Introduzione
Negli ultimi anni, grazie alle misure introdotte dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 (D.L. 34/2020) e alle successive leggi di bilancio, il Superbonus e i vari bonus edilizi hanno consentito a imprese e privati di ottenere importanti detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. Inizialmente la detrazione toccava il 110 %, ma nel tempo si è ridotta: il Decreto‑legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119), come modificato, ha previsto il 110 % per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; il 90 % per il 2023; il 70 % nel 2024 e, con la Legge di bilancio 2025 n. 207/2024, il beneficio scende al 65 % dal 1° gennaio 2025 . Dal 2025, inoltre, l’agevolazione spetta solo a condomìni, a persone fisiche proprietarie di edifici con due‑quattro unità immobiliari ed agli enti del terzo settore, ed è subordinata alla presentazione delle relative CILA/CILAS o alla delibera condominiale entro il 15 ottobre 2024 .
Il ritmo serrato delle modifiche normative e la necessità di garantire la regolarità dei lavori e delle spese hanno spinto l’Agenzia delle Entrate ad intensificare i controlli. La Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 (Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) ha spiegato che, nel quadro del Superbonus, l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura costituisce un’innovazione rispetto ai precedenti bonus edilizi e richiede un sistema di controllo strutturato per prevenire comportamenti illeciti . La stessa circolare evidenzia che l’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche documentali secondo i criteri dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 27, commi 16–20, del D.L. 185/2008, con recupero della detrazione non spettante e applicazione di interessi e sanzioni . Il recupero viene effettuato sul beneficiario della detrazione, ma, in caso di concorso nella violazione, la responsabilità solidale si estende al fornitore che ha applicato lo sconto e ai cessionari . È quindi possibile che imprese o società che hanno usufruito dei bonus si trovino soggette a accertamenti fiscali, avvisi di recupero, sequestri preventivi e perfino contestazioni penali legate all’abuso del diritto.
Per affrontare correttamente un accertamento fiscale collegato al Superbonus o ad altri bonus edilizi è fondamentale comprendere la disciplina normativa, conoscere le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale e agire tempestivamente con l’assistenza di professionisti esperti. Nel presente articolo – aggiornato a dicembre 2025 – analizziamo i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali, descriviamo la procedura di accertamento e proponiamo strategie difensive efficaci. Offriamo inoltre tabelle riepilogative, FAQ, simulazioni numeriche e consigli pratici per imprese e professionisti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con decennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche:
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi abilitato a predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze nell’assistenza alle imprese in difficoltà.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale: leggi, circolari e sentenze
1.1 Il Superbonus e i bonus edilizi nel quadro normativo italiano
L’introduzione del Superbonus al 110 % con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha rappresentato una svolta nelle politiche fiscali italiane. L’articolo 119 identifica gli interventi agevolabili (interventi trainanti e trainati), i requisiti tecnici e i soggetti beneficiari. La Circolare 24/E/2020 ha precisato l’ambito soggettivo: condomìni, persone fisiche (fino a due unità immobiliari), IACP, cooperative di abitazione, ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche ecc . L’agevolazione si applicava alle spese sostenute dal 1º luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, con proroghe successive per determinate categorie .
L’articolo 121 del D.L. 34/2020 consente al contribuente di optare, in alternativa alla detrazione diretta, per:
- sconto in fattura: il fornitore pratica uno sconto sul corrispettivo e recupera la somma come credito d’imposta cedibile;
- cessione del credito: il contribuente cede il credito d’imposta maturato a banche, intermediari finanziari o altri soggetti.
Il legislatore ha introdotto controlli stringenti per prevenire abusi. La circolare 24/E ricorda che l’Agenzia effettuerà verifiche documentali e potrà recuperare la detrazione non spettante, maggiorata di interessi e sanzioni . Se il credito è stato ceduto, l’ente impositore procede contro il beneficiario originario, ma può rivalersi su fornitori e cessionari in caso di dolo o colpa grave .
Nel tempo, il Superbonus è stato oggetto di numerose modifiche:
- Decreto Antifrode (D.L. 157/2021): ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per tutti i bonus edilizi; ha previsto specifiche sanzioni per attestazioni infedeli.
- Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021): ha esteso la detrazione per alcuni soggetti ma ha ridotto la percentuale al 90 % per le case unifamiliari dal 2023.
- Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022) e Decreto Cessioni (D.L. 11/2023): hanno limitato le opzioni di sconto e cessione del credito, con l’obiettivo di contrastare le frodi. La conversione in legge del D.L. 11/2023 ha definito il set documentale necessario per la cessione (attestazione antiriciclaggio, verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007) e ha precisato che la responsabilità solidale si configura solo in caso di dolo o colpa grave .
- D.L. 39/2024 e Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024): hanno ridotto l’aliquota al 70 % nel 2024 e al 65 % nel 2025, restringendo l’ambito soggettivo. Le condizioni per accedere al 65 % includono la presentazione della CILA/CILAS o la delibera condominiale entro il 15 ottobre 2024 . La detrazione 2023 può essere ripartita in dieci rate annuali .
Altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus barriere architettoniche) sono disciplinati dalle detrazioni ordinarie dell’art. 16‑bis del TUIR, dagli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, e, per il bonus barriere, dall’art. 119‑ter del D.L. 34/2020 . Tali misure continuano ad applicarsi anche nel periodo post‑superbonus, con aliquote inferiori (50 %, 65 %, 75 % ecc.).
1.2 La disciplina dei controlli: articoli di legge e responsabilità
La Circolare 24/E/2020 dedica il paragrafo 9 “Controlli” alla procedura di verifica. Evidenzia che, nei controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario in buona fede non perde il diritto di utilizzare il credito d’imposta . L’Agenzia procede secondo i criteri selettivi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973, che fissano i termini per la notifica degli avvisi di accertamento, e dell’art. 27 del D.L. 185/2008. Quando accerta l’assenza dei requisiti, l’ufficio recupera la detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, applicando interessi (art. 20 D.P.R. 602/1973) e sanzioni (art. 13 D.Lgs 471/1997) .
Se il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario ha concorso nella violazione, essi rispondono in solido del pagamento dell’imposta e degli interessi . La circolare ricorda inoltre che, in caso di controlli a campione o in situ da parte dell’ENEA, la mancata conformità comporta la perdita dell’agevolazione, ma il cessionario in buona fede può mantenere il credito .
La legislazione penale si intreccia con la disciplina fiscale. L’art. 321 c.p.p. consente il sequestro preventivo di beni pertinenti al reato per impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale sequestro può colpire anche i crediti d’imposta ceduti a soggetti in buona fede: la sentenza 28064/2024 della seconda sezione penale ha ribadito che il sequestro “impeditivo” non è finalizzato alla confisca ma serve a impedire l’ulteriore circolazione del credito; pertanto i crediti derivanti dal Superbonus, anche se ceduti a banche, sono sequestrabili se originano da un diritto alla detrazione inesistente . La Corte ha precisato che la protezione prevista dall’art. 121 D.L. 34/2020 per i cessionari opera solo sul piano tributario e non impedisce il sequestro penale . Un’altra pronuncia (Cassazione n. 23519/2024) ha confermato che il sequestro può essere disposto anche nei confronti dei terzi cessionari: i crediti ceduti costituiscono “cose pertinenti al reato” e la loro libera disponibilità può aggravare le conseguenze della truffa aggravata .
Sul fronte civile, la Corte di Cassazione (sentenza 36295/2023) ha riconosciuto che la sospensione o la mancata esecuzione dei lavori può legittimare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., purché proporzionata e improntata alla buona fede . Il Tribunale di Rimini (sent. 1041/2024) ha affermato che la mancata presentazione di asseverazioni e visti di conformità integra un grave inadempimento, legittimando la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ; il Tribunale di Monza (sent. 21/2025) ha precisato che il danno patrimoniale per la perdita del Superbonus appartiene ai singoli condòmini e non al condominio . La Cassazione civile (sentenza 8390/2025) ha confermato la possibilità di sequestro preventivo dei crediti fittizi anche senza dolo del cessionario, qualora la documentazione presenti vizi gravi . Inoltre, le ordinanze n. 12422 e 12426/2025 hanno ribadito l’importanza della corretta comunicazione ENEA per la validità della detrazione .
Un ulteriore fronte è il contrasto all’abuso del diritto. L’art. 10‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) definisce abuso quelle operazioni prive di sostanza economica che producono indebiti vantaggi fiscali. Secondo il dispositivo, l’amministrazione deve disconoscere i vantaggi e determinare i tributi sulla base delle norme eluse . Prima di contestare l’abuso, l’ufficio deve notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti e attendere 60 giorni . L’atto impositivo deve essere motivato in relazione alla condotta abusiva, alle norme eluse e ai chiarimenti forniti ; l’onere della prova dell’abuso grava sull’amministrazione, mentre spetta al contribuente dimostrare le ragioni extrafiscali . Tale procedura è rilevante perché, negli accertamenti relativi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate può contestare operazioni prive di sostanza economica (come il frazionamento artificioso di unità immobiliari) e deve rispettare il contraddittorio preventivo .
1.3 Responsabilità, sanzioni e profili penali
Il sistema dei bonus edilizi prevede diverse responsabilità e sanzioni:
- Sanzioni amministrative: l’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio stabilisce sanzioni pecuniarie da 2 000 a 15 000 euro per ciascuna asseverazione infedele , oltre all’obbligo di stipulare polizze assicurative per coprire il rischio. L’art. 119, comma 13‑bis.1, prevede la reclusione da due a cinque anni e multa da 50 000 a 100 000 euro per i tecnici che attestano dati falsi .
- Responsabilità solidale: il recupero della detrazione non spettante è eseguito nei confronti del beneficiario, ma, in caso di concorso, anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari rispondono in solido . La Circolare 24/E precisa che il cessionario in buona fede mantiene il credito se l’illegittimità è accertata dopo la cessione ; tuttavia, la giurisprudenza penale consente il sequestro dei crediti anche nei confronti di soggetti in buona fede .
- Profili penali: la presentazione di fatture per operazioni inesistenti, destinata a creare crediti fiscali illegittimi, costituisce il fumus dei reati di falsa fatturazione (art. 8 D.Lgs 74/2000) e indebita compensazione (art. 10‑quater D.Lgs 74/2000). La Cassazione penale, con la sentenza 38161/2024, ha ribadito che le frodi connesse al Superbonus consistono nella presentazione di fatture inesistenti per generare crediti cedibili; i reati sussistono anche quando il profitto derivi dalla monetizzazione del credito . La medesima sentenza sottolinea che i bonus spettano solo per interventi completati secondo i titoli edilizi; il rispetto dei tempi e il pagamento delle spese nel periodo di vigenza del bonus sono requisiti essenziali . Per le imprese, il criterio di competenza regola l’imputazione delle spese; per le persone fisiche, vale il criterio di cassa .
- Abuso del diritto: l’Agenzia delle Entrate può contestare le operazioni prive di sostanza economica che realizzano indebiti vantaggi fiscali. Ai sensi dell’art. 10‑bis dello Statuto del contribuente, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto da richiesta di chiarimenti ; l’atto deve essere motivato e l’amministrazione ha l’onere di provare l’abuso .
2 – Procedura di accertamento: notifica, termini, diritti del contribuente
2.1 Dall’avviso di recupero al sequestro: i passaggi chiave
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’azienda abbia indebitamente usufruito del Superbonus o di altri bonus edilizi, può avviare diverse procedure. Le principali sono:
- Controllo documentale e richiesta di chiarimenti. L’ufficio può invitare il contribuente a esibire i documenti attestanti l’effettuazione dei lavori e la correttezza delle spese. Può anche chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa (visto di conformità, asseverazioni, CILAS ecc.). Se emergono sospetti di abuso del diritto, l’ufficio deve notificare richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 10‑bis dello Statuto del contribuente, dando 60 giorni per rispondere .
- Atto di recupero del credito d’imposta. Se la detrazione è stata fruita in dichiarazione o ceduta, l’Agenzia può emettere atto di recupero per i crediti indebitamente utilizzati. Lo studio legale Contessa sottolinea che, in caso di carenza dei requisiti, l’Agenzia recupera l’importo della detrazione con interessi e sanzioni; la responsabilità ricade sul beneficiario, ma il concorso del fornitore o del cessionario comporta la loro responsabilità solidale . L’atto di recupero è un atto amministrativo e deve avere precisi requisiti formali; in mancanza, può essere dichiarato nullo .
- Avviso di accertamento. Qualora l’agevolazione sia stata fruita direttamente in dichiarazione e non tramite cessione, l’Agenzia può emettere un avviso di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973). L’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (termine ordinario) o dell’ottavo anno in caso di utilizzo di crediti inesistenti (art. 27, D.L. 185/2008). L’avviso deve indicare le violazioni contestate, l’imposta recuperata, gli interessi, le sanzioni e la motivazione.
- Sequestro preventivo. In presenza di reati (emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione), la Procura può chiedere al giudice delle indagini preliminari il sequestro preventivo dei crediti ceduti o delle somme percepite. La Cassazione ha riconosciuto che i crediti d’imposta ceduti possono essere sequestrati in quanto beni pertinenti al reato, anche se in mano a terzi cessionari, se la libera disponibilità può aggravare le conseguenze della truffa . Il sequestro preventivo “impeditivo”, disciplinato dall’art. 321 c.p.p., ha funzione cautelare e non necessita della prova del reato; è sufficiente il fumus commissi delicti e il periculum in mora . Ciò implica che una società che abbia ceduto il credito potrebbe trovarsi sottoposta a sequestro preventivo e dover difendere la propria posizione in sede penale.
- Irrogazione delle sanzioni e iscrizione a ruolo. Se il contribuente non definisce la posizione in sede amministrativa, l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme dovute e avviare la riscossione mediante cartella di pagamento o ingiunzione fiscale, con eventuale fermo o ipoteca. Gli importi vengono maggiorati degli interessi e delle sanzioni previste dall’art. 13 D.Lgs 471/1997 .
2.2 Termini e scadenze
I termini per l’azione dell’Agenzia e per la difesa del contribuente sono fondamentali:
| Procedura | Scadenza/Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento (bonus utilizzato in dichiarazione) | 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Termine esteso a otto anni per i crediti inesistenti (art. 27 D.L. 185/2008). | Art. 43 D.P.R. 600/1973; art. 27 D.L. 185/2008 . |
| Atto di recupero del credito d’imposta | Può essere emesso entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell’avviso di accertamento, salvo che la norma specifica stabilisca termini diversi (ad esempio l’art. 38‑bis, D.P.R. 602/1973, per i rimborsi). | Circolare 24/E/2020; art. 43 D.P.R. 600/1973 . |
| Richiesta di chiarimenti per abuso del diritto | L’amministrazione deve notificare la richiesta al contribuente e attendere 60 giorni prima di emettere l’atto impositivo. Tra la ricezione della risposta e la decadenza per la notifica dell’atto devono trascorrere almeno 60 giorni . | Art. 10‑bis L. 212/2000 (Statuto del contribuente) . |
| Ricorso alla Commissione Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di recupero (in alcuni casi il termine è sospeso per 90 giorni se è previsto il contraddittorio preventivo). | D.Lgs 546/1992 (processo tributario). |
| Sequestro preventivo | Non vi sono termini precisi: il sequestro può essere disposto dal GIP su richiesta del PM quando sussistono i presupposti di cui all’art. 321 c.p.p. . | Art. 321 c.p.p. |
2.3 Diritti del contribuente e oneri probatori
Nel contesto dell’accertamento, l’impresa sottoposta a controllo ha diversi diritti che possono essere fatti valere:
- Diritto al contraddittorio: l’Amministrazione deve informare il contribuente delle contestazioni e consentire la presentazione di chiarimenti e documenti. La mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l’invalidità dell’atto.
- Diritto di accesso agli atti e al fascicolo: il contribuente può richiedere copia degli atti istruttori, delle perizie e delle comunicazioni ENEA e Agenzia delle Entrate. Questo diritto è fondamentale per verificare eventuali vizi procedurali, come la mancanza di motivazione, la violazione dei termini o l’erronea applicazione della norma.
- Diritto alla motivazione e alla proporzionalità: l’avviso deve specificare le ragioni della pretesa e indicare le norme violate; in caso di abuso del diritto, deve spiegare perché le operazioni sono prive di sostanza economica .
- Oneri probatori: l’onere di provare la sussistenza della violazione e l’abuso spetta all’Agenzia delle Entrate . Il contribuente, invece, deve dimostrare l’adempimento e le ragioni extrafiscali delle operazioni. Nelle cause civili relative all’inadempimento contrattuale, incombe sull’impresa esecutrice provare di aver adempiuto correttamente; in caso contrario, il committente può chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno .
3 – Difese e strategie legali per contestare o definire il debito
3.1 Analisi preliminare dell’atto e verifica dei presupposti
La prima azione da intraprendere dopo la notifica di un atto di accertamento o di recupero è l’analisi dell’atto. Occorre verificare:
- Legittimità della notifica: controllare se l’atto è stato notificato nel termine previsto (5 anni o 8 anni) e se la notifica è stata effettuata correttamente (via PEC, raccomandata, ufficio postale, ecc.). Eventuali irregolarità possono rendere l’atto inefficace.
- Competenza dell’ufficio: accertare che l’atto sia stato emesso dall’ufficio nella cui circoscrizione il soggetto aveva domicilio fiscale al momento in cui è sorta l’obbligazione tributaria .
- Motivazione e prova: l’atto deve illustrare i fatti, citare le norme violate, indicare l’ammontare dell’imposta recuperata e delle sanzioni, descrivere la documentazione su cui si basa (CILAS, asseverazioni, fatture, bonifici). In assenza di motivazione o se la motivazione è apparente, si può invocare la nullità.
- Rispetto del contraddittorio: verificare se l’Agenzia ha dato la possibilità di fornire chiarimenti, specialmente in caso di abuso del diritto .
- Vizi formali: la Cassazione ha più volte affermato che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento o la mancata sottoscrizione dell’atto possono comportare l’annullamento.
- Prescrizione e decadenza: se l’atto è notificato oltre i termini, va eccepita la decadenza. Nel caso di superbonus, bisogna verificare se la spesa è stata sostenuta e se la detrazione è stata fruita in un periodo diverso da quello accertato (criterio di cassa per le persone fisiche e di competenza per le imprese ).
3.2 Ricorso in via amministrativa o giudiziale
Dopo la valutazione dell’atto, è possibile scegliere tra diverse strategie difensive:
- Richiesta di autotutela o annullamento in sede amministrativa. Se sussistono evidenti errori (ad esempio, l’atto non considera il pagamento entro il 30 jun 2023 o l’importo della detrazione è calcolato erroneamente), si può presentare un’istanza motivata all’Agenzia delle Entrate chiedendo l’annullamento o la correzione. L’ufficio, se riconosce l’errore, può annullare l’atto in autotutela.
- Istanza di sospensione e ricorso. Per evitare l’esecuzione immediata dell’atto (es. riscossione), è possibile presentare un’istanza di sospensione al giudice tributario ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 546/1992. La sospensione può essere concessa in presenza di fumus boni juris e periculum in mora.
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Entro 60 giorni dalla notifica si propone ricorso, con possibilità di mediazione presso l’Agenzia (per importi fino a 50 000 euro). Nel ricorso si possono eccepire la nullità dell’atto per difetto di motivazione, la decadenza, l’insussistenza dei presupposti e l’erronea applicazione della norma (ad esempio contestando la qualificazione dei lavori, l’esistenza del titolo abilitativo, la congruità delle spese, la spettanza della detrazione).
- Appello e ricorso per Cassazione. In caso di soccombenza, è possibile impugnare la sentenza in appello e, in ultimo, ricorrere in Cassazione per violazione di legge. L’Avv. Monardo, in qualità di cassazionista, assiste i contribuenti fino alle giurisdizioni superiori.
3.3 Eccezioni in sede penale: contestare il sequestro preventivo
Qualora la Procura disponga il sequestro preventivo dei crediti, il contribuente può:
- Opporsi al sequestro davanti al Tribunale del Riesame, contestando l’insussistenza del fumus del reato, l’assenza del pericolo di aggravamento o l’estraneità del cessionario. Tuttavia, la Cassazione ha affermato che il sequestro può colpire anche i crediti in mano a terzi, se derivano da un diritto inesistente ; pertanto occorre dimostrare la legittimità del credito (ad esempio esibendo la documentazione dei lavori) e l’assenza di comportamenti fraudolenti.
- Chiedere la restituzione del credito se il sequestro riguarda crediti effettivamente spettanti, allegando le asseverazioni e i visti di conformità che attestano la regolarità delle spese.
3.4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e composizione delle crisi
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure per favorire la definizione agevolata delle controversie fiscali e la composizione delle situazioni di sovraindebitamento. Tra queste:
- Rottamazione quater e Definizione agevolata delle liti pendenti: consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con riduzione di sanzioni e interessi. Per il 2025 la legge di bilancio prevede ulteriori edizioni di rottamazione che includono anche i carichi derivanti da bonus edilizi; è quindi opportuno verificare se l’atto rientra nel perimetro definito dalla norma e presentare domanda entro i termini.
- Rateizzazione e piani di rientro: il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento fino a 72 rate (8 anni) o, in casi particolari, a 120 rate (10 anni). La domanda va presentata a Agenzia Entrate–Riscossione e sospende l’azione esecutiva. In presenza di un contenzioso, la rateizzazione può essere richiesta anche in fase giudiziale.
- Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012): le imprese non fallibili e i professionisti possono ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi. L’Avv. Monardo, gestore della crisi iscritto all’elenco ministeriale, può assistere nella predisposizione della proposta, nella nomina dell’OCC e nell’omologa del piano presso il tribunale. Questo strumento consente di rinegoziare i debiti, ottenere l’esdebitazione e preservare la continuità aziendale.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): destinata alle imprese in difficoltà, permette di negoziare un accordo con i creditori sotto la supervisione dell’Esperto. Anche in questo caso l’Avv. Monardo può assistere l’imprenditore, predisponendo piani di risanamento che includano la gestione del debito tributario derivante da Superbonus.
- Concordato preventivo biennale: introdotto dalla riforma fiscale 2023, consente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo di concordare preventivamente il reddito imponibile con l’Agenzia delle Entrate per due anni. Pur non essendo specifico per i bonus edilizi, può essere uno strumento utile per prevenire contestazioni future.
- Conciliazione giudiziale e mediazione tributaria: durante il processo tributario, il contribuente può proporre la conciliazione con l’ufficio, ottenendo una riduzione delle sanzioni. La mediazione è obbligatoria per gli atti fino a 50 000 euro e può portare all’annullamento parziale dell’atto e al pagamento rateizzato.
3.5 Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Affidarsi a professionisti non qualificati: la normativa prevede l’obbligo di asseverazione e visto di conformità per i lavori. Scegliere professionisti improvvisati può comportare attestazioni infedeli e sanzioni fino a 100 000 euro .
- Mancata conservazione della documentazione: occorre conservare fatture, bonifici parlanti, CILAS, delibere condominiali, APE ante/post intervento, asseverazioni, visti di conformità, comunicazioni ENEA. La circolare 24/E elenca la documentazione da conservare ; la mancanza di anche un solo documento può determinare il recupero del credito.
- Frazionamento artificioso degli immobili: alcune aziende hanno suddiviso gli immobili in più unità per accedere a più volte alla detrazione. La Cassazione penale n. 39997/2024 ha considerato tale frazionamento una truffa aggravata . Le operazioni prive di sostanza economica configurano abuso del diritto e sono suscettibili di contestazione .
- Eccessiva fiducia nella cessione del credito: molti imprenditori ritenevano che la cessione li esonerasse da responsabilità. In realtà, i crediti ceduti possono essere sequestrati se originano da fatture false e la protezione per i cessionari vale solo sul piano tributario . Occorre quindi verificare la regolarità dei lavori prima di cedere il credito.
- Omissione della comunicazione ENEA: la Cassazione ha ribadito l’importanza della comunicazione ENEA per la validità della detrazione . La mancanza di tale adempimento può comportare la perdita del bonus.
- Ignorare le novità normative: la normativa è in continua evoluzione. Dal 2025 la detrazione è al 65 % e spetta solo a determinate categorie . Occorre aggiornarsi costantemente per evitare sorprese.
- Non rispondere alle richieste dell’Agenzia: in caso di richiesta di chiarimenti ex art. 10‑bis, il contribuente deve rispondere entro 60 giorni . La mancata risposta può aggravare la posizione.
4 – Strumenti alternativi di definizione: norme e opportunità
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate consentono di regolarizzare le pendenze fiscali con sconti su sanzioni e interessi. Negli ultimi anni sono state introdotte diverse rottamazioni (ter, quater, rottamazione dei ruoli ante 2015) e Saldo e Stralcio. La Legge di Bilancio 2025 prevede la prosecuzione delle misure e l’inclusione dei debiti derivanti da crediti d’imposta per bonus edilizi. Sebbene la normativa sia soggetta a modifiche, in linea generale i contribuenti possono:
- presentare domanda di rottamazione all’Agenzia Entrate–Riscossione;
- pagare gli importi dovuti in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate;
- beneficiare dell’annullamento delle sanzioni e degli interessi.
È importante verificare se l’atto di recupero rientra tra i carichi definibili e rispettare i termini di presentazione.
4.2 Rateizzazione e piani di rientro
La rateizzazione è uno strumento utile per gestire l’esposizione fiscale senza compromettere la liquidità aziendale. L’Agenzia Entrate–Riscossione consente la dilazione in 72 rate mensili (8 anni) e, in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà, fino a 120 rate. Durante la rateizzazione non sono avviate azioni esecutive. È possibile chiedere la rateizzazione anche dopo aver presentato ricorso, ottenendo la sospensione della riscossione. Tuttavia, la rateizzazione non impedisce al contribuente di contestare la pretesa in sede giudiziale: può pagare a titolo provvisorio e, in caso di vittoria, ottenere il rimborso.
4.3 Sovraindebitamento e composizione negoziata
Per le imprese che non rientrano nella disciplina del fallimento, la Legge 3/2012 offre gli strumenti del piano del consumatore, dell’accordo di composizione e della liquidazione controllata. Tali procedure consentono di ristrutturare i debiti, comprese le pretese erariali, con falcidia e dilazioni. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, può seguire il contribuente nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con l’Agenzia.
La composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) è stata introdotta per favorire la continuità aziendale. Prevede la nomina di un esperto negoziatore che affianca l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori. Anche in questo caso, il debito tributario derivante dalla perdita del Superbonus può essere ristrutturato, negoziando il pagamento con il Fisco.
4.4 Concordato preventivo biennale e altre forme di concordato
Il concordato preventivo biennale consente alle imprese individuali e ai professionisti di concordare con l’Agenzia, per due anni, l’ammontare del reddito imponibile. Questa misura, introdotta dalla delega fiscale 2023, mira a ridurre il contenzioso e garantire certezza nei rapporti con il Fisco. Sebbene non sia specifico per i bonus edilizi, può essere utile per chi, dopo la chiusura dei cantieri, intende stabilizzare la propria posizione fiscale.
Il concordato preventivo in ambito fallimentare o della crisi d’impresa resta una possibilità per le società in difficoltà che intendono continuare l’attività. In tal caso, i debiti fiscali derivanti dal recupero del Superbonus possono essere falcidiati e pagati in percentuale concordata con l’Agenzia.
5 – Tabelle riepilogative
5.1 Norme e requisiti principali del Superbonus e dei bonus edilizi (aggiornamento 2025)
| Intervento/Bonus | Aliquota e durata | Soggetti e condizioni | Fonti normative |
|---|---|---|---|
| Superbonus (Art. 119 D.L. 34/2020) | 110 % per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; 90 % nel 2023; 70 % nel 2024; 65 % dal 1° gennaio 2025 . Ripartizione in 5 anni (4 anni per spese 2022); possibilità di ripartire in 10 anni le spese 2023 . | Dal 2025 spetta solo a condomìni, persone fisiche con edifici 2–4 unità e enti del terzo settore. Condizione: CILA/CILAS o delibera condominiale al 15 ottobre 2024 . | D.L. 34/2020, art. 119; L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). |
| Sismabonus ordinario (art. 16 D.L. 63/2013) | Detrazioni dal 50 % al 85 % su un massimo di 96 000 € per unità immobiliare; durata fino al 31 dicembre 2024 (prorogato nelle aree sisma). | Tutti i contribuenti (proprietari o titolari di diritti reali). | D.L. 63/2013, art. 16; Legge di Bilancio 2024 e 2025. |
| Ecobonus ordinario (art. 14 D.L. 63/2013) | 50 %–65 % per interventi di riqualificazione energetica; tetti di spesa variabili; proroga al 2024/2025. | Proprietari, conduttori, condomìni; spesso cumulabile con bonus barriere architettoniche. | D.L. 63/2013, art. 14; L. 197/2022; L. 234/2021. |
| Bonus ristrutturazione (art. 16‑bis TUIR) | 50 % fino al 2025 per abitazioni principali e seconde case; limite di 96 000 €. Dal 2027 36 %. | Proprietari e titolari di diritti reali; interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro . | TUIR art. 16‑bis; D.L. 63/2013; L. 207/2024. |
| Bonus barriere architettoniche (art. 119‑ter D.L. 34/2020) | Detrazione 75 % fino al 2025; limite di spesa 50 000 € per edifici unifamiliari, 40 000 € per edifici 2–8 unità, 30 000 € oltre 8 unità . | Tutti i contribuenti che effettuano lavori per eliminare barriere architettoniche; cumulabile con bonus ordinari. | Art. 119‑ter D.L. 34/2020; L. 234/2021; L. 197/2022. |
| Bonus facciate | Non prorogato per il 2025; l’agevolazione è stata abolita. | N/D | L. 234/2021 (scaduto). |
5.2 Sanzioni e responsabilità
| Violazione | Conseguenze | Riferimento |
|---|---|---|
| Fatture per operazioni inesistenti / crediti fittizi | Reati di falsa fatturazione e indebita compensazione; sequestro preventivo dei crediti anche in mano a terzi . | Art. 8 e 10‑quater D.Lgs 74/2000; art. 321 c.p.p.; Cass. sent. 28064/2024 . |
| Asseverazioni infedeli | Sanzioni da 2 000 € a 15 000 € per ogni attestazione ; reclusione 2–5 anni e multa 50 000–100 000 € per attestazioni false . | Art. 119, commi 13‑bis.1 e 14, D.L. 34/2020. |
| Detrazione non spettante | Recupero del credito con interessi (art. 20 D.P.R. 602/1973) e sanzione del 30 % (art. 13 D.Lgs 471/1997); responsabilità solidale di fornitore e cessionario . | Art. 20 D.P.R. 602/1973; art. 13 D.Lgs 471/1997; Circolare 24/E/2020. |
| Abuso del diritto | Disconoscimento dei vantaggi fiscali; l’atto impositivo deve essere preceduto da richiesta di chiarimenti e motivato . | Art. 10‑bis L. 212/2000 (Statuto del contribuente). |
| Omissione comunicazione ENEA | Perdita della detrazione; pronunce della Cassazione hanno escluso la retroattività della sanatoria . | Ordinanze Cass. 12422/2025 e 12426/2025. |
6 – Domande e risposte (FAQ)
Di seguito una serie di quesiti pratici con risposte concise dal punto di vista del debitore/contribuente.
- La mia impresa ha beneficiato del Superbonus nel 2022 e ha ceduto il credito. L’Agenzia delle Entrate può recuperare l’agevolazione?
Sì. L’Agenzia, attraverso la verifica documentale prevista dalla circolare 24/E, può accertare che i requisiti non sussistevano e può recuperare l’importo della detrazione, maggiorato di interessi e sanzioni . Il recupero avviene nei confronti del beneficiario originario, ma in caso di dolo o colpa grave anche il cessionario risponde in solido . - Se il credito è stato ceduto a una banca, questa perde il credito se l’originario beneficiario non aveva diritto alla detrazione?
Sul piano tributario, il cessionario in buona fede mantiene il diritto a utilizzare il credito . Tuttavia, sul piano penale il credito può essere sequestrato se ritenuto pertinente al reato . La Cassazione ha affermato che la protezione dell’art. 121 D.L. 34/2020 non impedisce il sequestro . - Quali documenti devono essere conservati per superare i controlli?
È essenziale conservare: titoli abilitativi (CILA/CILAS), delibere condominiali, APE ante/post intervento, asseverazioni tecniche, visti di conformità, fatture, bonifici parlanti, comunicazioni ENEA e ricevute delle spese. L’elenco è contenuto nella circolare 24/E . - La mia impresa ha iniziato i lavori nel 2021 ma li completerà nel 2024. Posso fruire del 110 %?
No. Il regime originario del 110 % è scaduto al 31 dicembre 2022, con eccezioni per IACP e cooperative. Per il 2024 l’aliquota è 70 %, mentre dal 2025 scende al 65 % . Inoltre, per beneficiare del 65 % nel 2025 è necessario aver presentato la CILA/CILAS o la delibera condominiale entro il 15 ottobre 2024 . - La mancata comunicazione ENEA può essere sanata?
Le ordinanze n. 12422 e 12426 del 2025 hanno escluso la retroattività della sanatoria; pertanto la mancata comunicazione ENEA comporta la perdita della detrazione . Tuttavia, per l’ecobonus ordinario alcune pronunce ammettono la detrazione anche senza la comunicazione se sussistono altri elementi (es. contratto di appalto, APE). È consigliabile consultare un professionista. - Cosa succede se l’asseverazione è falsa?
Il tecnico che rilascia un’asseverazione infedele subisce sanzioni amministrative da 2 000 a 15 000 euro e, se espone dati falsi, rischia la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50 000 a 100 000 euro . Inoltre, l’Agenzia recupera l’intera detrazione e il committente può essere coinvolto in procedimenti penali. - È possibile fare “frazionamenti” dell’immobile per ottenere più Superbonus?
La Cassazione penale n. 39997/2024 ha qualificato il frazionamento artificioso come truffa aggravata . Le operazioni prive di sostanza economica configurano abuso del diritto; l’Agenzia può disconoscere i vantaggi e contestare sanzioni . Pertanto tali condotte sono fortemente sconsigliate. - In quali casi si applica la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario?
La responsabilità solidale sorge quando il fornitore o il cessionario concorrono nella violazione, ossia quando sapevano o avrebbero dovuto sapere che il cliente non aveva diritto alla detrazione. Il D.L. 11/2023 ha introdotto il requisito della diligenza: l’acquirente del credito deve raccogliere un set documentale per dimostrare l’assenza di colpa; il mancato possesso di alcuni documenti non costituisce di per sé colpa grave . L’onere di provare il dolo o la colpa grava sull’Amministrazione . - Posso rateizzare il debito derivante da un atto di recupero?
Sì. È possibile presentare domanda di rateizzazione all’Agenzia Entrate–Riscossione (72 o 120 rate). Se è in corso un contenzioso, la rateizzazione può essere richiesta condizionatamente; in caso di vittoria, le somme versate verranno rimborsate. La rateizzazione sospende le azioni esecutive. - È possibile aderire alla rottamazione per un atto di recupero del Superbonus?
Dipende dalla normativa in vigore al momento della rottamazione. Le ultime rottamazioni hanno previsto l’inclusione anche dei carichi per crediti d’imposta; occorre verificare nel bando se i debiti rientrano nel perimetro e presentare domanda entro i termini. - Se l’Agenzia contesta l’abuso del diritto, cosa posso fare?
È essenziale rispondere alla richiesta di chiarimenti entro 60 giorni , fornendo documenti che dimostrino la sostanza economica dell’operazione (es. contratti, piani industriali). In assenza di risposta, l’amministrazione può emettere l’atto. Se l’abuso è contestato con l’atto, bisogna verificare che siano indicati i vantaggi indebiti e le norme eluse; in caso contrario, l’atto è nullo . - L’inadempimento dell’impresa esecutrice può far perdere il bonus?
Sì. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto che la mancata presentazione delle asseverazioni integra un grave inadempimento e legittima la risoluzione del contratto . Il committente può chiedere il risarcimento, ma la perdita del bonus ricade su chi non ha adempiuto. È consigliabile prevedere clausole contrattuali che obblighino l’impresa a consegnare tutta la documentazione richiesta. - Il condominio minimo (due proprietari) può usufruire del Superbonus?
Sì. La giurisprudenza ha chiarito che nel condominio composto da due proprietari si applicano le regole del condominio ordinario; pertanto occorre nominare l’amministratore, redigere il regolamento condominiale e rispettare le maggioranze deliberative. Il bonus spetta anche in questa ipotesi . - Come si determina il periodo di imposta in cui imputare le spese?
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali vale il criterio di cassa: conta la data del pagamento . Per le imprese individuali e società vale il criterio di competenza . Le spese sostenute sulle parti comuni si imputano in base alla data del bonifico condominiale . - Quali sono le conseguenze penali per chi utilizza crediti inesistenti?
L’utilizzo o la cessione di crediti inesistenti integra i reati di indebita compensazione e truffa aggravata. La Cassazione ha ribadito che le condotte fraudolente comportano il sequestro dei crediti, anche se ceduti . Sono previste pene detentive e pecuniarie; inoltre, l’impresa rischia l’interdizione dai pubblici appalti. - È possibile sanare l’irregolarità pagando solo le imposte senza sanzioni?
In alcuni casi, la normativa consente la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con riduzione delle sanzioni (ad esempio, con l’adesione ai verbali di constatazione o con il ravvedimento operoso se si agisce prima della notifica dell’atto). Dopo la notifica dell’atto, la sanzione del 30 % è dovuta , salvo aderire a rottamazioni o conciliazioni che prevedano la riduzione. - Cosa si intende per “credito inesistente” e per “credito non spettante”?
Il credito inesistente è privo di un titolo giuridico o è creato mediante documenti falsi; il credito non spettante è legato a spese reali ma non agevolabili (ad esempio, per mancanza di requisiti tecnici). Nel primo caso, l’Agenzia può recuperare il credito entro otto anni e applicare sanzioni più elevate; nel secondo, i termini sono ordinari. Il sequestro può colpire i crediti inesistenti come cose pertinenti al reato . - Il bonus barriere architettoniche è cumulabile con il Superbonus?
Sì, ma solo per le parti di spesa non coperte dal Superbonus. La detrazione del 75 % può essere utilizzata per gli interventi non rientranti nel massimale del Superbonus . - La mia impresa non ha completato i lavori a causa di sospensioni normative. Può chiedere la risoluzione del contratto?
Secondo la giurisprudenza, la sospensione o la mancata esecuzione possono legittimare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ma solo se proporzionata e nel rispetto della buona fede . In caso di ritardo ingiustificato, il committente può chiedere la risoluzione e il risarcimento . - Dopo il 2025 ci saranno ulteriori proroghe?
Al momento, la Legge di Bilancio 2025 prevede la detrazione al 65 % fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti indicati. Eventuali proroghe o modifiche dipenderanno dalle future leggi di bilancio. È importante monitorare le evoluzioni normative e farsi assistere da un professionista per pianificare gli interventi.
7 – Simulazioni pratiche e casi esemplificativi
7.1 Recupero della detrazione con interessi e sanzioni
Supponiamo che una società XYZ S.r.l. abbia usufruito, nel 2022, di un Superbonus del 110 % su lavori per 200 000 €. Ha ceduto il credito a una banca. Nel 2025 l’Agenzia accerta che le asseverazioni erano infedeli e notifica un atto di recupero.
- Calcolo della detrazione recuperata:
Detrazione spettante (110 %) = 220 000 €. L’Agenzia contesta l’intera detrazione. - Interessi:
Gli interessi si calcolano ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 602/1973 dalla data in cui la detrazione è stata utilizzata. Se l’utilizzo è avvenuto nel 2022 e l’atto di recupero è notificato nel 2025, ipotizzando un tasso legale del 3 %, gli interessi maturati su 220 000 € in tre anni sono circa 19 800 € (220 000 × 0,03 × 3). - Sanzioni:
L’art. 13 D.Lgs 471/1997 prevede una sanzione del 30 % dell’imposta recuperata . Poiché la detrazione riduce l’imposta da versare, la sanzione è calcolata sull’imposta evasa. Supponendo un’aliquota IRES del 24 %, l’imposta evasa su 220 000 € è 52 800 €. La sanzione del 30 % è quindi 15 840 € (52 800 × 0,30). - Responsabilità solidale:
Se la banca era in buona fede, mantiene il credito sul piano tributario ; tuttavia, può subire il sequestro penale. L’impresa resta obbligata a restituire le somme più interessi e sanzioni. Il totale dovuto dalla società sarà quindi 220 000 € (detrazione) + 19 800 € (interessi) + 15 840 € (sanzione) = 255 640 €. Se, invece, la banca è ritenuta responsabile in solido, sarà obbligata a corrispondere le somme con l’impresa.
7.2 Sequestro preventivo di crediti ceduti
La società ABC s.r.l. ha ceduto a una banca crediti da Superbonus per 300 000 €. La Procura contesta l’emissione di fatture per lavori mai eseguiti. Il GIP dispone il sequestro preventivo dei crediti in mano alla banca.
- Presupposti: esistono indizi di truffa aggravata e il pericolo che la libera circolazione del credito aggravi la frode .
- Difesa: la banca può opporsi davanti al Tribunale del Riesame, sostenendo la buona fede e la legittimità dei crediti. Tuttavia, secondo la Cassazione, il sequestro può essere disposto anche nei confronti di terzi in buona fede . La difesa dovrà dimostrare la regolarità dei lavori e l’assenza di concorso nella truffa (es. documentazione completa, verifiche antiriciclaggio).
- Esito: se il sequestro viene confermato, la banca non potrà utilizzare i crediti fino alla conclusione del procedimento penale. L’impresa rischia sanzioni penali e l’obbligo di restituzione del credito.
7.3 Richiesta di chiarimenti e abuso del diritto
La ditta individuale Mario Rossi ha acquistato un edificio e lo ha frazionato in cinque unità per accedere più volte al Superbonus. L’Agenzia sospetta un abuso del diritto e invia richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 10‑bis L. 212/2000. Mario deve rispondere entro 60 giorni, dimostrando che il frazionamento aveva ragioni economiche reali (ad esempio, la vendita separata degli appartamenti). Se non risponde o la risposta non è convincente, l’Agenzia può disconoscere la detrazione .
- Strategia difensiva: fornire prove dell’effettiva separazione funzionale delle unità (planimetrie, attestati di destinazione, contratti preliminari di vendita) e dimostrare che i lavori rispettavano le normative edilizie. Se la contestazione prosegue, presentare ricorso alla Commissione Tributaria sostenendo che le operazioni non erano abusive e che l’amministrazione non ha dimostrato la mancanza di sostanza economica .
7.4 Responsabilità del tecnico per asseverazioni infedeli
L’ingegnere Luigi B., incaricato di redigere l’asseverazione di un intervento, ha attestato la congruità delle spese senza verificare che i materiali corrispondessero ai prezziari. L’Agenzia recupera la detrazione e sanziona il tecnico ai sensi dell’art. 119, comma 13‑bis.1. Il committente, oltre a dover restituire la detrazione, agisce civilmente contro il tecnico per ottenere il risarcimento del danno (perdita del bonus e spese legali).
- Difesa del tecnico: dimostrare di aver applicato la diligenza professionale (es. allegare computi metrici, prezziari e verifiche) e contestare l’infedeltà dell’asseverazione. Tuttavia, la sanzione amministrativa è automatica se la dichiarazione è inesatta . In sede penale, la responsabilità richiede la prova del dolo (aver attestato volontariamente dati falsi) .
7.5 Utilizzo del bonus barriere architettoniche in abbinamento al Superbonus
Il condominio Via Giusti 10 ha deliberato un intervento di riqualificazione energetica con Superbonus (sostituzione degli impianti di climatizzazione) e contestualmente la realizzazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche.
- Regole: l’art. 119‑ter prevede la detrazione del 75 % per interventi di eliminazione delle barriere , con tetti di spesa variabili in base al numero di unità . La spesa per l’ascensore eccedente il massimale del Superbonus può essere coperta dal bonus barriere architettoniche.
- Attuazione: occorre presentare due pratiche distinte (Superbonus e bonus barriere) e rispettare tutte le formalità: CILAS, asseverazioni, bonifici parlanti. Se la comunicazione ENEA non è richiesta per la parte barriere, occorre comunque conservare la documentazione e rispettare la destinazione d’uso.
- Possibili rischi: la mancata separazione delle spese o l’assenza di documentazione può comportare il recupero della detrazione. È quindi opportuno farsi assistere da professionisti.
Conclusioni
L’intensificazione dei controlli sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi ha portato molte imprese a confrontarsi con accertamenti fiscali complessi e potenzialmente onerosi. Il quadro normativo, in continua evoluzione, richiede una attenta pianificazione e l’assistenza di professionisti specializzati. Le principali conclusioni emerse dall’analisi sono:
- Aggiornamento normativo continuo: l’aliquota del Superbonus si è ridotta progressivamente (70 % nel 2024, 65 % dal 2025) e l’ambito soggettivo è stato ristretto . Molti bonus minori proseguono con aliquote dal 50 % al 75 %. È essenziale verificare le condizioni e le scadenze prima di intraprendere i lavori.
- Controlli stringenti e responsabilità: la circolare 24/E evidenzia che l’Agenzia effettua verifiche documentali e recupera le detrazioni non spettanti con interessi e sanzioni . La responsabilità solidale coinvolge fornitori e cessionari in caso di concorso nella violazione . Le asseverazioni infedeli sono punite severamente .
- Giurisprudenza severa: la Cassazione ha autorizzato il sequestro preventivo dei crediti anche in mano a terzi, ha sanzionato i frazionamenti artificiosi e ha ribadito l’importanza della comunicazione ENEA . Ciò impone alle imprese una maggiore attenzione alla documentazione e al rispetto delle procedure.
- Importanza del contraddittorio: la contestazione dell’abuso del diritto richiede una richiesta di chiarimenti e l’onere della prova grava sull’amministrazione . Il contribuente deve rispondere tempestivamente e fornire documenti che dimostrino la sostanza economica delle operazioni.
- Strumenti difensivi: l’analisi puntuale dell’atto, il ricorso tempestivo, le richieste di sospensione, la rateizzazione, le definizioni agevolate e le procedure di sovraindebitamento sono strumenti efficaci per ridurre l’impatto economico dell’accertamento. La consulenza di un avvocato esperto consente di individuare la strategia più adatta.
- Ruolo dei professionisti: tecnici, commercialisti e avvocati devono lavorare congiuntamente per assicurare la regolarità dei lavori, l’esattezza delle asseverazioni e la corretta compilazione delle pratiche. La mancanza di coordinamento può esporre le imprese a gravi rischi.
Agire tempestivamente è fondamentale per evitare che l’accertamento si trasformi in un pignoramento, un’ipoteca o un fermo amministrativo.
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