancanza di firma o incompetenza del funzionario. In base all’art. 42 D.P.R. 600/1973 l’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato. La Cassazione ha ritenuto invalido un avviso firmato da un soggetto senza delega . È quindi opportuno richiedere la prova della delega.
  4. Decadenza e prescrizione. Verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini: per l’IVA e le imposte sui redditi, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o entro il settimo in caso di dichiarazione omessa. Per il superbonus 110% e le altre detrazioni, l’Amministrazione può esercitare poteri di controllo fino a cinque anni dal momento in cui è esercitabile la detrazione.
  5. Errori di calcolo. Le contestazioni dell’Agenzia sulla sovrastima del valore dei lavori o sulla indebita fruizione del superbonus devono essere supportate da perizie tecniche. In molti casi l’ufficio applica prezziari non aggiornati o non considera i costi accessori (smaltimento di materiali contenenti amianto, ponteggi). È opportuno affidarsi a un tecnico per redigere una contro‑perizia.
  6. Società estinta. Se l’impresa è stata cancellata dal registro imprese, l’avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione è nullo e l’annullamento si estende agli avvisi notificati ai soci. In caso di società di persone (S.n.c., S.a.s.), i soci rispondono solo nei limiti del regime di trasparenza fiscale; se l’atto originario è nullo, l’Agenzia non può rivalersi sui soci.

3.2 Scelte tra pagamento, adesione e ricorso

Alla ricezione dell’avviso, l’impresa deve valutare se convenga pagare, aderire o impugnare. La decisione dipende dall’importo, dalla fondatezza delle contestazioni, dalla situazione finanziaria e dagli obiettivi dell’impresa (mantenere la reputazione, evitare escalation). Alcune considerazioni:

  • Acquiescenza. È conveniente solo se l’accertamento è fondato e l’azienda preferisce chiudere subito per evitare costi legali. La riduzione delle sanzioni è del 1/3 , ma occorre pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni.
  • Accertamento con adesione. Consente una riduzione delle sanzioni fino a 1/3, il pagamento rateale e sospende i termini. Tuttavia, richiede di negoziare con l’Ufficio e di accettare una mediazione. Se le contestazioni sono infondate, può essere preferibile ricorrere.
  • Ricorso in commissione. È lo strumento principale per contestare l’atto. L’impresa può chiedere la sospensione della riscossione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora; il giudice può sospendere sino al 100% delle somme. Occorre presentare il ricorso entro 60 giorni (o 150 con adesione) e versare un terzo dell’imposta per gli accertamenti esecutivi .
  • Rottamazione‑quater. Se le somme sono già affidate all’Agente della riscossione, l’impresa può aderire alla definizione agevolata. La rata per i soggetti riammessi scade il 30 novembre 2025 (pagamento entro il 9 dicembre con tolleranza). Pagando solo il capitale e le spese (no sanzioni, interessi, aggio), l’azienda può risparmiare fino al 50‑60% del debito. È essenziale non perdere le scadenze, poiché il mancato pagamento comporta la decadenza.

3.3 Strumenti giudiziali: sospensioni e impugnazioni

  1. Richiesta di sospensione. In sede di ricorso l’impresa può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso o dell’iscrizione a ruolo (art. 47 D.Lgs. 546/1992). È necessario dimostrare sia la probabilità di vittoria (vizio dell’atto, mancata prova del fatto, contraddittorio violato) sia il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione (blocco dei cantieri, impossibilità di pagare stipendi). Per gli accertamenti esecutivi la sospensione evita ipoteche e fermi.
  2. Prova e documentazione. In giudizio l’onere della prova della maggiore imposta grava sull’Amministrazione. L’impresa deve fornire una documentazione completa: contratti, fatture, bonifici, certificazioni dei materiali isolanti, perizie tecniche, attestazioni di prestazione energetica. In caso di lavori su immobili altrui (ad esempio condomìni), è opportuno produrre la delibera condominiale, la cessione del credito e l’accordo sullo sconto in fattura.
  3. Conciliazione giudiziale. Durante il processo è possibile chiudere la controversia con una conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/1992), ottenendo la riduzione delle sanzioni e degli interessi. La conciliazione può essere totale o parziale. Per le imprese con pochi elementi di difesa può essere una scelta conveniente.

3.4 Strumenti amministrativi: autotutela e interpelli

  1. Autotutela obbligatoria e facoltativa. In seguito alla riforma del 2023 l’autotutela è stata disciplinata agli artt. 10‑quater e 10‑quinquies dello Statuto. L’autotutela obbligatoria si applica nei casi di manifesta illegittimità dell’atto (errore di persona, errore di calcolo, imposta già pagata, identità di fatti tra un atto e un altro annullato) . In questi casi il contribuente può chiedere l’annullamento e, se l’Ufficio non risponde entro 90 giorni, si forma un tacito rifiuto impugnabile . L’autotutela facoltativa consente la revisione in casi diversi, ma la decisione è discrezionale.
  2. Interpello qualificatorio. Le imprese che eseguono lavori complessi (ad esempio interventi combinati di isolamento e installazione di fotovoltaico) possono presentare un interpello per avere certezza sull’aliquota applicabile e sui requisiti del bonus. L’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni; la risposta vincola l’amministrazione.
  3. Istanza di sgravio del ruolo. Se durante il processo il giudice annulla l’atto o l’Amministrazione riconosce l’errore, occorre presentare un’istanza di sgravio all’Agente della riscossione per cancellare la cartella e le eventuali ipoteche.

3.5 Attenzione alle peculiarità delle imprese di isolamento termico/acustico

Le imprese che svolgono interventi di isolamento presentano alcune caratteristiche che influiscono sulla difesa:

  • Lavori trainanti e trainati. Il superbonus prevede che l’isolamento delle superfici opache e la sostituzione degli impianti di climatizzazione siano interventi trainanti. La detrazione spetta se si realizza un miglioramento di due classi energetiche o, in mancanza, il raggiungimento della classe energetica più alta. Occorre dimostrare il miglioramento con APE prima e dopo. L’Agenzia contesta spesso l’assenza dell’APE o il mancato salto di due classi.
  • Sconto in fattura e cessione del credito. Le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura possono subire controlli incrociati: se il committente non utilizza correttamente il credito o se emergono frodi, l’Agenzia potrebbe ritenere che l’impresa abbia concorso al reato. È essenziale aver eseguito correttamente la cessione (tramite piattaforma Entratel) e conservare l’accettazione.
  • Fatture per operazioni inesistenti. In alcuni casi la Guardia di Finanza contesta la fittizietà dei lavori di isolamento o l’assenza di autorizzazioni edilizie. L’impresa deve dimostrare l’effettiva esecuzione con prove documentali (foto dei cantieri, certificazioni del fornitore di materiali isolanti, deposito di documentazione presso l’Ufficio tecnico comunale). La Cassazione ritiene che spetta all’Amministrazione provare la fittizietà; il contribuente può confutare la presunzione con documenti.
  • Rendita catastale post lavori. Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio hanno avviato controlli sul classamento degli immobili dopo i lavori superbonus. L’impresa che ha effettuato i lavori per conto del committente non è responsabile della mancata comunicazione, ma può essere chiamata a fornire documentazione. È opportuno informare i clienti dell’obbligo di aggiornare la rendita.

4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate e procedure di ristrutturazione dei debiti

4.1 Pace fiscale e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di “pace fiscale” che consentono di chiudere i debiti con lo Stato pagando solo una parte delle somme. Per le imprese di isolamento, spesso gravate da cartelle per ritenute non versate o IVA, queste misure sono un’opportunità.

  • Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione‑quater). Introdotta dalla legge 197/2022, consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese. La rata per i riammessi scade il 30 novembre 2025 (pagamento entro il 9 dicembre). I pagamenti successivi seguono il piano contenuto nella “Comunicazione delle somme dovute”. Il mancato pagamento o il pagamento parziale comporta la perdita dei benefici e i versamenti si imputano a titolo di acconto.
  • Rottamazione‑quinquies (se prevista). La legge di bilancio 2026 preannuncia una nuova definizione per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. In attesa dell’approvazione definitiva, le imprese dovranno verificare se rientrano.
  • Stralcio automatico dei carichi di importo ridotto. Alcune leggi hanno previsto lo stralcio delle cartelle inferiori a 1.000 euro affidate fino al 2015. È opportuno controllare l’estratto di ruolo.

4.2 Accordi di ristrutturazione del debito e transazione fiscale

Il Codice della crisi d’impresa consente agli imprenditori non fallibili (imprese sotto soglia, società agricole, professionisti) di accedere a procedure semplificate per gestire i debiti:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII). Riguarda il consumatore sovraindebitato. Può prevedere la falcidia integrale di alcuni crediti, anche fiscali, purché siano soddisfatti i creditori privilegiati. Nel 2025 la Cassazione ha ribadito che l’erede con beneficio d’inventario non può proporre l’istanza e che la colpa grave del debitore esclude l’accesso alla procedura . Il debitore deve essere una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Per le imprese di isolamento costituite come ditte individuali, il titolare può accedere solo se cessa l’attività e dimostra di essere un consumatore.
  • Concordato minore (artt. 74‑83 CCII). Permette all’imprenditore sotto soglia (compresi artigiani e professionisti) di proporre ai creditori un piano di pagamento con falcidia. Deve essere assistito da un professionista indipendente e approvato dal 60 % dei crediti. Il piano può prevedere la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e gli enti locali; la giurisprudenza del 2025 ha ammesso l’omologazione di un accordo che prevedeva la falcidia dei crediti comunali (IMU) in un separato accordo .
  • Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Sostituisce la liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012. È una procedura concorsuale che consente al debitore insolvente di liberarsi dei debiti con la liquidazione dei beni; al termine è prevista l’esdebitazione.

Per valutare l’accesso a queste procedure, l’impresa o il suo titolare devono rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che nominerà un gestore (spesso l’Avv. Monardo) il quale redige la relazione sulla situazione economica e negozia con i creditori. L’omologazione del piano blocca le azioni esecutive e le ipoteche, consentendo di proseguire l’attività.

4.3 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale è un istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 (riformato dal D.Lgs. 108/2024) che consente ai contribuenti soggetti agli indici di affidabilità (ISA) di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito su base biennale. Il contribuente versa le imposte sostitutive sul reddito concordato e ottiene l’irrilevanza degli accertamenti futuri per gli anni coperti. La legge di bilancio 2025 ha limitato l’adesione ai contribuenti in regola con i versamenti e senza condanne per reati tributari; è escluso chi è stato condannato per reati fiscali, bancarotta fraudolenta o ha carichi pendenti.

Per una piccola impresa di isolamento può essere un’opportunità: fissando il reddito a un importo concordato si ottiene certezza per due anni ed evita i controlli, purché si rispettino gli obblighi dichiarativi e si mantenga l’affidabilità fiscale. Occorre analizzare con un consulente se il reddito proposto dall’Agenzia sia sostenibile e se le agevolazioni (no accertamenti analitici) compensano l’eventuale maggiore imposta.

4.4 Piani del consumatore e ristrutturazione per i soci

I soci di società di persone o i titolari di ditte individuali che, a causa degli accertamenti, non riescono a pagare i debiti personali (fiscali e non), possono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tale procedura consente di:

  1. Bloccare le azioni esecutive sui beni personali, compresi i pignoramenti presso terzi e gli ipoteche;
  2. Rimborsare i debiti fiscali in proporzione al proprio reddito, con falcidia degli interessi e delle sanzioni;
  3. Ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) al termine del piano, se sono stati rispettati gli impegni.

Occorre però rispettare le condizioni: non aver agito con colpa grave o frode (art. 69 CCII), non aver già ottenuto l’esdebitazione negli ultimi sette anni e non avere debiti provenienti da attività professionale. La Cassazione ha stabilito che la colpa della banca nel concedere il finanziamento non esclude la colpa del consumatore ; quindi il giudice deve valutare la condotta del debitore.

Per i soci di società estinte, la Cassazione ha precisato che non possono accedere alla ristrutturazione per i debiti della società se questa è stata cancellata . Tuttavia, possono proporre un proprio piano per i debiti personali derivanti dalla società, dimostrando che essi non sono legati all’attività imprenditoriale.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito al contraddittorio. Non rispondere allo schema di atto significa perdere la possibilità di correggere errori o di fornire documenti a proprio favore. È consigliabile inviare sempre osservazioni motivate, chiedendo un incontro.
  2. Lasciare passare i termini. I 60 giorni per il ricorso decorrono dalla notifica, non dalla data in cui si riceve l’atto in mano. La raccomandata “di giacenza” produce gli stessi effetti. Annotare le scadenze e agire tempestivamente; la presentazione di un’istanza di adesione sospende i termini ma deve essere protocollata prima della scadenza .
  3. Pagare senza controllare. Alcune imprese, per paura di sanzioni, pagano immediatamente. Questa scelta può impedire di contestare l’atto o di ottenere riduzioni. Prima di pagare, occorre valutare se il debito è effettivamente dovuto.
  4. Non richiedere la sospensione. In assenza di sospensione, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteche o pignorare i conti. La richiesta di sospensione va motivata e presentata con il ricorso.
  5. Tralasciare la documentazione. Molti accertamenti su lavori di isolamento si fondano su presunzioni. Fornire documenti (contratti, certificazioni, fotografie) è decisivo. È utile redigere un dossier completo da allegare al ricorso.
  6. Confondere piani del consumatore con procedure d’impresa. Le procedure di sovraindebitamento sono distinte tra consumatore e impresa sotto soglia. Utilizzare lo strumento sbagliato può comportare l’inammissibilità. Rivolgersi a un Gestore della crisi esperto per individuare la procedura corretta.
  7. Trascurare il coordinamento con il commercialista. L’avvocato difende in giudizio ma ha bisogno della collaborazione del commercialista per ricostruire le scritture contabili, presentare dichiarazioni integrative o ravvedimenti operosi.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e loro contenuto

NormaOggettoSintesi del contenuto
Art. 6‑bis L. 212/2000ContraddittorioIntroduce l’obbligo di contraddittorio per tutti gli atti di accertamento non automatizzati; richiede l’invio di una proposta di accertamento con possibilità per il contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni; l’atto emesso in violazione è nullo .
Art. 7 L. 212/2000MotivazioneImpone che gli atti siano motivati con riferimento ai fatti e alle prove; se richiamano documenti non conosciuti, questi devono essere allegati, pena nullità .
Art. 42 D.P.R. 600/1973Firma dell’avvisoRichiede la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo dell’ufficio o delegato; la mancanza di firma comporta nullità .
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneL’istanza sospende i termini per il ricorso e il pagamento per 90 giorni; in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte; se fallisce, il ricorso si presenta entro 60 giorni dalla scadenza della sospensione .
Art. 21 D.Lgs. 546/1992RicorsoPrevede che il ricorso contro l’atto impositivo deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica .
Art. 15 D.Lgs. 218/1997AcquiescenzaPrevede la possibilità di pagare entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni del 1/3 .
Art. 47 D.Lgs. 546/1992SospensioneConsente al giudice tributario di sospendere la riscossione se ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora; per gli avvisi esecutivi occorre depositare un terzo del tributo .
Art. 67‑73 CCIIRistrutturazione dei debiti del consumatoreDisciplina il piano di ristrutturazione; la Cassazione ha precisato che l’erede beneficiario non può proporre l’istanza e che la colpa grave del debitore ne impedisce l’accesso .
L. 197/2022 e L. di bilancio 2025Definizione agevolataIntroduce la rottamazione‑quater e prevede che i debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 siano estinti pagando solo capitale e spese; la rata per i riammessi scade il 30 novembre 2025.
Art. 119 D.L. 34/2020 e art. 1, co. 54 L. di bilancio 2025Bonus ediliziIntroduce il superbonus 110%, ridotto al 36% per le spese sostenute dal 2025; la legge di bilancio 2025 riduce l’aliquota al 30% dal 2026 e 2027, con maggiorazioni per la prima casa .

6.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiLimiti/condizioni
ContraddittorioPossibilità di chiarire la posizione e ridurre o eliminare la pretesa prima dell’emissione dell’atto; obbliga l’ufficio a motivare; il mancato contraddittorio rende nullo l’atto .Non si applica agli accertamenti automatizzati o in casi di urgenza; richiede la presentazione di osservazioni entro 60 giorni.
Accertamento con adesioneSospensione dei termini; riduzione delle sanzioni fino a 1/3; pagamento rateale fino a 8 rate; evita il contenzioso.Occorre versare l’importo concordato; se la trattativa fallisce, si deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla scadenza della sospensione.
AcquiescenzaRapida definizione dell’accertamento con riduzione delle sanzioni del 1/3 ; nessun contenzioso.Occorre pagare l’intera imposta entro 60 giorni; non consente di contestare l’atto successivamente.
Ricorso e sospensionePossibilità di annullare l’atto per vizi di legittimità; sospensione delle somme in caso di fumus e periculum .Costi legali e processuali; pagamento del contributo unificato; incognite sui tempi della giustizia.
AutotutelaAnnullamento dell’atto in caso di errori evidenti; possibile senza costi giudiziari .Discrezionale (salvo autotutela obbligatoria); l’ufficio può non rispondere; occorre presentare comunque ricorso entro i termini.
Rottamazione‑quaterPagamento solo di capitale e spese; stralcio di interessi, sanzioni e aggio; piano rateale; scadenza prorogata al 30 novembre 2025.Perdita dei benefici in caso di mancato o tardivo pagamento; si applica solo ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022.
Piano del consumatore/ristrutturazione debitiPossibilità di falcidiare i debiti personali e ottenere l’esdebitazione; sospensione delle azioni esecutive; coinvolgimento dell’OCC.Applicabile solo a persone fisiche; esclusi i debiti derivanti da attività imprenditoriale; l’ammissione è preclusa in caso di colpa grave o frode .
Concordato minorePermette alla piccola impresa di ristrutturare i debiti con consenso del 60 % dei creditori e transazione fiscale.Necessità di un’attestazione del professionista; possibile opposizione dei creditori; costi procedurali.
Concordato preventivo biennale (CPB)Certezza del reddito imponibile per due anni; esclusione di accertamenti analitici; tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato.Riservato a soggetti ISA in regola con versamenti; imposizione su reddito concordato anche se effettivo è inferiore; esclusi i condannati per reati tributari.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’accertamento esecutivo e perché è particolarmente pericoloso per un’impresa di isolamento?

L’accertamento esecutivo è l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che, decorsi 60 giorni dalla notifica, diventa direttamente titolo esecutivo. Ciò significa che l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento dei conti, delle attrezzature o a iscrivere ipoteca senza emettere cartelle. Per un’impresa di isolamento, che spesso necessita di liquidità per acquistare materiali e pagare subappaltatori, un pignoramento può bloccare i cantieri e compromettere i rapporti con clienti e fornitori.

2. Cosa devo fare se ricevo un invito al contraddittorio?

Occorre esaminare attentamente le contestazioni e predisporre una risposta motivata entro 60 giorni. È consigliabile allegare documenti (contratti, certificazioni, computi) e chiedere un incontro con l’ufficio. La mancata risposta può portare all’emissione di un avviso senza possibilità di chiarimenti.

3. Posso essere avvisato senza contraddittorio?

No, salvo casi di liquidazione automatica, controllo formale o particolare urgenza. La legge prevede che l’ufficio comunichi l’intenzione di emettere l’avviso e consenta al contribuente di esprimere le proprie ragioni . L’atto emesso senza contraddittorio è annullabile.

4. Quali documenti devo conservare per dimostrare la regolarità dei lavori di isolamento?

Contratti con i clienti, computi metrici estimativi, certificazioni dei materiali isolanti, APE pre e post intervento, asseverazioni di congruità, fatture, bonifici parlanti, CILA/SCIA, foto del cantiere, comunicazioni ENEA e atti di cessione del credito. Conservare anche email e PEC con il cliente e i subappaltatori.

5. Se la mia società è estinta posso ricevere avvisi per lavori fatti in passato?

No. La Cassazione ha stabilito che l’annullamento dell’avviso alla società estinta si estende agli atti notificati ai soci. L’Agenzia non può notificare un avviso a una società cancellata né farlo valere contro i soci salvo vizi autonomi.

6. Quanto tempo ho per fare ricorso?

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Se si presenta un’istanza di accertamento con adesione prima della scadenza, il termine è sospeso per 90 giorni .

7. È vero che devo pagare un terzo dell’imposta per impugnare un accertamento esecutivo?

Sì. Per gli accertamenti esecutivi è previsto il pagamento di un terzo delle somme dovute come condizione per la sospensione della riscossione . Questo importo può essere recuperato se il ricorso viene accolto.

8. Posso chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo?

Sì. Una volta che il debito è affidato all’Agente della riscossione, è possibile richiedere una rateizzazione fino a 72 rate mensili (o 120 per comprovata difficoltà). Il piano di rateizzazione sospende le azioni esecutive finché si rispettano le scadenze.

9. Che cos’è la definizione agevolata (rottamazione‑quater)?

È una misura di pace fiscale che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di riscossione. La rata per i riammessi scade il 30 novembre 2025; successivamente si seguono le scadenze indicate nella comunicazione delle somme dovute. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici.

10. La ristrutturazione dei debiti del consumatore può includere i debiti fiscali?

Sì, il piano può prevedere la falcidia anche dei debiti fiscali, purché siano soddisfatti integralmente i crediti privilegiati. Il tribunale valuta la meritevolezza del debitore; la colpa grave, la malafede o la frode escludono l’accesso . L’erede che accetta con beneficio d’inventario non può proporre il piano per i debiti del defunto .

11. Posso chiedere la sospensione del pignoramento dei macchinari?

Sì. Se il pignoramento è fondato su un avviso impugnato, si può chiedere al giudice tributario la sospensione della riscossione. Inoltre, se si accede a procedure di sovraindebitamento, l’apertura della procedura blocca le azioni esecutive sui beni.

12. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?

Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il concordato minore è destinato a imprenditori sotto soglia, professionisti o società di persone; richiede l’approvazione dei creditori e può prevedere la falcidia dei debiti fiscali. Entrambe le procedure sono gestite da un OCC e comportano l’esdebitazione finale.

13. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione‑quater?

Se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza (con tolleranza di 5 giorni), i benefici decadono e i versamenti effettuati vengono considerati come acconto sulle somme dovute. Il carico tornerà a essere gravato da interessi, sanzioni e aggio.

14. La riduzione delle detrazioni per il superbonus si applica anche ai lavori avviati prima del 2025?

No. La legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 siano detraibili al 36 % per il 2025 e al 30 % per il 2026‑2027 . Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 restano detraibili con le aliquote vigenti (50 % o 90 % a seconda dei casi). Tuttavia, il Fisco può contestare la congruità dei costi, per cui occorre conservare la documentazione tecnica.

15. Cosa fare se ricevo un accertamento su bonus edilizi disconosciuti?

È necessario analizzare l’atto con un professionista, verificare la motivazione e la documentazione. Spesso l’Agenzia contesta l’inesistenza dei lavori o la mancanza di asseverazioni. Se si dispone della documentazione completa, si può eccepire la violazione dell’onere della prova. Si può valutare l’adesione o l’impugnazione.

16. Posso usare il concordato preventivo biennale per evitare accertamenti?

Sì, il CPB consente di concordare il reddito imponibile per due anni. Per una piccola impresa di isolamento può essere vantaggioso se si prevede di mantenere un volume d’affari stabile. Tuttavia bisogna considerare che si pagano le imposte sul reddito concordato anche se il fatturato risulta inferiore. L’adesione è volontaria e richiede di essere in regola con i versamenti.

17. È possibile chiedere il ravvedimento operoso dopo la notifica dell’avviso?

No. Il ravvedimento operoso è ammesso solo finché l’atto non è stato notificato. Dopo la notifica è possibile accedere all’acquiescenza o all’adesione per ottenere la riduzione delle sanzioni.

18. L’Agenzia può contestare lavori su edifici in cui la mia impresa era subappaltatrice?

Sì, in quanto la responsabilità per l’emissione di fatture e per la congruità dei costi è in capo ad ogni soggetto coinvolto nella catena di fatturazione. Tuttavia, se l’impresa ha operato come subappaltatrice con regolare contratto e ha eseguito lavori reali, può dimostrare la propria estraneità ad eventuali irregolarità del general contractor.

19. Quali sanzioni rischio in caso di frode nell’uso del superbonus?

Oltre alle sanzioni amministrative (fino al 200 % dell’imposta), la normativa prevede fattispecie penali come la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. La responsabilità penale è personale; l’impresa può essere chiamata a rispondere se partecipa consapevolmente alla frode.

20. Perché rivolgersi all’Avv. Monardo?

Perché la materia tributaria è complessa e in continua evoluzione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordinatore di un network nazionale di avvocati e commercialisti, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC. Il suo studio offre assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla difesa in giudizio, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione di accordi di ristrutturazione.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1 – Accertamento IVA e imposte dirette su superbonus

Situazione: la società IsolTermica S.r.l. riceve un avviso di accertamento esecutivo in cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’inesistenza di lavori relativi all’isolamento termico di un condominio, disconoscendo il superbonus e recuperando € 120.000 di IVA e imposte dirette, oltre a sanzioni del 100 %. L’avviso è notificato il 15 gennaio 2025.

  1. Verifica immediata. Lo studio legale controlla la firma dell’atto (regolarmente firmato), la motivazione (l’atto richiama un verbale della Guardia di Finanza non allegato) e l’assenza di contraddittorio. Si rileva che l’ufficio non ha inviato l’invito a comparire; quindi si può eccepire la nullità.
  2. Accertamento con adesione. Entro 60 giorni l’azienda presenta istanza di adesione, sospendendo i termini per 90 giorni. Durante la trattativa si dimostra che i lavori sono reali attraverso contratti, certificazioni APE e fotografie; l’ufficio riconosce il 70 % delle spese ma contesta il restante 30 %. Le parti raggiungono un accordo per € 30.000 di maggiori imposte e sanzioni ridotte del 1/3; il pagamento è rateizzato in 8 rate trimestrali.
  3. Ricorso. Per la parte residua (€ 90.000) l’azienda propone ricorso, eccependo la violazione del contraddittorio e l’omessa allegazione del verbale. Chiede la sospensione dell’esecuzione, depositando € 30.000 (un terzo). La Corte di giustizia tributaria concede la sospensione, riconoscendo la fondatezza del fumus.

8.2 Caso 2 – Rottamazione dei ruoli e piano del consumatore per il socio

Situazione: EcoSound S.n.c. è un’impresa familiare che ha accumulato € 80.000 di debiti fiscali a seguito di lavori di isolamento acustico non saldati. Il socio Tizio, a causa della crisi di liquidità, non riesce a pagare e rischia il pignoramento della casa.

  1. Definizione agevolata. I carichi derivano da ruoli affidati nel 2019 e nel 2021; quindi rientrano nella rottamazione‑quater. La società presenta la domanda e si impegna a pagare € 40.000 (capitale e spese) in 10 rate; la prima rata, per i riammessi, scade il 30 novembre 2025.
  2. Piano del consumatore. Il socio Tizio ha debiti personali per € 50.000 (prestiti, carte di credito). Si rivolge a un OCC e, con l’aiuto dell’Avv. Monardo, propone un piano di ristrutturazione di durata 5 anni, offrendo ai creditori il 40 % del debito. Il tribunale lo omologa; le azioni esecutive vengono sospese e Tizio mantiene la casa. Al termine ottiene l’esdebitazione.

8.3 Caso 3 – Concordato minore per l’impresa sotto soglia

Situazione: TermoAcustica di Rossi & C. è una S.n.c. con fatturato annuo di € 300.000. A seguito di diversi accertamenti e cartelle esattoriali per un totale di € 200.000, l’impresa non riesce a proseguire l’attività. I soci decidono di presentare un concordato minore.

  1. Nomina del professionista. Viene coinvolto un OCC che nomina l’Avv. Monardo quale gestore. Si redige una relazione sulla situazione economica, si elenca il patrimonio (attrezzature, furgone) e si propone ai creditori un pagamento pari al 40 % dei debiti, da realizzare con la continuazione dell’attività e la cessione di un immobile.
  2. Transazione fiscale. Il piano prevede la falcidia dei debiti tributari e il pagamento del 30 % dei carichi iscritti a ruolo. Il tribunale approva il piano; le ipoteche e i pignoramenti vengono sospesi. Al termine, se i soci rispettano il piano, ottengono l’esdebitazione.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un’impresa di isolamento termico o acustico è un momento delicato che può compromettere la continuità aziendale. Le normative vigenti riconoscono però ampie garanzie: diritto al contraddittorio, obbligo di motivazione, termini per il ricorso, possibilità di adesione e definizione agevolata, strumenti di composizione della crisi. La giurisprudenza più recente (Cass. 23939/2025 sulla società estinta, Cass. 30418/2025 e 21048/2025 sulla ristrutturazione dei debiti ) conferma un orientamento garantista ma esige che il contribuente agisca con diligenza.

Difendersi “subito e bene” significa:

  • Analizzare tempestivamente l’atto per individuare vizi formali (firma mancante, mancata delega, difetto di motivazione) e sostanziali;
  • Attivare il contraddittorio e produrre tutti i documenti che dimostrano la regolarità dei lavori e la congruità dei costi;
  • Scegliere la strategia più adeguata tra adesione, acquiescenza, ricorso, rottamazione e strumenti di sovraindebitamento;
  • Non lasciare scadere i termini e richiedere la sospensione della riscossione per evitare pignoramenti e ipoteche;
  • Valutare l’eventuale accesso a procedure di concordato preventivo biennale o di ristrutturazione dei debiti per mettere in sicurezza l’azienda o i soci.

L’assistenza di un professionista esperto è determinante: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono in grado di offrire una consulenza completa, elaborare un piano personalizzato, dialogare con l’Agenzia delle Entrate e gli organi di riscossione e, se necessario, tutelare in giudizio l’impresa e i suoi soci. Il loro approccio multidisciplinare unisce competenze legali, fiscali e tecniche per fornire una difesa efficace e tempestiva.

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