Introduzione
Perché l’argomento è cruciale per le imprese di scavi
Le società che operano nel settore degli scavi e dell’edilizia sono spesso soggette a controlli fiscali intensi. L’attività comporta elevati flussi di fatturazione, subappalti e costi di gestione complessi; di conseguenza, è frequente che l’Agenzia delle Entrate verifichi la corretta dichiarazione dei ricavi, dell’IVA sui lavori e il rispetto delle norme sui contratti pubblici. Un avviso di accertamento può comportare pagamenti improvvisi di decine o centinaia di migliaia di euro, con rischi di blocco dei cantieri, impossibilità di partecipare a gare o, nei casi peggiori, pignoramenti di beni, fermo amministrativo dei mezzi e ipoteche. Sottovalutare la notifica di un atto o non conoscere i propri diritti può portare a conseguenze devastanti: le scadenze processuali sono rigide e la mancata impugnazione dell’atto rende definitivo il debito.
Affrontare un accertamento fiscale richiede quindi una conoscenza approfondita della normativa tributaria, delle garanzie del contribuente e delle strategie difensive che la legge offre. La recente riforma fiscale ha introdotto nuovi strumenti (contraddittorio preventivo, accertamento con adesione, rottamazione quater) e ha modificato termini e procedure, rendendo indispensabile un aggiornamento costante.
Presentazione dello Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale per tutelare imprenditori, professionisti e privati contro atti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia Entrate‑Riscossione e di società di recupero crediti. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il suo studio offre consulenza qualificata su:
- Analisi dell’atto di accertamento e dei processi verbali di constatazione.
- Redazione di ricorsi e memorie difensive dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.
- Richiesta di sospensione dell’atto (art. 47 del D.Lgs. 546/1992) quando l’esecuzione comporti un danno grave e irreparabile .
- Accertamento con adesione e trattative con l’Ufficio per ridurre imposte e sanzioni .
- Rottamazioni e definizioni agevolate (rottamazione quater) con estinzione del giudizio al pagamento della prima rata .
- Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio per imprenditori e persone fisiche sovraindebitate .
L’obiettivo è fornire al contribuente un piano di difesa completo e pratico, basato su norme e sentenze aggiornate, per bloccare o ridurre l’azione del Fisco e preservare la continuità aziendale.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) e il diritto di difesa durante le verifiche
La legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) contiene i principi generali che regolano il rapporto tra Fisco e contribuente. Tra le disposizioni più rilevanti per chi subisce una verifica fiscale presso i locali dell’impresa ci sono:
- Articolo 12: prescrive che, durante accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, la permanenza degli operatori fiscali non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta giorni in casi eccezionali . Per i contribuenti di minori dimensioni (contabilità semplificata) il limite scende a quindici giorni . Decorso il termine, l’Amministrazione deve concludere le operazioni e non può rimanere oltre senza una nuova autorizzazione.
- Obbligo di preavviso e contraddittorio: fino al 2023 l’obbligo di avvisare il contribuente e di instaurare un contraddittorio “endoprocedimentale” era previsto solo per i tributi armonizzati dall’Unione Europea (IVA, accise ecc.). La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 25 luglio 2025 n. 21271, ha confermato che per gli accertamenti effettuati prima della riforma l’Amministrazione era obbligata a instaurare il contraddittorio solo per i tributi armonizzati; per gli altri tributi (es. IRPEF, IRES) non vi era un obbligo generalizzato . Inoltre la stessa sentenza stabilisce che l’atto è nullo solo se il contribuente dimostra quali argomenti avrebbe potuto dedurre e che questi non erano meramente pretestuosi .
- Novità del 2024–2025: con il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 e la legge di conversione del D.L. 84/2025, il contraddittorio è stato generalizzato attraverso il nuovo articolo 6‑bis dello Statuto. L’Ufficio deve inviare al contribuente lo schema dell’atto concedendo almeno 60 giorni per presentare osservazioni e richiedere la documentazione su cui si fonda l’accertamento . Le osservazioni devono essere valutate e, se rigettate, l’atto definitivo deve motivare puntualmente le ragioni del rigetto.
- Motivazione dell’autorizzazione all’accesso: l’articolo 13‑bis del D.L. 84/2025 (legge 108/2025) ha introdotto l’obbligo che nei verbali di accesso e nelle autorizzazioni siano indicate e motivate le circostanze che giustificano l’accesso . L’obiettivo è impedire accessi arbitrari e garantire il controllo di legittimità.
- Termine per l’emissione dell’avviso dopo il PVC (processo verbale di constatazione): dopo la notifica del PVC, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni; l’Amministrazione non può notificare l’avviso prima del termine . Questo termine si coordina con il contraddittorio preventivo introdotto dal 2024.
1.2 Termini di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento
Le verifiche devono rispettare termini rigidi entro i quali l’avviso deve essere notificato, pena la decadenza del potere accertativo. I termini variano a seconda della tipologia di tributo:
- Imposte dirette (IRPEF/IRES) – art. 43 D.P.R. 600/1973: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . In caso di omessa dichiarazione, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno . Se l’accertamento riguarda aiuti di Stato dichiarati nella dichiarazione, il termine è di otto anni . L’amministrazione può notificare ulteriori avvisi di accertamento (integrativi) indicando i nuovi elementi scoperti .
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) – art. 57 D.P.R. 633/1972: gli avvisi di rettifica devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno . Il termine può essere prorogato quando l’Amministrazione richiede documenti per un rimborso e la consegna avviene oltre 15 giorni . Anche qui è possibile emettere avvisi integrativi in caso di nuovi elementi .
- Raddoppio dei termini in caso di reato tributario: quando la violazione costituisce reato e sussiste l’obbligo di denuncia, i termini ordinari possono raddoppiare. La Cassazione ha chiarito che il raddoppio opera come nuovo termine di decadenza e si applica solo se la denuncia è presentata entro il termine ordinario ; la rilevanza penale va valutata al momento della violazione . La Corte costituzionale ha confermato la legittimità del meccanismo se sussistono “seri indizi di reità” .
1.3 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo che permette di chiudere la verifica evitando il contenzioso. La definizione si perfeziona con la firma dell’atto e il pagamento delle somme concordate; le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo. I principali riferimenti sono:
- Articolo 1 D.Lgs. 218/1997: l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA può essere definito con adesione del contribuente . Lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo deve contenere l’invito a presentare l’istanza per l’accertamento con adesione . L’adesione non è impugnabile e preclude ulteriori azioni dell’Ufficio, salvo emergano nuovi elementi superiori al 50 % del reddito definito .
- Articolo 6: consente al contribuente sottoposto ad accesso, ispezione o verifica di chiedere con apposita istanza la formulazione di una proposta di accertamento . Se l’avviso è stato notificato senza contraddittorio preventivo, l’istanza deve essere presentata prima del ricorso . Se si applica il contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata entro trenta giorni dallo schema di atto o nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso ; il termine di impugnazione rimane sospeso per trenta giorni . La presentazione dell’istanza sospende il termine per proporre ricorso e il termine per pagare l’imposta per novanta giorni .
- Articolo 7: l’atto di adesione deve essere redatto in duplice esemplare e indicare separatamente gli elementi, le motivazioni e le somme dovute; il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore .
1.4 Processo tributario e sospensione degli atti
Una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente può impugnarlo davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria). Le regole generali sono:
- Termine per il ricorso (art. 21 D.Lgs. 546/1992): il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto . Il termine si sospende nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31° agosto (sospensione feriale) e può essere prorogato in caso di richiesta di accertamento con adesione o di conciliazione.
- Sospensione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992): se dall’atto impugnato può derivare un danno grave e irreparabile, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. L’istanza può essere proposta nel ricorso o con atto separato; il presidente fissa l’udienza entro trenta giorni . In casi di urgenza, il presidente può disporre la sospensione provvisoria . L’ordinanza cautelare può essere impugnata entro quindici giorni e la sospensione può essere totale o parziale, eventualmente subordinata a garanzia .
- Termine del giudizio: la Corte deve fissare la trattazione del merito entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza .
1.5 Definizione agevolata e rottamazione quater
La legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto la “rottamazione quater” (definizione agevolata delle cartelle) e la legge 108/2025 ha chiarito che l’estinzione del giudizio si perfeziona con il versamento della prima o unica rata. L’articolo 12‑bis del D.L. 84/2025 stabilisce che:
- Ai fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata .
- Il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio su presentazione della dichiarazione e della documentazione attestante il versamento .
- L’estinzione rende inefficaci le sentenze non passate in giudicato e le somme versate restano acquisite .
Questo strumento consente di chiudere contenziosi pendenti con un risparmio su sanzioni e interessi, ma richiede il rispetto rigoroso delle scadenze di pagamento.
1.6 Giurisprudenza rilevante
Oltre alle norme, la difesa dell’impresa si fonda su precedenti giurisprudenziali che hanno chiarito vari aspetti procedurali:
- Cassazione 23939/2025 (società estinta): quando l’avviso è notificato a una società già cancellata dal registro imprese, l’accertamento è nullo in quanto il soggetto non esiste più e manca la capacità di stare in giudizio. La nullità si estende anche agli avvisi notificati ai soci, salvo che l’atto sia annullato per motivi personali ai soci .
- Cassazione Sezioni Unite 21271/2025: come visto, stabilisce che prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo per i tributi armonizzati, a condizione che il contribuente indichi le difese che avrebbe potuto svolgere e che esse non siano pretestuose .
- Cassazione 5131/2025 (raddoppio dei termini): la Corte ha chiarito che il raddoppio dei termini di accertamento opera come nuovo termine di decadenza e richiede che la denuncia penale sia presentata entro il termine ordinario. Le modifiche legislative successive (innalzamento delle soglie) non incidono sul raddoppio se la denuncia era obbligatoria all’epoca della violazione .
- Corte europea dei diritti dell’uomo (caso “Italgomme Pneumatici S.r.l.”, 2024): la Corte ha ritenuto che le perquisizioni fiscali in Italia, prive di autorizzazione preventiva di un giudice e senza limiti di durata, violavano l’articolo 8 CEDU. Ha richiesto al legislatore italiano di introdurre garanzie procedurali, limiti temporali e controllo giurisdizionale . Questa pronuncia ha spinto la riforma contenuta nell’art. 13‑bis del D.L. 84/2025 che impone la motivazione delle autorizzazioni.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
2.1 Ricezione dell’avviso e verifica della validità
- Controllo della notifica: l’avviso deve essere notificato al rappresentante legale della società o al contribuente tramite posta certificata o ufficiale giudiziario. È fondamentale verificare l’indirizzo (domicilio fiscale) e la data di ricezione. Se la notifica è stata effettuata a soggetto inesistente (es. società cancellata), l’atto è nullo .
- Esame del contenuto dell’atto: l’avviso deve indicare:
- l’imposta o le imposte contestate;
- la motivazione con riferimento agli elementi di fatto e di diritto che giustificano la pretesa;
- il termine e il giudice competente per l’impugnazione;
- l’indicazione degli elementi sopravvenuti in caso di avviso integrativo .
La mancanza di motivazione o l’assenza del processo verbale allegato può comportare la nullità, come riconosciuto dalla giurisprudenza.
- Verifica dei termini di decadenza: confrontare la data di notifica con i termini di cui agli artt. 43 e 57 dei DPR 600/1973 e 633/1972; un avviso notificato oltre il 31 dicembre del quinto o settimo anno è decaduto .
- Analisi della procedura preliminare: se l’accertamento riguarda tributi armonizzati (IVA) o se è stato avviato dopo il 2024, verificare che l’Ufficio abbia inviato lo schema di atto e concesso 60 giorni per il contraddittorio; la violazione può essere causa di nullità .
2.2 Presentazione di osservazioni e contraddittorio preventivo
Se l’Ufficio ha inviato lo schema di atto:
- Richiesta documenti: entro il termine di 60 giorni, il contribuente può chiedere copia dei documenti e degli atti su cui si basa l’accertamento. È consigliabile presentare un’istanza scritta, protocollata, indicando espressamente di voler esercitare il diritto di accesso agli atti.
- Osservazioni difensive: nella stessa finestra temporale si possono depositare memorie che confutino le presunzioni dell’Ufficio (es. dimostrazione di costi sostenuti, commesse regolari, contestazione di ricostruzioni induttive). La successiva motivazione dell’avviso deve dare conto delle osservazioni ricevute.
- Istanza di accertamento con adesione: in alternativa o in aggiunta alle osservazioni, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . Questo sospende il termine per impugnare per 90 giorni e apre una trattativa con l’Ufficio per definire una somma ridotta .
2.3 Ricezione dell’avviso definitivo
Se, decorso il termine del contraddittorio, l’Ufficio ritiene non soddisfatte le eccezioni del contribuente, emette l’avviso definitivo. È importante:
- Verificare la corretta motivazione: l’avviso deve indicare le ragioni del rigetto delle osservazioni. In difetto, si può dedurre la nullità per violazione del diritto di difesa.
- Valutare la convenienza dell’accertamento con adesione: dopo la notifica, l’istanza di adesione può essere presentata prima del ricorso (se l’atto non era soggetto a contraddittorio preventivo) o entro 15 giorni dalla notifica (se era stato comunicato lo schema di atto) . La presentazione sospende il termine per ricorrere. Le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo e sono rateizzabili.
- Pianificare il ricorso: qualora non si desideri aderire, occorre preparare il ricorso e presentarlo entro 60 giorni . È opportuno allegare tutta la documentazione contabile (fatture, contratti, ordini di servizio, libretti di cantiere) e eventuali perizie.
2.4 Impugnazione e richiesta di sospensione
- Deposito del ricorso: il ricorso si presenta alla Corte di giustizia tributaria competente territorialmente entro 60 giorni; deve contenere la richiesta della sospensione dell’esecutività se l’atto provoca un danno grave e irreparabile . È possibile proporre l’istanza nella stessa fase o con atto separato.
- Requisiti per la sospensione: occorre dimostrare la gravità del danno (es. impossibilità di pagare salari, rischi di fallimento, fermo di attrezzature) e la fumus boni iuris, ovvero che il ricorso non è manifestamente infondato. La Corte fissa l’udienza entro 30 giorni e può concedere una sospensione provvisoria in caso di urgenza .
- Garanzie: la sospensione può essere subordinata alla prestazione di garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa), ma la legge prevede l’esclusione della garanzia per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale” .
- Discussione nel merito: se la sospensione è concessa, la causa prosegue per il merito entro 90 giorni. Il giudice può confermare o annullare l’avviso; in caso di rigetto, è possibile appellare entro 60 giorni.
2.5 Dopo l’esito del giudizio
- Sentenza favorevole: l’atto viene annullato e l’imposta non è dovuta. Se l’annullamento è legato alla decadenza o a vizi propri della società estinta, i soci non rispondono . Se l’annullamento riguarda motivi personali (es. incongruenze contabili), l’Ufficio può emettere un nuovo avviso ai soci entro i termini ordinari.
- Sentenza di rigetto: si può proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, seguendo procedure analoghe. Dopo l’appello, è ammesso ricorso in Cassazione solo per violazione di legge.
- Definizione agevolata in corso di causa: se, nelle more del giudizio, il legislatore introduce definizioni agevolate (es. rottamazione quater), il contribuente può aderirvi. L’estinzione del giudizio avviene con il pagamento della prima rata .
3. Difese e strategie legali
3.1 Eccezioni formali
Le eccezioni formali riguardano vizi dell’atto che comportano la nullità o l’inesistenza dell’accertamento. Tra le principali:
- Notifica a soggetto inesistente: se la società è stata cancellata prima della notifica, l’atto è nullo . È necessario verificare la data di cancellazione dal Registro Imprese.
- Mancanza di motivazione o di indicazione dei nuovi elementi: l’avviso deve indicare i motivi e gli elementi che giustificano la rettifica; se si tratta di avviso integrativo, deve indicare i nuovi elementi sopravvenuti . La carenza di motivazione può essere fatta valere in giudizio.
- Violazione del contraddittorio preventivo: per gli atti soggetti al contraddittorio (oggi la generalità degli avvisi, salvo quelli automatizzati), la mancata concessione di 60 giorni per le osservazioni o il mancato esame delle stesse comporta la nullità .
- Durata della verifica oltre i limiti: la permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni (15 per contabilità semplificata) . La violazione può essere eccepita per dimostrare l’illegittimità dell’accesso.
- Autorizzazioni prive di motivazione: dopo la legge 108/2025, l’autorizzazione all’accesso deve indicare e motivare le circostanze che giustificano l’accesso . Se l’atto è generico, si può chiedere l’annullamento.
3.2 Eccezioni sostanziali e prova documentale
Molti accertamenti nelle imprese di scavi sono basati su ricostruzioni induttive dei ricavi (es. utilizzo di coefficienti, incrocio di dati bancari) o su rilievi di IVA indebita. La difesa sostanziale richiede di dimostrare la correttezza delle operazioni con documenti e prove concrete:
- Contabilità analitica delle commesse: ogni commessa deve essere corredata da contratti, ordini di servizio, documenti di trasporto (DDT), libretti di misurazione. Una contabilità chiara dimostra i costi sostenuti e giustifica margini di profitto anche quando i ricavi apparenti sono inferiori ai parametri.
- Documentazione dei costi: in caso di accertamento induttivo, la Cassazione ha affermato che perfino l’“evasore totale” ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti documentati; l’Ufficio deve ricostruire le operazioni imponibili deducendo anche l’IVA a monte (principio che emerge dall’ordinanza 31406/2025, pur non disponibile in formato ufficiale). Perciò è essenziale conservare fatture di acquisto, ricevute di nolo, carburante, paghe dei dipendenti e contributi.
- Prova dell’inapplicabilità di indici sintetici (ISA): in caso di accertamenti basati sugli indici di affidabilità, si può dimostrare l’esistenza di circostanze specifiche (varianti di cantiere, ritardi nei pagamenti, eventi straordinari) che rendono inattendibili gli indici.
- Dimostrazione dell’irrilevanza penale: quando l’Ufficio applica il raddoppio dei termini, occorre verificare che all’epoca della violazione la soglia penale fosse superata; se la norma è stata modificata prima della scadenza del termine ordinario, il raddoppio non può applicarsi .
3.3 Accertamento con adesione: strategia e vantaggi
Optare per l’accertamento con adesione può essere conveniente quando le prove a disposizione non consentono di contestare integralmente la pretesa. I principali vantaggi sono:
- Riduzione delle sanzioni: le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto. Inoltre è possibile chiedere la rateizzazione fino a otto rate trimestrali.
- Riduzione degli interessi: l’adesione comporta il pagamento degli interessi legali e consente di evitare l’aggravio degli interessi di mora che maturano durante il contenzioso.
- Sospensione del contenzioso: la presentazione dell’istanza sospende il termine per ricorrere e la riscossione , offrendo tempo per negoziare. Se non si raggiunge l’accordo, il contribuente può comunque impugnare l’atto.
- Valore di giudicato: l’atto di adesione non è impugnabile; impedisce all’Ufficio di integrare o modificare l’accertamento salvo sopravvengano nuovi elementi rilevanti . Questo garantisce certezza al contribuente.
Tuttavia l’adesione non è consigliabile quando l’atto presenta vizi formali (mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio) che permetterebbero un annullamento integrale.
3.4 Richiesta di sospensione giudiziale
Nei casi in cui l’accertamento comporta un’importante esposizione debitoria e si ritiene fondato il ricorso, è fondamentale richiedere la sospensione dell’atto. Il ricorso deve motivare:
- Periculum in mora: dimostrare che l’esecuzione immediata del pagamento creerebbe un danno grave, ad esempio impedendo di pagare fornitori e dipendenti o causando il fermo dei mezzi indispensabili alle lavorazioni.
- Fumus boni iuris: illustrare i motivi di diritto (vizi formali, errori di calcolo, decadenza) e allegare documenti a sostegno. La Cassazione richiede che l’istanza sia precisa e motivata .
- Richiesta di garanzia proporzionata: l’ordinanza può subordinare la sospensione alla prestazione di garanzia; tuttavia, per i contribuenti con punteggio ISA elevato l’obbligo di garanzia è escluso .
3.5 Definizione agevolata: come sfruttare la rottamazione quater
La rottamazione quater consente di estinguere i carichi iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 (comprese le sanzioni irrogate con l’accertamento) pagando solo l’imposta e interessi ridotti. Le caratteristiche principali sono:
- Aderenza alla definizione: occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti dall’Agenzia Entrate‑Riscossione, specificando le cartelle o gli avvisi oggetto di definizione.
- Modalità di pagamento: si può scegliere il pagamento in un’unica soluzione o fino a 18 rate in 5 anni. Il versamento della prima rata perfeziona la definizione e determina l’estinzione del giudizio .
- Effetti sul giudizio: una volta estinto, le sentenze di merito non passate in giudicato diventano inefficaci e non sono rimborsabili le somme versate .
- Debiti esclusi: sono esclusi i dazi doganali, l’IVA all’importazione e le risorse proprie tradizionali UE.
Questa strada è conveniente se si hanno debiti rilevanti già iscritti a ruolo; tuttavia comporta la rinuncia alle liti pendenti e non consente il recupero delle spese di giudizio.
3.6 Procedure di sovraindebitamento e strumenti per l’impresa in crisi
Le imprese di scavi possono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, anche a causa di avvisi di accertamento cumulati negli anni. La legge 3/2012 (Codice della crisi da sovraindebitamento) prevede varie procedure:
- Piano del consumatore (per imprenditori minori): il debitore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta al tribunale un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in un arco temporale congruo. I creditori possono essere soddisfatti in percentuale ridotta; il piano è omologato dal tribunale e vincola i creditori .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: soluzione simile al concordato preventivo, ma riservata a soggetti non fallibili. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e consente l’esdebitazione al termine.
- Liquidazione controllata: quando non è possibile proporre un piano, il debitore può chiedere la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere l’imprenditore nella predisposizione del piano, nel dialogo con i creditori e nell’ottenimento delle misure protettive.
Oltre a queste procedure tipiche, la disciplina della crisi d’impresa ha subito profonde innovazioni. Il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 ha istituito la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario che consente all’imprenditore di designare un esperto terzo, iscritto in appositi elenchi tenuti dalle Camere di commercio, per avviare trattative con i creditori e con l’Erario prima che l’insolvenza diventi irreversibile. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale; prevede la redazione di un piano di risanamento e, previa autorizzazione del tribunale, può sospendere le esecuzioni e bloccare la maturazione di interessi di mora. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può supportare l’imprenditore nella predisposizione del piano, nella negoziazione con i creditori e nell’eventuale accesso alle misure protettive.
Le norme introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato pienamente in vigore nel 2022) offrono ulteriori strumenti: il concordato preventivo minore permette alle micro e piccole imprese di proporre ai creditori un pagamento parziale con la continuità dell’attività; il concordato semplificato riduce formalità e tempi quando non è possibile ottenere il voto favorevole dei creditori. In tutte queste procedure, l’omologazione da parte del tribunale consente la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui una volta adempiute le obbligazioni concordate .
È essenziale valutare con un professionista quale percorso intraprendere: un piano mal formulato può essere dichiarato inammissibile o non omologato, mentre una strategia mirata può salvare l’azienda, preservare i beni personali dell’imprenditore e consentire di tornare rapidamente alla normale operatività.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali
4.1 Ravvedimento speciale e rateizzazioni
Oltre agli strumenti già esaminati, il contribuente può avvalersi di:
- Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare omissioni o irregolarità beneficiando di una riduzione delle sanzioni proporzionata al ritardo. Il pagamento deve comprendere imposta, interessi e sanzione ridotta.
- Ravvedimento speciale (legge 108/2025): introdotto per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità), consente di sanare le irregolarità relative al 2022 e 2023 con un’imposta sostitutiva per il biennio 2025–2026 . Il decreto prevede aliquote graduate secondo il punteggio ISA: 5 % per punteggio 10, 10 % per punteggio 8–10, fino al 50 % per punteggio sotto 3 . Questa misura può essere utile per regolarizzare annualità ancora suscettibili di accertamento.
- Rateizzazione ordinaria: in caso di debiti iscritti a ruolo, l’Agenzia Entrate‑Riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate; per importi superiori a 120 mila euro serve la documentazione della situazione economica.
4.2 Misure emergenziali e sospensioni
Nei casi in cui l’impresa subisca danni da calamità naturali (frane, alluvioni), la normativa prevede la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali; è opportuno verificare i provvedimenti regionali o nazionali emanati dal Governo.
4.3 Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024)
Il decreto legislativo 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale per i soggetti ISA, che permette di definire in anticipo il reddito per due anni con aliquote sostitutive. Per le imprese di scavi, l’adesione può rendere più prevedibile il carico fiscale. Il decreto prevede l’obbligo di contraddittorio e l’invito a presentare istanza di adesione contenuto nello schema di atto .
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Nel difendersi da un avviso di accertamento, è importante evitare alcune sviste che possono compromettere la difesa:
- Ignorare la notifica: il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla ricezione. Non leggere l’atto o lasciarlo in giacenza equivale ad accettare la pretesa.
- Aspettare l’ultimo giorno: predisporre osservazioni o ricorso richiede tempo; l’analisi dei documenti, la raccolta delle prove e la redazione dell’atto devono iniziare subito.
- Non richiedere il contraddittorio: sfruttare i 60 giorni di contraddittorio serve a comprendere le contestazioni e a ridurre l’accertamento. Rinunciare è spesso un errore.
- Non verificare i termini di decadenza: molti avvisi sono emessi oltre i termini; eccepire la decadenza è una difesa decisiva .
- Sottovalutare i vizi formali: la mancanza di motivazione, l’assenza di contraddittorio e l’omessa prova dei nuovi elementi possono annullare l’atto. Occorre farli valere subito.
- Accettare l’accertamento senza trattare: l’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni; non chiederlo per timore o sfiducia può portare a pagare importi maggiori.
- Dimenticare la sospensione: nei casi di grave pregiudizio, non chiedere la sospensione può costringere a pagare prima di ottenere giustizia.
- Non considerare le procedure di sovraindebitamento: quando i debiti complessivi sono insostenibili, strumenti come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono dare respiro all’impresa .
- Non aggiornare la contabilità e i registri IVA: molte contestazioni nascono da errori o ritardi nelle registrazioni. Mantenere scritture puntuali e verificabili è essenziale per rispondere alle richieste dell’Ufficio; la mancanza di libri e registri può rafforzare le presunzioni dell’accertamento.
- Trascurare l’obbligo di conservazione dei documenti: le fatture, i contratti e i documenti di trasporto devono essere conservati per almeno dieci anni. Gettare o smarrire la documentazione rende difficile dimostrare la legittimità dei costi, specialmente in caso di indagini retroattive.
- Non coinvolgere un professionista abilitato: un avvocato o commercialista esperto può individuare vizi dell’atto che altrimenti passerebbero inosservati. Affidarsi al “fai da te” espone a errori procedurali e a sanzioni più onerose.
- Ignorare gli inviti e le comunicazioni dell’Ufficio: talvolta l’Agenzia trasmette inviti a comparire o questionari ex art. 5 del D.Lgs. 218/1997; non rispondere può precludere la possibilità di fornire chiarimenti e aggravare la posizione del contribuente.
- Non verificare l’opportunità dell’autotutela: in presenza di errori manifesti (per esempio, lo scambio di codici fiscali o l’errata qualificazione della società), si può chiedere l’annullamento in autotutela prima di ricorrere, evitando costi di giustizia e prolungamento dei tempi.
- Sottovalutare l’evoluzione normativa: dal 2024 in avanti le regole sul contraddittorio, sulla determinazione del reddito e sugli strumenti di definizione sono cambiate. Non restare aggiornati significa rischiare di basare la propria difesa su norme superate.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme principali e termini
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 12 L. 212/2000 | Diritti durante le verifiche | Limite di 30 giorni (15 se contabilità semplificata) per la permanenza dei verificatori; obbligo di informare il contribuente dei diritti e 60 giorni per osservazioni . |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Contraddittorio preventivo | Obbliga l’Ufficio a inviare lo schema di atto e a concedere 60 giorni per osservazioni; applicazione generale dal 2024. |
| Art. 13‑bis D.L. 84/2025 | Motivazione degli accessi | Impone che le autorizzazioni agli accessi contengano la motivazione delle esigenze di indagine . |
| Art. 43 D.P.R. 600/1973 | Termini IRPEF/IRES | 5 anni per avvisi dopo la dichiarazione; 7 anni per omessa dichiarazione; 8 anni per recupero aiuti di Stato . |
| Art. 57 D.P.R. 633/1972 | Termini IVA | 5 anni dalla dichiarazione; 7 anni se omessa; possibilità di proroga per rimborso . |
| Art. 1, comma 132 L. 208/2015 | Raddoppio dei termini | Raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia; applicabile solo se la denuncia è presentata entro il termine ordinario . |
| D.Lgs. 218/1997 arts. 1, 6, 7 | Accertamento con adesione | Definizione delle imposte con adesione; possibilità di chiedere all’Ufficio la proposta; sospensione dei termini per 90 giorni . |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Termine ricorso | Ricorso da proporre entro 60 giorni dalla notifica . |
| Art. 47 D.Lgs. 546/1992 | Sospensione dell’atto | Possibilità di sospendere l’atto in presenza di danno grave; udienza fissata entro 30 giorni . |
| Art. 12‑bis D.L. 84/2025 | Definizione agevolata | L’estinzione del giudizio per rottamazione quater avviene con il pagamento della prima rata . |
6.2 Scadenze procedimentali
| Fase | Scadenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Permanenza verificatori in azienda | 30 giorni (15 per contabilità semplificata) | Art. 12 L. 212/2000 |
| Presentazione osservazioni dopo PVC | 60 giorni | Art. 12 L. 212/2000 |
| Contraddittorio preventivo | Minimo 60 giorni per osservazioni | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Presentazione istanza accertamento con adesione | Entro 30 giorni dallo schema di atto; entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (se lo schema è stato inviato) | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 |
| Sospensione del termine per ricorso | 90 giorni dalla presentazione dell’istanza | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 |
| Ricorso contro l’avviso | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Istanza di sospensione dell’atto | Presentata con il ricorso o separatamente; udienza entro 30 giorni | Art. 47 D.Lgs. 546/1992 |
| Appello | 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado | D.Lgs. 546/1992 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un avviso di accertamento e quando può essere notificato?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione del contribuente e richiede il pagamento di maggiori imposte, sanzioni e interessi. Può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione . - Quali diritti ho durante una verifica fiscale in cantiere?
Puoi farti assistere da un professionista, chiedere che la presenza dei funzionari non superi 30 giorni (15 giorni per imprese in contabilità semplificata), essere informato sui motivi della verifica e presentare osservazioni entro 60 giorni . - L’Agenzia delle Entrate deve sempre concedermi il contraddittorio preventivo?
Dopo il 2024, sì: l’art. 6‑bis Statuto del contribuente impone di inviare lo schema di atto e concedere 60 giorni per osservazioni. La Cassazione ha però chiarito che per i tributi non armonizzati prima della riforma il contraddittorio non era obbligatorio . - Cosa posso fare se ricevo solo il PVC?
Puoi presentare memorie difensive entro 60 giorni e richiedere l’accesso agli atti. È importante partecipare perché l’ufficio dovrà motivare le ragioni per cui non accoglie le osservazioni. - Se presento l’istanza di accertamento con adesione, posso ancora ricorrere?
Sì. L’istanza sospende il termine per ricorrere per 90 giorni. Se l’accordo non viene raggiunto, avrai ancora tempo per impugnare . - Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione per un’impresa di scavi?
Riduce le sanzioni a un terzo, consente la rateizzazione e chiude definitivamente la verifica. Inoltre evita l’iscrizione a ruolo immediata e il rischio di pignoramenti. - Cos’è il raddoppio dei termini di accertamento?
È un meccanismo che consente all’Amministrazione di notificare l’avviso oltre i termini ordinari in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale. Opera come nuovo termine di decadenza e richiede che la denuncia sia presentata entro il termine ordinario . - Se l’accertamento è stato notificato a una società sciolta, i soci rispondono del debito?
No, l’avviso è nullo perché notificato a un soggetto inesistente; la nullità si estende ai soci salvo che l’annullamento avvenga per motivi loro personali . - È possibile sospendere l’esecuzione dell’avviso durante il ricorso?
Sì. Il contribuente può chiedere la sospensione dimostrando il danno grave e la fondatezza del ricorso. L’istanza va presentata nel ricorso o con atto separato e viene discussa entro 30 giorni . - Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?
L’avviso diventa definitivo e il debito è iscritto a ruolo; l’Agenzia Entrate‑Riscossione potrà avviare azioni esecutive (pignoramento, fermo, ipoteca). - Posso rateizzare gli importi richiesti con l’avviso?
In sede di accertamento con adesione è possibile rateizzare fino a otto rate trimestrali. Se l’imposta è iscritta a ruolo, l’Agenzia Entrate‑Riscossione concede rateazioni fino a 72 o, in casi straordinari, 120 rate. - Che differenza c’è tra accertamento con adesione e rottamazione?
L’accertamento con adesione definisce l’imposta prima che sia iscritta a ruolo e riduce le sanzioni; la rottamazione interviene su debiti già iscritti a ruolo e consente di pagare solo imposta e interessi ridotti. La rottamazione estingue il giudizio al pagamento della prima rata . - Cosa fare se non riesco a pagare i debiti fiscali?
Puoi ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) che permettono di rinegoziare i debiti e ottenere l’esdebitazione . È necessario rivolgersi a un OCC tramite un professionista qualificato. - È possibile ottenere l’annullamento dell’accertamento per violazione dell’art. 8 CEDU?
La giurisprudenza europea (caso Italgomme) ha condannato l’ordinamento italiano per la mancanza di limiti agli accessi; tuttavia, l’annullamento richiede di dimostrare che l’accesso è stato eseguito senza le necessarie garanzie e che ha violato il diritto alla vita privata. La riforma del 2025 impone ora la motivazione degli accessi . - Se ricevo un accertamento induttivo basato sui prelievi bancari, come posso difendermi?
È necessario dimostrare che i prelievi non erano ricavi ma, ad esempio, anticipazioni ai soci o pagamenti di costi non registrati. La documentazione (bonifici, ricevute) è indispensabile per superare la presunzione di ricavo. - Quanto tempo ho per aderire alla rottamazione quater?
I termini sono fissati dall’Agenzia Entrate‑Riscossione e variano a seconda delle proroghe legislative. È consigliabile consultare il sito ufficiale e presentare la domanda entro i termini; il pagamento della prima rata è di norma fissato alcuni mesi dopo. - L’adesione alla rottamazione preclude il ricorso?
Sì. Con la rottamazione si rinuncia al contenzioso sulle cartelle incluse e si accetta la definizione delle somme. Per i debiti non rottamati resta possibile il ricorso. - Posso richiedere la sospensione se sto pagando le rate della definizione agevolata?
No. Il pagamento delle rate comporta l’accettazione della definizione; non si può chiedere la sospensione di somme già oggetto di rottamazione. - Le verifiche possono essere videoregistrate?
Il contribuente può chiedere di registrare le operazioni di verifica per garantire la trasparenza del procedimento, ma deve informare preventivamente gli operatori. La prassi non è espressamente prevista dalla legge ma è tollerata se non compromette l’attività ispettiva. - Cosa significa “bollino di affidabilità fiscale”?
È il punteggio assegnato ai contribuenti in base agli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Un punteggio pari o superiore a 9 per tre anni consente di ottenere l’esclusione dall’obbligo di garanzia nella sospensione . - Cosa succede se l’Amministrazione non risponde alle osservazioni presentate nel contraddittorio?
Se l’Ufficio non risponde alle osservazioni o non ne tiene conto nella motivazione dell’atto definitivo, l’avviso può essere annullato per violazione del diritto di difesa. L’art. 6‑bis prevede che l’amministrazione valuti le memorie del contribuente e motivi specificamente le ragioni del loro rigetto; la Cassazione ritiene che la mancata valutazione costituisca vizio di motivazione . - Qual è la differenza tra istanza di autotutela e ricorso giurisdizionale?
L’istanza di autotutela è una richiesta rivolta all’ufficio che ha emesso l’atto per chiederne l’annullamento o la rettifica in presenza di errori evidenti (es. duplicazioni, scambi di soggetti, evidente decadenza). L’amministrazione può accoglierla o respingerla; l’istanza non sospende i termini per ricorrere e non garantisce l’eliminazione del debito. Il ricorso giurisdizionale, invece, si propone entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria e comporta un controllo giurisdizionale sull’atto . - Posso dedurre le spese di carburante e manutenzione senza fattura?
La deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA richiedono un’idonea documentazione. Le spese di carburante pagate con carte elettroniche sono registrate automaticamente; per i mezzi industriali, i rifornimenti devono essere documentati da fattura o scheda carburante. In assenza di fattura, la spesa può essere dedotta come costo se supportata da documenti equipollenti (es. ricevute di pagamento), ma l’IVA non è detraibile. - In caso di subappalto come documentare il costo e i pagamenti?
Occorre conservare il contratto di subappalto, le fatture emesse dal subappaltatore, le ricevute di bonifico e, se richiesto, le copie del DURC. Nei lavori pubblici è essenziale dimostrare la legittimazione dell’impresa subappaltatrice; la mancanza di contratti e documenti di trasporto può far presumere che le somme pagate siano ricavi non dichiarati. - È possibile che l’Agenzia effettui più di un accesso presso la stessa impresa?
L’art. 12 Statuto del contribuente fissa un limite di 30 giorni (15 per la contabilità semplificata) per la permanenza degli ispettori . L’Agenzia può effettuare ulteriori accessi solo in presenza di gravi elementi da indicare nell’autorizzazione; ogni nuovo accesso deve essere motivato e autorizzato dal dirigente. Accessi reiterati senza motivazione possono essere censurati in giudizio. - Che cosa è la conciliazione giudiziale e quando conviene?
La conciliazione giudiziale è un accordo che può essere raggiunto durante il giudizio tributario in primo grado. In base al D.Lgs. 218/1997 e agli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. 546/1992, il contribuente e l’Ufficio possono concordare una riduzione dell’imposta e delle sanzioni; la sentenza che recepisce la conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Conviene quando si riconosce parte della pretesa ma si desidera ridurre sanzioni e interessi senza rinunciare totalmente al contenzioso. - Come si calcola il danno grave per la sospensione dell’atto?
Non esiste un parametro matematico: il danno deve essere “grave e irreparabile”. In genere si dimostra con la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa: ad esempio, l’impossibilità di pagare gli stipendi o i fornitori, il rischio di fermo dei mezzi e la perdita di commesse. È utile allegare bilanci, estratti conto e contratti per evidenziare che il pagamento immediato pregiudicherebbe l’attività . - È valido un avviso firmato digitalmente?
Sì. Dal 2019 gli avvisi possono essere sottoscritti con firma digitale dal dirigente responsabile. La firma elettronica garantisce l’autenticità e la provenienza dell’atto; il contribuente può verificare la firma tramite i servizi online dell’Agenzia. È tuttavia necessario che l’atto indichi l’ufficio emittente e sia motivato. - Quali sanzioni si applicano in caso di infedele dichiarazione?
Le sanzioni amministrative variano dal 90 % al 180 % della maggiore imposta dovuta, con riduzioni in caso di ravvedimento operoso. Per le violazioni dichiarative punite penalmente (es. dichiarazione fraudolenta), possono aggiungersi sanzioni penali. Con l’accertamento con adesione le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo del minimo . - Cosa comporta la mancata consegna del processo verbale all’impresa?
Secondo l’art. 12 Statuto del contribuente, il verbale deve essere consegnato o trasmesso al contribuente che lo sottoscrive. La mancata consegna impedisce di conoscere gli addebiti e di presentare osservazioni entro 60 giorni, comportando la nullità dell’avviso per violazione del diritto di difesa . - Quali sono i limiti della prova presuntiva basata su depositi bancari?
La legge presume che i versamenti non giustificati siano ricavi e che i prelievi costituiscano ricavi solo per i professionisti; per le società, i prelievi non sono presunti ricavi ma possono essere indizio. La presunzione è relativa: il contribuente può dimostrare che i versamenti derivano da finanziamenti, rimborsi o restituzioni e che i prelievi sono destinati a spese documentate. - È possibile contestare l’incongruenza rispetto agli indici ISA?
Sì. Gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) sono indicatori statistici; la loro incongruenza è un indizio ma non costituisce prova. Il contribuente può dimostrare che l’attività è influenzata da fattori specifici (ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, lavori stagionali, cantieri sospesi) che giustificano scostamenti dai parametri. - Che cosa accade se la liquidazione della società avviene dopo il PVC ma prima dell’avviso?
Se la cancellazione avviene prima della notifica dell’avviso, la società perde la capacità di essere destinataria dell’atto; l’accertamento notificato alla società è nullo e deve essere notificato ai soci entro i termini ordinari . I soci rispondono nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione. - L’avviso può includere anche gli anni non verificati?
Ogni periodo d’imposta è autonomo. L’avviso può riguardare più anni solo se vi sono elementi comuni (es. frode unitaria) e se i termini di decadenza non sono scaduti. È possibile emettere avvisi integrativi per il medesimo anno in presenza di nuovi elementi ; per anni diversi occorre un nuovo avviso. - Quali documenti devo allegare all’istanza di accertamento con adesione?
La normativa non fissa un elenco tassativo. È consigliabile allegare il verbale di constatazione o l’avviso ricevuto, la documentazione contabile (registri IVA, contabilità di cantiere, fatture), i contratti e le memorie difensive. La presentazione di prove a sostegno facilita la trattativa con l’Ufficio e dimostra la buona fede del contribuente .
8. Esempi e simulazioni pratiche
8.1 Esempio di accertamento induttivo
Scenario: una società di scavi con sede a Catanzaro dichiara per il 2022 un fatturato di 600 000 € e costi documentati per 550 000 €. L’Agenzia delle Entrate, analizzando i movimenti bancari, rileva prelievi non giustificati per 150 000 € e accrediti ritenuti ricavi occultati per 120 000 €. L’Ufficio emette un avviso di accertamento induttivo ipotizzando ricavi non dichiarati pari a 120 000 € e applica un ricarico medio del 20 % ai costi emersi. Contestualmente disconosce l’IVA a credito perché non avrebbe diritto a detrazione.
Strategia difensiva:
- Verifica dei termini: l’avviso è notificato il 10 luglio 2025; la dichiarazione 2022 è stata presentata nel novembre 2023 (per effetto delle proroghe). Il termine di decadenza scade il 31 dicembre 2028, quindi l’atto è tempestivo .
- Contraddittorio preventivo: in base all’art. 6‑bis l’Ufficio deve aver trasmesso lo schema di atto con 60 giorni per osservazioni. Si chiede l’accesso agli atti e si presentano prove che i prelievi erano anticipazioni a dipendenti per paghe giornaliere (libretti paga firmati). Gli accrediti derivano da anticipi di lavori per cantieri pubblici, già fatturati. Si richiede di allegare contratti di subappalto e documenti di trasporto.
- Istanza di accertamento con adesione: qualora l’Ufficio non accolga totalmente le osservazioni, si presenta l’istanza. In sede di trattativa, si dimostra che l’IVA a monte è detraibile perché i costi sono documentati; si concorda su un maggior reddito imponibile ridotto. Supponendo di concordare su ricavi occultati di 30 000 €, con IRES al 24 % e IRAP al 3,9 %, si pagheranno imposte per circa 8 * 30 000 € = 8 700 € più sanzioni ridotte a un terzo.
- Ricorso e sospensione: se non vi è accordo, si prepara ricorso eccependo la violazione del diritto alla detrazione dell’IVA (principio dell’ordinanza 31406/2025) e chiedendo la sospensione per evitare il fermo delle escavatrici.
8.2 Esempio di società estinta
Scenario: una cooperativa di scavi conclude la liquidazione e viene cancellata dal registro imprese il 30 aprile 2025. Il 10 settembre 2025 l’Agenzia notifica alla società un avviso di accertamento per l’anno 2021 e contestualmente ai soci l’avviso di recupero delle imposte.
Soluzione: la Cassazione ha affermato che l’avviso notificato alla società estinta è inesistente e deve essere dichiarato nullo . La nullità si estende ai soci perché l’atto originario è viziato; l’Amministrazione dovrà prima emettere un nuovo avviso nei confronti dei soci entro i termini ordinari. Il ricorso dei soci potrà essere accolto anche se non avevano chiesto la cancellazione.
8.3 Simulazione di rottamazione quater
Scenario: una ditta individuale, titolare di microimpresa di scavi, ha ricevuto nel 2021 e 2022 diverse cartelle esattoriali per imposte e sanzioni pari a 80 000 €, comprensive di interessi e aggio. Nel 2025 aderisce alla rottamazione quater.
Effetti:
- Totale dovuto per imposta e interessi legali: 50 000 €.
- Sanzioni e aggio sono annullati.
- Rateizzazione in 18 rate semestrali da 2 777 € circa. Il pagamento della prima rata nel 2025 estingue i giudizi pendenti .
Se la ditta non paga una rata, perde il beneficio e torna dovuta l’intera somma originaria più sanzioni.
8.4 Esempio di raddoppio dei termini e sospetto di reato
Scenario: una società di medie dimensioni che esegue lavori di scavo per edilizia stradale fattura regolarmente 1 milione di euro nel 2019 e 1,2 milioni nel 2020. Nel 2021 un’ispezione della Guardia di Finanza rileva che alcune fatture passive sono state gonfiate per creare costi fittizi e che sono state pagate tangenti in contanti a fornitori. Gli ispettori, sospettando l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000), trasmettono la notizia di reato alla Procura nel marzo 2024. L’Agenzia emette un avviso di accertamento nel novembre 2025, qualificando il maggior imponibile IRES a 500 000 €, con applicazione del raddoppio dei termini.
Questione giuridica: il contribuente contesta che la denuncia alla Procura è arrivata oltre il termine ordinario (31 dicembre 2024 per il 2019) e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il raddoppio dei termini è legittimo solo se la denuncia viene presentata entro la scadenza ordinaria . La Suprema Corte con l’ordinanza n. 5131/2025 ha chiarito che la valutazione sulla sussistenza di elementi idonei a integrare il reato deve essere effettuata alla data di consumazione della violazione, non in base a elementi successivi . Inoltre, l’art. 1, comma 132 della legge 208/2015 prevede che il raddoppio non opera se la denuncia non è trasmessa tempestivamente .
Strategia difensiva:
- Analisi dei termini: per l’anno d’imposta 2019 il termine ordinario di decadenza scade il 31 dicembre 2024. Poiché la notizia di reato è stata presentata nel marzo 2024, si rientra ancora nel periodo utile. Per il 2020 il termine scade il 31 dicembre 2025; la denuncia è ampiamente tempestiva. Tuttavia il contribuente contesta l’insussistenza del reato, che il raddoppio richiede indizi gravi, precisi e concordanti.
- Dimostrazione della mancanza di dolo: l’impresa documenta che i costi contestati si riferiscono a fornitori effettivi e che le differenze di prezzo erano legate a variazioni dei listini e ad anticipi. Presenta contratti, documenti di trasporto e pagamenti bancari. In sede di contraddittorio chiede l’applicazione dell’art. 6‑bis L. 212/2000, sottolineando che, se l’Ufficio non motiva adeguatamente la scelta di raddoppiare i termini, l’atto è nullo.
- Accertamento con adesione: per contenere il rischio penale e fiscale, si chiede di definire la questione attraverso l’accertamento con adesione. Supponendo di concordare su un imponibile di 80 000 € (anziché 500 000 €) per il 2019, l’azienda verserà IRES al 24 % (19 200 €) e IRAP al 3,9 % (3 120 €), con sanzioni ridotte a un terzo e possibilità di rateizzare in 8 rate trimestrali .
- Ricorso giurisdizionale: qualora l’Ufficio mantenga il raddoppio, si prepara ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria eccependo la tardiva trasmissione della notizia di reato e l’insussistenza della fattispecie penale. Si invoca la giurisprudenza che richiede la prova della notitia criminis entro il termine ordinario e la motivazione rafforzata dell’autorizzazione all’accesso prevista dall’art. 13‑bis D.L. 84/2025 .
Risultato possibile: la Corte accoglie il ricorso, dichiara illegittimo il raddoppio dei termini e riduce l’imposta contestata. La Procura archivia il procedimento penale, mentre l’Agenzia dovrà emettere un nuovo avviso per il 2020 entro il 31 dicembre 2025. L’esempio evidenzia l’importanza di verificare sempre la tempestività della notizia di reato e la correttezza della motivazione dell’accertamento.
8.5 Conciliazione giudiziale e definizione agevolata
Scenario: un’impresa familiare che opera nel settore degli scavi riceve nel 2023 un avviso di accertamento per IVA e IRAP degli anni 2020 e 2021 pari a 90 000 €, oltre a sanzioni per 45 000 €. Dopo aver presentato ricorso, la causa è fissata nel 2025 davanti alla Corte di giustizia tributaria. Nel frattempo il legislatore ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti (rottamazione quater) e la possibilità di conciliare in udienza ex art. 48 D.Lgs. 546/1992.
Analisi delle opzioni:
- Definizione agevolata della lite: la rottamazione quater consente di estinguere il giudizio con il pagamento delle sole imposte e interessi legali; le sanzioni e gli interessi di mora sono azzerati . Nel caso di specie, l’imposta accertata è 90 000 €; il contribuente valuta se dispone delle risorse per pagare entro le scadenze (18 rate semestrali). In questo modo risparmia 45 000 € di sanzioni.
- Conciliazione giudiziale: l’art. 48 D.Lgs. 546/1992 (conciliamento in udienza) permette di definire la controversia con riduzione delle sanzioni fino al 50 % e pagamento rateale. Durante l’udienza l’impresa mostra che l’IVA contestata per il 2020 è già decaduta e che l’IRAP è stata calcolata su costi non deducibili. La proposta di conciliazione prevede di riconoscere solo 60 000 € di imposta, con sanzioni ridotte del 40 % (10 800 €) e interesse legale. Il pagamento è rateizzato in 6 rate.
- Valutazione comparativa: si confrontano i due scenari. Con la definizione agevolata, l’impresa paga 90 000 € più interessi dilazionati; con la conciliazione paga 60 000 € più 10 800 € di sanzioni, per un totale inferiore. Tuttavia, la definizione agevolata estingue il giudizio automaticamente; la conciliazione richiede l’intervento del giudice e l’accettazione dell’Ufficio. La scelta dipende dalla forza delle argomentazioni e dalla disponibilità di liquidità.
Esito: l’impresa decide di conciliare. Il giudice omologa l’accordo; le sanzioni vengono ridotte al 30 % in base all’art. 48 e il giudizio è estinto. Il contribuente risparmia circa 24 200 € rispetto alla rottamazione quater. Questo esempio dimostra che, a volte, la conciliazione giudiziale può essere economicamente più vantaggiosa della definizione agevolata, pur richiedendo una negoziazione attiva e una valutazione tecnica dei vizi dell’atto.
8.6 Sovraindebitamento e accordo con l’OCC
Scenario: una piccola impresa di scavi possiede tre escavatori, ma è in crisi per la diminuzione degli appalti. Debiti complessivi: 150 000 € verso l’Erario per IVA e ritenute, 80 000 € verso fornitori e 70 000 € verso la banca. I ricavi annuali non superano 200 000 € e l’impresa non ha dipendenti. Il titolare, travolto dai pignoramenti, teme il fallimento.
Procedura di sovraindebitamento: in base alla legge 3/2012 (riformata dal Codice della crisi), anche gli imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità possono ricorrere a un accordo di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC) . L’OCC nomina un professionista che redige una relazione e propone un piano di pagamenti. Nel piano si prevede di liquidare un immobile non strumentale (valore 100 000 €) e di versare il ricavato ai creditori privilegiati (banca) e all’Erario. I fornitori riceveranno il 40 % del credito in 5 anni.
Ruolo dell’Avv. Monardo e del suo team: l’impresa conferisce incarico all’Avv. Monardo, che in qualità di gestore della crisi iscritto al ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, predispone il piano. Egli verifica che i tributi privilegiati (IVA e ritenute) siano soddisfatti integralmente, mentre i tributi chirografari possono essere falcidiati. Grazie all’accordo, l’azienda ottiene la sospensione di pignoramenti e ipoteche e continua l’attività con pagamenti dilazionati. Dopo l’esecuzione del piano, il titolare può chiedere l’esdebitazione: il giudice cancella i debiti residui non pagati .
Vantaggi e rischi: il piano evita la liquidazione giudiziale, preserva i beni strumentali e consente di onorare i debiti fiscali con una percentuale sostenibile. Tuttavia richiede trasparenza, la predisposizione di un programma realistico e l’approvazione della maggioranza dei creditori. In mancanza, il giudice può dichiarare l’inammissibilità del piano.
8.7 Concordato preventivo biennale e programmazione del reddito
Scenario: un’impresa artigiana di scavi con 5 operai aderisce al regime degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e teme accertamenti futuri per l’oscillazione dei ricavi. Nel 2024 valuta l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 13/2024, che consente di concordare preventivamente il reddito 2026‑2027 con l’Agenzia.
Funzionamento: il decreto prevede che i soggetti ISA presentino una proposta indicando il volume d’affari stimato, tenendo conto del contesto economico e dell’andamento del settore edilizio. L’Ufficio valuta la proposta e, in caso di accoglimento, fissa il reddito imponibile per i due anni. In cambio, l’impresa beneficia dell’esclusione da accertamenti analitico‑induttivi su tali periodi .
Vantaggi pratici: ad esempio, l’impresa prevede ricavi per 700 000 € nel 2026 e 750 000 € nel 2027, con un margine netto del 15 %. Concorda con l’Ufficio un reddito imponibile di 105 000 € per ciascun anno. Ciò comporta un’imposta IRES di 25 200 € (24 %) e IRAP di 4 095 € (3,9 %) all’anno, pagabile in acconti; l’eventuale maggiore reddito non sarà sottoposto a accertamento, salvo frode. La certezza fiscale consente di programmare gli investimenti e di partecipare a gare pubbliche senza il timore di pretese future.
Criticità: la sottoscrizione del CPB è vincolante: se l’impresa, per crisi di mercato, realizza ricavi inferiori, deve comunque versare le imposte sul reddito concordato. È quindi necessario stimare con prudenza e prevedere clausole di revisione nei casi di forza maggiore. L’assistenza di consulenti esperti è essenziale per valutare la convenienza dell’adesione.
8.8 Prelevamenti bancari e presunzioni di ricavi
Scenario: nel 2022 l’Agenzia delle Entrate invia un invito ex art. 32 del D.P.R. 600/1973 a un’impresa di scavi, evidenziando prelievi in contanti dal conto corrente aziendale per 80 000 € e versamenti non giustificati per 50 000 €. L’Ufficio presume che tali somme rappresentino ricavi non dichiarati e ipotizza un maggiore reddito imponibile per 130 000 €.
Normativa applicabile: l’art. 32 prevede che per i titolari di reddito d’impresa i prelevamenti e versamenti non risultanti dalle scritture contabili possano essere considerati ricavi occultati se non è dimostrata la diversa provenienza. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la presunzione è relativa e che spetta all’Ufficio l’onere di dimostrare l’esistenza di un reddito non dichiarato. Sentenze recenti hanno escluso l’applicabilità della presunzione ai professionisti (non alle imprese) e hanno richiesto al Fisco di valutare le peculiarità del settore.
Difesa dell’impresa:
- Documentazione dei prelievi: la società presenta le distinte di pagamento ai subappaltatori e ai lavoratori occasionali, con ricevute firmate, dimostrando che i prelievi sono stati utilizzati per pagare personale e noleggiare attrezzature in zone montane dove non è possibile utilizzare bonifici. In base all’art. 12 dello Statuto del contribuente, l’Ufficio deve valutare le osservazioni fornite entro 60 giorni .
- Spiegazione dei versamenti: i versamenti di 50 000 € derivano da finanziamenti soci destinati all’acquisto di un nuovo escavatore. I soci forniscono copia dei bonifici e dei contratti di finanziamento. Poiché non costituiscono ricavi, non devono essere tassati. La Cassazione ha chiarito che l’onere della prova per dimostrare l’origine extrafiscale dei versamenti è a carico del contribuente ma può essere assolto con documentazione e testimonianze.
- Accertamento con adesione: durante l’istruttoria, l’impresa chiede l’adesione. L’Ufficio riconosce la validità del 70 % dei prelievi e versa la differenza di 24 000 € a titolo di maggior ricavo. Con un ricarico medio del 20 %, la base imponibile aumenta di 28 800 €; su tale importo si applicano imposte e sanzioni ridotte.
Esito: l’Amministrazione rettifica l’avviso riducendo notevolmente la pretesa. L’esempio dimostra l’importanza di conservare la documentazione e di fornire spiegazioni puntuali per smontare le presunzioni sui movimenti bancari. In caso contrario, l’Ufficio potrebbe applicare accertamenti induttivi più gravosi.
8.9 Ispezione in cantiere e tutela della riservatezza
Scenario: nell’estate del 2025 un’impresa di scavi impegnata nella realizzazione di una variante stradale a Catanzaro subisce l’accesso simultaneo della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate direttamente sul cantiere. I verificatori chiedono di visionare contratti, fatture e registri IVA e, dopo aver prelevato la contabilità, proseguono le verifiche presso la sede legale. L’impresa lamenta che l’accesso non era stato autorizzato da alcun provvedimento motivato e che la permanenza in loco è durata complessivamente 40 giorni, superando il limite di 30 giorni previsto dall’art. 12, comma 5 dello Statuto del contribuente .
Normativa e giurisprudenza:
- Art. 12 L. 212/2000: impone che i verificatori consegnino al contribuente una comunicazione preventiva che informi dei diritti e che l’accesso deve essere autorizzato per iscritto; la permanenza nei locali non può superare 30 giorni lavorativi nell’anno (15 per soggetti minori). Qualsiasi proroga deve essere motivata e comunicata al contribuente .
- Sentenza Italgomme della CEDU: la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 CEDU, affermando che la legislazione italiana sulle ispezioni fiscali non prevedeva limiti sufficienti all’ingerenza delle autorità e mancava di controllo giurisdizionale. La Corte ha richiesto al legislatore di introdurre norme che stabiliscano condizioni di accesso, autorizzazioni specifiche e garanzie di revisione successiva .
- Riforma del 2025: in risposta alla sentenza, il D.L. 84/2025 convertito in legge 108/2025 ha introdotto l’art. 13‑bis che impone l’obbligo di motivare l’autorizzazione agli accessi: il provvedimento deve specificare le esigenze d’indagine, i fatti indicativi di evasione e le ragioni per cui non è possibile acquisire i documenti in altro modo . Questo strumento rafforza la tutela della privacy e consente al contribuente di eccepire la nullità dell’accesso se l’autorizzazione è generica o mancante.
- Termine di osservazioni: l’art. 12, comma 7, prevede che dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) l’impresa abbia 60 giorni per presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. La Cassazione ha ribadito che la violazione di questo termine comporta nullità solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto svolgere (principio di “prova di resistenza”) .
Strategia difensiva:
- Verifica della legittimità dell’accesso: il legale dell’impresa richiede copia dell’autorizzazione all’accesso e verifica se sono state indicate le motivazioni specifiche. Se l’autorizzazione è assente o generica, eccepisce la violazione dell’art. 13‑bis e chiede l’annullamento degli atti successivi. Contesta inoltre la permanenza oltre il termine, sottolineando che ogni proroga deve essere motivata e notificata. Tale eccezione va sollevata già in sede di contraddittorio e, se necessario, nel ricorso.
- Tutela della riservatezza dei lavoratori e dei terzi: gli ispettori raccolgono documenti contenenti dati personali di dipendenti e clienti. L’avvocato richiede che i dati non pertinenti siano oscurati e che la copia dei documenti sia restituita o custodita secondo il Codice privacy (D.Lgs. 196/2003). La violazione della privacy può integrare responsabilità amministrativa e disciplinare del funzionario.
- Osservazioni e istanza di autotutela: terminata la verifica, l’impresa presenta un’ampia memoria entro 60 giorni in cui documenta la legittimità dei costi (contratti di subappalto, permessi di scavo, buste paga) e contesta gli addebiti. Chiede l’annullamento in autotutela per vizi procedurali (accesso non motivato, superamento dei giorni, mancata consegna della carta dei diritti) e sostanziali.
- Ricorso per violazione dei diritti umani: qualora l’Agenzia ignori le eccezioni, l’impresa propone ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria eccependo la violazione dell’art. 12 L. 212/2000 e invocando la giurisprudenza della CEDU. Sottolinea che l’accesso indiscriminato senza autorizzazione viola il diritto al rispetto della vita privata e dei locali aziendali. Chiede la nullità dell’accertamento e, in subordine, il riconoscimento dell’inutilizzabilità degli elementi raccolti.
Risvolti pratici: il giudice riconosce che l’autorizzazione era priva di motivazione e annulla l’avviso, ritenendo inidonei gli elementi probatori raccolti. Inoltre, ordina all’Agenzia di restituire i documenti che contengono dati sensibili. L’impresa chiede anche il risarcimento per danno all’immagine e per la sospensione dei lavori causata dall’accesso prolungato. Questo esempio dimostra come la corretta gestione dell’ispezione e la puntuale difesa dei propri diritti siano fondamentali per evitare accertamenti illegittimi e lesivi della privacy.
Consigli operativi: per prevenire contenziosi analoghi, le imprese di scavi dovrebbero:
- Predisporre un manuale di procedure interne che indichi come accogliere i verificatori, a chi rivolgersi e quali documenti fornire, garantendo al contempo la tutela dei dati sensibili.
- Richiedere sempre la carta dei diritti e l’autorizzazione motivata prima di consentire l’accesso; in mancanza, far verbalizzare la riserva di eccepire la nullità.
- Annotare la durata della permanenza e richiedere che ogni proroga sia comunicata per iscritto.
- Coinvolgere tempestivamente un legale o il proprio commercialista per assistere all’ispezione e limitare eventuali contestazioni.
Adottando tali accorgimenti, l’impresa rafforza la propria posizione nel contraddittorio e potrà far valere con successo eventuali violazioni. L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, con l’influenza della CEDU, mostra una crescente attenzione alla tutela della riservatezza e ai limiti dell’azione amministrativa, aspetti particolarmente delicati per un settore, come quello degli scavi, che opera in cantieri aperti e in stretta collaborazione con la pubblica amministrazione.
9. Conclusione
Un avviso di accertamento nei confronti di un’impresa di scavi può mettere in difficoltà la continuità aziendale: oltre all’impatto economico, rischia di bloccare cantieri, impedire la partecipazione a gare e generare azioni esecutive. La legislazione italiana offre tuttavia numerosi strumenti per difendersi: dal contraddittorio preventivo all’accertamento con adesione, dalla sospensione giudiziale alla rottamazione quater, senza dimenticare le procedure di sovraindebitamento per le situazioni più gravi. La giurisprudenza recente ha chiarito limiti e garanzie, come la nullità degli avvisi notificati a società estinte , l’obbligo di contraddittorio per tributi armonizzati e l’impossibilità di applicare il raddoppio dei termini in modo pretestuoso .
In un contesto così articolato, la normativa fiscale non rappresenta solo un insieme di regole, ma un sistema complesso che richiede competenza e costante aggiornamento. Le verifiche sul campo, i nuovi obblighi di motivazione degli accessi e l’introduzione di istituti innovativi (come il concordato preventivo biennale e la composizione negoziata) hanno reso il panorama del contenzioso tributario ancora più dinamico. Per questo motivo è essenziale comprendere non solo cosa prevede la legge, ma anche come applicarla correttamente e quali strategie adottare per tutelare il proprio patrimonio e la continuità dell’impresa.
Agire tempestivamente è cruciale. Occorre verificare subito la regolarità della notifica, i termini di decadenza, la motivazione dell’atto e la presenza del contraddittorio. In molti casi è possibile contestare l’avviso per vizi formali o sostanziali, trattare con l’Ufficio una riduzione delle somme o ottenere la sospensione in attesa del giudizio. Quando la situazione debitoria diventa insostenibile, le procedure di sovraindebitamento offrono una via di uscita.
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